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Document 61995CC0080

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996.
Harnas & Helm CV contro Staatssecretaris van Financiën.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
IVA - Interpretazione degli artt. 4, 13 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE - Soggetto passivo - Acquisto e detenzione di obbligazioni.
Causa C-80/95.

European Court Reports 1997 I-00745

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:426

61995C0080

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996. - Harnas & Helm CV contro Staatssecretaris van Financiën. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - IVA - Interpretazione degli artt. 4, 13 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE - Soggetto passivo - Acquisto e detenzione di obbligazioni. - Causa C-80/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00745


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale si chiede alla Corte se il mero acquisto e la detenzione di obbligazioni possano essere considerati un'attività economica ai sensi del sistema comunitario dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»). In caso di risposta affermativa della Corte, le questioni pongono anche il problema della portata del diritto a deduzione dell'IVA assolta a monte nell'ambito di tale attività, nei casi in cui essa possa essere riferita anche ad altre attività estranee al campo di applicazione del sistema comunitario dell'IVA.

I - Normativa applicabile e fatti

Le disposizioni comunitarie e nazionali rilevanti

2 Il campo di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva») (1), è così definito dal suo art. 2:

«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)».

3 Secondo l'art. 4, n. 1, «si considera "soggetto passivo" chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». La nozione di «attività economica» viene poi definita dall'art. 4, n. 2, nei seguenti termini:

«Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

4 L'art. 13, che è uno degli articoli della sesta direttiva essenziali per quanto riguarda le esenzioni dall'IVA, dispone, nella parte B, che «gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

- dei titoli rappresentativi di merci;

- dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3».

5 L'origine e la portata del diritto a deduzione sono disciplinate dall'art. 17. Il principio generale sancito dall'art. 17, n. 2, impone che il diritto di ogni soggetto passivo a operare detrazioni «dall'imposta di cui è debitore» sorge soltanto in relazione all'imposta dovuta o assolta «[per] beni e servizi (...) impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta». Nondimeno, ai sensi dell'art. 17, n. 3, gli Stati membri devono accordare «ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui [all'art. 17, n. 2] nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini», inter alia:

«c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risiede fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità».

6 Il primo comma dell'art. 17, n. 5, dispone che, per quanto riguarda i beni e i servizi «utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni». Il secondo comma specifica che il «prorata» di cui al primo comma «è determinato ai sensi dell'articolo 19». L'art. 19 definisce le modalità della determinazione della frazione da utilizzare per il calcolo del prorata di deduzione.

7 Nell'ordinanza di rinvio lo Hoge Raad dei Paesi Bassi (Corte di cassazione olandese) specifica che le disposizioni pertinenti della Wet op de Omzetbelasting del 1968 (2) (legge sull'imposta sul giro di affari; in prosieguo: la «Wet»), in particolare, tra l'altro, gli artt. 7, n. 1, e 11, n. 1, lett. j), sub i), relativi rispettivamente alle nozioni di imprenditore e di concessione di crediti, «a seguito dell'adattamento al 1_ gennaio 1979 della Wet alla sesta direttiva», vanno interpretate nel senso che «non hanno altro significato che quello dei corrispondenti concetti» descritti negli artt. 4, 13, parte B, e 17 della detta direttiva.

I fatti e il procedimento

8 E' all'origine del procedimento dinanzi al giudice nazionale un accertamento ai fini IVA a carico della Harnas & Helm, società in accomandita semplice (een commanditaire vennootschap) con sede in Amsterdam, attore nel procedimento principale, per un importo di 124 517 HFL, relativo al periodo compreso tra il 1_ gennaio 1987 e il 1_ marzo 1991 (in prosieguo: il «periodo considerato»). Inizialmente l'accertamento veniva confermato, nel procedimento amministrativo promosso dalla Harnas & Helm (in prosieguo: l'«interessata» o la «ricorrente»), dalle autorità fiscali competenti, la cui decisione veniva poi confermata in appello dal Gerechtshof di Amsterdam (Corte d'appello regionale) il 2 marzo 1994. L'interessata proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi (in prosieguo: il «giudice nazionale»). Il giudice nazionale descrive i fatti a fondamento del ricorso nei seguenti termini.

9 Nel periodo di riferimento la ricorrente deteneva azioni e obbligazioni emesse negli Stati Uniti d'America e in Canada per un valore, alla fine del periodo menzionato, di circa 130 000 000 di USD e in relazione alle quali riceveva, rispettivamente, dividendi e interessi. Nel 1984 l'interessata aveva concesso un prestito d'importo imprecisato a un'impresa denominata All American Metals. Il prestito veniva rimborsato il 16 aprile 1987. Il 1_ luglio 1992 la ricorrente prestava 50 000 CAD alla Opticast International Corporation. Nella propria dichiarazione dei redditi l'interessata si proponeva di portare in detrazione l'imposta sul giro di affari che aveva dovuto pagare (3). Le autorità fiscali comunque decidevano che a partire dal 17 aprile 1987 la ricorrente non poteva considerarsi imprenditore ai sensi dell'art. 7 della Wet e, di conseguenza, stabilivano l'accertamento nella misura dell'importo dell'IVA dedotta dalla ricorrente nel periodo di riferimento, vale a dire in 124 517 HFL.

10 In appello il Gerechtshof di Amsterdam rilevava che l'attività dell'interessata nel periodo di riferimento comprendeva la detenzione di azioni e obbligazioni emesse da enti pubblici e privati negli Stati Uniti d'America e in Canada (4). Detto giudice ha ritenuto, conformemente alla prevalente concezione sociale, che l'acquisizione di obbligazioni non potesse essere considerata concessione di crediti, benché l'emissione di un prestito obbligazionario coprisse essenzialmente il fabbisogno finanziario del debitore: questo perché, in primo luogo, optando per l'emissione di un'obbligazione, il debitore intende creare un titolo atto a destare un ampio interesse sul mercato finanziario, consentendo a ogni potenziale interessato di investire e reinvestire il proprio denaro a piacimento, diversificando i rischi, e, in secondo luogo, perché è irrilevante il fatto che le obbligazioni vengano acquisite all'atto dell'emissione o, come in questo caso, acquistandole in borsa.

11 Il detto giudice ha proseguito dichiarando che, alla luce della sentenza della Corte nella causa Polysar Investments Netherlands (5), il mero acquisto e la mera detenzione di obbligazioni non possono essere considerati né un'attività economica né un caso di sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, poiché gli interessi generati dall'obbligazione discendono dalla mera proprietà di questa. Esso ne ha concluso che, nel periodo di riferimento, l'interessata non ha esercitato alcuna attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva e dunque non poteva essere considerata soggetto passivo ai sensi dell'art. 4, n. 1, o imprenditore ai sensi dell'art. 7 della Wet.

12 Nell'appello dinanzi al giudice nazionale l'interessata ha contestato l'opinione secondo cui l'acquisto di obbligazioni non può essere considerato una concessione di crediti. A questo proposito, pur sostenendo che né la Wet né la sesta direttiva prevedono disposizioni formali relative alla concessione di crediti, essa ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 4 del decreto 9 novembre 1982 dello Staatssecretaris van Financiën, n. 282-15703 (6), gli interessi percepiti su obbligazioni che facciano parte di un portafoglio d'investimenti personale devono, diversamente dai dividendi percepiti per la detenzione di azioni, essere considerati corrispettivi ai fini IVA. Inoltre la ricorrente ha sostenuto che le sue attività, nell'insieme, erano attività economiche e consistevano nello sfruttamento stabile di diversi beni e che i servizi offerti includevano, inter alia, la concessione di crediti.

13 Il giudice nazionale, considerata la rilevanza degli artt. 4, 13, parte B, e 17 della sesta direttiva per la decisione del caso, con ordinanza registrata nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1995 ha deciso di sottoporre a quest'ultima le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

«1) Se il mero acquisto o la mera detenzione di obbligazioni - crediti materializzati in titoli negoziabili - non funzionali ad altra attività d'impresa e il godimento dei relativi proventi siano da considerare attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva.

2) In caso di soluzione affermativa, se le dette attività debbano essere considerate operazioni ai sensi dell'art. 13 parte B, lett. d), punto 1 o 5, della sesta direttiva, le quali, qualora siano riferite a obbligazioni emesse da un ente stabilito al di fuori della Comunità, fanno sorgere un diritto a deduzione dell'imposta applicata a monte sulla detenzione e la gestione di tali titoli, in conformità dell'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se, nel caso in cui un soggetto passivo svolga le attività indicate nelle questioni precedenti e in più sia detentore di azioni, le quali, secondo quanto dichiarato nella sentenza della Corte 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam (7), non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sulla cifra di affari, l'imposta fatturata a monte a tale soggetto passivo possa essere dedotta integralmente, ovvero se l'imposta a monte relativa alla detenzione di azioni sia esclusa dal sistema di deduzione.

4) In caso di soluzione della questione precedente nel senso indicato da ultimo, secondo quale criterio vada calcolato l'importo escluso dalla deduzione».

II - Osservazioni sottoposte alla Corte

14 Hanno sottoposto osservazioni scritte e orali il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica francese e la Commissione.

III - Analisi delle questioni

15 Con il primo quesito il giudice nazionale individua chiaramente la questione cruciale nel caso di specie, vale a dire se il mero acquisto della proprietà di obbligazioni e il loro possesso finalizzato a trarne un reddito costituiscano un'attività economica ai fini della sesta direttiva. In caso di risposta affermativa a tale questione, andrebbe determinato se sorga un diritto a deduzione (seconda questione) e, se così fosse, se su tale diritto abbiano un effetto negativo gli introiti generati dalla detenzione di azioni che non costituiscono parte di un'attività economica (terza e quarta questione). Nel caso in cui le attività dell'interessata nel periodo di riferimento non siano da considerare attività economiche ai fini dell'IVA, tali attività rimarrebbero estranee alla sfera di applicazione della sesta direttiva e non sorgerebbe alcun diritto a deduzione.

A - La prima questione

i) Sunto delle osservazioni

16 I Paesi Bassi e la Commissione sostengono la posizione presa nel procedimento principale dal Gerechtshof di Amsterdam. Essi sostengono che l'attività di acquisto e detenzione di obbligazioni o titoli rappresentativi di un debito non può essere considerata un'attività economica nel senso della sesta direttiva; è loro opinione che l'attività in parola è analoga a quella che consiste nell'acquisto e nella detenzione di azioni, che la Corte, nella causa Polysar, ha ritenuto non costituiva di per sé un'attività economica. Il fatto di percepire interessi, anziché dividendi, a loro avviso non distingue l'attività in questione da quella dell'azionista, poiché gli interessi maturati, analogamente ai dividendi, derivano dalla mera proprietà delle obbligazioni di cui trattasi. Inoltre, contrariamente ai redditi generati dalla proprietà di beni materiali, redditi che sono generati dallo sfruttamento attivo di tali beni, come nella causa Van Tiem (8), il detentore di obbligazioni può ricavare un reddito dai beni che possiede senza doversi attivare in alcun modo, bensì puramente grazie al fatto di detenere tali obbligazioni.

17 I Paesi Bassi sostengono che l'acquisto e la detenzione di obbligazioni andrebbero considerati una forma di investimento avente la mera natura di gestione del patrimonio personale. Detenere alcuni investimenti nella forma di titoli non può, da un punto di vista economico, essere considerato concessione di crediti. Quando un'istituzione finanziaria presta denaro a un cliente, chiaramente fornisce a questo un servizio; acquistando obbligazioni non viene prestato alcun servizio del genere; il detentore, nei confronti dell'emittente delle obbligazioni, ha il ruolo di semplice acquirente.

18 Nei limiti in cui, nella causa Polysar, la Corte ha anche ritenuto che, qualora la partecipazione sia «accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni» (9), essa costituisce un'attività economica, la Commissione osserva che, contrariamente ai tipi di azioni più diffuse, un'obbligazione non conferisce alcun diritto di controllo o di intervento nell'impresa emittente e, pertanto, il mero possesso non può, a fortiori, costituire un'attività economica. Inoltre, la Commissione sostiene che il detentore di obbligazioni andrebbe equiparato all'azionista e non a colui il quale concede crediti, dal momento che, considerata la formulazione dell'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva, le prime due attività vengono menzionate insieme, al punto 5 (10), mentre l'ultima viene considerata distintamente, al punto 1 (11).

19 In subordine, il governo olandese sostiene che, se il detentore di obbligazioni soddisfa il criterio della «interferenza» definito dalla Corte nella sentenza Polysar, le sue attività debbono essere considerate economiche ai fini della sesta direttiva ed egli, in quanto soggetto passivo, sarebbe dunque soggetto all'imposizione dell'IVA su tutti gli introiti generati dalla detta partecipazione. In questo caso il governo olandese propone di classificare l'attività della società holding come concessione di crediti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, o come operazione su obbligazioni ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 5.

20 La Repubblica francese sostiene, riferendosi in particolare alla sentenza Van Tiem, che riguardava lo sfruttamento di un bene immobile (in particolare la costituzione di un diritto di superficie su una parcella di terreno edificabile), che l'acquisto e la detenzione di obbligazioni e il fatto di ricavarne introiti andrebbero considerati un'attività economica ai fini del regime comunitario dell'IVA. La Repubblica francese argomenta infatti che colui il quale sottoscrive obbligazioni diventa proprietario di beni mobili immateriali che egli sfrutta ricavandone un reddito stabile in cambio dei fondi rappresentati dal titolo obbligazionario, fondi che effettivamente sono stati prestati all'emittente dell'obbligazione stessa; l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva non fa distinzioni tra lo sfruttamento di un bene materiale e quello di un bene immateriale.

21 Anche se il governo francese riconosce che la Corte, nella sentenza Polysar, ha dichiarato che un'attività accessoria - la mera acquisizione e detenzione di partecipazioni - non costituisce un'attività economica, esso sostiene che il carattere stabile del reddito generato dalla detenzione di un'obbligazione lo distingue da quello che deriva dalla detenzione di una partecipazione azionaria. Il governo francese sostiene che l'acquisto e la detenzione di obbligazioni comportano l'offerta di un servizio analogo a un prestito di denaro, attività questa nella quale pure sembra che il ricorrente sia stato coinvolto (12).

ii) Esame della prima questione

22 In subordine, il legale della Repubblica francese ha sostenuto in udienza che se la Corte dovesse interpretare l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva nel senso che esclude dalla nozione di «attività economiche» il semplice acquisto e la detenzione di obbligazioni, tale esclusione non dovrebbe essere fondata sul criterio dell'«interferenza» enunciato nella sentenza Polysar. Dal momento che le obbligazioni, per loro stessa natura, di solito non originano nessun diritto di partecipazione alla gestione della società che le ha emesse, esso sostiene che l'applicazione del detto criterio sarebbe fuori luogo.

23 Va ricordato in primo luogo che la Corte ha coerentemente rilevato che l'art. 4 della sesta direttiva prevede «per l'imposta sul valore aggiunto una sfera di applicazione molto ampia che comprende tutte le fasi produttive, distributive e della prestazione dei servizi» (13). Essa ha dichiarato che addirittura gli atti preparatori al futuro sfruttamento di un bene possono costituire un'attività economica (14). Ancora, la Corte ha dichiarato che «la nozione di "sfruttamento" si riferisce (...) a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che miri a trarre dal bene in questione introiti che hanno carattere stabile» (15). Condivido l'opinione dell'avocato generale VerLoren van Themaat sulla nozione di soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 della seconda direttiva del Consiglio (16), secondo cui «non conta lo scopo, bensì il genere degli atti» per determinare che cosa costituisca un'attività economica (17).

24 Va posto l'accento sulla portata economica e commerciale delle transazioni che si ritiene costituiscano un'attività economica, anziché sulla loro classificazione finanziaria o commerciale formale (vale a dire, nel caso di specie, l'acquisto e la detenzione di obbligazioni o di azioni). A mio avviso, ne consegue che un soggetto che, come il ricorrente, effettua transazioni su obbligazioni può essere considerato un soggetto che esercita un'attività economica solo se persegue un fine imprenditoriale o commerciale; a questo proposito è necessario che il soggetto in questione fornisca ai suoi clienti dei servizi, e non sia semplicemente un fruitore di servizi.

25 Va rilevato in proposito che, nella causa Rompelman, citata, pur riconoscendo che la dichiarata intenzione di cedere in locazione un bene futuro poteva essere sufficiente per «ritenere che il bene acquistato è destinato ad essere utilizzato per un'operazione imponibile», la Corte ha tuttavia dichiarato che «incombe a colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere di provare che sono soddisfatte le condizioni per tale detrazione e, in particolare, ch'egli ha la qualità di soggetto passivo» (18). Essa ha continuato nei seguenti termini (19):

«Perciò, l'art. 4 non osta a che l'amministrazione fiscale esiga che l'intenzione dichiarata venga confermata da elementi oggettivi, come la specifica idoneità dei locali progettati ad un'utilizzazione commerciale».

26 La causa Polysar Investments Netherlands verteva sull'affermazione fatta da una pura holding secondo cui i dividendi ricevuti a seguito della detenzione di azioni dovevano essere considerati, ai fini dell'IVA, come ottenuti nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica. Richiamando ciò che aveva dichiarato nella sentenza Van Tiem in merito alla sfera di applicazione molto ampia dell'IVA, la Corte ha dichiarato che «da questa giurisprudenza non risulta (...) che il mero acquisto e la mera detenzione di quote sociali debbano essere ritenuti un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva, che conferisca alla società interessata la qualità di soggetto passivo» (20). La Corte ha illustrato questa interpretazione del principio enunciato nella sentenza Van Tiem nei seguenti termini (21):

«Infatti, la semplice partecipazione finanziaria presso altre imprese non costituisce un caso di sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, poiché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene».

La Corte tuttavia non ha escluso che la detenzione di partecipazioni societarie potesse costituire un'attività economica «qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio» (22).

27 La Corte si è palesemente ispirata all'opinione dell'avvocato generale Van Gerven che, nelle sue conclusioni, aveva dichiarato che nei casi Rompelman e Van Tiem «non si trattava solo di un investimento, vale a dire dell'acquisto di un bene (...) poiché il bene così acquistato era stato successivamente messo a disposizione di un terzo, dietro compenso» (23). Egli aveva poi operato una distinzione tra acquisto di un bene, da un lato, e sua messa a disposizione, dall'altro, per determinare se tale bene fosse o meno stato oggetto di uno sfruttamento (24):

«La mera acquisizione di una partecipazione in una società non comporta una simile messa a disposizione. I dividendi che eventualmente saranno versati successivamente all'azionista non devono essere considerati, secondo me, "introiti aventi un certo carattere di stabilità" ottenuti mediante "sfruttamento" di un bene; essi sono soltanto i frutti di un bene che spetteranno eventualmente al proprietario e che discendono dal semplice possesso del bene».

Sempre secondo l'avvocato generale Van Gerven, ogni altra soluzione equivarrebbe a considerare soggetto passivo «un azionista o un obbligazionista qualsiasi»; la cosa è diversa solo se le attività in questione (25):

«(...) vanno oltre le attività di un semplice investitore nell'ambito di una gestione normale del suo patrimonio: per esempio, quando una società acquista e vende regolarmente azioni per ricavare degli utili da tali negozi. In tal caso i ripetuti negozi di compravendita possono essere considerati attività economiche».

28 Nelle osservazioni scritte il governo francese sostiene che non si dovrebbero applicare alle obbligazioni le eventuali distinzioni esistenti tra acquisto e sfruttamento di azioni. In udienza il rappresentante del governo francese ha sostenuto che l'art. 4, n. 2, della sesta direttiva non fa alcuna distinzione tra sfruttamento di beni materiali e immateriali, come pure non considera lo sfruttamento del bene una condizione per poter classificare la sua titolarità tra le attività economiche. Esso ha fatto notare che il semplice fatto di possedere dei capitali, di per sé, non produce alcun introito; ne produce soltanto quando vengono prese e attuate decisioni sul modo più vantaggioso di impiegare tali capitali.

29 La natura stessa dei vari beni immateriali esistenti e la varietà dei modi in cui possono essere sfruttati rendono difficile operare raffronti diretti con le conseguenze concrete dello sfruttamento dei beni materiali. Il carattere concreto degli effetti dell'acquisto di un terreno e della costituzione a favore di terzi di un diritto reale su tale terreno, come nel caso Van Tiem, è incontestabile, mentre gli effetti delle attività di un soggetto che, per esempio, si limiti ad acquistare e detenere obbligazioni possono di fatto risultare soltanto dai dati che risultano sui conti bancari, rispettivamente, dell'acquirente delle obbligazioni e del soggetto che le ha emesse. Tuttavia non mi pare che tale differenza osti, di per sé, a che possano costituire attività economiche, ai sensi della sesta direttiva, le attività di un soggetto che compie operazioni su obbligazioni o di un soggetto che compie operazioni su azioni.

30 Non ritengo che nella sentenza Polysar Investments Netherlands la Corte abbia interpretato la nozione di sfruttamento di beni immateriali in modo più restrittivo di quanto non avesse in precedenza interpretato la nozione corrispondente di sfruttamento di beni materiali nelle cause Rompelman e Van Tiem. A mio avviso, la Corte ha semplicemente deciso che l'acquisizione di azioni che, per sua natura, comporta la possibilità di ricevere dei dividendi non poteva essere considerata di per sé uno sfruttamento economico ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva; in altri termini, se dal punto di vista finanziario percepire un dividendo non differisce granché dal percepire un affitto da parte di un locatario, è diversa la natura economica delle attività sottostanti che hanno prodotto tali introiti.

31 A mio parere, la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Sofitam conferma questa interpretazione. Nella detta sentenza la Corte ha confermato che l'azionista di una società che si limiti ad assumere partecipazioni in altre imprese non può essere considerato soggetto passivo ai fini dell'IVA in quanto «la semplice partecipazione finanziaria presso altre imprese non costituisce attività economica ai sensi della sesta direttiva» (26). Secondo me la Corte non ha detto che l'acquisizione di azioni non costituisce, per natura, un'attività economica, nel senso che non ha alcun nesso, generalmente, con l'economia o, più specificamente, con l'esercizio di un'attività commerciale. Mi sembra invece che la Corte abbia voluto dire che il semplice fatto di acquistare azioni e diventarne proprietario non presenta un nesso sufficiente con l'esercizio di un'attività commerciale per costituire un'attività economica ai sensi della sesta direttiva.

32 Il governo francese vorrebbe che si operasse una distinzione tra l'attività di acquisto e detenzione di azioni e quella di acquisto e detenzione di obbligazioni. A mio avviso, tale distinzione non sarebbe né logica né opportuna. La classificazione ai fini dell'IVA delle attività di un investitore privato, o di un soggetto che abbia attività analoghe a quelle di un investitore privato, non deve dipendere semplicemente dalla forma dell'investimento. L'ambito di applicazione del sistema comunitario dell'IVA non dovrebbe dipendere dall'aspetto formale dell'investimento. Nei moderni mercati finanziari la linea di demarcazione fra taluni tipi di partecipazione azionaria e le obbligazioni è alquanto tenue. Vi sono azioni che, trattandosi di semplici azioni ordinarie, attribuiscono il diritto a partecipare ai profitti dell'impresa. Vi sono anche molte altre forme di partecipazione ai profitti di società quotate in borsa, quali, ad esempio, le azioni privilegiate, che hanno un tasso d'interesse fisso e nella pratica sono difficilmente distinguibili dai titoli rappresentativi di crediti. Si possono detenere titoli rappresentativi di crediti e molti tipi di azioni convertibili. Sarebbe difficile e nel contempo irrealistico tentare di distinguere tra le attività che sono sostanzialmente quelle di un investitore privato basandosi sulla mera composizione del suo portafoglio (puri titoli di credito o azioni ordinarie).

33 In udienza la Commissione si è richiamata alla recente sentenza della Corte nella causa Wellcome Trust (27). Nel detto procedimento si chiedeva in sostanza alla Corte di stabilire «se la nozione di attività economiche ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva [andasse] interpretata nel senso che essa comprende un'attività (...) la quale consiste nell'acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli da parte di trustee nell'ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità» (28). La società Wellcome Trust, richiedente nella causa principale, sosteneva che a causa delle sue attività d'investimento, in particolare della vendita di 288 milioni delle sue quote della Wellcome Foundation, operazione che, come ha rilevato l'avvocato generale Lenz, «fu la maggiore vendita non governativa effettuata nel Regno Unito» (29), essa doveva essere considerata soggetto esercitante un'attività economica. La Wellcome Trust ammetteva che gli investimenti «effettuati da investitori comuni non rientrano nella sfera di applicazione dell'IVA», ma sosteneva che la situazione è diversa quando «l'investitore effettua regolarmente investimenti allo scopo di ottenere un introito o di aumentare il suo capitale» e che è «indifferente che il suo scopo o il suo oggetto sia quello di realizzare investimenti o di svolgere un'attività commerciale» (30). La Corte ha respinto questo argomento.

34 Pur rilevando che «il trust non [ha], nel Regno Unito, la qualità di negoziatore di titoli professionista» la Corte ha proseguito dichiarando che «tale fatto non esclude necessariamente che un'attività, come quella di cui trattasi nella causa principale, consistente nell'acquisto e nella cessione di azioni e di altri titoli, possa, se del caso, essere qualificata attività economica ai sensi dell'art. 4 della direttiva» (31). Essa ha osservato che dalla propria giurisprudenza si poteva desumere (32) «che il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non si può, di per sé, considerare costituire un'attività economica» (33). La Corte non ha operato distinzioni tra acquisto e cessione di azioni; a suo avviso, tali attività non costituiscono, di per sé, un'attività economica ai sensi della sesta direttiva (34). Riferendosi poi alla sentenza Polysar, la Corte ha precisato tale principio nei seguenti termini (35):

«E' vero che dall'art. 13 B, lett. d), punto 5, della direttiva risulta che le operazioni relative alle azioni, alle quote parti di società o di associazioni, alle obbligazioni e ad altri titoli, possono rientrare nella sfera di applicazione dell'IVA. Ciò si verifica in particolare quando siffatte operazioni sono effettuate nell'ambito di una attività commerciale di negoziazione di titoli o per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni».

35 La Corte ha indicato che era chiaro che «proprio siffatte attività sono vietate al trust» in quanto esso si è impegnato a «evitare di svolgere un'attività commerciale» nell'esercizio delle sue attività (36). In udienza il rappresentante del governo francese ha dichiarato che l'approccio seguito dalla Corte nella sentenza Wellcome Trust era in realtà una «soluzione ad hoc» legata alle circostanze specifiche del caso di specie. Non posso condividere questa interpretazione. L'avvocato generale Lenz, pur ammettendo che il trust «tenta di ottenere dividendi quanto più elevati possibili, allo scopo di disporre di fondi nella misura più ampia possibile per svolgere il suo compito principale, vale a dire la promozione della ricerca nel campo medico» (37), ha chiaramente illustrato la distinzione che dev'essere operata, dichiarando quanto segue (38):

«Ciò non può però essere paragonato all'attività svolta da un commerciante di azioni. Il principale obiettivo dell'attività di quest'ultimo non consiste nel gestire un patrimonio. Egli cerca invece di realizzare profitti acquistando e vendendo azioni e mediante investimenti e speculazioni rischiosi. Acquistando azioni egli mira non ad ottenere soprattutto dividendi quanto più elevati possibili, ma a rivendere le azioni al miglior prezzo».

La Corte ha accolto il punto di vista dell'avvocato generale Lenz secondo cui le attività di gestione di portafoglio del trust erano simili a quelle di un singolo che gestisca il proprio patrimonio, e non si può ritenere che tale soggetto eserciti un'attività economica ai sensi della sesta direttiva (39).

36 La pronuncia della Corte nella causa Wellcome Trust non è dipesa dalla natura esclusivamente di pubblica utilità delle attività del trust. I principi enunciati dalla Corte hanno una portata più ampia. In realtà si potrebbe sostenere che il riferimento specifico della Corte alle «obbligazioni ed altri titoli» elimina ogni dubbio in proposito (40). Tuttavia, enumerando, fra l'altro, i tipi di circostanze in cui operazioni su obbligazioni e altri titoli potevano in via di principio essere assoggettate all'IVA, la Corte ha avuto l'accortezza di impiegare l'espressione «in particolare» (41). Perciò non condivido la preoccupazione sottesa all'argomento presentato in subordine dal governo francese nel presente procedimento, nel senso che in ogni caso l'applicazione del criterio dell'«interferenza» alle obbligazioni non sarebbe appropriato. Se un'impresa quale la ricorrente, che acquista e detiene obbligazioni, non limita le proprie attività a mere attività d'investimento analoghe a quelle che potrebbero essere effettuate da qualsiasi investitore privato, ma al contrario le esercita nell'ambito di un'operazione di negoziazione di obbligazioni a carattere commerciale, o in altro modo sempre a carattere commerciale, è chiaro che la detta impresa sfrutta in maniera economica i diritti di proprietà su beni immateriali di cui è titolare, in quanto detentore di obbligazioni. Questa interpretazione dovrebbe risolvere taluni dei dubbi espressi in udienza dal rappresentante del governo francese in merito alle possibili distorsioni fiscali provocate dal trattamento differenziato riservato ai prestiti puri e semplici e agli acquisti di obbligazioni. Concedendo crediti le banche chiaramente esercitano un'attività economica, vale a dire pongono fondi a disposizione del mutuatario in cambio di un compenso. Analogamente è nella stessa posizione chi esercita per attività commerciale la negoziazione di obbligazioni o di altri titoli.

37 Tuttavia, sulla base dei fatti esposti nell'ordinanza di rinvio e delle informazioni comunicate in udienza dal rappresentante del governo olandese, non sembra che la ricorrente eserciti, salvo forse in via del tutto occasionale, nessun'altra attività oltre a quella di controllare come sono investiti, da parte dell'esperto in gestione patrimoniale cui si affida, i capitali privati apportati dai suoi soci. Questa attività non può secondo me essere equiparata alla gestione (per usare i termini della Corte nella sentenza Wellcome Trust) di «un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato» (42).

38 Inoltre, il rappresentante del governo francese ha sostenuto in udienza che il ragionamento seguito di recente dalla Corte nella causa Régie dauphinoise (43) è applicabile all'acquisto e alla detenzione di obbligazioni. E' importante richiamare con precisione la situazione di fatto che si presentava in tale caso. La Régie dauphinoise (in prosieguo: la «Régie») si occupava principalmente di amministrare beni e, in particolare, gestiva proprietà immobiliari per conto dei proprietari e svolgeva l'attività di amministratore di condomini. Nell'ambito dell'esercizio di tale attività riceveva acconti dai proprietari dei beni gestiti. Gli acconti venivano versati su un conto bancario della Régie, che li investiva per proprio conto presso istituzioni finanziarie. La Régie diventava proprietaria delle somme investite, anche se aveva l'obbligo contrattuale di rimborsare alla fine gli importi nominali corrispondenti. Il governo francese sostiene che nella causa Régie dauphinoise la Corte ha dichiarato che, diversamente dalla riscossione di dividendi, gli interessi percepiti in relazione a investimenti finanziari non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA; ciò in quanto i detti interessi non derivano semplicemente dalla proprietà degli investimenti, ma costituiscono il corrispettivo della messa a disposizione di capitali in favore di terzi. Nel caso di specie i terzi erano le istituzioni finanziarie attraverso le quali la Régie effettuava i propri investimenti.

39 La Corte ha ammesso che gli investimenti fatti dalla Régie potevano «considerarsi prestazioni di servizi fornite alle aziende finanziarie e consistenti in un prestito in denaro a durata determinata, debitamente remunerato con il versamento di interessi» (44) e, inoltre, che «contrariamente alla percezione di dividendi da parte di una società holding (...) gli interessi percepiti da un'impresa amministratrice di stabili come remunerazione di investimenti, effettuati per proprio conto, di fondi versati dai condomini o dai locatari non possono essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, giacché il versamento di interessi non risulta dalla semplice proprietà del bene, ma costituisce il corrispettivo della disponibilità di un capitale concessa a un terzo» (45). Tuttavia la Corte ha avuto cura di distinguere le attività di un'impresa quale la Régie dai semplici «investimenti effettuati da un amministratore di condomini» che non agisce «in qualità di soggetto passivo» (46). Di conseguenza la Corte ha concluso che (47):

«(...) nel caso di specie, la percezione da parte di un'amministratore di condomini degli interessi prodotti dall'investimento delle somme che egli riceve dai clienti nell'ambito dell'amministrazione dei loro stabili costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, di modo che il detto amministratore, quando effettua tale investimento, agisce come un soggetto passivo».

40 A mio avviso, è chiaro che per la Corte è stato sufficiente che le attività di investimento della Régie costituissero effettivamente parte di un'attività commerciale più ampia ovvero, per riprendere l'eccellente formula dell'avvocato generale Lenz, che la Corte ha considerato che «[la Régie] investe il denaro di cui dispone in base alla sua attività economica» (48). E' chiara la differenza con il caso Wellcome Trust: nella detta causa «non risultava alcuna attività economica in base alla quale la società fiduciaria avrebbe potuto ricevere denaro» (49). Nella presente causa, ovviamente con la riserva che spetta in ultima analisi al giudice nazionale accertare tutti gli elementi fattuali rilevanti, la Corte non dispone di alcun elemento che indichi che le attività su obbligazioni della ricorrente costituiscono «il prolungamento diretto, permanente e necessario» di un'eventuale altra «attività imponibile». Ritengo pertanto che le transazioni effettuate dalla ricorrente vadano equiparate a quelle di un privato che amministra il proprio patrimonio. Poiché dunque non vi alcuna attività economica ai sensi della sesta direttiva, le operazioni di cui è causa sono estranee all'ambito di applicazione del sistema comunitario dell'IVA e di conseguenza la questione del diritto a deduzione non si pone. Se la Corte accoglie questo punto di vista, non sarà necessario che essa esamini le altre questioni.

B - La seconda questione

41 Nel caso in cui la Corte decida che l'acquisto e la detenzione di obbligazioni in circostanze come quelle della causa principale sono, contrariamente all'opinione testé espressa, sufficienti a costituire l'esercizio di un'attività economica ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, sarà comunque necessario esaminare se sorge o meno diritto a deduzione (50).

42 In forza dell'art. 17 della direttiva, il diritto di un soggetto passivo a dedurre l'IVA corrisposta sui beni e servizi ch'egli utilizza ai fini della propria attività dipende dall'esistenza di un obbligo concomitante di assolvere l'IVA sui beni ceduti e/o sui servizi forniti nell'ambito di tale attività. Dal momento che l'acquisto e la detenzione di obbligazioni possono, se rientrano nell'ambito di applicazione del sistema dell'IVA, essere considerati, conformemente all'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, come «concessione e (...) negoziazione di crediti», oppure, conformemente al punto 5, come operazioni analoghe ad «operazioni (...) relative a (...) obbligazioni [e] altri titoli», essi configureranno un'attività IVA esente e non faranno sorgere dunque nessun diritto a deduzione. Tuttavia l'art. 17, n. 3, lett. c), prevede una deroga a tale principio per un certo numero di operazioni elencate in modo tassativo, fra cui le operazioni di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punti 1-5 «quando il cliente risieda fuori della Comunità».

43 Emerge chiaramente dall'ordinanza di rinvio che nel caso di specie le obbligazioni controverse sono state emesse da enti pubblici e privati stabiliti fuori della Comunità. Di conseguenza, in presenza del presupposto di cui alla prima frase dell'art. 17, n. 3, lett. c), vale a dire se l'IVA controversa versata a monte riguarda «beni e servizi» che «sono utilizzati ai fini» delle operazioni imponibili ma esonerate di cui trattasi, la ricorrente dovrebbe potersi avvalere di tale diritto a deduzione (51). Propongo quindi alla Corte, nel caso in cui ritenesse necessario risolvere la seconda questione, di risolverla per l'affermativa.

C - La terza e la quarta questione

44 Poiché tali questioni sono strettamente connesse, possono essere adeguatamente affrontate in maniera congiunta. Considerata la definizione delle attività della ricorrente contenuta nell'ordinanza di rinvio, non è del tutto chiaro se questa detenga anche azioni, né se in più percepisca dividendi (52). In queste condizioni ci si può chiedere se la Corte sia in grado di fornire una risposta utile a tale questione (53). A mio avviso, il dovere di collaborazione cui sono improntati i rapporti tra i giudici nazionali e la Corte, nei procedimenti a norma dell'art. 177, impone a quest'ultima di rifiutarsi di risolvere le questioni sottopostele soltanto nei casi in cui è evidente che essa non può apportare alcuna risposta realmente utile (54). Chiaramente non è questo il caso delle questioni terza e quarta sollevate nel caso di specie dal giudice nazionale.

45 A motivo della natura stessa delle obbligazioni, è possibile che alcune di quelle detenute dalla ricorrente avessero la forma di obbligazioni convertibili e siano state in seguito convertite in azioni nel periodo di riferimento. E' anche possibile che il giudice nazionale abbia avuto in mente alcune delle informazioni comunicate al Gerechtshof di Amsterdam in merito all'eventuale possesso, completamente distinto, di azioni da parte della ricorrente. In realtà, non sembra improbabile che una società in accomandita, che nel periodo di riferimento aveva in portafoglio obbligazioni per 130 000 000 di USD, possa anche aver posseduto delle azioni. E' degno di nota che nel ricorso dinanzi al giudice nazionale la ricorrente abbia descritto le sue attività come comprensive dello sfruttamento in via permanente di svariati beni, alcuni dei quali, nel periodo rilevante, potevano anche essere azioni. Tutte queste considerazioni ovviamente sono solo ipotesi, ma ritengo che non si possa presumere che il giudice nazionale avrebbe sollevato la questione se non si fosse ritenuto confrontato a un problema attinente alla ripartizione tra operazioni esentate dall'IVA e operazioni assoggettate all'IVA delle imposte corrisposte a monte dalla ricorrente. Di conseguenza, propongo alla Corte, in caso di risposta affermativa alle prime due questioni, di risolvere anche la terza e la quarta.

46 Il testo della terza questione fa riferimento alla sentenza Sofitam. A mio avviso si può desumere dalla descrizione delle attività della ricorrente contenuta nell'ordinanza di rinvio che il giudice nazionale ritiene che, se la ricorrente effettua attività di detenzione di azioni, tale attività non è idonea a farla interferire nella gestione delle società di cui è azionista o, quanto meno, non può essere considerata un'attività economica ad altro titolo. Di conseguenza tale attività va considerata estranea all'ambito di applicazione del sistema comunitario dell'IVA. Considerato quanto precede, la Corte, nella sentenza Sofitam citata, ha dichiarato quanto segue (55):

«Non costituendo il corrispettivo di nessuna attività economica ai sensi della sesta direttiva, la percezione di dividendi non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Conseguentemente i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni sono estranei al sistema dei diritti a deduzione».

Una volta constatato che gli introiti corrispondenti a dividendi non rientravano nell'ambito di applicazione del sistema comunitario dell'IVA, la Corte ha proseguito dichiarando che:

«(...) onde evitare di compromettere lo scopo della perfetta neutralità assicurato dal sistema comune dell'IVA, i dividendi vanno esclusi dal calcolo del prorata di deduzione di cui agli artt. 17 e 19 della sesta direttiva» (56).

Di conseguenza è chiaro che, indipendentemente dall'entità degli introiti a beneficio della ricorrente generati dalla detenzione di azioni, tali introiti non possono incidere sul prorata di deduzione dell'IVA versata a monte.

47 Resta la necessità di determinare la portata del diritto a deduzione nelle ipotesi descritte dal giudice nazionale nelle questioni terza e quarta.

48 L'art. 17, n. 2, della sesta direttiva dispone senza possibilità di equivoco che un soggetto passivo può dedurre l'IVA corrisposta a monte dall'imposta di cui è debitore soltanto «nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta». L'art. 17, n. 3, è altrettanto chiaro: il diritto a deduzione accordata in via eccezionale per le operazioni di cui alle lett. a) - c) sorge soltanto «nella misura in cui i beni e i servizi», per i quali il diritto è invocato, «sono utilizzati ai fini» di tali operazioni. L'approccio dell'avvocato generale Van Gerven nella causa Polysar Investments Netherlands conferma questa interpretazione dell'art. 17. Riferendosi all'art. 17, n. 2, egli ha dichiarato quanto segue (57):

«(...) il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l'IVA da lui versata per la fornitura di beni e di servizi se e in quanto tali beni e servizi siano utilizzati in funzione di operazioni imponibili (...). Lo stesso principio si applica per le operazioni (in linea di principio imponibili) che sono esenti dall'IVA in forza della direttiva».

49 Il governo olandese, sostenuto sul punto, in udienza, dal rappresentante del governo francese, osserva che l'approccio della Corte nella sentenza BLP Group (58) consente di stabilire un raffronto utile ai fini del presente procedimento. Nella causa BLP Group la Corte doveva esaminare se un soggetto passivo, che corrisponde l'IVA su servizi utilizzati per realizzare un'operazione IVA esente (nel caso di specie la cessione di partecipazioni societarie), possa nondimeno detrarre l'imposta assolta a monte dall'imposta di cui è debitore per le proprie operazioni imponibili (vale a dire la fornitura di servizi di gestione a sue consociate), quando l'operazione esente è effettuata allo scopo di ridurre l'importo dei debiti contratti nei confronti delle banche per la realizzazione di operazioni imponibili. Richiamandosi all'art. 17, n. 3, lett. c), la Corte ha dichiarato che «la direttiva prevede solo in via eccezionale il diritto a detrazione dell'IVA relativa a beni o a servizi utilizzati per operazioni esenti» (59). La Corte ha proseguito dichiarando che, in caso contrario, l'amministrazione fiscale nazionale (60):

«(...) posta di fronte a prestazioni che, come nella fattispecie, non appaiono oggettivamente connesse ad operazioni imponibili, dovrebbe effettuare indagini per accertare la volontà del soggetto passivo. Un obbligo del genere sarebbe contrario agli scopi del sistema dell'IVA di garantire la certezza del diritto e di agevolare le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta dando rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell'operazione di cui trattasi».

50 A mio avviso ne deriva che, nei limiti in cui una parte dell'imposta assolta a monte, controversa nel caso presente, riguarda esclusivamente le attività della ricorrente consistenti nella detenzione di azioni, queste devono essere escluse dal calcolo dell'importo detraibile.

51 Il caso in esame presuppone tuttavia un quesito supplementare: nella misura in cui l'IVA assolta a monte e qui controversa può effettivamente riguardare servizi forniti al soggetto passivo in relazione nel contempo a sue operazioni non imponibili ed a sue operazioni imponibili, ma esenti, quale criterio va seguito per calcolare le imposte assolte a monte da escludere dalla deduzione autorizzata? I governi olandese e francese fanno valere in sostanza, per analogia con l'art. 19 della sesta direttiva, che per calcolare il prorata di deduzione si deve applicare un metodo proporzionale.

52 Non ritengo si possa rispondere direttamente alla questione sulla base degli artt. 17, n. 5, e 19, anche se ritengo che le dette disposizioni vadano applicate per analogia, come illustrerò nel seguito. Le circostanze di fatto della causa principale non sono state prese in considerazione dai redattori dell'art. 17, n. 5, il quale parte dall'ipotesi di un soggetto passivo che abbia assolto imposte a monte su beni e servizi impiegati nel contempo ai fini di sue operazioni imponibili e ai fini di sue operazioni esenti. Ebbene, nella fattispecie, le questioni del giudice nazionale riguardano una situazione di fatto in cui il soggetto passivo ha corrisposto imposte a monte relative nel contempo ad operazioni esenti e ad operazioni non imponibili.

53 A mio avviso, emerge chiaramente dall'interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva illustrata supra, ai punti 48 e 49, che un soggetto passivo, quale la ricorrente, che versa imposte a monte per servizi professionali forniti, nel contempo, per l'attività economica (nel caso in cui la Corte la considerasse tale), consistente nell'acquisto e nella detenzione di obbligazioni, e per l'attività non economica (ai fini dell'IVA), consistente semplicemente nella detenzione di azioni, nel caso in cui le obbligazioni siano state emesse da clienti stabiliti fuori della Comunità, può detrarre soltanto la quota delle dette imposte a monte che può effettivamente essere posta in relazione con l'attività economica. Benché l'art. 18 non imponga alcuna formalità particolare per l'esercizio del diritto a deduzione di cui all'art. 17, n. 3, ogni soggetto passivo deve, in forza dell'art. 22, n. 2, «tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale». Inoltre, l'art. 22, n. 4, obbliga «ogni soggetto passivo» a «presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri», termine che «non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale», la cui durata è stabilita da ogni Stato membro, ma non può essere «superiore ad un anno».

54 Secondo me risulta da quanto precede che un soggetto passivo che intenda avvalersi dell'art. 17, n. 3, lett. c), quando una parte dell'imposta corrisposta a monte riguarda attività non imponibili, deve provare, in modo soddisfacente per le autorità fiscali competenti, qual è la quota dell'imposta corrisposta a monte che ritiene possa essere ricollegata alle operazioni imponibili, ma esenti, di cui all'art. 13, parte B, lett. a) e d), punti 1-5 (61).

IV - Conclusioni

55 Per le ragioni suesposte ritengo che la Corte debba risolvere la prima questione sottopostale dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nei seguenti termini:

«1) Il semplice acquisto della proprietà di obbligazioni, il loro possesso e la riscossione degli introiti da queste generati, quando non costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario di un'altra attività professionale o commerciale, non possono essere considerati attività economiche ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme».

Qualora tuttavia la Corte consideri che le attività specificate nella mia proposta di soluzione alla prima questione vadano considerate attività economiche ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388, suggerisco di risolvere la seconda, terza e quarta questione del giudice a quo nei seguenti termini:

«2) L'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva 77/388 conferisce a ogni soggetto passivo il diritto a deduzione dell'IVA corrisposta sui servizi di cui si è avvalso nei limiti in cui li abbia utilizzati ai fini dell'acquisto della proprietà di obbligazioni, del loro possesso e della riscossione del relativo reddito, purché le dette obbligazioni siano emesse da enti pubblici o società stabilite fuori della Comunità.

3) Ogni soggetto passivo che svolga le attività descritte in precedenza, che sia impegnato anche nell'attività di acquisto di partecipazioni azionarie estranee all'ambito di applicazione dell'IVA, per cui l'IVA corrisposta da tale soggetto si riferisce nel contempo alle sue attività su obbligazioni e alle sue attività su partecipazioni azionarie, può esercitare il diritto a deduzione conferitogli dall'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva 77/388 soltanto per la quota dell'imposta corrisposta che si riferisce alle attività su obbligazioni menzionate per prime nei limiti in cui egli può dare prova di tale collegamento in modo soddisfacente per le autorità fiscali competenti».

(1) - GU L 145, pag. 1.

(2) - Staatsblad 1968, pag. 329.

(3) - In udienza l'agente dei Paesi Bassi ha informato la Corte che, sulla base delle informazioni in possesso del governo olandese, le somme investite dalla ricorrente appartenevano alla società e non a terzi. Essa tuttavia non effettuava i propri investimenti, ma preferiva affidare questo compito a un esperto nella gestione di patrimoni. Pare che i controversi crediti IVA dell'interessata derivino dalle fatture presentate da questa impresa di gestione per i servizi prestati.

(4) - [La nota interessa solo la versione inglese delle presenti conclusioni].

(5) - Sentenza 20 giugno 1991, causa C-60/90 (Racc. pag. I-3111: in prosieguo: la «Polysar»).

(6) - Vakstudie Nieuws 1982, pag. 2281.

(7) - Racc. pag. I-3513.

(8) - Sentenza 4 dicembre 1990, causa C-186/89 (Racc. pag. I-4363).

(9) - Punto 14 della sentenza.

(10) - [La nota interessa solo la versione inglese delle presenti conclusioni].

(11) - I punti 1 e 5 sono citati supra al paragrafo 4.

(12) - Il trattamento distinto fatto dall'art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 5, delle transazioni che comportano la concessione di crediti e quelle aventi per oggetto titoli obbligazionari è, secondo il governo francese, irrilevante, dal momento che scopo della disposizione menzionata è semplicemente quello di elencare le esenzioni dall'IVA.

(13) - V., inter alia, sentenza Van Tiem, citata, punto 17.

(14) - V. sentenza 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman (Racc. pag. 655), in cui l'acquisto di un diritto di credito relativo alla futura comproprietà di due locali per esposizione ancora in costruzione, unitamente a un diritto di usufrutto sul suolo attiguo, nell'intento di concederli successivamente in locazione ad imprenditori, poteva essere considerato come attività economica.

(15) - Sentenza Van Tiem, punto 18.

(16) - Direttiva 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Struttura e modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303).

(17) - V. conclusioni nella sentenza 1_ aprile 1982, causa 89/81, Hong Kong Trade (Racc. pag. 1277, in particolare pag. 1293; in corsivo nell'originale).

(18) - Punto 24 della sentenza.

(19) - Ibidem (il corsivo è mio).

(20) - Punto 13 della sentenza.

(21) - Idibem (il corsivo è mio).

(22) - Punto 14 della sentenza.

(23) - Conclusioni nella causa Polysar, citata (Racc. 1991, pag. I-3125).

(24) - Ibidem.

(25) - Ibidem (il corsivo è mio).

(26) - Sentenza Sofitam, citata, punto 12 (il corsivo è mio).

(27) - Sentenza 20 giugno 1996, causa C-155/94 (Racc. pag. I-3013).

(28) - Punto 21 della sentenza.

(29) - Paragrafo 4 delle conclusioni.

(30) - V. punti 23 e 25 della sentenza.

(31) - Punto 31 della sentenza.

(32) - La Corte ha fatto riferimento alle sentenze Polysar e Sofitam.

(33) - Punto 32 della sentenza.

(34) - V. punto 33 della sentenza.

(35) - Punto 35 della sentenza (il corsivo è mio).

(36) - Ibidem.

(37) - Paragrafo 19 delle conclusioni.

(38) - Ibidem.

(39) - V. punto 36 della sentenza e paragrafo 19 delle conclusioni.

(40) - V. punto 35 della sentenza, citato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni.

(41) - Punto 35 della sentenza (il corsivo è mio).

(42) - Punto 36 della sentenza.

(43) - Sentenza 11 luglio 1996, causa C-306/94 (Racc. pag. I-3695).

(44) - Punto 16 della sentenza.

(45) - Punto 17 della sentenza.

(46) - Punto 18 della sentenza.

(47) - Punto 18 della sentenza (il corsivo è mio).

(48) - Paragrafo 20 delle conclusioni.

(49) - Ibidem.

(50) - Dalla descrizione dei fatti da parte del Gerechtshof di Amsterdam e dalle questioni formulate nell'ordinanza di rinvio (v. supra, punti 11 e 13), sembra che, secondo il giudice nazionale, non ci si debba chiedere se la ricorrente possa essere considerata, ai sensi degli artt. 2 e 4, n. 1, aver agito nel contempo come un soggetto passivo e in maniera indipendente nell'esercizio delle sue attività.

(51) - Nel caso in cui si verificasse che, come ha dichiarato in udienza il rappresentante del governo olandese, l'IVA assolta a monte è originata dai pagamenti effettuati dalla ricorrente alla società di gestione del suo patrimonio finanziario, il necessario nesso tra l'imposta pagata a monte e le operazioni esonerate dall'IVA tra la ricorrente e i suoi clienti di paesi terzi parrebbe sussistere nel caso di specie. Tuttavia, spetta in ultima analisi al giudice nazionale accertare ogni elemento di fatto che fosse ancora necessario a questo proposito. V. inoltre l'analisi esposta in prosieguo, ai punti 48-54, in merito alla terza e alla quarta questione sollevate dal giudice nazionale.

(52) - Nella questione il giudice nazionale chiede semplicemente se «nell'ipotesi in cui» («ingeval») un soggetto passivo che svolge le attività attribuite alla ricorrente sia anche proprietario di azioni, l'imposta assolta a monte possa ancora essere dedotta integralmente.

(53) - Per esempio, in linea con la sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393), nella quale ha dichiarato che «l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» (punto 6 della sentenza), la Corte ha emesso varie ordinanze in cui ha rifiutato di risolvere le questioni sollevate in assenza di tali presupposti (v., inter alia, ordinanza 25 giugno 1996, causa C-101/96, Italia Testa, Racc. pag. I-3081).

(54) - V., in proposito, paragrafo 29 delle mie conclusioni nella causa C-105/94, Celestini (Racc. 1997, pag. I-0000).

(55) - Punto 13 della sentenza.

(56) - Punto 14 della sentenza.

(57) - Conclusioni citate (Racc. 1991, pag. I-3111, in particolare pag. I-3128 (in corsivo nell'originale). V. anche l'illustrazione dei motivi presentati dalla Commissione a sostegno della proposta iniziale di direttiva; vi si dice che «il principio della non deduzione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui beni e servizi impiegati per effettuare operazioni non imponibili o esentate (fatte salve le operazioni effettuate all'estero e le esportazioni) è stato confermato» (Bollettino delle CE, 1973, Supplemento 11, pag. 18).

(58) - Sentenza 6 aprile 1995, causa C-4/94 (Racc. pag. I-983).

(59) - Punto 23 della sentenza.

(60) - Punto 24 della sentenza (il corsivo è mio).

(61) - V., quanto agli obblighi in materia di prova dei soggetti passivi che sostengono di avere un diritto a deduzione, il punto 24 della sentenza Rompelman, citata supra al paragrafo 25.

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