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Esenzione per gli accordi di ricerca e sviluppo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce le norme relative alle pratiche concordate e agli accordi fra imprese. Come regola generale, tali pratiche concordate e accordi sono vietati, a meno che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, in base al quale rappresentano un’eccezione alla regola.
  • Il regolamento (UE) n. 1217/2010 afferma che l’articolo 101 non si applica agli accordi di ricerca e di sviluppo (R&S)* quando le parti svolgono attività comuni di R&S su prodotti o processi con lo sfruttamento comune dei risultati di tale attività di R&S oppure quando svolgono tali attività isolatamente.

PUNTI CHIAVE

  • L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE non si applica agli accordi di R&S. Il regolamento (CEE) n. 2821/71, tuttavia, prevede un’esenzione per gli accordi R&S che contengono disposizioni correlate alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per eseguire attività comuni di R&S, attività di R&S a pagamento o attività di sfruttamento comune, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale degli accordi in oggetto, ma siano invece direttamente collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi.
  • Il regolamento esenta per categoria le attività di sfruttamento comune dei risultati delle attività R&S eseguite dalle parti ai sensi del regolamento. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 2659/2000, scaduto il 31 dicembre 2010.

Condizioni per l’esenzione

  • Per rientrare nell’esenzione, l’accordo deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali dell’attività di R&S, compresi eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato a ulteriore attività di R&S. L’accesso ai risultati ai fini dell’attività di sfruttamento può essere limitato in modo consequenziale qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento.
  • Laddove l’accordo preveda esclusivamente attività comuni di R&S oppure attività di R&S a pagamento, ciascuna parte deve avere accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti interessate, sempre che tale know-how sia indispensabile per lo sfruttamento dei risultati. Lo scambio di know-how preesistente può essere remunerato, ma la remunerazione non deve essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.
  • Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà immateriale o configuranti know-how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali.

Quota massima di mercato e durata dell’esenzione

  • Qualora le parti che contraggono un accordo R&S non siano imprese concorrenti, l’esenzione prevista dal presente regolamento è applicabile per l’intera durata dell’attività di R&S. In caso di sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti e le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato dell’Unione europea (Unione).
  • Qualora le parti siano imprese concorrenti al momento della conclusione dell’accordo di R&S, l’esenzione si applica soltanto se:
    • nel caso di accordi comuni di R&S, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non supera il 25% nel settore merceologico e tecnologico rilevante;
    • nel caso di accordi R&S a pagamento, la quota di mercato congiunta detenuta dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali ha concluso accordi R&S per i medesimi prodotti o per le medesime tecnologie contrattuali non supera il 25% nel settore merceologico o tecnologico rilevante.
  • Al termine del periodo di sette anni, l’esenzione continuerà ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non supererà il 25% nel settore rilevante.

Restrizioni fondamentali

  • L’esenzione non si applica agli accordi R&S che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto:
    • la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di R&S in un campo non connesso;
    • la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di R&S in un campo connesso dopo il completamento dell’accordo R&S interessato;
    • la limitazione della produzione o delle vendite, con talune eccezioni.

Restrizioni escluse

  • L’esenzione non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi R&S:
    • l’obbligo di non contestare la validità dei diritti di proprietà immateriale correlati dopo il completamento dell’attività di R&S;
    • l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali, a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento dei risultati ad opera di almeno una delle parti e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.

Linee direttrici della Commissione europea

Nel 2011 la Commissione europea ha adottato linee direttrici sull’interpretazione e l’applicabilità dell’articolo 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, che comprendono gli accordi di R&S (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2011 e scadrà il 30 giugno 2023.

CONTESTO

Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione per esaminare se far decadere i regolamenti dell’Unione in materia di accordi orizzontali alla loro scadenza, nel dicembre 2022, o se estenderli o modificarli (e gli orientamenti su come interpretarli). I risultati della sua valutazione sono stati pubblicati nel luglio 2021 (si veda il comunicato stampa). La valutazione ha concluso che è necessario affrontare alcune questioni per migliorare la certezza giuridica. La Commissione avvierà la fase di valutazione dell’impatto del riesame per approfondire le questioni individuate durante la valutazione in vista della revisione delle norme in vigore entro il 31 dicembre 2022, data di scadenza delle norme vigenti.

TERMINI CHIAVE

Accordo di ricerca e di sviluppo (R&S). Qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di:
  • ricerca e sviluppo sui prodotti o sulle tecnologie contrattuali e sfruttamento comune dei risultati dell’attività di R&S;
  • sfruttamento comune dei risultati dell’attività di R&S sui prodotti e sulle tecnologie contrattuali svolta in osservanza di un precedente accordo tra le medesime parti;
  • ricerca e sviluppo sui prodotti o sulle tecnologie contrattuali senza lo sfruttamento comune dei risultati;
  • attività di R&S a pagamento sui prodotti o sulle tecnologie contrattuali e sfruttamento comune dei risultati dell’attività di R&S;
  • sfruttamento comune dei risultati dell’attività di R&S sui prodotti e sulle tecnologie contrattuali svolta in osservanza di un precedente accordo tra le medesime parti;
  • attività di R&S a pagamento sui prodotti o sulle tecnologie contrattuali senza lo sfruttamento comune dei risultati.
Accordi orizzontali. Accordi stipulati tra due o più imprese operanti allo stesso livello nel mercato. La cooperazione orizzontale si riferisce, nella maggior parte dei casi, alla cooperazione tra concorrenti effettivi o potenziali in settori quali R&S, produzione, acquisti, commercializzazione o standardizzazione. Può riguardare anche lo scambio di informazioni, sia come accordo autonomo sia nel contesto di un altro tipo di accordo di cooperazione orizzontale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche consolidate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.01.2023

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