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Document 52015PC0701

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

COM/2015/0701 final - 2015/0263 (COD)

Bruxelles, 26.11.2015

COM(2015) 701 final

2015/0263(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

{SWD(2015) 750 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La creazione di un contesto normativo e istituzionale sano e il buon funzionamento dell’economia sono di fondamentale importanza per migliorare la competitività, stimolare gli investimenti, promuovere la creazione di posti di lavoro, innalzare il tenore di vita e produrre una crescita sostenibile in tutti gli Stati membri dell’Unione. La maggior parte delle economie dell’Unione sono state oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molte di esse devono far fronte a una bassa crescita potenziale. In molti casi questo è dovuto al rinvio o all’inadeguatezza delle riforme strutturali nelle economie interessate. L’Unione ha annoverato l’attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

Le riforme devono essere ben strutturate, previste dalla legge e attuate in modo efficace. Per garantire il successo delle riforme non basta adottare la legislazione necessaria, ma occorre attuarle in modo efficace, affrontando i problemi strutturali delle pubbliche amministrazioni (competenze, mobilità, incentivi, modifica dei metodi di lavoro ecc.) e le sfide socioeconomiche. Dato che gli effetti positivi delle riforme potrebbero farsi sentire solo dopo un certo lasso di tempo, un’attuazione tempestiva e efficiente è di fondamentale importanza per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli.

Il ruolo dell’assistenza tecnica (AT) è stato determinante per sostenere l’aggiustamento economico di Cipro e della Grecia (attraverso il gruppo di supporto per Cipro e la task force per la Grecia). L’esperienza acquisita in passato con l’assistenza tecnica fornita a Cipro e alla Grecia, che ha riguardato quasi tutti i settori pubblici, permette di trarre utili insegnamenti per il futuro riguardo alla potenziale estensione del supporto tecnico a tutti gli Stati membri 1 .

L’intenzione è quindi quella di prevedere l’estensione – sotto la guida del servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS) – del supporto tecnico a tutti gli Stati membri che lo richiedono. Di fatto, gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all’elaborazione e all’attuazione delle riforme istituzionali, strutturali e amministrative, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l’applicazione e l’attuazione inadeguate della normativa UE.

Migliorare l’attuazione dell’acquis dell’Unione è inoltre una delle priorità della Commissione 2 . A tale riguardo, la Commissione ha annunciato l’intenzione di “[c]ooperare con gli Stati membri per individuare i modi migliori per garantire il rispetto del diritto dell’UE a livello nazionale”.

La necessità di collaborare con gli Stati membri esiste anche per le carenze individuate in termini di attuazione delle riforme, conformemente alle raccomandazioni specifiche per paese (“CSR”) formulate nell’ambito del semestre europeo.

Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali per rafforzare la capacità globale degli Stati membri di preparare e attuare riforme istituzionali, strutturali e amministrative volte a stimolare la crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione 3 , nella misura in cui gli Stati membri in questione chiedano il supporto dell’Unione a tal fine.

Il supporto previsto dal presente Programma sarà fornito dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro e sarà disponibile per sostenere i) l’attuazione delle riforme nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di altre azioni connesse all’attuazione della normativa UE, ii) le riforme associate all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione e iii) le riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

Il sostegno alle riforme, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione (cioè i Fondi strutturali e d’investimento europei, i fondi SIE, definiti nel regolamento recante disposizioni comuni 4 , il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 5 e i fondi connessi all’asilo, alla migrazione e al controllo delle frontiere 6 ) riguarderà settori specifici, in particolare: gestione delle finanze pubbliche, processo di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate, riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, accesso ai finanziamenti, investimenti, politiche per il settore finanziario, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza, appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione, istruzione, formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere, politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il Programma sarebbe complementare sia alle risorse attualmente disponibili per lo sviluppo delle capacità e l’assistenza tecnica nell’ambito di altri programmi di finanziamento dell’Unione che rientrano nel quadro finanziario pluriennale sia all’assistenza tecnica e alle altre azioni finanziate dai fondi dell’Unione.

Diversi programmi dell’Unione prevedono infatti la possibilità di fornire assistenza tecnica agli Stati membri per mezzo di interventi pubblici in settori specifici. A seconda dell’obiettivo specifico e del settore interessato, questi programmi mirano a promuovere la creazione di condizioni favorevoli sia alla crescita economica che alla tutela e al miglioramento sociale e ambientale. Il sostegno fornito nell’ambito di questi programmi ha un orientamento tematico specifico e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici dei programmi stessi.

Il Programma proposto intende aggiungere valore e completare i buoni risultati delle misure di sostegno esistenti concentrandosi sugli aspetti dell’assistenza maggiormente legati all’offerta di consulenze e competenze sul campo, il che significa coadiuvare (possibilmente tramite esperti interni) le autorità nazionali degli Stati membri richiedenti durante tutto il processo di riforma oppure in fasi prestabilite o in fasi diverse del processo di riforma. Questo tipo di assistenza si baserebbe sulle necessità più urgenti del paese, definite di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il sostegno fornito dall’Unione risulterebbe rafforzato se potesse beneficiare di un approccio globale che abbracci un’ampia gamma di politiche della Commissione coordinate in un’unica piattaforma e preveda, su richiesta, un supporto tecnico su misura fornito sul campo dalla Commissione e da esperti nazionali. Questo sostegno complementare avrebbe le seguenti caratteristiche specifiche: a) capacità di fornire un supporto tecnico e finanziario a tutti gli Stati membri per un’ampia gamma di riforme delle politiche pubbliche nell’ambito di un’unica piattaforma e b) possibilità di garantire una presenza fisica stabile in loco, ove necessario e con l’accordo dello Stato membro interessato.

Questo è conforme alla prassi di alcune organizzazioni internazionali, come le istituzioni finanziarie internazionali, che hanno integrato già da diversi anni la capacità di fornire assistenza tecnica ai paesi in cui operano nell’ambito delle loro attività creditizie e di altra natura.

Il Programma proposto collocherà il supporto tecnico in una prospettiva più orizzontale. Il sostegno fornito nell’ambito del Programma sarà di natura trasversale, in termini di settori specifici coperti, pur concentrandosi sulle necessità più urgenti in materia di riforme del paese interessato, individuate durante il processo di sorveglianza macroeconomica o derivanti dalle carenze/inefficienze nell’attuazione dell’acquis UE. Il Programma aggiungerebbe valore al sostegno fornito dai diversi programmi settoriali dell’Unione e dalle azioni eseguite nell’ambito dei fondi dell’Unione, in quanto offrirebbe una prospettiva macro specifica per paese sostenendo nel contempo le riforme strutturali più importanti negli Stati membri in linea con i principali obiettivi strategici dell’UE. In particolare, il valore aggiunto delle azioni previste dal presente Programma rispetto agli altri strumenti dell’Unione sarà garantito nella consapevolezza che la decisione di fornire sostegno a uno Stato membro richiedente terrà debitamente conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione nello Stato membro interessato.

Nell’ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuoveranno le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell’Unione. La Commissione e gli Stati membri beneficiari prenderanno opportune disposizioni per garantire la coerenza ed evitare duplicazioni, nelle fasi di programmazione e di attuazione, tra le azioni sostenute dal presente Programma e le misure attuate nell’ambito di altri programmi dell’Unione.

In particolare, la Commissione rafforzerà il coordinamento nell’ambito delle procedure operative interne, con la creazione di un meccanismo di coordinamento a cui partecipino rappresentanti dei servizi maggiormente interessati, in modo da garantire la coerenza del sostegno fornito nell’ambito dei programmi e dei fondi dell’Unione e da evitare duplicazioni.

Coerenza con le altre politiche dell’Unione

La strategia Europa 2020 7 mira a creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La crescita economica è di fondamentale importanza per ridurre la disoccupazione, migliorare la coesione sociale e innalzare il tenore di vita. L’Unione ha annoverato l’attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

Il processo di riforma è complesso, risulta spesso oneroso, richiede la disponibilità simultanea di competenze in diversi settori e può avere un’incidenza transfrontaliera. Il sostegno dell’Unione contribuirebbe a migliorare la capacità di intraprendere riforme radicali a favore della crescita in tutti gli Stati membri, con effetti estesi all’intera Unione.

Il Programma, che sarà attuato in stretta collaborazione con le autorità nazionali interessate, contribuirà attivamente a rafforzare la capacità amministrativa di questi Stati membri di riformare le istituzioni, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali per dotarsi di strutture semplificate, efficienti e moderne al servizio dei cittadini e delle imprese.

Il Programma consentirà infine di fornire il supporto tecnico indispensabile per attuare con successo nuovi elementi importanti del mercato unico (compresa la sua parte digitale). Il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali 8 , ad esempio, prevede un’assistenza tecnica per lo sviluppo dei mercati dei capitali. Il Programma fornirà il quadro e i finanziamenti necessari per tale assistenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 175, terzo comma, e sull’articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Secondo il disposto dell’articolo 175, terzo comma, del TFUE, le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche dell’Unione, possono essere adottate dal Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

A norma dell’articolo 197, paragrafo 2, l’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare la normativa UE. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il combinato disposto dell’articolo 175, terzo comma, e dell’articolo 197, paragrafo 2, consente di adottare un approccio globale per l’elaborazione di un programma dell’Unione volto a sostenere la capacità e l’impegno delle autorità nazionali degli Stati membri in termini di attuazione di riforme (istituzionali, compresi gli aspetti di governance, strutturali e/o amministrative) volte a stimolare la crescita nell’intento di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione e di garantire, in questo contesto, un uso più efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione.

Inoltre, a norma dell’articolo 121 del trattato, il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una questione di interesse comune.

Alla luce degli articoli 175 e 197, il presente Programma può contribuire in misura determinante: i) a potenziare la capacità amministrativa degli Stati membri per quanto riguarda l’effettiva attuazione della normativa UE attraverso la collaborazione amministrativa fra le autorità nazionali degli Stati membri e ii) a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione, al di fuori degli interventi realizzati con i fondi SIE; a termine, quest’azione coordinata contribuirebbe iii) a migliorare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il finanziamento delle attività proposte attraverso il Programma previsto rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli (“criterio di necessità”) e in cui l’intervento dell’Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri.

L’Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili (provenienti sia dai servizi delle istituzioni europee che da altri paesi o da organizzazioni internazionali) e incentivare gli scambi delle migliori pratiche (oltre a garantirne una diffusione coerente in tutta l’Unione) per sostenere la realizzazione di riforme mirate pro-crescita negli Stati membri.

La mobilitazione delle competenze da parte dell’Unione risulterebbe più efficace anche perché assicurerebbe economie di scala e di scopo mediante la creazione di una piattaforma a livello di Unione per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche.

Gli interventi da attuare in questo contesto dovrebbero affiancare gli sforzi profusi dagli Stati membri ed essere complementari con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’UE e internazionale; concretamente, questo si tradurrebbe per la maggior parte in azioni di supporto volte ad affiancare (possibilmente tramite esperti interni) gli sforzi profusi dalle autorità nazionali in materia di riforme nelle diverse fasi del processo di riforma, privilegiando in particolare gli interventi che non sono già oggetto di misure di sostegno nell’ambito di altri programmi dell’Unione, di fondi dell’Unione o di iniziative nazionali.

Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire, in particolare, lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni che, pur affrontando problematiche nazionali, possano avere un’incidenza a livello transfrontaliero e dell’UE e contribuiscano alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una rete di competenze disponibili. Le azioni previste dal Programma contribuirebbero infine a promuovere ulteriormente la fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione.

Il Programma proposto è il mezzo più adatto per sostenere sul campo gli Stati membri che attuano riforme volte a favorire la crescita, in quanto l’Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili e per adottare un approccio coordinato all’assistenza tecnica negli Stati membri che chiedono sostegno.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. L’assistenza da fornire agli Stati membri si baserà su un richiesta di sostegno proveniente dallo Stato membro interessato. La portata del sostegno sarà stabilita di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

3.RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA TASK FORCE PER LA GRECIA, VALUTAZIONE EX ANTE DEL PROGRAMMA PROPOSTO

Valutazione della task force per la Grecia

Il supporto tecnico che i servizi della Commissione (coordinati dalla “task force per la Grecia”) hanno fornito alla Grecia per sostenere l’attuazione del programma di aggiustamento economico è stato oggetto di una valutazione, eseguita da consulenti indipendenti nel luglio 2014 9 , che ha analizzato l’assistenza tecnica prestata alle autorità nazionali in due ambiti fondamentali, cioè la riforma dell’amministrazione fiscale e la riforma dell’amministrazione centrale, dopo aver interrogato più di quaranta fornitori e beneficiari dell’assistenza tecnica, tra cui leader politici, alti dirigenti, quadri medi e dipendenti di livello inferiore della Grecia, degli altri Stati membri interessati e delle organizzazioni internazionali.

Nel complesso, la valutazione ha concluso che l’assistenza tecnica prestata e coordinata dalla task force per la Grecia aveva contribuito all’attuazione del programma di riforma delle amministrazioni fiscale e centrale in Grecia nel periodo 2011-2013. Questa conclusione, basata sulla valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della pertinenza e della sostenibilità dell’assistenza fornita, è stata ampiamente confermata dalle risposte della maggior parte delle parti interessate consultate, da cui risulta che le riforme intraprese non sarebbero state attuate senza l’assistenza tecnica della task force.

Quanto al futuro del supporto tecnico, le relazione giunge alle seguenti conclusioni: l’assistenza tecnica non dovrebbe essere fornita solo quando un paese dell’UE è in crisi, ma dovrebbe costituire un’attività normale nell’UE. La Commissione europea può collaborare con gli Stati membri per creare una struttura permanente con un bilancio specifico, che consenta la cooperazione e lo scambio di competenze tra gli Stati membri, e coordinare la prestazione dell’assistenza tecnica a tutti gli Stati membri per consentire la condivisione e l’adozione delle migliori pratiche. I riscontri pervenuti evidenziano l’importanza di scambiare le migliori pratiche non solo a livello di idee, ma anche per l’attuazione pratica di queste idee.

In questo contesto, il Programma proposto permetterà di potenziare il sostegno tecnico fornito e dovrebbe consentire all’Unione di collaborare concretamente con le autorità nazionali degli Stati membri, fornendo loro un sostegno tecnico sul campo per l’elaborazione e l’attuazione di riforme strutturali atte a favorire la crescita, anche in paesi diversi da quelli che ricevono assistenza finanziaria dall’UE e che sono oggetto di un programma di aggiustamento economico.

Valutazione ex ante del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)

Nel secondo semestre del 2015 i servizi della Commissione hanno eseguito una valutazione ex ante del Programma proposto 10 .

La valutazione ex ante sostiene la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020. La valutazione ex ante ottempera agli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (regolamento finanziario relativo all’esecuzione del bilancio dell’UE).

Assunzione e uso di perizie

Nel preparare la presente proposta ci si è basati anche, come contributo esterno, su una valutazione dell’assistenza tecnica fornita dalla task force per la Grecia in materia di riforma dell’amministrazione fiscale e dell’amministrazione centrale. Si è tenuto conto anche dei riscontri ricevuti dagli Stati membri che in passato hanno fornito assistenza tecnica alla Grecia e a Cipro.

Valutazione delle opzioni strategiche

Nella valutazione ex ante che accompagna la presente proposta la Commissione vaglia due opzioni strategiche: un’opzione di base che mantiene lo status quo e una seconda opzione che introduce un programma di finanziamento specifico.

L’opzione di base prevede il proseguimento del supporto tecnico: a) attraverso una serie di programmi di finanziamento dell’UE (aperti a tutti gli Stati membri) relativi a settori specifici nell’ambito del quadro finanziario pluriennale; b) attraverso un supporto tecnico “esteso” (consono alle esigenze del paese, che abbraccia diversi settori e fornito in modo globale e in un’ottica “nazionale”) collegato all’attuazione delle riforme nell’ambito di un programma di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione (come avviene attualmente per la Grecia e Cipro).

Questo supporto sarebbe fornito in funzione degli obiettivi del programma pertinente dell’UE e - per quanto riguarda il supporto tecnico “esteso” - di quelli previsti dalle disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli Stati membri con difficoltà finanziarie 11 .

La seconda opzione introduce un programma di finanziamento specifico, il Programma di sostegno alle riforme strutturali, e prevede un supporto tecnico disponibile, su richiesta, per tutti gli Stati membri per aiutarli ad attuare le riforme a favore della crescita nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle derivanti dalle raccomandazioni specifiche per paese e dalle azioni associate all’attuazione della normativa UE, e le riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro. Il Programma permetterà inoltre di continuare a fornire assistenza agli Stati membri che ricevono dall’Unione un sostegno finanziario subordinato a un programma di aggiustamento economico.

La valutazione ex ante induce a preferire la seconda opzione strategica, che consente di fornire supporto a tutti gli Stati membri in modo organizzato e sistematico.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al processo volto a garantire l’adeguatezza della regolamentazione e la semplificazione normativa e non comporta alcun costo di conformità per le PMI o per le altre parti interessate.

Diritti fondamentali

La proposta potrebbe avere effetti positivi per la tutela e lo sviluppo dei diritti fondamentali dell’Unione, presupponendo che gli Stati membri chiedano e ricevano assistenza tecnica nei settori pertinenti. L’assistenza tecnica fornita in settori quali la migrazione, il mercato del lavoro e la previdenza sociale, la sanità, l’istruzione, l’ambiente, la proprietà, la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, ad esempio, può sostenere i diritti fondamentali dell’Unione, come la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, i diritti dei cittadini e la giustizia.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’SRSP tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020 ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR (prezzi correnti) per un periodo di 4 anni. La scheda finanziaria legislativa fornisce le opportune spiegazioni.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La realizzazione degli obiettivi specifici del Programma sarà monitorata e valutata in base a una serie di indicatori legati alle attività di supporto tecnico 12 . Gli indicatori prescelti sono: numero e tipo di autorità nazionali che hanno ricevuto sostegno, numero e tipo di fornitori del sostegno, numero e tipo di azioni ammissibili realizzate (messa a disposizione di esperti, azioni di formazione, seminari ecc.), numero di iniziative strategiche (piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni, atti legislativi raccomandati e/o adottati ecc.). Queste informazioni quantitative saranno raccolte in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese, alle azioni connesse all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico o alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri. Gli indicatori relativi ai risultati attesi si baseranno sulle misure pertinenti adottate dagli Stati membri beneficiari a seguito delle azioni di supporto realizzate nell’ambito del Programma; queste informazioni saranno inoltre suddivise per raccomandazioni specifiche per paese, azioni connesse all’attuazione della normativa UE, programmi di aggiustamento economico o riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri. I riscontri pervenuti dalle autorità nazionali beneficiarie del sostegno e dagli altri fornitori di sostegno in merito all’impatto e/o ai risultati del sostegno nei singoli settori e Stati membri interessati costituiranno inoltre un’indicazione qualitativa dei risultati attesi. Un indicatore fondamentale sarà anche l’evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all’attuazione delle riforme. Ai fini della valutazione saranno inoltre utilizzati, ove disponibili, opportuni dati quantitativi o empirici.

Gli indicatori suddetti potrebbero essere utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili e, se del caso, adeguati dalla Commissione nel corso del Programma in virtù di un potere delegato appositamente conferito.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l’occupazione e gli investimenti, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione (articolo 4).

Gli obiettivi specifici del Programma consisteranno nel sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori, nonché aiutarle a definire e applicare processi e metodi appropriati e a migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane. Il sostegno di cui sopra riguarderà, tra l’altro, i seguenti settori specifici: gestione delle finanze pubbliche, processo di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate, riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, accesso ai finanziamenti, investimenti, politiche per il settore finanziario, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza, appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione, istruzione, formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere, politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali (articolo 5).

Fra le azioni finanziate dal Programma figureranno seminari, conferenze e workshop, visite di lavoro, studi, ricerche, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d’impatto, preparazione, attuazione e valutazione dei progetti, sviluppo delle capacità informatiche, consulenze strategiche, modifiche delle politiche, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative, messa a disposizione di esperti (residenti) e organizzazione del supporto operativo in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere (articolo 6). Queste azioni possono riguardare le diverse fasi del processo di riforma.

La Commissione e gli Stati membri interessati garantiranno coerenza, complementarità e sinergie fra le azioni condotte nell’ambito del presente Programma e quelle realizzate attraverso altri strumenti UE nello Stato membro interessato, in particolare con le misure finanziate da fondi dell’Unione (articolo 13); si eviterà di finanziare due volte la stessa spesa (articolo 11).

Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presenteranno una richiesta in tal senso nell’ambito del dialogo del semestre europeo, e comunque entro il 31 ottobre dell’anno civile. La richiesta di sostegno può essere collegata a tre circostanze: a) l’attuazione delle riforme nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di altre azioni connesse all’attuazione della normativa UE, b) l’attuazione delle riforme associate ai programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione nell’ambito degli strumenti esistenti e c) l’attuazione delle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, la Commissione esaminerà la richiesta di sostegno presentata dallo Stato membro tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Su queste basi, e tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione definirà, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la Commissione elaborerà programmi di lavoro pluriennali in cui saranno specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali saranno ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante decisioni di esecuzione (articolo 12).

La dotazione finanziaria specifica per l’attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR (articolo 9), che saranno detratti dalle risorse destinate all’assistenza tecnica fornita su iniziativa della Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 e opportunamente ripartiti in funzione dell’ambito di applicazione e della finalità del Programma. A tal fine, si propone di modificare l’articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 17 e 18).

Il Programma potrà inoltre ricevere risorse finanziarie aggiuntive sotto forma di stanziamenti volontari provenienti dalle risorse destinate all’assistenza tecnica fornita su iniziativa degli Stati membri. A tal fine, si propone di modificare l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per consentire a tutti gli Stati membri (e non solo a quelli con difficoltà finanziarie temporanee, come avviene attualmente) di contribuire alla dotazione finanziaria del Programma trasferendo parte delle risorse destinate all’assistenza tecnica fornita su iniziativa degli Stati membri disponibili a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 17). Queste risorse finanziarie aggiuntive potrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, esclusivamente negli Stati membri beneficiari (articolo 10).

2015/0263 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nelle politiche dell’Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2)A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nell’ambito degli indirizzi di massima formulati dal Consiglio. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(3)Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale. L’Unione ha annoverato l’attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

(4)Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un’attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall’Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l’aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

(5)Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all’elaborazione e all’attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l’applicazione e l’attuazione inadeguate della normativa UE.

(6)L’Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l’attuazione della politica di coesione. L’esperienza acquisita dall’UE nell’aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell’Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un’azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l’assistenza dell’Unione al riguardo.

(7)Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali (“il Programma”) per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell’Europa e promozione degli investimenti nell’economia reale.

(8)Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell’ambito del Programma riguarderà, tra l’altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

(9)Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell’ambito del Programma, un sostegno per l’attuazione di riforme nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all’attuazione della normativa UE e in relazione all’attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

(10)In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione.

(11)Le comunicazioni della Commissione “Revisione del bilancio dell’Unione europea” 13 e “Un bilancio per la strategia Europa 2020” 14 sottolineano l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell’ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un’incidenza a livello transfrontaliero e dell’UE e garantiscano un’attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all’ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L’Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

(12)Occorre fissare una dotazione finanziaria quadriennale per il Programma, in modo da allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 15 .

(13)La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 . Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti.

(14)Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all’assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell’Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati.

(15)Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi politici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

(16)Vista l’importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

(17)Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell’ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

(18)Per garantire un’allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell’UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell’ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell’Unione negli Stati membri.

(19)Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(20)Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall’inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(21)Per adeguare l’elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all’esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’adozione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(23)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

(24)Per consentire la tempestiva applicazione delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Istituzione e durata del Programma

Il presente regolamento istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali, di seguito “il Programma”, per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.“Stato membro beneficiario”: uno Stato membro che riceve sostegno dall’Unione nell’ambito del presente Programma;

2.“fondi dell’Unione”: i Fondi strutturali e d’investimento europei di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

Articolo 3
Valore aggiunto europeo

1.Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

2.Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

(a)lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell’Unione;

(b)la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell’Unione a livello nazionale, dell’UE e internazionale;

(c)il loro contributo all’attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(d)il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell’Unione;

(e)la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

Articolo 4
Obiettivo generale

L’obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l’occupazione e gli investimenti, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione.

Articolo 5
Obiettivi specifici e ambito di applicazione del Programma

1.Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a)sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b)aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(c)aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita da altri paesi nell’affrontare situazioni analoghe;

(d)aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

2.    Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all’occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

(a)gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(b)riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c)contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione;

(d)istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

(e)politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(f)politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

Articolo 6
Azioni ammissibili

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il Programma può finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

(a)consulenze strategiche, modifiche delle politiche, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

(b)messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all’occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(c)sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto, in particolare:

i)seminari, conferenze e workshop;

ii)visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;

iii)azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;

(d)raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

(e)organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l’asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

(f)sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

(g)studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d’impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

(h)progetti di comunicazione; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d’informazione e di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale;

(i)raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell’informazione;

(j)qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7
Richiesta di sostegno

1.Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell’ambito del Programma in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

2.Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

3.Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a)l’attuazione delle riforme nell’ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di azioni pertinenti connesse all’attuazione della normativa UE;

(b)l’attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall’Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 24 per gli Stati non membri della zona euro;

(c)l’attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

Articolo 8
Organizzazione del sostegno

1.La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

2.Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un’assistenza di qualità o sorvegliano l’attuazione delle strategie e dei progetti.

Articolo 9
Dotazione finanziaria

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR.

2.La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell’informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

3.L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Articolo 10
Altri contributi finanziari al bilancio del Programma

1.Oltre alla dotazione finanziaria di cui all’articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi degli Stati membri.

2.I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 possono consistere in contributi dalle risorse previste per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e trasferite a norma dell’articolo 25 del medesimo regolamento.

3.I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario conformemente al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.

Articolo 11
Esclusione del doppio finanziamento

Le azioni finanziate a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell’UE, purché tale sostegno non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 12
Attuazione del Programma

1.La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell’Unione a favore delle azioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

(d)sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);

(e)contratti di appalti pubblici;

(f)rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;

(g)contributi a fondi fiduciari;

(h)azioni realizzate in gestione indiretta.

3.Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a) negli Stati membri;

(b)nei paesi EFTA firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell’accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4.Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5.

5.Ai fini dell’attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell’economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 7.

Articolo 13
Coordinamento e complementarità

Nell’ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:

a)garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

b)ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;

c)garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione a livello dell’UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del Programma.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 25 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti UE.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sia gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali che le convenzioni, le decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 15
Monitoraggio e valutazione

1.La Commissione verifica l’attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell’allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 riguardo alle modifiche dell’elenco di indicatori riportato nell’allegato.

2.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3.La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l’efficienza dell’uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l’eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull’impatto del Programma nel lungo periodo.

Articolo 16
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3. La delega di potere di cui all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 2013/1303 è così modificato:

1.    l’articolo 25 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Gestione dell’assistenza tecnica per gli Stati membri”;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*), una quota delle risorse previste all’articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.”

(*) GU […]”;

c) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell’anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell’accordo di partenariato a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, che fissa l’importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.”;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si applica la regola del disimpegno di cui all’articolo 136”;

2.    all’articolo 58, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l)    azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2015/XXX per contribuire a realizzare la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.”;

3.    all’articolo 91, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Lo 0,35% delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all’articolo 92, paragrafo 6, e dell’aiuto per i più indigenti di cui all’articolo 92, paragrafo 7, è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell’ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.”.

Articolo 18
Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013

All’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 52 e della rete PEI di cui all’articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell’ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.”.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo            Per il Consiglio

Il presidente            Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 26

Settore: Coordinamento delle politiche della Commissione e assistenza giuridica

Attività ABB: Programma di sostegno alle riforme strutturali

Per il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. la sezione 3.2

Settore: Occupazione, affari sociali e inclusione

Settore: Politica regionale e urbana

Settore: Agricoltura e sviluppo rurale

Settore: Migrazione e asilo

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 27   28

◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

◻ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L’obiettivo generale del Programma sarà contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l’occupazione e gli investimenti, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione.

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

Obiettivo specifico 1

Sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti.

Obiettivo specifico 2

Aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori.

Obiettivo specifico 3

Aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita da altri paesi nell’affrontare situazioni analoghe.

Obiettivo specifico 4

Aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

Il sostegno alle riforme, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione (cioè i Fondi strutturali e d’investimento europei, i fondi SIE, definiti nel regolamento recante disposizioni comuni, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e i fondi connessi all’asilo, alla migrazione e al controllo delle frontiere), riguarderà settori specifici, in particolare: gestione delle finanze pubbliche, processo di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate, riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, accesso ai finanziamenti, investimenti, politiche nel settore finanziario, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione, istruzione, formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere, politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Attività ABM/ABB interessate

REGIO, EMPL, MARE, AGRI, TAXUD, JUST, HOME, GROW, MARKT, RTD, CNECT, COMP.



1.4.2.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di riformare le istituzioni, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali, anche attraverso l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione, per dotarsi di strutture semplificate, efficienti e moderne al servizio dei cittadini e delle imprese.

   Maggiore capacità delle autorità nazionali degli Stati membri di individuare e correggere le carenze economiche e strutturali.

   Rafforzamento delle competenze e della capacità delle autorità nazionali degli Stati membri in termini di sviluppo, elaborazione e attuazione delle politiche di riforma in funzione delle priorità.

   Miglioramento della capacità delle autorità nazionali degli Stati membri di adottare un approccio integrato per le riforme nei diversi settori onde garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi.

   Rafforzamento della capacità delle autorità nazionali degli Stati membri di definire a livello nazionale processi e metodi per sostenere l’elaborazione, la gestione e l’attuazione delle riforme grazie agli scambi di buone pratiche e agli insegnamenti tratti dai pari.

   Rafforzamento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse umane da parte delle autorità nazionali degli Stati membri mediante un miglioramento delle loro conoscenze e competenze professionali e della disponibilità a modificare le procedure di gestione.

   Potenziamento dei canali di comunicazione con la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali per migliorare la comunicazione e il coordinamento delle riforme.

   Rafforzamento della capacità delle autorità nazionali degli Stati membri di portare avanti le riforme raccomandate nel ciclo del semestre europee, i programmi di aggiustamento economico e le riforme intraprese su iniziativa di uno Stato membro nonché di garantire un’attuazione coerente e uniforme della normativa UE.

I risultati attesi dipendono in larga misura dai paesi e dai progetti e il loro conseguimento varierà sia a seconda dei settori che dell’entità e della profondità del sostegno fornito. Detti risultati dovrebbero inoltre essere funzione delle misure attuate nei singoli settori e Stati membri beneficiari a seguito delle azioni di supporto realizzate nell’ambito del Programma.

1.4.3.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Il conseguimento degli obiettivi specifici sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori, che saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici) e potrebbero essere adeguati, se del caso, dalla Commissione nel corso del Programma a norma dell’articolo 15 del regolamento:

a)    numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell’amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell’ambito del Programma;

b)    numero e tipo di fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali ecc.) per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

c)    numero e tipo di azioni eseguite ammissibili ai sensi dell’articolo 6 (messa a disposizione di esperti, azioni di formazione, seminari ecc.) ripartite per:

i.    raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

ii.    obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

iii.    fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali ecc.);

iv.    destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;

d)    numero e tipo di dispositivi politici e giuridici, come memorandum d’intesa o lettere di intenti, accordi e contratti, conclusi tra la Commissione, i partner per le riforme (a seconda dei casi) e i fornitori di sostegno per attività previste dal Programma, suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

e)    numero di iniziative strategiche (piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni, atti legislativi raccomandati) adottate, ripartite per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario a seguito di attività pertinenti sostenute dal Programma;

f)    numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario a seguito delle azioni di supporto realizzate nell’ambito del Programma, suddivise tra raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

g)    riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell’amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell’ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull’impatto delle azioni realizzate nell’ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

h)    riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull’impatto del sostegno fornito nell’ambito del Programma in relazione all’obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

i)    evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all’attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La creazione di un contesto normativo e istituzionale sano e il buon funzionamento dell’economia sono di fondamentale importanza per migliorare la competitività, stimolare gli investimenti, promuovere la creazione di posti di lavoro, innalzare il tenore di vita e produrre una crescita sostenibile in tutta l’Unione. La maggior parte delle economie dell’Unione sono state oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molte di esse devono far fronte a una bassa crescita potenziale. In molti casi questo è dovuto al rinvio o all’inadeguatezza delle riforme strutturali nelle economie interessate. L’Unione ha annoverato l’attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

Le riforme devono essere ben strutturate, previste dalla legge e attuate in modo efficace. Per garantire il successo delle riforme non basta adottare la legislazione necessaria, ma occorre attuarle in modo efficace, affrontando i problemi strutturali delle pubbliche amministrazioni (competenze, mobilità, incentivi, modifica dei metodi di lavoro ecc.) e le sfide socioeconomiche. Dato che gli effetti positivi delle riforme potrebbero farsi sentire solo dopo un certo lasso di tempo, un’attuazione tempestiva e efficiente è di fondamentale importanza per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli.

Migliorare l’attuazione dell’acquis dell’Unione è inoltre una delle priorità della Commissione. A tale riguardo, la Commissione ha annunciato l’intenzione di “[c]ooperare con gli Stati membri per individuare i modi migliori per garantire il rispetto del diritto dell’UE a livello nazionale”.

Il sostegno fornito nell’ambito dell’SRSP dovrebbe quindi essere disponibile per tutti i 28 Stati membri.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili (provenienti sia dai servizi delle istituzioni europee che da altri paesi o da organizzazioni internazionali) e incentivare gli scambi delle migliori pratiche (oltre a garantirne una diffusione coerente in tutta l’Unione) per sostenere la realizzazione di riforme mirate pro-crescita negli Stati membri.

La mobilitazione delle competenze da parte dell’Unione risulterebbe più efficace anche perché assicurerebbe economie di scala e di scopo mediante la creazione di una piattaforma a livello di Unione per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche.

Gli interventi da attuare in questo contesto dovrebbero affiancare gli sforzi profusi dagli Stati membri ed essere complementari con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’UE e internazionale; concretamente, questo si tradurrebbe per la maggior parte in azioni di supporto volte ad affiancare (possibilmente tramite esperti interni) gli sforzi profusi dalle autorità nazionali in materia di riforme nelle diverse fasi del processo di riforma, privilegiando gli interventi che non sono già oggetto di misure di sostegno nell’ambito di altri programmi dell’Unione, di fondi dell’Unione o di iniziative nazionali.

Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire, in particolare, lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni che, pur affrontando problematiche nazionali, possano avere un’incidenza a livello transfrontaliero e dell’UE e contribuiscano alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una rete di competenze disponibili. Le azioni previste dal Programma contribuirebbero infine a promuovere ulteriormente la fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione.

Il Programma proposto è il mezzo più adatto per sostenere sul campo gli Stati membri che attuano riforme volte a favorire la crescita, in quanto l’Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per mobilitare e coordinare le migliori competenze disponibili e per adottare un approccio coordinato all’assistenza tecnica negli Stati membri che chiedono sostegno.

Di seguito viene illustrato il valore aggiunto europeo derivante dall’introduzione dell’SRSP:

   le azioni realizzate nell’ambito dell’SRSP garantirebbero complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell’UE e internazionale, contribuendo inoltre a promuovere ulteriormente la fiducia reciproca e una maggiore collaborazione tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e a garantire un’attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Le azioni previste dal Programma consentirebbero lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni che, pur affrontando problematiche nazionali, abbiano un’incidenza positiva a livello transfrontaliero e/o dell’UE nel suo complesso. Quest’iniziativa contribuirebbe a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e settoriali degli Stati membri e a migliorare l’attuazione della normativa UE. Il Programma rafforzerebbe inoltre l’aspetto “collaborativo” dell’effettiva attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione da parte degli Stati membri e dell’UE, anche perché l’attuazione di una data politica/riforma in un determinato paese può trarre notevoli vantaggi (rafforzandola a sua volta) dall’esperienza di uno o altri paesi simili che attuano attuato politiche/riforme analoghe.

   Il sostegno sarebbe fornito agli Stati membri in modo coordinato in tutti i settori. L’impegno profuso dalle autorità nazionali per migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma proseguirebbe secondo un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori

In particolare, il valore aggiunto delle azioni previste dal presente Programma rispetto agli altri strumenti dell’Unione sarà garantito nella consapevolezza che la decisione di fornire sostegno a uno Stato membro richiedente terrà debitamente conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione nello Stato membro interessato.

Per consentire una gestione ottimale delle richieste di assistenza tecnica e garantire coerenza e sinergia fra le diverse azioni, l’SRSP adotterebbe un approccio integrato simile a quello seguito nei casi della Grecia e di Cipro, per i quali l’assistenza tecnica nei diversi settori è stata coordinata dalla Commissione (tramite la task force per la Grecia e il gruppo di supporto per Cipro), mentre a livello dello Stato membro il lavoro è stato coordinato da un’entità specifica (SGCO in Grecia e DGEPCD a Cipro) presso le amministrazioni nazionali.

   Il sostegno fornito agli Stati membri sarebbe rafforzato con l’uso di una piattaforma per la condivisione e l’adozione delle migliori pratiche fra gli Stati membri e le organizzazioni internazionali. L’Unione è in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, per individuare le migliori pratiche. Questo migliorerebbe inoltre l’efficienza in termini di mobilitazione tempestiva delle competenze e di condivisione delle migliori conoscenze attraverso un pool di esperti, che potrebbe essere attivato agevolmente, e soprattutto rapidamente, per fornire sostegno su richiesta di uno Stato membro.

   Il Programma consentirebbe economie di scala e di scopo. Spesso gli Stati membri devono affrontare sfide e problemi pratici simili in relazione all’attuazione delle riforme. Un’azione a livello di Unione può contribuire a evitare la duplicazione degli sforzi nonché a promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e il coordinamento con le organizzazioni internazionali.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe ini passato

L’esperienza acquisita in passato con l’assistenza tecnica fornita a Cipro e alla Grecia, che ha riguardato quasi tutti i settori pubblici, permette di trarre utili insegnamenti per il futuro riguardo alla potenziale estensione del supporto tecnico a tutti gli Stati membri. Il ruolo dell’assistenza tecnica (AT) è stato determinante per sostenere l’aggiustamento economico di Cipro e della Grecia (attraverso il gruppo di supporto per Cipro e la task force per la Grecia).

La consapevolezza del valore aggiunto del sostegno alle riforme ha indotto la Grecia e Cipro (cioè i due paesi autorizzati a chiedere assistenza tecnica tramite la task force per la Grecia e il gruppo di supporto per Cipro) a chiedere e ricevere un supporto tecnico per un’ampia gamma di settori che esulano dai loro programmi di aggiustamento economico. Nell’ambito dell’SRSP previsto, questo tipo di supporto tecnico “esteso” sarebbe messo a disposizione di tutti gli Stati membri, indipendentemente dal loro status di “paesi oggetto di un programma”.

L’assistenza tecnica fornita alla Grecia dalla task force per la Grecia è stata oggetto di una valutazione esterna indipendente, la quale ha concluso che l’assistenza tecnica ha contribuito all’attuazione del programma di riforma nei settori esaminati, cioè la riforma dell’amministrazione fiscale e dell’amministrazione centrale in Grecia nel periodo 2011-2013.

L’intenzione è quindi quella di prevedere l’estensione del supporto tecnico a tutti gli Stati membri sotto la guida del servizio di assistenza per le riforme strutturali (SRSS). Negli Stati membri, infatti, possono esistere sfide per quanto riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle riforme strutturali e amministrative, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l’applicazione e l’attuazione inadeguate della normativa UE.

In considerazione di questa esperienza l’SRSP proposto prevede un’estensione del supporto tecnico, che sarebbe messo a disposizione, su richiesta, di tutti gli Stati membri. Nello specifico, la Commissione fornirebbe, su richiesta, un sostegno tecnico.

1.5.4.Compatibilità e possibile sinergia con altri strumenti appropriati

Il Programma sarebbe complementare sia alle risorse attualmente disponibili per lo sviluppo delle capacità e l’assistenza tecnica nell’ambito di altri programmi di finanziamento dell’Unione che rientrano nel quadro finanziario pluriennale sia all’assistenza tecnica e alle altre azioni finanziate dai fondi dell’Unione.

Il Programma aggiungerebbe valore al sostegno fornito dai diversi programmi settoriali dell’Unione e dalle azioni eseguite nell’ambito dei fondi dell’Unione, in quanto offrirebbe una prospettiva macro specifica per paese sostenendo nel contempo le riforme strutturali più importanti negli Stati membri in linea con i principali obiettivi strategici dell’UE.

La Commissione provvederebbe inoltre al necessario coordinamento nell’ambito delle procedure operative interne, in particolare durante il processo finalizzato all’adozione del programma o dei programmi di lavoro. I servizi competenti collaborerebbero per garantire che le azioni che si propone di attuare nell’ambito del programma o dei programmi di lavoro dell’SRSP siano effettivamente complementari e non si sovrappongano a quelle di altri programmi e fondi dell’Unione, in particolare i Fondi strutturali e d’investimento europei. In questo contesto, come si è già detto, la decisione di fornire sostegno a uno Stato membro terrà debitamente conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione.

Diversi programmi dell’Unione prevedono infatti la possibilità di fornire assistenza tecnica agli Stati membri per mezzo di interventi pubblici in settori specifici. A seconda dell’obiettivo specifico e del settore interessato, questi programmi mirano a promuovere la creazione di condizioni favorevoli sia alla crescita economica che alla tutela e al miglioramento sociale e ambientale. Il sostegno fornito nell’ambito di questi programmi ha un orientamento tematico specifico e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici dei programmi stessi.

La strategia Europa 2020 mira a creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La crescita economica è di fondamentale importanza per ridurre la disoccupazione, migliorare la coesione sociale e innalzare il tenore di vita. L’Unione ha annoverato l’attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

Il processo di riforma è complesso, risulta spesso oneroso, richiede la disponibilità simultanea di competenze in diversi settori e può avere un’incidenza transfrontaliera. Il sostegno dell’Unione contribuirebbe a migliorare la capacità di intraprendere riforme radicali a favore della crescita in tutti gli Stati membri, con effetti estesi all’intera Unione.

Il Programma, che sarà attuato in stretta collaborazione con le autorità nazionali interessate, contribuirà attivamente a rafforzare la capacità amministrativa di questi Stati membri di riformare le istituzioni, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali per dotarsi di strutture semplificate, efficienti e moderne al servizio dei cittadini e delle imprese.

Il Programma consentirà infine di fornire il supporto tecnico indispensabile per attuare con successo nuovi elementi importanti del mercato unico (compresa la sua parte digitale). Il piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, ad esempio, prevede un’assistenza tecnica per lo sviluppo dei mercati dei capitali. Il Programma fornirà il quadro e i finanziamenti necessari per tale assistenza.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Questo è corroborato dal fatto che, in primo luogo, l’assistenza destinata alle autorità nazionali di uno Stato membro deve far seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro in questione e che, in secondo luogo, la portata del supporto verrebbe definita di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

⌧ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2017 al 31.12.2020.

   Incidenza finanziaria a decorrere dall’1.1.2017 al 31.12.2020 e negli anni successivi.

◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA.

Successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 29

Gestione diretta a opera della Commissione

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione

   a opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

⌧ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

⌧ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

⌧ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

⌧ a organismi di diritto pubblico;

⌧ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

⌧ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta prevede obblighi di monitoraggio e valutazione. La realizzazione degli obiettivi specifici sarà monitorata in base agli indicatori definiti nella proposta.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

La relazione di valutazione intermedia analizzerà la realizzazione degli obiettivi del Programma, l’efficienza dell’uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l’eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Si verificherà inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull’impatto del Programma nel lungo periodo.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Il Programma può essere attuato direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all’articolo 60 del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno finanziario dell’Unione a favore delle attività assumerà la forma di:

i.    sovvenzioni (destinate anche alle autorità nazionali degli Stati membri)

ii.    contratti di appalti pubblici

iii.    rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni

iv.    contributo a fondi fiduciari

v.    azioni realizzate in gestione indiretta

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

I principali rischi individuati dalla Corte dei conti europea e dagli audit ex post della Commissione per i programmi con misure di attuazione analoghe sono i seguenti:

- rischio di scarsa qualità dei progetti selezionati e esecuzione tecnica carente del progetto, con una conseguente riduzione dell’impatto dei programmi dovuta all’inadeguatezza delle procedure di selezione, alla mancanza di competenze o al monitoraggio insufficiente;

- rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati;

   * per le sovvenzioni, l’applicazione delle norme in materia di ammissibilità potrebbe costituire un rischio elevato in termini di errori nelle dichiarazioni di spesa;

   * per gli appalti pubblici, errori non individuati o imprecisioni non corrette nelle offerte o nel capitolato d’appalto potrebbero comportare un’esecuzione non conforme del contratto;

   * rischi relativi all’ammissibilità (di intermediari finanziari internazionali (IFI) e di beneficiari finali), conformità al contratto (trasposizione delle prescrizioni della Commissione nella documentazione contrattuale), conformità al processo (non rispetto dei processi prescritti dalla Commissione) e performance (mancata realizzazione di obiettivi predefiniti).

Tuttavia, gli accordi quadro in vigore con le organizzazioni internazionali e le agenzie degli Stati membri valutate nell’ambito del 7° pilastro forniranno un quadro giuridico stabile, contenente un sistema di monitoraggio e valutazione ex ante e ex post conforme agli obblighi previsti dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione.

- Rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il sistema di controllo previsto per il futuro programma sarà articolato in tre componenti fondamentali: vigilanza delle operazioni da parte del servizio di gestione operativa, controllo ex ante (verifica finanziaria) da parte di un servizio centrale “bilancio e controllo”, controlli ex post e/o audit per le sovvenzioni.

Tutte le transazioni potrebbero essere oggetto di una verifica ex ante da parte del servizio di gestione operativa e di una verifica finanziaria da parte del servizio centrale “bilancio e controllo” (fatta eccezione per i prefinanziamenti a basso rischio).

Per quanto riguarda le sovvenzioni, le relazioni finanziarie saranno oggetto, parallelamente alle relazioni sull’attuazione, di una verifica approfondita che esaminerà sia i risultati finanziari sia i risultati operativi: se lo si riterrà necessario in base alla valutazione dei rischi, si chiederanno informazioni complementari e documenti giustificativi. Tutte le procedure di gara aperte o ristrette e tutte le procedure negoziate di un importo superiore a 60 000 EUR saranno sottoposte a controlli interni prima dell’adozione della decisione di aggiudicazione.

Per il controllo ex post si applicherà una “strategia di individuazione” mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Secondo questa strategia, gli audit saranno effettuati su un campione di progetti selezionati quasi interamente in base a un’analisi dei rischi.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il 70% circa del personale responsabile della gestione del programma svolgerà funzioni di controllo in senso lato (dalla selezione dei beneficiari/contraenti all’attuazione dei risultati degli audit). Alcuni audit esterni potrebbero inoltre essere finanziati utilizzando gli stanziamenti destinati al supporto amministrativo.

La riduzione del numero di procedure e l’applicazione di norme e procedure armonizzate ridurranno i rischi di errore. Gli strumenti di semplificazione previsti dal nuovo regolamento finanziario forniranno inoltre un quadro più stabile per l’attuazione delle diverse azioni.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Saranno disposte diverse misure per prevenire frodi e irregolarità nell’attuazione del programma; l’articolo 14 della proposta contiene una disposizione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Conformemente alla strategia antifrode della Commissione, che copre l’intero ciclo di spesa, il servizio responsabile dell’attuazione elaborerà uno specifico piano d’azione antifrode per queste spese, tenendo conto della proporzionalità e del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.

Quest’azione si baserà sulla prevenzioni, su controlli efficaci e, qualora vengano rilevate frodi o irregolarità, su una risposta appropriata sotto forma di recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il piano d’azione antifrode descriverà il sistema dei controlli ex-ante ed ex-post, fondato su un meccanismo di “cartellini rossi” (red flags), specificherà le procedure che il personale è tenuto a seguire qualora siano individuate frodi o irregolarità e fornirà informazioni sugli accordi operativi con l’OLAF.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
Denominazione………………………...……………]

Diss./
Non diss.
30

di paesi EFTA 31

di paesi candidati 32

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

1b Coesione economica, sociale e territoriale/ 2 Crescita sostenibile: Risorse naturali

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1.b

13.01.04.04

Non diss.

NO

NO

NO

1.b

13.08.01

Diss.

NO

NO

NO

2

13.08.02

Diss.

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1b/2

Coesione economica, sociale e territoriale/Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG: SG/SRSS

Anno
2017 33

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anni
2021 e 2022

TOTALE

Stanziamenti operativi

13.08.01

Impegni

(1)

17,443

23,645

29,847

34,498

0,000

105,433

Pagamenti

(2)

8,721

17,055

25,505

30,932

23,218

105,433

13.08.02

Impegni

(1)

5,057

6,855

8,653

10,002

30,567

Pagamenti

(2)

2,529

4,945

7,395

8,968

6,732

30,567

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 34

13.01.04.04

(3)

1,125

1,525

1,925

2,225

6,800

TOTALE degli stanziamenti
per 13

Impegni

=1+1a +3

23,625

32,025

40,425

46,725

142,800

Pagamenti

=2+2a

+3

12,375

23,525

34,825

42,125

29,950

142,800



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

22,500

30,500

38,500

44,500

0,000

136,000

Pagamenti

(5)

11,250

22,000

32,900

39,900

29,950

136,000

TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

1,125

1,525

1,925

2,225

6,800

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1b/2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

(4+6)

23,625

32,025

40,425

46,725

142,800

Pagamenti

(5+6)

12,375

23,525

34,825

42,125

29,950

142,800

Mio EUR (al terzo decimale)



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

“Spese amministrative”

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

DG: SG/SRSS

Risorse umane

1,336

1,600

2,004

2,004

6,944

Altre spese amministrative

0,110

0,155

0,200

0,230

0,695

TOTALE DG SG/SRSS

Stanziamenti

1,446

1,755

2,204

2,234

7,639

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,446

1,755

2,204

2,234

7,639

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

 Anno
2021/2

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1b/2 a 5
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

25,071

33,780

42,629

48,959

150,439

Pagamenti

13,821

25,280

37,029

44,359

29,950

150,439

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE

 

2017

2018

2019

2020

 

RISULTATI

 

 Tipo

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

Costo totale

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1

sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti

- Risultato A

Numero di analisi a sostegno delle riforme settoriali nazionali

0,06

25-35

1 800

40-50

2 520

50-60

3 360

60-65

3 840

11 520

- Risultato B

Numero di esperti

0,00115

80

0 092

80

0 092

80

0 092

80

0 092

0 368

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

 

1 892

 

2 612

 

3 452

 

3 932

11 888



OBIETTIVO SPECIFICO 2

Aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori

- Risultato C

Numero di esperti

0,00115

60-80

0 086

90-100

0 115

100-150

0 141

100-150

0 147

0 490

- Risultato D

Numero di tabelle di marcia e piani d’azione elaborati e attuati per settore e per paese

0 125

15-20

2 125

15-20

2 125

25-30

3 125

35-45

5,25

12 625

- Risultato E

Numero di consulenze specifiche dei servizi

0 015

15-20

0 225

20-25

0 300

25-30

0 390

30-40

0 450

1 365

- Risultato F

Numero di progetti sostenuti

0 900

4

3 600

5

4 500

6

5 400

6

5 400

18 900

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

 

6 036

 

7 040

 

9 056

 

11 247

33 380

OBIETTIVO SPECIFICO 3

Aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita da altri paesi nell’affrontare situazioni analoghe

- Risultato G

Numero di esperti

0,00115

180-200

0 230

200-220

0 246

220-240

0 276

220-240

0 276

1 028

- Risultato H

Numero di progetti sostenuti

0 900

5

4 500

8

7 200

8

7 200

9

8 100

27 000

- Risultato I

Numero di progetti sostenuti

0 150

12

1 800

14

2 100

18

2 700

18

2 700

9 300

- Risultato J

Numero di consulenze specifiche dei servizi

0 015

70-80

1 065

80-90

1 320

90-95

1 380

95-100

1 500

5 265

Totale parziale dell’obiettivo specifico 3

 

 

7 595

 

10 866

 

11 556

 

12 576

42 593

OBIETTIVO SPECIFICO 4

Aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali

- Risultato K

Numero di eventi di formazione/seminari

0,08

25-30

2 320

30-35

2 400

40-50

3 600

50-60

4 400

12,72

- Risultato L

Numero di esperti

0,00115

60-80

0 082

90-100

0 107

100-150

0 161

100-150

0 170

0 519

- Risultato M

Numero di progetti sostenuti

0 900

5

4 500

8

7 200

10-12

9 900

12-14

11 700

33 300

- Risultato N

Numero di progetti sostenuti

0 150

8

1 200

12

1 800

18

2 700

18

2 700

8 400

Totale parziale dell’obiettivo specifico 4

 

 

8 102

 

11 507

 

16 361

 

18 970

54 939

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,336

1,600

2,004

2,004

6,944

Altre spese amministrative

0,110

0,155

0,200

0,230

0,695

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

1,446

1,755

2,204

2,234

7,639

Esclusa la RUBRICA 5 35
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

1,125

1,525

1,925

2,225

6,800

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

1,125

1,525

1,925

2,225

6,800

TOTALE

2,571

3,280

4,129

4,459

14,439

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

8

10

12

12

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 36

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

4

4

6

6

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

10 01 04 yy 37

- in sede

- nelle delegazioni

TOTALE

12

14

18

18

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione finanziaria e contrattuale del programma, vale a dire:

fornire dati ai fini del processo di bilancio e del piano di gestione

preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento e definire le priorità annuali

gestire i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte e le successive procedure di selezione in coordinamento con i servizi operativi

comunicare con le parti interessate su questioni contrattuali e finanziarie

preparare e organizzare le riunioni del gruppo ad alto livello con le DG interessate, gli Stati membri e le altre parti interessate

gestire i progetti (a livello finanziario e contrattuale): impegno, pagamento, ordine di recupero ecc.

eseguire i controlli come descritto più sopra (verifica ex ante, servizi in materia di appalti, controllo ex post/interno)

gestire gli strumenti informatici

contribuire alla procedura DAS annuale e assicurare il relativo follow-up

assicurare il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulla realizzazione degli obiettivi, anche nell’ambito del processo di bilancio, del piano di gestione, della revisione intermedia, delle relazioni annuali di attività (AAR) e delle relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS).

Personale esterno

Sostegno alle mansioni finanziarie e amministrative.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Nuova linea nella rubrica 1b/2 con i seguenti importi in milioni di EUR (al terzo decimale)

2017: 23,625

2018: 32,025

2019: 40,425

2020: 46,725

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati


Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 38

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

xx.01.04.xx e xx.xx.xx

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Da stabilire mediante accordi quadro specifici con i contributori.

(1)

   L’espressione “Stato membro” comprende anche le autorità nazionali.

(2)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE”, Strasburgo, 19.5.2015, COM(2015) 215 final.

   Nella comunicazione la Commissione annunciava l’intenzione di “[c]ooperare con gli Stati membri per individuare i modi migliori per garantire il rispetto del diritto dell’UE a livello nazionale …] e (c)ontinuare a monitorare attentamente che le direttive dell’UE siano recepite in modo chiaro, corretto e tempestivo e che le norme dell’UE siano attuate e applicate propriamente in tutti gli Stati membri, al fine di garantire la certezza del diritto e consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare delle opportunità del mercato unico.”

(3) L’espressione “fondi dell’Unione” comprende i Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi ESI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo Sicurezza interna (ISF).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
(5) Regolamento (UE) n. 223/2014, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, regolamento (UE) n. 513/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti.
(7) Comunicazione della Commissione “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, Bruxelles, 3.3.2010, COM(2010) 2020 def.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali”, Bruxelles, 30.9.2015, COM(2015) 468 final.
(9) Relazione finale, luglio 2014: VC/2014/0002 Preliminary Evaluation of the Technical Assistance provided to Greece in 2011-2013 in the areas of Tax Administration and Central Administration Reform, elaborata da Alvarez & Marsal Taxand e Adam Smith International per la Commissione europea.
http://ec.europa.eu/about/taskforce-greece/pdf/tfgr/evaluation_report_alvarez_july_2014_en.pdf
(10) Documento di lavoro dei servizi della Commissione Valutazione ex ante che accompagna la proposta di regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n.1305/2013, Bruxelles, XXX, COM(2015) XXX final.
(11) Cfr. l’articolo 58, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(12) Cfr. l’allegato della proposta legislativa.
(13) COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.
(14) COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.
(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, p. 884).
(16) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(17) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(18) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(21) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
(22) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(23) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(25) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(26) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(27) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(28) Azione preparatoria adottata nel progetto di bilancio 2016 a titolo della linea di bilancio 01 02 77 01 “volta a finanziare il sostegno degli Stati membri all’attuazione di riforme fondamentali nei settori della responsabilità di bilancio, dell’amministrazione pubblica favorevole alla crescita e della competitività. Questo sostegno, il cui scopo è rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare le riforme e potenziare le rispettive istituzioni pubbliche, sarà destinato in particolare alle riforme di bilancio, strutturali e istituzionali individuate come prioritarie nel quadro del ciclo ordinario di sorveglianza macroeconomica dell’UE, nel corso di un programma di aggiustamento economico, nel corso della sorveglianza rafforzata o nel corso della sorveglianza post-programma. Il sostegno sarà fornito dalla Commissione su richiesta degli Stati membri interessati ed è aperto a tutti gli Stati membri”.
(29) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(30) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(31) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(32) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(33) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(34) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(35) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(36) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(37) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(38) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 26.11.2015

COM(2015) 701 final

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

{SWD(2015) 750 final}


ALLEGATO

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori:

(a)numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell’amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell’ambito del Programma;

(b)numero e tipo di fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali ecc.) per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

(c)numero e tipo di azioni eseguite ammissibili ai sensi dell’articolo 6 (messa a disposizione di esperti, azioni di formazione, seminari ecc.) ripartite per:

(a)raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

(b)obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

(c)fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali ecc.);

(d)destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;

(d)numero e tipo di dispositivi politici e giuridici, come memorandum d’intesa o lettere di intenti, accordi e contratti, conclusi tra la Commissione, i partner per le riforme (a seconda dei casi) e i fornitori di sostegno per attività previste dal Programma, suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

(e)numero di iniziative strategiche (piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni, atti legislativi raccomandati) adottate, ripartite per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario a seguito di attività pertinenti sostenute dal Programma;

(f)numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario a seguito delle azioni di supporto realizzate nell’ambito del Programma, suddivise tra raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

(g)riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell’amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell’ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull’impatto delle azioni realizzate nell’ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

(h)riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull’impatto del sostegno fornito nell’ambito del Programma in relazione all’obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

(i)evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all’attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici).

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