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Document 52012PC0514

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers

/* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */

52012PC0514

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers /* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come previsto dall’articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente proposta istituisce il quadro per il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, per rendere possibili contributi comuni di volontari europei alle azioni di aiuto umanitario. La sua finalità è esprimere i valori umanitari dell’Unione e la solidarietà verso le popolazioni in stato di necessità, attraverso la promozione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario che sia efficace e visibile e che contribuisca a migliorare la capacità di risposta dell’Unione alle crisi umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi.

Di fronte al maggior numero e alle maggiori dimensioni delle crisi umanitarie, sia catastrofi naturali che emergenze causate dall’uomo, l’Unione deve garantire un adeguato aiuto umanitario. Volontari ben preparati possono contribuire alla capacità dell’Unione di rispondere a queste esigenze umanitarie supplementari.

Una maggiore mobilitazione della capacità di volontariato dei cittadini europei può anche proiettare un’immagine positiva dell’Unione nel mondo e promuovere l’interesse per i progetti pan-europei a sostegno delle attività di aiuto umanitario. Se il volontariato è in aumento per numerose attività, il potenziale di ulteriore sviluppo della solidarietà fra i cittadini dell’Unione e le popolazioni dei paesi terzi che sono vittime di emergenze causate dall’uomo o di catastrofi naturali è sempre considerevole. I cittadini europei considerano l’aiuto umanitario il settore in cui il volontariato ha il maggiore impatto e sostengono con fervore la creazione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Un’ampia maggioranza di cittadini europei ha inoltre espresso un enorme appoggio per le attività di aiuto umanitario dell’Unione. Occorre tuttavia promuovere ulteriormente la comunicazione con i cittadini dell’Unione per aumentare il livello di sensibilizzazione in merito agli aiuti umanitari dell’Unione e la loro visibilità[1].

La proposta porta avanti la comunicazione del 2010 “Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario"[2]. Tale comunicazione presenta i principi guida, le carenze e le condizioni necessarie per ottenere un contributo positivo per l’aiuto umanitario dell’Unione. Per testare alcune delle possibili caratteristiche del regime in questione è stata avviata una serie di progetti pilota: la presente proposta tiene conto dell’esperienza tratta da tali progetti.

Il Consiglio[3] e il Parlamento europeo[4] hanno espresso un forte sostegno per l’iniziativa, riaffermando il ruolo fondamentale dell’Unione nella promozione del volontariato e individuando alcune delle componenti centrali del Corpo.

La proposta in oggetto può contribuire agli obiettivi di politica esterna dell’Unione e, in particolare, ai suoi obiettivi di aiuto umanitario quali proteggere la vita, prevenire e alleviare le sofferenze umane e preservare la dignità umana. Può rafforzare i benefici ottenuti dalle comunità di accoglienza nei paesi terzi e l’impatto che le attività di volontariato hanno sui volontari stessi. Inoltre, la formazione e l’esperienza di apprendimento informale che i volontari acquisiranno è un considerevole investimento in capitale umano che può migliorare le loro possibilità di impiego in un’economia globale e che può contribuire così agli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

Particolare attenzione è stata data al garantire uno stretto coordinamento fra le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario e la politica di aiuto umanitario dell’Unione e le azioni svolte nell’ambito delle politiche esterne dell’UE, specialmente nel campo della cooperazione allo sviluppo. Il Corpo volontario di aiuto umanitario, pur incentrato sugli obiettivi di aiuto umanitario dell’Unione, dovrebbe anche contribuire a una serie di altre politiche interne dell’Unione come quelle relative all’apprendimento, alla gioventù e alla cittadinanza attiva.

Il Corpo volontario di aiuto umanitario colmerà le lacune non coperte dai programmi europei già esistenti, come il Servizio volontario europeo. In effetti, le attività del Servizio volontario europeo hanno luogo principalmente all’interno dell’Europa, sono incentrate sul rafforzamento della coesione sociale e della mutua comprensione all’interno dell’Unione promuovendo l’azione di partecipanti di non più di 30 anni di età, e non sono basate su principi umanitari. Gli obiettivi del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, la sua portata e le sue attività corrispondono alle esigenze specifiche di attività e operazioni umanitarie.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

Dopo la presentazione della proposta di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario nel progetto di trattato costituzionale dell’UE sono state effettuate due analisi esterne nel 2006 e nel 2010 e una serie di consultazioni con una vasta gamma di parti interessate, per valutare la situazione attuale nel campo del volontariato nel settore degli aiuti umanitari, per rilevare le carenze e le sfide esistenti, e per individuare gli obiettivi e le aree prioritarie d’azione.

Le parti interessate, fra cui le principali organizzazioni di aiuti umanitari (ONG, la famiglia della Croce/Mezzaluna Rossa, agenzie ONU), le più importanti organizzazioni di volontariato, singoli volontari, rappresentanti degli Stati membri e altri operatori rilevanti, sono state specificamente consultate in due apposite conferenze[5] e attraverso una consultazione pubblica on-line. Varie questioni legate al Corpo volontario di aiuto umanitario sono state inoltre discusse dagli Stati membri nell’ambito del Gruppo di lavoro del Consiglio “Aiuto umanitario e alimentare"[6]. Le consultazioni hanno anche compreso un forum pubblico on-line su un nome adatto al Corpo. Un’analisi approfondita ha portato a scegliere “‘EU Aid Volunteers’” (“Volontari europei per l’aiuto umanitario") come denominazione adeguata, che sarà d’ora in poi utilizzata per riferirsi sia all’iniziativa che ai singoli volontari mobilitati negli interventi umanitari.

Per esaminare le varie opzioni e i loro potenziali effetti è stata preparata una relazione di valutazione d’impatto. Tale processo è stato accompagnato da un Gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto comprendente i servizi rilevanti della Commissione[7], e ha beneficiato degli apporti di uno studio preparatorio esterno. Le esperienze acquisite e le conclusioni dei due seminari organizzati con i coordinatori dei progetti pilota sono state prese in considerazione[8].

Tutte le osservazioni delle parti interessate sono state integralmente prese in considerazione e si ritrovano nella relazione di valutazione d’impatto.

Valutazione d’impatto

I principali problemi individuati sono i seguenti:

(1) mancanza di un approccio UE strutturato al volontariato;

(2) scarsa visibilità dell’azione umanitaria dell’UE e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità;

(3) mancanza di meccanismi uniformi di individuazione e di selezione fra gli Stati membri;

(4) insufficiente disponibilità di volontari qualificati per gli aiuti umanitari;

(5) carenze nelle capacità d’intervento degli aiuti umanitari;

(6) debole capacità delle organizzazioni d’accoglienza;

La valutazione d’impatto ha esaminato una serie di opzioni risultanti dalla combinazione di vari moduli e di varie modalità di gestione:

Opzione 1, che include: (1) elaborazione di norme per l’individuazione, la selezione e la formazione dei volontari, e (2) elaborazione di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di volontari.

Opzione 2, che include i moduli previsti all’opzione 1 più: (3) sostegno alla formazione di volontari UE nel campo degli aiuti umanitari; (4) creazione di un Registro UE dei volontari con formazione; (5) elaborazione di norme e di un dispositivo di certificazione per la gestione dei volontari nelle organizzazioni d’accoglienza.

Opzione 3, che include tutti i moduli dell’opzione 2 più: (6) sostegno alla mobilitazione di volontari UE; (7) rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza nei paesi terzi, (8) creazione di una Rete UE di volontari nel settore degli aiuti umanitari. Questa opzione verrebbe attuata in partenariato con organizzazioni di aiuti umanitari che dovrebbero individuare, selezionare e rendere operativi i volontari.

Opzione 4, che include tutti i moduli dell’opzione 3 attuati in modalità di gestione diretta dalla Commissione europea.

In base alla valutazione dei potenziali effetti economici, sociali e ambientali, l’opzione 3 è stata raccomandata come la soluzione più efficace ed efficiente per affrontare i problemi individuati.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta definisce le procedure e le regole di funzionamento di “EU Aid Volunteers” quale previsto all’articolo 214, paragrafo 5, del trattato. Si fonda su un approccio attivo e si limita agli elementi essenziali necessari per l’attuazione del regolamento, specificandone gli obiettivi generali e operativi, i principi e le azioni in cui consiste, le disposizioni relative all’assistenza finanziaria e le disposizioni generali d’attuazione.

La proposta segue i principi di aiuto umanitario (articolo 4) e la definizione di aiuto umanitario del Consenso europeo sull’aiuto umanitario[9]. Oltre che sulla questione della risposta alle crisi essa verte anche sulla prevenzione delle catastrofi, sulla preparazione e sulle azioni di recupero, così come su attività di aiuto umanitario volte ad aumentare le capacità delle comunità e a rafforzarne la resilienza alle crisi.

I principali elementi della proposta riguardano le varie azioni di “EU Aid Volunteers” che possono essere sostenute con assistenza finanziaria ed attuate da vari beneficiari in base a un programma di lavoro annuale della Commissione (articolo 21). Conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio[10], la Commissione intende delegare la gestione del programma a un’agenzia esecutiva.

La proposta specifica i tipi di azioni indicati in appresso.

– Norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 9)

La Commissione svilupperà norme che definiranno il quadro e i requisiti minimi per garantire l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle principali azioni dell’iniziativa “EU Aid Volunteers”, che sono il reclutamento e la preparazione dei candidati e la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario. Tali norme garantiranno l’obbligo di diligenza e contempleranno in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d’accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

– Certificazione (articolo 10)

Le organizzazioni di invio che intendono selezionare, preparare e mobilitare Volontari europei per l’aiuto umanitario dovranno essere certificate per garantire il rispetto delle norme in questione. Dovranno rispondere a vari requisiti di ammissibilità e seguire una procedura di certificazione differenziata (da definirsi negli atti di esecuzione) che tenga conto della loro natura e capacità (ad es. organismi pubblici degli Stati membri, ONG). Saranno considerati ammissibili anche gli operatori della protezione civile e della cooperazione allo sviluppo attivi nel campo dell’aiuto umanitario. Un dispositivo di certificazione differenziato sarà stabilito per le organizzazioni d’accoglienza ammissibili. Benché le imprese private non siano ammissibili come organizzazioni d’invio o come organizzazioni d’accoglienza, possono essere associate ai progetti e possono cofinanziare parte dei costi del volontariato per promuovere il volontariato aziendale, come invita a fare la comunicazione “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"[11].

– Individuazione e selezione dei candidati volontari (articolo 11)

Possono partecipare all’iniziativa “EU Aid Volunteers” i cittadini dell’Unione europea e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine. Subordinatamente agli accordi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, possono candidarsi per diventare Volontari europei per l’aiuto umanitario anche i cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati e dei paesi partner della politica europea di vicinato.

Sulla base di un programma di lavoro annuale la Commissione pubblicherà inviti a presentare proposte per l’individuazione e la selezione di candidati volontari da parte delle organizzazioni di invio certificate. Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio di volontari o dalle organizzazioni d’accoglienza, le organizzazioni di invio che avranno ottenuto i contratti a seguito di tali inviti a presentare proposte individueranno e selezioneranno i candidati volontari a fini di formazione.

– Formazione e preparazione pre-mobilitazione (articolo 12)

I candidati volontari selezionati seguiranno una formazione personalizzata che tenga conto della loro precedente esperienza. Il programma sarà organizzato dalla Commissione e sarà attuato da organizzazioni con specifiche competenze in materia di formazione. Inoltre, come parte di tale formazione e in base alle loro esigenze, i candidati volontari potranno acquisire un’esperienza pratica mediante un apprendistato o altre forme di preparazione alla mobilitazione a breve termine offerte dalle organizzazioni di invio certificate.

– Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 13)

È opportuno che la preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione nei paesi terzi sia oggetto di valutazione. I candidati che superano tale valutazione devono essere inseriti in un Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario ammissibili alla mobilitazione, che sarà gestito dalla Commissione. Il Registro includerà anche i volontari che sono già stati mobilitati e che intendono essere richiamati in futuro.

– Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 14)

Sulla base del suo programma di lavoro annuale la Commissione pubblicherà inviti a presentare proposte per la mobilitazione di Volontari europei per l’aiuto umanitario da parte delle organizzazioni di invio certificate. Le organizzazioni che avranno ottenuto i contratti a seguito di tali inviti a presentare proposte potranno selezionare i volontari figuranti nel Registro e inviarli presso le organizzazioni d’accoglienza. La Commissione può, a sua volta, inviare i volontari figuranti nel Registro presso i propri uffici locali di aiuto umanitario o in operazioni di risposta nei paesi terzi attraverso il Centro di risposta alle emergenze[12], che facilita la reazione dell’Unione in caso di catastrofi. Le specifiche condizioni della mobilitazione saranno definite in un contratto fra l’organizzazione d’invio e il volontario.

– Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza (articolo 15)

Questa azione serve a sostenere il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in modo da garantire un’efficiente gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e un impatto sostenibile del loro lavoro, fra cui la promozione del volontariato locale.

– Rete “EU Aid Volunteers” (articolo 16)

Questa azione prevede la creazione di una Rete “EU Aid Volunteers”, che sarà gestita dalla Commissione. La Rete costituirà e faciliterà l’interazione fra i Volontari europei per l’aiuto umanitario e svolgerà attività specifiche, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione di informazioni. Sosterrà inoltre manifestazioni quali seminari, workshop e organizzazione di attività da parte di ex volontari.

– Comunicazione, sensibilizzazione e visibilità (articolo 17)

Questa azione sosterrà attività di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere “EU Aid Volunteers” e per incoraggiare il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario. La Commissione elaborerà un piano d’azione di informazione e comunicazione che sarà attuato da tutti i beneficiari, in particolare dalle organizzazioni di invio e di accoglienza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di alcune delle azioni tramite atti delegati (come previsto all’articolo 25), relativi alle norme e alle modifiche degli indicatori degli obiettivi operativi, oppure tramite atti d’esecuzione (articolo 24), relativi fra l’altro al dispositivo di certificazione e alle modalità del programma di formazione.

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Poiché l’istituzione di “EU Aid Volunteers” da parte dell’Unione è prevista in una specifica base giuridica nel trattato, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità332

La proposta affronta le carenze rilevate negli esistenti programmi di volontariato e si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi

L’onere amministrativo che grava sull’Unione è limitato e garantisce le condizioni necessarie per la mobilitazione di volontari in azioni di aiuto umanitario, inclusi l’elaborazione di norme, il dispositivo di certificazione, un programma di formazione e un Registro dei volontari con formazione. Le principali azioni di “EU Aid Volunteers” riguardanti l’individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei volontari saranno decentrate e attuate dalle organizzazioni di invio e d’accoglienza. La Commissione ha inoltre intenzione di delegare la gestione del programma a un’agenzia esecutiva.

Scelta dello strumento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020"[13] stanzia 239,1 milioni di EUR a prezzi correnti per l’istituzione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (“EU Aid Volunteers”, “Volontari europei per l’aiuto umanitario").

2012/0245 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

EU Aid Volunteers

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Garante europeo per la protezione dei dati,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La solidarietà è un valore fondamentale dell’Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall’uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite.

(2)       Il volontariato è un’espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza porre il lucro come primario interesse.

(3)       La visione UE di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo comune, principi comuni e buone prassi e un quadro comune per erogare l’aiuto umanitario UE, è esposta nel “Consenso europeo sull’aiuto umanitario"[14]. Il Consenso europeo sottolinea il forte impegno dell’Unione a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: “EU Aid Volunteers”, o “Volontari europei per l’aiuto umanitario”) devono essere improntate al Consenso europeo sull’aiuto umanitario.

(4)       L’aiuto umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace possibile di tali strumenti, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare la risposta dell’Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere perseguite sinergie fra le azioni di “EU Aid Volunteers” e il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Centro di risposta alle emergenze istituito con decisione XX/XXXX[15], il SEAE e le delegazioni dell’UE.

(5)       La quantità, l’entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l’apporto di una risposta efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi.

(6)       I volontari possono rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla professionalità dell’aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità.

(7)       In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. “EU Aid Volunteers” dovrebbe pertanto evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo l’opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva e promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli interventi del Corpo.

(8)       L’attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che “EU Aid Volunteers” può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme europee sull’individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on-line.[16]

(9)       La protezione e la sicurezza dei volontari devono rimanere di primaria importanza.

(10)     L’Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell’iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del Corpo. L’Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto l’individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario conformemente alle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione.

(11)     Le imprese private possono svolgere un ruolo importante e contribuire alle operazioni umanitarie dell’Unione in particolare mediante il volontariato dei loro dipendenti.[17]

(12)     Il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale, e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in un’economia globale. Può quindi contribuire all’iniziativa “Opportunità per i giovani’[18] e a una serie di altri obiettivi chiave dell’Unione, quali l’inclusione sociale, l’occupazione, la cittadinanza attiva, l’istruzione e lo sviluppo delle competenze[19].

(13)     In base ai principi dell’Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell’Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti a “EU Aid Volunteers” devono aver compiuto 18 anni.

(14)     Un chiaro status giuridico è un prerequisito fondamentale per la partecipazione dei volontari a interventi di mobilitazione al di fuori dell’Unione. Le condizioni relative alla mobilitazione dei volontari devono essere definite contrattualmente, specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza dei volontari, la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la copertura assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti. Occorre che l’idoneità dei volontari alla mobilitazione nei paesi terzi sia oggetto di adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza.

(15)     “EU Aid Volunteers” deve sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza di far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari europei per l’aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell’aiuto umanitario dell’Unione.

(16)     Occorre che le disposizioni finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo stanziamento dell’assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n. xxx/2012 del Consiglio[20] applicabile al bilancio generale dell’Unione europea europee (il “regolamento finanziario"). Vista la specificità degli interventi di “EU Aid Volunteers”, è opportuno che l’assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti.

(17)     Gli interessi finanziari dell’Unione europea devono essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[21], al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[22], e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[23].

(18)     La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati, dei paesi EFTA e dei paesi partner della politica europea di vicinato, deve essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione.

(19)     Per consentire un feedback e un miglioramento continuo, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda le disposizioni relative alle norme di gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e la modifica degli indicatori di rendimento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)     Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l’esecuzione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.[24] La procedura d’esame deve essere seguita per l’adozione del dispositivo di certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del Corpo.

(21)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(22)     Il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento di “EU Aid Volunteers”. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[25]. Il trattamento di dati personali da parte di organizzazioni esecutive legalmente stabilite nell’Unione è disciplinato dalla direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE[26],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Obiettivi, campo d’applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: “EU Aid Volunteers”, o “Volontari europei per l’aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento di “EU Aid Volunteers” e le norme per la concessione dell’assistenza finanziaria.

Articolo 2 Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica:

1.           alla mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei paesi terzi;

2.           ad azioni all’interno dell’Unione che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari europei in azioni di aiuto umanitario;

3.           ad azioni, all’interno e al di fuori dell’Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d’accoglienza nei paesi terzi ai fini della gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

Articolo 3 Obiettivo

L’obiettivo perseguito è l’espressione dei valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità attraverso la promozione di un efficace e visibile iniziativa “EU Aid Volunteers”, che contribuisca al consolidamento delle capacità dell’Unione di rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi.

Articolo 4 Principi generali

1.           Le azioni di “EU Aid Volunteers” si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

2.           Le azioni di “EU Aid Volunteers” rispondono alle necessità delle comunità locali e delle organizzazioni d’accoglienza e devono contribuire alla professionalità nell’apporto dell’aiuto umanitario.

3.           La protezione e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

4.           "EU Aid Volunteers” promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le organizzazioni esecutive, come indicato all’articolo 10.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) "volontario": una persona che scelga, per libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità, di sé stesso e della società in generale;

(b) "candidato volontario": una persona ammissibile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a partecipare alle attività di “EU Aid Volunteers";

(c) "Volontario europeo per l’aiuto umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, formato, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario in paesi terzi;

(d) "aiuto umanitario": attività e interventi destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

(e) "paese terzo": un paese al di fuori dell’Unione in cui hanno luogo attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi della lettera d).

Articolo 6 Coerenza e complementarità dell’azione dell’Unione

1.           Nell’attuazione del regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche rilevanti dell’Unione. Particolare attenzione va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.

2.           La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire l’interconnessione e la coerenza fra i rilevanti programmi nazionali di volontariato e le azioni di “EU Aid Volunteers”.

3.           Nell’attuare le azioni di “EU Aid Volunteers” l’Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali rilevanti, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel settore dell’aiuto umanitario.

Articolo 7 Obiettivi operativi

1.           "EU Aid Volunteers” persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso.

(a) Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione;

– il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall’Unione.

(b) Miglioramento delle capacità e delle competenze dei volontari nel campo dell’aiuto umanitario e delle condizioni in cui essi operano.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero di volontari formati e la qualità della formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione;

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

(c) Potenziamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità;

– la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità.

(d) Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il livello di conoscenza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario riguardo all’aiuto umanitario dell’UE;

– il livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda “EU Aid Volunteers”, fra la popolazione interessata nell’Unione, le comunità dei paesi terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

(e) Aumento della coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.

I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori come:

– il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate;

– la diffusione e la riproduzione delle norme sulla gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario da parte di altri programmi di volontariato.

2.           Gli indicatori di cui al paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 25 per tenere conto dell’esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.

CAPO II AZIONI DI “EU AID VOLUNTEERS”

Articolo 8 Azioni di “EU Aid Volunteers"

"EU Aid Volunteers” persegue gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:

– elaborazione e mantenimento delle norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario;

– elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;

– individuazione e selezione dei candidati volontari;

– definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all’apprendistato;

– creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario;

– mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario;

– rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza;

– creazione e gestione di una Rete “EU Aid Volunteers";

– comunicazione, sensibilizzazione e visibilità;

– attività aggiuntive che rafforzano l’affidabilità, la trasparenza e l’efficacia di “EU Aid Volunteers”.

Articolo 9 Norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario

1.           La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 onde stabilire norme per:

(a) l’individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario;

(b) la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

2.           Tali norme garantiscono l’obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d’accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti.

Articolo 10 Certificazione

1.           La Commissione stabilisce un dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme di cui all’articolo 9 e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d’accoglienza.

2.           Le organizzazioni di invio di volontari sono ammissibili alla certificazione se sono attive nel campo dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 5, lettera d) e se appartengono ad una delle seguenti categorie:

(a) organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione;

(b) Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

(c) organismi di diritto pubblico disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.

Le organizzazioni non governative senza scopo di lucro e gli organismi di diritto pubblico stabiliti nei paesi di cui all’articolo 23 sono inoltre ammissibili alla certificazione alle condizioni fissate in tale articoli e in base agli accordi ivi menzionati.

3.           Le organizzazioni di paesi terzi che aderiscono alle norme di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) sono ammissibili come organizzazioni d’accoglienza se sono attive nel campo dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 5, lettera d) ed appartengono ad una delle seguenti categorie:

(a) organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese;

(b) organismi di diritto pubblico disciplinati dalla legislazione di un paese terzo;

(c) agenzie ed organizzazioni internazionali.

4.           Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d’accoglienza possono realizzare le azioni di “EU Aid Volunteers” in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.

5.           Il funzionamento e le modalità dei dispositivi di certificazione sono adottati tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 11 Individuazione e selezione dei candidati volontari

1.           Possono candidarsi come volontari i cittadini dell’Unione, i cittadini di paesi terzi che risiedono a lungo termine in uno Stato membro dell’Unione, e i cittadini di paesi e organizzazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni menzionate in tale articolo, che abbiano compiuto i 18 anni di età.

2.           Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio dei volontari, dalle organizzazioni d’accoglienza o da altri operatori pertinenti, le organizzazioni d’invio certificate possono individuare e selezionare candidati volontari a fini di formazione.

3.           L’individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 12 Formazione dei candidati volontari e apprendistato

1.           La Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

2.           Sono ammessi a partecipare al programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all’articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza.

3.           Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari hanno la possibilità di svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d’origine.

4.           Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e l’apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

5.           Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario.

6.           Le modalità del programma di formazione e la procedura di valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione sono adottate mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 13 Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario

1.           Sono considerati Volontari europei per l’aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario (in appresso: “il Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione.

2.           La Commissione crea, cura e aggiorna il Registro e ne disciplina l’accesso e l’uso.

Articolo 14 Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario

1.           I Volontari europei per l’aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all’articolo 5, lettera d):

(a) dalle organizzazioni di invio certificate, presso le organizzazioni d’accoglienza nei paesi terzi, oppure

(b) dalla Commissione, presso i propri uffici locali di aiuto umanitario o in operazioni di risposta nei paesi terzi.

2.           Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni certificate di invio di volontari garantiscono l’osservanza delle norme di cui all’articolo 9.

3.           Le specifiche condizioni di mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni di invio e il volontario.

4.           Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione firma con gli interessati un “Contratto di mobilitazione di volontari”, che definisce le specifiche modalità e condizioni della mobilitazione. I contratti di mobilitazione di volontari non conferiscono agli interessati i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Articolo 15 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza

La Commissione sostiene azioni volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza per garantire l’efficacia dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e l’impatto sostenibile del loro lavoro, fra cui:

(a) formazione in materia di gestione dei volontari, addestramento, preparazione e reazione alle catastrofi e altri settori rilevanti per il personale e i volontari delle organizzazioni d’accoglienza;

(b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni rilevanti volte a migliorare la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario nei paesi terzi e a promuovere e sostenere la qualità del volontariato nei paesi terzi.

Articolo 16 Rete “EU Aid Volunteers”

1.           La Commissione istituisce e gestisce la Rete “EU Aid Volunteers” (in appresso: “la Rete").

2.           La Rete facilita l’interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l’aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all’iniziativa “EU Aid Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare quelli di cui all’articolo 15, e fra altri operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle informazioni sull’iniziativa “EU Aid Volunteers”, e sostiene altre attività pertinenti quali seminari e workshop.

3.           La Rete fornisce altresì e promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le attività di “EU Aid Volunteers”.

Articolo 17 Comunicazione, sensibilizzazione e visibilità

1.           La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e per incoraggiare il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario nell’Unione e nei paesi terzi che beneficiano delle sue azioni.

2.           La Commissione elabora un piano d’azione di informazione e comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e ai risultati di “EU Aid Volunteers”, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni di “EU Aid Volunteers”. Tutti i beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare le organizzazioni di invio e di accoglienza, attuano tale piano d’azione.

3.           Prima, durante e dopo la loro mobilitazione, i Volontari europei per l’aiuto umanitario prendono parte, se necessario con l’assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere “EU Aid Volunteers” e il loro impegno a riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi sproporzionati ai volontari.

CAPO III Disposizioni finanziarie

Articolo 18 Azioni ammissibili

1.           Sono ammesse a beneficiarie dell’assistenza finanziaria le azioni di cui all’articolo 8, incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le misure volte a rafforzare il coordinamento fra l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale.

2.           L’assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e realizzarne gli obiettivi.

3.           Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali del presente regolamento, le spese connesse alle reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettore e relative attrezzature), e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.

Articolo 19 Beneficiari finanziari

L’assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento finanziario XX/2012.

Articolo 20 Risorse di bilancio

L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 239 100 000 EUR a prezzi correnti. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire spese analoghe, per consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 21 Tipologie di intervento finanziario e procedure d’esecuzione

1.           La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento finanziario XX/2012 applicabile al bilancio dell’Unione.

2.           L’assistenza finanziaria di cui al presente regolamento può assumere le forme previste dal regolamento finanziario.

3.           Ai fini dell’attuazione del presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale relativo all’iniziativa “EU Aid Volunteers” conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l’importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

4.           La Commissione può prendere in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla creazione di un fondo fiduciario UE.

Articolo 22 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.           La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3.           L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

4.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 Cooperazione con altri paesi e con le organizzazioni internazionali

1.           Possono partecipare a “EU Aid Volunteers":

(a) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di paesi in via d’adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili;

(b) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo SEE;

(c) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi.

(d) membri del personale di organizzazioni internazionali che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2.           Tale cooperazione è basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da concordarsi con questi.

Articolo 24 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato definito all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25 Esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Una volta adottato, un atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26 Monitoraggio e valutazione

1.           Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l’attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina l’efficienza, l’efficacia e l’impatto in relazione agli obiettivi di “EU Aid Volunteers”. Il monitoraggio e la valutazione includono le relazioni di cui al paragrafo 3 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in qualunque momento della sua attuazione.

2.           La fase della valutazione implica la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di accoglienza, le popolazioni locali assistite, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l’assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.

3.           Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell’UE sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio.

4.           La Commissione informa periodicamente il SEAE e le delegazioni dell’UE in merito alle attività di “EU Aid Volunteers” conformemente ai pertinenti accordi operativi.

5.           La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente regolamento, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017;

(b) una comunicazione sul seguito dell’attuazione del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2018;

(c) una relazione di valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2021.

Le conclusioni delle relazioni sono corredate, ove opportuno, di proposte di modifica del presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

[che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all’autorità legislativa

(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)]

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[27]

Settore interessato e attività associate:

Settore 23 – Aiuti umanitari

23 02 04 – Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[28]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Titolo 4 – Ruolo mondiale dell’Europa

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo operativo n. 1

Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario.

Obiettivo operativo n. 2

Miglioramento delle capacità e delle competenze dei volontari nel campo dell’aiuto umanitario e delle condizioni in cui essi operano.

Obiettivo operativo n. 3

Potenziamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi.

Obiettivo operativo n. 4

Promozione della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione.

Obiettivo operativo n. 5

Aumento della coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.

Attività ABM/ABB interessate

23 02 04 – “EU Aid Volunteers” / “Volontari europei per l’aiuto umanitario” (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario)

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta:

- istituirà un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (“EU Aid Volunteers” / “Volontari europei per l’aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario;

- avrà l’obiettivo di rafforzare le capacità dell’Unione di affrontare le crisi umanitarie, sviluppare conoscenze ed esperienze e dare visibilità ai valori dell’Unione per quanto riguarda gli aiuti umanitari e la solidarietà con le vittime di catastrofi naturali ed emergenze causate dall’uomo nei paesi terzi;

- risponderà alle necessità delle comunità vulnerabili o colpite dalle crisi e contribuirà allo sviluppo di capacità nei paesi terzi e alla resilienza alle catastrofi;

- aderirà ai principi di umanità, non discriminazione, neutralità, imparzialità e indipendenza dell’aiuto umanitario, con l’obiettivo di contribuire alla professionalità nell’apporto di tale aiuto;

- garantirà che la protezione e la sicurezza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario siano una priorità;

- servirà a mobilitare Volontari europei per l’aiuto umanitario nei paesi terzi, evitando al tempo stesso di escludere l’impiego e il volontariato locale.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

–          Numero di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione.

–          Numero di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall’Unione.

–          Numero di volontari formati e qualità della formazione, sulla base di valutazioni inter pares e del livello di soddisfazione.

–          Numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario.

–          Numero e tipo di azioni di potenziamento delle capacità.

–          Quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità.

–          Livello di conoscenza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario riguardo all’aiuto umanitario dell’UE.

–          Livello di sensibilizzazione, per quanto riguarda il Corpo volontario di aiuto umanitario, fra la popolazione interessata nell’Unione, le comunità dei paesi terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore umanitario.

–          Diffusione e riproduzione delle norme sulla gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario da parte di altri programmi di volontariato.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il trattato di Lisbona prevede, all’articolo 214, paragrafo 5:

"È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento."

Comunicazione “Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario”, COM(2010)683.

Conclusioni del Consiglio adottate nel maggio 2011

Dichiarazione scritta del PE del novembre 2011

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il valore aggiunto UE si esplicita nei seguenti termini:

(a) carattere europeo e transnazionale di “EU Aid Volunteers”, che raggruppa cittadini di diversi Stati membri dell’Unione per contributi comuni in azioni di aiuto umanitario;

(b) promozione della cooperazione transnazionale fra le organizzazioni di aiuto umanitario e le parti interessate nell’attuazione degli interventi del Corpo;

(c) economie di scala ed effetti attraverso complementarità e sinergie con altre politiche e programmi rilevanti a livello nazionale, internazionale e dell’Unione;

(d) apporto di un’espressione tangibile dei valori europei in generale e, in particolare, della solidarietà dell’Unione e dei suoi cittadini con le persone più vulnerabili e maggiormente in stato di necessità;

(e) contributo al rafforzamento della cittadinanza dell’Unione europea, conferendo a cittadini dell’Unione di età diverse e di diversi ambiti sociali, educativi e professionali, la responsabilità di impegnarsi in attività di aiuto umanitario.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le presenti proposte si basano sui seguenti elementi:

- esperienza tratta dai progetti pilota finanziati tramite gli inviti a presentare proposte rispettivamente del 2011 e 2012 - “Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – Invito a presentare proposte per progetti pilota";

- uno studio sulla creazione di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario;

- comunicazione della Commissione “Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario” – COM(2010)683.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Coerenza con gli strumenti esposti in appresso

- Trattato: articolo 215, paragrafo 4.

- Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario.

- Le azioni che ricevono assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non riceveranno aiuti in virtù di altri strumenti finanziari dell’Unione.

La Commissione provvederà a che i richiedenti assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento e i beneficiari finanziari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell’Unione europea, e sulle richieste di finanziamento in corso.

- Si cercheranno sinergie e complementarità con altri strumenti finanziari dell’Unione.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨      Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

Disposizioni finanziarie di durata limitata:

Dotazione di bilancio dall’1/1/2014 al 31/12/2020

Incidenza finanziaria dall’1/1/2014 al 31/12/2020 (pagamenti fino al 31/12/2023)

1.7.        Modalità di gestione prevista[29]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

X Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– X  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[30]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Il programma potrebbe essere attuato o direttamente dalla Commissione (DG ECHO) attraverso la modalità di gestione centralizzata diretta, oppure attraverso un’agenzia esecutiva (modalità di gestione indiretta). Queste due opzioni rimangono aperte e una decisione verrà presa a tempo debito.

Potranno partecipare all’iniziativa “EU Aid Volunteers":

(a) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di paesi in via d’adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili;

(b) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo SEE;

(c) cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi;

(d) membri del personale di organizzazioni internazionali che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2. Tale cooperazione sarà basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da concordarsi con tali paesi.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che ricevono assistenza finanziaria saranno oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l’attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina l’efficienza, l’efficacia e l’impatto in relazione agli obiettivi dell’iniziativa “EU Aid Volunteers” e il suo valore aggiunto UE. Il monitoraggio includerà le relazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 5 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in qualunque momento della sua attuazione.

La fase della valutazione implicherà la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di accoglienza, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l’assegnazione delle risorse terranno conto dei risultati della valutazione.

Le organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell’UE saranno responsabili del monitoraggio delle loro attività e presenteranno periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

(a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esecuzione del presente regolamento, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017;

(b) una comunicazione sul seguito dell’attuazione del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2018;

(c) una relazione di valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2021.

Le conclusioni delle relazioni saranno corredate, ove opportuno, di proposte di modifica del presente regolamento.

La Commissione informerà inoltre periodicamente il SEAE e le delegazioni dell’UE in merito alle attività di “EU Aid Volunteers”.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Il programma potrebbe essere attuato o direttamente dalla DG ECHO (gestione centralizzata diretta) o attraverso un’agenzia esecutiva esistente (gestione centralizzata indiretta), e comprenderà l’attribuzione di sovvenzioni e contratti di servizi.

In entrambi gli scenari sono stati individuati i seguenti rischi:

(a) rischi legati alla capacità delle organizzazioni partner (in particolare piccole organizzazioni non governative) di adattare internamente le loro strutture organizzative per rispondere agli obblighi contrattuali finanziari e di rendimento;

(b) limiti di sicurezza e di accesso derivanti dallo svolgimento di attività in regioni di scontri armati o di difficile raggiungimento, che possono mettere in pericolo l’integrità fisica degli esecutori (volontari) e incidere sul conseguimento degli obiettivi operativi;

(c) rischio per la reputazione della Commissione, legato al rischio inerente di utilizzo fraudolento dei fondi.

Se viene infine scelta l’opzione di un’agenzia esecutiva potrà esistere il seguente rischio aggiuntivo:

(d) carenze nel coordinamento con l’agenzia esecutiva, derivanti dalla mancanza di una definizione chiara dei limiti delle responsabilità nella gestione e nel controllo dei compiti delegati a detta agenzia.

La maggior parte di questi rischi dovrebbe diminuire e, in ogni caso, sarà costantemente oggetto di stretto monitoraggio. Saranno applicate ad esempio misure di semplificazione conformemente al regolamento finanziario rivisto (ad es. uso esteso degli importi e tassi forfettari).

In base ai tassi di errore individuati negli ultimi 3 anni, il tasso di errore potenziale in caso di gestione centralizzata diretta da parte della DG ECHO sarà probabilmente al di sotto del 2%.

Per quanto riguarda l’attuazione attraverso un’agenzia esecutiva, presupponendo il tasso di errore globale di un’agenzia (l’agenzia esecutiva EACEA, ad esempio, ha presentato nella sua relazione annuale d’attività 2011 un tasso di errore dello 0,81%), ci si aspetta che il livello di rischio di non conformità sia al di sotto del 2%.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Per quanto riguarda la gestione centralizzata diretta, si applicherà la struttura di controllo generale della DG ECHO. Il controllo sarà incentrato quindi sulla conformità ed efficacia delle esistenti procedure amministrative, operative e finanziarie e sul rispetto della legislazione vigente. Questi elementi saranno inoltre oggetto della struttura di audit interno della DG ECHO (IAC).

Inoltre, le sovvenzioni e i contratti aggiudicati nell’ambito dello strumento saranno oggetto di un audit ex-post da parte del settore di audit esterno della DG ECHO, e di una valutazione di partner esterni. Come di consueto, le azioni possono essere oggetto di audit e di indagini da parte del servizio di audit interno (IAS), la Corte dei conti e l’OLAF. Il costo previsto del controllo della DG ECHO, in base alle cifre del 2011, si situa fra il 2,7% e il 3,1%.

In caso di attuazione attraverso un’agenzia esecutiva, la Commissione applicherà le misure di controllo previste per le agenzie esecutive conformemente all’articolo 59 del regolamento finanziario e al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio sulle agenzie esecutive. La Commissione, inoltre, monitorerà e controllerà che l’agenzia esecutiva realizzi obiettivi di controllo adeguati relativamente alle azioni affidate alla sua gestione. Tale supervisione sarà integrata nei termini di cooperazione fra la DG di riferimento e l’agenzia esecutiva e nella relazione semestrale dell’agenzia.

Le principali caratteristiche del sistema di controllo interno di un’agenzia esecutiva (in base all’EACEA) sono le seguenti:

(a) circuiti finanziari e separazione delle funzioni;

(b) verifica dell’ammissibilità dei costi attraverso controlli ex-ante (controlli documentali, missioni di controllo);

(c) procedura di supervisione;

(d) misure di semplificazione e armonizzazione nell’ambito dello stesso programma e fra vari programmi (condivisione delle migliori prassi);

(e) utilizzo di importi e tassi forfettari per alcune linee/azioni;

(f) relazioni di gestione (mensili,. trimestrali e annuali come la RAA);

(g) controllo centralizzato ex-ante per gli appalti pubblici, gli inviti a presentare proposte e le convenzioni di sovvenzione;

(h) struttura di audit interno.

Le attività dell’agenzia esecutiva sono oggetto di audit e di indagini da parte del servizio di audit interno (IAS), la Corte dei conti e l’OLAF.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, la stima è basata sulla passata esperienza dell’agenzia esecutiva EACEA. Quest’ultima ha stimato il costo del controllo di due programmi da attuarsi nel periodo 2014-2020: stando alle cifre presentate nella relazione annuale d’attività 2011, il costo stimato dei controlli è pari al 2,8% e al 2,9% del bilancio totale dei due programmi. Applicando questi stessi risultati, il costo stimato del controllo dell’istituzione di “EU Aid Volunteers” si situerebbe fra 6,7 e 6,9 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la DG ECHO, si stima che il costo del controllo legato al suo ruolo di DG di co-riferimento si aggirerebbe intorno ai 210 000 EUR, che rappresentano lo 0,1% del bilancio totale. L’attuazione di tali controlli, insieme al probabile effetto delle nuove semplificazioni del regolamento finanziario, permetterebbe di evitare errori materiali (>2%).

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La DG ECHO elaborerà la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l’altro che:

i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS;

il proprio approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto ad individuare gli ambiti a rischio di frode e risposte adeguate.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto.

Per ridurre i rischi di frodi e irregolarità sono previste le seguenti misure:

- la prevenzione di potenziali frodi e irregolarità è presa in considerazione già al momento dell’istituzione del programma attraverso una semplificazione delle norme e un uso maggiore degli importi e dei tassi forfettari di finanziamento;

- si procederà a un controllo sistematico dei potenziali doppi finanziamenti e all’individuazione dei beneficiari di diverse sovvenzioni;

- saranno realizzati audit ad hoc in presenza di gravi preoccupazioni su irregolarità e/o presunte frodi.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Ruolo mondiale dell’Europa || Diss./Non diss. ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati [33] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

4 || 23 02 04 (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario) "EU Aid Volunteers” / “Volontari europei per l’aiuto umanitario" || Diff. || SÌ || SÌ || NO || SÌ /NO

La partecipazione a “EU Aid Volunteers” sarà aperta ad altri paesi europei alle condizioni di cui all’articolo 23.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 4. RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA

DG: ECHO || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE 2014 - 2020

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

23 02 04 || Impegni || (1) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Pagamenti || (2) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici [34] || || || || || || || || ||

|| || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per la DG ECHO || Impegni || =1+3 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Pagamenti || =2+3 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Pagamenti || (5) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Pagamenti || =5+ 6 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020

DG: ECHO ||

Ÿ Risorse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,274 || 8,725

Ÿ Altre spese amministrative || 0,063 || 0,063 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

TOTALE DG ECHO || Stanziamenti || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE 2014 - 2020

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 22,409 || 25,009 || 28,889 || 33,909 || 39,239 || 45,896 || 53,083 || || 248,434

Pagamenti || 14,989 || 19,859 || 24,919 || 31,104 || 36,019 || 42,036 || 42,036 || 30,680 || 248,434

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020

RISULTATI ||

|| Tipo di risultato[35] || Costo medio del risultato || Nume ro di risultati || Co sto || Numero di risultati || Co sto || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || Registro; n. di apprendistati; n. di volontari mobilitati || 0,014 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137.136 ||

Totale parziale Obiettivo operativo 1 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136 ||

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020

RISULTATI

|| Tipo di risultato[36] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Miglioramento delle capacità e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari e delle condizioni in cui operano || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || Formazione dei volontari; elaborazione di norme || 0.0075 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57.576

Totale parziale Obiettivo operativo 2 || 938 || 7.034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || n. di persone che si occupano della gestione dei volontari / volontari locali / preparazione dei formatori / n. di partecipanti ai seminari/ || 0.00471 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33.549

Totale parziale Obiettivo operativo 3 || 1418 || 6.681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020 ||

RISULTATI ||

|| Tipo di risultato[37] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

|| OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Promuovere la visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| - Risultato || Sviluppo della Rete “EU Aid Volunteers"; conferenze, comunicazione, visibilità; n. di incarichi on-line per i volontari || 0,00081 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| Totale parziale Obiettivo operativo 4 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 Aumento della coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| - Risultato || Elaborazione di norme, revisione, dispositivo di certificazione || || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| Totale parziale Obiettivo operativo 5 || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| COSTO TOTALE || 3032 || 21,200 || 3137 || 23,800 || 4124 || 27,600 || 4820 || 32,700 || 5790 || 37,900 || 6334 || 44,500 || 7154 || 51,400 || 34391 || 239,100

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725

Altre spese amministrative || 0,063 || 0,06,3 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Esclusa la RUBRICA 5[38] del quadro finanziario pluriennale || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

TOTALE || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Le cifre di cui sopra sono soggette ad adeguamento secondo i risultati del processo di esternalizzazione previsto.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[39]

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 6 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 11

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [40] || - in sede[41] || || || || || || ||

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 12 || 12 || 12 || 12 || 14 || 14 || 18

23 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Le cifre di cui sopra sono soggette ad adeguamento secondo i risultati del processo di esternalizzazione previsto.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Elaborazione delle politiche e concetti. Atti e misure d’esecuzione.

Personale esterno || Gestione convenzioni di sovvenzione e contratti; attuazione e follow-up del lavoro politico; supporto amministrativo.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con la proposta della Commissione di quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui alla comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” (COM(2011)500 definitivo).

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

La proposta prevede contributi di terzi da parte dei paesi EFTA membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione e dei paesi partner della politica europea di vicinato.

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

[1]               Eurobarometro standard 73/2010, Eurobarometro speciale 343/2010 e Eurobarometro 384/2012.

[2]               COM(2010) 683.

[3]               Conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2011 sul Corpo volontario europeo di aiuto umanitario.

[4]               Dichiarazione scritta 25/2011 del Parlamento europeo del 9 maggio 2011.

[5]               Nel 2010 a Bruxelles e nel 2011 a Budapest – alle quali hanno attivamente partecipato più di 150 organizzazioni di parti interessate.

[6]               COHAFA.

[7]               SG, SJ, DG BUDG, DG DEVCO, FPIS, EEAS, DG EAC, EACEA, DG EMPL, DG ELARG.

[8]               Nel dicembre 2011 e nel giugno 2012 sono stati organizzati a Bruxelles due seminari di capitalizzazione con più di 70 partecipanti.

[9]               GU C 25 del 2008, pag. 1.

[10]             GU L 11 del 2003, pag. 1.

[11]             COM(2011) 681 definitivo.

[12]             Istituito con decisione X/XX su un meccanismo di protezione civile dell'Unione.

[13]             COM(2011) 500 definitivo.

[14]             GU C 25 del 2008, pag. 1.

[15]             Non ancora pubblicata.

[16]             Comunicazione della Commissione COM(2010) 683 - "Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un corpo volontario europeo di aiuto umanitario" (GU C 121 del 2011, pag. 59).

[17]             Comunicazione della Commissione - "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", COM(2011) 681 definitivo (GU C 37 del 2012, pag. 24).

[18]             Comunicazione della Commissione COM(2011) 933 (GU C 102 del 2012, pag. 35).

[19]             Comunicazione della Commissione sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE - COM(2011) 568 (GU C 335 del 2011, pag. 19),

[20]             Non ancora pubblicato.

[21]             GU L 312 del 1995, pag. 1.

[22]             GU L 292 del 1996, pag. 2.

[23]             GU L 136 del 1999, pag.1.

[24]             GU L 55 del 2011, pag. 13.

[25]             GU L 8 del 2001, pag. 1.

[26]             GU L 281 del 1995, pag. 31.

[27]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[28]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[29]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[31]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[32]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[33]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[34]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[35]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[36]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[37]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[38]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[39]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[40]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[41]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[42]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[43]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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