COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 482 final
2017/0220(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2017) 294 final}
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Document 52017PC0482
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European citizens’ initiative
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
COM/2017/0482 final - 2017/0220 (COD)
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 482 final
2017/0220(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2017) 294 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
· Motivi e obiettivi della proposta
L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un diritto sancito nel trattato sull’Unione europea (TUE). L’articolo 11, paragrafo 4, del TUE stabilisce che “[c]ittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”. Questo strumento mira a rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione europea, consentendo loro di chiedere direttamente alla Commissione di presentare una proposta di un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
Conformemente all’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le norme e le procedure per lo strumento ICE sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 211/2011, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini 1 , che è entrato in vigore nell’aprile 2012. Il quadro giuridico per l’ICE è integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 2 .
Nella sua prima relazione sull’applicazione del regolamento adottata nel 2015 3 , la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall’applicazione del regolamento nei primi tre anni dopo la sua entrata in vigore. In questa relazione, la Commissione si è impegnata ad attuare misure per migliorare il funzionamento dello strumento ICE e ad analizzare ulteriormente l’impatto di queste sfide. A tal fine, negli scorsi anni la Commissione ha avviato studi tecnici per analizzare queste sfide nonché questioni quali i sistemi di raccolta elettronica utilizzati per l’ICE e la semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari.
In seguito all’adozione della relazione della Commissione del 2015, nel corso degli ultimi due anni lo strumento ICE è stato oggetto di un processo di revisione. Lo strumento è stato valutato anche dalle altre istituzioni e dagli altri organismi e portatori di interesse della società civile dell’UE, che hanno esaminato e valutato lo strumento, individuando carenze nel suo modo di funzionamento e ostacoli incontrati dagli organizzatori nell’organizzazione delle iniziative dei cittadini. In particolare, la risoluzione del Parlamento europeo 4 ha individuato una serie di sfide e ha chiesto la revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, e l’adozione di una serie di modifiche affinché lo strumento ICE funzioni in modo più efficace.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e i portatori di interesse hanno acquisito esperienza nell’attuazione di questo strumento di democrazia partecipativa a livello dell’UE. La relazione della Commissione e i contributi ricevuti durante il processo di riesame convergono su una serie di settori chiave nei quali occorre migliorare il modo in cui l’ICE viene attuato e facilitarne l’uso da parte dei cittadini. Anche se la Commissione ha adottato diverse misure a tal fine nell’ambito del presente dispositivo giuridico, buona parte delle difficoltà individuate deriva dalle disposizioni del regolamento e può essere risolta solo mediante una sua revisione. Risulta quindi necessaria una proposta legislativa.
L’obiettivo di tale proposta è migliorare il modo in cui funziona l’ICE affrontando le carenze individuate negli ultimi anni perseguendo i seguenti obiettivi politici principali: i) rendere l’ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori; ii) realizzare pienamente il potenziale dell’ICE come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione, anche dei giovani, a livello europeo, e avvicinare l’UE ai suoi cittadini.
· Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Accrescere la legittimità democratica nell’UE attraverso maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini è una delle 10 priorità della Commissione (priorità 10 — Un’Unione di cambiamento democratico) 5 . La presente proposta contribuisce direttamente al conseguimento di questo obiettivo prioritario rendendo l’ICE meno onerosa e di più facile utilizzo, in modo da poter realizzare appieno il suo potenziale come strumento per la partecipazione dei cittadini a livello europeo e per avvicinare l’UE ai suoi cittadini. Uno strumento ICE migliorato completa i diritti politici di cui già godono i cittadini dell’Unione, ossia il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo 6 e accresce la possibilità di partecipazione a livello europeo dei giovani cittadini europei.
La Commissione ha attuato, e continua ad attuare, una serie di misure non legislative per facilitare l’uso dello strumento da parte degli organizzatori e dei cittadini. Ciò si traduce in particolare in: i) maggiore sostegno e assistenza agli organizzatori; ii) miglioramenti nella fase di registrazione, compresa la possibilità di registrazione parziale delle iniziative; iii) offerta di ospitare sui server della Commissione i sistemi di raccolta elettronica per le iniziative dei cittadini; iv) messa a disposizione gratuita dei miglioramenti del software di raccolta elettronica per l’ICE anche per gli organizzatori; v) previsto sviluppo di una piattaforma collaborativa online per l’ICE. Tuttavia, occorre fare di più per migliorare il funzionamento dello strumento affinché raggiunga il suo pieno potenziale.
Il miglioramento dello strumento ICE è coerente con altre iniziative della Commissione ispirate agli orientamenti politici della Commissione Juncker, le quali mirano ad accrescere la partecipazione dei cittadini e la loro partecipazione alla politica dell’UE.
In particolare, il programma “Legiferare meglio” 7 offre ai cittadini e ai portatori di interesse una maggiore possibilità di dare un contributo alle politiche dell’UE in tutto il ciclo di attività politica e legislativa e migliora i meccanismi di consultazione in questo ambito, rendendo la consultazione dei portatori di interesse un elemento essenziale della preparazione e revisione delle politiche. Nel settore della cittadinanza dell’Unione, la promozione e il rafforzamento della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE è anche uno dei principali obiettivi e ambiti di intervento evidenziati nella terza relazione sulla cittadinanza dell’Unione del gennaio 2017 8 . Allo stesso modo, i programmi “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e “L’Europa per i cittadini” mirano a promuovere la cittadinanza dell’Unione, a migliorare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea e a migliorare le condizioni della partecipazione civica e democratica a livello dell’UE, disponendo una serie di azioni a tal fine 9 .Anche il piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020 10 mira a facilitare l’interazione digitale tra amministrazioni e cittadini/imprese per servizi pubblici di alta qualità.
· Coerenza con le altre normative dell’Unione
La proposta risulta inoltre pienamente coerente e compatibile con le altre politiche dell’Unione. La revisione del regolamento aggiorna e migliora una serie di disposizioni specifiche nel quadro giuridico dell’ICE alla luce degli sviluppi legislativi che l’UE ha registrato dall’adozione del regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini nel 2011.
Tali sviluppi includono, in particolare, la riforma delle norme in materia di protezione dei dati e l’adozione del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 11 nel 2016. Il regolamento generale sulla protezione dei dati si applica integralmente al trattamento di dati personali da parte degli organizzatori e delle autorità degli Stati membri nel quadro del regolamento ICE e prevede responsabilità specifiche in materia di protezione dei dati personali raccolti per l’iniziativa dei cittadini europei. Allo stesso tempo, la proposta mantiene inalterata l’applicabilità del [regolamento (CE) n. 45/2001 12 ] concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, che si applica al trattamento dei dati personali effettuato da parte della Commissione a norma del presente regolamento.
Analogamente, per quanto riguarda le norme specifiche relative al sistema centrale di raccolta elettronica per l’ICE, la proposta consente, tra l’altro, di tener conto del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno 13 . L’accelerazione della diffusione dei servizi eIDAS, in particolare l’identificazione elettronica (eID) e la firma elettronica, è uno degli obiettivi fondamentali del piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 14 che si inserisce nella strategia per il mercato unico digitale in Europa 15 .
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
· Base giuridica
La proposta si basa sull’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sull’adozione di disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea.
· Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L’oggetto del presente regolamento è di esclusiva competenza dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in quanto solo l’Unione può adottare le norme e le procedure che disciplinano l’iniziativa dei cittadini europei. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d’applicazione.
· Proporzionalità
La presente proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti.
La proposta prevede, nell’attuazione dello strumento ICE, una serie di miglioramenti mirati volti a renderlo più accessibile e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini: tra questi misure relative alle competenze delle autorità nazionali degli Stati membri, tra cui la semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari e il miglioramento della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno mediante la creazione di un sistema centrale di raccolta per l’iniziativa dei cittadini europei.
La proposta contiene inoltre modifiche più limitate in altri settori quali la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica, la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno negli Stati membri e norme in materia di responsabilità e sanzioni in cui è previsto un margine di discrezionalità per la sua attuazione conformemente alle normative nazionali.
· Scelta dell’atto giuridico
L’articolo 24 del TFUE prevede una base giuridica specifica per l’iniziativa dei cittadini europei e l’adozione, tramite regolamento, delle disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea. Solo un regolamento direttamente applicabile può garantire l’introduzione delle norme e delle condizioni necessarie per l’attuazione di uno strumento con dimensione europea del tipo dell’iniziativa dei cittadini europei.
Il presente regolamento si prefigge di modificare e migliorare le norme e le condizioni vigenti previste dal regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini. La revisione offre inoltre l’opportunità di semplificare l’attuale struttura del regolamento per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali e riguardano disposizioni fondamentali del regolamento vigente, è opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza per i cittadini e gli organizzatori, abrogare e sostituire tale atto.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
· Valutazioni ex-post
Al fine di valutare la legislazione in vigore e individuare i possibili miglioramenti per la revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni con i portatori di interesse, ha commissionato una serie di studi su temi specifici e ha ricevuto un parere dalla piattaforma REFIT. Questo processo viene descritto di seguito e presentato in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta. Sulla base di tale processo, la Commissione ha individuato una serie di carenze del regolamento che incidono sull’efficacia e sull’efficienza dello strumento.
I problemi individuati riguardano i seguenti tre aspetti:
i) le difficoltà incontrate dagli organizzatori nella fase di registrazione, tra cui l’elevato tasso proposte di iniziative dei cittadini per le quali si rifiuta la registrazione;
ii) la complessità per gli organizzatori delle iniziative di raccogliere le dichiarazioni di sostegno, come dimostra il basso tasso di iniziative valide, ossia che riescono a raggiungere il numero richiesto di firmatari entro il periodo di raccolta di un anno;
iii) lo scarso numero di iniziative che raggiungono la soglia di un milione e l’impatto limitato generato finora dalle iniziative dei cittadini.
Diverse norme attualmente previste dal regolamento ICE sono ritenute complesse e onerose per gli organizzatori dell’ICE, i firmatari e le autorità competenti negli Stati membri. Ciò riguarda in particolare: i) la fase di registrazione; ii) il ciclo di vita e i termini dell’ICE; iii) lo sviluppo di sistemi di raccolta elettronica e la certificazione di tali sistemi da parte degli Stati membri; iv) i diversi requisiti in materia di dati personali per i firmatari dell’ICE; v) il fatto che i dati personali siano raccolti sotto la responsabilità degli organizzatori. Diversi portatori di interesse considerano che finora l’impatto e il seguito dato alle prime tre iniziative che hanno avuto buon esito sia stato limitato.
· Consultazioni dei portatori di interesse
La consultazione dei portatori di interesse che è stata effettuata sul regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini europei si è svolta in due fasi:
- nella prima fase (2015-marzo 2017), avviata con la relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento ICE, si è cercato di raccogliere opinioni sul regolamento e su come migliorare lo strumento nell’ambito del quadro giuridico esistente nonché sulla necessità di procedere a una revisione. Si è svolta una serie di consultazioni mirate dei portatori di interesse nel quadro delle azioni di valutazione condotte dalla Commissione e da altre istituzioni quali il Parlamento europeo e il Mediatore europeo. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta fornisce informazioni più dettagliate in merito a tali consultazioni e valutazioni.
- la seconda fase si è basata sui risultati della prima e, attraverso una consultazione pubblica di 12 settimane, ha principalmente raccolto contributi relativi alle proposte di miglioramento e alle opzioni per la revisione del regolamento.
La consultazione pubblica ha chiesto di esprimersi su una valutazione generale del quadro attuale e dello strumento ICE, proponendo opzioni di miglioramento, nonché su elementi più specifici raggruppati secondo le fasi cruciali del ciclo di vita dell’ICE: i) fase preparatoria; ii) registrazione dell’iniziativa; iii) raccolta delle dichiarazioni di sostegno; iv) presentazione alla Commissione e seguito; v) trasparenza e sensibilizzazione. La Commissione ha ricevuto 5.323 risposte, il 98% delle quali provenienti da cittadini.
Nel complesso, sono stati raccolti i contributi di una molteplicità di portatori di interesse, in particolare cittadini (firmatari/potenziali firmatari), organizzatori dell’ICE e organizzazioni della società civile, ma anche di autorità competenti degli Stati membri, ricercatori (università o gruppi di riflessione), autorità pubbliche che gestiscono strumenti di partecipazione simili, fornitori di servizi di hosting e di software, autorità preposte alla protezione dei dati negli Stati membri. Al momento di analizzare e sintetizzare le informazioni raccolte, la Commissione ha dato particolare rilievo ai contributi dei cittadini, degli organizzatori e delle organizzazioni della società civile, ossia i principali utilizzatori dello strumento. I risultati del processo di consultazione dei portatori di interesse sono riassunti in una relazione di sintesi allegata al documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.
Nella proposta sono stati introdotti i seguenti suggerimenti derivanti dal processo di consultazione:
- miglioramento della procedura di registrazione, compresa la possibilità di registrazione parziale delle iniziative;
- servizio di helpdesk della Commissione e piattaforma collaborativa online per l’ICE quale spazio di discussione e di consulenza e sostegno agli organizzatori;
- creazione di un sistema centrale di raccolta elettronica gestito dalla Commissione;
- semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari e possibilità per tutti i cittadini dell’UE di dare il loro sostegno in base alla nazionalità;
- introduzione dell’età minima di 16 anni per i firmatari;
- possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio della campagna di raccolta;
- possibilità per i firmatari di essere informati per e-mail.
Alcune proposte non sono state riprese perché considerate meno efficienti o meno efficaci di altre o perché non ritenute fattibili dal punto di vista giuridico. Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta sono fornite spiegazioni dettagliate.
· Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è basata su diverse perizie esterne, elencate in appresso.
Hanno contribuito al processo di riesame le raccomandazioni provenienti da altre istituzioni e organismi dell’UE, in particolare la risoluzione del Parlamento europeo sull’iniziativa dei cittadini europei, nonché una serie di studi specifici 16 .
La Commissione ha organizzato quattro studi specializzati sull’attuazione dell’ICE 17 :
- assessment of ICT impacts of the Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative (valutazione dell’impatto informatico del regolamento (UE) n. 211/2011);
- study on the use of Electronic Identification (eID) for the European Citizens’ Initiative (studio sull’uso dell’identificazione elettronica (eID) per l’iniziativa dei cittadini europei);
- study on data requirements for the European Citizens’ Initiative (studio sui requisiti in materia di dati per l’iniziativa dei cittadini europei);
- study on online collection systems and technical specification pursuant to Regulation (EU) No 211/2011 and Commission Implementing Regulation (EU) No 1179/2011 (studio sui sistemi di raccolta elettronica e sulle specifiche tecniche a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011).
Hanno contribuito al processo di riesame anche diversi altri studi, elencati nell’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.
La revisione del regolamento ICE è stata discussa anche all’interno del gruppo di esperti sull’iniziativa dei cittadini, ai cui lavori hanno partecipato rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri, il quale ha anch’esso fornito il proprio contributo al processo di revisione inviando in particolare contributi specifici di varie delegazioni 18 .
· Valutazione d’impatto
Poiché, per via della sua natura istituzionale, la revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 non produce effetti diretti significativi a livello economico, sociale o ambientale, non è stato considerato necessario effettuare una valutazione di impatto. Si prevede, tuttavia, che le misure di ordine tecnico e pratico per semplificare l’ICE possano ridurre gli oneri amministrativi sia per gli organizzatori che per gli Stati membri. Le diverse proposte per il miglioramento dell’ICE sono state valutate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta, nonché in una serie di studi specifici sull’attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei.
· Efficienza normativa e semplificazione
La piattaforma REFIT ha adottato un parere sull’ICE nel giugno 2016 19 , individuando una serie di modi in cui lo strumento potrebbe essere semplificato, in particolare: i) miglioramento della fase di registrazione e consulenza e sostegno agli organizzatori; ii) semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari; iii) misure volte a semplificare il comitato dei cittadini e a ridurre la responsabilità degli organizzatori; iv) calendario dell’ICE e data di inizio del periodo di raccolta di 12 mesi; v) miglioramento dei sistemi di raccolta elettronica; vi) potenziamento delle azioni di sensibilizzazione relative all’ICE.
La proposta contiene miglioramenti in tutti questi ambiti e introduce nello specifico una serie di disposizioni in linea con le raccomandazioni di tale parere, come spiegato più in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta.
·Inoltre, diverse disposizioni della proposta consentiranno di accrescere l’efficacia, l’efficienza e i risparmi in vari ambiti, tra cui la raccolta elettronica, le traduzioni, i moduli delle dichiarazioni di sostegno nonché nella presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità nazionali degli Stati membri. Lo scopo è quello di rendere lo strumento più accessibile e meno oneroso e costoso per gli organizzatori e i firmatari ma anche di garantire efficienza e risparmi per le autorità pubbliche, tra cui la Commissione e le autorità nazionali competenti. Diritti fondamentali
La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
L’incidenza specifica della proposta sul bilancio riguarda una serie di sistemi online per l’iniziativa dei cittadini europei che la Commissione svilupperà e metterà a disposizione gratuitamente dei cittadini e degli organizzatori. In particolare, la proposta prevede la creazione, la manutenzione e lo sviluppo dei seguenti strumenti online: un registro ufficiale per l’iniziativa dei cittadini europei (articolo 4); la piattaforma collaborativa per la consulenza e il sostegno ai cittadini e agli organizzatori (articolo 4); il sistema centrale di raccolta elettronica per l’ICE (articolo 10).
La scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta fornisce una valutazione dettagliata dell’incidenza sul bilancio e delle risorse umane e amministrative necessarie per migliorare l’iniziativa dei cittadini europei attraverso tali sistemi e servizi.
5. ALTRI ELEMENTI
· Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta prevede che la Commissione riveda periodicamente il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei e presenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua applicazione. Queste relazioni saranno pubblicate.
· Documenti esplicativi (per le direttive)
N.p.
· Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini prevede le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini europei. La proposta introduce una serie di miglioramenti per rendere l’ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e sostenitori. Essa mira inoltre a realizzare pienamente il potenziale dell’ICE come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello europeo e ad avvicinare l’UE ai suoi cittadini.
Capo 1 - Disposizioni generali
L’articolo 1 stabilisce l’ambito di applicazione del regolamento.
L’articolo 2 sancisce il diritto di ogni cittadino dell’Unione di almeno 16 anni di sostenere un’iniziativa firmando la dichiarazione di sostegno a norma del presente regolamento.
L’articolo 3 sancisce il numero di firme richiesto affinché un’iniziativa risulti valida, prevedendo in particolare il sostegno di almeno un milione di firme in almeno un quarto degli Stati membri. Esso precisa inoltre l’obbligo di ottenere in almeno un quarto degli Stati membri il numero minimo di firmatari indicato nell’allegato I, che continua ad essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.
L’articolo 4 elenca le misure attraverso le quali la Commissione e gli Stati membri forniscono informazioni e assistenza agli organizzatori di iniziative. Esso si basa sulle attuali misure sancite all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, tra cui, in particolare, il servizio di help desk e il registro ufficiale ICE gestito dalla Commissione. L’articolo introduce inoltre l’obbligo di mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online per l’ICE che fornisca uno spazio di discussione, nonché informazione e consulenza agli organizzatori, sostegno agli organizzatori per la traduzione dei principali elementi delle loro iniziative in tutte le lingue ufficiali nonché informazioni e misure di assistenza che gli Stati membri devono attuare per garantire la prossimità ai cittadini.
Capitolo 2 – Disposizioni procedurali
L’articolo 5 stabilisce gli obblighi che incombono agli organizzatori di iniziative, tra cui la costituzione, la composizione e le responsabilità del gruppo di organizzatori, che deve essere composto da almeno sette cittadini dell’Unione aventi diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo e residenti in almeno sette Stati membri. Introduce anche la possibilità, per un’entità giuridica creata ai fini della gestione di un’iniziativa, di essere considerata come gruppo di organizzatori ai fini del regolamento. L’articolo comprende anche disposizioni che chiariscono le condizioni relative alla responsabilità del gruppo di organizzatori. Mentre la responsabilità per il trattamento dei dati personali continua ad essere disciplinata nell’ambito del regolamento generale sulla protezione dei dati, il presente articolo prevede che il gruppo di organizzatori sia responsabile in solido per eventuali altri danni da esso arrecati nell’organizzazione di un’iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.
L’articolo 6 stabilisce le procedure e le condizioni per la registrazione di iniziative da parte della Commissione e sancisce che le dichiarazioni di sostegno possano essere raccolte solo dopo che un’iniziativa è stata registrata, fissando i requisiti per la registrazione o il rifiuto delle iniziative. Introduce inoltre la possibilità di registrare parzialmente le iniziative se una loro parte, compresi i loro obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
L’articolo 7 prevede il diritto del gruppo degli organizzatori di ritirare un’iniziativa che è stata registrata, in qualsiasi momento prima che sia presentata alla Commissione secondo la procedura prevista dal regolamento.
L’articolo 8 stabilisce i termini del periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, compreso il diritto degli organizzatori di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta, entro tre mesi dalla registrazione dell’iniziativa, e la durata massima di 12 mesi per il periodo di raccolta.
L’articolo 9 stabilisce la procedura e le condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Esso chiarisce che le dichiarazioni di sostegno per le iniziative possono essere raccolte per via elettronica o su carta e che possono essere utilizzati per raccogliere le dichiarazioni di sostegno soltanto i moduli conformi a quelli stabiliti nell’allegato III del regolamento. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all’allegato III. Entro il 1º luglio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi rispettivamente nella parte A o B dell’allegato III. L’articolo introduce la possibilità che i cittadini dell’Unione sostengano un’iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all’articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e prevede che si possa firmare la dichiarazione di sostegno per un’iniziativa una volta sola.
L’articolo 10 introduce l’obbligo per la Commissione di predisporre e avviare, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica messo gratuitamente a disposizione degli organizzatori di iniziative registrate, tramite il quale i cittadini possono fornire sostegno alle iniziative online. L’articolo precisa che il sistema deve essere creato e gestito conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione all’interno della Commissione europea. L’articolo introduce inoltre la possibilità che i cittadini utilizzino il sistema centrale di raccolta elettronica per l’ICE di cui all’articolo 10 per sostenere iniziative attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando con firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e sancisce gli obblighi previsti in materia dalle normative degli Stati membri.
L’articolo 11 stabilisce la possibilità per gli organizzatori di creare il proprio sistema individuale di raccolta elettronica, stabilendo le caratteristiche tecniche e di sicurezza per tali sistemi e la procedura per la verifica da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri. Tale verifica lascia impregiudicati i compiti delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679. Essa si basa sulle condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011 e prevede l’adozione, entro il 1º gennaio 2020, di nuove specifiche tecniche per i sistemi individuali di raccolta elettronica che sostituiscano l’attuale regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione.
L’articolo 12 stabilisce che ciascuno Stato membro deve verificare e certificare le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini. Esso chiarisce le condizioni relative alla verifica che devono effettuare le autorità nazionali competenti e al rilascio di un certificato da parte di tali autorità in cui sia indicato il numero di firme valide raccolte in ciascuno Stato membro.
L’articolo 13 stabilisce le condizioni e i termini per la presentazione delle iniziative alla Commissione.
L’articolo 14 riguarda la pubblicazione e la fase di audizione pubblica per le iniziative presentate alla Commissione e stabilisce le condizioni per l’audizione pubblica al Parlamento europeo entro tre mesi a decorrere dalla presentazione dell’iniziativa da parte degli organizzatori. Esso migliora inoltre i requisiti per la partecipazione dei portatori di interesse e per una rappresentanza equilibrata degli interessi pubblici e privati durante l’audizione organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Esso prevede inoltre una rappresentanza della Commissione a un livello adeguato, nonché la possibilità per i rappresentanti di istituzioni e organi consultivi dell’Unione di partecipare all’audizione.
L’articolo 15 stabilisce la procedura relativa all’esame delle iniziative dei cittadini europei da parte della Commissione e al seguito da darvi, compreso l’obbligo per la Commissione di ricevere il gruppo di organizzatori a un livello appropriato, e di definire in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa, le azioni che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. Esso estende altresì la durata di questa fase, che passa da tre mesi previsti dal regolamento (UE) n. 211/2011 a cinque mesi e introduce disposizioni specifiche in base alle quali la Commissione notifica alle altre istituzioni e organi consultivi dell’Unione il seguito dato alle iniziative, nonché la possibilità di informare i firmatari e i cittadini in merito.
Capitolo 3 – Disposizioni finali
L’articolo 16 stabilisce obblighi di trasparenza per quanto riguarda le fonti di sostegno e di finanziamento per le iniziative nel corso dell’intera procedura e al momento della presentazione alla Commissione in conformità all’articolo 13.
L’articolo 17 prevede attività di sensibilizzazione e di comunicazione sull’ICE da parte della Commissione nonché la possibilità, per gli organizzatori e la Commissione, di raccogliere messaggi di posta elettronica da parte dei firmatari a fini di comunicazione se l’interessato ha dato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tali scopi specifici e in conformità con le norme sulla protezione dei dati.
L’articolo 18 stabilisce che il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento. Il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l’entità giuridica creata al fine di gestire l’iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Prevede inoltre una serie di requisiti in materia di protezione dei dati personali, compresi i termini per la distruzione delle dichiarazioni di sostegno da parte del gruppo di organizzatori del gruppo, della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri.
L’articolo 19 prevede la designazione delle autorità competenti degli Stati membri incaricate di svolgere i compiti previsti dal regolamento e di pubblicare tali informazioni nel registro.
L’articolo 20 prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la pubblicazione di tali disposizioni nazionali nel registro.
Capo 4 - Atti delegati e atti di esecuzione
L’articolo 21 istituisce un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, ai fini dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 5, riguardante l’adozione di specifiche tecniche per i sistemi individuali di raccolta elettronica per l’iniziativa dei cittadini europei.
L’articolo 22 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi a modifiche degli allegati del regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello stesso.
L’articolo 23 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato, allo scopo di modificare gli allegati del regolamento e le condizioni per l’esercizio della delega di poteri prevista dal regolamento.
Capitolo 5 – Disposizioni finali
L’articolo 24 contiene la clausola standard relativa al riesame dell’applicazione del presente regolamento e alla presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro cinque anni a partire dalla data in cui il regolamento diventa applicabile e, successivamente, ogni cinque anni.
L’articolo 25 prevede l’abrogazione del regolamento (UE) n. 211/2011 e stabilisce che i riferimenti all’atto abrogato devono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.
L’articolo 26 contiene la clausola standard relativa all’entrata in vigore e all’applicabilità, prevedendo una fase transitoria, in base alla quale il regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 5, e degli articoli da 19 a 24, i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
2017/0220 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 21 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino dell’Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. L’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell’Unione che offre ai cittadini dell’Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 del TFUE.
(2)Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ha stabilito le norme e le procedure per l’iniziativa dei cittadini europei ed è stato integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione 23 .
(3)Nella sua relazione sull’applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 del marzo 2015 24 , la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall’applicazione di tale regolamento e si è impegnata ad analizzare ulteriormente il loro impatto sull’efficacia dello strumento dell’iniziativa dei cittadini europei e a migliorare il funzionamento di quest’ultimo.
(4)Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sull’iniziativa dei cittadini europei del 28 ottobre 2015 25 , ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011.
(5)Il presente regolamento mira a rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell’iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione e avvicinare l’Unione ai suoi cittadini.
(6)Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.
(7)È opportuno fissare un’età minima per sostenere un’iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell’iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni.
(8)A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l’iniziativa di invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell’Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.
(9)Per garantire che un’iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell’Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.
(10)Per garantire che un’iniziativa sia rappresentativa e assicurare che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un’iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750.
(11)Ogni cittadino dell’Unione dovrebbe avere il diritto di sostenere un’iniziativa - utilizzando un supporto cartaceo o per via elettronica - in condizioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiede o di cui è cittadino.
(12)Se i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati personali sensibili, data la natura dell’iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un’iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
(13)Al fine di rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all’iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l’iniziativa dei cittadini europei.
(14)Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione UE e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, un’entità giuridica per gestire un’iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata alla stregua di un gruppo di organizzatori.
(15)Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un’iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Per quanto riguarda la registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.
(16)Al fine di rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l’iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un’iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell’iniziativa qualora una parte sostanziale dell’iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all’ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.
(17)È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell’operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l’Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori.
(18)Al fine di rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che consentano la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione 26 .
(19)I cittadini dell’Unione dovrebbero avere la possibilità di sostenere iniziative per via elettronica o su carta fornendo soltanto i dati personali di cui all’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione se intendono essere inclusi rispettivamente nella parte A o nella parte B dell’allegato III. È opportuno che i cittadini che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica per l’iniziativa dei cittadini europei possano sostenere un’iniziativa attraverso dichiarazioni di sostegno firmate elettronicamente a mezzo di strumenti di identificazione elettronica e di firma elettronica. A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero predisporre le pertinenti caratteristiche tecniche nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . È auspicabile che i cittadini firmino una dichiarazione di sostegno soltanto una volta.
(20)Un gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno in tutta l’Unione e di determinare in quale Stato membro è opportuno archiviare i dati raccolti per l’iniziativa. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l’intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione può chiedere la consulenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell’Unione nell’elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.
(21)È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare l’autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.
(22)Se un’iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un’iniziativa dei cittadini europei, ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l’esigenza di limitare l’onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.
(23)Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un’iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un’audizione pubblica a livello dell’Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell’Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’audizione.
(24)Al fine di garantire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell’iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.
(25)Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l’iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un’iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.
(26)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l’entità giuridica creata al fine di gestire l’iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un’iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l’entità giuridica creata ai fini della gestione dell’iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell’interessato.
(27)Mentre la responsabilità e le sanzioni per il trattamento dei dati personali continuano ad essere disciplinate dal regolamento (UE) 2016/679, il gruppo degli organizzatori dovrebbe essere responsabile in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali altri danni da esso arrecati nell’organizzazione di un’iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che il gruppo di organizzatori incorra nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.
(28)[Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 29 .]
(29)Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell’Unione, la Commissione e gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari per attività di comunicazione relative all’iniziativa, in particolare allo scopo di fornire informazioni sulle azioni intraprese in risposta ad essa. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell’ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un’iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.
(30)Al fine di adeguarsi alle future necessità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. Segnatamente, è opportuno che, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(31)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per precisare le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica in conformità del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .
(32)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 8.
(33)Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 211/2011.
(34)[Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il suo parere il […] 31 ],
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati (di seguito: “iniziativa dei cittadini europei” o “iniziativa”).
Articolo 2
Diritto di sostenere un’iniziativa dei cittadini europei
Ogni cittadino dell’Unione di almeno 16 anni di età ha il diritto di sostenere un’iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno (di seguito: “firmatario”), conformemente al presente regolamento.
Articolo 3
Numero richiesto di firmatari
1. Un’iniziativa è valida se:
a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri;
b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all’allegato I, corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell’iniziativa.
2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino.
Articolo 4
Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri
1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all’iniziativa dei cittadini europei.
2. La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all’iniziativa dei cittadini europei.
I costi di gestione e manutenzione della piattaforme collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il “registro”), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l’intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull’iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.
4. Dopo aver registrato un’iniziativa conformemente all’articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell’Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, dell’allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all’allegato II e presentato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.
5. La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file a livello dell’UE per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell’articolo 12, che garantisca la riservatezza, l’integrità e l’autenticazione del trasferimento, e mette tale servizio gratuitamente a disposizione del pubblico.
6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l’organizzazione di un’iniziativa dei cittadini europei.
CAPO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 5
Gruppo di organizzatori
1. Un’iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il “gruppo di organizzatori”). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.
2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell’Unione, che hanno raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno sette Stati membri diversi.
3. Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l’intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell’Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: “le persone di contatto”).
Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell’Unione durante l’intera procedura.
4. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l’intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l’intera procedura.
Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori.
5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni da essi arrecati nell’organizzazione di un’iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.
6. Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:
a) false dichiarazioni;
b) utilizzo fraudolento dei dati.
7. Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un’entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, a seconda del caso, come i suoi membri ai fini dell’applicazione dei paragrafi 5 e 6, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 6 paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 18 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell’entità giuridica.
Articolo 6
Registrazione
1. Le dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l’iniziativa è stata registrata dalla Commissione.
2. Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.
Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:
a) trasmettere le informazioni di cui all’allegato II in una delle lingue ufficiali dell’Unione;
b) qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
c) se del caso, indicare che è stata costituita un’entità giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.
Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta entro due mesi dalla sua presentazione.
3. La Commissione registra l’iniziativa se:
a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma;
b) nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, l’entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell’iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell’entità giuridica;
c) nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati;
d) l’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;
e) l’iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea.
Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell’iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.
4. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) sono soddisfatte, ma che invece non è sodisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.
In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l’iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o ritirare l’iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento della valutazione della Commissione precisandone i motivi e, se del caso, trasmette le eventuali modifiche alle informazioni di cui all’allegato II per sostituire l’iniziativa originaria.
Quando riceve le informazioni dagli organizzatori, la Commissione:
a) registra l’iniziativa, se soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, lettera c), oppure
b) registra parzialmente l’iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, oppure
c) si rifiuta di registrare l’iniziativa.
La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni da parte del gruppo di organizzatori o, eventualmente, entro un mese dal ricevimento delle modifiche all’iniziativa conformemente al secondo comma.
5. Una volta che è stata registrata, l’iniziativa è pubblicata nel registro.
Nei casi in cui la Commissione registra parzialmente un’iniziativa:
a) pubblica nel registro le informazioni sull’ambito di applicazione della registrazione dell’iniziativa;
b) il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell’ambito di applicazione della registrazione dell’iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.
6. La Commissione registra un’iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.
7. Qualora rifiuti di registrare un’iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.
8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un’iniziativa.
Articolo 7
Ritiro di un’iniziativa
In qualsiasi momento prima della presentazione di un’iniziativa alla Commissione a norma dell’articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un’iniziativa registrata in conformità dell’articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.
Articolo 8
Periodo di raccolta
1. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: “periodo di raccolta”), fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 6.
Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.
Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall’inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.
2. La Commissione indica l’inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro.
3. La Commissione o, a seconda del caso, il gruppo di organizzatori chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all’articolo 10 o di un sistema individuale di raccolta elettronica di cui all’articolo 11 alla data in cui termina il periodo di raccolta.
Articolo 9
Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
1. Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.
2. Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell’allegato III.
Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli come indicato nell’allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.
Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all’articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all’allegato III.
Se un’iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, l’ambito di applicazione della registrazione dell’iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell’allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso.
I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta elettronica.
Nel caso in cui i cittadini sostengano un’iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all’articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, l’allegato III non si applica. I cittadini dell’Unione indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l’insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione.
3. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all’allegato III.
4. Entro il 1º luglio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell’allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell’allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale per il quale i firmatari forniscono le ultime quattro cifre.
Entro il 1º gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all’allegato III.
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di essere inseriti nell’altra parte dell’allegato III, rispettivamente A o B. Essi ne informano la Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale sono applicabili i nuovi moduli.
5. Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.
6. Si può firmare la dichiarazione di sostegno per un’iniziativa una volta sola.
7. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.
Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l’iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.
Articolo 10
Sistema centrale di raccolta elettronica
1. Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione della Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017.
I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea. L’uso del sistema è gratuito.
Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.
I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.
Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.
2. Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità all’articolo 8.
3. Entro un mese dalla registrazione di un’iniziativa, e al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.
Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.
4. Gli Stati membri garantiscono che:
a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
b) sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione .
Articolo 11
Sistemi individuali di raccolta elettronica
1. Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica (di seguito: “sistema individuale di raccolta elettronica”).
I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.
2. Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 e all’articolo 17, paragrafo 3, per la durata del periodo di raccolta.
3. Dopo la registrazione dell’iniziativa e prima dell’inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all’autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4.
Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa tali requisiti, l’autorità competente rilascia entro un mese un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all’allegato IV. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificazione nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.
Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:
a) solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;
b) le informazioni fornite riguardo all’iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;
c) i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all’allegato III;
d) i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.
5. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione adotta le specifiche tecniche per l’attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura di esame stabilita all’articolo 21.
Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).
6. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare soltanto quando per ciascuno di tali sistemi è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 3.
Articolo 12
Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
1. Ogni Stato membro (di seguito: “Stato membro competente”) verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dello Stato membro competente.
Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l’iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all’articolo 3.
Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un’unica volta, utilizzando il modulo di cui all’allegato V.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in base al formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.
Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.
3. La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell’articolo 10, paragrafo 3, all’autorità competente dello Stato membro responsabile.
Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all’autorità competente dello Stato membro responsabile.
La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, utilizzando il servizio di scambio di file dell’UE di cui all’articolo 4, paragrafo 5.
4. Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.
Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l’autenticazione delle firme.
5. Sulla base delle verifiche svolte, l’autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all’allegato VI.
Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.
Articolo 13
Presentazione alla Commissione
Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell’ultimo certificato di cui all’articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l’iniziativa alla Commissione.
Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all’allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 5.
Il modulo di cui all’allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.
Articolo 14
Pubblicazione e audizione pubblica
1. Quando riceve un’iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l’iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
2. Entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica.
La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l’audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell’Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all’audizione.
La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.
3. La Commissione è rappresentata all’audizione a un livello appropriato.
Articolo 15
Esame da parte della Commissione
1. Entro un mese dalla presentazione dell’iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell’iniziativa.
2. Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dopo l’audizione pubblica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all’iniziativa, l’azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.
La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.
3. La Commissione e il gruppo di organizzatori possono informare i firmatari in merito al seguito dato all’iniziativa in conformità dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3.
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 16
Trasparenza
Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell’iniziativa che superano 500 EUR per promotore.
Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l’iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell’articolo 13.
Articolo 17
Comunicazione
1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all’esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell’Unione.
2. Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all’iniziativa in questione e fatto salvo il consenso di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.
I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un’iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.
3. Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell’ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.
Articolo 18
Protezione dei dati personali
1. Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora venga creata, l’entità di cui all’articolo 5, paragrafo 7, è il titolare del trattamento dati.
2. I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell’articolo 12, nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica.
3. Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell’iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell’iniziativa alla Commissione in conformità dell’articolo 13 oppure ventun mesi dopo l’inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l’iniziativa è ritirata dopo l’inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro.
4. L’autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all’articolo 12, paragrafo 5.
5. La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti.
6. La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l’archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, entro, secondo il caso, un mese dopo il ritiro dell’iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell’iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, l’archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione.
7. Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento [(CE) n. 45/2001], i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell’iniziativa.
Articolo 19
Autorità competenti negli Stati membri
1. Ai fini dell’articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
2. Ai fini dell’articolo 12, gli Stati membri designano un’autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 5.
3. Entro l’1 gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni.
La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 20
Comunicazione delle disposizioni nazionali
1. Entro l’1 gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.
CAPO IV
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 21
Procedura di comitato
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 22
Delega di potere
La Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 23, modifiche degli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello stesso.
Articolo 23
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 22 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore dell’atto legislativo di base o eventuale altra data stabilita dai colegislatori].
3. La delega di potere di cui all’articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Riesame
La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.
Articolo 25
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2020.
I riferimenti al regolamento (UE) n. 211/2011 si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 26
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2020.
Tuttavia l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, e gli articoli da 19 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
Scheda finanziaria legislativa
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei”
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 32
Titolo 18. Migrazione e affari interni
Titolo 25. Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione
Titolo 26. Amministrazione della Commissione
Titolo 33. Giustizia e consumatori
1.3.Natura della proposta/iniziativa
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
☑ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 33
☑ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è stata introdotta dal trattato di Lisbona (articolo 11 del trattato sull’Unione europea e articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) ed è stata attuata dal regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini, con effetto da aprile 2012.
L’ICE mira a rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione europea, consentendo loro di chiedere direttamente alla Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
La revisione del regolamento ICE dopo i primi cinque anni di applicazione (mediante sostituzione con un nuovo regolamento) rientra nell’impegno assunto dalla Commissione europea di accrescere la legittimità democratica nell’Unione attraverso maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, sulla scorta degli orientamenti politici della Commissione Juncker, nella fattispecie la priorità 10 - Un’Unione di cambiamento democratico.
La nuova proposta si prefigge di migliorare il funzionamento dell’ICE affrontando le carenze individuate nell’attuazione del regolamento, principalmente puntando a realizzare i seguenti obiettivi politici: i) rendere l’ICE più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, ii) realizzare appieno il potenziale dell’ICE come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione, e avvicinare l’Unione ai suoi cittadini.
L’attuazione dello strumento ICE figura anche nel piano strategico 2016-2020 del Segretariato generale della Commissione, sotto l’obiettivo specifico C.2: un’Unione europea più democratica e responsabile del proprio operato nei confronti dei cittadini, portatori d’interesse e parlamenti nazionali intensificando la loro partecipazione al processo decisionale e al dialogo.
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivi specifici
Obiettivo n. 1: gestire in modo efficiente le procedure amministrative relative all’attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei e prestare assistenza agli organizzatori.
Obiettivo n. 2: fornire supporto tecnico agli organizzatori dell’ICE e gestire i progetti informatici ad essa inerenti.
Obiettivo n. 3: fornire un sistema centrale di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno e il registro ICE elettronico.
Obiettivo n. 4: fornire supporto tecnico e organizzativo agli organizzatori dell’ICE mediante un’apposita piattaforma collaborativa online gestita in collaborazione con un partner esterno.
Obiettivo 5: promuovere lo strumento ICE utilizzando mezzi di comunicazione e di sensibilizzazione.
Obiettivo 6: tradurre le iniziative.
Obiettivo n. 7: organizzare le riunioni con gli organizzatori delle iniziative valide, invitati dalla Commissione nell’ambito della procedura d’esame.
Attività ABM/ABB interessate
L’obiettivo n. 1 rientra nell’ambito di applicazione del titolo 25 “Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione”.
L’obiettivo n. 2 rientra nel campo di applicazione del capitolo 26.03 “Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini”.
Gli obiettivi nn. 3 e 4 rientrano nel campo di applicazione del capitolo 18.04 “Promozione della cittadinanza europea” e del capitolo 26.03 “Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini”.
Gli obiettivi nn. 5, 6 e 7 rientrano nel campo di applicazione del capitolo 18.04 “Promozione della cittadinanza europea”.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
1. Aumentare il numero delle domande di registrazione
2. Aumentare il numero di iniziative registrate dalla Commissione
3. Disporre di 12 mesi interi per la raccolta elettronica delle adesioni all’iniziativa
4. Aumentare il numero medio di dichiarazioni di sostegno raccolte per iniziativa
5. Aumentare il numero delle iniziative che raggiungono la quota stabilita di dichiarazioni di sostegno
6. Aumentare il numero di iniziative cui la Commissione è tenuta a dar seguito
7. Accrescere la conoscenza dello strumento tra i cittadini
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.
Indicatore 1: numero di domande pervenute alla Commissione
Scenario di base 1: 13 domande all’anno in media dal 2012
Indicatore 2: percentuale di iniziative registrate
Scenario di base 2: 70 % delle domande in media su 5 anni
Indicatore 3a: numero di iniziative che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica
Scenario di base 3a: 70 % delle iniziative utilizza software e server della Commissione
Indicatore 3b: data di certificazione dei sistemi di raccolta elettronica rispetto alla data di inizio della raccolta
Scenario di base 3b: in media circa un mese dopo la data di registrazione per i sistemi ospitati sui server della Commissione
Indicatore 4: numero di dichiarazioni di sostegno raccolte per iniziativa al termine del periodo di raccolta di 12 mesi
Scenario di base 4: la Commissione non dispone di cifre esatte, tranne che per le tre iniziative valide
Indicatore 5: numero di iniziative valide
Scenario di base 5: tre iniziative in cinque anni
Indicatore 6: numero di iniziative cui la Commissione è tenuta a dar seguito
Scenario di base 6: due iniziative in cinque anni
Indicatore 7a: risultati dei sondaggi presso i cittadini UE sulla conoscenza dei loro diritti (Eurobarometro)
Scenario di base 7a: secondo i risultati del Flash Eurobarometro 430 di ottobre 2015, alla domanda che chiedeva se i cittadini UE hanno diritto di partecipare a un’ICE, i due terzi delle risposte (66%) sono state affermative
Indicatore 7b: numero di cittadini informati per e-mail circa lo strumento/le iniziative valide
Scenario di base 7b: N/A
Indicatore 7c: numero di partecipanti nella piattaforma collaborativa online
Scenario di base 7c: N/A
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Attuazione delle disposizioni dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative all’iniziativa dei cittadini.
1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea
L’iniziativa rientra nella competenza esclusiva dell’Unione in conformità dell’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto d’applicazione.
L’iniziativa dei cittadini europei ha, per sua stessa natura, dimensione unionale in quanto riguarda il processo di formulazione delle proposte di atti giuridici dell’Unione.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
L’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento introdotto dal trattato di Lisbona e divenuto operativo a norma del regolamento (CE) n. 211/2011 dall’1 aprile 2012.
La nuova proposta sostituisce il suddetto regolamento.
L’esperienza acquisita nei primi cinque anni di attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei dimostra chiaramente che la Commissione deve fornire agli organizzatori un supporto tecnico, organizzativo e giuridico ben più concreto, affinché essi possano gestire in modo efficiente le loro iniziative.
Si ritiene pertanto necessario mettere a disposizione degli organizzatori un sistema centralizzato che consenta di raccogliere per via elettronica le dichiarazioni di sostegno, come previsto nella proposta.
Tra gli altri strumenti informatici a sostegno dell’ICE vi è il registro/sito web (che già esiste e va integrato nel sistema centrale di raccolta elettronica) e la piattaforma collaborativa (attualmente attuata mediante un progetto pilota del Parlamento europeo), entrambi previsti nella proposta.
È stata inoltre riscontrata la necessità di intensificare le attività di comunicazione e sensibilizzazione allo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini. La proposta contiene pertanto una nuova disposizione in materia di comunicazione.
Il carico di lavoro connesso all’attuazione del vigente regolamento ICE ha comportato un notevole aumento delle risorse umane assegnate a questo compito negli ultimi cinque anni. Questo numero resterà invariato con il nuovo regolamento.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
I progetti informatici d’ausilio all’attuazione dell’ICE, in particolare la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, erano finanziati in passato dal programma ISA e sono attualmente finanziati dal programma ISA2.
Tali progetti contribuiscono a migliorare l’interoperabilità transfrontaliera tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
☑ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dall’1.1.2019 al 31.12.2019,
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste 34
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.
Osservazioni
Osservazione 1
Si riportano, a fini comparativi, i seguenti stanziamenti di bilancio di cui beneficia il vigente regolamento ICE.
Per il 2017:
- 0,840 milioni a titolo della linea di bilancio ICE (18 04 01 02),
- 0,561 milioni a titolo della linea di bilancio programma ISA² (26 03 01 00),
- 0,500 milioni a titolo del progetto pilota “Nuovi strumenti e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei cittadini europei (ICE)”. (25 01 77 04)
Per il 2018 (stanziamenti di bilancio non ancora confermati al momento dell’adozione della presente proposta legislativa):
- 0,740 milioni a titolo della linea di bilancio ICE (18 04 01 02),
- 0,560 milioni a titolo della linea di bilancio programma ISA² (26 03 01 00).
Osservazione 2
In questa fase non è possibile confermare la data di adozione e di entrata in vigore del nuovo regolamento. Le informazioni relative al periodo di avviamento potrebbero dover essere adeguate di conseguenza.
Osservazione 3
I preparativi per la creazione del sistema centrale di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno di cui all’obiettivo specifico n. 3 inizieranno già nel 2018 grazie agli stanziamenti destinati al vigente regolamento ICE nel progetto di bilancio per il 2018.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Il monitoraggio e la rendicontazione sono a cura del personale della Commissione a titolo delle norme vigenti applicabili alle attività del Segretariato generale e alla DG DIGIT.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
L’assenza di attività di sensibilizzazione e comunicazione può sfociare in un calo di partecipazione allo strumento e nella conseguente diminuzione del numero di iniziative registrate e conformi ai requisiti di cui al punto 1.4.3.
Il mancato apporto di un sostegno tecnico e organizzativo efficiente agli organizzatori può comportare una diminuzione del numero di iniziative conformi ai requisiti di cui al punto 1.4.3.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
A cura dei sistemi esistenti di controllo interno del Segretariato generale e della DG DIGIT.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
La presente iniziativa non dovrebbe avere un impatto sull’importo globale stimato a rischio né sul costo dell’indicatore di controllo. Come figura nella relazione annuale di attività 2016 del Segretariato generale, l’importo globale stimato a rischio nel Segretariato generale è pari a 0 EUR e l’indicatore del costo delle attività di controllo (costo del controllo/pagamenti) è 1,74%.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
N/A
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
Numero 1A
|
Diss. 35 |
di paesi EFTA 36 |
di paesi candidati 37 |
di paesi terzi |
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
|
26 03 01 00 |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
NO |
SÌ |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
Numero: 3
|
Diss./Non diss. 38 |
di paesi EFTA 39 |
di paesi candidati 40 |
di paesi terzi |
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
|
18 04 01 02 |
Diss. |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
33 02 01 |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
NO |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
Numero: 5
|
Diss./Non diss. 41 |
di paesi EFTA 42 |
di paesi candidati 43 |
di paesi terzi |
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
|
25 01 01 01 01 25 01 02 11 01 25 01 02 11 02 26 01 01 01 01 |
Non diss. |
NO |
NO |
NO |
NO |
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
Numero[…][Denominazione………………………………………] |
Diss./Non diss. |
di paesi EFTA |
di paesi candidati |
di paesi terzi |
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
|
[…][XX.YY.YY.YY] |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
3.2.Incidenza prevista sulle spese
[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su DECIDE a fini di consultazione interservizi.]
3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
|
Numero: 1A |
Rubrica: “Competitività per la crescita e l’occupazione” |
DG: DIGIT |
Anno
|
Anno
|
|||
• Stanziamenti operativi |
|||||
Numero della linea di bilancio: 26 03 01 00 |
Impegni |
(1) |
0,620 |
0,110 |
|
Pagamenti |
(2) |
0,310 |
0,420 |
||
Numero della linea di bilancio |
Impegni |
(1a) |
|||
Pagamenti |
(2a) |
||||
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 44 |
|||||
Numero della linea di bilancio |
(3) |
||||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=1+1a +3 |
0,620 |
0,110 |
|
Pagamenti |
=2 + 2a +3 |
0,310 |
0,420 |
|
Impegni |
(4) |
0,620 |
0,110 |
Pagamenti |
(5) |
0,310 |
0,420 |
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
|||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=4+ 6 |
0,620 |
0,110 |
Pagamenti |
=5+ 6 |
0,310 |
0,420 |
Rubrica del quadro finanziario
|
Numero 3 |
Rubrica “Sicurezza e cittadinanza” |
DG: Segretariato generale |
Anno
|
Anno
|
|||
• Stanziamenti operativi |
|||||
Numero della linea di bilancio: 18 04 01 02 |
Impegni |
(1) |
1,085 |
1,385 |
|
Pagamenti |
(2) |
0,814 |
1,310 |
||
Numero della linea di bilancio |
Impegni |
(1a) |
|||
Pagamenti |
(2a) |
||||
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 45 |
|||||
Numero della linea di bilancio |
(3) |
||||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=1+1a +3 |
1,085 |
1,385 |
|
Pagamenti |
=2+2a +3 |
0,814 |
1,310 |
DG: JUST |
Anno
|
Anno
|
||||
• Stanziamenti operativi |
||||||
Numero della linea di bilancio: 33 02 01 |
Impegni |
(1) |
0,345 |
0,645 |
||
Pagamenti |
(2) |
0,259 |
0,570 |
|||
Numero della linea di bilancio |
Impegni |
(1a) |
||||
Pagamenti |
(2a) |
|||||
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 46 |
||||||
Numero della linea di bilancio |
(3) |
|||||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=1+1a +3 |
0,345 |
0,645 |
||
Pagamenti |
=2+2a +3 |
0,259 |
0,570 |
|
Impegni |
(4) |
1,430 |
2,030 |
Pagamenti |
(5) |
1,073 |
1,880 |
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
|||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=4+ 6 |
1,430 |
2,030 |
Pagamenti |
=5+ 6 |
1,073 |
1,880 |
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi |
Impegni |
(4) |
2,050 |
2,140 |
Pagamenti |
(5) |
1,383 |
2,300 |
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
|||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=4+ 6 |
2,050 |
2,140 |
Pagamenti |
=5+ 6 |
1,383 |
2,300 |
|
5 |
“Spese amministrative” |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno
|
Anno
|
|||
DG: Segretariato generale |
||||
•Risorse umane |
0,828 |
0,828 |
||
•Altre spese amministrative |
0,070 |
0,070 |
||
TOTALE DG: Segretariato generale |
Stanziamenti |
0,898 |
0,898 |
DG: DIGIT |
|||
•Risorse umane |
0,173 |
0,173 |
|
•Altre spese amministrative |
|||
TOTALE DG: DIGIT |
Stanziamenti |
0,173 |
0,173 |
TOTALE degli stanziamenti
|
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
1,071 |
1,071 |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno
|
Anno
|
|||
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
1,25 ETP |
1,25 ETP |
|
Pagamenti |
1,25 ETP |
1,25 ETP |
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩ |
Anno
|
Anno
|
||||
RISULTATI |
||||||
Tipo 47 |
Costo medio |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
|
OBIETTIVO SPECIFICO 3 |
||||||
Sistema centrale di raccolta e registro dell’ICE
|
Software, infrastruttura, servizi |
1,095 |
1 |
0,950 |
1 |
1,240 |
Totale parziale dell’obiettivo specifico 3 |
1 |
0,950 |
1 |
1,240 |
||
OBIETTIVO SPECIFICO 4 |
||||||
Piattaforma collaborativa online per l’ICE Creazione, manutenzione e supporto, gestione della piattaforma, infrastruttura |
Software, infrastruttura, servizi |
0,400 |
1 |
0,400 |
1 |
0,400 |
Totale parziale dell’obiettivo specifico 4 |
1 |
0,400 |
1 |
0,400 |
||
OBIETTIVO SPECIFICO 5 |
||||||
Attività di comunicazione e sensibilizzazione |
Servizi |
0,400 |
1 |
0,500 |
1 |
0,300 |
Totale parziale dell’obiettivo specifico 5 |
1 |
0,500 |
1 |
0,300 |
||
OBIETTIVO SPECIFICO 6 |
||||||
Traduzione delle iniziative registrate |
Servizi |
0,050 |
100 |
0,050 |
100 |
0,050 |
Totale parziale dell’obiettivo specifico 6 |
100 |
0,050 |
100 |
0,050 |
||
OBIETTIVO SPECIFICO 7 |
||||||
Organizzazione di riunioni con gli organizzatori delle iniziative |
Contratto diretto, servizi |
0,150 |
5 |
0,150 |
5 |
0,150 |
Totale parziale dell’obiettivo specifico 7 |
5 |
0,150 |
5 |
0,150 |
||
COSTO TOTALE |
2,050 |
2,140 |
Giustificazione degli stanziamenti richiesti
Obiettivo 3: fornire un sistema centrale di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno e il registro ICE elettronico.
Il sistema centrale di raccolta elettronica è esplicitamente previsto nella presente proposta. Sarà predisposto, avviato e gestito dalla Commissione (articolo 10).
Non era previsto dal regolamento ICE originario, che si limitava ad attribuire alla Commissione il compito di sviluppare e mantenere un software per la raccolta per via elettronica.
Il registro elettronico ICE, già introdotto dal regolamento ICE originario, è mantenuto in quello nuovo (articolo 4, paragrafo 3).
Il bilancio assegnato nel 2017 allo sviluppo e alla manutenzione del software di raccolta per via elettronica e del registro ICE ammonta a 685 000 EUR, finanziati in parte dalla linea di bilancio 26 03 01 00 dedicata al programma ISA² (soprattutto per quanto riguarda il software per la raccolta per via elettronica) e in parte dalla linea di bilancio 18 04 01 02 dedicata all’ICE.
L’importo previsto per l’attuazione della proposta ai fini del presente obiettivo tiene conto dell’esito dello studio sui processi di raccolta elettronica realizzato dalla Commissione nel 2017.
Obiettivo 4: fornire supporto tecnico e organizzativo agli organizzatori dell’ICE mediante un’apposita piattaforma collaborativa online gestita in collaborazione con un partner esterno.
All’articolo 4, paragrafo 2, la proposta prevede la creazione di una piattaforma collaborativa online quale strumento permanente a sostegno dell’attuazione dell’ICE. La piattaforma non era prevista dal regolamento originario.
A norma del nuovo regolamento la piattaforma richiederà un finanziamento regolare. Il bilancio annuale proposto ammonta a 400 000 EUR, a coprire la gestione della piattaforma in collaborazione con un partner esterno, così come lo sviluppo, la manutenzione, il supporto e l’infrastruttura informatica.
Obiettivo 5: promuovere lo strumento ICE utilizzando mezzi di comunicazione e di sensibilizzazione.
Il nuovo articolo 17 della proposta di regolamento impone alla Commissione europea di intraprendere attività di comunicazione per far conoscere l’iniziativa dei cittadini europei.
Nel 2017 le attività di comunicazione sono finanziate a titolo della linea di bilancio 18 04 01 02 dedicata all’ICE, per uno stanziamento totale di 840 000 EUR. Il bilancio proposto per il 2018 prevede uno stanziamento di 740 000 EUR per la linea di bilancio 18 04 01 02 dedicata all’ICE.
Gli stanziamenti annuali proposti a questo fine ammontano a 500 000 EUR nel 2019 e 300 000 EUR negli anni successivi.
Obiettivo 6: tradurre le iniziative registrate.
La proposta di nuovo regolamento ICE introduce la traduzione delle iniziative in tutte le lingue ufficiali dell’Unione (articolo 4, paragrafo 4) all’atto della registrazione presso la Commissione, una disposizione non prevista nel regolamento vigente.
La dotazione di 50 000 EUR dovrebbe consentire di tradurre ogni anno fino a 100 iniziative registrate.
Obiettivo n. 7: organizzare le riunioni con gli organizzatori delle iniziative valide, invitati dalla Commissione nell’ambito della procedura d’esame.
Questi stanziamenti sono usati principalmente per rimborsare le spese di viaggio degli organizzatori quando sono invitati dalla Commissione nell’ambito della procedura d’esame delle iniziative valide. Altre eventuali spese riguardano la logistica e le forniture correlate.
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
2019 |
2020 |
RUBRICA 5
|
||
Risorse umane |
1,001 |
1,001 |
Altre spese amministrative |
0,070 |
0,070 |
Totale parziale della RUBRICA 5
|
1,071 |
1,071 |
esclusa la RUBRICA 5
48
|
||
Risorse umane |
||
Altre spese
|
||
Totale parziale
|
TOTALE |
1,071 |
1,071 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
2019 |
2020 |
||
• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) |
|||
25 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |
4 AD ETP + 2 AST ETP + |
4 AD ETP + 2 AST ETP + |
|
26 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |
0,25 AD ETP + 1 AST ETP |
0,25 AD ETP + 1 AST ETP |
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |
|||
XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |
|||
10 01 05 01 (ricerca diretta) |
|||
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 49 |
|||
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) |
|||
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) |
|||
XX 01 04 yy 50 |
- in sede |
||
- nelle delegazioni |
|||
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) |
|||
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) |
|||
Altre linee di bilancio (specificare) |
|||
TOTALE |
4,25 AD ETP + 3 AST ETP + |
4,25 AD ETP + 3 AST ETP + |
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei |
Obiettivo n. 1: gestire in modo efficiente le procedure amministrative relative all’attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei e prestare assistenza agli organizzatori. Obiettivo n. 2: fornire supporto tecnico agli organizzatori dell’ICE e gestire i relativi progetti informatici. |
Personale esterno |
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–☑ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
◻ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
[…]
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) |
Totale |
|||
Specificare l’organismo di cofinanziamento |
||||||||
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate: |
Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso |
Incidenza della proposta/iniziativa 51 |
||||||
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) |
||||
Articolo …………. |
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.
[…]
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 482 final
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
{SWD(2017) 294 final}
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Numero minimo di firmatari per Stato membro
Belgio |
15 750 |
Bulgaria |
12 750 |
Repubblica ceca |
15 750 |
Danimarca |
9 750 |
Germania |
72 000 |
Estonia |
4 500 |
Irlanda |
8 250 |
Grecia |
15 750 |
Spagna |
40 500 |
Francia |
55 500 |
Croazia |
8 250 |
Italia |
54 750 |
Cipro |
4 500 |
Lettonia |
6 000 |
Lituania |
8 250 |
Lussemburgo |
4 500 |
Ungheria |
15 750 |
Malta |
4 500 |
Paesi Bassi |
19 500 |
Austria |
13 500 |
Polonia |
38 250 |
Portogallo |
15 750 |
Romania |
24 000 |
Slovenia |
6 000 |
Slovacchia |
9 750 |
Finlandia |
9 750 |
Svezia |
15 000 |
Regno Unito |
54 750 |
ALLEGATO II
INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN’INIZIATIVA
1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute;
2. Contenuto dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1000 battute;
3. Disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all’azione proposta;
4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo degli organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono 1 ;
Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al paragrafo precedente, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.
5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;
6. I nomi degli altri membri del gruppo degli organizzatori;
7. Nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo degli organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;
8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione.
2Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.
ALLEGATO III
MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — Parte A
3
(Per gli Stati membri che non richiedono l’indicazione di parte di un numero d’identificazione personale/numero di documento d’identificazione personale)
Tutti i campi del modulo sono obbligatori.
DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DEGLI ORGANIZZATORI:
1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di: Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.
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2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:
4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:
5. Titolo dell'iniziativa:
6. Contenuto dell’iniziativa:
7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate [Nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:
8. Eventuale sito web dell'iniziativa:
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:
"Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa".
Nome completo |
Cognome |
RESIDENZA
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Data
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Data |
Firma 4 |
Dichiarazione di riservatezza 5 per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica: A norma dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), i dati personali forniti nel presente modulo agli organizzatori della proposta d’iniziativa dei cittadini europei saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi tre mesi dopo la data della loro conclusione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica: Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo alla Commissione europea saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [ ], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri dati personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi tre mesi dopo la data della loro conclusione. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Commissione europea. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: |
MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — Parte B
6
(Per gli Stati membri che richiedono l’indicazione di parte di un numero d’identificazione personale/numero di documento d’identificazione personale)
Tutti i campi del modulo sono obbligatori.
DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DEGLI ORGANIZZATORI:
1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:
Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.
Cfr. il sito web del registro ufficiale per l’iniziativa dei cittadini europei per i numeri d’identificazione personale/numeri dei documenti d’identificazione personale da fornire.
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:
4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:
5. Titolo dell'iniziativa:
6. Contenuto dell’iniziativa:
7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: [Nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, a seconda del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:
8. Eventuale sito web dell'iniziativa:
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:
"Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa".
Nome completo |
Cognome |
ultimi quattro CARATTERI del NUMERO d’identificazione PERSONALE / NUMERO del DOCUMENTO d'identificazione PERSONALE |
tipo di numero d'identificazione personale o di documento d'identificazione personale |
Data |
Firma 7 |
Dichiarazione di riservatezza 8 per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica: A norma dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), i dati personali forniti nel presente modulo agli organizzatori della proposta d’iniziativa dei cittadini europei saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi tre mesi dopo la data della loro conclusione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica: Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo alla Commissione europea saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [12] del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [ ], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei) e, se necessario, saranno elaborati ai fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’iniziativa dei cittadini (cfr. articolo [18, paragrafo 5], del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] riguardante l'iniziativa dei cittadini europei). I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati inesatti che li riguardano nonché la cancellazione e la limitazione di trattamento dei propri dati personali. Gli interessati hanno diritto di opporsi al trattamento. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data d'inizio della raccolta per l’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi tre mesi dopo la data della loro conclusione. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Commissione europea. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Dati di contatto del titolare del trattamento dati: Eventuali dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: |
ALLEGATO IV
CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI RACCOLTA ELETTRONICA AL REGOLAMENTO (UE) N. […] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL […], RIGUARDANTE L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
…. (denominazione dell’autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per … (titolo dell’iniziativa) registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
Data, firma e timbro ufficiale dell’autorità competente:
ALLEGATO V
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI
1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo degli organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l’iniziativa e il suo rappresentante:
2. Titolo dell’iniziativa:
3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:
7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:
8. Allegati:
(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente.
Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di raccolta elettronica al regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], sull’iniziativa dei cittadini).
9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo […] del regolamento n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente 9 ) o del rappresentante dell'entità giuridica:
ALLEGATO VI
CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)
… (denominazione dell’autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall’articolo 12 del regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che … (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l’iniziativa registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.
Data, firma e timbro ufficiale
ALLEGATO VII
MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
1. Titolo dell’iniziativa:
2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari a 1 milione):
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:
BE |
BG |
CZ |
DK |
DE |
EE |
IE |
EL |
ES |
FR |
HR |
IT |
CY |
LV |
LT |
LU |
|
Numero di firmatari |
||||||||||||||||
HU |
MT |
NL |
AT |
PL |
PT |
RO |
SI |
SK |
FI |
SE |
UK |
TOTALE |
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Numero di firmatari |
6. Nomi e cognomi, indirizzi postali e di posta elettronica delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo degli organizzatori) 10 o dell'entità giuridica che gestisce l’iniziativa e del suo rappresentante.
7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell’iniziativa, compreso l’importo del sostegno finanziario al momento della presentazione:
8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.
Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente 11 ) o del rappresentante dell'entità giuridica:
9. Allegati: (accludere tutti i certificati).