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Document 52017DC0330

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

COM/2017/0330 final

Strasburgo, 13.6.2017

COM(2017) 330 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento



x0009


1Introduzione

La tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento definisce le azioni urgenti che devono ancora essere intraprese per ricollocare nei prossimi mesi tutte le persone ammissibili attualmente presenti in Italia e in Grecia, nonché per conseguire gli obiettivi di reinsediamento.

I primi cinque mesi del 2017 sono stati caratterizzati da un significativo aumento del ritmo delle ricollocazioni. Da gennaio sono state ricollocate quasi 10 300 persone: un numero più di cinque volte superiore a quello dello stesso periodo del 2016, quando ne erano state ricollocate solo 1 600. Questo risultato è dovuto al fatto che nella seconda metà del 2016 le procedure sono diventate pienamente operative, che la maggioranza degli Stati membri assume ora impegni con regolarità e che i due Stati membri beneficiari hanno proseguito i loro sforzi per migliorare la cooperazione e la fiducia reciproche.

Di conseguenza, nel maggio 2017 più di 1 000 persone sono state ricollocate dall'Italia: si tratta del numero più elevato finora raggiunto, vicino agli obiettivi mensili fissati, e ha portato a 6 896 il numero totale di persone ricollocate dall'Italia. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi da parte dell'Italia per identificare e registrare ai fini della ricollocazione tutti i presenti sul suo territorio e per indirizzare rapidamente alla ricollocazione i nuovi arrivi ammissibili. In Grecia, dove il numero di persone da ricollocare dovrebbe rimanere stabile (27 208 persone registrate per la ricollocazione), le ricollocazioni mensili si sono stabilizzate a 1 300, portando il numero totale di persone ricollocate dalla Grecia a 13 973. Devono essere ancora ricollocate circa 11 000 persone: a tal fine, gli Stati membri hanno concordato una pianificazione operativa specifica e si prevede che, in base a questa e all'attuale ritmo di assunzione degli impegni, l'obiettivo di 3 000 ricollocazioni al mese sarà raggiunto a luglio e mantenuto fino a settembre.

In totale, finora, sono state ricollocate più di 20 000 persone. Mentre la maggior parte degli Stati membri sta contribuendo in modo equo e proporzionale all'attuazione del meccanismo, Ungheria, Polonia e Repubblica ceca, in violazione dei loro obblighi giuridici, non si sono né impegnati né stanno ricollocando persone dalla Grecia e dall'Italia.

La ricollocazione rimane una misura fondamentale per attenuare la pressione sulla Grecia e sull'Italia grazie alla condivisione della responsabilità nei confronti dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Gli Stati membri non dovrebbero ridurre i loro sforzi, poiché l'attuale ritmo delle ricollocazioni è ancora insufficiente a ricollocare tutte le persone ammissibili entro settembre 2017. Tuttavia, gli obblighi giuridici degli Stati membri non cessano in quel momento; dato che le decisioni del Consiglio si applicano alle persone che arrivano nel territorio della Grecia e dell'Italia fino al 26 settembre 2017, gli Stati membri, entro un lasso di tempo ragionevole anche dopo tale termine, dovranno continuare a eseguire la procedura di ricollocazione prevista per le persone ammissibili.

L'attuazione delle conclusioni del luglio 2015 prosegue al ritmo previsto: sono già stati effettuati reinsediamenti per oltre due terzi del numero concordato (22 504 persone).

2Ricollocazione

Il ritmo delle ricollocazioni mantiene una tendenza positiva. Ulteriori sforzi da parte di tutti gli Stati membri di ricollocazione consentirebbero di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione. Tali obiettivi mirano a garantire che tutte le persone ammissibili attualmente presenti in Italia e in Grecia siano ricollocate in modo efficace e tempestivo, evitando gli intasamenti operativi e logistici che potrebbero sorgere se la maggior parte dei restanti trasferimenti fosse effettuata nelle ultime settimane di settembre.

 

Quasi tutti gli Stati membri accolgono ormai persone ricollocate dall'Italia e dalla Grecia. Gli unici Stati membri che non hanno mutato la loro posizione e hanno continuato a non assumere impegni e a non eseguire ricollocazioni dalla Grecia o dall'Italia, in violazione dei loro obblighi giuridici 1 , sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca.

In particolare, l'Ungheria e la Polonia rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato una sola persona; la Polonia non ha assunto alcun impegno dal 16 dicembre 2015. Inoltre, la Repubblica ceca non ha assunto impegni da maggio 2016 e non ricolloca nessuno da agosto 2016.

Anche l'Austria non ha effettuato alcuna ricollocazione, ma ha di recente assunto l'impegno di ricollocare a maggio 50 persone dall'Italia. Tale impegno deve ora tradursi, senza ulteriori indugi, in reali ricollocazioni.

2.1    Grecia: la ricollocazione è diventata una procedura consolidata in Grecia, ma è ancora necessaria un'accelerazione significativa dei trasferimenti per poter ricollocare tutte le persone ammissibili

Come già riferito, la Grecia ha completato la registrazione ("presentazione di una domanda di protezione internazionale") di tutti coloro che rientravano nella preregistrazione 2 , compresi quelli ammissibili alla ricollocazione. In tutto, al 9 giugno, 27 208 persone avevano presentato domanda nel quadro del meccanismo di ricollocazione; 13 973 persone sono già state ricollocate e 10 923 devono ancora essere ricollocate 3 . Malgrado la possibilità che prima del 26 settembre 2017 siano registrati altri richiedenti e che alcuni possano essere esclusi dal meccanismo di ricollocazione, si prevede che il numero totale di persone registrate per la ricollocazione rimanga stabile.

Ritmo delle ricollocazioni: i documenti di pianificazione devono essere ultimati e attuati

Quasi tutti gli Stati membri stanno ora assumendo impegni e ricollocando dalla Grecia su base mensile o ogni due mesi. Solo la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia e l'Austria non stanno ancora adempiendo ai loro obblighi giuridici. Malta ha effettuato tutte le ricollocazioni assegnatele 4 , la Lettonia è in procinto di farlo mentre la Norvegia sta per adempiere al suo impegno. Estonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo e Portogallo sono sulla buona strada per adempiere ai loro obblighi.

Nonostante le ripetute raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni e in diversi scambi bilaterali avvenuti a vari livelli, la Slovacchia continua con la sua rigida politica preferenziale che porta a tassi di rifiuto sproporzionatamente elevati. Tale politica non è conforme alle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione, che consentono di opporre rifiuti per motivi relativi alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico. È fondamentale che si intervenga su questo aspetto. Nessuno Stato membro dovrebbe escludere dalle preferenze i richiedenti vulnerabili, che devono anzi essere ricollocati in via prioritaria. È altresì essenziale che gli Stati membri sviluppino capacità per accogliere richiedenti particolarmente vulnerabili. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere disposti ad accogliere tutti i tipi di richiedenti asilo (dalle famiglie numerose agli uomini soli) e una giusta quota di richiedenti vulnerabili, tra cui minori non accompagnati e persone con gravi problemi di salute.

Il ritmo delle ricollocazioni ha raggiunto i 1 300 trasferimenti al mese negli ultimi mesi, cifra che non è ancora sufficiente a ricollocare tutte le persone ammissibili entro settembre 2017. La Commissione ha organizzato insieme al servizio greco per l'asilo e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) una riunione specifica per superare le sfide logistiche legate al coordinamento utilizzando il documento di pianificazione svedese come buon esempio di riferimento. Si sono svolte riunioni bilaterali con gli Stati membri con grandi impegni mensili per pianificare le diverse fasi della procedura di ricollocazione. Sono stati concordati documenti di pianificazione con Germania, Francia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia. Sulla base di questa pianificazione e dell'attuale ritmo di impegni mensili da parte di tutti gli Stati membri, i trasferimenti a fini di ricollocazione dovrebbero raggiungere i 2 500 a giugno e i 3 000 a luglio, agosto e settembre. Per l'effettiva attuazione di questa pianificazione, tutti gli Stati membri dovrebbero mostrare uno spirito costruttivo in ogni fase della procedura di ricollocazione e la Commissione è pronta ad agevolare tale processo. Gli Stati membri con limitata capacità di accoglienza (Irlanda, Finlandia e Portogallo) hanno lavorato per superare le difficoltà.

Minori non accompagnati: continuano i progressi positivi

Al 6 giugno i minori non accompagnati ricollocati erano 365 rispetto ai 574 ammissibili per la ricollocazione. Nel periodo intercorso dall'ultima relazione, altri Stati membri hanno offerto posti per questa categoria di richiedenti vulnerabili. Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a fornire posti in base alle esigenze 5 , per ricollocare i minori separati registrati.

Azioni urgenti necessarie:

·la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia e l'Austria dovrebbero iniziare immediatamente ad assumere impegni e a ricollocare dalla Grecia per adempiere ai propri obblighi giuridici;

·i documenti di pianificazione per i trasferimenti dovrebbero essere ultimati e attuati. Gli Stati membri che non lo hanno fatto devono seguire gli esempi di quelli che hanno elaborato documenti di pianificazione;

·in questa fase finale di attuazione, gli Stati membri dovrebbero aumentare la loro capacità di elaborare le richieste per garantire il corretto funzionamento del processo, evitare ritardi nelle procedure di trasferimento e, ove necessario, lavorare per risolvere i problemi legati alla capacità di ricezione, ivi compreso per i richiedenti vulnerabili;

·la Slovacchia è invitata, nelle prossime settimane, a rivedere la sua politica preferenziale per i richiedenti ricollocazione, al fine di allinearla alle decisioni del Consiglio e avviare le ricollocazioni dalla Grecia il più presto possibile.

2.2    Italia: occorrono maggiori sforzi per assicurare la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili presenti in Italia 

 

Identificazione e registrazione dei migranti per la ricollocazione: l'Italia deve accelerare la ricollocazione

Finora l'Italia ha registrato ai fini della ricollocazione circa 8 600 persone, di cui 6 896 sono già state ricollocate. Secondo le autorità italiane, la procedura di registrazione è in corso, approssimativamente, per ulteriori 700 persone. Inoltre, ad oggi, nel 2017 sono arrivati in Italia più di 2 500 eritrei che dovrebbero essere registrati rapidamente per la ricollocazione. Però, visto che nel solo 2016 erano arrivati in Italia circa 20 700 eritrei, è quindi chiaro che, ad oggi, appena circa la metà di questi è stata registrata per il meccanismo di ricollocazione. È perciò fondamentale che l'Italia identifichi rapidamente e registri il prima possibile per la ricollocazione tutti i rimanenti candidati ammissibili attualmente presenti nel suo territorio. Per fornire assistenza a tali candidati, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con la collaborazione della Commissione, è pronto a lanciare una campagna di informazione mirata (attraverso i social media, una più ampia distribuzione del volantino sulla ricollocazione dell'EASO, la linea diretta dell'EASO sulla ricollocazione, i banner, la presenza attiva di squadre mobili dell'EASO), consentendo la registrazione di un maggior numero di richiedenti ammissibili. L'Italia dovrebbe fornire il sostegno necessario per attuare questa campagna di informazione e di sensibilizzazione in merito al meccanismo di ricollocazione, presso la locale Prefettura/Questura e nei centri di accoglienza.

 

È altresì fondamentale che l'Italia acceleri i suoi sforzi per concentrare in alcuni centri appositamente designati soprattutto le ultime fasi della procedura di ricollocazione nonché per trasferire, 10 giorni prima della partenza, tutti i candidati alla ricollocazione in centri di accoglienza situati a Roma o nelle vicinanze. Il sistema attuale, basato sull'accoglienza diffusa in tutto il territorio italiano dei migranti ammissibili alla ricollocazione - allorquando i centri di ricollocazione designati sono spesso sottoutilizzati e ospitano per la maggior parte migranti provenienti da paesi i cui cittadini non sono ammissibili - complica il processo di ricollocazione e determina problemi logistici soprattutto nelle sue ultime fasi, in particolare riguardo alla messa in opera di adeguati controlli sanitari prima del trasferimento.

Ritmo delle ricollocazioni: progressi positivi, che è necessario sostenere 

Il ritmo delle ricollocazioni dall'Italia segna una costante tendenza positiva e la ricollocazione di tutti i candidati ammissibili attualmente presenti in Italia rappresenta un obiettivo realistico, considerato che gli obiettivi fissati dalla Commissione sono generalmente seguiti dagli Stati membri.

Finlandia e Malta presto effettueranno tutte le ricollocazioni assegnate loro in Italia 6 e altri Stati membri (Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) stanno mostrando progressi positivi basati sui regolari impegni e sulle ricollocazioni mensili, mentre la Croazia e il Portogallo hanno recentemente iniziato ad assumere nuovamente impegni. Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia e Austria, invece, rimangono gli unici Stati membri a non aver ricollocato nessuna persona dall'Italia. L'Austria ha assunto il suo primo impegno per 50 persone dall'Italia nel mese di maggio e dovrebbe garantire l'effettiva esecuzione della ricollocazione nel più breve tempo possibile. Ciò significa anche che l'Italia dovrà inviare tempestivamente le richieste di ricollocazione, per soddisfare l'impegno austriaco.

L'Estonia e l'Irlanda non hanno ancora effettuato ricollocazioni dall'Italia a causa della sua rigida politica in relazione all'esecuzione di colloqui di sicurezza supplementari da parte degli Stati membri di ricollocazione, mentre la Bulgaria e la Slovacchia non hanno effettuato ricollocazioni dall'Italia, in considerazione delle loro rigide politiche preferenziali (la Bulgaria non è disposta ad accettare gli eritrei mentre la Slovacchia ammette solamente donne sole con bambini e persone in possesso dei documenti di viaggio), il che rende quasi impossibile per l'Italia reperire richiedenti che rispondano a tali requisiti. Per garantire la ricollocazione di tutti i richiedenti ammissibili nei prossimi mesi, occorre trovare una soluzione sull'organizzazione di colloqui di sicurezza supplementari da parte degli Stati membri di ricollocazione. Inoltre, Cipro, Francia e Lettonia non hanno assunto impegni per l'Italia per più di tre mesi.

Al fine di continuare a migliorare l'offerta di informazioni, l'OIM organizzerà una sessione di formazione specifica il 16 giugno per gli ufficiali di collegamento in Italia allo scopo di migliorare l'offerta di sessioni di orientamento culturale. L'EASO ha inoltre ultimato un nuovo video specifico sulla ricollocazione in Portogallo.

La ricollocazione dei minori non accompagnati è iniziata, ma sono necessari ulteriori sforzi

Due minori non accompagnati sono stati ricollocati dall'Italia in Norvegia durante il periodo di riferimento, portando il numero totale di minori non accompagnati dall'Italia a cinque (tra cui un minore separato). Questo caso specifico potrebbe essere trasferito con successo grazie a una maggiore cooperazione a livello locale. Sono in esame molte altre richieste.

Come riportato nella dodicesima relazione, muovendo dall'esperienza maturata con queste prime ricollocazioni l'Italia dovrebbe ora standardizzare le procedure per permettere di offrire a tutti i minori non accompagnati la possibilità di essere ricollocati, se questo è nel loro interesse. Una riunione organizzata il 1° giugno dalla Commissione con tutti gli attori interessati ha consentito di snellire ulteriormente i processi. Da parte loro, gli Stati membri dovrebbero continuare a mettere dei posti a disposizione dei minori non accompagnati nei loro impegni e a fornire alle autorità italiane informazioni specifiche sulle condizioni di accoglienza previste specificatamente per loro dagli Stati membri. Considerando che le procedure possono essere più lunghe rispetto a quelle per gli adulti, gli Stati membri sono incoraggiati a mantenere disponibili i posti per i minori per un periodo più lungo (ossia a rinnovare la loro disponibilità a ospitare minori nei successivi impegni).

Azioni urgenti necessarie:

·la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia dovrebbero iniziare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia immediatamente per adempiere ai loro obblighi giuridici;

·la Bulgaria e la Slovacchia sono invitate nelle prossime settimane a rivedere la loro politica preferenziale per le richieste di ricollocazione in modo da allinearle alle decisioni del Consiglio e avviare quanto prima la ricollocazione dall'Italia;

·l'Italia è invitata nelle prossime settimane a fornire una soluzione reciprocamente accettabile sull'organizzazione dei colloqui di sicurezza supplementari che vengono richiesti da diversi Stati membri per valutare i rischi legati alla sicurezza in linea con le decisioni del Consiglio;

·l'Italia dovrebbe, in via prioritaria, rendere più rapida la registrazione dei candidati ammissibili per la ricollocazione, cooperare con l'EASO nell'attuazione della campagna di informazione e accelerare i propri sforzi per una maggiore centralizzazione della procedura di ricollocazione, in particolare le ultime tappe;

·tutti gli altri Stati membri dovrebbero continuare ad assumere impegni e a ricollocare dall'Italia su base mensile in base ai loro impegni, aumentare la loro capacità di elaborazione delle richieste, evitare preferenze eccessivamente restrittive, limitare i requisiti che causano ritardi nella procedura di trasferimento e dare priorità alle richieste riguardanti le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati.

3Reinsediamento

Si continuano a registrare progressi nell'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015, con il completamento di oltre due terzi dei 22 504 reinsediamenti concordati. Dal 12 maggio 2017, nell'ambito del meccanismo sono state reinsediate 256 persone. Poiché diversi Stati con grandi quote hanno adempiuto ai loro impegni derivanti dalle conclusioni rivolgendo i propri sforzi all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, i reinsediamenti più recenti sono avvenuti dalla Turchia, anche se continua ancora il reinsediamento su scala minore dalla Giordania e dal Libano.

Al 9 giugno 2017, erano state reinsediate 16 419 persone in 21 Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito). Sette Stati membri (Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) e tre paesi associati (Islanda, Liechtenstein e Svizzera) hanno già rispettato gli impegni assunti. Sebbene rispetto agli anni precedenti sia attivo nei reinsediamenti un numero maggiore di Stati membri, dieci Stati membri non hanno finora accettato alcun reinsediamento nell'ambito del programma 7 e aumentano i dubbi sulla possibilità che gli Stati membri che presentano un ampio divario fra impegni e attuazione effettiva siano in grado di rispettare gli impegni assunti.

L'attuazione delle conclusioni del 20 luglio 2015 include gli sforzi profusi dagli Stati membri per reinsediare cittadini siriani dalla Turchia in conformità della dichiarazione UE-Turchia. Dal 4 aprile 2016, 6 254 siriani sono stati reinsediati dalla Turchia nell'ambito della parte della dichiarazione UE-Turchia relativa al reinsediamento. Dall'ultimo periodo di riferimento sono stati reinsediati nell'ambito di tale meccanismo 559 siriani e, complessivamente, il numero degli impegni residui ammonta attualmente a 24 461. Finora i reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia hanno avuto luogo in Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. Dal 4 aprile 2016 ad oggi, inoltre, la Norvegia ha reinsediato 563 siriani dalla Turchia.

Sono in corso preparativi per ulteriori operazioni di reinsediamento negli Stati membri nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia, che comprendono anche missioni in Turchia per svolgere colloqui con i candidati al reinsediamento. La Romania ha ora dato seguito alla sua intenzione, già annunciata, di voler iniziare a reinsediare molto presto ammettendo 11 cittadini siriani. La delegazione dell'UE ad Ankara ha sottolineato all'UNHCR l'importanza di inviare nuovi candidati anche agli Stati membri con impegni più ridotti.

Tra gli Stati membri che non hanno ancora operato reinsediamenti dalla Turchia 8 , Malta sta preparando la sua missione in Turchia e Cipro si è ormai formalmente rivolta all'UNHCR esprimendo la propria disponibilità a reinsediare 5 persone nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. Tuttavia, vi sono anche Stati membri (Bulgaria e Repubblica ceca) che, pur avendo ricevuto fascicoli dall'UNHCR già nell'estate 2016, non hanno ancora preso alcuna misura: essi sono incoraggiati ad agire in tal senso rapidamente.

Per sostenere il reinsediamento in virtù della dichiarazione UE-Turchia e discutere le azioni in corso, la delegazione dell'UE ad Ankara ha continuato a riunirsi settimanalmente con la direzione generale per la gestione della migrazione (DGMM) della Turchia. La delegazione dell'UE si riunisce anche, sempre a cadenza settimanale, con gli Stati membri, con l'UNHCR e con l'OIM per confrontare i dati statistici e discutere gli sviluppi operativi.

Per colmare le lacune evidenziate in una relazione precedente e dare seguito alla relativa raccomandazione, la delegazione dell'UE ha proposto agli Stati membri una revisione del documento sulle domande e risposte usato dall'UNHCR, al fine di garantire che i richiedenti siriani ricevano informazioni complete sulle condizioni di accoglienza e sulle norme culturali, sociali e giuridiche degli Stati membri dell'UE. L'UNHCR e la maggioranza degli Stati membri hanno approvato la versione riveduta del documento e 13 Stati membri hanno già inviato i loro documenti rivisti sulle domande e risposte.

Parallelamente all'attuazione degli attuali impegni in materia di reinsediamento dalla Turchia, stanno facendo progressi i negoziati sulle procedure operative standard per il programma volontario di ammissione umanitaria con gli Stati partecipanti e con la Turchia e l'obiettivo è quello di giungere a un accordo il più presto possibile.

Raccomandazioni:

·gli Stati membri che non hanno ancora effettuato reinsediamenti nel quadro degli attuali programmi a livello UE (Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e quelli che non hanno registrato progressi e sono ancora lungi dal raggiungere gli obiettivi (Danimarca, Portogallo e Repubblica ceca) dovrebbero intensificare immediatamente gli sforzi per assolvere gli impegni assunti ai sensi delle conclusioni del 20 luglio 2015;

·la Bulgaria e la Repubblica ceca, che hanno ricevuto fascicoli dall'UNHCR nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia già nell'estate 2016, dovrebbero intensificare gli sforzi per completare prima possibile il processo di reinsediamento dalla Turchia;

·gli Stati membri dovrebbero fornire maggiori informazioni sui paesi di reinsediamento ai candidati siriani in virtù della dichiarazione UE-Turchia, aggiornando il documento riveduto sulle domande e risposte usato dall'UNHCR per consentire ai candidati di decidere con cognizione di causa e in tal modo ridurre i casi di rinuncia nelle fasi successive della procedura di reinsediamento.

4Prossime fasi

I capi di Stato o di governo europei hanno riconosciuto a varie riprese l'urgenza di affrontare la situazione migratoria in Europa e hanno sollecitato ulteriori azioni per accelerare l'attuazione del meccanismo di ricollocazione come espressione essenziale di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità con la Grecia e l'Italia.

Dati i numeri attuali in Grecia e in Italia, la ricollocazione di tutte le persone presumibilmente ammissibili è possibile e realizzabile entro settembre 2017. Dovrebbe essere questo il nostro obiettivo comune, al cui raggiungimento tutti gli Stati membri dovrebbero concorrere in modo equo e proporzionato. Per raggiungerlo, pertanto, gli Stati membri dovrebbero urgentemente impegnarsi di più e attuare le azioni necessarie secondo quanto indicato nella presente relazione. La Commissione continuerà ad aiutare gli Stati membri per il coordinamento di questi sforzi intensificati.

La ricollocazione prevista nelle decisioni del Consiglio rappresenta altresì un obbligo giuridico. Pertanto la Commissione, attraverso relazioni mensili e una collaborazione regolare con gli Stati membri, ha continuato a sostenere i loro sforzi per concorrere in modo equo e proporzionale a questo meccanismo. La gran parte degli Stati membri ha dimostrato che, se vi sono la volontà e la determinazione, è possibile e realizzabile ricollocare anche un numero consistente di persone in un breve lasso di tempo. Come risultato di questo sforzo congiunto, si è registrato un significativo aumento nei trasferimenti ai fini della ricollocazione. Questa tendenza dovrebbe continuare per assicurare che tutti i richiedenti ammissibili possano essere ricollocati in modo tempestivo in questa fase finale dell'attuazione.

Negli ultimi mesi la Commissione ha ripetutamente ricordato agli Stati membri i loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e ha invitato gli Stati membri che devono ancora assumere impegni e ricollocare dalla Grecia e dall'Italia a farlo immediatamente. Con l'approssimarsi di settembre 2017, a tali Stati membri resta poco tempo per ottemperare ai propri obblighi e contribuire in modo equo e proporzionato.

Purtroppo, malgrado questi ripetuti inviti, la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia, in violazione dei loro obblighi giuridici derivanti dalle decisioni del Consiglio e dei loro impegni nei confronti degli altri Stati membri, non hanno ancora adottato le misure necessarie In tale contesto, e come indicato nella precedente relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di questi tre Stati membri.

In parallelo gli Stati membri dovrebbero continuare a rispettare i propri impegni in materia di reinsediamento; in particolare, dovrebbero intensificare gli sforzi quelli che non hanno ancora reinsediato nessuno e quelli che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo fissato specificamente per loro.

(1)

     L'Ungheria e la Slovacchia, appoggiate dalla Polonia, hanno contestato la legalità della seconda decisione del Consiglio sulla ricollocazione. I ricorsi di annullamento, tuttavia, non hanno effetto sospensivo. L'udienza delle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea si è tenuta il 10 maggio.

(2)

     Al fine di aiutare ulteriormente le autorità greche nella pianificazione e nell'offerta di un sostegno supplementare, la Commissione invita inoltre le autorità greche a precisare il numero totale di migranti presenti sul continente e sulle isole.

(3)

     2 312 candidati alla ricollocazione sono stati respinti dagli Stati membri di ricollocazione, sono stati inseriti nella procedura Dublino o in quella nazionale greca (ad esempio perché la domanda è stata revocata dalla Grecia per ragioni amministrative, perché le verifiche di sicurezza eseguite dalla polizia greca prima della presentazione della domanda hanno dato esito negativo, ecc.), oppure - in numero molto limitato - sono deceduti.

(4)

     Con l'esclusione delle ricollocazioni specifiche assegnatele nell'ambito delle restanti 54 000.

(5)

     Sebbene in linea di massima occorrano ancora soltanto 24 impegni, altri potrebbero divenire necessari se fossero respinte alcune delle domande Dublino per minori non accompagnati inviate ad altri Stati membri.

(6)

     Con l'esclusione delle ricollocazioni specifiche assegnatele nell'ambito delle restanti 54 000.

(7)

     Questo gruppo di Stati membri include Lussemburgo e Romania, sebbene entrambi gli Stati membri abbiano già reinsediato siriani dalla Turchia conformemente alla dichiarazione UE-Turchia.

(8)

     Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

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Strasburgo, 13.6.2017

COM(2017) 330 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 1: ricollocazioni dalla Grecia al 9 giugno 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

1 491

Belgio

790

502

2 415

Bulgaria

570

47

831

Croazia

90

36

594

Cipro

145

55

181

Repubblica ceca

30

12

1 655

Estonia

332

130

204

Finlandia

1 349

987

1 299

Francia

4 970

3 148

12 599

Germania

4 740

2 943

17 209

Ungheria

988

Islanda

Irlanda

943

459

240

Lettonia

363

290

295

Liechtenstein

10

10

Lituania

670

290

420

Lussemburgo

260

216

309

Malta

117

90

78

Paesi Bassi

1 550

1 295

3 797

Norvegia

685

533

Polonia

65

4 321

Portogallo

1 630

1 075

1 778

Romania

1 222

589

2 572

Slovacchia

50

16

652

Slovenia

205

164

349

Spagna

1 275

742

6 647

Svezia 4

2 378

2 378

Svizzera

630

344

TOTALE

25 069

13 973

63 302

(1)

     Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

(4)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

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Strasburgo, 13.6.2017

COM(2017) 330 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 2: ricollocazioni dall'Italia fino al 9 giugno 2017

Stato membro

Impegno formale 1

Ricollocazioni effettive

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 2

Austria 3

 50

462

Belgio

340

121

1 397

Bulgaria

140

471

Croazia

46

18

374

Cipro

45

34

139

Repubblica ceca

20

1 036

Estonia

8

125

Finlandia

779

653

779

Francia

970

330

7 115

Germania

4 510

2 715

10 327

Ungheria

 

306

Islanda

 

Irlanda

20

360

Lettonia

105

27

186

Liechtenstein

Lituania

140

17

251

Lussemburgo

160

110

248

Malta

47

47

53

Paesi Bassi

725

612

2 150

Norvegia

815

812

Polonia

35

1 861

Portogallo

588

299

1 173

Romania

800

45

1 608

Slovacchia

 

250

Slovenia

75

35

218

Spagna

225

144

2 676

Svezia 4

1 399

228

1 388

Svizzera

900

649

TOTALE

12 942

6 896

34 953

(1)

     Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

(2)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(3)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

(4)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

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Strasburgo, 13.6.2017

COM(2017) 330 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 3: ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 9 giugno 2017

Stato membro

Ricollocazioni effettive dall'Italia

Ricollocazioni effettive dalla Grecia

Ricollocazioni effettive totali

Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio 1

Austria 2

1 953

Belgio

121

502

623

3 812

Bulgaria

47

47

1 302

Croazia

18

36

54

968

Cipro

34

55

89

320

Repubblica ceca

12

12

2 691

Estonia

130

130

329

Finlandia

653

987

1 640

2 078

Francia

330

3 148

3 478

19 714

Germania

2 715

2 943

5 658

27 536

Ungheria

1 294

Islanda

Irlanda

459

459

600

Lettonia

27

290

317

481

Liechtenstein

0

10

10

Lituania

17

290

307

671

Lussemburgo

110

216

326

557

Malta

47

90

137

131

Paesi Bassi

612

1 295

1 907

5 947

Norvegia

812

533

1 345

Polonia

6 182

Portogallo

299

1 075

1 374

2 951

Romania

45

589

634

4 180

Slovacchia

16

16

902

Slovenia

35

164

199

567

Spagna

144

742

886

9 323

Svezia 3

228

228

3 766

Svizzera

649

344

993

TOTALE

6 896

13 973

20 869

98 255

(1)

     Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

(2)

     Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

(3)

     Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all’articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

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COM(2017) 330 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento


Allegato 4: reinsediamenti al 12 maggio 2017, in base alle conclusioni del 20 luglio 2015
e al meccanismo 1:1 con la Turchia (in applicazione dal 4 aprile 2016)

Stato membro /
Stato associato

Impegni presi ai sensi del programma del 20 luglio 2015

Reinsediamenti totali ai sensi del programma del 20 luglio 2015. compreso il meccanismo 1:1 con la Turchia

Paese terzo da cui è avvenuto il reinsediamento

Austria

1 900

1 730

Libano: 886; Giordania: 609; Turchia: 234 (di cui 57 nell'ambito del meccanismo 1:1); Iraq: 1

Belgio

1 100

892

Libano: 448; Turchia: 311 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 242 nell'ambito del programma del 20 luglio e 69 al di fuori 1 ); Turchia: 8 Giordania: 170; Egitto: 24;

Bulgaria

50

0

Croazia

150

0

Cipro

69

0

Repubblica ceca

400

52

Libano: 32; Giordania: 20

Danimarca

1 000

481

Libano, Uganda

Estonia

20

20

Turchia: 20 nell’ambito del meccanismo 1:1

Finlandia

293

293 2

Turchia: 504 3 nell'ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio; Libano: 282; Egitto: 7; Giordania: 4

Francia

2 375

1 664

Turchia: 803 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 228 nell'ambito del programma del 20 luglio e 575 al di fuori 4 ); Libano: 834; Giordania: 478; Iraq: 8; altro: 116

Germania

1 600

1 600

Turchia: 2 270 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 1600 nell'ambito del programma del 20 luglio e 670 al di fuori)

Grecia

354

0

Ungheria

Islanda

50

50 5

Libano

Irlanda

520

520 6

Libano

Italia

1 989

1 006

Libano: 596; Turchia: 257 nell’ambito del meccanismo 1:1; Giordania: 53; Siria: 52; Sudan: 48;

Lettonia

50

10

Turchia: 10 nell’ambito del meccanismo "1:1"

Liechtenstein

20

20

Turchia

Lituania

70

25

Turchia: 25 nell’ambito del meccanismo 1:1

Lussemburgo

30

0 7

Turchia: 98 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

Malta

14

0

Paesi Bassi

1 000

1 000

Turchia: 1 411 nell'ambito del meccanismo 1:1 (di cui 556 nell'ambito del programma del 20 luglio e 855 al di fuori); Turchia: 7; Libano: 341; Kenia: 70; Etiopia: 8; Giordania: 7; Libia: 4; Israele: 2; Iraq, Marocco, Egitto, Arabia Saudita, Siria: 1

Norvegia

3 500

3 416

Libano: 2 619; Turchia: 540; Giordania: 257;

Polonia

900

0

Portogallo

191

12

Turchia: 12 nell’ambito del meccanismo 1:1

Romania

80

0

Turchia: 11 nell’ambito del meccanismo 1:1, al di fuori del programma del 20 luglio

Slovacchia

100

0

Slovenia

20

0

Spagna

1 449

418

Libano: 232; Turchia: 186 nell’ambito del meccanismo 1:1;

Svezia

491

491

Turchia: 279 nell’ambito del meccanismo 1:1 (di cui 269 nell'ambito del programma del 20 luglio); Sudan: 124; Kenia: 80; Libano: 8; Iraq: 8; Egitto: 1; Giordania: 1 

Svizzera

519

519

Libano: 431; Siria: 88

Regno Unito

2 200

2 200

Giordania, Libano, Turchia, Egitto, Iraq e altri

TOTALE

22 504

16 419

 

In tutto 6 254 persone sono state reinsediate dalla Turchia in base al meccanismo 1:1, di cui 3 462 in virtù del programma del 20 luglio 2015.

(1)

     69 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio 2015 devono essere calcolati conformemente alla decisione 2016/1754 del Consiglio.

(2)

     Questo numero non comprende i 504 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1.

(3)

     Dei 504 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito del meccanismo 1:1, 11 sono stati reinsediati tramite il programma nazionale di reinsediamento e 493 devono essere calcolati conformemente alla decisione 2016/1754 del Consiglio.

(4)

     575 cittadini siriani reinsediati dalla Turchia al di fuori del programma del 20 luglio 2015 devono essere calcolati conformemente alla decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

(5)

     L’Islanda ha reinsediato in tutto 97 persone, tutte dal Libano.

(6)

     L'Irlanda ha inoltre ammesso nello stesso periodo 259 persone bisognose di protezione internazionale dal Libano sulla base del suo programma nazionale di reinsediamento.

(7)

     Anche se non sono ancora stati effettuati reinsediamenti in base alle conclusioni del 20 luglio 2015, 98 Siriani sono stati reinsediati nell'ambito del programma nazionale di reinsediamento del Lussemburgo nel quadro del meccanismo 1:1, e devono essere calcolati ai sensi della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio.

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