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Fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

La presente direttiva regolamenta la fabbricazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco negli Stati membri dell'Unione europea (UE). Essa riguarda segnatamente gli avvertimenti presenti sui pacchetti, il divieto di designazioni come mild o light, i tenori massimi di nicotina, catrame e monossido di carbonio nelle sigarette, nonché il divieto del tabacco per uso orale.

ATTO

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti:

  • il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
  • le avvertenze relative alla pericolosità per la salute e altre indicazioni da far figurare sui pacchetti dei prodotti del tabacco;
  • talune misure relative agli ingredienti e alle qualificazioni dei prodotti del tabacco.

Sigarette: tenori massimi

La presente direttiva impone limiti massimi al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio per le sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o fabbricate negli Stati membri. I tenori massimi stabiliti sono inferiori a quelli previsti dalla direttiva 90/239/CEE riguardante il tenore massimo di catrame nelle sigarette e sono estesi a due ulteriori sostanze (nicotina e monossido di carbonio).

Dal 1o gennaio 2004, i tenori massimi per le sigarette immesse in circolazione, commercializzate o fabbricate negli Stati membri sono i seguenti:

  • 10 mg per sigaretta nel caso del catrame;
  • 1 mg per sigaretta nel caso della nicotina;
  • 10 mg per sigaretta nel caso del monossido di carbonio.

Per quanto riguarda i metodi di misurazione, i test sono effettuati in base a norme specifiche da laboratori autorizzati designati dagli Stati membri. Le informazioni devono essere comunicate annualmente alle autorità competenti degli Stati membri, che provvederanno a trasmetterle alla Commissione europea.

Gli Stati membri devono anche diffondere tali informazioni ai consumatori, tenendo conto che alcune informazioni rappresentano un segreto commerciale.

Etichettatura

In materia di etichettatura la presente direttiva stabilisce le seguenti disposizioni:

  • Tenori massimi: le informazioni relative ai tenori massimi per le sigarette devono coprire almeno il 10 % della superficie (12 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e 15 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali). La direttiva precisa inoltre la posizione di tali informazioni sugli imballaggi.
  • Avvertenze: esistono due tipi di avvertenze obbligatorie per tutti i prodotti (eccezion fatta per i tipi di tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco senza combustione): avvertenze generali (Il fumo uccide/può uccidere o Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno) e aggiuntive (Il fumo è responsabile del 90% dei casi di tumore ai polmoni, Il fumo causa tumore alla bocca e alla gola, Il fumo distrugge i polmoni, ecc.), che variano sui diversi pacchetti e la cui lista è stata aggiornata nel 2012.
  • Prodotti del tabacco per uso orale e prodotti del tabacco senza combustione: vi sono disposizioni separate riguardanti queste due categorie di prodotti. Si tratta dell'avvertenza seguente: Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.
  • Identificazione e rintracciabilità dei prodotti: la direttiva prevede l'identificazione del luogo e del momento di fabbricazione del prodotto mediante un numero della partita o altro segno equivalente.

Elenco degli ingredienti

I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a fornire agli Stati membri su base annuale un elenco di tutti gli ingredienti con relative quantità utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco, nonché i dati tossicologici riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e gli effetti di dipendenza. Tale elenco va accompagnato da una dichiarazione che spiega le ragioni della loro presenza e dev'essere reso pubblico e comunicato annualmente alla Commissione.

Designazione dei prodotti

Dal 30 settembre 2003, è vietato designare un prodotto come meno nocivo di un altro (mediante nomi, immagini, ecc.).

Tabacco per uso orale

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, secondo le quali l'immissione di tali prodotti sul mercato svedese può continuare.

Effetti sul commercio

L'armonizzazione e il ravvicinamento delle regole riguardanti il mercato interno comportano una maggiore chiarezza e sicurezza per gli operatori del mercato, ragione per cui gli effetti economici complessivi sono giudicati positivi.

Attuazione

La direttiva prevede periodi transitori per l'applicazione delle disposizioni specifiche (relative ai tenori massimi, ecc.). Essa inoltre prevede un secondo periodo di transizione relativo alla presentazione e vendita dei prodotti. Infatti, i prodotti non conformi alle disposizioni della direttiva possono ancora essere commercializzati un anno dopo il periodo di attuazione negli Stati membri. Per i prodotti diversi dalle sigarette, il periodo transitorio è portato a due anni.

Un eventuale adeguamento della direttiva ai progressi tecnici e scientifici sarà compito della Commissione, assistita da un apposito comitato. La Commissione è anche assistita da un gruppo d'esperti per il controllo del tabacco, costituito in seno al suo Comitato consultivo per la prevenzione del cancro, in particolare per quanto riguarda la preparazione di una relazione di adeguamento della direttiva.

Valutazione

La Commissione, ad anni alterni, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione relativa all'applicazione della direttiva.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2001/37/CE

18.7.2001

30.9.2002

GU L 194, 18.7.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188, 18.7.2009

Direttiva 2012/9/UE

28.3.2012

28.3.2014

GU L 69, 8.3.2012

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2001/37/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione della Commissione 2003/641/CE , del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco [Gazzetta ufficiale L 226 del 10.9.2003].

La decisione ha lo scopo di fissare norme relative all'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni sulle confezioni di pacchetti di sigarette per spiegare gli effetti del fumo sulla salute. Essa fa seguito alla direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco che impone già di ingrandire le dimensioni delle avvertenze relative alla salute sugli imballaggi. L'utilizzo di immagini scioccanti oltre ai messaggi di avvertimento non è obbligatorio.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco [Gazzetta ufficiale L 152 del 20.6.2003].

La direttiva ha lo scopo di disciplinare, a livello dell'Unione europea, la pubblicità a favore del tabacco attraverso la stampa, le trasmissioni radiofoniche e i servizi della società dell'informazione. Essa disciplina inoltre la sponsorizzazione di manifestazioni aventi effetti transfrontalieri per la promozione dei prodotti del tabacco.

Raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo [Gazzetta ufficiale L 22 del 25.1.2003].

La raccomandazione ha lo scopo di controllare la vendita del tabacco ai bambini e agli adolescenti. Essa ha anche lo scopo di informare meglio sui rischi per la salute legati al tabacco in modo da scoraggiare il consumo di tabacco.

Ultima modifica: 13.01.2014

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