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Document 52013PC0919
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
/* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi /* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale -
Motivazioni e obiettivi della proposta La decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente
fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”[1] è stata un’importante
spinta alla revisione della politica dell’UE sulla qualità dell’aria, in
particolare perché ha evidenziato la necessità di misure intese a contrastare l’inquinamento
atmosferico alla fonte. Nella comunicazione al Consiglio e al
Parlamento europeo sul programma “Aria pulita per l’Europa”[2], la Commissione esorta
ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l’atmosfera
originate da impianti di combustione con una potenza termica nominale compresa
tra 1 e 50 MW (di seguito “impianti di combustione medi”) e a completare,
in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione, anche al
fine di aumentare le sinergie tra le politiche sull’inquinamento atmosferico e
quelle sul cambiamento climatico. Gli impianti di combustione medi sono
utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, produzione di
calore/vapore per i processi industriali, ecc.) e costituiscono un’importante
fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato. Gli
impianti di combustione medi nell’UE sono circa 142 986. La combustione di combustibile nelle nuove
attrezzature e nei nuovi impianti di combustione di piccole dimensioni può
essere disciplinata dalle disposizioni di attuazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[3]. Dal
7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di
combustione è disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)[4], ma la
direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera
di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione[5] continuerà ad
applicarsi ai grandi impianti di combustione esistenti fino al
31 dicembre 2015. In generale, le emissioni di inquinanti
atmosferici originate da impianti di combustione medi non sono disciplinate a
livello dell’UE ed è pertanto opportuno integrare la normativa vigente relativa
agli impianti di combustione con disposizioni applicabili a tale categoria. Coerenza con altri
obiettivi e politiche dell’Unione La presente proposta fa
parte del nuovo quadro d’azione nel campo della qualità
dell’aria nell’UE, quale definito nella nuova strategia tematica dell’UE sull’inquinamento
atmosferico, ed è in linea con la strategia del
programma Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile,
di cui rafforza gli obiettivi[6]. Un’attenzione particolare è riservata alla tutela
degli interessi delle PMI, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”.[7] 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle
parti interessate Le parti
interessate e il pubblico sono stati consultati mediante una serie di
iniziative formali e informali, tra cui due questionari online, un’indagine
Eurobarometro e un dialogo continuo attraverso riunioni multilaterali e
bilaterali. Sono stati consultati anche gli Stati membri, mediante le riunioni
del gruppo di esperti in materia di qualità dell’aria. Molte delle parti
interessate hanno messo in evidenza l’importanza dei controlli UE delle fonti
per condividere il peso della riduzione dell’inquinamento e hanno espresso un
parere favorevole riguardo al controllo delle emissioni provenienti da impianti
di combustione medi, sottolineando tuttavia la necessità di limitare l’onere
amministrativo che potrebbe diventare sproporzionato, sia per i gestori sia per
le autorità competenti, in caso di adozione di un regime completo di
autorizzazione. Il parere delle parti interessate è stato preso in
considerazione nell’elaborazione delle diverse opzioni possibili per
controllare le emissioni provenienti dagli impianti di combustione medi. Una prima consultazione pubblica esplorativa
online è stata effettuata alla fine del 2011, al fine di ampliare la base di
informazioni per l’elaborazione iniziale delle opzioni strategiche. Sul portale
della Commissione europea “La vostra voce in Europa” si è svolta inoltre una
consultazione online della durata di 12 settimane, a partire dal
10 dicembre 2012. La consultazione si è avvalsa di due questionari,
uno breve destinato al grande pubblico e uno più lungo e articolato, che comprendeva
domande sui controlli delle fonti, destinato agli esperti e alle parti
interessate. 1934 persone hanno risposto al questionario rivolto al pubblico,
mentre 371 risposte sono pervenute da esperti e parti interessate. Di
questi ultimi, circa il 40% ha convenuto sulla necessità di regolamentare gli
impianti di combustione con potenza termica inferiore alla soglia di 50 MW
fissata nella direttiva sulle emissioni industriali (IED) a livello UE, con il
20% di rappresentanti delle imprese, il 43% di singoli esperti, il 48% di
rappresentanti del governo e il 55% di ONG. I rappresentanti delle imprese e
della pubblica amministrazione hanno scelto un regime leggero di autorizzazione
o di registrazione, mentre circa la metà dei singoli esperti e delle ONG ha
optato per un regime completo di autorizzazione con valori limite delle
emissioni fissati a livello dell’UE. Tutte le informazioni sull’indagine sono
disponibili su un sito[8]
dedicato all’iniziativa. Risultato della valutazione d’impatto Come indicato nella valutazione d’impatto
della revisione della strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, mentre
la struttura complessiva della politica in materia di qualità dell’aria è
logica e coerente, nell’attuazione pratica deve essere garantita una migliore corrispondenza
tra controlli alla fonte, limiti di emissione e standard di qualità dell’aria
ambiente, in particolare al fine di garantire che il raggiungimento degli
standard di qualità dell’aria ambiente a livello locale non sia compromesso da
a) inadempienza nel limitare l’inquinamento proveniente da fonti significative
o da prodotti (ad esempio le emissioni effettive) o da b) elevate
concentrazioni di fondo derivanti dal peso delle emissioni complessive. Per progredire verso l’obiettivo a lungo
termine dell’UE (dopo il 2020) di ridurre ulteriormente l’impatto dell’inquinamento
atmosferico sulla salute e sull’ambiente sono state prese in esame diverse
opzioni strategiche al fine di individuare un pacchetto di misure convenienti
sotto il profilo dei costi. Sono state prese in considerazione anche misure
aggiuntive specifiche di controllo delle fonti a livello dell’UE, una delle
quali volta a ridurre le emissioni provenienti da impianti di combustione medi.
Dalla valutazione condotta è risultato che uno strumento a livello dell’UE per
il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti di combustione medi
estenderebbe a tutti gli Stati membri le misure tecniche ritenute dall’analisi
multisettoriale convenienti sotto il profilo dei costi. Si è concluso pertanto
di proporre uno strumento legislativo per il controllo delle emissioni
provenienti da tali impianti a livello dell’Unione europea. Delle cinque opzioni strategiche considerate e
analizzate nel dettaglio per il controllo delle emissioni prodotte da impianti
di combustione medi, l’opzione privilegiata fisserebbe valori limite delle
emissioni in linea con quelli previsti nella direttiva 2010/75/UE per gli
impianti con potenza termica compresa tra 50 e 100 MW e in un certo numero
di Stati membri, integrati da una serie di valori limite per le emissioni dei
nuovi impianti fissati nel protocollo di Göteborg modificato[9]. Al fine di contenere i
costi legati alla riduzione degli ossidi di azoto, i valori limite delle
emissioni dovrebbero essere basati principalmente sull’applicazione delle
misure principali di abbattimento delle emissioni. Gli Stati membri dovrebbero
tuttavia applicare limiti più rigorosi nei casi in cui la qualità dell’aria non
sia conforme agli standard dell’UE. Al fine di evitare un impatto significativo
sulle PMI, che gestiscono la maggior parte degli impianti di combustione medi,
sono state adottate svariate misure di attenuazione: i gestori non avranno
bisogno di un’autorizzazione ma dovranno notificare il funzionamento dell’impianto
alle autorità competenti per consentirne la registrazione; è stata inoltre
raccomandata un’attuazione graduale per concedere agli impianti esistenti (in
particolare a quelli più piccoli) un periodo di transizione più lungo per
adeguarsi ai limiti ed è prevista la riduzione o la semplificazione degli
obblighi di monitoraggio e di comunicazione delle informazioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure
proposte La proposta, che prevede
disposizioni per gli impianti di combustione medi, mira a colmare una lacuna esistente nella normativa. Essa
introduce requisiti minimi, mantenendo gli oneri amministrativi al livello più
basso possibile e tenendo conto in particolare della situazione delle PMI. Di seguito sono riportate informazioni
specifiche sugli articoli e sugli allegati della proposta. L’articolo 1 chiarisce che la direttiva
mira a ridurre le emissioni nell’aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
particolato originati dagli impianti di combustione medi al fine di ridurre i
rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente derivanti da tali
emissioni. L’articolo 2 definisce il campo di
applicazione della direttiva in modo da evitare sovrapposizioni con la
direttiva 2009/125/CE o col capo III o IV della direttiva 2010/75/UE ed esenta
inoltre alcuni impianti di combustione sulla base delle loro caratteristiche
tecniche o del loro uso per particolari attività. L’articolo 3 elenca le definizioni
applicabili ai fini della direttiva. L’articolo 4 sancisce l’obbligo per l’autorità
competente di registrare gli impianti di combustione medi, sulla base della
notifica da parte del gestore. Gli elementi di tale notifica sono elencati nell’allegato I. Le disposizioni relative ai valori limite di
emissione figurano all’articolo 5, con i corrispondenti valori
applicabili agli impianti nuovi ed esistenti riportati nell’allegato II.
Si propone di applicare i valori limite di emissione agli impianti di
combustione esistenti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla
data di applicazione della presente direttiva, al fine di concedere a tali
impianti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi, sul piano tecnico, alle
prescrizioni della presente direttiva. L’articolo 5, paragrafo 4,
impone agli Stati membri di applicare valori limite di emissione più
restrittivi a singoli impianti in zone non conformi ai valori limite di qualità
dell’aria. L’allegato III stabilisce parametri di riferimento che
riflettono le prestazioni delle tecniche più avanzate disponibili. I requisiti in materia di monitoraggio sono
definiti all’articolo 6 e nell’allegato IV. Si propone di
adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico mediante atti
delegati (a norma degli articoli 14 e 15). Gli articoli 7 e 8 della proposta
stabiliscono disposizioni intese a garantire l’efficace attuazione ed
esecuzione della presente direttiva. In particolare, è introdotta una
disposizione che impone ai gestori di segnalare immediatamente il mancato
rispetto degli obblighi all’autorità competente. Gli Stati membri sono altresì
tenuti ad assicurare che il gestore e l’autorità competente adottino le misure
necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva.
La proposta stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di organizzare un
sistema di ispezioni ambientali degli impianti di combustione medi di cui alla
presente direttiva o di attuare altre misure per accertare la conformità alla
stessa. L’articolo 9 stabilisce gli obblighi
del gestore e dell’autorità competente in caso di modifiche a un impianto di combustione
medio. L’articolo 10 riguarda il diritto di
accesso alle informazioni e fa riferimento, a tal fine, alla
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio[10]. L’articolo 11 stabilisce che gli Stati
membri designino le autorità competenti responsabili dell’adempimento degli
obblighi derivanti dalla presente direttiva. L’articolo 12 prevede l’istituzione di
un meccanismo di comunicazione. Mentre la prima relazione degli Stati membri
alla Commissione, da presentare entro il 30 giugno 2019, contiene una
sintesi dei dati di fondamentale importanza per l’attuazione della presente
direttiva, le relazioni successive contengono informazioni qualitative e
quantitative sull’attuazione della direttiva, su eventuali azioni intraprese
per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva
nella conduzione degli impianti di combustione medi e su eventuali azioni di
esecuzione intraprese. L’articolo 13 definisce inoltre gli obblighi di comunicazione
della Commissione. L’articolo 14 stabilisce la procedura
di delega applicabile al fine di adeguare l’allegato IV al progresso
scientifico e tecnico mediante atti delegati, conformemente all’articolo 13. Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono,
rispettivamente, le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di
inosservanza delle disposizioni nazionali emanate sulla base della presente
proposta, il recepimento della proposta nella legislazione degli Stati membri
entro il xx/xx/xx e la data di entrata in vigore della stessa. L’allegato I contiene l’elenco delle
informazioni che il gestore è tenuto a comunicare all’autorità competente. L’allegato II riporta i valori limite
di emissione applicabili agli impianti di combustione nuovi ed esistenti, in
conformità rispettivamente all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 5,
paragrafo 3. L’allegato III stabilisce i parametri
di riferimento per l’applicazione di valori limite di emissione più
restrittivi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4. L’allegato IV specifica le prescrizioni
relative al monitoraggio delle emissioni. Documenti esplicativi La Commissione ritiene che
siano necessari documenti esplicativi per migliorare la qualità delle
informazioni sul recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito. Per assicurare il
conseguimento degli obiettivi della direttiva (vale a dire la tutela della
salute umana e dell’ambiente), è fondamentale che si proceda a un suo completo
e corretto recepimento. Dato che alcuni Stati membri
disciplinano già le emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli
impianti di combustione medi, il recepimento della
direttiva in questione probabilmente non darebbe luogo a un unico testo
legislativo, bensì a varie modifiche o nuove proposte nei settori pertinenti. Inoltre,
l’attuazione della direttiva è spesso molto decentralizzata in quanto sono le
autorità regionali e locali ad essere responsabili della sua applicazione e, in
alcuni Stati membri, del suo recepimento. I fattori di cui sopra
potrebbero aumentare il rischio di un recepimento e di un’attuazione non
corretti della direttiva e rendere più arduo il compito di vigilare sull’applicazione
del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la
conformità della legislazione nazionale alle disposizioni della direttiva, è
necessario formulare informazioni chiare riguardo al suo recepimento. L’obbligo di fornire documenti esplicativi può creare un ulteriore onere
amministrativo per quegli Stati membri che, normalmente, non operano in questo
modo. Tuttavia, i documenti esplicativi sono necessari per verificare
effettivamente che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si
tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale e non esistono
misure meno onerose che consentano una verifica efficace. Inoltre, i documenti
esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l’onere
amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro
assenza, sarebbe necessario attingere a notevoli risorse e ricorrere a numerosi
contatti con le autorità nazionali per determinare le modalità di recepimento
in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, l’ulteriore onere amministrativo
derivante dall’obbligo di fornire documenti esplicativi è proporzionato all’obiettivo
perseguito, ossia garantire un efficace recepimento e conseguire pienamente gli
obiettivi della direttiva. Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di
accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti
esplicativi che spieghino la correlazione tra le disposizioni della direttiva e
le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Base giuridica Poiché l’obiettivo
principale della direttiva è la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192,
paragrafo 1, dello stesso trattato. 32 Principi di sussidiarietà e di proporzionalità e scelta dello strumento Il principio di
sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un
ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea. Gli obiettivi della
proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri
mentre, per i motivi elencati di seguito, l’azione dell’Unione consentirà di
realizzarli con maggiore efficacia. 3 Sebbene le emissioni nell’aria siano spesso
causa di inquinamento transfrontaliero, nella fase attuale le emissioni di
inquinanti atmosferici da parte degli impianti di combustione medi non sono in
genere disciplinate a livello dell’UE. L’obiettivo
principale della proposta è fissare valori limite di emissione per
controllare le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato
prodotte da impianti di combustione medi, assicurando
di conseguenza un livello minimo di tutela dell’ambiente e di tutti i cittadini
dell’UE. Tutti gli Stati membri devono pertanto
adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai requisiti minimi; la
presenza di diverse normative nazionali potrebbe incidere negativamente sull’attività
economica transfrontaliera. È necessaria un’azione a livello dell’UE che
conferisca valore aggiunto rispetto alle singole azioni nazionali. La proposta rispetta
pertanto il principio di sussidiarietà. Lo strumento giuridico scelto è la direttiva
poiché la proposta fissa una serie di obiettivi e di obblighi generali ma
lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta
delle misure di esecuzione e le loro modalità specifiche di attuazione. La
proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta riguarda una questione rilevante
per lo Spazio economico europeo e dovrebbe pertanto essere estesa a quest’ultimo. 2013/0442 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla limitazione delle emissioni
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11],
visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[13], considerando quanto segue: (1) La decisione XXX/XXXX del
Parlamento europeo e del Consiglio[14]
(programma d’azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell’aria sono
state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso
i livelli di inquinamento dell’aria sono ancora critici in molte parti d’Europa
e i cittadini dell’Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti
atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere.
Secondo il programma d’azione, gli ecosistemi sono tutt’ora colpiti da
depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore
dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di
energia elettrica. (2) Al fine di garantire un
ambiente sano per tutti, il programma d’azione prevede che gli interventi a
livello locale siano integrati da politiche adeguate sia a livello nazionale
che dell’Unione. Esso prevede in particolare il rafforzamento dell’impegno per
raggiungere la piena conformità alla normativa dell’Unione sulla qualità dell’aria
e la definizione di obiettivi e azioni strategiche oltre il 2020. (3) Le valutazioni scientifiche
indicano che la perdita in termini di durata di vita media dei cittadini dell’Unione
imputabile all’inquinamento atmosferico è di otto mesi. (4) In generale, le emissioni di
inquinanti originate dalla combustione di combustibile negli impianti medi non
sono disciplinate a livello dell’Unione, nonostante contribuiscano in misura
sempre maggiore all’inquinamento atmosferico, in particolare a causa di un più
ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla politica climatica ed energetica. (5) La combustione di
combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole
dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia[15]. Dal
7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di
combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[16],
mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17] continuerà ad
applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all’articolo 30,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al
31 dicembre 2015. (6) Nella relazione del
17 maggio 2013[18]
sui riesami effettuati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 9, e dell’articolo
73 della direttiva 2010/75/UE, la Commissione ha concluso che per la
combustione di combustibili in impianti medi è stata dimostrata l’esistenza di
un chiaro potenziale di abbattimento economicamente vantaggioso delle emissioni
nell’atmosfera. (7) Gli impegni assunti dall’UE a
livello internazionale in materia di inquinamento atmosferico per ridurre l’acidificazione,
l’eutrofizzazione, l’ozono troposferico e le emissioni di particolato sono
stati concordati nell’ambito del protocollo di Göteborg della Convenzione sull’inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza, modificato nel 2012 per
rafforzare gli impegni assunti in precedenza per la riduzione dell’anidride
solforosa, degli ossidi di azoto, dell’ammoniaca e dei composti organici
volatili e per introdurre nuovi impegni relativi alla riduzione del particolato
sottile (PM 2,5), da raggiungere a partire dal 2020. (8) Nella comunicazione al
Consiglio e al Parlamento europeo sul programma “Aria pulita per l’Europa”[19], la Commissione esorta
ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l’atmosfera
originate da impianti di combustione medi e a completare, in tal modo, il
quadro normativo per il settore della combustione. La strategia completa il
programma di riduzione dell’inquinamento per il 2020 definito nella
comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 sulla strategia
tematica sull’inquinamento atmosferico[20]
e sviluppa obiettivi di riduzione dell’impatto per il periodo fino al 2030. Per
conseguire gli obiettivi strategici è opportuno stabilire un programma di
regolamentazione che comprenda misure per il controllo delle emissioni
originate dagli impianti di combustione medi. (9) È opportuno che la presente
direttiva non si applichi ai prodotti connessi all’energia oggetto delle misure
di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o del
capo III o IV della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile inoltre che
taluni altri impianti di combustione siano esentati dall’ambito di applicazione
della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del
loro uso per particolari attività. (10) Onde garantire il controllo
delle emissioni nell’aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato
è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se
registrato dall’autorità competente, sulla base della notifica da parte del
gestore. (11) Ai fini del controllo delle
emissioni nell’aria originate da impianti di combustione medi, è opportuno che
la presente direttiva stabilisca valori limite di emissione e requisiti in
materia di monitoraggio. (12) Per concedere agli impianti di
combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul
piano tecnico alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che i
valori limite di emissione si applichino a tali impianti dopo un determinato
periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente
direttiva. (13) Conformemente all’articolo 193
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente direttiva
non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per
una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard
di qualità ambientale. In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite
di qualità dell’aria, è auspicabile che gli Stati membri applichino valori
limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che
figurano nell’allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero
anche a promuovere l’ecoinnovazione nell’Unione, in particolare agevolando l’accesso
al mercato delle piccole e medie imprese. (14) È opportuno che gli Stati
membri provvedano affinché il gestore di un impianto di combustione medio e l’autorità
competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza delle
disposizioni della presente direttiva. (15) Al fine di limitare l’onere
per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è
auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e
comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati, pur consentendo un’effettiva
verifica della conformità da parte delle autorità competenti. (16) Al fine di garantire l’uniformità
e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione
della presente direttiva e di promuovere lo scambio di informazioni tra gli
Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia
europea dell’ambiente, sviluppi uno strumento elettronico di comunicazione
disponibile anche per uso interno da parte degli Stati membri per fini
nazionali di comunicazione e di gestione dei dati. (17) Al fine di consentire l’adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, è auspicabile che il potere di adottare
atti per adeguare le disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di
cui all’allegato IV, in conformità all’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, sia delegato alla Commissione. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (18) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, vale a dire il miglioramento della qualità ambientale e
della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima
può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (19) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente
direttiva mira a garantire l’applicazione dell’articolo 37 della predetta
Carta relativo alla tutela dell’ambiente. (20) Conformemente alla
dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati
membri e della Commissione sui documenti esplicativi[21], gli Stati membri si sono
impegnati ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento, in casi
debitamente motivati, con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il
rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli
strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva,
il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce norme per il
controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e
particolato originati da impianti di combustione medi al fine di ridurre le
emissioni nell’aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente
derivanti da tali emissioni. Articolo 2
Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si
applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o
superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW (di seguito “impianti di
combustione medi”), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. 2. La presente direttiva non si
applica: (a)
agli impianti di combustione che rientrano nel
campo di applicazione del capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE; (b)
ai prodotti connessi all’energia, oggetto delle
misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE in cui tali
atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti
di cui all’allegato II della presente direttiva; (c)
agli impianti di combustione in cui i gas di
combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l’essiccazione o
per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; (d)
agli impianti di postcombustione destinati alla
depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante
combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti; (e)
a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile; (f)
agli impianti di combustione, oggetto delle misure
di esecuzione adottate a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio[22],
in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli
inquinanti di cui all’allegato II della presente direttiva. Articolo 3
Definizioni Ai fini della presente
direttiva si intende per: (1)
“emissione”, lo scarico nell’aria di sostanze
provenienti dall’impianto di combustione; (2)
“valore limite di emissione”, la quantità di una
data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell’impianto di combustione,
che si può immettere nell’atmosfera in un determinato periodo; (3)
“ossidi di azoto”, (NOx) l’ossido
nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2); (4)
“particolato”, particelle, di qualsiasi forma,
struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di
campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate
condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare,
e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate
condizioni; (5)
“impianto di combustione”, qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così
prodotto; (6)
“impianto di combustione esistente”, un impianto di
combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento]; (7)
“nuovo impianto di combustione”, un impianto
diverso da un impianto di combustione esistente; (8)
“motore”, un motore a gas, diesel o a doppia
alimentazione; (9)
“motore a gas”, un motore a combustione interna che
funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l’accensione comandata per bruciare
il combustibile; (10)
“motore diesel”, un motore a combustione interna
che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l’accensione spontanea per
bruciare il combustibile; (11)
“motore a doppia alimentazione”, un motore a
combustione interna che utilizza l’accensione spontanea e funziona secondo il
ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando
brucia combustibili gassosi; (12)
“turbina a gas”, qualsiasi macchina rotante che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un
compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per
riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a
ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di
cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare; (13)
“combustibile”, qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa; (14)
“rifiuto”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi; (15)
“biomassa”: (a)
prodotti costituiti di materia vegetale di
provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per
recuperarne il contenuto energetico; (b)
i rifiuti seguenti: (a)
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e
forestali; (b)
rifiuti vegetali derivanti dalle industrie
alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata; (c)
rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta
di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul
luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata; (d)
rifiuti di sughero; (e)
rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un
trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di
questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; (16)
“ore operative”, il tempo, espresso in ore, durante
il quale un impianto di combustione scarica emissioni nell’aria; (17)
“gestore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che
gestisce o controlla l’impianto di combustione o, se previsto dalla normativa
nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul
funzionamento tecnico dell’impianto; (18)
“valore limite”, livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve
essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere
superato, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[23];
(19)
“zona”, parte del territorio di uno Stato membro da
esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria,
come stabilito nella direttiva 2008/50/CE. Articolo 4
Registrazione 1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché gli impianti di combustione medi siano attivi solo
se registrati dall’autorità competente. 2. La procedura di registrazione
comprende almeno una notifica all’autorità competente, da parte del gestore,
del funzionamento o dell’intenzione di mettere in funzione un impianto di
combustione medio. 3. Per ciascun impianto di
combustione medio la notifica da parte del gestore contiene almeno le
informazioni di cui all’allegato I. 4. L’autorità competente procede
alla registrazione dell’impianto di combustione medio entro un mese dalla
notifica da parte del gestore e lo informa. 5. Gli impianti di combustione
medi esistenti possono essere esentati dall’obbligo di notifica di cui al
paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano
state messe a disposizione delle autorità competenti. Tali impianti di combustione sono registrati entro
[tredici mesi dalla data di recepimento]. 6. Per ogni impianto di
combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti comprende
almeno le informazioni elencate nell’allegato I, nonché qualsiasi informazione
ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri
controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8. Articolo 5
Valori limite di emissione 1. Fatte salve le disposizioni
del capo II della direttiva 2010/75/UE, se del caso, i valori limite di
emissione fissati nell’allegato II si applicano ai singoli impianti di
combustione medi. 2. A decorrere dal 1º gennaio
2025 le emissioni nell’atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e
particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una
potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di
emissione fissati nella parte 1 dell’allegato II. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le emissioni nell’atmosfera
di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto
di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o
inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell’allegato
II. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di
combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all’anno
dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1
dell’allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili
solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a
200 mg/Nm³. 3. Da [un anno dopo la data di
recepimento] le emissioni nell’aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e
particolato originate da un impianto di combustione medio esistente non
superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell’allegato II. Gli Stati membri possono esonerare i nuovi
impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative
all’anno dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella
parte 2 dell’allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a
combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato
pari a 100 mg/Nm³. 4. Nelle zone che non rispettano
i valori limite dell’UE per la qualità dell’aria di cui alla direttiva 2008/50/CE,
gli Stati membri applicano, per i singoli impianti di combustione medi delle
zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di
riferimento che figurano nell’allegato III o su valori più restrittivi
stabiliti dagli Stati membri, a meno che non si dimostri alla Commissione che l’applicazione
di tali valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionati e che altre
misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell’aria
sono state incluse nei piani per la qualità dell’aria di cui all’articolo 23
della direttiva 2008/50/CE. 5. La Commissione organizza uno
scambio di informazioni con gli Stati membri e le parti interessate sui
parametri di riferimento per i valori limite di emissione più restrittivi di
cui al paragrafo 4. 6. L’autorità competente può
accordare una deroga per un massimo di sei mesi all’obbligo di osservanza dei
valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3 per l’anidride solforosa
in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a
basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell’impossibilità di rispettare
tali valori limite a causa dell’interruzione della fornitura del combustibile
summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma. 7. L’autorità competente può
accordare una deroga all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di
cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione medio che
utilizza esclusivamente combustibile gassoso, e per tale motivo debba essere
dotato di un dispositivo di abbattimento secondario, debba ricorrere
eccezionalmente all’uso di altri combustibili a causa di un’improvvisa
interruzione della fornitura di gas. Il periodo per il quale è concessa una
deroga non supera i 10 giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all’autorità
competente che è giustificata una proroga. Gli Stati membri informano immediatamente la
Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma. 8. Qualora un impianto di
combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il
valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante viene calcolato nel
modo seguente: (a)
considerando il valore limite di emissione relativo
a ciascun combustibile di cui all’allegato II; (b)
determinando il valore limite di emissione
ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo
valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna
moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i
combustibili; (c)
addizionando i valori limite di emissione ponderati
per combustibile. Articolo 6
Monitoraggio delle emissioni e del funzionamento del dispositivo di
abbattimento 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i gestori effettuino il monitoraggio delle emissioni almeno in
conformità all’allegato IV. 2. Per gli impianti di
combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle
emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di
combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante
un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento. 3. Tutti i risultati del
monitoraggio sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire
all’autorità competente di verificare l’osservanza dei valori limite di
emissione. 4. Per gli impianti di
combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al
fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di
tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono
registrati. Articolo 7
Controlli di conformità 1. Gli Stati membri organizzano
un sistema di ispezioni ambientali degli impianti di combustione medi o
applicano altre misure volte ad accertare la conformità ai requisiti della
presente direttiva. 2. I gestori di impianti di
combustione medi forniscono ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza
necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare
campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro
compiti, a norma della presente direttiva. 3. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto degli
impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata
più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di
abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l’autorità
competente. 4. In caso di non conformità,
gli Stati membri garantiscono che: (a)
il gestore informi immediatamente l’autorità
competente; (b)
il gestore adotti immediatamente le misure
necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo
possibile; (c)
l’autorità competente imponga al gestore di
adottare ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa ritenga
necessaria per ripristinare la conformità. Se la conformità non può essere ripristinata,
l’autorità competente sospende il funzionamento dell’impianto e ne revoca la
registrazione. Articolo 8
Verifica dei risultati del monitoraggio 1. Gli Stati membri provvedono
affinché nessun valore valido delle emissioni monitorate in conformità all’allegato
IV superi i valori limite di emissione fissati nell’allegato II. 2. Il gestore di un impianto di
combustione medio conserva i documenti seguenti: (a)
fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, la prova
dell’avvenuta notifica all’autorità competente; (b)
la prova della registrazione da parte dell’autorità
competente; (c)
i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 6,
paragrafi 3 e 4; (d)
se del caso, un documento in cui è registrato il
numero di ore operative di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma; (e)
un documento in cui sono registrati i combustibili
utilizzati nell’impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo
di abbattimento secondario. 3. I dati di cui al paragrafo 2
sono conservati per un periodo di almeno dieci anni. 4. I dati elencati al paragrafo
2 sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta per
verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva. Articolo 9
Modifiche agli impianti di combustione medi 1. Il gestore notifica all’autorità
competente tutte le modifiche previste all’impianto di combustione medio che
possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. La notifica è
fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo. 2. Al momento della ricezione
della notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l’autorità
competente procede alla registrazione di ciascuna di tali modifiche entro un
mese. Articolo 10
Accesso all’informazione Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[24],
l’autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet,
il registro degli impianti di combustione medi. Articolo 11
Autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità
competenti responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva. Articolo 12
Relazioni 1. Gli Stati membri, entro [due
anni dalla data di recepimento], presentano alla Commissione una sintesi dei
dati elencati nell’allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di
anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da tali impianti,
raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità. 2. Gli Stati membri inviano alla
Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l’aggiornamento dei
dati di cui al paragrafo 1 rispettivamente entro il 1° ottobre 2026 e il 1°
ottobre 2031. Le relazioni redatte ai sensi del primo comma
contengono informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione della
presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità
del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e
su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa. 3. Ai fini delle relazioni di
cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri
uno strumento elettronico di comunicazione. 4. La Commissione, entro dodici
mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2
trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento
europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a
norma dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 10. 5. La seconda relazione di
sintesi della Commissione effettua un riesame dell’attuazione della presente
direttiva, in particolare per quanto riguarda la necessità di stabilire i
parametri di riferimento che figurano nell’allegato III come valori limite di
emissione a livello dell’Unione ed è accompagnata, ove opportuno, da una
proposta legislativa. 6. Nello svolgimento dei suoi
compiti ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, la Commissione è coadiuvata dall’Agenzia
europea dell’ambiente. Articolo 13
Modifica degli allegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 14 al fine di adeguare l’allegato IV al
progresso tecnico e scientifico. Articolo 14
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di
cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore]. La Commissione elabora
una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della
scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente
prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il
Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della
scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 15
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le
misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono
efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette
disposizioni alla Commissione entro il [data di recepimento] e provvedono poi a
notificare immediatamente le eventuali modifiche successive. Articolo 16
Recepimento 1. Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data:
un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore] al più tardi. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 17
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 18
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2012) 710 final [dopo l’adozione: GU L … del …, pag.
…]. [2] COM(2013) xxx final. [3] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. [4] GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. [5] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. [6] Comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010)
2020 definitivo del 3.3.2010. [7] Comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in
piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa, COM (2008)
394 definitivo del 25.6.2008. [8] http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm [9] Protocollo della Commissione economica delle Nazioni
Unite per l’Europa (UNECE), Convenzione sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione,
dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (1999). [10] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx (GU C ...
del ..., pag. ...) e posizione del Consiglio in prima lettura del xx/xx/xxxx
(GU C ... del ..., pag. ...). Posizione del Parlamento europeo del xx/xx/xxxx
(GU C ... del ..., pag. ...) e decisione del Consiglio del xx/xx/xxxx (GU C ...
del ..., pag. ...). [14] Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio
del ... ... ... su un programma generale di azione dell’Unione in materia di
ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L …
del … … …, pag. …). [15] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). [16] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334
del 17.12.2010, pag. 17). [17] Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione (GU L
309 del 27.11.2001, pag. 1). [18] COM(2013) 286 final. [19] COM(2013) xxx final. [20] COM(2005) 446 definitivo. [21] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [22] Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1) [23] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1). [24] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). ALLEGATI alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi ALLEGATO I
Informazioni che il gestore è
tenuto a comunicare all’autorità competente 1. Potenza termica nominale (in MW) dell’impianto
di combustione medio. 2. Tipo di impianto di combustione medio. 3. Tipo e percentuale di combustibili
utilizzati, classificati in base alle categorie di cui all’allegato II. 4. Data di messa in funzione dell’impianto di
combustione medio. 5. Settore di attività dell’impianto di
combustione medio o dello stabilimento in cui è utilizzato (codice NACE). 6. Numero previsto di ore operative dell’impianto
di combustione medio e carico medio in esercizio. 7. Valori limite di emissione applicabili,
unitamente a una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest’ultimo si
impegna a gestire l’impianto nel rispetto di tali valori, a decorrere dalla
data di cui all’articolo 5. 8. In caso di applicazione dell’articolo 5,
paragrafo 2, secondo comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui
quest’ultimo si impegna a non far funzionare l’impianto per più di 300 ore l’anno. 9. Nome e sede legale del gestore e, nel caso
degli impianti di combustione medi fissi, indirizzo del luogo in cui si trova l’impianto. ALLEGATO II Valori limite
di emissione di cui all’articolo 5, paragrafo 1 Tutti i valori limite di emissione indicati
nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una
pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli
scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per gli
impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli
impianti di combustione diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano
combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas. Parte
1 Valori
limite di emissione per gli impianti di combustione medi esistenti 1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli
impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas Sostanza inquinante || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi diversi dall’olio combustibile pesante || Olio combustibile pesante || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale SO2 || 200 || 400 || 170 || 350 || - || 35 NOX || 650 || 650 || 200 || 650 || 200 || 250 Particolato || 30(1) || 30 || 30 || 30 || - || - (1) 45 mg/Nm3 per gli
impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW 2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per
motori e turbine a gas Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale SO2 || Motori e turbine a gas || 60 || - || 15 NOX || Motori || 190 (1) || 190 (2) || 190 (2) Turbine a gas (3) || 200 || 150 || 200 Particolato || Motori e turbine a gas || 10 || - || - (1) 1850 mg/Nm³ nei seguenti casi: i) per motori diesel la cui costruzione è
iniziata prima del 18 maggio 2006; ii) per motori a doppia alimentazione durante
il funzionamento a combustibile liquido. (2) 380 mg/Nm³ per motori a
doppia alimentazione in modalità a gas. (3) I valori limite di emissione si
applicano soltanto con un carico superiore al 70%. Parte 2 Valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi 1. Valori
limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi
dai motori e dalle turbine a gas Sostanza inquinante || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi diversi dall’olio combustibile pesante || Olio combustibile pesante || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale SO2 || 200 || 400 || 170 || 350 || - || 35 NOX || 300 || 300 || 200 || 300 || 100 || 200 Particolato || 1.1. 20(1) || 20 || 20 || 20 || - || - (1) 25 mg/Nm3
per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW 2. Valori
limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale SO2 || Motori e turbine a gas || 60 || - || 15 NOX || Motori || 190 (1) || 95 (2) || 190 Turbine a gas (3) || 75 || 50 || 75 Particolato || Motori e turbine a gas || 10 || - || - (1) 225 mg/Nm³ per motori a
doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido. (2) 190 mg/Nm³ per motori a
doppia alimentazione in modalità a gas. (3) I valori limite di emissione si
applicano soltanto con un carico superiore al 70%. ALLEGATO III Parametri di
riferimento per l’applicazione dei valori limite di emissione più restrittivi
di cui all’articolo 5, paragrafo 4 Tutti i valori limite di emissione indicati
nel presente allegato sono definiti a una temperatura di 273,15 K, a una
pressione di 101,3 kPa e previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli
scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per gli
impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli
impianti di combustione diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano
combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas. Parametri di riferimento per i valori limite
di emissione (mg/Nm³) di impianti di combustione medi diversi dai motori
e dalle turbine a gas Sostanza inquinante || Potenza termica nominale (MW) || Biomassa solida || Altri combustibili solidi || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale NOX || Da 1 a 5 || 200 || 100 || 120 || 70 || 120 > 5 - 50 || 145 || 100 || 120 || 70 || 120 Particolato || Da 1 a 5 || 10 || 10 || 10 || - || - > 5 - 50 || 5 || 5 || 5 || - || - Parametri di riferimento per i valori limite
di emissione (mg/Nm³) di motori e turbine a gas Sostanza inquinante || Tipo di impianto || Combustibili liquidi || Gas naturale || Combustibili gassosi diversi dal gas naturale NOX || Motori || 150 || 35 || 35 Turbine a gas (1) || 50 || 20 || 50 (1) I parametri di riferimento si
applicano soltanto con un carico superiore al 70%. ALLEGATO IV Monitoraggio
delle emissioni 1. Sono richieste misurazioni
periodiche di SO2, NOx e particolato almeno ogni tre anni
per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 1
MW e inferiore a 20 MW e almeno ogni anno per gli impianti di combustione medi
con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW.
2. Le misurazioni sono obbligatorie
solo per le sostanze inquinanti per le quali è specificato un valore limite di
emissione per l’impianto interessato nell’allegato II. 3. Le prime misurazioni sono
effettuate entro tre mesi dalla registrazione dell’impianto. 4. In alternativa alle misurazioni di
SO2 di cui al punto 1, si possono usare altre procedure,
verificate e approvate dall’autorità competente, per determinare le emissioni
di SO2. 5. Il campionamento e l’analisi delle
sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le
eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al
punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano
disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme
internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica
equivalente.