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Regime europeo per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (proposta)

La presente proposta di regolamento intende sostituire con un'unica registrazione le procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione riguardanti i vettori di materiali radioattivi. L'attuazione di tale regolamento deve consentire di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo al tempo stesso un livello elevato di protezione dalle radiazioni.

PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio del 30 agosto 2011 che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi [COM(2011) 518 def. – non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta mira ad attuare un regime europeo per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi *. Si tratta di garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

La presente proposta riguarda qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nell'Unione europea (UE), da paesi terzi verso l'UE e dall'UE verso paesi terzi. Non riguarda i vettori che si occupano del trasporto aereo o marittimo di materiali radioattivi.

Registrazione dei vettori

I vettori hanno l'obbligo di registrarsi presso il sistema elettronico di registrazione dei vettori (ESCReg). Tale sistema consente un accesso limitato e sicuro alle autorità competenti degli Stati membri, ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle disposizioni della direttiva in materia di protezione dei dati di carattere personale. Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati membri, la domanda è elaborata dall'autorità competente* dello Stato membro in cui si trova la sede principale del richiedente. Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la domanda è elaborata dall'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intende entrare nel territorio dell'UE.

Gli Stati membri designano un'autorità competente e un punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi.

Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare il certificato di registrazione al vettore, il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso.

Il certificato di registrazione è riconosciuto da tutti gli Stati membri ed è valido per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

Condizioni di trasporto dei materiali radioattivi

Dopo la registrazione, il vettore è abilitato a svolgere la pratica del trasporto in tutto il territorio dell'Unione europea. Il vettore deve avere con sé una copia del suo certificato di registrazione durante il trasporto.

I requisiti nazionali di dichiarazione e autorizzazione della presente proposta si applicano soltanto al trasporto dei seguenti materiali:

  • materiali fissili;
  • materiali radioattivi ad alto rischio.

Tuttavia, il titolare di licenza o registrazione rilasciata in conformità alla direttiva in materia di pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti può trasportare materiali radioattivi senza registrazione, purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge il trasporto stesso.

Se il vettore non soddisfa i requisiti della presente proposta di regolamento, l'autorità dello Stato membro in cui è stata rilevata la non conformità ha facoltà di sospendere, revocare o modificare la registrazione del vettore. È anche possibile intentare azioni legali contro il vettore.

Contesto

Nel 2008, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato la direttiva relativa al trasporto di merci pericolose allo scopo di raggruppare tutte le modalità di trasporto interno. Secondo la direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti gli Stati membri devono istituire un regime di registrazione delle imprese e delle istituzioni che trattano materiali radioattivi, compresi i vettori. In base alla presente proposta di regolamento, tale registrazione sarà centralizzata allo scopo di agevolare i trasporti nell'UE.

Termini chiave dell'atto

  • Materiali radioattivi: Qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati nel regolamento in materia di trasporto dei materiali radioattivi
  • Autorità competente: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro per eseguire prestazioni conformemente al presente regolamento.

Riferimento

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2011) 518 def.

-

2011/0225/NLE

See also

  • Direzione generale dell'energia – Energia nucleare, trasporto (EN)

Ultima modifica: 30.11.2011

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