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Document 52013XG1221(02)

Progetto di strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018

OJ C 376, 21.12.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/7


PROGETTO DI STRATEGIA IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA 2014-2018

2013/C 376/06

I.   INTRODUZIONE

1.

L'adozione del piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica 2009-2013 ha rappresentato un ulteriore passo nello sviluppo della giustizia elettronica. La smaterializzazione dei procedimenti giudiziari e l'utilizzo di mezzi elettronici nella comunicazione tra tutti coloro che sono coinvolti nelle attività giudiziarie sono diventati un elemento importante nel funzionamento efficace dell'apparato giudiziario degli Stati membri. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono animati dalla comune volontà di portare avanti la costruzione del sistema di giustizia elettronica europea.

2.

La giustizia elettronica europea vuole mirare all'uso e allo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dei sistemi giudiziari degli Stati membri, in particolare in situazioni transfrontaliere, in modo da consentire ai cittadini, alle imprese e agli operatori della giustizia un maggiore accesso alla giustizia e all'informazione giudiziaria e da facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Essa si propone di migliorare l'efficacia della giustizia stessa, nel rispetto dell'indipendenza e della diversità dei sistemi giudiziari degli Stati membri, nonché dei diritti fondamentali.

3.

In particolare, occorre continuare a sviluppare la giustizia elettronica europea come un servizio diretto per i cittadini europei che beneficeranno del suo valore aggiunto anche attraverso il portale della giustizia elettronica. È opportuno assicurare che gli utenti del sistema di giustizia elettronica europea, inclusi i cittadini, possano beneficiare rapidamente dei vantaggi concreti degli strumenti della giustizia elettronica.

4.

I risultati già ottenuti, le limitazioni incontrate e gli obiettivi previsti per il futuro richiedono una strategia europea globale in materia di giustizia elettronica per portare l'impegno e la partecipazione ad un livello strategico. La nuova strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 intende muovere dal lavoro già intrapreso.

II.   CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO

1.   Contesto

5.

Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso l'avvio di lavori per sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in materia di giustizia, in particolare attraverso la creazione di un portale europeo finalizzato a migliorare l'accesso alla giustizia in situazioni transfrontaliere.

6.

In risposta al Consiglio, la Commissione ha presentato la comunicazione «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» del giugno 2008 (1) volta a promuovere lo sviluppo di strumenti di giustizia elettronica a livello europeo in stretto coordinamento con gli Stati membri. L'obiettivo è quello di creare sinergie tra gli sforzi dispiegati a livello europeo e a livello nazionale nel settore della giustizia elettronica e di offrire economie di scala a livello europeo.

7.

Nelle riunioni del 19 e 20 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009». L'obiettivo di tale portale è quello di offrire un punto di accesso unico, plurilingue, facilmente fruibile («sportello unico»), all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o servizi.

8.

Il primo piano d'azione pluriennale (2009-2013) in materia di giustizia elettronica europea, elaborato in collaborazione con la Commissione e il Parlamento europeo, è stato adottato dal Consiglio GAI a novembre 2008.

9.

Insieme all'adozione del primo piano d'azione il Consiglio ha approvato la creazione di una nuova struttura di lavoro. Il Gruppo «Legislazione on-line» del Consiglio ha svolto, da allora, un notevole lavoro per adempiere al mandato assegnatogli dal Consiglio. Gli obiettivi fissati nel primo piano d'azione sono stati ampiamente raggiunti e i relativi lavori continuano.

10.

Il Parlamento europeo ha espresso interesse per il lavoro svolto nel settore della giustizia elettronica. Il 18 dicembre 2008 ha adottato una risoluzione sulla giustizia elettronica (2) in cui afferma, tra l'altro, che occorrerebbe istituire un meccanismo atto a garantire che la futura legislazione sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line. Ha inoltre adottato una risoluzione sulla giustizia elettronica nella seduta plenaria del 22 ottobre 2013 (3), in cui chiede che venga fatto maggior ricorso alle applicazioni elettroniche, alla trasmissione elettronica dei documenti, alle videoconferenze e all'interconnessione dei registri giudiziari e amministrativi, al fine di ridurre ulteriormente i costi dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali.

2.   Principali realizzazioni

11.

Il portale della giustizia elettronica, ospitato e gestito dalla Commissione in conformità alle linee guida del Consiglio, è stato varato il 16 luglio 2010. Da allora gli Stati membri e la Commissione hanno continuato a sviluppare regolarmente questo sito web con nuove funzionalità (ad esempio i formulari dinamici elettronici) e l'aggiunta continua di nuovi contenuti. Il portale della giustizia elettronica europea mira a svolgere funzioni di «sportello unico» per i cittadini europei e gli operatori del diritto, consentendo loro di ottenere, nelle rispettive lingue, informazioni sulle procedure europee e nazionali e sul funzionamento della giustizia.

12.

Vari Stati membri hanno già sviluppato e partecipato ad una serie di progetti pilota nel settore della giustizia elettronica, ad esempio al fine di interconnettere i registri fallimentari degli Stati membri e introdurre sviluppi tecnici significativi. Si sta gradualmente sviluppando un'infrastruttura per la giustizia elettronica europea. Un elemento importante è costituito dall'infrastruttura tecnica ed organizzativa per lo scambio sicuro di dati giuridici tra la giustizia, organizzazioni governative, operatori del diritto, cittadini ed imprese nel quadro del progetto e-CODEX.

13.

Numerosi Stati membri hanno introdotto sistemi di videoconferenza per sveltire le procedure giudiziarie facilitando l'audizione di testimoni o delle parti. Sono in corso i lavori volti ad includere il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e quello dell'atlante giudiziario. Il Consiglio ha altresì adottato una decisione volta ad instaurare un cooperazione con la rete giudiziaria europea in materia penale.

14.

I risultati del recente questionario sulla giustizia elettronica (4) indicano che tale settore, dopo l'adozione del primo piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea, si è considerevolmente evoluto negli Stati membri. La strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 muoverà da questo successo.

15.

Nel settore della giustizia elettronica sono stati posti in essere importanti elementi costitutivi per l'accessibilità e l'interoperabilità semantica delle fonti giuridiche. Nel 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) per migliorare la reperibilità e facilitare l'esatta citazione di sentenze degli organi giurisdizionali europei e nazionali. Vari Stati membri hanno già introdotto l'ECLI. La Commissione e vari Stati membri si stanno preparando all'introduzione dell'interfaccia di ricerca ECLI europea nel portale della giustizia elettronica entro il primo trimestre del 2014. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo stanno predisponendo l'introduzione dell'ECLI.

16.

Nel 2011, il Consiglio ha adottato conclusioni sull'identificatore europeo della legislazione (ELI), che introduce uno standard volontario per individuare, contrassegnare e citare elettronicamente strumenti giuridici europei e nazionali. Lo standard è stato adottato per essere utilizzato nell'ambito di EUR-Lex ed è introdotto da vari Stati membri.

3.   Coerenza con il quadro della pubblica amministrazione elettronica

17.

La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad una maggiore coerenza con il quadro generale della pubblica amministrazione elettronica, specificamente descritta nella comunicazione della Commissione [COM(2010) 744 definitivo] che introduce l’interoperabilità dei servizi pubblici europei e il quadro europeo di interoperabilità. Vi si afferma chiaramente che potenziare l'interoperabilità a livello giuridico, organizzativo, semantico e tecnico, creando gradualmente un ecosistema sostenibile, è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità sociali ed economiche insite nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere sviluppato in conformità ai principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri.

III.   PRINCIPI GENERALI

18.

I lavori nel settore della giustizia elettronica europea si informano ai principi di base seguenti:

a)   Azione volontaria

19.

La partecipazione volontaria ai progetti di giustizia elettronica europea è lasciata alla discrezione di ogni singolo Stato membro, tranne in caso di adozione di uno strumento legislativo dell'Unione europea, che implichi l'obbligo di attuazione di un determinato progetto nell'ambito del sistema di giustizia elettronica europea.

b)   Decentramento

20.

Il concetto di giustizia elettronica europea si basa sul principio di un sistema decentrato a livello europeo che colleghi tra loro i diversi sistemi nazionali indipendenti ed interoperabili degli Stati membri. In virtù di tale principio generale di decentramento spetta a ciascuno Stato membro assicurare l'attuazione e la gestione sul piano tecnico dei sistemi di giustizia elettronica nazionali necessari per agevolare l'interconnessione tra i sistemi degli Stati membri.

21.

Un certo grado di centralizzazione a livello dell'UE è tuttavia necessario. La centralizzazione può anche essere presa in considerazione in alcune situazioni specifiche, ad esempio qualora costituisca una soluzione più efficace in termini di costi o sia stato adottato uno strumento legislativo.

c)   Interoperabilità

22.

L'interoperabilità, che consente l'interconnessione dei sistemi degli Stati membri e all'occorrenza il ricorso a soluzioni centralizzate, è un elemento fondamentale dei sistemi decentrati. Dev'essere assicurata la compatibilità tra i vari aspetti tecnici, organizzativi, giuridici e semantici prescelti per le applicazioni dei sistemi giudiziari, garantendo nel contempo agli Stati membri la massima flessibilità.

d)   Dimensione europea

23.

La strategia in materia di giustizia elettronica europea è rivolta a progetti con una dimensione europea nei settori del diritto civile, penale e amministrativo.

24.

I progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea, in particolare tutti i progetti inclusi nel portale, devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a tutti i progetti al fine di assicurarne la funzionalità a lungo termine e l'efficienza in termini di costi. Tutti i progetti dovrebbero poter offrire vantaggi concreti diretti, in particolare, ai cittadini, alle imprese e/o all'apparato giudiziario.

25.

Lo sviluppo del sistema di giustizia elettronica europea dovrebbe inoltre tener conto dei progetti nazionali con un valore aggiunto europeo.

IV.   OBIETTIVI DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA

a)   Accesso all'informazione nel settore della giustizia

26.

L'obiettivo è migliorare l'accesso all'informazione nel settore della giustizia nell'Unione europea. Il portale della giustizia elettronica svolge un ruolo importante nella realizzazione di questo obiettivo.

b)   Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere

27.

La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad offrire un migliore accesso alla giustizia e ad agevolare il ricorso ai procedimenti stragiudiziali mediante l'uso della comunicazione elettronica in situazioni transfrontaliere.

28.

È pertanto necessario continuare i lavori che diversi Stati membri hanno già iniziato a livello nazionale e creare le condizioni per servizi giudiziari transfrontalieri interattivi a livello europeo.

29.

La dematerializzazione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali dovrebbe essere proseguita secondo il principio dell'azione volontaria degli Stati membri.

c)   Comunicazione tra autorità giudiziarie

30.

È particolarmente importante semplificare e incentivare la comunicazione elettronica tra le autorità giudiziarie degli Stati membri (p. es. mediante videoconferenza o scambio elettronico sicuro di dati).

31.

I membri delle autorità giudiziarie dovrebbero ottenere un accesso sicuro alle varie funzionalità loro riservate; dovrebbero avere diritti di accesso differenziati e dovrebbe applicarsi un metodo di autenticazione uniforme o interoperabile.

V.   ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

1.   Portale della giustizia elettronica europea

32.

Il portale della giustizia elettronica europea deve continuare ad essere sviluppato come sportello unico. Ciò non preclude il ricorso ad altri mezzi di comunicazione (p. es. la trasmissione tra reti).

33.

Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fornire a cittadini, imprese e operatori della giustizia informazioni sul diritto dell'UE e dei suoi Stati membri. Il portale dovrebbe inoltre costituire un mezzo per offrire l'accesso ad altre informazioni connesse nel settore della giustizia a livello nazionale, europeo e internazionale.

2.   Interoperabilità

34.

Occorre assicurare l'interoperabilità organizzativa, giuridica, tecnica e semantica. A tal fine, si dovrebbero sviluppare soluzioni tecniche per la giustizia elettronica europea che consentano lo scambio sicuro di dati tra magistrati, amministrazioni nazionali, operatori del diritto, cittadini e imprese. Si dovrebbe tener conto delle norme tecniche aperte e delle soluzioni già disponibili (p. es. progetti come e-CODEX) prima di svilupparne di nuove. Gli Stati membri dovrebbero inoltre svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di tali soluzioni e nel relativo processo decisionale.

3.   Aspetti normativi

35.

Nel quadro del processo normativo occorre tener conto della necessità di assicurare l'uso coerente delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attuare nuovi atti normativi dell'UE nel settore della giustizia, comprese modifiche e rifusioni di atti normativi esistenti. I dati da trasmettere devono essere descritti solo in base al contenuto e non attraverso un'eventuale rappresentazione visiva. I mezzi per trasmettere dati o documenti devono essere descritti in modo funzionale e tecnologicamente neutro.

4.   Web semantico giuridico europeo

36.

Lo scambio transfrontaliero di informazioni giuridiche e, in particolare, di dati relativi alla legislazione, alla giurisprudenza e a glossari giuridici europei o nazionali, è ostacolato dalla mancanza di mezzi efficaci per condividere dati di questo tipo.

37.

Diversi progetti possono affrontare tale questione e accrescere lo scambio e l'interoperabilità semantica dei dati giuridici in tutta l'Europa e oltre. I lavori relativi allo sviluppo del web semantico giuridico europeo, volto a migliorare l'accessibilità e la trattabilità delle informazioni giuridiche rendendo interoperabili l'identificazione e la semantica dei dati giuridici, dovrebbero proseguire su base volontaria.

5.   Interconnessione dei registri

38.

Occorre promuovere l'interconnessione dei registri nazionali contenenti informazioni pertinenti al settore della giustizia. Si dovrebbero assicurare i presupposti tecnici e giuridici necessari per rendere possibile tale interconnessione.

39.

L'azione in questo settore dovrebbe essere incentrata sull'interconnessione dei registri che presentino un interesse per i cittadini, le imprese, gli operatori della giustizia e i magistrati.

6.   Reti

40.

Il sistema di giustizia elettronica può creare le condizioni per facilitare il funzionamento di varie reti nel settore della giustizia esistenti a livello europeo, quali la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e la rete giudiziaria europea in materia penale. A tal fine, si dovrebbero approfondire, in consultazione con le autorità competenti, le possibilità offerte dal sistema di giustizia elettronica europea e dal portale della giustizia elettronica.

7.   Cooperazione con operatori della giustizia ed altri utenti della giustizia elettronica europea

41.

L'attuazione della strategia europea in materia di giustizia elettronica richiede la partecipazione dei magistrati e di altri operatori della giustizia interessati degli Stati membri. Tali operatori della giustizia andrebbero pertanto coinvolti nelle discussioni e nei progetti nel settore della giustizia elettronica europea per assicurare che le soluzioni sviluppate rispondano alle reali esigenze di ciascun gruppo cui sono rivolte.

42.

Pertanto, è fondamentale che i rappresentanti della magistratura degli Stati membri abbiano la possibilità di contribuire ai lavori relativi alla giustizia elettronica europea, in particolare alle soluzioni da mettere in atto per la stessa, di modo che si possa tener conto delle loro opinioni ed esigenze di utenti.

43.

È inoltre opportuno che altri operatori della giustizia, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari ecc., siano coinvolti nelle future discussioni sulla giustizia elettronica europea per assicurare che le soluzioni sviluppate rispondano alle loro reali esigenze.

44.

In tale contesto occorre istituire un meccanismo di cooperazione con tali operatori della giustizia per assicurare che le questioni di reciproco interesse siano tenute in considerazione nell'ambito della strategia europea in materia di giustizia elettronica.

45.

Si dovrebbe altresì prestare attenzione alla raccolta di opinioni e riscontri di rappresentanti del pubblico generale, compresi utenti del portale, e del mondo dell'impresa.

8.   Traduzione

46.

La preoccupazione di fornire ai cittadini europei un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di valutare misure a lungo termine robuste ed efficienti in termini di costi in materia di traduzione. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe offrire traduzioni affidabili dei suoi contenuti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

9.   Norme e diritti nel settore della giustizia elettronica

47.

Ulteriori sviluppi nel settore della giustizia elettronica europea comporteranno nuove sfide in materia di protezione dei dati personali. È prevedibile che l'entità della raccolta e condivisione di dati aumenterà con l'attuazione della futura strategia in materia di giustizia elettronica europea. La protezione dei dati personali svolge pertanto un ruolo importante in tale contesto. I futuri lavori nel quadro della giustizia elettronica dovranno tener conto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

48.

Laddove necessario si dovrebbero stabilire norme sulla proprietà delle informazioni per determinare le responsabilità relative al contenuto dei dati da pubblicare nel portale della giustizia elettronica. In linea di principio, ciascun fornitore di contenuti è l’unico responsabile del proprio operato e deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro requisito di legge applicabile.

49.

Si dovrebbero prevedere norme simili per l'uso di funzionalità elettroniche che consentono lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di dati personali, tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, nonché per la presentazione elettronica di documenti da utilizzare in procedimenti giudiziari.

50.

In particolare in tale contesto la Commissione è invitata a continuare ad esaminare la necessità di adottare una proposta di strumento legislativo nel settore della giustizia elettronica. Tale strumento dovrebbe definire il quadro giuridico generale e i mezzi di attuazione di una strategia concreta in materia di giustizia elettronica a livello europeo.

10.   Promozione

51.

Nell'attuare la strategia europea in materia di giustizia elettronica si dovrebbe prestare attenzione alla promozione delle funzionalità disponibili tra gli utenti del sistema di giustizia elettronica europea.

11.   Finanziamento

52.

Lo sviluppo della giustizia elettronica europea richiede notevoli risorse finanziarie. È pertanto importante prevedere un adeguato finanziamento a livello dell'UE, in particolare per:

a)

incoraggiare la creazione di sistemi di giustizia elettronica a livello nazionale al fine di spianare la strada alla giustizia elettronica europea realizzata alla luce della presente strategia, comprese azioni come quelle di cui al punto 30 e l'interconnessione dei registri nazionali; si dovrebbe altresì prestare attenzione ad assicurare la sostenibilità dei risultati di progetti quali e-CODEX ed e-SENS;

b)

permettere lo sviluppo di progetti a livello europeo, compresi la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del portale della giustizia elettronica europea;

c)

assicurare che si possa continuare ad offrire il portale della giustizia elettronica in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

53.

Il finanziamento europeo dei lavori nel settore della giustizia elettronica (a livello nazionale ed europeo), compresi i progetti concreti da definire ed attuare nel quadro del futuro piano d'azione, deve essere garantito dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e, in particolare, dalla dotazione finanziaria del programma «Giustizia» 2014-2020.

54.

I progetti relativi alla giustizia elettronica ai sensi della presente strategia e del correlato piano d'azione possono anche essere finanziati a titolo di altri programmi esistenti dell'Unione, purché soddisfino i criteri stabiliti in quest'ultimi (5).

12.   Relazioni esterne

55.

L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare, per quanto fattibile, la cooperazione con paesi terzi nel settore della giustizia elettronica.

56.

Tale eventuale cooperazione dev'essere attuata nel rispetto delle norme istituzionali stabilite a livello dell'Unione europea.

13.   Piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica 2014-2018

57.

Durante il primo semestre del 2014 dovrebbe essere adottato un piano d'azione pluriennale volto ad attuare la presente strategia e a servire da guida pratica per il seguito dato alla stessa. Il piano d'azione dovrebbe contenere un elenco dei progetti previsti per il periodo in questione con chiare indicazioni in merito a chi desidera parteciparvi, le misure per la loro attuazione pratica ed un calendario indicativo per consentire al Gruppo «Legislazione on-line» (Giustizia elettronica) e, se del caso, a pertinenti parti interessate, di dare un seguito concreto al piano d'azione. Nel nuovo piano d'azione si terrà conto e, se del caso, si darà seguito ai risultati del precedente piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica e alla relativa tabella di marcia.

58.

Il Gruppo elaborerà il piano d'azione in consultazione con la Commissione e almeno una volta al semestre ne controllerà l'attuazione, che dovrebbe essere eventualmente adattata in funzione degli sviluppi in corso.

59.

Se necessario, i gruppi informali degli Stati membri coinvolti in specifici progetti possono riunirsi per realizzare progressi in questi settori di attività. I risultati di tali riunioni dovrebbero essere presentati al Gruppo «Legislazione on-line» (Giustizia elettronica).


(1)  COM(2008) 329 definitivo.

(2)  [2008/2125 (INI)].

(3)  [2013/2852 (RSP)].

(4)  Cfr. doc. 15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO 46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN 159.

(5)  La Commissione è invitata a presentare una tabella con tutti i possibili meccanismi di finanziamento disponibili per progetti a livello UE e nazionale che potrebbero essere usati per finanziare la giustizia elettronica.


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