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Atti di esecuzione

Ai sensi dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il legislatore dell’Unione europea può conferire alla Commissione europea (o in via eccezionale, Consiglio dell’Unione europea) può conferire al legislatore dell’Unione europea (Unione) il potere di adottare atti di esecuzione, attraverso norme specifiche riportate nell’atto legislativo («atto di base»). Tali atti mirano a creare condizioni uniformi di esecuzione dell’atto legislativo in questione, se e quando necessario.

Gli atti di esecuzione sono atti non legislativi con applicazioni specifiche o generali. Sono spesso di natura amministrativa o tecnica e possono assumere varie forme, come specifiche decisioni finanziarie, decisioni di autorizzazione a immettere sul mercato di determinati prodotti, o modelli di certificati richiesti dal diritto dell’Unione europea. Gli atti di esecuzione sono adottati in vari settori, come i programmi di spesa, la tutela dell’ambiente e della salute o la tassazione.

Dal punto di vista procedurale, gli atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione dopo aver consultato i comitati composti da tecnici esperti provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea, seguendo le regole e le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati durante la stesura degli atti di esecuzione e hanno il diritto di controllo ma non possono bloccare l’adozione dell’atto di esecuzione.

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