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Document 62014CJ0490

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2015.
Freistaat Bayern contro Verlag Esterbauer GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Banche di dati – Carte topografiche – Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati – Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo – Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente.
Causa C-490/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:735

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9/CE — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione — Banche di dati — Carte topografiche — Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati — Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo — Considerazione della destinazione di una carta topografica per l’utente»

Nella causa C‑490/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 18 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2014, nel procedimento

Freistaat Bayern

contro

Verlag Esterbauer GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, K. Lenaerts (relatore), presidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, C. Lycourgos e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per il Freistaat Bayern, da U. Karpenstein e M. Kottmann, Rechtsanwälte;

per la Verlag Esterbauer GmbH, da P. Hertin, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e D. Kuon, in qualità di agenti;

per il governo belga, da J.-C. Halleux, L. van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

per il governo francese, da D. Segoin, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e L. da Conceição Esmeriz, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling, in qualità di agente, assistita da N. Saunders, barrister;

per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Freistaat Bayern (Land di Baviera) e la Verlag Esterbauer GmbH (in prosieguo: la «Verlag Esterbauer»), casa editrice austriaca specializzata in raccolte di carte escursionistiche, in merito a un’azione inibitoria fondata sulla legge tedesca sui diritti d’autore e diritti analoghi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte; in prosieguo: l’«UrhG»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 9, 10, 12, 14 e 17 della direttiva 96/9 sono così formulati:

«9)

considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;

10)

considerando che la crescita esponenziale, all’interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell’informazione in tutti gli Stati membri;

(...)

12)

considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

(...)

14)

considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche;

(...)

17)

considerando che con il termine “banca di dati” si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; (…)».

4

L’articolo 1 della direttiva 96/9, rubricato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.

2.   Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

(...)».

Il diritto tedesco

5

L’articolo 87a, paragrafo 1, primo periodo, dell’UrhG, rubricato «Definizioni», traspone nell’ordinamento tedesco l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Il Land di Baviera pubblica, tramite l’Ufficio regionale del catasto e delle informazioni geografiche (Landesamt für Vermessung und Geoinformation), carte topografiche in scala 1:50 000 che coprono tutto il proprio territorio. La Verlag Esterbauer è una casa editrice austriaca che pubblica, tra l’altro, atlanti, taccuini di viaggio e carte geografiche per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea.

7

Il Land di Baviera ritiene che la Verlag Esterbauer abbia illegittimamente utilizzato le sue carte topografiche riprendendone i dati alla base per costituire proprie carte. Pertanto, esso ha adito il Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera) onde ottenere l’inibizione di tali pratiche e la condanna della Verlag Esterbauer al risarcimento dei danni. Tale organo di primo grado ha accolto integralmente le sue domande.

8

La Verlag Esterbauer ha quindi interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera), il quale ha annullato in parte la sentenza del Landgericht München. L’Oberlandesgericht ha ammesso la «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) soltanto per la parte in cui ha respinto le domande del Land di Baviera fondate sulla tutela delle banche di dati ai sensi degli articoli 87a e seguenti dell’UrhG.

9

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si interroga sull’ambito di applicazione della direttiva 96/9 e su un’eventuale inclusione delle carte topografiche costituite dal Land di Baviera nella nozione di «banche di dati» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. Più precisamente, il giudice del rinvio si domanda se i dati che indicano le coordinate di determinati punti della superficie terrestre possano essere qualificati come «elementi indipendenti» ai sensi di detta disposizione.

10

È per questo che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nello stabilire se ricorre una raccolta di elementi indipendenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, ossia di elementi che possono essere separati gli uni dagli altri senza che risulti pregiudicato il valore del loro contenuto informativo, se debba tenersi conto di ogni possibile valore informativo o soltanto del valore ricavabile dalla destinazione di ciascuna raccolta e dalla considerazione della conseguente condotta-tipo degli utenti».

Sulla questione pregiudiziale

11

Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che dati geografici estratti da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un’altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

12

A tal riguardo, occorre rammentare innanzitutto che la Corte ha già dichiarato che corrisponde all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione attribuire alla nozione di «banca di dati», ai sensi della direttiva 96/9, una portata ampia, libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale (v. sentenze Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 20, e Ryanair, C‑30/14, EU:C:2015:10, punto 33).

13

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia che quest’ultima riguarda la tutela giuridica delle banche di dati «qualunque ne sia la forma».

14

Il considerando 17 della direttiva 96/9 precisa, in merito, che il concetto di banca di dati deve essere inteso nel senso che esso si applica a «una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati» (v. sentenza Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 23). Inoltre, dal considerando 14 della medesima direttiva si apprende che la tutela concessa da quest’ultima si riferisce sia alle banche di dati elettroniche sia alle banche di dati non elettroniche.

15

Il carattere analogico delle carte topografiche di cui trattasi nel procedimento principale, che ne richiedeva la digitalizzazione attraverso uno scanner al fine di un utilizzo individuale a mezzo di un programma grafico, non osta dunque a che esse siano qualificate come «banche di dati» ai sensi della stessa direttiva.

16

La Corte ha altresì dichiarato che, in tale contesto di interpretazione in senso ampio, la nozione di «banca di dati» ai sensi della direttiva 96/9 attinge la sua specificità da un criterio funzionale (v. sentenza Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 27). Come emerge dai considerando 9, 10 e 12 di detta direttiva, la tutela giuridica istituita da quest’ultima è volta a incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte e elaborate ogni anno in tutti i settori di attività (v. sentenze Fixtures Marketing, C‑46/02,EU:C:2004:694, punto 33; The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 30; Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 23, e Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 39).

17

La qualificazione come «banca di dati» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 è perciò subordinata all’esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti», ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere intaccato (v. sentenza Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 29).

18

La Verlag Esterbauer e la Commissione europea affermano che, nel caso di carte topografiche analogiche, l’elemento separabile che deve essere preso in considerazione è composto da due dati che corrispondono, l’uno, alla «coordinata geografica», vale a dire al codice numerico corrispondente a una determinata coordinata del reticolato bidimensionale e, l’altro, alla «segnatura», vale a dire al codice numerico utilizzato dal costitutore della carta per designare un elemento unico, ad esempio, una chiesa. A loro avviso, il valore informativo di tali dati è quasi annullato una volta che siano stati estratti dalla carta topografica; per restare all’esempio offerto, la segnatura «chiesa» indicata a una determinata coordinata geografica non consentirebbe di per sé, senza altre informazioni sull’ubicazione dell’elemento chiesa, di stabilire se quest’ultima si trovi in una determinata città o in un determinato paese.

19

A tal riguardo, occorre rilevare che le carte topografiche, come le carte di cui trattasi nel procedimento principale, sono utilizzate come prodotti di base a partire dai quali, mediante estrazione selettiva di loro elementi, ne vengono costituiti altri. Nel procedimento principale, la Verlag Esterbauer ha estratto, via digitalizzazione, dalle carte topografiche del Land di Baviera dati geografici relativi a itinerari per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea.

20

Orbene, emerge dalla giurisprudenza, da un lato, che non solo un dato individuale, ma anche una combinazione di dati può costituire un «elemento indipendente» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 (v. sentenze Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 35, nonché Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 26).

21

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 non osta pertanto a che i due dati di cui al punto 18 della presente sentenza o una combinazione più significativa di dati, quali i dati geografici relativi a itinerari per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea, possano essere considerati un «elemento indipendente» ai sensi di detta disposizione, a condizione, tuttavia, che l’estrazione di tali dati dalla carta topografica in questione non pregiudichi il valore del loro contenuto informativo ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 17.

22

Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che il valore del contenuto informativo di un elemento di una raccolta non è alterato ai sensi di detta giurisprudenza qualora, successivamente all’estrazione dalla raccolta in questione, tale elemento rivesta un valore informativo autonomo (v. sentenze Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 33, nonché Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 26).

23

Occorre rilevare a tal fine che la creazione di una banca di dati, che la direttiva 96/9 mira a incentivare offrendo la sua tutela giuridica, come emerge dal precedente punto 16, è idonea a conferire un valore aggiunto agli elementi che ne fanno parte attraverso la collocazione degli stessi in modo sistematico o metodico e individualmente accessibile. Un elemento di una raccolta aumenta, così, di valore per la sua collocazione in quest’ultima; allo stesso modo, la sua estrazione da detta raccolta può dar luogo a una riduzione corrispondente di valore, la quale non altererà tuttavia la sua qualificazione come «elemento indipendente», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, purché tale elemento conservi un valore informativo autonomo.

24

Ne consegue che una riduzione del valore informativo di un elemento connessa all’estrazione di quest’ultimo dalla raccolta in cui è compreso non esclude necessariamente che tale elemento possa rientrare nella nozione di «elementi indipendenti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, purché conservi un valore informativo autonomo.

25

Per quanto concerne la questione sollevata dal giudice del rinvio riguardo all’apprezzamento del valore autonomo degli elementi costitutivi delle carte topografiche, quali le carte di cui trattasi nel procedimento principale, e in particolare la questione se tale valore debba essere stimato tenendo conto della destinazione di tali carte ovvero dell’uso che si presume ne faccia l’utente di riferimento, si deve rammentare che le carte topografiche consentono una molteplicità di usi, quali la pianificazione di un viaggio tra due destinazioni, la preparazione di un’escursione ciclistica, la ricerca del nome e dell’ubicazione di una strada, di una città, di un fiume, di un lago o di una montagna, ma anche della larghezza dei corsi d’acqua o dell’altezza di un rilievo.

26

A parte la difficoltà di determinare una destinazione principale o l’utente di riferimento di una raccolta come una carta topografica, l’applicazione di un tale criterio per l’apprezzamento del valore informativo autonomo degli elementi costitutivi di una raccolta sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell’Unione di attribuire una portata ampia alla nozione di banca di dati.

27

In tal senso, emerge dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente dalla sentenza Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697), che il valore informativo autonomo di un elemento estratto da una raccolta deve essere stimato tenendo conto del valore dell’informazione non per l’utente di riferimento della raccolta in questione, ma per qualsiasi terzo interessato dall’elemento estratto. In tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato che i dati relativi a un incontro di calcio che erano stati estratti, da parte di una società di organizzazione di giochi d’azzardo, da una raccolta creata dagli organizzatori di un campionato di calcio e contenente informazioni su tutta la serie di incontri del campionato, avevano un valore autonomo in quanto fornivano informazioni rilevanti per i terzi interessati, vale a dire i clienti della società di organizzazione dei giochi di azzardo (v. sentenza Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 34).

28

Pertanto, dati di una raccolta che sono sfruttati economicamente in modo autonomo, quali i dati estratti dalla Verlag Esterbauer dalle carte topografiche del Land di Baviera, costituiscono «elementi indipendenti» di una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, nella misura in cui, successivamente alla loro estrazione, forniscono informazioni rilevanti per i clienti della società che se ne serve.

29

In tali circostanze, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un’altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, de la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un’altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il tedesco.

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