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Document 62010CN0070

Causa C-70/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 5 febbraio 2010 — Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

OJ C 113, 1.5.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 5 febbraio 2010 — Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

(Causa C-70/10)

2010/C 113/30

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Scarlet Extended SA

Convenuta: Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le direttive 2001/29 (1) e 2004/48 (2), lette in combinato disposto con le direttive 95/46 (3), 2000/31 (4) e 2002/58 (5), interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: «[E]ssi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso», ad ordinare ad un Fornitore di Accesso ad Internet (FAI) di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti, che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l’impiego di software peer to peer, al fine di individuare, nella sua rete, la circolazione di file elettronici contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in occasione dell’invio.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se tali direttive obblighino il giudice nazionale adito con una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d’autore, ad applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto dissuasivo della misura richiesta.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

(5)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).


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