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Document 52013DC0614
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Shadow Banking – Addressing New Sources of Risk in the Financial Sector
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario
/* COM/2013/0614 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario /* COM/2013/0614 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Il sistema bancario ombra: affrontare le
nuove fonti di rischio nel settore finanziario Introduzione Dall’inizio della crisi finanziaria nel
2007-2008 la Commissione europea ha avviato la più grande riforma dei servizi
finanziari mai realizzata in Europa, con l’obiettivo di ripristinare la
sostenibilità e la stabilità del settore ponendo rimedio alle carenze e alle
debolezze evidenziate dalla crisi. La Commissione si propone di affrontare tutti
i rischi finanziari, in maniera globale ed esaustiva, e di garantire che i
vantaggi conseguiti rafforzando determinati soggetti e mercati non vengano
compromessi dallo spostamento dei rischi finanziari verso settori meno
regolamentati. Siffatti episodi di arbitraggio regolamentare metterebbero
infatti a serio rischio l’effetto delle riforme. La Commissione ha pertanto
pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra nel marzo 2012[1], al fine di raccogliere
contributi sul modo migliore per affrontare i rischi derivanti dall’intermediazione
creditizia che coinvolge entità e attività operanti al di fuori
del normale sistema bancario. Il settore bancario ombra figura anche tra le
priorità dell’agenda internazionale. I leader del G20 hanno chiesto al Consiglio
per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB)[2] di esaminare il sistema
bancario ombra, con l’obiettivo di individuare i principali rischi e di
formulare raccomandazioni. L’obiettivo generale, ribadito a più riprese dal
G20, è eliminare tutti i punti oscuri presenti nel settore finanziario ed
estendere la regolamentazione e la vigilanza a tutti gli istituti, gli
strumenti e i mercati finanziari di importanza sistemica[3]. Le prime raccomandazioni del Consiglio per la
stabilità finanziaria saranno approvate dai leader del G20 a San
Pietroburgo il 5 e 6 settembre 2013. La Commissione ha contribuito molto
attivamente ai lavori dell’FSB e le conclusioni esposte nella presente
comunicazione sono pienamente in linea con gli orientamenti dell’FSB. A seguito della consultazione in merito al
Libro verde e in un momento in cui la regolamentazione finanziaria in Europa
viene significativamente rafforzata e migliorata, la Commissione intende
definire una tabella di marcia per i prossimi mesi, con l’obiettivo di limitare
l’emergere di rischi nel sistema non regolamentato, in particolare di rischi di
carattere sistemico[4],
che potrebbero verificarsi in primo luogo a causa delle interconnessioni tra il
sistema bancario ombra e il sistema finanziario regolamentato. Mentre la nozione di “sistema bancario ombra”
è stata formalmente definita solo di recente in sede di G20, i rischi ad essa
collegati non sono cosa nuova. La Commissione, unitamente ai colegislatori
europei, ha già messo in atto o sta mettendo in atto una serie di misure volte
a migliorare il quadro giuridico relativo a tali rischi, quali ad esempio le
norme che disciplinano le attività dei fondi speculativi (hedge funds)[5] e le norme che rafforzano i
rapporti fra le banche e i soggetti non regolamentati[6]. La presente comunicazione indica una serie di
priorità per le quali la Commissione intende prendere iniziative, quali la
trasparenza del sistema bancario ombra, la definizione di un quadro per i fondi
comuni monetari, la riforma delle norme in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), la normativa sugli
strumenti finanziari e i rischi associati con le operazioni di finanziamento
tramite titoli (principalmente il prestito di titoli e le operazioni di vendita
con patto di riacquisto) e la definizione di un quadro per le interazioni con
le banche. Un’attenzione particolare sarà poi prestata ai regimi di vigilanza,
al fine di garantire che tutti i principali rischi vengano adeguatamente
affrontati. Alcuni aspetti necessitano inoltre ulteriori approfondimenti e
verranno chiariti nel corso di quest’anno, in particolare sulla base dell’analisi
dei servizi della Commissione e dei lavori del G20. 1. Il dibattito sul sistema
bancario ombra 1.1. L’importanza del sistema bancario
ombra nel quadro della riforma finanziaria nell’UE ·
Che cos’è il sistema bancario ombra? Le autorità di regolamentazione definiscono il
sistema bancario ombra come un sistema di intermediazione creditizia costituito
da entità e attività operanti al di fuori del normale sistema
bancario[7]. Il sistema bancario ombra include entità
che: –
raccolgono finanziamenti con caratteristiche
analoghe ai depositi; –
realizzano la trasformazione delle scadenze e/o
della liquidità; –
consentono il trasferimento del rischio di credito; –
usano, direttamente o indirettamente, la leva
finanziaria[8]. Le attività del sistema bancario ombra,
in particolare la cartolarizzazione, il prestito di titoli e le operazioni di
vendita con patto di riacquisto, costituiscono un’importante fonte di finanziamento
per le entità finanziarie. ·
Perché questo sistema necessita di particolare
attenzione? Accanto ai rischi associati all’elusione delle
norme vigenti e al fatto che tali entità/attività possono favorire l’accumulo
occulto di elevati livelli di indebitamento nel settore finanziario, il sistema
bancario ombra deve essere monitorato per la sua dimensione, per i suoi stretti
legami con il settore finanziario regolamentato e per il rischio sistemico che
esso comporta. Il primo fattore è rappresentato dalla
dimensione. Anche se non del tutto accurate, le stime riguardanti la dimensione
del sistema bancario ombra, sia in termini assoluti che in percentuale del
settore finanziario mondiale, indicano che alcune delle sue componenti
potrebbero avere importanza sistemica. Dagli ultimi studi dell’FSB[9] emerge che il totale degli
attivi del sistema bancario ombra, rappresentato dalla categoria statistica “altri
intermediari finanziari”, equivale a circa la metà di quello del sistema
bancario regolamentato. Benché gli attivi del sistema bancario ombra siano
lievemente diminuiti dal 2008, nel 2011 la cifra totale ammontava a 51 000
miliardi di EUR. In termini di distribuzione geografica, essi si concentrano
negli Stati Uniti (circa 17 500 miliardi di EUR)[10] e nell’Unione europea[11] (16 800 miliardi di
EUR nella zona euro e 6 800 miliardi di EUR nel Regno Unito). Il secondo fattore di rischio è l’elevato
livello di interconnessione tra il sistema bancario ombra e il restante settore
finanziario, in particolare il sistema bancario regolamentato. La cattiva
gestione dei punti deboli o la destabilizzazione di un soggetto rilevante nel
sistema bancario ombra potrebbero provocare un’ondata di contagio che
colpirebbe anche i settori soggetti alle più rigorose norme prudenziali. In ultima analisi, l’obiettivo è garantire che
siano adeguatamente disciplinati i rischi sistemici che gravano sul settore
finanziario e che siano limitate le possibilità di arbitraggio regolamentare,
allo scopo di rafforzare l’integrità del mercato e di accrescere la fiducia dei
risparmiatori e dei consumatori. 1.2. Risposte al Libro verde della
Commissione I numerosi contributi ricevuti a seguito della
pubblicazione del Libro verde[12]e
la relazione d’iniziativa[13]
del Parlamento europeo, che ha sostanzialmente arricchito il dibattito,
evidenziano l’importanza che questo argomento riveste per il sistema
finanziario, per il settore non finanziario e per le autorità pubbliche. Dalla maggioranza dei contributi emerge un
forte sostegno alle iniziative volte a stabilire norme più chiare per il
sistema bancario ombra. Molti contributi invitano la Commissione ad adottare un
approccio proporzionato che si concentri, in via prioritaria, sulle attività o
sulle entità che comportano un elevato livello di rischio sistemico per il
settore economico e finanziario. Tale approccio dovrebbe, per quanto possibile,
avvalersi del quadro normativo vigente dell’UE al fine di assicurare coerenza e
continuità. La definizione di sistema bancario ombra
proposta nel Libro verde ha riscosso l’approvazione generale di quanti hanno
risposto alla consultazione. Alcuni osservatori avrebbero preferito una
definizione più specifica, mentre altri hanno sottolineato l’importanza di una
definizione ampia e flessibile, in grado di adattarsi ai cambiamenti del
sistema. Molti non erano però soddisfatti della scelta del termine “shadow”
(ombra) in quanto, a loro avviso, è negativamente connotato. Pur prendendo atto
di queste riserve la Commissione stessa utilizza il termine nella sua accezione
neutra, senza alcuna connotazione. In questa fase è tuttavia molto difficile
introdurre una terminologia alternativa, poiché si tratta ormai di un termine
ben radicato nel dibattito internazionale. I pareri sono concordi circa la necessità di
ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare tra i settori fortemente
regolamentati e altri segmenti di mercato in cui determinate attività
finanziarie simili potrebbero essere svolte senza essere sottoposte allo stesso
livello di regolamentazione. L’obiettivo principale della Commissione è quello
di mettere in atto un approccio coerente che comporti l’applicazione di norme
analoghe ad attività che presentano rischi analoghi. 2. Le riforme avviate
rispondono adeguatamente ai rischi insiti nel sistema bancario ombra? La Commissione ha avviato un ambizioso
programma di riforma finanziaria senza precedenti considerato una priorità dal
Parlamento europeo e dal Consiglio in qualità di colegislatori. 2.1. Misure destinate alle entità
finanziarie ·
Rafforzamento dei requisiti imposti alle banche nei
loro rapporti con il sistema bancario ombra Le entità del sistema bancario ombra, in certa
misura, possono essere sorvegliate per mezzo dei loro rapporti con le banche.
In questo ambito sono particolarmente importanti due insiemi di requisiti: i
requisiti relativi alle operazioni concluse tra le banche e le loro controparti
finanziarie e le norme contabili in materia di consolidamento. In primo luogo, sono stati adottati
provvedimenti per assicurare che gli interessi dei soggetti che effettuano
operazioni di cartolarizzazione siano strettamente in linea con quelli degli
investitori finali. Dalla fine del 2010, ossia da quando è entrata in vigore la
seconda direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD II)[14], gli enti creditizi sono
tenuti a verificare che l’ente cedente o l’ente promotore di un’operazione
abbia un interesse economico equivalente ad almeno il 5% delle attività
cartolarizzate. La terza direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD III)[15] ha poi rafforzato i requisiti
patrimoniali per i rischi associati alle operazioni di cartolarizzazione, in
particolare quando sono coinvolti diversi livelli di cartolarizzazione, e ha
inasprito i requisiti prudenziali per il sostegno fornito ai veicoli di
cartolarizzazione[16]. In secondo luogo, anche gli obblighi contabili
relativi alla trasparenza svolgono un ruolo importante, nella misura in cui
consentono agli investitori di individuare i rischi assunti dalle banche e le
esposizioni di queste ultime nei confronti del sistema bancario ombra. I principi
contabili in materia di consolidamento, in particolare, stabiliscono se un’entità
deve o meno essere inclusa nel bilancio consolidato di una banca. Le modifiche
apportate dallo IASB (International Accounting Standards Board) alle
disposizioni degli IFRS (International Financial Reporting Standards)
10, 11 e 12, che entreranno in vigore in Europa nel 2014, svilupperanno gli
obblighi contabili in materia di consolidamento e aumenteranno gli obblighi di
informazione circa le entità strutturate non consolidate. Inoltre, il Comitato
di Basilea ha avviato un riesame delle pratiche di consolidamento prudenziale e
pubblicherà le sue conclusioni entro la fine del 2014. La Commissione segue da
vicino questi sviluppi. Nel 2010 lo IASB ha rafforzato gli obblighi di
informazione relativi alle esposizioni fuori bilancio in caso di trasferimento
di attività finanziarie, entrati in vigore il 1° luglio 2011 (IFRS 7). Durante
la crisi l’assenza di informazioni su questo tipo di impegni ha impedito agli
investitori e alle autorità bancarie di individuare correttamente tutti i
rischi assunti dalle banche. ·
Rafforzamento dei requisiti imposti alle imprese di
assicurazione nei loro rapporti con il sistema bancario ombra La direttiva
Solvibilità II[17]
affronta anche una serie di questioni inerenti al sistema bancario ombra
mediante l’approccio basato sul rischio da essa previsto, nonché imponendo
requisiti rigorosi in materia di gestione del rischio, tra cui il principio di
prudenza degli investimenti. Come la normativa dell’Unione in materia di
banche, questa direttiva prevede un approccio fondato sul bilancio totale, in
virtù del quale tutte le entità e le esposizioni sono soggette a vigilanza
consolidata. Alcune attività,
come le assicurazioni di mutui ipotecari[18],
gli accordi sugli swap di liquidità con le banche e la concessione
diretta di prestiti, possono sollevare particolari preoccupazioni. Le
disposizioni relative alla gestione dei rischi e ai requisiti patrimoniali che
saranno specificate nelle modalità tecniche di applicazione della direttiva
Solvibilità II garantiranno una copertura sufficiente dei rischi connessi con
tali attività e limiteranno le possibilità di arbitraggio regolamentare. La
direttiva Solvibilità II stabilisce, in particolare, che i prestiti diretti saranno
soggetti a requisiti patrimoniali e che la creazione di veicoli di
cartolarizzazione dovrà essere autorizzata dalle autorità di vigilanza. Le
modalità di applicazione di detta direttiva comprenderanno requisiti di
autorizzazione e di vigilanza continuativa in materia di solvibilità, governo
societario e informazione per le società veicolo nel settore assicurativo. ·
Un quadro armonizzato per i gestori di fondi di
investimento alternativi L’Europa è già intervenuta nei confronti dei
soggetti finanziari che in precedenza non erano sottoposti a regolamentazione a
livello europeo. La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi
(direttiva sui GEFIA)[19]
stabilisce requisiti armonizzati per i soggetti responsabili della gestione e
dell’amministrazione di questo genere di fondi. A partire dal 22 luglio
2013 le norme vengano applicate a tutti i fondi speculativi, ai fondi di private
equity e ai fondi immobiliari[20]. Per ricevere l’autorizzazione, i gestori
devono soddisfare i requisiti patrimoniali e in materia di gestione del rischio
e della liquidità, nominare un depositario unico e rispettare le regole sulla
trasparenza nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza. Il
ricorso alla leva finanziaria sarà sottoposto a controlli specifici. Le
autorità nazionali, su raccomandazione dell’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM), potrebbero imporre dei limiti al ricorso
alla leva, qualora esso si rivelasse eccessivo in rapporto ai rischi per la
stabilità del sistema finanziario. 2.2. Misure per rafforzare l’integrità
del mercato ·
Un quadro di riferimento per gli strumenti di
trasferimento del rischio Il contagio tra il sistema finanziario
regolamentato e il sistema bancario ombra può costituire un rischio serio,
aggravato dalla mancanza di trasparenza, soprattutto in periodi di tensione. La
crisi finanziaria ha evidenziato il ruolo centrale svolto dai derivati, quali
ad esempio i derivati su crediti, negoziati fuori dai mercati regolamentati
(OTC). Il regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni[21]
(noto come EMIR - regolamento sulle infrastrutture di mercato
europee) prescrive la compensazione a livello centralizzato di tutti i
contratti derivati standardizzati, nonché la reintegrazione del margine per i
contratti non standardizzati. Ciò consentirà di garantire che le informazioni
relative a tutte le operazioni su prodotti derivati effettuate in Europa siano
conservate in un repertorio di dati accessibile a tutte le autorità di
vigilanza interessate. Garantendo la trasparenza di queste operazioni sarà
possibile definire chiaramente il ruolo delle entità del sistema bancario
ombra. Nell’ambito dell’attuazione e delle future
revisioni del regolamento, la Commissione valuterà la copertura delle entità
appartenenti al sistema bancario ombra e stabilirà se saranno necessarie
iniziative supplementari per evitare che queste entità siano esentate dagli
obblighi in materia di compensazione e trasparenza imposti attraverso i repertori
centrali. Inoltre, il regolamento sulle vendite allo
scoperto[22]
ha posto rimedio ad alcuni di questi aspetti problematici, rendendo più
trasparenti le posizioni in credit default swap (CDS) e vietando i credit
default swap scoperti su emittenti sovrani. ·
Meccanismi di cartolarizzazione rafforzati La cartolarizzazione è un metodo importante
per il finanziamento efficace dell’economia, che però è stato usato per operare
uno spostamento significativo del rischio di credito fuori dal sistema bancario
tradizionale, senza tutele adeguate. Obblighi analoghi a quelli fissati nella
CRD II sono previsti per le imprese di assicurazione (direttiva
Solvibilità II), per i gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva
sui GEFIA) e per taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM). Il quadro europeo di regolamentazione è in
linea con le raccomandazioni formulate il 16 novembre 2012 dall’Organizzazione
internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO)[23]. La Commissione continuerà a
prestare molta attenzione a questi principi, allo scopo di garantire parità di
trattamento e una buona comprensione dei rischi a livello internazionale. Il
rafforzamento del quadro in materia di cartolarizzazione comporta anche l’adozione
di provvedimenti incisivi in materia di trasparenza. La Commissione accoglie
con favore le iniziative intese a migliorare la trasparenza e a rafforzare la
standardizzazione delle informazioni. Le iniziative guidate dalle banche
centrali sulle garanzie collaterali[24]
e dalle imprese del settore, come l’introduzione di marchi[25], consentiranno alle autorità
di vigilanza di monitorare meglio i rischi, permettendo agli investitori di
analizzarli in modo più approfondito, e contribuendo a creare condizioni più
favorevoli per la ripresa del mercato. ·
Un quadro migliore per le agenzie di rating Le agenzie di rating del credito svolgono un
ruolo importante nella filiera del sistema bancario ombra. I rating hanno un
impatto diretto sulle scelte di investitori, mutuatari, emittenti e governi e
la crisi finanziaria ha messo in luce la loro importanza, soprattutto per
le decisioni degli investitori, rivelando in che modo, in molti casi, le
agenzie abbiano favorito l’eccessiva concessione di credito e contribuito a
reazioni procicliche, anche nel sistema bancario ombra, incentivando l’eccessivo
ricorso alla leva finanziaria. L’Unione europea ha adottato tre regolamenti[26] intesi a creare un quadro più
chiaro per tali agenzie. Questo nuovo quadro normativo ridurrà l’eccessivo
affidamento ai rating esterni, migliorerà la qualità dei rating e accrescerà la
responsabilità delle agenzie di rating del credito. Il terzo regolamento sulle
agenzie di rating del credito (CRA 3), entrato in vigore il 20 giugno 2013,
contribuirà a limitare i conflitti d’interesse imponendo alle agenzie di
rispondere del loro operato e consentirà di ridurre la dipendenza eccessiva e
automatica dai rating. Tutte
queste misure contribuiranno a rendere il sistema bancario ombra più sano e più
solido. 3. Misure aggiuntive di
disciplina dei rischi associati al sistema bancario ombra Si individuano cinque priorità: accrescere la
trasparenza nel sistema bancario ombra, creare un quadro rafforzato per i
fondi, in particolare per i fondi comuni monetari, sviluppare una legislazione
sugli strumenti finanziari per limitare i rischi associati alle operazioni di
finanziamento tramite titoli, rafforzare i meccanismi prudenziali nel settore
bancario e migliorare l’organizzazione della vigilanza sul sistema bancario
ombra. 3.1. Accrescere la trasparenza Per essere in grado di monitorare i rischi in
modo efficace e intervenire quando necessario, è essenziale raccogliere dati
dettagliati, affidabili e completi. Le autorità responsabili devono proseguire
nello sforzo di completare e di rafforzare i loro strumenti statistici, come la
granularità del loro flusso di dati sui fondi. In questa fase vi sono quattro
progetti prioritari. ·
Integrare le iniziative in materia di raccolta e di
scambio dei dati È necessario sviluppare nell’UE un quadro in
materia di monitoraggio dei rischi del sistema bancario ombra. Sarebbe utile
svolgere almeno una volta all’anno una valutazione periodica quantitativa che
individui, in particolare, le modalità per colmare le lacune informative che
impediscono un’adeguata valutazione complessiva. Al riguardo, la Commissione
attende i contributi del nuovo gruppo di lavoro del CERS e le sue proposte
concrete, in particolare su indicatori di rischio specifici. A livello
internazionale il monitoraggio annuale dell’FSB che pur offre una buona panoramica
di tali sviluppi, richiede un ulteriore completamento. L’FSB e il Fondo
monetario internazionale (FMI), inoltre, lavorano congiuntamente all’elaborazione
di un quadro in materia di raccolta e scambio di dati sulle grandi banche di
importanza sistemica internazionale (Data Gaps Initiative); tale
progetto potrebbe essere migliorato attraverso la raccolta di dati sulle
interconnessioni settoriali che potrebbero essere utili per monitorare i rischi
connessi con il sistema bancario ombra. ·
Sviluppare repertori centrali per i derivati nel
quadro dell’EMIR e del riesame della MiFID L’EMIR impone la registrazione di tutte le
operazioni su derivati in repertori centrali di dati sulle negoziazioni. Questi obblighi di segnalazione saranno applicati
progressivamente a partire dall’inizio del 2014. In termini di
monitoraggio del sistema bancario ombra la raccolta di questi dati da parte dei
repertori di dati sulle negoziazioni è un importante passo avanti, nella misura
in cui contribuisce a individuare meglio il trasferimento dei rischi. I
repertori forniscono un accesso immediato a informazioni dettagliate circa l’interconnessione
tra i vari soggetti. Per esempio, essi consentono alle autorità di vigilanza di
controllare chi acquista e chi vende protezione su determinati mercati
(derivati su crediti, derivati su tassi e derivati su strumenti di capitale).
Le autorità di vigilanza possono individuare le entità del sistema bancario
ombra, come i fondi speculativi, che sono dominanti o che comportano notevoli
rischi. La revisione della direttiva sui mercati degli
strumenti finanziari (MiFID)[27]
permetterà inoltre di aumentare la trasparenza delle obbligazioni, dei prodotti
strutturati, degli strumenti derivati e delle quote di emissione. La proposta
della Commissione estende altresì l’ambito di applicazione della direttiva ad
attività quali il trading ad alta frequenza. Subordinando queste attività alla
concessione di un’autorizzazione, la proposta consente alle autorità di
identificare e di monitorare più agevolmente i rischi di mercato degli
operatori ad alta frequenza, anche se essi appartengono al sistema bancario
ombra. ·
Istituire l’identificativo delle entità giuridiche
(Legal Entity Identifier – LEI) Su richiesta del G20, l’FSB ha istituito un
organismo di governance mondiale, il comitato di sorveglianza
regolamentare del LEI, con il compito di elaborare e gestire un nuovo standard
che attribuisca un identificativo univoco a tutte le entità giuridiche che sono
parti di un’operazione finanziaria. Il LEI consentirà alle autorità di
vigilanza di monitorare tutti i soggetti finanziari, indipendentemente dal
fatto che siano regolamentati, e le loro operazioni finanziarie, su base
transfrontaliera. In particolare, esso permetterà di individuare la concentrazione
del rischio nel sistema finanziario, di semplificare i sistemi di segnalazione
e di migliorare la qualità della gestione dei dati e dei rischi da parte degli
operatori finanziari. Il LEI avrà un impatto sul sistema bancario ombra perché
consentirà di raccogliere maggiori informazioni sugli organismi che effettuano
operazioni finanziarie. Le prime due riunioni plenarie del nuovo
comitato di sorveglianza regolamentare del LEI si sono tenute nel 2013. Con il
sostegno dell’FSB, esso istituirà progressivamente la struttura responsabile
della gestione dello standard, che sarà basata su un’unità centrale e su una
rete di operatori locali di tutto il mondo. Il LEI sarà utilizzato inizialmente
per la segnalazione dei prodotti derivati in Europa e negli Stati Uniti. L’utilizzo
sarà gradualmente esteso ad altri settori, quali l’applicazione della
regolamentazione relativa alle banche, ai fondi speculativi, alle agenzie di
rating del credito e ai mercati finanziari in generale. A tal proposito, occorre evidenziare tre
aspetti: in primo luogo, la Commissione incoraggia l’istituzione, in Europa, di
unità operanti a livello locale con il compito di assegnare l’identificativo
alle imprese europee; in secondo luogo, presterà particolare attenzione alla
fase transitoria precedente l’applicazione dell’identificativo definitivo, al
fine di garantire che gli identificativi transitori siano coerenti a livello
mondiale e riconosciuti come tali dal comitato LEI e, a questo proposito, le
segnalazioni sugli strumenti derivati dovrebbero riprendere in ogni
giurisdizione, tutti gli identificativi riconosciuti dal comitato; infine la
Commissione garantirà il giusto equilibrio tra i soggetti pubblici e privati
coinvolti nel progetto, specialmente per quanto attiene alla creazione dell’unità
operativa a livello centrale, che fungerà da fulcro del sistema. La Commissione vaglierà la possibilità di
preparare una proposta legislativa che consenta di recepire l’obbligo di
utilizzare il LEI nell’ordinamento giuridico europeo. ·
La necessità di migliorare la trasparenza delle
operazioni di finanziamento tramite titoli Le analisi del Comitato europeo per il rischio
sistemico (CERS) e dell’FSB hanno evidenziato la mancanza di dati attendibili e
approfonditi sulle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di prestito
di titoli. Questi dati sono essenziali per studiare i rischi associati alle
interconnessioni, il ricorso eccessivo alla leva finanziaria e i comportamenti
prociclici, consentendo l’identificazione di fattori di rischio quali l’eccessivo
ricorso al finanziamento a breve termine per finanziare crediti a lungo
termine, la forte dipendenza da taluni tipi di garanzie collaterali e i limiti
di valutazione dei fattori di rischio stessi. Queste lacune sono motivo di
preoccupazione, soprattutto in considerazione dell’opacità delle catene di
garanzie collaterali, che aumenta il rischio di contagio. Oltre a contribuire attivamente ai dibattiti
internazionali sulla questione, la Commissione sta seguendo da vicino l’iniziativa
in corso della BCE mirante a costituire un repertorio centrale con il compito
di raccogliere in tempo reale dati dettagliati sulle operazioni di vendita con
patto di riacquisto all’interno dell’UE. Questa attività permetterà di i)
identificare i dati necessari per il monitoraggio di tali operazioni e di ii)
analizzare i dati già disponibili, in particolare nelle infrastrutture. La BCE
ha recentemente ribadito la necessità di un quadro in materia di informazione
finanziaria a livello dell’UE[28],
mentre il CERS ha concluso che la creazione di un repertorio centrale a livello
europeo sarebbe il modo migliore per raccogliere dati sulle operazioni di
finanziamento tramite titoli[29].
La Commissione presterà particolare attenzione a questi lavori nell’ambito
delle raccomandazioni dell’FSB. Alla luce di questi sviluppi, valuterà se la
trasparenza è migliorata a livello UE, riservandosi il diritto di proporre
adeguate misure volte a porre rimedio alla situazione. 3.2. Un quadro rafforzato per
taluni fondi di investimento ·
Provvedimenti legislativi specifici per migliorare
il quadro in materia di fondi comuni monetari La crisi finanziaria ha dimostrato che i fondi
comuni monetari, che sono stati considerati veicoli di investimento
relativamente stabili, possono comportare un rischio sistemico. Questi fondi
sono uno strumento utile per gli investitori in quanto offrono caratteristiche
analoghe a quelle dei depositi bancari: accesso immediato alla liquidità e
stabilità di valore. Tuttavia, i fondi comuni monetari sono comunque fondi di
investimento, soggetti al rischio di mercato. Nei periodi di forte turbolenza
dei mercati è difficile che questi fondi mantengano liquidità e stabilità, in
particolare a fronte della “corsa allo sportello” degli investitori e, di
conseguenza, possono rappresentare un grave rischio di contagio. A seguito della consultazione organizzata nel
2012 sulla ristrutturazione del settore della gestione patrimoniale[30] e in risposta alla risoluzione
del Parlamento europeo[31],
la Commissione ha pubblicato, parallelamente alla presente comunicazione, una
proposta di regolamento, che si applicherà a tutti i fondi comuni monetari
europei senza eccezioni <http://ec.europa.eu/internal_market/investment/money-market-funds/index_en.htm>.
Si tratta di proposte che tengono conto del lavoro svolto sia a livello
internazionale (IOSCO e FSB) che a livello europeo (raccomandazioni del CERS[32] e orientamenti dell’AESFEM), e
che rafforzeranno, in particolare, la qualità e la liquidità dei portafogli di
attività detenuti dai fondi introducendo per alcuni di questi fondi l’obbligo
di detenere una riserva patrimoniale a copertura degli scarti di valutazione
legati alle fluttuazioni del loro valore patrimoniale. ·
Rafforzare il quadro degli OICVM Nell’ambito del riesame generale della
direttiva OICVM (la consultazione pubblica si è tenuta nel 2012) la Commissione
intende affrontare altri problemi connessi con la gestione patrimoniale,
valutando globalmente il quadro in cui alcuni fondi[33] possono operare, in
particolare le modalità di utilizzo di talune tecniche e strategie di
investimento. Il riesame verificherà principalmente in che
modo i fondi di investimento si avvalgono di operazioni di finanziamento
tramite titoli; i fondi dovranno garantire che l’impiego di questo tipo di
operazioni non comprometta la loro liquidità. Queste operazioni generalmente si
accompagnano a uno scambio di garanzie collaterali che copre i fondi dal
rischio di controparte. I criteri di ammissibilità e la diversificazione delle
attività fornite come garanzia collaterale saranno riesaminati al fine di
garantire che le potenziali perdite siano coperte in modo efficace e immediato
in caso di inadempimento della controparte. Sarà prestata particolare
attenzione ai fondi connessi al sistema bancario mediante questo tipo di
operazioni. 3.3. Ridurre i rischi associati
alle operazioni di finanziamento tramite titoli Oltre al settore della gestione dei fondi,
nell’indebitamento eccessivo del settore finanziario hanno svolto un ruolo di
primo piano le operazioni di finanziamento tramite titoli, soprattutto sotto
forma di contratti di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di
prestito di titoli. Fin dagli esordi della crisi finanziaria, inoltre, gli
intermediari finanziari sono stati spesso costretti a utilizzare titoli
(garanzie collaterali) per ottenere finanziamenti sui mercati. La garanzia
collaterale copre il finanziatore dal rischio di controparte, ma può anche
essere riutilizzata dal finanziatore stesso. Nell’Unione europea solitamente si usano come
garanzie collaterali titoli che possono essere prestati ad altri intermediari
finanziari per garantire o realizzare altre operazioni di credito. Se la
garanzia collaterale è in contanti può essere reinvestita. Il reimpegno o il
riutilizzo dei titoli genera catene dinamiche di garanzie collaterali in cui lo
stesso titolo è prestato più volte, coinvolgendo spesso operatori del sistema
bancario ombra. Tale meccanismo può contribuire a un aumento della leva
finanziaria e può rafforzare la prociclicità del sistema finanziario che
diventa in tal modo vulnerabile alle “corse allo sportello” e all’improvvisa
riduzione della leva finanziaria. Inoltre, la mancanza di trasparenza di questi
mercati rende difficile individuare i diritti di proprietà (chi possiede
cosa?), monitorare la concentrazione del rischio e individuare le controparti
(chi è esposto nei confronti di chi?). I recenti casi in cui grandi
intermediari finanziari hanno dichiarato fallimento (Lehman Brothers, ad
esempio) sono la dimostrazione di questi problemi, talvolta aggravati dall’interconnessione
tra gli istituti finanziari e dalle strategie di trasformazione delle garanzie
collaterali messe in atto da alcuni operatori finanziari. Pertanto il
fallimento di un grande istituto finanziario può anche destabilizzare i mercati
degli strumenti finanziari. Sono state condotte ricerche approfondite per
capire meglio il fenomeno e trarre insegnamenti e, per risolvere questi
problemi, la Commissione sta vagliando una proposta legislativa in materia di
strumenti finanziari. 3.4. Rafforzare il quadro
prudenziale del settore bancario al fine di limitare i rischi di contagio e di
arbitraggio I rischi che il sistema bancario ombra
rappresenta per le banche regolamentate possono essere affrontati in due modi
principali, che si illustrano di seguito. ·
Inasprimento delle norme prudenziali applicate alle
banche nei loro rapporti con entità finanziarie non regolamentate al fine di
ridurre i rischi di contagio Il regolamento sui requisiti patrimoniali
(CRR)[34]
e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV)[35], che si applicheranno a
partire dal 1º gennaio 2014, inaspriranno le norme in materia di solvibilità
che si applicano alle banche, in particolare per quanto riguarda i requisiti
patrimoniali per le attività detenute in entità finanziarie, comprese le
attività non regolamentate. Questa riforma dei meccanismi prudenziali
obbligherà inoltre le banche a coprire con ulteriori fondi propri il rischio di
controparte derivante da operazioni in taluni derivati OTC con controparti del
sistema bancario ombra. La riforma prevede l’istituzione di un requisito
patrimoniale supplementare per la copertura delle perdite potenziali derivanti
dalle variazioni del valore di mercato dei derivati in caso di deterioramento
della solvibilità della controparte in tali derivati, purché la controparte non
sia esonerata da tale norma (aggiustamento del valore del credito o CVA).
Diverse entità del sistema bancario ombra sono controparti di rilievo in queste
operazioni su derivati. Gli istituti bancari dovrebbero quindi essere incentivati
a concludere un minor numero di operazioni con entità non regolamentate. Questa normativa prevede anche nuove regole
sulla liquidità[36]
che dovrebbero consentire scadenze più lunghe per le passività finanziarie
delle banche e un minor ricorso al finanziamento a breve termine, spesso
concesso da entità come i fondi comuni monetari. Tuttavia, poiché tali misure interessano in
egual modo tutte le controparti finanziarie delle banche, anche quelle non
regolamentate, sono state introdotte due nuove disposizioni specifiche per
ridurre i rischi che il sistema bancario ombra rappresenta per le banche: –
dal 2014 le banche avranno l’obbligo di segnalare
alle autorità di vigilanza le loro principali esposizioni verso entità non
regolamentate, nonché le esposizioni derivanti da operazioni di vendita con
patto di riacquisto e da operazioni di prestito di titoli; –
entro la fine del 2014 l’Autorità bancaria europea
(ABE) dovrà redigere orientamenti per limitare l’esposizione delle banche nei
confronti delle controparti finanziarie non regolamentate, mentre la
Commissione europea è tenuta a determinare, entro la fine del 2015, se è
opportuno fissare tali limiti nella normativa dell’UE, alla luce del lavoro
svolto sia a livello europeo che internazionale. ·
Riflettere su un’eventuale estensione dell’ambito
di applicazione delle norme prudenziali al fine di ridurre i rischi di
arbitraggio Estendendo l’ambito di applicazione si
riuscirebbe a rispondere alle preoccupazioni espresse, in particolare, dal
Parlamento europeo che, nella relazione d’iniziativa, suggerisce l’applicazione
di regole prudenziali alle entità sprovviste di licenza bancaria che svolgono
attività analoghe a quelle delle banche. Non si può parlare del sistema bancario ombra
senza considerare l’ambito di applicazione delle norme prudenziali bancarie
dell’UE. Secondo la normativa dell’EU[37]
qualsiasi “impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi
rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”
deve soddisfare i requisiti prudenziali delle banche. Tuttavia, il concetto di “fondi
rimborsabili dal pubblico”, ma anche i concetti di credito e di deposito, può
essere interpretato in vari modi, il che significa che entità finanziarie che
svolgono attività simili potrebbero essere considerate enti creditizi in alcuni
Stati membri ma non in altri. Queste entità potrebbero pertanto non essere
soggette alle stesse norme all’interno dell’Unione europea. È pertanto necessaria una precisa valutazione
delle modalità di applicazione della definizione di enti creditizi e del modo
in cui si identificano gli enti creditizi nei 28 Stati membri. Se questa
valutazione rivelasse problemi specifici, la Commissione dovrebbe chiarire,
mediante atti delegati, la definizione di ente creditizio ai fini della
regolamentazione prudenziale del settore bancario, a norma dell’articolo 456
del CRR. L’entrata in vigore del CRR (che è un
regolamento, contrariamente alla situazione precedente, in cui la definizione
di enti creditizi era contenuta in una direttiva) implica che soltanto le
entità finanziarie che raccolgono depositi e concedono crediti saranno
qualificate come “enti creditizi” a partire dal 2014. Nel recepire la direttiva
2006/48/CE, finora gli Stati membri hanno avuto la facoltà di elaborare una definizione
più ampia di “ente creditizio”. Ad esempio, in alcuni Stati membri, enti
che operano nel settore della concessione del credito, ma non raccolgono
depositi, come le società finanziarie, possono essere considerati enti
creditizi ed essere così tenuti a rispettare le norme prudenziali bancarie dell’UE.
Alcuni Stati membri potrebbero decidere di continuare ad applicare i requisiti
prudenziali bancari o requisiti prudenziali debitamente adeguati a enti che
operano nel settore della concessione del credito, mentre altri potrebbero
decidere di non applicare norme specifiche. Ciò potrebbe comportare trattamenti
prudenziali diversi da uno Stato membro all’altro per le entità che non
rientrano nella definizione di ente creditizio stabilita dal CRR. Includere nella
valutazione tutti gli enti finanziari che svolgono attività analoghe a quelle
effettuate dalle banche ma che non sono classificati come enti creditizi
contribuirà a mettere in luce le differenze tra le norme prudenziali nazionali[38]. L’ABE dovrà valutare le dimensioni degli
istituti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione della
regolamentazione prudenziale bancaria europea. Poiché questo compito richiede
una valutazione orizzontale del settore finanziario, l’ABE potrà avvalersi dei
lavori svolti da altre autorità europee di vigilanza. Una simile iniziativa consente inoltre di
rafforzare il quadro di vigilanza macroprudenziale europeo che obbliga le
banche a detenere una riserva patrimoniale anticiclica su richiesta delle
autorità di vigilanza, nel caso in cui queste ultime ritengano eccessivo il
volume dei prestiti. Strumenti di questo tipo possono essere pienamente
efficaci soltanto se tengono conto di tutte le entità finanziarie che concedono
crediti e non solo degli enti creditizi. La Commissione prenderà anche in
considerazione le prossime raccomandazioni dell’FSB sulle altre entità del
sistema bancario ombra che attualmente non sono soggette a un quadro di
vigilanza adeguato e proporrà, se del caso, provvedimenti legislativi per rimediare
a questa situazione. 3.5. Una maggiore vigilanza sul
sistema bancario ombra Il sistema bancario ombra è per sua natura
multiforme e dinamico, adeguandosi ai mutamenti sia dei mercati che delle
disposizioni regolamentari. La Commissione invita pertanto le autorità
nazionali ed europee a esercitare una vigilanza costante e a dotarsi degli
strumenti di vigilanza disponibili per questo sistema. La natura diffusa del sistema bancario ombra
rende ancora più complesse le attività di vigilanza. Per quanto concerne le
competenze attualmente attribuite alle autorità di vigilanza, la responsabilità
della vigilanza deve ancora essere chiaramente indicata o non è stata definita
in dettaglio. Per questo motivo, è essenziale che le autorità nazionali ed
europee adottino misure atte a garantire l’istituzione di un sistema di
controllo adeguato e completo. A livello nazionale ciascuno Stato
membro deve garantire che siano identificati e monitorati i rischi legati al
sistema bancario ombra. Questo compito è spesso eseguito da organismi
incaricati della vigilanza macroprudenziale del settore finanziario, se
esistenti, in collaborazione con le banche centrali e con le autorità di
vigilanza di settore. La Commissione presterà un’attenzione particolare alla
qualità di tale monitoraggio e al fatto che vi sia una stretta cooperazione tra
le autorità nazionali. Data la natura mondiale del sistema bancario ombra, è
necessario effettuare un’analisi del rischio su base transfrontaliera. A livello europeo sono in corso
attività per valutare, identificare e controllare le entità e i rischi del
sistema bancario ombra. Sono stati svolti lavori preliminari in seno al CERS e
alle autorità di vigilanza europee (EBA, AEAP e AESFEM). Tutti questi lavori
devono essere intensificati e coordinati, assicurandosi che nessuna fonte di
rischio sistemico sfugga alle autorità di vigilanza. Essi devono ridurre le
opportunità di arbitraggio tra settori finanziari diversi e le possibilità
transfrontaliere di elusione delle norme prudenziali. Questo aspetto, unitamente all’eventuale
necessità di chiarire il ruolo istituzionale di ciascuna autorità, sarà
affrontato, in particolare, nel quadro del riesame del sistema europeo delle
autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), che la Commissione effettuerà nel
2013. Tale valutazione terrà conto, in particolare, dell’esistenza di procedure
efficaci per raccogliere e scambiare informazioni sul sistema bancario ombra.
Il dibattito terrà conto anche degli sviluppi relativi all’attuazione del
meccanismo di vigilanza unico. 3.6. Conclusioni Questo settore non deve essere guardato
esclusivamente nella prospettiva dei rischi che pone, ma anche riconoscendo l’importante
ruolo che svolge nel settore finanziario. Esso costituisce un canale di
finanziamento alternativo, essenziale per l’economia reale, soprattutto in un
momento in cui gli operatori tradizionali del sistema bancario riducono il loro
sostegno finanziario. Le azioni descritte in questa comunicazione
non sono esaustive e la Commissione continuerà a valutare se sono necessarie
misure supplementari per creare un quadro adeguato per il sistema bancario
ombra. Questo approccio dinamico e lungimirante è necessario per rispondere ai
cambiamenti del sistema, che è in costante adattamento al contesto
regolamentare. _________________________________ Principali
misure nel settore del sistema bancario ombra[39] || 2009-2012 || 2013 || 2014 e anni successivi Approccio indiretto tramite la regolamentazione bancaria || · CRD II applicata nel 2010 · CRD III applicata nel 2011 · Modifica dell’IFRS 7 nel 2011 (inclusi alcuni rischi di cartolarizzazione) || · Consultazione UE sulla riforma strutturale del settore bancario (seguito della relazione Liikanen) || · Proposta della Commissione di riforma strutturale || · Applicazione della CRD IV dall’1.1.2014 · Applicazione delle modifiche agli IFRS 10, 11 e 12 (obblighi in materia di consolidamento/informazione) Iniziative specifiche nel settore bancario/sistema bancario ombra || || || · Avviamento della valutazione dell’ABE sull’ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale del settore bancario (relazione finale nel 2014) || · Relazione dell’ABE sui limiti alle esposizioni verso controparti non regolamentate Approccio indiretto/settore delle assicurazioni || || · Relazioni dell’AEAP per il trilogo sulla direttiva Omnibus II || · Conclusione dei triloghi sulla direttiva Omnibus II || · Atti delegati per la direttiva Solvibilità II (compresi i requisiti patrimoniali e gli obblighi in materia di gestione del rischio) Settore della gestione patrimoniale || · Lavoro della IOSCO, dell’FSB e del CERS sulle raccomandazioni strategiche in materia di fondi comuni monetari || · Attuazione della direttiva sui GEFIA (termine di recepimento: 22 luglio) || · Proposta di regolamento sui fondi comuni monetari (4 settembre) || · Riesame della direttiva sugli OICVM che comprende tecniche e strategie di investimento dei fondi Quadro relativo al trasferimento del rischio || · EMIR in vigore dal 2012 || · Adozione delle norme tecniche (marzo); || · Adozione (secondo trimestre) ed entrata in vigore (terzo trimestre) delle norme tecniche sui contratti soggetti all’obbligo di compensazione Ridurre i rischi associati alle operazioni di finanziamento tramite titoli || || · Lavoro dell’FSB sulle raccomandazioni relative alle operazioni di vendita con patto di riacquisto e alle operazioni di prestito di titoli || · Proposta legislativa sugli strumenti finanziari contenente disposizioni sui diritti di proprietà e sulla trasparenza Migliorare la trasparenza del sistema bancario ombra || || · Istituzione del comitato di sorveglianza regolamentare del LEI · Applicazione della normativa sulla vendita allo scoperto (maggiore trasparenza per i CDS e divieto di CDS scoperti su emittenti sovrani) · Riesame della MiFID /maggiore trasparenza || · Entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione delle operazioni in derivati ad un repertorio di dati sulle negoziazioni (EMIR) (primo trimestre) · Elaborazione di un quadro di monitoraggio da parte delle autorità (ad esempio il gruppo di lavoro del CERS) · Proposte legislative sugli strumenti finanziari/azioni specifiche per le operazioni di finanziamento tramite titoli (ad esempio, l’iniziativa della BCE su un repertorio di dati) · Fase attuativa dell’identificativo delle entità giuridiche (LEI) Quadro UE di vigilanza || || · Riesame dell’EFSF da parte della Commissione || · Verificare la necessità di ulteriori interventi per un maggior controllo del sistema bancario ombra nell’UE Agenzie di rating || · CRA 1 in vigore nel 2009 · CRA 2 in vigore nel 2011 || · CRA 3 in vigore a partire dal 20 giugno 2013 (riguardante, in particolare, il conflitto d’interessi e l’eccessiva dipendenza dai rating) || Strumenti di risoluzione delle crisi degli operatori non bancari || · Consultazione pubblica della Commissione sulla risoluzione delle crisi degli operatori non bancari || · Valutazione interna/lavori a livello internazionale (l’FSB sulla risoluzione e CPSS e IOSCO sul risanamento delle infrastrutture dei mercati finanziari) || · Iniziativa della Commissione (proposta legislativa sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle controparti centrali e comunicazione sull’orientamento delle politiche in relazione ad altri istituti non finanziari) [1] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_it.pdf [2] Cfr. il comunicato finale del vertice del G20 di Cannes
del novembre 2011. [3] Cfr. il comunicato finale del vertice del G20 di Londra
del 2 aprile 2009. [4] Tutte le azioni proposte dalla Commissione nel presente
documento sono coerenti e compatibili con il vigente quadro finanziario
pluriennale (2007-2013) e con la proposta per il prossimo periodo (2014‑2020). [5] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi
(GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1). [6] Ad esempio, le disposizioni relative alle esposizioni
inerenti a cartolarizzazione di cui alla normativa rivista sui requisiti
patrimoniali incluse nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva
2013/36/UE. [7] Cfr. la relazione dell’FSB intitolata “Shadow Banking
System, Scoping the Issues” (Sistema bancario ombra - definire l’ambito di
applicazione) del 12 aprile 2011. Sono stati creati cinque gruppi di lavoro,
incaricati di lavorare sui seguenti aspetti: i) le interazioni tra il sistema
bancario ombra e le banche, ii) la riduzione dei rischi associati ai fondi
comuni monetari, iii) i rischi presentati dalle “altre” entità del sistema
bancario ombra, iv) il quadro di incentivi e la trasparenza delle operazioni di
cartolarizzazione e v) i rischi derivanti dalle operazioni di
finanziamento tramite titoli. [8] Può trattarsi di entità ad hoc, quali veicoli o conduits
di cartolarizzazione, fondi comuni monetari, fondi d’investimento che concedono
crediti o utilizzano la leva finanziaria, come alcuni fondi speculativi o fondi
di private equity ed entità finanziarie che concedono crediti o garanzie
su crediti e che non sono regolamentate come le banche, o talune imprese di
assicurazione o di riassicurazione che emettono o garantiscono prodotti
creditizi. [9] Cfr. http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121128.pdf [10] Nello studio dell’FSB le cifre sono indicate in USD, per
un totale di 67 000 miliardi di USD, di cui 23 000 miliardi di USD
negli Stati Uniti, 22 000 miliardi di USD nella zona euro e 9 000
miliardi di USD nel Regno Unito. [11] Per consentire il confronto a livello internazionale si
utilizzano i dati dell’FSB. La Commissione, la Banca centrale europea, l’AESFEM
e il CERS hanno condotto altri studi, che adottano metodologie, definizioni e
fonti dei dati diverse che possono generare stime molto discrepanti. [12] Cfr.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/shadow/replies-summary_en.pdf. [13] Cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2115(INI) [14] Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a
organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009,
pag. 97). [15] Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di
negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative
da parte delle autorità di vigilanza (GU L 302 del 14.12.2010, pag. 3). [16] La Commissione segue anche il lavoro svolto in materia dal
Comitato di Basilea e le proposte di modifica del vigente regime da esso
presentate. [17] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/ [18] I servizi della Commissione terranno conto, in
particolare, dei principi del Joint Forum, che saranno ultimati entro la
fine del 2013 (http://www.bis.org/press/p130211.htm) [19] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi
(GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1). [20] Alla fine del terzo trimestre del 2012 il totale degli
attivi gestiti da questi fondi alternativi era pari a circa 2 500 miliardi
di EUR (fonte: EFAMA). [21] Regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). [22] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni
aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di
inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del
24.3.2012, pag. 1). [23] Cfr.
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd394.pdf. [24] Si vedano, ad esempio, le iniziative adottate
dall’Eurosistema e dalla Banca d’Inghilterra. [25] I due esempi sono il marchio PCS (Prime Collateralised
Securities) per il mercato dei titoli garantiti da attività e il marchio
ECBC (European Covered Bond Council) per il mercato delle obbligazioni
garantite. [26] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/rating-agencies/index_en.htm
che fa riferimento al più recente regolamento (UE) n. 462/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito,
testo rilevante ai fini del SEE (GU L 146 del 31.5.2013, pagg. 1-33) e alla direttiva 2013/14/EC del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto
riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (GU L 145 del 31.5.2013,
pagg. 1-3). [27] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm [28] Cfr.
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201302en.pdf#page=90 [29] http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20130318_occasional_paper.pdf?e85401cf104ef718cfe83797b55c87f6 [30] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/ucits_en.htm [31] Cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2115(INI) [32] http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2012/ESRB_2011_1.en.pdf?5c66771e20fc39810648296a2c6102d9 [33] L’approccio sarà più ampio di quello adottato per gli EFT
(Exchange Traded Fund). [34] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [35] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [36] Le nuove norme saranno ultimate dopo il completamento
degli studi d’impatto. [37] Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)
(GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti
creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [38] È quanto avviene, ad esempio, in materia di credito al
consumo, attività di factoring e anche di leasing, che sono
svolte senza licenza bancaria in taluni Stati membri. [39] Tutte le date sono indicative.