EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0003

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2000.
Cidrerie Ruwet SA contro Cidre Stassen SA e HP Bulmer Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
Libera circolazione delle merci - Direttiva 75/106/CEE - Armonizzazione parziale - Liquidi in imballaggi preconfezionati - Precondizionamento in volume - Sidro - Divieto da parte di uno Stato membro di volumi nominali non previsti dalla direttiva.
Causa C-3/99.

European Court Reports 2000 I-08749

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:560

61999J0003

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2000. - Cidrerie Ruwet SA contro Cidre Stassen SA e HP Bulmer Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio. - Libera circolazione delle merci - Direttiva 75/106/CEE - Armonizzazione parziale - Liquidi in imballaggi preconfezionati - Precondizionamento in volume - Sidro - Divieto da parte di uno Stato membro di volumi nominali non previsti dalla direttiva. - Causa C-3/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08749


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni - Imballaggio preconfezionato di liquidi - Direttiva 75/106 modificata - Armonizzazione parziale - Divieto da parte degli Stati membri di smercio di qualsiasi imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della direttiva - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, allegato III, colonna I)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria come modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676 - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Presupposti - Valutazione da parte del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, allegato III, colonna I]

Massima


1. La direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di vietare lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della medesima direttiva.

Infatti, anche se, nella sua redazione originaria, la direttiva 75/106 procedeva ad un'armonizzazione completa delle corrispondenti normative nazionali, a partire dalla modifica operata dalla direttiva 79/1005, essa è diventata una direttiva di armonizzazione parziale.

( v. punti 42-43, 57 e dispositivo )

2. L'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro vieti lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria prevista dalla direttiva 75/106, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

Al fine di valutare se esista effettivamente il rischio che il consumatore venga tratto in errore da volumi nominali di uno stesso liquido troppo ravvicinati tra loro, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti, prendendo a riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

( v. punti 51-53, 57 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-3/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Cidrerie Ruwet SA

e

Cidre Stassen SA,

HP Bulmer Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), nonché sulla validità e sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU 1975, L 42, pag. 1), modificata dalle direttive del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005/CEE (GU L 308, pag. 25), 18 dicembre 1984, 85/10/CEE (GU 1985, L 4, pag. 20), 7 giugno 1988, 88/316/CEE (GU L 143, pag. 26), e 21 dicembre 1989, 89/676/CEE (GU L 398, pag. 18),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Cidre Stassen SA e la HP Bulmer Ltd, dagli avv.ti E. Deltour, A. Puts e P.-M. Louis, del foro di Bruxelles;

- per il governo belga, dalla signora A. Snoecx, consigliere presso il Ministero degli Affari esteri, del Commercio internazionale e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Bethlehem, barrister;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla signora M.C. Giorgi, consigliere giuridico, e dal signor F. Anton, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni della Cidrerie Ruwet SA, rappresentata dall'avv. K. Carbonez, del foro di Bruxelles, della Cidre Stassen SA e della HP Bulmer Ltd, rappresentate dagli avv.ti A. Puts e P.-M. Louis, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor A. Robertson, barrister, del Consiglio, rappresentato dal signor F. Anton, e della Commissione, rappresentata dal signor H. van Lier, all'udienza del 10 febbraio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 dicembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 gennaio 1999, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), nonché sulla validità e sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU 1975, L 42, pag. 1), modificata dalle direttive del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005/CEE (GU L 308, pag. 25), 18 dicembre 1984, 85/10/CEE (GU 1985, L 4, pag. 20), 7 giugno 1988, 88/316/CEE (GU L 143, pag. 26), e 21 dicembre 1989, 89/676/CEE (GU L 398, pag. 18).

2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la Cidrerie Ruwet SA (in prosieguo: la «Ruwet»), con sede in Belgio, alla Cidre Stassen SA (in prosieguo: la «Stassen»), anch'essa con sede in Belgio, ed alla HP Bulmer Ltd (in prosieguo: la «HP Bulmer»), con sede nel Regno Unito, controversia avente ad oggetto una domanda giudiziale con la quale la Ruwet chiede che la Stassen venga condannata a cessare ogni attività di smercio in Belgio di bottiglie di sidro del volume nominale di 0,33 l.

Contesto giuridico

Normativa comunitaria

3 L'art. 30 del Trattato prevede quanto segue:

«Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

4 L'art. 1 della direttiva 75/106, come modificato dalle direttive 79/1005, 88/316 e 89/676, dispone, al primo comma, che la direttiva 75/106 riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all'allegato III della medesima direttiva, vale a dire, in particolare, i vini, i sidri, le birre, le acquaviti, i liquori, gli aceti, gli oli alimentari, il latte, l'acqua, le limonate e i succhi di frutta e di ortaggi. Il secondo comma dello stesso articolo prevede alcune eccezioni, non rilevanti nella fattispecie.

5 La direttiva 75/106, al primo e quarto considerando, così recita:

«(...) nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; (...) è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

(...)

(...) è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; (...) tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente».

6 La direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di autorizzare lo smercio, sul loro territorio, degli imballaggi preconfezionati di volume nominale compreso tra quelli previsti dall'allegato III della direttiva medesima.

7 Infatti, nel testo originario, l'art. 5 della direttiva 75/106 così disponeva:

«Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, alla loro determinazione (...), rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni (...) della presente direttiva».

8 Tale norma, a seguito delle modifiche apportatevi, in particolare, dalle direttive 79/1005 e 85/10, risulta ora formulata nei seguenti termini:

«1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi (...), o per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell'allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva.

(...)».

9 Peraltro, nel testo originario, l'art. 4 della direttiva 75/106 escludeva tutti gli imballaggi preconfezionati diversi da quelli previsti dall'allegato III.

10 Difatti, l'art. 4, nn. 1 e 2, disponeva quanto segue:

«1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 devono recare l'iscrizione del volume di liquido, denominato volume nominale, che essi devono contenere, conformemente all'allegato I.

2. Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell'allegato III».

11 Il paragrafo 2 dell'art. 4 della direttiva 75/106 è stato modificato dalla direttiva 79/1005, nel senso che è venuta meno la norma di esclusione originaria, laddove il sesto considerando della direttiva di modifica sottolinea quanto segue:

«(...) considerando che per taluni Stati membri [la] riduzione del numero dei volumi nominali [intrapresa con la direttiva 75/106] presenta alcune difficoltà; (...) è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l'applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri».

12 Tuttavia, l'art. 5, n. 3, della direttiva 75/106, come modificato dalla direttiva 89/676, ha vietato, allo spirare di termini attualmente scaduti, lo smercio di imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati ai punti 1, lett. a) e b), 2, lett. a), e 4 dell'allegato III (in particolare, vini, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche) in volumi nominali diversi da quelli indicati nella colonna I del detto allegato III.

13 La detta colonna I dell'allegato III, la quale, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, stabilisce i volumi nominali ammessi a titolo definitivo, non prevede, per quanto riguarda il sidro, il volume di 0,33 l. Per il sidro non spumante la colonna I prevede, al punto 1, lett. c), nove volumi nominali: 0,10 l - 0,25 l - 0,375 l - 0,50 l - 0,75 l - 1 l - 1,5 l - 2 l - 5 l. Per il sidro spumante la colonna I prevede, al punto 2, lett. b), sette volumi nominali: 0,10 l - 0,20 l - 0,375 l - 0,75 l - 1 l - 1,5 l - 3 l.

Normativa belga

14 Il regio decreto 16 febbraio 1982, relativo alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (Moniteur belge del 12 marzo 1982; in prosieguo: il «regio decreto»), è diretto a trasporre nell'ordinamento belga la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005. Il detto decreto recepisce soltanto i volumi nominali ammessi da tale direttiva. Dunque, per quanto riguarda il sidro, lo smercio di bottiglie da 0,33 l in Belgio non è consentita.

Procedimento principale

15 La Ruwet, la Stassen e la HP Bulmer producono e commercializzano diversi prodotti del sidro, destinati sia alla vendita sui rispettivi mercati nazionali che all'esportazione.

16 Malgrado il divieto imposto dal regio decreto, la Stassen iniziava a vendere sul mercato belga bottiglie di sidro da 0,33 l destinate ai consumatori.

17 La Ruwet, con lettere 29 maggio e 16 giugno 1998, intimava alla Stassen di cessare lo smercio di tali prodotti.

18 In data 12 e 19 giugno 1998 la Stassen rispondeva di non potere dare corso alla richiesta avanzata. Essa faceva valere che la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005, non era stata correttamente trasposta nell'ordinamento belga, che tale direttiva non vietava la vendita di sidro in volumi diversi da quelli specificatamente previsti dall'allegato III della direttiva stessa, che il regio decreto, vietando lo smercio del sidro in imballaggi da 0,33 l, violava il principio di proporzionalità e che, se la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005, avesse realmente vietato il commercio dei prodotti in questione, sarebbe stata contraria all'art. 30 del Trattato.

19 Il 26 giugno 1998 la Ruwet citava la Stassen dinanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles, per sentir condannare quest'ultima a cessare lo smercio in Belgio dei prodotti controversi. La HP Bulmer interveniva in questo procedimento nazionale a sostegno delle conclusioni della parte convenuta.

20 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunal de commerce di Bruxelles decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 30 del Trattato CE osti a che la direttiva 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalla direttiva 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, che prevede un periodo di transizione, consenta agli Stati membri ancor oggi, ossia circa vent'anni dopo e anche se durante tale lasso di tempo le abitudini si sono evolute e il contenitore da 33 cl è divenuto popolare e diffuso a livello mondiale, di autorizzare o di non autorizzare, a seconda della loro scelta, lo smercio di contenitori diversi da quelli previsti dall'allegato III della detta direttiva; e ciò tenuto conto del fatto che possono risultarne, e nel caso di specie ne risultano, differenze tra le diverse normative nazionali, con la conseguenza che in tal modo gli Stati membri che limitano la gamma dei contenitori - come il Belgio, che limita la gamma dei contenitori per il sidro - dispongono di una misura che ha per oggetto o per effetto di restringere la libera circolazione delle merci.

2) Se, tenuto conto del principio della libera circolazione delle merci, la direttiva 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalla direttiva 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, consenta agli Stati membri una trasposizione nei rispettivi ordinamenti interni nel senso che la corrispondente normativa nazionale di attuazione vieti lo smercio di contenitori per quantitativi non contemplati dall'allegato III della direttiva, nel caso di specie il contenitore da 33 cl per lo smercio del sidro».

Questioni pregiudiziali

21 Con la prima questione il giudice di rinvio pone in sostanza alla Corte un quesito relativo alla validità, rispetto all'art. 30 del Trattato, della direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, nella parte in cui la detta direttiva autorizzerebbe gli Stati membri a non consentire lo smercio di imballaggi preconfezionati diversi da quelli previsti nell'allegato III, colonna I, della direttiva stessa ed a creare così ostacoli alla libera circolazione delle merci.

22 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la detta direttiva debba essere interpretata nel senso che essa consenta agli Stati membri di vietare, mediante una normativa nazionale quale il regio decreto, lo smercio di qualsiasi imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della direttiva stessa.

23 Occorre anzitutto esaminare la seconda questione, risultando necessario rispondere alla prima questione, relativa alla validità della direttiva in questione, soltanto qualora quest'ultima dovesse essere effettivamente interpretata nel senso che essa autorizza gli Stati membri ad imporre un tale divieto.

24 In caso di risposta negativa, occorrerà, tenuto conto delle osservazioni presentate nel corso del procedimento, verificare se l'art. 30 del Trattato osti ad un divieto di smercio quale quello in questione nella causa principale.

25 La Ruwet sostiene che il procedimento principale ha rilevanza puramente interna, trattandosi di controversia tra due imprese, la Stassen e la Ruwet medesima, relativa a prodotti fabbricati e commercializzati in Belgio. Sulla scorta di tali premesse non sarebbe necessario esaminare la questione della compatibilità del regio decreto con il diritto comunitario.

26 A questo proposito è sufficiente rilevare che il giudice nazionale ha già respinto, nella propria ordinanza di rinvio, tale argomento, avendo constatato come la controversia non riguardi una fattispecie puramente interna, posto che la Stassen non vende soltanto il sidro che essa produce, bensì anche il sidro da essa importato.

27 La Ruwet fa valere inoltre che la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005, ha in definitiva consentito agli Stati membri sia di autorizzare lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III della direttiva stessa, sia di proibire lo smercio di prodotti non rispondenti alle previsioni del detto allegato. Tale armonizzazione facoltativa avrebbe per effetto di far coesistere due mercati distinti, vale a dire quello dei prodotti conformi alla detta direttiva, che beneficerebbero della libera circolazione delle merci, e quello dei prodotti non conformi, che non godrebbero di tale libertà. Pertanto, il Regno del Belgio avrebbe legittimamente optato per la seconda alternativa, in quanto tale scelta garantirebbe la tutela dei consumatori, i quali, in caso contrario, potrebbero trovarsi esposti ad una scelta tra volumi nominali troppo ravvicinati, in grado di indurre i consumatori stessi in errore.

28 Il governo belga riconosce che, in caso di armonizzazione facoltativa, gli importatori di prodotti non conformi agli standard fissati dalla direttiva possono, in linea di principio, invocare l'art. 30 del Trattato al fine di beneficiare della libertà di circolazione delle merci. Tuttavia, lo Stato membro di importazione, nell'ipotesi in cui avesse reso obbligatorie le disposizioni della direttiva e abrogato i propri standard nazionali, non potrebbe essere costretto ad accettare i prodotti non conformi. Infatti, non sarebbe corretto se i produttori che avessero sostenuto le spese necessarie per conformare la loro produzione agli standard armonizzati in via facoltativa non venissero ricompensati per i loro sforzi e, invece, i produttori che non avessero sostenuto tali spese potessero continuare ad avvalersi del principio della libera circolazione delle merci per i prodotti non conformi.

29 Secondo il governo belga, qualora tale interpretazione non venisse accolta, occorrerebbe riconoscere che l'ostacolo alle importazioni risultante dal regio decreto è giustificato da un'esigenza imperativa di tutela dei consumatori.

30 La Stassen e la HP Bulmer sostengono che, in conformità alla giurisprudenza inaugurata dalla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), beneficiano della libertà di circolazione delle merci prevista dall'art. 30 del Trattato, in forza del principio del mutuo riconoscimento, tutti i prodotti legalmente fabbricati sul territorio di uno Stato membro. A giudizio delle dette società, la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005, non può essere interpretata nel senso che essa legittimi l'adozione da parte di uno Stato membro di un provvedimento quale il divieto di smercio in questione nel procedimento principale.

31 Le dette società sottolineano che, nei limiti in cui tale direttiva non procede ad un'armonizzazione totale, gli artt. 30 e seguenti del Trattato continuano ad essere applicabili. A questo proposito una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa potrebbe essere giustificata in base a ragioni imperative di interesse generale soltanto qualora essa rispettasse il principio di proporzionalità. Ora, tale condizione non risulterebbe rispettata nella fattispecie oggetto del procedimento principale. Il divieto di imballaggi preconfezionati del volume nominale di 0,33 l per il sidro, motivato dalla finalità di tutela dei consumatori, impedirebbe la comparazione dei prezzi sulla base delle quantità con le bevande in concorrenza diretta con il sidro (birra e bevande non alcoliche). Inoltre, la tutela dei consumatori in materia di comparazione dei prezzi potrebbe essere assicurata mediante provvedimenti alternativi, i cui effetti sugli scambi comunitari fossero molto meno restrittivi di un divieto, vale a dire mediante un obbligo di indicare il prezzo per unità di misura (al litro) sugli scaffali dove il prodotto è esposto in vendita. Pertanto, un divieto di smercio quale quello in questione nel procedimento a quo sarebbe contrario all'art. 30 del Trattato.

32 Per quanto riguarda i prodotti per i quali gli Stati membri sono ancora autorizzati ad ammettere volumi nominali diversi da quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della direttiva, il governo tedesco si richiama anzitutto alla sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, Kelderman (Racc. pag. 527), nella quale la Corte avrebbe statuito che una normativa nazionale, che istituiva una delimitazione tra i vari formati e pesi di pane e diretta ad evitare che il consumatore fosse indotto in errore sull'effettivo quantitativo di pane offertogli, non era giustificata da motivi di tutela del consumatore, nei limiti in cui un'adeguata informazione del consumatore avrebbe potuto essere garantita mediante un'etichettatura appropriata, ed era pertanto contraria all'art. 30 del Trattato. Il governo tedesco osserva inoltre come il diritto comunitario comprenda disposizioni relative alla indicazione delle quantità dei generi alimentari ed alla lotta contro la presentazione ingannevole degli imballaggi preconfezionati. Infine, il detto governo sottolinea come la trasparenza del mercato riceverà un ulteriore incremento per effetto della trasposizione nei singoli ordinamenti nazionali, entro il 18 marzo 2000, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27). Ad avviso del governo tedesco, eventuali restrizioni alla libera circolazione delle merci risultanti dalla direttiva 75/106 non possono più, successivamente alla trasposizione della direttiva 98/6, essere giustificate in generale in base a motivi relativi alla tutela del consumatore.

33 Il governo del Regno Unito sostiene che la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005, consente agli Stati membri di autorizzare la messa in commercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dalla detta direttiva. Gli Stati membri potrebbero limitare lo smercio di tali prodotti sul loro territorio soltanto rispettando la giurisprudenza della Corte relativa all'art. 30 del Trattato.

34 Secondo il governo del Regno Unito, occorrerebbe tener conto delle norme comunitarie consimili e, in particolare, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), della direttiva del Consiglio 19 giugno 1979, 79/581/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU L 158, pag. 19), come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/315/CEE (GU L 142, pag. 23), e della direttiva 98/6. La necessità di una restrizione della libera circolazione delle merci dovrebbe essere valutata alla luce di tali norme di diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte, nonché in funzione delle circostanze di fatto.

35 Il Consiglio non intende pronunciarsi sulla questione se il Regno del Belgio abbia o no correttamente trasposto la direttiva 75/106, come modificata dalla direttiva 79/1005. Tuttavia, ritiene che dall'art. 5 e dall'allegato III di tale direttiva si evinca che, a norma di quest'ultima, gli Stati membri non possono vietare o limitare la messa in commercio di sidro in imballaggi preconfezionati del volume nominale di 0,33 l. La direttiva 98/6 confermerebbe che la direttiva 75/106, come successivamente modificata, non può essere interpretata nel senso che essa vieti l'immissione in circolazione di bottiglie di sidro da 0,33 l per ragioni di tutela dei consumatori.

36 La Commissione ritiene che la direttiva 75/106, come successivamente modificata, consenta agli Stati membri, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 5 della stessa (v. punto 12 della presente sentenza), di autorizzare imballaggi preconfezionati diversi da quelli previsti da tale direttiva, i quali, pertanto, coesisterebbero con questi ultimi.

37 Secondo la Commissione, tali diversi imballaggi preconfezionati continuano a rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato, norma la quale non osta a che uno Stato membro protegga i propri consumatori di fronte a confezionamenti di prodotti suscettibili di indurre in errore l'acquirente.

38 La Commissione fa valere, inoltre, che il rischio di confusione deve essere valutato dal giudice nazionale in maniera concreta, tenuto conto delle particolarità di ciascuna fattispecie (sentenza 17 marzo 1983, causa 94/82, De Kikvorsch, Racc. pag. 947). Nel presente caso il giudice di rinvio dovrebbe tener conto degli scarti tra i volumi nominali delle gamme previste dalla direttiva oggetto del procedimento principale. Tali scarti fornirebbero indicazioni utili al fine di stabilire quali di questi possano essere considerati diretti a tutelare il consumatore di fronte a qualsiasi rischio di confusione. Alla luce di tali indicazioni, lo scarto esistente tra un imballaggio preconfezionato del volume nominale di 0,33 l ed uno del volume nominale di 0,375 l non comporterebbe un apprezzabile rischio di confusione, a condizione che l'etichettatura fornisca al consumatore un'adeguata informazione quanto al volume di liquido preconfezionato.

39 Allo stesso modo il giudice di rinvio potrebbe, a giudizio della Commissione, tener conto di elementi relativi al confezionamento, quali la natura o la forma particolare dell'imballaggio preconfezionato, dell'eventuale indicazione del prezzo unitario per unità di misura, ai sensi delle direttive 79/581 e 98/6, nonché dei volumi nominali previsti dalla direttiva 75/106, come successivamente modificata, per prodotti concorrenti o, più in generale, per la maggior parte degli altri liquidi ad uso alimentare.

40 Va ricordato come la direttiva 75/106 sia stata adottata sulla scorta dell'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), al fine del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

41 Dal primo considerando della direttiva emerge che questa aveva lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di determinati imballaggi preconfezionati di liquidi ad uso alimentare, derivanti dall'esistenza, nella maggior parte degli Stati membri, di norme regolamentari imperative differenti da uno Stato membro all'altro. Peraltro, la direttiva, a mente del suo quarto considerando, era del pari diretta a migliorare la tutela dei consumatori di fronte a rischi di confusione.

42 Nella sua redazione originaria, la direttiva 75/106 procedeva ad un'armonizzazione completa delle corrispondenti normative nazionali, laddove l'art. 4, n. 2, della stessa direttiva escludeva lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III e l'art. 5 vietava agli Stati membri di adottare, in relazione ad imballaggi preconfezionati che soddisfacessero le prescrizioni di tale direttiva, provvedimenti restrittivi dell'immissione di tali prodotti sul mercato per motivi inerenti ai volumi o alla determinazione di questi ultimi.

43 La direttiva 75/106, successivamente all'abrogazione dell'art. 4, n. 2, per effetto della direttiva 79/1005, è diventata una direttiva di armonizzazione parziale. Infatti, gli Stati membri sono stati nuovamente autorizzati a consentire lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, fatta eccezione per gli imballaggi preconfezionati contenenti determinati prodotti non rilevanti nel caso di specie (v. punto 12 della presente sentenza).

44 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ruwet e dal governo belga, gli imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, ma consentito in altri Stati membri nel rispetto della direttiva stessa, non possono essere privati del beneficio della libera circolazione delle merci garantita dall'art. 30 del Trattato per il solo fatto che, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, uno Stato membro abbia reso obbligatoria la gamma comunitaria dei volumi nominali.

45 Occorre ricordare come, secondo una costante giurisprudenza, l'art. 30 del Trattato sia inteso a vietare ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

46 In assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, l'art. 30 vieta, in particolare, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, come quelle riguardanti, ad esempio, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti tanto nazionali quanto di importazione (sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 12).

47 Nell'ipotesi di un'armonizzazione parziale, quale quella in questione nella fattispecie, questa proibizione si applica al divieto di smercio di imballaggi preconfezionati non rientranti nell'oggetto di tale armonizzazione. In questo caso una diversa interpretazione porterebbe ad autorizzare nuovamente gli Stati membri a compartimentare i rispettivi mercati nazionali per quanto riguarda i prodotti non contemplati dalle norme comunitarie, in contrasto con l'obiettivo della libera circolazione delle merci perseguito dal Trattato.

48 Benché indistintamente applicabile ai sidri nazionali e di importazione, un provvedimento nazionale quale quello in questione nel procedimento principale è idoneo, nei limiti in cui esso si applichi ad imballaggi preconfezionati del volume nominale di 0,33 l, legalmente fabbricati e immessi in commercio in altri Stati membri, a ostacolare gli scambi intracomunitari. Il detto provvedimento può infatti costringere gli operatori interessati a confezionare il prodotto in maniera diversa a seconda dei luoghi in cui questo deve essere posto in commercio e, conseguentemente, a dover far fronte a maggiori spese di confezionamento. Un siffatto divieto rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato (v., in tal senso, sentenza Mars, citata, punti 13 e 14).

49 Il governo belga fa valere che il divieto di smercio in questione nel procedimento a quo è giustificato da un'esigenza imperativa di tutela dei consumatori.

50 A questo proposito, sulla scorta di una costante giurisprudenza, gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette disposizioni, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative inerenti, tra l'altro, alla tutela dei consumatori. Ma, per essere tollerate, è necessario che dette disposizioni siano proporzionate alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (sentenza 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 17, e la giurisprudenza ivi citata).

51 Nella controversia oggetto del procedimento principale, il Regno del Belgio, in ragione dell'esigenza imperativa fatta valere, mira ad evitare che il consumatore venga tratto in errore da volumi nominali troppo ravvicinati tra loro.

52 Con riferimento ad un provvedimento nazionale quale quello contestato nella causa principale, il giudice nazionale dello Stato di importazione deve valutare, per ciascun imballaggio preconfezionato di volume non previsto dall'allegato III, colonna I, della direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, ma legalmente fabbricato e messo in commercio nello Stato membro di esportazione, se sussista effettivamente un rischio che il consumatore venga tratto in errore.

53 A tal fine, tale giudice deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti, prendendo a riferimento un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (sentenza 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder, Racc. pag. I-117, punto 30).

54 In particolare, egli può prendere in considerazione l'obbligo di indicare sull'etichetta la quantità netta di liquido contenuta nell'imballaggio, espressa in unità di volume (litro, centilitro, millilitro, a seconda dei casi). Tale obbligo viene stabilito in maniera generalizzata per tutti i liquidi ad uso alimentare dagli artt. 3, n. 1, punto 4, e 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), che ha codificato la materia abrogando altresì la direttiva 79/112. Il medesimo obbligo viene stabilito, per gli imballaggi preconfezionati contemplati dalla direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, dall'art. 4, n. 1, della stessa direttiva 75/106, il cui testo non è stato modificato dalla direttiva 79/1005. Il giudice nazionale può prendere in considerazione l'informazione corrispondente, nei limiti in cui questa sia idonea ad evitare, nel consumatore preso a riferimento, una confusione tra i due volumi ed a permettere al detto consumatore di tener conto della differenza di volume da lui constatata nella comparazione dei prezzi di un medesimo liquido confezionato in due imballaggi differenti.

55 Ancora, il giudice nazionale può prendere in considerazione la circostanza che la stessa direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, permette, nell'ambito della gamma dei volumi nominali che essa prevede all'allegato III, colonna I, per differenti liquidi (latte, acqua, limonate, succhi di frutta e di ortaggi), la coesistenza di volumi nominali (0,20 l e 0,25 l) che presentano uno scarto di 0,05 l soltanto, di poco superiore a quello esistente tra il volume di 0,33 l, in questione nel procedimento principale, e quello di 0,375 l, che figura nella gamma comunitaria dei volumi nominali ammessi per il sidro.

56 Infine, il giudice nazionale potrà tener conto del fatto che:

- l'art. 3, n. 2, della direttiva 79/581, introdotto dalla direttiva 88/315, stabiliva l'obbligo di indicare, per le derrate alimentari nello stadio della vendita al consumatore, il prezzo di vendita per unità di misura (per i liquidi, in linea di principio, il litro), obbligo che sussisteva, in particolare, per i sidri in imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676;

- tale obbligo obbligo è stato esteso, salve alcune eccezioni, a tutti i prodotti offerti ai consumatori e, in particolare, ai sidri, indipendentemente dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato, dalla direttiva 98/6, le cui norme nazionali di attuazione dovevano entrare in vigore non oltre il 18 marzo 2000, vale a dire in una data anteriore rispetto a quella in cui il giudice di rinvio deciderà sulla domanda di inibitoria delle attività di smercio controverse, e la quale ha altresì abrogato la direttiva 79/581 alla data del 18 marzo 2000.

57 Occorre dunque rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che:

- la direttiva 75/106, modificata dalle direttive 79/1005, 85/10, 88/316 e 89/676, deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di vietare, mediante una normativa quale il regio decreto, lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della medesima direttiva;

- l'art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro vieti lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

58 Tenuto conto della soluzione apportata alla seconda questione pregiudiziale, non occorre risolvere la prima questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

59 Le spese sostenute dai governi belga, tedesco e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de commerce di Bruxelles con ordinanza 28 dicembre 1998, dichiara:

La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalle direttive del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, 18 dicembre 1984, 85/10/CEE, 7 giugno 1988, 88/316/CEE, e 21 dicembre 1989, 89/676/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di vietare - mediante una normativa quale il regio decreto belga del 16 febbraio 1982, relativo alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati - lo smercio di imballaggi preconfezionati di volume nominale non compreso tra quelli previsti dall'allegato III, colonna I, della medesima direttiva.

L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro vieti lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

Top