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Periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo

Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 561/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054, stabilisce norme su periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti di camion, autobus e corriere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
  • Il regolamento (UE) n. 165/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054, stabilisce i requisiti riguardanti la costruzione, l’installazione, l’uso, la prova e il controllo dei tachigrafi che devono essere montati a bordo dei veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 561/2006:

  • si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente;
  • dal 1o luglio 2026 si applica al trasporto su strada di merci nel trasporto internazionale o nel cabotaggio da parte di veicoli, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, con una massa totale superiore a 2,5 tonnellate;
  • si applica, a prescindere dal paese di immatricolazione del veicolo, al trasporto su strada nell’Unione europea (Unione) e tra gli Stati membri dell’Unione, la Svizzera e i paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Età minima

L’età minima dei conducenti e assistenti alla guida è fissata a 18 anni, salvo in determinate circostanze in cui l’età minima è 16 anni (si veda l’articolo 5 per ulteriori dettagli).

Norme in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo

Le disposizioni dettagliate su tali norme sono definite negli articoli 6, 7, 8 e 9.

  • Tali norme contemplano:
    • il limite massimo del periodo di guida giornaliero pari a 9 ore, che può essere esteso a 10 ore non più di due volte a settimana;
    • il limite massimo del periodo di guida settimanale pari a 56 ore;
    • il periodo massimo di guida pari a 90 ore complessivamente accumulate in due settimane consecutive;
    • un obbligo per il conducente, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, di osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo;
    • il limite minimo del periodo di riposo giornaliero pari a 11 ore, che può essere ridotto a 9 ore, non più di tre volte a settimana, tra due periodi di riposo settimanali;
    • un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
  • Le imprese di trasporto devono organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale che essi possano raggiungere o una sede delle attività dell’impresa nello Stato membro di stabilimento o il luogo di residenza del conducente ed effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare (o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto) nell’arco di quattro settimane consecutive.
  • I conducenti devono poter effettuare il riposo settimanale di 45 ore in un alloggio di qualità, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici (cioè non a bordo del veicolo); le spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico dell’impresa di trasporto in qualità di datore di lavoro.
  • I periodi di riposo settimanale ridotti o regolari dei conducenti non devono subire interruzioni in più di due occasioni per effettuare altre attività e per non più di un’ora complessivamente, se i conducenti accompagnano un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario. Ciò solo nel caso di conducenti che hanno accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario e, in caso di riposo settimanale regolare, l’interruzione è possibile solo se la durata programmata del viaggio è pari o superiore a otto ore.
  • La Commissione europea ha adottato un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2022/1012, che stabilisce le norme per il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.

Condizioni minime per l’applicazione del regolamento

  • La direttiva 2006/22/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/1057, fissa le norme minime per l’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (CE) n. 165/2014 (si veda di seguito la sezione sui tachigrafi).
  • La direttiva punta a garantire un’applicazione adeguata e un’interpretazione armonizzata della normativa sociale nel settore del trasporto su strada, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa. Tali verifiche dovrebbero servire a ridurre e prevenire le violazioni.
  • La direttiva prevede che gli Stati membri introducano un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporto sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni eventualmente commesse dalle singole imprese. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

Tachigrafi

  • In base al regolamento (UE) n. 165/2014 (si veda la sintesi), i tachigrafi devono essere installati su tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci su strada e sui veicoli che possono trasportare più di nove persone, compreso il conducente, con alcune eccezioni. A partire dal 1o luglio 2026 i tachigrafi devono essere installati sui veicoli di più di 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale su strada o nel cabotaggio.
  • La tecnologia dei tachigrafi è passata inizialmente dall’analogico al digitale, quindi dal digitale al digitale evoluto, ossia intelligente.
  • Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto norme sui tachigrafi intelligenti, una nuova generazione di dispositivi di bordo concepiti per applicare correttamente la legislazione dell’Unione riguardante i conducenti professionisti e i periodi di riposo. I tachigrafi intelligenti sono obbligatori in tutti i nuovi veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 2019. I tachigrafi intelligenti forniscono la registrazione automatica tramite posizionamento satellitare del periodo di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo, nonché dei periodi di disponibilità e di altre mansioni svolte da un conducente. Dovrebbero migliorare la conformità alla normativa e consentire il rilevamento tempestivo di eventuali manomissioni o usi impropri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (CE) n. 561/2006 è in vigore dall’11 aprile 2007.
  • Il regolamento (UE) n. 165/2014 si applica dal 2 marzo 2015 con le eccezioni elencate nell’articolo 48 del medesimo.
  • Il regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato sia il regolamento (CE) n. 561/2006 che il regolamento (UE) n. 165/2014, si applica dal 1o agosto 2020, sebbene l’articolo 1, paragrafo 15, e l’articolo 2, paragrafo 12, si applichino a partire dal 31 dicembre 2024.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione, del 7 aprile 2022, che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 27).

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 12.09.2022

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