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Document 62007CN0557
Case C-557/07: Reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 14 December 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 Telecommunication GmbH
Causa C-557/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Österreich) il 14 dicembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH
Causa C-557/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Österreich) il 14 dicembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH
OJ C 64, 8.3.2008, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Österreich) il 14 dicembre 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contro Tele2 Telecommunication GmbH
(Causa C-557/07)
(2008/C 64/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH
Convenuto: Tele2 Telecommunication GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «intermediario» utilizzata dall'art. 5, n. 1, lett. a), e dell'art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un provider di accesso che si limita a fornire all'utente l'accesso alla rete mediante l'assegnazione di un indirizzo IP dinamico, ma che in quanto tale non fornisce servizi («services») all'utente, quali ad esempio un indirizzo e-mail, un FTP o un servizio di condivisione file, né esercita alcun controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato dall'utente: |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1: Se l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2), tenuto conto degli artt. 6 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, debba essere interpretato (in via restrittiva) nel senso che esso non permette la comunicazione di dati sul traffico personali a terzi privati, quando essa è richiesta ai fini di procedimenti civili per presunte violazioni di diritti di esclusiva discendenti dal diritto d'autore (diritti di sfruttamento e di utilizzazione). |
(1) GU L 167, pag. 10.
(2) GU L 157, pag. 45.