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Document C2016/041/03

Invito a presentare proposte 2016 — Programmi semplici — Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014

OJ C 41, 4.2.2016, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/4


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016

PROGRAMMI SEMPLICI

Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014

(2016/C 41/03)

1.   CONTESTO E FINALITÀ DEL PRESENTE INVITO

1.1.   Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1) relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2.   Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2016

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2016, adottato il 13 ottobre 2015, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per le azioni nell’ambito delle proposte di programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_en.htm

1.3.   Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici.

1.4.   Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 relative ad azioni nell’ambito delle priorità tematiche 1 e 2, ossia i programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi.

2.   OBIETTIVI — TEMI — PRIORITÀ

Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 definiscono le priorità tematiche delle azioni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nella suddette sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, con il presente invito sono presentati 10 temi. Le domande presentate nell’ambito del presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno di questi temi prioritari. Per un’organizzazione proponente è possibile presentare più domande per progetti diversi nell’ambito dello stesso tema prioritario. È inoltre possibile presentare più domande per progetti diversi nell’ambito di temi prioritari diversi.

3.   CALENDARIO

Il termine ultimo per la presentazione è il 28 aprile 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles).

 

Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

4.2.2016

b)

Termine per la presentazione delle domande

28.4.2016

c)

Periodo di valutazione (indicativo)

29.4 - 31.8.2016

d)

Informazione ai richiedenti (data indicativa)

< 30.9.2016

e)

Decisione della Commissione (data indicativa)

< 30.11.2016

f)

Firma del contratto con gli Stati membri (data indicativa)

< 28.2.2017

g)

Data di inizio dell’azione (data indicativa)

> 1.12.2016

4.   BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è stimato a 93 650 000 EUR.

Gli importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili» che figura al punto 6.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti in seguito all’adozione del bilancio 2017 da parte dell’autorità di bilancio dell’UE o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L’importo dipende ugualmente dalla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Le proposte possono essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che i contratti saranno gestiti dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell’organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo se lo Stato membro interessato ha manifestato il proprio accordo a firmare il contratto in inglese (4). Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.

6.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1.   Richiedenti ammissibili

Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»).

I richiedenti devono essere:

a)

organizzazioni quali definite all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014;

b)

rappresentativi del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) o d), del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell’UE.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione incluse nella/e loro proposta/e non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle imprese corrisponde al numero di partita IVA, basta fornire uno di questi due documenti),

ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico,

entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome,

documentazione attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

6.2.   Attività ammissibili

Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:

a)

le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;

b)

le proposte devono garantire che le misure siano attuate tramite gli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitto d’interessi [cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829 e il punto e) della sezione 11.1 dell’invito a presentare proposte]. L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma del contratto [cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831];

c)

se un’organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato;

d)

le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione nonché a condizioni specifiche quando riguardano il mercato interno, hanno dimensioni significative e presentano una dimensione unionale, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;

e)

se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;

f)

se la proposta suggerisce di menzionare l’origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Ciascuna proposta deve essere inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale 2016 per i programmi semplici. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2016 che illustrano in dettaglio i 10 temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno

Temi

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema 1  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014, ad eccezione di quelli che riguardano esclusivamente il latte o i prodotti lattiero-caseari, i prodotti a base di carne suina o una combinazione dei due.

10 050 000 EUR

L’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità specifici dell’Unione

Regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità.

Agricoltura biologica.

Prodotti originari delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.

Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei tenendo conto del fatto che, secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 389), solo il 14 % (con una variazione dal 3 al 36 % a seconda dello Stato membro interessato) dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione.

Il risultato finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati sotto un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Tema 2  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei, ad eccezione di quelli che riguardano esclusivamente il latte o i prodotti lattiero-caseari, i prodotti a base di carne suina o una combinazione dei due.

6 700 000 EUR

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni. Il tema riguarda tutti i prodotti ammissibili, tranne il latte e/o i prodotti lattiero-caseari e i prodotti a base di carni suine, quando sono soggetti a programmi che non comprendono altri prodotti ammissibili, al fine di accrescere la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentando in tal modo le loro quote di mercato nel mercato interno.

Uno dei risultati attesi è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei.

L’impatto atteso dei programmi è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Tema 3 Programmi d’informazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base di carne suina o di una combinazione dei due.

9 000 000 EUR

In relazione alla specifica situazione del mercato dei settori lattiero-caseario e delle carni suine nel 2015, l’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità specifici dell’Unione che riguardano esclusivamente il latte e i prodotti lattiero-caseari o i prodotti a base di carne suina; consiste inoltre nel mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, oltre alle caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti a base di carne suina, in particolare in termini della loro qualità, sapore, diversità o tradizioni.

I risultati attesi sono: aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai suddetti regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei, aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti a base di carni suine dell’Unione rafforzando in tal modo la competitività e il consumo di questi prodotti e aumentare le loro quote di mercato nel mercato interno.


Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi

Temi

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema 4  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina, Giappone, Corea del Sud o Taiwan

11 725 000 EUR

I programmi di informazione e di promozione dovrebbero essere destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente.

Gli obiettivi di questi programmi dovrebbero essere conformi agli obiettivi generali e specifici di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’impatto finale atteso dei programmi è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati.

Tema 5  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Stati Uniti o Canada

11 725 000 EUR

Tema 6  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più paesi dell’America centrale e meridionale o ai Caraibi

7 035 000 EUR

Tema 7  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più paesi del Sud-Est asiatico, ossia Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor Leste e Vietnam

7 035 000 EUR

Tema 8  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei paesi dell’Africa e del Medio Oriente

4 690 000 EUR

Tema 9  (6) Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche

4 690 000 EUR

Tema 10 Programmi d’informazione e di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base di carne suina o di una combinazione dei due destinati ad un paese terzo

21 000 000 EUR

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:

1.

Gestione del progetto

2.

Strategia

Definizione della strategia di comunicazione

Definizione dell’immagine della campagna

3.

Relazioni pubbliche

Azioni di PR

Eventi stampa

4.

Sito web, media sociali

Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web

MEDIA sociali (configurazione degli account, interventi regolari)

Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online ecc.)

5.

Pubblicità

Stampa

TV

Radio

Servizi online

Attività in ambienti esterni

Cinema

6.

Strumenti di comunicazione

Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali

Video promozionali

7.

Eventi

Stand in fiere

Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole

Settimane dei ristoranti

Sponsorizzazione di eventi

Viaggi di studio in Europa

8.

Promozione presso i punti vendita

Giornate di degustazione

Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Periodo di esecuzione

L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.

7.   CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1.   Esclusione dalla partecipazione

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni (7):

a)

l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell’esecuzione di un contratto;

ii)

per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di appalto;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:

i)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (8);

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (9), e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (10) del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l’operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

iii)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (11);

iv)

riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI (13) del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

e)

l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (15).

7.2.   Esclusione dalla concessione

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 107 del regolamento finanziario:

a)

si trovano in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106 del regolamento finanziario;

b)

hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l’esclusione, il richiedente è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli dal 107 al 109 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.

8.   CRITERI DI SELEZIONE

8.1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale valutazione non sarà effettuata se:

il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR,

il richiedente è un organismo pubblico.

I documenti giustificativi che devono essere allegati alla domanda online per consentire la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

i conti annuali (compreso lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite) per l’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei conti),

un modulo di capacità finanziaria precompilato che sintetizzi i dati necessari provenienti dai conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria del richiedente.

Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richiede un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):

una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell’ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici.

8.2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine l’azione.

A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nella parte B della proposta:

profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell’azione proposta,

la relazione di attività dell’organizzazione o delle organizzazioni proponenti o una descrizione delle attività svolte in relazione ai settori operativi ammissibili al cofinanziamento come descritto al punto 6 (cfr. sopra).

Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano eseguire determinate parti della proposta, è necessario attestare un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione.

9.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

In genere, i progetti dovrebbero disporre di una struttura di gestione efficiente, di una strategia chiara e di una descrizione precisa dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:

Criteri

Punteggio massimo

Soglia di ammissione

1.

Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione e pertinenza del contenuto e degli obiettivi delle proposte per le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi annunciati nell’ambito della priorità tematica di cui all’articolo 1.2.1.3 del programma di lavoro annuale (16)

20

14

2.

Qualità tecnica del progetto

40

24

3.

Qualità della gestione

10

6

4.

Rapporto costi/benefici

30

18

TOTALE

100

62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:

1.

Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione

a)

pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi annunciati nell’ambito della priorità tematica di cui sopra;

b)

pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014;

c)

pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014;

d)

dimensione unionale del programma.

2.

Qualità tecnica del progetto

a)

qualità dell’analisi (descrizione dei mercati interessati, sfide per i concorrenti dell’UE, grado di consapevolezza dei consumatori ecc.);

b)

adeguatezza della strategia del programma, obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti), messaggi chiave;

c)

descrizione chiara e dettagliata delle attività;

d)

scelta adeguata delle attività per quanto riguarda gli obiettivi e i gruppi destinatari, complementarità con altre attività private o pubbliche effettuate sul mercato interessato;

e)

qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3.

Qualità della gestione

a)

organizzazione del progetto e struttura della gestione;

b)

meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4.

Rapporto costi/benefici

a)

ripartizione equilibrata del bilancio in relazione al campo di applicazione delle attività;

b)

coerenza tra il costo stimato e la relativa descrizione delle attività;

c)

stima realistica in persone/giorni per le attività realizzate dall’organizzazione proponente, compresi i costi di coordinamento del progetto.

Sulla base della valutazione tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Alla proposta o alle proposte con il punteggio più elevato verrà concesso un cofinanziamento, in funzione della disponibilità di bilancio.

Una graduatoria separata deve essere stabilita per ciascuno dei 10 temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.

Se due (o più) proposte che hanno ricevuto lo stesso numero di punti si situano sulla soglia di esclusione del bilancio, saranno selezionate per il cofinanziamento la proposta o le proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati nel contesto delle proposte stesse. Ciò significa che, tra due proposte che hanno ricevuto parità di punteggio, l’Agenzia selezionerà la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, l’Agenzia selezionerà in primo luogo la proposta che ha ottenuto il punteggio più elevato in relazione al primo criterio di aggiudicazione di cui sopra («Contributo agli obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione»).

10.   IMPEGNI GIURIDICI

Sulla base della valutazione, la Chafea redige un elenco delle proposte per le quali si raccomanda il finanziamento, classificate secondo il punteggio totale ottenuto.

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, la Commissione europea decide, mediante un atto di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione).

Tale decisione della Commissione stabilirà l’elenco dei programmi selezionati accettati per un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e sarà indirizzata agli Stati membri competenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.

Non appena la Commissione adotta il suddetto atto di esecuzione, trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito della loro domanda.

Gli Stati membri concludono contratti per l’esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. In particolare, il contratto specifica le condizioni e il livello di finanziamento, nonché i rispettivi obblighi delle parti.

11.   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1.   Principi generali

a)   Divieto di cumulo

Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b)   Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni già avviate solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questo caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c)   Cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente.

d)   Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)   Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse e conservando la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.

Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione,

deve essere chiaramente indicato nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta.

f)   Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.2.   Forme di finanziamento

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (18).

Importo massimo ammissibile richiesto

La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:

per i programmi semplici nel mercato interno: 70 % dei costi ammissibili del programma,

per i programmi semplici nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma,

per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE (19): 75 % dei costi ammissibili del programma,

per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE: 85 % dei costi ammissibili del programma.

Gli ultimi due tassi si applicano solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1829.

Costi non ammissibili

I costi non ammissibili sono i costi che non rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829, in particolare:

remunerazione del capitale,

debiti e relativi oneri,

accantonamenti per perdite o debiti,

interessi passivi,

crediti dubbi,

perdite dovute a operazioni di cambio,

costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca del beneficiario,

costi dichiarati da un beneficiario e coperti da un’altra azione che beneficia di una sovvenzione dell’Unione europea; in particolare, i costi indiretti non sono ammissibili nel caso in cui la sovvenzione per un’azione sia stata accordata a un beneficiario che riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell’Unione nel periodo in questione,

contributi in natura,

spese eccessive o sconsiderate,

IVA detraibile,

costi sostenuti durante la sospensione dell’esecuzione dell’azione.

Calcolo della sovvenzione finale

L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.

L’«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.

Tale importo è calcolato dallo Stato membro — al momento del pagamento del saldo — conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

11.3.   Modalità di pagamento

L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Le domande di pagamenti intermedi del contributo finanziario dell’Unione sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

11.4.   Garanzie preliminari

Conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831, il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (20).

12.   PUBBLICITÀ

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (21).

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe». Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (22).

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

13.   PROTEZIONE DEI DATI

La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento alla informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

e sul sito web dell’Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell’UE in conformità alle disposizioni applicabili.

14.   PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 5 tramite il sistema elettronico di presentazione: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Prima di presentare una proposta:

1.

Trovare un invito:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Creare un account per presentare una proposta:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (24).

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al numero +352 4301 36611 e all’indirizzo email CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu nei giorni lavorativi nell’orario 9:30-12:00 e 14:00-17:00. L’helpdesk non è disponibile nei fine settimana e nei giorni festivi.

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad esempio richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.

Documenti collegati:

Guida per i richiedenti e relativi allegati

Modulo di domanda


(1)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).

(4)  Queste informazioni saranno disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  I programmi non riguardano il latte e i prodotti lattiero caseari, i prodotti a base di carne suina o una combinazione dei due. Essi possono tuttavia riguardare i prodotti suddetti se associati ad altri prodotti.

Nel caso in cui un’organizzazione proponente intenda attuare un solo programma in diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, deve presentare più domande (una domanda per ciascun tema). In alternativa, potrebbe anche presentare domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche che non sono comprese nei temi dal 4 all’8, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.

(7)  Articolo 106 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione rispettivamente.

(8)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(9)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(10)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(11)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(12)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(13)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(14)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Decisione di esecuzione C(2015) 6852 della Commissione del 13 ottobre 2015.

(17)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(18)  Si attira l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

(19)  Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia e Cipro.

(20)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(21)  http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm

(22)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

(23)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(24)  Articolo 96 (regolamento finanziario).


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