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Azioni per ridurre i costi dell’installazione di reti digitali ad alta velocità

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira a rendere più semplice ed economico installare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (cioè la banda larga ad alta velocità con una velocità di almeno 30 Mbit/s) nell’Unione. L’ostacolo principale è di tipo finanziario, poiché i costi di installazione dell’infrastruttura fisica (ad esempio scavare le strade per la posa della fibra per la banda larga) rappresentano l’80% dei costi totali.
  • In generale, sono previsti quattro approcci:
    • promuovere il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti;
    • creare le condizioni per il coordinamento delle opere di genio civile e per una maggiore efficienza nell’installazione di nuove infrastrutture fisiche;
    • dotare gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione di una infrastruttura fisica; e
    • semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le opere civili.

PUNTI CHIAVE

I principali pilastri della direttiva sono:

  • 1.

    Accesso all’infrastruttura fisica

    • Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori di rete* (operatori delle telecomunicazioni, della distribuzione dell’energia, dei trasporti e dell’acqua) diano agli operatori delle telecomunicazioni l’accesso alle loro infrastrutture fisiche.
    • Gli operatori di rete devono permettere l’accesso alla loro infrastruttura fisica a condizioni ragionevoli, anche riguardo al prezzo.
  • 2.

    Coordinamento delle opere civili

    • I paesi dell’Unione provvedono affinché gli operatori di rete possano negoziare accordi con gli operatori delle telecomunicazioni per coordinare le opere civili.
    • Se tali opere sono finanziate con denaro pubblico, gli operatori di rete devono rispondere a qualsiasi richiesta ragionevole e tempestiva di coordinamento purché ciò non implichi costi supplementari e non impedisca il controllo del coordinamento. Ciò implica che eventuali costi marginali associati alla compartecipazione devono essere recuperati, altrimenti la richiesta potrebbe venire respinta.
    • Per la negoziazione di accordi sul coordinamento delle opere civili, i paesi dell’Unione impongono agli operatori di rete di mettere a disposizione, su richiesta di un fornitore di reti pubbliche di comunicazione, talune informazioni minime relative alle opere di genio civile in corso o programmate: (a) l’ubicazione e il tipo di opere; (b) gli elementi di rete interessati; (c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; e (d) un punto di contatto.
  • 3.

    Trasparenza

    Per migliorare il processo di installazione, i paesi dell’Unione devono garantire che le imprese preposte all’installazione della banda larga abbiano accesso a un numero minimo di informazioni sull’infrastruttura fisica esistente, quali:

    • ubicazione e tracciato,
    • tipo e uso dell’infrastruttura,
    • punto di contatto.

Fornire questo tipo di informazioni garantirà che i costi di tali progetti siano tenuti al minimo (per esempio grazie all’accesso all’infrastruttura fisica già esistente e al coordinamento delle opere di genio civile). L’accesso alle informazioni minime potrebbe essere limitato per le ragioni seguenti:

  • sicurezza e integrità delle reti;
  • sicurezza nazionale;
  • sanità o sicurezza pubblica; e
  • riservatezza o segreti tecnici e commerciali.

Rilascio di autorizzazioni

  • I paesi dell’Unione devono garantire che tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio dei permessi per le opere di genio civile necessarie per la posa delle reti di comunicazione elettronica siano disponibili tramite uno sportello unico.
  • I paesi dell’Unione possono prevedere che le richieste di autorizzazione vengano trasmesse per via elettronica.
  • Le decisioni sulle autorizzazioni devono essere prese entro quattro mesi e qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni deve essere debitamente giustificato.

Edifici pronti per l’accesso alle reti ad alta velocità

  • I nuovi edifici e quelli soggetti a opere di profonda ristrutturazione devono essere equipaggiati con l’infrastruttura fisica (come le mini canaline) predisposta per le reti ad alta velocità. Le costruzioni devono avere un punto d’accesso ed essere facilmente accessibili da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione. Ciò deve essere fatto garantendo la neutralità tecnologica (cioè l’infrastruttura non dovrebbe richiedere né presupporre una tecnologia particolare). Sono possibili esenzioni (per esempio per monumenti o case di villeggiatura).
  • I fornitori devono avere diritto a raggiungere il punto di accesso secondo termini e condizioni equi e non discriminatori.

Procedure extragiudiziali

I paesi dell’Unione devono predisporre procedure extragiudiziali per la risoluzione tempestiva delle controversie provocate dall’applicazione della direttiva.

Sanzioni

I paesi dell’Unione stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni previste sono appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19

In settembre 2020, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione che fornisce orientamenti ai paesi dell’Unione a elaborare e a concordare, entro il 30 marzo 2021 un pacchetto di strumenti basato sulle migliori pratiche per l’installazione di reti fisse e senza fili eliminando inutili ostacoli amministrativi e coordinando l’assegnazione dello spettro radio alle reti di quinta generazione (5G) con condizioni favorevoli agli investimenti, in particolare per l’uso industriale transfrontaliero. Di conseguenza, i paesi dell’Unione dovrebbero trasmettere alla Commissione entro il 30 aprile 2021 una tabella di marcia per l’attuazione e riferire in merito all’attuazione del pacchetto di strumenti (30 aprile 2022).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Doveva entrare in vigore nei paesi dell’Unione entro il 1° gennaio 2016 con applicazione delle disposizioni a partire dal 1 luglio 2016.

La Commissione sta attualmente riesaminando la direttiva, come annunciato nella comunicazione Plasmare il futuro digitale dell’Europa.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Operatori di rete: fornitori di reti pubbliche di comunicazione, ma anche di servizi, come l’energia, il riscaldamento, l’acqua, le fognature o i trasporti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell’Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).

Ultimo aggiornamento: 25.11.2020

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