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Procedure legislative

 

SINTESI DI:

Articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ARTICOLO 289 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?

Esso riforma il precedente processo decisionale dell’Unione europea (UE), rafforzando così la sua capacità di decisione e di azione.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguarda 2 tipi di procedure legislative:

La procedura legislativa ordinaria;

  • Nella procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo è colegislatore con il Consiglio. Introdotta dal trattato di Maastricht, quando venne chiamata procedura di codecisione, questa procedura rappresenta oggi il metodo più ampiamente utilizzato nel processo decisionale dell’UE. Il TFUE ne modifica il nome e ne estende l’utilizzo ad aree politiche quali:
  • Il funzionamento della procedura legislativa ordinaria è descritto in dettaglio nell’articolo 294 del TFUE. Il Parlamento e il Consiglio legiferano su un piano di parità. Le due istituzioni adottano gli atti legislativi in prima lettura o in seconda lettura. Se al termine della seconda lettura le due istituzioni non hanno ancora trovato un accordo viene convocato un comitato di conciliazione.
  • Nel quadro della procedura legislativa ordinaria, le decisioni vengono adottate da una maggioranza qualificata, un sistema che assicura:
    • che la decisione venga attuata quando viene votata dalla maggioranza dei paesi dell’Unione europea (55 % nella maggior parte dei casi, 72 % in alcuni casi); e che
    • tali paesi rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale dell’UE.
  • Il TFUE ha introdotto delle «clausole passerella». Queste clausole consentono di applicare la procedura legislativa ordinaria a settori normalmente al di fuori dell’ambito di applicazione, in determinate condizioni.

Procedure legislative speciali

Come si evince dal loro nome, le procedure legislative speciali costituiscono delle eccezioni rispetto alla procedura legislativa ordinaria. Esse vengono applicate in talune aree politiche particolarmente sensibili. A differenza della procedura legislativa ordinaria, il trattato sul funzionamento dell’UE non fornisce una descrizione precisa delle procedure legislative speciali. Le loro modalità sono quindi definite caso per caso dagli articoli del trattato che definiscono le condizioni per la loro applicazione.

Nelle procedure legislative speciali il Consiglio dell’UE è, in pratica, l’unico legislatore. Il Parlamento europeo è soltanto associato alla procedura. Il suo ruolo si limita alla consultazione (come definito dall’articolo 89 del TFUE sulle operazioni di polizia transfrontaliere) o alla approvazione (come definito dall’articolo 86 del TFUE sull’Ufficio del procuratore pubblico europeo) a seconda dei casi.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I: Disposizioni istituzionali — Capo 2: Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione (articolo 289) (GU C 202 del 7.6.2016, pagg. 172)

Ultimo aggiornamento: 11.10.2017

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