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Veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

 

SINTESI DEL:

Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Si prefigge di promuovere e incentivare lo sviluppo di un mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico nell’Unione europea (Unione).
  • Come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1161 stabilisce gli obiettivi nazionali minimi per l’appalto di veicoli puliti. Gli obiettivi sono definiti quale quota minima di veicoli puliti nell’ambito di autorità pubbliche aggregate e di determinati operatori del trasporto pubblico in uno Stato membro.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

In virtù delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/1161, la direttiva si applica ai contratti per l’appalto di determinati servizi e veicoli del trasporto stradale (automobili, furgoni, camion e autobus) da parte di autorità contraenti, entità e operatori contraenti che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico.

La direttiva di modifica ha prorogato l’applicazione della direttiva di modo che ora copra l’appalto mediante:

  • contratti per l’acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli;
  • contratti di servizio per il trasporto pubblico su strada di passeggeri;
  • contratti di servizio per servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, trasporto non regolare di passeggeri, nonché servizi di raccolta di rifiuti e di trasporto e consegna di pacchi e posta.

La direttiva di modifica (UE) 2019/1161 ha inoltre introdotto una nuova definizione di «veicolo pulito»*.

Obiettivi minimi di appalto

La direttiva 2009/33/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1161, fissa gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli commerciali leggeri (automobili e furgoni), camion e autobus per il 2025 e il 2030. Nel caso degli autobus, la metà degli obiettivi deve essere conseguita mediante veicoli a zero emissioni (autobus a batteria, elettrici o a idrogeno). Tali obiettivi sono stabiliti nell’allegato della direttiva.

Per ciascuno Stato membro è fissato un obiettivo differente per veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Tali obiettivi sono calcolati come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli procurati tramite appalti pubblici in ogni Stato membro nell’arco di due periodi di cinque anni: 2021–2025 e 2026–2030. Gli Stati membri devono garantire il conseguimento degli obiettivi; tuttavia, detengono la piena flessibilità in merito alla modalità di ripartizione degli sforzi tra le diverse autorità ed entità contraenti.

Condivisione delle migliori prassi

La Commissione europea incoraggia lo scambio di conoscenze e di migliori prassi tra Stati membri al fine di promuovere l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada dotati di tecnologie energetiche pulite ed efficienti.

Vi sono diverse iniziative in corso per assicurare l’attuazione della direttiva, tra cui figurano:

Procedura di comitato

La Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione ed è assistita in ciò da un comitato disciplinato dalle norme di comitologia dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 4 giugno 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 4 dicembre 2010.

I cambiamenti introdotti dalla direttiva di modifica (UE) 2019/1161, comprese l’introduzione della definizione di «veicolo pulito» e l’imposizione di obiettivi nazionali minimi per l’appalto, sono in vigore dal 2 agosto 2019, e dovevano diventare legge negli Stati membri entro il 2 agosto 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Veicolo pulito.
  • Un veicolo commerciale leggero pulito (ad esempio, un’automobile o un furgone) è definito tale sulla base delle sue emissioni di CO2 (i limiti delle emissioni applicabili sono stabiliti nella tabella 2 dell’allegato della direttiva).
  • Un veicolo pesante pulito (ad esempio, un autobus o un camion) è definito tale sulla base dell’impiego di combustibili alternativi, come stabilito nella direttiva 2014/94/UE (si veda la sintesi). È fornita una definizione separata per i veicoli pesanti a zero emissioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/33/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada [COM (2013) 214 final, del 18.4.2013].

Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni 2020/C 352/01 (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 10.02.2022

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