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Document 52016PC0194

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

COM/2016/0194 final - 2016/0106 (COD)

Bruxelles, 6.4.2016

COM(2016) 194 final

2016/0106(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e
di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano
le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto

e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

{SWD(2016) 114 final}
{SWD(2016) 115 final}
{SWD(2016) 116 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto

Nel febbraio 2013 la Commissione ha presentato un insieme di proposte legislative sulle "frontiere intelligenti" per modernizzare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il pacchetto comprendeva tre proposte: 1) un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione di informazioni sulla data e sul luogo di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen, 2) un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP) per consentire ai cittadini di paesi terzi già sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare di facilitazioni nelle verifiche di frontiera alla frontiera esterna dell'Unione, 3) un regolamento che modifica il codice frontiere Schengen 1 per tenere conto dell'esistenza di EES e RTP 2 .

Nel corso del primo esame del pacchetto, che è stato completato nel febbraio 2014, i colegislatori hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei sistemi. Non sono state però messe in discussione le opzioni strategiche prescelte nel 2013 (sistemi centralizzati basati su dati biometrici). Il Parlamento europeo ha trasmesso la proposta alla sua commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE), che non ha formulato una risoluzione legislativa in merito.

Per valutare ulteriormente le conseguenze tecniche, organizzative e finanziarie delle opzioni strategiche proposte, la Commissione ha avviato, con il sostegno di entrambi i colegislatori, un esercizio di "prova della validità concettuale" comprendente due fasi:

uno studio tecnico sulle "frontiere intelligenti" condotto dalla Commissione (di seguito "studio tecnico"), pubblicato nell'ottobre 2014 3 , e

una fase di test condotta da eu-LISA sulle conseguenze dell'uso di vari identificatori biometrici sui processi di controllo di frontiera (di seguito "fase pilota") su cui è stata pubblicata una relazione nel novembre 2015 4 .

Sulla base delle conclusioni dello studio tecnico, dei risultati della fase pilota, delle discussioni tecniche con i colegislatori e i portatori di interessi, nonché di una consultazione pubblica 5 , la Commissione ha redatto la valutazione d'impatto particolareggiata che accompagna la presente proposta. Tale valutazione d'impatto si fonda sulle valutazioni d'impatto 6 che accompagnano le proposte del 2013, e si concentra su elementi delle proposte del 2013 per i quali sono proposte modifiche, in particolare a) l'architettura del sistema, b) i dati biometrici da utilizzare, c) l'uso di facilitatori del processo, d) la conservazione dei dati, e) l'accesso da parte delle autorità di contrasto.

Dopo questi ampi preparativi, la Commissione ha ritenuto necessario introdurre miglioramenti e semplificazioni delle proposte del 2013. La Commissione ha deciso di:

rivedere la sua proposta del 2013 relativa a un regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES);

rivedere la sua proposta del 2013 relativa a un regolamento che modifica il codice frontiere Schengen per integrare le modifiche tecniche derivanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES);

ritirare la sua proposta del 2013 relativa a un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP).

 Motivazione per istituire un sistema di ingressi/uscite dell'UE

Come illustrato nella valutazione d'impatto, l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite dell'UE è ritenuta necessaria per affrontare i problemi esposti qui di seguito.

1. Abbreviare i tempi delle verifiche di frontiera e migliorare la qualità delle verifiche di frontiera per i cittadini di paesi terzi

Il flusso di passeggeri alle frontiere esterne dell'Unione europea è cresciuto e continuerà a crescere in futuro. Si prevede che nel 2025 il numero totale degli attraversamenti di frontiera regolari salga a 887 milioni, di cui circa un terzo sarebbe effettuato da cittadini di paesi terzi che si recano nei paesi Schengen per visite di breve durata. Mentre i cittadini dell'UE e le persone che godono del diritto di libera circolazione sono sottoposti a "verifiche minime", i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen sono soggetti a "verifiche approfondite", che attualmente vengono eseguite manualmente alle frontiere (sia all'ingresso che all'uscita).

Il codice frontiere Schengen non contiene disposizioni relative alla registrazione degli spostamenti transfrontalieri dei viaggiatori verso lo spazio Schengen e in provenienza dal medesimo. In generale, i cittadini di paesi terzi hanno il diritto di entrare per un soggiorno di breve durata di un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Attualmente l'apposizione di un timbro sul documento di viaggio che indichi le date di ingresso e di uscita è l'unico sistema che permette alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per l'immigrazione di calcolare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi e di verificare che il soggiorno non si prolunghi oltre il termine autorizzato. Tali timbri sono però talvolta difficili da interpretare: possono essere illeggibili o contraffatti. Analogamente, è difficile per i consolati che devono trattare le domande di visto stabilire la legittimità di precedenti visti sulla base dei timbri che figurano sul documento di viaggio. Di conseguenza, l'intera procedura è considerata esposta a errori e non è sempre eseguita in modo sistematico.

L'introduzione dell'EES garantirà:

informazioni precise, rapidamente trasmesse, su loro richiesta, alle guardie di frontiera durante le verifiche di frontiera, con sostituzione dell'attuale sistema lento e poco affidabile della timbratura manuale dei passaporti; ciò permetterà da un lato un miglior controllo della durata del soggiorno autorizzato, dall'altro verifiche di frontiera più efficaci;

informazioni alle guardie di frontiera sui respingimenti di cittadini di paesi terzi, che potranno essere verificati in modo elettronico nell'EES;

informazioni precise ai viaggiatori in merito alla durata massima del soggiorno a cui hanno diritto;

la possibilità di controlli di frontiera automatizzati per i cittadini di paesi terzi sotto la sorveglianza di guardie di frontiera, secondo le condizioni previste all'articolo 8 quinquies della proposta riveduta di modifica del codice frontiere Schengen.

2. Garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine

Gli immigrati irregolari comprendono coloro che attraversano le frontiere irregolarmente — di solito non presso un valico di frontiera ufficiale — e i cosiddetti soggiornanti fuoritermine, ossia persone che sono entrate legalmente nell'Unione da un valico di frontiera ufficiale ma che vi sono rimaste oltre il termine autorizzato. L'EES riguarda quest'ultima categoria di immigrazione irregolare. Poiché gli attraversamenti di frontiera di cittadini di paesi terzi attualmente non vengono registrati, non è possibile redigere elenchi dei soggiornanti fuoritermine.

Con l'introduzione dell'EES:

si otterranno informazioni precise su chi sta prolungando il soggiorno oltre il termine autorizzato, che serviranno per i controlli all'interno del territorio e renderanno più efficaci le intercettazioni dei migranti in posizione irregolare;

si contribuirà all'identificazione dei migranti in posizione irregolare: grazie alla conservazione nell'EES dei dati biometrici di tutte le persone non soggette all'obbligo del visto, e considerato che i dati biometrici dei titolari di visto sono registrati nel VIS, le autorità degli Stati membri saranno in grado di identificare tutti i migranti in posizione irregolare trovati nel territorio senza documenti dopo aver attraversato la frontiera esterna legalmente; ciò a sua volta agevolerà la procedura di rimpatrio;

si adotterà un approccio fondato su elementi concreti grazie all'analisi effettuata dal sistema. Ad esempio, in relazione alla politica dei visti, l'EES fornirà dati precisi su eventuali problemi con soggiornanti fuoritermine di una data cittadinanza, elemento questo rilevante quando si deve decidere se imporre o abolire l'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione.

3. Rafforzare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità

Attività criminali come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti o il contrabbando di merci implicano numerosi attraversamenti di frontiera, che sono facilitati dalla mancanza di registrazione degli attraversamenti di frontiera compiuti dai cittadini di paesi terzi interessati. Analogamente, le organizzazioni terroristiche e le persone radicalizzate possono trarre vantaggio dalla mancata registrazione degli attraversamenti di frontiera. I controlli di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne comprendono controlli d'identità e confronti con varie banche dati di persone o gruppi noti che costituiscono una minaccia alla pubblica sicurezza e che dovrebbero essere fermati o non ammessi nel territorio. Ma se un cittadino di paese terzo distrugge i suoi documenti ufficiali una volta entrato nello spazio Schengen, può essere molto difficile per le autorità di contrasto identificarlo qualora sia indagato per un reato o vittima di un reato.

L'introduzione dell'EES:

contribuirà a un'identificazione affidabile di terroristi, criminali, sospetti o vittime;

permetterà di registrare lo storico dei viaggi dei cittadini di paesi terzi, compresi quelli indagati per un reato. Il sistema completerà così le informazioni disponibili nel sistema d'informazione Schengen.

Sviluppi importanti dal 2013

Nel redigere la presente proposta riveduta, la Commissione ha tenuto conto anche degli sviluppi principali avvenuti dal 2013, che hanno cambiato il contesto politico, giuridico e istituzionale rispetto all'anno in cui sono state presentate le proposte originarie sulle "frontiere intelligenti".

Il Sistema d'informazione sui visti è divenuto pienamente operativo. La sua introduzione nei consolati degli Stati membri in tutti i paesi terzi interessati si è conclusa nel novembre 2015. La verifica biometrica dei titolari di visto mediante confronto con il VIS alle frontiere esterne dello spazio Schengen è ora obbligatoria. Le autorità di contrasto usano sempre di più il VIS a fini di identificazione e indagine.

Sono stati conclusi o accelerati dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con paesi dei Balcani occidentali e alle frontiere orientali e sudorientali dell'UE, che comporteranno un aumento della percentuale dei viaggiatori liberi di entrare nell'UE senza visto. Questa tendenza dovrebbe proseguire nei prossimi anni.

È stato adottato il Fondo Sicurezza interna (ISF-B), che ha destinato allo sviluppo delle "frontiere intelligenti" 791 milioni di EUR, da utilizzare dopo l'adozione della base giuridica pertinente.

L'agenda europea sulla migrazione 7 ha identificato la "gestione delle frontiere" come uno dei "quattro pilastri per gestire meglio la migrazione". Per rendere sicure le frontiere esterne e gestirle in modo più efficiente occorre fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione. Inoltre, in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni del dicembre 2015 gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di migliorare i controlli alle frontiere esterne mediante il ricorso a nuove tecnologie.

I rapidi sviluppi nel settore della tecnologia biometrica hanno aperto nuove possibilità di rendere più "leggere" e rapide le registrazioni e le verifiche dei viaggiatori, per quanto riguarda non solo le impronte digitali, ma anche le immagini del volto.

La sentenza della Corte sulla direttiva sulla conservazione dei dati ha chiarito giuridicamente le condizioni e le salvaguardie da rispettare per conservare e usare i dati dell'EES.

L'accordo politico del dicembre 2015 tra i due colegislatori sulla riforma delle norme in materia di protezione dei dati permetterà di costituire un moderno quadro di protezione dei dati in tutta l'UE. Il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla protezione dei dati saranno formalmente adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso del 2016.

Elementi principali del pacchetto "frontiere intelligenti" riveduto

L'ambito di applicazione del nuovo sistema di ingressi/uscite comprende gli attraversamenti di frontiera di tutti i cittadini di paesi terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni), sia con l'obbligo del visto sia in esenzione da tale obbligo, o eventualmente con un visto di circolazione 8 (per un massimo di un anno).    

I familiari di cittadini dell'Unione che godono del diritto di libera circolazione o di cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, e che non sono ancora titolari di carte di soggiorno, devono essere registrati nell'EES ma non sono soggetti alla norma relativa al soggiorno di breve durata; le verifiche relative a questa categoria di cittadini saranno svolte in conformità della direttiva 2004/38/CE 9 . Detti familiari, se titolari di una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, sono esclusi dall'EES.

Il sistema raccoglierà i dati e registrerà gli ingressi e le uscite allo scopo sia di facilitare gli attraversamenti di frontiera dei viaggiatori in buona fede, sia di individuare meglio i soggiornanti fuoritermine. L'EES registrerà inoltre i respingimenti dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Le differenze principali tra la presente proposta modificata e le proposte del 2013 sono le seguenti.

L'architettura del sistema: viene qui proposto un unico sistema, il sistema di ingressi/uscite. Il collegamento delle infrastrutture nazionali di frontiera con il sistema centrale dell'EES sarà effettuato tramite un'interfaccia uniforme nazionale, che sarà identica per tutti gli Stati membri, e permetterà di usare i sistemi di ingressi/uscite nazionali attualmente esistenti. Tuttavia, i dati ottenuti dal sistema centrale non possono essere copiati in questi EES nazionali già esistenti.

È garantita l'interoperabilità fra l'EES e il VIS al fine di aumentare l'efficienza e la rapidità nelle verifiche di frontiera. A questo scopo sarà istituita una connessione tra i sistemi centrali dell'EES e il VIS e l'accesso diretto tra loro sarà disciplinato a fini specifici. Ciò ridurrà i casi di duplicazione del trattamento dei dati personali conformemente al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione.

Identificatori biometrici: mentre le proposte relative all'EES del 2013 si basavano su dieci impronte digitali, la proposta riveduta suggerisce una combinazione tra le impronte digitali e l'immagine del volto come identificatori biometrici introdotti fin dall'inizio delle operazioni dell'EES. Questa scelta consentirà una sufficiente precisione nelle verifiche e nelle identificazioni, considerate le dimensioni previste dell'EES, mantenendo al contempo il volume dei dati a un livello ragionevole e permettendo di accelerare i controlli di frontiera e di usare più ampiamente i sistemi self-service ai valichi di frontiera. Le quattro impronte digitali sono utilizzate nella registrazione per verificare se il cittadino di paese terzo sia già registrato nel sistema, mentre l'immagine del volto permette di verificare (automaticamente) in modo rapido e affidabile, all'ingresso successivo, che la persona sottoposta al controllo di frontiera sia quella già registrata nell'EES.

Protezione dei dati personali: il volume di dati personali registrati nell'EES è notevolmente ridotto: devono essere registrati 26 dati invece che 36. I diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali sono chiaramente definiti e tutelati. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo saranno incaricati di sorvegliare il trattamento dei dati.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni, il che ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori, consentendo al contempo alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore a entrare nello spazio Schengen. La cancellazione automatica delle cartelle di EES dopo 181 giorni, proposta nel 2013, avrebbe eliminato ogni traccia degli ingressi e delle uscite recenti del cittadino di paese terzo nello spazio Schengen e dal medesimo, informazioni che le guardie di frontiera devono invece avere per eseguire l'analisi dei rischi. Avrebbe quindi comportato una diminuzione delle informazioni utili rispetto a quelle attualmente disponibili alle guardie di frontiera: consultare i timbri che figurano su un documento di viaggio permette in molti casi di ottenere informazioni relative a un periodo di più anni. È pertanto necessario conservare i dati per un periodo più lungo per consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore a entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede inoltre di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione dell'EES. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio dei visti.

Un periodo di conservazione dei dati più lungo ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori, grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alle frontiere.

Un periodo più lungo di conservazione dei dati sarà inoltre necessario per facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione è funzione dei dati registrati nel sistema. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe il gruppo di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere.

Per i familiari di cittadini dell'UE che non sono essi stessi cittadini dell'UE e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, ogni cartella di ingresso/uscita sarà conservata per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita. I dati dei fascicoli individuali di queste persone dovrebbero essere mantenuti per cinque anni al fine di consentire loro di beneficiare di facilitazioni all'attraversamento delle frontiere.

Per i soggiornanti fuoritermine non ancora trovati alla fine del periodo di conservazione dei dati, in seguito a una decisione nazionale è possibile creare un allarme basato sui dati dell'EES nel sistema d'informazione Schengen prima della cancellazione dei dati dell'EES.

Facilitazione dell'attraversamento delle frontiere: il metodo di facilitazione è basato sull'attuazione di sistemi self-service e varchi automatici, che permetteranno ai cittadini di paesi terzi di iniziare essi stessi la procedura di controllo alla frontiera, che poi completeranno fornendo informazioni aggiuntive alla guardia di frontiera su sua richiesta. L'uso di questi acceleratori (introdotti nella proposta di modifica del codice frontiere Schengen) è facoltativo per gli Stati membri e accessibile alla maggior parte dei viaggiatori, e non richiede lo sviluppo di nuovi sistemi.

In aggiunta vi sarà una base giuridica armonizzata (anch'essa introdotta nelle modifiche del codice frontiere Schengen) che permetterà agli Stati membri di elaborare, su base volontaria, programmi per viaggiatori registrati.

Accesso a fini di contrasto: sin dall'avvio delle operazioni, le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol avranno accesso all'EES, a condizioni rigorosamente definite. L'EES conterrà dati affidabili sulle date di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EES stesso, che possono risultare d'importanza decisiva nei fascicoli individuali delle autorità di contrasto, alle quali è opportuno permettere l'accesso conformemente allo scopo dello strumento e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la sua utilità: gli Stati membri hanno segnalato casi di persone che hanno subito una morte violenta e la cui identificazione è stata possibile solo grazie all'accesso al VIS. Altri casi riferiti riguardano la tratta di esseri umani, il terrorismo o il traffico di droga, per cui l'accesso ai dati del VIS ha permesso agli investigatori di realizzare progressi importanti.

I costi: la proposta del 2013 prevede di riservare 1,1 miliardi di EUR a titolo di importo indicativo per lo sviluppo di un EES e di un RTP. Per la proposta riveduta, sulla base dell'opzione prescelta relativa a un unico sistema EES comprendente l'accesso delle autorità di contrasto, l'importo necessario è stato stimato a 480 milioni di EUR.

La proposta riveduta di regolamento che istituisce un EES costituisce lo strumento fondamentale del quadro giuridico dell'EES. Contiene inoltre le modifiche che devono essere apportate di conseguenza alla normativa vigente dell'UE (ossia il regolamento (UE) n. 1077/2011 10 , il regolamento (CE) n. 767/2008 11 e la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen). Per completare tale base giuridica, in parallelo alla presente proposta è presentata una proposta di modifica del codice frontiere Schengen relativamente all'uso del sistema nell'ambito del processo di gestione delle frontiere.

 Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.

2.CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Nella valutazione d'impatto che accompagna il presente testo, nell'allegato 2, figura una descrizione dettagliata della consultazione dei portatori di interessi. Nel 2015 la Commissione ha svolto consultazioni mirate per la preparazione delle sue proposte rivedute sulle "frontiere intelligenti" con il Garante europeo della protezione dei dati, in un seminario sulla preparazione delle proposte rivedute sulle "frontiere intelligenti" del 20 marzo, con la società civile, in una riunione del 5 maggio, con i vettori e gli operatori nei settori dei trasporti, del turismo e delle infrastrutture, in una riunione del 28 maggio, e con l'Agenzia per i diritti fondamentali, in due riunioni del 22 giugno e 23 luglio 2015. La Commissione ha inoltre organizzato una riunione con professionisti delle autorità contrasto degli Stati membri il 9 luglio 2015 e due riunioni tecniche con gli esperti degli Stati membri il 24 settembre e il 26 ottobre 2015.

In occasione di una consultazione pubblica svoltasi dal 29 luglio al 29 ottobre 2015 (i cui risultati sono esposti nell'allegato 2 della valutazione d'impatto) sono state raccolte le opinioni di singoli cittadini, organizzazioni, vettori e pubbliche autorità.

Il 23-24 febbraio 2015 la commissione LIBE del Parlamento europeo ha organizzato una riunione interparlamentare di commissione con i parlamenti nazionali sulle "frontiere intelligenti".

Valutazione d'impatto

La prima valutazione d'impatto 12 risale al 2008, quando è stata elaborata la comunicazione della Commissione riguardante tale materia, la seconda nel 2012 13 in vista delle proposte per il 2013.

La terza valutazione d'impatto è stata ultimata nel 2016. Tenuto conto dello studio tecnico, della relazione sul progetto pilota, del risultato della consultazione dei portatori d'interessi e delle discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, la valutazione d'impatto ha analizzato le principali opzioni e subopzioni di esecuzione sia per l'EES che per l'RTP. Le opzioni prescelte derivanti dalla valutazione d'impatto sono direttamente rispecchiate nei principali cambiamenti apportati nell'attuale proposta rispetto alle proposte del 2013 (si veda il punto I, "Elementi principali della proposta riveduta").

Il comitato per il controllo normativo ha riesaminato il progetto di valutazione d'impatto e ha formulato un parere il 22 gennaio 2016.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

È necessario definire le finalità e le funzionalità del sistema di ingressi/uscite, nonché le relative responsabilità. Occorre inoltre affidare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) il mandato di sviluppare e gestire il sistema dal punto di vista operativo. Un distinto documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega la presente proposta riveduta in dettaglio, articolo per articolo.

Come indicato al punto 1, occorre apportare modifiche conseguenti alla presente proposta al regolamento (UE) n. 1077/2011, al regolamento (CE) n. 767/2008 e alla Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta riveduta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), costituisce la base giuridica appropriata per specificare ulteriormente le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per i controlli alle persone alle frontiere esterne. L'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), è la base giuridica per l'istituzione dell'EES. Inoltre, la presente proposta riveduta si fonda sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), come base giuridica per autorizzare l'accesso a fini di contrasto, e sull'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), per autorizzare l'accesso di Europol, in entrambi i casi a condizioni rigorose. Entrambe queste basi aggiuntive per l'accesso delle autorità di contrasto e di Europol ai dati dell'EES richiedono la stessa procedura legislativa ordinaria che è applicabile in virtù dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d).

Principio di sussidiarietà

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Occorre modificare le disposizioni dell'UE attualmente in vigore in materia di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri onde tener conto dell'attuale mancanza di strumenti affidabili per monitorare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, tenuto conto della complessità e della lentezza dell'attuale procedura obbligatoria di apposizione del timbro, peraltro insufficiente per permettere alle autorità nazionali di valutare la durata del soggiorno autorizzato durante la verifica di frontiera del viaggiatore o durante le verifiche all'interno del territorio, e del valore assai limitato a questo scopo dei sistemi nazionali in uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Onde aumentare l'efficacia della gestione della migrazione, occorre rendere disponibili le informazioni sulle persone alle quali è stato negato l'ingresso nel territorio dell'UE, sulle persone presenti nel territorio dell'Unione, su quelle che rispettano il termine massimo del soggiorno autorizzato di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e sulla cittadinanza e sulle categorie (obbligo del visto/esenzione da tale obbligo) dei soggiornanti fuoritermine, e intensificare le verifiche a campione all'interno del territorio per individuare i soggiornanti in posizione irregolare.

È necessario istituire un regime comune al fine di stabilire norme armonizzate sulla registrazione dei rifiuti di ingresso e degli spostamenti transfrontalieri e sul controllo dei soggiorni di breve durata autorizzati per l'intero spazio Schengen.

Questo obiettivo della proposta non può pertanto essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Occorre inoltre rivedere la proposta sull'EES del 2013 per consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati dell'EES ai fini della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità e per garantire un livello elevato di sicurezza interna. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché una modifica di questo tipo può essere proposta solo dalla Commissione.

Principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Istituisce uno strumento che fornisce all'Unione europea informazioni sul numero di cittadini di paesi terzi che entrano nel suo territorio e lo lasciano, il che è fondamentale per elaborare una politica in materia di migrazione e visti che sia sostenibile e fondata su elementi concreti. Permette inoltre che le autorità di contrasto accedano all'EES: un modo tempestivo, preciso, sicuro ed economicamente efficace di individuare i cittadini esenti dall'obbligo del visto che sono indagati per atti di terrorismo o forme gravi di criminalità o vittime di questi reati, e di consentire alle autorità di contrasto di consultare i precedenti viaggi di cittadini di paesi terzi, che siano titolari di visto o esenti dall'obbligo del visto, indagati o vittime di tali reati.

La proposta, formulata in base ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione, è proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati in numero e per una durata superiori allo stretto necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Saranno inoltre previsti e attuati tutte le salvaguardie e i meccanismi richiesti per un'efficace protezione dei diritti fondamentali dei viaggiatori, in particolare la protezione della loro vita privata e dei loro dati personali.

Non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni a livello dell'UE affinché il sistema funzioni: pertanto la misura proposta è proporzionata, dato che si limita a quanto è necessario in termini di azione a livello dell'UE per conseguire gli obiettivi stabiliti.

L'opzione prescelta è altresì proporzionata in termini di costi, visti i vantaggi che il sistema genererà per gli Stati membri nella gestione della frontiera esterna comune e nell'evoluzione verso una politica migratoria comune dell'Unione europea.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

La presente proposta istituirà un sistema centralizzato che permetterà agli Stati membri di cooperare tra loro e che richiederà un'architettura e norme di funzionamento comuni. Inoltre stabilirà norme relative alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e all'accesso al sistema, anche per finalità di contrasto, uniformi per tutti gli Stati membri. Il regolamento è quindi l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto incide sui diritti fondamentali, in particolare il diritto alla dignità (articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5 della Carta); il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto di asilo (articolo 18 della Carta) e alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19 della Carta), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).

L'attuazione di un EES incide positivamente in termini di proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e di diritto alla libertà e alla sicurezza. Un'identificazione migliore e più accurata (grazie all'uso dei dati biometrici) dei cittadini di paesi terzi che attraversano la frontiera esterna dello spazio Schengen contribuisce a individuare i casi di frode d'identità, tratta di esseri umani (specialmente di minori) e criminalità transfrontaliera, contribuendo così a migliorare la sicurezza dei cittadini nello spazio Schengen.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali, la proposta contiene garanzie a protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tali dati, che dovrebbe essere strettamente limitato allo scopo del regolamento proposto e alle autorità competenti ivi indicate. Dette garanzie comprendono anche il diritto di accedere ai dati personali e il diritto di rettificarli o cancellarli. La limitazione del periodo di conservazione dei dati di cui al capitolo 1 della presente relazione contribuisce anch'essa al rispetto dei dati personali in quanto diritto fondamentale.

La proposta prevede l'accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine relativi a reati di terrorismo e altre forme gravi di criminalità, per identificare i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e per accedere ai dati sui loro viaggi precedenti. Come stipulato dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali devono essere appropriate per raggiungere l'obiettivo stabilito e limitarsi a quanto è necessario per conseguirlo. Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo riconosce all'articolo 8, paragrafo 2, che l'ingerenza di una autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata può essere giustificata se necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla prevenzione dei reati, come nel caso dell'attuale proposta. La Corte di giustizia ha inoltre riconosciuto 14 che la lotta contro il terrorismo e reati gravi, come quelli legati alla criminalità organizzata e al terrorismo, è di capitale importanza per garantire la sicurezza pubblica e la sua efficacia può dipendere in larga misura dall'uso delle moderne tecniche di indagine e che pertanto l'accesso ai dati personali concesso per tali fini specifici può essere giustificato se ritenuto necessario.

La proposta prevede l'accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine relativi a reati di terrorismo e altre forme gravi di criminalità, per identificare i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e per accedere ai dati sui loro viaggi precedenti. L'accesso all'EES a fini d'identificazione dovrebbe essere autorizzato soltanto a condizione che sia stata precedentemente svolta, senza successo, un'interrogazione delle banche dati degli Stati membri e, in caso di ricerca basata sulle impronte digitali, un'interrogazione dei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica ai sensi della decisione 2008/615/GAI. Anche se il VIS contiene dati sui titolari di visti, nessun'altra banca dati dell'UE contiene dati sui cittadini esenti dall'obbligo del visto né sugli spostamenti.

L'accesso ai dati dell'EES per finalità di contrasto può essere autorizzato soltanto per la prevenzione, l'individuazione o l'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ai sensi delle decisioni quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo e 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, e qualora sia necessario per un caso specifico. Inoltre, le autorità di contrasto designate possono chiedere l'accesso ai dati dell'EES soltanto qualora esistano fondati motivi per ritenere che tale accesso contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione del reato in questione. Tali richieste sono verificare da un'autorità di contrasto designata, la quale controlla che siano rispettate le rigorose condizioni per chiedere l'accesso all'EES per finalità di contrasto.

La proposta stabilisce inoltre misure rigorose in materia di sicurezza dei dati per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, e prevede una sorveglianza delle attività di trattamento da parte di autorità di controllo indipendenti e l'obbligo di documentare ogni interrogazione compiuta. La proposta prevede inoltre che il trattamento di tutti i dati personali svolto da autorità di contrasto una volta ricavati dall'EES sia soggetto alle disposizioni della decisione quadro del Consiglio 2008/977/GAI.

La proposta stabilisce rigorose norme di accesso al sistema di ingressi/uscite e le necessarie salvaguardie. Essa stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Pertanto la proposta è pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, e all'articolo 16 del TFUE, che sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta del 2013 sull'EES fa riferimento alla proposta della Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale, che stanzia 4,6 miliardi di EUR per il Fondo Sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020. La proposta del 2013 prevedeva di riservare 1,1 miliardi di EUR a titolo di importo indicativo per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati, presupponendo che i relativi costi di sviluppo iniziassero soltanto a partire dal 2015. Tale importo è stato calcolato sulla base dello sviluppo e della gestione operativa di due sistemi distinti e di 3 anni di sviluppo e 4 anni di operazioni.

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2000/CE (regolamento ISF-Frontiere) prevede all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), che 791 milioni di EUR siano utilizzati per lo sviluppo di sistemi informatici, basati su sistemi esistenti e/o nuovi, a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne. L'importo di 791 milioni di EUR corrispondeva a 3 anni di sviluppo (dal 2017 al 2019 compreso), con alcune attività preparatorie già previste per il 2016 e l'avvio delle operazioni nel 2020.

A seguito dello studio tecnico e della valutazione d'impatto, l'attuale proposta si basa sull'opzione prescelta che consiste nello sviluppo di un unico sistema di EES e l'importo necessario è stato stimato a 480 milioni di EUR, tenendo conto anche dello scopo dell'accesso per finalità di contrasto. Di conseguenza la presente proposta comprende una proposta di modifica del regolamento ISF-Frontiere intesa ad adeguarlo al nuovo importo ridotto.

Tale sostegno finanziario coprirebbe non solo i costi delle componenti centrali per l'intero periodo del quadro finanziario pluriennale (288 milioni di EUR a livello dell'UE, costi sia di sviluppo sia operativi, con modalità di gestione indiretta), ma anche i costi per l'integrazione delle infrastrutture di frontiera nazionali già esistenti negli Stati membri con l'EES mediante le interfacce nazionali uniformi (120 milioni di EUR con modalità di gestione diretta). Il sostegno finanziario ai costi di integrazione nazionali garantirà che i progetti non subiscano contraccolpi o ritardi a causa di congiunture economiche difficili a livello nazionale. Durante la fase di sviluppo (2017-2019) la Commissione spenderà un importo totale di 52,7 milioni di EUR (con modalità di gestione diretta) per le spese connesse alle operazioni negli Stati membri.

Una volta che il nuovo sistema sarà operativo, i futuri costi operativi negli Stati membri potranno essere sostenuti dai programmi nazionali nel quadro dell'ISF (in gestione concorrente). A questo scopo è stato destinato un importo di 20 milioni di EUR nell'ambito della dotazione complessiva di 480 milioni di EUR. Sarà compreso un sostegno operativo per un anno.

Il modello di costo applicato è illustrato nell'allegato 6 (Modello di costo per il sistema EES) della valutazione d'impatto.

5.INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Partecipazione

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, in quanto concerne l'attraversamento delle frontiere esterne. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca: a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda: a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) né ad alcuno degli strumenti giuridici comunemente noti come "acquis di Schengen, vale a dire gli strumenti giuridici che organizzano e sostengono l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le misure di accompagnamento relative ai controlli alle frontiere esterne.

Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

In conformità della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-482/08 Regno Unito contro Consiglio (ECLI:EU:C:2010:631), il fatto che il presente regolamento abbia come basi giuridiche gli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), insieme all'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), non incide sulla conclusione di cui sopra, poiché l'accesso per finalità di contrasto è secondario rispetto all'istituzione del sistema di ingressi/uscite.

Islanda e Norvegia: le procedure previste nell'accordo di associazione concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'allegato A di quell'accordo 15 .

Svizzera: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 16 .

Liechtenstein: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 17 .

Croazia, Cipro, Bulgaria e Romania: il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro sul passaporto del cittadino di paese terzo, obbligo che gli Stati membri aderenti dovevano applicare al momento dell'adesione all'Unione europea.

2016/0106 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e
di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano

le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto


e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 19 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea" 20 la Commissione ha evidenziato la necessità, nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, di istituire un sistema di ingressi/uscite (entry/exit system – EES) che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.

(2)Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha sottolineato l'importanza di continuare i lavori sull'ulteriore sviluppo della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione delle frontiere esterne.

(3)Nella comunicazione del 10 giugno 2009 "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" la Commissione ha auspicato l'introduzione di un sistema elettronico di registrazione degli ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne per garantire una gestione più efficace dell'accesso a tale territorio.

(4)Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha invitato ad accelerare i lavori in materia di "frontiere intelligenti". Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Frontiere intelligenti — opzioni e prospettive".

(5)Negli orientamenti strategici adottati nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato che "[l]o spazio Schengen, che consente alle persone di viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e il crescente numero di persone che viaggiano nell'UE richiedono una gestione efficace delle frontiere esterne comuni dell'UE per garantire una forte protezione. L'Unione deve mobilitare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere gli Stati membri in questo compito. A tal fine: la gestione integrata delle frontiere per le frontiere esterne dovrebbe essere modernizzata in maniera efficiente in termini di costi per assicurare una gestione intelligente delle frontiere, tra l'altro mediante un sistema di ingressi/uscite, con il sostegno della nuova agenzia per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA)."

(6)Nella comunicazione del 13 maggio 2015 "Agenda europea sulla migrazione" la Commissione ha osservato che "[l]'iniziativa "frontiere intelligenti" dovrebbe inaugurare una nuova fase per rendere più efficaci i valichi di frontiera, agevolare l'attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori "in buona fede" e rafforzare la lotta contro l'immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità."

(7)È necessario specificare gli obiettivi dell'EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(8)L'EES dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen, così come ai cittadini di paesi terzi ai quali, in base ad un provvedimento di respingimento, sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata.

(9)L'EES dovrebbe avere per obiettivo il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

(10)Per conseguire tali obiettivi l'EES dovrebbe trattare dati alfanumerici e dati biometrici (le impronte digitali e l'immagine del volto). Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

(11)Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti in ogni circostanza. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel sistema d'informazione visti (VIS), istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio 21 . L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES ed essere utilizzata come principale identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. In alternativa, tale verifica dovrebbe essere effettuata mediante le impronte digitali.

(12)L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale.

(13)Occorre che sia stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra i sistemi centrali affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare il fascicolo individuale; affinché le autorità di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione diretta delle impronte digitali nel VIS alle frontiere esterne e affinché le autorità di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità di frontiera che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni così come consentire alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(14)È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

(15)Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(16)Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per individuare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio 23 e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio 24 . I dati generati dal sistema di ingressi/uscite possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità di contrasto indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali e dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento di intelligence criminale per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, occorre che i dati nell'EES siano disponibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia («Europol»), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(17)Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio 25 .

(18)L'accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'EES. Un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

(19)Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, cioè una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, rappresenterebbe, per le autorità di contrasto degli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

(20)È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di accesso all'EES, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso a fini specifici di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(21)Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso all'EES non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in modo indipendente dalle autorità designate ed essere responsabili di garantire, in modo indipendente, il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso previste dal presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

(22)Onde proteggere i dati personali ed escludere le ricerche sistematiche, il trattamento dei dati dell'EES dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'EES soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(23)Inoltre, l'accesso all'EES per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave dovrebbe essere autorizzato soltanto a condizione che l'interrogazione delle banche dati dattiloscopiche degli Stati membri e dei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio 26 non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. È altresì necessario che l'accesso all'EES per consultare le cartelle di ingresso/uscita di una determinata persona sia debitamente giustificato.

(24)Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti e il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.

(25)I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi dell'EES. Ai fini della gestione delle frontiere è opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano inserire nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE 27 o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, è opportuno conservare ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita.

(26)È necessario conservare i dati per un periodo di cinque anni per consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione del sistema di ingressi/uscite. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. Il periodo di conservazione dei dati di cinque anni ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alle frontiere. Il periodo di conservazione dei dati sarà inoltre necessario per consentire di facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando gli acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione dipende dai dati registrati nel sistema. Un periodo più breve di conservazione dei dati avrebbe un impatto negativo sulla durata dei controlli alle frontiere. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe inoltre il gruppo di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere.

(27)Un analogo periodo di conservazione di cinque anni è necessario per i dati relativi alle persone che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il periodo di soggiorno autorizzato, onde contribuire alla loro individuazione e al processo di rimpatrio, e per quelli relativi alle persone il cui ingresso per un soggiorno di breve durata {o sulla base di un visto di circolazione} è stato rifiutato. I dati dovrebbero essere cancellati dopo cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.

(28)Occorre elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato, conformemente al presente regolamento, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(29)È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

(30)Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

(31)Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi dovrebbe essere subordinato al livello di protezione dei dati personali stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 30 .

(32)I dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né essere messi a loro disposizione, tranne quando ciò sia necessario in singoli casi per contribuire all'individuazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio e nel rispetto di rigorose condizioni.

(33)Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa dell'EES si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

(34)Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.

(35)Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI dovrebbero verificare la liceità del trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri, mentre le autorità di controllo nazionali istituite conformemente all'articolo 33 della decisione 2009/371/GAI dovrebbero sorvegliare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali eseguite da Europol.

(36)"(...) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il [...].

(37)La proposta stabilisce rigorose norme di accesso al sistema di ingressi/uscite e le necessarie garanzie. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana (articolo 1), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), i diritti delle persone con disabilità (articolo 26) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

(38)Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.

(39)Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(40)Poiché l'istituzione di un EES comune e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l'uso dei dati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)A seguito dell'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, occorre modificare l'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in quanto incompatibile con l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a motivo del fatto che la politica comune in materia di visti non può essere basata sull'esistenza o inesistenza di accordi bilaterali di esenzione dal visto conclusi dagli Stati membri e la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi non dovrebbe dipendere dal numero e dal contenuto di tali accordi bilaterali. Inoltre il sistema di ingressi/uscite non potrebbe prendere in considerazione, né calcolare, la durata del soggiorno autorizzato per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto che beneficiano di tali accordi; essi dovrebbero pertanto essere tralasciati.

(42)I costi previsti dell'EES sono inferiori agli stanziamenti destinati alle "frontiere intelligenti" con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Di conseguenza, a seguito dell'adozione del presente regolamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, occorre che la Commissione, mediante un atto delegato, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.

(43)Il presente regolamento, che istituisce un sistema di ingressi/uscite, sostituisce l'obbligo di apporre un timbro sui passaporti dei cittadini di paese terzo, obbligo che incombe a tutti gli Stati membri aderenti. I soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione non dovrebbero rientrare nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Tali Stati membri dovrebbero registrare nell'EES il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, ma il calcolatore automatico integrato nel sistema non dovrebbe calcolarlo come parte della durata del soggiorno autorizzato.

(44)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE.

(45)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(46)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 34 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(47)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 35 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(48)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 36 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 37 .

(49)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 38 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE 39 del Consiglio e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio 40 .

(50)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 41 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 42 e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio 43 .

(51)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, ne calcola la durata del soggiorno e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o il visto di circolazione}, e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.

2.Il presente regolamento stabilisce inoltre al capo IV le condizioni alle quali le autorità di contrasto designate degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere al sistema di ingressi/uscite, a scopo di consultazione, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Articolo 2
Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata {o in base ad un visto di circolazione} nel territorio degli Stati membri e sono soggetti alle verifiche di frontiera conformemente al regolamento (UE) 2016/399 all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Al loro ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dallo stesso, esso si applica ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2.Il presente regolamento si applica altresì ai cittadini di paesi terzi ai quali sia rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata {o il visto di circolazione} nei territori degli Stati membri, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

3.Il presente regolamento non si applica:

(a)ai familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE, che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;

(b)ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE;

(c)ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399, ad eccezione di coloro che sono contemplati nelle precedenti lettere a) e b);

(d)ai titolari di visto per soggiorno di lunga durata;

(e)ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;

(f)alle persone o alle categorie di persone esonerate dalle condizioni per l'attraversamento delle frontiere o che beneficiano di un'agevolazione a tal fine, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere d), e) e f) del regolamento (UE) 2016/399.

Il presente regolamento non si applica ai familiari di cui alle lettere a) e b), anche se questi non accompagnano né raggiungono un cittadino dell'Unione o un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione.

4.Le disposizioni del presente regolamento relative al calcolo della durata del soggiorno e alla generazione di segnalazioni dirette agli Stati membri alla scadenza del periodo del soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

Articolo 3
Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 2016/399;

(2)"autorità di frontiera": le autorità incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle persone ai valichi di frontiera esterna a norma del regolamento (UE) n. 2016/399;

(3)"autorità competenti per l'immigrazione": le autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di esaminare le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni;

(4)"autorità competenti per i visti": le autorità che in ciascuno Stato membro sono competenti per l'esame delle domande di visto, per l'adozione delle relative decisioni e per l'adozione delle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alle frontiere esterne;

(5)"cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

(6)"documento di viaggio": il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

(7)"soggiorno di breve durata": il soggiorno nel territorio degli Stati membri la cui durata non è superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;

(8)"visto per soggiorno di breve durata": l'autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro, per un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri la cui durata non è superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;

(9)"visto di circolazione": l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di due o più Stati membri per una durata superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni nel territorio dello stesso Stato membro;

(10)"vettore": ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;

(11)"Stato membro competente": lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES;

(12)"verifica": il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (verifica "uno a uno");

(13)"identificazione": il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica "uno a molti");

(14)"dati alfanumerici": i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

(15)"dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, oppure un'impronta digitale latente;

(16)"immagine del volto": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzate in un confronto biometrico automatizzato;

(17)"dati biometrici": le impronte digitali e l'immagine del volto;

(18)"soggiornante fuoritermine": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;

(19)"eu-LISA": l'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;

(20)"Frontex": l'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

(21)"autorità di controllo": le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE;

(22)"autorità nazionale di controllo": ai fini di contrasto, le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

(23)"organismo nazionale di controllo": gli organismi di controllo istituiti in virtù dell'articolo 33 della direttiva 2009/371/GAI;

(24)"dati EES": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18;

(25)"contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

(26)"reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

(27)"reati gravi": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;

2.I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri per la finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3.I termini definiti nell'articolo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto.

Articolo 4
Istituzione dell'EES

L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA") provvede allo sviluppo dell'EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15.

Articolo 5

Finalità dell'EES

Registrando e conservando i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso, di uscita e di respingimento dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e fornendo agli Stati membri accesso a tali dati, l'EES:

(a)migliora l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato al momento dell'ingresso e dell'uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata {o in base ad un visto di circolazione}:

(b)contribuisce all'individuazione di chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri;

(c)consente di scoprire e individuare i soggiornanti fuoritermine (anche all'interno del territorio) e permette alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio;

(d)consente la verifica elettronica nell'EES dei respingimenti;

(e)sgrava le risorse per il controllo di frontiera dalle verifiche che possono essere automatizzate e consente di concentrare l'attenzione sulla valutazione dei cittadini di paesi terzi;

(f)permette ai consolati di accedere ai dati riguardanti l'uso lecito di precedenti visti;

(g)informa i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;

(h)raccoglie dati statistici concernenti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il superamento del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorni fuoritermine e di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti;

(i)contrasta l'usurpazione di identità;

(j)contribuisce alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

(k)consente l'identificazione e l'arresto delle persone sospettate di terrorismo o di altri reati, come pure delle vittime, che attraversano le frontiere esterne;

(l)consente l'acquisizione di informazioni sullo storico dei viaggi delle persone sospettate di terrorismo o di altri reati, così come delle vittime, ai fini delle indagini relative al terrorismo o ai reati gravi.

Articolo 6

Architettura tecnica dell'EES

1.L'EES è composto da:

(a)un sistema centrale;

(b)un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

(c)un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS;

(d)un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.

2.    Il sistema centrale dell'EES sarà ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici. Esso fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di disponibilità, qualità e rapidità conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

3.    Fatta salva la decisione 2008/602/CE della Commissione 44 , alcuni componenti hardware e software dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES sono condivisi con l'infrastruttura di comunicazione del VIS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE. Una rete distinta virtuale privata dedicata all'EES è istituita in aggiunta all'attuale rete virtuale privata del VIS per garantire la separazione logica dei dati del VIS e dell'EES.

Articolo 7
Interoperabilità con il VIS

1.eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

2.Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:

(a)estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per creare o aggiornare il fascicolo individuale del titolare di visto nell'EES conformemente agli articoli 13, 14 e 16 del presente regolamento e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

(b)estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare l'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

(c)verificare l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

(d)verificare alle frontiere esterne se un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto sia stato precedentemente registrato nel VIS a norma dell'articolo 21 del presente regolamento e dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

(e)se l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES, verificare, alle frontiere esterne, l'identità del titolare di visto mediante confronto con le impronte digitali nel VIS a norma dell'articolo 21 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.

3.Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS al fine di:

(a)esaminare le domande di visto e decidere in merito alle domande conformemente all'articolo 22 del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;

(b)aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 8
Accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati

1.L'accesso all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi di cui agli articoli da 21 a 32. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti, conformemente a detti scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2.Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti, comprese le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti per l'immigrazione. Il personale debitamente autorizzato ha accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può accedere ai dati dell'EES.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione dell'EES a norma dell'articolo 60, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Articolo 9
Principi generali

1.Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all'EES assicura che l'utilizzo dell'EES è necessario, adeguato e proporzionato.

2.Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare l'EES, essa non discrimina i cittadini di paesi terzi per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità della persona. Va prestata particolare attenzione alla specifica situazione di minori, persone anziane e disabili. In particolare, nel conservare i dati di un minore, è considerato preminente l'interesse superiore del minore.

Articolo 10
Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato

1.L'EES include un calcolare automatico che indica la durata massima del soggiorno autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 per i cittadini di paesi terzi registrati nell'EES ammessi ad un soggiorno di breve durata {o in base ad un visto di circolazione}.

Il calcolatore non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2.Il calcolatore automatico:

a)all'ingresso, informa le autorità competenti della durata del soggiorno autorizzato e se è stato precedentemente utilizzato il numero degli ingressi autorizzati del visto d'ingresso singolo o doppio;

b)all'uscita, identifica i cittadini di paesi terzi che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato.

3.Le autorità di frontiera informano il cittadino di paese terzo del numero massimo di giorni di soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi autorizzati e della durata del soggiorno autorizzato in base al visto {o al visto di circolazione}, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/399.

4.I soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione non rientrano nel calcolo della durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Tali Stati membri registrano i soggiorni dei cittadini di paesi terzi nell'EES. Tuttavia, il calcolatore automatico del sistema non calcola, come parte della durata del soggiorno autorizzato, i soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 11
Meccanismo di informazione

1.L'EES contiene un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è superata la durata massima del soggiorno.

2.Un elenco generato dal sistema, contenente i dati di cui agli articoli 14 e 15 di tutti i soggiornanti fuoritermine individuati, è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti designate.

Articolo 12
Servizio web

1.    Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento la restante durata del soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), unitamente alle previste date di ingresso e di uscita. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK". Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura, aggiornata quotidianamente, mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati EES.

2.    I vettori possono utilizzare l'Internet sicuro per accedere al servizio web di cui al paragrafo 1, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto d'ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto. Il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Su tale base il servizio restituisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta. 

3.    Norme dettagliate concernenti le condizioni di funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

CAPO II
Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità di frontiera

Articolo 13
Procedure per l'inserimento dei dati nell'EES

1.    Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per pre-inserire i propri dati o per effettuare le verifiche di frontiera [non sarebbe necessario definire o spiegare questo sistema self-service?] la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.

2.Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale, l'autorità di frontiera, se necessario, lo aggiorna, crea una cartella di ingresso/uscita per ogni ingresso e uscita conformemente agli articoli 14 e 15 o, se applicabile, una cartella con i dati del respingimento conformemente all'articolo 16. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato. Se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono aggiunti al fascicolo individuale e i dati di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I diversi documenti di viaggio e di identità utilizzati legittimamente dal cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo. Se esiste un fascicolo registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), sono aggiornati se l'immagine del volto registrata nel chip del nuovo documento di viaggio può essere estratta per via elettronica.

3.    Se necessario per creare o aggiornare i dati del fascicolo individuale del titolare di visto, l'autorità di frontiera può estrarre e introdurre i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e g), direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 

4.    In assenza di una precedente registrazione del cittadino di paese terzo nell'EES, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale inserendo i dati di cui agli articoli 14, 15 e 16, a seconda dei casi.

5.    Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service di pre-inserimento dei propri dati, si applica l'articolo 8 quater del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso il cittadino di paese terzo può pre-inserire i propri dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalla guardia di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o nega l'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. La verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service. I dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e g), possono essere estratti e importati direttamente dal VIS.

6.    Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per eseguire la verifica di frontiera, si applica l'articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service.

7.    Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un varco automatico (e-gate) per l'attraversamento della frontiera esterna, si applica l'articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la relativa registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale dell'interessato sono effettuati attraverso il varco automatico.

8.    Se è necessario creare un fascicolo individuale o aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), l'immagine del volto può essere estratta solo in formato elettronico dall'eMRTD (documenti di viaggio a lettura ottica) elettronico e inserita nel fascicolo individuale qualora sia stato verificato che l'immagine del volto registrata nel chip dell'eMRTD corrisponde all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto.

Articolo 14
Dati personali dei titolari di visto

1.L'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale del cittadino di paese terzo titolare di visto inserendo i seguenti dati:

a)cognome; nome o nomi; data di nascita; la o le cittadinanze; sesso;

b)tipo, numero e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;

c)data di scadenza del o dei documenti di viaggio;

d)numero del visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, tipo di visto, scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto che deve essere aggiornata al momento di ciascun ingresso e data di scadenza del visto, se pertinente;

e)al primo ingresso sulla base del visto per soggiorno di breve durata, numero di ingressi autorizzati e durata del soggiorno autorizzato indicati nel visto adesivo;

f) l'immagine del volto, se possibile ricavata elettronicamente dall'eMRTD o altrimenti rilevata sul posto;

g)numero di visto adesivo del visto di circolazione, il tipo di visto e la data di scadenza del visto, se pertinente.

2.Al momento di ciascun ingresso del cittadino di paese terzo titolare di visto sono registrati i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:

a)data e luogo dell'ingresso;

b)valico di frontiera e autorità che ha autorizzato l'ingresso. 

3.Al momento di ciascuna uscita, nella cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo titolare di visto sono inseriti i seguenti dati:

a)data e luogo dell'uscita;

b)valico di frontiera di uscita.

4.In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, il sistema evidenzia con un contrassegno o una marca la cartella di ingresso/uscita, e i dati del cittadino di paese terzo titolare di visto e individuato come soggiornante fuoritermine sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11.

5.    Al fine di creare il fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo titolare di visto, l'autorità di frontiera può estrarre e importare i dati di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e g), direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 

Articolo 15
Dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto

1.Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, l'autorità di frontiera indica nel loro fascicolo i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f). Inoltre essa inserisce in tale fascicolo individuale le quattro impronte digitali dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra o, se ciò non è possibile, le stesse dita della mano sinistra, in conformità delle specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applica l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4.

2.Per motivi giuridici, sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

3.Per ragioni di fatto, sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle.

Tuttavia, qualora l'impossibilità fisica sia temporanea, l'interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell'ingresso successivo. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell'impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali.

Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell'interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.

4.Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Articolo 16Dati personali dei cittadini di paesi terzi respinti

1.Se, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2016/399 e del relativo allegato V, l'autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dai territori degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, e se non esiste alcun fascicolo precedente nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi titolari di visto, e i dati richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

2.Al fine di creare il fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo titolare di visto, l'autorità di frontiera competente può estrarre e importare i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e g), direttamente dal VIS verso l'EES in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

3.Sia per i cittadini di paesi terzi i titolari di visto sia per quelli esenti dall'obbligo del visto i seguenti dati sono inseriti in una cartella distinta relativa al respingimento:

a) la data e l'ora del respingimento;

b) il valico di frontiera;

c) l'autorità che ha emanato il provvedimenti di respingimento;

d) la o le lettere corrispondenti alla o alle ragioni del respingimento, conformemente alla parte B, allegato V, del regolamento (UE) 2016/399.

4.Se esiste già nell'EES un fascicolo precedente, i dati forniti nel paragrafo 2 sono aggiunti al fascicolo esistente.

Articolo 17Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga dell'autorizzazione di soggiorno

1.Qualora sia presa una decisione di revoca o annullamento dell'autorizzazione di soggiorno o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto, l'autorità competente che ha preso la decisione aggiunge al fascicolo individuale i seguenti dati:

a)informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con menzione della revoca o dell'annullamento dell'autorizzazione di soggiorno o del visto oppure della proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;

b)l'identità dell'autorità che ha revocato o annullato l'autorizzazione di soggiorno o il visto o prorogato la durata del soggiorno autorizzato o il visto;

c)il luogo e la data della decisione di revoca o annullamento dell'autorizzazione di soggiorno o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;

d)il numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio;

e)il periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato;

f)la nuova data di scadenza dell'autorizzazione di soggiorno o del visto.

2.Qualora sia adottata una decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell'EES conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.

3.La cartella di ingresso/uscita indica il o i motivi di revoca dell'autorizzazione di soggiorno, segnatamente:

a)i motivi per i quali la persona è espulsa;

b)qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l'allontanamento o la partenza del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

4.Nella cartella di ingresso/uscita devono figurare i motivi di proroga della durata del soggiorno autorizzato.

5.Qualora una persona abbia lasciato il territorio degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente inserisce i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell'ingresso specifico.

Articolo 18
Dati da aggiungere in caso di superamento della presunzione che il cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni relative alla durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/399

Fatto salvo l'articolo 20, se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro non è registrato nell'EES, o la cartella di ingresso/uscita non contiene una data di uscita posteriore alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata dalla prova che il cittadino di paese terzo interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di soggiorno di breve durata, le autorità competenti creano un fascicolo individuale per il cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

Articolo 19
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di inserire i dati o di guasto dell'EES

In caso di impossibilità tecnica di inserire i dati nel sistema centrale, o in caso di guasto del sistema centrale, i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.

Articolo 20
Periodo transitorio e misure transitorie

1.Per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all' ingresso, che il cittadino di paese terzo non abbia superato il numero di ingressi autorizzati dal visto d'ingresso singolo o doppio e verificare, all'ingresso e all'uscita, che il cittadino di paesi terzo entrato per un soggiorno di breve durata non abbia oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato, le competenti autorità di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nel corso dei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.

2.Se il cittadino di paese terzo è entrato nel territorio degli Stati membri e non l'ha ancora lasciato prima che l'EES sia entrato in funzione, è istituito un fascicolo individuale e la data di tale ingresso riportata nel timbro sul passaporto è registrata nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, al momento dell'uscita del cittadino di paese terzo. Questa norma non è limitata ai sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di discrepanza tra il timbro d'ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale il timbro.

Articolo 21
Uso dei dati ai fini di verifica alle frontiere esterne

1.Le autorità di frontiera hanno accesso all'EES per verificare l'identità e la precedente registrazione del cittadino di paese terzo, per aggiornare i dati registrati nell'EES, se necessario, e per consultare i dati, nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di controllo di frontiera.

2.Conformemente al paragrafo 1, le autorità di frontiera hanno accesso all'EES per eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Inoltre, nel caso di cittadini di paesi terzi che sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne, le autorità di frontiera possono avviare un'interrogazione del VIS direttamente dall'EES usando gli stessi dati alfanumerici previsti per lo svolgimento della consultazione del VIS per la verifica ai valichi di frontiera esterni in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora dall'interrogazione dell'EES con tali dati risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità di frontiera confrontano l'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino del paese terzo con l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f). Se al valico di frontiera non è disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto, le autorità di frontiera procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite e, nel caso di cittadini di paesi terzi in possesso di visto, a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali nel VIS dei titolari di visto, le autorità di frontiera possono avviare l'interrogazione del VIS direttamente dall'EES come previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Se la verifica dell'immagine del volto non dà esito, la verifica è effettuata mediante le impronte digitali e viceversa.

3.Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e la o le relative cartelle di ingresso/uscita.

4.Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 25.

Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne, qualora dall'interrogazione del VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che il cittadino di paese terzo è registrato nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l'autorità competente può avviare un'interrogazione dall'EES verso il VIS, come previsto all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Nei casi in cui la verifica della persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dia esito, le autorità di frontiera accedono ai dati VIS ai fini di identificazione conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;

(b)per i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne e che non figurano nell'EES in seguito all'identificazione eseguita a norma dell'articolo 25, è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. L'autorità competente può avviare un'interrogazione dall'EES nel VIS, come previsto all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

5.Per i cittadini di paesi terzi i cui dati sono già registrati nell'EES, ma i cui fascicoli individuali sono stati creati nell'EES da uno Stato membro non soggetto all'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 in conformità del suo atto di adesione, le autorità di frontiera consultano il VIS conformemente al paragrafo 4, lettere a) o b), del presente articolo quando, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, il cittadino di paese terzo intende attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro che è soggetto all'applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008.

CAPO III
Inserimento dei dati e uso dell'EES da parte di altre autorità

Articolo 22
Uso dell'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni

1.Le autorità competenti per i visti consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto rilasciato, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 .

2.L'autorità competente per i visti è abilitata ad eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei seguenti dati:

a)i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)il numero di visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d);

c)i dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15.

3.Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e le relative cartelle di ingresso/uscita.

Articolo 23
Uso dell'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi di facilitazione nazionali

1.Le autorità competenti di cui all'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399 consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi di facilitazione nazionali di cui a tale articolo per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e l'adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di rifiuto, revoca o proroga del periodo di validità dell'accesso ai programmi di facilitazione nazionali, conformemente a tale articolo.

2.L'autorità competente è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f).

3.Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell'interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita.

Articolo 24
Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1.Allo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo e/o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, le autorità degli Stati membri competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti confrontano l'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo con l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f). Se non è disponibile la tecnologia per l'uso di immagini del volto rilevate sul posto, le competenti autorità procedono alla verifica delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nell'EES e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto nel VIS conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell'interessato e le relative cartelle di ingresso/uscita.

3.Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino del paese terzo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 25.

Articolo 25
Accesso ai dati a fini di identificazione

1.Unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che sono stati registrati precedentemente nell'EES con una diversa identità o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità del regolamento (UE) 2016/399, o all'interno degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati biometrici di tale cittadino di paese terzo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 15, paragrafo 1.

Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere esterne, prima di qualsiasi identificazione nel VIS, le autorità competenti accedono al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali e l'immagine del volto non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e/o b).

2.Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita.

CAPO IV

Procedure e condizioni di accesso all'EES a fini di contrasto

Articolo 26

Autorità di contrasto designate dagli Stati membri

1.Gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono autorizzate a consultare i dati conservati nell'EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

2.Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica, con una dichiarazione, le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare e sostituire tale dichiarazione con un'altra. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere all'EES. Il punto di accesso centrale è un'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 29.

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4.Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione il o i punti di accesso nazionali mediante una dichiarazione, che può in qualsiasi momento modificare e sostituire con un'altra dichiarazione. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati conservati nell'EES attraverso il o i punti di accesso centrale.

6.Solo il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale può accedere all'EES conformemente agli articoli 28 e 29.

Articolo 27

Europol

1.Europol designa un'autorità autorizzata a richiedere l'accesso all'EES attraverso il suo punto di accesso centrale designato al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol.

2.Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 30.

Il punto d'accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Articolo 28
Procedure di accesso all'EES a fini di contrasto

1.Le unità operative di cui all'articolo 26, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico ai punti di accesso centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, per l'accesso ai dati conservati nell'EES. Quando ricevono la richiesta di accesso, il o i punti di accesso centrale verificano che le condizioni di accesso di cui all'articolo 29 siano soddisfatte. Se le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale tratta la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 26, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2.In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, il o i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori che tutte le condizioni di cui all'articolo 29 siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza dell'eccezionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo dopo il trattamento della richiesta.

3.Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati EES non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES e informano i punti di accesso centrale dell'avvenuta cancellazione.

Articolo 29
Condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte delle autorità designate degli Stati membri

1.Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, il che rende l'interrogazione della banca proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;

b)l'accesso per consultazione è necessario in un caso specifico;

c)esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES possa contribuire in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2.L'accesso all'EES come strumento di identificazione penale per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, in aggiunta alle seguenti condizioni:

a)una precedente interrogazione delle banche dati nazionali è stata effettuata senza successo;

b)nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata effettuata senza successo nel sistema di verifica automatizzata delle impronte digitali degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili.

Tuttavia, non è necessario eseguire la consultazione preliminare se vi sono fondati motivi per ritenere che il confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consentirebbe di verificare l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta elettronica di confronto con i dati dell'EES inviata dall'autorità designata al o ai punti di accesso centrale.

Poiché i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi titolari di visto sono conservati solo nel VIS, in parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato, conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI, sempre che le interrogazioni eseguite in conformità del primo comma, lettere a) e b), non abbiano portato alla verifica dell'identità dell'interessato.

3.L'accesso all'EES come strumento di intelligence criminale per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno nello spazio Schengen di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è autorizzato quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e laddove vi sia una necessità debitamente motivata di consultare le cartelle di ingresso/uscita dell'interessato.

4.La consultazione dell'EES a fini di identificazione è limitata all'interrogazione del fascicolo di domanda con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

a)le impronte digitali (anche latenti) di cittadini di paesi terzi esenti dal visto;

b)l'immagine del volto.

La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1.

5.La consultazione dell'EES nei dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale o nelle cartelle di ingresso/uscita:

a)cognome o cognomi; nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso;

b)tipo e numero del documento o documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c)numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto.

d)impronte digitali (incluse quelle latenti);

e)immagine del volto;

f)data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l'ingresso e valico di frontiera utilizzato;

g)data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato.

La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati di cui al presente paragrafo e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale e nelle cartelle di ingresso/uscita, compresi i dati inseriti con riferimento alla revoca o alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno conformemente all'articolo 17.

Articolo 30

Procedura e condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte di Europol

1.Europol ha accesso alla consultazione dell'EES se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, il che rende l'interrogazione della banca dati proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;

b)la consultazione è necessaria in un caso specifico;

c)esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione possa contribuire in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2.Le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, si applicano di conseguenza.

3.L'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nell'EES al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 27. Quando riceve la richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica che le condizioni di accesso di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale tratta la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

4.Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante consultazione dei dati dell'EES è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

CAPO V
Conservazione e modifica dei dati

Articolo 31
Periodo di conservazione dei dati

1Ciascuna cartella di ingresso/uscita o di respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso.

2.Ciascun fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita o di respingimento sono conservati nell'EES per un periodo di cinque anni e un giorno a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di uscita, se non è stato registrato nessun ingresso nei cinque anni successivi all'ultima registrazione di uscita o di respingimento.

3.Se, dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno del soggiorno autorizzato. L'EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le misure necessarie.

4.    In deroga ai paragrafi 2 e 3, le cartelle di ingresso/uscita generate da cittadini di paesi terzi nella loro qualità di familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, sono conservate nell'EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'ultima uscita registrata.

5.    Allo scadere del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Articolo 32
Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati

1.Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell'EES, rettificandoli o cancellandoli.

2Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, li controlla, se è possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li modifica o cancella dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Altrimenti, entro 14 giorni lo Stato membro contatta le autorità dello Stato membro competente e quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nell'EES entro un mese. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

4.Nel caso in cui lo Stato membro competente o uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li modifica nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica o cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a modificare o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco dei soggiornanti fuoritermine identificati di cui all'articolo 11.

5I dati relativi alle persone identificate di cui all'articolo 11 sono cancellati senza indugio dall'elenco menzionato in detto articolo e sono rettificati nell'EES qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto di soggiorno o che si è verificato un errore. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano modificati.

6.Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 31, il fascicolo individuale e le relative cartelle a norma degli articoli 14 e 15 sono cancellati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone individuate di cui all'articolo 11:

a) ad opera dello Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza, o

b) ad opera dello Stato membro che ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno.

Se ha acquisito la cittadinanza di Andorra, Monaco o San Marino, il cittadino di paese terzo informa di tale cambiamento le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro cancella senza indugio i suoi dati dall'EES. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.

7.Il sistema centrale informa immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dall'EES e, ove applicabile, dall'elenco di persone identificate di cui all'articolo 11.

CAPO VI
Sviluppo, funzionamento e responsabilità

Articolo 33
Misure di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo

La Commissione adotta le misure descritte di seguito, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione, in particolare per quanto riguarda:

(a)le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES;

(b)l'inserimento dei dati conformemente agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18;

(c)l'accesso ai dati conformemente agli articoli da 21 a 30;

(d)la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi dell'articolo 32;

(e)la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 41;

(f)i requisiti operativi;

(g)le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12;

(h)l'opuscolo comune di cui all'articolo 44, paragrafo 3;

(i)le specifiche e le condizioni per il sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 3;

(j)l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità di cui all'articolo 7;

(k)le specifiche e le condizioni per il registro centrale di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Ai fini dell'adozione delle misure previste per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità di cui alla lettera j), il comitato istituito ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento consulta il comitato VIS istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Articolo 34
Sviluppo e gestione operativa

1.eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione, che sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

2.    In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri. Esso è costituito da otto membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri, dal presidente del gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 62 e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che parteciperanno all'EES. Il consiglio di gestione del programma si riunisce una volta al mese e garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell'EES e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell'EES. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

   Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

a) la presidenza;

b) i luoghi di riunione;

c) la preparazione delle riunioni;

d) l'ammissione di esperti alle riunioni;

e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.

La presidenza è esercitata dallo Stato membro che esercita la presidenza, purché sia pienamente vincolato in base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA o, se tale requisito non è soddisfatto, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva e che risponde a tale requisito.

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico dell'agenzia eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 62 è composto dai responsabili di progetto dei sistemi nazionali dell'EES. Esso si riunisce almeno una volta al mese fino all'entrata in funzione dell'EES. Dopo ciascuna riunione, riferisce al comitato di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

3.eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

La gestione operativa dell'EES consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento dell'EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni della banca dati centrale dai valichi di frontiera, conformemente alle specifiche tecniche.

4.Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati dell'EES adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Articolo 35
Responsabilità degli Stati membri

1.Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:

a)l'integrazione delle infrastrutture alle frontiere nazionali esistenti e la connessione all'interfaccia uniforme nazionale;

b)l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all'EES ai fini dell'articolo 5, ad eccezione delle lettere j), k) e l);

c)l'organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale a fini di contrasto;

d)la gestione e le modalità di accesso all'EES del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la redazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.

2.Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce alle autorità competenti di cui all'articolo 8 l'accesso all'EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di detta autorità nazionale all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro e Europol provvedono alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui agli articoli 26 e 27 all'interfaccia uniforme nazionale.

3.Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.

4.Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nell'EES, il personale delle autorità con diritto di accesso all'EES riceve una formazione adeguata sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti.

Articolo 36
Responsabilità per l'uso dei dati

1.Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati nell'EES sono trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato ha accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che:

a)i dati sono raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo;

b)i dati sono registrati lecitamente nell'EES;

c)i dati trasmessi all'EES sono esatti e aggiornati.

2.eu-LISA garantisce che l'EES sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione di cui all'articolo 33. In particolare, eu-LISA:

a)adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b)garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell'EES.

3.eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l'entrata in funzione dell'EES.

Articolo 37
Conservazione di dati nei fascicoli nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite

1.Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, nei fascicoli nazionali e nel sistema nazionale di ingressi/uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

2.I dati non sono conservati nei fascicoli nazionali o nel sistema nazionale di ingressi/uscite per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell'EES.

3.Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro e del diritto dell'Unione.

4.Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici dell'EES. Gli Stati membri possono conservare i dati conformemente al presente articolo a loro spese, a loro rischio e con i loro mezzi tecnici.

Articolo 38
Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati

1.I dati conservati nell'EES non sono trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né messi a loro disposizione.

2.In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 15, paragrafo 1, possono essere trasmessi a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato o messi a loro disposizione in casi specifici, se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE oppure è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva;

b)il paese terzo o l'organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;

c)i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;

d)lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES ha dato il suo assenso.

3.Le trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non refoulement.

4.    I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI.

Articolo 39
Sicurezza dei dati

1.Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall'EES.

2.Ciascuno Stato membro, in relazione alla propria infrastruttura di frontiera nazionale, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:

a)proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b)negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;

c)impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

d)impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

e)impedire che i dati siano trattati nell'EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

f)garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

g)garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e, su richiesta, mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 49 e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 2;

h)garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;

i)garantire che sia possibile verificare e stabilire quale tipo di dati sono stati trattati nell'EES, quando, da chi e per quale scopo;

j)impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

k)monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

3.Per quanto riguarda il funzionamento dell'EES, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.

Articolo 40
Responsabilità

1.Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2.Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all'EES conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa all'EES abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3.Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

Articolo 41
Conservazione delle registrazioni

1.eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti dei dati nell'ambito dell'EES. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 8, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 14 a 17, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui agli articoli da 21 a 25, nonché l'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

2.Per le consultazioni di cui all'articolo 7, un registro di tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'EES e nel VIS è conservato in conformità del presente articolo e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008. eu-LISA assicura in particolare la conservazione delle registrazioni dei trattamenti dei dati avviati dalle autorità competenti direttamente da un sistema all'altro.

3.Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Articolo 42
Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso all'EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.

Articolo 43
Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nell'EES sia passibile di sanzioni, anche di carattere amministrativo e penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VII
Diritti e vigilanza in materia di protezione dei dati

Articolo 44
Diritto d'informazione

1.Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES sono informati dallo Stato membro competente per iscritto di quanto segue:

a)la spiegazione, in un linguaggio semplice e chiaro, del fatto che l'EES può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;

b)l'obbligo per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali;

c)l'obbligo imposto a tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES di sottoporsi al rilevamento dell'immagine del volto;

d)l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame delle condizioni d'ingresso;

e)il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i propri dati inesatti siano rettificati o che i propri dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in materia di tutela dei dati personali.

2    Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

3.    In conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea un sito web ed appronta un opuscolo comune contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il contenuto dell'opuscolo e del sito web è chiaro e semplice e disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

   L'opuscolo e il sito web sono realizzati in modo da consentire agli Stati membri di integrarli con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo.

Articolo 45
Campagna d'informazione

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone.

Articolo 46
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

1.    Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell'EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all'EES.

2.Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello Stato membro competente entro un termine di 14 giorni e quest'ultimo verifica entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES.

3.Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora emerga che i dati relativi al visto registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro 14 giorni lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a modificare o cancellare detti dati senza indugio dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4.Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

5.Lo Stato membro competente o, se del caso, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

6.    Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato, comprese le impronte digitali. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.

7.    Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette senza indugio tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo.

Articolo 47
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1.Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46, paragrafi 3, 4 e 5.

2.In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere tali obiettivi.

Articolo 48
Mezzi di ricorso

1.In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o alle autorità giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino.

2.L'assistenza delle autorità di controllo rimane disponibile durante l'intero procedimento.

Articolo 49
Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1.Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità nazionale di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui agli articoli da 13 a 19 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all'EES e viceversa.

2.L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati del sistema nazionale, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

3.Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

4.Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

5.Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare le registrazioni conformemente all'articolo 30, e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

Articolo 50
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1.Il garante europeo della protezione dei dati assicura che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES siano effettuate in conformità del presente regolamento.

2.Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

3.eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all'articolo 41, e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 51
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e dei sistemi nazionali.

2.Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

3.Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, a seconda delle necessità.

4.Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo.

Articolo 52
Protezione dei dati personali con riguardo all'accesso a fini di contrasto

1.Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

2.Le autorità nazionali di controllo designate a norma della decisione quadro 2008/977/GAI monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.

3.Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto alla vigilanza di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che non siano violati i diritti del cittadino di paese terzo.

4.I dati personali consultati nell'EES ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

5.Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano la documentazione delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registrazioni siano necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Articolo 53

Registrazione e documentazione

1.Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati EES a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, per monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

2.Il registro o la documentazione indicano:

a)lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati EES, compresa il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;

b)i fondati motivi addotti per giustificare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;

c)il riferimento del fascicolo nazionale;

d)la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale dal punto di accesso nazionale;

f)se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28, paragrafo 2, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;

g)i dati usati per il confronto;

h)conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

3.Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 64. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.

CAPO VIII

Modifiche di altri strumenti dell'Unione

Articolo 54
Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

All'articolo 20 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali."

Articolo 55
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS)

Il regolamento (UE) n. 767/2008 è così modificato:

1) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto rilasciato, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae immediatamente ed esporta dal VIS al sistema di ingressi/uscite (EES) i dati elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del [regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di 'uscita e relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto]*."

___________

*Regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU [...] del […], pag. […]) [titolo completo + riferimento GU].

___________



2) all'articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato estrae immediatamente ed esporta dal VIS all'EES i dati elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].";

(3) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

"b) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso;

c) tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio e data di scadenza del periodo di validità del documento di viaggio;"

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. Ai fini dello svolgimento della consultazione dell'EES per l'esame delle domande di visto e le relative decisioni in conformità dell'articolo 22 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], l'autorità competente per i visti è abilitata a interrogare l'EES direttamente dal VIS con uno o più dei dati di cui al suddetto articolo.

5. Qualora dall'interrogazione con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nel VIS ovvero sussistano dubbi circa l'identità del cittadino di paese terzo, l'autorità competente per i visti è abilitata alla consultazione dei dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 20.";

(4) al capo III è aggiunto un nuovo articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Interoperabilità con l'EES

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS al fine di:

(a)consultare l'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, conformemente all'articolo 22 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b)estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all'EES qualora un visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 17 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;

3. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:

(a)estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell'EES per creare o aggiornare nell'EES il fascicolo individuale di un titolare di visto conformemente agli articoli 13, 14 e 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 18 bis del presente regolamento;

(b)estrarre e importare direttamente dal VIS i dati relativi ai visti qualora un visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 17 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;

(c)verificare alle frontiere esterne l'autenticità e la validità del visto e/o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

(d)verificare alle frontiere esterne se i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che non hanno un fascicolo individuale registrato nell'EES sono stati precedentemente registrati nel VIS conformemente all'articolo 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 19 bis del presente regolamento;

(e)se l'identità di un titolare di visto non può essere verificata nell'EES, verificare alle frontiere esterne l'identità del titolare del visto mediante le impronte digitali nel VIS conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, l'autorità di gestione sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

(5) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18
Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità, la validità temporale e territoriale e lo stato del visto e/o se sono soddisfatte le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità del regolamento (UE) 2016/399, sono abilitate a eseguire interrogazioni utilizzando i dati seguenti:

(a)cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio e data di scadenza del periodo di validità del documento di viaggio;

(b)oppure, numero del visto adesivo.

2. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1, quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 o 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la competente autorità di frontiera può eseguire un'interrogazione nel VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il VIS contiene dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati, tuttora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

(a)informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4;

(b)fotografie;

(c)dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere materialmente forniti, l'autorità di controllo alla frontiera riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, cui è apposta l'indicazione «non pertinente».

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che il visto o i visti registrati non sono validi, l'autorità di frontiera competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

(a)informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

(b)fotografie;

(c)dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

5. Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1, la competente autorità di frontiera verifica l'identità di una persona nel VIS, se dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS e si verifica una delle condizioni seguenti:

(a)l'identità della persona non può essere verificata nell'EES in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], quando:

i) il titolare del visto non è ancora registrato nell'EES;

ii) al valico di frontiera non è disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare non può essere verificata nell'EES;

iii) sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto;

iv) per qualsiasi altro motivo l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES;

b)l'identità della persona può essere verificata nell'EES ma, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, la persona intende attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro nel quale il presente regolamento è applicabile.

L'autorità di frontiera verifica le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Ai fini della verifica delle impronte digitali nel VIS di cui al paragrafo 5, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.

7. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.";

(6) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento nell'EES del fascicolo individuale di un titolare di visto

1. Unicamente allo scopo di creare o aggiornare nell'EES il fascicolo individuale di un titolare di visto conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e agli articoli 14 e 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la competente autorità di frontiera è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS ed elencati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e g), del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].";

(7) è inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Uso del VIS prima della creazione nell'EES del fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 10 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]

1. Al fine di verificare se una persona è stata precedentemente registrata nel VIS, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità del regolamento (UE) 2016/399, consultano il VIS:

(a)prima di creare nell'EES il fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 15 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)];

(b)per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto i cui fascicoli individuali sono stati creati nell'EES da uno Stato membro in cui il regolamento non è applicabile, quando, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, la persona intende attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro nel quale il presente regolamento è applicabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e dall'interrogazione di cui all'articolo 25 del medesimo regolamento risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nell'EES o qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], le competenti autorità di frontiera sono abilitate a eseguire interrogazioni con i seguenti dati: cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio.

3. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1, a seguito di un'interrogazione avviata nell'EES conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] o qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2.

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

(a)informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

(b)fotografie;

(c)dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

5. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità di frontiera competente verifica le impronte digitali della persona con quelle registrate nel VIS. L'autorità di frontiera competente può eseguire tale verifica dall'EES. Per le persone le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Qualora la verifica di cui ai paragrafi 2 e/o 5 non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità della persona o l'autenticità del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2. L'autorità di frontiera competente può eseguire dall'EES l'identificazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento.";

(8) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che sono state precedentemente registrate nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità del regolamento (UE) 2016/399, o all'interno degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona.";

9) all'articolo 26 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. [Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES)] l'autorità di gestione assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

(10) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro e l'autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.

bis. Per le operazioni elencate all'articolo 17 bis, è conservato un registro di ciascuna operazione di trattamento dei dati eseguita nel VIS e nell'EES, in conformità del presente articolo e dell'articolo 41 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].".

Articolo 56
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac e del sistema di ingressi/uscite (EES).";

2) dopo l'articolo 5, è aggiunto il nuovo articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Compiti relativi all'EES

Con riguardo all'EES, l'agenzia svolge:

a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto;

b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES.";

(3) l'articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac o EES o agli scambi SIRENE relativi al SIS II.

6. Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS, Eurodac ed EES, la gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell'agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.";

(4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES e di altri sistemi IT su larga scala.";

(5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) Dopo la lettera s) e aggiunta una nuova lettera s bis):

"s bis) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX.";

a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, e dell'EES in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4 del regolamento (UE) XX/XX del XXX.";

b) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/2013 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XXX e assicura adeguato seguito agli audit.";

b) dopo la lettera x) e aggiunta una nuova lettera x bis):

"x bis) pubblica le statistiche relative all'EES, conformemente all'articolo 57 del regolamento (UE) XXXX/XX.";

c) dopo la lettera z) e aggiunta una nuova lettera z bis):

"z bis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX";

(6) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/ GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013, o questioni concernenti l'EES in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.";

(7) all'articolo 17, paragrafo 5

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 603/2013 e all'articolo 34, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.]";

(8) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

a) gruppo consultivo SIS II;

b) gruppo consultivo VIS;

c) gruppo consultivo Eurodac;

d) gruppo consultivo EES.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Europol e Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac e EES.".

CAPO IX
Disposizioni finali

Articolo 57
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

1.Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e di Frontex è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale:

a)le informazioni sullo stato della procedura;

b)la cittadinanza, il sesso e la data di nascita del cittadino di paese terzo;

c)la data e il valico di frontiera di ingresso in uno Stato membro e la data e il valico di frontiera di uscita da uno Stato membro;

d)il tipo del documento di viaggio e il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio;

e)il numero di soggiornanti fuoritermine di cui all'articolo 11, le cittadinanze e il valico di frontiera di ingresso;

f)i dati inseriti in relazione a revoche dell'autorizzazione di soggiorno o proroghe della sua validità;

g)il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto di soggiorno di breve durata {o il visto di circolazione} se applicabile;

h)il numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3;

i)il numero di cittadini di paesi terzi respinti, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi respinti e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) e il valico di frontiera in cui è stato rifiutato l'ingresso.

2.Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, e permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consultati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene inoltre statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite
s-TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Norme dettagliate concernenti il funzionamento dell'archivio centrale e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili all'archivio sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

3.    Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento dell'EES di cui all'articolo 64, paragrafo 1, comprende la possibilità di produrre statistiche periodiche per garantire tale monitoraggio.

4.Ogni trimestre eu-LISA pubblica le statistiche relative all'EES in cui figurano il numero, la cittadinanza e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

5.Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati sotto forma di statistiche trimestrali relative all'anno in questione. La statistica contiene una ripartizione dei dati per Stato membro.

6.Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento, nonché le statistiche conformemente al paragrafo 3.

   Articolo 58
Spese

1.Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e la connessione all'interfaccia uniforme nazionale e quelle per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono esclusi i seguenti costi:

a)l'ufficio di gestione del progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);

b)l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

c)la gestione di sistemi nazionali (operatori e contratti di assistenza);

d)l'adattamento degli attuali sistemi di polizia e di controllo delle frontiere nazionali ai sistemi di ingressi/uscite;

e)la gestione del progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite;

f)la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazioni nazionali;

g)i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i cancelli elettronici.

3.Le spese sostenute dai punti di accesso centrale e le spese relative alla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale, sono a carico di ciascuno Stato membro.

4.Gli Stati membri e Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e si fanno carico degli oneri derivanti dall'accesso all'EES a tal fine.

Articolo 59
Comunicazioni

1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità responsabile del trattamento di cui all'articolo 49;

2.Gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità competenti di cui all'articolo 8 che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o dell'interrogazione dei dati.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 26 e comunicano senza indugio ogni successiva modifica.

4.Europol comunica alla Commissione la sua autorità designata e il suo punto di accesso centrale di cui all'articolo 27 e comunica senza indugio ogni successiva modifica.

5.eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

6.La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo costantemente aggiornata la pagina web, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

Articolo 60
Entrata in funzione

1.La Commissione determina la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione una volta che: 

a)sono state adottate le misure di cui all'articolo 33;

b)eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo generale dell'EES, effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri;

c)gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati di cui agli articoli da 14 a 18 e le abbiano comunicate alla Commissione;

d)gli Stati membri abbiano completato le comunicazioni alla Commissione di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 3.

2.La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

3.La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.    Gli Stati membri ed Europol iniziano a utilizzare l'EES a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 61
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 62
Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo che le fornisce la consulenza tecnica relativa all'EES, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 63
Formazione

eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES.

Articolo 64
Monitoraggio e valutazione

1.eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare lo sviluppo dell'EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, e a monitorare il funzionamento dell'EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2.Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

3.Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nell'EES.

4.Due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'EES, compresa la sua sicurezza.

5.Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, l'incidenza sui diritti fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.Gli Stati membri e Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7.eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

8.    Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

(a)l'esatta finalità della consultazione (l'identificazione o l'inserimento di cartelle di ingresso/uscita) compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

(b)i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima siano contemplati dal presente regolamento;

(c)i fondati motivi addotti per giustificare la mancata consultazione di sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b);

(d)il numero delle richieste di accesso all'EES a fini di contrasto;

(e)il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione;

(f)la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 65
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(2) COM(2013) 95 final, COM(2013) 97 final e COM(2013) 96 final.
(3) Technical Study on Smart Borders, Commissione europea, DG HOME, 2014.  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
(4) Final Report of the Smart Borders Pilot Project, eu-LISA, dicembre 2015.  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
(5) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_en.htm
(6) SWD(2013)47 final e SWD(2013)50 final.
(7) COM(2015) 240 final.
(8)

   Se sarà istituito un visto di circolazione in base alla proposta presentata dalla Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008 [COM(2014) 163 final].

(9) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
(10) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(11) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).
(12) SEC(2008)153.
(13) SWD(2013)47.
(14) Sentenza della Corte dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd e altri (ECLI:EU:C:2014:238), punto 51.
(15) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(16) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(17) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
(18) GU C […] del […], pag. […].
(19) GU C […] del […], pag. […].
(20) COM(2008) 69 definitivo.
(21) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
(22) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(23) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).
(24) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(25) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(26) Decisione 2008/615/GAI, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(27) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(28) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).
(29) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(30) Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
(31) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(32) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(33) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(34) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(35) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(36) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(37) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(38) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(39)

   Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(40) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(41) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(42)

   Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag.19).

(43) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).
(44) Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo (GU L 194, 23.7.2008, pag. 3).
(45) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
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Bruxelles, 6.4.2016

COM(2016) 194 final

ALLEGATI

della

Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e

che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011

{SWD(2016) 114 final}
{SWD(2016) 115 final}
{SWD(2016) 116 final}


ALLEGATO I
Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 38, paragrafo 2

1.    Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l’UNHCR)

2.    Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

3.    Comitato internazionale della Croce Rossa 

ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

della proposta di

regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite dell’UE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta riveduta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, che determina le condizioni di accesso all’EES a fini di contrasto e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1  

Settore: Affari interni (titolo 18)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

⌧ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 2  

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

- Gestione delle frontiere – salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne

Per gestire le frontiere dell’UE in modo più efficiente occorre anche fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell’informazione. L’iniziativa “frontiere intelligenti” renderà più efficaci i valichi di frontiera, agevolerà l’attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori “in buona fede” e rafforzerà la lotta contro l’immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità.

- Migliorare lo scambio di informazioni

Norme comuni di gestione delle frontiere di livello elevato, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, sono essenziali per prevenire la criminalità transfrontaliera e il terrorismo.

La proposta si inserisce nello sviluppo della strategia dell’Unione europea relativa alla gestione integrata delle frontiere.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 2

Favorire la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore armonizzazione delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente a norme comuni dell’Unione e tramite lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’agenzia Frontex, da un lato per ottenere un livello uniforme elevato di controllo e protezione delle frontiere esterne, lottando fra l’altro contro l’immigrazione irregolare, dall’altro per facilitare un attraversamento rapido delle frontiere esterne in conformità dell’acquis di Schengen, garantendo al contempo che coloro che necessitano di protezione internazionale possano ottenerla, secondo gli impegni presi dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, tra cui il principio di non respingimento.

Attività ABM/ABB interessate

Capitolo “Sicurezza e tutela delle libertà”: Sicurezza interna


1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivi generali:

(1)    migliorare la gestione delle frontiere esterne;

(2)    ridurre la migrazione irregolare affrontando il fenomeno dei soggiornanti fuoritermine;

(3)    contribuire alla lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità e garantire un livello elevato di sicurezza interna.

Il miglioramento della gestione delle frontiere si può misurare in termini di efficacia ed efficienza. La gestione delle frontiere è efficace se facilita gli attraversamenti dei viaggiatori in regola e al contempo impedisce che viaggiatori che non rispettano le condizioni d’ingresso entrino nello spazio Schengen o permette di fermarli all’uscita. La gestione delle frontiere è efficiente se l’aumento degli attraversamenti di frontiera non richiede un aumento corrispondente delle guardie di frontiera.

Il raggiungimento del secondo obiettivo dipende da quello del primo, ma richiede anche che le autorità competenti utilizzino il sistema di ingressi/uscite nel territorio dello spazio Schengen. L’EES contribuirà all’attuazione della politica dell’UE in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare.

L’attuazione dell’EES permetterà di identificare meglio i cittadini di paesi terzi e di individuare le persone che utilizzano diverse identità. Ciò contribuirà a conseguire, in una certa misura, il terzo obiettivo, che però potrà essere pienamente realizzato soltanto quando le autorità di contrasto potranno accedere al sistema di ingressi/uscite.

Non saranno sviluppate nuove politiche in nuovi settori. La proposta si inserisce nello sviluppo della strategia dell’Unione europea relativa alla gestione integrata delle frontiere.

Obiettivi specifici

Gli obiettivi principali del sistema di ingressi/uscite e delle modifiche del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) sono i seguenti:

(1)    migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera mediante il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all’ingresso e all’uscita;

(2)    identificare e scoprire i soggiornanti fuoritermine (anche all’interno del territorio) e consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di prendere le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio;

(3)    liberare risorse per il controllo di frontiera grazie ai controlli che possono essere automatizzati e consentire una maggiore attenzione alla valutazione dei viaggiatori;

(4)    facilitare gli attraversamenti delle frontiere esterne dell’UE da parte dei cittadini di paesi terzi tramite sistemi self-service e sistemi semi-automatizzati o automatizzati, mantenendo al contempo l’attuale livello di sicurezza;

(5)    mettere i consolati in condizione di accedere ai dati riguardanti la correttezza nell’uso di precedenti visti;

(6)    informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;

(7)    migliorare la valutazione del rischio di superamento del soggiorno autorizzato;

(8)    sostenere una politica migratoria dell’Unione basata sui fatti;

(9)    combattere l’usurpazione di identità;

(10)    contribuire alla lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Durante la fase di sviluppo

Dopo l’approvazione del progetto di proposta e l’adozione delle specifiche tecniche, il sistema di ingressi/uscite (EES) sarà sviluppato da eu-LISA insieme a un’interfaccia uniforme nazionale (NUI) (destinata a facilitare l’integrazione delle infrastrutture nazionali degli Stati membri con l’EES).

eu-LISA provvederà inoltre a coordinare l’integrazione del NUI svolta a livello nazionale dagli Stati membri. È definita una governance complessiva dettagliata per la fase di sviluppo e sono stabiliti requisiti relativi alla trasmissione di informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Obiettivo specifico: sistema pronto a entrare in funzione entro la fine del 2019 3 .

Indicatore: ai fini dell’entrata in funzione del sistema, eu-LISA dichiara il completamento del collaudo generale dell’EES, che sarà effettuato dall’agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

Una volta che il sistema sarà operativo

eu-LISA garantirà che siano disponibili sistemi per controllare il funzionamento del sistema di ingressi/uscite in relazione agli obiettivi. Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, eu-LISA deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema, ivi compresa la sua sicurezza. Inoltre, due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES e in seguito ogni quattro anni, la Commissione deve presentare una valutazione globale del sistema. Tale valutazione globale analizza i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, esamina l’incidenza sui diritti fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future attività, e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Di particolare rilievo per la valutazione sono gli indicatori relativi al numero di soggiornanti fuoritermine e alla data dell’attraversamento di frontiera; riguardo a quest’ultima sono raccolte informazioni dalle esperienze maturate anche grazie al VIS, ed è svolta un’analisi approfondita delle conseguenze della concessione dell’accesso ai dati a fini di contrasto. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Obiettivo specifico: migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera mediante il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all’ingresso e all’uscita, e migliorare la valutazione del rischio di superamento del soggiorno autorizzato.

Indicatore: tempo di trattamento ai valichi di frontiera + tutti i cittadini di paesi terzi sono informati della durata autorizzata del soggiorno. Il tempo di trattamento ai valichi di frontiera è il tempo che intercorre tra l’avvio della lettura dei dati che figurano sul documento di viaggio, registrati nell’EES, e il momento di registrazione di un’autorizzazione di ingresso. Le durate sono registrate in modo permanente e automatico e su richiesta possono essere prodotte delle statistiche. Sarà effettuato un confronto rispetto a un livello di riferimento fissato prima dell’entrata in funzione.

L’indicatore che consiste nel fatto che tutti i cittadini di paesi terzi siano informati della durata autorizzata del soggiorno può essere valutato ogni anno analizzando i processi e gli strumenti disponibili. Saranno confrontati dati relativi a più anni successivi.

Obiettivo specifico: identificare e scoprire i soggiornanti fuoritermine (anche all’interno del territorio) e consentire alle autorità nazionali degli Stati membri di prendere le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio.

Indicatore: numero di soggiornanti fuoritermine identificati per categoria (obbligo di visto/esenzione dal visto), per tipo di frontiera (terrestre/marittima/aerea), per paese di origine/cittadinanza; numero di segnalazioni che portano a fermare soggiornanti fuoritermine; numero di soggiornanti fuoritermine identificati risultante dall’analisi dei dati sui fuoritermine registrati dall’EES. Le statistiche possono essere prodotte in ogni momento, ma ai fini della valutazione sono prodotte su base annua. Le tendenze possono essere analizzate su più anni successivi.    
Il numer
o di segnalazioni che portano a fermare soggiornanti fuoritermine può essere ottenuto dall’aggregazione dei dati degli Stati membri. L’EES può comunque fornire come primo indicatore il numero di richieste di verifiche biometriche e di identificazione presentate dai servizi competenti per l’immigrazione, in quanto possono essere differenziate da quelle presentate ad altri scopi. Le tendenze possono essere analizzate su più anni successivi.

Obiettivo specifico: facilitare gli attraversamenti delle frontiere esterne dell’UE da parte di cittadini di paesi terzi tramite un sistema semi-automatizzato o automatizzato.

Indicatore: durata media dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’UE da parte di cittadini di paesi terzi con uso di sistemi semi-automatizzati o automatizzati e acceleratori di processo - attuati nei valichi di frontiera interessati.

Obiettivo specifico: sostenere una politica migratoria dell’Unione basata sui fatti.

Indicatore: sono già disponibili statistiche sugli attraversamenti di frontiera e sui soggiornanti fuoritermine, ripartite per cittadinanza e altre caratteristiche (ad esempio età e sesso dei viaggiatori, valico di frontiera). Possono essere prodotte statistiche su richiesta, ma ai fini della valutazione si utilizzano statistiche annuali. Saranno confrontati dati relativi a più anni successivi.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

(1) Le procedure di attraversamento di frontiera per i cittadini di paesi terzi devono ricorrere a una maggiore automatizzazione per consentire di gestire un aumento del 57% del flusso di viaggiatori entro il 2025.

(2) Il controllo del periodo di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi dev’essere affidabile, rapido, facile da gestire e sistematico.

(3) Il procedimento di controllo di frontiera deve permettere di riferire e identificare i soggiornanti fuoritermine in modo sistematico, semplice e affidabile: in tal modo si ottengono informazioni affidabili sull’immigrazione irregolare e si agevola il rimpatrio.

(4) È potenziata la lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nessuno Stato membro è in grado di gestire da solo l’immigrazione irregolare. Una persona può entrare nello spazio Schengen attraverso un valico di frontiera di uno Stato membro in cui è utilizzato un registro nazionale di ingressi/uscite, ma uscirne attraverso un valico di frontiera dove non è utilizzato tale sistema. In tal caso è impossibile che uno Stato membro riesca a controllare da solo il rispetto delle norme dell’UE in materia di soggiorni autorizzati. I cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen possono circolare liberamente al suo interno. In uno spazio senza frontiere interne, la lotta contro l’immigrazione irregolare dev’essere svolta in comune. Considerato tutto ciò, l’UE è più adatta degli Stati membri a prendere le misure appropriate.

L’agenda europea sulla migrazione identifica la “gestione delle frontiere” come uno dei “quattro pilastri per gestire meglio la migrazione”. Per rendere sicure le frontiere esterne e gestirle in modo più efficiente occorre fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell’informazione. L’uso dei tre sistemi IT su larga scala esistenti (SIS, VIS ed Eurodac) favorisce la gestione delle frontiere. L’attuazione del sistema di ingressi/uscite segnerà una nuova fase rendendo più efficaci i valichi di frontiera, agevolando l’attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori “in buona fede” e rafforzando al contempo la lotta contro l’immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità.

Uno degli effetti dell’attuazione di un sistema di ingressi/uscite a livello dell’UE sarà l’automatizzazione di alcune funzioni e attività relative ai controlli di frontiera. Tale automatizzazione permetterà un controllo omogeneo e sistematico dei periodi di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi.

L’uso dell’EES in combinazione con nuove possibilità di uso di sistemi self-service e di soluzioni automatizzate o semi-automatizzate di controllo di frontiera faciliterà il lavoro delle guardie di frontiera e le aiuterà ad assorbire il previsto aumento degli attraversamenti di frontiera. Dal punto di vista del viaggiatore, ciò faciliterà gli attraversamenti di frontiera, riducendo il tempo di attesa e accelerando le verifiche di frontiera.

Anche se gli Stati membri possono mantenere i loro sistemi nazionali in conformità della normativa nazionale in materia di sicurezza, un sistema di ingressi/uscite dell’UE consentirebbe alle autorità degli Stati membri di accedere ai dati relativi ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’UE in un paese ed escono attraverso un altro paese Schengen.

Migliori informazioni sui movimenti transfrontalieri dei cittadini di paesi terzi a livello dell’UE formeranno una base fattuale per lo sviluppo e l’adeguamento della politica migratoria dell’UE, compresa la sua politica in materia di visti. Ciò contribuirà a stabilire le priorità per gli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti con i paesi terzi, e favorirà la comprensione comune delle questioni e delle priorità in materia di immigrazione nei dialoghi politici con i paesi di origine e di transito.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’esperienza maturata con lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del sistema d’informazione visti (VIS) ha permesso di trarre i seguenti insegnamenti.

1) Come possibile salvaguardia contro il superamento dei costi e i ritardi derivanti dal cambiamento dei requisiti, un nuovo sistema d’informazione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, in particolare se comprende un sistema IT su larga scala, non sarà sviluppato prima che siano stati definitivamente adottati gli strumenti giuridici che ne stabiliscono le finalità, l’ambito di applicazione, le funzioni e le particolarità tecniche.

2) Per il SIS II e il VIS, gli sviluppi a livello degli Stati membri potevano essere cofinanziati dal Fondo per le frontiere esterne, ma questa non era una condizione obbligatoria. Di conseguenza non è stato possibile ottenere una visione generale del livello di avanzamento negli Stati membri che non avevano previsto le rispettive attività nella loro programmazione pluriennale o che non avevano una programmazione abbastanza precisa. Si propone pertanto che la Commissione rimborsi tutti i costi di integrazione sostenuti dagli Stati membri, per poter controllare l’avanzamento di questi sviluppi.

3) Per facilitare il coordinamento generale in materia di attuazione, eu-LISA svilupperà non solo il sistema centrale ma anche un’interfaccia uniforme nazionale comune (NUI) che dovrà essere utilizzata da tutti gli Stati membri per collegare le loro attuali infrastrutture IT nazionali di frontiera.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta si inserisce nello sviluppo della strategia di gestione integrata delle frontiere dell’Unione europea, e in particolare è collegata alla comunicazione sulle “frontiere intelligenti” 4 e all’ISF-Frontiere 5 , al quadro finanziario pluriennale e al regolamento che istituisce eu-LISA 6 . La scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta della Commissione relativa all’agenzia 7 copre i costi degli attuali sistemi informatici Eurodac, SIS II e VIS, ma non quelli relativi ai futuri sistemi di gestione delle frontiere, che non sono ancora affidati all’agenzia tramite un quadro giuridico. Il regolamento ISF-Frontiere prevede quindi un importo di 791 milioni di EUR a titolo dell’articolo 5 per lo sviluppo di sistemi informatici, basati su sistemi esistenti e/o nuovi, che agevolino la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne. Nell’ambito della Commissione, la DG HOME è la direzione generale competente per l’istituzione di uno spazio di libera circolazione in cui le persone possono attraversare le frontiere interne senza essere sottoposte a verifiche di frontiera e le cui frontiere esterne sono controllate e gestite in modo coerente a livello dell’UE. Il sistema presenta le seguenti sinergie con il sistema d’informazione visti:

a) per i titolari di visto, il sistema di confronto biometrico sarà utilizzato anche ai fini del sistema di ingressi/uscite;

b) il sistema di ingressi/uscite completerà il VIS 8 . Il VIS contiene soltanto le domande di visto e i visti rilasciati, mentre per quanto riguarda i titolari di visto l’EES conterrà anche i dati concreti sugli ingressi e sulle uscite collegati ai visti rilasciati.


1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

⌧ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Periodo preparatorio: 2016

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2019

e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2020.

1.7.Modalità di gestione previste 9  

Gestione diretta a opera della Commissione

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

⌧ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Il regolamento ISF-Frontiere è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l’attuazione del pacchetto “frontiere intelligenti”.

All’articolo 5 esso prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni previste all’articolo 15.

Riguardo alle modalità di esecuzione, il regolamento ISF-Frontiere prevede quanto segue:

all’articolo 5, paragrafo 4: “Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell’Unione previa loro adozione”;

all’articolo 15: “Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell’Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppioni di spesa.

La ripartizione della dotazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all’articolo 17”.

Il legislatore ha chiaramente stabilito che le modalità di esecuzione del bilancio per le “frontiere intelligenti” non fossero definite nel regolamento ISF-Frontiere ma nei “pertinenti atti legislativi”, ossia i regolamenti sull’EES e sull’RTP. Per quanto riguarda la ripartizione dei 791 milioni, il legislatore ha seguito lo stesso criterio (“è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione”), ma ha lasciato aperta la possibilità di stabilirla mediante un atto delegato in seguito all’adozione dei regolamenti sulle “frontiere intelligenti”. Ciò significa che, mentre le modalità di esecuzione devono essere definite nei pertinenti atti legislativi, la ripartizione dei costi potrebbe essere definita successivamente mediante un atto delegato, il che permetterebbe una certa flessibilità in caso di modifica di tale ripartizione.

Le modalità di esecuzione previste nella proposta sono le seguenti:

1) Gestione indiretta: nel periodo 2017-2019 lo sviluppo dell’EES sarà attuato da eu-LISA. Ciò coprirà la componente “sviluppo” di tutti gli elementi del progetto, ossia l’interfaccia uniforme nazionale (NUI) e l’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e la NUI. Nel periodo di attività a partire dal 2020, eu-LISA eseguirà tutte le attività operative connesse alla manutenzione del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione.

A partire dal 2017, si prevede di trasferire un importo totale di 288 milioni di EUR dalla linea di bilancio dell’ISF a quella di eu-LISA per coprire queste attività.

2) Gestione diretta: durante la fase di sviluppo (2017-2019) la Commissione spenderà un importo totale di 120 milioni di EUR per gestire le sovvenzioni agli Stati membri destinate all’integrazione della NUI.

3) Gestione concorrente: durante la fase di sviluppo (2017-2019) la Commissione spenderà un importo totale di 52,7 milioni di EUR per le spese connesse alle operazioni negli Stati membri. Nella fase di attività a partire dal 2020, è stato riservato un importo di 19,7 milioni di EUR per garantire il personale necessario per turni di 24 ore su 24 negli Stati membri. Ciò richiederà una revisione dei programmi nazionali nell’ambito di ISF-Frontiere e Visti volta a includere nuove azioni specifiche. Tale inclusione di una specifica azione supplementare sarà effettuata tramite un atto delegato una volta adottato il regolamento sulle “frontiere intelligenti”.

Il bilancio rimanente della linea “Frontiere intelligenti” (791 milioni di EUR di stanziamento iniziale – 480 milioni di EUR di dotazione per le “frontiere intelligenti” = 311 milioni di EUR) sarà usato come previsto all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 (ISF-Frontiere).



Blocchi

Fase di sviluppo

(2017-2019)

Fase

operativa

(2020)

Modalità di gestione

Attore

Rete

X

X

indiretta

eu-LISA

Sviluppo e manutenzione sistema centrale

X

X

indiretta

eu-LISA

Sviluppo interfaccia uniforme nazionale (NUI)

X

indiretta

eu-LISA

Integrazione NUI e relativa amministrazione durante lo sviluppo

X

X

diretta/ concorrente

COM

Manutenzione sistemi nazionali

X

Concorrente

COM


2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione del sistema di ingressi/uscite (EES), previste all’articolo 64 della proposta, sono le seguenti.

1.    eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare lo sviluppo dell’EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi e a monitorare il funzionamento dell’EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2.    Sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell’EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

3.    Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’EES.

4.    Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, ivi compresa la sua sicurezza.

5.    Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e l’incidenza sui diritti fondamentali, determina se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell’EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro e non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

7.    eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

8.    Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

   - l’esatta finalità della consultazione (a fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita) compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

   - i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima sia disciplinato dal presente regolamento;

   - i fondati motivi addotti per giustificare la mancata consultazione di sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b);

   - il numero delle richieste di accesso all’EES a fini di contrasto;

   - il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione;

   - la necessità e il trattamento di casi eccezionali d’urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la sua verifica a posteriori.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

1) Difficoltà relative allo sviluppo tecnico del sistema

Gli Stati membri hanno sistemi informatici nazionali diversi tra loro sotto l’aspetto tecnico. Inoltre, i procedimenti di controllo di frontiera possono divergere secondo le circostanze locali (spazio disponibile ai valichi di frontiera, flussi di viaggiatori ecc.). L’EES dev’essere integrato nell’architettura informatica nazionale e nei procedimenti nazionali di controllo di frontiera. In più, l’integrazione delle interfacce nazionali uniformi (NUI) dev’essere pienamente allineata ai requisiti a livello centrale. In questo settore, due sono i principali rischi individuati:

a) il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici dell’EES possano essere attuati in modi diversi dai vari Stati membri, per insufficiente coordinamento tra il livello centrale e quelli nazionali; questo rischio può essere peraltro attenuato dalla NUI quale è stata concepita;

b) il rischio di incoerenze nel modo in cui sarà utilizzato questo futuro sistema, in funzione del modo in cui gli Stati membri attueranno l’EES nell’ambito dei procedimenti di controllo di frontiera già esistenti.

2) Difficoltà relative ai tempi di sviluppo

In base all’esperienza maturata durante lo sviluppo del VIS e del SIS II, si può prevedere che un fattore cruciale della riuscita nell’attuazione dell’EES sarà lo sviluppo tempestivo del sistema da parte di un contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala, eu-LISA sarà responsabile anche dell’aggiudicazione e della gestione dei contratti, in particolare del subappalto dello sviluppo del sistema. Il ricorso a un contraente esterno per questo lavoro di sviluppo comporta vari rischi:

a) in particolare, il rischio che il contraente non riesca a stanziare risorse sufficienti al progetto o che formuli e sviluppi un sistema non abbastanza avanzato;

b) il rischio che il contraente, per ridurre i costi, non rispetti pienamente le tecniche e le metodologie amministrative per gestire progetti IT su larga scala;

c) infine, non può essere del tutto escluso il rischio che il contraente sperimenti difficoltà finanziarie per ragioni esterne al progetto.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L’agenzia è concepita come centro di eccellenza nel settore dello sviluppo e della gestione di sistemi IT su larga scala. Esegue le attività collegate allo sviluppo e alle operazioni della parte centrale del sistema, comprese le interfacce uniformi negli Stati membri e le reti. Ciò consentirà di evitare la maggior parte dei problemi che la Commissione ha incontrato nello sviluppo del SIS II e del VIS.

Durante la fase di sviluppo (2017-2019), tutte le attività di sviluppo saranno svolte da eu-LISA. Ciò coprirà la componente “sviluppo” di tutti gli elementi del progetto, ossia il sistema centrale, l’interfaccia uniforme nazionale (NUI), le reti e gli uffici negli Stati membri. Le spese per l’integrazione della NUI e quelle relative all’amministrazione dei sistemi negli Stati membri durante lo sviluppo saranno gestite dalla Commissione tramite sovvenzioni.

Durante la fase operativa che inizierà nel 2020, eu-LISA sarà responsabile della gestione tecnica e finanziaria del sistema centrale, in particolare l’aggiudicazione e la gestione dei contratti, mentre la Commissione gestirà le sovvenzioni agli Stati membri per le spese relative alla manutenzione dei sistemi nazionali tramite ISF-Frontiere (programmi nazionali).

Per evitare ritardi a livello nazionale, prima dell’avvio della fase di sviluppo occorre predisporre una governance efficiente tra tutti i portatori di interessi. Nel progetto di regolamento la Commissione ha proposto che un gruppo consultivo composto da esperti nazionali degli Stati membri fornisca all’agenzia la consulenza tecnica relativa all’EES.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere le frodi, previste all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti.

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

In conformità di tale disposizione, il 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione dell’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha adottato la decisione relativa alle condizioni e alle modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione ed altri atti illeciti che ledono gli interessi dell’Unione.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza

Diss./Non diss. 10

di paesi EFTA 11

di paesi candidati 12

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Diss.

NO

NO

NO

3

18.020101 – Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Diss.

NO

NO

NO

3

18.020103 – Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell’informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione

Diss.

NO

NO

NO

3

18.0207 – Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)

Diss.

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

3.2.Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

3

Sicurezza e cittadinanza

DG: HOME

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

TOTALE

Stanziamenti operativi

18.02.01.03 (Frontiere intelligenti)

Impegni

(1)

40,000

40,000

40,000

120,000

Pagamenti

(2)

28,000

28,000

28,000

36,000

120,000

18.020101 (Frontiere e visti)

Impegni

16,236

16,236

20,196

19,710

72,378

Pagamenti

11,365

11,365

14,137

13,797

21,713

72,378

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG HOME

Impegni

=1+1a +3

56,236

56,236

60,196

19,710

192,378

Pagamenti

=2+2a

+3

39,365

39,365

42,137

49,797

21,713

192,378




eu-LISA

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

1,876

1,876

1,876

4,221

9,849

Pagamenti

(2)

1,876

1,876

1,876

4,221

9,849

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

54,569

57,513

144,326

21,606

278,014

Pagamenti

(3b)

38,199

40,259

101,028

15,124

83,404

278,014

TOTALE degli stanziamenti
per eu-LISA

Impegni

=1+1a +3a

56,445

59,389

146,202

25,827

287,863

Pagamenti

=2+2a

+3b

40,074

42,135

102,904

19,345

287,863



Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG HOME

Risorse umane

Numero della linea di bilancio 18.01

0,402

0,402

0,402

0

1,206

Altre spese amministrative

TOTALE DG HOME

Stanziamenti

0,402

0,402

0,402

0

1,206

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,402

0,402

0,402

0

1 206

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 14

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

112,653

115,597

206,517

45,474

480,242

Pagamenti

112,653

115,597

206,517

45,474

480,242

3.2.1.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

eu-LISA

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 15

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 16

Sviluppo sistema centrale

- Risultato

Contraente

32,650

52,650

55,118

0

140,418

- Risultato

Software

8,051

0

46,560

3,555

58,166

- Risultato

Hardware

4,754

0

22,853

0

27,607

- Risultato

Amministrazione

50

50

1,682

0

1,782

- Risultato

Altro (uffici)

219

0

0

0

0,219

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

45,724

52,700

126,213

3,555

228,192

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Manutenzione sistema centrale

- Risultato

Contraente

0

0

1,734

1,748

3,482

- Risultato

Software

1,343

1,343

9,102

9,939

21,726

- Risultato

Hardware

569

569

2,925

3,586

7,648

- Risultato

Amministrazione

0

0

0

50

50

- Risultato

Altro (uffici)

0

90

90

90

271

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

1,912

2,002

13,851

15,413

33,178

OBIETTIVO SPECIFICO 3

Rete

6,118

1,995

2,520

2,310

12,944

OBIETTIVO SPECIFICO 4

Riunioni/formazione

816

816

1,741

327

3,700

COSTO TOTALE eu-LISA

54,570

57,513

144,325

21,605

278,013

3.2.1.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti della DG HOME

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

DG HOME

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 17

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 18

Sviluppo Stati membri

- Risultato

Sovvenzioni agli Stati membri per l’integrazione della NUI

40,000

40,000

40,000

120,000

- Risultato

Sostegno agli Stati membri per l’amministrazione del sistema

16,236

16,236

20,196

52,668

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

56,236

56,236

60,196

172,668

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Manutenzione sistemi nazionali

- Risultato

Amministrazione

19,710

19,710

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

19,710

19,710

COSTO TOTALE DG HOME

56,236

56,236

60,196

19,710

192,378

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

3.2.2.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

Agenti temporanei

1,876

1,876

1,876

4,221

9,849

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1,876

1,876

1,876

4,221

9,849

Le assunzioni sono previste per gennaio 2017. Tutto il personale dev’essere disponibile a partire dal 2017 per consentire l’inizio del triennio di sviluppo in tempo utile affinché l’EES entri in funzione nel 2020. Le risorse saranno destinate alla gestione del progetto e del contratto nonché allo sviluppo e al collaudo del sistema. Ulteriori informazioni figurano in allegato.



Posti

2017

2018

2019

2020

Comunicazione di partenza 19

115

113

113

113

Posti aggiuntivi

14

14

14

14*

Totale

129

127

127

127

* 14 posti per lo sviluppo del sistema sono aggiunti all’organico di eu-LISA. Il numero di posti per il 2020 e gli anni successivi sarà rivalutato nel corso della preparazione del progetto di bilancio dell’UE per il 2020, tenendo conto delle specifiche esigenze per il funzionamento del sistema 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana.

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017 20

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane DG HOME

0,402

0,402

0,402

0

1,206

Altre spese amministrative

totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

0,402

0,402

0,402

0

1,206

Esclusa la RUBRICA 5 21
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale

esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,402

0,402

0,402

0

1,206

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno
2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) DG HOME

3

3

3

0

XX 01 01 02 (delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 22

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  23

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

3

3

3

0

18 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei della DG HOME

Il personale si occuperà della gestione delle sovvenzioni agli Stati membri nel quadro dei programmi annuali del fondo ISF-Frontiere.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

⌧La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati




3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 24

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo 6313

4,798

6,983

8,932

6,315

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

18.02.01.03 (Frontiere intelligenti) e 18.0207 (eu-LISA)

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, conformemente ai rispettivi accordi. Le stime fornite sono meramente indicative e si basano sui recenti calcoli delle entrate per l’attuazione dell’acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell’Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa sui dati EUROSTAT del giugno 2015, che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

(1) ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(2) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(3) A condizione che il quadro giuridico dell’EES sia adottato entro la fine del 2016 per consentire che lo sviluppo cominci all’inizio del 2017.
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Frontiere intelligenti – opzioni e prospettive” (COM(2011) 680).
(5) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE.
(6) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo 1, paragrafo 3: “L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi...”.
(7) COM(2010) 93 del 19 marzo 2010.
(8)

   Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, e regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

(9) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(10) Diss. = stanziamenti dissociati/ Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(15) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(16) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici ...”.
(17) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(18) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici ...”.
(19) COM(2013) 519 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020.
(20) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(21) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(23) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(24) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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