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Document 52017XC0706(01)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

C/2017/4516

OJ C 216, 6.7.2017, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/26


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

(2017/C 216/04)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Reliance Industries Limited («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India («il paese interessato»).

Il riesame si limita alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda si basa su elementi di prova prima facie addotti dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda quest’ultimo e per quanto riguarda le sovvenzioni, le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento, al livello attuale, delle misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame non è più necessario per compensare gli effetti delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’importo della sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio attualmente applicabile nei suoi confronti.

Tale riduzione del livello complessivo di sovvenzione è dovuta alla cessazione dell’applicabilità del regime prodotto mirato (Focus Product Scheme) e del regime mercato mirato (Focus Market Scheme) e alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi quali il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme) e il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di Reliance Industries Limited sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame parziale intermedio limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19 del regolamento di base. L’obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione esistente a favore del richiedente a seguito delle pratiche o dei regimi di sovvenzionamento di cui il medesimo risulta beneficiare.

Alla luce del riesame potrà rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio applicato sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India effettuate da «tutte le altre società» in India.

Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni.

5.1.   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente a) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4). Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-R663-PET-RIL@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni relative all’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10).

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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