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Tariffe preferenziali sulle importazioni nell’Unione europea per i paesi in via di sviluppo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Nel 2012 l’Unione europea (Unione) ha approvato nuove norme per ridefinire questo sistema, che è in vigore dal 1971. Tali norme rendono il sistema più trasparente e prevedibile per i paesi beneficiari, soprattutto in considerazione delle mutate dinamiche del commercio mondiale nell’ultimo decennio. Il sistema ora si rivolge ai paesi che ne hanno più bisogno.
  • Il regolamento non include i paesi che già beneficiano di trattamenti preferenziali ai sensi di accordi sul libero scambio con l’Unione o di accordi autonomi con l’area (di solito temporanei, in attesa della conclusione di accordi più completi, a lungo termine, con l’Unione).

PUNTI CHIAVE

Il sistema dell’Unione di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) consente ai paesi in via di sviluppo di pagare tariffe inferiori sulle esportazioni verso l’Unione, il che contribuisce a incentivarne le economie.

I tre filoni del sistema

  • SPG standard: le tariffe sui beni importati da un paese in via di sviluppo vengono ridotte o sospese. Eccezione: questo provvedimento non si applica se un paese è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi immediatamente prima dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari da parte dell’Unione.
  • SPG+ (regime di incentivi): tariffe ancora più basse per i paesi che ratificano e attuano 27 convenzioni internazionali specifiche relative ai diritti umani e del lavoro, dell’ambiente e della buona amministrazione.
  • Tutto tranne le armi per i paesi meno sviluppati: tariffa piena e importazioni senza quote per tutte le merci, a eccezione delle armi, provenienti dai paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite.

Sospensione dei paesi

L’Unione può sospendere temporaneamente le tariffe agevolate per motivi quali:

  • violazione dei principi fondamentali delle convenzioni sui diritti umani e del lavoro;
  • pratiche commerciali sleali;
  • gravi carenze nei controlli doganali (ad esempio, esportazione o transito di sostanze illecite);
  • se la legge nazionale di un paese beneficiario delle tariffe SPG+ non prevede più le convenzioni pertinenti (o se la legge non viene applicata in modo efficace).

Interruzione se il paese si sviluppa

  • Alcuni paesi, benché poveri, possono comunque sviluppare settori altamente competitivi e attivi nelle esportazioni. Quando questo avviene, non hanno più bisogno delle tariffe preferenziali per accedere con buoni risultati ai mercati europei.
  • A quel punto il sistema SPG revoca il trattamento preferenziale per i paesi in cui si sono sviluppati tali settori merceologici competitivi in base a un meccanismo di promozione.

Più stabile e prevedibile

  • Il nuovo sistema SPG offre alle aziende importatrici ed esportatrici una maggiore stabilità e prevedibilità, poiché ora dura dieci anni a differenza dei tre anni stabiliti in passato.
  • Le aziende esportatrici sanno che, in caso di modifiche all’elenco dei beneficiari, i periodi di transizione dureranno almeno un anno. I paesi ora hanno la sicurezza di sapere che possono essere rimossi dall’elenco dei beneficiari solo se vengono classificati dalle Nazioni Unite come paesi a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi.

Limitazioni temporanee alle importazioni

L’Unione può applicare misure di salvaguardia (limitazioni temporanee) se le importazioni provenienti dai paesi beneficiari causano o minacciano di causare gravi difficoltà a un’azienda produttrice dell’Unione. È possibile applicare anche misure di sorveglianza per i prodotti agricoli. Nessuna di queste misure è mai stata adottata da quando il sistema è stato introdotto.

Elenco dei paesi beneficiari

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è oggetto di modifica da parte di atti di esecuzione e delegati al fine di aggiornare l’elenco dei paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito del sistema SPG+. Si veda l’ultima versione consolidata.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 20 novembre 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008 (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 978/2012 sono state integrate al testo originale. La versione consolidata ha solo un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012, che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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