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Accordi sul reciproco riconoscimento
SINTESI DI:
Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI 207 E 218 DEL TFUE E DEGLI ACCORDI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO?
L’articolo 207 (TFUE) definisce la base giuridica per la politica commerciale dell’UE e fissa le procedure da seguire quando si devono assumere decisioni su diversi aspetti degli scambi commerciali.
L’articolo 218 (TFUE) stabilisce le norme dell’UE per lo svolgimento di negoziati con terzi. Si applica ai negoziati tra l’UE e uno o più paesi extra-UE o organizzazioni internazionali.
Questi articoli forniscono la base giuridica conformemente alla quale la Commissione europea, dopo aver ricevuto le direttive di negoziato del Consiglio, negozia accordi commerciali internazionali.
Accordi sul reciproco riconoscimento* mirano a promuovere gli scambi di merci tra l’UE e i paesi extra-UE abbattendo gli ostacoli tecnici grazie ad un accesso più facile alla valutazione della conformità. In base all’accordo bilaterale tra i governi, il paese importatore accetta i risultati della valutazione di conformità* effettuati per prodotti industriali specifici eseguiti dagli organismi di valutazione della conformità (CAB) designati dal paese esportatore, per dimostrare la conformità ai requisiti della parte importatrice.
PUNTI CHIAVE
Accordi sul reciproco riconoscimento (ARR):
L’UE ha stipulato ARR con:
CONTESTO
Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione a negoziare accordi sul reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta: Azione esterna dell’Unione — Titolo II: Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta: Azione esterna dell’Unione — Titolo V: Accordi internazionali — Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
DOCUMENTI CORRELATI
Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 07.12.2018