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Document 52014PC0576

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

/* COM/2014/0576 final - 2014/0265 (NLE) */

52014PC0576

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra /* COM/2014/0576 final - 2014/0265 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio acclusa in allegato costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale[1], la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'APE con l'intera regione dell'Africa occidentale è stato negoziato conformemente agli obiettivi fissati nell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (accordo di Cotonou), nonché alle direttive di negoziato sugli APE con gli Stati ACP, adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 6 febbraio 2014 a Bruxelles. L'Accordo è stato siglato il 30 giugno 2014 a Ouagadougou, Burkina Faso.

A decorrere dall'entrata in vigore, detto Accordo sostituirà i due APE interinali esistenti con la regione, ossia l'Accordo interinale con la Costa d'Avorio, siglato il 7 dicembre 2007, firmato il 26 novembre 2008 e approvato dal Parlamento europeo il 25 marzo 2009, e l'Accordo interinale con il Ghana, siglato il 13 dicembre 2007.

Il Capo Verde beneficia attualmente, nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), mentre la Nigeria beneficia del regime generale del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Tali regimi saranno sostituiti dall'Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore. Gli altri paesi della regione sono attualmente oggetto dell'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in virtù della loro classificazione tra i paesi meno sviluppati (PMS).

L'entrata in vigore dell'Accordo garantirà un regime commerciale armonizzato tra l'Unione europea e la regione dell'Africa occidentale, sostenendo in tal modo l'integrazione regionale e l'applicazione della tariffa esterna comune dell'ECOWAS.

2.           NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'APE contiene disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le agevolazioni doganali e commerciali, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l'agricoltura e la pesca.

Le disposizioni relative alla cooperazione per l'attuazione della dimensione relativa allo sviluppo fissano inoltre i settori prioritari d'intervento ai fini dell'applicazione dell'APE, articolati nell'ambito di un programma APE per lo sviluppo (PAPED) le cui modalità di finanziamento sono descritte nell'Accordo. Le dichiarazioni del Consiglio del 10 marzo 2010 e del 17 marzo 2014 confermano l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore di un sostegno finanziario allo sviluppo dell'Africa occidentale.

L'Accordo dispone una serie di impegni in materia di integrazione regionale, in virtù dei quali gli Stati dell'Africa occidentale si impegnano ad applicarsi reciprocamente il trattamento preferenziale concesso all'Unione europea in forza del medesimo Accordo.

L'Accordo prevede altresì che siano proseguiti, a livello regionale, i negoziati relativi agli investimenti, ai servizi, alla proprietà intellettuale e all'innovazione, ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, alla protezione dei dati personali, alla concorrenza, alla protezione dei consumatori, allo sviluppo sostenibile e agli appalti pubblici.

Le disposizioni istituzionali prevedono l'istituzione di un Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea dell'APE, chiamato a sovrintendere all'applicazione dell'APE. Tale Consiglio sarà composto da membri del comitato ministeriale per il monitoraggio dell'APE per l'Africa occidentale e da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione. Sarà assistito da un comitato congiunto di attuazione dell'APE. Un comitato parlamentare Africa occidentale - Unione europea fungerà da forum per i membri del Parlamento europeo e dei parlamenti regionali dell'ECOWAS e dell'UEMOA. Il Consiglio congiunto dell'APE sarà inoltre assistito da un comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea per la promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile e del settore privato. L'APE prevede un monitoraggio approfondito del suo impatto nonché un esame ogni cinque anni.

3.           PROCEDURE

In attesa dell'entrata in vigore dell'APE è previsto un meccanismo di applicazione provvisoria. Tale applicazione provvisoria è necessaria per permettere quanto prima ai paesi firmatari dell'Accordo diversi dai PMS di beneficiare del libero accesso al mercato europeo, e ai PMS di avvalersi delle regole di origine più favorevoli.

La Commissione ha ritenuto i risultati dei negoziati soddisfacenti e conformi alle direttive di negoziato del Consiglio, e invita quest'ultimo ad:

– autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea, dell'APE regionale con l'Africa occidentale;

– approvare l'applicazione provvisoria dell'APE in attesa della sua entrata in vigore.

2014/0265 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 208, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea[2],

considerando quanto segue:

(1)       Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2)       I negoziati sono stati conclusi con successo e l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale (la Repubblica del Benin, il Burkina Faso, la Repubblica del Capo Verde, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica della Gambia, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Guinea, la Repubblica di Guinea-Bissau, la Repubblica di Liberia, la Repubblica islamica di Mauritania, la Repubblica del Mali, la Repubblica del Niger, la Repubblica federale della Nigeria, la Repubblica del Senegal, la Repubblica di Sierra Leone e la Repubblica del Togo), la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel seguito "l'APE"), è stato siglato il 30 giugno 2014.

(3)       Gli accordi di partenariato economico con i paesi ACP sono necessari ai fini dell'attuazione della politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con i paesi ACP.

(4)       L'articolo 107, paragrafo 3, dell'APE prevede l'applicazione provvisoria dell'Accordo in attesa della sua entrata in vigore.

(5)       L'APE deve essere firmato a nome dell'Unione europea e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto Accordo di partenariato economico.

Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'Accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'Accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 107, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data d'applicazione provvisoria.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente     

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto nel bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

¨      Nessuna

x     La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di euro (al primo decimale)

|| ||

Linea di bilancio || Entrate[3] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n]

Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || || 4.3

Situazione a seguito dell'azione

|| [n + 1] || [n + 2] || [n + 3] || [n + 4] || [n + 5]

Articolo 120 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3 || 4.3

4.           MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, l'Accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare nel Protocollo relativo alle regole di origine (allegato A dell'Accordo) e nel Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (allegato E dell'Accordo). Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative misure di esecuzione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE, EURATOM) n. 1150/2000 del Consiglio].

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

La presente stima si basa sul volume delle importazioni del 2012. In effetti, ad eccezione di un esiguo numero di prodotti importati da paesi che non figurano tra i paesi meno sviluppati e che non hanno firmato accordi interinali di partenariato economico, quasi tutte le importazioni dall'Africa occidentale entrano nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali.

[1]               Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone e Togo.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

ALLEGATO

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA

GLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE, L'ECOWAS E L'UEMOA,

DA UNA PARTE,

E

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

Sommario

Elenco delle Parti dell'Accordo:        

Preambolo      

           

PARTE I: PARTENARIATO ECONOMICO E COMMERCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PARTE II: POLITICA COMMERCIALE E QUESTIONI CONNESSE AL COMMERCIO

Capo 1: Dazi doganali

Capo 2: Strumenti di difesa commerciale

Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie

Capo 4: Altri ostacoli non tariffari

Capo 5: Agevolazione degli scambi, cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

Capo 6: Agricoltura, pesca e sicurezza alimentare

PARTE III: COOPERAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIMENSIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'APE

PARTE IV: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Capo 1: Obiettivo, ambito di applicazione e Parti

Capo 2: Prevenzione delle controversie: consultazione e mediazione

Capo 3: Procedure di risoluzione delle controversie

Capo 4: Disposizioni generali

PARTE V: ECCEZIONI GENERALI

PARTE VI: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

PARTE VII: DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

La Repubblica del Benin,

il Burkina Faso,

la Repubblica del Capo Verde,

la Repubblica della Costa d'Avorio,

la Repubblica della Gambia,

la Repubblica del Ghana,

la Repubblica di Guinea,

la Repubblica di Guinea-Bissau,

la Repubblica di Liberia,

la Repubblica islamica di Mauritania,

la Repubblica del Mali,

la Repubblica del Niger,

la Repubblica federale della Nigeria,

la Repubblica del Senegal,

la Repubblica di Sierra Leone,

la Repubblica del Togo,

e

LA COMUNITÀ ECONOMICA DEGLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE (ECOWAS),

e

L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL'AFRICA OCCIDENTALE (UEMOA),

da una parte,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

L'UNIONE EUROPEA,

dall'altra,

VISTI l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), i trattati che istituiscono la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e il trattato sull'Unione europea (UE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'altra;

VISTO l'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005 a Lussemburgo ed il 22 giugno 2010 a Ouagadougou, in appresso "accordo di Cotonou";

CONSIDERANDO l'importanza, da una parte, dei legami esistenti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la regione dell'Africa occidentale (AO) e, dall'altra, dei loro valori comuni;

CONSIDERANDO che l'Unione europea, i suoi Stati membri e la regione dell'Africa occidentale desiderano rafforzare i loro stretti legami e instaurare relazioni durature fondate sul partenariato, lo sviluppo e la solidarietà;

CONVINTI della necessità di promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni tenendo conto delle esigenze in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti umani;

CONSIDERANDO il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

CONSIDERANDO la necessità di rafforzare l'integrazione tra gli Stati dell'Africa occidentale e le relazioni euro-africane;

RICORDANDO che la missione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) consiste nel promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale nella prospettiva di un'unione economica dell'Africa occidentale volta a migliorare il livello di vita delle popolazioni, a mantenere e accrescere la stabilità economica, a rafforzare le relazioni tra gli Stati membri e a contribuire al progresso e allo sviluppo del continente africano;

RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi del partenariato ACP-UE definiti dall'accordo di Cotonou, ovvero la riduzione e l'eliminazione a lungo termine della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione piena e armoniosa dei paesi ACP nell'economia mondiale;

CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio, contenuti nella dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000, quali l'eliminazione della povertà estrema e della fame, nonché gli obiettivi e i principi in materia di sviluppo concordati alle conferenze delle Nazioni Unite offrono una visione precisa e devono essere alla base del partenariato tra la regione dell'Africa occidentale e l'Unione europea e i suoi Stati membri nel quadro del presente Accordo;

TENENDO CONTO della volontà dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di sostenere l'Africa occidentale in modo significativo nel suo cammino verso le riforme e l'adeguamento a livello economico e verso lo sviluppo sociale, e del loro impegno ad attuare la strategia comune Unione europea-Africa;

TENENDO CONTO della differenza tra il livello di sviluppo socioeconomico della regione dell'Africa occidentale da una parte e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dall'altra parte, nonché della necessità di rafforzare il processo di integrazione e di sviluppo economico della regione dell'Africa occidentale;

TENENDO particolarmente conto del fatto che la regione dell'Africa occidentale comprende un grande numero di paesi meno sviluppati (PMS) e che pertanto deve affrontare gravi difficoltà dovute alla sua situazione economica particolare e alle sue esigenze specifiche in materia di sviluppo e di promozione del commercio e delle finanze;

SOTTOLINEANDO che l'Accordo di partenariato economico (APE) è fondato in particolare sulla liberalizzazione progressiva e asimmetrica degli scambi di beni e di servizi a vantaggio degli Stati dell'Africa occidentale;

RIAFFERMANDO che l'APE deve essere uno strumento di sviluppo per promuovere in modo particolare una crescita sostenibile, aumentare la capacità di produzione e di esportazione degli Stati dell'Africa occidentale, sostenere la trasformazione strutturale delle economie dell'Africa occidentale, la loro diversificazione e la loro competitività e condurre allo sviluppo del commercio e della tecnologia nonché alla creazione di posti di lavoro negli Stati dell'Africa occidentale e attrarre investimenti;

RIAFFERMANDO inoltre che la stabilità e la pace duratura sono fattori essenziali per il successo di un'effettiva integrazione regionale in Africa occidentale, alla quale l'APE deve contribuire;

ESPRIMENDO la loro determinazione a raggiungere insieme gli obiettivi di cui sopra, preservando l'acquis dell'accordo di Cotonou e a tal fine desiderosi di concludere un APE reciprocamente vantaggioso e autentico portatore di sviluppo

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

PARTENARIATO ECONOMICO E COMMERCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 1

Obiettivi

1.           Il presente Accordo persegue i seguenti obiettivi:

a)      istituire un partenariato economico e commerciale volto a realizzare una crescita economica rapida, sostenuta e creatrice di occupazione, a ridurre ed in seguito eliminare la povertà, a migliorare il tenore di vita, a realizzare la piena occupazione, a diversificare le economie, ad aumentare il reddito reale e la produzione in modo compatibile con le esigenze della regione dell'Africa occidentale e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo economico delle parti;

b)      promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nella regione dell'Africa occidentale;

c)      incrementare il commercio intraregionale e favorire la creazione di un mercato regionale unificato ed efficiente in Africa occidentale;

d)      contribuire alla graduale e armoniosa integrazione della regione dell'Africa occidentale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche, alle sue priorità e alle sue strategie di sviluppo;

e)      rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra le Parti su una base di solidarietà e di interesse reciproco, conformemente agli obblighi dell'OMC e tenendo conto dell'importante divario di competitività tra le due regioni.

2.           Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si impegnano a:

a)      favorire il miglioramento della capacità d'offerta e della competitività dei settori di produzione della regione dell'Africa occidentale;

b)      rafforzare le capacità della regione dell'Africa occidentale in materia di politiche commerciali e norme relative al commercio;

c)      contribuire all'effettiva attuazione degli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale in materia di sviluppo sostenibile, finanziamento dello sviluppo, rafforzamento del ruolo del commercio nello sviluppo, aumento del volume e dell'efficacia degli aiuti;

d)      fissare e attuare un quadro normativo regionale efficace, prevedibile e trasparente nella regione dell'Africa occidentale, al fine di promuovere gli investimenti, lo sviluppo del settore privato dell'Africa occidentale, il dialogo pubblico-privato e il partenariato tra i settori privati dell'Africa occidentale e dell'Unione europea;

e)      creare un quadro efficace, prevedibile e trasparente per le misure di cooperazione che consentono di promuovere gli obiettivi del presente Accordo, compreso il programma APE per lo sviluppo (PAPED) e le disposizioni riguardanti la sua attuazione;

f)       procedere ad una liberalizzazione progressiva e asimmetrica degli scambi tra le Parti e a rafforzare la cooperazione nei settori del commercio di beni e servizi.

Articolo 2

Principi

1.           L'APE si basa sui principi e sugli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, enunciati negli articoli 2, 9, 19 e 35 del suddetto accordo. L'APE si basa sull'acquis dell'accordo di Cotonou e delle convenzioni ACP-UE precedenti nei settori della cooperazione finanziaria, dell'integrazione regionale e della cooperazione economica e commerciale.

2.           L'attuazione dell'APE si effettua a complemento dell'acquis dell'accordo di Cotonou e la sua sostenibilità necessita dell'effettiva attuazione degli impegni delle Parti, inclusi quelli dell'Unione europea in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e a titolo degli aiuti al commercio.

3.           Le Parti rispettano i loro impegni in materia di cooperazione allo sviluppo durante tutta la durata dell'APE e si impegnano ad attuare i meccanismi necessari a garantire la coerenza nel tempo tra le esigenze di accompagnamento dell'APE, indicate nel programma APE per lo sviluppo di cui alla parte III del presente Accordo, e la cooperazione allo sviluppo.

4.           Le relazioni commerciali tra le due regioni si basano sulla reciprocità e sulla differenza tra i livelli di sviluppo. In tale contesto gli impegni assunti nel quadro del presente Accordo sono conformi all'articolo 34 dell'accordo di Cotonou, che istituisce un trattamento speciale e differenziato negli impegni tra le due Parti. Le Parti si adoperano infatti per tenere conto della vulnerabilità delle economie della regione dell'Africa occidentale e per integrare nel processo di liberalizzazione commerciale i principi di progressività, flessibilità e asimmetria a vantaggio della regione dell'Africa occidentale.

5.           Nel rispetto degli impegni assunti in ambito commerciale a titolo del presente Accordo, le Parti si astengono dall'ostacolare l'attuazione delle politiche agricole e di sicurezza alimentare, di salute pubblica, di istruzione e di tutte le altre politiche economiche e sociali adottate dalla regione dell'Africa occidentale nel quadro della sua strategia di sviluppo sostenibile.

6.           Il successo dell'APE è subordinato all'istituzione di un partenariato esigente, fondato sulla corresponsabilità delle Parti nella sua attuazione. Esse si impegnano quindi ad operare per garantirne la sostenibilità.

7.           Le Parti ribadiscono l'impegno assunto nel quadro del ciclo di Doha per lo sviluppo a ridurre e ad evitare le misure che potrebbero creare distorsioni degli scambi commerciali e confermano il loro sostegno a favore di un risultato ambizioso in tale contesto.

8.           Per un'attuazione efficace dell'Accordo le Parti creano istituzioni comuni che instaurano un meccanismo permanente di gestione e di monitoraggio-valutazione che consenta di operare, se necessario, gli adeguamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 3

Crescita economica e sviluppo sostenibile

1.           Le Parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni di cui agli articoli 1, 2, 9, 19, 21, 22, 23, 28 e 29 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale a favore dello sviluppo economico, della riduzione e, in prospettiva, dell'eliminazione della povertà in modo coerente con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

2.           Nel quadro del presente Accordo le Parti considerano l'obiettivo dello sviluppo sostenibile come un impegno a tenere pienamente in considerazione gli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali delle loro popolazioni rispettive e delle loro generazioni future.

3.           Le Parti ribadiscono i loro impegni, nel quadro della lotta contro la povertà, a elaborare e attuare programmi atti a rafforzare il quadro macroeconomico, a promuovere una crescita economica rapida e sostenibile e a realizzare le infrastrutture indispensabili allo sviluppo del commercio intraregionale e internazionale dell'Africa occidentale. A tal fine le Parti sostengono le riforme istituzionali volte ad adeguare le amministrazioni nazionali e regionali alle esigenze della liberalizzazione commerciale e a rafforzare le capacità dei settori di produzione della regione dell'Africa occidentale.

4.           Le Parti sostengono gli sforzi della regione dell'Africa occidentale in materia di gestione sostenibile del patrimonio forestale, della pesca e dell'emergere dell'agricoltura moderna. A tal fine esse avviano e realizzano forme di commercio innovative e favorevoli alla conservazione delle risorse naturali.

5.           Le Parti agiscono per rafforzare le capacità e le competenze tecniche degli operatori al fine di favorire la creazione di posti di lavoro e di prevedere adeguamenti per gli effetti sociali dell'APE.

Articolo 4

Integrazione regionale

1.           Le Parti riconoscono che l'integrazione regionale è un elemento essenziale del loro partenariato e uno strumento potente per realizzare gli obiettivi del presente Accordo e convengono di sostenerla con vigore.

2.           Per perseguire le finalità di cui al paragrafo 1 la Parte Unione europea contribuisce, secondo le disposizioni di cui alla parte III e mediante un'assistenza tecnica e finanziaria, agli sforzi della regione in materia di integrazione, in particolare alla realizzazione dell'unione doganale e del mercato comune, all'attuazione della sorveglianza macroeconomica e commerciale nonché all'elaborazione di regole regionali che consentono di rendere più attraente il contesto imprenditoriale della regione dell'Africa occidentale.

PARTE II

POLITICA COMMERCIALE E QUESTIONI CONNESSE AL COMMERCIO

CAPO 1

DAZI DOGANALI

Articolo 5

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.

Articolo 6

Regole di origine

1.           Ai sensi del presente articolo si definiscono "originari" i prodotti conformi alle regole di origine di cui all'allegato A relativo al Protocollo recante la definizione del concetto "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2.           Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti elaborano nuove regole di origine, al fine di semplificare i concetti e i metodi impiegati per stabilire l'origine tenendo in considerazione gli obiettivi di sviluppo della regione dell'Africa occidentale e il processo d'integrazione dell'Unione africana. In tale contesto le Parti tengono conto dello sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori pertinenti che potrebbero comportare modifiche del Protocollo sulle regole di origine.

3.           Qualsiasi modifica o revisione delle regole di origine di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite decisione del Consiglio congiunto dell'APE.

Articolo 7

Dazi doganali

1.           Per dazi doganali si intendono prelievi o oneri di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o supplemento, applicati all'importazione o all'esportazione delle merci; essi non comprendono:

a)      le tasse o gli altri oneri nazionali istituiti a norma dell'articolo 35;

b)      le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del capo 2;

c)      i diritti o gli altri oneri applicati a norma dell'articolo 8 sui diritti e altri oneri.

2.           Per ogni prodotto, il dazio doganale di base al quale si devono applicare le successive riduzioni indicate nell'Accordo è quello effettivamente applicabile il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 8

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 7 riguardano tariffe specifiche corrispondenti al valore reale dei servizi prestati e non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Articolo 9

Status quo

1.           A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione sui prodotti oggetto della liberalizzazione tra le Parti, né si aumentano quelli già applicati.

2.           Nonostante il paragrafo 1, nel completamento dell'introduzione della tariffa esterna comune della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la regione dell'Africa occidentale può rivedere i dazi doganali di base applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea fino al 31 dicembre 2014 nella misura in cui l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi di cui all'allegato C. Il Consiglio congiunto dell'APE modifica l'allegato C di conseguenza.

Articolo 10

Eliminazione dei dazi doganali all'importazione

1.           I prodotti originari della Parte Africa occidentale sono importati nell'Unione europea in esenzione dai dazi doganali di cui all'articolo 7, ad eccezione dei prodotti indicati e alle condizioni definite nell'allegato B.

2.           La regione dell'Africa occidentale riduce ed elimina progressivamente i dazi doganali di cui all'articolo 7, applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea secondo il calendario di cui all'allegato C.

Articolo 11

Risorse autonome delle Comunità economiche regionali dell'Africa occidentale

Nel quadro del presente Accordo le Parti convengono di mantenere il meccanismo di finanziamento autonomo delle organizzazioni dell'Africa occidentale incaricate dell'integrazione regionale (ECOWAS e UEMOA) fino all'istituzione di una nuova modalità di finanziamento.

Articolo 12

Modifica degli impegni tariffari dell'Africa occidentale e politiche settoriali comuni della regione dell'Africa occidentale

1.           Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 riguardante l'eliminazione dei dazi doganali della regione dell'Africa occidentale, tenuto conto delle sue esigenze particolari in materia di sviluppo, segnatamente della necessità di sostenere le sue politiche settoriali comuni, la Parte Africa occidentale può decidere, previo accordo in seno al Consiglio congiunto dell'APE, di modificare il livello dei dazi doganali stabiliti nell'allegato C, che sono applicati ad una o più merci originarie della Parte Unione europea, all'importazione nell'Africa occidentale. A tal fine il Consiglio congiunto dell'APE decide entro sei (6) mesi dalla domanda della Parte europea.

2.           Le Parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilità con quanto prescritto dall'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994.

3.           Le modifiche degli impegni tariffari sono mantenute solo per il periodo necessario a soddisfare le esigenze particolari in materia di sviluppo dell'Africa occidentale.

Articolo 13

Dazi e imposte all'esportazione

1.           A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali, imposte all'esportazione o oneri di effetto equivalente negli scambi tra le Parti, né si aumentano quelli già in applicazione

2.           I diritti, le imposte all'esportazione o gli oneri di effetto equivalente non sono superiori agli stessi diritti e alle stesse imposte applicati a merci simili esportate verso tutti gli altri paesi che non sono parti del presente Accordo.

3.           In circostanze eccezionali, qualora possa giustificare esigenze specifiche in termini di entrate, promozione dell'industria nascente o tutela dell'ambiente, e dopo aver consultato la Parte Unione europea, la Parte Africa occidentale può applicare all'esportazione dazi doganali, imposte o oneri di effetto equivalente, a titolo temporaneo e ad un numero limitato di merci supplementari, oppure aumentare quelli già in applicazione.

4.           Le Parti concordano di rivedere le disposizioni del presente articolo nel quadro del Consiglio congiunto dell'APE conformemente alla clausola di revisione del presente Accordo, tenendo interamente conto del loro impatto sullo sviluppo e sulla diversificazione dell'economia della Parte Africa occidentale.

Articolo 14

Circolazione delle merci

1.           Le merci originarie di una delle Parti sono soggette a dazi doganali una sola volta nel territorio dell'altra Parte. Esse possono circolare liberamente nel territorio dell'altra Parte senza essere soggette a ulteriori dazi doganali.

2.           Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la regione dell'Africa occidentale beneficia di un periodo di transizione di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo per istituire un regime di libera pratica. Il termine può essere riveduto in funzione dei risultati delle riforme di transizione fiscale che devono essere realizzate dalla regione dell'Africa occidentale, in collaborazione con l'Unione europea. A tal fine le Parti effettuano una valutazione periodica dell'attuazione delle riforme.

3.           Le Parti collaborano al fine di agevolare la circolazione delle merci e di semplificare le procedure doganali, nel rispetto delle disposizioni del capo 5 relativo all'agevolazione degli scambi.

Articolo 15

Classificazione delle merci

Agli scambi di merci disciplinati dal presente Accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

Articolo 16

Clausola NPF

1.           Le Parti riaffermano il loro impegno relativo alla clausola di abilitazione.

2.           La Parte Unione europea concede alla Parte Africa occidentale un trattamento tariffario più favorevole di quello che concederebbe ad una terza Parte qualora la Parte Unione europea concluda con tale terza Parte un accordo preferenziale dopo la firma del presente Accordo.

3.           La Parte Africa occidentale concede alla Parte Unione europea un trattamento tariffario più favorevole di quello che concederebbe dopo la firma del presente Accordo ad un partner commerciale diverso dai paesi dell'Africa e dagli Stati ACP la cui quota degli scambi commerciali mondiali sia superiore all'1,5% e il cui tasso di industrializzazione misurato dal rapporto tra il valore aggiunto del settore manifatturiero e il PIL sia superiore al 10% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo preferenziale di cui al presente paragrafo. Se l'accordo preferenziale è firmato con un gruppo di paesi che agiscono individualmente, collettivamente o tramite un accordo di libero scambio, la soglia relativa alla quota degli scambi commerciali mondiali sale al 2%. Per effettuare il calcolo si utilizzano i dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori mondiali di merci (escludendo gli scambi all'interno dell'Unione europea) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) per il valore aggiunto del settore manifatturiero.

4.           Qualora la Parte Africa occidentale ottenga dal partner commerciale di cui al paragrafo 3 un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dalla Parte Unione europea, le Parti avviano una consultazione e decidono insieme in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

5.           Le Parti decidono di risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

6.           Le disposizioni del presente capo non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di riservarsi reciprocamente trattamenti preferenziali applicabili in virtù del fatto che una delle Parti sia firmataria di un accordo preferenziale con una terza Parte alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 17

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1.           Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione amministrativa è essenziale per l'attuazione ed il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2.           Quando una Parte ottiene la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.

3.           Ai fini del presente articolo si definisce "mancata cooperazione amministrativa", tra l'altro:

a)      la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)      il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;

c)      il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere una missione di cooperazione per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza dell'informazione pertinente per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

4.           L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      la Parte che ottiene la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi deve notificare senza indugio al comitato congiunto di attuazione dell'APE l'ottenimento della prova e le informazioni oggettive e deve avviare consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle prove oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b)      qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato congiunto di attuazione dell'APE come previsto dalla lettera precedente e non abbiano potuto concordare una soluzione accettabile entro tre (3) mesi successivi alla notifica, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti interessati. La sospensione temporanea deve essere notificata senza indugio al comitato congiunto di attuazione dell'APE;

c)      le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate immediatamente dopo la loro adozione al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato congiunto di attuazione dell'APE, al fine in particolare di revocarle non appena cessino di esistere le condizioni per la loro applicazione.

5.           Contemporaneamente alla notifica al comitato congiunto di attuazione dell'APE di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica un avviso agli importatori nella propria Gazzetta ufficiale. Nell'avviso si segnala che, per il prodotto in questione, sulla base di informazioni oggettive, è stata ottenuta la prova della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi.

Articolo 18

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire i sistemi preferenziali di esportazione e in particolare nell'applicare il Protocollo relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa illustrati nell'allegato A, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato congiunto di attuazione dell'APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

CAPO 2

STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE

Articolo 19

Obiettivi

1.           Gli obiettivi del presente capo sono stabilire le condizioni alle quali le due Parti, pur collaborando allo sviluppo dei reciproci scambi di merci, potranno adottare misure di difesa commerciale in deroga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 34 del presente Accordo.

2.           Le Parti garantiscono che le misure adottate nel quadro delle disposizioni del presente capo non eccedano quanto necessario per prevenire o risolvere le situazioni descritte.

Articolo 20

Misure antidumping e compensative

1.           Nessuna disposizione del presente Accordo può impedire all'Unione europea o agli Stati della Parte Africa occidentale, che agiscono individualmente o collettivamente, di adottare misure antidumping o compensative a norma dei pertinenti accordi dell'OMC, ovvero l'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT e l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2.           Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'origine è determinata secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti, sulla base delle disposizioni dell'accordo dell'OMC relativo alle regole di origine.

3.           La situazione particolare dei paesi in via di sviluppo degli Stati della regione Africa occidentale viene presa in considerazione qualora si preveda di applicare misure antidumping o compensative. Prima di istituire misure antidumping o compensative definitive le Parti prendono in considerazione possibili soluzioni costruttive quali quelle previste nei pertinenti accordi dell'OMC. Le autorità incaricate dell'indagine potranno effettuare a tal fine le consultazioni necessarie.

4.           I dazi antidumping o le misure compensative restano in vigore solo per il tempo e nella misura necessari a compensare il dumping o le sovvenzioni all'origine del pregiudizio.

5.           Nessun prodotto originario di una Parte, importato nel territorio dell'altra Parte, è soggetto sia a dazi antidumping che a dazi compensativi per ovviare ad una stessa situazione conseguente al dumping o a sovvenzioni all'esportazione. Le Parti garantiscono che le misure antidumping o compensative non possano essere applicate simultaneamente a livello nazionale, da un lato, e a livello regionale o sottoregionale, dall'altro lato, sullo stesso prodotto.

6.           Le Parti convengono, ognuna per quello che la riguarda, di istituire un organo unico di revisione giudiziaria, anche al livello dei ricorsi. Le sentenze di tale organo unico devono prendere effetto nel territorio di tutti gli Stati nei quali la misura contestata è applicabile.

7.           Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo.

8.           Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono soggette alle disposizioni del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.

Articolo 21

Misure di salvaguardia multilaterali

1.           Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nessun elemento del presente Accordo può impedire ad una delle Parti di adottare misure in via eccezionale e di durata limitata, nel rispetto dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

2.           Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'origine è determinata secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti, sulla base delle disposizioni dell'accordo dell'OMC relativo alle regole di origine.

3.           Fatto salvo quando disposto dal paragrafo 1, alla luce degli obiettivi generali di sviluppo del presente Accordo e delle ridotte dimensioni dell'economia degli Stati dell'Africa occidentale, la Parte Unione europea esclude le importazioni degli Stati dell'Africa occidentale dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

4.           Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Al più tardi 120 (centoventi) giorni prima dello scadere di tale periodo, il Consiglio congiunto dell'APE procede al riesame dell'attuazione di tali disposizioni alla luce delle esigenze in termini di sviluppo degli Stati della regione dell'Africa occidentale, al fine di stabilire se sia opportuno prorogarne l'applicazione per un periodo più lungo.

5.           Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono soggette alle disposizioni del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.

Articolo 22

Misure di salvaguardia bilaterali

1.           Fatte salve le disposizioni del presente articolo, una delle Parti può adottare misure di salvaguardia di durata limitata in deroga alle disposizioni degli articoli 9 e 10.

2.           Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle Parti venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)      un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice;

b)      perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice; oppure

c)      perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti[1] o dei meccanismi che regolano tali mercati.

3.           Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non eccedono quanto strettamente necessario per rimediare o impedire il pregiudizio grave o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5. Le misure di salvaguardia della Parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

a)      sospensione di tutte le nuove riduzioni dell'aliquota del dazio doganale all'importazione applicabile al prodotto in questione, come previsto dal presente Accordo;

b)      aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC; e

c)      introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4.           Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, quando un prodotto originario di uno o più Stati della parte Africa occidentale è importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o più regioni ultraperiferiche della Parte Unione europea, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate alle regioni interessate, nel rispetto delle procedure definite nei paragrafi da 6 a 11 del presente articolo.

5.           Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, quando un prodotto originario di uno o più Stati della parte Unione europea è importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in uno o più Stati della regione Africa occidentale, gli Stati in questione possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate al territorio degli Stati interessati, nel rispetto delle procedure definite nei paragrafi da 6 a 11 del presente articolo.

6.           Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore esclusivamente per il periodo necessario ad impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o a porvi rimedio.

7.           Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni. Qualora le circostanze che hanno reso necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia perdurino, la durata di dette misure può essere prorogata per un nuovo periodo di quattro (4) anni.

8.           Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, di durata superiore a un (1) anno, sono accompagnate da un calendario chiaro per la loro progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito.

9.           Salvo in caso di circostanze eccezionali secondo la valutazione del comitato congiunto di attuazione dell'APE, non si possono applicare misure di salvaguardia di cui al presente articolo ad un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno un (1) anno dallo scadere delle misure in questione.

10.         Ai fini dell'attuazione dei paragrafi di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

a)      se una Parte ritiene che sussista una delle circostanze di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 lo riferisce immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE;

b)      il comitato congiunto di attuazione dell'APE può elaborare qualsiasi raccomandazione necessaria ad ovviare alle circostanze in essere. Qualora il comitato congiunto di attuazione dell'APE non abbia formulato raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla notifica al comitato stesso, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo;

c)      prima di adottare una misura prevista dal presente articolo oppure non appena possibile nei casi previsti dal paragrafo 11 del presente articolo, la Parte interessata trasmette al comitato congiunto di attuazione dell'APE tutte le informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti;

d)      nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che consentono di ovviare in modo efficace e rapido al problema che si presenta, perturbando il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo;

e)      le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato congiunto di attuazione dell'APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

11.         Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la Parte Unione europea o la Parte Africa occidentale, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 10. Le misure possono essere applicate per un periodo massimo di centottanta (180) giorni se vengono adottate dalla Parte Unione europea e di duecentoquaranta (240) giorni se sono adottate dalla Parte Africa occidentale, oppure se le misure della Parte Unione europea si limitano ad una o più regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale o delle eventuali proroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo. All'adozione di tali misure provvisorie si deve tenere conto degli interessi di tutte le Parti in causa. La Parte importatrice interessata informa l'altra Parte e trasmette la questione immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE affinché la esamini.

12.         Se una Parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dare origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato congiunto di attuazione dell'APE.

13.         Non vengono invocati gli accordi dell'OMC per impedire ad una Parte di adottare misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Clausola relativa alle industrie nascenti

1.           La Parte Africa occidentale può sospendere temporaneamente la riduzione dell'aliquota del dazio doganale o aumentare l'aliquota del dazio doganale fino ad un livello che non ecceda quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC qualora un prodotto originario dell'Unione europea, in seguito ad una riduzione dell'aliquota del dazio doganale, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da minacciare l'insediamento di un'industria nascente oppure tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni ad un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.           a)      Qualora la Parte Africa occidentale ritenga che sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1, lo riferisce immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE a fini di esame.

b)      Il comitato congiunto di attuazione dell'APE può elaborare qualsiasi raccomandazione necessaria ad ovviare alle circostanze in essere. Qualora il comitato congiunto di attuazione dell'APE non abbia formulato raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla notifica al comitato stesso, la Parte Africa occidentale può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo.

c)      Prima di adottare una misura prevista dal presente articolo, la Parte Africa occidentale trasmette al comitato congiunto di attuazione dell'APE tutte le informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le due Parti.

d)      Nella scelta delle misure adottate a norma del presente articolo si privilegiano quelle che perturbano il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo.

e)      Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato congiunto di attuazione dell'APE e sono oggetto, in seno al comitato stesso, di consultazioni periodiche.

f)       In circostanze critiche, quando un ritardo arrecherebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, la Parte Africa occidentale può adottare le misure di cui al paragrafo 1 a titolo provvisorio, senza conformarsi a quanto prescritto dalle lettere da a) a e). Tale intervento può essere deciso per un periodo massimo di duecento (200) giorni. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Parte Africa occidentale informa la Parte Unione europea e trasmette la questione immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE affinché la esamini.

3.           Tali misure possono essere applicate per un periodo non superiore ad otto (8) anni. L'applicazione delle misure può essere prorogata con decisione del Consiglio congiunto dell'APE.

Articolo 24

Cooperazione

1.           Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare in materia di strumenti di difesa commerciale, al fine di garantire equità e trasparenza dei loro scambi commerciali.

2.           Le Parti convengono di cooperare, anche attraverso l'agevolazione delle misure di assistenza, nel rispetto delle disposizioni della parte III, in particolare nei settori seguenti:

a)      elaborazione delle normative e sviluppo delle istituzioni volte a garantire la difesa commerciale;

b)      sviluppo delle capacità, segnatamente delle amministrazioni competenti degli Stati dell'Africa occidentale, per una migliore gestione ed un utilizzo più efficace degli strumenti di difesa commerciale previsti dal presente Accordo.

CAPO 3

OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Articolo 25

Obiettivi

1.           Gli obiettivi del presente capo sono agevolare il commercio di prodotti tra le Parti aumentando la loro capacità di identificare, prevenire ed eliminare inutili ostacoli al commercio dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità applicate da una delle Parti, conservando la capacità delle Parti di proteggere le piante, gli animali e la salute pubblica.

2.           Ogni Parte, nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del presente capo, opera affinché ai prodotti importati in provenienza dal territorio dell'altra Parte sia riservato un trattamento non discriminante rispetto a quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale e ai prodotti simili originari di paesi terzi.

3.           Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'OMC, ogni Parte provvede inoltre affinché le misure sanitarie e fitosanitarie adottate per preservare la salute o la sicurezza delle persone, la vita o la salute degli animali e per proteggere le piante e l'ambiente non riguardino e non producano l'effetto di creare inutili ostacoli agli scambi di merci tra le Parti. A tal fine le suddette misure non limitano gli scambi più di quanto strettamente necessario.

Articolo 26

Ambito di applicazione e definizioni

1.           Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni e norme tecniche, nonché alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'OMC e alle misure sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS") dell'OMC nella misura in cui incidono sugli scambi commerciali tra le Parti.

2.           Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni utilizzate negli accordi TBT e SPS dell'OMC, nelle norme e nei testi pertinenti adottati dalla commissione del Codex Alimentarius, dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e nel quadro dell'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE), anche per qualsiasi riferimento ai prodotti nel presente capo.

Articolo 27

Autorità competenti

1.           Le autorità delle due Parti competenti per l'attuazione delle misure contemplate dal presente capo sono indicate nell'allegato D, appendice II, del presente Accordo.

2.           In conformità all'articolo 31 le Parti si informano reciprocamente e in tempo utile di qualsiasi cambiamento significativo in relazione alle autorità competenti di cui all'allegato D, appendice II. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta qualsiasi modifica necessaria dell'allegato D, appendice II, del presente Accordo.

Articolo 28

Obblighi reciproci

1.           Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dai pertinenti accordi dell'OMC, in particolare gli accordi SPS e TBT. Le Parti riaffermano inoltre i loro diritti e i loro obblighi stabiliti dalle norme e dai testi pertinenti adottati dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dalla commissione del CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE). Gli Stati non appartenenti all'OMC confermano ugualmente il loro impegno ad attuare gli obblighi contemplati dagli accordi SPS e TBT in tutti i settori che influiscono sulle relazioni commerciali tra le Parti.

2.           Le Parti ribadiscono il loro impegno a migliorare la sanità pubblica nei loro rispettivi territori, in particolare potenziando le loro capacità di identificare i prodotti non conformi.

3.           Nel quadro dei loro reciproci scambi le Parti vietano l'esportazione o la riesportazione di prodotti che non rispettano le prescrizioni vigenti della legislazione della Parte esportatrice. Tuttavia le esportazioni o riesportazioni dei prodotti oggetto delle misure SPS sono consentite se le autorità della Parte importatrice lo decidono espressamente. L'esportazione degli altri prodotti è consentita, a meno che la legislazione della Parte importatrice non lo vieti.

4.           Tali impegni, diritti e obblighi guidano l'attività delle Parti ai sensi del presente capo.

Articolo 29

Equivalenza

1.           Le Parti accettano le misure sanitarie o fitosanitarie dell'altra Parte come equivalenti, anche se tali misure sono diverse dalle loro o da quelle utilizzate dai paesi terzi che commercializzano lo stesso prodotto, qualora la Parte esportatrice dimostri obiettivamente alla Parte importatrice che le sue misure nazionali le consentono di raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria in vigore sul territorio della Parte importatrice. A questo scopo è dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

2.           Le Parti si prestano a consultazioni, su richiesta e previa reciproca accettazione, al fine di concludere, se del caso, accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie specificate.

Articolo 30

Delimitazione delle zone sanitarie e fitosanitarie

Per quanto concerne le condizioni d'importazione, le Parti possono proporre ed identificare caso per caso zone a statuto sanitario e fitosanitario determinato, facendo riferimento all'articolo 6 dell'accordo SPS. In particolare le Parti fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della regione d'origine e di destinazione del prodotto, sia essa un intero paese, parte di un paese oppure parti o l'insieme delle parti di più paesi.

Articolo 31

Trasparenza delle condizioni commerciali e scambio d'informazioni

1.           Per garantire la conformità alle loro regolamentazioni, le Parti si informano reciprocamente di qualsiasi modifica dei loro requisiti legislativi e amministrativi relativi ai prodotti, nel rispetto delle procedure di notifica degli accordi SPS e TBT.

2.           Se necessario, le Parti decidono di informarsi reciprocamente, per iscritto e nel più breve tempo possibile, delle misure adottate per vietare l'importazione di merci al fine di intervenire in caso di problemi sanitari (delle persone, degli animali o delle piante) e di problemi relativi alla prevenzione dei rischi e all'ambiente, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'accordo SPS.

3.           Le Parti convengono sullo scambio d'informazioni in uno spirito di collaborazione affinché i loro prodotti rispettino le regolamentazioni tecniche e le norme richieste per poter accedere ai loro rispettivi mercati.

4.           Se necessario, le Parti si scambiano anche direttamente informazioni su altri settori che entrambe ritengono potenzialmente importanti per le loro relazioni commerciali, comprese le questioni di sicurezza sanitaria degli alimenti, l'improvviso manifestarsi di epizoozie e fitopatie, i pareri scientifici e altri eventi di rilievo connessi alla sicurezza dei prodotti.

5.           Se necessario, le Parti decidono di scambiarsi informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica delle epizoozie. Per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, le Parti si scambiano informazioni sulla comparsa di parassiti che rappresentano un pericolo noto e immediato per l'altra Parte, a sua richiesta.

6.           Le Parti decidono di cooperare per avvisarsi reciprocamente e rapidamente qualora nuove regole regionali possano avere un impatto sui reciproci scambi, conformemente alle procedure di notifica degli accordi SPS e TBT.

Articolo 32

Integrazione regionale

1.           Per agevolare gli scambi commerciali reciproci, le Parti si impegnano ad armonizzare a livello regionale, per quanto possibile, le norme, le misure e le condizioni d'importazione.

2.           Qualora esistano già condizioni d'importazione al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e in attesa dell'introduzione di condizioni d'importazione armonizzate, le condizioni esistenti sono applicate dagli Stati della regione dell'Africa occidentale e dell'Unione europea, conformemente al principio secondo il quale un prodotto originario di una delle Parti, immesso legalmente sul mercato di uno Stato dell'altra Parte, può essere anche immesso legalmente sul mercato di qualsiasi altro Stato di quest'ultima Parte, senza nessun'altra limitazione né prescrizione amministrativa.

3.           Per quanto concerne le misure oggetto del presente capo, gli Stati dell'Africa occidentale garantiscono che il trattamento che applicano ai prodotti originari dell'Africa occidentale non sia meno favorevole di quello che essi applicano ai prodotti simili originari dell'Unione europea all'ingresso nella regione dell'Africa occidentale.

Articolo 33

Cooperazione

1.           Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, della valutazione della conformità e della tracciabilità, per il conseguimento degli obiettivi del presente capo.

2.           Le Parti convengono di cooperare al fine di migliorare la qualità e la competitività dei prodotti prioritari per gli Stati della regione dell'Africa occidentale di cui all'allegato D, appendice I, del presente Accordo nonché l'accesso al mercato dell'Unione europea, anche attraverso misure di assistenza finanziaria, secondo le disposizioni previste nella parte III, segnatamente nei settori seguenti:

a)      creazione di un contesto adeguato per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze tra le Parti;

b)      cooperazione con gli organismi internazionali di normalizzazione, di metrologia e di accreditamento, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti della Parte Africa occidentale alle riunioni di tali organismi;

c)      adozione delle norme e delle regolamentazioni tecniche, di procedure di valutazione della conformità e di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate a livello regionale, sulla base dei pertinenti standard internazionali;

d)      potenziamento delle capacità degli operatori pubblici e privati, comprese l'informazione e la formazione, al fine di conformarsi alle norme, alle regolamentazioni e alle misure fitosanitarie dell'Unione europea e di partecipare negli organismi internazionali di normalizzazione;

e)      ampliamento delle capacità nazionali per il rispetto delle norme e la valutazione della conformità e della tracciabilità dei prodotti e dell'accesso al mercato dell'Unione europea.

CAPO 4

ALTRI OSTACOLI NON TARIFFARI

Articolo 34

Divieto delle restrizioni quantitative

All'entrata in vigore del presente Accordo sono eliminati tutti i divieti e tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione riguardanti il commercio fra le Parti, diversi dai dazi doganali, dalle tasse, dai diritti e dagli altri oneri di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo riguardanti i dazi doganali, attuati attraverso contingenti, licenze d'importazione o di esportazione o tramite altre misure. Non possono essere introdotte nuove misure. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni riguardanti gli strumenti di difesa commerciale di cui al capo 2 e quelle relative alla bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 89 del presente Accordo.

Articolo 35

Trattamento nazionale in materia fiscale e normative interne

1.           I prodotti importati originari di una Parte non possono essere soggetti direttamente o indirettamente a tasse nazionali o ad altri oneri nazionali oltre a quelli applicati direttamente o indirettamente a prodotti simili dell'altra Parte. Inoltre, ogni Parte si astiene dall'applicare tasse o altri oneri nazionali in qualsiasi altro modo al fine di tutelare la propria produzione nazionale.

2.           I prodotti importati originari di una Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato a prodotti simili dell'altra Parte nel quadro di tutte le leggi, regolamentazioni e prescrizioni applicabili alla loro vendita, alla loro offerta di vendita, al loro acquisto, al loro trasporto, alla loro distribuzione o al loro utilizzo sul mercato nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sull'utilizzo economico del mezzo di trasporto e non sull'origine del prodotto.

3.           Ogni Parte si astiene dall'istituire o mantenere in vigore qualsiasi normativa nazionale relativa alla miscelazione, alla trasformazione o all'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che imponga, direttamente o indirettamente, che determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto della suddetta normativa provengano da fonti nazionali. Inoltre, ogni Parte si astiene dall'applicare in qualsiasi altro modo normative nazionali relative alla quantità al fine di tutelare la produzione nazionale.

4.           Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5.           Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi relative agli appalti pubblici.

6.           Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del presente Accordo relative agli strumenti di difesa commerciale.

CAPO 5

AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI, COOPERAZIONE DOGANALE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 36

Obiettivi

1.           Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi nel mutevole contesto del commercio mondiale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e dell'agevolazione degli scambi commerciali e contribuiscano allo sviluppo e all'integrazione regionale degli Stati firmatari dell'APE.

2.           Le Parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

3.           Le Parti si impegnano a garantire la libera circolazione delle merci oggetto del presente Accordo nei loro rispettivi territori.

Articolo 37

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1.           Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 36, le Parti:

a)      si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b)      elaborano iniziative comuni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, nonché iniziative volte a proporre un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c)      cooperano al progetto di automatizzazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali nonché all'elaborazione di norme comuni sullo scambio di dati;

d)      definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni in materia doganale nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

e)      collaborano in materia di pianificazione e attuazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali nonché gli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo; e

f)       promuovono la cooperazione tra tutte le amministrazioni, organizzazioni e altre istituzioni coinvolte, sia all'interno del paese che tra i paesi.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, le amministrazioni delle Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per questioni doganali, conformemente a quanto disposto dal Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale di cui all'allegato E.

Articolo 38

Legislazione e procedure doganali

1.           Le Parti garantiscono e si adoperano affinché le loro rispettive legislazioni in ambito commerciale e doganale, le loro disposizioni e le loro procedure siano fondate su:

a)      gli strumenti internazionali e le norme in vigore nei settori doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto riveduta), il quadro di norme dell'organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, il Modello dei dati doganali dell'OMD e la Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA);

b)      l'utilizzo di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente in formato elettronico, al fine di redigere dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione;

c)      regolamentazioni che evitino agli operatori economici le misure inutili e discriminanti, forniscano garanzie contro le frodi e prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori che presentano un livello elevato di conformità alla legislazione doganale;

d)      l'utilizzo di tecniche doganali moderne, compresa la valutazione dei rischi, procedure semplificate per l'ingresso e lo svincolo delle merci, controlli successivi allo svincolo delle merci e metodi di audit aziendale;

e)      lo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre strutture interessate;

f)       un sistema di informazioni vincolanti nel settore doganale, in particolare in materia di classificazione tariffaria e regole di origine, conformemente alle norme stabilite dalla legislazione di ciascuna Parte, nella misura in cui i servizi doganali dispongano di tutte le informazioni che ritengono necessarie;

g)      regole relative alle penali che sanzionano le violazioni della normativa doganale o il mancato rispetto della procedura e che devono essere proporzionate, non discriminanti e applicabili senza indebiti ritardi;

h)      norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali. Le Parti riconoscono l'interesse di riuscire in futuro ad eliminare qualsiasi obbligo di ricorrere agli spedizionieri doganali. Le Parti affrontano tale questione in seno al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi;

i)       il rispetto delle disposizioni dell'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco. Le Parti riconoscono l'interesse di riuscire in futuro ad eliminare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione di ispezioni obbligatorie prima dell'imbarco delle merci o a destinazione. Le Parti affrontano tale questione in seno al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi.

2.           Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed efficienza, le Parti si impegnano a:

a)      adottare le misure necessarie al fine di ridurre, semplificare e standardizzare i dati e i documenti richiesti dalle dogane e dalle altre amministrazioni collegate;

b)      semplificare, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c)      garantire procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative e le decisioni delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci;

d)      adoperarsi affinché siano mantenute norme etiche attraverso l'applicazione di misure che rispecchino i principi delle convenzioni internazionali pertinenti e degli strumenti in tale settore, in particolare la dichiarazione riveduta di Arusha del 2003.

Articolo 39

Agevolazione delle operazioni di transito

1.           Le Parti operano affinché i prodotti possano transitare liberamente attraverso i loro territori, seguendo l'itinerario più conveniente per il transito. In tale contesto le restrizioni, i controlli o le eventuali prescrizioni devono essere fondate su un obiettivo legittimo di politica pubblica ed essere non discriminanti, proporzionate e applicate in modo uniforme.

2.           Fatto salvo l'obiettivo di eseguire controlli doganali legittimi, le Parti riservano alle merci in transito provenienti dal territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci del mercato nazionale, alle esportazioni, alle importazioni e alle relative operazioni.

3.           Le Parti istituiscono regimi doganali che consentono il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali e altri oneri, a condizione che vengano fornite le opportune garanzie.

4.           Le Parti si adoperano per promuovere ed attuare adattamenti ai regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.

5.           Le Parti ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali in materia di transito di merci.

6.           Le Parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutti gli organismi coinvolti nei loro territori al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 40

Relazioni con la comunità commerciale

Le Parti decidono:

a)           di adoperarsi affinché tutta la legislazione, le procedure, i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico attraverso i mezzi adeguati e per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;

b)           di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;

c)           di operare affinché i rispettivi requisiti doganali e connessi nonché le prescrizioni e procedure ad essi collegate continuino a rispecchiare le necessità della comunità imprenditoriale, si conformino alle migliori prassi e restino il meno restrittive possibile per gli scambi commerciali;

d)           che è necessario svolgere concertazioni costanti e tempestive con i rappresentanti del commercio in merito a proposte legislative e procedure relative alle questioni doganali e commerciali. A tal fine ogni Parte istituisce meccanismi adeguati e regolari per la consultazione tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale;

e)           che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di qualsiasi normativa, procedura, dazio o onere nuovi o modificati deve trascorrere un periodo di tempo sufficiente. Le Parti pubblicano informazioni amministrative riguardanti in particolare le prescrizioni delle agenzie, le procedure d'ingresso, gli orari d'apertura e le procedure operative delle dogane ai porti e ai posti di frontiera, nonché i punti di contatto e d'informazione.

Articolo 41

Valore in dogana

Le norme per la fissazione del valore in dogana applicate agli scambi tra le Parti si basano sull'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT del 1994. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti il valore in dogana.

Articolo 42

Integrazione regionale nella regione dell'Africa occidentale

1.           Le Parti decidono di promuovere le riforme doganali, in particolare l'armonizzazione delle procedure e della normativa, al fine di agevolare gli scambi commerciali nella regione dell'Africa occidentale.

2.           A tal fine le Parti instaurano un'assidua collaborazione di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione delle pertinenti norme internazionali in ambito doganale.

Articolo 43

Cooperazione

1.           Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e agevolazione degli scambi per l'attuazione del presente Accordo.

2.           Conformemente all'allegato D, paragrafo 6, della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004 e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III, le Parti decidono di istituire programmi di assistenza tecnica e finanziaria adeguati, che consentano di attuare le disposizioni del presente capo, in particolare per quanto riguarda:

a)      l'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari adeguate e semplificate;

b)      l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori, compresa la formazione del personale coinvolto;

c)      il rafforzamento delle capacità, l'ammodernamento e l'interconnessione delle amministrazioni doganali e dei servizi connessi.

Articolo 44

Misure transitorie

1.           Le Parti riconoscono la necessità di misure transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.

2.           Fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell'OMC, la Parte Africa occidentale beneficia di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e d). Il termine può essere riveduto in funzione dei risultati delle riforme che devono essere realizzate dalla regione dell'Africa occidentale, in collaborazione con l'Unione europea.

Articolo 45

Comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi

1.           Le Parti istituiscono un comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi, composto da rappresentanti delle Parti.

2.           Le funzioni del comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi sono:

a)      garantire il monitoraggio dell'attuazione e della gestione del presente capo, del Protocollo sulle regole di origine e del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca,

b)      fungere da forum di concertazione e di dibattito su tutte le questioni riguardanti le dogane, in particolare i regimi doganali e le procedure di sdoganamento, le regole di origine, il valore in dogana, la classificazione tariffaria, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca;

c)      sviluppare la collaborazione attraverso l'elaborazione, l'attuazione e il controllo dell'applicazione dei regimi doganali e delle procedure di sdoganamento, delle regole di origine e dell'assistenza amministrativa reciproca.

3.           Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi si riunisce una volta l'anno; la data e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti preventivamente dalle Parti. Le Parti possono decidere di convocare riunioni ad hoc del comitato, in caso di necessità.

4.           La presidenza del comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi è esercitata a rotazione dalle Parti.

5.           Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi riferisce al comitato congiunto di attuazione dell'APE.

CAPO 6

AGRICOLTURA, PESCA E SICUREZZA ALIMENTARE

Articolo 46

Obiettivi

1.           Le Parti riconoscono che, nella regione dell'Africa occidentale, i settori dell'agricoltura, compreso l'allevamento, e della pesca costituiscono una parte importante del PIL, svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro l'insicurezza alimentare e garantiscono un reddito e un lavoro alla maggior parte della popolazione attiva.

2.           Il presente Accordo, grazie ai suoi effetti economici e commerciali, e le iniziative nel quadro del programma APE per lo sviluppo, dovranno contribuire ad aumentare la produttività e la competitività e a diversificare la produzione nei settori agricolo e della pesca. Essi dovranno inoltre agevolare lo sviluppo del settore della trasformazione e intensificare gli scambi di prodotti agricoli, alimentari e ittici tra le Parti, nel rispetto della gestione sostenibile delle risorse naturali.

3.           Le Parti riconoscono le potenzialità agricole non ancora sfruttate nella regione dell'Africa occidentale e la necessità di sostenere l'attuazione delle sue politiche agricole nazionali e regionali, nel quadro delle politiche di cooperazione attuate dalle Parti a norma delle disposizioni contenute nella parte III del presente Accordo.

4.           Le Parti riconoscono che le risorse ittiche, biologiche e marittime sono di grande interesse per l'Unione europea e per la regione dell'Africa occidentale e che, visti i concreti rischi di esaurimento degli stock, segnatamente a causa della pesca industriale, occorre promuovere una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e acquatiche.

5.           Le Parti riconoscono anche che la pesca e gli ecosistemi marini degli Stati dell'Africa occidentale sono complessi, biologicamente vari e fragili e che il loro sfruttamento deve tenere conto di tali caratteristiche attraverso una conservazione ed una gestione sostenibili ed efficaci della pesca e degli ecosistemi connessi, basate su consulenze scientifiche e sul principio di precauzione definito dal Codice di condotta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile.

6.           Le Parti riconoscono altresì l'importanza socioeconomica delle attività connesse alla pesca e all'utilizzo delle risorse biologiche marine degli Stati dell'Africa occidentale, nonché l'esigenza di ottimizzarne i benefici in rapporto a fattori quali la sicurezza alimentare, l'occupazione, la lotta alla povertà, l'aumento delle entrate e la stabilità sociale delle comunità che vivono della pesca.

7.           Le Parti riconoscono che garantire la sicurezza alimentare delle popolazioni e migliorare i mezzi di sostentamento nelle zone rurali costituiscono fattori essenziali della riduzione della povertà che devono inserirsi nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Esse decidono quindi di agire insieme per evitare perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli e alimentari dell'Africa occidentale.

8.           L'Unione europea si impegna a sostenere nel quadro delle sue politiche, compresa quella della pesca, i paesi dell'Africa occidentale che elaborano un sistema efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.

9.           Le Parti riconoscono peraltro l'importanza per la regione di porre in essere politiche che consentano di accrescere i benefici derivanti dalla pesca a vantaggio delle popolazioni della regione dell'Africa occidentale.

10.         Per realizzare gli obiettivi del presente articolo le Parti tengono pienamente conto delle diverse caratteristiche ed esigenze economiche, sociali e ambientali, nonché delle strategie di sviluppo della Parte Africa occidentale.

Articolo 47

Sicurezza alimentare

Qualora l'attuazione del presente Accordo comporti o minacci di comportare difficoltà nella disponibilità o nell'accesso a prodotti necessari a garantire la sicurezza alimentare della Parte Africa occidentale o di uno Stato della regione dell'Africa occidentale, quest'ultima Parte può adottare misure adeguate, seguendo le procedure di cui all'articolo 22.

Articolo 48

Cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare

1.           La cooperazione in materia di agricoltura e sicurezza alimentare si inserisce nel quadro degli articoli 53 e 69 dell'accordo di Cotonou. Le Parti decidono di attuare in modo complementare e di rafforzamento reciproco le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative al presente capo ed il presente Accordo.

2.           Per consentire ai paesi della regione dell'Africa occidentale di garantire la sicurezza alimentare delle loro popolazioni e per promuovere un'agricoltura sostenibile e realizzabile le due Parti, seguendo le disposizioni della parte III, esaminano tutte le misure di cooperazione al fine di:

a)      favorire l'attuazione dei programmi di irrigazione e di gestione delle risorse idriche;

b)      favorire il progresso tecnologico, l'innovazione e la diversificazione nel settore agricolo;

c)      diffondere l'utilizzo di fattori di produzione agricoli che rispettano l'ambiente;

d)      sviluppare la ricerca per la produzione di sementi migliorate e potenziarne l'utilizzo da parte degli agricoltori;

e)      sviluppare un sistema integrato di agricoltura e allevamento;

f)       migliorare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli;

g)      potenziare il ruolo di sostegno-consulenza dello Stato agli operatori privati;

h)      rafforzare la filiera agricola;

i)       predisporre vie di accesso e di comunicazione nelle zone rurali al fine di migliorare la raccolta e la circolazione dei prodotti agricoli;

j)       contribuire al  miglioramento dei sistemi di allarme per prevenire le situazioni di emergenza;

k)      contribuire allo sviluppo di borse regionali per un migliore accentramento delle informazioni sulle disponibilità regionali di prodotti alimentari;

l)       favorire l'agricoltura a contratto con partner dell'Unione europea, ad esempio nell'offerta di prodotti biologici;

m)     identificare nuove opportunità per lo sviluppo e l'esportazione di prodotti a forte domanda internazionale;

n)      favorire le riforme del diritto fondiario volte ad aumentare la certezza giuridica degli agricoltori e in questo modo promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e la disponibilità dei crediti a favore dell'investimento privato nel settore agricolo.

3.           Le Parti convengono che situazioni particolari di penuria alimentare possono richiedere l'attuazione di programmi di assistenza alimentare specifici e puntuali a favore dei paesi confrontati con tali situazioni. Tali programmi non dovrebbero però in alcun modo compromettere le politiche di sicurezza alimentare in vigore negli Stati beneficiari di tali aiuti.

4.           Per limitare gli eventuali effetti negativi delle importazioni di aiuti alimentari nella regione dell'Africa occidentale, le due Parti si impegnano a privilegiare meccanismi triangolari di aiuto alimentare, che favoriscono la commercializzazione dei prodotti agricoli locali.

5.           Le Parti sottolineano l'importanza del settore agricolo nell'economia e per la sicurezza alimentare dell'Africa occidentale e, in particolare, la sensibilità dei settori che dipendono dai mercati internazionali. Ogni Parte garantisce la trasparenza delle sue politiche e misure nazionali di sostegno. A tal fine l'Unione europea comunica periodicamente all'Africa occidentale, con ogni mezzo appropriato, una relazione su tali misure, che ne menziona anche la base giuridica, la forma e i relativi importi. Le Parti possono scambiarsi informazioni su qualsiasi misura della politica agricola, su richiesta di una delle Parti.

6.           La Parte Unione europea si impegna a non ricorrere alle sovvenzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati verso l'Africa occidentale.

7.           Ai fini dell'attuazione della cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare le Parti istituiscono un meccanismo di dialogo permanente su tutti i settori citati nel presente articolo. Le modalità del dialogo saranno precisate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 49

Cooperazione in materia di pesca

1.           Per sviluppare e promuovere la cooperazione nel settore della pesca, secondo le disposizioni della parte III, le Parti si impegnano a:

a)      collaborare ad una gestione sostenibile delle risorse alieutiche della regione dell'Africa occidentale e applicare il principio di precauzione nel determinare il livello sostenibile delle catture e nel definire le condizioni di accesso alle risorse alieutiche da rispettare per evitare uno sfruttamento eccessivo degli stock nonché qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e sull'ecosistema;

b)      promuovere il miglioramento della capacità sul fronte dell'offerta e della competitività dei prodotti della pesca. A tal fine l'Unione europea si impegna a sostenere gli Stati membri della regione a soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) nonché a sviluppare il mercato regionale dei prodotti della pesca;

c)      promuovere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti al fine di incrementare la produttività delle imprese ittiche della regione;

d)      collaborare alla gestione sostenibile della pesca artigianale e all'elaborazione e attuazione di una politica di sviluppo dell'acquacultura nell'Africa occidentale;

e)      elaborare e proporre misure minime che le imbarcazioni devono rispettare per consentire di migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle loro attività;

f)       intraprendere sforzi coordinati per migliorare gli strumenti di divieto, dissuasione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e per adottare misure adeguate in tale contesto. In tale ambito le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti utili a porre fine alla pesca illegale e ad impedirne la prosecuzione, fatte salve tutte le altre azioni che esse ritengano opportune;

g)      istituire un sistema di controllo delle imbarcazioni (VMS) per tutta l'Africa occidentale e provvedere affinché tutti gli Stati dell'Africa occidentale utilizzino un VMS compatibile;

h)      oltre ad istituire l'obbligo di un sistema VMS compatibile tutta l'Africa occidentale, unitamente alla Parte Unione europea, si impegna a sviluppare altri meccanismi per garantire politiche di controllo e di sorveglianza efficaci;

i)       snellire le procedure e le condizioni di tracciabilità e di certificazione dei prodotti ittici esportati dalla regione verso il mercato dell'Unione europea;

j)       migliorare e potenziare i meccanismi e i dispositivi di controllo, di sorveglianza e di monitoraggio della pesca al fine di lottare contro la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata, compresa l'adozione di misure minime che le imbarcazioni devono rispettare per consentire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle loro attività;

k)      autorizzare misure di protezione adeguate, basate su raccomandazioni scientifiche e precedute da consultazioni delle varie Parti in causa, compresa l'Unione europea, quando la gestione sostenibile delle risorse alieutiche e acquatiche della regione rischia di essere compromessa;

l)       rafforzare la ricerca scientifica sulla conoscenza della situazione relativa alle risorse alieutiche della regione dell'Africa occidentale;

m)     migliorare e potenziare il sistema d'informazione e di trattamento statistico della pesca, in particolare per le specie migratrici;

n)      rafforzare la cooperazione in tutti i settori d'interesse comune in materia di pesca.

Articolo 50

Integrazione regionale

1.           Le Parti riconoscono che una maggiore integrazione dei mercati e dei settori agricolo e alimentare tra gli Stati dell'Africa occidentale grazie all'eliminazione progressiva degli ostacoli restanti e all'adozione di un quadro normativo adeguato contribuirà ad un approfondimento del processo d'integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi del presente capo.

2.           Conformemente alle disposizioni di cui alla parte III e al programma APE per lo sviluppo, le Parti lavorano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche settoriali regionali per l'agricoltura e la pesca e rendono più efficaci i mercati regionali nei settori agricolo e della pesca.

Articolo 51

Scambio d'informazioni e consultazione sulle questioni agricole e della pesca

1.           Le Parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e pertinenti per gli scambi commerciali tra le Parti.

2.           Le Parti concordano sulla particolare utilità del dialogo per quanto riguarda:

a)      lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli nonché sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;

b)      lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;

c)      la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

d)      lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie, sulle politiche e sulle misure di controllo della qualità;

e)      lo scambio di opinioni per una migliore conoscenza e per il monitoraggio delle norme private in vigore nell'Unione europea

PARTE III

COOPERAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIMENSIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'APE

Articolo 52

Obiettivi

1.           Nel quadro del presente Accordo le Parti si impegnano a rafforzare la loro collaborazione ed assumono un impegno congiunto per l'attuazione dell'APE ed il conseguimento dei suoi obiettivi. La Parte Unione europea si impegna ad accompagnare la Parte Africa occidentale nell'attuazione di un APE portatore di sviluppo.

2.           L'impegno comune delle Parti si inserisce nella visione di sviluppo della regione dell'Africa occidentale e contribuisce alla realizzazione delle priorità stabilite nella parte I del presente Accordo. A tal fine le Parti riconoscono che migliorare l'accesso al mercato dell'Unione europea non costituisce una condizione sufficiente per giungere ad un inserimento vantaggioso della regione dell'Africa occidentale nel commercio mondiale. Pertanto le Parti si impegnano anche ad attuare misure efficaci che dovranno contribuire, nella regione dell'Africa occidentale, a fondare una base economica stabile, competitiva e diversificata, ad approfondire la sua integrazione economica e ad adeguarla al nuovo contesto creato dal presente Accordo affinché tale regione possa trarre vantaggio dal partenariato economico.

Articolo 53

Principi

1.           Le Parti decidono di cooperare al fine di sostenere, dal punto di vista tecnico e finanziario, gli sforzi dell'Africa occidentale per la realizzazione degli impegni assunti nel quadro del presente Accordo. La cooperazione riguarda anche l'assistenza alla regione dell'Africa occidentale nell'eliminare gli ostacoli alla diversificazione e all'aumento della sua produzione, al fine di incrementare gli scambi commerciali intraregionali e trarre vantaggio dall'apertura del mercato europeo. Le Parti si impegnano ad attuare il programma APE per lo sviluppo (PAPED) al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo. Le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alla cooperazione e all'integrazione economiche e regionali saranno attuate al fine di estendere al massimo i benefici previsti del presente Accordo.

2.           Le Parti decidono di garantire coerenza tra la cooperazione allo sviluppo e i loro impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile e di strategie regionali di sviluppo.

3.           Il nuovo regime commerciale istituito dal presente Accordo e gli impegni assunti a titolo della cooperazione allo sviluppo si completano a vicenda e contribuiscono insieme alla dimensione "sviluppo" dell'Accordo. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del presente Accordo, il nuovo regime commerciale è fondato sulla reciprocità, tenendo conto della differenza del livello di sviluppo ed instaura un trattamento speciale e differenziato nonché una liberalizzazione progressiva e asimmetrica per l'Africa occidentale.

4.           Le Parti convengono inoltre che le disposizioni della presente parte non devono essere interpretate come tali da impedire, alla Parte Africa occidentale, di perseguire i propri obiettivi di crescita e di sviluppo, di attuare le sue politiche e di realizzare la sua integrazione regionale.

Articolo 54

Modalità di finanziamento

1.           L'Unione europea si impegna a sostenere le azioni e i progetti connessi alla dimensione "sviluppo" dell'Accordo. Il finanziamento dell'Unione europea[2] relativo alla cooperazione allo sviluppo tra l'Africa occidentale e l'Unione europea che sostiene l'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel quadro di:

a)      regole e procedure appropriate previste dall'accordo di Cotonou, in particolare le procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo;

b)      strumenti pertinenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea;

c)      altri meccanismi finanziari da creare alla scadenza dell'accordo di Cotonou.

2.           Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere attività di sviluppo a favore della cooperazione economica regionale e dell'attuazione del presente Accordo, sia a livello nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di efficacia, coordinamento e complementarità degli aiuti.

3.           L'Unione europea ed i suoi Stati membri si impegnano a finanziare la dimensione "sviluppo" dell'Accordo durante un periodo corrispondente almeno alla durata della liberalizzazione degli scambi commerciali da parte dell'Africa occidentale nel quadro del presente Accordo, conformemente agli strumenti finanziari, alle disposizioni legali delle Parti e ai principi enunciati nell'articolo 2 del presente Accordo.

4.           L'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a sostenere l'Africa occidentale nella mobilitazione dei finanziamenti complementari della dimensione "sviluppo" dell'Accordo presso altri finanziatori.

Articolo 55

Programma APE per lo sviluppo

A sostegno degli sforzi autonomi della regione per garantire il suo sviluppo, le Parti adottano i provvedimenti finanziari e tecnici necessari per l'attuazione del programma APE per lo sviluppo (PAPED) e per la realizzazione dei suoi obiettivi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54 di cui sopra, in vista di concretizzare la dimensione "sviluppo" del presente Accordo.

Articolo 56

Gli obiettivi del PAPED

1.           Il programma APE per lo sviluppo si inserisce in una visione a lungo termine al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'Accordo. L'obiettivo generale del programma consiste nel costruire un'economia regionale competitiva, armoniosamente integrata nell'economia mondiale e che stimoli la crescita e lo sviluppo sostenibile. Si stabilisce una coerenza tra il PAPED e il programma di aiuti agli scambi commerciali della regione dell'Africa occidentale nonché con le strategie regionali di sviluppo economico e settoriale della regione.

2.           L'obiettivo specifico perseguito dal programma APE per lo sviluppo consiste nel consentire alla regione dell'Africa occidentale di trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dall'APE e di far fronte ai costi di adeguamento e alle sfide connesse all'attuazione dell'Accordo.

3.           A tal fine il programma dovrà contribuire a:

a)      realizzare una crescita economica rapida, sostenuta e creatrice di occupazione, che contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e alla riduzione della povertà nella regione dell'Africa occidentale;

b)      accrescere la competitività e la diversificazione delle economie della regione dell'Africa occidentale;

c)      incrementare la produzione e il reddito delle popolazioni;

d)      approfondire il processo di integrazione regionale e ampliare gli scambi commerciali intraregionali;

e)      ampliare le quote di mercato della regione dell'Africa occidentale sul mercato europeo grazie, tra l'altro, ad un migliore accesso a tale mercato;

f)       promuovere gli investimenti in Africa occidentale e il partenariato tra i settori privati dell'Unione europea e dell'Africa occidentale e migliorare il contesto imprenditoriale nella regione dell'Africa occidentale.

Articolo 57

Gli assi del PAPED

I settori d'intervento oggetto del programma APE per lo sviluppo si articolano su cinque assi:

a)           la diversificazione e l'ampliamento delle capacità di produzione;

b)           lo sviluppo degli scambi commerciali intraregionali e l'agevolazione dell'accesso ai mercati internazionali;

c)           il miglioramento ed il potenziamento delle infrastrutture nazionali e regionali relative all'attività commerciale;

d)           la realizzazione degli adeguamenti indispensabili e la considerazione delle altre esigenze connesse agli scambi commerciali;

e)           l'attuazione ed il monitoraggio/la valutazione dell'APE da parte della regione dell'Africa occidentale.

Articolo 58

Modalità di attuazione del PAPED

1.           Il programma APE per lo sviluppo è oggetto di un Protocollo che costituisce parte integrante dell'Accordo ed è contenuto nell'allegato F. Le modalità di attuazione del programma sono definite nel Protocollo.

2.           Il PAPED è attuato mediante attività accompagnate da una valutazione finanziaria, da un calendario e da indicatori per il monitoraggio dell'attuazione. Le attività sono oggetto di un impegno finanziario dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per la loro realizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54 di cui sopra.

3.           Il PAPED è oggetto di una valutazione effettuata con una periodicità convenuta tra le Parti. Il PAPED è sottoposto a revisione a scadenza regolare, sulla base dei risultati della sua attuazione e dell'impatto dell'Accordo. A tal fine un meccanismo fondato su indicatori definiti di comune accordo consente il monitoraggio permanente dell'attuazione del programma e la valutazione delle sue ripercussioni.

4.           Nel quadro della valutazione congiunta di cui al paragrafo 3 le Parti ricercano la sinergia tra il ritmo di attuazione degli impegni assunti dalla regione dell'Africa occidentale e i progressi compiuti nell'attuazione delle attività e dei programmi nell'ambito del PAPED, compresa la mobilitazione delle risorse per il suo finanziamento, nonché nel miglioramento della competitività e delle capacità di produzione della regione. Le Parti, nel quadro del Consiglio congiunto dell'APE, adottano misure conformi alle disposizioni del presente Accordo, in particolare all'articolo 54, per rafforzare la suddetta sinergia.

Articolo 59

Sostegno all'attuazione delle norme

Le Parti convengono sul fatto che l'attuazione delle norme relative al commercio, i cui settori di cooperazione vengono descritti dai vari capi specifici del presente Accordo, è essenziale per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. La cooperazione in tale ambito sarà attuata nel rispetto delle modalità descritte dall'articolo 54.

Articolo 60

Adeguamento fiscale

1.           Le Parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi doganali previste dal presente Accordo possono creare difficoltà alla regione dell'Africa occidentale ed intendono instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito.

2.           Tenendo presente il calendario di eliminazione progressiva dei dazi concordato dalle Parti nel presente Accordo, esse convengono di avviare un dialogo approfondito sulle riforme e sulle misure di adeguamento fiscale intese ad assorbire, a termine, il deficit di bilancio dei paesi della regione dell'Africa occidentale.

3.           L'Africa occidentale si impegna ad attuare riforme fiscali nel quadro della transizione fiscale indotta dalla liberalizzazione. L'Unione europea si impegna a sostenere l'Africa occidentale nell'attuazione di tali riforme. Tenuto conto di tali riforme, l'Unione europea si impegna a fornire le risorse finanziarie per coprire l'impatto fiscale netto concordato tra le Parti, relativo al periodo di soppressione progressiva dei dazi.

Articolo 61

Strumenti

1.           Nel quadro dell'attuazione delle disposizioni di cui alla parte III del presente Accordo, le Parti convengono sull'istituzione degli strumenti seguenti:

a)      l'Osservatorio della competitività;

b)      il Fondo regionale APE.

2.           L'Osservatorio della competitività è uno degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'Accordo. Esso si avvale di indicatori chiari di monitoraggio e di valutazione per apprezzare l'impatto dell'APE. Gli indicatori saranno fissati non appena sarà firmato l'Accordo.

3.           Le Parti riconoscono l'utilità dei meccanismi di finanziamento regionali. Il Fondo regionale APE è il principale strumento di finanziamento del programma APE per lo sviluppo. Si tratta di uno strumento privilegiato per incanalare il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

4.           Il Fondo regionale APE è infatti stabilito dalla e per la regione al fine di incanalare il finanziamento a livello regionale e se necessario nazionale, nonché attuare in modo efficace le misure di sostegno al presente Accordo.

5.           L'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a canalizzare il loro sostegno sia attraverso i meccanismi di finanziamento propri alla regione, sia tramite quelli scelti dai paesi firmatari del presente Accordo. Tali meccanismi sono attuati nel rispetto dei principi di efficacia dell'aiuto della dichiarazione di Parigi, al fine di garantire un'attuazione semplificata, efficace e rapida. Le Parti potranno concordare qualsiasi altro meccanismo o modalità di finanziamento.

6.           Le modalità di funzionamento dei due strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisate dal comitato congiunto dell'APE.

PARTE IV

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E PARTI

Articolo 62

Obiettivo

L'obiettivo di questa parte dell'Accordo è stabilire i metodi di prevenzione e risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere tra le Parti al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Articolo 63

Ambito di applicazione

1.           Questa parte si applica a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21.

2.           Nonostante il paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou è applicabile in caso di controversie riguardanti il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 64

Le Parti della controversia

1.           L'Unione europea e i suoi Stati membri sono considerati come una sola Parte nel quadro della prevenzione e della risoluzione delle controversie sorte durante l'applicazione del presente Accordo.

2.           L'ECOWAS, l'UEMOA e l'insieme degli Stati dell'Africa occidentale, compresa la Mauritania, sono considerati una sola Parte nel quadro della prevenzione e della risoluzione delle controversie sorte durante l'applicazione del presente Accordo.

CAPO 2

PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE: CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

Articolo 65

Consultazioni

1.           Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 63 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.           La Parte che desideri avviare consultazioni lo chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato congiunto di attuazione dell'APE, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'Accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3.           Le consultazioni vengono avviate entro quaranta (40) giorni dalla data di presentazione della domanda. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta (60) giorni dalla data della domanda a meno che le Parti non decidano di proseguire oltre tale termine. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.           Nelle situazioni urgenti, in particolare quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, le consultazioni vengono avviate entro quindici (15) giorni dalla data di presentazione della domanda e si ritengono concluse entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda.

5.           In tutte le tappe della prevenzione e della risoluzione delle controversie la Parte Unione europea dedica particolare attenzione alla situazione, alle preoccupazioni e agli interessi particolari degli Stati della regione dell'Africa occidentale.

6.           Qualora le consultazioni non siano avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista dal presente Accordo.

Articolo 66

Mediazione

1.           Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. I termini di riferimento della mediazione saranno quelli esposti nella domanda di consultazioni, a meno che le Parti non decidano diversamente.

2.           A meno che le Parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro dieci (10) giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di mediazione, il presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE o un suo rappresentante, su richiesta della Parte più diligente, designa un mediatore estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 83, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venti (20) giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

3.           Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le argomentazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.

4.           Il parere del mediatore può comprendere raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall'articolo 63. Il parere del mediatore non è vincolante.

5.           Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Il mediatore può anche decidere di modificare i termini su istanza di una delle Parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.

6.           Gli atti relativi alla mediazione, e in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso del procedimento, rimangono riservati.

CAPO 3

PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione I – Procedura di arbitrato

Articolo 67

Avvio della procedura di arbitrato

1.           Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 65 oppure dopo aver fatto ricorso alla mediazione di cui all'articolo 66, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2.           La domanda di costituzione del collegio arbitrale è trasmessa per iscritto alla Parte convenuta e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Nella domanda la Parte attrice precisa la situazione specifica e/o la misura oggetto della controversia ed espone i motivi per i quali la situazione e/o la misura sono contrarie alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 68

Costituzione del collegio arbitrale

1.           Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2.           Entro dieci (10) giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato congiunto di attuazione dell'APE, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.           Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE, o al suo rappresentante, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 83 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.

4.           Il presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE o il suo rappresentante seleziona gli arbitri estraendoli a sorte entro cinque (5) giorni dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il giorno e l'ora della selezione sono comunicati alle Parti. Il fatto che una delle Parti ometta di inviare il proprio rappresentante in seguito ad una convocazione non pregiudica in alcun modo la validità della selezione.

5.           La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

6.           Le modalità di assunzione delle spese di arbitrato sono definite nel regolamento delle procedure.

Articolo 69

Relazione intermedia del collegio arbitrale

Di norma il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi (120) giorni dalla sua costituzione. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

Articolo 70

Decisione del collegio arbitrale

1.           Il collegio arbitrale consegna la propria decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro centocinquanta (150) giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta (180) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2.           Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro settantacinque (75) giorni dalla data della sua costituzione. La decisione deve comunque essere presa entro novanta (90) giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può adottare una decisione preliminare sul carattere di urgenza della questione.

3.           Ciascuna Parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.

Sezione II - Esecuzione

Articolo 71

Esecuzione della decisione del collegio arbitrale

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine di esecuzione della decisione.

Articolo 72

Termine ragionevole per l'esecuzione

1.           Entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione del collegio arbitrale alle Parti, la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione comunica per iscritto alla Parte attrice e al comitato congiunto di attuazione dell'APE il termine che ritiene necessario per conformarsi alla decisione ("termine ragionevole").

2.           In caso di disaccordo tra le Parti della controversia sul termine ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti (20) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire tale termine ragionevole. La domanda è trasmessa simultaneamente all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.

3.           Nel determinare il termine ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la Parte stessa sono necessarie per garantire la conformità. Ognuna delle Parti può presentare la propria stima dei tempi necessari per l'adozione di tali misure. Il collegio arbitrale può anche tenere conto di vincoli dimostrabili in termini di capacità, che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione.

4.           Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque (45) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.

5.           Il termine ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

Articolo 73

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio arbitrale

1.           La Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione informa l'altra Parte ed il comitato congiunto di attuazione dell'APE prima dello scadere del termine ragionevole in merito alle misure da essa adottate per conformarsi alla decisione arbitrale.

2.           Qualora le Parti non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente Accordo, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La domanda indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo. Il collegio arbitrale si pronuncia entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione della domanda.

3.           Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per l'adozione della decisione è di centocinque (105) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.

Articolo 74

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.           Qualora la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione non notifichi entro lo scadere del termine ragionevole le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale o qualora quest'ultimo dichiari che le misure notificate in applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, non sono compatibili con gli obblighi della suddetta Parte secondo le disposizioni dell'articolo 71, la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione, se invitata dalla Parte attrice, deve sottoporle un'offerta di indennizzo temporaneo.

2.           Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta (30) giorni dallo scadere del termine ragionevole o dalla decisione a norma dell'articolo 73 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni dell'articolo 71 delle misure prese per dare esecuzione alla decisione, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica alla controparte. Adottando tali misure la Parte attrice cerca di optare per quelle che influiscono il meno possibile sul conseguimento degli obiettivi del presente Accordo. Se del caso, le misure temporanee tengono conto del loro impatto sull'economia degli Stati dell'Africa occidentale e non devono influire sulla fornitura di assistenza allo sviluppo della regione dell'Africa occidentale.

3.           La Parte Unione europea dà prova di moderazione nel richiedere indennizzi o nell'adottare le misure opportune a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo e tiene conto della situazione dei paesi in via di sviluppo dell'Africa occidentale.

4.           Le misure opportune o gli indennizzi sono temporanei e non sono più applicati dopo che la misura incompatibile è stata revocata o modificata in modo da renderla conforme alle disposizioni dell'articolo 71 oppure se le Parti convengono di porre fine alla procedura di risoluzione della controversia.

Articolo 75

Riesame delle misure di esecuzione della decisione prese successivamente all'adozione delle misure opportune

1.           La Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione notifica all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e chiede che sia posta fine all'applicazione delle misure adottate dalla Parte attrice.

2.           Se entro trenta (30) giorni dalla notifica le Parti non giungono ad un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni del presente Accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La domanda è trasmessa simultaneamente all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale decide entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione della domanda e comunica la sua decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità delle misure adottate con le pertinenti disposizioni del presente Accordo, decide se la Parte attrice possa continuare ad applicarle. Qualora ritenga che tali misure sono conformi, il collegio arbitrale pone fine all'applicazione delle misure adottate dalla Parte attrice.

3.           Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta (60) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.

Sezione III - Disposizioni comuni e transitorie

Articolo 76

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine alla controversia. In tal caso le Parti informano il comitato congiunto di attuazione dell'APE. L'adozione di una soluzione concordata pone fine alla procedura.

Articolo 77

Regolamento di procedura

Il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta un regolamento di procedura entro tre (3) mesi dalla sua istituzione.

Articolo 78

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni ottenute in questo modo devono essere divulgate alle Parti affinché queste possano esprimere le loro osservazioni.

Articolo 79

Lingue di lavoro

1.           Le lingue comuni di lavoro delle Parti durante le procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie sono l'inglese, il francese oppure il portoghese.

2.           Le Parti presentano le loro comunicazioni per iscritto o oralmente in una di tali tre lingue ufficiali.

Articolo 80

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente Accordo secondo le norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 81

Decisioni del collegio arbitrale

1.           Il collegio arbitrale adotta decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.

2.           La decisione espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente Accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE rende pubblica la decisione del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

3.           La decisione del collegio arbitrale indica esplicitamente il modo in cui è stato tenuto conto delle flessibilità, compreso il trattamento speciale e differenziato, previste dal presente accordo e chieste da una delle Parti.

4.           Nonostante le  disposizioni dell'articolo 64, le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale riguardano specificamente lo Stato o gli Stati le cui misure sono state ritenute contrarie al presente Accordo. Di conseguenza nessuno Stato può essere oggetto di sanzioni qualora la mancata esecuzione di un obbligo derivante dal presente Accordo non possa essergli contestata.

Articolo 82

Disposizione transitoria

Per tenere conto della particolare situazione dell'Africa occidentale le Parti decidono che, per un periodo transitorio di dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Parte Unione europea privilegia la consultazione e la mediazione come modalità di risoluzione delle controversie e dà prova di moderazione nelle sue richieste.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 83

Elenco degli arbitri

1.           Entro tre (3) mesi dall'istituzione del comitato congiunto di attuazione dell'APE, quest'ultimo redige un elenco di quindici (15) arbitri. Ogni Parte designa un terzo degli arbitri. Le due Parti indicano di comune accordo l'ultimo terzo degli arbitri, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, cui potrebbe essere affidato l'incarico di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE si accerta che il suddetto elenco contenga sempre quindici nominativi e che rappresenti le varie specialità del commercio internazionale nonché del partenariato economico e commerciale tra le due regioni.

2.           Gli arbitri posseggono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi sono indipendenti, agiscono a titolo personale e non secondo le istruzioni di organizzazioni o governi, non sono membri dell'amministrazione di nessuna delle Parti ed osservano il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.

Articolo 84

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.           I collegi arbitrali istituiti a norma del presente Accordo non sono abilitati a pronunciarsi su controversie che riguardano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2.           Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente Accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che, per una misura specifica, abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del presente Accordo o a norma dell'accordo OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato non appena una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 del memorandum d'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.

3.           Il presente Accordo non può impedire ad una Parte di applicare la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può impedire alle Parti di sospendere i vantaggi concessi ai termini del presente Accordo.

Articolo 85

Termini

1.           Tutti i termini di decadenza fissati nella presente parte, compresi quelli entro i quali i collegi arbitrali devono adottare le decisioni, sono espressi in giorni di calendario a partire dal giorno che segue l'atto o il fatto al quale si riferisce. Se l'ultimo giorno non è lavorativo, la scadenza del termine è rinviata al giorno lavorativo successivo.

2.           Tutti i termini previsti nella presente parte dell'Accordo possono essere prorogati tramite reciproco accordo delle Parti.

Articolo 86

Cooperazione

Le Parti decidono di cooperare, anche finanziariamente, conformemente alle disposizioni della parte III, nel settore dell'assistenza giuridica e in particolare del rafforzamento delle capacità, al fine di consentire l'utilizzo da parte dell'Africa occidentale del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.

PARTE V

ECCEZIONI GENERALI

Articolo 87

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui sussistono le stesse condizioni o una restrizione dissimulata degli scambi di beni o di servizi e dello stabilimento, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

a)           necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)           necessarie alla protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante;

c)           necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, ivi comprese quelle relative:

i)       alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di mancati pagamenti in ambito contrattuale;

ii)      alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii)     alla sicurezza;

iv)     all'applicazione della normativa doganale; oppure

v)      alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

d)           connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;

e)           necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

f)            connesse alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora dette misure siano accompagnate da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;

g)           connesse ai prodotti del lavoro carcerario;

h)           essenziali per l'acquisto o la riparazione di prodotti scarsamente disponibili a livello generale o locale. Tali misure devono tuttavia essere compatibili con il principio secondo il quale le Parti hanno diritto ad una quota equa dell'approvvigionamento internazionale di tali prodotti. Tutte le misure di cui sopra che risultino incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo saranno abrogate non appena le circostanze che le hanno motivate avranno cessato di esistere.

Articolo 88

Eccezioni in materia di sicurezza

1.           Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da:

a)      imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b)      impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:

i)       relativi a materiali per la fissione o per la fusione o ai materiali da essi derivati;

ii)      nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento delle forze armate;

iii)     nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

iv)     nell'ambito di appalti pubblici indispensabili alla sicurezza nazionale o alla difesa nazionale;

v)      in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;

c)      impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2.           Il comitato congiunto di attuazione dell'APE è informato nella misura del possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della data della loro revoca.

Articolo 89

Difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti

1.           In caso di gravi difficoltà, reali o eventuali, a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di merci e di servizi, nonché dei pagamenti e dei movimenti di capitali, compresi quelli connessi agli investimenti diretti.

2.           Le Parti si adoperano per evitare, per quanto possibile, di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3.           Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, hanno una durata limitata e non superano quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

4.           Le Parti che mantengono o hanno adottato misure restrittive o che le modificano inviano senza indugio una notifica alle altre Parti e presentano il più rapidamente possibile un calendario per la loro eliminazione progressiva.

5.           All'interno del comitato congiunto di attuazione dell'APE si svolgono rapidamente consultazioni finalizzate a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte o delle Parti interessate nonché le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)      la natura e la portata delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e delle difficoltà finanziarie esterne;

b)      l'ambiente economico e commerciale esterno;

c)      eventuali misure correttive alternative a disposizione.

6.           Durante le consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tutti i dati finanziari e statistici presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti vengono accettati; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte in questione.

Articolo 90

Fiscalità

1.           Nessuna disposizione del presente Accordo né di qualsiasi intesa o modifica adottata a norma del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, di distinguere tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2.           Nessuna disposizione del presente Accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire l'adozione o l'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.           Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente Accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 91

Organismi congiunti dell'APE

È stabilito un quadro istituzionale per la supervisione e l'attuazione dell'Accordo di partenariato economico tra la Parte Africa occidentale e la Parte Unione europea, comprendente gli organismi seguenti:

a)           il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea;

b)           il comitato congiunto di attuazione dell'APE Africa occidentale - Unione europea;

c)           il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea;

d)           il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea.

Articolo 92

Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea

1.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è incaricato della supervisione dell'attuazione del presente Accordo. Esso si riunisce a livello ministeriale.

2.           Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri ACP-UE quali definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea si accerta del funzionamento del dispositivo istituzionale del presente Accordo e della sua attuazione e segue la realizzazione dei suoi obiettivi. Esamina anche le questioni di rilievo inerenti al presente Accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e che incidono sul presente partenariato economico e commerciale tra le Parti.

3.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti in vista della revisione del presente Accordo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 111.

4.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea si riunisce una volta ogni due (2) anni. Può riunirsi anche in sessioni straordinarie se le circostanze lo esigono.

Articolo 93

Composizione e regolamento interno

1.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e dai membri della Commissione europea e, dall'altro lato, dai membri del comitato ministeriale per il monitoraggio dell'APE Africa occidentale - Unione europea, nonché dai presidenti delle commissioni dell'ECOWAS e dell'UEMOA.

2.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta il suo regolamento interno.

3.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è presieduto a rotazione da un rappresentante della Parte Unione europea e da un rappresentante della Parte Africa occidentale, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno.

4.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea presenta periodicamente al Consiglio dei ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni sul funzionamento del presente Accordo.

5.           I membri del Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 94

Poteri e procedure decisionali

1.           Per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'Accordo medesimo.

2.           Le decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per dare loro attuazione conformemente alle rispettive norme interne.

3.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può anche formulare raccomandazioni.

4.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni con il comune accordo delle parti.

Articolo 95

Comitato congiunto di attuazione dell'APE Africa occidentale - Unione europea

1.           Nell'eseguire la sua missione, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è assistito dal comitato congiunto di attuazione dell'APE, composto da alti funzionari o da loro rappresentanti debitamente designati dalle Parti. Ogni Parte può sottoporre al comitato congiunto di attuazione dell'APE qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'Accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi.

2.           Il Consiglio congiunto dell'APE elabora e adotta il regolamento interno del comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE è presieduto a rotazione, per un (1) anno, da un rappresentante di una delle Parti. Esso presenta un rapporto annuale al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.

3.           Il comitato congiunto di attuazione dell'APE svolge in particolare le funzioni seguenti:

a)      in materia di scambi commerciali:

i)       garantisce l'attuazione e l'adeguata applicazione delle disposizioni del presente Accordo; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in questo ambito;

ii)      sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni del presente Accordo e valuta i risultati della sua applicazione;

iii)     interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte IV, per prevenire e risolvere le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo;

iv)     assiste il Consiglio congiunto dell'APE  Africa occidentale - Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni;

v)      segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;

vi)     effettua il monitoraggio e la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del presente Accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle Parti;

vii)    valuta la situazione e interviene per facilitare gli scambi commerciali e le opportunità d'investimento e imprenditoriali tra le Parti;

viii)   discute qualsiasi materia attinente al presente Accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il perseguimento dei suoi obiettivi;

b)      in materia di sviluppo:

i)       assiste il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente Accordo;

ii)      segue l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con finanziatori terzi;

iii)     formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;

iv)     riesamina periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dal presente Accordo e all'occorrenza formula raccomandazioni relative a nuove priorità da includere;

v)      esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente Accordo.

4.           Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato congiunto di attuazione dell'APE può:

a)      istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno;    

b)      esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente Accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni;

c)      adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente Accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto Africa occidentale-Unione europea gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In tali casi il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta le decisioni o formula le raccomandazioni di comune accordo con le Parti.

5.           Il comitato congiunto di attuazione dell'APE si riunisce una volta l'anno per effettuare un esame generale dell'attuazione del presente Accordo; la data e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti in anticipo dalle Parti, alternativamente in ognuna delle regioni. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE può, se del caso, tenere sessioni straordinarie per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Articolo 96

Comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea

1.           Il comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea costituisce una sede di concertazione e di dialogo tra i membri del Parlamento europeo e quelli dei Parlamenti dell'ECOWAS e dell'UEMOA. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Esso coopera con l'Assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di Cotonou.

2.           Il comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea è composto, da un lato, dai membri del Parlamento europeo e, dall'altra parte, dai membri dei Parlamenti regionali dell'Africa occidentale. I rappresentanti delle Parti possono assistere alle riunioni del comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea.

3.           Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta il proprio regolamento interno e ne informa il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.

4.           Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è presieduto a rotazione da un membro del Parlamento europeo e da un membro dei Parlamenti dell'ECOWAS e dell'UEMOA, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno.

5.           Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può chiedere al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea di fornirgli tutte le informazioni utili riguardanti l'attuazione del presente Accordo ed il Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea gli fornisce le informazioni richieste.

6.           Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.

7.           Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea e del comitato congiunto di attuazione dell'APE.

Articolo 97

Comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea

1.           Il comitato consultivo misto assiste il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i partner economici e sociali delle due Parti. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti socioeconomici e ambientali delle relazioni tra le Parti nel quadro dell'attuazione del presente Accordo.

2.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea stabilisce la partecipazione al comitato consultivo misto dell'APE Africa occidentale - Unione europea, accertandosi che tutti i soggetti interessati siano ampiamente rappresentati.

3.           Il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea svolge le sue attività in concertazione con il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea o di propria iniziativa e formula raccomandazioni all'attenzione del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea. I rappresentanti delle Parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo misto.

4.           Il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea adotta il proprio regolamento interno in accordo con il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

5.           Il comitato consultivo misto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può trasmettere raccomandazioni al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea e al comitato congiunto di attuazione dell'APE.

Articolo 98

Finanziamento del funzionamento del dispositivo istituzionale

Le Parti decidono di cooperare in vista del finanziamento degli organismi di cui all'articolo 91, secondo le disposizioni contenute nella parte III del presente accordo. Le modalità di finanziamento saranno decise nei regolamenti interni dei suddetti organismi e con l'accordo del Consiglio congiunto dell'APE.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99

Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi

1.           Le Parti contraenti del presente Accordo sono la Parte Unione europea e la Parte Africa occidentale.

2.           La Parte Unione europea comprende l'Unione europea e i suoi Stati membri o l'Unione europea o i suoi Stati membri, nei loro rispettivi ambiti di competenza previsti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.           La Parte Africa occidentale comprende la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e i loro Stati membri nei loro rispettivi ambiti di competenza previsti dai trattati dell'ECOWAS e dell'UEMOA e la Mauritania.

4.           Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi fissati.

Articolo 100

Coordinatori e scambio di informazioni

1.           Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente Accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano ciascuna un coordinatore. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorità competenti prevista da specifiche disposizioni del presente Accordo.

2.           Su istanza di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente Accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la Parte richiedente.

3.           Su istanza dell'altra Parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, ogni Parte – attraverso i suoi coordinatori – fornisce le informazioni e risponde tempestivamente alle domande dell'altra Parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le Parti.

Articolo 101

Trasparenza

1.           Ogni Parte provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere disponibili al pubblico e a segnalare all'altra Parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente Accordo.

2.           Fatte salve le specifiche disposizioni del presente Accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della Parte interessata.

Articolo 102

Riservatezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte IV del presente Accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 68, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Articolo 103

Preferenza regionale

1.           Nessuna disposizione del presente Accordo impone a una Parte di concedere all'altra Parte del presente Accordo un trattamento più favorevole di quello applicato all'interno di ciascuna delle Parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale.

2.           Qualora uno Stato dell'Africa occidentale o le sue comunità economiche concedano all'Unione europea o ad uno dei suoi Stati membri un trattamento più favorevole o un qualsiasi vantaggio ai termini del presente Accordo e viceversa, ne beneficia anche ogni firmatario del presente Accordo, in modo immediato e incondizionato.

3.           Le disposizioni del presente Accordo non possono essere interpretate come tali da implicare per l'Unione europea o per la Parte Africa occidentale l'obbligo di concedersi reciprocamente eventuali trattamenti preferenziali applicabili a causa dell'appartenenza dell'Unione europea o della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e della Mauritania ad un accordo di integrazione economica regionale alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 104

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1.           Tenendo conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e la Parte Africa occidentale e al fine di consolidare le relazioni economiche e sociali tra tali regioni e la Parte Africa occidentale, le Parti si adoperano per agevolare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente Accordo nonché per agevolare gli scambi commerciali di beni e servizi, promuovere gli investimenti ed incoraggiare il trasporto e i mezzi di comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e la Parte Africa occidentale.

2.           Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati dell'Africa occidentale e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e ad azioni specifiche dell'Unione europea riguardanti settori oggetto del presente Accordo.

3.           La Parte Unione europea si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'Unione europea al fine di promuovere la cooperazione tra la Parte Africa occidentale e le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nei settori oggetto del presente Accordo.

4.           Nessuna disposizione del presente Accordo osta a che la Parte Unione europea applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 105

Relazione con altri accordi

1.           Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire l'adozione da parte dell'Unione europea o da parte di uno degli Stati dell'Africa occidentale di qualsiasi misura ritenuta adeguata in relazione al presente Accordo, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'accordo di Cotonou.

2.           Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente Accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

Articolo 106

Clausola di revisione a tempo

1.           Le Parti decidono di proseguire le trattative al fine di ottenere un Accordo regionale completo.

2.           Fatto salvo il contenuto delle tematiche elencate di seguito e i risultati delle suddette trattative, le Parti decidono di discutere i temi seguenti:

a)      i servizi;

b)      la proprietà intellettuale e l'innovazione, comprese le conoscenze tradizionali e le risorse genetiche;

c)      i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;

d)      la protezione dei dati personali;

e)      gli investimenti;

f)       la concorrenza;

g)      la tutela dei consumatori;

h)      lo sviluppo sostenibile;

i)       gli appalti pubblici.

3.           Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo ed entro sei (6) mesi dalla conclusione del presente Accordo le Parti stabiliscono una tabella di marcia contenente il calendario e le modalità delle trattative.

Articolo 107

Ratifica ed entrata in vigore

1.           Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.

2.           Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese che segue la data alla quale sono stati depositati gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di almeno due terzi degli Stati della regione dell'Africa occidentale nonché lo strumento di approvazione del presente Accordo da parte dell'Unione europea.

3.           In attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Africa occidentale e l'Unione europea convengono, tramite notifica, di applicarlo a titolo provvisorio, in tutto o in parte. L'applicazione provvisoria è notificata al depositario. L'Accordo si applica a titolo provvisorio un (1) mese dopo il ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria.

4.           Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti decidono di applicarlo a titolo provvisorio, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore si intendono fatti alla data in cui prende effetto l'applicazione provvisoria.

5.           Nonostante il disposto del paragrafo 3, l'Africa occidentale e l'Unione europea possono adottare iniziative per applicare l'Accordo, in tutto o in parte, per quanto possibile prima della sua applicazione provvisoria.

Articolo 108

Autorità depositarie

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati, per quanto riguarda la Parte Unione europea e i suoi Stati membri, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per quanto riguarda gli Stati dell'Africa occidentale, alla commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. La commissione dell'ECOWAS ed il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ne informano quanto prima le Parti firmatarie.

Articolo 109

Durata

1.           Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

2.           Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

3.           La denuncia ha effetto trascorsi sei (6) mesi dalla notifica alla controparte.

Articolo 110

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni in esso stabilite e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa occidentale. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente Accordo vanno interpretati in questo senso.

Articolo 111

Clausola di revisione

1.           Le Parti decidono di procedere, se opportuno e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92, ad una valutazione o ad una revisione del presente Accordo ogni cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore.

2.           Entro dodici (12) mesi prima della scadenza di ogni periodo quinquennale le Parti si notificano le disposizioni dell'Accordo per le quali chiedono la revisione in vista di un'eventuale modifica. Dieci (10) mesi prima della scadenza del periodo quinquennale in corso le Parti avviano trattative volte ad esaminare le eventuali modifiche da apportare all'Accordo. La revisione è effettuata alla luce dell'esperienza acquisita dalle Parti nel corso dell'attuazione.

3.           Nonostante la suddetta scadenza, le Parti possono prevedere una modifica del presente Accordo in caso di necessità, segnatamente alla scadenza dell'accordo di Cotonou.

4.           Qualora una Parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo, l'altra Parte dispone di un periodo di due (2) mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Articolo 112

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la Parte Unione europea fornisce ogni informazione utile alla Parte Africa occidentale che, a sua volta, comunica alla Parte Unione europea le sue preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La Parte Unione europea notifica alla Parte Africa occidentale l'adesione di nuovi Stati membri.

2.           Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene Parte contraente del presente Accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro dell'UE al presente Accordo, tale Stato membro aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata alla Parte Africa occidentale.

3.           Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente Accordo dall'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può decidere in merito a misure di adeguamento o di transizione eventualmente necessarie.

Articolo 113

Testi facenti fede

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 114

Allegati

Gli allegati, i Protocolli e le dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo.

FIRMA DELLE PARTI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A: || Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Allegato B: || Dazi doganali sui prodotti originari dell'Africa occidentale

Allegato C: || Dazi doganali sui prodotti originari dell'Unione europea

Allegato D: || Appendici del capo 3 relativo agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie

Allegato E: || Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Allegato F: || Protocollo relativo al programma APE per lo sviluppo (PAPED)

[1]               Ai fini del presente articolo, per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.

[2]               Stati membri non compresi.

ALLEGATO A (Parte 1)

Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO || 25. Presentazione della prova dell'origine

|| 26. Importazioni con spedizioni scaglionate

|| 27. Esonero dalla prova dell'origine

TITOLO I: Disposizioni generali || 28. Procedura d'informazione ai fini del cumulo

|| 29. Documenti probatori

Articoli || 30. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1. Definizioni || 31. Discordanze ed errori formali

|| 32. Importi espressi in euro

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari" ||

TITOLO V: Cooperazione amministrativa

||

Articoli || Articoli

2. Condizioni generali || 33. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'Accordo

3. Prodotti interamente ottenuti || 34. Notifica relativa alle autorità doganali

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati || 35. Altri metodi di cooperazione amministrativa

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti || 36. Controllo della prova dell'origine

6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali || 37. Controllo delle dichiarazioni del fornitore

7. Cumulo dell'origine || 38. Risoluzione delle controversie

8. Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti || 39. Sanzioni

9. Unità da prendere in considerazione || 40. Zone franche

10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili || 41. Deroghe

11. Assortimenti ||

12. Elementi neutri || TITOLO VI: Ceuta e Melilla

13. Contabilità separata || Articoli

|| 42. Condizioni speciali

TITOLO III: Requisiti territoriali || 43. Condizioni particolari

||

Articoli || TITOLO VII: Disposizioni finali

14. Principio di territorialità ||

15. Trasporto diretto || Articoli

16. Esposizioni || 44. Revisione e applicazione delle regole di origine

|| 45. Allegati

TITOLO IV: Prova dell'origine || 46. Attuazione del Protocollo

|| 47. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Articoli ||

17. Condizioni generali 18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 ||

19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 ||

21. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza ||

22. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura ||

23. Esportatore autorizzato ||

24. Validità della prova dell'origine ||

SOMMARIO

ALLEGATI

ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II(a): Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III: Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI: Scheda d'informazione

ALLEGATO VII: Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO IX: Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 4

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

a)           "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;

b)           "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;

c)           "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)           "merci": sia i materiali sia i prodotti;

e)           "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)            "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o dell'Africa occidentale nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)           "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Africa occidentale;

h)           "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali, definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i)            "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, nei paesi ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o in Africa occidentale;

j)            "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k)           "classificato": il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)            "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

m)          "territori": il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;

n)           "PTOM": i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Condizioni generali

1.           Ai fini dell'Accordo di partenariato economico tra l'Africa occidentale e l'Unione europea, di seguito denominato "Accordo", i territori degli Stati dell'Africa occidentale sono considerati un unico territorio, di seguito denominato "Africa occidentale".

2.           Ai fini dell'Accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:

a)      i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente Protocollo;

b)      i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

3.           Ai fini dell'Accordo, si considerano prodotti originari dell'Africa occidentale:

a)      i prodotti interamente ottenuti in Africa occidentale ai sensi dell'articolo 3 del presente Protocollo;

b)      i prodotti ottenuti in Africa occidentale in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Africa occidentale di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.           Sono considerati "interamente ottenuti" nella regione denominata Africa occidentale o nell'Unione europea:

a)      gli animali vivi, ivi nati e allevati;

b)      i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

c)      i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

d)      i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e)      i)       i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

ii)      i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;

f)       i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa occidentale, con le loro navi;

g)      i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);

h)      gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i)       gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)       i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)      le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.           Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a)      che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa occidentale;

b)      che battono bandiera di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato dell'Africa occidentale;

c)      che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)       appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Africa occidentale,

oppure

ii)      appartengono a società

– la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa occidentale e

– che sono per almeno il 50% di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati dell'Africa occidentale, di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati e

d)      il cui equipaggio soddisfa le condizioni specificate al paragrafo 3.

3.           Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), un equipaggio è composto per almeno il 10% da cittadini dell'Africa occidentale o dell'Unione europea. Tale percentuale è riesaminata dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi ogni 3 (tre) anni oppure su richiesta dell'Unione europea o dell'Africa occidentale, tenendo conto della disponibilità di cittadini qualificati dell'Africa occidentale.

4.           Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, su richiesta di uno Stato o di un gruppo di Stati dell'Africa occidentale, le navi noleggiate o prese in locazione da detto Stato o detti Stati sono considerate "sue navi" o "loro navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un'offerta agli operatori economici dell'Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi. Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.

5.           Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati dell'Africa occidentale e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato economico con cui si applica il cumulo. In questi casi i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.           Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II.

2.           Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti elencati nell'allegato II(a) possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'allegato II(a) si applica unicamente alle esportazioni dell'Africa occidentale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, paragrafo 2.

3.           Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

4.           In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II(a), non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

a)      il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Unione europea e il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Africa occidentale;

b)      l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

5.           Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli de 50 a 63 del sistema armonizzato.

6.           I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.           Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)      le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)      le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;

c)      la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)      i)       il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)      le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

e)      l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

f)       la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

g)      il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

h)      il semplice smontaggio di prodotti in parti;

i)       la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

j)       la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

k)      le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

l)       la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

m)     l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

n)      il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);

o)      la macellazione degli animali.

2.           Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o in Africa occidentale su quel prodotto.

Articolo 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1.           Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita, conformemente alla tariffa doganale comune[1], sono considerati materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.

2.           I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni su fattura rilasciati a norma del paragrafo 1 recano una delle seguenti diciture:

– «Application of art. 6.1 of Protocol 1 to the WA-EU EPA»;

– «Application de l'art. 6.1 du protocole n°1 de l'APE AO-UE»;

– «Aplicação do artigo 6.1 do Protocolo 1 do APE AO-UE».

3.           L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure.

4.           Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.           Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di una delle Parti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio, della Repubblica del Sud Africa e dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

2.           Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle Parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle Parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle regole di origine del presente Protocollo e alle disposizioni dell'articolo 28.

3.           Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere applicato per gli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e per i PTOM solo se:

a)      la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;

b)      l'Africa occidentale e l'Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione dell'ECOWAS, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e gli Stati dell'Africa occidentale pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

4.           Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai prodotti dell'elenco contenuto nell'allegato IX solo dopo il 1º ottobre 2015 se i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari o se la lavorazione o la trasformazione avviene in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.

5.           Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali:

a)      di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico[2];

b)      di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra;

c)      originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

6.           L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure.

Articolo 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1.           Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di paesi e territori:

a)      che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea,

b)      che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate,

si considerano materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1. Un prodotto in cui siano incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 per essere considerato originario dell'Africa occidentale.

1.2.        L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

1.3.        Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

a)      che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

b)      compresi nelle sottovoci tariffarie 3302.10 e 3501.10 del sistema armonizzato;

c)      compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea;

d)      per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea.

2.           Previa notifica di uno Stato dell'Africa occidentale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari di uno Stato dell'Africa occidentale. La notifica è trasmessa dallo Stato dell'Africa occidentale all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.

2.1.        L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

2.2.        Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

a)      compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo GATT/OMC del 1994;

b)      che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

c)      che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

3.           L'Unione europea notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Successivamente alla notifica l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e dagli Stati dell'Africa occidentale secondo le rispettive procedure. L'Africa occidentale notifica annualmente al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.           I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni su fattura rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 recano una delle seguenti diciture:

– «Application of art. 8.1 or 8.2 of Protocol 1 to the WA-EU EPA»;

– «Application de l'art. 8.1 ou 8.2 du Protocole n°1 de l'APE AO-UE»;

– «Aplicação do artigo 8.1 ou 8.2 do Protocolo do APE AO-EU».

5.           Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)      tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;

b)      lo Stato o gli Stati dell'Africa occidentale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.           L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)      quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)      quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente Protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2.           Qualora, in applicazione della norma generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)           energia e combustibili;

b)           impianti e attrezzature;

c)           macchine e utensili;

d)           merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13

Contabilità separata

1.           Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito il "metodo").

2.           Il metodo di cui al paragrafo 1 si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701 12, 1701 13, 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato in uno Stato dell'Africa occidentale o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e negli Stati dell'Africa occidentale.

3.           Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari di Stati dell'Africa occidentale o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4.           Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che giudicano appropriate.

5.           Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

6.           Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7.           Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

8.           Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1.           Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario di cui al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell'Africa occidentale o nell'Unione europea.

2.           Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, le merci originarie esportate dall'Africa occidentale o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate in Africa occidentale o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)      le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b)      esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.           L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o dell'Africa occidentale sui prodotti esportati dall'Unione europea o dall'Africa occidentale e successivamente reimportati, purché:

a)      i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o in Africa occidentale o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 prima della loro esportazione, e

b)      alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:

i)       le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Africa occidentale siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;

ii)      le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati, e

iii)     tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.

4.           Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o dell'Africa occidentale.

5.           I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6.           I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 15

Trasporto diretto

1.           Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni del presente Protocollo e che sono trasportati tra l'Africa occidentale e l'Unione europea direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto di prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli dell'Africa occidentale o dell'Unione europea.

2.           La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese d'importazione mediante presentazione di:

a)      un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito, oppure

b)      un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)       un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)      la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii)     la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c)      in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 16

Esposizioni

1.           I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in Africa occidentale beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)      un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell'Africa occidentale o dell'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)      detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in Africa occidentale o nell'Unione europea;

c)      i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e 

d)      dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.           Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.           Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Condizioni generali

1.           I prodotti originari di uno Stato dell'Africa occidentale importati nell'Unione europea e i prodotti originari dell'Unione europea importati in uno Stato dell'Africa occidentale beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:

a)      di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure

b)      nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito "dichiarazione su fattura") compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2.           In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

3.           Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia all'Africa occidentale sia all'Unione europea.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.           Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.           A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.

3.           L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

4.           Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa occidentale se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della dell'Unione europea, di uno Stato dell'Africa occidentale o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.

5.           Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.           La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7.           Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.           Nonostante l'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)      non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure se 

b)      viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.           Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.           Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.           I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DELIVRE A POSTERIORI"

"EMITIDO A POSTERIORI".

5.           La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.           In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.           Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICATE"

"DUPLICATA"

"SEGUNDA VIA".

3.           La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.           Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'Africa occidentale o nell'Unione europea, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini della spedizione di tutti i prodotti, o di una parte di essi, in un altro luogo dell'Africa occidentale o dell'Unione europea. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.           La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)      da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23, o 

b)      da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.           La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.

3.           L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

4.           L'esportatore compila la dichiarazione su fattura dattiloscrivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente Protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5.           Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.           La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.           Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Protocollo.

2.           Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.           Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione su fattura.

4.           Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.           Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.           La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.           Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.           Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.           Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni del presente Protocollo e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.           Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.

3.           Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1.           Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente Protocollo, dei materiali provenienti dall'Africa occidentale, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente Protocollo, fornita dall'esportatore dell'Africa occidentale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.

2.           Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, la prova della lavorazione o della trasformazione effettuata in Africa occidentale, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente Protocollo, fornita dall'esportatore dell'Africa occidentale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.

3.           Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG[3].

4.           Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.

5.           Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

6.           La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

7.           Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

8.           Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

9.           Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

10.         Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

Articolo 29

Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente Protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a)           una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)           documenti – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

c)           documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, rilasciati o compilati in Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

d)           certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati in uno Stato dell'Africa occidentale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 in conformità al presente Protocollo.

Articolo 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1.           L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2.           L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3.           Il fornitore che compila una dichiarazione conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 9.

4.           Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5.           Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ad esse presentati.

Articolo 31

Discordanze ed errori formali

1.           La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.           In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 32

Importi espressi in euro

1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali degli Stati dell'Africa occidentale, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.           Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.

3.           Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4.           Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.           Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi su richiesta dell'Unione europea o dell'Africa occidentale. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'Accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente Protocollo, dell'Africa occidentale o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'Accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 46.

Le Parti contraenti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 34.

Articolo 34

Notifica relativa alle autorità doganali

1.           Gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione dell'ECOWAS, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea e alla commissione dell'ECOWAS.

2.           Gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.           Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 35

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1.           Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, l'Unione europea, l'Africa occidentale e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea:

a)      si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del Protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;

b)      verificano, conformemente all'articolo 36, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

2.           Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le regole di origine sono state rispettate in Africa occidentale, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 36

Controllo della prova dell'origine

1.           Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

2.           Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.

3.           Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.           Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.           I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto; essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Africa occidentale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e se soddisfano le altre condizioni previste dal presente Protocollo.

6.           Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.

7.           Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine le Parti fanno riferimento all'articolo 7 del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 37

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.           Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.

2.           Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente Protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d'informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.

3.           I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione su fattura.

4.           Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.

5.           I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

Articolo 38

Risoluzione delle controversie

1.           Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 36 e 37 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente Protocollo sono sottoposte al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi.

2.           La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 39

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 40

Zone franche

1.           L'Africa occidentale e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.           In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'Africa occidentale o dell'Unione europea importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 41

Deroghe

1.           Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi (di seguito "il comitato" ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente Protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in Africa occidentale. A tal fine, prima di adire il comitato o contestualmente a ciò, lo Stato dell'Africa occidentale interessato informa l'Unione europea e l'Africa occidentale della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2. L'Unione europea accoglie tutte le richieste dell'Africa occidentale debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.

2.           Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato dell'Africa occidentale interessato fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII del presente Protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

a)      designazione del prodotto finito;

b)      natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;

c)      natura e quantitativo dei materiali originari dello Stato dell'Africa occidentale o dei paesi o territori citati all'articolo 7 o i materiali ivi trasformati;

d)      processi di fabbricazione;

e)      valore aggiunto;

f)       personale impiegato nell'impresa interessata;

g)      volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;

h)      altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;

i)       giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;

j)       altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3.           Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a)      del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato dell'Africa occidentale;

b)      dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti regole di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'Africa occidentale, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;

c)      dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle regole di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette regole per fasi successive.

4.           In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5.           Inoltre le richieste di deroga, se relative a uno Stato meno sviluppato o insulare dell'Africa occidentale, sono esaminate con favorevole disposizione tenendo particolarmente conto:

a)      dell'incidenza economica e sociale delle decisioni da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;

b)      della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'Africa occidentale interessato e delle sue difficoltà.

6.           Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'Africa occidentale intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.

7.           Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'Unione europea non informa gli Stati dell'Africa occidentale della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

8.           a)      La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.

b)      La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato a condizione che, tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo, lo Stato dell'Africa occidentale dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c)      Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

9.           Nonostante i paragrafi da 1 a 8, sono autorizzate deroghe automatiche relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno della voce 1604 del sistema armonizzato entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 4 800 t e a 1 200 t.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 42

Condizioni speciali

1.           L'espressione "Unione europea" utilizzata nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla.

2.           I prodotti originari di un paese dell'Africa occidentale importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Africa occidentale riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.

3.           Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 43.

Articolo 43

Condizioni particolari

1.           Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 15, si considerano:

1)      prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)       i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)      i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:

i)       siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure

ii)      siano originari di un paese dell'Africa occidentale o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5;

2)      prodotti originari di un paese dell'Africa occidentale:

a)       i prodotti interamente ottenuti in un paese dell'Africa occidentale;

b)      i prodotti ottenuti in un paese dell'Africa occidentale nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:

i)       siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure

ii)      siano originari, ai sensi del presente Protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5.

2.           Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.           L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "..." e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura.

4.           Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente Protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Revisione e applicazione delle regole di origine

1.           Conformemente alle disposizioni dell'articolo 92 dell'Accordo, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea può, ogniqualvolta l'Africa occidentale o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e i loro effetti economici allo scopo di adattarle o modificarle, se necessario. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle regole di origine.

2.           Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il presente Protocollo e i suoi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 6 dell'Accordo. Il riesame riguarda anche l'allegato II(a) ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.

3.           A norma dell'articolo 45 dell'Accordo il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi vigila sull'attuazione e sull'amministrazione delle disposizioni del presente Protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l'altro:

a)      il cumulo, alle condizioni previste dall'articolo 8;

b)      le deroghe alle disposizioni del presente Protocollo, alle condizioni previste dall'articolo 41.

Articolo 45

Allegati

Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 46

Attuazione del Protocollo

L'Unione europea e l'Africa occidentale prendono, ciascuna di esse per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente Protocollo, tra cui:

a)           le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente Protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;

b)           l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

Articolo 47

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito nel territorio dell'Unione europea o dell'Africa occidentale oppure vi si trovano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca a condizione che, entro un termine di dieci (10) mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, e i documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 15.

[1]               Cfr. allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, così come i testi che modificano detto regolamento e gli altri testi pertinenti.

[2]               Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

[3]               Cfr. regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.

ALLEGATO A (Parte 2)

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo.

Nota 2:

1.           Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.           Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3.           Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

4.           Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

1.           Le disposizioni dell'articolo 4 del Protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o negli Stati dell'Africa occidentale.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2.           La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.           Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4.           Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5.           Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6.           Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1.           Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2.           Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

3.           Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.           Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1.           Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4.)

2.           Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

– seta,

– lana,

– peli grossolani di animali,

– peli fini di animali,

– crine di cavallo,

– cotone,

– carta e materiali per la fabbricazione della carta,

– lino,

– canapa,

– iuta ed altre fibre tessili liberiane,

– sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

– cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

– filamenti sintetici,

– filamenti artificiali,

– filamenti conduttori elettrici,

– fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

– fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

– fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

– fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

– fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

– fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

– fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,

– fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

– altre fibre sintetiche in fiocco,

– fibre artificiali in fiocco di viscosa,

– altre fibre artificiali in fiocco,

– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

– prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

– altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3.           Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

4.           Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

1.           Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2.           Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3.           Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio[1], se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4.           Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1.           I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)      distillazione sotto vuoto;

b)      ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([2]);

c)      cracking;

d)      reforming;

e)      estrazione mediante solventi selettivi;

f)       trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)      polimerizzazione;

h)      alchilazione;

i)       isomerizzazione.

2.           I "trattamenti specifici" relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)      distillazione sotto vuoto;

b)      ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([3]);

c)      cracking;

d)      reforming;

e)      estrazione mediante solventi selettivi;

f)       trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)      polimerizzazione;

h)      alchilazione;

i)       isomerizzazione;

j)       solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)      solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)       solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

m)     solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)      solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

3.           Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'Accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'Accordo.

Voce SA (1) || Designazione dei prodotti (2) || Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari …………(3)……………………….o…………………………..(4)

capitolo 01 || Animali vivi || Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

capitolo 02 || Carni e frattaglie commestibili || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex capitolo 03 || Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

0304 || Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

0305 || Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

0306 || Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

 0307 || Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

 0308 || Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 04 || Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

0403 || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 05 || Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex 0502 || Setole di maiale o di cinghiale, preparate || Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale ||

capitolo 06 || Piante vive e prodotti della floricoltura || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 07 || Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

capitolo 08 || Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni || Fabbricazione in cui: - tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 09 || Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

0901 || Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

0902 || Tè, anche aromatizzato || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

ex 0910 || Miscugli di spezie || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

capitolo 10 || Cereali || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex capitolo 11 || Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: || Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex 1106 || Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati || Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 ||

capitolo 12 || Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

1301 || Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: || ||

|| - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati || Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati ||

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 14 || Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex capitolo 15 || Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

1501 || Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: || ||

|| - grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 ||

1502 || Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503: || ||

|| - grassi di ossa o grassi di cascami || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

1504 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || ||

|| - frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex 1505 || Lanolina raffinata || Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 ||

1506 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: || ||

|| - frazioni solide || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

da 1507 a 1515 || Oli vegetali e loro frazioni: || ||

|| - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

|| - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba || Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 ||

1517 || Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 ||

capitolo 16 || Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici || Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 ||

1604 e 1605 || Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 17 || Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1702 || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: || ||

|| - maltosio o fruttosio chimicamente puri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 ||

|| - altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari ||

ex 1703 || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1704 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 18 || Cacao e sue preparazioni || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1901 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: || ||

|| - estratti di malto || Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 ||

|| - altri || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: || ||

|| - contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti ||

|| - contenenti, in peso, più di 20% di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi || Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

1903 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 ||

1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 ||

ex capitolo 20 || Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: || Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex 2001 || Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 2004 ed ex 2005 || Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

2006 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2007 || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2008 || - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole || Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

|| - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2009 || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 21 || Preparazioni alimentari diverse; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

2101 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta ||

2103 || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: || ||

|| - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate ||

|| - farina di senapa e senapa preparata || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

ex 2104 || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 ||

2106 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 22 || Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

2202 || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari ||

2207 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume ||

2208 || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione || Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume ||

ex capitolo 23 || Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 2301 || Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana || Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex 2303 || Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso || Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto ||

ex 2306 || Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3% || Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute ||

2309 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali || Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

ex capitolo 24 || Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti ||

2402 || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari ||

ex 2403 || Tabacco da fumo || Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari ||

ex capitolo 25 || Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 2504 || Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata || Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia ||

ex 2515 || Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm ||

ex 2516 || Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm || Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm ||

ex 2518 || Dolomite calcinata || Calcinazione della dolomite non calcinata ||

ex 2519 || Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato. ||

ex 2520 || Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2524 || Fibre di amianto || Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) ||

ex 2525 || Mica in polvere || Triturazione della mica o dei cascami di mica ||

ex 2530 || Terre coloranti, calcinate o polverizzate || Calcinazione o triturazione di terre coloranti ||

capitolo 26 || Minerali, scorie e ceneri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 27 || Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 2707 || Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[4] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2709 || Oli greggi di minerali bituminosi || Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi ||

2710 || Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[5] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2711 || Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[6] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2712 || Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[7] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2713 || Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[8] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2714 || Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[9] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

2715 || Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[10] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 28 || Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805 || "Mischmetall" || Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2811 || Triossido di zolfo || Fabbricazione a partire da diossido di zolfo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833 || Solfato di alluminio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2840 || Perborato di sodio || Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852 || Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 29 || Prodotti chimici organici; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901 || Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[11] o ||

|| || Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2902 || Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[12] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 2905 || Alcolati metallici di questa voce e di etanolo || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915 || Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932 || Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933 || Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934 || Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30 || Prodotti farmaceutici; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex3002 || Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: || ||

|| - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri: || ||

|| -- sangue umano || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| -- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| -- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| -- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| -- altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004 || Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex3006 || Dispositivi per stomia in plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 31 || Concimi; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105 || Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32 || Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201 || Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati || Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205 || Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo[13] || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33 || Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301 || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo"[14] diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34 || Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403 || Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi || Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[15] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3404 || Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, ||

|| || - i materiali della voce 3404 ||

|| || Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 35 || Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505 || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: || ||

|| - amidi e fecole esterificati o eterificati || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507 || Enzimi preparati non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 36 || Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37 || Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701 || Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: || ||

|| - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, i materiali delle voci 3701 o 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702 || Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704 || Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38 || Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801 || - Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite, e di oli minerali || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803 || Tallol raffinato || Raffinazione di tallol greggio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805 || Essenza di trementina al solfato, depurata || Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806 || «Gomme-esteri» || Fabbricazione a partire da acidi resinici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807 || Pece nera (pece di catrame vegetale) || Distillazione del catrame di legno || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808 || Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3809 || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3810 || Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3811 || Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: || ||

|| - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3812 || Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3813 || Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3814 || Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3818 || Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3819 || Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3820 || Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 3821 || Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3822 || Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3823 || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali || ||

|| - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

|| - alcoli grassi industriali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 ||

3824 || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: || ||

|| - i seguenti prodotti della presente voce: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - sorbitolo diverso da quello della voce 2905 || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali - scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche || ||

|| - ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi sulfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - oli di flemma e di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto || ||

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

3826 || Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 3901 a 3915 || Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: || ||

|| - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[16] || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[17] || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907 || - Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto[18] ||

|| - Poliestere || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) ||

3912 || Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 3916 a 3921 || Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: || ||

|| - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri: || Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| -- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[19] || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| -- altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[20] || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917 || Profilati e tubi || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920 || - Fogli e pellicole di ionomeri || Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 3921 || Fogli di plastica, metallizzati || Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron[21] || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926 || Articoli di plastica || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 40 || Gomma e lavori di gomma, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 4001 || Lastre "crêpe" di gomma per suole || Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale ||

4005 || Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

4012 || Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma || ||

|| - pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma || Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 ||

ex 4017 || Lavori di gomma indurita || Fabbricazione a partire da gomma indurita ||

ex capitolo 41 || Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 4102 || Pelli gregge di ovini, senza vello || Slanatura di pelli di ovini ||

da 4104 a 4106 || Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

4107, 4112 e 4113 || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 || Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex4114 || Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati || Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 42 || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 43 || Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 4302 || Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: || ||

|| - tavole, croci e manufatti simili || Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite ||

4303 || Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria || Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 ||

ex capitolo 44 || Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 4403 || Legno semplicemente squadrato || Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato ||

ex 4407 || Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm || Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina ||

ex 4408 || Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm || Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina ||

ex 4409 || Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina || Levigatura o incollatura, con giunture a spina || ||

|| - Liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature || ||

da ex 4410 a ex 4413 || Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili || Fabbricazione di liste e modanature || ||

ex 4415 || Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, in legno || Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato || ||

ex 4416 || Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno || Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato || ||

ex 4418 || - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno || ||

|| - liste e modanature || Fabbricazione di liste e modanature || ||

ex 4421 || Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature || Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 || ||

ex capitolo 45 || Sughero e lavori di sughero; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto || ||

4503 || Lavori in sughero naturale || Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501 || ||

capitolo 46 || Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

capitolo 47 || Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 48 || Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 4811 || Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

4816 || Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

4817 || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4818 || Carta igienica || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

ex 4819 || Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4820 || Blocchi di carta da lettere || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 4823 || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura || Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ||

ex capitolo 49 || Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

4909 || Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911 ||

4910 || Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: || ||

|| - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911 ||

ex capitolo 50 || Seta; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 5003 || Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati || Cardatura o pettinatura dei cascami di seta ||

da 5004 a ex 5006 || Filati di seta e filati di cascami di seta || Fabbricazione a partire da[22]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

5007 || Tessuti di seta o di cascami di seta: || Fabbricazione a partire da filati[23] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex capitolo 51 || Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

da 5106 a 5110 || Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine || Fabbricazione a partire da[24]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5111 a 5113 || Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: || Fabbricazione a partire da filati[25] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex capitolo 52 || Cotone; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

da 5204 a 5207 || Filati di cotone || Fabbricazione a partire da[26]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5208 a 5212 || Tessuti di cotone: || Fabbricazione a partire da filati[27] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

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ex capitolo 53 || Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

da 5306 a 5308 || Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta || Fabbricazione a partire da[28]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5309 a 5311 || Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: || Fabbricazione a partire da filati[29] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406 || Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali || Fabbricazione a partire da[30]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

5407 e 5408 || Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: || Fabbricazione a partire da filati[31] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ||

da 5501 a 5507 || Fibre sintetiche o artificiali in fiocco || Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili ||

da 5508 a 5511 || Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco || Fabbricazione a partire da[32]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

da 5512 a 5516 || Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: || Fabbricazione a partire da filati[33] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56 || Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: || Fabbricazione a partire da[34]: - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

5602 || Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: || ||

|| - feltri all'ago || Fabbricazione a partire da[35]: - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili ||

|| || ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da[36]: - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco o - materiali chimici o paste tessili ||

5604 || Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: || ||

|| - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili || Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da[37]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

5605 || Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo || Fabbricazione a partire da[38]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

5606 || Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" || Fabbricazione a partire da[39]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta ||

capitolo 57 || Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: || ||

|| - di feltro all'ago || Fabbricazione a partire da[40]: - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto ||

|| - di altri feltri || Fabbricazione a partire da[41]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da filati[42]: Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ||

ex capitolo 58 || Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami, esclusi: || Fabbricazione a partire da filati[43] || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ||

5805 || Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

5810 || Ricami in pezza, in strisce o in motivi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5901 || Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria || Fabbricazione a partire da filati ||

5902 || Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa || Fabbricazione a partire da filati ||

|| || ||

5903 || Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 || Fabbricazione a partire da filati || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5904 || Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati || Fabbricazione a partire da filati[44] || ||

5905 || Rivestimenti murali di materie tessili: || Fabbricazione a partire da filati || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| || || ||

5906 || Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 || Fabbricazione a partire da filati || ||

|| || || ||

5907 || Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili || Fabbricazione a partire da filati || Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

5908 || Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: || || ||

|| - reticelle ad incandescenza, impregnate || Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia || ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto || ||

da 5909 a 5911 || Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, della voce 5911 - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 - altri || Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da[45]: filati Fabbricazione a partire da[46]: filati ||

|| || ||

capitolo 60 || Stoffe a maglia || Fabbricazione a partire da filati[47] ||

capitolo 61 || Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: || ||

|| - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta || Fabbricazione a partire da tessuti ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da filati[48] ||

ex capitolo 62 || Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: || Fabbricazione a partire da tessuti ||

|| || ||

6213 e 6214 || Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: || ||

|| - ricamati || Fabbricazione a partire da filati[49],[50] || Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[51]

|| - altri || Fabbricazione a partire da filati[52],[53] || Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: || ||

|| - ricamati || Fabbricazione a partire da filati[54] || Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[55]

|| - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato || Fabbricazione a partire da filati[56] || Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[57]

|| - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| || ||

ex capitolo 63 || Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

da 6301 a 6304 || Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: || ||

|| - in feltro, non tessuti || Fabbricazione a partire da[58]: - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili ||

|| - altri: || ||

|| -- ricamati || Fabbricazione a partire da filati[59],[60] || Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| -- altri || Fabbricazione a partire da filati[61],[62] ||

6305 || Sacchi e sacchetti da imballaggio || Fabbricazione a partire da filati[63] ||

6306 || Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: || Fabbricazione a partire da tessuti ||

|| || ||

6307 || Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

6308 || Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

ex capitolo 64 || Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi: || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 ||

6406 || Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 65 || Cappelli, copricapo, altre acconciature, loro parti; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

6505 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite || Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili[64] ||

ex capitolo 66 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

6601 || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 67 || Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 68 || Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 6803 || Lavori di ardesia naturale o agglomerata || Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata ||

ex 6812 || Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ||

ex 6814 || Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali || Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) ||

capitolo 69 || Prodotti ceramici || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 70 || Vetro e lavori di vetro; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 7003 ex 7004 ed ex 7005 || Vetro con strati non riflettenti || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7006 || Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: || ||

|| - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII[65] || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006 ||

|| - altri || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7007 || Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7008 || Vetri isolanti a pareti multiple || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7009 || Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 ||

7010 || Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7013 || Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 7019 || Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati || Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e - lana di vetro ||

ex capitolo 71 || Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 7101 || Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 || Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate || Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate ||

7106, 7108 e 7110 || Metalli preziosi: || ||

|| - greggi || Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni ||

|| - semilavorati o in polvere || Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi ||

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 || Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati || Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi ||

7116 || Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7117 || Minuterie di fantasia || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o ||

|| || Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 72 || Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

7207 || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 ||

da 7208 a 7216 || Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 ||

7217 || Fili di ferro o di acciai non legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 ||

ex 7218, da 7219 a 7222 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 ||

7223 || Fili di acciai inossidabili || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 ||

ex 7224, da 7225 a 7228 || Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati || Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 ||

7229 || Fili di altri acciai legati || Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 ||

ex capitolo 73 || Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 7301 || Palancole || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 ||

7302 || Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie || Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 ||

7304, 7305 e 7306 || Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio || Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 ||

ex 7307 || Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X 5 Cr NiMo 1712), composti di più parti || Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7308 || Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ||

ex 7315 || Catene antisdrucciolevoli || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 74 || Rame e lavori di rame; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7401 || Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

7402 || Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

7403 || Rame raffinato e leghe di rame, greggio: || ||

|| - rame raffinato || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

|| - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio || Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e avanzi di rame ||

7404 || Cascami ed avanzi di rame || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

7405 || Leghe madri di rame || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 75 || Nichel e lavori di nichel; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 7501 a 7503 || Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 76 || Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7601 || Alluminio greggio || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| || o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio ||

7602 || Cascami ed avanzi di alluminio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 7616 || Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 77 || Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato || ||

ex capitolo 78 || Piombo e lavori di piombo; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7801 || Piombo greggio || ||

|| - piombo raffinato || Fabbricazione a partire da piombo d'opera ||

|| - altro || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati ||

7802 || Cascami ed avanzi di piombo || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 79 || Zinco e lavori di zinco; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

7901 || Zinco greggio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati ||

7902 || Cascami ed avanzi di zinco || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 80 || Stagno e lavori di stagno; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8001 || Stagno greggio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati ||

8002 e 8007 || Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

capitolo 81 || Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: || ||

|| – altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della stessa voce del prodotto non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex capitolo 82 || Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

8206 || Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

8207 || Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8208 || Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8211 || Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ||

8214 || Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ||

8215 || Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati ||

ex capitolo 83 || Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 8302 || Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8306 || Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 84 || Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401 || Elementi combustibili per reattori nucleari || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito ||

8402 || Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404 || Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406 || Turbine a vapore || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8407 || Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8408 || Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8409 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8411 || Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412 || Altri motori e macchine motrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8413 || Pompe volumetriche rotative || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414 || Ventilatori e simili, per usi industriali || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415 || Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8418 || Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419 || Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420 || Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423 || Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428 || Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429 || Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: || ||

|| - rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430 || Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431 || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8439 || Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441 || Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex8443 || Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

da 8444 a 8447 || Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8448 || Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8452 || Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: || ||

|| - macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari ||

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466 || Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - tagliatrici a idrogetto - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469 a 8472 || Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8480 || Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8482 || Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484 || Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8486 || - Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| || ||

|| - strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - forme, per formare ad iniezione o per compressione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487 || Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| || ||

ex capitolo 85 || Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 || Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502 || Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504 || Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 8517 || Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518 || Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 || Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521 || Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522 || Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8523 || Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: || ||

|| - dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

||  - dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - schede di prossimità e "schede intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ||

|| - "schede intelligenti" con un circuito integrato elettronico || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525 || Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526 || Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527 || Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528 || Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini || ||

|| - monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529 || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: || ||

|| - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || ||

8535 || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536 || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: || ||

|| - apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche || ||

|| -- di materie plastiche || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| -- di ceramica || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

|| -- di rame || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8537 || Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541 || Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542 || Circuiti integrati elettronici: || ||

|| - circuiti integrati monolitici || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544 || Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8545 || Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8546 || Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8547 || Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8548 || Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo: || ||

|| - microassiemaggi elettronici || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 86 || Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8608 || Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87 || Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

8709 || Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710 || Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711 || Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"): || ||

|| - con motore a pistone alternativo di cilindrata: || ||

|| -- inferiore o uguale a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| -- superiore a 50 cm3 || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712 || Biciclette senza cuscinetti a sfere || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715 || Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716 || Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88 || Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti: esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804 || Rotochutes || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805 || Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89 || Navi e altri congegni galleggianti || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90 || Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 || Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9002 || Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9004 || Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9005 || Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006 || Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007 || Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011 || Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014 || Altri strumenti ed apparecchi di navigazone || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9015 || Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9016 || Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9017 || Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9018 || Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: || ||

|| - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| - altri || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019 || Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020 || Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024 || Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9025 || Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9026 || Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9027 || Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9028 || Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: || ||

|| - parti ed accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029 || Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9030 || Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9031 || Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9032 || Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9033 || Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 91 || Orologeria, esclusi: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9105 || Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109 || Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110 || Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria || Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111 || Casse per orologi e loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112 || Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113 || Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: || ||

|| - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

|| - altri || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 92 || Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

capitolo 93 || Armi, munizioni e loro parti e accessori || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 94 || Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403 || Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

|| || - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 ||

9405 || Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9406 || Costruzioni prefabbricate || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex capitolo 95 || Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex9503 || Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9506 || Bastoni per golf e parti dei bastoni || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf ||

ex capitolo 96 || Lavori diversi, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ex 9601 ed ex 9602 || Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio || Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce ||

ex 9603 || Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9605 || Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti || Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento ||

9606 || Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

9608 || Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce ||

9612 || Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9613 || Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica || Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ||

ex 9614 || Pipe e teste di pipe || Fabbricazione a partire da sbozzi ||

capitolo 97 || Oggetti d'arte, da collezione o di antichità || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ||

ALLEGATO II (a)

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'Accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'Accordo.

Disposizioni comuni

1.           Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.

2.           La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese, in francese o in portoghese:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol … - Materials of HS heading No … originating from … used."

"Dérogation - Annexe II (a) du protocole… - Matières de la position du SH n° … originaires de … utilisées."

“Derrogação - Anexo II (a) do Protocolo... - Materiais da posição ... do SH originários de ... usados”.

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del Protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all'articolo 22 del Protocollo.

3.           Gli Stati dell'Africa occidentale e gli Stati membri dell'Unione europea prendono le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

Voce SA || Descrizione del prodotto || Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

capitolo 2 || Carni e frattaglie commestibili || Tutte le carni e frattaglie commestibili devono essere interamente ottenute

capitolo 4 || Prodotti lattiero-caseari; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti - il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

capitolo 6 || Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale || Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

0812 - 0814 || Frutta temporaneamente conservata; frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; scorze di agrumi o di meloni || Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30% del peso del prodotto finale

capitolo 9 || Caffè, tè, mate e spezie || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

11 01 – 1104 || Prodotti della macinazione; || Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006

 1105-1109 || Farina, semolino, polvere fiocchi di patate, ecc.; fecole e amidi; inulina; glutine di frumento || Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20% in peso o Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006 in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12 || Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

1301 || Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1302 || Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1506 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

da ex 1507 ad ex 1515 || Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

1516 || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati || Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

capitolo 18 || Cacao e sue preparazioni ||  Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

1901 || Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

1902 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato || Fabbricazione in cui: - il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20% - il tenore di materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale

1903 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 30% || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

1904 || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 - in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20% - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

1905 || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20%

ex capitolo 20 || Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003 || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

capitolo 21 || Preparazioni alimentari diverse: || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

capitolo 23 || Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: || Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale

capitolo 32 || Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33 || Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34 || Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404 || Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35 || Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36 || Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37 || Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 38 || Prodotti vari delle industrie chimiche || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 3922 a 3926 || Articoli di plastica || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

ex capitolo 41 || Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4101-4103 || Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, c), del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41 || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

4104-4106 || Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

capitolo 42 || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46 || Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48            || Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6117 || Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia || Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

6213 e 6214 || Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati - altri || Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[66] o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

6307 || Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308 || Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto || Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento.Tuttavia il valore degli articoli non originari non deve superare il 35% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ex capitolo 64 || Calzature, ghette e oggetti simili || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori

capitolo 69 || Prodotti ceramici || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 71 || Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106, 7108 e 7110 || Metalli preziosi: - greggi - semilavorati o in polvere || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

7115 || Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

capitolo 83 || Lavori diversi di metalli comuni || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302 || Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306 || Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, altre sostanze della voce 8306 possono essere utilizzate purché il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 84 || Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 85 || Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi || Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 87 || Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94 || Mobili; oggetti letterecci, materassi, sommier, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate || Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III

Modulo del certificato di circolazione

1.           Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.

2.           Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3.           Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.     Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) ||   EUR.1      N° A   000.000

|| Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

|| 2.    Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra      

3.     Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) ||                                      e            (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

|| 4.    Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5.    Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.     Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) || 7.    Osservazioni

8.    Numero d'ordine; marche e numeri, numero e tipo di colli (1); descrizione delle merci || 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) || 10.  Fatture   (indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA   Dichiarazione certificata conforme   Documento di esportazione (2)      Modulo da utilizzare................... N...............       Ufficio doganale.........................................   Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato       .        Data.......................................................       .                              (Firma) ||                 Timbro || 12.  DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE   Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del presente certificato.       Luogo e data......................................       .                          (Firma)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».

(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

13.  Richiesta di controllo, da inviare a: || 14.  Risultato del controllo

|| Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)   è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.       non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. ................................................................................                                 (Luogo e data)                                              Timbro ................... ................... (Firma) || ................................................................................                                 (Luogo e data)                                              Timbro ................... ................... (Firma) ________________________ (*) Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE

1.           Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.           Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.           Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

                                       DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.     Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) ||   EUR.1      N° A   000.000

|| Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

|| 2.    Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra      

3.     Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) ||                                      e            (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

|| 4.    Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari || 5.    Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.     Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) || 7.    Osservazioni

8.    Numero d'ordine; marche e numeri, numero e tipo di colli (*); descrizione delle merci || 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) || 10.  Fatture   (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA || che queste merci soddisfano le condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA || le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

|| …………………………………………………………...………

|| …………………………………………………………...………

|| ……………………………………………………………….…..

|| …………………………………………………………………...

PRESENTA || i seguenti documenti giustificativi([67]):

|| ………………………………………………………………...…

|| ……………………………………………………………...……

|| …………………………………………………………………...

|| …………………………………………………………………...

S'IMPEGNA || a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE || il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

||

|| …………………………………………………………………... (Luogo e data)

|| …………………………………………………………………... (Firma)

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ([68])) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ([69]).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2)

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

|| ………………………………………………… «[70] (Luogo e data)

|| ………………………………………………….[71] (Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

ALLEGATO V A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ........................... (1)

sono state prodotte in ............................. (2) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell'Africa occidentale e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

...................................................................(3)

..........................................................................................(4)

................................................(5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1)            - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: ". . . . . . . . . elencate nella fattura e contrassegnate . . . . . . . . . sono state prodotte in . . . . . . . . . .".

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 28, paragrafo 5, del Protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

(2)            Unione europea, Stato membro dell'Unione europea, Stato dell'Africa occidentale, PTOM o altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta di uno Stato dell'Africa occidentale, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed eventualmente il relativo numero della dichiarazione in dogana.

(3)            Luogo e data.

(4)            Nome e funzione nella società.

(5)            Firma.

ALLEGATO V B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura ................................................ (1) sono state prodotte in ................................................. (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell'Africa occidentale, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

………………..................................................................(3) || .......................................................(4)

....................................................(5) ||

…..........................................................................................................................................................

…………………………………………….............................................................................................(6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

..............................................................................(7) || ..........................................................................(8)

..............................................................................(9)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1)            - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: ". . . . . . . . . elencate nella fattura e contrassegnate . . . . . . . . . sono state prodotte in . . . . . . . . . .".

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 28, paragrafo 5 del Protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

(2)            Unione europea, Stato membro dell'Unione europea, Stato dell'Africa occidentale, PTOM o altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.

(3)            La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)            Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

(5)            Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

(6)            Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [nello Stato membro dell'Unione europea] [nello Stato dell'Africa occidentale] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]: ..............................», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7)            Luogo e data.

(8)            Nome e funzione nella società.

(9)            Firma.

ALLEGATO VI

Scheda d'informazione

1.           Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.

2.           La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m2.

3.           Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. || Fornitore (1) || || SCHEDA D'INFORMAZIONE

|| || || per ottenere il rilascio di un

|| || || CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

|| || || per gli scambi preferenziali tra

2. || Destinatario (1) || || L'UNIONE EUROPEA e Stato dell'Africa occidentale ||

3. || Trasformatore (1) || || 4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6. || Ufficio doganale d'importazione (1) || 5. Per uso ufficiale

7. || Documento d'importazione (2) || ||

|| Modello ........................................ || n. ............................................... ||

Serie ......................................................................................................... ||

|| del || || || || || ||

|| || MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO

8. || Marche, numeri, quantità || 9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci || 10. Quantità(3)

|| e tipo di colli || numero della voce/sottovoce (codice SA) ||

|| || || 11. Valore(4)

|| || MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12. || Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci || 13. Paese di origine || 14. Quantità(3) || 15. Valore(2)(5)

99 || numero della voce/sottovoce (codice SA) || || ||

16. || Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. || Osservazioni ||

18. VISTO DELLA DOGANA || 19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

|| Dichiarazione certificata conforme: || || Il sottoscritto dichiara che le informazioni

|| || || riportate in questa scheda sono esatte.

|| Documento ……………………... || ||

|| Modello.................................n. ............. || || Luogo ........................., data || || || ||

|| Ufficio doganale...................... || ...................................... ||

|| Data || || || || || ||

|| || ||

|| Timbro ufficiale || ||

|| ---------------------------------------. (Firma) || . || ................ ..................... ........................................... .................... (Firma)

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro

RICHIESTA DI CONTROLLO || RISULTATO DEL CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione. || Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:

||

|| a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti(*).

||

||

|| b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate)(*).

||

||

||

Luogo............................................................, data .................................................. || Luogo............................................................, data ..................................................

||

||

Timbro ufficiale || Timbro ufficiale

-------------------------------------------------------------------------- || -----------------------------------------------------------------------------

(Firma del funzionario) || (Firma del funzionario)

||

||

|| (*) Cancellare la dicitura inutile

NOTE

1.            Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

2.            Informazione facoltativa.

3.            Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

4.            Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

5.            Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle regole di origine.

ALLEGATO VII Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1. Classificazione doganale (codice SA) || 2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)

3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA) || 4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi

5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi || 6. Valore franco fabbrica del prodotto finito

7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi || 8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata

9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7 || 10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7

11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7 || 12. Lavorazioni o trasformazione effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7

13. Durata della deroga richiesta dal .................. al ........................ || 14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa occidentale

15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata || 16. Valore degli investimenti realizzati/previsti

17. Personale impiegato/previsto || 18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa occidentale 18.1. Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3. Altro

19. Altre possibili fonti d'approvvigionamento per i materiali utilizzati || 18.3. Altro: 20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

21. Osservazioni ||

NOTE

1.           Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».

2.           Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.

3.           Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 7.

Casella 12:    Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione negli Stati dell'Africa occidentale che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7.

Casella 13:    Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18:    Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19:    Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20:    Indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente Protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.           Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno di Danimarca:

– Groenlandia.

Paesi e territori d'oltremare che dipendono dalla Repubblica francese:

– Nuova Caledonia e dipendenze,

– Polinesia francese,

– Saint Pierre e Miquelon,

– Saint-Barthélemy,

– Terre australi ed antartiche francesi,

– Isole Wallis e Futuna.

2.           Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno dei Paesi Bassi:

– Aruba,

– Bonaire,

– Curaçao,

– Saba,

– Sint Eustatius,

– Sint Maarten

3.           Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno Unito:

– Anguilla,

– Bermuda,

– Isole Cayman,

– Isole Falkland,

– Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,

– Montserrat,

– Pitcairn,

– Sant'Elena e dipendenze,

– Territori dell'Antartico britannico,

– Territori britannici dell'Oceano indiano,

– Isole Turks e Caicos,

– Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO IX

Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 4

Codice NC || Descrizione

||

1701 || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702 || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1704 90 99 || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) - altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri:

1806 10 30 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%

1806 10 90 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%

1806 20 95 || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg -- altre: --- altre

1901 90 99 || Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - altri: -- altri: --- altri

2101 12 98 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè --- altri

2101 20 98 || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: -- Preparazioni: --- altri

2106 90 59 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: --- altri ---- altri

2106 90 98 || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre -- altre --- altre

3302 10 29 || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda ---- altre ----- altre

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1.           Gli Stati dell'Africa occidentale accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente Accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.           Il Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

________

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1.           Gli Stati dell'Africa occidentale accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.           Il Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

[1]               Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

[2]               Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

[3]               Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

[4]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[5]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

[6]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

[7]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

[8]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[9]               Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[10]             Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[11]             Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[12]             Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[13]             La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

[14]             Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

[15]             Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

[16]             Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[17]             Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[18]             Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[19]             Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[20]             Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

[21]             Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2%.

[22]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[23]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[24]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[25]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[26]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[27]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[28]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[29]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[30]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[31]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[32]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[33]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[34]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[35]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[36]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[37]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[38]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[39]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[40]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[41]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[42]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[43]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[44]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[45]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[46]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[47]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[48]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[49]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[50]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[51]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[52]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[53]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[54]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[55]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[56]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[57]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[58]             Cfr. la nota introduttiva 6.

[59]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[60]             Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

[61]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[62]             Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

[63]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[64]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[65]             SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

[66]             Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

[67]             Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

[68]             Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23 del Protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.

[69]             Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 42 del Protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".

[70]             Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

[71]             Cfr. articolo 22, paragrafo 4, del Protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO B

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE

1.           Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono completamente eliminati i dazi doganali all'importazione della Parte Unione europea (nel seguito "dazi doganali dell'Unione europea") per tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 del SA, ad esclusione del capitolo 93, originari della Parte Africa occidentale. Ai prodotti di cui al capitolo 93 la Parte Unione europea continua ad applicare i dazi accordati alla nazione più favorita (dazi NPF).

2.           a)      Durante il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 30 settembre 2015 la Parte Unione europea può imporre il dazio NPF ai prodotti originari della Parte Africa occidentale di cui alla voce tariffaria 1701 importati oltre i quantitativi seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, considerati tali da perturbare il mercato dello zucchero della Parte Unione europea:

i)       3,5 milioni di tonnellate in una campagna di commercializzazione per i prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e

ii)      1,6 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2014/2015 per i prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come paesi meno sviluppati.

b)      Le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato firmatario dell'Africa occidentale riconosciuto dall'ONU come appartenente alla categoria dei paesi meno sviluppati non sono soggette alle disposizioni della lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 22[1].

c)      L'imposizione del dazio NPF cessa al termine della campagna di commercializzazione durante la quale è stato introdotto.

d)      Le misure adottate in conformità del presente paragrafo sono notificate immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE e formano oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato.

3.           A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, si può ritenere che le perturbazioni del mercato dei prodotti della voce tariffaria 1701 si verifichino in situazioni in cui il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, per due mesi consecutivi, all'80 per cento del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco rilevato durante la campagna di commercializzazione precedente.

4.           Dall'entrata in vigore del presente accordo al 30 settembre 2015 i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza speciale, in modo da garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 2 non siano eluse. Se, durante un periodo di dodici (12) mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più dei suddetti prodotti originari della Parte Africa occidentale evidenzia un aumento cumulato di oltre il 20 per cento rispetto alla media delle importazioni annue sui tre (3) periodi di dodici (12) mesi precedenti, la Parte Unione europea analizza la struttura degli scambi, la motivazione economica ed il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora dovesse concludere che tali importazioni sono utilizzate per aggirare le disposizioni del paragrafo 2, può sospendere il trattamento preferenziale ed introdurre i dazi NPF specifici applicati alle importazioni secondo la tariffa doganale comune dell'Unione europea per i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originari della Parte Africa occidentale. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applica, mutatis mutandis, alle azioni previste dal presente paragrafo.

5.           Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari dell'Africa occidentale e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Parte Unione europea. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari dell'Africa occidentale e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni, periodo che sarà prorogato di ulteriori dieci (10) anni a meno che le Parti non decidano diversamente.

[1]               A tal fine e in deroga all'articolo 22, gli Stati dell'Africa occidentale riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come paesi meno sviluppati potranno essere oggetto delle misure di salvaguardia.

ALLEGATO C (Parte 1)

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

1.           In conformità dell'articolo 10 dell'accordo l'Africa occidentale liberalizza una parte dei prodotti originari della Parte Unione europea importati nel suo territorio secondo le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi; A, B e C. Una quarta categoria, la D, contiene l'elenco dei prodotti sensibili per la regione che sono esclusi dalla liberalizzazione.

2.           La classificazione dei prodotti nei vari gruppi di liberalizzazione segue essenzialmente la categorizzazione dei prodotti nelle fasce tariffarie della tariffa esterna comune dell'ECOWAS (TEC ECOWAS). Così:

a)      il gruppo A comprende i beni sociali essenziali, i beni di prima necessità, le materie prime di base, i beni strumentali e i fattori di produzione specifici;

b)      il gruppo B contiene essenzialmente i fattori di produzione e i prodotti intermedi; e

c)      il gruppo C comprende essenzialmente i beni finali di consumo.

3.           La soppressione progressiva dei dazi è concepita in modo tale che la progressività della riduzione dei dazi consenta di seguire la struttura delle fasce tariffarie del TEC ECOWAS per le riduzioni intermedie. La soppressione progressiva dei dazi dei prodotti da liberalizzare avverrà ogni cinque (5) anni, alla fine di ogni quinquennio a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. La liberalizzazione sarà realizzata su un periodo venti (20) anni a decorrere dall'anno "T", corrispondente all'anno di entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 107.

4.           Nel presente calendario viene tuttavia introdotta una modulazione per i prodotti del gruppo A già tassati allo 0 per cento nel TEC. Tali prodotti sono considerati liberalizzati fin dal primo anno di entrata in vigore dell'accordo. Gli altri prodotti del gruppo A, del gruppo B e del gruppo C sono liberalizzati progressivamente al termine di ciascuno dei quattro quinquenni successivi all'entrata in vigore dell'accordo. I prodotti del gruppo B a tasso 0 per cento sono tuttavia considerati liberalizzati fin dall'inizio della liberalizzazione del gruppo.

5.           Il calendario di liberalizzazione sarà il seguente:

a)      per i prodotti del gruppo A la soppressione progressiva dei dazi avverrà in due fasi :

i)       all'entrata in vigore dell'accordo l'Africa occidentale liberalizza 73 linee tariffarie;

ii)      al 1º gennaio dell'anno T+5 sono liberalizzate le altre linee tariffarie;

b)      per i prodotti del gruppo B la liberalizzazione si svolge dal 1º gennaio dell'anno T+5 al 1º gennaio dell'anno T+15, ossia su un periodo di dieci (10) anni;

c)      per i prodotti del gruppo C la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio T+5 al 1° gennaio T+20, ossia su un periodo di quindici (15) anni;

d)      i prodotti del gruppo D non vengono liberalizzati.

6.           Il calendario di liberalizzazione è sintetizzato nella tabella seguente:

Sintesi della soppressione progressiva dei dazi in base ai quinquenni e ai gruppi di liberalizzazione

GRUPPI || Dazi di base || T || 1/01/T+5 || 1/01/T+10 || 1/01/T+15 || 1/01/T+20

Gruppo D || 0 || Esclusione

10

20

35

Gruppo C || 5 || -0% || -0% || -100% || -100% || -100%

10 || -0% || -0% || -50% || -100% || -100%

20 || -0% || -0% || -50% || -75% || -100%

Gruppo B || 0 || -0% || -100% || -100%- || -100% || -100%

5 || -0% || -0% || -100% || -100% || -100%

10 || -0% || -0% || -50% || -100% || -100%

Gruppo A || 0 || -100% || -100% || -100% || -100% || -100%

5 || -0% || -100% || -100% || -100% || -100%

ALLEGATO C (Parte 2)

Calendario di smantellamento tariffario degli Stati dell'Africa occidentale

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

01.01 || || Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi || || || || || || ||

|| || - Cavalli: || || || || || || ||

|| 0101.21.00.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0101.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Asini || || || || || || ||

|| 0101.30.10.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0101.30.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0101.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

01.02 || || Animali vivi della specie bovina || || || || || || ||

|| || - Bovini: || || || || || || ||

|| 0102.21.00.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0102.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Bufali: || || || || || || ||

|| 0102.31.00.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0102.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0102.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

01.03 || || Animali vivi della specie suina || || || || || || ||

|| 0103.10.00.00 || - riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 0103.91.00.00 || -- di peso inferiore a 50 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0103.92.00.00 || -- di peso uguale o superiore a 50 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

01.04 || || Animali vivi delle specie ovina o caprina || || || || || || ||

|| || - della specie ovina: || || || || || || ||

|| 0104.10.10.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0104.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - della specie caprina: || || || || || || ||

|| 0104.20.10.00 || -- riproduttori di razza pura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0104.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

01.05 || || Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche || || || || || || ||

|| || - di peso inferiore o uguale a 185 g || || || || || || ||

|| || -- Galli e galline: || || || || || || ||

|| 0105.11.10.00 || --- Riproduttori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0105.11.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0105.12.00.00 || -- Tacchine e tacchini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0105.13.00.00 || -- Anatre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0105.14.00.00 || -- Oche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0105.15.00.00 || -- Faraone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Altri: || || || || || || ||

|| 0105.94.00.00 || -- Galli e galline || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0105.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

01.06 || || Altri animali vivi || || || || || || ||

|| || - Mammiferi: || || || || || || ||

|| 0106.11.00.00 || -- Primati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.12.00.00 || -- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei);  lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); otarie, foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.13.00.00 || -- Cammelli e altri camelidi (Camelidae) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.14.00.00 || -- Conigli e lepri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.20.00.00 || - Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Uccelli: || || || || || || ||

|| 0106.31.00.00 || -- Uccelli rapaci || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.32.00.00 || -- Psittaformici (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.33.00.00 || -- Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Insetti: || || || || || || ||

|| 0106.41.00.00 || -- Api || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0106.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0106.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

02.01 || || Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate || || || || || || ||

|| 0201.10.00.00 || - in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0201.20.00.00 || - altri pezzi non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0201.30.00.00 || - disossate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.02 || || Carni di animali della specie bovina, congelate || || || || || || ||

|| 0202.10.00.00 || - in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0202.20.00.00 || - altri pezzi non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0202.30.00.00 || - disossate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.03 || || Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate || || || || || || ||

|| || - fresche o refrigerate: || || || || || || ||

|| 0203.11.00.00 || -- in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0203.12.00.00 || -- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0203.19.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - congelate: || || || || || || ||

|| 0203.21.00.00 || -- in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0203.22.00.00 || -- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0203.29.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.04 || || Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate || || || || || || ||

|| 0204.10.00.00 || - Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: || || || || || || ||

|| 0204.21.00.00 || -- in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.22.00.00 || -- in altri pezzi non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.23.00.00 || -- disossate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.30.00.00 || - Carcasse e mezzene di agnello, congelate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre carni di animali della specie ovina, congelate: || || || || || || ||

|| 0204.41.00.00 || -- in carcasse o mezzene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.42.00.00 || -- in altri pezzi non disossati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.43.00.00 || -- disossate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0204.50.00.00 || - Carni di animali della specie caprina || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.05 || 0205.00.00.00 || Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.06 || || Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate || || || || || || ||

|| 0206.10.00.00 || - della specie bovina, fresche o refrigerate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - della specie bovina, congelate || || || || || || ||

|| 0206.21.00.00 || -- Lingue || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.22.00.00 || -- Fegati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.29.00.00 || -- altre || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.30.00.00 || - della specie suina, fresche o refrigerate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - della specie suina, congelate || || || || || || ||

|| 0206.41.00.00 || -- Fegati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.49.00.00 || -- altre || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.80.00.00 || - altre, fresche o refrigerate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0206.90.00.00 || - altre, congelate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.07 || || Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 || || || || || || ||

|| || - di galli e di galline || || || || || || ||

|| 0207.11.00.00 || -- interi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.12.00.00 || -- interi, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.13.00.00 || -- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.14.00.00 || -- Pezzi e frattaglie, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di tacchine e tacchini || || || || || || ||

|| 0207.24.00.00 || -- interi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.25.00.00 || -- interi, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.26.00.00 || -- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.27.00.00 || -- Pezzi e frattaglie, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Di anatre: || || || || || || ||

|| 0207.41.00.00 || -- interi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.42.00.00 || -- interi, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.43.00.00 || -- Fegati grassi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.44.00.00 || -- altri, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.45.00.00 || -- altri, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Di oche: || || || || || || ||

|| 0207.51.00.00 || -- interi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.52.00.00 || -- interi, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.53.00.00 || -- Fegati grassi, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.54.00.00 || -- altri, freschi o refrigerati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.55.00.00 || -- altri, congelati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0207.60.00.00 || - di faraone || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.08 || || Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate || || || || || || ||

|| 0208.10.00.00 || - di conigli o di lepri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0208.30.00.00 || - di primati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0208.40.00.00 || - di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di otarie, foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0208.50.00.00 || - di rettili (compresi serpenti e tartarughe marine) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0208.60.00.00 || - di cammelli e altri camelidi (Camelidae) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0208.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

02.09 || || Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati || || || || || || ||

|| 0209.10.00.00 || - di suini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0209.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

02.10 || || Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie || || || || || || ||

|| || - Carni della specie suina || || || || || || ||

|| 0210.11.00.00 || -- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0210.12.00.00 || -- Pancette (ventresche) e loro pezzi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0210.19.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0210.20.00.00 || - Carni della specie bovina || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie || || || || || || ||

|| 0210.91.00.00 || -- di primati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0210.92.00.00 || -- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di otarie, foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0210.93.00.00 || -- di rettili (compresi serpenti e tartarughe marine) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0210.99.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

03.01 || || Pesci vivi. || || || || || || ||

|| || - Pesci ornamentali || || || || || || ||

|| 0301.11.00.00 || -- di acqua dolce || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0301.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri pesci vivi || || || || || || ||

|| || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): || || || || || || ||

|| 0301.91.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.91.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Anguille (Anguilla spp.) || || || || || || ||

|| 0301.92.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.92.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) || || || || || || ||

|| 0301.93.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.93.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) || || || || || || ||

|| 0301.94.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.94.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii): || || || || || || ||

|| 0301.95.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.95.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 0301.99.10.00 || --- Avannotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0301.99.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

03.02 || || Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 03.04. || || || || || || ||

|| || - Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi || || || || || || ||

|| 0302.11.00.00 || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.13.00.00 || -- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.14.00.00 || -- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0302.21.00.00 || -- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.22.00.00 || -- Passere di mare (Pleuronectes platessa) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.23.00.00 || -- Sogliole (Solea spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.24.00.00 || -- Rombi (Psetta maxima) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0302.31.00.00 || -- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.32.00.00 || -- Tonni albacora (Thunnus albacares) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.33.00.00 || -- Tonnetti striati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.34.00.00 || -- Tonni obesi (Thunnus obesus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.35.00.00 || -- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.36.00.00 || -- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), acciughe (Engraulis spp.), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), suri e sugarelli (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) e pesci spada (Xiphias gladius), esclusi i fegati, le uova e i lattimi || || || || || || ||

|| 0302.41.00.00 || -- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.42.00.00 || -- Acciughe (Engraulis spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.43.00.00 || -- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.44.00.00 || -- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.45.00.00 || -- Suri e sugarelli (Trachurus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.46.00.00 || -- Cobia (Rachycentron canadum) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.47.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0302.51.00.00 || -- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.52.00.00 || -- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.53.00.00 || -- Merluzzi carbonari (Pollachius virens) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.54.00.00 || -- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.55.00.00 || -- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.56.00.00 || -- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.59.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0302.71.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.72.00.00 || -- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.73.00.00 || -- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.74.00.00 || -- Anguille (Anguilla spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.79.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0302.81.00.00 || -- Squali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.82.00.00 || -- Razze (Rajidae) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.83.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.84.00.00 || -- Spigole (Dicentrarchus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.85.00.00 || -- Dentici (Sparidae) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.89.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0302.90.00.00 || - Fegati, uova e lattimi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

03.03 || || Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04 || || || || || || ||

|| || - Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.11.00.00 || -- Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.12.00.00 || -- Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.13.00.00 || -- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.14.00.00 || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.19.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.23.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.24.00.00 || -- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.25.00.00 || -- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.26.00.00 || -- Anguille (Anguilla spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.29.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.31.00.00 || -- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.32.00.00 || -- Passere di mare (Pleuronectes platessa) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.33.00.00 || -- Sogliole (Solea spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.34.00.00 || -- Rombi (Psetta maxima) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.39.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.41.00.00 || -- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.42.00.00 || -- Tonni albacora (Thunnus albacares) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.43.00.00 || -- Tonnetti striati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.44.00.00 || -- Tonni obesi (Thunnus obesus) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.45.00.00 || -- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.46.00.00 || -- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0303.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus), sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), suri e sugarelli (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) e pesci spada (Xiphias gladius), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.51.00.00 || -- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.53.00.00 || -- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.54.00.00 || -- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.55.00.00 || -- Suri e sugarelli (Trachurus spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.56.00.00 || -- Cobia (Rachycentron canadum) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.57.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.63.00.00 || -- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.64.00.00 || -- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.65.00.00 || -- Merluzzi carbonari (Pollachius virens) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.66.00.00 || -- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.67.00.00 || -- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.68.00.00 || -- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.69.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: || || || || || || ||

|| 0303.81.00.00 || -- Squali || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.82.00.00 || -- Razze (Rajidae) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.83.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.84.00.00 || -- Spigole (Dicentrarchus spp.) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.89.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0303.90.00.00 || - Fegati, uova e lattimi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

03.04 || || Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati. || || || || || || ||

|| || - Filetti di tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) freschi o refrigerati: || || || || || || ||

|| 0304.31.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.32.00.00 || -- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.33.00.00 || -- Persico africano (Lates niloticus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci: || || || || || || ||

|| 0304.41.00.00 || -- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.42.00.00 || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.43.00.00 || -- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.44.00.00 || -- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.45.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.46.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.49.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri, freschi o refrigerati || || || || || || ||

|| 0304.51.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.52.00.00 || -- Salmonidi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.53.00.00 || -- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.54.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.55.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.59.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filetti di tilapia congelati (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.): || || || || || || ||

|| 0304.61.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.62.00.00 || -- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.63.00.00 || -- Persico africano (Lates niloticus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.69.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae congelati || || || || || || ||

|| 0304.71.00.00 || -- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.72.00.00 || -- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.73.00.00 || -- Merluzzi carbonari (Pollachius virens) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.74.00.00 || -- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.75.00.00 || -- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.79.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filetti congelati di altri pesci || || || || || || ||

|| 0304.81.00.00 || -- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.82.00.00 || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.83.00.00 || -- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.84.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.85.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.86.00.00 || -- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.87.00.00 || -- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.89.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri, congelati: || || || || || || ||

|| 0304.91.00.00 || -- Pesci spada (Xiphias gladius) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.92.00.00 || -- Austromerluzzi (Dissostichus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.93.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.94.00.00 || -- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.95.00.00 || -- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (Theraga chalcogramma) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0304.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

03.05 || || Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana. || || || || || || ||

|| 0305.10.00.00 || - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0305.20.00.00 || - Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: || || || || || || ||

|| 0305.31.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.32.00.00 || -- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: || || || || || || ||

|| 0305.41.00.00 || -- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.42.00.00 || -- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.43.00.00 || -- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.44.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.49.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati: || || || || || || ||

|| 0305.51.00.00 || -- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.59.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: || || || || || || ||

|| 0305.61.00.00 || -- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.62.00.00 || -- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.63.00.00 || -- Acciughe (Engraulis spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.64.00.00 || -- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.69.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -  Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili: || || || || || || ||

|| 0305.71.00.00 || -- Pinne di squalo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Teste, code e stomaco di pesci || || || || || || ||

|| 0305.72.10.00 || --- Teste di merluzzo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.72.90.00 ||  --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0305.79.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

03.06 || || Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana. || || || || || || ||

|| || - congelati || || || || || || ||

|| 0306.11.00.00 || -- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.12.00.00 || -- Astici (Homarus spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.14.00.00 || -- Granchi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.15.00.00 || -- Scampi (Nephrops norvegicus) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.16.00.00 || -- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.17.00.00 || -- Altri gamberetti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- Altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana || || || || || || ||

|| 0306.19.10.00 || ---. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0306.19.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Non congelati: || || || || || || ||

|| 0306.21.00.00 || -- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.22.00.00 || -- Astici (Homarus spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.24.00.00 || -- Granchi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.25.00.00 || -- Scampi (Nephrops norvegicus) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.26.00.00 || -- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0306.27.00.00 || -- Altri gamberetti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: || || || || || || ||

|| 0306.29.10.00 || ---. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0306.29.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

03.07 || || Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi atti all'alimentazione umana || || || || || || ||

|| || - Ostriche: || || || || || || ||

|| 0307.11.00.00 || -- vive, fresche o refrigerate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten: || || || || || || ||

|| 0307.21.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Mitili (Mytilus spp., Perna spp.): || || || || || || ||

|| 0307.31.00.00 || -- Vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): || || || || || || ||

|| 0307.41.00.00 || -- Vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Polpi o piovre (Octopus spp.) || || || || || || ||

|| 0307.51.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.60.00.00 || - Lumache, diverse da quelle di mare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae): || || || || || || ||

|| 0307.71.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.79.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || Abaloni (Haliotis spp.) || || || || || || ||

|| 0307.81.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.89.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: || || || || || || ||

|| 0307.91.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0307.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

03.08 || || Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana || || || || || || ||

|| || - Oloturie (Stichopus japonicus, Holothurioidea) || || || || || || ||

|| 0308.11.00.00 || -- vive, fresche o refrigerate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0308.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Ricci di mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus): || || || || || || ||

|| 0308.21.00.00 || -- vivi, freschi o refrigerati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0308.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0308.30.00.00 || - Meduse (Rhopilema spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0308.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

04.01 || || Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| 0401.10.00.00 || - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 % || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0401.20.00.00 || - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0401.40.00.00 || - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 % || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0401.50.00.00 || - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.02 || || Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. || || || || || || ||

|| || - In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % || || || || || || ||

|| 0402.10.10.00 || -- confezionati in imballaggi di peso non inferiore a 25 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg: || || || || || || ||

|| 0402.10.21.00 || --- di tipi la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0402.10.29.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % || || || || || || ||

|| || -- Senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: || || || || || || ||

|| 0402.21.10.00 || --- confezionati in imballaggi di peso non inferiore a 25 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || --- confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg: || || || || || || ||

|| 0402.21.21.00 || ---- di tipi la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0402.21.29.00 || ---- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Altri: || || || || || || ||

|| 0402.29.10.00 || --- confezionati in imballaggi di peso non inferiore a 25 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || --- confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg: || || || || || || ||

|| 0402.29.21.00 || ---- di tipi la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0402.29.29.00 || ---- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri: || || || || || || ||

|| || -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: || || || || || || ||

|| 0402.91.10.00 || --- confezionati in imballaggi di peso non inferiore a 25 kg || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0402.91.20.00 || --- confezionati in imballaggi di peso inferiore a 25 kg || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0402.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.03 || || Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao. || || || || || || ||

|| || - Yogurt || || || || || || ||

|| 0403.10.10.00 || -- naturale, senza aggiunta di frutta o di cacao || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0403.10.20.00 || -- con aggiunta di frutta ma senza aggiunta di cacao || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0403.10.30.00 || -- con aggiunta di cacao ma senza aggiunta di frutta || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0403.10.90.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- Latticello || || || || || || ||

|| 0403.90.11.00 || --- in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0403.90.19.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 0403.90.91.00 || --- in polvere || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0403.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.04 || || Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 0404.10.00.00 || - Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0404.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.05 || || Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere || || || || || || ||

|| 0405.10.00.00 || - Burro || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0405.20.00.00 || - Paste da spalmare lattiere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 0405.90.10.00 || -- Oli di burro e materie grasse del burro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0405.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.06 || || Formaggi e latticini || || || || || || ||

|| 0406.10.00.00 || - Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0406.20.00.00 || - Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0406.30.00.00 || - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0406.40.00.00 || - Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0406.90.00.00 || - Altri formaggi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.07 || || Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte. || || || || || || ||

|| || - Uova fertilizzate per incubazione || || || || || || ||

|| 0407.11.00.00 || -- di galline della specie Gallus domesticus || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0407.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -Altre uova fresche || || || || || || ||

|| 0407.21.00.00 || -- di galline della specie Gallus domesticus || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0407.29.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0407.90.00.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.08 || || Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| || - Tuorli || || || || || || ||

|| 0408.11.00.00 || -- essiccati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0408.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 0408.91.00.00 || -- essiccati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0408.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

04.09 || 0409.00.00.00 || Miele naturale || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

04.10 || 0410.00.00.00 || Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

05.01 || 0501.00.00.00 || Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.02 || || Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli || || || || || || ||

|| 0502.10.00.00 || - Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0502.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.04 || 0504.00.00.00 || Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.05 || || Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti || || || || || || ||

|| 0505.10.00.00 || - Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0505.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.06 || || Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie || || || || || || ||

|| 0506.10.00.00 || - Osseina e ossa acidulate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0506.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.07 || || Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie || || || || || || ||

|| || - Avorio; polveri e cascami d'avorio || || || || || || ||

|| 0507.10.10.00 || -- Zanne grezze di elefante || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0507.10.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0507.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.08 || 0508.00.00.00 || Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.10 || 0510.00.00.00 || Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

05.11 || || Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana || || || || || || ||

|| 0511.10.00.00 || - Sperma di tori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 0511.91.00.00 || -- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0511.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

06.01 || || Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12 || || || || || || ||

|| 0601.10.00.00 || - Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0601.20.00.00 || - Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

06.02 || || Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) || || || || || || ||

|| 0602.10.00.00 || - Talee senza radici e marze || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0602.20.00.00 || - Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0602.30.00.00 || - Rododendri e azalee, anche innestati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0602.40.00.00 || - Rosai, anche innestati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0602.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

06.03 || || Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati || || || || || || ||

|| || - freschi || || || || || || ||

|| 0603.11.00.00 || -- Rose || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.12.00.00 || -- Garofani || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.13.00.00 || -- Orchidee || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.14.00.00 || -- Crisantemi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.15.00.00 || -- Gigli (Lilium spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0603.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

06.04 || || Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati || || || || || || ||

|| 0604.20.00.00 || - Freschi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0604.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

07.01 || || Patate, fresche o refrigerate || || || || || || ||

|| 0701.10.00.00 || - da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0701.90.00.00 || - altre || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.02 || 0702.00.00.00 || Pomodori, freschi o refrigerati. || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.03 || || Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati. || || || || || || ||

|| 0703.10.00.00 || - Cipolle e scalogni || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0703.20.00.00 || - Agli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0703.90.00.00 || - Porri ed altri ortaggi agliacei || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.04 || || Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati || || || || || || ||

|| 0704.10.00.00 || - Cavolfiori e cavoli broccoli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0704.20.00.00 || - Cavoletti di Bruxelles || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0704.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.05 || || Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate || || || || || || ||

|| || - Lattughe || || || || || || ||

|| 0705.11.00.00 || -- a cappuccio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0705.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Cicorie: || || || || || || ||

|| 0705.21.00.00 || -- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0705.29.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.06 || || Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati || || || || || || ||

|| 0706.10.00.00 || - Carote e navoni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0706.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.07 || 0707.00.00.00 || Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.08 || || Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati || || || || || || ||

|| 0708.10.00.00 || - Piselli (Pisum sativum) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0708.20.00.00 || - Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0708.90.00.00 || - altri legumi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

07.09 || || Altri ortaggi, freschi o refrigerati || || || || || || ||

|| 0709.20.00.00 || - Asparagi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.30.00.00 || - Melanzane || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.40.00.00 || - Sedani, esclusi i sedani-rapa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Funghi e tartufi || || || || || || ||

|| 0709.51.00.00 || -- Funghi del genere Agaricus || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.59.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.60.00.00 || - Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.70.00.00 || - Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 0709.91.00.00 || -- Carciofi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.92.00.00 || -- Olive || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.93.00.00 || -- Zucche e zucchine (Cucurbita spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Altri: || || || || || || ||

|| 0709.99.10.00 || --- Granturco dolce || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0709.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.10 || || Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati || || || || || || ||

|| 0710.10.00.00 || - Patate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Legumi da granella, anche sgranati || || || || || || ||

|| 0710.21.00.00 || -- Piselli (Pisum sativum) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0710.22.00.00 || -- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0710.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0710.30.00.00 || - Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0710.40.00.00 || - Granturco dolce || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0710.80.00.00 || - altri ortaggi o legumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0710.90.00.00 || - Miscele di ortaggi o di legumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.11 || || Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati || || || || || || ||

|| 0711.20.00.00 || - Olive || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0711.40.00.00 || - Cetrioli e cetriolini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Funghi e tartufi: || || || || || || ||

|| 0711.51.00.00 || -- Funghi del genere Agaricus || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0711.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0711.90.00.00 || - altri ortaggi o legumi; miscugli di ortaggi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.12 || || Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati || || || || || || ||

|| 0712.20.00.00 || - Cipolle || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: || || || || || || ||

|| 0712.31.00.00 || -- Funghi del genere Agaricus || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0712.32.00.00 || -- Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0712.33.00.00 || -- Tremelle (Tremella spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0712.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0712.90.00.00 || - altri ortaggi o legumi; miscugli di ortaggi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

07.13 || || Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati || || || || || || ||

|| || - Piselli (Pisum sativum) || || || || || || ||

|| 0713.10.10.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Ceci: || || || || || || ||

|| 0713.20.10.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.20.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) || || || || || || ||

|| || -- Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: || || || || || || ||

|| 0713.31.10.00 || ---  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.31.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): || || || || || || ||

|| 0713.32.10.00 || ---  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.32.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): || || || || || || ||

|| 0713.33.10.00 || ---  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.33.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea): || || || || || || ||

|| 0713.34.10.00 || ---  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.34.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata): || || || || || || ||

|| 0713.35.10.00 || ---  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.35.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0713.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Lenticchie || || || || || || ||

|| 0713.40.10.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.40.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): || || || || || || ||

|| 0713.50.10.00 || -- da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.50.90.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan): || || || || || || ||

|| 0713.60.10.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0713.60.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0713.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

07.14 || || Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago || || || || || || ||

|| 0714.10.00.00 || - Radici di manioca || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0714.20.00.00 || - Patate dolci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0714.30.00.00 || - Igname (Dioscorea spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0714.40.00.00 || - Colocasia (Colocasia spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0714.50.00.00 || - Malanga (Xanthosoma spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0714.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.01 || || Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate || || || || || || ||

|| || - Noci di cocco || || || || || || ||

|| 0801.11.00.00 || -- disseccate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0801.12.00.00 || -- nel guscio interno (endocarpo) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0801.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Noci del Brasile: || || || || || || ||

|| 0801.21.00.00 || -- con guscio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0801.22.00.00 || -- sgusciate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Noci di acagiù: || || || || || || ||

|| 0801.31.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0801.32.00.00 || -- sgusciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.02 || || Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate || || || || || || ||

|| || - Mandorle || || || || || || ||

|| 0802.11.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.12.00.00 || -- sgusciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Nocciole (Corylus spp.): || || || || || || ||

|| 0802.21.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.22.00.00 || -- sgusciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Noci comuni: || || || || || || ||

|| 0802.31.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.32.00.00 || -- sgusciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || Castagne e marroni (Castanea spp.): || || || || || || ||

|| 0802.41.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.42.00.00 || -- sgusciati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pistacchi: || || || || || || ||

|| 0802.51.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.52.00.00 || -- sgusciati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Noci macadamia: || || || || || || ||

|| 0802.61.00.00 || -- con guscio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.62.00.00 || -- sgusciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.70.00.00 || - Noci di cola (Cola spp.) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.80.00.00 || - Noci di arec || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0802.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.03 || || Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate. || || || || || || ||

|| || - Banane plantano (banane da cuocere): || || || || || || ||

|| 0803.10.10.00 || -- fresche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0803.10.20.00 || -- essiccate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 0803.90.10.00 || -- fresche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0803.90.20.00 || -- essiccate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.04 || || Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi. || || || || || || ||

|| 0804.10.00.00 || - Datteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 0804.20.00.00 || - Fichi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0804.30.00.00 || - Ananassi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0804.40.00.00 || - Avocadi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Guaiave, manghi e mangostani || || || || || || ||

|| 0804.50.10.00 || -- Manghi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0804.50.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.05 || || Agrumi, freschi o secchi || || || || || || ||

|| 0805.10.00.00 || - Arance || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0805.20.00.00 || - Mandarini (compresi tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0805.40.00.00 || - Pompelmi e pomeli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0805.50.00.00 || - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0805.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.06 || || Uve, fresche o secche || || || || || || ||

|| 0806.10.00.00 || - fresche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0806.20.00.00 || - secche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.07 || || Meloni (compresi cocomeri) e papaie, freschi || || || || || || ||

|| || - Meloni (compresi cocomeri) || || || || || || ||

|| 0807.11.00.00 || -- Cocomeri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0807.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0807.20.00.00 || - Papaie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.08 || || Mele, pere e cotogne, fresche || || || || || || ||

|| 0808.10.00.00 || - Mele || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0808.30.00.00 || - Pere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0808.40.00.00 || - Cotogne || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.09 || || Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche || || || || || || ||

|| 0809.10.00.00 || - Albicocche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Ciliege || || || || || || ||

|| 0809.21.00.00 || -- Ciliege acide (Prunus cerasus) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0809.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0809.30.00.00 || - Pesche, comprese le pesche noci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0809.40.00.00 || - Prugne e prugnole || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.10 || || Altre frutta fresche || || || || || || ||

|| 0810.10.00.00 || - Fragole || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 0810.20.00.00 || - Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.30.00.00 || - Ribes a grappoli o uva spina || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.40.00.00 || - Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.50.00.00 || - Kiwi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.60.00.00 || - Durian || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.70.00.00 || - Cachi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0810.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

08.11 || || Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| 0811.10.00.00 || - Fragole || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0811.20.00.00 || - Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0811.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

08.12 || || Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate || || || || || || ||

|| 0812.10.00.00 || - Ciliege || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0812.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

08.13 || || Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo || || || || || || ||

|| 0813.10.00.00 || - Albicocche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0813.20.00.00 || - Prugne || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0813.30.00.00 || - Mele || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre frutta || || || || || || ||

|| 0813.40.10.00 || -- Tamarindi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0813.40.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0813.50.00.00 || - Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

08.14 || 0814.00.00.00 || Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

09.01 || || Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione || || || || || || ||

|| || - Caffè non torrefatto: || || || || || || ||

|| || -- non decaffeinizzato: || || || || || || ||

|| || --- Arabica || || || || || || ||

|| 0901.11.11.00 || ---- ciliege || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.12.00 || ---- extra prima, prima, supérieur || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.13.00 || ---- courant, limite, sous limite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.19.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- Robusta || || || || || || ||

|| 0901.11.21.00 || ---- ciliege || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.22.00 || ---- extra prima, prima, supérieur excellence grado zero || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.23.00 || ---- extra prima, courant excellence, limite, sous limite grado quattro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.24.00 || ---- courant extra prima, limite, sous limite grado due || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- extra prima, prima, supérieur || || || || || || ||

|| 0901.11.25.10 || ----- grado uno || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.25.20 || ----- grado due || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.25.90 || ----- grado tre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- courant, limite, sous limite || || || || || || ||

|| 0901.11.26.10 || ----- grado uno || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.26.20 || ----- grado tre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.26.30 || ----- grado quattro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.26.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.27.00 || ---- Caffè verde, rotture || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.28.00 || ---- Caffè a grani neri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.29.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- Arabusta || || || || || || ||

|| 0901.11.31.00 || ---- ciliege || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.32.00 || ---- extra prima, prima, supérieur || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.33.00 || ---- courant, limite, sous limite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.34.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- Liberica || || || || || || ||

|| 0901.11.41.00 || ---- ciliege || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.42.00 || ---- extra prima, prima, supérieur || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.43.00 || ---- courant, limite, sous limite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.44.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- Altre specie || || || || || || ||

|| 0901.11.51.00 || ---- ciliege || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.52.00 || ---- extra prima, prima, supérieur || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.53.00 || ---- courant, limite, sous limite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.11.54.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- decaffeinizzato || || || || || || ||

|| 0901.12.10.00 || --- Robusta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.12.20.00 || --- Arabusta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0901.12.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Caffè torrefatto || || || || || || ||

|| || -- non decaffeinizzato: || || || || || || ||

|| 0901.21.10.00 || --- non molito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0901.21.20.00 || --- molito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- decaffeinizzato || || || || || || ||

|| 0901.22.10.00 || --- non molito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0901.22.20.00 || --- molito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0901.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.02 || || Tè, anche aromatizzato || || || || || || ||

|| 0902.10.00.00 || - Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0902.20.00.00 || - Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0902.30.00.00 || - Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 0902.40.00.00 || - Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

09.03 || 0903.00.00.00 || Mate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.04 || || Pepe (del genere Piper) pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati || || || || || || ||

|| || - Pepe || || || || || || ||

|| 0904.11.00.00 || -- non tritato né polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0904.12.00.00 || -- tritato o polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: || || || || || || ||

|| 0904.21.00.00 || -- essiccati, non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0904.22.00.00 || -- tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.05 || || Vaniglia || || || || || || ||

|| 0905.10.00.00 || - non tritata né polverizzata || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0905.20.00.00 || - tritata o polverizzata || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.06 || || Cannella e fiori di cinnamomo || || || || || || ||

|| || - non tritati né polverizzati || || || || || || ||

|| 0906.11.00.00 || -- Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0906.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0906.20.00.00 || - tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.07 || || Garofani (antofilli, chiodi e steli). || || || || || || ||

|| 0907.10.00.00 || - non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0907.20.00.00 || - tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.08 || || Noci moscate, macis, amomi e cardamomi || || || || || || ||

|| || - Noci moscate || || || || || || ||

|| 0908.11.00.00 || -- non tritate né polverizzate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0908.12.00.00 || -- tritate o polverizzate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Macis || || || || || || ||

|| 0908.21.00.00 || -- non tritato né polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0908.22.00.00 || -- tritato o polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Amomi e cardamomi || || || || || || ||

|| 0908.31.00.00 || -- non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0908.32.00.00 || -- tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.09 || || Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro. || || || || || || ||

|| || - Semi di coriandolo: || || || || || || ||

|| 0909.21.00.00 || -- non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0909.22.00.00 || -- tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Semi di cumino: || || || || || || ||

|| 0909.31.00.00 || -- non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0909.32.00.00 || -- tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro || || || || || || ||

|| 0909.61.00.00 || -- non tritati né polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0909.62.00.00 || -- tritati o polverizzati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

09.10 || || Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie || || || || || || ||

|| || - Zenzero: || || || || || || ||

|| 0910.11.00.00 || -- non tritato né polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0910.12.00.00 || -- tritato o polverizzato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0910.20.00.00 || - Zafferano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0910.30.00.00 || - Curcuma || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre spezie: || || || || || || ||

|| 0910.91.00.00 || -- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 0910.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

10.01 || || Frumento (grano) e frumento segalato. || || || || || || ||

|| || - Frumento (grano) duro || || || || || || ||

|| 1001.11.00.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1001.19.00.00 || -- altro || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - altro || || || || || || ||

|| 1001.91.00.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1001.99.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

10.02 || || Segale || || || || || || ||

|| 1002.10.00.00 || - destinata alla semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1002.90.00.00 || - altra || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

10.03 || || Orzo || || || || || || ||

|| 1003.10.00.00 || -  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1003.90.00.00 || - altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

10.04 || || Avena || || || || || || ||

|| 1004.10.00.00 || - destinata alla semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1004.90.00.00 || - altra || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

10.05 || || Granturco || || || || || || ||

|| 1005.10.00.00 || -  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1005.90.00.00 || - altro || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

10.06 || || Riso || || || || || || ||

|| || - Risone (riso paddy): || || || || || || ||

|| 1006.10.10.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1006.10.90.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1006.20.00.00 || - Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato: || || || || || || ||

|| 1006.30.10.00 || -- in imballaggio immediato di peso non inferiore a 5 kg o alla rinfusa || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1006.30.90.00 || -- in imballaggio immediato di peso non superiore a 5 kg || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1006.40.00.00 || - Rotture di riso || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

10.07 || || Sorgo da granella || || || || || || ||

|| 1007.10.00.00 || -  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1007.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

10.08 || || Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali || || || || || || ||

|| 1008.10.00.00 || - Grano saraceno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Miglio || || || || || || ||

|| 1008.21.00.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.30.00.00 || - Scagliola || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.40.00.00 || - Fonio (Digitaria spp.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.50.00.00 || - Quinoa (Chenopodium quinoa) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.60.00.00 || - Triticale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1008.90.00.00 || - altri cereali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

11.01 || 1101.00.00.00 || Farine di frumento (grano) o di frumento segalato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

11.02 || || Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato || || || || || || ||

|| 1102.20.00.00 || - Farina di granturco || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 1102.90.10.00 || -- di miglio o sorgo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1102.90.90.00 || -- di altri cereali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

11.03 || || Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali || || || || || || ||

|| || - Semole e semolini || || || || || || ||

|| 1103.11.00.00 || -- di frumento (grano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1103.13.00.00 || -- di granturco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1103.19.00.00 || -- di altri cereali || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1103.20.00.00 || - Agglomerati in forma di pellets || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

11.04 || || Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati || || || || || || ||

|| || - Cereali schiacciati o in fiocchi || || || || || || ||

|| 1104.12.00.00 || -- di avena || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1104.19.00.00 || -- di altri cereali || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati): || || || || || || ||

|| 1104.22.00.00 || -- di avena || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1104.23.00.00 || -- di granturco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1104.29.00.00 || -- di altri cereali || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1104.30.00.00 || - Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

11.05 || || Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate. || || || || || || ||

|| 1105.10.00.00 || - Farina, semolino e polvere || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1105.20.00.00 || - Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

11.06 || || Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8. || || || || || || ||

|| 1106.10.00.00 || - di legumi da granella secchi della voce 07.13 || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di sago, di radici o tuberi della voce 07.14 || || || || || || ||

|| || -- di manioca || || || || || || ||

|| 1106.20.11.00 || --- farina e polvere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1106.20.12.00 || --- Semolino || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1106.20.20.00 || -- d'igname || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 1106.20.91.00 || --- Farina di taro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1106.20.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - dei prodotti del capitolo 8 || || || || || || ||

|| 1106.30.10.00 || -- Farina di banane || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1106.30.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

11.07 || || Malto, anche torrefatto || || || || || || ||

|| 1107.10.00.00 || - non torrefatto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1107.20.00.00 || - torrefatto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

11.08 || || Amidi e fecole; inulina || || || || || || ||

|| || - Amidi e fecole || || || || || || ||

|| || -- Amido di frumento (grano): || || || || || || ||

|| 1108.11.10.00 || --- del tipo destinato esclusivamente all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.11.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Amido di granturco || || || || || || ||

|| 1108.12.10.00 || --- del tipo destinato esclusivamente all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.12.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Fecola di patate || || || || || || ||

|| 1108.13.10.00 || --- del tipo destinato esclusivamente all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.13.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- Fecola di manioca || || || || || || ||

|| 1108.14.10.00 || --- del tipo destinato esclusivamente all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.14.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri amidi e fecole || || || || || || ||

|| 1108.19.10.00 || --- dei tipi destinati esclusivamente all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.19.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1108.20.00.00 || - Inulina || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

11.09 || 1109.00.00.00 || Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

12.01 || || Fave di soia, anche frantumate || || || || || || ||

|| 1201.10.00.00 || -  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1201.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

12.02 || || Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate || || || || || || ||

|| 1202.30.00.00 || -  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| || -- con guscio || || || || || || ||

|| 1202.41.10.00 || --- destinate alla produzione di olio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1202.41.90.00 || --- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- sgusciate, anche frantumate || || || || || || ||

|| 1202.42.10.00 || --- destinate alla produzione di olio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1202.42.90.00 || --- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

12.03 || 1203.00.00.00 || Copra || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.04 || 1204.00.00.00 || Semi di lino, anche frantumati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.05 || || Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati || || || || || || ||

|| 1205.10.00.00 || - Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1205.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.06 || 1206.00.00.00 || Semi di girasole, anche frantumati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.07 || || Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati || || || || || || ||

|| 1207.10.00.00 || - Noci e mandorle di palmisti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Semi di cotone || || || || || || ||

|| 1207.21.00.00 || --  da semina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.30.00.00 || - Semi di ricino || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.40.00.00 || - Semi di sesamo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.50.00.00 || - Semi di senape || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.60.00.00 || - Semi di cartamo (Carthamus tinctorius) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.70.00.00 || - Semi di melone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1207.91.00.00 || -- Semi di papavero nero o bianco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 1207.99.10.00 || --- Semi di karité || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1207.99.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.08 || || Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape || || || || || || ||

|| 1208.10.00.00 || - di fave di soia || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1208.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

12.09 || || Semi, frutti e spore da sementa || || || || || || ||

|| 1209.10.00.00 || - Semi di barbabietole da zucchero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Semi da foraggio || || || || || || ||

|| 1209.21.00.00 || -- di erba medica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.22.00.00 || -- di trifoglio (Trifolium spp.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.23.00.00 || -- di festuca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.24.00.00 || -- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.25.00.00 || -- di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.30.00.00 || - Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1209.91.00.00 || -- Semi di ortaggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1209.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.10 || || Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina || || || || || || ||

|| 1210.10.00.00 || - Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1210.20.00.00 || - Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.11 || || Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati || || || || || || ||

|| 1211.20.00.00 || - Radici di ginseng || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1211.30.00.00 || - Coca (foglie di) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1211.40.00.00 || - Paglia di papavero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1211.90.10.00 || -- Piretro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1211.90.20.00 || -- Cortecce e legni medicinali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1211.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.12 || || Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| || - Alghe || || || || || || ||

|| 1212.21.00.00 || -- destinate al consumo umano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1212.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1212.91.00.00 || -- Barbabietole da zucchero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1212.92.00.00 || -- Carrube || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1212.93.00.00 || -- Canne da zucchero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1212.94.00.00 || -- Radici di cicoria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1212.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

ALLEGATO C (Parte 3)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

12.13 || || Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets || || || || || || ||

|| 1213.00.10.00 || - Lolla di granturco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1213.00.90.00 || - Altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

12.14 || || Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets || || || || || || ||

|| 1214.10.00.00 || - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1214.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

13.01 || || Gomma lacca;  gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali || || || || || || ||

|| 1301.20.00.00 || - Gomma arabica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1301.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

13.02 || || - Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati;  agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati || || || || || || ||

|| || - Succhi ed estratti vegetali || || || || || || ||

|| 1302.11.00.00 || -- Oppio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.12.00.00 || -- di liquirizia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.13.00.00 || -- di luppolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.20.00.00 || - Sostanze pectiche, pectinati e pectati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati || || || || || || ||

|| 1302.31.00.00 || -- Agar-agar || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.32.00.00 || -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1302.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

14.01 || || Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) || || || || || || ||

|| 1401.10.00.00 || - Bambù || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1401.20.00.00 || - Canne d'India || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1401.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

14.04 || || Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 1404.20.00.00 || - Linters di cotone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1404.90.10.00 || -- semi duri, granelli, scorze (gusci) e noci da intaglio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1404.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

15.01 || || Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 02.09 o 15.03 || || || || || || ||

|| 1501.10.00.00 || - Strutto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1501.20.00.00 || - Altri grassi di maiale || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1501.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.02 || || Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03 || || || || || || ||

|| 1502.10.00.00 || - Sego || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1502.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.03 || 1503.00.00.00 || Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

15.04 || || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| 1504.10.00.00 || - Oli di fegato di pesci e loro frazioni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1504.20.00.00 || - Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1504.30.00.00 || - Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.05 || 1505.00.00.00 || Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

15.06 || 1506.00.00.00 || Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.07 || || Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| 1507.10.00.00 || - Olio greggio, anche depurato delle mucillagini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1507.90.00.00 || - Altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.08 || || Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| 1508.10.00.00 || - Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1508.90.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1508.90.90.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.09 || || Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| || - vergini || || || || || || ||

|| 1509.10.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1509.10.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1509.90.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1509.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.10 || || Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09 || || || || || || ||

|| 1510.00.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1510.00.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.11 || || Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| 1511.10.00.00 || - Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1511.90.10.00 || -- Frazioni di oli non alimentari, anche deodorizzati o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 1511.90.91.00 || --- condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1511.90.99.00 || --- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.12 || || Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| || - Olio di girasole o di cartamo e loro frazioni || || || || || || ||

|| 1512.11.00.00 || -- Oli greggi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1512.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Olio di cotone e sue frazioni || || || || || || ||

|| 1512.21.00.00 || -- Olio greggio, anche depurato del gossipolo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1512.29.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.13 || || Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| || - Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni || || || || || || ||

|| 1513.11.00.00 || -- Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1513.19.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni || || || || || || ||

|| 1513.21.00.00 || -- Oli greggi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1513.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.14 || || Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| || - Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni || || || || || || ||

|| 1514.11.00.00 || -- Oli greggi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1514.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1514.91.00.00 || -- Oli greggi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1514.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.15 || || Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente || || || || || || ||

|| || - Olio di lino e sue frazioni || || || || || || ||

|| 1515.11.00.00 || -- Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1515.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Olio di granturco e sue frazioni || || || || || || ||

|| 1515.21.00.00 || -- Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1515.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1515.30.00.00 || - Olio di ricino e sue frazioni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1515.50.00.00 || - Olio di sesamo e sue frazioni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- Olio di karité e sue frazioni || || || || || || ||

|| 1515.90.11.00 || --- Olio greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1515.90.19.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1515.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.16 || || Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati || || || || || || ||

|| 1516.10.00.00 || - Grassi e oli animali e loro frazioni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Grassi e oli vegetali e loro frazioni || || || || || || ||

|| 1516.20.10.00 || -- Grassi vegetali idrogenati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1516.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.17 || || Margarina;  miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16 || || || || || || ||

|| 1517.10.00.00 || - Margarina, esclusa la margarina liquida || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 1517.90.10.00 || -- Altre preparazioni alimentari di grassi vegetali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1517.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.18 || 1518.00.00.00 || Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16 miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16, non nominate né comprese altrove || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

15.20 || 1520.00.00.00 || Glicerolo (glicerina) greggia;  acque e liscivie glicerinose || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

15.21 || || Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati || || || || || || ||

|| 1521.10.00.00 || - Cere vegetali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1521.90.10.00 || -- Cere d'api e di altri insetti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1521.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

15.22 || 1522.00.00.00 || Degras;  residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

16.01 || || Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue;  preparazioni alimentari a base di tali prodotti || || || || || || ||

|| 1601.00.10.00 || - di fegato || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1601.00.90.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

16.02 || || Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue || || || || || || ||

|| 1602.10.00.00 || - Preparazioni omogeneizzate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.20.00.00 || - di fegato di qualsiasi animale || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di volatili della voce 01.05 || || || || || || ||

|| 1602.31.00.00 || -- di tacchino || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.32.00.00 || -- di galli e di galline || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.39.00.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - della specie suina || || || || || || ||

|| 1602.41.00.00 || -- Prosciutti e loro pezzi || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.42.00.00 || -- Spalle e loro pezzi || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.49.00.00 || -- altre, compresi i miscugli || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - della specie bovina || || || || || || ||

|| 1602.50.10.00 || -- condizionate in imballaggi ermeticamente chiusi tipo "Corned beef" || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.50.90.00 || -- altre || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1602.90.00.00 || - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

16.03 || 1603.00.00.00 || Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

16.04 || || Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce || || || || || || ||

|| || - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati || || || || || || ||

|| 1604.11.00.00 || -- Salmoni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.12.00.00 || -- Aringhe || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- Sardine, alacce e spratti || || || || || || ||

|| 1604.13.10.00 || --- Sardine in conserve comuni in scatole formato 1/4 club di altezza inferiore o uguale a 30 mm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.13.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.14.00.00 || -- Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.15.00.00 || -- Sgombri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.16.00.00 || -- Acciughe || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.17.00.00 || -- Anguille || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.20.00.00 || - altre preparazioni e conserve di pesci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Caviale e suoi succedanei || || || || || || ||

|| 1604.31.00.00 || -- Caviale || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1604.32.00.00 || -- Succedanei del caviale || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

16.05 || || Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati || || || || || || ||

|| 1605.10.00.00 || - Granchi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Gamberetti || || || || || || ||

|| 1605.21.00.00 || -- non in recipienti ermeticamente chiusi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.30.00.00 || - Astici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.40.00.00 || - altri crostacei || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Molluschi || || || || || || ||

|| 1605.51.00.00 || -- Ostriche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.52.00.00 || -- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.53.00.00 || -- Mitili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.54.00.00 || -- Seppie e calamari || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.55.00.00 || -- Polpi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.56.00.00 || -- Vongole, cardidi e arche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.57.00.00 || -- Abaloni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.58.00.00 || -- Lumache, diverse da quelle di mare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri invertebrati acquatici || || || || || || ||

|| 1605.61.00.00 || -- Oloturie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.62.00.00 || -- Ricci di mare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.63.00.00 || -- Meduse || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1605.69.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

17.01 || || Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido || || || || || || ||

|| || - Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || || || || || || ||

|| 1701.12.00.00 || -- di barbabietola || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1701.13.00.00 || -- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri zuccheri di canna || || || || || || ||

|| 1701.14.10.00 || --- destinati all'industria della raffinazione dello zucchero || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1701.14.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti || || || || || || ||

|| 1701.91.10.00 || --- in polvere, in granuli o cristallizzati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1701.91.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 1701.99.10.00 || --- in polvere, in granuli o cristallizzati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1701.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

17.02 || || Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido;  sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti;  succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale;  zuccheri e melassi caramellati || || || || || || ||

|| || - Lattosio e sciroppo di lattosio || || || || || || ||

|| 1702.11.00.00 || -- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.20.00.00 || - Zucchero e sciroppo d'acero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.30.00.00 || - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.40.00.00 || - Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.50.00.00 || - Fruttosio chimicamente puro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.60.00.00 || - altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1702.90.00.00 || - altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

17.03 || || Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero || || || || || || ||

|| 1703.10.00.00 || - Melassi di canna || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1703.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

17.04 || || Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) || || || || || || ||

|| 1704.10.00.00 || - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1704.90.00.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

18.01 || || Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto || || || || || || ||

|| || - Cacao in grani || || || || || || ||

|| 1801.00.11.00 || -- qualità superiore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1801.00.12.00 || -- qualità media || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1801.00.19.00 || -- altre qualità || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1801.00.20.00 || - torrefatto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1801.00.30.00 || - grani infranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

18.02 || 1802.00.00.00 || Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

18.03 || || Pasta di cacao, anche sgrassata || || || || || || ||

|| 1803.10.00.00 || - non sgrassata || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1803.20.00.00 || - completamente o parzialmente sgrassata || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

18.04 || || Burro, grasso e olio di cacao || || || || || || ||

|| 1804.00.10.00 || - Grasso e olio di cacao || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1804.00.20.00 || - Burro naturale di cacao || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 1804.00.90.00 || - altro burro di cacao e cacao deodorizzato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

18.05 || || Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| 1805.00.10.00 || - presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1805.00.90.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

18.06 || || Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao || || || || || || ||

|| 1806.10.00.00 || - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1806.20.00.00 || - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini || || || || || || ||

|| 1806.31.00.00 || -- ripiene || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- non ripiene || || || || || || ||

|| 1806.32.10.00 || --- Cioccolata || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1806.32.90.00 || --- altre || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 1806.90.10.00 || -- altri dolciumi contenenti cacao e cioccolata || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1806.90.90.00 || -- altre preparazioni alimentari contenenti cacao e cioccolata || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

19.01 || || -- Estratti di malto;  preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| 1901.10.00.00 || - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1901.20.00.00 || - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 1901.90.10.00 || -- Preparazioni a base di latte contenente materie grasse vegetali, in polvere o granuli, in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1901.90.20.00 || -- Preparazioni a base di latte contenente materie grasse vegetali, in polvere o granuli, in imballaggi di peso compreso tra 12,5 kg e 25 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1901.90.30.00 || -- Estratti di malto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 1901.90.40.00 || -- Preparazioni in polvere contenenti estratti di malto, per la fabbricazione di bevande, in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 1901.90.91.00 || --- Preparazioni alimentari a base di prodotti di manioca della voce 11.06 (compreso il "gari" e a esclusione dei prodotti della voce 19.03) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 1901.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

19.02 || || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;  cuscus, anche preparato || || || || || || ||

|| || - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate || || || || || || ||

|| 1902.11.00.00 || -- contenenti uova || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1902.19.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1902.20.00.00 || - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1902.30.00.00 || - altre paste alimentari || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1902.40.00.00 || - Cuscus || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

19.03 || 1903.00.00.00 || Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

19.04 || || Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 1904.10.00.00 || - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati || || || || || || ||

|| 1904.20.10.00 || -- Fiocchi d'avena in imballaggi immediati di peso uguale o superiore a 25 kg || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1904.20.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1904.30.00.00 || - Bulgur di grano || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1904.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

19.05 || || Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili || || || || || || ||

|| 1905.10.00.00 || - Pane croccante detto "knäckebrot" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1905.20.00.00 || - Pane con spezie (panpepato) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine || || || || || || ||

|| 1905.31.00.00 || -- Biscotti con aggiunta di dolcificanti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1905.32.00.00 || -- Cialde e cialdine || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1905.40.00.00 || - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 1905.90.00.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.01 || || Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico || || || || || || ||

|| 2001.10.00.00 || - Cetrioli e cetriolini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2001.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.02 || || Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico || || || || || || ||

|| 2002.10.00.00 || - Pomodori, interi o in pezzi || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- concentrati di pomodoro non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 2002.90.11.00 || --- triplo concentrato || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2002.90.19.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2002.90.20.00 || -- concentrati di pomodoro condizionati per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2002.90.90.00 || -- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.03 || || Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico || || || || || || ||

|| 2003.10.00.00 || - Funghi del genere Agaricus || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2003.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

20.04 || || Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 || || || || || || ||

|| 2004.10.00.00 || - Patate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2004.90.00.00 || - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.05 || || Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 || || || || || || ||

|| 2005.10.00.00 || - Ortaggi e legumi omogeneizzati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.20.00.00 || - Patate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.40.00.00 || - Piselli (Pisum sativum) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) || || || || || || ||

|| 2005.51.00.00 || -- Fagioli in grani || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.59.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.60.00.00 || - Asparagi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.70.00.00 || - Olive || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.80.00.00 || - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi || || || || || || ||

|| 2005.91.00.00 || -- Germogli di bambù || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2005.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.06 || 2006.00.00.00 || Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.07 || || Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| 2007.10.00.00 || - Preparazioni omogeneizzate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2007.91.00.00 || -- di agrumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2007.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.08 || || Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| || - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro || || || || || || ||

|| || -- Arachidi || || || || || || ||

|| 2008.11.10.00 || --- Burro di arachidi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.11.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.19.00.00 || -- altre, compresi i miscugli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.20.00.00 || - Ananassi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.30.00.00 || - Agrumi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.40.00.00 || - Pere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.50.00.00 || - Albicocche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.60.00.00 || - Ciliege || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.70.00.00 || - Pesche, comprese le pesche noci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2008.80.00.00 || - Fragole || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19 || || || || || || ||

|| 2008.91.00.00 || -- Cuori di palma || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2008.93.00.00 || -- Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2008.97.00.00 || -- Miscugli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2008.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

20.09 || || Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti || || || || || || ||

|| || - Succhi di arancia || || || || || || ||

|| || -- congelati || || || || || || ||

|| 2009.11.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.11.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 || || || || || || ||

|| 2009.12.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.12.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.19.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.19.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di pompelmo o di pomelo || || || || || || ||

|| || -- di un valore Brix inferiore o uguale a 20 || || || || || || ||

|| 2009.21.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.21.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.29.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di altri agrumi || || || || || || ||

|| || -- di un valore Brix inferiore o uguale a 20 || || || || || || ||

|| 2009.31.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.31.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.39.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.39.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di ananasso || || || || || || ||

|| || -- di un valore Brix inferiore o uguale a 20 || || || || || || ||

|| 2009.41.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.41.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.49.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.49.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di pomodoro || || || || || || ||

|| 2009.50.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.50.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di uva (compresi i mosti di uva) || || || || || || ||

|| || -- di un valore Brix inferiore o uguale a 30 || || || || || || ||

|| 2009.61.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.61.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.69.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.69.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di mela || || || || || || ||

|| || -- di un valore Brix inferiore o uguale a 20 || || || || || || ||

|| 2009.71.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.71.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2009.79.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.79.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi || || || || || || ||

|| || -- succo di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) || || || || || || ||

|| 2009.81.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.81.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| || --- Succhi di guaiave || || || || || || ||

|| 2009.89.11.00 || ---- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.89.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- Succhi di tamarindo || || || || || || ||

|| 2009.89.21.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.89.29.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- Succhi di mango || || || || || || ||

|| 2009.89.31.00 || ---- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.89.39.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- altri || || || || || || ||

|| 2009.89.91.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.89.99.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Miscugli di succhi || || || || || || ||

|| 2009.90.10.00 || --- concentrati, presentati in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg destinati all'industria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2009.90.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

21.01 || || Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati || || || || || || ||

|| || - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè || || || || || || ||

|| 2101.11.00.00 || -- Estratti, essenze e concentrati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2101.12.00.00 || -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2101.20.00.00 || - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2101.30.00.00 || - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

21.02 || || Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere preparati || || || || || || ||

|| 2102.10.00.00 || - Lieviti vivi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2102.20.00.00 || - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2102.30.00.00 || - Lieviti in polvere preparati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

21.03 || || Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata || || || || || || ||

|| 2103.10.00.00 || - Salsa di soia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2103.20.00.00 || - Salsa "ketchup" e altre salse al pomodoro || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2103.30.00.00 || - Farina di senape e senape preparata || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2103.90.10.00 || -- Salsa di pesce "Nuoc-Mam" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2103.90.91.00 || --- Condimenti in polvere in imballaggi di peso uguale o superiore a 25 kg || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2103.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

21.04 || || Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate || || || || || || ||

|| || - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati || || || || || || ||

|| 2104.10.10.00 || -- Preparazioni presentate sotto forma di tavolette, pani o dadi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2104.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2104.20.00.00 || - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

21.05 || 2105.00.00.00 || Gelati, anche contenenti cacao || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

21.06 || || Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| || - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate || || || || || || ||

|| 2106.10.10.00 || -- Concentrati di proteine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2106.10.20.00 || -- Sostanze proteiche testurizzate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2106.90.10.00 || -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2106.90.91.00 || --- Polveri utilizzate nella fabbricazione di brodi (masse parziali) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2106.90.92.00 || --- Estratti, essenze e altri prodotti aromatizzanti dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2106.90.93.00 || --- Preparazioni per migliorare la panificazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2106.90.94.00 || --- Polveri per la preparazione istantanea di bevande || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2106.90.95.00 || --- Preparazioni per tisane o infusi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2106.90.96.00 || --- Integratori alimentari || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2106.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.01 || || Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve || || || || || || ||

|| || - Acque minerali e acque gassate || || || || || || ||

|| 2201.10.10.00 || -- Acque minerali || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2201.10.20.00 || -- Acque gassate || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2201.90.00.00 || - altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.02 || || Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 || || || || || || ||

|| 2202.10.00.00 || - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 2202.90.10.00 || -- Bevande contenenti una forte dose di caffeina del tipo "bevande energetiche" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2202.90.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.03 || || Birra di malto || || || || || || ||

|| 2203.00.10.00 || - presentata in recipienti di capacità inferiore o uguale a 50 cl || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2203.00.90.00 || - altra || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.04 || || Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 20.09 || || || || || || ||

|| 2204.10.00.00 || - Vini spumanti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) || || || || || || ||

|| 2204.21.00.00 || -- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2204.29.10.00 || --- Vini di uve presentati in imballaggi di capacità uguale o superiore a 200 litri destinati all'industria || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2204.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2204.30.00.00 || - altri mosti di uva || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.05 || || Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche || || || || || || ||

|| 2205.10.00.00 || - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2205.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.06 || || Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 2206.00.10.00 || - Birre, diverse da quelle di malto || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2206.00.91.00 || -- Vino di palma || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2206.00.99.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.07 || || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || || || || || || ||

|| || - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol || || || || || || ||

|| 2207.10.10.00 || -- per usi medici o farmaceutici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2207.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2207.20.00.00 || - Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

22.08 || || Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione || || || || || || ||

|| || - Acquaviti di vino o di vinacce || || || || || || ||

|| 2208.20.10.00 || -- Cognac || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.20.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.30.00.00 || - Whisky || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.40.00.00 || - Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.50.00.00 || - Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.60.00.00 || - Vodka || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.70.00.00 || - Liquori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2208.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

22.09 || || Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico || || || || || || ||

|| 2209.00.10.00 || - Aceto d'alcole || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2209.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

23.01 || || Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli || || || || || || ||

|| 2301.10.00.00 || - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2301.20.00.00 || - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.02 || || Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi || || || || || || ||

|| 2302.10.00.00 || - di granturco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2302.30.00.00 || - di frumento || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2302.40.00.00 || - di altri cereali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2302.50.00.00 || - di legumi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.03 || || Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets || || || || || || ||

|| 2303.10.00.00 || - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2303.20.00.00 || - Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2303.30.00.00 || - Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.04 || 2304.00.00.00 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.05 || 2305.00.00.00 || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.06 || || Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05 || || || || || || ||

|| 2306.10.00.00 || - di semi di cotone || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.20.00.00 || - di semi di lino || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.30.00.00 || - di semi di girasole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di semi di ravizzone o di colza || || || || || || ||

|| 2306.41.00.00 || -- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.50.00.00 || - di noce di cocco o di copra || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.60.00.00 || - di noci o di mandorle di palmisti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2306.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.07 || 2307.00.00.00 || Fecce di vino; tartaro greggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.08 || 2308.00.00.00 || Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

23.09 || || Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali || || || || || || ||

|| 2309.10.00.00 || - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2309.90.10.00 || -- Preparazioni contenenti vitamine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2309.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

24.01 || || Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco || || || || || || ||

|| 2401.10.00.00 || - Tabacchi non scostolati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2401.20.00.00 || - Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2401.30.00.00 || - Cascami di tabacco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

24.02 || || Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco || || || || || || ||

|| 2402.10.00.00 || - Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2402.20.00.00 || - Sigarette contenenti tabacco || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2402.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

24.03 || || Altri  tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco || || || || || || ||

|| || - Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione || || || || || || ||

|| 2403.11.00.00 || -- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2403.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2403.91.00.00 || -- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2403.99.10.00 || --- Tabacchi scostolati espansi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2403.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

25.01 || || Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare || || || || || || ||

|| 2501.00.10.00 || - Sale denaturato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2501.00.20.00 || - Sale destinato all'alimentazione umana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2501.00.30.00 || - Sale in blocchi compresso per l'alimentazione del bestiame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2501.00.90.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

25.02 || 2502.00.00.00 || Piriti di ferro non arrostite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.03 || 2503.00.00.00 || Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.04 || || Grafite naturale || || || || || || ||

|| 2504.10.00.00 || - in polvere o in scaglie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2504.90.00.00 || - altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.05 || || Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 || || || || || || ||

|| 2505.10.00.00 || - Sabbie silicee e sabbie quarzose || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2505.90.00.00 || - altre sabbie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.06 || || Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare || || || || || || ||

|| 2506.10.00.00 || - Quarzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2506.20.00.00 || - Quarzite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.07 || 2507.00.00.00 || Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.08 || || Altre argille (escluse le argille espanse della voce 68.06), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas || || || || || || ||

|| 2508.10.00.00 || - Bentonite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2508.30.00.00 || - Argille refrattarie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2508.40.00.00 || - altre argille || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2508.50.00.00 || - Andalusite, cianite e sillimanite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2508.60.00.00 || - Mullite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2508.70.00.00 || - Terre di chamotte o di dinas || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.09 || 2509.00.00.00 || Creta || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.10 || || Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche || || || || || || ||

|| 2510.10.00.00 || - non macinati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2510.20.00.00 || - macinati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.11 || || Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 28.16 || || || || || || ||

|| 2511.10.00.00 || - Solfato di bario naturale (baritina) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2511.20.00.00 || - Carbonato di bario naturale (witherite) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.12 || 2512.00.00.00 || Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.13 || || Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente || || || || || || ||

|| 2513.10.00.00 || - Pietra pomice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2513.20.00.00 || - Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.14 || 2514.00.00.00 || Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.15 || || Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare || || || || || || ||

|| || - Marmi e travertini || || || || || || ||

|| 2515.11.00.00 || -- greggi o sgrossati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2515.12.00.00 || -- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2515.20.00.00 || - Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.16 || || Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare || || || || || || ||

|| || - Granito || || || || || || ||

|| 2516.11.00.00 || -- greggio o sgrossato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2516.12.00.00 || -- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2516.20.00.00 || - Arenaria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2516.90.00.00 || - altre pietre da taglio o da costruzione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.17 || || Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella prima parte  del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente || || || || || || ||

|| 2517.10.00.00 || - Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2517.20.00.00 || - Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2517.30.00.00 || - Tarmacadam || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente || || || || || || ||

|| 2517.41.00.00 || -- di marmo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2517.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.18 || || Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite || || || || || || ||

|| 2518.10.00.00 || - Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2518.20.00.00 || - Dolomite calcinata o sinterizzata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2518.30.00.00 || - Pigiata di dolomite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.19 || || Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri || || || || || || ||

|| 2519.10.00.00 || - Carbonato di magnesio naturale (magnesite) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2519.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.20 || || Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti || || || || || || ||

|| 2520.10.00.00 || - Pietra da gesso; anidrite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2520.20.00.00 || - Gessi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

25.21 || 2521.00.00.00 || Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.22 || || Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25 || || || || || || ||

|| 2522.10.00.00 || - Calce viva || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2522.20.00.00 || - Calce spenta || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 2522.30.00.00 || - Calce idraulica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

25.23 || || Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati || || || || || || ||

|| 2523.10.00.00 || - Cementi non polverizzati detti "clinkers" || 10 || C || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Cementi Portland || || || || || || ||

|| 2523.21.00.00 || -- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2523.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2523.30.00.00 || - Cementi alluminosi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2523.90.00.00 || - altri cementi idraulici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

25.24 || || Amianto (asbesto) || || || || || || ||

|| 2524.10.00.00 || - Crocidolite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2524.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.25 || || Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica || || || || || || ||

|| 2525.10.00.00 || - Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2525.20.00.00 || - Mica in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2525.30.00.00 || - Cascami di mica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.26 || || Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco || || || || || || ||

|| 2526.10.00.00 || - non frantumati né polverizzati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2526.20.00.00 || - frantumati o polverizzati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.28 || 2528.00.00.00 || Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.29 || || Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore || || || || || || ||

|| 2529.10.00.00 || - Feldspato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Spatofluore || || || || || || ||

|| 2529.21.00.00 || -- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2529.22.00.00 || -- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2529.30.00.00 ||  - Leucite; nefelina e sienite-nefelinica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

25.30 || || Materie minerali non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| 2530.10.00.00 || - Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2530.20.00.00 || - Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2530.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.01 || || Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) || || || || || || ||

|| || - Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) || || || || || || ||

|| || -- non agglomerati || || || || || || ||

|| 2601.11.10.00 || --- Minerali di ferro, in pezzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2601.11.20.00 || --- Minerali di ferro fine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2601.11.30.00 || --- Minerali di ferro arricchiti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2601.11.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2601.12.00.00 || -- agglomerati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2601.20.00.00 || - Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.02 || 2602.00.00.00 || Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.03 || 2603.00.00.00 || Minerali di rame e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.04 || 2604.00.00.00 || Minerali di nichel e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.05 || 2605.00.00.00 || Minerali di cobalto e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.06 || 2606.00.00.00 || Minerali di alluminio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.07 || 2607.00.00.00 || Minerali di piombo e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.08 || 2608.00.00.00 || Minerali di zinco e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.09 || 2609.00.00.00 || Minerali di stagno e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.10 || 2610.00.00.00 || Minerali di cromo e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.11 || 2611.00.00.00 || Minerali di tungsteno e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.12 || || Minerali di uranio o di torio e loro concentrati || || || || || || ||

|| 2612.10.00.00 || - Minerali di uranio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2612.20.00.00 || - Minerali di torio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.13 || || Minerali di molibdeno e loro concentrati || || || || || || ||

|| 2613.10.00.00 || - arrostiti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2613.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.14 || 2614.00.00.00 || Minerali di titanio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.15 || || Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati || || || || || || ||

|| 2615.10.00.00 || - Minerali di zirconio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2615.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.16 || || Minerali di metalli preziosi e loro concentrati || || || || || || ||

|| 2616.10.00.00 || - Minerali di argento e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2616.90.10.00 || -- Minerali d'oro e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2616.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.17 || || Altri minerali e loro concentrati || || || || || || ||

|| 2617.10.00.00 || - Minerali di antimonio e loro concentrati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2617.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.18 || 2618.00.00.00 || Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.19 || 2619.00.00.00 || Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.20 || || Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti || || || || || || ||

|| || - contenenti principalmente zinco || || || || || || ||

|| 2620.11.00.00 || -- metalline di galvanizzazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - contenenti principalmente piombo || || || || || || ||

|| 2620.21.00.00 || -- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.30.00.00 || - contenenti principalmente rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.40.00.00 || - contenenti principalmente alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.60.00.00 || - contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2620.91.00.00 || -- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2620.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

26.21 || || Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani || || || || || || ||

|| 2621.10.00.00 || - Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2621.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.01 || || Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili || || || || || || ||

|| || - Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati || || || || || || ||

|| 2701.11.00.00 || -- Antracite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2701.12.00.00 || -- Carbon fossile bituminoso || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2701.19.00.00 || -- altri carboni fossili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2701.20.00.00 || - Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.02 || || Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo || || || || || || ||

|| 2702.10.00.00 || - Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2702.20.00.00 || - Ligniti agglomerate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.03 || 2703.00.00.00 || Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.04 || 2704.00.00.00 || Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.05 || 2705.00.00.00 || Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.06 || 2706.00.00.00 || Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.07 || || Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici || || || || || || ||

|| 2707.10.00.00 || - Benzolo (benzene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2707.20.00.00 || - Toluolo (toluene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2707.30.00.00 || - Xilolo (xileni) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2707.40.00.00 || - Naftalene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2707.50.00.00 || - altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2707.91.00.00 || -- Oli di creosoto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2707.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.08 || || Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali || || || || || || ||

|| 2708.10.00.00 || - Pece || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2708.20.00.00 || - Coke di pece || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.09 || 2709.00.00.00 || Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

27.10 || || Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli || || || || || || ||

|| || - Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli || || || || || || ||

|| || -- Oli leggeri e preparazioni || || || || || || ||

|| 2710.12.10.00 || Petrolio parzialmente raffinato, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping) || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || --- Benzine speciali || || || || || || ||

|| 2710.12.21.00 || ---- Acqua ragia minerale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2710.12.29.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.12.30.00 || --- Benzina avio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.12.40.00 || --- Super carburante || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.12.50.00 || --- Benzina per auto comune || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.12.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| || --- Oli medi || || || || || || ||

|| 2710.19.11.00 || Carboturbi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.19.12.00 || ---- Petrolio lampante || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2710.19.19.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- Oli pesanti esclusi gli oli lubrificanti || || || || || || ||

|| 2710.19.21.00 || ---- Gasolio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.19.22.00 || ---- Olio combustibile per usi domestici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2710.19.23.00 || ---- Olio combustibile leggero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2710.19.24.00 || ---- Olio combustibile pesante I || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2710.19.25.00 || ---- Olio combustibile pesante II || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || --- Oli lubrificanti || || || || || || ||

|| 2710.19.31.00 || ---- destinati ad essere miscelati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.19.32.00 || ---- per freni idraulici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.19.33.00 || ---- Grasso || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri || || || || || || ||

|| 2710.19.39.10 || ----- Oli per motori a 2 tempi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.19.39.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.20.00.00 || - Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Residui di oli || || || || || || ||

|| 2710.91.00.00 || -- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2710.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

27.11 || || Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi || || || || || || ||

|| || - liquefatti || || || || || || ||

|| 2711.11.00.00 || -- Gas naturale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2711.12.00.00 || -- Propano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2711.13.00.00 || -- Butani || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2711.14.00.00 || -- Etilene, propilene, butilene e butadiene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2711.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - allo stato gassoso || || || || || || ||

|| 2711.21.00.00 || -- Gas naturale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2711.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.12 || ||  Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati || || || || || || ||

|| 2712.10.00.00 || - Vaselina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2712.20.00.00 || - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2712.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.13 || || Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi || || || || || || ||

|| || - Coke di petrolio || || || || || || ||

|| 2713.11.00.00 || -- non calcinato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2713.12.00.00 || -- calcinato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2713.20.00.00 || - Bitume di petrolio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2713.90.00.00 || - altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.14 || || Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche || || || || || || ||

|| 2714.10.00.00 || - Scisti e sabbie bituminosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2714.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.15 || 2715.00.00.00 || Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

27.16 || 2716.00.00.00 || Energia elettrica  (posizione facoltativa) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.01 || || Fluoro, cloro, bromo e iodio || || || || || || ||

|| 2801.10.00.00 || - Cloro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2801.20.00.00 || - Iodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2801.30.00.00 || - Fluoro; bromo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.02 || 2802.00.00.00 || Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.03 || 2803.00.00.00 || Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.04 || || Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici || || || || || || ||

|| 2804.10.00.00 || - Idrogeno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gas rari || || || || || || ||

|| 2804.21.00.00 || -- Argo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.30.00.00 || - Azoto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.40.00.00 || - Ossigeno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.50.00.00 || - Boro; tellurio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Silicio || || || || || || ||

|| 2804.61.00.00 || -- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.69.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.70.00.00 || - Fosforo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.80.00.00 || - Arsenico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2804.90.00.00 || - Selenio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.05 || || Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro mercurio || || || || || || ||

|| || - Metalli alcalini o alcalino-terrosi || || || || || || ||

|| 2805.11.00.00 || -- Sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2805.12.00.00 || -- Calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2805.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2805.30.00.00 || - Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2805.40.00.00 || - Mercurio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.06 || || - Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico || || || || || || ||

|| 2806.10.00.00 || - Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2806.20.00.00 || - Acido clorosolforico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.07 || 2807.00.00.00 || Acido solforico; oleum || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.08 || 2808.00.00.00 || Acido nitrico; acidi solfonitrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.09 || || Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2809.10.00.00 || - Pentaossido di difosforo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2809.20.00.00 || - Acido fosforico e acidi polifosforici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.10 || 2810.00.00.00 || Ossidi di boro acidi borici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.11 || || Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici || || || || || || ||

|| || - altri acidi inorganici || || || || || || ||

|| 2811.11.00.00 || -- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2811.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici || || || || || || ||

|| 2811.21.00.00 || -- Diossido di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2811.22.00.00 || -- Diossido di silicio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2811.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.12 || || Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici || || || || || || ||

|| 2812.10.00.00 || - Cloruri e ossicloruri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2812.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.13 || || Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio || || || || || || ||

|| 2813.10.00.00 || - Disolfuro di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2813.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.14 || || Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) || || || || || || ||

|| 2814.10.00.00 || - Ammoniaca anidra || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2814.20.00.00 || - Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.15 || || Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio || || || || || || ||

|| || - Idrossido di sodio (soda caustica) || || || || || || ||

|| 2815.11.00.00 || -- solido || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2815.12.00.00 || -- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2815.20.00.00 || - Idrossido di potassio (potassa caustica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2815.30.00.00 || - Perossidi di sodio o di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.16 || ||  Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario || || || || || || ||

|| 2816.10.00.00 || - Idrossido e perossido di magnesio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2816.40.00.00 || - Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.17 || 2817.00.00.00 || Ossido di zinco; perossido di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.18 || || Corindone artificiale, definito chimicamente o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio || || || || || || ||

|| 2818.10.00.00 || - Corindone artificiale, anche definito chimicamente || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2818.20.00.00 || - Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2818.30.00.00 || - Idrossido di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.19 || || Ossidi e idrossidi di cromo || || || || || || ||

|| 2819.10.00.00 || - Triossido di cromo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2819.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.20 || || Ossidi di manganese || || || || || || ||

|| 2820.10.00.00 || - Diossido di manganese || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2820.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.21 || || Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 || || || || || || ||

|| 2821.10.00.00 || - Ossidi e idrossidi di ferro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2821.20.00.00 || - Terre coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.22 || 2822.00.00.00 || Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.23 || 2823.00.00.00 || Ossidi di titanio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.24 || || Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione || || || || || || ||

|| 2824.10.00.00 || - Monossido di piombo (litargirio, massicot) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2824.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.25 || || Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli || || || || || || ||

|| 2825.10.00.00 || - Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.20.00.00 || - Ossido e idrossido di litio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.30.00.00 || - Ossidi e idrossidi di vanadio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.40.00.00 || - Ossidi e idrossidi di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.50.00.00 || - Ossidi e idrossidi di rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.60.00.00 || - Ossidi di germanio e diossido di zirconio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.70.00.00 || - Ossidi e idrossidi di molibdeno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.80.00.00 || - Ossidi di antimonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2825.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.26 || || Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro || || || || || || ||

|| || - Fluoruri || || || || || || ||

|| 2826.12.00.00 || -- di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2826.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2826.30.00.00 || - Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2826.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.27 || || Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri || || || || || || ||

|| 2827.10.00.00 || - Cloruro di ammonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.20.00.00 || - Cloruro di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri cloruri || || || || || || ||

|| 2827.31.00.00 || -- di magnesio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.32.00.00 || -- di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.35.00.00 || -- di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ossicloruri e idrossicloruri || || || || || || ||

|| 2827.41.00.00 || -- di rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Bromuri e ossibromuri || || || || || || ||

|| 2827.51.00.00 || -- Bromuri di sodio o di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2827.60.00.00 || - Ioduri e ossiioduri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.28 || || Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti || || || || || || ||

|| 2828.10.00.00 || - Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2828.90.10.00 || -- Ipoclorito di sodio (candeggina) anche concentrato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 2828.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

28.29 || || Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati || || || || || || ||

|| || - Clorati || || || || || || ||

|| 2829.11.00.00 || -- di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2829.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2829.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.30 || || Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2830.10.00.00 || - Solfuri di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2830.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.31 || || Ditioniti e solfossilati || || || || || || ||

|| 2831.10.00.00 || - di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2831.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.32 || || Solfiti; tiosolfati || || || || || || ||

|| 2832.10.00.00 || - Solfiti di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2832.20.00.00 || - altri solfiti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2832.30.00.00 || - Tiosolfati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.33 || || Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) || || || || || || ||

|| || - Solfati di sodio || || || || || || ||

|| 2833.11.00.00 || -- Solfato di disodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri solfati || || || || || || ||

|| 2833.21.00.00 || -- di magnesio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.22.00.00 || -- di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.24.00.00 || -- di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.25.00.00 || -- di rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.27.00.00 || -- di bario || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.30.00.00 || - Allumi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2833.40.00.00 || - Perossolfati (persolfati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.34 || || Nitriti; nitrati || || || || || || ||

|| 2834.10.00.00 || - Nitriti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Nitrati || || || || || || ||

|| 2834.21.00.00 || -- di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2834.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.35 || || Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2835.10.00.00 || - Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Fosfati || || || || || || ||

|| 2835.22.00.00 || -- di mono o di disodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2835.24.00.00 || -- di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2835.25.00.00 || -- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2835.26.00.00 || -- altri fosfati di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2835.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Polifosfati || || || || || || ||

|| 2835.31.00.00 || -- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2835.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.36 || || Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio || || || || || || ||

|| 2836.20.00.00 || - Carbonato di disodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.30.00.00 || - Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.40.00.00 || - Carbonati di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.50.00.00 || - Carbonato di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.60.00.00 || - Carbonato di bario || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2836.91.00.00 || -- Carbonati di litio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.92.00.00 || -- Carbonato di stronzio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2836.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.37 || || Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi || || || || || || ||

|| || - Cianuri e ossicianuri || || || || || || ||

|| 2837.11.00.00 || -- di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2837.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2837.20.00.00 || - Cianuri complessi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.39 || || Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio || || || || || || ||

|| || - di sodio || || || || || || ||

|| 2839.11.00.00 || -- Metasilicati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2839.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2839.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.40 || || Borati; perossoborati (perborati) || || || || || || ||

|| || - Tetraborato di disodio (borace raffinato) || || || || || || ||

|| 2840.11.00.00 || -- anidro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2840.19.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2840.20.00.00 || - altri borati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2840.30.00.00 || - Perossoborati (perborati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.41 || || Sali degli acidi ossometallici o perossometallici || || || || || || ||

|| 2841.30.00.00 || - Dicromato di sodio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2841.50.00.00 || - altri cromati e dicromati; perossocromati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Manganiti, manganati e permanganati || || || || || || ||

|| 2841.61.00.00 || -- Permanganato di potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2841.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2841.70.00.00 || - Molibdati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2841.80.00.00 || - Tungstati (volframati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2841.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.42 || || Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi || || || || || || ||

|| 2842.10.00.00 || - Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2842.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.43 || || Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi || || || || || || ||

|| 2843.10.00.00 || - Metalli preziosi allo stato colloidale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti dell'argento || || || || || || ||

|| 2843.21.00.00 || -- Nitrato d'argento || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2843.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2843.30.00.00 || - Composti d'oro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2843.90.00.00 || - altri composti;  amalgami || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.44 || || Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti || || || || || || ||

|| 2844.10.00.00 || - Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2844.20.00.00 || - Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2844.30.00.00 || - Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2844.40.00.00 || Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2844.50.00.00 || - Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.45 || || Isotopi, diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2845.10.00.00 || - Acqua pesante (ossido di deuterio) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2845.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.46 || || Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli || || || || || || ||

|| 2846.10.00.00 || - Composti del cerio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2846.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.47 || 2847.00.00.00 || Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.48 || 2848.00.00.00 || Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.49 || || Carburi, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2849.10.00.00 || - di calcio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2849.20.00.00 || - di silicio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2849.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.50 || 2850.00.00.00 || Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 28.49 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.52 || || Composti inorganici od organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no, esclusi gli amalgami || || || || || || ||

|| 2852.10.00.00 || - di costituzione chimica definita || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2852.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

28.53 || 2853.00.00.00 || Altri composti inorganici (comprese le acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

ALLEGATO C (Parte 4)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

29.01 || || Idrocarburi aciclici || || || || || || ||

|| 2901.10.00.00 || - saturi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - non saturi || || || || || || ||

|| 2901.21.00.00 || -- Etilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2901.22.00.00 || -- Propene (propilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2901.23.00.00 || -- Butene (butilene) e suoi isomeri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2901.24.00.00 || -- Buta-1,3-diene e isoprene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2901.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.02 || || Idrocarburi ciclici || || || || || || ||

|| || - cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici || || || || || || ||

|| 2902.11.00.00 || -- Cicloesano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.20.00.00 || - Benzene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.30.00.00 || - Toluene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Xileni || || || || || || ||

|| 2902.41.00.00 || -- o-Xilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.42.00.00 || -- m-Xilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.43.00.00 || -- p-Xilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.44.00.00 || -- Miscele di isomeri dello xilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.50.00.00 || - Stirene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.60.00.00 || - Etilbenzene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.70.00.00 || - Cumene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2902.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.03 || || Derivati alogenati degli idrocarburi || || || || || || ||

|| || - Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici || || || || || || ||

|| 2903.11.00.00 || -- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.12.00.00 || -- Diclorometano (cloruro di metilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.13.00.00 || -- Cloroformio (triclorometano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.14.00.00 || -- Tetracloruro di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.15.00.00 || -- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2903.19.10.00 || --- 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.19.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici || || || || || || ||

|| 2903.21.00.00 || -- Cloruro di vinile (cloroetilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.22.00.00 || -- Tricloroetilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.23.00.00 || -- Tetracloroetilene (percloroetilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici || || || || || || ||

|| 2903.31.00.00 || -- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2903.39.10.00 || --- Bromometano (bromuro di metile) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.39.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi || || || || || || ||

|| 2903.71.00.00 || -- Clorodifluorometano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.72.00.00 || -- Diclorotrifluoroetano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.73.00.00 || -- Diclorofluoroetano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.74.00.00 || -- Clorodifluoroetano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.75.00.00 || -- Dicloropentafluoropropano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.76.00.00 || -- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.77.00.00 || -- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.78.00.00 || -- altri derivati peralogenati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2903.79.10.00 || --- Clorotetrafluoroetani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.79.20.00 || --- Altri derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano unicamente con fluoro e cloro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.79.30.00 || --- Derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano unicamente con fluoro e cloro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.79.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici || || || || || || ||

|| 2903.81.00.00 || -- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.82.00.00 || -- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.89.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici || || || || || || ||

|| 2903.91.00.00 || -- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.92.00.00 || -- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano] || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2903.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.04 || || Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati || || || || || || ||

|| 2904.10.00.00 || - Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2904.20.00.00 || - Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2904.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.05 || || Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Monoalcoli saturi || || || || || || ||

|| 2905.11.00.00 || -- Metanolo (alcole metilico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.12.00.00 || -- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.13.00.00 || -- Butan-1-olo (alcole n-butilico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.14.00.00 || -- altri butanoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.16.00.00 || -- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.17.00.00 || -- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Monoalcoli non saturi || || || || || || ||

|| 2905.22.00.00 || -- Alcoli terpenici aciclici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Dioli || || || || || || ||

|| 2905.31.00.00 || -- Glicole etilenico (etandiolo) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.32.00.00 || -- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri polialcoli || || || || || || ||

|| 2905.41.00.00 || -- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.42.00.00 || -- Pentaeritritolo (pentaeritrite) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.43.00.00 || -- Mannitolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.44.00.00 || -- D-glucitolo (sorbitolo) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.45.00.00 || -- Glicerolo (glicerina) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici || || || || || || ||

|| 2905.51.00.00 || -- Etclorvinolo (DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2905.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.06 || || Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici || || || || || || ||

|| 2906.11.00.00 || -- Mentolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2906.12.00.00 || -- Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2906.13.00.00 || -- Steroli e inositoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2906.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - aromatici || || || || || || ||

|| 2906.21.00.00 || -- Alcole benzilico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2906.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.07 || || Fenoli; fenoli-alcoli || || || || || || ||

|| || - Monofenoli || || || || || || ||

|| 2907.11.00.00 || -- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.12.00.00 || -- Cresoli e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.13.00.00 || -- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.15.00.00 || -- Naftoli e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Polifenoli; fenoli-alcoli || || || || || || ||

|| 2907.21.00.00 || -- Resorcinolo e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.22.00.00 || -- Idrochinone e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.23.00.00 || -- 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2907.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.08 || || Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli || || || || || || ||

|| || - Derivati unicamente alogenati e loro sali || || || || || || ||

|| 2908.11.00.00 || -- Pentaclorofenolo (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2908.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2908.91.00.00 || -- Dinoseb (ISO) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2908.92.00.00 || -- 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2908.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.09 || || Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| 2909.11.00.00 || -- Etere dietilico (ossido di dietile) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.20.00.00 || - Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.30.00.00 || - Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| 2909.41.00.00 || -- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.43.00.00 || --  Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.44.00.00 || -- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.50.00.00 || - Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2909.60.00.00 || - Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.10 || || Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| 2910.10.00.00 || - Ossirano (ossido di etilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2910.20.00.00 || - Metilossirano (ossido di propilene) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2910.30.00.00 || - 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2910.40.00.00 || - Dieldrina (ISO, DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2910.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.11 || 2911.00.00.00 || Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.12 || || Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi paraformaldeide || || || || || || ||

|| || - Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2912.11.00.00 || -- Metanale (formaldeide) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.12.00.00 || -- Etanale (acetaldeide) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.19.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2912.21.00.00 || -- Benzaldeide (aldeide benzoica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2912.41.00.00 || -- Vanillina (aldeide metilprotocatechica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.42.00.00 || -- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.49.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.50.00.00 || - Polimeri ciclici delle aldeidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2912.60.00.00 || - Paraformaldeide || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.13 || 2913.00.00.00 || Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.14 || || Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2914.11.00.00 || -- Acetone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.12.00.00 || -- Butanone (metiletilchetone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.13.00.00 || -- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2914.22.00.00 || -- Cicloesanone e metilcicloesanoni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.23.00.00 || -- Iononi e metiliononi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 2914.29.10.00 || --- Canfora || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.29.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| 2914.31.00.00 || -- Fenilacetone (fenilpropano-2-one) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.40.00.00 || - Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.50.00.00 || - Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Chinoni || || || || || || ||

|| 2914.61.00.00 || -- Antrachinone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2914.70.00.00 || - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.15 || || Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Acido formico, suoi sali e suoi esteri || || || || || || ||

|| 2915.11.00.00 || -- Acido formico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.12.00.00 || -- Sali dell'acido formico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.13.00.00 || -- Esteri dell'acido formico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Acido acetico e suoi sali; anidride acetica || || || || || || ||

|| 2915.21.00.00 || -- Acido acetico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.24.00.00 || -- Anidride acetica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Esteri dell'acido acetico || || || || || || ||

|| 2915.31.00.00 || -- Acetato di etile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.32.00.00 || -- Acetato di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.33.00.00 || -- Acetato di n-butile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.36.00.00 || -- Acetato di dinoseb (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.40.00.00 || - Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.50.00.00 || - Acido propionico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.60.00.00 || - Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.70.00.00 || - Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2915.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.16 || || Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2916.11.00.00 || -- Acido acrilico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.12.00.00 || -- Esteri dell'acido acrilico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.13.00.00 || -- Acido metacrilico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.14.00.00 || -- Esteri dell'acido metacrilico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.15.00.00 || -- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.16.00.00 || -- Binapacril (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.20.00.00 || - Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2916.31.00.00 || -- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.32.00.00 || -- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.34.00.00 || -- Acido fenilacetico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2916.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.17 || || Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2917.11.00.00 || -- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.12.00.00 || -- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.13.00.00 || -- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.14.00.00 || -- Anidride maleica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.20.00.00 || - Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2917.32.00.00 || -- Ortoftalati di diottile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.33.00.00 || -- Ortoftalati di dinonile o di didecile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.34.00.00 || -- altri esteri dell'acido ortoftalico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.35.00.00 || -- Anidride ftalica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.36.00.00 || -- Acido tereftalico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.37.00.00 || -- Tereftalato di dimetile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2917.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.18 || || Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2918.11.00.00 || -- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.12.00.00 || -- Acido tartarico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.13.00.00 || -- Sali ed esteri dell'acido tartarico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.14.00.00 || -- Acido citrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.15.00.00 || -- Sali ed esteri dell'acido citrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.16.00.00 || -- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.18.00.00 || -- Clorobenzilato (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || || || || || || ||

|| 2918.21.00.00 || -- Acido salicilico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.22.00.00 || -- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.23.00.00 || -- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.30.00.00 || - Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2918.91.00.00 || -- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2918.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.19 || || Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| 2919.10.00.00 || - fosfato di tris(2,3-dibromopropile) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2919.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.20 || || Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| || - Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi || || || || || || ||

|| 2920.11.00.00 || -- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2920.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2920.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.21 || || Composti a funzione ammina || || || || || || ||

|| || - Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: || || || || || || ||

|| 2921.11.00.00 || -- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || − poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2921.21.00.00 || -- Etilendiammina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.22.00.00 || -- Esametilendiammina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.30.00.00 || - Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || − Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2921.41.00.00 || -- Anilina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.42.00.00 || -- Derivati dell'anilina e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.43.00.00 || -- Toluidine e loro derivati sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.44.00.00 || -- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.45.00.00 || "-- 1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.46.00.00 || -- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2921.51.00.00 || -- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2921.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.22 || || Composti amminici a funzioni ossigenate || || || || || || ||

|| || - Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2922.11.00.00 || -- Monoetanolammina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.12.00.00 || -- Dietanolammina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.13.00.00 || -- Trietanolammina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.14.00.00 || -- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2922.21.00.00 || -- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2922.31.00.00 || -- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2922.41.00.00 || --Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- Acido glutammico e suoi sali || || || || || || ||

|| 2922.42.10.00 || --- Monosodio di glutammato raffinato chimicamente in polvere o in granuli condizionato per la vendita al minuto (per esempio A-One) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 2922.42.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.43.00.00 || -- Acido antranilico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.44.00.00 || -- Tilidina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2922.50.00.00 || - Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.23 || || Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no || || || || || || ||

|| 2923.10.00.00 || - Colina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2923.20.00.00 || - Lecitine ed altri fosfoamminolipidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2923.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.24 || || Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico || || || || || || ||

|| || - Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2924.11.00.00 || -- Meprobamato (DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2924.12.00.00 || -- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2924.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2924.21.00.00 || -- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2924.23.00.00 || -- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2924.24.00.00 || -- Etinamato (DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2924.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.25 || || Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina || || || || || || ||

|| || - Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2925.11.00.00 || -- Saccarina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2925.12.00.00 || -- Glutetimide (DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2925.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2925.21.00.00 || -- Clordimeforme (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2925.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.26 || || Composti a funzione nitrile || || || || || || ||

|| 2926.10.00.00 || - Acrilonitrile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2926.20.00.00 || - 1-Cianoguanidina (diciandiammide) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2926.30.00.00 || - Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2926.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.27 || 2927.00.00.00 || Composti a funzione diazo, azo o azossi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.28 || 2928.00.00.00 || Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.29 || || Composti ad altre funzioni azotate || || || || || || ||

|| 2929.10.00.00 || - Isocianati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2929.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.30 || || Tiocomposti organici || || || || || || ||

|| 2930.20.00.00 || - Tiocarbammati e ditiocarbammati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2930.30.00.00 || - Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2930.40.00.00 || - Metionina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2930.50.00.00 || - Captafol (ISO) e metamidofos (ISO) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2930.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.31 || || Altri composti organo-inorganici || || || || || || ||

|| 2931.10.00.00 || - Piombo tetrametile e piombo tetraetile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2931.20.00.00 || - Composti di tributilstagno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2931.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.32 || || Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno || || || || || || ||

|| || - Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato || || || || || || ||

|| 2932.11.00.00 || -- Tetraidrofurano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.12.00.00 || -- 2-Furaldeide (furfurale) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.13.00.00 || -- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.20.00.00 || - Lattoni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2932.91.00.00 || -- Isosafrolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.92.00.00 || -- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.93.00.00 || -- Piperonale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.94.00.00 || -- Safrolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.95.00.00 || -- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2932.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.33 || || Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto || || || || || || ||

|| || - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato || || || || || || ||

|| 2933.11.00.00 || -- Fenazone (antipirina) e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato || || || || || || ||

|| 2933.21.00.00 || -- Idantoina e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato || || || || || || ||

|| 2933.31.00.00 || -- Piridina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.32.00.00 || -- Piperidina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.33.00.00 || -- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni || || || || || || ||

|| 2933.41.00.00 || -- Levorfanolo (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico || || || || || || ||

|| 2933.52.00.00 || -- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.53.00.00 || -- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.54.00.00 || -- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.55.00.00 || -- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati || || || || || || ||

|| 2933.61.00.00 || -- Melamina || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Lattami || || || || || || ||

|| 2933.71.00.00 || -- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.72.00.00 || -- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.79.00.00 || -- altri lattami || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2933.91.00.00 || -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2933.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.34 || || Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici || || || || || || ||

|| 2934.10.00.00 || - Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2934.20.00.00 || - Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2934.30.00.00 || - Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2934.91.00.00 || -- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2934.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.35 || 2935.00.00.00 || Solfonammidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.36 || || Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione || || || || || || ||

|| || - Vitamine e loro derivati, non miscelati || || || || || || ||

|| 2936.21.00.00 || -- Vitamine A e loro derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.22.00.00 || -- Vitamina B1 e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.23.00.00 || -- Vitamina B2 e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.24.00.00 || -- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.25.00.00 || -- Vitamina B6 e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.26.00.00 || -- Vitamina B12 e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.27.00.00 || -- Vitamina C e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.28.00.00 || -- Vitamina E e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.29.00.00 || -- altre vitamine e loro derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2936.90.00.00 || - altre, compresi i concentrati naturali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.37 || || Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni || || || || || || ||

|| || - Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali || || || || || || ||

|| 2937.11.00.00 || -- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.12.00.00 || -- Insulina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali || || || || || || ||

|| 2937.21.00.00 || -- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.22.00.00 || -- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.23.00.00 || -- Estrogeni e progestogeni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.50.00.00 || - Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2937.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.38 || || Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati || || || || || || ||

|| 2938.10.00.00 || - Rutoside (rutina) e suoi derivati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2938.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.39 || || Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati || || || || || || ||

|| || - Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2939.11.00.00 || -- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.20.00.00 || - Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.30.00.00 || - Caffeina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Efedrine e loro sali || || || || || || ||

|| 2939.41.00.00 || -- Efedrina e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.42.00.00 || -- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.43.00.00 || -- Catina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.44.00.00 || -- Norefedrina e suoi Sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2939.51.00.00 || -- Fenetillina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti || || || || || || ||

|| 2939.61.00.00 || -- Ergometrina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.62.00.00 || -- Ergotamina (DCI) e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.63.00.00 || -- Acido lisergico e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 2939.91.00.00 || -- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina; sali, esteri e altri derivati di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2939.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.40 || 2940.00.00.00 || Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.37, 29.38 e 29.39 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.41 || || Antibiotici || || || || || || ||

|| 2941.10.00.00 || - Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2941.20.00.00 || - Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2941.30.00.00 || - Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2941.40.00.00 || - Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2941.50.00.00 || - Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 2941.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

29.42 || 2942.00.00.00 || Altri composti organici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

30.01 || || Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni per usi opoterapici; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| 3001.20.00.00 || - Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3001.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

30.02 || || Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili || || || || || || ||

|| 3002.10.00.00 || - Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3002.20.00.00 || - Vaccini per la medicina umana || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3002.30.00.00 || - Vaccini per la medicina veterinaria || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3002.90.10.00 || -- Fermenti || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3002.90.90.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

30.03 || || Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 3003.10.00.00 || - contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3003.20.00.00 || - contenenti altri antibiotici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici || || || || || || ||

|| 3003.31.00.00 || -- contenenti insulina || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3003.39.00.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3003.40.00.00 || - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3003.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

30.04 || || Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 3004.10.00.00 || - contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3004.20.00.00 || - contenenti altri antibiotici || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici || || || || || || ||

|| 3004.31.00.00 || -- contenenti insulina || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3004.32.00.00 || -- contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3004.39.00.00 || -- altri || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3004.40.00.00 || - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3004.50.00.00 || - altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36 || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3004.90.10.00 || -- antimalarici || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3004.90.20.00 || -- sale per reidratazione orale (ORASEL) || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3004.90.90.00 || -- altri || 0 || B || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

30.05 || || Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari || || || || || || ||

|| 3005.10.00.00 || - Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3005.90.00.00 || - altri || 0 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

30.06 || || Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3006.10.00.00 || - catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.20.00.00 || - Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.30.00.00 || - Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.40.00.00 || - Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.50.00.00 || - Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.60.00.00 || - Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.70.00.00 || - Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3006.91.00.00 || -- Dispositivi per stomia || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3006.92.00.00 || -- Rifiuti farmaceutici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31.01 || 3101.00.00.00 || Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

31.02 || || Concimi minerali o chimici azotati || || || || || || ||

|| 3102.10.00.00 || - Urea, anche in soluzione acquosa || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio || || || || || || ||

|| 3102.21.00.00 || -- Solfato di ammonio || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.29.00.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.30.00.00 || - Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.40.00.00 || - Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.50.00.00 || - Nitrato di sodio || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.60.00.00 || - Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.80.00.00 || - Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3102.90.00.00 || - altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31.03 || || Concimi minerali o chimici fosfatici || || || || || || ||

|| 3103.10.00.00 || - Perfosfati || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3103.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31.04 || || Concimi minerali o chimici potassici || || || || || || ||

|| 3104.20.00.00 || - Cloruro di potassio || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3104.30.00.00 || - Solfato di potassio || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3104.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

31.05 || || Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg || || || || || || ||

|| 3105.10.00.00 || - Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.20.00.00 || - Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.30.00.00 || - Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.40.00.00 || - Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico) || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo || || || || || || ||

|| 3105.51.00.00 || -- contenenti nitrati e fosfati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.60.00.00 || - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3105.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.01 || || Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati || || || || || || ||

|| 3201.10.00.00 || - Estratto di quebracho || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3201.20.00.00 || - Estratto di mimosa || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3201.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.02 || || Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia: || || || || || || ||

|| 3202.10.00.00 || - Prodotti per concia organici sintetici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3202.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

32.03 || || Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3203.00.10.00 || - indaco naturale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3203.00.90.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.04 || || Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come agenti fluorescenti di avvivaggio o come sostanze luminescenti, anche di costituzione chimica definita || || || || || || ||

|| || - Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3204.11.00.00 || -- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.12.00.00 || -- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.13.00.00 || -- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.14.00.00 || -- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.15.00.00 || -- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.16.00.00 || -- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3204.17.00.00 || -- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3204.19.00.00 || -- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.20.00.00 || - Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3204.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.05 || 3205.00.00.00 || Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

32.06 || || Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti, anche di costituzione chimica definita || || || || || || ||

|| || - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio || || || || || || ||

|| 3206.11.00.00 || -- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3206.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3206.20.00.00 || - Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre sostanze coloranti e altre preparazioni || || || || || || ||

|| 3206.41.00.00 || -- Oltremare e sue preparazioni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3206.42.00.00 || -- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3206.49.10.00 || --- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3206.49.20.00 || --- Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3206.49.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3206.50.00.00 || - Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.07 || || Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi || || || || || || ||

|| 3207.10.00.00 || - Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3207.20.00.00 || - Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3207.30.00.00 || - Lustri liquidi e preparazioni simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3207.40.00.00 || - Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

32.08 || || Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3208.10.00.00 || - a base di poliesteri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - a base di polimeri acrilici o vinilici || || || || || || ||

|| 3208.20.10.00 || -- vernici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3208.20.20.00 || -- pitture || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3208.20.90.00 || -- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 3208.90.10.00 || -- vernici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- pitture || || || || || || ||

|| 3208.90.21.00 || --- Pitture a polvere secche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3208.90.29.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3208.90.90.00 || -- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

32.09 || || Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso || || || || || || ||

|| || - a base di polimeri acrilici o vinilici || || || || || || ||

|| 3209.10.10.00 || -- vernici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3209.10.20.00 || -- pitture || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 3209.90.10.00 || -- vernici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3209.90.20.00 || -- pitture || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

32.10 || || Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio || || || || || || ||

|| 3210.00.10.00 || - vernici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3210.00.20.00 || - pitture || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3210.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

32.11 || 3211.00.00.00 || Siccativi preparati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

32.12 || || Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 3212.10.00.00 || - Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3212.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

32.13 || || Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili || || || || || || ||

|| 3213.10.00.00 || - Colori in assortimenti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3213.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

32.14 || || Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura || || || || || || ||

|| || - Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura || || || || || || ||

|| 3214.10.10.00 || -- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3214.10.20.00 || -- Stucchi utilizzati nella pittura || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3214.90.00.00 || - altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

32.15 || || Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide || || || || || || ||

|| || - Inchiostri da stampa || || || || || || ||

|| 3215.11.00.00 || -- neri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3215.19.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3215.90.10.00 || -- inchiostri per scrivere || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3215.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

33.01 || || Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali || || || || || || ||

|| || - Oli essenziali di agrumi || || || || || || ||

|| 3301.12.00.00 || -- di arancio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.13.00.00 || -- di limone || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Oli essenziali diversi da quelli di agrumi || || || || || || ||

|| 3301.24.00.00 || -- di menta piperita (Mentha piperita) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.25.00.00 || -- di altra menta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3301.29.10.00 || --- di citronella || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.29.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.30.00.00 || - Resinoidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3301.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

33.02 || || Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande || || || || || || ||

|| 3302.10.00.00 || - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3302.90.10.00 || -- del tipo utilizzato in profumeria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3302.90.90.00 || -- dei tipi utilizzati in altre industrie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

33.03 || || Profumi ed acque da toeletta || || || || || || ||

|| 3303.00.10.00 || - Profumi liquidi contenenti alcool || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3303.00.20.00 || - Profumi liquidi non contenenti alcool || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3303.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

33.04 || || Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure || || || || || || ||

|| 3304.10.00.00 || - Prodotti per il trucco delle labbra || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3304.20.00.00 || - Prodotti per il trucco degli occhi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3304.30.00.00 || - Preparazioni per manicure o pedicure || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3304.91.00.00 || -- Ciprie, comprese le polveri compatte || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3304.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

33.05 || || Preparazioni per capelli || || || || || || ||

|| 3305.10.00.00 || - Shampoo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3305.20.00.00 || - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3305.30.00.00 || - Lacche per capelli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3305.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

33.06 || || Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 3306.10.00.00 || - Dentifrici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3306.20.00.00 || - Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3306.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

33.07 || || Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti || || || || || || ||

|| 3307.10.00.00 || - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3307.20.00.00 || - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3307.30.00.00 || - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose || || || || || || ||

|| 3307.41.00.00 || -- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3307.49.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3307.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

34.01 || || Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti || || || || || || ||

|| || - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti || || || || || || ||

|| || -- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) || || || || || || ||

|| 3401.11.10.00 || --- ad uso medicinale || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3401.11.90.00 || --- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3401.19.10.00 || --- Sapone da bucato || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3401.19.20.00 || --- Prodotti e preparazioni tensioattivi || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3401.19.90.00 || --- altri || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3401.20.00.00 || - Saponi presentati in altre forme || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3401.30.00.00 || - Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

34.02 || || Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 34.01 || || || || || || ||

|| || - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || -- anionici || || || || || || ||

|| 3402.11.10.00 || --- condizionati per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.11.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- cationici || || || || || || ||

|| 3402.12.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.12.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- non ionici || || || || || || ||

|| 3402.13.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.13.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3402.19.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.19.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.20.00.00 || - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3402.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

34.03 || || Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || || || || || || ||

|| || - contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi || || || || || || ||

|| 3403.11.00.00 || -- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3403.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3403.91.00.00 || -- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3403.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

34.04 || || Cere artificiali e cere preparate || || || || || || ||

|| 3404.20.00.00 || - di poli(ossietilene) (polietilenglicole) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3404.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

34.05 || || Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 34.04 || || || || || || ||

|| 3405.10.00.00 || - Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3405.20.00.00 || - Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3405.30.00.00 || - Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3405.40.00.00 || - Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3405.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

34.06 || 3406.00.00.00 || Candele, ceri ed articoli simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

34.07 || 3407.00.00.00 || Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

35.01 || || Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina || || || || || || ||

|| 3501.10.00.00 || - Caseine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3501.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

35.02 || || Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine || || || || || || ||

|| || - Ovoalbumina || || || || || || ||

|| 3502.11.00.00 || -- essiccata || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3502.19.00.00 || -- altro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3502.20.00.00 || - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3502.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

35.03 || 3503.00.00.00 || Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 35.01 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

35.04 || 3504.00.00.00 || Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

35.05 || || Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati || || || || || || ||

|| 3505.10.00.00 || - Destrina ed altri amidi e fecole modificati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3505.20.00.00 || - Colle || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

35.06 || || Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg: || || || || || || ||

|| 3506.10.00.00 || - Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3506.91.00.00 || -- Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3506.99.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

35.07 || || Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 3507.10.00.00 || - Presame e suoi concentrati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3507.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

36.01 || 3601.00.00.00 || Polveri propellenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

36.02 || || Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti || || || || || || ||

|| 3602.00.10.00 || - dinamite || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3602.00.90.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

36.03 || 3603.00.00.00 || Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

36.04 || || Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici || || || || || || ||

|| 3604.10.00.00 || - Articoli per fuochi d'artificio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3604.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

36.05 || 3605.00.00.00 || Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

36.06 || || Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3606.10.00.00 || - Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm³ || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3606.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.01 || || Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: || || || || || || ||

|| 3701.10.00.00 || - per raggi X || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3701.20.00.00 || - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3701.30.00.00 || - altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 3701.91.00.00 || -- per la fotografia a colori (policromia) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3701.99.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.02 || || Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate || || || || || || ||

|| 3702.10.00.00 || - per raggi X || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre pellicole, non perforate, di larghezza uguale o inferiore a 105 mm || || || || || || ||

|| 3702.31.00.00 || -- per la fotografia a colori (policromia) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.32.00.00 || -- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 3702.39.10.00 || --- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3702.39.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm || || || || || || ||

|| 3702.41.00.00 || -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.42.00.00 || -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.43.00.00 || -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3702.44.00.00 || -- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) || || || || || || ||

|| 3702.52.00.00 || -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.53.00.00 || -- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.54.00.00 || -- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.55.00.00 || -- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.56.00.00 || -- di larghezza superiore a 35 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 3702.96.00.00 || -- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.97.00.00 || -- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3702.98.00.00 || -- di larghezza superiore a 35 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.03 || || Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati || || || || || || ||

|| 3703.10.00.00 || - in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3703.20.00.00 || - altri, per la fotografia a colori (policromia) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3703.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.04 || 3704.00.00.00 || Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.05 || || Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche || || || || || || ||

|| 3705.10.00.00 || - per la stampa in offset || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3705.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.06 || || Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono || || || || || || ||

|| || - di larghezza uguale o superiore a 35 mm || || || || || || ||

|| 3706.10.10.00 || -- destinate a sale di spettacoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3706.10.90.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 3706.90.10.00 || -- destinate a sale di spettacoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3706.90.90.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

37.07 || || Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego || || || || || || ||

|| 3707.10.00.00 || - Emulsioni per sensibilizzare le superfici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3707.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

38.01 || || Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti || || || || || || ||

|| 3801.10.00.00 || - Grafite artificiale || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3801.20.00.00 || - Grafite colloidale o semicolloidale || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3801.30.00.00 || - Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3801.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.02 || || Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito || || || || || || ||

|| 3802.10.00.00 || - Carboni attivati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3802.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.03 || 3803.00.00.00 || Tallolio, anche raffinato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.04 || 3804.00.00.00 || Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 38.03 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.05 || || Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri para-xileni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo || || || || || || ||

|| 3805.10.00.00 || - Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3805.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.06 || || Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse || || || || || || ||

|| 3806.10.00.00 || - Colofonie ed acidi resinici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3806.20.00.00 || - Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3806.30.00.00 || - Gomme-esteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3806.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.07 || 3807.00.00.00 || Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.08 || || Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide || || || || || || ||

|| || - Merci menzionate nella nota 1 delle sottovoci di questo capitolo || || || || || || ||

|| || -- condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 3808.50.11.00 || --- destinati all'agricoltura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3808.50.19.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3808.50.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- Insetticidi || || || || || || ||

|| || --- condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || ---- destinati all'agricoltura || || || || || || ||

|| 3808.91.11.10 || ----- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3808.91.11.90 || ----- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || ---- altri || || || || || || ||

|| 3808.91.19.10 || ----- serpentina antizanzare di tipo "mosquito" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3808.91.19.20 || ----- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3808.91.19.90 || ----- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3808.91.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- Fungicidi || || || || || || ||

|| 3808.92.10.00 || --- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3808.92.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante || || || || || || ||

|| 3808.93.10.00 || --- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3808.93.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- Disinfettanti || || || || || || ||

|| 3808.94.10.00 || --- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3808.94.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3808.99.10.00 || --- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3808.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

38.09 || || Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 3809.10.00.00 || - a base di sostanze amidacee || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3809.91.00.00 || -- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3809.92.00.00 || -- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3809.93.00.00 || -- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

38.10 || || Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura || || || || || || ||

|| 3810.10.00.00 || - Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3810.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.11 || || Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali || || || || || || ||

|| || - Preparazioni antidetonanti || || || || || || ||

|| 3811.11.00.00 || -- a base di composti del piombo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3811.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Additivi per oli lubrificanti || || || || || || ||

|| 3811.21.00.00 || -- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3811.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3811.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.12 || || Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche || || || || || || ||

|| 3812.10.00.00 || - Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3812.20.00.00 || - Plastificanti composti per gomma o materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3812.30.00.00 || - Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

38.13 || || Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici || || || || || || ||

|| 3813.00.10.00 || -- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3813.00.20.00 || - contenenti idrobromofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (HBFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3813.00.30.00 || - contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (HCFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3813.00.40.00 || - contenenti bromoclorometano || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3813.00.90.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.14 || || Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici || || || || || || ||

|| 3814.00.10.00 || - contenenti clorofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3814.00.20.00 || - contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (HCFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3814.00.30.00 || - contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3814.00.90.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.15 || || Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| || - Catalizzatori su supporti || || || || || || ||

|| 3815.11.00.00 || -- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3815.12.00.00 || -- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3815.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3815.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.16 || 3816.00.00.00 || Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 38.01 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.17 || 3817.00.00.00 || Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.18 || 3818.00.00.00 || Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.19 || 3819.00.00.00 || Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.20 || 3820.00.00.00 || Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.21 || 3821.00.00.00 || Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

38.22 || 3822.00.00.00 || Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06; materiali di riferimento certificati || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

38.23 || || Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali || || || || || || ||

|| || - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione || || || || || || ||

|| 3823.11.00.00 || -- Acido stearico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3823.12.00.00 || -- Acido oleico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3823.13.00.00 || -- Acidi grassi del tallolio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3823.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3823.70.00.00 || - Alcoli grassi industriali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

38.24 || || Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 3824.10.00.00 || - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.30.00.00 || - Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.40.00.00 || - Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.50.00.00 || - Malte e calcestruzzo, non refrattari || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.60.00.00 || - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano || || || || || || ||

|| 3824.71.00.00 || -- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.72.00.00 || -- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.73.00.00 || -- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.74.00.00 || -- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.75.00.00 || -- contenenti tetracloruro di carbonio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.76.00.00 || -- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.77.00.00 || -- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.78.00.00 || -- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.79.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile) || || || || || || ||

|| 3824.81.00.00 || -- contenenti ossirano (ossido di etilene) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.82.00.00 || -- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.83.00.00 || -- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3824.90.10.00 || -- Scambiatori di ioni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.20.00 || -- scolorine e correttori di matrici (stencil) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3824.90.91.00 || --- contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.92.00 || --- contenenti bromometano (bromuro di metile) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.93.00 || --- contenenti idrobromofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (HBFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.94.00 || --- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell’etano o del propano (HCFC) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.95.00 || --- correttori liquidi o non liquidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3824.90.99.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.25 || || Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3825.10.00.00 || - Rifiuti urbani || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.20.00.00 || - Fanghi di depurazione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.30.00.00 || - Rifiuti clinici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Residui di solventi organici || || || || || || ||

|| 3825.41.00.00 || -- alogenati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.50.00.00 || - Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse || || || || || || ||

|| 3825.61.00.00 || -- contenenti principalmente costituenti organici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.69.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3825.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

38.26 || 3826.00.00.00 || Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

39.01 || || Polimeri di etilene, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3901.10.00.00 || - Polietilene di densità inferiore a 0,94 || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3901.20.00.00 || - Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3901.30.00.00 || - Copolimeri di etilene e di acetato di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3901.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.02 || || Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3902.10.00.00 || - Polipropilene || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3902.20.00.00 || - Poliisobutilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3902.30.00.00 || - Copolimeri di propilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3902.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.03 || || Polimeri di stirene, in forme primarie || || || || || || ||

|| || - Polistirene || || || || || || ||

|| 3903.11.00.00 || -- espansibile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3903.19.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3903.20.00.00 || - Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3903.30.00.00 || - Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3903.90.00.00 || - altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

39.04 || || Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3904.10.00.00 || - Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altro poli(cloruro di vinile) || || || || || || ||

|| 3904.21.00.00 || -- non plastificato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3904.22.00.00 || -- plastificato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3904.30.00.00 || - Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3904.40.00.00 || - altri copolimeri di cloruro di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3904.50.00.00 || - Polimeri di cloruro di vinilidene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Polimeri fluorurati || || || || || || ||

|| 3904.61.00.00 || -- Politetrafluoroetilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3904.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3904.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.05 || || Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie || || || || || || ||

|| || - Poli(acetato di vinile) || || || || || || ||

|| 3905.12.00.00 || -- in dispersione acquosa || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3905.19.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - Copolimeri di acetato di vinile || || || || || || ||

|| 3905.21.00.00 || -- in dispersione acquosa || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3905.29.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3905.30.00.00 || - Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3905.91.00.00 || -- Copolimeri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3905.99.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

39.06 || || Polimeri acrilici, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3906.10.00.00 || - Poli(metacrilato di metile) || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3906.90.00.00 || - altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

39.07 || || Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3907.10.00.00 || - Poliacetali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3907.20.00.00 || - altri polieteri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3907.30.00.00 || - Resine epossidiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3907.40.00.00 || - Policarbonati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3907.50.00.00 || - Resine alchidiche || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3907.60.00.00 || - Poli(etilene tereftalato) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3907.70.00.00 || - Acido polilattico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri poliesteri || || || || || || ||

|| 3907.91.00.00 || -- non saturi || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3907.99.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

39.08 || || Poliammidi in forme primarie || || || || || || ||

|| 3908.10.00.00 || - Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3908.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.09 || || Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3909.10.00.00 || - Resine ureiche; resine di tiourea || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3909.20.00.00 || - Resine melamminiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3909.30.00.00 || - altre resine amminiche || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 3909.40.00.00 || - Resine fenoliche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3909.50.00.00 || - Poliuretani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.10 || 3910.00.00.00 || Siliconi, in forme primarie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.11 || || Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3911.10.00.00 || - Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3911.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.12 || || Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie || || || || || || ||

|| || - Acetati di cellulosa || || || || || || ||

|| 3912.11.00.00 || -- non plastificati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3912.12.00.00 || -- plastificati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3912.20.00.00 || - Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Eteri di cellulosa || || || || || || ||

|| 3912.31.00.00 || -- Carbossimetilcellulosa e suoi sali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3912.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3912.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.13 || || Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie || || || || || || ||

|| 3913.10.00.00 || - Acido alginico, suoi sali e suoi esteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3913.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.14 || 3914.00.00.00 || Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

ALLEGATO C (Parte 5)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria statistica. || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

39.15 || || Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3915.10.00.00 || - di polimeri di etilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3915.20.00.00 || - di polimeri di stirene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3915.30.00.00 || - di polimeri di cloruro di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3915.90.00.00 || - di altre materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.16 || || Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3916.10.00.00 || - di polimeri di etilene || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3916.20.00.00 || - di polimeri di cloruro di vinile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 3916.90.00.00 || - di altre materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

39.17 || || Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3917.10.00.00 || - Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tubi rigidi || || || || || || ||

|| || -- di polimeri di etilene || || || || || || ||

|| 3917.21.10.00 || --- per conduttura idrica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.21.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di polimeri di propilene || || || || || || ||

|| 3917.22.10.00 || --- per conduttura idrica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.22.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di polimeri di cloruro di vinile || || || || || || ||

|| 3917.23.10.00 || --- per conduttura idrica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.23.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di altre materie plastiche || || || || || || ||

|| 3917.29.10.00 || --- per conduttura idrica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tubi || || || || || || ||

|| 3917.31.00.00 || -- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.32.00.00 || -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.33.00.00 || -- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3917.39.10.00 || --- Budella di altre materie plastiche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.39.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Accessori || || || || || || ||

|| 3917.40.10.00 || -- per conduttura idrica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3917.40.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.18 || || Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 3918.10.00.00 || - di polimeri di cloruro di vinile || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3918.90.00.00 || - di altre materie plastiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.19 || || Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli || || || || || || ||

|| 3919.10.00.00 || - in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3919.90.00.00 || - altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.20 || || Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie || || || || || || ||

|| || - di polimeri di etilene || || || || || || ||

|| 3920.10.10.00 || -- non correttive || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.10.20.00 || -- stampate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di polimeri di propilene || || || || || || ||

|| 3920.20.10.00 || -- non stampate || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.20.20.00 || -- stampate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di polimeri di stirene || || || || || || ||

|| 3920.30.10.00 || -- non stampate || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.30.20.00 || -- stampate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di polimeri di cloruro di vinile || || || || || || ||

|| 3920.43.00.00 || -- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.49.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di polimeri acrilici || || || || || || ||

|| 3920.51.00.00 || -- di poli(metacrilato di metile) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.59.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri || || || || || || ||

|| 3920.61.00.00 || -- di policarbonati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.62.00.00 || -- di poli(etilene tereftalato) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.63.00.00 || -- di poliesteri non saturi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.69.00.00 || -- di altri poliesteri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di cellulosa e suoi derivati chimici || || || || || || ||

|| 3920.71.00.00 || -- di cellulosa rigenerata || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.73.00.00 || -- di acetato di cellulosa || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.79.00.00 || -- di altri derivati della cellulosa || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di altre materie plastiche || || || || || || ||

|| 3920.91.00.00 || -- di poli(butirrale di vinile) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.92.00.00 || -- di poliammidi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.93.00.00 || -- di resine amminiche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.94.00.00 || -- di resine fenoliche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3920.99.00.00 || -- di altre materie plastiche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.21 || || Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche || || || || || || ||

|| || - Prodotti alveolari || || || || || || ||

|| 3921.11.00.00 || -- di polimeri di stirene || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3921.12.00.00 || -- di polimeri di cloruro di vinile || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3921.13.00.00 || -- di poliuretani || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3921.14.00.00 || -- di cellulosa rigenerata || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3921.19.00.00 || -- di altre materie plastiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3921.90.10.00 || -- non stampati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3921.90.20.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.22 || || Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3922.10.00.00 || - Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3922.20.00.00 || - Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3922.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.23 || || Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3923.10.00.00 || - Scatole, casse, casellari e oggetti simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci || || || || || || ||

|| 3923.21.00.00 || -- di polimeri di etilene || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3923.29.00.00 || -- di altre materie plastiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili || || || || || || ||

|| 3923.30.10.00 || -- Laminati a caldo o preforme || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3923.30.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili || || || || || || ||

|| 3923.40.10.00 || -- Cassette senza nastri magnetici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3923.40.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3923.50.00.00 || - Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3923.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.24 || || Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche || || || || || || ||

|| 3924.10.00.00 || - Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3924.90.10.00 || -- Tazze e secchi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3924.90.20.00 || -- Biberon || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3924.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.25 || || Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 3925.10.00.00 || - Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3925.20.00.00 || - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3925.30.00.00 || - Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3925.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

39.26 || || Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14 || || || || || || ||

|| 3926.10.00.00 || - Oggetti per l'ufficio e per la scuola || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3926.20.00.00 || - Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 3926.30.00.00 || - Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 3926.40.00.00 || - Statuette ed altri oggetti da ornamento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 3926.90.10.00 || -- Materiali da pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 3926.90.91.00 || --- Stuzzicadenti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 3926.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

40.01 || || Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || || || || || || ||

|| 4001.10.00.00 || - Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gomma naturale in altre forme || || || || || || ||

|| 4001.21.00.00 || -- Fogli affumicati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4001.22.00.00 || -- Gomme tecnicamente specificate (TSNR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4001.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4001.30.00.00 || - Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.02 || ||  Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri;  mescoli di prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || || || || || || ||

|| || - Gomma butadiene-stirene (SBR) gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR) || || || || || || ||

|| 4002.11.00.00 || -- Lattice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.20.00.00 || - Gomma butadiene (BR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR) gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR) || || || || || || ||

|| 4002.31.00.00 || -- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR) || || || || || || ||

|| 4002.41.00.00 || -- Lattice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) || || || || || || ||

|| 4002.51.00.00 || -- Lattice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.60.00.00 || - Gomma isoprene (IR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.70.00.00 || - Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.80.00.00 || - Mescole dei prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4002.91.00.00 || -- Lattice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4002.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.03 || 4003.00.00.00 || Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.04 || 4004.00.00.00 || Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.05 || || Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri || || || || || || ||

|| 4005.10.00.00 || - Gomma addizionata di nerofumo o di silice || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4005.20.00.00 || - Soluzioni;  dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4005.91.00.00 || -- Lastre, fogli e nastri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4005.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.06 || || Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata || || || || || || ||

|| 4006.10.00.00 || - Profilati per la ricostruzione di coperture || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4006.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.07 || 4007.00.00.00 || Fili e corde di gomma vulcanizzata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.08 || || Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita || || || || || || ||

|| || - di gomma alveolare || || || || || || ||

|| || -- Lastre, fogli e nastri || || || || || || ||

|| 4008.11.10.00 || --- dei tipi utilizzati per le suole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4008.11.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4008.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di gomma non alveolare || || || || || || ||

|| || -- Lastre, fogli e nastri || || || || || || ||

|| 4008.21.10.00 || --- dei tipi utilizzati per le suole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4008.21.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4008.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

40.09 || || Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) || || || || || || ||

|| || - non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie || || || || || || ||

|| 4009.11.00.00 || -- senza accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4009.12.00.00 || -- con accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo || || || || || || ||

|| 4009.21.00.00 || -- senza accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4009.22.00.00 || -- con accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili || || || || || || ||

|| 4009.31.00.00 || -- senza accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4009.32.00.00 || -- con accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie || || || || || || ||

|| 4009.41.00.00 || -- senza accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4009.42.00.00 || -- con accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

40.10 || || Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata || || || || || || ||

|| || - Nastri trasportatori || || || || || || ||

|| 4010.11.00.00 || -- rinforzati soltanto di metallo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.12.00.00 || -- rinforzati soltanto di materie tessili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Cinghie di trasmissione || || || || || || ||

|| 4010.31.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.32.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.33.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.34.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.35.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.36.00.00 || -- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4010.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

40.11 || || Pneumatici nuovi, di gomma || || || || || || ||

|| 4011.10.00.00 || - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.20.00.00 || - dei tipi utilizzati per autobus o autocarri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.30.00.00 || - dei tipi utilizzati per veicoli aerei || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.40.00.00 || - dei tipi utilizzati per motocicli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4011.50.00.00 || - dei tipi utilizzati per biciclette || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri, a ramponi, a spina di pesce o simili || || || || || || ||

|| 4011.61.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.62.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.63.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.69.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4011.92.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.93.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.94.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4011.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

40.12 || || Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma || || || || || || ||

|| || - Pneumatici rigenerati || || || || || || ||

|| 4012.11.00.00 || -- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4012.12.00.00 || -- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4012.13.00.00 || -- dei tipi utilizzati per veicoli aerei || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4012.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pneumatici usati || || || || || || ||

|| 4012.20.10.00 || -- per l'industria della ricostruzione di coperture || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4012.20.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4012.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

40.13 || || Camere d'aria, di gomma || || || || || || ||

|| 4013.10.00.00 || - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4013.20.00.00 || - dei tipi utilizzati per biciclette || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4013.90.10.00 || -- dei tipi utilizzati per i ciclomotori (motori di cilindrata uguale o inferiore a 50 cm3) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4013.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

40.14 || || Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita || || || || || || ||

|| 4014.10.00.00 || - Preservativi || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4014.90.10.00 || -- Tettarelle e articoli simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4014.90.20.00 || -- Perette da iniezioni, perette contagocce e articoli simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4014.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

40.15 || || Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso || || || || || || ||

|| || - Guanti, mezzoguanti e muffole || || || || || || ||

|| 4015.11.00.00 || -- per chirurgia || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4015.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4015.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

40.16 || || Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita || || || || || || ||

|| 4016.10.00.00 || - di gomma alveolare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4016.91.00.00 || -- Rivestimenti e tappeti da pavimento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4016.92.00.00 || -- Gomme per cancellare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4016.93.00.00 || -- Giunti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4016.94.00.00 || -- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri oggetti gonfiabili || || || || || || ||

|| 4016.95.10.00 || --- dei tipi utilizzati nell'industria pneumatica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4016.95.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4016.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

40.17 || 4017.00.00.00 || Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

41.01 || || Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate || || || || || || ||

|| 4101.20.00.00 || - Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4101.50.00.00 || - Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4101.90.00.00 || - altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

41.02 || || Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo || || || || || || ||

|| 4102.10.00.00 || - col vello || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - depilate o senza vello || || || || || || ||

|| 4102.21.00.00 || -- piclate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4102.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

41.03 || || Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo || || || || || || ||

|| 4103.20.00.00 || - di rettili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4103.30.00.00 || - di suini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4103.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

41.04 || || Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || || || || || || ||

|| || - allo stato umido (compresi i wet-blue) || || || || || || ||

|| 4104.11.00.00 || -- pieno fiore, non spaccate -- lato fiore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4104.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - allo stato secco (in crosta) || || || || || || ||

|| 4104.41.00.00 || -- pieno fiore, non spaccate; lato fiore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4104.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.05 || || Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate || || || || || || ||

|| 4105.10.00.00 || - allo stato umido (compresi i wet-blue) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4105.30.00.00 || - allo stato secco (in crosta) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.06 || || Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati || || || || || || ||

|| || - di caprini || || || || || || ||

|| 4106.21.00.00 || -- allo stato umido (compresi i wet-blue) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4106.22.00.00 || -- allo stato secco (in crosta) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di suini || || || || || || ||

|| 4106.31.00.00 || -- allo stato umido (compresi i wet-blue) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4106.32.00.00 || -- allo stato secco (in crosta) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4106.40.00.00 || - di rettili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4106.91.00.00 || -- allo stato umido (compresi i wet-blue) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4106.92.00.00 || -- allo stato secco (in crosta) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.07 || || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14 || || || || || || ||

|| || - Cuoi e pelli intere || || || || || || ||

|| 4107.11.00.00 || -- pieno fiore, non spaccate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4107.12.00.00 || -- lato fiore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4107.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri, comprese le strisce || || || || || || ||

|| 4107.91.00.00 || -- pieno fiore, non spaccate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4107.92.00.00 || -- lato fiore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4107.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.12 || 4112.00.00.00 || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.13 || || Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14 || || || || || || ||

|| 4113.10.00.00 || - di caprini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4113.20.00.00 || - di suini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4113.30.00.00 || - di rettili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4113.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.14 || || Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati || || || || || || ||

|| 4114.10.00.00 || - Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4114.20.00.00 || - Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

41.15 || || Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio || || || || || || ||

|| 4115.10.00.00 || - Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4115.20.00.00 || - Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

42.01 || 4201.00.00.00 || Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

42.02 || || Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta || || || || || || ||

|| || - Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili || || || || || || ||

|| || -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti || || || || || || ||

|| 4202.11.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.11.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili || || || || || || ||

|| 4202.12.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.12.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| || --- di cartone || || || || || || ||

|| 4202.19.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.19.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- di metalli comuni || || || || || || ||

|| 4202.19.21.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.19.29.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- altri || || || || || || ||

|| 4202.19.91.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.19.99.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura || || || || || || ||

|| || -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti || || || || || || ||

|| 4202.21.10.00 || ---presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.21.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili || || || || || || ||

|| 4202.22.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.22.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 4202.29.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4202.29.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Oggetti da tasca o da borsetta || || || || || || ||

|| 4202.31.00.00 || -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4202.32.00.00 || -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4202.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti || || || || || || ||

|| 4202.91.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4202.91.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili || || || || || || ||

|| 4202.92.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4202.92.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4202.99.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4202.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

42.03 || || Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti || || || || || || ||

|| 4203.10.00.00 || - Indumenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Guanti, mezzoguanti e muffole || || || || || || ||

|| 4203.21.00.00 || -- speciali per praticare gli sport || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4203.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4203.30.00.00 || - Cinture, cinturoni e bandoliere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4203.40.00.00 || - altri accessori di abbigliamento || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

42.05 || 4205.00.00.00 || Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

42.06 || 4206.00.00.00 || Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

43.01 || || Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 41.01, 41.02 o 41.03 || || || || || || ||

|| 4301.10.00.00 || - di visone, intere, anche senza teste, code o zampe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4301.30.00.00 || - di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4301.60.00.00 || - di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4301.80.00.00 || - altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4301.90.00.00 || - Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

43.02 || || Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03 || || || || || || ||

|| || - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite || || || || || || ||

|| 4302.11.00.00 || -- di visone || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4302.19.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4302.20.00.00 || - Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4302.30.00.00 || - Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

43.03 || || Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria || || || || || || ||

|| 4303.10.00.00 || - Indumenti ed accessori di abbigliamento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4303.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

43.04 || 4304.00.00.00 || Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

44.01 || || Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili || || || || || || ||

|| 4401.10.00.00 || - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Legno in piccole placche o in particelle || || || || || || ||

|| 4401.21.00.00 || -- di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4401.22.00.00 || -- diverse da quelle di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili || || || || || || ||

|| 4401.31.00.00 || -- Pellet di legno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4401.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

44.02 || || Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato || || || || || || ||

|| 4402.10.00.00 || - di bambù || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4402.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

44.03 || || Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato || || || || || || ||

|| 4403.10.00.00 || - trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4403.20.00.00 || - altro, di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 4403.41.00.00 || -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4403.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4403.91.00.00 || -- di quercia (Quercus spp.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4403.92.00.00 || -- di faggio (Fagus spp.) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4403.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

44.04 || || Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili || || || || || || ||

|| 4404.10.00.00 || - di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4404.20.00.00 || - diversi da quelli di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

44.05 || 4405.00.00.00 || Lana (paglia) di legno; farina di legno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

44.06 || || Traversine di legno per strade ferrate o simili || || || || || || ||

|| 4406.10.00.00 || - non impregnate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4406.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.07 || || Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm || || || || || || ||

|| 4407.10.00.00 || - di conifere || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 4407.21.00.00 || -- Mahogany (Swietenia spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.22.00.00 || -- Virola, Imbuia e Balsa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.25.00.00 || -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.26.00.00 || -- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.27.00.00 || -- Sapelli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.28.00.00 || -- Iroko || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4407.91.00.00 || -- di quercia (Quercus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.92.00.00 || -- di faggio (Fagus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.93.00.00 || -- di acero (Acer spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.94.00.00 || -- di ciliegio (Prunus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.95.00.00 || -- di frassino (Fraxinus spp.) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4407.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.08 || || Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm || || || || || || ||

|| 4408.10.00.00 || - di conifere || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 4408.31.00.00 || -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4408.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4408.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.09 || || Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa || || || || || || ||

|| 4409.10.00.00 || - di conifere || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - diversi da quelli di conifere || || || || || || ||

|| 4409.21.00.00 || -- di bambù || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4409.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.10 || || Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici || || || || || || ||

|| || - di legno || || || || || || ||

|| 4410.11.00.00 || -- Pannelli di particelle || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4410.12.00.00 || -- Pannelli detti "oriented strand board" (OSB) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4410.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4410.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.11 || || Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici || || || || || || ||

|| || - Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF") || || || || || || ||

|| 4411.12.00.00 || -- di spessore inferiore o uguale a 5 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4411.13.00.00 || -- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4411.14.00.00 || -- di spessore superiore a 9 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4411.92.00.00 || -- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4411.93.00.00 || -- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4411.94.00.00 || -- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.12 || || Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato || || || || || || ||

|| 4412.10.00.00 || - di bambù || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm || || || || || || ||

|| 4412.31.00.00 || -- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4412.32.00.00 || -- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4412.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4412.94.00.00 || -- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4412.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

44.13 || 4413.00.00.00 || Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.14 || 4414.00.00.00 || Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.15 || || Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet semplici, pallet-casse ed altre piattaforme di carico, di legno;  spalliere di pallet di legno || || || || || || ||

|| 4415.10.00.00 || - Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4415.20.00.00 || - Pallet semplici, pallet-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di pallet || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.16 || 4416.00.00.00 || Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

44.17 || 4417.00.00.00 || Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

44.18 || || Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno || || || || || || ||

|| 4418.10.00.00 || - Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.20.00.00 || - Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.40.00.00 || - Casseforme per gettate di calcestruzzo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.50.00.00 || - Tavole di copertura ("shingles" e "shakes") || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.60.00.00 || - Pali e travi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pannelli assemblati per pavimenti || || || || || || ||

|| 4418.71.00.00 || -- per pavimenti a mosaico || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.72.00.00 || -- altri, multistrato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.79.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4418.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

44.19 || 4419.00.00.00 || Articoli di legno per la tavola o per la cucina || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

44.20 || || Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 || || || || || || ||

|| 4420.10.00.00 || - Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4420.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

44.21 || || Altri lavori di legno || || || || || || ||

|| 4421.10.00.00 || - Grucce per indumenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4421.90.10.00 || -- Legno preparato per fiammiferi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4421.90.91.00 || --- Stuzzicadenti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4421.90.99.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

45.01 || || Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato || || || || || || ||

|| 4501.10.00.00 || - Sughero naturale greggio o semplicemente preparato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4501.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

45.02 || 4502.00.00.00 || Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

45.03 || || Lavori di sughero naturale || || || || || || ||

|| 4503.10.00.00 || - Turaccioli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4503.90.10.00 || -- Galleggianti per reti da pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4503.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

45.04 || || Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato || || || || || || ||

|| 4504.10.00.00 || - Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce; quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4504.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

46.01 || || Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) || || || || || || ||

|| || - Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali || || || || || || ||

|| 4601.21.00.00 || -- di bambù || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4601.22.00.00 || -- di canne d'India || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4601.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4601.92.00.00 || -- di bambù || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4601.93.00.00 || -- di canne d'India || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4601.94.00.00 || -- di materiali vegetali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4601.99.10.00 || --- Stuoie, impagliature e graticci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4601.99.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

46.02 || || Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 46.01;  lavori di luffa || || || || || || ||

|| || - di materiali vegetali || || || || || || ||

|| 4602.11.00.00 || -- di bambù || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4602.12.00.00 || -- di canne d'India || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4602.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4602.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

47.01 || 4701.00.00.00 || Paste meccaniche di legno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.02 || 4702.00.00.00 || Paste chimiche di legno, per dissoluzione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.03 || || Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione || || || || || || ||

|| || - gregge || || || || || || ||

|| 4703.11.00.00 || -- di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4703.19.00.00 || -- diverse da quelle di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - semimbianchite o imbianchite || || || || || || ||

|| 4703.21.00.00 || -- di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4703.29.00.00 || -- diverse da quelle di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.04 || || Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione || || || || || || ||

|| || - gregge || || || || || || ||

|| 4704.11.00.00 || -- di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4704.19.00.00 || -- diverse da quelle di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - semimbianchite o imbianchite || || || || || || ||

|| 4704.21.00.00 || -- di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4704.29.00.00 || -- diverse da quelle di conifere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.05 || 4705.00.00.00 || Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.06 || || Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche || || || || || || ||

|| 4706.10.00.00 || - Paste di linters di cotone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4706.20.00.00 || - Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4706.30.00.00 || - altre, di bambù || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 4706.91.00.00 || -- meccaniche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4706.92.00.00 || -- chimiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4706.93.00.00 || -- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

47.07 || || Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) || || || || || || ||

|| 4707.10.00.00 || - carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4707.20.00.00 || - altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4707.30.00.00 || - carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4707.90.00.00 || - altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

48.01 || 4801.00.00.00 || Carta da giornale, in rotoli o in fogli || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

48.02 || || Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano || || || || || || ||

|| 4802.10.00.00 || - Carta e cartone fabbricati a mano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.20.00.00 || - Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.40.00.00 || - Carta da supporto per carta da parati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre || || || || || || ||

|| 4802.54.00.00 || -- di peso inferiore a 40 g/m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in rotoli || || || || || || ||

|| 4802.55.10.00 || --- di larghezza inferiore o uguale a 150 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.55.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || || || || || || ||

|| 4802.56.10.00 || --- Carta da supporto per carta carbone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.56.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 4802.57.00.00 || -- altre, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.58.00.00 || -- di peso superiore a 150 g per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico || || || || || || ||

|| || -- in rotoli || || || || || || ||

|| 4802.61.10.00 || --- di larghezza inferiore o uguale a 150 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.61.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || || || || || || ||

|| 4802.62.10.00 || --- Carta da supporto per carta carbone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.62.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4802.69.10.00 || --- Carta da supporto per carta carbone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4802.69.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

48.03 || 4803.00.00.00 || Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.04 || || Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48.02 o 48.03 || || || || || || ||

|| || - Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner" || || || || || || ||

|| 4804.11.00.00 || -- greggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Carta Kraft per sacchi di grande capacità || || || || || || ||

|| 4804.21.00.00 || -- greggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m² || || || || || || ||

|| 4804.31.00.00 || -- greggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m² || || || || || || ||

|| 4804.41.00.00 || -- greggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.42.00.00 || -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m² || || || || || || ||

|| 4804.51.00.00 || -- greggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.52.00.00 || -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4804.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

48.05 || || Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo || || || || || || ||

|| || - Carta di pasta da ondulare detta "fluting" || || || || || || ||

|| 4805.11.00.00 || -- Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.12.00.00 || -- Carta paglia da ondulare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Testliner || || || || || || ||

|| 4805.24.00.00 || -- di peso non superiore a 150 g per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.25.00.00 || -- di peso superiore a 150 g per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.30.00.00 || - Carta da imballaggio al solfito || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.40.00.00 || - Carta da filtro e cartone da filtro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.50.00.00 || - Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4805.91.00.00 || -- di peso non superiore a 150 g per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.92.00.00 || -- di peso superiore a 150 g per m² ma inferiore a 225 g per m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4805.93.00.00 || -- di peso uguale o superiore a 225 g/m² || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

48.06 || || Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli || || || || || || ||

|| 4806.10.00.00 || - Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4806.20.00.00 || - Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4806.30.00.00 || - Carta da lucido || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4806.40.00.00 || - Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.07 || 4807.00.00.00 || Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.08 || || Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03 || || || || || || ||

|| 4808.10.00.00 || - Carta e cartone ondulati, anche perforati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4808.40.00.00 || - Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4808.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.09 || || Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli || || || || || || ||

|| 4809.20.00.00 || - Carta detta "autocopiante" || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4809.90.00.00 || - altra || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.10 || || Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato || || || || || || ||

|| || - Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre || || || || || || ||

|| || -- in rotoli || || || || || || ||

|| 4810.13.10.00 || --- stampati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.13.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.14.00.00 || -- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4810.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico || || || || || || ||

|| || -- Carta patinata leggera, detta "L.W.C." || || || || || || ||

|| 4810.22.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.22.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4810.29.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.29.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici || || || || || || ||

|| || -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m² || || || || || || ||

|| 4810.31.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.31.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m² || || || || || || ||

|| 4810.32.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.32.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4810.39.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.39.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altra carta ed altro cartone || || || || || || ||

|| || -- a più strati || || || || || || ||

|| 4810.92.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.92.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4810.99.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4810.99.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.11 || || Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 48.03, 48.09 o 48.10 || || || || || || ||

|| || - Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto || || || || || || ||

|| 4811.10.10.00 || -- copripavimento con supporto di carta o di cartone, anche tagliati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Carta e cartone gommati o adesivi || || || || || || ||

|| || -- autoadesivi || || || || || || ||

|| 4811.41.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.41.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4811.49.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.49.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) || || || || || || ||

|| || -- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m² || || || || || || ||

|| 4811.51.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.51.20.00 || --- copripavimento con supporto di carta o di cartone, anche tagliati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4811.51.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4811.59.10.00 || --- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.59.20.00 || -- copripavimento con supporto di carta o di cartone, anche tagliati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4811.59.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo || || || || || || ||

|| 4811.60.10.00 || -- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.60.20.00 || -- copripavimento con supporto di carta o di cartone, anche tagliati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4811.60.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa || || || || || || ||

|| 4811.90.10.00 || -- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli quadrati o rettangolari di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4811.90.20.00 || -- copripavimento con supporto di carta o di cartone, anche tagliati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4811.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.12 || 4812.00.00.00 || Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.13 || || Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti || || || || || || ||

|| 4813.10.00.00 || - in blocchetti o in tubetti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4813.20.00.00 || - in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4813.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.14 || || Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie || || || || || || ||

|| 4814.20.00.00 || - Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4814.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

48.16 || || Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 48.09), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole || || || || || || ||

|| 4816.20.00.00 || - Carta detta "autocopiante" || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4816.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.17 || || Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza || || || || || || ||

|| 4817.10.00.00 || - Buste || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4817.20.00.00 || - Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4817.30.00.00 || - Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

48.18 || ||  Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa || || || || || || ||

|| 4818.10.00.00 || - Carta igienica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4818.20.00.00 || - Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4818.30.00.00 || - Tovaglie e tovaglioli da tavola || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4818.50.00.00 || - Indumenti ed accessori di abbigliamento || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4818.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

48.19 || || Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili || || || || || || ||

|| 4819.10.00.00 || - Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato || || || || || || ||

|| 4819.20.10.00 || -- Scatole e cartonaggi ricoperti di pellicola in polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4819.20.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4819.30.00.00 || - Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4819.40.00.00 || - altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4819.50.00.00 || - altri imballaggi, comprese le buste per dischi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4819.60.00.00 || - Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

48.20 || || Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone || || || || || || ||

|| 4820.10.00.00 || - Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4820.20.00.00 || - Quaderni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4820.30.00.00 || - Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4820.40.00.00 || - Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4820.50.00.00 || - Album per campioni o per collezioni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4820.90.10.00 || -- altri articoli per la scuola || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4820.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

48.21 || || Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no || || || || || || ||

|| 4821.10.00.00 || - stampate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4821.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.22 || || Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti || || || || || || ||

|| 4822.10.00.00 || - dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4822.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

48.23 || || Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura;  altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa || || || || || || ||

|| 4823.20.00.00 || - Carta da filtro e cartone da filtro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4823.40.00.00 || - Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone || || || || || || ||

|| 4823.61.00.00 || -- di bambù || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4823.69.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4823.70.00.00 || - Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4823.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

49.01 || || Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti || || || || || || ||

|| 4901.10.00.00 || - in fogli sciolti, anche piegati || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4901.91.00.00 || -- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4901.99.10.00 || --- Libri, opuscoli e stampati simili, scolastici o scientifici || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4901.99.90.00 || --- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.02 || || Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità || || || || || || ||

|| 4902.10.00.00 || - con almeno quattro edizioni settimanali || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4902.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.03 || 4903.00.00.00 || Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.04 || 4904.00.00.00 || Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.05 || || Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati || || || || || || ||

|| 4905.10.00.00 || - Globi || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4905.91.00.00 || -- in forma di libri o di opuscoli || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 4905.99.00.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.06 || 4906.00.00.00 || Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.07 || 4907.00.00.00 || Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

49.08 || || Decalcomanie di ogni genere || || || || || || ||

|| 4908.10.00.00 || - Decalcomanie vetrificabili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 4908.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

49.09 || 4909.00.00.00 || Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

49.10 || 4910.00.00.00 || Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

49.11 || || Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie || || || || || || ||

|| 4911.10.00.00 || - Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 4911.91.00.00 || -- Immagini, incisioni e fotografie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 4911.99.10.00 || --- Stampati amministrativi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || --- altri || || || || || || ||

|| 4911.99.91.00 || ---- Schede di ricarica telefonica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 4911.99.99.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

50.01 || 5001.00.00.00 || Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

50.02 || 5002.00.00.00 || Seta greggia (non torta) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

50.03 || 5003.00.00.00 || Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

50.04 || 5004.00.00.00 || Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

50.05 || 5005.00.00.00 || Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

50.06 || 5006.00.00.00 ||  Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto;  pelo di Messina (crine di Firenze) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

50.07 || || Tessuti di seta o di cascami di seta || || || || || || ||

|| 5007.10.00.00 || - Tessuti di roccadino || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5007.20.00.00 || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5007.90.00.00 || - altri tessuti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

51.01 || || Lane, non cardate né pettinate || || || || || || ||

|| || - sucide, comprese le lane lavate a dosso || || || || || || ||

|| 5101.11.00.00 || -- Lane di tosatura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5101.19.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - sgrassate, non carbonizzate || || || || || || ||

|| 5101.21.00.00 || -- Lane di tosatura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5101.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5101.30.00.00 || - carbonizzate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

51.02 || || Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati || || || || || || ||

|| || - Peli fini || || || || || || ||

|| 5102.11.00.00 || -- di capra del Cachemir || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5102.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5102.20.00.00 || - Peli grossolani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

51.03 || || Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati || || || || || || ||

|| 5103.10.00.00 || - Pettinacce di lana o di peli fini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5103.20.00.00 || - altri cascami di lana o di peli fini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5103.30.00.00 || - Cascami di peli grossolani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

51.04 || 5104.00.00.00 || Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

51.05 || || Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa") || || || || || || ||

|| 5105.10.00.00 || - Lana cardata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Lana pettinata || || || || || || ||

|| 5105.21.00.00 || -- "Lana pettinata alla rinfusa" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5105.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Peli fini, cardati o pettinati || || || || || || ||

|| 5105.31.00.00 || -- di capra del Cachemir || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5105.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5105.40.00.00 || - Peli grossolani, cardati o pettinati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

51.06 || || Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5106.10.00.00 || - contenenti almeno 85 %, in peso, di lana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5106.20.00.00 || - contenenti meno di 85 %, in peso, di lana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

51.07 || || Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5107.10.00.00 || - contenenti almeno 85 %, in peso, di lana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5107.20.00.00 || - contenenti meno di 85 %, in peso, di lana || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

51.08 || || Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5108.10.00.00 || - cardati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5108.20.00.00 || - pettinati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

51.09 || || Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5109.10.00.00 || - contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5109.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

51.10 || 5110.00.00.00 || Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

51.11 || || Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini || || || || || || ||

|| 5111.11.00.00 || -- di peso non superiore a 300 g/m² || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5111.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5111.20.00.00 || - altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5111.30.00.00 || - altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5111.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

51.12 || || Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini || || || || || || ||

|| 5112.11.00.00 || -- di peso non superiore a 200 g/m² || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5112.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5112.20.00.00 || - altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5112.30.00.00 || - altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5112.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

51.13 || 5113.00.00.00 || Tessuti di peli grossolani o di crine || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

52.01 || || Cotone, non cardato né pettinato || || || || || || ||

|| 5201.00.10.00 || - non sgranato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5201.00.90.00 || - altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

52.02 || || Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || || || || || || ||

|| 5202.10.00.00 || - Cascami di filati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5202.91.00.00 || -- sfilacciati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5202.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

52.03 || || Cotone, cardato o pettinato || || || || || || ||

|| 5203.00.10.00 || - cardato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5203.00.20.00 || - pettinato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

52.04 || || Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || - non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5204.11.00.00 || -- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5204.19.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5204.20.00.00 || - condizionati per la vendita al minuto || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.05 || || Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || - Filati semplici, di fibre non pettinate || || || || || || ||

|| 5205.11.00.00 || -- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.12.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.13.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.14.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.15.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati semplici, di fibre pettinate || || || || || || ||

|| 5205.21.00.00 || -- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.22.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.23.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.24.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.26.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.27.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.28.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate || || || || || || ||

|| 5205.31.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.32.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.33.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.34.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.35.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate || || || || || || ||

|| 5205.41.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.42.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.43.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.44.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.46.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.47.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5205.48.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.06 || || Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || - Filati semplici, di fibre non pettinate || || || || || || ||

|| 5206.11.00.00 || -- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.12.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.13.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.14.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.15.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati semplici, di fibre pettinate || || || || || || ||

|| 5206.21.00.00 || -- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.22.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.23.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.24.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.25.00.00 || -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate || || || || || || ||

|| 5206.31.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.32.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.33.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.34.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.35.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate || || || || || || ||

|| 5206.41.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.42.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.43.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.44.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5206.45.00.00 || -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.07 || || Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5207.10.00.00 || - contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5207.90.10.00 || -- Fili per la pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5207.90.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.08 || || Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi || || || || || || ||

|| 5208.11.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.12.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.13.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - imbianchiti || || || || || || ||

|| 5208.21.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.22.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.23.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri tessuti || || || || || || ||

|| 5208.29.10.00 || --- Fustagni, damascati e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5208.31.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.32.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.33.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri tessuti || || || || || || ||

|| 5208.39.10.00 || --- Fustagni, damascati e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.39.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filati di diversi colori || || || || || || ||

|| 5208.41.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.42.00.00 || -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.43.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| || -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² || || || || || || ||

|| 5208.51.10.00 || --- ottenuti mediante un processo di stampa a base di cera (WAX) || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.51.90.00 || --- ottenuti mediante altri processi di stampa || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² || || || || || || ||

|| 5208.52.10.00 || --- ottenuti mediante un processo di stampa a base di cera (WAX) || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.52.90.00 || -- ottenuti mediante altri processi di stampa || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5208.59.00.00 || -- altri tessuti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.09 || || Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi || || || || || || ||

|| 5209.11.00.00 || -- ad armatura a tela || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.12.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - imbianchiti || || || || || || ||

|| 5209.21.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.22.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri tessuti || || || || || || ||

|| 5209.29.10.00 || --- Fustagni, damascati e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5209.31.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.32.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri tessuti || || || || || || ||

|| 5209.39.10.00 || --- Fustagni, damascati e simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.39.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filati di diversi colori || || || || || || ||

|| 5209.41.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.42.00.00 ||  -- Tessuti detti "denim" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.43.00.00 || -- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| || -- ad armatura a tela || || || || || || ||

|| 5209.51.10.00 || --- ottenuti mediante un processo di stampa a base di cera (WAX) || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.51.90.00 || -- ottenuti mediante altri processi di stampa || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.52.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5209.59.00.00 || -- altri tessuti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.10 || || Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi || || || || || || ||

|| 5210.11.00.00 || -- ad armatura a tela || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - imbianchiti || || || || || || ||

|| 5210.21.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.29.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5210.31.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.32.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.39.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filati di diversi colori || || || || || || ||

|| 5210.41.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| || -- ad armatura a tela || || || || || || ||

|| 5210.51.10.00 || --- ottenuti mediante un processo di stampa a base di cera (WAX) || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.51.90.00 || -- ottenuti mediante altri processi di stampa || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5210.59.00.00 || -- altri tessuti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

52.11 || || Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi || || || || || || ||

|| 5211.11.00.00 || -- ad armatura a tela || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.12.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.20.00.00 || - imbianchiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5211.31.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.32.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.39.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filati di diversi colori || || || || || || ||

|| 5211.41.00.00 || -- ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.42.00.00 || -- Tessuti detti "denim" || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.43.00.00 || -- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| || -- ad armatura a tela || || || || || || ||

|| 5211.51.10.00 || --- ottenuti mediante un processo di stampa a base di cera (WAX) || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.51.90.00 || -- ottenuti mediante altri processi di stampa || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.52.00.00 || -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5211.59.00.00 || -- altri tessuti || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

ALLEGATO C (Parte 6)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

52.12 || || Altri tessuti di cotone || || || || || || ||

|| || - di peso inferiore o uguale a 200 g/m² || || || || || || ||

|| 5212.11.00.00 || -- greggi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.12.00.00 || -- imbianchiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.13.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.14.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.15.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di peso superiore a 200 g/m² || || || || || || ||

|| 5212.21.00.00 || -- greggi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.22.00.00 || -- imbianchiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.23.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.24.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5212.25.00.00 || -- stampati || 35 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.01 || || Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || || || || || || ||

|| 5301.10.00.00 || - Lino greggio o macerato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato || || || || || || ||

|| 5301.21.00.00 || -- maciullato o stigliato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5301.29.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5301.30.00.00 || - Stoppe e cascami di lino || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

53.02 || || Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || || || || || || ||

|| 5302.10.00.00 || - Canapa greggia o macerata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5302.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

53.03 || || Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || || || || || || ||

|| 5303.10.00.00 || - Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5303.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

53.05 || 5305.00.00.00 || Cocco, abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

53.06 || || Filati di lino || || || || || || ||

|| 5306.10.00.00 || - semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5306.20.00.00 || - ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.07 || || Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 || || || || || || ||

|| 5307.10.00.00 || - semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5307.20.00.00 || - ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.08 || || Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta || || || || || || ||

|| 5308.10.00.00 || - Filati di cocco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5308.20.00.00 || - Filati di canapa || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5308.90.10.00 || --Filati di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave" || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5308.90.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.09 || || Tessuti di lino || || || || || || ||

|| || - contenenti, in peso, almeno 85 % di lino || || || || || || ||

|| 5309.11.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5309.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti, in peso, meno di 85 % di lino || || || || || || ||

|| 5309.21.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5309.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.10 || || Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 || || || || || || ||

|| 5310.10.00.00 || - greggi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5310.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

53.11 || 5311.00.00.00 || Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

54.01 || || Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5401.10.00.00 || - di filamenti sintetici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filamenti artificiali || || || || || || ||

|| 5401.20.10.00 || -- condizionati per la vendita al minuto || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5401.20.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

54.02 || || Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex || || || || || || ||

|| || - Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi || || || || || || ||

|| 5402.11.00.00 || -- di aramidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 5402.19.10.00 || --- di nylon || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.19.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.20.00.00 || - Filati ad alta tenacità di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Filati testurizzati || || || || || || ||

|| 5402.31.00.00 || -- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.32.00.00 || -- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.33.00.00 || -- di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.34.00.00 || -- di polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.39.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro || || || || || || ||

|| 5402.44.00.00 || -- di elastomeri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.45.00.00 || -- altri, di nylon o di altre poliammidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.46.00.00 || -- altri, di poliesteri, parzialmente orientati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.47.00.00 || -- altri, di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.48.00.00 || -- altri, di polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro || || || || || || ||

|| 5402.51.00.00 || -- di nylon o di altre poliammidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.52.00.00 || -- di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.59.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || || || || || || ||

|| 5402.61.00.00 || -- di nylon o di altre poliammidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.62.00.00 || -- di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5402.69.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

54.03 || || Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex || || || || || || ||

|| 5403.10.00.00 || - Filati ad alta tenacità di rayon viscosa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, semplici || || || || || || ||

|| 5403.31.00.00 || -- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5403.32.00.00 || -- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5403.33.00.00 || -- di acetato di cellulosa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5403.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || || || || || || ||

|| 5403.41.00.00 || -- di rayon viscosa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5403.42.00.00 || -- di acetato di cellulosa || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5403.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

54.04 || || Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm;  lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm || || || || || || ||

|| || - Monofilamenti || || || || || || ||

|| 5404.11.00.00 || -- di elastomeri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5404.12.00.00 || -- altri, di polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5404.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5404.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

54.05 || 5405.00.00.00 || Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

54.06 || 5406.00.00.00 || Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

54.07 || || Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04 || || || || || || ||

|| 5407.10.00.00 || - Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili || || || || || || ||

|| 5407.20.10.00 || -- in propilene utilizzati come supporto per tappeti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.20.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.30.00.00 || - "Tessuti" previsti nella nota 9 della sezione XI || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi || || || || || || ||

|| 5407.41.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.42.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.43.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.44.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati || || || || || || ||

|| 5407.51.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.52.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.53.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.54.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri || || || || || || ||

|| 5407.61.00.00 || -- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.69.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici || || || || || || ||

|| 5407.71.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.72.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.73.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.74.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone || || || || || || ||

|| 5407.81.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.82.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.83.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.84.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti || || || || || || ||

|| 5407.91.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.92.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.93.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5407.94.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

54.08 || || Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.05 || || || || || || ||

|| 5408.10.00.00 || - Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali || || || || || || ||

|| 5408.21.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.22.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.23.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.24.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti || || || || || || ||

|| 5408.31.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.32.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.33.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5408.34.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.01 || || Fasci di filamenti sintetici || || || || || || ||

|| 5501.10.00.00 || - di nylon o di altre poliammidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5501.20.00.00 || - di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5501.30.00.00 || - acriliche o modacriliche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5501.40.00.00 || - di polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5501.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

55.02 || 5502.00.00.00 || Fasci di filamenti artificiali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

55.03 || || Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura || || || || || || ||

|| || - di nylon o di altre poliammidi || || || || || || ||

|| 5503.11.00.00 || -- di aramidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5503.19.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5503.20.00.00 || - di poliesteri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5503.30.00.00 || - acriliche o modacriliche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5503.40.00.00 || - di polipropilene || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5503.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

55.04 || || Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura || || || || || || ||

|| 5504.10.00.00 || - di rayon viscosa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5504.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

55.05 || || Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) || || || || || || ||

|| 5505.10.00.00 || - di fibre sintetiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5505.20.00.00 || - di fibre artificiali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

55.06 || || Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura || || || || || || ||

|| 5506.10.00.00 || - di nylon o di altre poliammidi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5506.20.00.00 || - di poliesteri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5506.30.00.00 || - acriliche o modacriliche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5506.90.00.00 || - altre || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.07 || 5507.00.00.00 || Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.08 || || Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5508.10.00.00 || - di fibre sintetiche in fiocco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5508.20.00.00 || - di fibre artificiali in fiocco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.09 || || Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi || || || || || || ||

|| 5509.11.00.00 || -- semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.12.00.00 || -- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere || || || || || || ||

|| 5509.21.00.00 || -- semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.22.00.00 || -- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche || || || || || || ||

|| 5509.31.00.00 || -- semplici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5509.32.00.00 || -- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco || || || || || || ||

|| 5509.41.00.00 || -- semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.42.00.00 || -- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri filati, di fibre in fiocco di poliestere || || || || || || ||

|| 5509.51.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.52.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5509.53.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.59.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche || || || || || || ||

|| 5509.61.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5509.62.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.69.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri filati || || || || || || ||

|| 5509.91.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5509.92.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5509.99.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.10 || || Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco || || || || || || ||

|| 5510.11.00.00 || -- semplici || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5510.12.00.00 || -- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5510.20.00.00 || - altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5510.30.00.00 || - altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5510.90.00.00 || - altri filati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.11 || || Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto || || || || || || ||

|| 5511.10.00.00 || - di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5511.20.00.00 || - di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5511.30.00.00 || - di fibre artificiali in fiocco || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.12 || || Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere || || || || || || ||

|| 5512.11.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 5512.19.10.00 || --- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5512.19.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche || || || || || || ||

|| 5512.21.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 5512.29.10.00 || --- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5512.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5512.91.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 5512.99.10.00 || --- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5512.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.13 || || Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi o imbianchiti || || || || || || ||

|| 5513.11.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.12.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.13.00.00 || -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5513.21.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.23.00.00 || -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.29.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di filati di diversi colori || || || || || || ||

|| 5513.31.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.39.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| 5513.41.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5513.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.14 || || Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m² || || || || || || ||

|| || - greggi o imbianchiti || || || || || || ||

|| 5514.11.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.12.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.19.00.00 || -- altri tessuti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - tinti || || || || || || ||

|| 5514.21.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.22.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.23.00.00 || -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.29.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.30.00.00 || - di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - stampati || || || || || || ||

|| 5514.41.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.42.00.00 || -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.43.00.00 || -- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5514.49.00.00 || -- altri tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.15 || || Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco || || || || || || ||

|| || - di fibre in fiocco di poliestere || || || || || || ||

|| 5515.11.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.12.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.13.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di fibre in fiocco acriliche o modacriliche || || || || || || ||

|| 5515.21.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.22.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri tessuti || || || || || || ||

|| 5515.91.00.00 || -- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5515.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

55.16 || || Tessuti di fibre artificiali in fiocco || || || || || || ||

|| || - contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco || || || || || || ||

|| 5516.11.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.12.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.13.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.14.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali || || || || || || ||

|| 5516.21.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.22.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.23.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.24.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini || || || || || || ||

|| 5516.31.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.32.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.33.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.34.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone || || || || || || ||

|| 5516.41.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.42.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.43.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.44.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5516.91.00.00 || -- greggi o imbianchiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.92.00.00 || -- tinti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.93.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5516.94.00.00 || -- stampati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.01 || || Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili || || || || || || ||

|| || Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte || || || || || || ||

|| 5601.21.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5601.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5601.29.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5601.30.00.00 || - Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.02 || || Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati || || || || || || ||

|| 5602.10.00.00 || - Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati || || || || || || ||

|| 5602.21.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5602.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5602.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.03 || || Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate || || || || || || ||

|| || - di filamenti sintetici o artificiali || || || || || || ||

|| 5603.11.00.00 || -- di peso non superiore a 25 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.12.00.00 || -- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.13.00.00 || -- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.14.00.00 || -- di peso superiore a 150 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5603.91.00.00 || -- di peso non superiore a 25 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.92.00.00 || -- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.93.00.00 || -- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5603.94.00.00 || -- di peso superiore a 150 g/m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.04 || || Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica || || || || || || ||

|| 5604.10.00.00 || - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5604.90.00.00 || - altre || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.05 || 5605.00.00.00 || Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.06 || 5606.00.00.00 || Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); Filati di ciniglia; filati detti "a catenella" || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.07 || || Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica || || || || || || ||

|| || - di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave" || || || || || || ||

|| 5607.21.00.00 || -- Spago per legare || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5607.29.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di polietilene o di polipropilene || || || || || || ||

|| 5607.41.00.00 || -- Spago per legare || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5607.49.00.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5607.50.00.00 || - di altre fibre sintetiche || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5607.90.00.00 || - altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.08 || || Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili || || || || || || ||

|| || - di materie tessili sintetiche o artificiali || || || || || || ||

|| 5608.11.00.00 || -- Reti confezionate per la pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5608.19.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 5608.90.10.00 || -- Reti confezionate per la pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 5608.90.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

56.09 || 5609.00.00.00 || Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

57.01 || || Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati || || || || || || ||

|| 5701.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5701.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

57.02 || || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati ", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano || || || || || || ||

|| 5702.10.00.00 || - Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.20.00.00 || - Rivestimenti del suolo di cocco || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri, vellutati, non confezionati || || || || || || ||

|| 5702.31.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.32.00.00 || -- di materie tessili sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri, vellutati, confezionati || || || || || || ||

|| 5702.41.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.42.00.00 || -- di materie tessili sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.50.00.00 || - Altri, non vellutati, né confezionati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri, non vellutati, confezionati || || || || || || ||

|| 5702.91.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.92.00.00 || -- di materie tessili sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5702.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

57.03 || || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati || || || || || || ||

|| 5703.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5703.20.00.00 || - di nylon o di altre poliammidi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5703.30.00.00 || - di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5703.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

57.04 || || Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati || || || || || || ||

|| 5704.10.00.00 || - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5704.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

57.05 || 5705.00.00.00 || Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

58.01 || || Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 58.02 o 58.06 || || || || || || ||

|| 5801.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di cotone || || || || || || ||

|| 5801.21.00.00 || -- Velluti e felpe a trama, non tagliati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.22.00.00 || -- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.23.00.00 || -- Altri velluti e felpe a trama || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.26.00.00 || -- Tessuti di ciniglia || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.27.00.00 || -- Velluti e felpe a catena || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di fibre sintetiche o artificiali || || || || || || ||

|| 5801.31.00.00 || -- Velluti e felpe a trama, non tagliati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.32.00.00 || -- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.33.00.00 || -- Altri velluti e felpe a trama || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.36.00.00 || -- Tessuti di ciniglia || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.37.00.00 || -- Velluti e felpe a catena || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5801.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.02 || || Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 58.06; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 57.03 || || || || || || ||

|| || - Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone || || || || || || ||

|| 5802.11.00.00 || -- greggi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5802.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5802.20.00.00 || - Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5802.30.00.00 || - Superfici tessili « tufted » || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.03 || || Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06 || || || || || || ||

|| 5803.00.10.00 || -- in propilene utilizzati come supporto per tappeti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5803.00.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.04 || || Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 60.02 a 60.06 || || || || || || ||

|| 5804.10.00.00 || - Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pizzi a macchina || || || || || || ||

|| 5804.21.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5804.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5804.30.00.00 || - Pizzi a mano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.05 || 5805.00.00.00 || Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto  croce), anche confezionati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.06 || || Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) || || || || || || ||

|| 5806.10.00.00 || - Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5806.20.00.00 || - Altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Altri nastri, galloni e simili || || || || || || ||

|| 5806.31.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5806.32.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5806.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5806.40.00.00 || - Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

58.07 || || Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati || || || || || || ||

|| 5807.10.00.00 || - tessuti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5807.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

58.08 || || Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili || || || || || || ||

|| 5808.10.00.00 || - Trecce in pezza || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5808.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

58.09 || 5809.00.00.00 || Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

58.10 || || Ricami in pezza, in strisce o in motivi || || || || || || ||

|| 5810.10.00.00 || - Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri ricami || || || || || || ||

|| 5810.91.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5810.92.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5810.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

58.11 || 5811.00.00.00 || Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 58.10 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.01 || || Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria || || || || || || ||

|| 5901.10.00.00 || - Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5901.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.02 || || Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa || || || || || || ||

|| 5902.10.00.00 || - di nylon o di altre poliammidi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5902.20.00.00 || - di poliesteri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5902.90.00.00 || - altre || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.03 || || Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02 || || || || || || ||

|| 5903.10.00.00 || - con poli(cloruro di vinile) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5903.20.00.00 || - con poliuretano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 5903.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

59.04 || || Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati || || || || || || ||

|| 5904.10.00.00 || - Linoleum || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5904.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.05 || 5905.00.00.00 || Rivestimenti murali di materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.06 || || Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02 || || || || || || ||

|| 5906.10.00.00 || - Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 5906.91.00.00 || -- a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 5906.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.07 || 5907.00.00.00 || Altri tessuti impregnati, spalmati, o ricoperti  tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.08 || 5908.00.00.00 || Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.09 || 5909.00.00.00 || Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

59.10 || 5910.00.00.00 || Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

59.11 || || Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo || || || || || || ||

|| 5911.10.00.00 || - Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5911.20.00.00 || - Veli e tele da buratti, anche confezionati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento) || || || || || || ||

|| 5911.31.00.00 || -- di peso inferiore a 650 g/m² || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5911.32.00.00 || -- di peso uguale o superiore a 650 g/m² || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5911.40.00.00 || - Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 5911.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

60.01 || || Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia || || || || || || ||

|| 6001.10.00.00 || - Stoffe dette a peli lunghi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Stoffe a ricci || || || || || || ||

|| 6001.21.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6001.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6001.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 6001.91.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6001.92.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6001.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

60.02 || || Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01 || || || || || || ||

|| 6002.40.00.00 || - contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6002.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

60.03 || || Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 60.01 e 60.02 || || || || || || ||

|| 6003.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6003.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6003.30.00.00 || - di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6003.40.00.00 || - di fibre artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6003.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

60.04 || || Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01 || || || || || || ||

|| 6004.10.00.00 || - contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6004.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

60.05 || || Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04 || || || || || || ||

|| || - di cotone || || || || || || ||

|| 6005.21.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6005.22.00.00 || -- tinte || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6005.23.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6005.24.00.00 || -- stampate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di fibre sintetiche || || || || || || ||

|| 6005.31.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.32.00.00 || -- tinte || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.33.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.34.00.00 || -- stampate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di fibre artificiali || || || || || || ||

|| 6005.41.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.42.00.00 || -- tinte || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.43.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.44.00.00 || -- stampate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6005.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

60.06 || || Altre stoffe a maglia || || || || || || ||

|| 6006.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di cotone || || || || || || ||

|| 6006.21.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6006.22.00.00 || -- tinte || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6006.23.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6006.24.00.00 || -- stampate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di fibre sintetiche || || || || || || ||

|| 6006.31.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.32.00.00 || -- tinte || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6006.33.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.34.00.00 || -- stampate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di fibre artificiali || || || || || || ||

|| 6006.41.00.00 || -- gregge o imbianchite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.42.00.00 || -- tinte || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.43.00.00 || -- di filati di diversi colori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.44.00.00 || -- stampate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6006.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.01 || || Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 61.03 || || || || || || ||

|| 6101.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6101.30.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6101.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.02 || || Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 61.04 || || || || || || ||

|| 6102.10.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6102.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6102.30.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6102.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

61.03 || || Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| 6103.10.00.00 || - Vestiti o completi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Completi || || || || || || ||

|| 6103.22.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6103.23.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6103.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Giacche || || || || || || ||

|| 6103.31.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6103.32.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6103.33.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6103.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" || || || || || || ||

|| 6103.41.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6103.42.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6103.43.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6103.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.04 || || Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza || || || || || || ||

|| || - Abiti a giacca (tailleurs) || || || || || || ||

|| 6104.13.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Completi || || || || || || ||

|| 6104.22.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.23.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Giacche || || || || || || ||

|| 6104.31.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.32.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.33.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Abiti interi || || || || || || ||

|| 6104.41.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.42.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6104.43.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6104.44.00.00 || -- di fibre artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Gonne e gonne-pantaloni || || || || || || ||

|| 6104.51.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.52.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.53.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.59.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" || || || || || || ||

|| 6104.61.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.62.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6104.63.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6104.69.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.05 || || Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| 6105.10.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6105.20.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6105.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.06 || || Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza || || || || || || ||

|| 6106.10.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6106.20.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6106.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.07 || || Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| || - Slips e mutande || || || || || || ||

|| 6107.11.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6107.12.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6107.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Camicie da notte e pigiami || || || || || || ||

|| 6107.21.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6107.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6107.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6107.91.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6107.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

61.08 || || Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza || || || || || || ||

|| || - Sottovesti o sottabiti e sottogonne || || || || || || ||

|| 6108.11.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Slips e mutandine || || || || || || ||

|| 6108.21.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Camicie da notte e pigiami || || || || || || ||

|| 6108.31.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.32.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6108.91.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.92.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6108.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

61.09 || || T-shirts e canottiere (magliette), a maglia || || || || || || ||

|| 6109.10.00.00 || - di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6109.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

61.10 || || Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia || || || || || || ||

|| || - di lana o di peli fini || || || || || || ||

|| 6110.11.00.00 || -- di lana || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6110.12.00.00 || -- di capra del Cachemir || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6110.19.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6110.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6110.30.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6110.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.11 || || Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) || || || || || || ||

|| 6111.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6111.30.00.00 || - di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6111.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.12 || || Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia || || || || || || ||

|| || - Tute sportive || || || || || || ||

|| 6112.11.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6112.12.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6112.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6112.20.00.00 || - Tute da sci e completi da sci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| 6112.31.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6112.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza || || || || || || ||

|| 6112.41.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6112.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.13 || 6113.00.00.00 || Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.14 || || Altri indumenti, a maglia || || || || || || ||

|| 6114.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6114.30.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6114.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.15 || || Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia || || || || || || ||

|| 6115.10.00.00 || - Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio : le calze per varici) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altre calzemaglie (collants) || || || || || || ||

|| 6115.21.00.00 || -- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6115.22.00.00 || -- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6115.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6115.30.00.00 || - altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 6115.94.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6115.95.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6115.96.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6115.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

61.16 || || Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia || || || || || || ||

|| 6116.10.00.00 || - impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6116.91.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6116.92.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6116.93.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6116.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

61.17 || || Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia || || || || || || ||

|| 6117.10.00.00 || - Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6117.80.00.00 || - Altri accessori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6117.90.00.00 || - Parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.01 || || Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 62.03 || || || || || || ||

|| || - Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili || || || || || || ||

|| 6201.11.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6201.12.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6201.13.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6201.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6201.91.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6201.92.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6201.93.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6201.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.02 || || Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 62.04 || || || || || || ||

|| || - Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili || || || || || || ||

|| 6202.11.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.12.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.13.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6202.91.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.92.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.93.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6202.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.03 || || Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| || - Vestiti o completi || || || || || || ||

|| 6203.11.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.12.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Completi || || || || || || ||

|| 6203.22.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.23.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Giacche || || || || || || ||

|| 6203.31.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6203.32.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.33.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" || || || || || || ||

|| 6203.41.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.42.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.43.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6203.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.04 || || Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza || || || || || || ||

|| || - Abiti a giacca (tailleurs) || || || || || || ||

|| 6204.11.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.12.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.13.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Completi || || || || || || ||

|| 6204.21.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.22.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.23.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Giacche || || || || || || ||

|| 6204.31.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.32.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.33.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Abiti interi || || || || || || ||

|| 6204.41.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.42.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.43.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.44.00.00 || -- di fibre artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Gonne e gonne-pantaloni || || || || || || ||

|| 6204.51.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.52.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.53.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.59.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" || || || || || || ||

|| 6204.61.00.00 || -- di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6204.62.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.63.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6204.69.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.05 || || Camicie e camicette per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| 6205.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6205.30.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6205.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.06 || || Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza || || || || || || ||

|| 6206.10.00.00 || - di seta o di cascami di seta || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6206.20.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6206.30.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6206.40.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6206.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.07 || || Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| || - Slips e mutande || || || || || || ||

|| 6207.11.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6207.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Camicie da notte e pigiami || || || || || || ||

|| 6207.21.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6207.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6207.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6207.91.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6207.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.08 || || Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza || || || || || || ||

|| || - Sottovesti o sottabiti e sottogonne || || || || || || ||

|| 6208.11.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6208.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Camicie da notte e pigiami || || || || || || ||

|| 6208.21.00.00 || -- di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6208.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6208.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6208.91.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6208.92.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6208.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.09 || || Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) || || || || || || ||

|| 6209.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6209.30.00.00 || - di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6209.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.10 || || Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 e 59.07 || || || || || || ||

|| 6210.10.00.00 || - con prodotti delle voci 56.02 o 56.03 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6210.20.00.00 || - Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6210.30.00.00 || - Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6210.40.00.00 || - Altri indumenti per uomo o ragazzo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6210.50.00.00 || - Altri indumenti per donna o ragazza || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.11 || || Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti || || || || || || ||

|| || - Costumi, mutandine e slips da bagno || || || || || || ||

|| 6211.11.00.00 || -- per uomo o ragazzo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.12.00.00 || -- per donna o ragazza || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.20.00.00 || - Tute da sci e completi da sci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Altri indumenti per uomo o ragazzo || || || || || || ||

|| 6211.32.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.33.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Altri indumenti per donna o ragazza || || || || || || ||

|| 6211.42.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.43.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6211.49.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

62.12 || || Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia || || || || || || ||

|| 6212.10.00.00 || - Reggiseno e bustini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6212.20.00.00 || - Guaine e guaine-mutandine || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6212.30.00.00 || - Modellatori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6212.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.13 || || Fazzoletti da naso e da taschino || || || || || || ||

|| 6213.20.00.00 || - di cotone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6213.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.14 || || Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili || || || || || || ||

|| 6214.10.00.00 || - di seta o di cascami di seta || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6214.20.00.00 || - di lana o di peli fini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6214.30.00.00 || - di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6214.40.00.00 || - di fibre artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6214.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.15 || || Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte || || || || || || ||

|| 6215.10.00.00 || - di seta o di cascami di seta || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6215.20.00.00 || - di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6215.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.16 || 6216.00.00.00 || Guanti, mezzoguanti e muffole || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

62.17 || || Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 62.12 || || || || || || ||

|| 6217.10.00.00 || - Accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6217.90.00.00 || - Parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

63.01 || || Coperte || || || || || || ||

|| 6301.10.00.00 || - Coperte a riscaldamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6301.20.00.00 || - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6301.30.00.00 || - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6301.40.00.00 || - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6301.90.00.00 || - Altre coperte || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.02 || || Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina || || || || || || ||

|| 6302.10.00.00 || - Biancheria da letto a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altra biancheria da letto, stampata || || || || || || ||

|| 6302.21.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.22.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altra biancheria da letto || || || || || || ||

|| 6302.31.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.32.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.39.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.40.00.00 || - Biancheria da tavola a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altra biancheria da tavola || || || || || || ||

|| 6302.51.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.53.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.59.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.60.00.00 || - Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altro || || || || || || ||

|| 6302.91.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6302.93.00.00 || -- di fibre sintetiche o artificiali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6302.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.03 || || Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto || || || || || || ||

|| || - a maglia || || || || || || ||

|| 6303.12.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6303.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6303.91.00.00 || -- di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6303.92.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6303.99.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.04 || || Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 94.04 || || || || || || ||

|| || - Copriletto || || || || || || ||

|| 6304.11.00.00 || -- a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6304.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| || -- a maglia || || || || || || ||

|| 6304.91.10.00 || --- Zanzariere impregnate || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6304.91.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6304.92.00.00 || -- di cotone, diversi da quelli a maglia || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6304.93.00.00 || -- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6304.99.00.00 || -- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.05 || || Sacchi e sacchetti da imballaggio || || || || || || ||

|| 6305.10.00.00 || - di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6305.20.00.00 || - di cotone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - di materie tessili sintetiche o artificiali || || || || || || ||

|| 6305.32.00.00 || -- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6305.33.00.00 || -- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6305.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6305.90.00.00 || - di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.06 || || Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio || || || || || || ||

|| || - Copertoni e tende per l'esterno || || || || || || ||

|| 6306.12.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6306.19.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Tende || || || || || || ||

|| 6306.22.00.00 || -- di fibre sintetiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6306.29.00.00 || -- di altre materie tessili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6306.30.00.00 || - Vele || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6306.40.00.00 || - Materassi pneumatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6306.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.07 || || Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti || || || || || || ||

|| 6307.10.00.00 || - Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6307.20.00.00 || - Cinture e giubbotti di salvataggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6307.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.08 || 6308.00.00.00 || Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.09 || 6309.00.00.00 || Oggetti da rigattiere || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

63.10 || || Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso || || || || || || ||

|| || - selezionati || || || || || || ||

|| 6310.10.10.00 || -- stracci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6310.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6310.90.10.00 || -- stracci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6310.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.01 || || Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti || || || || || || ||

|| || - Calzature con puntale protettivo di metallo || || || || || || ||

|| 6401.10.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6401.10.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre calzature || || || || || || ||

|| || -- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio || || || || || || ||

|| 6401.92.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6401.92.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6401.99.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6401.99.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.02 || || Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica || || || || || || ||

|| || - Calzature per lo sport || || || || || || ||

|| || -- Calzature da sci e calzature per il surf da neve || || || || || || ||

|| 6402.12.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6402.12.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6402.19.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6402.19.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli || || || || || || ||

|| 6402.20.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6402.20.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre calzature || || || || || || ||

|| || -- che ricoprono la caviglia || || || || || || ||

|| 6402.91.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6402.91.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6402.99.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6402.99.20.00 || --- Sandali (tong) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6402.99.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.03 || || Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale || || || || || || ||

|| || - Calzature per lo sport || || || || || || ||

|| || -- Calzature da sci e calzature per il surf da neve || || || || || || ||

|| 6403.12.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6403.12.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6403.19.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.19.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce || || || || || || ||

|| 6403.20.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.20.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre calzature, con puntale protettivo di metallo || || || || || || ||

|| 6403.40.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.40.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale || || || || || || ||

|| || -- che ricoprono la caviglia || || || || || || ||

|| 6403.51.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.51.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6403.59.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.59.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre calzature || || || || || || ||

|| || -- che ricoprono la caviglia || || || || || || ||

|| 6403.91.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.91.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6403.99.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6403.99.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.04 || || Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili || || || || || || ||

|| || - Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica || || || || || || ||

|| || -- Calzature per lo sport calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili || || || || || || ||

|| 6404.11.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6404.11.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altre || || || || || || ||

|| 6404.19.10.00 || --- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6404.19.90.00 || --- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito || || || || || || ||

|| 6404.20.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6404.20.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.05 || || Altre calzature || || || || || || ||

|| || - con tomaie di cuoio naturale o ricostituito || || || || || || ||

|| 6405.10.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6405.10.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - con tomaie di materie tessili || || || || || || ||

|| 6405.20.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6405.20.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre || || || || || || ||

|| 6405.90.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate importate per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6405.90.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

64.06 || || Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti || || || || || || ||

|| 6406.10.00.00 || - Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6406.20.00.00 || - Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre || || || || || || ||

|| 6406.90.10.00 || -- Ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6406.90.20.00 || -- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie di qualsiasi materia diversa dal metallo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6406.90.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

65.01 || 6501.00.00.00 || Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

65.02 || 6502.00.00.00 || Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

65.04 || 6504.00.00.00 || Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

65.05 || || Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite || || || || || || ||

|| 6505.00.10.00 || - retine per capelli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6505.00.90.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

65.06 || || Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti || || || || || || ||

|| 6506.10.00.00 || - Copricapo di sicurezza || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6506.91.00.00 || -- di gomma o di materia plastica || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6506.99.00.00 || -- di altre materie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

65.07 || 6507.00.00.00 || Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

66.01 || || Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) || || || || || || ||

|| 6601.10.00.00 || - Ombrelloni da giardino e simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 6601.91.00.00 || -- con fusto o manico telescopico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6601.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

66.02 || 6602.00.00.00 || Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

66.03 || || Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02 || || || || || || ||

|| 6603.20.00.00 || - Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6603.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

67.01 || 6701.00.00.00 || Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

67.02 || || Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali || || || || || || ||

|| 6702.10.00.00 || - di materie plastiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6702.90.00.00 || - di altre materie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

67.03 || 6703.00.00.00 || Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

ALLEGATO C (Parte 7)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria e statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

67.04 || || Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| || - di materie tessili sintetiche: || || || || || || ||

|| 6704.11.00.00 || -- parrucche complete || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6704.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6704.20.00.00 || - di capelli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6704.90.00.00 || - di altre materie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.01 || 6801.00.00.00 || Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

68.02 || || Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 68.01; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente || || || || || || ||

|| 6802.10.00.00 || - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia: || || || || || || ||

|| 6802.21.00.00 || -- marmo, travertino e alabastro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6802.23.00.00 || -- granito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6802.29.00.00 || -- altre pietre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 6802.91.00.00 || -- marmo, travertino e alabastro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6802.92.00.00 || -- altre pietre calcaree || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6802.93.00.00 || -- granito || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altre pietre: || || || || || || ||

|| 6802.99.10.00 || --- steatite naturale || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6802.99.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.03 || 6803.00.00.00 || Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.04 || || Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie || || || || || || ||

|| 6804.10.00.00 || - Mole per macinare o per sfibrare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre mole ed oggetti simili: || || || || || || ||

|| 6804.21.00.00 || -- di diamante naturale o sintetico, agglomerato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6804.22.00.00 || -- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6804.23.00.00 || -- di pietre naturali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6804.30.00.00 || - Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

68.05 || || Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti || || || || || || ||

|| 6805.10.00.00 || - applicati solamente su tessuto di materie tessili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6805.20.00.00 || - applicati solamente su carta o cartone || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6805.30.00.00 || - applicati su altre materie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

68.06 || || Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili;  vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11 e 68.12 o del capitolo 69 || || || || || || ||

|| 6806.10.00.00 || - Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6806.20.00.00 || - Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6806.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.07 || || Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile) || || || || || || ||

|| 6807.10.00.00 || - in rotoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6807.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.08 || 6808.00.00.00 || Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.09 || || Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso || || || || || || ||

|| || - Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati: || || || || || || ||

|| 6809.11.00.00 || -- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6809.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6809.90.00.00 || - altri lavori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.10 || || Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati || || || || || || ||

|| || - Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili: || || || || || || ||

|| 6810.11.00.00 || -- blocchi e mattoni da costruzione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6810.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri lavori: || || || || || || ||

|| 6810.91.00.00 || -- elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6810.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.11 || || Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili || || || || || || ||

|| || - contenenti amianto: || || || || || || ||

|| 6811.40.10.00 || -- tubi, guaine e accessori per tubazioni per condotte idriche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6811.40.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - non contenenti amianto: || || || || || || ||

|| 6811.81.00.00 || -- lastre ondulate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6811.82.00.00 || -- altre lastre, pannelli, quadrelli, piastrelle, tegole ed articoli simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri lavori: || || || || || || ||

|| 6811.89.10.00 || -- tubi, guaine e accessori per tubazioni per condotte idriche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6811.89.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.12 || || Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13 || || || || || || ||

|| 6812.80.00.00 || - di crocidolite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 6812.91.00.00 || -- indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6812.92.00.00 || -- carta, cartoni e feltri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6812.93.00.00 || -- fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6812.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.13 || || Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie || || || || || || ||

|| 6813.20.00.00 || - contenenti amianto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - non contenenti amianto: || || || || || || ||

|| 6813.81.00.00 || -- guarnizioni per freni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 6813.89.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

68.14 || || Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie || || || || || || ||

|| 6814.10.00.00 || - Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6814.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

68.15 || || Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 6815.10.00.00 || - Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6815.20.00.00 || - Lavori di torba || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri lavori: || || || || || || ||

|| 6815.91.00.00 || -- contenenti magnesite, dolomite o cromite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6815.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.01 || 6901.00.00.00 || Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.02 || || Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili || || || || || || ||

|| 6902.10.00.00 || - contenenti, in peso, più del 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6902.20.00.00 || - contenenti, in peso, più del 50% di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6902.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.03 || || Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili || || || || || || ||

|| 6903.10.00.00 || - contenenti, in peso, più del 50% di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6903.20.00.00 || - contenenti, in peso, più del 50% di allumina (A12O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6903.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.04 || || Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica || || || || || || ||

|| 6904.10.00.00 || - Mattoni da costruzione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6904.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.05 || || Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia || || || || || || ||

|| 6905.10.00.00 || - Tegole || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6905.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.06 || 6906.00.00.00 || Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.07 || || Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto || || || || || || ||

|| 6907.10.00.00 || - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6907.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

69.08 || || Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto || || || || || || ||

|| 6908.10.00.00 || - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 6908.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

69.09 || || - Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica || || || || || || ||

|| || - Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici: || || || || || || ||

|| 6909.11.00.00 || -- di porcellana || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6909.12.00.00 || -- oggetti aventi una durezza pari o superiore a 9 sulla scala di Mohs || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6909.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 6909.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

69.10 || || Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica || || || || || || ||

|| 6910.10.00.00 || - di porcellana || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6910.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.11 || || Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana || || || || || || ||

|| 6911.10.00.00 || - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6911.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.12 || || Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana || || || || || || ||

|| 6912.00.10.00 || - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6912.00.90.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.13 || || Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica || || || || || || ||

|| 6913.10.00.00 || - di porcellana || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6913.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

69.14 || || Altri lavori di ceramica || || || || || || ||

|| 6914.10.00.00 || - di porcellana || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 6914.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.01 || 7001.00.00.00 || Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

70.02 || || Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 70.18), barre, bacchette o tubi, non lavorato || || || || || || ||

|| 7002.10.00.00 || - Biglie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7002.20.00.00 || - Barre e bacchette || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tubi: || || || || || || ||

|| 7002.31.00.00 || -- di quarzo o di altra silice, fusi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7002.32.00.00 || -- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare non superiore a 5 x 10-6per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7002.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.03 || || Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato || || || || || || ||

|| || - Lastre e fogli, non armati: || || || || || || ||

|| 7003.12.00.00 || -- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7003.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7003.20.00.00 || - Lastre e fogli, armati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7003.30.00.00 || - Profilati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.04 || || Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato || || || || || || ||

|| 7004.20.00.00 || - Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7004.90.00.00 || - altro vetro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.05 || || Vetro (vetro "flotté" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato || || || || || || ||

|| 7005.10.00.00 || - Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altro vetro non armato: || || || || || || ||

|| 7005.21.00.00 || -- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7005.29.00.00 || -- altro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7005.30.00.00 || - Vetro armato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.06 || 7006.00.00.00 || Vetro delle voci 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.07 || || Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro || || || || || || ||

|| || - Vetri temperati: || || || || || || ||

|| 7007.11.00.00 || -- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7007.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Vetri formati da fogli aderenti fra loro: || || || || || || ||

|| 7007.21.00.00 || -- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7007.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.08 || 7008.00.00.00 || Vetri isolanti a pareti multiple || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.09 || || Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi || || || || || || ||

|| || - Specchi retrovisivi per veicoli: || || || || || || ||

|| 7009.10.10.00 || -- per motocicli e biciclette || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7009.10.90.00 || -- per altri veicoli || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7009.91.00.00 || -- non incorniciati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7009.92.00.00 || -- incorniciati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

70.10 || || Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro || || || || || || ||

|| 7010.10.00.00 || - Ampolle || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7010.20.00.00 || - Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- di capacità superiore a 1 l: || || || || || || ||

|| 7010.90.11.00 || --- bottiglie, damigiane e boccette || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.12.00 || --- barattoli, vasi e altri recipienti simili, inclusi i barattoli per le conserve || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.19.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di capacità superiore a 0,33 l ma inferiore o pari a 1 l: || || || || || || ||

|| 7010.90.21.00 || --- bottiglie, damigiane e boccette || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.22.00 || --- barattoli, vasi e altri recipienti simili, inclusi i barattoli per le conserve || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.29.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di capacità superiore a 0,15 l ma inferiore o pari a 0,33 l: || || || || || || ||

|| 7010.90.31.00 || --- bottiglie, damigiane e boccette || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.32.00 || --- barattoli, vasi e altri recipienti simili, inclusi i barattoli per le conserve || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.39.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di capacità non superiore a 0,15 l: || || || || || || ||

|| 7010.90.41.00 || --- bottiglie, damigiane e boccette || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.42.00 || --- barattoli, vasi e altri recipienti simili, inclusi i barattoli per le conserve || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7010.90.49.00 || --- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

70.11 || || Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili || || || || || || ||

|| 7011.10.00.00 || - per l'illuminazione elettrica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7011.20.00.00 || - per tubi catodici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7011.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.13 || || Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 70.10 o 70.18) || || || || || || ||

|| 7013.10.00.00 || - Oggetti di vetroceramica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica: || || || || || || ||

|| 7013.22.00.00 || -- di cristallo al piombo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7013.28.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica: || || || || || || ||

|| 7013.33.00.00 || -- di cristallo al piombo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7013.37.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica: || || || || || || ||

|| 7013.41.00.00 || -- di cristallo al piombo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7013.42.00.00 || -- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare non superiore a 5 x 10‑6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7013.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri oggetti: || || || || || || ||

|| 7013.91.00.00 || -- di cristallo al piombo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7013.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.14 || 7014.00.00.00 || Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 70.15), non lavorati otticamente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.15 || || Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri || || || || || || ||

|| 7015.10.00.00 || - Vetri da occhialeria medica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7015.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.16 || || Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili || || || || || || ||

|| 7016.10.00.00 || - Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7016.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.17 || || Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate || || || || || || ||

|| 7017.10.00.00 || - di quarzo o di altra silice fusi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7017.20.00.00 || - di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare non superiore a 5 x 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7017.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

70.18 || || Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm || || || || || || ||

|| 7018.10.00.00 || - Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7018.20.00.00 || - Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7018.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.19 || || Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti) || || || || || || ||

|| || - Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: || || || || || || ||

|| 7019.11.00.00 || -- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7019.12.00.00 || -- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7019.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti: || || || || || || ||

|| 7019.31.00.00 || -- Feltri (mats) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.32.00.00 || -- Veli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.40.00.00 || - Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri tessuti || || || || || || ||

|| 7019.51.00.00 || -- di larghezza non superiore a 30 cm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.52.00.00 || -- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7019.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

70.20 || || Altri lavori di vetro || || || || || || ||

|| 7020.00.10.00 || - Galleggianti per reti da pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7020.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

71.01 || || Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto || || || || || || ||

|| 7101.10.00.00 || - Perle fini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Perle coltivate: || || || || || || ||

|| 7101.21.00.00 || -- gregge || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7101.22.00.00 || -- lavorate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.02 || || Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati || || || || || || ||

|| 7102.10.00.00 || - non scelti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - industriali: || || || || || || ||

|| 7102.21.00.00 || -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7102.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - non industriali: || || || || || || ||

|| 7102.31.00.00 || -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7102.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.03 || || Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto || || || || || || ||

|| 7103.10.00.00 || - gregge o semplicemente segate o sgrossate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altrimenti lavorate: || || || || || || ||

|| 7103.91.00.00 || -- rubini, zaffiri e smeraldi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7103.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.04 || || Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto || || || || || || ||

|| 7104.10.00.00 || - Quarzo piezoelettrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7104.20.00.00 || - altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7104.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

71.05 || || Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche || || || || || || ||

|| 7105.10.00.00 || - di diamanti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7105.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

71.06 || || Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere || || || || || || ||

|| 7106.10.00.00 || - Polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altro: || || || || || || ||

|| 7106.91.00.00 || -- greggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7106.92.00.00 || -- semilavorato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.07 || 7107.00.00.00 || Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.08 || || Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere || || || || || || ||

|| || - per usi non monetari: || || || || || || ||

|| 7108.11.00.00 || -- polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7108.12.00.00 || -- greggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- semilavorato: || || || || || || ||

|| 7108.13.10.00 || --- lingotti d'oro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7108.13.90.00 || --- altro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7108.20.00.00 || - per uso monetario || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.09 || 7109.00.00.00 || Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.10 || || Platino, greggio o semilavorato, o in polvere || || || || || || ||

|| || - Platino: || || || || || || ||

|| 7110.11.00.00 || -- greggio o in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7110.19.00.00 || -- altro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Palladio: || || || || || || ||

|| 7110.21.00.00 || -- greggio o in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7110.29.00.00 || -- altro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Rodio: || || || || || || ||

|| 7110.31.00.00 || -- greggio o in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7110.39.00.00 || -- altro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Iridio, osmio e rutenio: || || || || || || ||

|| 7110.41.00.00 || -- greggi o in polvere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7110.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.11 || 7111.00.00.00 || Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.12 || || Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi || || || || || || ||

|| 7112.30.00.00 || - Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7112.91.00.00 || -- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7112.92.00.00 || -- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7112.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

71.13 || || Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || || || || || || ||

|| || - di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi: || || || || || || ||

|| 7113.11.00.00 || -- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7113.19.00.00 || -- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7113.20.00.00 || - di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

71.14 || || Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || || || || || || ||

|| || - di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi: || || || || || || ||

|| 7114.11.00.00 || -- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7114.19.00.00 || -- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7114.20.00.00 || - di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

71.15 || || Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || || || || || || ||

|| 7115.10.00.00 || - Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7115.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

71.16 || || Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite || || || || || || ||

|| 7116.10.00.00 || - di perle fini o coltivate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7116.20.00.00 || - di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

71.17 || || Minuterie di fantasia || || || || || || ||

|| || - di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati: || || || || || || ||

|| 7117.11.00.00 || -- gemelli e bottoni simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7117.19.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7117.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

71.18 || || Monete || || || || || || ||

|| 7118.10.00.00 || - Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7118.90.00.00 || - altre || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

72.01 || || Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie || || || || || || ||

|| 7201.10.00.00 || - Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7201.20.00.00 || - Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7201.50.00.00 || - Ghise gregge legate; ghise specolari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.02 || || Ferro-leghe || || || || || || ||

|| || - Ferromanganese: || || || || || || ||

|| 7202.11.00.00 || -- contenente, in peso, più di 2% di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.19.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ferrosilicio: || || || || || || ||

|| 7202.21.00.00 || -- contente, in peso, più di 55% di silicio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.29.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.30.00.00 || - Ferro-silicio-manganese || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Ferrocromo: || || || || || || ||

|| 7202.41.00.00 || -- contenente, in peso, più di 4% di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.49.00.00 || -- altro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.50.00.00 || - Ferro-silicio-cromo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.60.00.00 || - Ferro-nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.70.00.00 || - Ferro-molibdeno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.80.00.00 || - Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 7202.91.00.00 || -- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.92.00.00 || -- Ferro-vanadio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.93.00.00 || -- Ferro-niobio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7202.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.03 || || Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili || || || || || || ||

|| 7203.10.00.00 || - Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7203.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.04 || || Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| 7204.10.00.00 || - Cascami ed avanzi di ghisa || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Cascami ed avanzi di acciaio legati: || || || || || || ||

|| 7204.21.00.00 || -- di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7204.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7204.30.00.00 || - Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri cascami ed avanzi: || || || || || || ||

|| 7204.41.00.00 || -- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7204.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7204.50.00.00 || - Cascami lingottati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.05 || || Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| 7205.10.00.00 || - Graniglie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Polveri: || || || || || || ||

|| 7205.21.00.00 || -- di acciai legati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7205.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.06 || || Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 72.03 || || || || || || ||

|| 7206.10.00.00 || - Lingotti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7206.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.07 || || Semiprodotti di ferro o di acciai non legati || || || || || || ||

|| || - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio: || || || || || || ||

|| 7207.11.00.00 || -- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7207.12.00.00 || -- altri, di sezione trasversale rettangolare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7207.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7207.20.00.00 || - contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.08 || || Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti || || || || || || ||

|| 7208.10.00.00 || - arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati: || || || || || || ||

|| 7208.25.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.26.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.27.00.00 || -- di spessore inferiore a 3 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo: || || || || || || ||

|| 7208.36.00.00 || -- di spessore superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.37.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.38.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.39.00.00 || -- di spessore inferiore a 3 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.40.00.00 || - non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo: || || || || || || ||

|| 7208.51.00.00 || -- di spessore superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.52.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7208.53.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7208.54.00.00 || -- di spessore inferiore a 3 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7208.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

72.09 || || Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti || || || || || || ||

|| || - arrotolati, semplicemente laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7209.15.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7209.16.00.00 || -- di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7209.17.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7209.18.00.00 || -- di spessore inferiore a 0,5 mm || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - non arrotolati, semplicemente laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7209.25.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7209.26.00.00 || -- di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7209.27.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7209.28.00.00 || -- di spessore inferiore a 0,5 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7209.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

72.10 || || Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti || || || || || || ||

|| || - stagnati: || || || || || || ||

|| 7210.11.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 0,5 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7210.12.00.00 || -- di spessore inferiore a 0,5 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7210.20.00.00 || - piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7210.30.00.00 || - zincati elettroliticamente || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - zincati con altri procedimenti: || || || || || || ||

|| 7210.41.00.00 || -- ondulati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7210.49.10.00 || --- arrotolati || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7210.49.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7210.50.00.00 || - rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - rivestiti di alluminio: || || || || || || ||

|| || -- rivestiti di leghe di alluminio-zinco: || || || || || || ||

|| 7210.61.10.00 || --- arrotolati || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7210.61.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7210.69.10.00 || --- arrotolati || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7210.69.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: || || || || || || ||

|| 7210.70.10.00 || -- arrotolati || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7210.70.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7210.90.10.00 || -- lamiere ondulate rivestite di altre materie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7210.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.11 || || Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti || || || || || || ||

|| || - semplicemente laminati a caldo: || || || || || || ||

|| 7211.13.00.00 || -- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore pari o superiore a 4 mm, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7211.14.00.00 || -- altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7211.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - semplicemente laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7211.23.00.00 || -- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7211.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7211.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.12 || || Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti || || || || || || ||

|| 7212.10.00.00 || - stagnati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7212.20.00.00 || - zincati elettroliticamente || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7212.30.00.00 || - zincati con altri procedimenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7212.40.00.00 || - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7212.50.00.00 || - diversamente rivestiti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7212.60.00.00 || - placcati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.13 || || Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati || || || || || || ||

|| 7213.10.00.00 || - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, di acciai automatici: || || || || || || ||

|| 7213.20.10.00 || -- di sezione circolare con diametro inferiore a 5,5 mm || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7213.20.90.00 || -- altri || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: || || || || || || ||

|| 7213.91.10.00 || --- con diametro inferiore a 5,5 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7213.91.90.00 || --- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7213.99.00.00 || -- altri || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

72.14 || || Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione || || || || || || ||

|| 7214.10.00.00 || - fucinate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7214.20.00.00 || - aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7214.30.00.00 || - altre, di acciai automatici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 7214.91.00.00 || -- di sezione trasversale rettangolare || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7214.99.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.15 || || Altre barre di ferro o di acciai non legati || || || || || || ||

|| 7215.10.00.00 || - di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7215.50.00.00 || - altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7215.90.00.00 || - altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.16 || || Profilati di ferro o di acciai non legati || || || || || || ||

|| 7216.10.00.00 || - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm: || || || || || || ||

|| 7216.21.00.00 || -- Profilati a L || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.22.00.00 || -- Profilati a T || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza pari o superiore a 80 mm: || || || || || || ||

|| 7216.31.00.00 || -- Profilati ad U || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.32.00.00 || -- Profilati ad I || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.33.00.00 || -- Profilati ad H || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.40.00.00 || - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza pari o superiore a 80 mm || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.50.00.00 || - altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: || || || || || || ||

|| 7216.61.00.00 || -- ottenuti da prodotti laminati piatti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.69.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7216.91.00.00 || -- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7216.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.17 || || Fili di ferro o di acciai non legati || || || || || || ||

|| || - non rivestiti, anche lucidati: || || || || || || ||

|| 7217.10.10.00 || -- con diametro non superiore a 5,5 mm || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7217.10.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - zincati: || || || || || || ||

|| 7217.20.10.00 || -- di diametro non superiore a 5,5 mm || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7217.20.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - rivestiti di altri metalli comuni: || || || || || || ||

|| 7217.30.10.00 || -- di diametro non superiore a 5,5 mm || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7217.30.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7217.90.10.00 || -- di diametro non superiore a 5,5 mm || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7217.90.90.00 || -- altri || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.18 || || Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili || || || || || || ||

|| 7218.10.00.00 || - Lingotti e altre forme primarie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7218.91.00.00 || -- di sezione trasversale rettangolare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7218.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.19 || || Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza pari o superiore a 600 mm || || || || || || ||

|| || - semplicemente laminati a caldo, arrotolati: || || || || || || ||

|| 7219.11.00.00 || -- di spessore superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.12.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.13.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.14.00.00 || -- di spessore inferiore a 3 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - semplicemente laminati a caldo, non arrotolati: || || || || || || ||

|| 7219.21.00.00 || -- di spessore superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.22.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.23.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.24.00.00 || -- di spessore inferiore a 3 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - semplicemente laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7219.31.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.32.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.33.00.00 || -- di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.34.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.35.00.00 || -- di spessore inferiore a 0,5 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7219.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.20 || || Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm || || || || || || ||

|| || - semplicemente laminati a caldo: || || || || || || ||

|| 7220.11.00.00 || -- di spessore pari o superiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7220.12.00.00 || -- di spessore inferiore a 4,75 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7220.20.00.00 || - semplicemente laminati a freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7220.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.21 || 7221.00.00.00 || Vergella o bordione di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.22 || || Barre e profilati di acciai inossidabili || || || || || || ||

|| || - Barre semplicemente laminate o estruse a caldo: || || || || || || ||

|| 7222.11.00.00 || -- di sezione circolare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7222.19.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7222.20.00.00 || - Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7222.30.00.00 || - altre barre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7222.40.00.00 || - Profilati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

72.23 || 7223.00.00.00 || Fili di acciai inossidabili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

72.24 || || Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati || || || || || || ||

|| 7224.10.00.00 || - Lingotti e altre forme primarie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7224.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.25 || || Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm || || || || || || ||

|| || - di acciai al silicio detti "magnetici": || || || || || || ||

|| 7225.11.00.00 || -- a grani orientati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.30.00.00 || - altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.40.00.00 || - altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.50.00.00 || - altri, semplicemente laminati a freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7225.91.00.00 || -- zincati elettroliticamente || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.92.00.00 || -- zincati con altri procedimenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7225.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.26 || || Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm || || || || || || ||

|| || - di acciai al silicio detti "magnetici": || || || || || || ||

|| 7226.11.00.00 || -- a grani orientati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7226.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7226.20.00.00 || - di acciai rapidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7226.91.00.00 || -- semplicemente laminati a caldo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7226.92.00.00 || -- semplicemente laminati a freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7226.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.27 || || Vergella o bordione di altri acciai legati || || || || || || ||

|| 7227.10.00.00 || - di acciai rapidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7227.20.00.00 || - di acciai silico-manganese || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7227.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

72.28 || || Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati || || || || || || ||

|| 7228.10.00.00 || - Barre di acciai rapidi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.20.00.00 || - Barre di acciai silico-manganese || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.30.00.00 || - altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.40.00.00 || - altre barre, semplicemente fucinate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.50.00.00 || - altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.60.00.00 || - altre barre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.70.00.00 || - Profilati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7228.80.00.00 || - Barre forate per la perforazione || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

72.29 || || Fili di altri acciai legati || || || || || || ||

|| 7229.20.00.00 || - di acciai silico-manganese || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7229.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

73.01 || || Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| 7301.10.00.00 || - Palancole || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7301.20.00.00 || - Profilati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

73.02 || || Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie || || || || || || ||

|| 7302.10.00.00 || - Rotaie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7302.30.00.00 || - Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7302.40.00.00 || - Stecche (ganasce) e piastre di appoggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7302.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

73.03 || || Tubi e profilati cavi, di ghisa || || || || || || ||

|| 7303.00.10.00 || - Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7303.00.90.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.04 || || Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| || - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: || || || || || || ||

|| 7304.11.00.00 || -- di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7304.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: || || || || || || ||

|| 7304.22.00.00 || -- aste di perforazione di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7304.23.00.00 || -- altre aste di perforazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7304.24.00.00 || -- altri, di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7304.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: || || || || || || ||

|| || -- trafilati o laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7304.31.10.00 || --- dei tipi utilizzati per le canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.31.20.00 || --- destinati all'industria dei motocicli e delle biciclette || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7304.31.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7304.39.10.00 || --- dei tipi utilizzati per le canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.39.20.00 || --- dei tipi utilizzati per la fabbricazione dei telai per biciclette e motocicli || 5 || B || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| 7304.39.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili: || || || || || || ||

|| || -- trafilati o laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7304.41.10.00 || --- dei tipi utilizzati per le canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.41.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7304.49.10.00 || --- dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.49.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, di sezione circolare, di altri acciai legati: || || || || || || ||

|| || -- trafilati o laminati a freddo: || || || || || || ||

|| 7304.51.10.00 || --- dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.51.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7304.59.10.00 || ---  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7304.59.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7304.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.05 || || Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| || - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: || || || || || || ||

|| 7305.11.00.00 || -- saldati longitudinalmente ad arco sommerso || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7305.12.00.00 || -- saldati longitudinalmente, altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7305.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7305.20.00.00 || - Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, saldati || || || || || || ||

|| || -- saldati longitudinalmente || || || || || || ||

|| 7305.31.10.00 || ---  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7305.31.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7305.39.10.00 || ---  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7305.39.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7305.90.10.00 || --  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7305.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.06 || || Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| || - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: || || || || || || ||

|| 7306.11.00.00 || -- saldati, di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7306.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gaz: || || || || || || ||

|| 7306.21.00.00 || -- saldati, di acciai inossidabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7306.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: || || || || || || ||

|| 7306.30.10.00 || -- dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7306.30.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili: || || || || || || ||

|| 7306.40.10.00 || --  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7306.40.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati: || || || || || || ||

|| 7306.50.10.00 || --  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7306.50.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, saldati, di sezione non circolare: || || || || || || ||

|| 7306.61.00.00 || -- di sezione quadrata o rettangolare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7306.69.00.00 || -- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7306.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.07 || || Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - fusi: || || || || || || ||

|| || -- di ghisa non malleabile: || || || || || || ||

|| 7307.11.10.00 || ---  dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7307.11.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, di acciai inossidabili: || || || || || || ||

|| 7307.21.00.00 || -- flange || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.22.00.00 || -- gomiti, curve e manicotti, filettati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.23.00.00 || -- accessori da saldare testa a testa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 7307.91.00.00 || -- flange || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.92.00.00 || -- gomiti, curve e manicotti, filettati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.93.00.00 || -- accessori da saldare testa a testa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7307.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.08 || || Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni || || || || || || ||

|| 7308.10.00.00 || - Ponti ed elementi di ponti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Torri e piloni || || || || || || ||

|| 7308.20.10.00 || -- dei tipi utilizzati per il trasporto di energia elettrica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7308.20.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7308.30.00.00 || - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7308.40.00.00 || - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7308.90.10.00 || -- pali di illuminazione con altezza del punto luce pari o superiore a 8 m || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7308.90.91.00 || --- tubi metallici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7308.90.99.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

73.09 || || Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo || || || || || || ||

|| 7309.00.10.00 || - Serbatoi, sili, tinozze con capacità minima di 50 000 litri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7309.00.90.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

73.10 || || Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo || || || || || || ||

|| 7310.10.00.00 || - di capacità pari o superiore a 50 litri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di capacità inferiore a 50 litri: || || || || || || ||

|| 7310.21.00.00 || -- scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7310.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.11 || 7311.00.00.00 || Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.12 || || Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità || || || || || || ||

|| || - Trefoli e cavi || || || || || || ||

|| 7312.10.10.00 || -- Cavi dei freni e dei deragliatori per biciclette e motocicli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7312.10.91.00 || --- altri cavi in acciaio zincato per l'elettricità || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7312.10.99.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7312.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.13 || 7313.00.00.00 || Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.14 || || Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| || - Prodotti tessuti (tele metalliche): || || || || || || ||

|| 7314.12.00.00 || -- tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciai inossidabili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.14.00.00 || -- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciai inossidabili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.20.00.00 || - Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è pari o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm² || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro: || || || || || || ||

|| 7314.31.00.00 || -- zincate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre tele metalliche, griglie e reti: || || || || || || ||

|| 7314.41.00.00 || -- zincate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.42.00.00 || -- ricoperte di materie plastiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.49.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7314.50.00.00 || - Lamiere e lastre, incise e stirate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

73.15 || || Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - Catene a maglie articolate e loro parti: || || || || || || ||

|| || -- catene a rulli: || || || || || || ||

|| 7315.11.10.00 || --- per biciclette e motocicli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7315.11.90.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7315.12.00.00 || -- altre catene || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- parti: || || || || || || ||

|| 7315.19.10.00 || --- manette || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7315.19.90.00 || --- altre parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7315.20.00.00 || - catene antisdrucciolevoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre catene e catenelle: || || || || || || ||

|| 7315.81.00.00 || -- catene a maglie con traversino || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7315.82.00.00 || -- altre catene, a maglie saldate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7315.89.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7315.90.00.00 || - altre parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.16 || 7316.00.00.00 || Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.17 || || Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame || || || || || || ||

|| 7317.00.10.00 || - Chiodi e graffette ondulate || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7317.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

73.18 || || Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - Articoli filettati: || || || || || || ||

|| 7318.11.00.00 || -- tirafondi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.12.00.00 || -- altre viti per legno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.13.00.00 || -- ganci a vite e viti ad occhio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.14.00.00 || -- viti autofilettanti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.15.00.00 || -- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.16.00.00 || -- dadi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.19.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Articoli non filettati: || || || || || || ||

|| 7318.21.00.00 || -- rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.22.00.00 || -- altre rondelle || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.23.00.00 || -- ribadini || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.24.00.00 || -- copiglie, pernotti e chiavette || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7318.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

73.19 || || Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 7319.40.00.00 || - Spilli di sicurezza ed altri spilli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7319.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

73.20 || || Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| 7320.10.00.00 || - Molle a balestra e loro foglie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7320.20.00.00 || - Molle ad elica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7320.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.21 || || Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - Apparecchi di cottura e scaldapiatti: || || || || || || ||

|| || -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili: || || || || || || ||

|| || --- con due o più bruciatori || || || || || || ||

|| 7321.11.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7321.11.19.00 || ---- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || --- altri: || || || || || || ||

|| 7321.11.91.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7321.11.99.00 || ---- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- a combustibili liquidi: || || || || || || ||

|| 7321.12.10.00 || --- con due o più bruciatori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7321.12.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7321.19.00.00 || -- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri apparecchi: || || || || || || ||

|| 7321.81.00.00 || -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7321.82.00.00 || -- a combustibili liquidi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7321.89.00.00 || -- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7321.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

73.22 || || Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - Radiatori e loro parti: || || || || || || ||

|| 7322.11.00.00 || -- di ghisa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7322.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7322.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.23 || || Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio || || || || || || ||

|| 7323.10.00.00 || - Paglia di fili di ferro o acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7323.91.00.00 || -- di ghisa, non smaltati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7323.92.00.00 || -- di ghisa smaltati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7323.93.00.00 || -- di acciai inossidabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7323.94.00.00 || -- di ferro o acciaio, smaltati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri; || || || || || || ||

|| 7323.99.10.00 || --- oggetti zincati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7323.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.24 || || Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| 7324.10.00.00 || - Acquai e lavabi di acciai inossidabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Vasche da bagno: || || || || || || ||

|| 7324.21.00.00 || -- di ghisa, anche smaltate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7324.29.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri, comprese le parti: || || || || || || ||

|| 7324.90.10.00 || -- smaltati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7324.90.20.00 || -- zincati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7324.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.25 || || Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio || || || || || || ||

|| 7325.10.00.00 || - di ghisa non malleabile || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7325.91.00.00 || -- palle ed oggetti simili per mulini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7325.99.10.00 || --- accessori per linee elettriche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7325.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

73.26 || || Altri lavori di ferro o acciaio || || || || || || ||

|| || - Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati: || || || || || || ||

|| 7326.11.00.00 || -- palle ed oggetti simili per mulini || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7326.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Lavori di fili di ferro o acciaio: || || || || || || ||

|| 7326.20.10.00 || -- cerchietti monofilari per pneumatici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7326.20.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7326.90.10.00 || --- accessori per linee elettriche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7326.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

74.01 || 7401.00.00.00 || Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.02 || 7402.00.00.00 || Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.03 || || Rame raffinato e leghe di rame, greggio || || || || || || ||

|| || - Rame raffinato: || || || || || || ||

|| 7403.11.00.00 || -- catodi e sezioni di catodi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7403.12.00.00 || -- barre da filo (Wire-bars) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7403.13.00.00 || -- billette || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7403.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Leghe di rame: || || || || || || ||

|| 7403.21.00.00 || -- a base di rame-zinco (ottone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7403.22.00.00 || -- a base di rame-stagno (bronzo) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7403.29.00.00 || -- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.04 || 7404.00.00.00 || Cascami ed avanzi di rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.05 || 7405.00.00.00 || Leghe madri di rame || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.06 || || Polveri e pagliette di rame || || || || || || ||

|| 7406.10.00.00 || - Polveri a struttura non lamellare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7406.20.00.00 || - Polveri a struttura lamellare; pagliette || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.07 || || Barre e profilati di rame || || || || || || ||

|| 7407.10.00.00 || - di rame raffinato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - di leghe di rame: || || || || || || ||

|| 7407.21.00.00 || -- a base di rame-zinco (ottone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7407.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.08 || || Fili di rame || || || || || || ||

|| || - di rame raffinato: || || || || || || ||

|| 7408.11.00.00 || -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7408.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di leghe di rame: || || || || || || ||

|| 7408.21.00.00 || -- a base di rame-zinco (ottone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7408.22.00.00 || -- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7408.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

74.09 || || Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm || || || || || || ||

|| || - di rame raffinato: || || || || || || ||

|| 7409.11.00.00 || -- arrotolati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7409.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di leghe a base di rame-zinco (ottone): || || || || || || ||

|| 7409.21.00.00 || -- arrotolati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7409.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di leghe a base di rame-stagno (bronzo): || || || || || || ||

|| 7409.31.00.00 || -- arrotolati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7409.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7409.40.00.00 || - di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7409.90.00.00 || - di altre leghe di rame || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

74.10 || || Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) || || || || || || ||

|| || - senza supporto: || || || || || || ||

|| 7410.11.00.00 || -- di rame raffinato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7410.12.00.00 || -- di leghe di rame || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - su supporto: || || || || || || ||

|| 7410.21.00.00 || -- di rame raffinato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7410.22.00.00 || -- di leghe di rame || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

74.11 || || Tubi di rame || || || || || || ||

|| 7411.10.00.00 || - di rame raffinato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - di leghe di rame: || || || || || || ||

|| 7411.21.00.00 || -- a base di rame-zinco (ottone) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7411.22.00.00 || -- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7411.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

74.12 || || Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame || || || || || || ||

|| 7412.10.00.00 || - di rame raffinato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7412.20.00.00 || - di leghe di rame || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

74.13 || 7413.00.00.00 || Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

74.15 || || Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame || || || || || || ||

|| 7415.10.00.00 || - Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri articoli, non filettati: || || || || || || ||

|| 7415.21.00.00 || -- rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7415.29.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri articoli, filettati: || || || || || || ||

|| 7415.33.00.00 || -- viti; bulloni e dati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7415.39.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

74.18 || || Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame || || || || || || ||

|| 7418.10.00.00 || - Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7418.20.00.00 || - Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

74.19 || || Altri lavori di rame || || || || || || ||

|| 7419.10.00.00 || - Catene, catenelle e loro parti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7419.91.00.00 || -- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7419.99.10.00 || --- serbatoi, botti e altri recipienti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7419.99.20.00 || --- accessori per linee di trasporto dell'energia elettrica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7419.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

75.01 || || Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel || || || || || || ||

|| 7501.10.00.00 || - Metalline di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7501.20.00.00 || - "Sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

75.02 || || Nichel greggio || || || || || || ||

|| 7502.10.00.00 || - Nichel non legato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7502.20.00.00 || - Leghe di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

75.03 || 7503.00.00.00 || Cascami ed avanzi di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

75.04 || 7504.00.00.00 || Polveri e pagliette di nichel || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

75.05 || || Barre, profilati e fili, di nichel || || || || || || ||

|| || - Barre e profilati: || || || || || || ||

|| 7505.11.00.00 || -- di nichel non legato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7505.12.00.00 || -- di leghe di nichel || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Fili: || || || || || || ||

|| 7505.21.00.00 || -- di nichel non legato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7505.22.00.00 || -- di leghe di nichel || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

75.06 || || Lamiere, nastri e fogli, di nichel || || || || || || ||

|| 7506.10.00.00 || - di nichel non legato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7506.20.00.00 || - di leghe di nichel || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

75.07 || || Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel || || || || || || ||

|| || - Tubi: || || || || || || ||

|| 7507.11.00.00 || -- di nichel non legato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7507.12.00.00 || -- di leghe di nichel || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7507.20.00.00 || - Accessori per tubi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

75.08 || || Altri lavori di nichel || || || || || || ||

|| 7508.10.00.00 || - Tele metalliche e griglie, di fili di nichel || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7508.90.10.00 || -- cornici utilizzate per la stampa del tessuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7508.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

76.01 || || Alluminio greggio || || || || || || ||

|| 7601.10.00.00 || - Alluminio non legato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7601.20.00.00 || - Leghe di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

76.02 || 7602.00.00.00 || Cascami ed avanzi di alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

76.03 || || Polveri e pagliette di alluminio || || || || || || ||

|| 7603.10.00.00 || - Polveri a struttura non lamellare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7603.20.00.00 || - Polveri a struttura lamellare; pagliette || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

76.04 || || Barre e profilati di alluminio || || || || || || ||

|| 7604.10.00.00 || - di alluminio non legato || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di leghe di alluminio: || || || || || || ||

|| 7604.21.00.00 || -- profilati cavi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7604.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

76.05 || || Fili di alluminio || || || || || || ||

|| || - di alluminio non legato: || || || || || || ||

|| 7605.11.00.00 || -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7605.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di leghe di alluminio: || || || || || || ||

|| 7605.21.00.00 || -- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7605.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

76.06 || || Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm || || || || || || ||

|| || - di forma quadrata o rettangolare: || || || || || || ||

|| || -- di alluminio non legato: || || || || || || ||

|| 7606.11.10.00 || --- ondulati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7606.11.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di leghe di alluminio: || || || || || || ||

|| 7606.12.10.00 || --- ondulati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7606.12.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- di alluminio non legato: || || || || || || ||

|| 7606.91.10.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || --- altri || || || || || || ||

|| 7606.91.91.00 || ---- dipinti, rivestiti o verniciati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7606.91.99.00 || ---- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di leghe di alluminio: || || || || || || ||

|| 7606.92.10.00 || --- ondulati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || --- altri: || || || || || || ||

|| 7606.92.91.00 || ---- dipinti, rivestiti o verniciati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7606.92.99.00 || ---- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

76.07 || || Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) || || || || || || ||

|| || - Senza supporto: || || || || || || ||

|| 7607.11.00.00 || -- semplicemente laminati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 7607.19.10.00 || --- stampati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7607.19.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Su supporto: || || || || || || ||

|| 7607.20.10.00 || -- stampati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7607.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

76.08 || || Tubi di alluminio || || || || || || ||

|| 7608.10.00.00 || - di alluminio non legato || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7608.20.00.00 || - di leghe di alluminio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

76.09 || 7609.00.00.00 || Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

76.10 || || Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni || || || || || || ||

|| 7610.10.00.00 || - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7610.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

76.11 || 7611.00.00.00 || Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

76.12 || || Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo || || || || || || ||

|| 7612.10.00.00 || - Astucci tubolari flessibili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7612.90.10.00 || -- scatole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7612.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

76.13 || 7613.00.00.00 || Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

76.14 || || Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità || || || || || || ||

|| 7614.10.00.00 || - con anima di acciaio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7614.90.10.00 || -- conduttori neutri di alluminio muniti di una guaina di tenuta di piombo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7614.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

76.15 || || Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio || || || || || || ||

|| || - Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi: || || || || || || ||

|| 7615.10.10.00 || -- spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7615.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7615.20.00.00 || - Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

76.16 || || Altri lavori di alluminio || || || || || || ||

|| 7616.10.00.00 || - Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7616.91.00.00 || -- tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 7616.99.10.00 || --- accessori per linee elettriche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7616.99.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

78.01 || || Piombo greggio || || || || || || ||

|| 7801.10.00.00 || - Piombo raffinato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 7801.91.00.00 || -- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7801.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

78.02 || 7802.00.00.00 || Cascami ed avanzi di piombo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

ALLEGATO C (Parte 8)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria e statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

78.04 || || Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo || || || || || || ||

|| || - Lamiere, fogli e nastri: || || || || || || ||

|| 7804.11.00.00 || -- fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7804.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 7804.20.00.00 || - Polveri e pagliette || 5 || || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

78.06 || || Altri lavori di piombo || || || || || || ||

|| 7806.00.10.00 || - Barre, aste, profilati e fili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 7806.00.20.00 || - Zavorre per reti da pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7806.00.90.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

79.01 || || Zinco greggio || || || || || || ||

|| || - Zinco non legato: || || || || || || ||

|| 7901.11.00.00 || -- contenente, in peso, 99,99% o più di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7901.12.00.00 || -- contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7901.20.00.00 || - Leghe di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

79.02 || 7902.00.00.00 || Cascami ed avanzi di zinco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

79.03 || || Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) || || || || || || ||

|| 7903.10.00.00 || - Zinco polverizzato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 7903.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

79.04 || 7904.00.00.00 || Barre, profilati e fili di zinco || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

79.05 || 7905.00.00.00 || Lamiere, fogli e nastri di zinco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

79.07 || || Altri lavori di zinco || || || || || || ||

|| 7907.00.10.00 || - Lavori di zinco di forma diversa da quella quadrata o rettangolare (pastiglie di zinco) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 7907.00.90.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

80.01 || || Stagno greggio || || || || || || ||

|| 8001.10.00.00 || - Stagno non legato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8001.20.00.00 || - Leghe di stagno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

80.02 || 8002.00.00.00 || Cascami ed avanzi di stagno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

80.03 || 8003.00.00.00 || Barre, profilati e fili, di stagno || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

80.07 || 8007.00.00.00 || Altri lavori di stagno || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.01 || || Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8101.10.00.00 || - Polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8101.94.00.00 || -- tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8101.96.00.00 || -- fili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8101.97.00.00 || -- cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8101.99.10.00 || --- barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8101.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.02 || || Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8102.10.00.00 || - Polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8102.94.00.00 || -- molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8102.95.00.00 || -- barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8102.96.00.00 || -- fili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8102.97.00.00 || -- cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8102.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.03 || || Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8103.20.00.00 || - Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8103.30.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8103.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.04 || || Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| || - Magnesio greggio: || || || || || || ||

|| 8104.11.00.00 || -- contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8104.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8104.20.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8104.30.00.00 || - Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8104.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.05 || || Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8105.20.00.00 || - Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8105.30.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8105.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

81.06 || 8106.00.00.00 || Bismuto e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.07 || || Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8107.20.00.00 || - Cadmio greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8107.30.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8107.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.08 || || Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8108.20.00.00 || - Titanio greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8108.30.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8108.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.09 || || Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8109.20.00.00 || - Zirconio greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8109.30.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8109.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.10 || || Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| 8110.10.00.00 || - Antimonio greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8110.20.00.00 || - Cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8110.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.11 || 8111.00.00.00 || Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.12 || || Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi || || || || || || ||

|| || - Berillio: || || || || || || ||

|| 8112.12.00.00 || -- greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.13.00.00 || -- cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Cromo: || || || || || || ||

|| 8112.21.00.00 || -- greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.22.00.00 || -- cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Tallio: || || || || || || ||

|| 8112.51.00.00 || -- greggio; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.52.00.00 || -- cascami e avanzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8112.92.00.00 || -- greggi; cascami e avanzi; polveri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8112.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

81.13 || 8113.00.00.00 || Cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

82.01 || || Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano || || || || || || ||

|| || - Vanghe e pale: || || || || || || ||

|| 8201.10.10.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.10.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi: || || || || || || ||

|| 8201.30.10.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.30.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Asce, roncole e simili utensili taglienti: || || || || || || ||

|| 8201.40.10.00 || -- sbozzi di machete || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.40.20.00 || -- altri sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.40.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano: || || || || || || ||

|| 8201.50.10.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.50.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani: || || || || || || ||

|| 8201.60.10.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.60.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano: || || || || || || ||

|| 8201.90.10.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8201.90.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

82.02 || || Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) || || || || || || ||

|| 8202.10.00.00 || - Seghe a mano || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8202.20.00.00 || - Lame di seghe a nastro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe): || || || || || || ||

|| 8202.31.00.00 || -- con parte operante di acciaio || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8202.39.00.00 || -- altri, comprese le parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8202.40.00.00 || - Catene di seghe dette "taglienti" || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre lame di seghe: || || || || || || ||

|| 8202.91.00.00 || -- lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8202.99.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

82.03 || || Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano || || || || || || ||

|| 8203.10.00.00 || - Lime, raspe ed utensili simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8203.20.00.00 || - Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8203.30.00.00 || - Cesoie per metalli ed utensili simili || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8203.40.00.00 || - Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

82.04 || || Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico || || || || || || ||

|| || - Chiavi per dadi a mano: || || || || || || ||

|| 8204.11.00.00 || -- ad apertura fissa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8204.12.00.00 || -- ad apertura variabile || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8204.20.00.00 || - Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

82.05 || || Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale || || || || || || ||

|| 8205.10.00.00 || - Utensili per forare, filettare o maschiare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8205.20.00.00 || - Martelli e mazze || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8205.30.00.00 || - Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8205.40.00.00 || - Cacciaviti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro): || || || || || || ||

|| || -- per uso domestico || || || || || || ||

|| 8205.51.10.00 || - Ferri da stiro, non elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8205.51.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8205.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8205.60.00.00 || - Lampade per saldare e simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8205.70.00.00 || - Morse, sergenti e simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8205.90.00.00 || - altri, compresi gli assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci della presente voce || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

82.06 || 8206.00.00.00 || Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

82.07 || || Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (ad esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio || || || || || || ||

|| || - Utensili di perforazione o di sondaggio: || || || || || || ||

|| 8207.13.00.00 || -- con parte operante di cermet || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.19.00.00 || -- altri, comprese le parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.20.00.00 || - Filiere per trafilare o estrudere i metalli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.30.00.00 || - Utensili per imbutire, stampare o punzonare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.40.00.00 || - Utensili per maschiare o filettare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.50.00.00 || - Utensili per forare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.60.00.00 || - Utensili per alesare o scanalare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.70.00.00 || - Utensili per fresare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.80.00.00 || - Utensili per tornire || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8207.90.00.00 || - altri utensili intercambiabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

82.08 || || Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici || || || || || || ||

|| 8208.10.00.00 || - per la lavorazione dei metalli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8208.20.00.00 || - per la lavorazione del legno || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8208.30.00.00 || - per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8208.40.00.00 || - per macchine agricole, orticole o forestali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8208.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

82.09 || 8209.00.00.00 || Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

82.10 || 8210.00.00.00 || Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

82.11 || || Coltelli (diversi da quelli della voce 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame || || || || || || ||

|| 8211.10.00.00 || - Assortimenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8211.91.00.00 || -- coltelli da tavola a lama fissa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8211.92.00.00 || -- altri coltelli a lama fissa || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8211.93.00.00 || -- coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8211.94.00.00 || -- lame || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8211.95.00.00 || -- manici di metalli comuni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

82.12 || || Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) || || || || || || ||

|| 8212.10.00.00 || - Rasoi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8212.20.00.00 || - Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altre parti: || || || || || || ||

|| 8212.90.10.00 || -- teste di rasoi destinate alle industrie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8212.90.90.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

82.13 || 8213.00.00.00 || Forbici a due branche e loro lame || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

82.14 || || Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) || || || || || || ||

|| 8214.10.00.00 || - Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8214.20.00.00 || - Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8214.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

82.15 || || Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili || || || || || || ||

|| 8215.10.00.00 || - Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8215.20.00.00 || - altri assortimenti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8215.91.00.00 || -- argentati, dorati o platinati || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8215.99.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

83.01 || || Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni || || || || || || ||

|| 8301.10.00.00 || - Lucchetti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8301.20.00.00 || - Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8301.30.00.00 || - Serrature del tipo utilizzato per mobili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8301.40.00.00 || - altre serrature; catenacci || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8301.50.00.00 || - Fermagli e montature a fermaglio con serratura || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8301.60.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8301.70.00.00 || - Chiavi presentate isolatamente || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.02 || || Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni || || || || || || ||

|| 8302.10.00.00 || - Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.20.00.00 || - Rotelle || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.30.00.00 || - altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili: || || || || || || ||

|| 8302.41.00.00 || -- per edifici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.42.00.00 || -- altri, per mobili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.50.00.00 || - Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8302.60.00.00 || - Congegni di chiusura automatica per porte || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.03 || 8303.00.00.00 || Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.04 || 8304.00.00.00 || Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03 || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.05 || || Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (ad esempio per ufficio, lavori di tappezzeria e imballaggi), di metalli comuni || || || || || || ||

|| 8305.10.00.00 || - Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8305.20.00.00 || - Punti metallici presentati in barrette || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8305.90.00.00 || - altri, comprese le parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.06 || || Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni || || || || || || ||

|| 8306.10.00.00 || - Campane, campanelli, gong ed oggetti simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Statuette ed altri oggetti di ornamento: || || || || || || ||

|| 8306.21.00.00 || -- argentati, dorati o platinati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8306.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8306.30.00.00 || Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

83.07 || || Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori || || || || || || ||

|| || - di ferro o di acciaio: || || || || || || ||

|| 8307.10.10.00 || -- rivestimenti per cavi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8307.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8307.90.00.00 || - di altri metalli comuni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

83.08 || || Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni || || || || || || ||

|| 8308.10.00.00 || - Graffette, ganci ed occhielli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8308.20.00.00 || - Rivetti tubolari o a gambo biforcuto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8308.90.00.00 || - altri, comprese le parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

83.09 || || Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni || || || || || || ||

|| || - Tappi a corona: || || || || || || ||

|| 8309.10.10.00 || -- destinati all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8309.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8309.90.10.00 || -- destinati all'industria farmaceutica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8309.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

83.10 || 8310.00.00.00 || Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

83.11 || || Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione || || || || || || ||

|| 8311.10.00.00 || - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8311.20.00.00 || - Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8311.30.00.00 || - Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8311.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

84.01 || || Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica || || || || || || ||

|| 8401.10.00.00 || - Reattori nucleari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8401.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8401.30.00.00 || - Elementi combustibili (cartucce) non irradiati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8401.40.00.00 || - Parti di reattori nucleari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.02 || || Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" || || || || || || ||

|| || - Caldaie a vapore: || || || || || || ||

|| 8402.11.00.00 || -- caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8402.12.00.00 || -- caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore uguale o inferiore a 45 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8402.19.00.00 || -- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8402.20.00.00 || - Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8402.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.03 || || Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02 || || || || || || ||

|| 8403.10.00.00 || - Caldaie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8403.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.04 || || Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore || || || || || || ||

|| 8404.10.00.00 || - Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8404.20.00.00 || - Condensatori per macchine a vapore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8404.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.05 || || Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori || || || || || || ||

|| 8405.10.00.00 || - Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8405.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.06 || || Turbine a vapore || || || || || || ||

|| 8406.10.00.00 || - Turbine per la propulsione di navi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre turbine: || || || || || || ||

|| 8406.81.00.00 || -- di potenza superiore a 40 MW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8406.82.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 40 MW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8406.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.07 || || Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) || || || || || || ||

|| 8407.10.00.00 || - Motori per l'aviazione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Motori per la propulsione di navi: || || || || || || ||

|| 8407.21.00.00 || -- di tipo fuoribordo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8407.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87: || || || || || || ||

|| || -- di cilindrata inferiore o pari a 50 cm³: || || || || || || ||

|| 8407.31.10.00 || -- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8407.31.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma uguale o inferiore a 250 cm³: || || || || || || ||

|| 8407.32.10.00 || -- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8407.32.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8407.33.00.00 || -- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma uguale o inferiore a 1.000 cm³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8407.34.00.00 || -- di cilindrata superiore a 1.000 cm³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8407.90.00.00 || - altri motori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.08 || || Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) || || || || || || ||

|| 8408.10.00.00 || - Motori per la propulsione di navi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8408.20.00.00 || - Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8408.90.00.00 || - altri motori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.09 || || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 84.07 o 84.08 || || || || || || ||

|| 8409.10.00.00 || - di motori per l'aviazione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 8409.91.00.00 || -- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8409.99.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.10 || || Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori || || || || || || ||

|| || - Turbine e ruote, idrauliche: || || || || || || ||

|| 8410.11.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8410.12.00.00 || -- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8410.13.00.00 || -- di potenza superiore a 10 000 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8410.90.00.00 || - Parti, compresi i regolatori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.11 || || Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas || || || || || || ||

|| || - Turboreattori: || || || || || || ||

|| 8411.11.00.00 || -- di spinta inferiore o uguale a 25 kN || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8411.12.00.00 || -- di spinta superiore a 25 kN || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Turbopropulsori: || || || || || || ||

|| 8411.21.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8411.22.00.00 || -- di potenza superiore a 1 100 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre turbine a gas: || || || || || || ||

|| 8411.81.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8411.82.00.00 || -- di potenza superiore a 5 000 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8411.91.00.00 || -- di turboreattori o di turbopropulsori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8411.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.12 || || Altri motori e macchine motrici || || || || || || ||

|| 8412.10.00.00 || - Propulsori a reazione diversi dai turboreattori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Motori idraulici: || || || || || || ||

|| 8412.21.00.00 || -- a movimento rettilineo (cilindri) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8412.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Motori pneumatici: || || || || || || ||

|| 8412.31.00.00 || -- a movimento rettilineo (cilindri) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8412.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8412.80.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8412.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.13 || || Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi || || || || || || ||

|| || - Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: || || || || || || ||

|| 8413.11.00.00 || -- pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8413.19.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8413.20.00.00 || - Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.30.00.00 || - Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8413.40.00.00 || - Pompe per calcestruzzo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.50.00.00 || - altre pompe volumetriche alternative || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.60.00.00 || - altre pompe volumetriche rotative || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.70.00.00 || - altre pompe centrifughe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre pompe; elevatori per liquidi: || || || || || || ||

|| 8413.81.00.00 || -- pompe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.82.00.00 || -- elevatori per liquidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| || -- di pompe: || || || || || || ||

|| 8413.91.10.00 || --- per autoveicoli di ogni genere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.91.20.00 || --- a mano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.91.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8413.92.00.00 || -- di elevatori per liquidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.14 || || Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti || || || || || || ||

|| 8414.10.00.00 || - Pompe per vuoto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Pompe per aria, a mano o a pedale: || || || || || || ||

|| 8414.20.10.00 || -- per gonfiare pneumatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8414.20.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi: || || || || || || ||

|| 8414.30.10.00 || -- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8414.30.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8414.40.00.00 || - Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Ventilatori: || || || || || || ||

|| 8414.51.00.00 || -- ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8414.59.00.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8414.60.00.00 || - Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore uguale o inferiore a 120 cm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8414.80.10.00 || -- compressori d’aria industriali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8414.80.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8414.90.10.00 || -- oggetti che rientrano nelle voci da 8414.20 a 8414.51 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8414.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.15 || || Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente || || || || || || ||

|| || - del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split-system" (sistemi ad elementi separati): || || || || || || ||

|| 8415.10.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8415.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8415.20.00.00 || - del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8415.81.00.00 || -- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili) || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8415.82.00.00 || -- altri, con attrezzatura frigorifera || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8415.83.00.00 || -- senza attrezzatura frigorifera || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8415.90.10.00 || -- destinate all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8415.90.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.16 || || Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili || || || || || || ||

|| 8416.10.00.00 || - Bruciatori a combustibili liquidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8416.20.00.00 || - altri bruciatori, compresi i bruciatori misti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8416.30.00.00 || - Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8416.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.17 || || Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici || || || || || || ||

|| 8417.10.00.00 || - Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8417.20.00.00 || - Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8417.80.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8417.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.18 || || Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15 || || || || || || ||

|| || - Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati: || || || || || || ||

|| 8418.10.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.10.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Frigoriferi per uso domestico: || || || || || || ||

|| || -- a compressione: || || || || || || ||

|| 8418.21.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.21.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- altri || || || || || || ||

|| 8418.29.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.29.90.00 || --- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: || || || || || || ||

|| 8418.30.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.30.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: || || || || || || ||

|| 8418.40.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.40.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo: || || || || || || ||

|| 8418.50.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati, importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.50.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore: || || || || || || ||

|| 8418.61.00.00 || -- pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8418.91.00.00 || -- mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8418.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.19 || || Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 85.14), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione || || || || || || ||

|| || - Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: || || || || || || ||

|| 8419.11.00.00 || -- a riscaldamento immediato, a gas || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8419.19.10.00 || --- solari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.19.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8419.20.00.00 || - Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Essiccatori: || || || || || || ||

|| 8419.31.00.00 || -- per prodotti agricoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.32.00.00 || -- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.40.00.00 || - Apparecchi di distillazione o di rettificazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.50.00.00 || - Scambiatori di calore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8419.60.00.00 || - Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri apparecchi e dispositivi: || || || || || || ||

|| 8419.81.00.00 || -- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8419.89.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8419.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.20 || || Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine || || || || || || ||

|| 8420.10.00.00 || - Calandre e laminatoi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8420.91.00.00 || -- cilindri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8420.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.21 || || - Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas || || || || || || ||

|| || - Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi: || || || || || || ||

|| 8421.11.00.00 || -- scrematrici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8421.12.00.00 || -- idroestrattori per biancheria || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8421.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi: || || || || || || ||

|| || -- per filtrare o depurare l'acqua: || || || || || || ||

|| 8421.21.10.00 || --- per usi domestici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.21.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua: || || || || || || ||

|| 8421.22.10.00 || --- per usi domestici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.22.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.23.00.00 || -- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Apparecchi per filtrare o depurare i gas: || || || || || || ||

|| 8421.31.00.00 || -- filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8421.39.10.00 || --- filtri per frigoriferi e congelatori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.39.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8421.91.00.00 || -- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8421.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.22 || || Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine e apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande || || || || || || ||

|| || - Lavastoviglie: || || || || || || ||

|| 8422.11.00.00 || -- di tipo familiare || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8422.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8422.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8422.30.00.00 || - Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8422.40.00.00 || - altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8422.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.23 || || Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia || || || || || || ||

|| 8423.10.00.00 || - Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8423.20.00.00 || - Basculle per la pesatura continua su trasportatori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8423.30.00.00 || - Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri apparecchi e strumenti per pesare: || || || || || || ||

|| 8423.81.00.00 || -- di portata inferiore o uguale a 30 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8423.82.00.00 || -- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8423.89.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8423.90.00.00 || - Pesi per qualsiasi bilancia; parti di apparecchi o strumenti per pesare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.24 || || Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto || || || || || || ||

|| 8424.10.00.00 || - Estintori, anche carichi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8424.20.00.00 || - Pistole a spruzzo ed apparecchi simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8424.30.00.00 || - Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri apparecchi: || || || || || || ||

|| || -- per l'agricoltura o l'orticoltura: || || || || || || ||

|| 8424.81.10.00 || --- apparecchi per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi e prodotti simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8424.81.20.00 || --- apparecchi per annaffiare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8424.81.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8424.89.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8424.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.25 || || Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti || || || || || || ||

|| || - Paranchi: || || || || || || ||

|| 8425.11.00.00 || -- a motore elettrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8425.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Verricelli; argani: || || || || || || ||

|| 8425.31.00.00 || -- a motore elettrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8425.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Binde e martinetti: || || || || || || ||

|| 8425.41.00.00 || -- sollevatori fissi di vetture per autorimesse || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8425.42.00.00 || -- altre binde e martinetti, idraulici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8425.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.26 || || Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru || || || || || || ||

|| || - Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers": || || || || || || ||

|| 8426.11.00.00 || -- ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.12.00.00 || -- gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers" || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.20.00.00 || - Gru a torre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.30.00.00 || - Gru a portale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi, semoventi: || || || || || || ||

|| 8426.41.00.00 || -- su pneumatici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi: || || || || || || ||

|| 8426.91.00.00 || -- costruiti per essere montati su un veicolo stradale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8426.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.27 || || Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento || || || || || || ||

|| 8427.10.00.00 || - Carrelli semoventi a motore elettrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8427.20.00.00 || - altri carrelli semoventi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8427.90.00.00 || - altri carrelli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.28 || || Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) || || || || || || ||

|| 8428.10.00.00 || - Ascensori e montacarichi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.20.00.00 || - Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci: || || || || || || ||

|| 8428.31.00.00 || -- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.32.00.00 || -- altri, a benna || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.33.00.00 || -- altri, a nastro o a cinghia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.40.00.00 || - Scale meccaniche e marciapiedi mobili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.60.00.00 || - Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8428.90.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.29 || || Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi || || || || || || ||

|| || - Apripista (bulldozers, angledozers): || || || || || || ||

|| 8429.11.00.00 || -- su cingoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.20.00.00 || - Livellatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.30.00.00 || - Ruspe spianatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.40.00.00 || - Compattatori e rulli compressori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici: || || || || || || ||

|| 8429.51.00.00 || -- caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.52.00.00 || -- congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8429.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.30 || || Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve || || || || || || ||

|| 8430.10.00.00 || - Battipali e macchine per l'estrazione dei pali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8430.20.00.00 || - Spazzaneve || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie: || || || || || || ||

|| 8430.31.00.00 || -- semoventi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8430.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine di sondaggio o di perforazione: || || || || || || ||

|| 8430.41.00.00 || -- semoventi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8430.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8430.50.00.00 || - altre macchine ed apparecchi, semoventi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi, non semoventi: || || || || || || ||

|| 8430.61.00.00 || -- macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8430.69.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.31 || || Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30 || || || || || || ||

|| 8431.10.00.00 || - di macchine o apparecchi della voce 84.25 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8431.20.00.00 || - di macchine o apparecchi della voce 84.27 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - di macchine o apparecchi della voce 84.28: || || || || || || ||

|| 8431.31.00.00 || -- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8431.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - di macchine o apparecchi delle voci 84.26, 84.29 o 84.30: || || || || || || ||

|| 8431.41.00.00 || -- tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8431.42.00.00 || -- lame di apripista || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8431.43.00.00 || -- parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8431.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.32 || || Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione;  rulli per tappeti erbosi o campi sportivi || || || || || || ||

|| 8432.10.00.00 || - Aratri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici: || || || || || || ||

|| 8432.21.00.00 || -- erpici a dischi (polverizzatori) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8432.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8432.30.00.00 || - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8432.40.00.00 || - Spanditori di letame e distributori di concimi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8432.80.00.00 || - altre macchine, apparecchi e congegni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8432.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.33 || || Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37 || || || || || || ||

|| || - Tosatrici da prato: || || || || || || ||

|| 8433.11.00.00 || -- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.20.00.00 || - Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.30.00.00 || - altre macchine ed apparecchi da fienagione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.40.00.00 || - Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura: || || || || || || ||

|| 8433.51.00.00 || -- mietitrici-trebbiatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.52.00.00 || -- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.53.00.00 || -- macchine per la raccolta di radici o tuberi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.60.00.00 || - Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8433.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.34 || || Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte || || || || || || ||

|| 8434.10.00.00 || - Mungitrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8434.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per l'industria del latte || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8434.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.35 || || Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili || || || || || || ||

|| 8435.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8435.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.36 || || Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura || || || || || || ||

|| 8436.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici: || || || || || || ||

|| 8436.21.00.00 || -- incubatrici ed allevatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8436.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8436.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8436.91.00.00 || -- di macchine o apparecchi per l'avicoltura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8436.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.37 || || Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria || || || || || || ||

|| 8437.10.00.00 || - Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8437.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8437.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.38 || || Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali || || || || || || ||

|| 8438.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.30.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.40.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.50.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.60.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8438.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.39 || || Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone || || || || || || ||

|| 8439.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8439.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8439.30.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8439.91.00.00 || -- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8439.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.40 || || Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli || || || || || || ||

|| 8440.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8440.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.41 || || Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo || || || || || || ||

|| 8441.10.00.00 || - Tagliatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8441.20.00.00 || - Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8441.30.00.00 || - Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8441.40.00.00 || - Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8441.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8441.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.42 || || Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 84.56 a 84.65) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) || || || || || || ||

|| 8442.30.00.00 || - Macchine, apparecchi e materiale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8442.40.00.00 || - Parti di macchine, apparecchi e materiale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8442.50.00.00 || - Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.43 || || Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori || || || || || || ||

|| || - Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42: || || || || || || ||

|| 8443.11.00.00 || -- macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.12.00.00 || -- macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.13.00.00 || -- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.14.00.00 || -- macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.15.00.00 || -- macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.16.00.00 || -- macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.17.00.00 || -- macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro: || || || || || || ||

|| || -- macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete: || || || || || || ||

|| 8443.31.10.00 || --- che includono una funzione di copia || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8443.31.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete: || || || || || || ||

|| 8443.32.10.00 || ---  macchine copiatrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8443.32.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altre: || || || || || || ||

|| 8443.39.10.00 || --- macchine copiatrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8443.39.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti ed accessori: || || || || || || ||

|| 8443.91.00.00 || -- parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8443.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.44 || 8444.00.00.00 || Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.45 || || Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 84.46 o 84.47 || || || || || || ||

|| || - Macchine per la preparazione delle materie tessili: || || || || || || ||

|| 8445.11.00.00 || -- carde || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.12.00.00 || -- pettinatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.13.00.00 || -- banchi a fusi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.19.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.20.00.00 || - Macchine per la filatura delle materie tessili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.30.00.00 || - Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.40.00.00 || - Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8445.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.46 || || Telai per tessitura || || || || || || ||

|| 8446.10.00.00 || - per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta: || || || || || || ||

|| 8446.21.00.00 || -- a motore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8446.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8446.30.00.00 || - per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.47 || || Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted || || || || || || ||

|| || - Telai per maglieria, circolari: || || || || || || ||

|| 8447.11.00.00 || -- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8447.12.00.00 || -- con cilindro di diametro superiore a 165 mm || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8447.20.00.00 || - Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8447.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.48 || || Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) || || || || || || ||

|| || - Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47: || || || || || || ||

|| 8448.11.00.00 || -- ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni; macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.20.00.00 || - Parti ed accessori di macchine della voce 84.44 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti e accessori di macchine della voce 84.45 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari: || || || || || || ||

|| 8448.31.00.00 || -- guarniture per carde || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.32.00.00 || -- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.33.00.00 || -- fusi e loro alette, anelli e cursori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari: || || || || || || ||

|| 8448.42.00.00 || -- pettini, licci e quadri di licci || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 84.47 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari: || || || || || || ||

|| 8448.51.00.00 || -- platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8448.59.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.49 || 8449.00.00.00 || Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e gli apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.50 || || Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare || || || || || || ||

|| || - Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg: || || || || || || ||

|| 8450.11.00.00 || -- macchine completamente automatiche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8450.12.00.00 || -- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8450.19.00.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8450.20.00.00 || - Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8450.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.51 || || Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 84.50) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti || || || || || || ||

|| 8451.10.00.00 || - Macchine per pulire a secco || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine per asciugare: || || || || || || ||

|| 8451.21.00.00 || -- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8451.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8451.30.00.00 || - Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8451.40.00.00 || - Macchine per lavare, imbianchire o tingere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8451.50.00.00 || - Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8451.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8451.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.52 || || Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire || || || || || || ||

|| 8452.10.00.00 || - Macchine per cucire di tipo domestico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine per cucire: || || || || || || ||

|| 8452.21.00.00 || -- unità automatiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8452.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8452.30.00.00 || - Aghi per macchine per cucire || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8452.90.00.00 || - Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.53 || || Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire || || || || || || ||

|| 8453.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8453.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8453.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8453.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.54 || || Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie || || || || || || ||

|| 8454.10.00.00 || - Convertitori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8454.20.00.00 || - Lingottiere e secchie di colata || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8454.30.00.00 || - Macchine per colare (gettare) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8454.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.55 || || Laminatoi per metalli e loro cilindri || || || || || || ||

|| 8455.10.00.00 || - Laminatoi per tubi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri laminatoi: || || || || || || ||

|| 8455.21.00.00 || -- laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8455.22.00.00 || -- laminatoi a freddo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8455.30.00.00 || - Cilindri di laminatoi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8455.90.00.00 || - altre parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.56 || || Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto || || || || || || ||

|| 8456.10.00.00 || - operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8456.20.00.00 || - operanti con ultrasuoni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8456.30.00.00 || - operanti per elettroerosione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8456.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.57 || || Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli || || || || || || ||

|| 8457.10.00.00 || - Centri di lavorazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8457.20.00.00 || - Macchine a posto fisso || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8457.30.00.00 || - Macchine a stazioni multiple || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.58 || || Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo || || || || || || ||

|| || - Torni orizzontali: || || || || || || ||

|| 8458.11.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8458.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri torni: || || || || || || ||

|| 8458.91.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8458.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.59 || || Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58 || || || || || || ||

|| 8459.10.00.00 || - Unità di lavorazione con guida di scorrimento || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre foratrici: || || || || || || ||

|| 8459.21.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre alesatrici-fresatrici: || || || || || || ||

|| 8459.31.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.39.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.40.00.00 || - altre alesatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Fresatrici a mensola: || || || || || || ||

|| 8459.51.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.59.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre fresatrici: || || || || || || ||

|| 8459.61.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.69.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8459.70.00.00 || - Filettatrici o maschiatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.60 || || Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61 || || || || || || ||

|| || - Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm: || || || || || || ||

|| 8460.11.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8460.19.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine per rettificare, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm: || || || || || || ||

|| 8460.21.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8460.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine per affilare: || || || || || || ||

|| 8460.31.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8460.39.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8460.40.00.00 || - Macchine per levigare o smerigliare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8460.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.61 || || Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove || || || || || || ||

|| 8461.20.00.00 || - Macchine per limare e per sbozzare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8461.30.00.00 || - Macchine per brocciare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8461.40.00.00 || - Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8461.50.00.00 || - Macchine per segare o troncare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8461.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.62 || || -Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate || || || || || || ||

|| 8462.10.00.00 || - Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici: || || || || || || ||

|| 8462.21.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8462.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice: || || || || || || ||

|| 8462.31.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8462.39.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate: || || || || || || ||

|| 8462.41.00.00 || -- a comando numerico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8462.49.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 8462.91.00.00 || -- presse idrauliche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8462.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.63 || || Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia || || || || || || ||

|| 8463.10.00.00 || - Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8463.20.00.00 || - Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8463.30.00.00 || - Macchine per la lavorazione dei metalli in fili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8463.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.64 || || Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro || || || || || || ||

|| 8464.10.00.00 || - Macchine per segare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8464.20.00.00 || - Macchine per molare o levigare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8464.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.65 || || Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili || || || || || || ||

|| 8465.10.00.00 || - Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 8465.91.00.00 || -- macchine per segare: || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.92.00.00 || -- macchine per spianare, piallare, fresare o modanare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.93.00.00 || -- macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.94.00.00 || -- macchine per curvare o montare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.95.00.00 || -- foratrici o mortasatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.96.00.00 || -- macchine per spaccare, tranciare o svolgere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8465.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.66 || || Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 84.56 a 84.65 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie || || || || || || ||

|| 8466.10.00.00 || - Portautensili e filiere a scatto automatico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8466.20.00.00 || - Portapezzi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8466.30.00.00 || - Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri || || || || || || ||

|| 8466.91.00.00 || -- per macchine della voce 84.64 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8466.92.00.00 || -- per macchine della voce 84.65 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8466.93.00.00 || -- per macchine delle voci da 84.56 a 84.61 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8466.94.00.00 || -- per macchine delle voci 84.62 o 84.63 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.67 || || Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano || || || || || || ||

|| || - Pneumatici: || || || || || || ||

|| 8467.11.00.00 || -- rotativi (anche a percussione) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - a motore elettrico incorporato: || || || || || || ||

|| 8467.21.00.00 || -- foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.22.00.00 || -- seghe e troncatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri utensili: || || || || || || ||

|| 8467.81.00.00 || -- troncatrici a catena || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.89.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8467.91.00.00 || -- di troncatrici a catena || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.92.00.00 || -- di utensili pneumatici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8467.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.68 || || Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale || || || || || || ||

|| 8468.10.00.00 || - Cannelli a mano || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8468.20.00.00 || - altre macchine ed apparecchi a gas || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8468.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8468.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.69 || 8469.00.00.00 || Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 84.43; macchine per l'elaborazione di testi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

84.70 || || Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa || || || || || || ||

|| 8470.10.00.00 || - Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre macchine calcolatrici, elettroniche: || || || || || || ||

|| 8470.21.00.00 || -- con dispositivo stampante || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8470.29.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8470.30.00.00 || - altre macchine calcolatrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8470.50.00.00 || - Registratori di cassa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8470.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

84.71 || || Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: || || || || || || ||

|| || - Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo: || || || || || || ||

|| 8471.30.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.30.90.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: || || || || || || ||

|| || -- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita: || || || || || || ||

|| 8471.41.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.41.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altre, presentate in forma di sistemi: || || || || || || ||

|| 8471.49.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.49.90.00 || --- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita: || || || || || || ||

|| 8471.50.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.50.90.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria: || || || || || || ||

|| 8471.60.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.60.90.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Unità di memoria: || || || || || || ||

|| 8471.70.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.70.90.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione: || || || || || || ||

|| 8471.80.10.00 || -- presentate interamente smontate o non montate, importate per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.80.90.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8471.90.00.00 || - altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.72 || || Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare] || || || || || || ||

|| 8472.10.00.00 || - Duplicatori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8472.30.00.00 || - Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8472.90.00.00 || - altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

84.73 || || Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.69 a 84.72 || || || || || || ||

|| 8473.10.00.00 || - Parti ed accessori di macchine della voce 84.69 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Parti ed accessori di macchine della voce 84.70: || || || || || || ||

|| 8473.21.00.00 || -- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8473.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8473.30.00.00 || - Parti ed accessori di macchine della voce 84.71 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8473.40.00.00 || - Parti ed accessori di macchine della voce 84.72 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8473.50.00.00 || - Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o gli apparecchi di più voci da 84.69 a 84.72 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.74 || || Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia || || || || || || ||

|| 8474.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8474.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare: || || || || || || ||

|| 8474.31.00.00 || -- betoniere ed apparecchi per preparare il cemento || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8474.32.00.00 || -- macchine per mescolare le materie minerali al bitume || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8474.39.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8474.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8474.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.75 || || Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro || || || || || || ||

|| 8475.10.00.00 || - Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro: || || || || || || ||

|| 8475.21.00.00 || -- macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8475.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8475.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.76 || || Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola || || || || || || ||

|| || - Macchine automatiche per la vendita di bevande: || || || || || || ||

|| 8476.21.00.00 || -- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8476.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine: || || || || || || ||

|| 8476.81.00.00 || -- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8476.89.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8476.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.77 || || Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 8477.10.00.00 || - Formatrici ad iniezione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.20.00.00 || - Estrusori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.30.00.00 || - Formatrici per soffiaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.40.00.00 || - Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi per formare o modellare: || || || || || || ||

|| 8477.51.00.00 || -- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.59.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8477.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.78 || || Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 8478.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8478.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.79 || || Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 8479.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.20.00.00 || - Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.30.00.00 || - Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.40.00.00 || - Macchine per fabbricare corde e cavi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.50.00.00 || - Robot industriali, non nominati né compresi altrove || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.60.00.00 || - Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Passerelle per l'imbarco di passeggeri: || || || || || || ||

|| 8479.71.00.00 || -- del tipo utilizzato negli aeroporti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.79.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre macchine ed apparecchi: || || || || || || ||

|| 8479.81.00.00 || -- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.82.00.00 || -- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.89.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8479.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.80 || || Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche || || || || || || ||

|| 8480.10.00.00 || - Staffe per fonderia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.20.00.00 || - Piastre di fondo per forme || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.30.00.00 || - Modelli per forme || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Forme per metalli o carburi metallici: || || || || || || ||

|| 8480.41.00.00 || -- per formare ad iniezione o per compressione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.49.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.50.00.00 || - Forme per vetro || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.60.00.00 || - Forme per materie minerali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Forme per gomma o materie plastiche: || || || || || || ||

|| 8480.71.00.00 || -- per formare ad iniezione o per compressione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8480.79.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

84.81 || || Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche || || || || || || ||

|| 8481.10.00.00 || - Riduttori di pressione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8481.20.00.00 || - Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8481.30.00.00 || - Valvole di ritegno || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8481.40.00.00 || - Valvole di troppo pieno o di sicurezza || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8481.80.00.00 || - altri oggetti di rubinetteria e organi simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8481.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.82 || || Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) || || || || || || ||

|| 8482.10.00.00 || - Cuscinetti a sfere || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.20.00.00 || - Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.30.00.00 || - Cuscinetti a rulli a botte || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.40.00.00 || - Cuscinetti ad aghi (a rullini) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.50.00.00 || - Cuscinetti a rulli cilindrici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.80.00.00 || - altri, compresi, i cuscinetti combinati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8482.91.00.00 || -- sfere, cilindri, rulli ed aghi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8482.99.00.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.83 || || Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione || || || || || || ||

|| 8483.10.00.00 || - Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.20.00.00 || - Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.30.00.00 || - Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.40.00.00 || - Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.50.00.00 || - Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.60.00.00 || - Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8483.90.00.00 || - Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.84 || || Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici || || || || || || ||

|| 8484.10.00.00 || - Guarnizioni metalloplastiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8484.20.00.00 || - Giunti di tenuta stagna meccanici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8484.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

84.86 || || Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori || || || || || || ||

|| 8486.10.00.00 || - Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici: || || || || || || ||

|| || -- apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori: || || || || || || ||

|| 8486.20.11.00 || --- apparecchi per la scrittura diretta su dischi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8486.20.12.00 || --- dispositivi di allineamento (fotoripetitori) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8486.20.19.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8486.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: || || || || || || ||

|| 8486.30.10.00 || -- per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8486.30.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8486.40.00.00 || - Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Parti ed accessori: || || || || || || ||

|| 8486.90.10.00 || -- di macchine o apparecchi delle sottovoci 8486.20 e 8486.30 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8486.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

ALLEGATO C (Parte 9)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria e statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

84.87 || || Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche || || || || || || ||

|| 8487.10.00.00 || - Eliche per navi e loro pale || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8487.90.00.00 || - altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.01 || || Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni || || || || || || ||

|| 8501.10.00.00 || - Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.20.00.00 || - Motori universali di potenza superiore a 37,5 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua: || || || || || || ||

|| 8501.31.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 750 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.32.00.00 || -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.33.00.00 || -- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.34.00.00 || -- di potenza superiore a 375 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.40.00.00 || - altri motori a corrente alternata, monofase || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri motori a corrente alternata, polifase: || || || || || || ||

|| 8501.51.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 750 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.52.00.00 || -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.53.00.00 || -- di potenza superiore a 75 kW || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Generatori a corrente alternata (alternatori): || || || || || || ||

|| 8501.61.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.62.00.00 || -- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.63.00.00 || -- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8501.64.00.00 || -- di potenza superiore a 750 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.02 || || Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici || || || || || || ||

|| || - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): || || || || || || ||

|| || -- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA: || || || || || || ||

|| 8502.11.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.11.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA: || || || || || || ||

|| 8502.12.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.12.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- di potenza superiore a 375 kVA: || || || || || || ||

|| 8502.13.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.13.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio): || || || || || || ||

|| 8502.20.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.20.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri gruppi elettrogeni: || || || || || || ||

|| 8502.31.00.00 || -- ad energia eolica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8502.39.10.00 || --- ad energia solare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.39.20.00 || --- a gas || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.39.90.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8502.40.00.00 || - Convertitori rotanti elettrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.03 || 8503.00.00.00 || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.04 || || Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione || || || || || || ||

|| 8504.10.00.00 || - Ballast per lampade o tubi a scarica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Trasformatori con dielettrico liquido: || || || || || || ||

|| 8504.21.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.22.00.00 || -- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10.000 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.23.00.00 || -- di potenza superiore a 10.000 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri trasformatori || || || || || || ||

|| 8504.31.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.32.00.00 || -- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.33.00.00 || -- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.34.00.00 || -- di potenza superiore a 500 kVA || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Convertitori statici: || || || || || || ||

|| 8504.40.10.00 || -- ondulatori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.40.20.00 || -- caricatori di batterie || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.40.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre bobine di reattanza e di autoinduzione: || || || || || || ||

|| 8504.50.10.00 || -- bobine di reattanza || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.50.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8504.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.05 || || Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche || || || || || || ||

|| || - Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione: || || || || || || ||

|| 8505.11.00.00 || -- di metallo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8505.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici: || || || || || || ||

|| 8505.20.10.00 || -- per autoveicoli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8505.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8505.90.00.00 || - altri, comprese le parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.06 || || Pile e batterie di pile elettriche || || || || || || ||

|| || - al diossido di manganese: || || || || || || ||

|| 8506.10.10.00 || -- di tipo R20 || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.10.90.00 || -- altre || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.30.00.00 || - all'ossido di mercurio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.40.00.00 || - all'ossido di argento || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.50.00.00 || - al litio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.60.00.00 || - a zinco-aria || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.80.00.00 || - altre pile e batterie di pile || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8506.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.07 || || Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare || || || || || || ||

|| 8507.10.00.00 || - al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.20.00.00 || - altri accumulatori al piombo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.30.00.00 || - al nichel-cadmio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.40.00.00 || - al nichel-ferro || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.50.00.00 || - all'idruro di nichel metallico || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.60.00.00 || - al litio-ion || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.80.00.00 || - altri accumulatori || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8507.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.08 || || Aspirapolvere || || || || || || ||

|| || - a motore elettrico incorporato: || || || || || || ||

|| 8508.11.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 1500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8508.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8508.60.00.00 || - altri aspirapolvere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8508.70.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.09 || || Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08 || || || || || || ||

|| 8509.40.00.00 || - Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8509.80.00.00 || - altri apparecchi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8509.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.10 || || Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato || || || || || || ||

|| 8510.10.00.00 || - Rasoi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8510.20.00.00 || - Tosatrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8510.30.00.00 || - Apparecchi per la depilazione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8510.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.11 || || Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori || || || || || || ||

|| 8511.10.00.00 || - Candele di accensione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.20.00.00 || - Magneti; dinamo-magneti; volano-magneti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.30.00.00 || - Distributori; bobine di accensione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.40.00.00 || - Avviatori, anche funzionanti come generatori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.50.00.00 || - altri generatori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.80.00.00 || - altri apparecchi e dispositivi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8511.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.12 || || Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 85.39), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli || || || || || || ||

|| 8512.10.00.00 || - Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8512.20.00.00 || - altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8512.30.00.00 || - Apparecchi di segnalazione acustica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8512.40.00.00 || - Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8512.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.13 || || Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 85.12 || || || || || || ||

|| 8513.10.00.00 || - Lampade || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8513.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.14 || || Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche || || || || || || ||

|| 8514.10.00.00 || - Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8514.20.00.00 || - Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8514.30.00.00 || - altri forni || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8514.40.00.00 || - altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8514.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.15 || || Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet || || || || || || ||

|| || - Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: || || || || || || ||

|| 8515.11.00.00 || -- ferri e pistole per brasare || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8515.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: || || || || || || ||

|| 8515.21.00.00 || -- interamente o parzialmente automatici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8515.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: || || || || || || ||

|| 8515.31.00.00 || -- interamente o parzialmente automatici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8515.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8515.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8515.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.16 || || Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45: || || || || || || ||

|| 8516.10.00.00 || - Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili: || || || || || || ||

|| 8516.21.00.00 || -- radiatori ad accumulazione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani: || || || || || || ||

|| 8516.31.00.00 || -- asciugacapelli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.32.00.00 || -- altri apparecchi per parrucchiere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.33.00.00 || -- apparecchi per asciugare le mani || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.40.00.00 || - Ferri da stiro elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.50.00.00 || - Forni a microonde || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti: || || || || || || ||

|| 8516.60.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.60.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri apparecchi elettrotermici: || || || || || || ||

|| 8516.71.00.00 || -- apparecchi per la preparazione del caffè o del tè || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.72.00.00 || -- tostapane || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8516.79.10.00 || --- bollitori elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.79.20.00 || --- diffusori elettrici di profumi o insetticidi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.79.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.80.00.00 || - Resistenze scaldanti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8516.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.17 || || Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28 || || || || || || ||

|| || - Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo: || || || || || || ||

|| 8517.11.00.00 || -- apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless » || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8517.12.00.00 || -- telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8517.18.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa): || || || || || || ||

|| 8517.61.00.00 || -- stazioni fisse || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8517.62.00.00 || -- apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8517.69.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8517.70.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.18 || || Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi o assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono || || || || || || ||

|| 8518.10.00.00 || - Microfoni e loro supporti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche: || || || || || || ||

|| 8518.21.00.00 || -- altoparlante unico montato nella sua cassa acustica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.22.00.00 || -- altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.30.00.00 || - Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi o assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.40.00.00 || - Amplificatori elettrici a bassa frequenza || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.50.00.00 || - Apparecchi elettrici di amplificazione del suono || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8518.90.00.00 || - Parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.19 || || Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono || || || || || || ||

|| 8519.20.00.00 || - Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8519.30.00.00 || - Piatti giradischi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8519.50.00.00 || - Segreterie telefoniche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri apparecchi: || || || || || || ||

|| || -- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori: || || || || || || ||

|| 8519.81.10.00 || --- lettori multimediali portatili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8519.81.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8519.89.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.21 || || Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici || || || || || || ||

|| 8521.10.00.00 || - a nastri magnetici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8521.90.10.00 || -- lettori/registratori di DVD || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8521.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.22 || || Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21 || || || || || || ||

|| 8522.10.00.00 || - Lettori fonografici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8522.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.23 || || Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 || || || || || || ||

|| || - Supporti magnetici: || || || || || || ||

|| || -- schede munite di una pista magnetica: || || || || || || ||

|| 8523.21.10.00 || --- registrate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8523.21.90.00 || --- non registrate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altre: || || || || || || ||

|| 8523.29.10.00 || --- di larghezza inferiore o uguale a 4 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8523.29.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Supporti ottici: || || || || || || ||

|| 8523.41.00.00 || -- non registrati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8523.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Supporti a semiconduttore: || || || || || || ||

|| 8523.51.00.00 || -- dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8523.52.00.00 || -- "schede intelligenti" (smart cards) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8523.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8523.80.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.25 || || Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali || || || || || || ||

|| 8525.50.00.00 || - Apparecchi trasmittenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8525.60.00.00 || - Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8525.80.00.00 || - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.26 || || Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando || || || || || || ||

|| 8526.10.00.00 || - Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8526.91.00.00 || -- apparecchi di radionavigazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8526.92.00.00 || -- apparecchi di radiotelecomando || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.27 || || Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria || || || || || || ||

|| || - Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna: || || || || || || ||

|| 8527.12.00.00 || -- radiocassette tascabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8527.13.00.00 || -- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8527.19.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8527.19.20.00 || --- apparecchi riceventi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8527.19.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli: || || || || || || ||

|| 8527.21.00.00 || -- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8527.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8527.91.00.00 || -- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8527.92.00.00 || -- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8527.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.28 || || Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini || || || || || || ||

|| || - Monitor con tubo catodico: || || || || || || ||

|| 8528.41.00.00 || -- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri monitor: || || || || || || ||

|| 8528.51.00.00 || -- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Proiettori: || || || || || || ||

|| 8528.61.00.00 || -- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.69.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: || || || || || || ||

|| || -- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video: || || || || || || ||

|| 8528.71.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.71.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri, a colori: || || || || || || ||

|| 8528.72.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.72.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri, in monocromie: || || || || || || ||

|| 8528.73.10.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8528.73.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.29 || || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28 || || || || || || ||

|| 8529.10.00.00 || - Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8529.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.30 || || Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08) || || || || || || ||

|| 8530.10.00.00 || - Apparecchi per strade ferrate o simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8530.80.00.00 || - altri apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8530.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.31 || || Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 85.12 o 85.30 || || || || || || ||

|| 8531.10.00.00 || - Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8531.20.00.00 || - Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8531.80.00.00 || - altri apparecchi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8531.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.32 || || Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili || || || || || || ||

|| 8532.10.00.00 || - Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri condensatori fissi: || || || || || || ||

|| 8532.21.00.00 || -- di tantalio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.22.00.00 || -- elettrolitici all'alluminio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.23.00.00 || -- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.24.00.00 || -- a dielettrico di ceramica, a più strati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.25.00.00 || -- a dielettrico di carta o di materie plastiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.30.00.00 || - Condensatori variabili o regolabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8532.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.33 || || Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) || || || || || || ||

|| 8533.10.00.00 || - Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre resistenze fisse: || || || || || || ||

|| 8533.21.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 20 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8533.29.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate: || || || || || || ||

|| 8533.31.00.00 || -- di potenza inferiore o uguale a 20 W || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8533.39.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8533.40.00.00 || - altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8533.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.34 || 8534.00.00.00 || Circuiti stampati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.35 || || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V || || || || || || ||

|| 8535.10.00.00 || - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Interruttori automatici: || || || || || || ||

|| 8535.21.00.00 || -- per una tensione inferiore a 72,5 kV || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8535.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8535.30.00.00 || - Sezionatori ed interruttori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8535.40.00.00 || - Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8535.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.36 || || Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche || || || || || || ||

|| 8536.10.00.00 || - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.20.00.00 || - Interruttori automatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.30.00.00 || - altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Relè: || || || || || || ||

|| 8536.41.00.00 || -- per una tensione inferiore o uguale a 60 V || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.50.00.00 || - altri interruttori, sezionatori e commutatori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Portalampade, spine e prese di corrente: || || || || || || ||

|| 8536.61.00.00 || -- portalampade || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.69.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.70.00.00 || - Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8536.90.00.00 || - altri apparecchi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

85.37 || || Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17 || || || || || || ||

|| 8537.10.00.00 || - per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8537.20.00.00 || - per una tensione superiore a 1 000 V || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.38 || || Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.35, 85.36 o 85.37 || || || || || || ||

|| 8538.10.00.00 || - Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8538.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.39 || || Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco || || || || || || ||

|| 8539.10.00.00 || - Oggetti detti "fari e proiettori sigillati" || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: || || || || || || ||

|| 8539.21.00.00 || -- alogeni, al tungsteno || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.22.00.00 || -- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: || || || || || || ||

|| || -- fluorescenti, a catodo caldo: || || || || || || ||

|| 8539.31.10.00 || --- lampade fluorescenti compatte (lampade a basso consumo energetico) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.31.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.32.00.00 || -- lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: || || || || || || ||

|| 8539.41.00.00 || -- lampade ad arco || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.49.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8539.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.40 || || Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 85.39 || || || || || || ||

|| || - Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor: || || || || || || ||

|| 8540.11.00.00 || -- a colori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8540.12.00.00 || -- in monocromie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8540.20.00.00 || - Tubi per telecamere; tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8540.40.00.00 || - Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8540.60.00.00 || - altri tubi catodici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia: || || || || || || ||

|| 8540.71.00.00 || -- magnetron || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8540.79.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre lampade, tubi e valvole: || || || || || || ||

|| 8540.81.00.00 || -- tubi per ricezione e tubi per amplificazione || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8540.89.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8540.91.00.00 || -- di tubi catodici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8540.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.41 || || Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati || || || || || || ||

|| 8541.10.00.00 || - Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Transistor, diversi dai fototransistor: || || || || || || ||

|| 8541.21.00.00 || -- con potere di dissipazione inferiore a 1 W || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8541.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8541.30.00.00 || - Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce: || || || || || || ||

|| 8541.40.10.00 || -- Cellule fotovoltaiche montate o no in moduli o costituite in pannelli || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8541.40.90.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8541.50.00.00 || - altri dispositivi a semiconduttore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8541.60.00.00 || - Cristalli piezoelettrici montati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8541.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.42 || || Circuiti integrati elettronici || || || || || || ||

|| || - Circuiti integrati elettronici: || || || || || || ||

|| 8542.31.00.00 || -- processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8542.32.00.00 || -- memorie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8542.33.00.00 || -- amplificatori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8542.39.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8542.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.43 || || Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 8543.10.00.00 || - Acceleratori di particelle || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8543.20.00.00 || - Generatori di segnali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8543.30.00.00 || - Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8543.70.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8543.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.44 || || Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione || || || || || || ||

|| || - Fili per avvolgimenti: || || || || || || ||

|| 8544.11.00.00 || -- di rame || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8544.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8544.20.00.00 || - Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8544.30.00.00 || - Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V: || || || || || || ||

|| 8544.42.00.00 || -- muniti di pezzi di congiunzione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8544.49.10.00 || --- autoportanti di almelec isolati la cui parte metallica è composta da 7 cavi nudi con un diametro compreso tra 3,15 e 3,55 mm || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8544.49.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8544.60.00.00 || - altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8544.70.00.00 || - Cavi di fibre ottiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

85.45 || || Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici || || || || || || ||

|| || - Elettrodi: || || || || || || ||

|| 8545.11.00.00 || -- dei tipi utilizzati per forni || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8545.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8545.20.00.00 || - Spazzole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8545.90.10.00 || -- destinati alle imprese industriali di fabbricazione delle pile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8545.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.46 || || Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia || || || || || || ||

|| 8546.10.00.00 || - di vetro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8546.20.00.00 || - di ceramica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8546.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.47 || || Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 85.46; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente || || || || || || ||

|| 8547.10.00.00 || - Pezzi isolanti di ceramica || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8547.20.00.00 || - Pezzi isolanti di materie plastiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8547.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

85.48 || || Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 8548.10.00.00 || - Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8548.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

86.01 || || Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici || || || || || || ||

|| 8601.10.00.00 || - a presa di corrente elettrica esterna || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8601.20.00.00 || - ad accumulatori elettrici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.02 || || Altre locomotive e locotrattori; tender || || || || || || ||

|| 8602.10.00.00 || - Locomotive diesel-elettriche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8602.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.03 || || Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04 || || || || || || ||

|| 8603.10.00.00 || - a presa di corrente elettrica esterna || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8603.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.04 || 8604.00.00.00 || Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.05 || 8605.00.00.00 || Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.06 || || Carri per il trasporto di merci su rotaie || || || || || || ||

|| 8606.10.00.00 || - Carri cisterna e simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8606.30.00.00 || - Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8606.91.00.00 || -- coperti e chiusi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8606.92.00.00 || -- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8606.99.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.07 || || Parti di veicoli per strade ferrate o simili || || || || || || ||

|| || - Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti: || || || || || || ||

|| 8607.11.00.00 || -- carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8607.12.00.00 || -- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8607.19.00.00 || -- altri, comprese le parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Freni e loro parti: || || || || || || ||

|| 8607.21.00.00 || -- freni ad aria compressa e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8607.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8607.30.00.00 || - Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| 8607.91.00.00 || -- di locomotive o di locotrattori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8607.99.00.00 || -- altre || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.08 || 8608.00.00.00 || Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

86.09 || 8609.00.00.00 || Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

87.01 || || Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09) || || || || || || ||

|| 8701.10.00.00 || - Motocoltivatori || 5 || C || 5 || 5 || 0 || 0 || 0

|| || - Trattori stradali per semirimorchi: || || || || || || ||

|| 8701.20.10.00 || -- nuovi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8701.20.20.00 || -- usati || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8701.30.00.00 || - Trattori a cingoli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- trattori agricoli: || || || || || || ||

|| 8701.90.11.00 || --- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8701.90.19.00 || --- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8701.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

87.02 || || Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente || || || || || || ||

|| || - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): || || || || || || ||

|| || -- nuovi: || || || || || || ||

|| || --- aventi da 10 a 22 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.10.11.10 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.10.11.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- aventi da 23 a 30 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.10.12.10 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.10.12.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- aventi più di 30 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.10.13.10 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.10.13.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8702.10.20.00 || -- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- nuovi: || || || || || || ||

|| || --- aventi da 10 a 22 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.90.11.10 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.90.11.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- aventi da 23 a 30 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.90.12.10 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.90.12.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- aventi più di 30 posti a sedere, compreso il sedile del conducente: || || || || || || ||

|| 8702.90.13.10 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8702.90.13.90 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8702.90.20.00 || -- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

87.03 || || Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa || || || || || || ||

|| 8703.10.00.00 || - Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: || || || || || || ||

|| || -- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm³: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.21.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.21.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.21.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di cilindrata superiore a 1 000 cm³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm³ || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.22.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.22.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.22.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm³ || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.23.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.23.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.23.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di cilindrata superiore a 3 000 cm³ || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.24.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.24.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.24.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): || || || || || || ||

|| || -- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm³ || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.31.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.31.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.31.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm³: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.32.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.32.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.32.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di cilindrata superiore a 2 500 cm³: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| 8703.33.11.00 || ---- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8703.33.19.00 || ---- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.33.20.00 || --- usati: || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8703.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

87.04 || || Autoveicoli per il trasporto di merci || || || || || || ||

|| || - Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale: || || || || || || ||

|| 8704.10.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): || || || || || || ||

|| || -- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| || ---- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8704.21.11.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.21.11.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri: || || || || || || ||

|| 8704.21.19.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.21.19.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8704.21.20.00 || --- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| || ---- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8704.22.11.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.22.11.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri: || || || || || || ||

|| 8704.22.19.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.22.19.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8704.22.20.00 || --- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di peso a pieno carico superiore a 20 t || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| || ---- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8704.23.11.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.23.11.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri: || || || || || || ||

|| 8704.23.19.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.23.19.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8704.23.20.00 || --- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: || || || || || || ||

|| || -- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| || ---- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8704.31.11.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.31.11.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri: || || || || || || ||

|| 8704.31.19.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.31.19.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8704.31.20.00 || --- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || -- di peso a pieno carico superiore a 5 t: || || || || || || ||

|| || --- nuovi: || || || || || || ||

|| || ---- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8704.32.11.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.32.11.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || ---- altri: || || || || || || ||

|| 8704.32.19.10 || ----- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.32.19.90 || ----- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8704.32.20.00 || --- usati || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8704.90.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8704.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

87.05 || || Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carroattrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) || || || || || || ||

|| 8705.10.00.00 || - Gru-automobili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8705.20.00.00 || - Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8705.30.00.00 || - Autopompe antincendio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8705.40.00.00 || - Autocarri betoniere || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8705.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

87.06 || || Telai degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, con motore || || || || || || ||

|| || - destinati all'industria del montaggio: || || || || || || ||

|| 8706.00.11.00 || -- degli autoveicoli della sottovoce 8701.20.10.00 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8706.00.12.00 || -- degli autoveicoli della voce 87.02 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8706.00.13.00 || -- degli autoveicoli della voce 87.03 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8706.00.14.00 || -- degli autoveicoli della voce 87.04 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8706.00.90.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

87.07 || || Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine || || || || || || ||

|| || - degli autoveicoli della voce 87.03: || || || || || || ||

|| 8707.10.10.00 || -- destinate all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8707.10.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre: || || || || || || ||

|| || -- destinate all'industria del montaggio: || || || || || || ||

|| 8707.90.11.00 || --- degli autoveicoli della sottovoce 8701.20.10.00 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8707.90.12.00 || --- degli autoveicoli della voce 87.02 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8707.90.13.00 || -- degli autoveicoli della voce 87.04 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8707.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

87.08 || || Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05 || || || || || || ||

|| 8708.10.00.00 || - Paraurti e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine): || || || || || || ||

|| 8708.21.00.00 || -- cinture di sicurezza || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.29.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.30.00.00 || - Freni, servofreni e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.40.00.00 || - Cambi di velocità e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.50.00.00 || - Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.70.00.00 || - Ruote, loro parti ed accessori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.80.00.00 || - Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altre parti ed accessori: || || || || || || ||

|| 8708.91.00.00 || -- radiatori e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.92.00.00 || -- silenziatori e tubi di scappamento; loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.93.00.00 || -- frizioni e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.94.00.00 || -- volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.95.00.00 || -- sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento (airbags); loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8708.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

87.09 || || Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti || || || || || || ||

|| || - Carrelli: || || || || || || ||

|| 8709.11.00.00 || -- elettrici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8709.19.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8709.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

87.10 || 8710.00.00.00 || Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

87.11 || || Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar") || || || || || || ||

|| || - con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³: || || || || || || ||

|| 8711.10.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8711.10.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³: || || || || || || ||

|| 8711.20.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8711.20.91.00 || --- di cilindrata superiore a 50 cm³ ed inferiore o uguale a 80 cm³ || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8711.20.99.00 || --- di cilindrata superiore a 80 cm³ ed inferiore o uguale a 250 cm³ || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 500 cm³: || || || || || || ||

|| 8711.30.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8711.30.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm³ e inferiore o uguale a 800 cm³: || || || || || || ||

|| 8711.40.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8711.40.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm³: || || || || || || ||

|| 8711.50.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8711.50.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8711.90.10.00 || -- presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8711.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

87.12 || || Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore || || || || || || ||

|| 8712.00.10.00 || - presentati interamente smontati o non montati importati per l'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8712.00.90.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

87.13 || || Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione || || || || || || ||

|| 8713.10.00.00 || - senza meccanismo di propulsione || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8713.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

87.14 || || Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13 || || || || || || ||

|| || - di motocicli (compresi i ciclomotori): || || || || || || ||

|| 8714.10.10.00 ||  -- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8714.20.00.00 || - di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- telai e forcelle, e loro parti: || || || || || || ||

|| 8714.91.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.91.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- cerchioni e raggi: || || || || || || ||

|| 8714.92.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.92.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere: || || || || || || ||

|| 8714.93.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.93.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti: || || || || || || ||

|| 8714.94.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.94.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- selle: || || || || || || ||

|| 8714.95.10.00 || --- destinate all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.95.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- pedali e pedaliere, e loro parti: || || || || || || ||

|| 8714.96.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.96.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8714.99.10.00 || --- destinati all'industria del montaggio || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8714.99.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

87.15 || 8715.00.00.00 || Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

87.16 || || Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo;  altri veicoli non automobili; loro parti || || || || || || ||

|| 8716.10.00.00 || - Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8716.20.00.00 || - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci: || || || || || || ||

|| 8716.31.00.00 || -- cisterne || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 8716.39.10.00 || --- per il trasporto di legno in tronchi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || --- a cassone ribaltabile: || || || || || || ||

|| 8716.39.21.00 || ---- di capacità inferiore o uguale a 6 m³ e di peso uguale o superiore a 1 600 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8716.39.22.00 || ---- di capacità inferiore o uguale a 6 m³ e di peso inferiore a 1 600 kg || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8716.39.23.00 || ---- di capacità superiore a 6 m³ || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8716.39.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8716.40.00.00 || - altri rimorchi e semirimorchi || 10 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - altri veicoli: || || || || || || ||

|| 8716.80.10.00 || -- a trazione animale || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri veicoli condotti a mano: || || || || || || ||

|| 8716.80.21.00 || --- carriole || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 8716.80.29.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8716.80.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 8716.90.10.00 || -- di rimorchi e semirimorchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8716.90.20.00 || -- di veicoli a trazione animale || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8716.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

88.01 || 8801.00.00.00 || Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

88.02 || || Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita || || || || || || ||

|| || - Elicotteri: || || || || || || ||

|| 8802.11.00.00 || -- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8802.12.00.00 || -- di peso a vuoto superiore a 2000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8802.20.00.00 || - Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8802.30.00.00 || - Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8802.40.00.00 || - Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8802.60.00.00 || - Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

88.03 || || Parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02 || || || || || || ||

|| 8803.10.00.00 || - Eliche e rotori, e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8803.20.00.00 || - Carrelli di atterraggio e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8803.30.00.00 || - altre parti di aeroplani o di elicotteri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8803.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

88.04 || 8804.00.00.00 || Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

88.05 || || Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti || || || || || || ||

|| 8805.10.00.00 || - Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti: || || || || || || ||

|| 8805.21.00.00 || -- simulatori di combattimento aereo e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8805.29.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

89.01 || || Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci || || || || || || ||

|| || - Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto: || || || || || || ||

|| || -- navi per la navigazione interna a propulsione meccanica destinate al trasporto di merci: || || || || || || ||

|| 8901.10.11.00 || --- di stazza lorda inferiore o uguale a 500 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.10.12.00 || --- di stazza lorda superiore a 500 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.10.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.20.00.00 || - Navi cisterna || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.30.00.00 || - Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci || || || || || || ||

|| || -- navi per la navigazione interna a propulsione meccanica destinate al trasporto di merci: || || || || || || ||

|| 8901.90.11.00 || --- di stazza lorda inferiore o uguale a 500 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.90.12.00 || --- di stazza lorda superiore a 500 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8901.90.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

89.02 || || Natanti per la pesca; navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca || || || || || || ||

|| 8902.00.10.00 || - di stazza lorda inferiore o uguale a 10 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8902.00.20.00 || - di stazza lorda superiore a 10 t e inferiore o uguale a 40 t || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - di stazza lorda superiore a 40 t e inferiore o uguale a 300 t: || || || || || || ||

|| 8902.00.31.00 || -- dotate di un impianto di congelamento dei prodotti della pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8902.00.39.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - stazza lorda superiore a 300 t: || || || || || || ||

|| 8902.00.41.00 || -- dotate di un impianto di congelamento dei prodotti della pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8902.00.49.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

89.03 || || Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport;  imbarcazioni a remi e canoe || || || || || || ||

|| 8903.10.00.00 || - Imbarcazioni pneumatiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 8903.91.00.00 || -- imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8903.92.00.00 || -- imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 8903.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

89.04 || 8904.00.00.00 || Rimorchiatori e spintori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

89.05 || || Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili || || || || || || ||

|| 8905.10.00.00 || - Draghe || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8905.20.00.00 || - Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8905.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

89.06 || || Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi || || || || || || ||

|| 8906.10.00.00 || - Navi da guerra || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 8906.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

89.07 || || Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) || || || || || || ||

|| 8907.10.00.00 || - Zattere gonfiabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 8907.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

89.08 || 8908.00.00.00 || Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.01 || || Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || || || || || || ||

|| 9001.10.00.00 || - Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9001.20.00.00 || - Materie polarizzanti in fogli o in lastre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9001.30.00.00 || - Lenti oftalmiche a contatto || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Lenti per occhiali, di vetro: || || || || || || ||

|| 9001.40.10.00 || -- mediche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9001.40.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - Lenti per occhiali, di altre materie: || || || || || || ||

|| 9001.50.10.00 || -- mediche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9001.50.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9001.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.02 || || Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente || || || || || || ||

|| || - Obiettivi: || || || || || || ||

|| 9002.11.00.00 || -- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9002.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9002.20.00.00 || - Filtri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9002.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

90.03 || || Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti || || || || || || ||

|| || - Montature: || || || || || || ||

|| 9003.11.00.00 || -- di materie plastiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9003.19.00.00 || -- di altre materie || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9003.90.00.00 || - Parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.04 || || Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili || || || || || || ||

|| 9004.10.00.00 || - Occhiali da sole || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9004.90.10.00 || -- Occhiali correttivi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9004.90.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.05 || || Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia || || || || || || ||

|| 9005.10.00.00 || - Binocoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9005.80.00.00 || - altri strumenti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9005.90.00.00 || - Parti ed accessori (compresi i sostegni) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.06 || || Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 85.39 || || || || || || ||

|| 9006.10.00.00 || - Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.30.00.00 || - Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.40.00.00 || - Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri apparecchi fotografici: || || || || || || ||

|| 9006.51.00.00 || -- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.52.00.00 || -- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.53.00.00 || -- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia: || || || || || || ||

|| 9006.61.00.00 || -- apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici") || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9006.69.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Parti ed accessori: || || || || || || ||

|| 9006.91.00.00 || -- di apparecchi fotografici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9006.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.07 || || Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono || || || || || || ||

|| 9007.10.00.00 || - Cineprese || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9007.20.00.00 || - Proiettori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Parti ed accessori: || || || || || || ||

|| 9007.91.00.00 || -- di cineprese || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9007.92.00.00 || -- di proiettori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.08 || || Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione || || || || || || ||

|| 9008.50.00.00 || - Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9008.90.00.00 || - Parti ed accessori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.10 || || Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni || || || || || || ||

|| 9010.10.00.00 || - Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9010.50.00.00 || - altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9010.60.00.00 || - Schermi per proiezioni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9010.90.00.00 || - Parti ed accessori || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

90.11 || || Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione || || || || || || ||

|| 9011.10.00.00 || - Microscopi stereoscopici || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9011.20.00.00 || - altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9011.80.00.00 || - altri microscopi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9011.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.12 || || Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi: || || || || || || ||

|| 9012.10.00.00 || - Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9012.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.13 || || Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 9013.10.00.00 || - Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9013.20.00.00 || - Laser, diversi dai diodi laser || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9013.80.00.00 || - altri dispositivi, apparecchi e strumenti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9013.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.14 || || - Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione || || || || || || ||

|| 9014.10.00.00 || - Bussole, comprese quelle di navigazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9014.20.00.00 || - Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9014.80.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9014.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.15 || || Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri || || || || || || ||

|| 9015.10.00.00 || - Telemetri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9015.20.00.00 || - Teodoliti e tacheometri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9015.30.00.00 || - Livelle || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9015.40.00.00 || - Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9015.80.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9015.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.16 || 9016.00.00.00 || Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.17 || || Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo || || || || || || ||

|| 9017.10.00.00 || - Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9017.20.00.00 || - altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9017.30.00.00 || - Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9017.80.00.00 || - altri strumenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9017.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.18 || || Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici || || || || || || ||

|| || - Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici): || || || || || || ||

|| 9018.11.00.00 || -- elettrocardiografi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.12.00.00 || -- apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.13.00.00 || -- apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.14.00.00 || -- apparecchi per scintigrafia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.20.00.00 || - Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili: || || || || || || ||

|| 9018.31.00.00 || -- siringhe, con o senza aghi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.32.00.00 || -- aghi tubolari di metallo ed aghi per suture || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.39.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria: || || || || || || ||

|| 9018.41.00.00 || -- trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.49.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.50.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9018.90.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.19 || || Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria || || || || || || ||

|| || Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica: || || || || || || ||

|| 9019.10.10.00 || -- "Jacuzzi" e apparecchi per idromassaggio simili || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9019.10.90.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9019.20.00.00 || - Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.20 || 9020.00.00.00 || Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.21 || || Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità || || || || || || ||

|| 9021.10.00.00 || - Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Oggetti e apparecchi di protesi dentaria: || || || || || || ||

|| 9021.21.00.00 || -- denti artificiali || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9021.29.00.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri oggetti e apparecchi di protesi: || || || || || || ||

|| 9021.31.00.00 || -- protesi articolari || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9021.39.00.00 || -- altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9021.40.00.00 || - Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, ad eccezione di parti ed accessori || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9021.50.00.00 || - Stimolatori cardiaci (pacemakers) ad eccezione di parti ed accessori || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9021.90.00.00 || - altri || 0 || A || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

90.22 || || Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento || || || || || || ||

|| || - Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia: || || || || || || ||

|| 9022.12.00.00 || -- apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.13.00.00 || -- apparecchi per uso odontoiatrico || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.14.00.00 || -- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.19.00.00 || -- per altri usi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia: || || || || || || ||

|| 9022.21.00.00 || -- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.29.00.00 || -- per altri usi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.30.00.00 || - Tubi a raggi X || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9022.90.00.00 || - altri, comprese le parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.23 || 9023.00.00.00 || Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.24 || || Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) || || || || || || ||

|| 9024.10.00.00 || - Macchine ed apparecchi per prove su metalli || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9024.80.00.00 || - altre macchine ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9024.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.25 || || Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro || || || || || || ||

|| || - Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti: || || || || || || ||

|| 9025.11.00.00 || -- a liquido, a lettura diretta || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9025.19.00.00 || -- altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9025.80.00.00 || - altri strumenti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9025.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.26 || || Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32 || || || || || || ||

|| 9026.10.00.00 || - per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9026.20.00.00 || - per la misura o il controllo della pressione || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9026.80.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9026.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.27 || || Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi || || || || || || ||

|| 9027.10.00.00 || - Analizzatori di gas o di fumi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9027.20.00.00 || - Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9027.30.00.00 || - Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9027.50.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9027.80.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9027.90.00.00 || - Microtomi; parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.28 || || Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura || || || || || || ||

|| 9028.10.00.00 || - Contatori di gas || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9028.20.00.00 || - Contatori di liquidi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9028.30.00.00 || - Contatori di elettricità || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9028.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.29 || || Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 90.14 o 90.15; stroboscopi || || || || || || ||

|| 9029.10.00.00 || - Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9029.20.00.00 || - Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9029.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.30 || || Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti || || || || || || ||

|| 9030.10.00.00 || - Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.20.00.00 || - Oscilloscopi ed oscillografi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità, della resistenza o della potenza: || || || || || || ||

|| 9030.31.00.00 || -- multimetri, senza dispositivo registratore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.32.00.00 || -- multimetri, con dispositivo registratore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.33.00.00 || -- altri, senza dispositivo registratore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.39.00.00 || -- altri, con dispositivo registratore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.40.00.00 || - altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri strumenti ed apparecchi: || || || || || || ||

|| 9030.82.00.00 || -- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.84.00.00 || -- altri, con dispositivo registratore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.89.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9030.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.31 || || Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili || || || || || || ||

|| 9031.10.00.00 || - Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9031.20.00.00 || - Banchi di prova || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || - altri strumenti ed apparecchi ottici: || || || || || || ||

|| 9031.41.00.00 || -- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9031.49.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9031.80.00.00 || - altri strumenti, apparecchi e macchine || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9031.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.32 || || Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici || || || || || || ||

|| 9032.10.00.00 || - Termostati || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9032.20.00.00 || - Manostati (pressostati) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri strumenti ed apparecchi: || || || || || || ||

|| 9032.81.00.00 || -- idraulici o pneumatici || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9032.89.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9032.90.00.00 || - Parti ed accessori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

90.33 || 9033.00.00.00 || Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

91.01 || || Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || || || || || || ||

|| || - Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: || || || || || || ||

|| 9101.11.00.00 || -- solamente con indicatore meccanico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9101.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato: || || || || || || ||

|| 9101.21.00.00 || -- a carica automatica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9101.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9101.91.00.00 || -- a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9101.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.02 || || Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 91.01 || || || || || || ||

|| || - Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: || || || || || || ||

|| 9102.11.00.00 || -- solamente con indicatore meccanico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9102.12.00.00 || -- solamente con indicatore optoelettronico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9102.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato: || || || || || || ||

|| 9102.21.00.00 || -- a carica automatica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9102.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9102.91.00.00 || -- a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9102.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.03 || || Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili || || || || || || ||

|| 9103.10.00.00 || - a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9103.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.04 || 9104.00.00.00 || Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.05 || || Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili || || || || || || ||

|| || - Sveglie: || || || || || || ||

|| 9105.11.00.00 || -- a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9105.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pendole ed orologi, murali: || || || || || || ||

|| 9105.21.00.00 || -- a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9105.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9105.91.00.00 || -- a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9105.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.06 || || Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore) || || || || || || ||

|| 9106.10.00.00 || - Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9106.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.07 || 9107.00.00.00 || Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.08 || || Movimenti di orologi tascabili, completi e montati || || || || || || ||

|| || - a funzionamento elettrico: || || || || || || ||

|| 9108.11.00.00 || -- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9108.12.00.00 || -- solamente con indicatore optoelettronico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9108.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9108.20.00.00 || - a carica automatica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9108.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

ALLEGATO D

APPENDICI DEL CAPO 3 RELATIVO AGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Appendice I

Elenco dei prodotti prioritari della Parte Africa occidentale destinati all'esportazione nell'Unione europea

Tali prodotti saranno identificati dalla Parte Africa occidentale e comunicati al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro tre (3) mesi dalla data della sua istituzione.

Appendice II

Elenco delle autorità competenti

A. Elenco delle autorità competenti dell'Unione europea

Le attività di controllo sono suddivise tra i servizi nazionali dei singoli Stati membri e la Commissione europea. In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni:

a)           per quanto riguarda le esportazioni destinate alla regione dell'Africa occidentale gli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni e delle prescrizioni di produzione, segnatamente delle ispezioni prescritte e del rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) che attestano il rispetto delle norme e delle prescrizioni concordate;

b)           per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla regione dell'Africa occidentale gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità di tali importazioni alle condizioni di importazione stabilite dall'Unione europea;

c)           la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e degli audit dei sistemi di controllo, nonché dell'azione legislativa volta a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato interno europeo.

Tali autorità saranno designate dalla Parte Unione europea e l'elenco sarà comunicato al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro tre (3) mesi dalla data della sua istituzione.

B. Elenco delle autorità competenti della regione dell'Africa occidentale

Tali autorità saranno designate dalla Parte Africa occidentale e l'elenco sarà comunicato al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro tre (3) mesi dalla data della sua istituzione.

ALLEGATO E

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)           "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)           "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dalle Parti, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente Protocollo;

c)           "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata dalle Parti, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente Protocollo;

d)           "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;

e)           "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

f)            "informazioni": dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni e altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, e loro copie certificate o autenticate.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.           Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Protocollo per garantire che sia data corretta esecuzione alla legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.           L'assistenza in materia doganale prevista nel presente Protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti contraenti competenti per l'attuazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo previo accordo di quest'ultima.

3.           L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente Protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.           Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta esecuzione della legislazione doganale, comprese le disposizioni relative al valore in dogana e all'origine delle merci. Sono comprese altresì le informazioni riguardanti le attività constatate o programmate che costituiscano o possano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.           Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)      se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale al quale sono state vincolate le merci;

b)      se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale al quale sono state vincolate le merci;

c)      se i documenti ufficiali presentati a sostegno di una dichiarazione delle merci effettuata nel territorio doganale dell'autorità richiedente sono autentici.

3.           Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)      le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)      i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)      le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d)      i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di loro iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta esecuzione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)           attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

b)           nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)           merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)           persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

e)           mezzi di trasporto rispetto ai quali si possa ragionevolmente ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1.           Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

a)      consegnare tutti i documenti o

b)      notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente Protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.

2.           Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.           Le domande di assistenza formulate a norma del presente Protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.           Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a)      l'autorità richiedente;

b)      la misura richiesta;

c)      l'oggetto e il motivo della domanda;

d)      le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi giuridici pertinenti;

e)      le indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini; e

f)       una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.           Le domande sono presentate in inglese, in francese, in portoghese o in qualsiasi altra lingua accettabile per l'autorità interpellata. Se necessario i documenti di accompagnamento sono tradotti in una lingua reciprocamente accettabile.

4.           Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.           Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2.           Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3.           I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da essa stabilite, recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1, per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente Protocollo.

4.           I funzionari debitamente autorizzati della Parte richiedente possono, d'intesa con la Parte interpellata e alle condizioni da essa stabilite, partecipare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.           L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate e altro materiale pertinente.

2.           Queste informazioni possono essere in formato elettronico.

3.           Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima o su richiesta dell'autorità competente che li ha trasmessi.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.           L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcune condizioni o esigenze qualora la Parte Africa occidentale o la Parte Unione europea ritenga che l'assistenza a titolo del presente Protocollo:

a)      possa pregiudicare la sovranità dello Stato dell'Africa occidentale o dello Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente Protocollo; oppure

b)      possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure

c)      violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.           L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o le condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3.           Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

4.           Qualora l'autorità interpellata ritenga che lo sforzo necessario a soddisfare una richiesta sia palesemente sproporzionato rispetto al vantaggio percepito dall'autorità richiedente, può rifiutare di fornire l'assistenza richiesta.

5.           Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.           Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente Protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti disposizioni di legge della Parte che le ha ricevute.

2.           Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della Parte che potrebbe fornirli.

3.           L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente Protocollo è considerato conforme ai fini dello stesso. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale utilizzo.

4.           Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente Protocollo. La Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzo è soggetto alle restrizioni imposte da tale autorità.

5.           L'autorità richiedente che riceve dati personali informa su richiesta l'autorità interpellata che ha fornito tali dati dell'utilizzo che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti.

6.           I dati personali forniti a norma del presente Protocollo sono conservati soltanto per il tempo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati trasmessi.

7.           L'autorità interpellata che trasmette dati personali assicura, per quanto possibile, che tali dati siano stati ottenuti lecitamente, che siano precisi e attuali e che non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi per i quali sono stati trasmessi.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente Protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

1.           Le Parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute a norma del presente Protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

2.           Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 7, paragrafo 1, se per l'espletamento di una richiesta sono necessarie spese giustificate di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni alle quale ottemperare alla richiesta nonché le modalità secondo le quali le spese saranno sostenute.

Articolo 13

Attuazione

1.           L'attuazione del presente Protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati dell'Africa occidentale e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Essi decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del Protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organismi competenti le modifiche del presente Protocollo che ritengano necessarie.

2.           Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate a norma del presente Protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.           In considerazione delle competenze rispettive dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, da un lato, e delle competenze rispettive dell'ECOWAS, dell'UEMOA e degli Stati dell'Africa occidentale, dall'altro, le disposizioni del presente Protocollo:

a)      non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)      sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e Stati dell'Africa occidentale; e

c)      non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente Protocollo che possa interessare l'Unione europea;

d)      non pregiudicano le disposizioni pertinenti della Parte Africa occidentale che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea, dell'ECOWAS o dell'UEMOA e le autorità doganali dei loro Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente Protocollo che possa interessare la Parte Africa occidentale.

2.           Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente Protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e uno Stato dell'Africa occidentale, qualora le disposizioni di tale accordo bilaterale risultassero incompatibili con quelle del presente Protocollo.

Articolo 15

Applicazione

Per risolvere le questioni inerenti l'applicazione del presente Protocollo e delle sue disposizioni, le Parti si consultano in sede di comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 5 dell'Accordo.

ALLEGATO F

PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA APE PER LO SVILUPPO (PAPED)

PREAMBOLO

LE PARTI DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE, L'ECOWAS E L'UEMOA, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

TENENDO presenti gli obiettivi citati nell'APE;

CONVINTE della necessità di rendere il programma APE per lo sviluppo (PAPED) uno dei principali strumenti per garantire la dimensione relativa allo sviluppo dell'APE tra l'Africa occidentale e l'Unione europea;

Prendendo atto delle conclusioni delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea del 10 maggio 2010 e del 17 marzo 2014, che hanno accolto con favore il PAPED e hanno riconosciuto l'importanza dei meccanismi intesi ad aiutare la regione dell'Africa occidentale ad affrontare gli adattamenti e gli adeguamenti necessari sul piano economico, sociale e fiscale, nonché delle stime dei fondi indicativi disponibili a tali date per attività connesse al PAPED a valere sull'insieme dei suoi strumenti finanziari;

DESIDEROSE di precisare in via convenzionale, mediante un allegato che formi parte integrante dell'APE e in conformità con i suoi principi, le modalità di attuazione e di sostegno del PAPED;

CONVENGONO quanto segue:

CAPO I - OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivi

1.           Il presente Protocollo ha lo scopo di precisare le modalità di attuazione del programma APE per lo sviluppo (PAPED) in base alle disposizioni della parte III dell'Accordo. Tale attuazione si realizza in uno spirito di partenariato, nell'ambito del sostegno agli sforzi della regione dell'Africa occidentale per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo di partenariato economico (APE) e nell'Accordo di Cotonou.

2.           Conformemente alle disposizioni dell'articolo 57 dell'Accordo, l'attuazione del PAPED dovrà favorire:

a)      la diversificazione e l'aumento delle capacità produttive;

b)      lo sviluppo del commercio intraregionale e l'agevolazione dell'accesso ai mercati internazionali;

c)      il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture nazionali e regionali legate al commercio;

d)      la realizzazione degli adeguamenti indispensabili e la considerazione delle altre esigenze legate al commercio;

e)      l'attuazione, il controllo e la valutazione dell'APE da parte della regione dell'Africa occidentale.

Articolo 2

Principi

1.           Le Parti si impegnano ad attuare il presente protocollo tenendo conto degli impegni concordati a livello internazionale in materia di efficacia degli aiuti allo sviluppo e degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo della regione dell'Africa occidentale, sia a livello nazionale che regionale. In particolare, si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari nonché delle esigenze specifiche dei paesi in situazione postbellica.

2.           Nel perseguimento degli obiettivi dell'APE e nell'applicazione del presente Protocollo le Parti sostengono e aderiscono altresì ai principi seguenti:

a)      l'adeguamento tra le esigenze formulate e i finanziamenti;

b)      la titolarità e la prevedibilità degli aiuti a termini della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e del programma d'azione di Accra;

c)      la sostenibilità delle risorse a termini dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'Accordo;

d)      l'efficienza, la coerenza e il coordinamento delle azioni;

e)      la sussidiarietà tra il livello regionale e quello nazionale;

f)       la programmazione pluriennale delle attività del PAPED.

CAPO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PAPED

Articolo 3

Programmazione

1.           Il PAPED è attuato sulla base indicativa di una matrice di attività articolata in piani operativi, che precisano le attività prioritarie della regione dell'Africa occidentale a livello nazionale e regionale, i costi stimati e il calendario di attuazione. I piani operativi sono formulati in base a una procedura partecipativa e a un dialogo con i partner tecnici e finanziari, per ciascun periodo di attuazione, sulla scorta del documento quadro del PAPED.

2.           A norma dell'articolo 54 dell'Accordo la programmazione del sostegno dell'Unione europea viene effettuata a valere sul Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente alle disposizioni dell'accordo di Cotonou e dei programmi indicativi nazionali e regionali. La programmazione del sostegno fornito dagli Stati membri dell'Unione europea si svolge conformemente alle disposizioni dei rispettivi strumenti bilaterali di cooperazione. Per gli altri strumenti essa viene effettuata in conformità delle rispettive basi giuridiche.

3.           I piani operativi sono sufficientemente flessibili da consentire l'adeguamento permanente delle attività agli obiettivi del PAPED e da tener conto di eventuali cambiamenti della situazione degli Stati e delle organizzazioni regionali. A tal fine le Parti procedono in particolare ad una revisione periodica di tali piani.

4.           Le Parti si accordano per individuare sinergie e complementarità tra le attività del PAPED e altri programmi di sostegno al commercio durante le fasi di elaborazione, attuazione, controllo e valutazione, nonché nell'applicazione dell'intesa operativa.

5.           Nel quadro delle procedure di cui all'articolo 54 dell'Accordo le Parti concordano piani di finanziamento indicativi connessi ai piani operativi in seguito ad un dialogo a cui esse invitano gli altri partner tecnici e finanziari e le cui conclusioni sono concordate e firmate dalle Parti Africa occidentale e Unione europea.

6.           La Parte Africa occidentale si impegna ad assicurare la coerenza tra l'attuazione del PAPED, da un lato, e le sue politiche e strategie di sviluppo economico e settoriale e i suoi strumenti di programmazione di bilancio, dall'altro.

CAPO III - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Articolo 4

Fonti di finanziamento

1.           Le modalità di finanziamento da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sono descritte all'articolo 54 dell'Accordo.

2.           La Parte Africa occidentale apporta il suo contributo, anche finanziario, all'attuazione del PAPED.

3.           Nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, dell'Accordo, l'Unione europea e i suoi Stati membri forniscono il loro sostegno per trovare il finanziamento integrativo necessario, in particolare agevolando l'intervento di altri investitori.

Articolo 5

Importo del finanziamento

1.           Nel quadro degli articoli 3 e 4 del presente Protocollo e della parte III dell'Accordo le Parti si impegnano a mobilitare risorse per il finanziamento dei programmi operativi pluriennali.

2.           L'importo indicativo del finanziamento che la Parte europea dovrà apportare per ciascun piano pluriennale è comunicato alla Parte Africa occidentale, all'inizio del periodo, fatta salva la durata dei cicli di programmazione degli strumenti di cooperazione utilizzati a tal fine, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente Protocollo.

3.           Entro la fine di ciascun periodo di attuazione dei piani operativi le Parti valutano il livello di esecuzione dei programmi, il grado di realizzazione degli impegni e l'entità degli esborsi. Questa valutazione congiunta serve da base per orientare i piani operativi per il periodo successivo.

4.           Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea esamina le questioni relative agli aspetti "sviluppo" dell'Accordo e formula raccomandazioni appropriate per la sua effettiva attuazione.

Articolo 6

Ammissibilità al finanziamento

I seguenti enti od organismi sono ammissibili, tra gli altri, ai finanziamenti istituiti nell'ambito del PAPED, fatte salve le disposizioni relative agli specifici strumenti di cooperazione mobilitati a tale scopo. Tali enti od organismi sono:

a)           Stati dell'Africa occidentale e loro ripartizioni;

b)           organizzazioni d'integrazione regionale (ECOWAS, UEMOA), nonché le rispettive strutture specializzate;

c)           altre organizzazioni intergovernative cui appartengono uno o più Stati dell'Africa occidentale, comprese le organizzazioni cui aderiscono Stati non membri dell'Africa occidentale, autorizzate dagli Stati dell'Africa occidentale o dalle due organizzazioni regionali;

d)           organismi congiunti istituiti dagli Stati dell'Africa occidentale e dall'Unione europea per realizzare determinati obiettivi specifici;

e)           agenzie nazionali e/o regionali pubbliche o parastatali nonché istituzioni finanziarie pubbliche e banche di sviluppo degli Stati dell'Africa occidentale; società, imprese e altri organismi del settore privato degli Stati o della regione dell'Africa occidentale;

f)            intermediari finanziari dell'Africa occidentale che concedono, promuovono e finanziano investimenti privati negli Stati dell'Africa occidentale;

g)           gli attori non governativi degli Stati dell'Africa occidentale.

Articolo 7

Fondo regionale APE

1.           A norma dell'articolo 61 dell'Accordo la Parte Africa occidentale, in consultazione con i partner tecnici e finanziari, istituisce un Fondo regionale APE per mobilitare, incanalare e coordinare le risorse dell'Unione europea, dell'Africa occidentale e di altri investitori di concerto con il PAPED. I settori di intervento del Fondo regionale APE sono i medesimi del PAPED.

2.           Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono concordare altri meccanismi o altre modalità di finanziamento del PAPED. Se del caso, le Parti istituiscono procedure conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti al fine di garantire che gli stessi siano erogati in maniera semplificata, efficace e rapida.

CAPO IV

INTESA OPERATIVA

Articolo 8

Intesa operativa

1.           In considerazione degli impegni in materia di efficacia degli aiuti, la Parte Unione europea istituirà un accordo operativo proprio, in linea con il quadro istituzionale dell'APE, volto in particolare ad assicurare, nell'ambito del suo sostegno al PAPED, le seguenti funzioni:

a)      il coordinamento del sostegno europeo, in linea con il codice di condotta dell'Unione europea in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo;

b)      il controllo dell'assistenza fornita;

c)      il dialogo con i beneficiari in merito all'attuazione del PAPED e le pertinenti politiche e strategie di sviluppo economico e settoriale;

d)      la mobilitazione di risorse a norma dell'articolo 54 dell'Accordo;

e)      l'equilibrio e l'adeguamento tra esigenze, sostegno e fonti di finanziamento.

2.           La Parte Africa occidentale istituirà un'intesa operativa propria, in linea con il quadro istituzionale dell'APE, volta a garantire l'attuazione delle attività del PAPED in sinergia con l'attuazione del programma di integrazione regionale, in particolare il recepimento delle politiche regionali da parte degli Stati, l'applicazione del quadro normativo regionale e il controllo del medesimo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Valutazione

1.           Le Parti assicurano una valutazione del PAPED con la frequenza da esse concordata. Il quadro strategico, la matrice di attività e i piani operativi del PAPED costituiscono gli elementi essenziali di tale valutazione.

2.           Nell'ambito dell'Osservatorio della competitività di cui all'articolo 61 dell'Accordo, le Parti definiscono congiuntamente indicatori di realizzazione e di risultato riguardanti, in particolare, gli effetti e le ripercussioni dell'APE e del PAPED nella regione dell'Africa occidentale, fra l'altro, sulla competitività e sulla diversificazione della produzione, sugli investimenti, sul commercio regionale, sul commercio con l'Unione europea e con il resto del mondo, segnatamente le esportazioni della Parte Africa occidentale di prodotti trasformati e di servizi, sull'occupazione e, più in generale, sullo sviluppo socioeconomico degli Stati dell'Africa occidentale.

3.           A norma delle disposizioni di cui alla parte III dell'Accordo le Parti utilizzano gli indicatori definiti congiuntamente per perseguire la sinergia tra il ritmo dell'attuazione degli impegni assunti dalla Parte Africa occidentale, da un lato, e i progressi compiuti nell'attuazione delle attività e dei programmi del PAPED, dall'altro.

Articolo 10

Revisione del Protocollo

Le modifiche e le revisioni del presente Protocollo sono soggette alle stesse norme e procedure stabilite all'articolo 111 dell'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI PAESI CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE DOGANALE CON L'UNIONE EUROPEA

La Parte Unione europea ricorda l'obbligo dei paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione europea.

In tale contesto l'Unione europea invita la Parte Africa occidentale ad avviare quanto prima i negoziati con i paesi che :

a)           hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea, e

b)           i cui prodotti non beneficiano delle condizioni tariffarie di cui al presente Accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio.

La Parte Africa occidentale prende atto di quanto sopra e comunica alla Parte Unione europea che adotterà ogni iniziativa ai fini di un'adeguata valutazione dell'istanza dell'Unione europea relativa alla negoziazione di accordi di libero scambio con i paesi interessati.

ALLEGATO C (Parte 10)

N. di posizione SH2012 || Nomenclatura tariffaria e statistica || Designazione delle merci || Aliquota di base || Gruppi || T || 01/01/T+5 || 01/01/T+10 || 01/01/T+15 || 01/01/T+20

91.09 || || Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili || || || || || || ||

|| 9109.10.00.00 || - a funzionamento elettrico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9109.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.10 || || Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria || || || || || || ||

|| || - di orologi tascabili: || || || || || || ||

|| 9110.11.00.00 || -- movimenti completi, non montati o parzialmente montati (chablons) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9110.12.00.00 || -- movimenti incompleti, montati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9110.19.00.00 || -- sbozzi || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9110.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.11 || || Casse per orologi delle voci 91.01 o 91.02 e loro parti || || || || || || ||

|| 9111.10.00.00 || - Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9111.20.00.00 || - Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9111.80.00.00 || - altre casse || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9111.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

91.12 || || Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti || || || || || || ||

|| 9112.20.00.00 || - Casse e gabbie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9112.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

91.13 || || Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti || || || || || || ||

|| 9113.10.00.00 || - di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9113.20.00.00 || - di metalli comuni, anche dorati o argentati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9113.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

91.14 || || Altre forniture d'orologeria || || || || || || ||

|| 9114.10.00.00 || - Molle, comprese le spirali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9114.30.00.00 || - Quadranti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9114.40.00.00 || - Platine e ponti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9114.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

92.01 || || Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera || || || || || || ||

|| 9201.10.00.00 || - Pianoforti verticali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9201.20.00.00 || - Pianoforti a coda || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9201.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.02 || || Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) || || || || || || ||

|| 9202.10.00.00 || - ad arco strofinato, a mezzo di un archetto || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9202.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.05 || || Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia || || || || || || ||

|| 9205.10.00.00 || - Strumenti detti "ottoni" || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9205.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.06 || 9206.00.00.00 || Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas] || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.07 || || Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) || || || || || || ||

|| 9207.10.00.00 || - Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9207.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.08 || || Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca || || || || || || ||

|| 9208.10.00.00 || - Scatole musicali || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9208.90.00.00 || - altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

92.09 || || Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie || || || || || || ||

|| 9209.30.00.00 || - Corde armoniche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9209.91.00.00 || -- parti ed accessori di pianoforti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9209.92.00.00 || -- parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9209.94.00.00 || -- parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07 || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9209.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

93.01 || || Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche || || || || || || ||

|| 9301.10.00.00 || - Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.20.00.00 || - Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- fucili e carabine || || || || || || ||

|| 9301.90.11.00 || --- con almeno una canna liscia, completamente automatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.12.00 || --- a otturatore || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.13.00 || --- semiautomatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.19.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.20.00 || -- mitragliatrici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- pistole mitragliatrici (mitra) || || || || || || ||

|| 9301.90.31.00 || --- pistole completamente automatiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.39.00 || --- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9301.90.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

93.02 || || Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 93.03 o 93.04 || || || || || || ||

|| 9302.00.10.00 || - Rivoltelle || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pistole ad una canna: || || || || || || ||

|| 9302.00.21.00 || -- semiautomatiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9302.00.29.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9302.00.30.00 || - Pistole a più canne || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

93.03 || || Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) || || || || || || ||

|| 9303.10.00.00 || - Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia: || || || || || || ||

|| || -- fucili e carabine ad una canna: || || || || || || ||

|| 9303.20.11.00 || --- a pompa || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.20.12.00 || --- semiautomatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.20.19.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.20.20.00 || -- fucili e carabine con più canne, compresi i fucili combinati || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo: || || || || || || ||

|| 9303.30.10.00 || -- a otturatore a colpo singolo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.30.20.00 || -- semiautomatici || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.30.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9303.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

93.04 || 9304.00.00.00 || Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 93.07 || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

93.05 || || Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 93.01 a 93.04 || || || || || || ||

|| || - di rivoltelle o pistole: || || || || || || ||

|| 9305.10.10.00 || -- meccanismi di messa a fuoco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.20.00 || -- carcasse || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.30.00 || -- canne || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.40.00 || -- pistoni, ganci di blocco e ammortizzatori a gas || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.50.00 || -- caricatori e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.60.00 || -- silenziatori (dispositivi che attenuano il rumore della detonazione) e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.70.00 || -- calci, guancette e calcioli || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.80.00 || -- cursori (per pistole) e tamburi (per rivoltelle) || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.10.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - di fucili o carabine della voce 93.03 || || || || || || ||

|| 9305.20.10.00 || -- meccanismi di messa a fuoco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.20.00 || -- carcasse || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.30.00 || -- canne rigate || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.40.00 || -- pistoni, tenoni di chiusura e ammortizzatori a gas || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.50.00 || -- caricatori e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.60.00 || -- silenziatori (dispositivi che attenuano il rumore della detonazione) e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.70.00 || -- dispositivi anti vampa e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.80.00 || -- otturatori, blocchi (piastrine) e scatole di culatta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.20.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| || -- di armi da guerra della voce 93.01: || || || || || || ||

|| || --- di mitragliatrici, pistole mitragliatrici (mitra), fucili o carabine: || || || || || || ||

|| 9305.91.11.00 || ---- meccanismi di messa a fuoco || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.12.00 || ---- carcasse || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.13.00 || ---- canne || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.14.00 || ---- pistoni, tenoni di chiusura e ammortizzatori a gas || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.15.00 || ---- caricatori e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.16.00 || ---- silenziatori (dispositivi che attenuano il rumore della detonazione) e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.17.00 || ---- dispositivi anti vampa e loro parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.18.00 || ---- otturatori, blocchi (piastrine) e scatole di culatta || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.19.00 || ---- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.91.90.00 || --- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9305.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

93.06 || || Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce || || || || || || ||

|| || - Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa: || || || || || || ||

|| 9306.21.00.00 || -- cartucce || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 9306.29.10.00 || --- parti di cartuccia || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9306.29.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altre cartucce e loro parti: || || || || || || ||

|| 9306.30.10.00 || -- cartucce || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9306.30.90.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9306.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

93.07 || 9307.00.00.00 || Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

94.01 || || Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti || || || || || || ||

|| 9401.10.00.00 || - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.20.00.00 || - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.30.00.00 || - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.40.00.00 || - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Mobili per sedersi, di canna d'India, di vimini, di bambù o di materie simili: || || || || || || ||

|| 9401.51.00.00 || -- di bambù o canna d'India || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: || || || || || || ||

|| 9401.61.00.00 || -- imbottiti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9401.69.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: || || || || || || ||

|| 9401.71.00.00 || -- imbottiti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.79.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9401.80.00.00 || - altri mobili per sedersi || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 9401.90.10.00 || -- imbottite || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9401.90.90.00 || -- altre || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

94.02 || || Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti || || || || || || ||

|| || - Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti: || || || || || || ||

|| 9402.10.10.00 || -- poltrone per dentisti e loro parti || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9402.10.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9402.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

94.03 || || Altri mobili e loro parti || || || || || || ||

|| 9403.10.00.00 || - Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9403.20.00.00 || - altri mobili di metallo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9403.30.00.00 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9403.40.00.00 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9403.50.00.00 || - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9403.60.00.00 || - altri mobili di legno || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Mobili di materie plastiche: || || || || || || ||

|| 9403.70.10.00 || -- girelli per bambini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9403.70.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Mobili di altre materie, compresi la canna d'India, i vimini, i bambù o materie simili: || || || || || || ||

|| 9403.81.00.00 || -- di bambù o di canna d'India || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9403.89.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9403.90.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

94.04 || || Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti || || || || || || ||

|| 9404.10.00.00 || - Sommier || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Materassi: || || || || || || ||

|| 9404.21.00.00 || -- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9404.29.00.00 || -- di altre materie || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9404.30.00.00 || - Sacchi a pelo || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9404.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

94.05 || || Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove || || || || || || ||

|| 9405.10.00.00 || - Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9405.20.00.00 || - Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9405.30.00.00 || - Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9405.40.00.00 || - altri apparecchi elettrici per l'illuminazione || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Apparecchi per l'illuminazione non elettrici || || || || || || ||

|| 9405.50.10.00 || -- lanterne a vento || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9405.50.20.00 || -- lanterne a pressione di petrolio || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9405.50.90.00 || -- altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9405.60.00.00 || - Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| || - Parti: || || || || || || ||

|| 9405.91.00.00 || -- di vetro || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9405.92.00.00 || -- di materie plastiche || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| 9405.99.00.00 || -- altri || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

94.06 || 9406.00.00.00 || Costruzioni prefabbricate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

95.03 || 9503.00.00.00 || Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

95.04 || || Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling) || || || || || || ||

|| 9504.20.00.00 || - Bigliardi di ogni tipo e loro accessori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9504.30.00.00 || - altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9504.40.00.00 || - Carte da gioco || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9504.50.00.00 || - Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504.30 || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9504.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

95.05 || || Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese || || || || || || ||

|| 9505.10.00.00 || - Oggetti per feste di Natale || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9505.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

95.06 || || Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare || || || || || || ||

|| || - Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve: || || || || || || ||

|| 9506.11.00.00 || -- sci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.12.00.00 || -- attacchi per sci || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici: || || || || || || ||

|| 9506.21.00.00 || -- tavole a vela || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf: || || || || || || ||

|| 9506.31.00.00 || -- bastoni completi || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.32.00.00 || -- palle || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.39.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.40.00.00 || - Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde: || || || || || || ||

|| 9506.51.00.00 || -- racchette da tennis, anche senza corde || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.59.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo: || || || || || || ||

|| 9506.61.00.00 || -- palle da tennis || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.62.00.00 || -- gonfiabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.69.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.70.00.00 || - Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9506.91.00.00 || -- oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9506.99.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

95.07 || || Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 92.08 o 97.05) ed oggetti simili per la caccia || || || || || || ||

|| 9507.10.00.00 || - Canne da pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9507.20.00.00 || - Ami, anche montati su alamatori || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9507.30.00.00 || - Mulinelli per la pesca || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9507.90.00.00 || - altri || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

95.08 || || Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti || || || || || || ||

|| 9508.10.00.00 || - Circhi ambulanti e serragli ambulanti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9508.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.01 || || Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) || || || || || || ||

|| 9601.10.00.00 || - Avorio lavorato e lavori di avorio || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9601.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.02 || 9602.00.00.00 || Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.03 || || Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili || || || || || || ||

|| 9603.10.00.00 || - Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi: || || || || || || ||

|| 9603.21.00.00 || -- spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9603.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici: || || || || || || ||

|| 9603.30.10.00 || -- pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9603.30.90.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9603.40.00.00 || - Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9603.50.00.00 || - altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9603.90.00.00 || - altri || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

96.04 || 9604.00.00.00 || Stacci e crivelli, a mano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.05 || 9605.00.00.00 || Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.06 || || Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni || || || || || || ||

|| 9606.10.00.00 || - Bottoni a pressione e loro parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Bottoni: || || || || || || ||

|| 9606.21.00.00 || -- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9606.22.00.00 || -- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9606.29.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9606.30.00.00 || - Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.07 || || Chiusure lampo e loro parti || || || || || || ||

|| || - Chiusure lampo: || || || || || || ||

|| 9607.11.00.00 || -- con dentini di metalli comuni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9607.19.00.00 || -- altre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9607.20.00.00 || - Parti || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

96.08 || || Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09 || || || || || || ||

|| 9608.10.00.00 || - Penne e matite a sfera || 20 || D || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione || Esclusione

|| 9608.20.00.00 || - Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9608.30.00.00 || - Penne stilografiche ed altre penne || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9608.40.00.00 || - Portamine || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9608.50.00.00 || - Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9608.60.00.00 || - Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - altri: || || || || || || ||

|| 9608.91.00.00 || -- pennini da scrivere e punte per pennini || 10 || B || 10 || 10 || 5 || 0 || 0

|| || -- altri: || || || || || || ||

|| 9608.99.10.00 || --- teste a sfera || 5 || A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 9608.99.90.00 || --- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.09 || || Matite (diverse dalle matite della voce 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti || || || || || || ||

|| 9609.10.00.00 || - Matite con guaina || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9609.20.00.00 || - Mine per matite o per portamine || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9609.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.10 || 9610.00.00.00 || Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.11 || 9611.00.00.00 || Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano;  compositoi e stamperie con compositoi, a mano || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.12 || || Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce;  cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola || || || || || || ||

|| 9612.10.00.00 || - Nastri inchiostratori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9612.20.00.00 || - Cuscinetti per timbri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.13 || || Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 36.03), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini || || || || || || ||

|| 9613.10.00.00 || - Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9613.20.00.00 || - Accendini tascabili, a gas, ricaricabili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9613.80.00.00 || - altri accendini ed accenditori || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9613.90.00.00 || - Parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.14 || 9614.00.00.00 || Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.15 || || Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 85.16, e loro parti || || || || || || ||

|| || - Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili: || || || || || || ||

|| 9615.11.00.00 || -- di gomma indurita o di materie plastiche || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9615.19.00.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9615.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.16 || || Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta || || || || || || ||

|| 9616.10.00.00 || - Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9616.20.00.00 || - Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.17 || 9617.00.00.00 || Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.18 || 9618.00.00.00 || Manichini e simili; automi e scene animate per mostre || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

96.19 || || Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia || || || || || || ||

|| 9619.00.10.00 || - Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| || - Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili: || || || || || || ||

|| 9619.00.21.00 || -- pannolini per bambini piccoli (bebè) || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9619.00.22.00 || -- assorbenti per incontinenza || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9619.00.29.00 || -- altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.01 || || Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili (tableautins) || || || || || || ||

|| 9701.10.00.00 || - Quadri, pitture e disegni || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

|| 9701.90.00.00 || - altri || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.02 || 9702.00.00.00 || Incisioni, stampe e litografie, originali || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.03 || 9703.00.00.00 || Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.04 || 9704.00.00.00 || Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 49.07 || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.05 || 9705.00.00.00 || Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

97.06 || 9706.00.00.00 || Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età || 20 || C || 20 || 20 || 10 || 5 || 0

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