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Document 52014PC0212

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

/* COM/2014/0212 final - 2014/0120 (COD) */

52014PC0212

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio /* COM/2014/0212 final - 2014/0120 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Migliorare il contesto imprenditoriale per tutte le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), è una delle principali priorità della strategia di crescita decennale dell’UE "Europa 2020"[1], intesa a facilitare e a migliorare l'attività delle imprese. Una serie di azioni relative alle PMI sono state enunciate nella comunicazione dal titolo "Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione"[2], una delle sette iniziative al centro della strategia "Europa 2020". Anche il riesame dello Small Business Act[3], l'Atto per il mercato unico I[4] e l'Atto per il mercato unico II[5] prevedevano azioni destinate a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a ridurre ulteriormente i costi dell'attività economica in Europa. 

Le imprese trovano costoso e difficile operare a livello transfrontaliero e solo poche PMI investono all’estero. Ciò è dovuto tra l'altro all'eterogeneità delle legislazioni nazionali, in particolare sul piano del diritto societario, e alla mancanza di fiducia verso le società estere da parte dei clienti e partner commerciali. Per ovviare alla mancanza di fiducia, spesso le società stabiliscono controllate in altri Stati membri. Oltre ad offrire il marchio e la reputazione della società madre, infatti, le controllate offrono ai clienti anche la sicurezza legata al fatto di interagire con una società che ha lo status giuridico di società nazionale piuttosto che con una società estera. Costituire una società all’estero comporta, tra l’altro, costi legati alla necessità di far fronte ai requisiti giuridici e amministrativi di altri paesi, che spesso differiscono da quelli a cui le imprese sono abituate nel "paese di origine". Tali costi (comprese la consulenza legale e la traduzione, entrambe necessarie) possono essere particolarmente elevati per i gruppi di imprese, dal momento che attualmente qualsiasi società madre, in particolare se si tratta di una PMI, deve confrontarsi con requisiti diversi per ogni paese in cui desidera stabilire una società controllata.

Le PMI europee possono svolgere un ruolo essenziale per rafforzare l’economia dell’UE. Tuttavia, esse sono ancora confrontate con una serie di ostacoli che frenano il loro pieno sviluppo sul mercato interno, impedendo all'economia dell'UE di avvalersi pienamente del loro potenziale contributo.

Nel 2008, nella proposta relativa allo statuto della Società privata europea (SPE), la Commissione si era proposta di affrontare il problema di questi costi[6]. La proposta intendeva offrire alle PMI uno strumento che fosse in grado di facilitare la loro attività transfrontaliera e che fosse semplice, flessibile e uniforme in tutti gli Stati membri. Essa rispondeva a numerose richieste da parte delle imprese, che caldeggiavano la creazione di una forma di società a responsabilità limitata realmente europea. Nonostante il forte sostegno dalla comunità imprenditoriale, non è stato possibile trovare un compromesso tra gli Stati membri che consentisse l’adozione unanime dello statuto della SPE. Nel contesto del programma REFIT[7] la Commissione ha deciso di ritirare la proposta SPE e ha invece annunciato la proposta di una misura alternativa volta ad affrontare almeno alcuni dei problemi ai quali la SPE si proponeva di far fronte. Tale approccio è in linea con il piano di azione 2012 sul diritto europeo delle società e sul governo societario[8], che ha ribadito l’impegno della Commissione a dare seguito alla proposta  SPE avviando altre iniziative intese ad offrire alle PMI maggiori opportunità per operare al di là delle frontiere.

L’obiettivo generale della presente proposta, che prevede un approccio alternativo alla SPE, è quello di dare a qualsiasi  potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all'estero. Ciò dovrebbe incoraggiare e promuovere l'imprenditorialità e contribuire alla crescita, all’innovazione e all’occupazione nell’UE.

La proposta agevolerebbe le attività transfrontaliere delle società chiedendo agli Stati membri di prevedere nei rispettivi sistemi giuridici nazionali una forma di società nazionale disciplinata da norme identiche in tutti gli Stati membri e contraddistinta dalla sigla comune SUP (Societas unius personae). La SUP sarebbe costituita e opererebbe nel rispetto di norme armonizzate in tutti gli Stati membri, che dovrebbero ridurre i costi di avvio e i costi operativi. In particolare, i costi potrebbero essere ridotti grazie alla procedura di registrazione armonizzata, alla possibilità di registrazione on-line tramite un modello uniforme dell'atto costitutivo e al basso livello del capitale minimo richiesto per avviare la società. I creditori sarebbero tutelati dall’obbligo imposto agli amministratori della SUP (e in alcuni casi al socio unico della SUP) di controllare le distribuzioni. Per consentire alle imprese di godere di tutti i benefici del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero imporre alla SUP di avere necessariamente la sede sociale e l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro.

Parallelamente alla presente proposta, la Commissione sta altresì lavorando per migliorare la certezza del diritto per le società e, più in generale, per quanto riguarda il diritto applicabile alle società quando esse operano in altri Stati membri, in linea con il programma di Stoccolma del Consiglio europeo 2009 su un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini[9].

La presente proposta di direttiva, una volta adottata, abrogherà la direttiva 2009/102/CE e modificherà il regolamento n. 1024/2012, in modo da consentire l’uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI)[10].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

L’iniziativa si fonda sulle ricerche condotte per la preparazione di precedenti iniziative UE quali la proposta SPE del 2008, nonché su una serie di consultazioni e discussioni sull'argomento che hanno avuto luogo successivamente a tale proposta.

Come parte del processo di riflessione sul futuro del diritto societario dell’UE, nell'aprile 2011 il gruppo di riflessione di esperti di diritto societario ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni[11]. La relazione chiedeva di intensificare gli sforzi intesi a semplificare il regime giuridico applicabile alle PMI, sottolineando in particolare la necessità di semplificare le formalità da espletare prima di poter stabilire un’impresa (ad esempio la registrazione o l’accesso alle procedure elettroniche). La relazione ha inoltre proposto di introdurre un modello semplificato per le società unipersonali in tutta l’UE, cosa che consentirebbe sia alle start-up con un unico socio che alle holding con controllate al 100% di ridurre i costi delle transazioni commerciali e di evitare inutili formalità.

Sulla base di tale relazione, nel febbraio 2012 la Commissione ha avviato un’ampia consultazione pubblica sul futuro del diritto societario europeo. Le conclusioni includevano i pareri delle parti interessate in merito a possibili misure atte a fornire ulteriore sostegno UE alle PMI europee. La Commissione ha ricevuto circa 500 risposte da parte di un’ampia gamma di soggetti interessati, comprese le autorità pubbliche, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali, gli investitori, il mondo accademico e i privati. Una grande maggioranza si è espressa a favore di azioni della Commissione a sostegno delle PMI, ma i pareri sono divergenti per quanto riguarda gli strumenti di cui avvalersi per conseguire l'obiettivo. La Commissione ha inoltre beneficiato del contributo di esperti di diritto delle società coinvolti nel gruppo di riflessione, ad esempio per quanto riguarda la consulenza sugli aspetti centrali della potenziale futura direttiva sulle società con un unico socio.

Nel giugno 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica on-line più dettagliata sulle società con un unico socio[12],  intesa ad esaminare se l’armonizzazione delle norme nazionali sulle società unipersonali possa offrire alle imprese, in particolare alle PMI, regole più semplici e più flessibili e ridurre i costi a loro carico. La Commissione ha ricevuto un totale di 242 risposte da parte di un’ampia gamma di soggetti interessati, comprese le imprese, le autorità pubbliche, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali, il mondo accademico e i privati. Secondo il 62% dei partecipanti alla consultazione, l’armonizzazione delle norme per le società a responsabilità limitata con un socio unico potrebbe facilitare le attività transfrontaliere delle PMI; secondo il 64% tale iniziativa dovrebbe comprendere regole riguardanti la registrazione on-line con un modulo di registrazione standardizzato in tutta l’UE.

Il 13 settembre 2013, la direzione generale del Mercato interno e servizi della Commissione ha incontrato alcuni rappresentanti delle imprese dell’UE[13]. La maggior parte dei partecipanti ha appoggiato l’iniziativa sottolineando l’impatto positivo che potrebbe avere sulle società nell’UE. I partecipanti hanno tuttavia sottolineato che questa iniziativa non dovrebbe essere considerata come un’alternativa alla SPE e che gli sforzi intesti a costituire la SPE dovrebbero continuare.

Anche altre parti interessate, quali i notai, si sono dichiarate generalmente favorevoli all’iniziativa, sollevando però diverse questioni riguardanti specificamente la sicurezza della registrazione delle società on-line e la necessità di garantire un adeguato livello di controllo sulla procedura. Alcuni interessati, inoltre, hanno affermato che la riduzione del requisito di capitale minimo dovrebbe essere accompagnata da misure adeguate, quali ad esempio un test di solvibilità o restrizioni sulla distribuzione dei dividendi.

La valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione scarta fin dall'inizio alcune opzioni (in particolare, l’introduzione di una nuova forma giuridica di carattere sovranazionale, l’armonizzazione del diritto societario in materia di costituzione di società controllate aventi come soli fondatori le PMI o sotto forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata) in quanto non praticabili e/o non appoggiate dalle parti interessate.

Le opzioni considerate a seguito della valutazione d'impatto prevedevano la creazione di forme di diritto societario nazionale per le società a responsabilità limitata unipersonali a condizioni armonizzate, in particolare per quanto riguarda la procedura di registrazione e il requisito di capitale minimo.

È stata scelta l’opzione politica che prevede la possibilità di registrazione on-line con il modello standard per l’atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato da un test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità. Rispetto alle altre opzioni politiche, questa opzione offre, globalmente, la soluzione migliore, misurata in base alla sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi (in particolare la riduzione dei costi a carico delle società), alla sua efficienza e al suo livello di coerenza con le politiche dell’UE.

Il 20 novembre 2013 il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso un parere globalmente favorevole sulla valutazione d'impatto. Le osservazioni del comitato hanno portato alla modifica delle sezioni riguardanti la definizione dei problemi e il loro diagramma, la dimensione del mercato, le opzioni politiche e il loro impatto.  Inoltre, la descrizione della situazione negli Stati membri è stata tradotta in tabelle ed è stata aggiunta la sintesi dei risultati della consultazione on-line del 2013. In particolare, a seguito del parere del comitato per la valutazione d’impatto, la valutazione d’impatto comprende adesso le opzioni relative al requisito minimo di capitale e alla  protezione dei creditori, nonché alla registrazione on-line e all’uso del modello uniforme per l’atto costitutivo. Inoltre, nella valutazione d’impatto è messa in maggiore rilievo la dimensione del mercato in questione: ci sono circa 21 milioni di PMI nell’UE, di cui circa 12 milioni sono società a responsabilità limitata e circa la metà di queste (5,2 milioni) sono società a responsabilità limitata con un unico socio.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

La proposta si basa sull’articolo 50 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che rappresenta la base giuridica per la competenza dell’Unione europea ad agire nel settore del diritto societario. In particolare, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), del TFUE prevede la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento per quanto riguarda le condizioni per l'apertura di società controllate.

Il progetto di proposta non istituisce una nuova forma giuridica sovranazionale per la società con un unico socio, ma piuttosto contribuisce alla soppressione progressiva delle restrizioni alla libertà di stabilimento per quanto riguarda le condizioni per l'apertura di società controllate nel territorio degli Stati membri. In linea di principio, l’obiettivo del progetto di proposta avrebbe potuto essere raggiunto tramite l’adozione indipendente di normative identiche da parte degli Stati membri. In tali circostanze, l’articolo 50 costituisce una base giuridica sufficiente per la proposta, e il ricorso all’articolo 352 del TFUE non è necessario.

Secondo il principio di sussidiarietà, l’UE dovrebbe intervenire solo se può conseguire risultati migliori rispetto al semplice intervento a livello nazionale.

Finora, le soluzioni adottate dai singoli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei costi di avvio non sono state coordinate a livello UE. Benché teoricamente possibile, tale coordinamento tra gli Stati membri, inteso a introdurre nei sistemi giuridici nazionali requisiti identici per una particolare forma giuridica di società prevista dal diritto nazionale, risulta di improbabile realizzazione anche nel prossimo futuro. È invece probabile che singole azioni da parte degli Stati membri continueranno a produrre risultati divergenti, come illustrato in dettaglio nella valutazione d’impatto.

In particolare, le azioni individuali degli Stati membri si concentrano nella maggior parte dei casi sulle loro specificità nazionali e di solito non mirano ad agevolare lo stabilimento transfrontaliero. Ad esempio, la necessità di una presenza fisica di fronte al notaio o a qualsiasi altra autorità dello Stato membro di registrazione, sebbene non direttamente discriminatoria, ha un impatto diverso a seconda che si tratti di residenti o di non residenti. I costi a carico dei fondatori esteri sono probabilmente maggiori rispetto a quelli a carico dei fondatori nazionali.  Inoltre, il fatto che la registrazione on-line sia, nella pratica, accessibile solo per i cittadini o per i residenti dello Stato membro interessato - cosa che sembra accettabile nel contesto nazionale - comporta costi supplementari per le società estere.

Sembra pertanto che in assenza di un’azione a livello dell’UE sarebbero disponibili solo soluzioni nazionali non armonizzate. Le PMI continuerebbero a trovarsi di fronte a ostacoli che renderebbero più difficile la loro espansione all’estero e i costi supplementari andrebbero a penalizzare in particolare i fondatori esteri. Teoricamente, azioni individuali degli Stati membri possono ottenere una semplificazione basata su norme armonizzate, ma ciò pare altamente improbabile. In tale contesto, l’intervento mirato dell’UE appare conforme al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l'azione dell'UE dovrebbe essere adeguata agli obiettivi politici perseguiti e limitarsi a quanto necessario per conseguirli. Per realizzare una maggiore partecipazione transfrontaliera delle PMI al mercato interno è opportuno armonizzare le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio. Si tratta di un'azione che dovrebbe agevolare e incoraggiare la costituzione di società, in particolare portando all'aumento del numero di società controllate all'interno dell'UE, senza andare al di là di quanto è necessario per raggiungere questo obiettivo. Essa infatti non mira alla piena armonizzazione di tutti gli aspetti inerenti al funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio, ma si limita a quelli che sono gli aspetti più importanti nel contesto transfrontaliero. La nuova direttiva, che abroga la direttiva esistente in materia di società con un unico socio, garantisce inoltre che il contenuto e la forma dell'azione UE proposta non vadano oltre quanto è necessario e proporzionato per conseguire l’obiettivo di regolamentazione.

Esposizione dettagliata della proposta

Parte 1: Regole generali per le società a responsabilità limitata con un unico socio

Le regole generali relative alle società a responsabilità limitata con un socio unico si applicano a tutte le società elencate nell’allegato I, comprese le società di cui alla parte 2 della presente direttiva (articoli 1-5). La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società, che è stata codificata dalla direttiva 2009/102/CE, ha introdotto uno strumento giuridico che consente di limitare la responsabilità delle società con un unico socio in tutta l’UE. Inoltre, le disposizioni della parte 1 della presente direttiva impongono l’obbligo di divulgare le informazioni relative alle società unipersonali in un registro accessibile al pubblico e disciplinano sia le decisioni prese dal socio unico sia i contratti tra il socio unico e la società. Se uno Stato membro concede anche alle società per azioni la possibilità di avere un unico azionista, le disposizioni contenute nella parte 1 della direttiva si applicano anche a tali società.

Parte 2: Regole specifiche per la Societas unius personae (SUP)

Capo 1: Disposizioni generali

Le disposizioni della parte 2 della presente direttiva si applicano alle società a responsabilità limitata con un unico socio unico stabilite in forma di SUP (articolo 6).

Per gli aspetti non contemplati dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi la pertinente legislazione nazionale.

Capo 2: Costituzione di una SUP

La direttiva limita a due le possibilità di fondare una SUP: costituire una società ex nihilo (ossia una società completamente nuova) oppure convertire una società già esistente sotto un’altra forma di diritto societario. Per ciascuno di questi due metodi la direttiva stabilisce alcune disposizioni (articoli 8 e 9). Il processo di costituzione di una SUP è inoltre disciplinato dalle norme nazionali relative alle società a responsabilità limitata.

Una SUP può essere costituita ex nihilo da una qualsiasi persona fisica o giuridica, anche se quest’ultima è una società a responsabilità limitata con un unico socio. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle SUP di essere soci unici in altre società.

Solo le società a responsabilità limitata elencate nell’allegato I sono autorizzate a costituire una SUP per conversione. Una società che si converte in SUP mantiene la sua personalità giuridica. Per quanto riguarda le procedure di conversione, la direttiva fa riferimento alla legislazione nazionale.

In virtù della presente direttiva, la sede legale della SUP nonché la sua amministrazione centrale o la sua sede operativa principale devono trovarsi nell'UE (articolo 10).

Capo 3: Atto costitutivo

La direttiva prevede un modello uniforme per l’atto costitutivo, il cui uso è obbligatorio nel caso di registrazione on-line. Essa stabilisce inoltre il contenuto minimo del modello, che sarà incluso nell’atto di esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione (articolo 11).

L’atto costitutivo può essere modificato dopo la registrazione, ma le modifiche devono essere conformi alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale (articolo 12).

Capo 4: Registrazione di una SUP

Le disposizioni relative alla procedura di registrazione costituiscono la parte essenziale della presente direttiva. La procedura di registrazione, infatti, è un aspetto decisivo nell'agevolazione della costituzione di controllate in paesi UE diversi dal paese di origine della società. La direttiva impone agli Stati membri di offrire una procedura di registrazione che possa essere interamente espletata per via elettronica, senza che sia necessaria la presenza fisica del fondatore dinanzi alle autorità dello Stato membro di registrazione. Di conseguenza, deve essere possibile svolgere elettronicamente anche tutte le comunicazioni tra l’organismo responsabile della registrazione e il fondatore della società. La registrazione della SUP deve concludersi entro un termine di tre giorni lavorativi, al fine di consentire la rapida costituzione della società (articolo 14).

Inoltre, la direttiva contiene un elenco esaustivo dei documenti e delle informazioni che gli Stati membri possono richiedere ai fini della registrazione della SUP. Dopo la registrazione, la SUP può modificare detti documenti e informazioni, in conformità della procedura specificata dalla legislazione nazionale (articolo 13).

Capo 5: Quota unica

Dato che la SUP ha un unico socio, essa può solo emettere una quota unica, che non può essere frazionata (articolo 15).

Capo 6: Capitale sociale

La direttiva prescrive che il capitale sociale deve essere almeno di 1 EUR, o, se si tratta di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, almeno una unità della moneta nazionale. Gli Stati membri non dovrebbero imporre limiti massimi sul valore della quota unica o del capitale versato e non dovrebbero richiedere alla SUP di costituire riserve legali. Tuttavia, la direttiva permette alle SUP di costituire riserve volontarie (articolo 16).

La direttiva contiene inoltre norme relative alle distribuzioni (ad esempio, i dividendi) al socio unico della SUP. La distribuzione può avvenire se la SUP supera un test di bilancio che dimostri che, dopo la distribuzione, le attività residue della SUP saranno sufficienti a coprire integralmente le sue passività. Prima di effettuare una distribuzione, inoltre, l'organo di direzione deve fornire al socio unico una dichiarazione di solvibilità. L’inclusione di questi due requisiti nella direttiva garantisce un elevato livello di protezione dei creditori, cosa che dovrebbe contribuire all'immagine del "marchio SUP" (articolo 18).

Capo 7: Struttura e procedure operative di una SUP

La direttiva disciplina i poteri decisionali del socio unico, il funzionamento dell'organo di direzione e  la rappresentanza della SUP nei confronti di terzi (articolo 21).

Al fine di facilitare le attività transfrontaliere delle PMI e di altre società, la direttiva conferisce al socio unico il diritto di prendere decisioni senza dover convocare un’assemblea generale e precisa le materie oggetto di decisione da parte del socio unico. Oltre a quelle menzionate nella presente direttiva, il socio unico dovrebbe poter adottare anche altre decisioni, compresa la delega dei propri poteri all'organo di direzione, qualora ciò sia consentito dal diritto nazionale.

Solo le persone fisiche possono diventare amministratori di SUP, a meno che il diritto dello Stato membro di registrazione non autorizzi a diventarlo anche le persone giuridiche. La direttiva prevede alcune disposizioni relative alla nomina e alla revoca degli amministratori. Gli amministratori sono responsabili della gestione della SUP e la rappresentano nei suoi rapporti con i terzi. Si suppone che la SUP possa essere un modello interessante per i gruppi di società. La direttiva consente al socio unico, pertanto, di dare istruzioni all’organo di direzione. Dette istruzioni, tuttavia, devono rispettare le leggi nazionali che tutelano gli interessi di altre parti (articolo 22).

La SUP può essere convertita in un’altra forma giuridica nazionale. Nel caso in cui i requisiti della presente direttiva non fossero più rispettati, la SUP è obbligata a trasformarsi in un'altra forma di diritto societario o a sciogliersi. Se omette di farlo, le autorità nazionali devono avere il potere di sciogliere la società (articolo 25).

Parte 3: Disposizioni finali

La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni appropriate in caso di violazione della direttiva, del diritto nazionale o dell'atto costitutivo (articolo 28). Essa consente inoltre alla Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

Al fine di mantenere aggiornato l’elenco delle forme giuridiche di società negli Stati membri, la Commissione, quando necessario, proporrà una modifica dell’allegato I attraverso un atto delegato, che non richiederà di riaprire la direttiva né di ripetere la procedura legislativa (articolo 1, paragrafo 2). Si propone inoltre di delegare alla Commissione il potere di adottare due atti di esecuzione, ossia per quanto concerne i modelli per la registrazione e l'atto costitutivo (articolo 11, paragrafo 3 e articolo 13, paragrafo 2). I modelli contenuti negli atti di esecuzione sarebbero più facili da adattare ad un contesto imprenditoriale in evoluzione rispetto a quelli adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Nel redigere i modelli la Commissione è assistita dal comitato per il diritto societario.

La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 2009/102/CE e  modifica il regolamento n. 1024/2012[14] in modo da consentire l’uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (articoli 29 e 30).

Gli Stati membri devono recepire le disposizioni della presente direttiva entro due anni a decorrere dalla data della sua adozione. Nel frattempo, la Commissione adotterà gli atti di esecuzione necessari. Gli Stati membri sono invitati ad avviare il processo di attuazione immediatamente dopo l’entrata in vigore della direttiva.

4.           DOCUMENTI ESPLICATIVI

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011, la Commissione europea dovrebbe richiedere documenti esplicativi soltanto se essa "giustifica, caso per caso [...], la necessità e la proporzionalità della presentazione di tali documenti, tenendo in particolare conto rispettivamente della complessità della direttiva e del suo recepimento, nonché dell'eventuale onere amministrativo aggiuntivo".

In considerazione degli attuali problemi di attuazione dovuti, tra l’altro, alle forti eterogeneità del diritto societario nei vari Stati membri (ad esempio a livello di codice civile, di codice delle società e di leggi sulle società), la Commissione ritiene che in questo caso particolare sia giustificato chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti esplicativi.

Le misure di attuazione avranno numerose conseguenze a livello nazionale e influenzeranno, ad esempio, il diritto societario nazionale, la procedura di registrazione, le comunicazioni tra l’organismo responsabile per la registrazione e il fondatore, i siti web delle autorità competenti e la procedura di identificazione on-line. In particolare, le disposizioni della seconda parte della direttiva saranno molto probabilmente recepite in più atti legislativi nazionali. Questo potrebbe essere il caso negli Stati membri con più di un registro centrale delle imprese.

In questo contesto, la notifica delle misure di recepimento sarà essenziale per chiarire il rapporto tra le disposizioni della presente direttiva e le misure nazionali di recepimento, e quindi per valutare la conformità della legislazione nazionale con la direttiva.

La semplice notifica dei singoli provvedimenti di recepimento non sarebbe sufficientemente chiara e non consentirebbe quindi alla Commissione di garantire che tutte le disposizioni legislative dell’UE siano state correttamente e pienamente attuate.  I documenti esplicativi sono necessari per acquisire la piena comprensione del modo in cui gli Stati membri recepiscono le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i documenti esplicativi sotto forma di tabelle facilmente leggibili, che illustrino come le singole misure nazionali adottate corrispondono alle disposizioni della direttiva.

Alla luce di quanto precede, nella proposta di direttiva è incluso il seguente considerando: "Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata".

2014/0120 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue: 

(1)       La direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio[15] ha dato alle imprese individuali la possibilità di operare in tutta l’Unione attraverso società a responsabilità limitata.

(2)       La parte I della presente direttiva riprende le disposizioni della direttiva 2009/102/CE per quanto concerne tutte le società a responsabilità limitata con un unico socio. Essa dispone che, nel caso in cui tutte le quote venissero riunite in capo a un unico socio, l'identità di quest'ultimo deve essere resa pubblica mediante iscrizione in un registro. La presente direttiva dispone inoltre che le decisioni prese dal socio unico che esercita il potere dell'assemblea dei soci nonché i contratti tra il socio unico e la società abbiano forma scritta, a meno che riguardino contratti conclusi a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali. 

(3)       Costituire società a responsabilità limitata con un unico socio come società controllate in altri Stati membri comporta dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti giuridici e amministrativi che devono essere rispettati negli Stati membri interessati. Questa eterogeneità tra gli Stati membri continua ad esistere.

(4)       La comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità"[16] incoraggia la creazione, la crescita e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Si tratta di un aspetto importante per l’economia dell’Unione, in quanto le PMI rappresentano due terzi dell’occupazione nell’Unione e offrono un forte potenziale per la crescita e la creazione di posti di lavoro.

(5)       Il miglioramento del clima imprenditoriale - specialmente per le PMI, riducendo i costi delle transazioni commerciali in Europa e promuovendo i cluster - e l’internazionalizzazione delle PMI erano gli elementi centrali dell’iniziativa "Una politica industriale per l’era della globalizzazione", contenuta nella comunicazione della Commissione sulla strategia Europa 2020[17].

(6)       In linea con la strategia Europa 2020, il riesame dello Small Business Act per l’Europa[18] ha auspicato ulteriori progressi negli sforzi intesi a fare della regolamentazione intelligente una realtà, a migliorare l’accesso al mercato e a promuovere l’imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e la crescita inclusiva.

(7)       Al fine di agevolare le attività transfrontaliere delle PMI e la creazione di società con un unico socio come società controllate in altri Stati membri, i costi e gli oneri amministrativi legati alla creazione di tali società dovrebbero essere ridotti.

(8)       La disponibilità di un quadro giuridico armonizzato che disciplini la costituzione di società unipersonali, compresa l’introduzione di un modello uniforme per l’atto costitutivo, dovrebbe contribuire alla progressiva soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento per quanto riguarda le condizioni per la costituzione di controllate nel territorio degli Stati membri e determinare una riduzione dei costi.

(9)       Le società a responsabilità limitata con un unico socio costituite e operanti in conformità della presente direttiva dovrebbero aggiungere al proprio nome la sigla comune SUP (Societas unius personae), facilmente identificabile.

(10)     Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario, dovrebbe essere loro concessa una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità e la misura con le quali intendono applicare le norme armonizzate che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle SUP. Gli Stati membri possono applicare la parte 2 della presente direttiva a tutte le società a responsabilità limitata con un unico socio, in modo che tutte le società di questo tipo operino e siano note come SUP. In alternativa, essi dovrebbero prevedere l’istituzione di una SUP come forma di diritto societario distinta, che esisterebbe in parallelo ad altre forme di società a responsabilità limitata con un unico socio previste dal diritto nazionale.

(11)     Per garantire che le norme armonizzate siano applicate nel modo più ampio possibile, sia le persone fisiche che le persone giuridiche dovrebbero essere autorizzate a costituire una SUP. Per lo stesso motivo, le società a responsabilità limitata che non erano state costituite come SUP dovrebbero poter beneficiare del quadro previsto per le SUP. Esse dovrebbero pertanto poter essere trasformate in SUP in conformità del diritto nazionale applicabile.

(12)     Per consentire alle imprese di godere di tutti i benefici del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero imporre alla SUP di avere la sede sociale e l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro.

(13)     Al fine di agevolare e rendere meno oneroso stabilire controllate in altri Stati membri, i fondatori delle SUP non dovrebbero essere obbligati ad essere fisicamente presenti di fronte alle autorità dello Stato membro preposte alla loro registrazione.  Il registro dovrebbe essere accessibile da qualsiasi Stato membro e il fondatore di una società dovrebbe potersi avvalere di sportelli unici esistenti, creati a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19], come un portale d’accesso ai punti di registrazione on-line nazionali. Dovrebbe essere pertanto possibile stabilire SUP a distanza e per via esclusivamente elettronica.

(14)     Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza, tutti i documenti registrati presso il registro delle società dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico tramite il sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

(15)     Per garantire un livello elevato di uniformità e l’accessibilità on-line, i documenti utilizzati per registrare le SUP dovrebbero seguire un modello uniforme, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Ciascuno Stato membro può esigere che la registrazione sia compilata in una delle sue lingue ufficiali. Gli Stati membri, tuttavia, sono incoraggiati a consentire la registrazione in altre lingue ufficiali dell’Unione.

(16)     In linea con le raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2011 nel riesame dello Small Business Act[21], intese a ridurre il tempo necessario per l’avvio di nuove imprese, le SUP dovrebbero ricevere il certificato di registrazione nel pertinente registro di uno Stato membro entro tre giorni lavorativi. Tale strumento dovrebbe essere reso disponibile soltanto alle imprese di nuova costituzione e non alle entità esistenti che desiderano convertirsi in SUP, dato che la registrazione di tali entità, per loro stessa natura, può comportare tempi più lunghi.

(17)     Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di registrazione elettronica competente. Per aiutare gli organismi designati nello scambio di informazioni circa l’identità del fondatore, gli Stati membri possono avvalersi degli strumenti previsti dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].

(18)     Le disposizioni concernenti la creazione di società a responsabilità limitata con un unico socio non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri a mantenere le norme esistenti circa la verifica del processo di registrazione, a condizione che l’intera procedura di registrazione possa essere completata per via elettronica e a distanza.

(19)     Se la SUP è registrata per via elettronica dovrebbe essere richiesto l'uso del modello per l'atto costitutivo. Se la legislazione nazionale consente un’altra forma di registrazione, non deve necessariamente essere utilizzato il modello, ma l’atto costitutivo deve rispettare i requisiti della direttiva. Il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società a responsabilità limitata con un unico socio varia da uno Stato membro all'altro. La maggior parte degli Stati membri ha già adottato iniziative intese ad abolire il requisito minimo di capitale o a mantenerlo ad un livello nominale. La SUP non dovrebbe essere soggetta ad un requisito patrimoniale obbligatorio elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. I creditori, tuttavia, dovrebbero essere tutelati da eccessive distribuzioni ai soci unici, che potrebbero compromettere la capacità della SUP di pagare i propri debiti. Tale tutela dovrebbe essere garantita imponendo sia requisiti minimi di bilancio (passività non superiori alle attività) sia l'obbligo di presentare una dichiarazione di solvibilità elaborata e firmata dall’organo di direzione. Sull’utilizzo del capitale da parte del socio unico non dovrebbero essere imposte ulteriori restrizioni.

(20)     Per evitare abusi e semplificare il controllo, le SUP non dovrebbero emettere ulteriori quote e la quota unica non dovrebbe essere frazionata. Le SUP, inoltre, non dovrebbero acquisire né detenere le proprie quote uniche, né direttamente né indirettamente. I diritti connessi alla quota unica dovrebbero essere esclusivamente esercitati da un'unica persona. Qualora gli Stati membri consentano la comproprietà di una quota unica, un solo rappresentante dovrebbe avere il diritto di agire a nome dei comproprietari ed essere considerato un socio unico ai fini della presente direttiva.

(21)     Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza, le decisioni prese dal socio unico di una SUP nell’esercizio dei poteri dell’assemblea generale dovrebbero essere registrate per iscritto. Dette decisioni dovrebbero essere comunicate alla società e la loro registrazione scritta dovrebbe essere conservata per almeno cinque anni.

(22)     L’organo di direzione di una SUP dovrebbe essere composto da uno o più amministratori. Dovrebbero essere nominate amministratori soltanto le persone fisiche, a meno che lo Stato membro di registrazione non autorizzi le persone giuridiche ad agire come amministratori.

(23)     Al fine di facilitare il funzionamento dei gruppi di società, le istruzioni impartite dal socio unico all'organo di direzione dovrebbero essere vincolanti. L'organo di gestione non dovrebbe seguire dette istruzioni esclusivamente nei casi in cui seguirle comporterebbe la violazione della legislazione nazionale dello Stato membro nel quale la società è registrata. Ad eccezione di eventuali disposizioni dell'atto costitutivo che limitino la rappresentanza della società ad una rappresentanza congiunta di tutti gli amministratori, qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall’atto costitutivo non dovrebbe essere vincolante nella misura in cui essa riguarda terzi.

(24)     Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(25)     Al fine di ridurre i costi amministrativi e legali connessi alla costituzione di imprese e per garantire un elevato livello di coerenza nel processo di registrazione in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i modelli per la registrazione e per l’atto costitutivo di una SUP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].

(26)     Al fine di tenere conto della futura evoluzione sia del diritto interno degli Stati membri sia della legislazione dell'Unione per quanto riguarda i diversi tipi di società, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione riguardo all'aggiornamento dell'elenco di imprese di cui all'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[24], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28)     Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia agevolare lo stabilimento di società a responsabilità limitata con un unico socio, comprese le SUP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma piuttosto, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)     Dato che la direttiva 2009/102/CE è oggetto di modifiche sostanziali, ai fini di chiarezza e di certezza giuridica è opportuno abrogare detta direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Parte 1 Disposizioni generali

Articolo 1 Campo di applicazione

1.           Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a:

(a) i tipi di società di cui all’allegato I;

(b) la Societas unius personae (SUP) di cui all'articolo 6.

2.           Gli Stati membri informano la Commissione, entro due mesi, di qualsiasi modifica apportata ai tipi di società a responsabilità limitata previsti dal loro diritto nazionale che incida sul contenuto dell’allegato I.

In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 26, l'elenco di società contenuto nell'allegato I.

3.           Quando uno Stato membro consente che altre società oltre a quelle di cui all’allegato I siano costituite come o diventino società con un unico socio così come definite all’articolo 2, punto 1, le disposizioni contenute nella parte 1 della presente direttiva si applicano anche ad esse.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "società con un unico socio", una società le cui quote sono detenute da una singola persona;

(2) "conversione", un processo attraverso il quale una società esistente diventa o cessa di essere una SUP;

(3) "distribuzione", qualsiasi vantaggio finanziario che il socio unico deriva direttamente o indirettamente dalla SUP in relazione alla quota unica, compresi eventuali trasferimenti di denaro o beni. Le distribuzioni possono assumere la forma di dividendi e possono essere effettuate tramite l’acquisto o la vendita di beni o con qualsiasi altro mezzo;

(4) "atto costitutivo",  atto costitutivo o statuto o qualsiasi altro regolamento o strumento costitutivo che istituisce una società;

(5) "amministratore", membro dell’organo di direzione, nominato formalmente o operante de facto come amministratore.

Articolo 3 Pubblicità

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un’indicazione in tal senso e l’identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4 Assemblea generale

1.           Il socio unico esercita i poteri demandati all’assemblea dei soci.

2.           Le decisioni prese dal socio unico che esercita i poteri di cui al paragrafo 1 sono registrate per iscritto.

Articolo 5 Contratti tra il socio unico e la società

1.           I contratti stipulati tra il socio unico e la società sono registrati per iscritto.

2.           Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai contratti conclusi a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali non pregiudizievoli per la società unipersonale.

Parte 2 Societas Unius Personae

Capo 1 Forma giuridica e principi generali

Articolo 6 Forma giuridica

1.           Gli Stati membri prevedono la possibilità di registrare le società a responsabilità limitata con un unico socio conformemente alle regole e alle procedure stabilite nella parte 2 della presente direttiva. Dette società sono indicate con la sigla SUP.

2.           Gli Stati membri non impediscono alle SUP di essere soci unici in altre società.

Articolo 7 Principi generali

1.           Gli Stati membri accordano alle SUP piena personalità giuridica.

2.           Gli Stati membri prevedono che il socio unico non sia responsabile per gli importi che superano il capitale sociale sottoscritto.

3.           Il nome di una società che ha la forma giuridica di SUP è seguito dalla sigla "SUP". Solo una SUP può utilizzare la sigla "SUP".

4.           La SUP e il suo atto costitutivo sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale la SUP è registrata (in appresso "diritto nazionale applicabile").

5.           Gli Stati membri dispongono che la SUP sia istituita per un periodo di tempo indeterminato, salvo se diversamente disposto nell'atto costitutivo.

Capo 2 Costituzione

Articolo 8 Costituzione

Una SUP può essere costituita da una persona fisica o giuridica.

Articolo 9 Conversione in SUP

1.           Gli Stati membri provvedono affinché una SUP possa essere costituita mediante conversione dei tipi di società di cui all’allegato I.

2.           La costituzione di una SUP  mediante conversione non comporta alcuna procedura di liquidazione, non implica la perdita o la sospensione della personalità giuridica e non influisce sugli eventuali diritti o obblighi esistenti prima della conversione.

3.           Gli Stati membri garantiscono che un’impresa non diventi una SUP a meno che:

(a) i suoi soci adottino una risoluzione o il suo socio unico prenda una decisione che autorizza la conversione della società in SUP;

(b) il suo atto costitutivo sia conforme al diritto nazionale applicabile; e

(c) i suoi attivi netti siano equivalenti almeno all’importo del capitale sociale sottoscritto più le riserve che l'atto costitutivo non permette di distribuire.

Articolo 10 Sede della SUP

La sede legale della SUP nonché la sua amministrazione centrale o la sua sede operativa principale si trovano nell'Unione.

Capo 3 Atto costitutivo

Articolo 11 Modello uniforme di atto costitutivo

1.           Gli Stati membri prescrivono che l'atto costitutivo della SUP comprenda almeno gli elementi di cui al paragrafo 2.

2.           Il modello uniforme di atto costitutivo ha per oggetto la costituzione, le quote, il capitale sociale, l'organizzazione, i conti e lo scioglimento di una SUP.

Viene reso disponibile elettronicamente.

3.           La Commissione adotta il modello uniforme di atto costitutivo mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 27.

Articolo 12 Modifiche dell'atto costitutivo

1.           Una SUP può, dopo la registrazione, modificare il proprio atto costitutivo per via elettronica o con altri mezzi, in conformità del diritto nazionale applicabile. Questa informazione è inserita nel registro delle imprese dello Stato membro in cui avviene la registrazione. 

2.           L’atto costitutivo modificato della SUP ha per oggetto almeno gli elementi previsti nel modello uniforme di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Capo 4 Registrazione

Articolo 13 Formalità relative alla registrazione

1.           Per la registrazione di una SUP gli Stati membri possono richiedere soltanto le informazioni o i documenti che seguono:

(a) la denominazione della SUP;

(b) l’indirizzo della sede legale, dell’amministrazione centrale e/o della sede operativa principale della SUP;

(c) l'oggetto sociale della SUP;

(d) i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare il membro fondatore e, se del caso, il titolare effettivo e un rappresentante che registra la SUP per conto del membro;

(e) i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare le persone autorizzate a rappresentare la SUP nelle relazioni con terzi e nei procedimenti giudiziari, e per stabilire se esse sono prive dei requisiti di idoneità in virtù del diritto  degli Stati membri di cui all’articolo 22;

(f) il capitale sociale della SUP;

(g) il valore nominale della quota unica, se del caso;

(h) l'atto costitutivo della SUP;

(i) se del caso, la decisione che autorizza la conversione della società in SUP.

2.           La Commissione definisce, mediante un atto di esecuzione, un modello da utilizzare per la registrazione delle SUP nei registri delle società degli Stati membri in conformità del paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 27.

Articolo 14 Registrazione

1.           Una SUP è registrata nello Stato membro nel quale avrà la sede legale.

2.           Una SUP acquisisce personalità giuridica alla data della sua iscrizione nel registro delle società dello Stato membro di registrazione.

3.           Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di registrazione per le SUP di nuova costituzione possa essere espletata elettronicamente in tutti i suoi elementi, senza che sia necessario che il membro fondatore compaia dinanzi a un'autorità dello Stato membro di registrazione (registrazione on-line).

4.           I siti web  di registrazione on-line nazionali contengono  link che rimandano ai siti web di registrazione on-line di altri Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché per la registrazione on-line vengano utilizzati i seguenti modelli:

(a) il modello uniforme di atto costitutivo di cui all'articolo 11, e

(b) il modello per la registrazione di cui all’articolo 13.

Gli Stati membri rilasciano un certificato di registrazione attestante che la procedura di registrazione è stata completata. Il certificato di registrazione viene rilasciato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, da parte dell’autorità competente, di tutti i documenti necessari.

5.           Gli Stati membri possono stabilire norme per verificare l’identità del membro fondatore e di qualsiasi altra persona che effettua la registrazione per suo conto, nonché l’accettabilità dei documenti e altre informazioni fornite all’autorità preposta alla registrazione. Un'identificazione rilasciata in un altro Stato membro dalle autorità di tale Stato o per loro conto, anche per via elettronica, viene riconosciuta e accettata ai fini della verifica da parte dello Stato membro di registrazione.

Qualora, ai fini del primo comma, gli Stati membri si trovino nella necessità di ricorrere alla cooperazione amministrativa, essi applicano il regolamento (UE) n. 1024/2012.

6.           Gli Stati membri non subordinano la registrazione di una SUP  all’ottenimento di una licenza o di un’autorizzazione. La registrazione della SUP, tutti i documenti presentati durante il processo di registrazione e le loro successive modifiche sono pubblicati nel pertinente registro delle società subito dopo la registrazione.

Capo 5 Quota unica

Articolo 15 Quota unica

1.           Una SUP non emette più di una quota. Detta quota unica non è frazionabile.

2.           Una SUP non acquisisce né possiede, direttamente o indirettamente, la sua quota unica.

3.           Quando, in conformità del diritto nazionale applicabile, la quota unica di una SUP è di proprietà di più di una persona, tali persone sono considerate come un socio unico della  SUP. Esse esercitano i loro diritti tramite un rappresentante e comunicano all’organo di direzione della SUP, senza indebito ritardo, il nome di tale rappresentante e le eventuali modifiche al riguardo. Fino a quando tale notifica non sarà avvenuta, l’esercizio dei loro diritti nella SUP è sospeso. I proprietari della quota unica sono responsabili in solido per gli impegni assunti dal rappresentante.

L’identità del rappresentante viene registrata nel pertinente registro delle imprese.

Capo 6 Capitale sociale

Articolo 16 Capitale sociale

1.           Il capitale sociale di una SUP è di almeno 1 EUR. Negli Stati membri la cui moneta nazionale non è l’euro, il capitale sociale è equivalente almeno ad una unità di detta moneta.

2.           Il capitale della SUP è pienamente sottoscritto.

3.           Gli Stati membri non impongono un valore massimo per la quota unica.

4.           Gli Stati membri provvedono affinché la SUP non sia soggetta a regole che impongono alla società di costituire riserve legali. Gli Stati membri consentono alle società di costituire riserve in conformità del loro atto costitutivo.

5.           Gli Stati membri impongono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea che in altro formato, rechino l'indicazione del capitale sottoscritto e versato. Se la società dispone di un sito web, dette informazioni sono rese disponibili anche su di esso.

Articolo 17 Corrispettivo della quota

1.           Il corrispettivo della quota è interamente versato al momento della registrazione della SUP.

2.           In caso di registrazione on-line, il corrispettivo è versato sul conto bancario della SUP. L'aumento o la diminuzione successivi del capitale sociale sono consentiti almeno in contanti e in natura.

3.           In caso di versamento in contanti, lo Stato membro di registrazione della SUP accetta il versamento su un conto bancario presso una banca che opera nell’Unione come prova del versamento o di aumento del capitale sociale.

Articolo 18 Distribuzioni

1.           Una SUP può, sulla base di una raccomandazione dell’organo di direzione, procedere ad una distribuzione al socio unico a condizione che sia conforme ai paragrafi 2 e 3.

2.           Una SUP non effettua alcuna distribuzione al socio unico se, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto indicato nei conti annuali della SUP è, o a seguito di tale distribuzione sarebbe, inferiore all’importo del capitale sociale più le riserve che non possono essere distribuite conformemente all'atto costitutivo della SUP. Il calcolo è basato sull'ultimo bilancio adottato. Nel calcolo si tiene conto anche degli eventuali cambiamenti nel capitale sociale o nelle riserve che non possono  essere distribuite verificatisi successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.

3.           La SUP non procede alla distribuzione al socio unico se ciò comporta che essa non sia in grado di pagare i propri debiti in scadenza dopo la distribuzione. L’organo di direzione deve certificare per iscritto che, dopo aver analizzato in profondità la situazione e le prospettive della SUP, è giunto alla conclusione ragionevole che la SUP sarà in grado di pagare i suoi debiti, quando diventano esigibili, nel corso normale dell'attività commerciale nell’anno successivo alla data della distribuzione proposta ("dichiarazione di solvibilità"). La dichiarazione di solvibilità deve essere firmata dall’organo di direzione e una copia deve essere fornita al socio unico 15 giorni prima dell’adozione della risoluzione sulla distribuzione.

4.           La dichiarazione di solvibilità viene resa pubblica. Se la società dispone di un sito web, detta informazione viene resa disponibile anche su di esso.

5.           Ogni amministratore è personalmente responsabile per aver raccomandato o ordinato una distribuzione se era a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che la distribuzione è contraria al paragrafo 2 o 3. Lo stesso vale per il socio unico in relazione all'eventuale decisione di effettuare una distribuzione di cui all’articolo 21.

Articolo 19 Recupero delle distribuzioni indebite

Gli Stati membri garantiscono che le distribuzioni erogate in violazione dell’articolo 18, paragrafo 2 o 3 siano rimborsate alle SUP qualora si accerti che il socio unico era a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che distribuzione è contraria all’articolo 18, paragrafo 2 o 3.

Articolo 20 Riduzione del capitale sociale

Gli Stati membri provvedono affinché le riduzioni del capitale sociale di una SUP che comportano, de facto, una distribuzione al socio unico siano conformi all’articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Capo 7 Organizzazione

Articolo 21 Decisioni del socio unico

1.           Le decisioni prese dal socio unico di una SUP sono registrate per iscritto dal socio unico stesso. La documentazione relativa alle decisioni prese è conservata per almeno cinque anni.

2.           Un socio unico decide quanto segue:

(a) l'approvazione dei conti annuali;

(b) la distribuzione al socio;

(c) l'aumento del capitale sociale;

(d) la riduzione del capitale sociale;

(e) la nomina e la revoca degli amministratori;

(f) l'eventuale remunerazione degli amministratori, anche quando il socio unico è un amministratore;

(g) il cambiamento della sede legale;

(h) la nomina e la revoca del revisore dei conti, se del caso;

(i) la conversione della SUP in un'altra forma giuridica di società;

(j) lo scioglimento della SUP;

(k) le eventuali modifiche dell'atto costitutivo.

Il socio unico membro non può delegare all’organo di direzione le decisioni di cui al primo comma.

3.           Il socio unico è autorizzato a prendere decisioni senza convocare un’assemblea generale. Gli Stati membri non impongono restrizioni formali sul potere del socio unico di prendere decisioni, comprese quelle relative al luogo e al momento in cui tali decisioni possono essere adottate.

Articolo 22 Gestione

1.           Una SUP è gestita da un organo di direzione composto da uno o più amministratori.

2.           Il numero di amministratori è specificato nell’atto costitutivo.

3.           L’organo di direzione può esercitare tutti i poteri della SUP che non sono esercitati dal socio unico o, se del caso, dal consiglio di sorveglianza.

4.           Gli amministratori sono persone fisiche, o,  se consentito dal diritto nazionale applicabile, persone giuridiche. Essi sono nominati per un periodo di tempo indeterminato, salvo indicazione contraria nella decisione del socio unico che li nomina o nell’atto costitutivo. Il socio unico può diventare un amministratore.

5.           Il socio unico può rimuovere un amministratore, per mezzo di una decisione, in qualsiasi momento. Una volta rimosso dall'incarico, un amministratore è immediatamente privato dell'autorità e della facoltà di agire in qualità di amministratore per conto della SUP. Gli altri eventuali diritti o obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile restano impregiudicati.

6.           Una persona fisica che sia priva dei requisiti di idoneità in virtù del diritto dello Stato membro di iscrizione o di una decisione giudiziaria o amministrativa di detto Stato membro non può esercitare la funzione di amministratore. Se l'amministratore è privo dei requisiti di idoneità in virtù di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata in un altro Stato membro e detta decisione rimane in vigore, essa deve essere resa nota all'atto della registrazione, conformemente all’articolo 13. Uno Stato membro può rifiutare, in quanto questione di ordine pubblico, la registrazione di una società se un amministratore è privo dei requisiti di idoneità in un altro Stato membro.

Qualora, ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri si trovino nella necessità di ricorrere alla cooperazione amministrativa, essi applicano il regolamento (UE) n. 1024/2012.

7.           Qualsiasi persona che, pur non essendo nominata formalmente, impartisce indicazioni e istruzioni che gli amministratori della società sono abituati a seguire è considerata un amministratore per quanto riguarda i doveri e le responsabilità cui gli amministratori sono soggetti. Una persona non è considerata un amministratore per il solo fatto che l'organo di direzione agisce sulla base della consulenza da essa datagli a titolo professionale.

Articolo 23 Istruzioni del socio

1.           Il socio unico ha il diritto di dare istruzioni all’organo di direzione.

2.           Le istruzioni impartite dal socio unico non sono vincolanti per nessun amministratore se esse violano l'atto costitutivo o il diritto nazionale applicabile.

Articolo 24 Potere di agire e di concludere accordi per conto di una SUP

1.           L'organo di direzione di una SUP, costituito da uno o più amministratori, ha il potere di rappresentare la SUP, anche nella conclusione di accordi con terzi e nei procedimenti giudiziari.

2.           Gli amministratori possono rappresentare la SUP individualmente, anche nella conclusione di accordi con terzi e nei procedimenti giudiziari, a meno che l'atto costitutivo preveda una rappresentanza comune. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una decisione del socio unico o da una decisione dell’organo di direzione, non può essere invocata in caso di controversia con terzi, anche se è stata resa nota. Gli atti compiuti dall'organo di direzione sono vincolanti per la SUP anche se esulano dal suo oggetto sociale.

3.           L’organo di direzione può delegare il diritto di rappresentare la SUP nella misura in cui ciò è consentito dall'atto costitutivo. Il dovere dell’organo di direzione di presentare istanza di fallimento o di avviare qualsiasi altra analoga procedura d’insolvenza non può essere delegato.

Articolo 25 Conversione di una SUP in un'altra forma giuridica di società

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il loro diritto interno imponga lo scioglimento delle SUP che non soddisfano più i requisiti fissati dalla presente direttiva o la loro trasformazione in un’altra forma di società. Se una SUP non adotta le misure necessarie per essere convertita in un’altra forma giuridica di società, l’autorità competente dispone dei poteri necessari per scioglierla.

2.           Una SUP può, in qualsiasi momento, decidere di convertirsi in un’altra forma giuridica di società secondo la procedura prevista dal diritto nazionale applicabile.

3.           Una SUP che è stata convertita in un'altra forma giuridica di società o che è stata sciolta in conformità dei paragrafi 1 o 2 cessa di utilizzare la sigla SUP.

Parte 3 Disposizioni finali

Articolo 26

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato per il diritto societario. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28 Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate per attuare la presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 29 Abrogazione

1.           La direttiva 2009/102/CE è abrogata 24 mesi e un giorno dopo la data di adozione della presente direttiva.

2.           I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

Articolo 30 Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto 6:

"6. Direttiva  [.../.../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio*: articoli 14 e 22.

_________

*GU L […]".

Articolo 31 Recepimento

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dalla data di adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.           Essi applicano tali disposizioni trascorsi 24 mesi e un giorno dalla data di adozione della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32 Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

[2]               COM(2010) 614

[3]               COM(2011) 78 del 23.2.2011.

[4]               COM(2011) 206 del 13.4.2011.

[5]               COM(2012) 573 del 3.10.2012.

[6]               Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea, COM(2008) 396.

[7]               Il ritiro della proposta SPE è stato menzionato nell'allegato della comunicazione dal titolo "Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT):  risultati e prossime tappe", COM(2013)685 del 2.10.2013.

[8]               COM(2012) 740 del 12.12.2012; "Piano d'azione:  diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili".

[9]               "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", (2010/C115/01)

[10]             Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

[11]             La relazione del gruppo di riflessione è disponibile a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf.

[12]             http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-member-private-companies.

[13]             Business Europe, Consiglio dei notariati dell’Unione europea, European Small Business Alliance, Consiglio degli ordini forensi europei, Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris et Île-de-France, Association Nationale des sociétés par actions e Eurochambers.

[14]             Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

[15]             GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 20.

[16]             COM(2010) 614 definitivo del 28.10.2010.

[17]             COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

[18]             COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011.

[19]             Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

[20]             Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

[21]             COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011.

[22]             Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

[23]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[24]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

ALLEGATO I

Tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

— Belgio:

'société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid',

— Bulgaria:

'дружество с ограничена отговорност',

— Repubblica ceca:

'společnost s ručením omezeným',

— Danimarca:

'anpartsselskab',

— Germania:

'Gesellschaft mit beschränkter Haftung',

— Estonia:

'osaühing',

— Irlanda:

'private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta',

— Grecia:

'εταιρεία περιορισμένης ευθύνης',

— Croazia:

'društvo s ograničenom odgovornošću'

— Spagna:

'sociedad de responsabilidad limitada',

— Francia:

'société à responsabilité limitée',

— Italia:

'società a responsabilità limitata',

— Cipro:

'ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση',

— Lettonia:

'sabiedrība ar ierobežotu atbildību',

— Lituania:

'uždaroji akcinė bendrovė',

— Lussemburgo:

'société à responsabilité limitée',

— Ungheria:

'korlátolt felelősségű társaság',

— Malta:

'kumpannija privata/private limited liability company',

— Paesi Bassi:

'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid',

— Austria:

'Gesellschaft mit beschränkter Haftung',

— Polonia:

'spółka z ograniczoną odpowiedzialnością',

— Portogallo:

'sociedade por quotas',

— Romania:

'societate cu răspundere limitată',

— Slovenia:

'družba z omejeno odgovornostjo',

— Slovacchia:

'spoločnosť s ručením obmedzeným',

— Finlandia:

'yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag',

— Svezia:

'privat aktiebolag',

— Regno Unito:

'private company limited by shares or by guarantee'

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/102/CE || Presente direttiva

Articolo 1 || Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2 || —

Articolo 3 || Articolo 3

Articolo 4 || Articolo 4

Articolo 5 || Articolo 5

Articolo 6 || Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 7 || —

Articolo 8 || Articolo 31

Articolo 9 || Articolo 29

Articolo 10 || Articolo 32

Articolo 11 || Articolo 33

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