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Document 62017CN0650

Causa C-650/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 21 novembre 2017 — QH

OJ C 52, 12.2.2018, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 21 novembre 2017 — QH

(Causa C-650/17)

(2018/C 052/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parte

Ricorrente: QH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un prodotto sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1), solo nel caso in cui rientri nell’oggetto della protezione definito dalle rivendicazioni del brevetto e sia pertanto messo a disposizione della persona esperta del ramo come forma pratica di realizzazione.

2)

Se, di conseguenza, non sia sufficiente, ai fini della protezione a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, il fatto che il prodotto in questione risponda indubbiamente alla definizione funzionale generica di una classe di principi attivi contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, ma non possa essere individuato come forma pratica di realizzazione a partire dall’insegnamento tecnico protetto dal brevetto di base.

3)

Se un prodotto non sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, già qualora, pur rispondendo indubbiamente alla definizione funzionale contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, sia stato tuttavia sviluppato solo successivamente alla data della domanda del brevetto di base in virtù di un’autonoma attività inventiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).


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