EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0871

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

COM/2016/0871 final

Bruxelles, 16.12.2016

COM(2016) 871 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile


Sommario

1.INTRODUZIONE

1.1.Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva

1.2.Finalità e metodologia della relazione

2.MISURE DI RECEPIMENTO

2.1.Indagini e azione penale (articoli da 2 a 9 e da 11 a 17)

2.1.1.Definizioni (articolo 2)

2.1.2.Reati di abuso sessuale (articolo 3)

2.1.3.Reati di sfruttamento sessuale (articolo 4)

2.1.4.Reati di pornografia minorile (articolo 5)

2.1.5.Adescamento di minori per scopi sessuali (articolo 6)

2.1.6.Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (articolo 7)

2.1.7.Atti sessuali consensuali (articolo 8)

2.1.8.Circostanze aggravanti (articolo 9)

2.1.9.Sequestro e confisca (articolo 11)

2.1.10.Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 12)

2.1.11.Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 13)

2.1.12.Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime (articolo 14)

2.1.13.Indagini e azione penale (articolo 15)

2.1.14.Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale (articolo 16)

2.1.15.Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale (articolo 17)

2.2.Assistenza e protezione delle vittime (articoli da 18 a 20)

2.2.1.Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni (articolo 18)

2.2.2.Assistenza e sostegno alle vittime (articolo 19)

2.2.3.Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali (articolo 20)

2.3.Prevenzione (articolo 10 e articoli da 21 a 25)

2.3.1.Misure interdittive derivanti dalle condanne (articolo 10)

2.3.2.Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori (articolo 21)

2.3.3.Programmi o misure di intervento di natura preventiva (articolo 22)

2.3.4.Prevenzione (articolo 23)

2.3.5.Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale (articolo 24)

2.3.6.Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico (articolo 25)

3.CONCLUSIONE E INIZIATIVE FUTURE



1.INTRODUZIONE

L’abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori sono reati di particolare gravità: causano danni fisici, psicologici e sociali a lungo termine a vittime vulnerabili che hanno diritto e necessità di ricevere protezione e cure speciali. Inoltre, il materiale che ritrae abusi sessuali sui minori (“materiale pedopornografico” nella legislazione) riunisce in sé diversi reati contro ogni vittima. Il primo di questi reati è l’abuso sessuale che è stato fotografato o registrato, a cui si aggiunge successivamente la grave violazione della vita privata del minore commessa ogni volta che le immagini o i video sono pubblicati online, fatti circolare o visualizzati. A tutto ciò si accompagna il trauma che il minore subisce quando viene a sapere che le immagini e i video vengono fatti circolare e che i suoi amici o parenti potrebbero vederli.

Per contrastare efficacemente questi reati, occorre un approccio integrato e olistico, che comprenda l’azione investigativa e penale, l’assistenza alle vittime e la loro tutela, nonché la prevenzione.

1.1.Obiettivi e ambito di applicazione della direttiva

La direttiva segue l’approccio olistico necessario per una lotta efficace contro i reati in questione, incorporando in uno strumento giuridico globale disposizioni che riguardano le indagini e il perseguimento di reati (articoli da 2 a 9 e da 11 a 17), l’assistenza e la protezione delle vittime (articoli da 18 a 20) e la prevenzione (articolo 10 e articoli da 21 a 25).

Per assicurare lo svolgimento di un’attività investigativa e un’azione penale efficaci, la direttiva prevede in particolare:

la qualificazione come reato di una vasta gamma di situazioni di abuso e sfruttamento sessuale di minori, online e offline (20 diversi reati, articoli da 2 a 7), tra cui nuovi fenomeni quali l’adescamento online (articolo 6), nonché l’abuso sessuale mediante webcam e la visualizzazione online (senza scaricamento) di immagini di abusi sessuali su minori (articolo 5, in particolare paragrafo 3);

l’inasprimento delle pene, la cui entità massima stabilita dalla normativa nazionale non deve essere inferiore a determinati livelli (da 1 a 10 anni di reclusione) in funzione della gravità del reato (articoli da 3 a 6) e per le quali si deve anche tenere conto di una serie di circostanze aggravanti (articolo 9);

l’allungamento dei termini di prescrizione dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età (articolo 15, paragrafo 2);

l’obbligo di rendere disponibili servizi di contrasto e di esercizio dell’azione penale per indagare su abusi sessuali a danno di minori, sfruttamento sessuale di minori e reati di pedopornografia con strumenti efficaci come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità (articolo 15, paragrafo 3). Le unità o i servizi di contrasto devono anche essere messi in condizione di poter identificare le vittime di questi reati (articolo 15, paragrafo 4);

l’eliminazione degli ostacoli (derivanti dalle norme in materia di riservatezza) alla segnalazione di casi da parte di operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori (articolo 16);

la giurisdizione per i casi perpetrati da persone che sono cittadini del paese che effettua le indagini, per fare sì che tali persone possano essere incriminate anche nel loro paese per reati che commettono in altri Stati membri o in paesi terzi (articolo 17, paragrafi da 1 a 3);

l’eliminazione delle condizioni della doppia incriminazione e della segnalazione nel luogo in cui il reato è stato commesso quando si perseguono reati commessi in altri Stati membri o paesi terzi (articolo 17, paragrafi 4 e 5).

Per quanto riguarda l’assistenza alle vittime minorenni e la loro protezione, la direttiva contiene in particolare disposizioni relative ai seguenti aspetti:

estese misure di assistenza, sostegno e protezione, in particolare per evitare che le vittime minorenni subiscano ulteriori traumi in ragione del loro coinvolgimento nelle indagini e nei procedimenti penali; la direttiva prevede a tale riguardo norme specifiche per le audizioni delle vittime minorenni (articoli da 18 a 20);

assistenza e sostegno non appena vi siano motivi sufficienti per sospettare un reato (articolo 18, paragrafo 2);

protezione speciale per i minori che segnalano abusi in famiglia (articolo 19, paragrafo 1);

assistenza e sostegno non subordinati alla cooperazione nei procedimenti penali (articolo 19, paragrafo 2);

protezione della vita privata, dell’identità e dell’immagine delle vittime (articolo 20, paragrafo 6).

Infine, per la prevenzione di questi reati la direttiva prevede in particolare:

meccanismi volti ad assicurare che le persone condannate per i reati in questione siano interdette dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori (articolo 10, paragrafo 1)

il diritto per i datori di lavoro di chiedere informazioni sull’esistenza di condanne penali o di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori (articolo 10, paragrafo 2);

l’adozione di misure atte a facilitare lo scambio di informazioni tra i casellari giudiziari nazionali (attraverso il sistema ECRIS 1 ), in modo da garantire che i controlli dei precedenti da parte dei datori di lavoro siano completi e includano informazioni sui reati commessi in qualsiasi luogo dell’UE (articolo 10, paragrafo 3);

l’obbligo per gli Stati membri di predisporre programmi o misure di intervento quali trattamenti per le persone condannate per i reati in questione e di altre persone che hanno il timore di poter commettere tali reati (articoli 22 e 24);

l’obbligo per gli Stati membri di svolgere attività di prevenzione, ad esempio nel campo dell’istruzione, della sensibilizzazione e della formazione dei funzionari (articolo 23);

per tutte le persone condannate per i reati in questione, la valutazione obbligatoria del pericolo che rappresentano e del rischio di reiterazione dei reati (articolo 24, paragrafo 4);

l’obbligo per gli Stati membri di assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico nel loro territorio e di adoperarsi per ottenere la rimozione di tali pagine se ospitate al di fuori del loro territorio (articolo 25, paragrafo 1);

la possibilità per gli Stati membri di bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti Internet sul loro territorio attraverso sistemi diversi, tra cui l’intervento pubblico e l’autodisciplina del settore (articolo 25, paragrafo 2).

1.2.Finalità e metodologia della relazione

L’articolo 27 della direttiva impone agli Stati membri 2 di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e di comunicarle alla Commissione entro il 18 dicembre 2013.

La presente relazione risponde al disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva, in forza del quale la Commissione deve presentare al Parlamento e europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 3 . La relazione intende fornire un quadro sintetico ma informativo delle principali misure di recepimento adottate dagli Stati membri.

Gli Stati membri hanno affrontato notevoli difficoltà di recepimento e attuazione di una direttiva tanto globale e ambiziosa, che:

richiede l’adozione di norme legislative in molti ambiti diversi, tra cui norme di diritto penale sostanziale (ad es. definizioni di reati ed entità delle pene, termini di prescrizione e responsabilità delle persone giuridiche) e norme di procedura penale (ad es. giurisdizione extraterritoriale, partecipazione dei minori ai procedimenti penali e assistenza legale);

comporta misure amministrative di vasta portata ad integrazione delle norme legislative (ad es. in materia di accesso alle informazioni e scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario tra gli Stati membri, formazione della polizia e della magistratura, norme sulla tutela dei minori, sul contrasto e sulle strutture carcerarie);

coinvolge diversi soggetti, non solo all’interno delle autorità di uno Stato membro (ossia a diversi livelli dell’amministrazione, ad es. a livello nazionale e regionale), ma anche in cooperazione con organizzazioni non governative (ad es. per bloccare la distribuzione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori mediante linee telefoniche dirette e campagne di sensibilizzazione), fornitori di servizi Internet (ad es. per bloccare la distribuzione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori), psicologi clinici (ad es. in programmi di intervento per autori di reati) e altri soggetti.

Il recepimento da parte degli Stati membri comporta la raccolta di informazioni sulle misure legislative e amministrative aventi rilevanza, l’analisi di tali informazioni, la formulazione di nuove norme legislative o la modifica di leggi esistenti, l’iter legislativo fino all’adozione e infine la comunicazione alla Commissione.

Sulla base delle misure nazionali di recepimento ufficialmente comunicate alla Commissione, la direttiva è stata recepita mediante oltre 330 leggi in vigore prima della direttiva e circa 300 nuove leggi adottate successivamente al 2012 in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri hanno trasmesso circa 700 notifiche alla Commissione, il 70% delle quali è pervenuto alla Commissione dopo il termine di recepimento del 18 dicembre 2013. Il contenuto riguardava norme legislative (nuove e di modifica di leggi esistenti), disposizioni amministrative e disposizioni operative. Spesso, le notifiche contenevano interi codici penali e leggi modificative.

Entro il termine stabilito per il recepimento, solo 12 Stati membri avevano comunicato alla Commissione di aver portato a termine il recepimento della direttiva. La Commissione ha quindi avviato procedimenti di infrazione per mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento nei confronti degli altri Stati membri: BE, BG, IE, EL, ES, IT, CY, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SI e UK 4 . Tutti questi procedimenti di infrazione sono stati chiusi entro l’8 dicembre 2016. L’adozione e la comunicazione tardive delle misure nazionali di recepimento hanno ritardato l’analisi della Commissione e la pubblicazione delle relazioni riguardanti il recepimento.

La descrizione e l’analisi contenute in questa relazione si basano sulle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1° novembre 2016; le notifiche pervenute successivamente a tale data non sono state prese in considerazione. Oltre agli aspetti critici individuati nella presente relazione, è possibile che esistano ulteriori problemi nel recepimento e altre disposizioni non comunicate alla Commissione oppure altri sviluppi legislativi e non legislativi. Questa relazione non esclude quindi la possibilità che la Commissione effettui ulteriori valutazioni di alcune disposizioni per continuare a sostenere gli Stati membri nel recepimento e nell’attuazione della direttiva.

2.MISURE DI RECEPIMENTO

2.1.Indagini e azione penale (articoli da 2 a 9 e da 11 a 17)

2.1.1.Definizioni (articolo 2)

L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella direttiva: minore, età del consenso sessuale, pornografia minorile o materiale pedopornografico, prostituzione minorile, spettacolo pornografico e persona giuridica.

Tutti gli Stati membri tranne HU definiscono “minore” qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni.

L’età del consenso sessuale varia nei diversi Stati membri: 14 anni (AT, BG, DE, EE, HU e PT), 15 anni (CZ, FR, HR, PL, SE, SI e SK), 16 anni (BE, ES, LT, LU, LV, NL e UK), 17 anni (CY e IE) e 18 anni (MT). In FI, IT e RO l’età del consenso sessuale varia in base alla natura del reato. In EL, l’età del consenso è diversa per gli atti omosessuali maschili consensuali (17 anni) e per gli atti eterosessuali consensuali e gli atti omosessuali femminili (15 anni).

BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LV, PT, RO, SE, SK e UK (Gibilterra) utilizzano il termine “pornografia minorile” nelle loro norme legislative. Tutti gli altri Stati membri utilizzano termini diversi, quali rappresentazioni pornografiche (AT), materiale pornografico (BG), opera pornografica (CZ), immagine o rappresentazione pornografica (FR) e altri.

Per la prostituzione minorile, CY e SK hanno inserito nelle rispettive norme di recepimento una definizione esplicita che riprende tutti gli elementi dell’articolo 2, lettera d). Viceversa, in AT, BG, CZ, DE, EL, LT, LU, SE, SI e UK il recepimento risulta dalla giurisprudenza e da altre fonti nonché dai reati di prostituzione minorile (articolo 4, paragrafi da 5 a 7), mentre nel caso di BE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, MT, NL, PL, PT e RO risulta unicamente dai reati di prostituzione minorile.

Una definizione esplicita di “spettacolo pornografico” è presente nelle norme legislative di AT, BG, CY, EL, HU, IE, RO, SK e UK (Gibilterra). Tutti gli altri Stati membri recepiscono l’articolo 2 insieme ai reati di cui all’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, e un riferimento diretto alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, o alla giurisprudenza.

Nessuno degli Stati membri include nella nozione di “persona giuridica” gli Stati o altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e le organizzazioni internazionali pubbliche.

2.1.2.Reati di abuso sessuale (articolo 3)

L’articolo 3 definisce la condotta intenzionale che costituisce un reato di abuso sessuale.

La maggior parte degli Stati membri ha adottato disposizioni che puniscono con i livelli di pene prescritti nella direttiva la condotta consistente nell’indurre, per scopi sessuali, un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale ad assistere ad atti sessuali (articolo 3, paragrafo 2) o ad abusi sessuali (articolo 3, paragrafo 3).

CY, CZ, DE, EE, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PL, SI e SK prevedono reati che rendono penalmente perseguibili gli atti sessuali compiuti con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale in maniera analoga a quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 4. AT, BE, BG, ES, HR, LU RO, PT e SE distinguono tra atti che comportano la penetrazione e atti che non comportano la penetrazione.

Relativamente agli atti sessuali compiuti con un minore abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore (articolo 5, paragrafo 1, punto i)) o di una situazione di particolare vulnerabilità del minore (articolo 3, paragrafo 5, punto ii)), la maggioranza degli Stati membri ha adottato norme legislative che non sembrano coprire tutte queste situazioni o hanno previsto pene troppo lievi.

La maggior parte degli Stati membri ha invece adottato norme legislative che puniscono atti sessuali compiuti con un minore facendo uso di coercizione, forza o minaccia e ha introdotto il livello di pene previsto dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 5, punto iii)). Mentre CY, DE, LU e MT menzionano “coercizione, forza e minaccia”, altri Stati membri fanno riferimento a “violenza e minaccia” (CZ, EL, FI, FR, LT, LU, LV, NL, PT, SE e SK), “forza e minaccia” (BE, BG, DE, HR, HU, IT, PL e SI), “violenza e intimidazione” (ES), “contro la volontà di un minore” (EE), “coercizione mediante l’uso della forza” (AT) e altri termini.

Relativamente alla condotta consistente nel costringere, con l’uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo (articolo 3, paragrafo 6), CY, DE, FR, LU, MT, NL e PT fanno esplicito riferimento nelle rispettive norme legislative alla commissione del reato con un terzo, mentre AT, BG, CZ, ES, HU, IE, IT, LT, RO, SE e SI includono questa fattispecie implicitamente o attraverso le disposizioni in materia di stupro, violenza sessuale o abuso sessuale mediante l’uso di coercizione, forza o minaccia.

 

2.1.3.Reati di sfruttamento sessuale (articolo 4)

L’articolo 4 definisce la condotta intenzionale che costituisce un reato di sfruttamento sessuale.

Relativamente alla condotta consistente nell’indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici o nel reclutarlo a tali fini (articolo 4, paragrafo 2), AT, BG, CY, DE, EL, ES, IT, LT, MT, NL, RO, SK e UK (Gibilterra) hanno emanato norme legislative che recepiscono questa disposizione della direttiva. Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri devono punire chiunque costringa o faccia uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minacci a tali fini. AT, BG, CY, DE, EL, ES, IE, IT, LT, MT, NL, SI, SK e UK (Gibilterra) hanno nel loro ordinamento norme legislative che recepiscono questa disposizione della direttiva. Gli Stati membri utilizzano formulazioni diverse per le nozioni di “coercizione, forza e minaccia”. Ad esempio, BG, DE, HR, HU, IT, PL e SI nominano “violenza e minaccia”, BG “forza, minaccia di danni gravi”, EL “coercizione o violenza o minaccia” ed ES “uso della violenza o intimidazione”.

L’articolo 4, paragrafo 4, punisce chiunque consapevolmente assista a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori. AT, BG, CY, DE, ES, FI, IE, IT, LT, MT, RO, SI, SK e UK (Gibilterra) hanno nel loro ordinamento norme che recepiscono questa disposizione della direttiva. Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, gli Stati membri devono punire chiunque induca un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluti o ne tragga profitto o altrimenti lo sfrutti a tali fini. BE, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FR, HR, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK e UK hanno nel loro ordinamento norme che recepiscono questa disposizione della direttiva. Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 4, paragrafo 6, punisce chiunque costringa o faccia uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK e UK (Scozia) hanno nel loro ordinamento norme che recepiscono questa disposizione della direttiva. Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 4, paragrafo 7, punisce chiunque compia atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di HU, IE, LV, PL, PT, RO e SE le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.1.4.Reati di pornografia minorile (articolo 5)

L’articolo 5 definisce la condotta intenzionale che costituisce un reato di pornografia minorile.

L’articolo 5, paragrafo 2, punisce l’acquisto o il possesso di materiale pedopornografico. Fatta eccezione per AT, BG, CY, ES, FI, FR, LT, MT, RO e SI, le informazioni fornite dalla maggior parte degli Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe. 

L’articolo 5, paragrafo 3, punisce l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. La maggior parte degli Stati membri ha recepito la disposizione riguardante l’”accesso consapevole”, anche se alcuni Stati membri utilizzano una terminologia diversa. Ad esempio, DE fa riferimento a chi “procede a recuperare”, mentre HU utilizza “ottenere e tenere”.

L’articolo 5, paragrafo 4, punisce la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico. La maggior parte degli Stati membri utilizza una terminologia diversa per indicare la “distribuzione”, la “diffusione” o la “trasmissione” di materiale pedopornografico. Ad esempio, il termine “trasmissione” è stato interpretato come equivalente a “mediazione” (CZ), “trasmissione radio-televisiva” (BG e DE), “pubblicizza” (IT) o “dà accesso” (LT). 

L’articolo 5, paragrafo 5, punisce l’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico. La maggior parte degli Stati membri utilizza termini diversi per “offerta”, “fornitura” e “messa a disposizione”. Ad esempio, CZ utilizza il termine “importazione”, “vendita” o “prestazione con altre modalità” al posto del termine “fornitura”, mentre SE utilizza un termine generale, ossia “rendere disponibile [materiale pedopornografico]”.

L’articolo 5, paragrafo 6, punisce la produzione di materiale pedopornografico. Tutti gli Stati membri utilizzano un termine identico a “produzione” nelle loro disposizioni di recepimento, tranne FR (“fissare e registrare”) e UK (“prendere”, “fare” e “permettere di prendere”).

L’articolo 5, paragrafi 7 e 8, contiene disposizioni facoltative riguardanti l’applicabilità dell’articolo 5 a situazioni specifiche. Tutti gli Stati membri tranne AT, DE, ES, SE e UK (articolo 5, paragrafo 7) e AT e DE (articolo 5, paragrafo 8) hanno deciso di non applicarle.

2.1.5.Adescamento di minori per scopi sessuali (articolo 6)

L’articolo 6 definisce la condotta intenzionale che costituisce un reato di adescamento di minori per scopi sessuali.

La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme legislative che recepiscono questo articolo. Le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe nel caso di CY, HR, HU, IE, LU, LV, PL, RO e UK (articolo 6, paragrafo 1) e nel caso di BE, CY, LV e PL (articolo 6, paragrafo 2).

2.1.6.Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (articolo 7)

L’articolo 7 prevede che gli Stati membri puniscano l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione nonché il tentativo di commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Tutti gli Stati membri hanno adottato misure di esecuzione dell’articolo 7, paragrafo 1.

L’articolo 7, paragrafo 2, è stato recepito perlopiù attraverso disposizioni generali sul tentativo, eccetto in CY, DE, FI, FR, HR, IE, LU, PT, RO e SE, dove sono state introdotte disposizioni specifiche che puniscono il tentativo di commissione dei reati sessuali elencati nell’articolo 7, paragrafo 2.

2.1.7.Atti sessuali consensuali (articolo 8)

L’articolo 8 stabilisce tre disposizioni facoltative riguardanti gli atti sessuali consensuali. CY e UK (Inghilterra/Galles) hanno scelto di applicare tutte e tre le disposizioni, mentre BE, BG, CZ, EE, IE, LU, LV, MT, NL, PL, SK hanno scelto di non applicarne nessuna.

AT, CY, FI, EL, ES, HR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SE, SI e UK (Inghilterra/Galles e Irlanda del Nord) hanno scelto di applicare l’articolo 8, paragrafo 1.

CY, HR, SE e UK (Inghilterra/Galles e Scozia) hanno scelto di applicare l’articolo 8, paragrafo 2.

AT, CY, DE, FI, HR e UK hanno scelto di applicare l’articolo 8, paragrafo 3. DE, FI e UK hanno scelto di applicare la disposizione facoltativa sia al possesso che alla produzione di materiale pedopornografico, mentre FR applica tale disposizione unicamente alla produzione di materiale pedopornografico.

2.1.8.Circostanze aggravanti (articolo 9)

L’articolo 9 definisce le situazioni che possono essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Nella maggior parte degli Stati membri, le situazioni in cui si applicano le circostanze aggravanti sono definite nelle norme legislative. Questo non vale per alcune disposizioni di questo articolo in IE e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia) dove la magistratura ha una maggiore discrezionalità nel tenere conto delle circostanze aggravanti.

L’articolo 9, lettera a), fa riferimento ai reati commessi nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di BE, DE, ES, IE, LU, PL, SI e UK (Inghilterra/Galles, Scozia e Gibilterra) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 9, lettera b), fa riferimento ai reati commessi da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di AT, BE, BG, DE, ES, IE, LT, LU, PL, RO, SI e UK (Inghilterra/Galles, Scozia e Gibilterra) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 9, lettera c), la circostanza che il reato sia stato commesso da più persone riunite dovrebbe essere considerata un’aggravante. Mentre CY, HR e IT fanno riferimento esplicitamente a “più persone” riunite, altri Stati membri utilizzano una terminologia diversa. Ad esempio, il BE menziona “una o più persone”, BG, EL, MT, NL e PT, “due o più persone”, DE e SE “più di una persona”.

A norma dell’articolo 9, lettera d), un reato deve essere punito più severamente se è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme legislative che recepiscono questa disposizione, compresa la definizione di “organizzazione criminale”; il MT richiama direttamente la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

norma dell’articolo 9, lettera e), la circostanza che l’autore del reato sia stato già condannato per reati della stessa indole dovrebbe costituire una circostanza aggravante. AT, BE, CZ, HR, IT, LV, PT e SK prevedono una circostanza aggravante generale, indipendentemente dal fatto che il reato successivo sia o non sia di indole simile. Viceversa, BG, CY, EE, ES, FI, HU, MT, e PL prevedono che il reato debba essere della stessa indole. In FR e LT è previsto che si prendano in considerazione separatamente entrambe le opzioni (reati simili e reati non correlati).

L’articolo 9, lettera f), prevede che sia considerato una circostanza aggravante il fatto che l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, abbia messo in pericolo la vita del minore. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di BE, CZ, ES, FI, FR, IE, IT, LV, SK e UK le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

Ai sensi dell’articolo 9, lettera g), dovrebbe essere presa in considerazione una pena più severa nel caso in cui il reato sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato al minore un pregiudizio grave. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di BG, ES, FI, IE, LT e UK (Scozia) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.1.9.Sequestro e confisca (articolo 11)

A norma dell’articolo 11, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Alcuni Stati membri (BG, CY, DE, HR, FR, IT, LU e SI) hanno introdotto disposizioni specifiche riguardanti il sequestro e la confisca in caso di reati di cui agli articoli 3, 4 e 5; gli altri invece applicano per il sequestro e la confisca disposizioni generali del diritto penale che valgono per tutti i reati penali.

Le leggi nazionali di tutti gli Stati membri trattano sia gli strumenti che i proventi derivanti dai reati.

2.1.10.Responsabilità delle persone giuridiche (articolo 12)

L’articolo 12 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), CY, LT e PL utilizzano una formulazione identica o quasi identica a quella della direttiva, mentre gli altri Stati membri utilizzano termini diversi. Ad esempio, nel recepire l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri fanno riferimento a “dirigenti”, “direttori” o “consiglio di amministrazione” per indicare il “potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica”.

La responsabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è stata introdotta da quasi tutti gli Stati membri. Nel caso di BG, CZ, IE, LU, NL e PT le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 3, tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di procedere penalmente contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati in questione, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso, contestualmente ai procedimenti avviati contro le persone giuridiche. Tuttavia, le informazioni fornite da IE e PT non hanno permesso di ricavare indicazioni certe circa i reati interessati.

2.1.11.Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 13)

A norma dell’articolo 13, gli Stati membri devono adottare sanzioni nei confronti delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 o 2, e possono scegliere di imporre le sanzioni previste nell’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) ad e).

Riguardo all’articolo 13, paragrafo 1, tutti gli Stati membri hanno introdotto sanzioni amministrative o penali applicabili alle persone giuridiche. Alcuni Stati membri (BE, CZ, FR, PL, RO e SK) hanno anche scelto di introdurre la sanzione aggiuntiva della pubblicazione o visualizzazione della decisione/sentenza con cui la persona giuridica è stata dichiarata colpevole del reato. La maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di BG, DE, EE, FI, IE e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Gibilterra) ha deciso di recepire almeno una delle opzioni indicate nell’articolo 1, lettere da a) ad e).

Le norme legislative della maggior parte degli Stati membri non contengono disposizioni che recepiscono in modo specifico l’articolo 13, paragrafo 2, ma impongono le stesse sanzioni sia alle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, sia a quelle ritenute responsabili ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1. Solo EL ha introdotto una misura di attuazione specifica e quindi non ha applicato le stesse sanzioni ad entrambe le fattispecie.

2.1.12.Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime (articolo 14)

L’articolo 14 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dei reati che hanno subito.

La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di ES, LU, MT, PL e SK le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.1.13.Indagini e azione penale (articolo 15)

L’articolo 15 stabilisce le misure riguardanti le indagini e l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni. Mentre le leggi nazionali di CY, NL, PL e PT ricalcano esplicitamente il principio dell’articolo 15, paragrafo 1, AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, RO, SE, SI e SK hanno recepito questa disposizione mediante norme generali di diritto penale che disciplinano l’avvio delle indagini o dell’azione penale. In UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia), la magistratura può avviare o proseguire procedimenti penali se a suo giudizio vi sono prove sono sufficienti per arrivare realisticamente a una condanna e se l’azione penale risponde all’interesse pubblico. L’IE applica lo stesso principio dell’interesse pubblico.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i reati in questione possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. AT, BE, CY, EE, EL, ES, HR, HU, IE, LV, MT, PL, RO, SE, SI e UK hanno nel loro ordinamento norme legislative che recepiscono questa disposizione. In BG, CZ, DE, FI, IT, LT, NL e SK, il termine di prescrizione per alcuni reati decorre dalla data in cui è stato commesso il reato. Questo significa che le vittime minorenni, soprattutto quelle che hanno subito abusi in tenera età, possono non avere sufficiente tempo, dopo il raggiungimento della maggiore età, per far perseguire i reati di cui sono state vittime.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che siano disponibili strumenti investigativi efficaci per lo svolgimento delle indagini e per l’azione penale. Mentre le disposizioni legislative di CY e EL riflettono esplicitamente l’articolo 15, paragrafo 3, la maggior parte degli altri Stati membri recepisce tale previsione normativa mediante varie disposizioni del rispettivo codice di procedura penale.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime, in particolare esaminando materiale pedopornografico. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento misure che recepiscono questa disposizione. Nel caso di BG, CZ, EE, FR, HU, IE, LT, PT, SK e UK (Gibilterra) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.1.14.Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale (articolo 16)

L’articolo 16 mira a garantire che gli operatori il cui compito principale è di lavorare a contatto con i minori possano segnalare i reati (articolo 16, paragrafo 1) e che chiunque sospetti o sia a conoscenza di fatti che costituiscono questi reati sia incoraggiato a segnalarli (articolo 16, paragrafo 2).

Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, le norme legislative di HR, MT, PT, SI e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Gibilterra) prevedono un obbligo generale di denuncia dei reati; nella maggior parte degli Stati membri, invece, l’ordinamento contiene norme specifiche che prevedono la segnalazione dei reati in questione al fine di proteggere i minori (AT, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IT, LT, LV, NL, RO e SE). Inoltre, BG, CY, CZ, DE, EL, FI, HU, IT, LV, RO, SE e SK prevedono per alcuni operatori (quali insegnanti, medici, psicologi, infermieri) l’obbligo specifico di informare le autorità competenti.

Alcuni Stati membri (AT, BE, BG, EL, FI, HR, HU, IT, LU, PL e SI) hanno recepito l’articolo 16, paragrafo 2, per mezzo di una disposizione generale che obbliga o incoraggia a segnalare i reati e/o ad aiutare chi si trovi in situazione di necessità. Altri Stati membri (BG, CY, CZ, EE, ES, FR, HR, LT, LV, NL, PT, RO, SE e SK) hanno recepito tale disposizione per mezzo di una disposizione giuridica più specifica che rende obbligatoria la segnalazione di reati contro i minori. In UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia) sono state adottate misure non legislative.

Le persone sono incoraggiate a segnalare gli abusi soprattutto mediante linee telefoniche di emergenza/dirette quali Child Focus (numero di telefono 116000) in BE o Child Line (116111) in LT.

2.1.15.Giurisdizione e coordinamento dell’azione penale (articolo 17)

L’articolo 17 fissa le norme per stabilire la giurisdizione degli Stati membri per i reati elencati nella direttiva.

L’articolo 17, paragrafo 1, riguarda la giurisdizione laddove il reato sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio di uno Stato membro o l’autore del reato sia un suo cittadino. La maggior parte degli Stati membri ha adottato norme legislative che recepiscono questa disposizione. Nel caso di CY, IE, LV, NL, SI, PT e UK (Gibilterra) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, uno Stato membro ha la facoltà di stabilire la propria giurisdizione per un reato commesso al di fuori del suo territorio, ad esempio se il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio (articolo 17, paragrafo 2, lettera a)), se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio (articolo 17, paragrafo 2, lettera b)), o se l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio (articolo 17, paragrafo 2, lettera c)). La maggior parte degli Stati membri ha deciso di applicare le opzioni previste all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a) (AT, BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SI e SK) e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c) (AT, BE, ES, FI, FR, HR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SE e SK), mentre alcuni hanno deciso di applicare le opzioni previste all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) (CY, CZ, ES, HR, IT, LV, MT, PL, PT, RO e SI).

L’articolo 17, paragrafo 3, impone agli Stati membri di provvedere affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o no su tale territorio. Mentre CY, EL, MT e PT hanno una disposizione specifica che ricalca la formulazione della direttiva e fa riferimento direttamente ai reati commessi mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, AT, BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, RO, SI, SK e UK utilizzano una disposizione generale che stabilisce la giurisdizione per i reati commessi sul loro territorio.

L’articolo 17, paragrafo 4, vieta di istituire il requisito della doppia incriminabilità per l’azione penale relativa ai reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro quando l’autore del reato è un suo cittadino. BG, CZ, HU, IT, LV, MT, SK e UK (Inghilterra/Galles e Irlanda del Nord) non prevedono il requisito della doppia incriminabilità al fine di stabilire la loro giurisdizione per un reato. Pur avendo una norma che sancisce il principio della doppia incriminabilità, AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, LT, LU, NL e SE prevedono eccezioni specifiche per tutti i reati di cui all’articolo 17, paragrafo 4.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, gli Stati membri devono provvedere affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di LU e SI le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.2.Assistenza e protezione delle vittime (articoli da 18 a 20)

2.2.1.Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni (articolo 18)

L’articolo 18 stabilisce disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni.

A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, le vittime minorenni devono ricevere assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell’interesse superiore del minore. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Le informazioni fornite da BE, DE, LV e SI non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 18, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che il minore possa essere stato vittima dei reati in questione. Circa la metà degli Stati membri ha adottato misure che recepiscono questa disposizione. Nel caso di AT, BE, BG, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia) le informazioni fornite non consentono di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 18, paragrafo 3, impone agli Stati membri di provvedere affinché, ove la persona sia di età incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione. Mentre la formulazione delle norme legislative di attuazione di questa disposizione adottate da BG, CY, EL e LT è molto simile a quella della direttiva, le norme di EE, ES, HR, LV, MT, PT, RO e UK (Inghilterra/Galles e Gibilterra) contengono una presunzione generale di minore età a favore della vittima fino a prova contraria. Nel caso di AT, BE, CZ, DE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, PL, SE, SI, SK e UK (Scozia) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.2.2.Assistenza e sostegno alle vittime (articolo 19)

L’articolo 19 fissa disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni e delle loro famiglie.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, in particolare garantendo la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell’ambito del loro contesto familiare. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Le informazioni fornite da DE, HU, IE, IT, LV, PL, RO, SI e SK non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 19, paragrafo 2, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che l’assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell’azione penale o del processo. Mentre le norme legislative di CY, EL, MT e UK (Inghilterra/Galles e Gibilterra) adottano una formulazione molto simile a quella impiegata nella direttiva, la maggior parte degli Stati membri (AT, BE, BG, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK e UK (Irlanda del Nord e Scozia)) utilizza varie disposizioni in materia di assistenza e sostegno. Le informazioni fornite da DE e SI non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, gli Stati membri devono provvedere ad assicurare assistenza e sostegno alle vittime minorenni a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore. La maggior parte degli Stati membri ha introdotto misure che recepiscono questa disposizione 5 . Le informazioni fornite da DE, EL, IT, LT, LU, LV, NL, PL, SI e UK (Scozia) non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 4, le vittime minorenni dei reati sessuali in questione sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi della decisione quadro 2001/220/GAI, sostituita dal 2012 dalla direttiva sui diritti delle vittime 6 . La maggior parte degli altri Stati membri ha adottato misure di recepimento di questa disposizione. Le informazioni fornite da DE, EL, IE, IT, SI e UK (Scozia) non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

Il riconoscimento dei minori come vittime particolarmente vulnerabili si è tradotto in misure speciali di assistenza e protezione (tranne in UK (Gibilterra), dove la disposizione è stata recepita alla lettera). Queste misure garantiscono che le vittime minorenni abbiano il diritto di testimoniare senza dover deporre in udienza pubblica e che siano seguite solo da persone specificamente formate a questo scopo.

L’articolo 19, paragrafo 5, chiede agli Stati membri, ove opportuno e possibile, di fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne se la famiglia si trova nel territorio di uno degli Stati membri. AT, BE, BG, CY, EE, FI, HR, IE, LT, MT, NL, PT, SK e UK hanno adottato misure che recepiscono questa disposizione, mentre negli altri Stati membri le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.2.3.Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali (articolo 20)

L’articolo 20 stabilisce disposizioni per gli Stati membri relativamente alla tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali.

La maggior parte degli Stati membri (BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK (Gibilterra)) ha adottato misure per garantire che nelle indagini e nei procedimenti penali le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne, in conformità all’articolo 20, paragrafo 1. Le informazioni fornite da AT, BE e UK (Irlanda del Nord e Inghilterra/Galles) non hanno consentito di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 2, gli Stati membri devono provvedere affinché le vittime minorenni abbiano accesso alla consulenza e all’assistenza legale, che devono essere gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. La maggior parte degli Stati membri ha nel proprio ordinamento norme che recepiscono questa disposizione. Nel caso di AT, CZ, DE, EE, IE, LT, PL, RO e UK (Inghilterra/Galles, Scozia e Irlanda del Nord) le informazioni fornite non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 20, paragrafo 3, illustra una serie di requisiti di cui tenere conto nello svolgimento di indagini penali riguardanti vittime minorenni, e in particolare durante le audizioni. Mentre EL, HR, LT, MT, PT, RO, SE e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Gibilterra) hanno adottato le misure necessarie per recepire l’articolo 20, paragrafo 3, le informazioni fornite dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per assicurare che le audizioni dei minori vittime o testimoni di reato possano essere oggetto di registrazioni audiovisive utilizzabili come prova nel procedimento penale, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4. Le informazioni fornite da AT, FI, IE, MT e PL non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 20, paragrafo 5, prevede che gli Stati membri debbano adottare misure per assicurare che l’udienza si svolga a porte chiuse o senza la presenza del minore. La maggior parte degli Stati membri ha recepito questo articolo; le informazioni fornite da BE, FI, PL e UK (Scozia) non hanno tuttavia permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 6, la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per proteggere la vita privata, l’identità e l’immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l’identificazione. Le informazioni fornite da BE, DE, PL, PT e SI non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.3.Prevenzione (articolo 10 e articoli da 21 a 25)

2.3.1.Misure interdittive derivanti dalle condanne (articolo 10)

L’articolo 10 riguarda la prevenzione dei reati contro i minori mediante misure interdittive derivanti dalle condanne.

L’articolo 10, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri adottino misure per assicurare che la persona fisica condannata per reati sessuali a danno di minori possa essere interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori. Alcuni Stati membri (BE, BG, EL, ES, LT, PT e RO) hanno optato per un’interdizione temporanea, mentre LU e SK hanno optato per un’interdizione perpetua. In DE, FR, HR, HU, IE, MT e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia), l’interdizione può essere sia temporanea, sia perpetua. Dalle norme legislative di CY, EE, FI, LV e NL, invece, non risulta evidente se tale interdizione sia perpetua o temporanea. SE recepisce questo articolo attraverso controlli sistematici dei precedenti per le persone che lavorano a contatto con minori e non attraverso una disposizione specifica sull’interdizione.

Le informazioni fornite da AT, CZ, IT, PL, SI e UK (Gibilterra) non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare misure per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie, abbiano il diritto di chiedere informazioni sulle condanne penali. La maggior parte degli Stati membri ha recepito questa disposizione. Le informazioni possono essere ottenute, ad esempio, chiedendo la presentazione di un certificato del casellario giudiziario relativo alla persona (BE, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SK e UK), di un certificato del registro dei condannati (LT), del registro delle pene (LV), di buona condotta (DE), del registro di polizia (CY), di un certificato contenente dati sulle sanzioni penali (EE) o di un certificato del registro nazionale automatizzato degli autori di reati sessuali o violenti (FR).

In relazione all’articolo 10, paragrafo 3, la maggior parte degli Stati membri ha recepito il requisito riguardante la trasmissione delle informazioni sull’esistenza di condanne penali e di eventuali misure interdittive in conformità alle procedure di cui alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa agli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari 7 . Tuttavia, alcuni Stati membri sembrano non avere ancora adottato misure per garantire la trasmissione delle informazioni su condanne penali precedenti ad altri Stati membri che ne facciano richiesta. In alcuni casi, non è previsto l’obbligo giuridico di trasmettere tali informazioni (BE, CZ, IE, LV, MT e SE). Altri Stati membri (FI, LU e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia)), vanno oltre il requisito della direttiva che prevede che la persona interessata (un cittadino dello Stato membro A) debba dare il proprio consenso al rilascio del certificato penale da parte del paese in cui intende lavorare o esercitare attività volontarie (Stato membro B), e richiedono espressamente un consenso aggiuntivo della persona interessata alla trasmissione delle informazioni sulle eventuali condanne dallo Stato membro A allo Stato membro B.

2.3.2.Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori (articolo 21)

L’articolo 21 prevede l’adozione di misure intese a prevenire/vietare la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori.

L’articolo 21, lettera a), riguarda la proibizione/prevenzione della diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere reati sessuali a danno di minori. AT, BE, CY, EE, EL, IT, LV, MT e SK prevedono nel loro ordinamento un reato penale per la fattispecie costituita dalla pubblicizzazione di cui all’articolo 21, lettera a); DE, FI, FR, LV, PL, PT e RO hanno invece recepito questa disposizione della direttiva attraverso il reato penale di pubblica istigazione.

L’articolo 21, lettera b), riguarda la proibizione/prevenzione dell’organizzazione per altri di viaggi finalizzati a commettere i reati in questione. La maggior parte degli Stati membri ha adottato varie misure per recepire questa disposizione. Ad esempio, per AT, BG e FI questa condotta si configura come reato per il quale sono in vigore disposizioni applicabili ai favoreggiatori/complici e misure pratiche, mentre in CZ, LT e SK tale condotta è punita esclusivamente attraverso la norma applicabile ai partecipanti, anche se il reato principale non è stato commesso. CY, EL, IT e MT hanno adottato un reato specifico che sanziona l’organizzazione per terzi di viaggi finalizzati a commettere reati a danno dei minori.

2.3.3.Programmi o misure di intervento di natura preventiva (articolo 22)

L’articolo 22 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati in questione possa accedere a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati. AT, BG, DE, FI, NL, SK e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia) hanno adottato misure per recepire questa disposizione; le informazioni fornite dagli altri Stati membri non hanno invece permesso di ricavare indicazioni certe.

2.3.4.Prevenzione (articolo 23)

L’articolo 23 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prevenire l’abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori.

L’articolo 23, paragrafo 1, riguarda le misure nel settore dell’istruzione e della formazione. CY, EL, ES e LT hanno recepito questo articolo attraverso disposizioni legislative specifiche; BG, CZ e PT invece hanno usato altre misure quali piani d’azione/strategie nazionali. In NL, PL, RO, SE e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia) sono state adottate misure legislative generali in combinazione con campagne e progetti.

L’articolo 23, paragrafo 2, riguarda le campagne di informazione e sensibilizzazione, condotte eventualmente in cooperazione con le organizzazioni della società civile. Tutti gli Stati membri hanno recepito questa disposizione, ad esempio attraverso programmi di istruzione (AT, BE, CY, FR, LU, LV, MT, PT, SK e UK (Inghilterra/Galles e Irlanda del Nord)).

L’articolo 23, paragrafo 3, riguarda la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni. La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per recepire questa disposizione. Le informazioni fornite da EL, HU, IE, IT e UK (Scozia) non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.3.5.Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale (articolo 24)

L’articolo 24 disciplina la predisposizione di programmi o misure di intervento durante o dopo il procedimento penale.

L’articolo 24, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri predispongano programmi o misure di intervento efficaci in qualunque fase del procedimento penale, all’interno e all’esterno delle strutture carcerarie, per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati in questione. Diversi Stati membri hanno adottato misure per recepire questa disposizione; tuttavia, le informazioni fornite da AT, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK (Irlanda del Nord, Scozia e Gibilterra) non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 24, paragrafo 2, prescrive che i programmi o le misure di intervento debbano soddisfare le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali. Gli Stati membri hanno recepito questa disposizione in vari modi: per mezzo di norme legislative (BG, HR e RO), una combinazione di norme legislative e altre misure (HU, LT e MT), o altre misure (FI, NL e UK (Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia)).

L’articolo 24, paragrafo 3, prevede che l’accesso ai programmi o alle misure di intervento sia assicurato per le persone soggette a un procedimento penale (articolo 24, paragrafo 3, lettera a)) e per le persone condannate (articolo 24, paragrafo 3, lettera b)). CY, EL, MT, NL, RO e UK hanno adottato misure per recepire l’articolo 24, paragrafo 3, lettera a) e BG, CY, DE, EL, ES, FI, HR, IT, LT, MT, NL, RO e UK hanno adottato misure per recepire l’articolo 24, paragrafo 3, lettera b). Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

A norma dell’articolo 24, paragrafo 4, gli Stati membri devono provvedere affinché le persone che possono accedere ai programmi o alle misure di intervento siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e del rischio di reiterazione dei reati, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati. AT, EL, HR, LT, MT, RO e SE hanno adottato misure per recepire questa disposizione, mentre le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

L’articolo 24, paragrafo 5, impone agli Stati membri di assicurare che le persone che possono accedere ai programmi o alle misure di intervento siano pienamente informate delle motivazioni della proposta (articolo 24, paragrafo 5, lettera a)), acconsentano a partecipare con piena cognizione di causa (articolo 24, paragrafo 5, lettera b)) e possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze (articolo 24, paragrafo 5, lettera c)). AT, BG, CY, EE, FI, LT, MT e UK (Gibilterra) hanno adottato misure per recepire l’articolo 24, paragrafo 5, lettere a) e b), e CY, EE, FI, FR, LT, MT e UK (Gibilterra) hanno adottato misure per recepire l’articolo 24, paragrafo 5, lettera c). Le informazioni presentate dagli altri Stati membri non hanno permesso di ricavare indicazioni certe.

2.3.6.Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico (articolo 25)

Si rimanda a questo proposito alla relazione separata che riguarda specificamente il recepimento di questo articolo 8 .

3.CONCLUSIONE E INIZIATIVE FUTURE

La direttiva forma un quadro giuridico completo che ha determinato negli Stati membri progressi sostanziali, in particolare la modifica dei codici penali, delle procedure penali e della normativa settoriale, la semplificazione delle procedure, l’avvio o il miglioramento di programmi di cooperazione e il miglioramento del coordinamento dei soggetti attivi a livello nazionale. La Commissione riconosce i grandi sforzi compiuti dagli Stati membri per dare attuazione a questa direttiva.

Tuttavia, esistono ancora ampi margini d’azione perché la direttiva possa raggiungere le sue piene potenzialità attraverso l’attuazione completa di tutte le sue disposizioni da parte degli Stati membri.

In base all’analisi fin qui realizzata, le principali criticità per gli Stati membri riguarderebbero i programmi di prevenzione e di intervento per gli autori dei reati (articoli 22, 23 e 24), le norme di diritto penale sostanziale (articoli 3, 4 e 5) e le misure di assistenza, sostegno e protezione per le vittime minorenni (articoli 18, 19 e 20).

Disposizioni meno problematiche sembrano includere quelle riguardanti l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commissione di reati (articolo 7), gli atti sessuali consensuali (articolo 8), il sequestro e la confisca (articolo 11), la responsabilità delle persone giuridiche e le sanzioni ad esse applicabili (articoli 12 e 13).

Vista la natura globale della direttiva, l’attività della Commissione sarà mirata ad assicurare che in tutta l’UE sia portato a termine il recepimento della direttiva e che le disposizioni della stessa siano attuate correttamente. Per il momento, la Commissione non intende quindi proporre modifiche della direttiva o atti legislativi complementari; i suoi sforzi saranno invece diretti ad assicurare che i minori possano beneficiare di tutto il valore aggiunto della direttiva mediante il suo completo recepimento e la sua piena attuazione da parte degli Stati membri.

La Commissione continuerà a fornire sostegno agli Stati membri per assicurare un livello soddisfacente di recepimento e attuazione, anche controllando che le misure nazionali siano conformi alle disposizioni corrispondenti della direttiva. Ove necessario, la Commissione si avvarrà dei poteri di esecuzione di cui dispone in forza dei trattati e li eserciterà mediante l’avvio di procedure di infrazione. Inoltre, fornirà sostegno all’attuazione della direttiva, favorendo l’elaborazione e lo scambio di migliori pratiche in ambiti specifici, ad esempio i programmi di prevenzione e intervento per gli autori dei reati in questione.

(1)

 Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, disciplinato dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, e decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Per maggiori informazioni sull’ECRIS: http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm.

(2)

 Da questo punto in poi, per “Stati membri” o “tutti gli Stati membri” si intendono gli Stati membri vincolati dalla direttiva (ossia tutti gli Stati membri dell’UE tranne la Danimarca). A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo 22 sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non ha partecipato all’adozione della direttiva e la direttiva non si applica alla Danimarca. Tuttavia, la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio resta applicabile alla Danimarca e per essa vincolante, A norma dell’articolo 3 del protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, entrambi hanno partecipato all’adozione della direttiva e sono da essa vincolati.

(3)

 Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva, l’attuazione dell’articolo 25 sulle misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico è valutata in una relazione separata (COM(2016) 872) pubblicata insieme alla presente relazione.

(4) Nel presente documento, gli Stati membri sono indicati in forma abbreviata conformemente alle regole consultabili all’indirizzo http://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm.
(5) Ad esempio, la valutazione può comprendere un esame della situazione della vittima sulla base delle informazioni raccolte dalla famiglia, dal minore, dalla scuola, dai parenti o da altre autorità, la valutazione dello sviluppo del minore e del soddisfacimento dei suoi bisogni, della capacità genitoriale, dell’ambiente sociale del minore e della famiglia, delle opinioni e dei desideri del minore e dell’età, condizioni di salute, maturità intellettuale e identità culturale del minore.
(6) Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
(7) Cfr. nota 1.
(8) Cfr. nota 3.
Top