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Document 52016PC0595

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

COM/2016/0595 final - 2016/0279 (COD)

Bruxelles, 14.9.2016

COM(2016) 595 final

2016/0279(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento proposto consentirà all’Unione di adempiere a un obbligo internazionale imposto dal trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (“trattato di Marrakech”). Il trattato di Marrakech è stato adottato nel 2013 dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale al fine di facilitare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di libri e altro materiale stampato in formati accessibili in tutto il mondo. Esso è stato firmato dall’Unione 1 nell’aprile 2014. Il trattato impone alle parti di prevedere eccezioni o limitazioni alle norme in materia di diritto d’autore e di diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e consente lo scambio transfrontaliero tra i paesi contraenti di copie in formato speciale di libri, ivi inclusi gli audiolibri, e di altro materiale stampato.

L’Unione ha quindi assunto l’impegno politico di attuare il trattato, che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno in seguito rafforzato. Nell’ottobre 2014 la Commissione ha presentato separatamente una proposta di decisione del Consiglio per la ratifica del trattato di Marrakech da parte dell’Unione. Nel maggio 2015 il Consiglio ha presentato una richiesta alla Commissione a norma dell’articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), in cui ha sottolineato il suo pieno impegno per una rapida entrata in vigore del trattato di Marrakech e ha chiesto alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa volta a modificare il quadro giuridico dell’Unione in conformità del trattato.

I beneficiari del trattato di Marrakech, ossia le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, incontrano numerosi ostacoli nell’accesso ai libri e ad altro materiale stampato protetto da diritto d’autore e da diritti connessi. Si stima che la disponibilità di libri in formati accessibili a persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa sia compresa tra il 7% 2 e il 20% 3 , nonostante la tecnologia digitale renda molto più accessibili le pubblicazioni 4 . I formati accessibili includono ad esempio braille, stampa a grandi caratteri, e-book e audiolibri con navigazione speciale, descrizione audio e trasmissioni radiofoniche.

Il trattato di Marrakech obbliga le parti contraenti, da un lato, ad allineare al trattato le rispettive disposizioni giuridiche interne e, dall’altro, a consentire lo scambio transfrontaliero con i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di copie in formato accessibile realizzate in virtù di eccezioni o limitazioni nazionali. Ai fini dell’attuazione del trattato di Marrakech all’interno dell’Unione, la direttiva […] impone agli Stati membri di introdurre un’eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dalla normativa dell’Unione a vantaggio dei beneficiari e di assicurare l’accesso transfrontaliero a copie in formati speciali nel mercato interno. Scopo del regolamento proposto è attuare gli obblighi dell’Unione previsti dal trattato di Marrakech in relazione allo scambio di copie in formato accessibile tra l’Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech, a favore dei beneficiari.

Il regolamento proposto pertanto assicura che le copie in formato accessibile realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva […] possano essere esportate verso paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. Il regolamento consente altresì l’importazione di copie in formato accessibile realizzate in conformità del trattato di Marrakech in paesi terzi che sono parti contraenti del trattato, a vantaggio dei beneficiari nell’Unione. Sia i beneficiari sia le entità autorizzate stabilite nell’Unione dovrebbero poter ottenere tali copie, le quali dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell’Unione in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...].

Il regolamento proposto è inoltre in linea con gli obblighi dell’Unione derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“UNCRPD”). L’UE è vincolata all’UNCRPD dal gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio 5 . Le disposizioni contenute nell’UNCRPD sono pertanto diventate parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il diritto di accesso alle informazioni e il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale sono sanciti nell’UNCRPD. Il suo articolo 30 impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all’accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità. Nelle sue osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell’Unione europea 6 , adottata il 4 settembre 2015, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha esortato l’Unione ad adottare tutte le misure del caso per attuare il trattato di Marrakech il prima possibile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento proposto riguarda lo scambio di copie in formato accessibile di determinati contenuti protetti dal diritto d’autore con paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. Insieme alla direttiva […] esso serve pertanto ad attuare il trattato di Marrakech nel diritto dell’Unione. Il regolamento proposto sarà il primo atto legislativo dell’UE volto ad introdurre disposizioni specifiche sullo scambio internazionale di copie in formato accessibile a favore dei beneficiari.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il regolamento proposto, unitamente alla direttiva […], consente di adempiere gli impegni e gli obblighi dell’Unione relativamente all’integrazione delle persone con disabilità di cui sopra. Esso è coerente con le altre normative e politiche dell’UE in questo ambito.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Proporzionalità

L’Unione è tenuta a rispettare gli obblighi internazionali che le incombono in virtù del trattato di Marrakech. Il presente regolamento serve ad attuare le disposizioni contenute nel trattato che disciplinano lo scambio di opere in formato accessibile con i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato. Tali misure possono essere adottate unicamente a livello di Unione poiché lo scambio di copie in formato accessibile di opere e altro materiale protetto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Il regolamento è pertanto l’unico atto giuridico idoneo. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

Scelta dell’atto giuridico

L’atto giuridico proposto è il regolamento, in conformità dell’articolo 207 del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Scopo del regolamento proposto è assolvere ai nuovi obblighi internazionali per quanto riguarda il diritto dell’Unione. Non è quindi pertinente, né richiesta in questo contesto, una valutazione retrospettiva del diritto europeo vigente in questo ambito. Sono state tuttavia prese in considerazione le informazioni disponibili sulla legislazione europea connessa, in particolare i risultati delle consultazioni pubbliche e i contributi degli esperti.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata alcuna specifica consultazione dei portatori di interessi ai fini del regolamento proposto, che attua le disposizioni stabilite a livello internazionale. L’ampia consultazione pubblica sul riesame delle norme UE sul diritto d’autore effettuata dalla Commissione tra il dicembre 2013 e il marzo 2014 comprendeva anche una sezione sulle limitazioni e le eccezioni a favore delle persone con disabilità e sull’accesso e la circolazione delle opere in formati accessibili, in cui veniva fatto riferimento anche al trattato di Marrakech 7 . Tra gli altri aspetti, le opinioni espresse dagli utenti finali, dai consumatori e dalle istituzioni utilizzatrici (comprese le organizzazioni che soddisfano le esigenze delle persone con disabilità e le biblioteche) hanno messo in luce il fatto che le eccezioni e le limitazioni nazionali sono divergenti in termini di portata, il che rende difficile garantire la certezza giuridica nell’esportazione e nell’importazione di copie in formato accessibile realizzate in virtù di un’eccezione o limitazione alle norme in materia di diritto d’autore a livello nazionale. Le istituzioni utilizzatrici che hanno partecipato alla consultazione ritengono che il trattato di Marrakech consentirebbe di rispondere adeguatamente a tali preoccupazioni. I titolari dei diritti e le organizzazioni di gestione collettiva in generale ritengono che non vi siano problemi derivanti dall’attuazione a livello nazionale dell’eccezione o della limitazione facoltativa prevista dalla legislazione dell’Unione. Essi hanno inoltre osservato che i meccanismi di mercato esistenti risolvono efficacemente il problema dell’accesso alle opere da parte delle persone con disabilità. Gli utenti finali, i consumatori e le istituzioni utilizzatrici sono di parere diverso.

Assunzione e uso di perizie

Non sono stati raccolti pareri di esperti appositamente per l’elaborazione della presente proposta. La Commissione ha tenuto conto di uno studio del 2013 sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE 8 , che ha valutato tra l’altro l’applicazione in 11 Stati membri dell’eccezione o della limitazione facoltativa a livello UE prevista per le persone affette da disabilità dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva.

Valutazione d’impatto

Il regolamento proposto intende affrontare le implicazioni del trattato di Marrakech per lo scambio di copie in formato accessibile con paesi terzi e allineare il diritto dell’Unione al trattato per quanto riguarda questo aspetto. Gli orientamenti per legiferare meglio 9 non richiedono la conduzione di una valutazione d’impatto se la Commissione non ha potere decisionale sui contenuti politici.

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto difende il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, quale sancito dall’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”). Il regolamento rispecchia anche gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’UNCRPD. L’UNCRPD garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. È pertanto giustificato limitare i diritti di proprietà dei titolari dei diritti alla luce degli obblighi imposti all’Unione dalla Carta 10 .

La proposta avrebbe un’incidenza limitata sul diritto d’autore inteso come diritto di proprietà, quale riconosciuto dalla Carta (articolo 17, paragrafo 2) 11 . In tale contesto, va osservato che la direttiva […] ha introdotto un’eccezione obbligatoria al diritto d’autore a vantaggio dei beneficiari di cui alla presente proposta. Il regolamento proposto si limiterà pertanto a disciplinare lo scambio delle copie in formato accessibile con i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio e non prima di cinque anni dalla data di applicazione del regolamento, la Commissione procede a una valutazione dello stesso e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del regolamento. Allo stesso modo, essa effettuerà anche una valutazione della direttiva […].

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 1 precisa l’oggetto e il campo di applicazione della proposta. Il regolamento proposto disciplinerà lo scambio, tra l’Unione e i paesi terzi, di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore o da diritti connessi, in conformità con il trattato di Marrakech.

L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini “opera o altro materiale”, “beneficiario”, “copia in formato accessibile” e “entità autorizzata” che si applicano ai fini del regolamento proposto.

L’articolo 3 contiene disposizioni relative all’esportazione di copie in formato accessibile dall’Unione verso paesi terzi.

L’articolo 4 contiene disposizioni relative all’importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi nell’Unione.

L’articolo 5 precisa gli obblighi che le entità autorizzate sono tenute a rispettare nello scambio di copie in formato accessibile con i paesi terzi.

L’articolo 6 stabilisce le norme applicabili alla protezione dei dati personali.

L’articolo 7 stabilisce le modalità per la valutazione del regolamento, nel rispetto delle norme per legiferare meglio.

L’articolo 8 precisa la data di entrata in vigore del regolamento e l’articolo 9 la sua applicazione nel tempo.

2016/0279 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell’accesso ai libri e ad altro materiale stampato. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale. Il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (“trattato di Marrakech”) è stato firmato per conto dell’Unione il 30 aprile 2014 12 . Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d’autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie in formato accessibile. I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti o con disabilità visive, percettive o di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

(2)La direttiva […] mira a far sì che gli obblighi dell’Unione previsti dal trattato di Marrakech siano attuati in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre un’eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dal diritto dell’Unione. Gli obiettivi del presente regolamento sono attuare gli obblighi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l’esportazione e l’importazione di copie in formato accessibile a vantaggio dei beneficiari tra l’Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e stabilire le condizioni per l’esportazione e l’importazione di tali copie. Tali misure possono essere adottate unicamente a livello di Unione poiché lo scambio di copie in formato accessibile di opere e altro materiale riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Un regolamento è l’unico atto giuridico idoneo.

(3)Il regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, spartiti musicali e altro materiale stampato, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva […] possano essere esportate verso i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. La distribuzione, la trasmissione o la messa a disposizione di copie in formato accessibile per le persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nell’Unione.

(4)Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire l’importazione da un paese terzo delle copie in formato accessibile realizzate in virtù dell’attuazione del trattato di Marrakech e l’accesso a tali copie da parte dei beneficiari nell’Unione e delle entità autorizzate stabilite nell’Unione, a beneficio delle persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa. Dette copie in formato accessibile dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell’Unione in conformità della direttiva [...].

(5)Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione illegale di opere e altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione o della messa a disposizione di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi.

(6)Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , che disciplina il trattamento dei dati personali, quale potrebbe essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.

(7)La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“UNCRPD”), di cui l’UE è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. L’UNCRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all’accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

(8)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale tra l’Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)“opera o altro materiale”, opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, protette da diritto d’autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

(2)“beneficiario”,

(a)una persona non vedente;

(b)una persona che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità;

(c)una persona che soffre di una disabilità percettiva o di lettura, compresa la dislessia, e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o handicap; o

(d)una persona che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

(3)“copia in formato accessibile”, copia di un’opera o di altro materiale realizzata in una forma alternativa o che consenta al beneficiario di accedervi in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né alcuna delle disabilità di cui al paragrafo 2;

(4)“entità autorizzata”, organizzazione per la quale la principale attività o una delle principali attività o missioni di interesse pubblico consiste nell’offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.

Articolo 3
Esportazione di copie in formato acc
essibile nei paesi terzi

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un’entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte contraente del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile realizzata in conformità della legislazione nazionale adottata a norma della direttiva [...].

Articolo 4
Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi

I beneficiari o le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare o altrimenti ottenere o accedere e quindi utilizzare, conformemente alle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [...], una copia in formato accessibile che sia stata loro distribuita, comunicata o resa disponibile da un’entità autorizzata in un paese terzo che è parte contraente del trattato di Marrakech.

Articolo 5
Obblighi delle entità autorizzate

1.Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 provvedono a:

(a)distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

(b)prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e la messa a disposizione illecite delle copie in formato accessibile;

(c)prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere e altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate;

(d)pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

2.Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni, su richiesta, a qualsiasi beneficiario o titolare dei diritti:

(a)l’elenco delle opere e di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

(b)il nome e i dettagli delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli articoli 3 e 4.

Articolo 6
Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

Articolo 7
Riesame

Non prima di [cinque anni dalla data di applicazione], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del regolamento.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9
Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data di recepimento della direttiva […]].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).
(2) LISU per il Royal National Institute of Blind People (RNIB), “Availability of accessible publications - 2011 update”, ottobre 2011.
(3) Catherine Meyer-Lereculeur, “Exception «handicap» au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique”, maggio 2013.
(4) Questi dati si riferiscono alla disponibilità solo per alcuni dei formati accessibili.
(5) Decisione del Consiglio 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(6) CRPD/C/EU/CO/1, disponibile all’indirizzo http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD_C_EU_CO_1_21617_E.doc.
(7) Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame delle norme UE in materia di diritto d’autore, luglio 2014, pagg. 61-63. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm .
(8) “Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society”, dicembre 2013, De Wolf and partners, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf, pag. 417 e seguenti.
(9) SWD(2015) 111 final.
(10) L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta: tali limitazioni devono i) essere previste dalla legge e ii) rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Inoltre, le limitazioni iii) devono rispettare il principio di proporzionalità e possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
(11) GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389.
(12) Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
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