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Document 62016CJ0422

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 giugno 2017.
Verband Sozialer Wettbewerb eV contro TofuTown.com GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier.
Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d’alimenti puramente vegetali.
Causa C-422/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:458

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Articolo 78 e allegato VII, parte III — Decisione 2010/791/UE — Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita — “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” — Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d’alimenti puramente vegetali»

Nella causa C‑422/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Trier (tribunale regionale di Treviri, Germania), con decisione del 28 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 1o agosto 2016, nel procedimento

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contro

TofuTown.com GmbH

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, A. Rosas e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la TofuTown.com GmbH, da M. Beuger, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da K. Stranz e T. Henze, in qualità di agenti;

per il governo greco, da G. Kanellopoulos e O. Tsirkinidou, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da A. X. P. Lewis e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 78, paragrafo 2, e dell’allegato VII, parte III, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «VSW») e la TofuTown.com GmbH (in prosieguo: la «TofuTown»), relativamente ad un’azione inibitoria introdotta dal VSW.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1308/2013

3

I considerando 64 e 76 del regolamento n. 1308/2013 così recitano:

«(64)

L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(…)

(76)

Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all’interno dell’Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti».

4

Il citato regolamento include, nella parte II dedicata al mercato interno, un titolo II relativo alle norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori. La sottosezione 2 della sezione 1 del capitolo I di tale titolo è rubricata «Norme di commercializzazione per settore o per prodotto» e include gli articoli da 74 a 83 del medesimo regolamento.

5

L’articolo 78 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti», così prevede:

«1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all’allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

(…)

c)

latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

(…)

2.   Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII possono essere utilizzate nell’Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (…) riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all’allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall’evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

(…)

5.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell’evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati (…) intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all’origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie».

6

La sottosezione 5 della parte II, titolo II, capitolo I, sezione 1, del regolamento n. 1308/2013 è intitolata «Disposizioni comuni». L’articolo 91 di tale regolamento, che figura alla citata sezione 5, così precisa:

«La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che stabiliscano l’elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, (…) in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, all[a] succitat[a] disposizion[e];

(…)».

7

L’allegato VII di detto regolamento è intitolato «Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti di cui all’articolo 78». Nel comma introduttivo, tale allegato precisa che, ai fini del presente allegato, per «denominazione di vendita» si intende «il nome del prodotto alimentare, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18)]».

8

La parte III di tale allegato VII è intitolata «Latte e prodotti lattiero-caseari». Essa stabilisce:

«1.

Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:

a)

per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata (…);

b)

congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2.

Ai sensi della presente parte per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a)

le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

i)

siero di latte

ii)

crema di latte o panna

iii)

burro

iv)

latticello

(…)

viii)

formaggio

ix)

iogurt

(…)

b)

le denominazioni ai sensi (…) dell’articolo 17 del [regolamento n. 1169/2011] effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3.

La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4.

Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all’origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.

5.

Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6.

Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, (…) né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

(…)».

9

Le disposizioni dell’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 riprendono, senza alcuna modifica sostanziale, le disposizioni che figuravano precedentemente nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), il quale aveva ripreso, senza alcuna modifica sostanziale, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (GU 1987, L 182, pag. 36).

Decisione 2010/791/UE

10

A termini del proprio articolo 1, la decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2010, L 336, pag. 55), elenca, all’allegato I, i prodotti che nel territorio dell’Unione corrispondono a quelli indicati alla disposizione citata.

11

Il considerando 3 di tale decisione precisa quanto segue:

«Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione un elenco indicativo dei prodotti che, a loro giudizio, rispondono nel territorio nazionale ai criteri stabiliti per la succitata deroga (…). Le denominazioni dei prodotti devono essere riportate nel suddetto elenco così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione, in modo da renderle utilizzabili in tutti gli Stati membri, (…)».

12

Ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, il regolamento n. 1234/2007 è stato abrogato dal primo regolamento citato e i riferimenti al regolamento n. 1234/2007 si intendono operati al regolamento n. 1308/2013. La decisione 2010/791 contiene, quindi, oramai l’elenco dei prodotti di cui all’allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, di quest’ultimo regolamento.

Regolamento n. 1169/2011

13

L’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Denominazione dell’alimento», prevede quanto segue, al paragrafo 1:

«La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».

Diritto tedesco

14

Il Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, dispone all’articolo 3 bis:

«Chiunque violi una disposizione di legge destinata, segnatamente, a regolamentare, nell’interesse degli operatori del mercato, il comportamento sul mercato, commette un atto di concorrenza sleale, quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, di altri operatori del mercato o dei concorrenti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il VSW è un’associazione tedesca che ha l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale. La TofuTown è una società operante nel settore della fabbricazione e della distribuzione di alimenti vegetariani/vegani. Essa pubblicizza e distribuisce, tra l’altro, prodotti puramente vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.

16

Il VSW, ritenendo che la promozione da parte della TofuTown di tali prodotti puramente vegetali violasse le regole di concorrenza, ha intentato un’azione inibitoria nei confronti di detta società dinanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri, Germania), adducendo una violazione dell’articolo 3 bis della legge contro la concorrenza sleale, in combinato disposto con l’allegato VII, parte III, punti 1 e 2, e con l’articolo 78 del regolamento n. 1308/2013.

17

La TofuTown sostiene, invece, che la sua pubblicità per i prodotti vegetali recanti le denominazioni in questione non integra alcuna violazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione, poiché, da un lato, il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni ha subìto un notevole cambiamento negli ultimi anni e, dall’altro lato, essa non utilizza diciture come «burro» o «cream» in modo isolato, bensì solo corredate da espressioni contenenti un rimando all’origine vegetale dei prodotti, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream».

18

Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 16 dicembre 1999, UDL (C‑101/98, EU:C:1999:615), nella quale la Corte ha statuito, in sostanza, che il regolamento n. 1898/87 ostava all’utilizzazione della denominazione «formaggio» per prodotti lattiero-caseari nei quali la materia grassa del latte fosse stata sostituita da grasso di origine vegetale, anche se tale denominazione è completata da indicazioni descrittive. Ciononostante, tale giudice continua a domandarsi come debba essere interpretato l’articolo 78 del regolamento n. 1308/2013, in combinato disposto con l’allegato VII, parte III, punti 1 e 2 dello stesso, ai fini di dirimere la controversia sottoposta al suo esame.

19

In tale contesto, il Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento [n. 1308/2013] possa essere interpretato nel senso che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII non debbano essere conformi ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato, qualora le corrispondenti definizioni, designazioni o denominazioni di vendita siano integrate da indicazioni chiarificatrici o descrittive (come ad esempio “burro di tofu” per un prodotto puramente vegetale).

2)

Se l’allegato VII, parte III, punto 1, del regolamento (…) n. 1308/2013 debba essere inteso nel senso che il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione oppure – eventualmente con l’aggiunta di diciture esplicative quali “latte di soia” – che esso possa essere utilizzato anche per prodotti vegetali (vegani) all’atto della loro commercializzazione.

3)

Se l’allegato VII, parte III, punto 2, relativo all’articolo 78 del regolamento (…) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che le denominazioni ivi specificamente indicate al punto 2, lettera a), come “siero di latte”, “crema di latte o panna” [“Rahm”, in lingua tedesca], “burro”, “latticello”, “formaggio”, “iogurt” o la dicitura “panna” [“Sahne”, in lingua tedesca] ecc. sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari o se anche prodotti puramente vegetali/vegani, ottenuti senza latte (animale), ricadano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte III, punto 2, del regolamento (…) n. 1308/2013».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Con le sue tre questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.

21

Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, di detto regolamento, le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII del medesimo regolamento possono essere utilizzate nell’Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti in detto allegato.

22

La parte III di tale allegato VII riguarda il latte e i prodotti lattiero‑caseari. Per quanto riguarda il latte, tale parte III prevede, al punto 1, primo comma, che il «latte» è «esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione». Il secondo comma di tale punto precisa, tuttavia, alla lettera a), che la denominazione «latte» può essere utilizzata «per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata» e, alla lettera b), che tale denominazione può essere utilizzata «congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali».

23

Emerge, quindi, chiaramente dal testo del citato punto 1 che la denominazione «latte», in linea di principio, non potrebbe essere legittimamente impiegata per designare un prodotto puramente vegetale, dato che il latte, ai sensi di tale disposizione, è un prodotto di origine animale, come emerge anche dall’allegato VII, parte III, punto 4, del regolamento n. 1308/2013, il quale prevede che, per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all’origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina, nonché dall’articolo 78, paragrafo 5, di tale regolamento, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi a precisare i prodotti lattiero‑caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all’origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina.

24

Emerge, inoltre, da tale formulazione che indicazioni esplicative o descrittive volte ad indicare l’origine vegetale del prodotto in questione, come «di soia» o «di tofu», come quelle di cui si tratta nel procedimento principale, non fanno parte dei termini che possono essere utilizzati congiuntamente alla denominazione «latte» ai sensi di detto punto 1, secondo comma, lettera b), poiché le modifiche che ha subito la composizione del latte suscettibili di essere designate da termini integrativi, in forza di tale disposizione, sono quelle che si limitano all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali, restando esclusa la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale.

25

Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, l’allegato VII, parte III, punto 2, del regolamento n. 1308/2013 stabilisce, al primo comma, che per «prodotti lattiero‑caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte». Il secondo comma del medesimo punto precisa, inoltre, che sono riservate «unicamente ai prodotti lattiero-caseari», da un lato, le denominazioni utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione e che sono elencate in tale disposizione, alla lettera a), in un elenco che include le denominazioni «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio» e «iogurt» e, dall’altro lato, in particolare, le denominazioni «effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011.

26

Emerge parimenti dal testo di tale punto 2 che un «prodotto lattiero‑caseario» deve contenere i componenti del latte, essendo derivato esclusivamente da quest’ultimo. A tal proposito, la Corte ha già statuito che un prodotto lattiero‑caseario, nel quale un componente qualsiasi del latte sia stato sostituito, anche solo parzialmente, non può essere designato con una delle denominazioni di cui all’allegato VII, parte III, punto 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punti da 20 a 22). A maggior ragione, lo stesso vale, in linea di principio, per un prodotto puramente vegetale, dal momento che un prodotto siffatto, per definizione, non contiene alcun componente del latte.

27

Di conseguenza, le denominazioni elencate all’allegato VII, parte III, punto 2, secondo comma, lettera a), del suddetto regolamento, quali «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio» e «iogurt», menzionate dal giudice del rinvio, non possono, in linea di principio, essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale.

28

Il medesimo divieto vige, in forza dell’allegato VII, parte III, punto 2, secondo comma, lettera b), dello stesso regolamento, per le denominazioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011 effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo tale articolo 17, paragrafo 1, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale o, in mancanza di quest’ultima, la sua denominazione usuale o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, una denominazione descrittiva.

29

Orbene, per quanto il termine «Sahne», in lingua tedesca – che il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale ha distinto dal termine «Rahm», che figura all’allegato VII, parte III, punto 2, secondo comma, lettera a), sub ii), del regolamento n. 1308/2013 –, alla stregua del termine «chantilly», in francese, non figuri tra le denominazioni di prodotti lattiero-caseari elencate all’allegato VII, parte III, punto 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, rimane il fatto che tale termine designa crema di latte, che può essere montata o sbattuta.

30

Si tratta, dunque, di una denominazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1169/2011, effettivamente utilizzata per un prodotto lattiero-caseario. Neppure detto termine, di conseguenza, può, in linea di principio, essere impiegato legittimamente per designare un prodotto puramente vegetale.

31

Quanto all’eventuale rilevanza – ai fini di accertare se si possa legittimamente utilizzare la denominazione «latte» o le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari dal regolamento n. 1308/2013 per designare un prodotto puramente vegetale – dell’aggiunta di indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come «di soia» o «di tofu», menzionate dal giudice del rinvio, occorre rimarcare che l’allegato VII, parte III, punto 3, di tale regolamento prevede che «[l]a denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto».

32

Tali condizioni, tuttavia, non sono soddisfatte da prodotti puramente vegetali, in quanto tali prodotti non contengono né latte né prodotti lattiero-caseari. Detto punto 3 non può, quindi, fungere da fondamento per legittimare l’utilizzazione, ai fini di designare un prodotto puramente vegetale, della denominazione «latte» o delle denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari congiuntamente all’aggiunta di una o più indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.

33

Peraltro, se, secondo l’allegato VII, parte III, punto 5, primo comma, del regolamento n. 1308/2013, le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 di detta parte III non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti, il secondo comma del medesimo punto 5 prevede cionondimeno che il summenzionato primo comma «non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto».

34

Orbene, l’elenco dei prodotti ai quali si applica quest’ultima disposizione è stato fissato dall’allegato I della decisione 2010/791, in applicazione dell’articolo 121, lettera b), sub i), del regolamento n. 1234/2007, divenuto, in sostanza, l’articolo 91, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1308/2013. Soltanto ai prodotti elencati in tale allegato si applica, pertanto, l’eccezione prevista dal summenzionato secondo comma.

35

Nel caso di specie, occorre rilevare che tale elenco non contiene alcun riferimento né alla soia né al tofu.

36

In aggiunta, mentre detto elenco menziona, in lingua francese, il prodotto denominato «crème de riz», esso non menziona, in lingua inglese, il prodotto denominato «rice spray cream», indicato dal giudice del rinvio come uno dei prodotti oggetto del procedimento principale, e neppure il prodotto denominato «rice cream». A tal proposito, occorre sottolineare che risulta, in sostanza, dal considerando 3 della decisione 2010/791 che, nell’elenco fissato da tale decisione, figurano i prodotti che sono stati identificati dagli Stati membri come rispondenti, nel loro rispettivo territorio, ai criteri stabiliti dall’allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, del regolamento n. 1308/2013 e che le denominazioni dei prodotti in questione sono riportate come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione. Il fatto che la denominazione «crème de riz», in lingua francese, è stata riconosciuta come corrispondente a detti criteri non implica quindi che anche la denominazione «rice cream» vi corrisponda.

37

Occorre, inoltre, rilevare che, per quanto da detto elenco risulti che l’utilizzazione, nella denominazione di un prodotto, del termine «cream» con un termine complementare è ammessa a certe condizioni, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe, nessuna di dette condizioni sembra soddisfatta da una denominazione come «rice spray cream», di cui al procedimento principale. Allo stesso modo, l’unica ipotesi in cui l’utilizzazione del termine «creamed» è ammessa assieme alla denominazione di un prodotto vegetale è ove «il termine “creamed” indic[hi] la struttura caratteristica di un prodotto».

38

Risulta così che nessuno dei prodotti menzionati a titolo esemplificativo dal giudice del rinvio figura nel summenzionato elenco e che, di conseguenza, nessuna delle denominazioni che tale giudicequesti cita beneficia dell’eccezione prevista dall’allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, del regolamento n. 1308/2013, circostanza che, in ogni caso, spetta a quest’ultimo verificare per quanto attiene ai singoli prodotti oggetto del procedimento principale.

39

Peraltro, l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/2013 prevede che, per rispondere a comprovate necessità derivanti dall’evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all’allegato VII di tale regolamento. Tuttavia, la Commissione, ad oggi, non ha ancora adottato alcun atto simile per quanto riguarda le definizioni e le denominazioni di vendita del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

40

Risulta dall’insieme degli argomenti suesposti che la denominazione «latte» e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero‑caseari non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco fissato all’allegato I della decisione 2010/791. L’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle oggetto del procedimento principale, non influisce su tale divieto (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punti da 25 a 28).

41

Emerge, inoltre, dall’articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VII, parte III, punto 6, primo comma, del regolamento n. 1308/2013 che tale divieto vale tanto per la commercializzazione quanto per la pubblicità.

42

Contrariamente a quanto sostiene la TofuTown, l’interpretazione riportata ai precedenti punti 40 e 41 è avvalorata dagli obiettivi di detto regolamento e non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento.

43

Come risulta dai considerando 64 e 76 del medesimo regolamento, gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi consistono, in particolare, nel migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi nell’interesse di produttori, commercianti e consumatori, nel proteggere i consumatori e nel preservare le condizioni di concorrenza. Orbene, tali disposizioni, nella parte in cui prevedono che soltanto i prodotti conformi ai requisiti da esse imposti possono essere designati con la denominazione «latte» e con le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari – e ciò anche se tali denominazioni sono completate da indicazioni esplicative o descrittive come quelle di cui si tratta nel procedimento principale – contribuiscono alla realizzazione dei summenzionati obiettivi.

44

In mancanza di una siffatta limitazione, infatti, tali denominazioni non permetterebbero più, segnatamente, di identificare in maniera certa i prodotti che presentano le caratteristiche specifiche legate alla composizione naturale del latte animale, circostanza incompatibile con la protezione dei consumatori, a causa del rischio di confusione che ne deriverebbe. Tale situazione sarebbe contraria anche all’obiettivo di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità del «latte» e dei «prodotti lattiero‑caseari».

45

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di quanto è necessario per il loro conseguimento, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punto 30, nonché del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

46

Il legislatore dell’Unione dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 TFUE a 43 TFUE gli attribuiscono, sicché solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punto 31, nonché del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 48).

47

Nel caso di specie, come già rilevato al precedente punto 43, le disposizioni di cui il giudice del rinvio richiede l’interpretazione perseguono gli obiettivi di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nonché la loro qualità, di proteggere i consumatori e di preservare le condizioni di concorrenza.

48

Orbene, il fatto che la possibilità di utilizzare, nella commercializzazione o nella pubblicità, la denominazione «latte» e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari sia riservata unicamente ai prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 garantisce, in particolare, ai produttori di detti prodotti, condizioni di concorrenza non falsate e, ai consumatori degli stessi, che i prodotti designati dalle suddette denominazioni corrispondano tutti alle stesse norme di qualità, proteggendoli al contempo da qualsiasi confusione quanto alla composizione dei prodotti che intendono acquistare. Le disposizioni di cui trattasi sono dunque idonee a realizzare tali obiettivi. Esse, inoltre, non vanno oltre quanto è necessario per realizzarli, e l’aggiunta a dette denominazioni di indicazioni descrittive o esplicative, per designare prodotti che non soddisfano tali requisiti, non può, come già statuito dalla Corte, escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore. Di conseguenza, le disposizioni di cui trattasi non violano il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, punti da 32 a 34).

49

Quanto al principio della parità di trattamento, esso esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, EU:C:2005:741, punto 63, nonché, in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 46).

50

Nel caso di specie, il fatto che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non siano, secondo la TofuTown, soggetti, per quanto riguarda l’utilizzazione di denominazioni di vendita, a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero-caseari in forza dell’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 non può essere considerato contrario al principio della parità di trattamento.

51

Ogni settore dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli istituito da detto regolamento presenta, infatti, peculiarità ad esso proprie. Se ne desume che il confronto tra gli strumenti tecnici usati per disciplinare i vari settori di mercato non può costituire una base valida per dimostrare la fondatezza della censura di discriminazione fra prodotti dissimili, sottoposti a norme diverse (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 1982, Lion e a., 292/81 e 293/81, EU:C:1982:375, punto 24, nonché del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 49). Orbene, il latte e i prodotti lattiero-caseari fanno parte di un settore diverso da quello dei vari tipi di carne e da quello dei prodotti della pesca, che appartengono addirittura ad un’altra organizzazione comune dei mercati.

52

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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