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Il regolamento stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione di CO2 per i nuovi veicoli pesanti come segue:
a partire dall’anno 2025: riduzione del 15 %
a partire dall’anno 2030: riduzione del 30 %
Il periodo di riferimento per tali riduzioni va dal al .
Incentivi per i veicoli a zero e a basse emissioni
Introduce un apposito meccanismo di incentivazione costituito da supercrediti per i periodi di riferimento dal 2019 al 2024 e un sistema di credito basato su una soglia di riferimento per la quota di veicoli pesanti a zero e basse emissioni nel parco veicoli di un costruttore dal 2025 in poi, con una soglia di riferimento fissata al 2 %.
Il sistema è concepito in modo da garantire ai fornitori dell’infrastruttura di ricarica e ai costruttori la certezza degli investimenti, al fine di promuovere la rapida diffusione dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni sul mercato dell’Unione, garantendo nel contempo ai costruttori una certa flessibilità nei loro investimenti.
Il sistema esclude gli autobus e i pullman perché sono coperti da altre misure di incentivazione.
Affidabilità dei dati
La Commissione europea garantirà che le emissioni di CO2 di riferimento siano solide e rappresentative come base di calcolo degli obiettivi di emissione di CO2 a livello di flotta dell’Unione.
La Commissione monitora e valuta la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di energia dei veicoli pesanti. Utilizzerà dispositivi a bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o energia, partendo dai veicoli pesanti nuovi immatricolati a partire dalla data di applicazione delle misure.
Introdurrà prove di conformità in servizio e richiederà la comunicazione delle deviazioni e l’introduzione di una misura correttiva.
Sanzioni
La Commissione imporrà al costruttore cui competano emissioni di CO2 in eccesso una sanzione finanziaria sotto forma di indennità per queste emissioni di CO2 eccedentarie, tenendo conto dei crediti e debiti di emissione.
Per indurre i costruttori a prendere provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti, è importante che l’indennità ecceda la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi per le emissioni di CO2.
Riesame
Entro la fine del 2022 la Commissione presenta una relazione riguardante, tra le altre cose:
l’efficacia del regolamento;
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e il livello del meccanismo di incentivazione per veicoli pesanti a zero e basse emissioni applicabile a partire dal 2030;
la determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti, compresi i rimorchi, gli autobus, i pullman e i veicoli professionali;
l’introduzione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 vincolanti per il 2035 e a partire dal 2040 per i veicoli pesanti.
Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del , pag. 202).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del , pag. 13).
Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del , pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2018/956 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del , pag. 26).
Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del , che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del , pag. 1).
Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del , pag. 1).
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del , pag. 5).
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del , che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del , pag. 59).