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Document 52016PC0052

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

COM/2016/052 final - 2016/030 (COD)

Bruxelles, 16.2.2016

COM(2016) 52 final

2016/0030(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 25 final}
{SWD(2016) 26 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il progetto di regolamento mira a far sì che tutti gli Stati membri si dotino di strumenti adeguati per prepararsi all'eventualità di una carenza di gas, causata da una perturbazione della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata, e per gestirne gli effetti. La responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas è ripartita su tre livelli: spetta alle imprese di gas naturale garantire per prime la fornitura di gas in base a meccanismi di mercato; in caso di mancato funzionamento del mercato in un determinato Stato membro, sono le autorità competenti dello Stato membro e degli Stati membri della regione circostante a dovere adottare le opportune misure per garantire la fornitura di gas ai clienti protetti; a un altro livello, il coordinamento generale e la coerenza delle misure sono assicurati dalla Commissione europea.

Per raggiungere questo obiettivo il progetto di regolamento propone un coordinamento regionale rafforzato, imperniato su alcuni principi e norme definiti a livello dell'Unione. L'approccio proposto prevede che le valutazioni regionali dei rischi siano frutto di una stretta cooperazione tra Stati membri nell'ambito delle rispettive regioni e che, per garantire la coerenza a livello di Unione, siano effettuate sulla base di una simulazione su scala unionale con norme comuni e un determinato scenario. I rischi individuati dalle valutazioni regionali saranno affrontati in piani d'azione preventivi e in piani d'emergenza, che dovranno essere sottoposti a valutazione tra pari e approvati dalla Commissione.

Affinché le valutazioni del rischio e i piani siano esaurienti e coerenti, il regolamento stabilisce modelli obbligatori che contengono gli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione del rischio e elaborazione dei piani. La cooperazione regionale deve essere migliorata perché in caso di perturbazione della fornitura di gas è molto probabile che a subirne le conseguenze siano più Stati membri contemporaneamente; le valutazioni del rischio e i piani di portata nazionale non sono pertanto strumenti adatti ad affrontare questo tipo di situazione.

Il regolamento migliora inoltre l'applicazione della norma di fornitura dei clienti protetti (soprattutto quelli civili) e la norma di infrastruttura (possibilità di fornitura di gas anche se l'infrastruttura principale non è disponibile). Esso dispone la realizzazione della capacità bidirezionale permanente e propone, infine, l'introduzione di misure supplementari di trasparenza riguardo ai contratti di fornitura di gas, dal momento che tali contratti possono influire sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

Malgrado siano trascorsi cinque anni dall'adozione del regolamento n. 994/2010, la sicurezza dell'approvvigionamento del gas non ha cessato di essere un tema di attualità, dato il persistere delle tensioni tra l'Ucraina e la Russia. Ci si sta adoperando a livello sia nazionale sia unionale per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per l'inverno 2015/2016 e oltre.

Una cooperazione regionale più stretta tra gli Stati membri non comporta la creazione di nuove strutture istituzionali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

I documenti strategici principali inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento sono:

1. la strategia europea di sicurezza energetica 1 e

2. la strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici 2 .

Il presente progetto di regolamento mette in atto le proposte politiche presentate nella strategia dell'Unione dell'energia e nella strategia di sicurezza energetica.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La proposta contribuisce alla legislazione sul mercato interno dell'energia privilegiando le misure di mercato.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il progetto di regolamento contiene misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. La base giuridica del regolamento è pertanto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione interviene ai sensi dell'articolo 194 TFUE, che riconosce la necessità di un certo livello di coordinamento, trasparenza e cooperazione per quanto riguarda le politiche degli Stati membri dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, per garantire che il mercato dell'energia funzioni correttamente e assicurare la fornitura di gas sul territorio dell'Unione.

La crescente interconnessione dei mercati del gas nell'Unione e l'"approccio per corridoi" 3 , concepito per poter invertire i flussi negli interconnettori, richiedono misure coordinate. Senza coordinamento, le misure nazionali di sicurezza dell'approvvigionamento possono andare a scapito di altri Stati membri o compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento a livello di Unione. Le frontiere nazionali non servono a contenere il rischio di una grave perturbazione delle forniture di gas all'Unione, di cui potrebbero risentire, direttamente o indirettamente, vari Stati membri. Situazioni come l'ondata di freddo del 2012 e la prova di stress del 2014 hanno dimostrato l'importanza vitale della messa in campo di azioni coordinate e della solidarietà: è ormai assodata la necessità di un'azione unionale, dato che le misure nazionali non si sono rivelate all'altezza di una crisi, anzi, ne hanno aggravato l'impatto. La misura adottata in un paese può causare una carenza di gas nei paesi confinanti: ad esempio, le restrizioni imposte dalla Bulgaria nel febbraio del 2012 sulle esportazioni di energia elettrica hanno avuto effetti negativi sui settori dell'energia elettrica e del gas in Grecia.

Finora non si è fatto abbastanza per predisporre misure più efficienti e meno costose sfruttando le possibilità offerte dalla cooperazione regionale, a tutto svantaggio dei consumatori dell'Unione. Dalla prova di stress è emerso che la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sebbene dipenda in primis dall'esistenza di mercati funzionanti, può essere sensibilmente potenziata da un buon coordinamento delle misure adottate dagli Stati membri, in particolare nel caso di un'emergenza; non sono però solo le misure nazionali di mitigazione in situazione di emergenza a richiedere un migliore coordinamento, ma anche le misure nazionali di prevenzione, quali le proposte di stoccaggio nazionale o le politiche del GNL, che in alcune regioni possono rivestire un'importanza strategica. La cooperazione dovrebbe essere estesa anche a misure specifiche volte a promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento.

L'azione a livello di Unione potrebbe inoltre essere necessaria in determinate situazioni (emergenza a livello unionale e regionale, ad esempio) in cui la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione non può essere conseguita in misura sufficiente dai soli Stati membri ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, essere conseguita meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Il regolamento è inteso a conseguire un livello sufficientemente elevato di preparazione prima dell'insorgere di una crisi e a mitigare l'impatto sui clienti di un evento imprevisto che causa l'interruzione della fornitura di gas. Per raggiungere questo obiettivo il regolamento propone un coordinamento regionale rafforzato accompagnato da alcuni principi e norme definiti a livello dell'Unione. L'approccio proposto prevede che le valutazioni del rischio a livello regionale siano frutto di una stretta cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito delle rispettive regioni e che, per assicurare la coerenza a livello di Unione, siano effettuate sulla base di una simulazione su scala unionale, con norme comuni e un determinato scenario. I rischi individuati dalle valutazioni regionali saranno affrontati in piani d'azione preventivi e in piani d'emergenza, che dovranno essere sottoposti a valutazione tra pari e approvati dalla Commissione.

Il progetto di regolamento non propone un'armonizzazione piena, ossia l'imposizione di tutte le misure a livello di Unione.

Il rafforzamento della cooperazione regionale, imperniato su alcune norme stabilite a livello di Unione, è necessario per affrontare in modo soddisfacente le carenze dell'attuale sistema (valutazione nazionale dei rischi e piani nazionali) e consente di risolvere i problemi a livello regionale senza introdurre prescrizioni superflue. L'approccio proposto nel progetto di regolamento è pertanto proporzionato (cfr. anche valutazione d'impatto, pagg. 34-46 e 50).

Scelta dello strumento

L'atto giuridico vigente in questo settore è il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio. Poiché l'atto giuridico proposto è inteso a migliorare e rafforzare le misure e le procedure previste dall'attuale regolamento, è stato stabilito che lo strumento adatto è un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

In conformità all'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 994/2010, la Commissione nel 2014 ha stilato una relazione 4 in cui valuta l'attuazione del regolamento e i possibili modi di migliorare ulteriormente la sicurezza. La relazione contiene una valutazione dettagliata dei vari strumenti indicati nel regolamento, soffermandosi in particolare sul modo in cui gli Stati membri li hanno attuati e in cui ciascuno strumento ha contribuito a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e la preparazione dell'Unione alle crisi.

Dalla relazione è emerso che il regolamento ha già fatto molto per rendere più sicura la fornitura di gas in Europa, in termini sia di preparazione che di mitigazione: gli Stati membri sono meglio attrezzati per affrontare una crisi di fornitura, dato che hanno l'obbligo di presentare una valutazione completa dei rischi e, in funzione dei risultati, di elaborare piani d'azione preventivi e piani di emergenza; gli Stati membri hanno inoltre aumentato il proprio livello di protezione perché tenuti a rispettare le norme unionali di fornitura e infrastruttura.

Al tempo stesso la relazione indica che sussistono seri motivi di preoccupazione per quanto riguarda la cooperazione tra Stati membri (le misure da essi adottate prevalentemente a carattere nazionale non sono adatte ad affrontare i problemi di fornitura del gas), l'applicazione della norma di fornitura dei clienti protetti (soprattutto quelli civili) e l'applicazione della norma di infrastruttura; manca inoltre trasparenza nei contratti di fornitura di gas conclusi tra le imprese di gas naturale e i fornitori di paesi terzi. Queste lacune impediscono di rispondere in modo efficace nei momenti di crisi.

La prova di stress condotta nell'estate del 2014 ha dimostrato che una grave perturbazione delle forniture di gas dall'Est (vale a dire dalla Russia) continuerebbe a causare forti ripercussioni in tutta l'Unione: alcuni settori, in particolare nell'Europa orientale, subirebbero tuttora gravi conseguenze economiche e sociali in caso di carenza di gas. Inoltre, a causa dell'ondata di freddo del 2012, negli hub europei i prezzi del gas all'ingrosso sul mercato del giorno prima sono aumentati più del 50% rispetto ai livelli precedenti: in Italia, ad esempio, sono passati da 38 EUR/MWh a 65 EUR/MWh, mentre nel Regno Unito, in Germania e in Austria sono aumentati da 23 EUR/MWh a 38 EUR/MWh 5 .

La situazione attuale è il risultato di una serie di problemi di diversa entità, tra cui reazioni comportamentali (approccio puramente nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento), fattori esterni (comportamento dei fornitori di paesi terzi) e aspetti tecnici (mancanza di infrastrutture adeguate, o protezione inadeguata delle infrastrutture).

Il regolamento propone misure volte ad affrontare le lacune riscontrate.

Consultazione delle parti interessate

La consultazione pubblica delle parti interessate svoltasi dal 15 gennaio all'8 aprile 2015 ha prodotto 106 risposte, riscuotendo perciò un vivo interesse 6 . Sebbene la maggior parte delle risposte provenga dal settore privato e dalle associazioni (consumatori, regolatori, imprese), si è registrata la partecipazione di un numero relativamente alto di autorità pubbliche.

La consultazione ha seguito la struttura del regolamento vigente, articolato nei due filoni della prevenzione e della mitigazione. Le domande sulla prevenzione erano concepite in origine per verificare se fosse necessario migliorare le disposizioni giuridiche in vigore, ma hanno anche messo in luce nuove idee, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle misure volte a soddisfare la norma di fornitura. Le domande sulla mitigazione miravano a stabilire se gli Stati membri fossero preparati a gestire una situazione di emergenza e se, in tale frangente, prendessero in considerazione soluzioni coordinate efficienti anziché un approccio puramente nazionale fondato su misure controproducenti con effetti negativi sui loro vicini.

Per quanto riguarda l'esito della consultazione, la maggior parte delle autorità pubbliche ha segnalato soprattutto il problema della cooperazione tra gli Stati membri, ritenuta insufficiente, mentre le imprese private e le associazioni hanno ribadito a più riprese che la sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe essere affrontata principalmente mediante misure di mercato. La Commissione ha tenuto conto di questi pareri, proponendo una cooperazione regionale più stretta e assegnando una chiara priorità alle misure di mercato per far fronte ai rischi che incombono sulla sicurezza dell'approvvigionamento. I pareri dei vari portatori d'interesse trovano anche riscontro nella valutazione e nell'impatto delle opzioni strategiche di cui alle sezioni 6 e 7 della valutazione d'impatto.

Ricorso al parere di esperti

Durante la stesura della presente proposta, per determinati aspetti della materia è stato fatto ricorso a consulenti esterni. È stato condotto uno studio sulle possibili misure di stoccaggio sotterraneo del gas e il relativo impatto 7 ; per corroborare la valutazione d'impatto sono state utilizzate le analisi del Centro comune di ricerca (JRC); uno studio comparativo delle metodologie volte a rafforzare il potere negoziale dell'Unione sui mercati del gas naturale 8 ha fornito spunti per definire alcune delle modalità considerate per soddisfare la norma di fornitura (regimi di acquisti collettivi).

Valutazione d'impatto

Tutte le misure proposte sono state oggetto di una valutazione d'impatto.

Il comitato per la valutazione d'impatto ha emesso un parere favorevole il 16 dicembre 2015.

È stato valutato l'impatto di quattro opzioni strategiche:

1. rafforzamento dell'attuazione e norme non vincolanti,

2. migliore coordinamento e soluzioni ad hoc,

3. migliore coordinamento accompagnato da alcuni principi/norme definiti a livello dell'Unione,

4. piena armonizzazione.

Le opzioni 1 e 2 sono state scartate perché poco efficaci ed efficienti: non consentono infatti di ovviare alle carenze dell'attuale sistema individuate in sede di valutazione ex post (relazione stilata nel 2014) e alla prova di stress condotta nell'estate del 2014.

Alcune soluzioni previste dall'opzione 4 sono più efficaci rispetto alle opzioni 1 e 2, ma altre non lo sono più di quelle praticabili con l'opzione 3; inoltre hanno un costo maggiore e in alcuni casi possono essere controproducenti, per cui anche l'opzione 4 è stata scartata.

L'opzione prescelta è pertanto la 3, che costituisce la serie di misure più efficace. Questa opzione è la migliore sotto il profilo sia dell'efficacia sia dell'efficienza. Sono stati considerati gli effetti descritti di seguito.

1. Costi e impatto sui prezzi

L'impatto complessivo su costi e prezzi sarà molto limitato. Alcune proposte sono concepite in modo da evitare costi inutili e sfruttare le sinergie che si creano tra le misure volte a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento; ciò dovrebbe ridurre i costi globali del quadro della sicurezza dell'approvvigionamento per tutti i consumatori. Misure come le valutazioni regionali dei rischi, i piani regionali o le disposizioni relative ai contratti non comporteranno un aumento significativo dei costi, sebbene possano aumentare gli oneri amministrativi.

Gli strumenti che potrebbero influire di più sui costi sono il perfezionamento dei calcoli della norma N-1 e gli obblighi di inversione del flusso. Per quanto riguarda la norma N-1, è tuttavia improbabile che uno Stato membro finora conforme non lo sia più in seguito al perfezionamento della formula e che debba intraprendere i conseguenti investimenti. Continua a valere la possibilità di adottare misure sul versante della domanda per soddisfare la norma N-1. Una formula N-1 perfezionata potrebbe comportare maggiori investimenti, che dovrebbero tuttavia basarsi su una valutazione dello Stato membro interessato e su un quadro più preciso della capacità reale. Sembra quindi una misura efficiente dal punto di vista dei costi, considerati i benefici derivanti da un miglioramento della diagnosi del settore con investimenti minimi (ad esempio, contributo effettivo dello stoccaggio grazie a una stima più realistica dei tassi di prelievo in funzione del livello di gas stoccato). Neppure il calcolo idraulico 9 non dovrebbe comportare costi aggiuntivi, in quanto i gestori del sistema di trasmissione (TSO) dispongono già degli strumenti per effettuarlo. Le simulazioni su scala unionale possono essere effettuate dall'ENTSO del gas nell'ambito delle prospettive annuali di fornitura per il periodo estivo e invernale di cui al regolamento (CE) n. 715/2009; esse possono contribuire a individuare misure efficaci sotto il profilo dei costi che riducano al minimo gli eventuali effetti negativi.

2. Impatto sui portatori di interesse, in particolare le piccole e medie imprese

Nel complesso l'opzione 3 dovrebbe essere favorevole sia per gli operatori del mercato sia per i consumatori, che, grazie a una migliore sorveglianza delle misure che applicano la norma di fornitura, vedrebbero aumentare la trasparenza e l'efficienza dei costi di conformità. Ciò va incontro all'esigenza espressa da molte imprese nella consultazione pubblica, ossia una maggiore trasparenza e misure pienamente giustificate sottoposte regolarmente a riesame o prove.

Le piccole e medie imprese continueranno ad essere considerate "clienti protetti" a discrezione dei singoli Stati membri, pertanto questa opzione non le danneggerà, con la principale differenza che non saranno necessariamente protette dal principio di solidarietà. È però opportuno ricordare che il fine di questo principio è garantire una fornitura ininterrotta alle famiglie e ai servizi sociali essenziali in situazioni di emergenza: si tratta di un meccanismo da utilizzare come ultima ratio, unicamente in situazioni di estrema carenza di gas, che il regolamento riveduto è inteso a evitare ma a cui occorre essere preparati.

3. Completamento del mercato interno

L'opzione 3 potrebbe contribuire a far funzionare meglio il mercato unico dell'energia. Le misure proposte ridurranno in misura significativa il rischio che le misure nazionali adottate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento distorcano la concorrenza o siano discriminatorie nei confronti di soggetti stranieri: in primo luogo, l'obbligo di sottoporre a valutazione d'impatto le nuove misure nazionali non di mercato prima del varo dovrebbe impedire che misure dannose entrino in vigore e siano incluse nei piani; poiché anche le misure già in vigore saranno sottoposte all'esame degli altri Stati membri appartenenti alla stessa regione, si dovrebbe in tal modo evitare che le misure adottate in un paese abbiano ricadute negative nei paesi vicini. In secondo luogo, il processo di valutazione tra pari e la supervisione della Commissione dovrebbero contribuire a individuare ed eliminare eventuali problemi derivanti dalle misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione

La proposta comporterà un aumento limitato degli oneri amministrativi, dovuto principalmente alla necessità di elaborare valutazioni del rischio, piani d'azione preventivi e piani di emergenza a livello regionale; tuttavia, poiché l'opzione 3 si basa sull'obbligo che già incombe agli Stati membri di consultarsi a livello regionale prima di adottare i piani e dato che essa renderà più efficaci la cooperazione e il coordinamento regionali chiarendone il quadro di riferimento, gli oneri amministrativi non aumenteranno oltre misura. Questa soluzione è tecnicamente e giuridicamente possibile, come dimostrato dai piani d'azione preventivi elaborati congiuntamente da Regno Unito e Irlanda e dalla relazione comune stilata dagli Stati baltici e dalla Finlandia sulla prova di stress del 2014.

Affinché i piani siano attuati nei tempi previsti, gli Stati membri devono definire con chiarezza le responsabilità e la tempistica; possono farlo in vari modi: in alcuni casi, ad esempio, hanno istituito un segretariato, mentre in altri hanno scelto di assegnare a più organismi a rotazione le responsabilità per un determinato piano. La Commissione è pronta a fornire orientamenti per facilitare il processo, se necessario, come ha fatto durante la prova di stress per i gruppi di controllo (focus group) e in seno al gruppo di controllo inerente al piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) per la cooperazione regionale tra gli Stati baltici e la Finlandia.

Gli oneri amministrativi sono destinati ad aumentare, anche se i piani regionali andranno a sostituire quelli nazionali evitando in tal modo la duplicazione dei compiti. Si potrebbe inoltre obiettare che l'obbligo di concordare i piani a livello regionale comporti un maggior dispendio di tempo e l'introduzione di provvedimenti supplementari; in quest'ottica, nonché per limitare gli oneri supplementari, la valutazione regionale dei rischi e i piani regionali potrebbero essere aggiornati ogni quattro anni, anziché ogni due come prescritto dal regolamento vigente.

Secondo il regolamento qui proposto, i piani dovrebbero essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia. Si rileva tuttavia che i piani di emergenza e i piani d'azione preventivi da elaborare a norma del presente regolamento non sono documenti programmatici che delineano scelte strategiche, bensì documenti di carattere tecnico destinati a prevenire l'insorgere o l'aggravarsi delle emergenze e a mitigarne gli effetti.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La Commissione monitorerà le modalità con cui gli Stati membri attuano le modifiche introdotte dal regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas. Un maggiore coinvolgimento, insieme con i poteri di sorveglianza e monitoraggio, dovrebbe assicurare un migliore rispetto delle norme a livello dell'Unione. Se necessario, la Commissione aiuterà gli Stati membri ad attuare le dovute modifiche legislative mediante seminari aperti a tutti gli Stati membri o con riunioni bilaterali, organizzate su richiesta dei singoli Stati. Se uno Stato membro non adempie all'obbligo di attuare e applicare il diritto dell'Unione, la Commissione ricorrerà alla procedura di cui all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione inoltre monitorerà in permanenza la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e riferirà regolarmente al gruppo di coordinamento del gas.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Il regolamento riveduto contiene gli elementi illustrati in appresso.

1. Rafforzamento della cooperazione e del coordinamento regionali, in quanto riconosciuto come il modo più efficiente sotto il profilo dei costi per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione:

- obbligo di elaborare congiuntamente a livello regionale i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza regionali ("i piani"), nonché le valutazioni regionali dei rischi, sulla base dei modelli obbligatori contenuti negli allegati del regolamento;

- cooperazione regionale basata sulla proposta di configurazione delle regioni di cui all'allegato I, secondo i criteri indicati all'articolo 3, paragrafo 7 (si veda la mappa all'opzione 2 della valutazione d'impatto). La Commissione ritiene che la configurazione delle regioni qui proposta sia il modo migliore per assicurare la fornitura del gas in caso di emergenza: essa poggia, per quanto possibile, sulle strutture di cooperazione regionale esistenti istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 10 (regolamento TEN-E). Tuttavia, dato che il presente regolamento e il regolamento TEN-E hanno obiettivi diversi, la dimensione e la composizione dei gruppi regionali sono state modificate. Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti, definiti nell'articolo 3, paragrafo 7: schemi di fornitura; interconnessioni in essere e in programmazione, nonché capacità d'interconnessione tra Stati membri; sviluppo e maturità del mercato; strutture di cooperazione regionale esistenti; numero di Stati membri per regione, che dovrebbe essere limitato per mantenere praticabili le disposizioni.

Ad esempio, la regione nordoccidentale (Regno Unito e Irlanda) si fonda sulla cooperazione già esistente tra i due paesi; la configurazione proposta per la maggior parte delle regioni (corridoio meridionale del gas, regione centrorientale, regione sudorientale, mercato energetico del Baltico I e II) è dettata dallo schema di fornitura in caso di perturbazione delle importazioni dalla Russia; la composizione della regione nord-sud dell'Europa occidentale (Belgio, Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo) rispecchia il fatto che il mercato del gas in questa parte dell'Unione è maturo e ben sviluppato. Questo potrebbe risultare il modo migliore di evitare una situazione d'emergenza o, qualora ne insorga una, di mitigarne gli effetti;

- i piani regionali sono sottoposti a una valutazione tra pari. L'organizzazione della valutazione è a cura della Commissione, che seleziona i membri di ciascun gruppo (uno per ogni regione) tra i candidati proposti dagli Stati membri. Essa partecipa alle valutazioni tra pari in qualità di osservatore;

- il gruppo di coordinamento del gas esamina i piani sulla base dei risultati della valutazione tra pari, allo scopo di assicurarne la coerenza tra le diverse regioni;

- al termine del processo la Commissione, prima di approvare i piani, può chiederne la modifica mediante decisioni della Commissione.

2. Obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria:

- il calcolo della formula N-1 deve essere accompagnato dal calcolo idraulico nazionale e da simulazioni su scala UE, svolte dall'ENTSO del gas, analoghe alle simulazioni svolte per le prove di stress nell'estate del 2014;

- sull'inversione del flusso, tutti i punti di interconnessione devono essere dotati di capacità di inversione di flusso permanente a meno che non beneficino di un'esenzione:

i) la decisione di concedere un'esenzione o di costituire un livello di capacità è presa congiuntamente dalle autorità competenti su entrambi i lati del punto di interconnessione ("decisione congiunta"), previa consultazione degli altri Stati membri lungo il corridoio di approvvigionamento del gas, della Commissione e dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);

ii) l'ACER è tenuta a rilasciare un parere sulla decisione congiunta delle autorità competenti;

iii) la Commissione può adottare una decisione, tenuto conto del parere dell'ACER, con la quale richiede modifiche della decisione congiunta delle autorità competenti. Il potere della Commissione di adottare una decisione in questo campo non sarà più limitato ai casi di disaccordo tra Stati membri;

iv) se la decisione congiunta non è presa entro un determinato periodo di tempo, l'ACER elabora una decisione contenente una proposta di esenzione o di una determinata capacità di flusso invertito. La decisione dell'ACER costituisce la base per una decisione della Commissione contenente le condizioni dell'esenzione o di una determinata capacità;

v) le esenzioni vigenti devono essere esaminate alla luce della nuova procedura.

3. Miglioramento della valutazione e della prevenzione dei rischi

- Accesso migliore alle informazioni:

i) esiguo aumento delle informazioni contrattuali trasmesse automaticamente alla Commissione a titolo delle modalità vigenti (ossia almeno i volumi di gas giornalieri, mensili e annui). Tali informazioni non saranno più fornite in forma aggregata;

ii) le autorità competenti avranno la facoltà di chiedere alle imprese di gas naturale, in vista di un'emergenza e comunque in circostanze debitamente giustificate (ad esempio, nell'eventualità di una minaccia), ulteriori informazioni anche contrattuali. La Commissione può chiedere di accedere a tali informazioni e può indurre le autorità competenti a fare altrettanto. Questa disposizione è stata introdotta in base all'esperienza acquisita nell'inverno 2014-15, quando la Commissione ha constatato una riduzione dei volumi di gas forniti dalla Russia ad alcune imprese di gas dell'Unione, ma per valutare la situazione ha potuto avvalersi solo delle poche informazioni ricevute, poiché le autorità competenti non disponevano di alcuna base giuridica per chiedere alle imprese di gas interessate di fornire informazioni specifiche in quanto la situazione non poteva essere considerata un'emergenza;

iii) le imprese di gas naturale che siglano o modificano contratti rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas avranno l'obbligo di informarne automaticamente l'autorità nazionale competente e la Commissione. Si considerano rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento i contratti a lungo termine (ossia con validità superiore a un anno) che forniscono, da soli o insieme ad altri contratti conclusi con lo stesso fornitore o sue collegate, oltre il 40% del gas naturale consumato annualmente nello Stato membro in questione a una impresa di gas naturale o alle sue collegate;

iv) la notifica automatica è d'obbligo quando viene concluso o modificato un contratto che raggiunge il valore soglia prestabilito. Tuttavia, anche i contratti che non raggiungono questo valore possono servire per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Sebbene nell'attuale contesto del mercato i contratti a lunghissimo termine siano rari, sono pur sempre presenti. L'obbligo automatico di informare l'autorità nazionale competente e la Commissione non si applica ai contratti a lungo termine conclusi poco prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; inoltre tali contratti, se contengono una clausola che lega il prezzo a quello degli hub, non possono essere modificati per un certo numero di anni: in altre parole, non si applica nemmeno l'obbligo di notificare le modifiche.

Alla luce di tale situazione, la Commissione e le autorità competenti devono poter chiedere che i contratti siano notificati anche se non sono stati modificati o non raggiungono il valore soglia. Pertanto, in casi debitamente giustificati quali quelli delineati in precedenza, la Commissione o le autorità competenti possono chiedere la notifica dei contratti necessari per effettuare una valutazione completa dell'impatto di un quadro contrattuale sulla sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro, in una regione o in tutta l'Unione, in particolare per le valutazioni del rischio, i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza.

Poiché la richiesta presentata dalle autorità competenti o dalla Commissione può riguardare la totalità del contratto, le autorità competenti possono ricevere informazioni anche sui prezzi. La Commissione può utilizzare le informazioni ricavate dai contratti per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutto il territorio dell'Unione e, in particolare, per valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza. Se l'impresa di gas naturale non rispetta l'obbligo di notifica, la Commissione può avviare un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro le cui autorità competenti sono autorizzate a ricevere o a richiedere il contratto.

Il fatto che la Commissione potrà d'ora in poi accedere con più facilità alle informazioni sui contratti commerciali non pregiudica in alcun modo il monitoraggio permanente da essa effettuato del mercato del gas. La Commissione interverrà laddove si ravvisino abusi di mercato;

- obbligo di considerare nella valutazione del rischio tutti i rischi pertinenti, quali le catastrofi naturali e i rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di mercato, che dovrebbero essere affrontati con misure effettive, proporzionate e non discriminatorie delineate nei piani. Questo obbligo è inteso a migliorare la trasparenza e incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche.

4. Maggiore sorveglianza degli obblighi di fornitura del gas a determinate categorie di consumatori, anche in condizioni difficili (la norma di fornitura).

- Nessuna modifica della norma di fornitura stabilita nel regolamento in vigore, che garantisce la fornitura costante di gas ai clienti protetti per un minimo di 7 o 30 giorni di calendario, in funzione dello scenario definito, anche in caso di scarsità di forniture e/o domanda eccezionalmente elevata.

- Migliore sorveglianza, da parte della Commissione, delle misure nazionali vigenti per assicurare il rispetto dell'obbligo di fornitura (attraverso le decisioni della Commissione sui piani), evitando una protezione insufficiente o eccessiva che potrebbe influire negativamente sugli Stati membri più vulnerabili.

- Le nuove misure non di mercato adottate per assicurare il rispetto della norma di fornitura sono sottoposte a una valutazione d'impatto pubblica e devono essere notificate alla Commissione, che ne valuta la proporzionalità e gli effetti sul mercato interno e sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli altri Stati membri. La Commissione può adottare una decisione che subordina l'entrata in vigore delle misure a determinate modifiche.

5. Il regolamento integra esplicitamente il nuovo principio di solidarietà.

Se, come autorizza il regolamento, uno Stato membro applica una norma di fornitura più elevata, che può ridurre i flussi di gas da un paese all'altro, compromettendo in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro confinante, in caso di emergenza tale norma più elevata deve essere ricondotta al livello predefinito dell'Unione (che garantisce il servizio a tutti i clienti protetti).

- L'applicazione del principio di solidarietà sulla base di modalità tecniche e amministrative concordate tra gli Stati membri sarà obbligatoria. I clienti diversi da quelli civili, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento non possono continuare a essere riforniti di gas in un dato Stato membro - anche se esso non si trova in situazione di emergenza - finché non vengono riforniti i clienti civili, i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento di un altro Stato membro che si trova in situazione di emergenza e a cui la rete di trasporto del primo paese è collegata.

6. La definizione di "clienti protetti" sarà mantenuta (per cui le piccole e medie imprese possono essere considerate tali a discrezione dei singoli Stati membri). Gli Stati membri dovranno tuttavia introdurre nei rispettivi piani alcune misure volte ad affrontare le questioni tecniche ed evitare che i clienti non idonei consumino gas destinato ai clienti protetti. Spetta agli Stati membri stabilire il tipo di misure.

7. Applicazione del regolamento nell'ambito delle relazioni tra le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli Stati membri dell'Unione. Il regolamento riveduto conterrà disposizioni specifiche che assoggettano gli Stati membri dell'Unione a obblighi di carattere transfrontaliero nei confronti delle parti contraenti; il regolamento dovrebbe essere seguito da un atto congiunto emanato nell'ambito della Comunità dell'energia che lo adotta e lo integra nella Comunità dell'energia e introduce obblighi di reciprocità in capo alle parti contraenti della Comunità dell'energia nelle relazioni con gli Stati membri. Tali obblighi si applicheranno solo in seguito a una decisione della Commissione che conferma l'applicabilità degli obblighi reciproci tra ciascuna parte contraente e gli Stati membri. Gli obblighi riguarderanno il quadro di riferimento per la valutazione del rischio, la prevenzione dei rischi e l'adozione di misure di emergenza.

8. Per quanto riguarda i meccanismi di acquisto collettivo, il regolamento precisa che gli Stati membri e le imprese di gas naturale sono liberi di vagliare i potenziali benefici derivanti da questa modalità di acquisto del gas naturale per far fronte a situazioni di carenza di fornitura. Tali meccanismi devono essere in linea con le regole di concorrenza dell'OMC e dell'Unione, in particolare con gli orientamenti della Commissione sugli accordi di cooperazione orizzontale.

2016/0030 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 12 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: l'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

(2)Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005; può inoltre danneggiare seriamente l'economia unionale con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

(3)Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio; occorre la massima efficienza economica senza falsare i mercati dell'energia.

(4)Il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(5)Nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo 13 , la Commissione ha analizzato gli effetti di una perturbazione parziale o totale delle forniture provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono efficaci in caso di grave perturbazione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dalle prove di stress è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri può ridurre sensibilmente le conseguenze di perturbazioni particolarmente gravi della fornitura negli Stati membri più vulnerabili.

(6)Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" 14 , la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla realizzazione dell'Unione dell'energia.

(7)Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni: se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni.

(8)Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale; occorre coordinare meglio le misure nazionali non solo nella mitigazione in situazioni d'emergenza ma anche nella prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio, o quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni.

(9)In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento: occorre individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure per mitigarli, con interventi economicamente più efficaci per i consumatori dell'Unione.

(10)Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione sociale: la definizione di clientela protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

(11)La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

(12)Secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , le autorità competenti cooperano strettamente con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvere i compiti precisati nel presente regolamento.

(13)In base alla norma d'infrastruttura gli Stati membri sono tenuti a mantenere un livello minimo d'infrastruttura per disporre di un margine di riserva nel sistema nell'eventualità di una perturbazione dell'infrastruttura singola principale. Poiché nell'analisi che fa riferimento all'indicatore N-1 l'approccio è basato soltanto sulla capacità, i risultati dovrebbero essere integrati con un'analisi dettagliata che tenga conto anche dei flussi di gas.

(14)A norma del regolamento (UE) n. 994/2010 i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a realizzare una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere (salvo esenzioni), affinché gli eventuali benefici di tale capacità siano sempre presi in considerazione quando si pianifica un nuovo interconnettore. Tuttavia, la capacità bidirezionale può essere usata per fornire gas sia allo Stato membro confinante sia ad altri lungo il corridoio di trasporto; i vantaggi ai fini della sicurezza della fornitura devono quindi esser visti in una prospettiva più ampia, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione più intensa; nel vagliare l'eventualità di realizzare la capacità bidirezionale occorre pertanto condurre un'analisi di efficienza economica che tenga conto dell'intero corridoio di trasporto. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a rivedere le esenzioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 in base ai risultati della valutazione regionale del rischio.

(15)La direttiva 2008/114/CE del Consiglio 16 istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate all'interno dell'Unione, tra le quali alcune infrastrutture del gas: insieme al presente regolamento contribuisce a formulare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.

(16)Il regolamento istituisce norme di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate per poter far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, a causa delle perturbazioni della fornitura di gas proveniente dalla Russia. Tali norme tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Le norme di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili ai fini della certezza giuridica e chiare, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale dell'Unione, garantendone invece la parità di accesso ai clienti nazionali.

(17)L'approccio regionale nel valutare i rischi e definire e adottare misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi, con vantaggi considerevoli in termini di efficienza delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse, in particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità della fornitura ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione a livello regionale dei rischi correlati, ossia in modo più completo e preciso, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi; inoltre, nell'emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti.

(18)Le regioni vanno definite, se possibile, in base alle strutture esistenti di cooperazione regionale istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 17 (regolamento TEN-E); tuttavia, poiché il presente regolamento e il regolamento TEN-E hanno finalità diverse, i rispettivi gruppi regionali possono differire per dimensioni e struttura.

(19)Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

(20)Per realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero stabilire meccanismi di cooperazione all'interno di ciascuna regione, sviluppandoli in tempo utile per permettere la valutazione dei rischi ed elaborare programmi concreti a livello regionale. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto per una determinata regione; la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno delle regioni per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione può proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad una data regione.

(21)Nel preparare una valutazione completa dei rischi a livello regionale, le autorità competenti dovrebbero considerare i rischi naturali, tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di mercato e altri eventualmente pertinenti, tra i quali, nel caso, la perturbazione della fornitura del principale fornitore singolo. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure effettive proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nel piano d'azione preventivo e nel piano d'emergenza; i risultati delle valutazioni di rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE 18 .

(22)Per contribuire alla valutazione dei rischi, la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas ("ENTSO del gas"), in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas e con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), dovrebbe procedere a simulazioni a livello dell'Unione analoghe alle prove di stress effettuate nel 2014.

(23)Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

(24)Per mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di perturbazione della fornitura e in situazioni di crisi, è necessario definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti in modo da rispettare un approccio a tre livelli: innanzitutto le imprese interessate e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di ricorrere quanto più possibile ai meccanismi di mercato; dovrebbe però anche fornire meccanismi cui ricorrere quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad una perturbazione della fornitura di gas.

(25)In caso di crisi di fornitura, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato; laddove queste risorse siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di fornitura.

(26)Se gli Stati membri prevedono di varare misure non di mercato, queste dovrebbero essere corredate di una descrizione dell'impatto economico che offra ai clienti le informazioni necessarie sui costi e ne assicuri la trasparenza, segnatamente per quanto riguarda l'incidenza sul prezzo del gas.

(27)Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha chiesto di valutare le opzioni relative ai meccanismi volontari di aggregazione della domanda, nel pieno rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Unione in materia di concorrenza, onde consentire agli Stati membri e alle imprese di gas naturale di vagliare i possibili vantaggi dell'acquisto collettivo del gas naturale per far fronte alle situazioni di carenza di fornitura.

(28)Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione della fornitura di gas ai grandi consumatori industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza energetica se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad una perturbazione delle forniture. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda: va tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda che dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente, tenendo però ben presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza.

(29)Nel redigere ed attuare il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto in ogni momento della sicurezza di funzionamento del sistema del gas a livello nazionale e regionale, e affrontare ed esporre in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.

(30)In alcune aree dell'Unione è distribuito gas a basso potere calorifico; date le sue caratteristiche, tale gas non può essere usato in apparecchi concepiti per il gas ad alto potere calorifico, mentre è possibile il contrario, se il gas ad alto potere calorifico è convertito in gas a basso potere calorifico, ad esempio mediante l'aggiunta di azoto. Le specificità del gas a basso potere calorifico dovrebbero essere esaminate a livello nazionale e regionale e dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio e nei piani d'azione preventivi e d'emergenza.

(31)È necessario assicurare la prevedibilità dell'azione che sarà intrapresa in caso di emergenza in modo da offrire a tutti gli operatori del mercato margine sufficiente per reagire e prepararsi a simili situazioni. Le autorità competenti dovrebbero quindi di norma attenersi al piano di emergenza; in casi eccezionali debitamente giustificati, dovrebbero poter intraprendere azioni che si discostano dal piano. Occorre inoltre rendere più trasparente e prevedibile la modalità di annuncio delle emergenze. Le informazioni sulla posizione di bilanciamento del sistema (la situazione generale della rete di trasporto) il cui quadro di riferimento è definito nel regolamento (UE) n. 312/2014 19 della Commissione, possono svolgere un ruolo rilevante in merito. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione, in tempo reale, delle autorità competenti e delle autorità nazionali di regolamentazione se queste ultime non sono l'autorità competente.

(32)I piani d'azione preventivi e di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati, e essere sottoposti a una valutazione tra pari, per poterne rilevare rapidamente le incoerenze e le misure che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri e assicurare la coerenza tra i piani delle varie regioni. La valutazione tra pari consente inoltre agli Stati membri di condividere le migliori prassi.

(33)Per garantire l'aggiornamento costante e l'efficacia dei piani d'emergenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare prove tra gli aggiornamenti simulando scenari di alto e medio impatto con risposte in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero presentare i risultati delle prove al gruppo di coordinamento del gas.

(34)Sono necessari modelli completi e vincolanti che contemplino tutti i rischi individuati nelle valutazioni regionali e tutte le componenti dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza per facilitare la valutazione del rischio e la preparazione dei piani che vanno sottoposti alla valutazione tra pari e alla valutazione della Commissione.

(35)Per agevolare la comunicazione tra Stati membri e Commissione, la valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e altra documentazione e gli scambi d'informazioni di cui al presente regolamento devono essere trasmessi via un sistema standard di comunicazione elettronica.

(36)Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale.

(37)Se necessario, la solidarietà europea dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di protezione civile dell'Unione e degli Stati membri: tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata dal meccanismo unionale di protezione civile istituito con decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e agevolare il coordinamento nel settore della protezione civile, migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

(38)Per valutare la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro o regione dell'Unione è indispensabile avere accesso alle informazioni pertinenti. In particolare, gli Stati membri e la Commissione devono poter accedere alle informazioni provenienti dalle imprese di gas naturale in merito ai principali parametri della fornitura di gas: si tratta infatti di elementi fondamentali nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento. In circostanze debitamente giustificate, a prescindere dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, dovrebbe essere possibile accedere a informazioni supplementari necessarie per valutare lo stato generale della fornitura del gas; si tratta tipicamente di informazioni sulla distribuzione del gas, senza attinenza ai prezzi (ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di consegna, i margini di fornitura); potrebbero esser richieste in caso di modifiche al parametro di fornitura del gas di uno o più acquirenti in uno Stato membro: evenienza inattesa in una situazione di funzionamento normale del mercato, che potrebbe incidere sulla fornitura di gas dell'Unione o di parti di essa.

(39)Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha concluso che nei contratti di fornitura di gas con i paesi terzi occorre rafforzare la trasparenza e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. In questo contesto un meccanismo mirato ed efficiente che consenta agli Stati membri di accedere ai contratti più importanti di fornitura di gas dovrebbe assicurare una valutazione esauriente dei rischi di perturbazione della fornitura o di interferenza con le misure di mitigazione necessarie nell'eventualità di una crisi. In base al meccanismo determinati contratti essenziali dovrebbero essere automaticamente comunicati, subito dopo la stipula, agli Stati membri. Tuttavia, l'obbligo sistematico di comunicare un contratto deve essere proporzionato. L'applicazione di tale obbligo ai contratti che coprono il 40% del mercato nazionale sembra una misura equa in termini di efficienza e stabilisce precisi vincoli per gli operatori del mercato, il che non significa che altri contratti di fornitura di gas non siano importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di richiedere altri contratti che potrebbero avere ricadute negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o dell'intera Unione. La Commissione dovrebbe avere lo stesso accesso degli Stati membri ai contratti di fornitura, dato il suo ruolo nel valutare la coerenza e l'efficacia dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza a fronte dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e unionale. La Commissione può chiedere agli Stati membri di modificare i piani per tener conto delle informazioni ricavate dai contratti. Occorre preservare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L'agevolazione d'accesso alle informazioni sui contratti commerciali non dovrebbe incidere sugli sforzi attualmente dedicati dalla Commissione a monitorare il mercato del gas, e l'istituzione dovrebbe intervenire laddove si ravvisassero violazioni del diritto dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di far rispettare le norme sulla concorrenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato.

(40)Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe svolgere mansioni di consulenza per la Commissione agevolando il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento da applicare nell'eventualità di un'emergenza a livello dell'Unione; dovrebbe inoltre monitorare l'adeguatezza e l'opportunità delle misure adottate a norma del presente regolamento compresa la coerenza con i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza elaborati nelle diverse regioni e sottoposti a valutazione tra pari.

(41)Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, delle riforme del mercato dell'energia e per incentivare gli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

(42)Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti di detti paesi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas verso l'Unione in situazioni di crisi, in consultazione con i paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediatore e facilitatore.

(43)Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri e rischi di far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione.

(44)L'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri; date le dimensioni e gli effetti dell'azione in questione, l'obiettivo è realizzato meglio a livello dell'Unione che può pertanto adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)Per consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle regioni e dei modelli per la valutazione dei rischi e per i piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(46)Il regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbe essere abrogato. Per evitare un vuoto giuridico i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbero restare in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani a norma del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: "gas"), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il gas necessario, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete della fornitura. Il regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello di Stati membri, regionale e dell'Unione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE 21 e all'articolo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

Inoltre s'intende per:

(1)"cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere:

(a)la piccola o media impresa, purché collegata ad una rete di distribuzione del gas, o un servizio sociale essenziale, purché collegato a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, e sempreché tali imprese o servizi rappresentino insieme al massimo il 20% del consumo totale annuo finale dello Stato membro;

(b)l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili o le imprese o i servizi di cui alla lettera a), se non può essere alimentato anche da altri combustibili ed è collegato ad una rete di distribuzione o di trasporto del gas;

(2)"servizio sociale essenziale", il servizio di assistenza sanitaria, di emergenza o di sicurezza;

(3)"autorità nazionale di regolamentazione" un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 3
Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas

1.La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

2.Ciascuno Stato membro designa l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolamentazione quale autorità competente nell'attuare le misure previste nel presente regolamento. Le autorità competenti collaborano nell'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad organi diversi specifici compiti previsti nel presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nei piani di cui all'articolo 7. La dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, può essere delegata solo ad un'autorità pubblica.

3.Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell'autorità competente e le relative eventuali modifiche. Ciascuno Stato membro rende pubblico il nome dell'autorità competente.

4.In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese di gas e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione.

5.La Commissione coordina ove opportuno l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all'articolo 14 o il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

6.Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento contenute nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

7.La composizione delle regioni ai fini della cooperazione regionale di cui al presente regolamento si basa sui criteri seguenti:

(a)prossimità geografica;

(b)interconnessioni esistenti e in programmazione, capacità d'interconnessione tra Stati membri, schemi di fornitura;

(c)possibilità di aggregare le risorse e bilanciare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella regione;

(d)sviluppo e maturità del mercato;

(e)numero gestibile di Stati membri in ciascuna regione;

(f)per quanto possibile, strutture di cooperazione regionale esistenti.

L'elenco delle regioni con relativa composizione è riportato nell'allegato I.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato I in base ai criteri di cui al primo comma se la situazione giustifica il cambiamento di una regione.

Articolo 4
Norma d'infrastruttura

1.Ciascuno Stato membro o l'autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. La suddetta disposizione non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

2.L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che una perturbazione della fornitura può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure di mercato sul versante della domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui all'allegato II, punto 4.

3.Ove opportuno, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere congiuntamente all'obbligo previsto al paragrafo 1. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula N – 1 nel piano d'azione preventivo, precisando le modalità concordate per adempiere all'obbligo. Si applica il punto 5 dell'allegato II.

4.I gestori dei sistemi di trasporto dispongono una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) su tutti gli interconnettori tra Stati membri salvo:

(a)nei casi di connessioni a impianti di produzione, impianti GNL e reti di distribuzione; o

(b)esenzioni da tale obbligo.

Per dotare l'interconnettore della capacità bidirezionale permanente o per potenziarla, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo si applica la procedura di cui all'allegato III.

5.Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

6.Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale permanente non risponde a un'esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione.

7.L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. Le autorità competenti determinano, nella valutazione del rischio, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di perturbazione della principale infrastruttura singola a livello nazionale e dell'infrastruttura singola principale di interesse comune per la regione individuati nella valutazione del rischio.

8.In deroga, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1, assicurando al contempo la fornitura di gas dei clienti protetti conformemente all'articolo 5. La deroga si applica nella misura in cui:

(a)il Lussemburgo abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di fornitura e nessun impianto di stoccaggio sul proprio territorio;

(b)la Slovenia abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di fornitura e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio;

(c)la Svezia non abbia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul proprio territorio, il consumo interno lordo annuale di gas sia inferiore a 2 Mtep e corrisponda a meno del 5% del consumo totale di energia primaria prodotta da gas.

Lussemburgo, Slovenia e Svezia garantiscono in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche; informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al primo comma. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.

Entro il 3 dicembre 2018, Lussemburgo, Slovenia e Svezia trasmettono alla Commissione una relazione in cui descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni indicate al primo comma e le prospettive di conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'impatto economico della conformità alla norma d'infrastruttura, dei risultati delle verifiche di mercato nonché dell'evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nella regione. In base alla relazione e se le rispettive condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga si applichi per altri quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.

Articolo 5
Norma di fornitura

1.L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro la fornitura di gas in ciascuno dei casi seguenti:

(a)temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;

(b)un periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;

(c)un periodo di almeno trenta giorni in caso di perturbazione della infrastruttura singola principale del gas in condizioni invernali medie.

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nello Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma e le specifica nel piano d'azione preventivo. Le nuove misure previste per assicurare la norma di fornitura sono conformi alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma sostituendo il gas con un'altra fonte di energia nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.

2.Eventuali aumenti della norma di fornitura al di là del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento del gas si basano sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 6, sono riportati nel piano d'azione preventivo e:

(a)sono conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6;

(b)non incidono negativamente sulla capacità di altri Stati membri di rifornire i rispettivi clienti protetti in conformità al presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, regionale o dell'Unione; e

(c)sono conformi ai criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione.

La giustificazione della conformità delle misure di cui al primo comma alle condizioni indicate al primo paragrafo figura nel piano d'azione preventivo. Inoltre le nuove misure di cui al primo comma sono conformi alla procedura indicata all'articolo 8, paragrafo 4.

3.Trascorsi i termini definiti dall'autorità competente in conformità ai paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l'autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per preservare, per quanto possibile, la fornitura di gas, in particolare per i clienti protetti.

4.Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale per conseguire le norme di fornitura di cui al presente articolo non sono discriminatori né impongono un onere eccessivo a tali imprese.

5.Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul loro territorio.

6.Le autorità competenti fanno sì che le condizioni di fornitura dei clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle forniture.

Articolo 6
Valutazione del rischio

1.Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco nell'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

(a)con le norme di cui agli articoli 4 e 5. La valutazione del rischio illustra il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale e contiene il calcolo della formula N – 1 a livello regionale. La valutazione del rischio contiene inoltre i postulati usati, anche per il calcolo della formula N – 1 a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo. Il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale è corredato di una simulazione della perturbazione dell'infrastruttura singola principale, ottenuta con un modello idraulico, e del calcolo della formula N – 1 tenendo conto del livello di stoccaggio di gas al 30% e al 100% della capacità totale;

(b)tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

(c)prevedendo diversi scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e perturbazione della fornitura, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi, e valutandone le probabili conseguenze, ad esempio:

i)perturbazione dell'infrastruttura pertinente alla sicurezza dell'approvvigionamento, segnatamente l'infrastruttura di trasporto, gli impianti di stoccaggio, i terminali di GNL, l'infrastruttura principale individuata per il calcolo della formula N – 1 e

ii)perturbazione delle forniture dai paesi terzi e, ove opportuno, rischi geopolitici;

(d)individuando le interazioni e la correlazione dei rischi tra gli Stati membri della regione e con altri Stati membri, se opportuno, anche tra l'altro per quanto riguarda le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale;

(e)tenendo conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto d'entrata e d'uscita frontaliero e dei diversi livelli di riempimento dello stoccaggio.

2.Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione.

Nell'ambito del meccanismo di cooperazione convenuto, un anno prima del termine di notifica della valutazione del rischio ciascuna autorità competente condivide e aggiorna tutti i dati nazionali necessari per preparare la valutazione del rischio, segnatamente per i diversi scenari di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.La valutazione del rischio è redatta secondo il modello di cui all'allegato IV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli.

4.Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali, nonché gli Stati membri e l'autorità nazionale di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente, collaborano con l'autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

5.La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

6.Entro il 1° novembre 2017 l'ENTSO del gas procede ad una simulazione di scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura a livello unionale. Gli scenari sono definiti dall'ENTSO del gas in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti mettono a disposizione dell'ENTSO del gas i dati necessari alle simulazioni, ad esempio i valori di picco della domanda, la capacità di produzione e le misure sul versante della domanda. Le autorità competenti tengono conto dei risultati delle simulazioni nella preparazione della valutazione del rischio, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. La simulazione degli scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura a livello unionale è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 7
Definizione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza

1.Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo:

(a)un piano d'azione preventivo contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare i rischi individuati nella regione, anche quelli di dimensioni puramente nazionali, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 8; e

(b)un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare l'impatto di una perturbazione della fornitura di gas nella regione, compresi gli eventi di dimensioni puramente nazionali, conformemente all'articolo 9.

2.Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione in tempo utile per elaborare i piani e consentirne la notifica, aggiornamenti compresi.

Le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi di dimensioni puramente nazionali e le misure da prendere per eliminare o mitigare l'impatto degli eventi che, date le dimensioni limitate, sono trattati solo a livello nazionale, sono sviluppate da ciascuna autorità competente della regione e inserite nei piani elaborati a livello regionale. Le misure nazionali non sono d'ostacolo all'efficacia delle misure a livello regionale. Ciascuna autorità competente individua inoltre settori di cooperazione regionale ed eventuali misure comuni. Le misure nazionali insieme alle proposte di cooperazione regionale sono condivise con altre autorità competenti della regione un anno prima del termine per la notifica dei piani.

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

3.Il piano d'azione preventivo e il piano d'emergenza sono sviluppati secondo i modelli di cui all'allegato V. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli.

4.I piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza sono adottati da tutti gli Stati membri della regione, resi pubblici e notificati alla Commissione entro il 1° marzo 2019. Si procede alla notifica quando i piani sono stati adottati da tutti gli Stati membri della regione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas della notifica dei piani che pubblica sul proprio sito web.

5.Entro quattro mesi dalla notifica a cura delle autorità competenti, la Commissione esamina i piani tenendo debitamente conto della valutazione tra pari e dei pareri espressi in sede di gruppo di coordinamento del gas. Per la valutazione tra pari si applica la procedura di cui all'allegato VI.

La Commissione trasmette un parere alle autorità competenti della regione raccomandando di riesaminare il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza se ritiene che:

(a)non serva a mitigare i rischi individuati nell'apposita valutazione;

(b)non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di un'altra regione;

(c)rischi di distorcere la concorrenza o ostacolare il funzionamento del mercato interno del gas;

(d)non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione;

(e)comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o a livello dell'Unione.

6.Entro tre mesi dalla notifica del parere della Commissione di cui al paragrafo 5, le autorità
competenti interessate notificano alla Commissione il piano modificato o, se non concordano con le raccomandazioni, ne illustrano i motivi alla Commissione.

In caso di disaccordo la Commissione, entro tre mesi dalla risposta delle autorità competenti, può decidere di imporre la modifica del piano in questione. Le autorità competenti adottano e pubblicano il piano entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione.

7.È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

8.I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 994/2010, eventualmente aggiornati, restano in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani di cui al paragrafo 1.

Articolo 8
Contenuto del piano d'azione preventivo

1.Il piano d'azione preventivo contiene:

(a)i risultati della valutazione del rischio e una sintesi degli scenari esaminati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

(b)la definizione di clienti protetti in ciascuno Stato membro della regione e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma;

(c)misure, volumi e capacità necessarie per conseguire la norma d'infrastruttura e la norma di fornitura di cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure sul versante della domanda possono compensare adeguatamente e in maniera tempestiva la perturbazione della fornitura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, i volumi di gas necessari per categoria di clienti protetti e per scenario, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le disposizioni relative all'aumento della norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, compresa la giustificazione della conformità alle condizioni indicate all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione di un meccanismo volto a ridurre temporaneamente gli aumenti della norma di fornitura o altri obblighi conformemente all'articolo 12;

(d)gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organi pertinenti che possono ripercuotersi sulla sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio gli obblighi relativi al funzionamento sicuro del sistema del gas;

(e)le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di fornitura per far fronte ai rischi individuati e preservare il più possibile la fornitura di gas di tutti i clienti;

(f)informazioni sull'impatto economico, l'efficienza e l'efficacia delle misure contenute nel piano, compresi gli obblighi di cui alla lettera k);

(g)la descrizione degli effetti delle misure contenute nel piano sul funzionamento del mercato interno dell'energia e sui mercati nazionali, compresi gli obblighi di cui alla lettera k);

(h)la descrizione dell'impatto delle misure sull'ambiente e i consumatori;

(i)i meccanismi da usare nella cooperazione con altri Stati membri, compresi quelli volti a preparare e attuare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza;

(j)informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono accesso alla rete del gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e di GNL e la capacità bidirezionale, in particolare in caso di emergenza;

(k)informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza di fornitura del gas.

2.Il piano d'azione preventivo, in particolare le azioni volte a conseguire la norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione che l'ENTSO del gas deve elaborare conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

3.Il piano d'azione preventivo si basa soprattutto su misure di mercato senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas naturale né compromettere il funzionamento del mercato interno del gas.

4.Gli Stati membri svolgono una valutazione d'impatto di tutte le misure preventive non di mercato che devono essere adottate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle intese a conformarsi con la norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e le misure relative all'aumento della norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione d'impatto comprende almeno:

(a)l'impatto della misura proposta sullo sviluppo del mercato nazionale del gas e sulla concorrenza a livello nazionale;

(b)l'impatto della misura proposta sul mercato interno del gas;

(c)l'impatto potenziale sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas degli Stati membri confinanti, segnatamente per le misure che potrebbero ridurre la liquidità nei mercati regionali o limitare i flussi verso gli Stati membri confinanti;

(d)i costi e benefici della misura, valutati a fronte di misure di mercato alternative;

(e)la necessità e proporzionalità della misura rispetto ad altre eventuali misure di mercato;

(f)l'apertura della misura, per assicurare pari opportunità a tutti gli operatori del mercato;

(g)la strategia di eliminazione progressiva, la durata prevista della misura e un calendario appropriato per la revisione.

Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono l'analisi di cui alle lettere a) e b).

5.La valutazione d'impatto e le misure adottate sono pubblicate dall'autorità competente e notificate alla Commissione. Entro quattro mesi dalla notifica, la Commissione adotta una decisione nella quale può richiedere agli Stati membri di modificare le misure adottate. Il termine decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Il termine può essere prorogato previo consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

La Commissione può decidere di imporre la modifica o la revoca di una misura:

(a)che rischia di distorcere il mercato interno dell'Unione;

(b)che rischia di distorcere lo sviluppo del mercato nazionale del gas;

(c)non necessaria né proporzionale ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento; o

(d)che rischia di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri;

La misura adottata entra in vigore solo una volta approvata dalla Commissione o modificata secondo la decisione della Commissione.

6.Il piano d'azione preventivo è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019, a meno che le circostanze giustifichino o la Commissione chieda aggiornamenti più frequenti. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7.

Articolo 9
Contenuto del piano di emergenza

1.Il piano di emergenza:

(a)si fonda sui livelli di crisi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1;

(b)definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di perturbazioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

(c)definisce ruoli e responsabilità delle autorità competenti e degli altri organi cui sono state delegate le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

(d)fa sì che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, abbiano sufficienti opportunità per reagire a ciascun livello di crisi;

(e)definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas;

(f)istituisce procedure e misure precise per ciascun livello di crisi, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d'informazione;

(g)designa un responsabile o una squadra di gestione della crisi e ne definisce il ruolo;

(h)individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

(i)individua il contributo delle misure non di mercato pianificate o da attuare per il livello di emergenza e ne valuta il grado di necessità per far fronte alla crisi, esaminandone l'impatto e stabilendo le relative procedure di attuazione. Si ricorre a misure non di mercato solo quando i meccanismi di mercato non riescono più, da soli, ad assicurare le forniture, in particolare ai clienti protetti, oppure ai fini dell'applicazione dell'articolo 12;

(j)descrive i meccanismi di cooperazione con altri Stati membri per ciascun livello di crisi;

(k)illustra nei particolari gli obblighi di comunicazione delle imprese di gas naturale ai livelli di allarme e di emergenza;

(l)descrive le modalità tecniche o giuridiche disposte per evitare l'indebito consumo di gas dei consumatori non protetti connessi ad una rete di distribuzione o di trasporto del gas;

(m)descrive le modalità tecniche e finanziarie disposte per applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 12;

(n)riporta un elenco di azioni predefinite per rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, se del caso, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale.

2.Le misure, azioni e procedure riportate nel piano di emergenza sono sottoposte a prova almeno due volte tra i due consueti aggiornamenti quadriennali di cui al paragrafo 3. Durante le prove, gli Stati membri simulano scenari di forte e medio impatto con reazioni in tempo reale in funzione dei rispettivi piani di emergenza. Le autorità competenti presentano i risultati delle prove al gruppo di coordinamento del gas.

3.Il piano di emergenza è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019, a meno che le circostanze giustifichino o la Commissione chieda aggiornamenti più frequenti. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente al paragrafo 2. Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7.

4.Il piano di emergenza provvede a preservare l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza in caso di emergenza, senza introdurre misure che limitano indebitamente il flusso transfrontaliero di gas.

Articolo 10
Dichiarazione dello stato di crisi

1.Si riconoscono tre livelli di crisi:

(a)preallarme: da informazioni concrete, serie e affidabili risulta prevedibile un evento che rischia di deteriorare gravemente la situazione della fornitura innescando il livello di allarme o di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme.

(b)allarme: perturbazione della fornitura o domanda di gas eccezionalmente elevata che deteriora gravemente la situazione della fornitura, ma il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato;

(c)emergenza: domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave perturbazione o altro serio deterioramento della fornitura; tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'offerta di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente; occorre quindi varare misure non di mercato, soprattutto per garantire della fornitura ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 5.

2.L'autorità competente, quando dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare la richiesta di assistenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione.

3.L'autorità competente, quando dichiara lo stato di emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri della regione, in particolare riguardo alle azioni che intende intraprendere. In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità competente può intraprendere azioni che si discostano dal piano di emergenza. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti della regione di tali azioni e le motiva.

4.Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti provvedono affinché:

(a)non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento;

(b)non siano varate misure che potrebbero compromettere seriamente la situazione della fornitura di gas in un altro Stato membro; e

(c)sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza.

5.La Commissione verifica quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell'informazione dall'autorità competente di cui al paragrafo 2, se la dichiarazione dello stato di emergenza è giustificata in virtù del paragrafo 1, lettera c), se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas e se sono conformi al paragrafo 4. La Commissione può, su richiesta di un'autorità competente, di imprese di gas naturale o di propria iniziativa, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che contravvengono alle condizioni indicate nella prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche chiedere all'autorità competente di revocare la dichiarazione dello stato di emergenza se ritiene che tale dichiarazione non sia giustificata o non lo sia più in virtù del paragrafo 1, lettera c).

Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In tal caso la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la richiesta oppure convocare l'autorità competente o, se opportuno, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. L'autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente differisce dalla posizione della Commissione, l'autorità competente ne illustra i motivi.

Articolo 11
Risposte all'emergenza a livello regionale e dell'Unione

1.Su richiesta dell'autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione può dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione. Su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e se i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, secondo il caso, lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se ritiene che il motivo di fondo dell'emergenza a livello regionale o dell'Unione non giustifichi più lo stato di emergenza, ne dichiara la fine. In ogni caso la Commissione informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi.

2.La Commissione, non appena dichiara lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, convoca il gruppo di coordinamento del gas. Durante l'emergenza a livello regionale o dell'Unione, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare ai rappresentanti degli Stati membri e alle autorità competenti la partecipazione al gruppo di coordinamento del gas per una parte o la totalità della riunione.

3.Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas. In particolare, la Commissione:

(a)assicura lo scambio di informazioni;

(b)assicura la coerenza e l'efficacia dell'azione a livello degli Stati membri e a livello regionale in relazione al livello dell'Unione;

(c)coordina le azioni concernenti i paesi terzi.

4.La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai responsabili di gestione della crisi, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), degli Stati membri colpiti dall'emergenza. La Commissione, d'accordo con i responsabili di gestione della crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il gruppo di coordinamento del gas sia regolarmente informato in merito all'operato del gruppo di gestione della crisi.

5.Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che:

(a)non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati;

(b)non siano varate misure che potrebbero compromettere seriamente la situazione della fornitura di gas in un altro Stato membro; e

(c)sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza.

6.La Commissione, se su richiesta di un'autorità competente o di un'impresa di gas naturale o di propria iniziativa ritiene che, durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione un'azione adottata da uno Stato membro o da un'autorità competente o il comportamento di un'impresa di gas naturale contravvengano al paragrafo 5, invita lo Stato membro o l'autorità competente a modificare l'azione o ad intervenire per assicurare il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debito conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in qualsiasi momento

Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione, lo Stato membro o l'autorità competente modifica l'azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la richiesta o convocare lo Stato membro o l'autorità competente e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. Lo Stato membro o l'autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente o dello Stato membro differisce dal parere della Commissione, l'autorità competente o lo Stato membro ne illustra i motivi.

7.La Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, dispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di un gruppo di monitoraggio composto da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. Il gruppo di monitoraggio può essere inviato in missione, se necessario, fuori dall'Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l'Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito.

8.L'autorità competente fornisce al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della Commissione informazioni su eventuali necessità di assistenza. Il Centro valuta complessivamente la situazione e fornisce consulenza sull'assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.

Articolo 12
Solidarietà

1.Se uno Stato membro ha dichiarato il livello di crisi di emergenza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualsiasi aumento della norma di fornitura o obbligo supplementare imposto alle imprese di gas naturale negli altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1.

2.Fintantoché, nonostante l'applicazione della misura di cui al paragrafo 1, non è assicurata la fornitura ai clienti civili, ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro che ha dichiarato lo stato di emergenza, la fornitura di gas ai clienti diversi da quelli civili, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento negli altri Stati membri direttamente collegati allo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza non prosegue per poter approvvigionare i clienti civili, i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro che ha dichiarato lo stato di emergenza.

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nei rispettivi Stati membri.

3.La autorità competenti adottano le misure necessarie affinché il gas non fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento nel loro territorio nella situazione di cui al paragrafo 2 possa essere inviato allo Stato membro in stato di emergenza di cui al medesimo paragrafo per approvvigionarne i clienti civili, i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento.

4.Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. Le modalità possono riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza.

5.Il paragrafo 2 si applica dal 1° marzo 2019.

6.    Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, può proporre un quadro di riferimento per tali misure.

Articolo 13
Scambio di informazioni

1.Durante un'emergenza le imprese di gas naturale coinvolte mettono giornalmente a disposizione dell'autorità competente, in particolare, le seguenti informazioni:

(a)previsioni sulla domanda e sull'offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi;

(b)flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale di GNL, espresso in milioni di metri cubi al giorno;

(c)il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti.

2.In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione è autorizzata a chiedere all'autorità competente di fornirle senza indugio almeno quanto segue:

(a)le informazioni di cui al paragrafo 1;

(b)le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia;

(c)le richieste di adottare misure supplementari presentate da altre autorità competenti;

(d)le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti.

3.Dopo un'emergenza l'autorità competente fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla fine, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, con la valutazione dell'incidenza economica, l'impatto sul comparto dell'energia elettrica e l'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. La suddetta valutazione è messa a disposizione del gruppo di coordinamento del gas e trova riscontro negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.

La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e ne comunica i risultati in forma aggregata agli Stati membri, al Parlamento europeo e al gruppo di coordinamento del gas.

4.In circostanze debitamente giustificate a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'autorità competente può richiedere alle imprese di gas le informazioni di cui al paragrafo 1 o altre informazioni necessarie a valutare globalmente la situazione della fornitura del gas nello Stato membro o in altri Stati membri, comprese le informazioni contrattuali. La Commissione può richiedere alle autorità competenti le informazioni trasmesse dalle imprese di gas.

5.La Commissione, se ritiene che la fornitura del gas di una regione o dell'intera Unione sia a rischio, anche potenziale, può richiedere alle autorità competenti di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la stato di fornitura del gas nell'Unione. La Commissione può condividere la valutazione con il gruppo di coordinamento del gas.

6.Affinché le autorità competenti e la Commissione possano valutare lo stato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e dell'Unione, le imprese di gas notificano:

(a)alle autorità competenti interessate i seguenti elementi dei contratti di fornitura del gas di durata superiore a un anno:

i)la durata;

ii)i volumi espressi come volumi totali, su base annua, e volume medio mensile;

iii)in caso di allarme o di emergenza, i volumi massimi giornalieri;

iv)i punti di consegna;

v)i volumi di gas minimi giornalieri, mensili e annui;

vi)le condizioni di sospensione delle forniture di gas;

(b)all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con altri contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, forniscono oltre il 40% del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

L'autorità competente notifica alla Commissione le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma entro la fine di settembre di ogni anno.

7.In circostanze debitamente giustificate, se l'autorità competente o la Commissione ritiene che un contratto che non rientra nella casistica di cui al paragrafo 6, lettera b), possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro, di una regione o dell'intera Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui opera l'impresa del gas che ha concluso il contratto, oppure la Commissione può richiedere all'impresa di gas naturale di trasmettere il contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento. La richiesta può estendersi anche ad altri accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

8.L'autorità competente tiene conto delle informazioni ottenute a norma del presente articolo nella preparazione della valutazione del rischio, del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza e rispettivi aggiornamenti. La Commissione può adottare una decisione che richieda all'autorità competente di modificare i piani secondo le informazioni ottenute in base al presente articolo.

9.Le autorità competenti e la Commissione tutelano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 14
Gruppo di coordinamento del gas

1.È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

2.Il gruppo di coordinamento del gas è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:

(a)la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;

(b)tutte le informazioni importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione;

(c)le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;

(d)il livello di sicurezza dell'approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;

(e)gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il del grado di preparazione;

(f)la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza e l'attuazione delle misure ivi contemplate;

(g)il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza all'interno dell'Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;

(h)l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

3.La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 15
Collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

1.L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi degli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

(a)il consiglio ministeriale della Comunità dell'energia adotta e integra il presente regolamento nella Comunità dell'energia con un atto congiunto sulla sicurezza dell'approvvigionamento che introduce obblighi di reciprocità in capo alle parti contraenti della Comunità dell'energia nelle relazioni con gli Stati membri; 

(b)la parte contraente della Comunità dell'energia applica l'atto congiunto e ne dà debita notifica al segretariato della Comunità dell'energia, compresa la richiesta di applicare il presente paragrafo per quanto la riguarda;

(c)il segretariato della Comunità dell'energia notifica l'applicazione e la richiesta alla Commissione di confermare l'applicabilità degli obblighi reciproci tra la parte contraente della Comunità dell'energia e gli Stati membri.

In seguito alla notifica del segretariato della Comunità dell'energia, la Commissione adotta una decisione che conferma l'applicabilità degli obblighi reciproci tra la parte contraente della Comunità dell'energia e gli Stati membri in vista dell'applicazione del presente paragrafo, con la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi reciproci.

2.    Una volta adottata la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, i rappresentanti della parte contraente della Comunità dell'energia sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas quando sono discusse questioni che interessano la detta parte contraente e che rientrano nell'ambito del paragrafo 1.

Articolo 16
Monitoraggio della Commissione

La Commissione provvede continuamente al monitoraggio delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento del gas e ne riferisce regolarmente al gruppo di coordinamento del gas.

In base alle valutazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la Commissione, ove opportuno, redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, raccomandazioni volte a migliorarlo.

Articolo 17
Notifiche

La valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e altri documenti sono notificati alla Commissione via la piattaforma elettronica CIRCABC.

Tutta la corrispondenza connessa ad una notifica è trasmessa per via elettronica.

Articolo 18
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3,entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19
Deroga

Il presente regolamento non si applica a Malta né a Cipro fintantoché non sarà fornito gas nei rispettivi territori. Gli obblighi e le scelte di Malta e Cipro in base alle disposizioni seguenti si articolano entro il termine specifico successivo alla data in cui è fornito il gas nei rispettivi territori:

(a)articolo 2, secondo comma, punto 1, articolo 3, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 6 e articolo 13, paragrafo 6, lettera a): 12 mesi;

(b)articolo 5, paragrafo 1: 18 mesi;

(c)articolo 7, paragrafo 4: 24 mesi;

(d)articolo 4, paragrafo 4: 36 mesi;

(e)articolo 4, paragrafo 1: 48 mesi.

Articolo 20
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 994/2010 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII. 

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM (2014) 330 final.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.
(3) In base all'"approccio per corridoi", tutti gli Stati membri attraversati da un gasdotto devono valutare tutti i benefici potenziali, al di là delle loro frontiere, derivanti dall'inversione di flusso permanente nel gasdotto.
(4) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD%202014%20325%20Implementation%20of%20the%20Gas%20SoS%20Regulation%20en.pdf
(5) Fonte: Commissione europea
(6) Link all'elenco dei partecipanti: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/List%20of%20stakeholders%20FOR%20PUBLICATION%20-%20updated%2018%2006.pdf  
(7) Study on the role of gas storage in internal market and in ensuring security of supply, elaborato da REF4E, Mercados, E-Bridge per la DG Energia. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/REPORT-Gas%20Storage-20150728.pdf
(8) Economic analysis of costs and benefits of different approaches to enhancing the bargaining power of EU buyers in the wholesale markets of natural gas. La Commissione pubblicherà questo studio sul proprio sito internet.
(9) Il calcolo idraulico è il risultato di una simulazione basata su un modello matematico che descrive il trasporto di gas all'interno di una rete (nazionale o regionale) tenendo conto della topologia e delle caratteristiche fisiche. Il modello prende in considerazione i vincoli di pressione ai punti di consegna e i profili della domanda. La simulazione dello scenario N-1 con un modello idraulico consente di determinare se il gas disponibile nel sistema è in grado di raggiungere tutti i punti di consegna in caso di perturbazione dell'infrastruttura principale del gas.
(10) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(11) GU C , pag. .
(12) GU C , pag. .
(13) COM(2014) 654 final.
(14) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.
(15) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(16) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(17) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(18) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).
(19) Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).
(20) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).
(21) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(22) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
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Bruxelles, 16.2.2016

COM(2016) 52 final

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

{SWD(2016) 25 final}
{SWD(2016) 26 final}


ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

ALLEGATO I

Cooperazione regionale

Le regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, sono le seguenti:

nordoccidentale: Regno Unito e Irlanda;

Europa occidentale Nord e Sud: Belgio, Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo;

corridoio meridionale del gas: Bulgaria, Grecia e Romania;

centrorientale: Repubblica ceca, Germania, Polonia e Slovacchia;

sudorientale: Austria, Croazia, Ungheria, Italia e Slovenia;

mercato energetico del Baltico I (BEMIP I): Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania;

mercato energetico del Baltico II (BEMIP II): Danimarca e Svezia;

Cipro;

Malta, finché non è collegata a un altro Stato membro; nel momento in cui Malta sarà collegata a un altro Stato membro, sarà considerata parte della regione di detto Stato membro.



ALLEGATO II

Calcolo della formula N – 1

1.Definizione della formula N – 1

La formula N – 1 descrive la capacità tecnica, definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009, dell'infrastruttura del gas di soddisfare la domanda totale di gas nell'area calcolata nell'eventualità di una perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. 

L'infrastruttura del gas copre la rete di trasporto del gas, ivi compresi gli interconnettori e gli impianti di produzione, GNL e di stoccaggio connessi all'area calcolata.

La capacità tecnica delle infrastrutture del gas rimanenti in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale deve essere almeno uguale alla somma della domanda totale giornaliera di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

I risultati della formula N – 1 calcolata di seguito devono essere almeno pari a 100%.

2.Metodo di calcolo della formula N – 1

, N – 1 ≥ 100%

I parametri utilizzati per il calcolo sono descritti e giustificati in modo chiaro.

Per il calcolo del valore EPm, deve essere fornito un elenco dettagliato dei punti di entrata con la relativa capacità individuale.

3.Definizioni dei parametri della formula N – 1

"Area calcolata": area geografica, definita dall'autorità competente, per la quale si calcola la formula N – 1.

Parametro relativo alla domanda 

"Dmax": domanda totale giornaliera di gas (in milioni di m3/giorno) dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.

Parametri relativi all'offerta 

"EPm": capacità tecnica dei punti di entrata (in milioni di m3/giorno), diversa da quella degli impianti di produzione, GNL e di stoccaggio di cui alle definizioni di Pm, GNLm e Sm pari alla somma della capacità tecnica di tutti i punti di entrata frontalieri in grado di fornire gas all'area calcolata.

"Pm": capacità tecnica massima di produzione (in milioni di m3/giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di produzione giornaliera di tutti gli impianti di produzione del gas che può essere erogata ai punti di entrata nell'area calcolata.

"Sm": erogabilità massima tecnica di stoccaggio (in milioni di m3/giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio che può essere erogata ai punti di entrata della zona calcolata, tenendo conto delle rispettive caratteristiche fisiche.

"LNGm": capacità tecnica massima dell'impianto GNL (in milioni di m3/giorno), pari alla somma della capacità tecnica massima di send-out giornaliera in tutti gli impianti GNL nell'area calcolata, tenuto conto di elementi critici come lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL nonché la capacità tecnica di send-out al sistema.

"Im": capacità tecnica dell'infrastruttura singola principale del gas (in milioni di m3/giorno) caratterizzata dalla capacità più elevata di rifornire l'area calcolata. Se più infrastrutture del gas sono collegate a un'infrastruttura comune a monte o a valle e non possono essere gestite separatamente, esse sono considerate un'infrastruttura unica.

4.Calcolo della formula N – 1 utilizzando le misure sul versante della domanda

, N – 1 ≥ 100%

Parametro relativo alla domanda

"Deff": la parte (in milioni di m3/giorno) di Dmax che, in caso di perturbazione della fornitura, può essere coperta adeguatamente e in maniera tempestiva mediante le misure di mercato sul versante della domanda in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 4, paragrafo 2.

5.Calcolo della formula N – 1 a livello regionale

L'area calcolata di cui al punto 3 è estesa al livello regionale adeguato. Si applicano le regioni di cui all'allegato I. Ai fini del calcolo della formula N – 1 a livello regionale si utilizza un'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune. L'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune per una regione corrisponde all'infrastruttura singola principale del gas della regione che, direttamente o indirettamente, contribuisce a fornire gas agli Stati membri di quella regione; essa deve essere definita nella valutazione del rischio.

Il calcolo della formula N – 1 a livello regionale può sostituire il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale solo se l'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune è di grande importanza ai fini della fornitura del gas di tutti gli Stati membri interessati in base alla valutazione congiunta del rischio.

Per il calcolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si utilizza l'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune per le regioni elencate nell'allegato I.



ALLEGATO III

Capacità bidirezionale permanente

1.Per dotare un interconnettore della capacità bidirezionale o potenziare quella di cui è già dotato, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo, i gestori del sistema di trasporto su entrambi i lati dell'interconnettore presentano alle rispettive autorità competenti (autorità competenti interessate), previa consultazione di tutti i gestori del sistema di trasporto lungo il corridoio di approvvigionamento del gas:

(a)una proposta di capacità bidirezionale permanente relativa alla direzione invertita (nel prosieguo "capacità di flusso fisico invertito"); oppure

(b)la richiesta di esenzione dall'obbligo di predisporre la capacità bidirezionale.

La proposta o la richiesta è presentata entro il 1º dicembre 2018 per tutti gli interconnettori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo il completamento della fase di studio di fattibilità ma prima dell'inizio della fase di progettazione tecnica dettagliata di nuovi interconnettori.

2.La proposta di creazione o potenziamento della capacità di flusso invertito o la richiesta di concessione o proroga dell'esenzione si basano sulla valutazione della domanda del mercato, sulle proiezioni della domanda e dell'offerta, sullo studio di fattibilità, sui costi della capacità di flusso invertito, ivi compresi quelli del necessario rafforzamento del sistema di trasporto, e sui benefici per la sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della misura in cui la capacità di flusso invertito contribuisce a soddisfare la norma d'infrastruttura stabilita all'articolo 4. La proposta include un'analisi costi/benefici elaborata sulla base della metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

3.Le autorità competenti interessate, dopo avere ricevuto la proposta o la richiesta di esenzione, consultano immediatamente le autorità competenti lungo il corridoio di approvvigionamento del gas, l'Agenzia e la Commissione. L'autorità consultata può formulare un parere entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di consultazione.

4.Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le autorità competenti interessate, sulla base della valutazione del rischio, delle informazioni di cui al punto 2, dei pareri ricevuti a seguito della consultazione di cui al punto 3 e tenuto conto della sicurezza dell'approvvigionamento del gas e del contributo al mercato interno del gas, adottano una decisione congiunta mediante la quale:

(a)accettano la proposta di capacità di flusso invertito; la decisione contiene un'analisi costi/benefici, la ripartizione transfrontaliera dei costi, il calendario di attuazione e le modalità per un utilizzo successivo;

(b)concedono o prorogano l'esenzione temporanea per un periodo massimo di quattro anni, se l'analisi costi/benefici contenuta nella decisione dimostra che la capacità di flusso invertito non migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di nessuno Stato membro lungo il corridoio di approvvigionamento del gas oppure che i costi di investimento supererebbero in misura significativa i potenziali benefici per la sicurezza dell'approvvigionamento; oppure

(c)chiedono ai gestori dei sistemi di trasporto di modificare e ripresentare la proposta o la richiesta di esenzione.

5.Le autorità competenti interessate trasmettono la decisione congiunta senza indugio alle autorità competenti lungo il corridoio di approvvigionamento del gas, all'Agenzia e alla Commissione, allegando i pareri ricevuti in seguito alla consultazione di cui al punto 4.

6.Entro due mesi dal ricevimento della decisione congiunta, le autorità competenti degli Stati membri lungo il corridoio di approvvigionamento del gas possono presentare obiezioni alle autorità competenti che l'hanno adottata, all'Agenzia e alla Commissione. Le obiezioni devono riferirsi esclusivamente ai fatti e alla valutazione, in particolare alla ripartizione transfrontaliera dei costi che non sia stata oggetto della consultazione di cui al punto 4.

7.Entro tre mesi dal ricevimento della decisione congiunta di cui al punto 5, l'Agenzia formula un parere su tutti gli elementi della decisione tenendo conto delle eventuali obiezioni e lo trasmette a tutte le autorità competenti lungo il corridoio di approvvigionamento del gas e alla Commissione.

8.Entro quattro mesi dal ricevimento del parere formulato dall'Agenzia ai sensi del punto 7, la Commissione può adottare una decisione con cui impone di modificare la decisione congiunta.

9.Se le autorità competenti interessate non sono state in grado di adottare una decisione congiunta entro il termine di cui al punto 4, ne informano l'Agenzia e la Commissione il giorno della scadenza del termine. Entro i due mesi successivi al ricevimento di questa informazione, l'Agenzia adotta un parere con una proposta che contempli tutti gli elementi della decisione congiunta di cui al punto 4 e lo trasmette alle autorità competenti interessate e alla Commissione.

10.Entro quattro mesi dal ricevimento del parere formulato dall'Agenzia ai sensi del punto 9, la Commissione adotta una decisione che contempli tutti gli elementi della decisione congiunta di cui al punto 4, tenendo conto di detto parere. Se la Commissione richiede informazioni supplementari, il periodo di quattro mesi decorre dal giorno del ricevimento di tutte le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi con il consenso di tutte le autorità competenti interessate.

11.La Commissione, le autorità competenti e i gestori del sistema di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

12.Le esenzioni dall'obbligo di predisporre la capacità bidirezionale concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 sono valide fino al 1º dicembre 2018, salvo che scadano prima.



ALLEGATO IV

Modello per la valutazione del rischio

I documenti elaborati sulla base del seguente modello devono essere redatti in inglese.

Informazioni generali

Stati membri della regione

Nome delle autorità competenti che partecipano alla preparazione della presente valutazione del rischio 2

1.Descrizione del sistema

1.1.Descrivere brevemente il sistema regionale del gas, indicando i seguenti elementi:

(a)i principali dati relativi al consumo di gas 3 , ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m3), ripartizione per tipo di consumatori 4 e picchi della domanda (totale e per categoria di consumatori in milioni di m³/giorno);

(b)il funzionamento del sistema del gas nella regione, ossia flussi principali (entrata/uscita/transito), capacità dei punti di entrata/uscita dell'infrastruttura da e verso la regione e per Stato membro, compreso il tasso di utilizzo, gli impianti GNL (capacità massima giornaliera, tasso di utilizzo e regime di accesso) ecc. Includere, se pertinente per gli Stati membri della regione, il sistema del gas L;

(c)la ripartizione delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine 5 ;

(d)il ruolo degli impianti di stoccaggio pertinenti per la regione, incluso l'accesso transfrontaliero:

(1)capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda stagionale di riscaldamento;

(2)capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);

(e)il ruolo della produzione nazionale nella regione:

(1)il valore della produzione rispetto al consumo finale annuo di gas;

(2)la capacità massima di produzione giornaliera;

(f)il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale ) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

1.2.Descrivere brevemente il sistema del gas in ogni Stato membro, indicando i seguenti elementi:

(a)i principali dati relativi al consumo di gas, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m3), ripartizione per tipo di consumatori e picchi della domanda (in milioni di m³/giorno);

(b)il funzionamento del sistema del gas a livello nazionale, comprese le infrastrutture (se non considerate al punto 1.1., lettera b)). Se pertinente, includere il sistema del gas L;

(c)le infrastrutture più importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento;

(d)la ripartizione delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine;

(e)il ruolo dello stoccaggio nello Stato membro, specificando:

(1)la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda stagionale di riscaldamento;

(2)la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);

(a)il ruolo della produzione nazionale, specificando:

(1)il valore della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;

(2)la capacità massima di produzione giornaliera;

(a)il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

2.Norma d'infrastruttura (articolo 4)

Descrivere in che modo è ottenuta la conformità alla norma d'infrastruttura, specificando i principali valori utilizzati per la formula N – 1, le alternative per ottenere tale conformità (con gli Stati membri confinanti, con misure sul versante della domanda) e le capacità bidirezionali esistenti, come indicato di seguito.

2.1.Livello regionale

Formula N – 1

(a)Individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune per la regione

(b)Calcolo della formula N – 1 a livello regionale

(c)Descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro EPm indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati)

(d)Indicare le eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato)

2.2.Livello nazionale (da descrivere per ogni Stato membro della regione)

(a)Formula N – 1

(1)Individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas

(2)Calcolo della formula N – 1 a livello nazionale

(3)Descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro EPm indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati)

(4)Eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato)

(5)Risultati del calcolo della formula N – 1 per lo stoccaggio al 30% e al 100% della capacità totale

(6)Spiegazione dei risultati principali del calcolo della formula N – 1 simulando lo scenario che prevede l'uso di un modello idraulico

(7)Se lo Stato membro prevede di ricorrere a misure sul versante della domanda, calcolo della formula N – 1 tenendo conto di dette misure:

calcolo della formula N – 1 secondo il punto 4 dell'allegato II;

descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (se diversi da quelli di cui al punto 2.2, lettera a), punto 3);

indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);

illustrazione delle misure di mercato sul versante della domanda adottate/da adottare per compensare una perturbazione della fornitura e il loro impatto previsto (Deff).

(8)Se concordato con le autorità competenti di Stati membri confinanti, il calcolo congiunto della norma N – 1:

calcolo della formula N – 1 secondo il punto 5 dell'allegato II;

descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (se diversi da quelli di cui al punto 2.2, lettera a), punto 3);

indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);

illustrazione delle modalità concordate per garantire l'ottemperanza all'obbligo N – 1.

(a)Capacità bidirezionale

(1)Indicare i punti d'interconnessione dotati di capacità bidirezionale e la capacità massima dei flussi bidirezionali

(2)Indicare le modalità che regolano l'uso della capacità di flusso invertito (ad esempio capacità interrompibile)

(3)Indicare i punti di interconnessione per i quali è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la durata dell'esenzione e i motivi per i quali è stata accordata

3.Individuazione dei rischi

Descrivere le fonti di rischio che potrebbero avere un impatto negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dello Stato membro e/o della regione, la loro probabilità e le relative conseguenze.

Elenco non esaustivo dei tipi di fonti di rischio

Politico

Perturbazione della fornitura di gas proveniente da paesi terzi per diversi motivi

Disordini politici (nel paese d'origine o in un paese di transito)

Guerra / guerra civile (nel paese d'origine o in un paese di transito)

Terrorismo

Tecnologico

Esplosione/incendi

Incendi (all'interno di un determinato impianto)

Perdite

Mancanza di adeguata manutenzione

Malfunzionamento delle apparecchiature (guasto all'avviamento, guasto durante l'esercizio ecc.)

Mancanza di energia elettrica (o altra fonte di energia)

Guasto informatico (guasto dell'hardware o del software, problemi legati a internet o al sistema SCADA ecc.)

Attacco informatico

Ripercussioni delle opere di scavo (sbancamento, palificazione) e di superficie

Commerciale/di mercato/finanziario

Accordi con fornitori di paesi terzi

Controversia commerciale

Controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento da parte di soggetti di paesi terzi, con conseguente possibile rischio di carenza di investimenti, freno alla diversificazione o mancato rispetto del diritto dell'Unione

Volatilità dei prezzi

Carenza di investimenti

Picco brusco e inatteso della domanda

Altri rischi che potrebbero compromettere le prestazioni strutturali

Sociale

Scioperi (nel settore del gas e in settori connessi quali i porti, i trasporti ecc.)

Sabotaggi

Vandalismi

Furti

Naturale

Terremoti

Frane

Inondazioni (piogge abbondanti, fiumi)

Tempeste (mare)

Valanghe

Condizioni meteorologiche estreme

Incendi (all'esterno dell'impianto, ad esempio in foreste circostanti, prati ecc.)

3.1.Livello regionale

(a)Indicare le pertinenti fonti di rischio per la regione, specificandone la probabilità e l'impatto, nonché l'eventuale interazione e correlazione dei rischi tra Stati membri

(b)Descrivere i criteri utilizzati per determinare se un sistema è esposto a rischi elevati/inaccettabili

(c)Elencare i pertinenti scenari di rischio in base alle fonti di rischio, spiegando come sono stati scelti

(d)Indicare in che misura sono stati presi in considerazione gli scenari elaborati dall'ENTSO del gas

3.2.Livello nazionale (nella misura pertinente)

(a)Indicare le pertinenti fonti di rischio per lo Stato membro, specificandone la probabilità e l'impatto

(b)Descrivere i criteri utilizzati per determinare se un sistema è esposto a rischi elevati/inaccettabili

(c)Elencare i pertinenti scenari di rischio in base alle fonti di rischio, spiegando come sono stati scelti

4.Analisi e valutazione del rischio

Analizzare gli scenari di rischio individuati al punto 3. Nella simulazione degli scenari di rischio includere le misure esistenti a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento, quali, tra le altre, la norma N – 1 e la norma di fornitura. Per ogni scenario di rischio descrivere dettagliatamente:

(a)lo scenario di rischio, ivi comprese le ipotesi e le eventuali metodologie utilizzate per il calcolo;

(b)l'esito delle simulazioni svolte, compresa la quantificazione dell'impatto (ad esempio, volumi di gas non forniti, effetti socioeconomici, sul teleriscaldamento e sulla produzione di energia elettrica).

5.Conclusioni

Descrivere i principali risultati della valutazione del rischio, compresa l'individuazione di scenari di rischio che richiedono ulteriori interventi.



ALLEGATO V

Modelli per i piani

I documenti elaborati sulla base dei seguenti modelli devono essere redatti in inglese.

Modello di piano d'azione preventivo

Informazioni generali

Stati membri della regione

Nome delle autorità competenti che partecipano alla preparazione del presente piano 6

1.Descrizione del sistema

1.1.Descrivere brevemente il sistema regionale del gas, indicando i seguenti elementi:

(a)i principali dati relativi al consumo di gas 7 , ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m3), ripartizione per tipo di consumatori 8 e picchi della domanda (totale e per categoria di consumatori in milioni di m³/giorno);

(b)il funzionamento del sistema del gas nella regione, ossia flussi principali (entrata/uscita/transito), capacità dei punti di entrata/uscita dell'infrastruttura da e verso la regione e per Stato membro, compreso il tasso di utilizzo, gli impianti GNL (capacità massima giornaliera, tasso di utilizzo e regime di accesso) ecc. Includere, se pertinente per gli Stati membri della regione, il sistema di gas L;

(c)la ripartizione delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine 9 ;

(d)il ruolo degli impianti di stoccaggio pertinenti per la regione, compreso l'accesso transfrontaliero:

(1)capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda stagionale di riscaldamento;

(2)capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);

(e)il ruolo della produzione nazionale nella regione:

(1)il valore della produzione rispetto al consumo finale annuo di gas;

(2)la capacità massima di produzione giornaliera;

(f)il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

1.2.Descrivere brevemente il sistema del gas in ogni Stato membro, indicando i seguenti elementi:

(a)i principali dati relativi al consumo di gas, ossia consumo finale annuo di gas (in miliardi di m3), ripartizione per tipo di consumatori e picchi della domanda (in milioni di m³/giorno);

(b)il funzionamento del sistema del gas a livello nazionale, comprese le infrastrutture (se non considerate al punto 1.1., lettera b)). Se pertinente, includere il sistema del gas L;

(c)le infrastrutture più importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento

(d)la ripartizione delle fonti di importazione del gas, per paese d'origine;

(e)il ruolo dello stoccaggio nello Stato membro, specificando:

(1)la capacità di stoccaggio (volume di gas totale e volume di gas utile) rispetto alla domanda stagionale di riscaldamento;

(2)la capacità massima di prelievo giornaliera a diversi livelli di riempimento (possibilmente con stoccaggio pieno e a livelli di fine stagione);

(f)il ruolo della produzione nazionale, specificando:

(1)il valore della produzione per quanto riguarda il consumo finale annuo di gas;

(2)la capacità massima di produzione giornaliera;

(g)il ruolo del gas nella produzione di energia elettrica (ad esempio, importanza, ruolo di riserva per le energie rinnovabili), comprese la capacità di generazione a gas (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale) e la cogenerazione (totale, in MWe, e in percentuale della capacità di generazione totale).

2.Sintesi della valutazione del rischio

Descrivere brevemente i risultati della valutazione del rischio svolta conformemente all'articolo 6, includendo:

(a)l'elenco degli scenari valutati e una sintesi delle principali ipotesi utilizzate per ciascuno di essi, nonché i rischi/le carenze individuati;

(b)le principali conclusioni della valutazione del rischio.

3.Norma d'infrastruttura (articolo 4)

Descrivere in che modo è ottenuta la conformità alla norma di infrastruttura, specificando i principali valori utilizzati per la formula N – 1, le alternative per ottenere tale conformità (con gli Stati membri confinanti, con misure sul versante della domanda) e le capacità bidirezionali esistenti, come indicato di seguito.

3.1.Livello regionale

Formula N – 1

(a)Individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune per la regione

(b)Calcolo della formula di N – 1 a livello regionale

(c)Descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro EPm indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati)

(d)Indicare le eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato)

3.2.Livello nazionale

(a)Formula N – 1

(1)Individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas

(2)Calcolo della formula di N – 1 a livello nazionale

(3)Descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (ad esempio, per il parametro EPm indicare la capacità di tutti i punti di entrata considerati)

(4)Eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato)

(5)Se lo Stato membro prevede di ricorrere a misure sul versante della domanda, calcolo della formula N – 1 tenendo conto di dette misure:

calcolo della formula N – 1 secondo il punto 4 dell'allegato II;

descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (se diversi da quelli di cui al punto 3.2, lettera a), punto 3);

indicazione delle eventuali metodologie utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);

illustrazione delle misure di mercato sul versante della domanda adottate/da adottare per compensare una perturbazione della fornitura e il loro impatto previsto (Deff).

(6)Se concordato con le autorità competenti di Stati membri confinanti, il calcolo congiunto della norma N – 1:

calcolo della formula N – 1 secondo il punto 5 dell'allegato II;

descrizione dei valori utilizzati per tutti i parametri della formula, compresi i valori intermedi utilizzati per calcolarli (se diversi da quelli di cui al punto 3.2, lettera a), punto 3);

indicazione delle eventuali metodologie e ipotesi utilizzate per calcolare i parametri della formula (ad esempio Dmax) (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato);

illustrazione delle modalità concordate per garantire l'ottemperanza all'obbligo N – 1.

(b)Capacità bidirezionale

(1)Indicare i punti d'interconnessione dotati di capacità bidirezionale e la capacità massima dei flussi bidirezionali

(2)Indicare le disposizioni che regolano l'uso della capacità di flusso invertito (ad esempio capacità interrompibile)

(3)Indicare i punti di interconnessione per i quali è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la durata dell'esenzione e i motivi per i quali è stata accordata

4.Conformità alla norma di fornitura (articolo 5)

Indicare, per ciascuno Stato membro, le misure adottate per conformarsi alla norma di fornitura nonché a qualsiasi aumento della norma o obbligo supplementare imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento del gas, specificando:

(a)la definizione applicata di "clienti protetti", incluse le categorie di consumatori che vi rientrano e il loro consumo annuo di gas (per categoria, valore netto e in percentuale del consumo finale nazionale annuo di gas);

(b)i volumi di gas necessari a soddisfare la norma di fornitura negli scenari descritti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;

(c)la capacità necessaria a soddisfare la norma di fornitura negli scenari descritti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;

(d)le misure in atto per soddisfare la norma di fornitura, indicando:

(1)la descrizione delle misure,

(2)i destinatari,

(3)la descrizione dell'eventuale sistema di monitoraggio ex ante della conformità alla norma di fornitura,

(4)il regime di sanzioni, se applicabile,

(5)la descrizione, per ciascuna misura:

dell'impatto economico, dell'efficacia e dell'efficienza,

dell'impatto sull'ambiente,

dell'impatto sui consumatori,

(6)nel caso in cui siano applicate misure non di mercato (per ciascuna misura):

le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),

le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),

un'analisi degli effetti della misura:

(a)sulla sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri,

(b)sul mercato nazionale,

(c)sul mercato interno,

(7)nel caso di misure introdotte dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], fornire un link alla pagina web in cui è pubblicata la valutazione d'impatto della o delle misure effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 4;

(e)eventuali aumenti della norma o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento del gas, fornendo:

(1)la descrizione della o delle misure,

(2)le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la norma di fornitura debba essere aumentata e, nel caso dell'applicazione di misure non di mercato, perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),

(3)le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché un aumento della norma o un obbligo supplementare sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato e, nel caso dell'applicazione di misure non di mercato, perché questo tipo di misura sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),

(4)i destinatari,

(5)i volumi e le capacità di gas interessati,

(6)il meccanismo per ripristinare i valori normali in uno spirito di solidarietà e conformemente all'articolo 12,

(7)in che modo la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5.Misure preventive

Descrivere le misure preventive adottate o da adottare, comprese quelle riguardanti il gas L, come indicato di seguito:

(a)descrivere ciascuna misura preventiva adottata per ciascun rischio individuato in base alla valutazione del rischio, indicando anche i seguenti elementi:

(1)la dimensione regionale o nazionale,

(2)l'impatto economico, l'efficacia e l'efficienza,

(3)l'impatto sull'ambiente,

(4)l'impatto sui consumatori;

se del caso, includere:

le misure intese a rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti,

le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,

le misure intese a proteggere le infrastrutture principali importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento in rapporto al controllo di soggetti di paesi terzi (compresi, se del caso, gli obblighi generali o settoriali di studi di preinvestimento, i diritti speciali per taluni azionisti ecc.);

(b)descrivere le altre misure adottate a fini diversi dalla valutazione del rischio, ma con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento della regione/Stato membro;

(c)nel caso in cui siano applicate misure non di mercato, fornire per ciascuna misura:

(1)le ragioni per cui la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),

(2)le ragioni per cui la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),

(3)un'analisi degli effetti della misura:

che giustifichi perché la misura è necessaria (ossia perché la sicurezza dell'approvvigionamento non possa essere ottenuta unicamente tramite misure di mercato),

che giustifichi perché la misura è proporzionata (ossia perché la misura non di mercato sia lo strumento meno restrittivo per conseguire l'effetto desiderato),

che esamini gli effetti della misura:

(a)sulla sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri,

(b)sul mercato nazionale,

(c)sul mercato interno;

(a)spiegare se e come sono state prese in considerazione misure intese a migliorare l'efficienza, anche sul versante della domanda, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;

(b)spiegare se e come sono state prese in considerazione fonti rinnovabili di energia per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento.

6.Altri obblighi e misure (ad esempio, sicurezza del funzionamento del sistema)

Descrivere le misure e gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale e ad altri organismi pertinenti che possono avere un impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas: ad esempio obblighi volti a garantire il funzionamento del sistema, specificando i soggetti su cui si ripercuotono siffatti obblighi, nonché i volumi di gas interessati. Spiegare con precisione quando e in che modo si applicano tali misure.

7.Progetti di infrastrutture

(a)Descrivere i progetti infrastrutturali futuri, tra cui i progetti di interesse comune nella regione, indicando anche il calendario previsto per la loro realizzazione, la capacità e l'impatto previsto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione.

(b)Indicare in che modo i progetti infrastrutturali tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete elaborato a livello di Unione dall'ENTSO del gas in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

8.Obblighi di servizio pubblico inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento

Indicare gli attuali obblighi di servizio pubblico inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento e descriverli brevemente (per spiegazioni più dettagliate utilizzare un allegato). Spiegare chiaramente chi deve adempiere a tale obbligo e in che modo. Se del caso, descrivere come e quando scatterebbero tali obblighi di servizio pubblico.

9.Meccanismi di cooperazione

(a)Descrivere i meccanismi utilizzati per la cooperazione tra gli Stati membri della regione, segnatamente a fini di preparazione e attuazione del presente piano d'azione preventivo e del piano di emergenza, nonché di applicazione dell'articolo 12.

(b)Descrivere i meccanismi utilizzati per la cooperazione con gli altri Stati membri non appartenenti alla regione a fini di concezione e adozione delle disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 12.

10.Consultazione delle parti interessate

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate ai fini dell'elaborazione del presente piano e del piano di emergenza, presso:

(a)le imprese del gas,

(b)le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle famiglie,

(c)le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica,

(d)l'autorità nazionale di regolamentazione.

11.Specificità nazionali

Indicare le eventuali particolarità e misure nazionali inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento non contemplate nelle sezioni precedenti del piano, anche per quanto riguarda la fornitura di gas L qualora esso non sia pertinente a livello regionale.



Modello di piano di emergenza

Informazioni generali

Stati membri della regione

Nome delle autorità competenti che partecipano alla preparazione del piano 10

1.Definizione dei livelli di crisi

(a)Per ogni Stato membro, indicare l'organismo responsabile della dichiarazione di ciascun livello di crisi e, per ciascun livello, le procedure che vigono per tale dichiarazione

(b)Specificare gli eventuali indicatori o parametri utilizzati per valutare se un evento può causare un deterioramento significativo della fornitura e per decidere in merito alla dichiarazione di un certo livello di crisi

2.Misure da adottare per ciascun livello di crisi 11

2.1.Preallarme

(a)Descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:

(1)una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti,

(2)la descrizione della procedura da seguire, se del caso,

(3)il contributo previsto della misura a fronte degli effetti causati dall'evento o in preparazione ad esso,

(4)i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti.

2.2.Allarme

(a)Descrivere le misure da applicare in questo livello, fornendo, per ciascuna misura:

(1)una breve descrizione della misura e dei principali soggetti coinvolti,

(2)descrizione della procedura da seguire, se del caso,

(3)il contributo previsto della misura nella situazione corrispondente al livello di allarme,

(4)i flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti.

(b)Illustrare gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale in questa fase.

2.1.Emergenza

(a)Elencare le azioni predefinite sul versante dell'offerta e della domanda che permettono di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale;

(b)Descrivere le misure di mercato applicabili in questo livello, segnatamente, per ciascuna misura:

(1)una breve descrizione della misura stessa e dei principali soggetti interessati;

(2)la procedura da seguire;

(3)il contributo previsto della misura a mitigare la situazione corrispondente al livello di emergenza;

(4)i flussi di informazioni tra i soggetti interessati.

(c)Descrivere le misure non di mercato in programma o da attuare al livello di emergenza, fornendo, per ciascuna misura:

(1)una breve descrizione della misura e dei principali soggetti interessati;

(2)la valutazione della necessità della misura per far fronte alle crisi, specificando fino a che punto è necessaria;

(3)una descrizione dettagliata della procedura di attuazione della misura (ad esempio, cosa fa scattare la misura, chi prende la decisione);

(4)il contributo previsto della misura ad attenuare la situazione corrispondente al livello di emergenza a complemento delle misure di mercato;

(5)la valutazione di altri effetti della misura;

(6)le ragioni per cui la misura è conforme alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

(7)una descrizione dei flussi di informazioni tra i soggetti interessati.

(d)Descrivere gli obblighi di comunicazione imposti alle imprese di gas naturale.

3.Misure specifiche per l'energia elettrica e il teleriscaldamento

(a)Teleriscaldamento

(1)Descrivere brevemente l'impatto che potrebbe causare una perturbazione della fornitura nel settore del teleriscaldamento.

(2)Indicare le misure e le azioni cui ricorrere per attenuare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura del gas sul teleriscaldamento. Oppure indicare i motivi per cui non è opportuno adottare misure specifiche.

(b)Fornitura di energia elettrica prodotta dal gas

(1)Indicare brevemente l'impatto che potrebbe causare una perturbazione della fornitura nel settore dell'energia elettrica.

(2)Indicare le misure e le azioni predisposte per limitare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas nel settore dell'energia elettrica. Oppure indicare i motivi per cui non è opportuno adottare misure specifiche.

(3)Indicare i meccanismi o le disposizioni vigenti per garantire l'opportuno coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra i soggetti principali dei settori del gas e dell'energia elettrica, in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione nei diversi livelli di crisi.

4.Responsabile o squadra di gestione della la crisi

Indicare il responsabile o la squadra incaricati di gestire la crisi e definirne il ruolo.

5.Ruoli e responsabilità dei vari soggetti

(a)Per ciascun livello di crisi definire i ruoli e le responsabilità, incluse le interazioni con le autorità competenti e, se del caso, con l'autorità nazionale di regolamentazione, di:

(1)imprese di gas naturale;

(2)consumatori industriali;

(3)produttori di energia elettrica pertinenti.

(b)Per ciascun livello di crisi definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi cui sono state delegate competenze.

6.Meccanismi di cooperazione

(a)Descrivere, per ciascun livello di crisi: i meccanismi predisposti per cooperare all'interno della regione e garantire un coordinamento appropriato; le procedure decisionali che innescano la reazione adeguata a livello regionale, se esistono e non sono state contemplate nel punto 2.

(b)Descrivere per ciascun livello di crisi i meccanismi predisposti per cooperare con gli altri Stati membri non appartenenti alla regione e coordinare le azioni.

7.Solidarietà tra gli Stati membri

(a)Descrivere le modalità concordate tra gli Stati membri della regione per garantire l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 12.

(b)Descrivere le modalità concordate tra gli Stati membri della regione e gli Stati membri appartenenti ad altre regioni per garantire l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 12.

8.Misure in caso di indebito consumo di gas dei clienti non protetti

Descrivere le misure predisposte per evitare il consumo, da parte di clienti non protetti, di gas destinato ai clienti protetti nel corso di un'emergenza. Indicare la natura della misura (amministrativa, tecnica ecc.), i soggetti principali e le procedure da seguire.

9.Prove di emergenza

(a)Indicare il calendario per le simulazioni delle risposte in tempo reale a situazioni di emergenza.

(b)Indicare i soggetti coinvolti, le procedure e gli scenari concreti simulati di forte e medio impatto.

Per gli aggiornamenti del piano di emergenza: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato presentato l'ultimo piano di emergenza e i risultati principali; indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.



ALLEGATO VI

Valutazione tra pari dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza

1.Ogni piano d'azione preventivo e piano di emergenza notificato è oggetto di una valutazione tra pari condotta da un gruppo preposto a tale fine.

2.In ogni regione è creato un gruppo di valutazione tra pari, composto di un massimo di cinque autorità competenti e dell'ENTSO del gas, ciascuna rappresentata da una persona e, in qualità di osservatore, dalla Commissione. La Commissione seleziona i rappresentanti delle autorità competenti e dell'ENTSO del gas, tenendo conto dell'equilibrio geografico e includendo almeno un'autorità competente di uno Stato membro confinante. I membri del gruppo non appartengono ad alcuna autorità competente, ad altri organi o associazioni che hanno partecipato alla preparazione dei piani oggetto della valutazione tra pari.

3.La Commissione informa il gruppo di valutazione tra pari della notifica dei piani. Entro due mesi dalla data dell'informazione il gruppo prepara e presenta una relazione alla Commissione. Prima di presentare la relazione il gruppo discute il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, almeno una volta, con le autorità competenti che li hanno elaborati. La Commissione pubblica la relazione.

4.Tenuto conto della relazione del gruppo di valutazione tra pari, il gruppo di coordinamento del gas esamina i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza al fine di garantire la coerenza tra le diverse regioni e in tutto il territorio dell'Unione.



ALLEGATO VII

Elenco delle misure non di mercato per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas

Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, l'autorità competente prende in considerazione il contributo del seguente elenco indicativo e non esaustivo di misure solo nel caso di un'emergenza.

Misure sul versante dell'offerta:

ricorso allo stoccaggio strategico del gas,

ricorso obbligatorio alle scorte di combustibili alternativi (ad esempio, in conformità della direttiva 2009/119/CE del Consiglio 12 );

ricorso obbligatorio all'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal gas;

aumento obbligatorio dei livelli di produzione di gas;

prelievo obbligatorio dallo stoccaggio.

Misure a livello della domanda:

riduzione obbligatoria della domanda sotto varie forme, tra cui:

cambiamento obbligatorio del combustibile;

ricorso obbligatorio a contratti interrompibili, ove questa misura non sia utilizzata appieno nell'ambito delle misure di mercato;

riduzione obbligatoria del carico fisso.



ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 994/2010

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

-

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

-

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Allegato I

Allegato II

Articolo 7

Allegato III

Allegato IV

Allegato I

-

Allegato IV

-

Allegato V

Allegato II

-

Allegato III

Allegato VII

-

Allegato VI

-

Allegato VIII

(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013,| sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(2) Nel caso in cui un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi che partecipano a nome di detta autorità alla preparazione della presente valutazione del rischio.
(3) Nella prima valutazione, includere i dati degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, includere i dati degli ultimi quattro anni.
(4) Consumatori industriali, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, settore residenziale, servizi e altro (precisare il tipo di consumatori che rientrano in questa voce). Indicare anche il volume del consumo dei clienti protetti.
(5) Descrivere la metodologia applicata.
(6) Nel caso in cui un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi che partecipano a nome di detta autorità alla preparazione della presente valutazione del rischio.
(7) Nella prima valutazione, includere i dati degli ultimi due anni. Negli aggiornamenti, includere i dati degli ultimi quattro anni.
(8) Consumatori industriali, produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, settore residenziale, servizi e altro (precisare il tipo di consumatori che rientrano in questa voce). 
(9) Descrivere la metodologia applicata.
(10) Nel caso in cui un'autorità competente abbia delegato questo compito, indicare il nome del o degli organi che partecipano a nome di detta autorità alla preparazione della presente valutazione del rischio.
(11) Includere misure regionali e nazionali.
(12) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
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