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Document 62010CN0360
Case C-360/10: Reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) lodged on 19 July 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) v Netlog NV
Causa C-360/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV
Causa C-360/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV
OJ C 288, 23.10.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV
(Causa C-360/10)
()
(2010/C 288/30)
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Belgische Vereniging van Uitgevers, Componisten en Auteurs (Sabam)
Convenuta: Netlog NV
Questione pregiudiziale
Se le direttive 2001/29 (1) e 2004/48 (2), lette in combinato disposto con le direttive 95/46 (3), 2000/31 (4) e 2002/58 (5), interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: “Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
(5) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).