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Document 61991CJ0267

Sentenza della Corte del 24 novembre 1993.
Procedimenti penali contro Bernard Keck e Daniel Mithouard.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance di Strasburgo - Francia.
Libera circolazione delle merci - Divieto di rivendita sottocosto.
Cause riunite C-267/91 e C-268/91.

European Court Reports 1993 I-06097

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:905

61991J0267

SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 NOVEMBRE 1993. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BERNARD KECK E DANIEL MITHOUARD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG - FRANCIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO DI RIVENDITA SOTTOCOSTO. - CAUSE RIUNITE C-267/91 E C-268/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06097
edizione speciale svedese pagina I-00431
edizione speciale finlandese pagina I-00477


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli agli scambi derivanti dalla disparità delle normative nazionali relative ai requisiti cui devono rispondere le merci ° Inclusione ° Ostacoli derivanti da disposizioni nazionali che disciplinano in modo non discriminatorio le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Normativa che vieta la rivendita sottocosto

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


Costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata tra gli Stati membri a norma dell' art. 30 del Trattato, qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari.

Rientrano in tale definizione gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall' assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse debbano rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

Per contro, non può costituire ostacolo al commercio tra gli Stati membri, ai sensi della detta definizione, l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

Ne consegue che l' art. 30 deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-267/91 e C-268/91,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Strasburgo (Francia), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

Bernard Keck

e

Daniel Mithouard,

domanda vertente sull' interpretazione delle norme del Trattato CEE relative alla concorrenza ed alla libera circolazione nella Comunità,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate :

° per il signor D. Mithouard, dall' avv. M. Meyer, del foro di Strasburgo,

° per il signor B. Keck, dall' avv. J.-P. Wachsmann, del foro di Strasburgo,

° per il governo francese, dal signor Ph. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora H. Duchêne, segretaria degli Affari esteri presso la direzione legale del ministero medesimo, in qualità di agenti,

° per il governo ellenico, dal signor F.P. Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. H. Lehman, del foro di Parigi,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor D. Mithouard, rappresentato dagli avv.ti Meyer e Huet, del foro di Strasburgo, del governo francese e della Commissione, all' udienza del 9 marzo 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con due ordinanze 27 giugno 1991, pervenute alla Corte il 16 ottobre successivo, il Tribunal de grande instance di Strasburgo ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione delle norme del Trattato medesimo riguardanti la concorrenza e la libera circolazione nella Comunità.

2 Tali questioni sono state proposte nell' ambito di procedimenti penali a carico dei signori Keck e Mithouard, accusati di aver messo in vendita, in violazione delle disposizioni dell' art. 1 della legge francese 2 luglio 1963, n. 63-628 come modificata dall' art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, prodotti, nello stato in cui si trovavano, a prezzo inferiore al loro effettivo prezzo di costo.

3 I signori Keck e Mithouard sostenevano a loro difesa che un divieto generale di rivendita sottocosto, come quello previsto dalle citate disposizioni, sarebbe incompatibile con l' art. 30 del Trattato nonché con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e della libera concorrenza nella Comunità.

4 Il Tribunal de grande instance di Strasburgo, ritenendo necessaria l' interpretazione di talune disposizioni del diritto comunitario, disponeva la sospensione di entrambi i procedimenti e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il divieto di rivendita sottocosto vigente in Francia, sancito dall' art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, sia compatibile con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, di creazione di una libera concorrenza nel mercato comune e di non discriminazione in ragione della nazionalità, sanciti dal Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la CEE, e, più precisamente, dagli artt. 3 e 7 del Trattato medesimo, atteso che la normativa francese può determinare un' alterazione della concorrenza:

a) in primo luogo, in quanto punisce solo la rivendita sottocosto ed esclude dal divieto il produttore, libero di vendere sul mercato il prodotto da lui fabbricato, trasformato o migliorato, anche in misura ridottissima, a un prezzo inferiore a quello di costo;

b) in secondo luogo, in quanto altera la concorrenza, in particolare nelle zone di frontiera, tra i diversi operatori economici, in relazione alla loro nazionalità e al loro luogo di stabilimento".

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

6 Si deve rilevare, in limine, che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali nella Comunità non sono pertinenti con riguardo ad un divieto generale di rivendita sottocosto, attinente alla messa in commercio delle merci, ed esulano, quindi, dall' oggetto della causa principale.

7 Per quanto riguarda, poi, il principio di non discriminazione sancito dall' art. 7 del Trattato, emerge dalle ordinanze di rinvio che il giudice nazionale dubita della compatibilità con la detta disposizione del divieto di rivendita sottocosto, in quanto potrebbe porre le imprese ad esso soggette in una posizione di sfavore rispetto ai loro concorrenti operanti in Stati membri in cui la rivendita sottocosto non è vietata.

8 Si deve osservare, in proposito, che il fatto che imprese svolgenti attività di vendita in Stati membri diversi siano soggette a normative differenti, di cui alcune vietano la rivendita sottocosto mentre altre la consentono, non è costitutivo di una discriminazione ai sensi dell' art. 7 del Trattato, quando la normativa nazionale oggetto della causa principale si applica a qualsiasi attività di vendita effettuata sul territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti che la svolgono (v. sentenza 14 luglio 1988, causa 308/86, Lambert, Racc. pag. 4369).

9 Dalla questione pregiudiziale risulta, infine, che il giudice a quo, richiamandosi ai principi fondamentali della Comunità, enunciati all' art. 3 del Trattato, chiede chiarimenti in ordine agli eventuali effetti anticoncorrenziali della normativa di cui trattasi, senza peraltro indicare le norme specifiche del Trattato che costituiscono attuazione di tali principi nel settore della concorrenza.

10 Pertanto, in considerazione degli argomenti rispettivamente dedotti dalle parti nonché della discussione svoltasi dinanzi alla Corte e al fine di fornire al giudice di rinvio elementi utili di risposta, occorre procedere all' esame del divieto di rivendita sottocosto sotto il profilo della libera circolazione delle merci.

11 Ai termini dell' art. 30 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all' importazione nonché ogni misura di effetto equivalente. Secondo costante giurisprudenza, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari.

12 Va rilevato che una normativa nazionale che vieti in termini generali la rivendita sottocosto non mira a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri.

13 E' pur vero che una siffatta normativa, laddove impedisce agli operatori di avvalersi di un metodo di promozione commerciale, è atta a restringere il volume delle vendite e, conseguentemente, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Ci si deve tuttavia domandare se tale eventualità sia sufficiente per qualificare la normativa di cui trattasi come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione.

14 Considerato che gli operatori economici invocano sempre più frequentemente l' art. 30 del Trattato al fine di contestare qualsiasi normativa che, pur non riguardando i prodotti provenienti da altri Stati membri, produca l' effetto di limitare la loro libertà commerciale, la Corte reputa necessario riesaminare e precisare la propria giurisprudenza in materia.

15 Si deve ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall' art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall' assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

16 Peraltro, si deve ritenere, contrariamente a quanto sino ad ora statuito, che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc. pag. 837), l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

17 Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

18 La questione sollevata dal giudice nazionale va dunque risolta affermando che l' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dai governi francese e ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Strasburgo con ordinanze 27 giugno 1991, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

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