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Document 52016XC0906(01)

Sintesi della decisione della Commissione, del 7 luglio 2016, relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39850 — Container Shipping) [notificata con il numero C(2016) 4215]

OJ C 327, 6.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/4


Sintesi della decisione della Commissione

del 7 luglio 2016

relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39850 — Container Shipping)

[notificata con il numero C(2016) 4215]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2016/C 327/04)

Il 7 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. La decisione è pubblicata in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da 14 imprese del settore delle navi portacontainer di linea (di seguito collettivamente denominate «le parti»): Maersk (Danimarca), MSC (Svizzera), CMA CGM (Francia), Hapag-Lloyd (Germania), Hamburg Süd (Germania), COSCO (Cina), OOCL (Hong Kong), Evergreen (Taiwan), Hanjin (Corea del Sud), Hyundai Merchant Marine (Corea del Sud), MOL (Giappone), NYK (Giappone), UASC (Emirati arabi uniti) e ZIM (Israele).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedura

(2)

Con decisioni del 21 novembre 2013 e del 13 novembre 2015 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti. Il 26 novembre 2015 la Commissione ha adottato la valutazione preliminare di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in cui esprime riserve sotto il profilo della concorrenza. La valutazione preliminare è stata notificata alle parti il 26 novembre 2015.

(3)

Tra il 21 dicembre 2015 e il 12 febbraio 2016 le parti hanno presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alla valutazione preliminare.

(4)

Il 16 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione (di seguito: «avviso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4»).

(5)

Il 27 giugno 2016 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 28 giugno 2016 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

2.2.   La pratica oggetto del procedimento

(6)

Le parti hanno annunciato regolarmente i loro previsti aumenti (futuri) dei prezzi per i servizi di trasporto marittimo in container di lungo percorso, almeno sulle rotte provenienti dall’Estremo Oriente verso l’Europa settentrionale e il Mediterraneo (in direzione ovest), sui loro siti Internet, sulla stampa o in altri modi. Gli annunci indicano l’importo dell’aumento in dollari statunitensi per unità container trasportata (unità equivalente a venti piedi, «TEU»), la rotta commerciale interessata e la data di attuazione. Generalmente noti nel settore come «aumenti generalizzati dei noli» o «annunci GRI» (general rate increase announcements), tali annunci riguardano solitamente aumenti molto significativi dei noli pari a diverse centinaia di dollari statunitensi per TEU.

(7)

Gli annunci GRI erano diffusi in genere da 3 a 5 settimane prima della data in cui si prevedeva di attuarli e, intorno a quel periodo, tutte le parti o alcune di esse annunciavano simili previsioni di aumento dei noli per la stessa rotta o per rotte simili e per la stessa data di attuazione o per date simili. In alcuni casi determinate parti hanno posticipato o modificato annunci GRI già effettuati, presumibilmente per allinearli agli annunci GRI di altre parti.

(8)

Nella valutazione preliminare del 26 novembre 2015 la Commissione ha espresso il timore che gli annunci GRI rivestano uno scarso interesse per i clienti: indicando solo l’importo di un previsto aumento, tali annunci non informano i clienti sul nuovo prezzo intero che dovranno pagare in futuro. Inoltre gli annunci GRI potrebbero avere solo uno scarso valore vincolante e i clienti non possano quindi farvi affidamento nelle loro decisioni di acquisto.

(9)

La Commissione ha inoltre espresso il timore che questa prassi consenta alle parti di esaminare le reciproche intenzioni di prezzo e di coordinare il loro comportamento. Tale pratica può aver consentito alle parti di «testare» se era ragionevole applicare aumenti di prezzo senza correre il rischio di perdere clienti, il che potrebbe aver ridotto la loro incertezza strategica e il loro incentivo a esporsi alla concorrenza. La Commissione temeva che tale comportamento potesse costituire una pratica concordata in violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.3.   Gli impegni proposti

(10)

Le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza relativamente alle prassi sopra descritte.

(11)

Le parti hanno proposto di sospendere la pubblicazione e la comunicazione degli annunci GRI sotto forma di variazioni dei prezzi espresse unicamente come importo o percentuale della variazione.

(12)

Le parti non saranno tenute a pubblicare o comunicare (di seguito «annunciare») i loro prezzi, ma se decidono di farlo, gli annunci devono garantire che gli acquirenti li comprendano e possano farvi affidamento. A tal fine, le parti hanno proposto che gli annunci dei prezzi contengano almeno le seguenti informazioni:

a)

l’importo del tasso di base, il sovrapprezzo carburante («BAF»), le spese per la sicurezza, le tariffe di movimentazione ai terminal (terminal handling charges – «THC») e il sovrapprezzo per l’alta stagione («PSS» o costi simili);

b)

gli altri costi applicabili;

c)

i servizi ai quali si applicano;

d)

il periodo al quale si riferiscono (che può essere espresso come periodo a durata determinata o indeterminata, nel qual caso i prezzi sono validi fino a nuova comunicazione).

Gli annunci non saranno fatti più di 31 giorni prima della data di attuazione.

(13)

Le parti sono vincolate dai loro annunci di prezzo - che saranno considerati come prezzi massimi - durante il periodo di validità di questi ultimi, ma saranno libere di offrire prezzi più bassi.

(14)

Al fine di agevolare l’esercizio della loro attività, le parti includono due eccezioni agli impegni in situazioni che non rischiano di suscitare riserve della Commissione in termini di concorrenza. Gli impegni non si applicano:

a)

alle comunicazioni con acquirenti che, alla data in questione, hanno una convenzione tariffaria in vigore sulla rotta alla quale si riferisce la comunicazione;

b)

alle comunicazioni effettuate durante trattative bilaterali o alle comunicazioni concepite in funzione delle esigenze di determinati acquirenti.

Le parti restano tuttavia vincolate dai prezzi massimi fissati nei pertinenti annunci dei prezzi che sono applicabili agli stessi servizi e clienti di cui nelle comunicazioni, alle condizioni stabilite negli impegni.

(15)

Gli impegni si applicano per 3 anni a tutte le rotte da e verso il SEE a decorrere da cinque mesi dall’adozione della decisione d’impegno della Commissione.

(16)

Gli impegni non impediranno alle parti di soddisfare i requisiti ai sensi di leggi o regolamenti di altre giurisdizioni.

2.4.   Il test di mercato

(17)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, il 16 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato, oltre agli impegni proposti, una comunicazione di test di mercato, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non hanno rilevato nel complesso nuovi problemi in termini di concorrenza e non contenevano punti che richiedessero di riconsiderare la sostanza dei progetti di impegni offerti dai vettori.

2.5.   Valutazione e proporzionalità degli impegni proposti

(18)

Nella loro forma finale, gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi individuati dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati.

(19)

Annunci di prezzo tempestivi, trasparenti e vincolanti consentirebbero ai clienti di prendere decisioni di acquisto informate e renderebbero difficile alle parti accordarsi sui prezzi. Sebbene annunci di prezzo più trasparenti portino per loro natura a una maggiore trasparenza per le parti e i consumatori, i consumatori informati sarebbero inoltre in grado di esercitare pressione sulle parti rendendo la collusione difficile e rischiosa.

(20)

Gli impegni sono limitati alle modalità di annuncio dei prezzi e non interferiscono con la discrezione commerciale delle parti per quanto riguarda la possibilità di annunciare e fissare gli stessi. Poiché tali impegni introducono un notevole cambiamento nelle modalità di annunciare i prezzi di tutto il settore, è sembrato opportuno limitarne la durata a tre anni al fine di esaminarne l’effetto sul mercato. Gli impegni sono pertanto proporzionati.

3.   CONCLUSIONI

(21)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti dai vettori interessati.

(22)

Alla luce degli impegni finali proposti dai vettori, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato. La presente decisione si applica dal 7 dicembre 2016 al 7 dicembre 2019.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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