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Trattato sull’Unione europea: l’adesione all’Unione

 

SINTESI DI:

Articolo 49 del trattato sull’Unione europea

Articolo 2 del trattato sull’Unione europea

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ARTICOLO 49 E DELL’ARTICOLO 2 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA?

  • L’articolo 49 fornisce la base giuridica per qualsiasi Stato europeo che intenda aderire all’UE.
  • L’articolo 2 stabilisce i valori su cui si fonda l’UE.

PUNTI CHIAVE

Idoneità

Il paese candidato deve:

  • essere uno Stato europeo;
  • rispettare e impegnarsi rispetto ai valori di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, in particolare: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto; il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; il rispetto di una società caratterizzata dal pluralismo e dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Il paese candidato deve inoltre soddisfare i criteri di ammissibilità dell’UE , che sono comunemente noti come i criteri di Copenaghen, poiché definiti dal Consiglio europeo che si è svolto a Copenaghen nel giugno 1993. Tali criteri sono i seguenti:

  • la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela;
  • l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione;
  • la capacità di assumere e attuare efficacemente gli obblighi inerenti all’adesione, compresi gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.

Il Consiglio europeo che si è svolto a Madrid nel dicembre 1995 ha aggiunto che il paese candidato deve essere in grado di applicare il diritto comunitario e deve essere in grado di garantire che il diritto comunitario recepito nella legislazione nazionale sia attuato in modo efficace attraverso adeguate strutture amministrative e giudiziarie.

L’UE si riserva il diritto di decidere quando il paese candidato ha soddisfatto i criteri di adesione. Inoltre, la stessa Unione europea deve essere in grado di integrare i nuovi membri.

Procedura

  • 1.

    Applicazione

    Il paese europeo che soddisfa i criteri di cui all’articolo 2 del TUE, presenta una richiesta formale al Consiglio dell’UE. Il Consiglio informa il Parlamento europeo, la Commissione europea e i parlamenti nazionali della domanda di adesione.

  • 2.

    Parere della Commissione europea

    Previa consultazione del Consiglio dell’UE, la Commissione europea emette un parere sulla domanda di adesione all’UE del paese interessato.

  • 3.

    Lo status di candidato

    Lo status di paese candidato viene concesso dal Consiglio dell’UE a seguito di un parere da parte della Commissione ed è soggetto all’avallo da parte del Consiglio europeo.

  • 4.

    Negoziati

    I negoziati si aprono a seguito di una decisione unanime del Consiglio dell’UE.

    I negoziati si svolgono durante le conferenze intergovernative tra i governi dei paesi dell’UE e quello del paese candidato. L’acquis (il corpo della legislazione dell’UE) è diviso in settori politici in vista dell’organizzazione efficace dei negoziati. (Ci sono attualmente 35 aree politiche o «capitoli tematici».)

    Il Consiglio dell’UE può stabilire parametri di riferimento per l’apertura o la chiusura per tutti i capitoli tematici o parametri di riferimento provvisori per determinati capitoli specifici. La decisione di stabilire parametri di riferimento si basa su un rapporto di indagine risultante dall’esercizio di screening per i singoli capitoli. Un capitolo può essere chiuso in via provvisoria solo quando il paese candidato dimostra di aver già attuato l’acquis di un determinato capitolo o che lo attuerà entro la data di adesione e avrà soddisfatto i parametri di riferimento laddove essi sono stati stabiliti.

    Durante la fase di preadesione, la Commissione segue gli sforzi dei paesi candidati nell’attuazione dell’acquis. Assiste altresì i paesi candidati nel corso del processo con strumenti di finanziamento di preadesione, come TAIEX.

    Disposizioni transitorie: le parti discutono anche se (e come) alcune norme possono essere introdotte gradualmente per consentire al nuovo membro o ai paesi dell’UE esistenti di adattarsi. Ciò viene discusso principalmente durante le fasi finali dei negoziati.

    La Commissione informa il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo durante tutto il processo, in particolare mediante pacchetti annuali sull’allargamento composti da un documento di strategia orizzontale sotto forma di comunicazione sulla politica di allargamento e relazioni sui paesi. Tali documenti vengono discussi al Parlamento europeo, che presenta le proprie osservazioni in risoluzioni adottate dalla plenaria. Il paese candidato stila altresì dei programmi nazionali annuali in cui valuta il proprio stato di attuazione rispetto ai diversi capitoli dell’acquis.

  • 5.

    Adesione

    Una volta conclusi i negoziati di adesione dopo la chiusura definitiva di tutti i capitoli in un pacchetto, viene stilato un trattato di adesione, finalizzato da una conferenza di redazione degli Stati membri dell’UE (Paesi). L’adesione deve essere approvata dal Consiglio dell’UE all’unanimità e deve ricevere l’approvazione del Parlamento europeo. Il trattato viene quindi firmato da ciascuno degli Stati membri dell’UE e dal paese di adesione. Prima di entrare in vigore, il trattato di adesione deve essere ratificato da ciascuno Stato membro dell’UE e dal paese di adesione, in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea — Titolo VI — Disposizioni finali — Articolo 49 (ex articolo 49 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 43).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 17).

Ultimo aggiornamento: 17.01.2020

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