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Sostegno dell’Unione europea alle aziende agricole nelle regioni ultraperiferiche

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento intende introdurre regimi speciali per ovviare alle difficoltà che le regioni ultraperiferiche dell’Unione europea (Unione) si trovano ad affrontare in virtù della loro posizione remota, dei loro terreni e del loro clima nonché della loro dipendenza economica da un numero ridotto di prodotti.
  • Tali regimi sono noti con il nome di programma POSEI, ovvero un programma che si occupa in modo particolare della perifericità e dell’insularità.

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Il regolamento ha tre obiettivi:

  • 1)

    garantire a tali regioni l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione, o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi dovuti all’isolamento;

  • 2)

    rendere permanenti e sviluppare in un’ottica sostenibile le filiere di diversificazione animale e vegetale, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;

  • 3)

    mantenere e rafforzare ulteriormente la competitività delle filiere agricole tradizionali.

Zone ammissibili

Le zone ammissibili al finanziamento del POSEI sono definite nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  • Spagna: le isole Canarie;
  • Francia: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione e Mayotte;
  • Portogallo: Azzorre e Madera.

Gestione e dotazione finanziaria dei programmi POSEI

Ogni Stato membro dell’Unione decide il livello geografico adeguato a cui istituire i programmi.

Ogni anno sono resi disponibili i seguenti importi per i tre Stati membri, come stabilito dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

  • Isole Canarie: 268,42 milioni di euro (di cui un importo massimo di 72,7 milioni di euro per misure specifiche di approvvigionamento);
  • dipartimenti francesi d’oltremare: 278,41 milioni di euro (di cui un importo massimo di 26,9 milioni di euro per misure specifiche di approvvigionamento);
  • Azzorre e Madera: 106,21 milioni di euro (di cui un importo massimo di 21,2 milioni di euro per misure specifiche di approvvigionamento).

Regimi specifici di approvvigionamento

  • Qualora vengano concordati, sono concessi a condizione che l’impatto del beneficio economico si ripercuota effettivamente fino all’utilizzatore finale. Per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali a più lungo termine, il beneficio non deve raggiungere un livello tale da nuocere alla produzione locale di tali prodotti. Gli aiuti devono essere proporzionati ai costi aggiuntivi sostenuti per la particolare situazione geografica della regione ultraperiferica.
  • Il sostegno è attuato mediante titoli d’importazione, di esenzione o di aiuto rilasciati agli operatori registrati. Qualsiasi operatore stabilito nell’Unione può richiedere l’inclusione nel registro in presenza di determinate condizioni.

Misure a favore delle produzioni agricole locali

  • Il programma può comprendere misure a sostegno della produzione, della trasformazione o della vendita di prodotti agricoli nelle regioni ultraperiferiche.
  • Ogni misura può comprendere una serie di azioni. Per ogni azione il programma deve definire almeno i beneficiari, le condizioni di ammissibilità e l’importo unitario dell’aiuto assegnato a tale azione.

Controlli e sanzioni

  • I prodotti soggetti a regimi specifici di approvvigionamento sono controllati all’ingresso delle regioni ultraperiferiche, nonché quando vengono esportati o spediti. Qualora le norme non vengano rispettate, le autorità possono ritirare il vantaggio concesso agli operatori (ossia agricoltori e aziende agricole) e sospenderne temporaneamente/revocarne la registrazione.
  • Le misure a sostegno dei prodotti agricoli locali sono verificate con controlli amministrativi e in loco. In caso di pagamenti errati, il beneficiario interessato è obbligato a rimborsare l’importo in questione.

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Il regolamento (UE) 2016/2031, che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013, prevede il finanziamento da parte dell’Unione dei programmi di lotta ai parassiti nelle regioni ultraperiferiche, da attuarsi in conformità del regolamento (UE) n. 652/2014, in seguito abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/690 che ha istituito il programma per il mercato unico (si veda la sintesi).

Atto delegato

Il regolamento delegato (UE) n. 179/2014 integra il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda:

  • il registro degli operatori;
  • l’importo degli aiuti per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione;
  • il simbolo grafico;
  • l’esenzione dai dazi all’importazione per taluni bovini;
  • il finanziamento di determinate misure relative a misure specifiche per il settore agricolo delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, che stabilisce le norme per l’applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013, che comprende nove allegati e norme dettagliate riguardanti:

  • regimi specifici di approvvigionamento (ad esempio, bilanci previsionali di approvvigionamento, approvvigionamento da importazioni provenienti da paesi terzi, approvvigionamento dall’Unione, esportazione e spedizione, gestione, controlli e monitoraggio);
  • misure a favore dei prodotti agricoli locali (domande di aiuto, verifiche, riduzioni ed esclusioni e pagamenti indebiti);
  • misure di accompagnamento (simbolo grafico, prodotti animali, importazione di tabacco nelle Isole Canarie).

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2086 e (UE) 2021/238, prevede determinate deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, al fine di tenere conto della pandemia di COVID-19.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 228/2013 abroga il regolamento (CE) n. 247/2006.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 marzo 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 228/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all’importo dell’aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all’esenzione dai dazi all’importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 07.12.2021

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