This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Direttiva 2004/48/CE — rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
La direttiva dà un insieme minimo di misure, procedure e rimedi per consentire un’efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tutta l’Unione, assicurando un livello di protezione omogeneo in tutto il mercato interno.
Nel 2017 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure rivolte a migliorare ulteriormente l’applicazione dei DPI e la lotta contro la contraffazione e la pirateria. In particolare, la Commissione ha pubblicato una Comunicazione di orientamenti per chiarire le regole contenute nella direttiva nei casi in cui sono state date interpretazioni diverse da diversi paesi membri. Le misure prevedono un piano d’azione in dieci punti definito dalla Commissione nel 2014 per l’applicazione dei DPI nell’Unione europea.
L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che gli stessi strumenti siano disponibili in tutta l’Unione per consentire a creatori e innovatori di esercitare i loro diritti di proprietà intellettuale. Oltre ad affrontare la contraffazione e la pirateria, la direttiva aiuta anche a raggiungere altri obiettivi quali:
La direttiva si applica ad ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
Per contro, la direttiva non incide su:
Una domanda d’applicazione di misure di protezione della proprietà intellettuale può essere presentata da:
Su istanza del titolare del diritto, le autorità giudiziarie possono ordinare a qualsiasi persona di fornire le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi suscettibili di costituire violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Questa misura si applica qualora la persona:
Su istanza di chi presenta la domanda, le autorità giudiziarie possono ordinare la parte avversa di presentare le prove che sono ragionevolmente a sua disposizione, nel rispetto delle normative sulla protezione e riservatezza dei dati. Le autorità giudiziarie hanno facoltà di dare disposizioni affinché gli elementi probanti sulla presunta violazione vengano conservati.
Su istanza di chi presenta la domanda, le autorità giudiziarie possono emettere un’ingiunzione interlocutoria1 tali ingiunzioni sono volte a:
In certi casi le autorità giudiziarie possono autorizzare il sequestro cautelare di beni mobili e immobili del presunto trasgressore, incluso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.
Su richiesta del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possono ordinare misure correttive per il ritiro o la rimozione dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
Le autorità giudiziarie possono anche emettere un’ingiunzione permanente per prevenire la continuazione della violazione o assegnare un risarcimento alla parte danneggiata.
La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il .
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, del , pag. 45). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 195, del , pag. 16).
Le successive modifiche alla direttiva 2004/48/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ultimo aggiornamento