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Document 52012PC0514
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps EU Aid Volunteers
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers
/* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers /* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Come previsto dall’articolo 214, paragrafo 5,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la presente proposta
istituisce il quadro per il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, per
rendere possibili contributi comuni di volontari europei alle azioni di aiuto
umanitario. La sua finalità è esprimere i valori umanitari dell’Unione e la
solidarietà verso le popolazioni in stato di necessità, attraverso la promozione
di un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario che sia efficace e visibile
e che contribuisca a migliorare la capacità di risposta dell’Unione alle crisi
umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità
vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi. Di fronte al maggior numero e alle maggiori
dimensioni delle crisi umanitarie, sia catastrofi naturali che emergenze
causate dall’uomo, l’Unione deve garantire un adeguato aiuto umanitario.
Volontari ben preparati possono contribuire alla capacità dell’Unione di
rispondere a queste esigenze umanitarie supplementari. Una maggiore mobilitazione della capacità di
volontariato dei cittadini europei può anche proiettare un’immagine positiva
dell’Unione nel mondo e promuovere l’interesse per i progetti pan-europei a
sostegno delle attività di aiuto umanitario. Se il volontariato è in aumento
per numerose attività, il potenziale di ulteriore sviluppo della solidarietà
fra i cittadini dell’Unione e le popolazioni dei paesi terzi che sono vittime
di emergenze causate dall’uomo o di catastrofi naturali è sempre considerevole.
I cittadini europei considerano l’aiuto umanitario il settore in cui il
volontariato ha il maggiore impatto e sostengono con fervore la creazione di un
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Un’ampia maggioranza di cittadini
europei ha inoltre espresso un enorme appoggio per le attività di aiuto
umanitario dell’Unione. Occorre tuttavia promuovere ulteriormente la
comunicazione con i cittadini dell’Unione per aumentare il livello di
sensibilizzazione in merito agli aiuti umanitari dell’Unione e la loro
visibilità[1]. La proposta porta avanti la comunicazione del
2010 “Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini
dell’Unione europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto
umanitario"[2].
Tale comunicazione presenta i principi guida, le carenze e le condizioni
necessarie per ottenere un contributo positivo per l’aiuto umanitario
dell’Unione. Per testare alcune delle possibili caratteristiche del regime in
questione è stata avviata una serie di progetti pilota: la presente proposta
tiene conto dell’esperienza tratta da tali progetti. Il Consiglio[3]
e il Parlamento europeo[4]
hanno espresso un forte sostegno per l’iniziativa, riaffermando il ruolo
fondamentale dell’Unione nella promozione del volontariato e individuando
alcune delle componenti centrali del Corpo. La proposta in oggetto può contribuire agli
obiettivi di politica esterna dell’Unione e, in particolare, ai suoi obiettivi
di aiuto umanitario quali proteggere la vita, prevenire e alleviare le
sofferenze umane e preservare la dignità umana. Può rafforzare i benefici
ottenuti dalle comunità di accoglienza nei paesi terzi e l’impatto che le
attività di volontariato hanno sui volontari stessi. Inoltre, la formazione e
l’esperienza di apprendimento informale che i volontari acquisiranno è un
considerevole investimento in capitale umano che può migliorare le loro
possibilità di impiego in un’economia globale e che può contribuire così agli
obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell’Unione Particolare attenzione è stata data al
garantire uno stretto coordinamento fra le azioni del Corpo volontario europeo
di aiuto umanitario e la politica di aiuto umanitario dell’Unione e le azioni
svolte nell’ambito delle politiche esterne dell’UE, specialmente nel campo
della cooperazione allo sviluppo. Il Corpo volontario di aiuto umanitario, pur
incentrato sugli obiettivi di aiuto umanitario dell’Unione, dovrebbe anche
contribuire a una serie di altre politiche interne dell’Unione come quelle
relative all’apprendimento, alla gioventù e alla cittadinanza attiva. Il Corpo volontario di aiuto umanitario
colmerà le lacune non coperte dai programmi europei già esistenti, come il
Servizio volontario europeo. In effetti, le attività del Servizio volontario
europeo hanno luogo principalmente all’interno dell’Europa, sono incentrate sul
rafforzamento della coesione sociale e della mutua comprensione all’interno
dell’Unione promuovendo l’azione di partecipanti di non più di 30 anni di età,
e non sono basate su principi umanitari. Gli obiettivi del Corpo volontario
europeo di aiuto umanitario, la sua portata e le sue attività corrispondono
alle esigenze specifiche di attività e operazioni umanitarie. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO Dopo la presentazione della proposta di un
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario nel progetto di trattato
costituzionale dell’UE sono state effettuate due analisi esterne nel 2006 e nel
2010 e una serie di consultazioni con una vasta gamma di parti interessate, per
valutare la situazione attuale nel campo del volontariato nel settore degli
aiuti umanitari, per rilevare le carenze e le sfide esistenti, e per
individuare gli obiettivi e le aree prioritarie d’azione. Le parti interessate, fra cui le principali
organizzazioni di aiuti umanitari (ONG, la famiglia della Croce/Mezzaluna
Rossa, agenzie ONU), le più importanti organizzazioni di volontariato, singoli
volontari, rappresentanti degli Stati membri e altri operatori rilevanti, sono
state specificamente consultate in due apposite conferenze[5] e attraverso una consultazione
pubblica on-line. Varie questioni legate al Corpo volontario di aiuto
umanitario sono state inoltre discusse dagli Stati membri nell’ambito del
Gruppo di lavoro del Consiglio “Aiuto umanitario e alimentare"[6]. Le consultazioni hanno anche
compreso un forum pubblico on-line su un nome adatto al Corpo. Un’analisi
approfondita ha portato a scegliere “‘EU Aid Volunteers’” (“Volontari europei
per l’aiuto umanitario") come denominazione adeguata, che sarà d’ora in
poi utilizzata per riferirsi sia all’iniziativa che ai singoli volontari mobilitati
negli interventi umanitari. Per esaminare le varie opzioni e i loro
potenziali effetti è stata preparata una relazione di valutazione d’impatto.
Tale processo è stato accompagnato da un Gruppo direttivo sulla valutazione
d’impatto comprendente i servizi rilevanti della Commissione[7], e ha beneficiato degli apporti
di uno studio preparatorio esterno. Le esperienze acquisite e le conclusioni
dei due seminari organizzati con i coordinatori dei progetti pilota sono state
prese in considerazione[8]. Tutte le osservazioni delle parti interessate
sono state integralmente prese in considerazione e si ritrovano nella relazione
di valutazione d’impatto. Valutazione d’impatto I principali problemi individuati sono i
seguenti: (1)
mancanza di un approccio UE strutturato al
volontariato; (2)
scarsa visibilità dell’azione umanitaria dell’UE e
della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità; (3)
mancanza di meccanismi uniformi di individuazione e
di selezione fra gli Stati membri; (4)
insufficiente disponibilità di volontari
qualificati per gli aiuti umanitari; (5)
carenze nelle capacità d’intervento degli aiuti
umanitari; (6)
debole capacità delle organizzazioni d’accoglienza; La valutazione d’impatto ha esaminato una
serie di opzioni risultanti dalla combinazione di vari moduli e di varie
modalità di gestione: Opzione 1, che include: (1) elaborazione di
norme per l’individuazione, la selezione e la formazione dei volontari, e (2)
elaborazione di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di
volontari. Opzione 2, che include i moduli previsti
all’opzione 1 più: (3) sostegno alla formazione di volontari UE nel campo degli
aiuti umanitari; (4) creazione di un Registro UE dei volontari con formazione;
(5) elaborazione di norme e di un dispositivo di certificazione per la gestione
dei volontari nelle organizzazioni d’accoglienza. Opzione 3, che include tutti i moduli
dell’opzione 2 più: (6) sostegno alla mobilitazione di volontari UE; (7)
rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza nei paesi
terzi, (8) creazione di una Rete UE di volontari nel settore degli aiuti
umanitari. Questa opzione verrebbe attuata in partenariato con organizzazioni
di aiuti umanitari che dovrebbero individuare, selezionare e rendere operativi
i volontari. Opzione 4, che include tutti i moduli
dell’opzione 3 attuati in modalità di gestione diretta dalla Commissione
europea. In base alla valutazione dei potenziali effetti economici, sociali e
ambientali, l’opzione 3 è stata raccomandata come la soluzione più efficace ed
efficiente per affrontare i problemi individuati. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La presente proposta definisce le procedure e
le regole di funzionamento di “EU Aid Volunteers” quale previsto all’articolo
214, paragrafo 5, del trattato. Si fonda su un approccio attivo e si limita
agli elementi essenziali necessari per l’attuazione del regolamento,
specificandone gli obiettivi generali e operativi, i principi e le azioni in
cui consiste, le disposizioni relative all’assistenza finanziaria e le
disposizioni generali d’attuazione. La proposta segue i principi di aiuto
umanitario (articolo 4) e la definizione di aiuto umanitario del
Consenso europeo sull’aiuto umanitario[9].
Oltre che sulla questione della risposta alle crisi essa verte anche sulla
prevenzione delle catastrofi, sulla preparazione e sulle azioni di recupero,
così come su attività di aiuto umanitario volte ad aumentare le capacità delle
comunità e a rafforzarne la resilienza alle crisi. I principali elementi della proposta
riguardano le varie azioni di “EU Aid Volunteers” che possono essere
sostenute con assistenza finanziaria ed attuate da vari beneficiari in base a
un programma di lavoro annuale della Commissione (articolo 21). Conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio[10], la
Commissione intende delegare la gestione del programma a un’agenzia
esecutiva. La proposta specifica i tipi di azioni
indicati in appresso. –
Norme relative ai candidati volontari e ai
Volontari europei per l’aiuto umanitario (articolo 9) La Commissione svilupperà norme che
definiranno il quadro e i requisiti minimi per garantire l’efficacia,
l’efficienza e la coerenza delle principali azioni dell’iniziativa “EU Aid
Volunteers”, che sono il reclutamento e la preparazione dei candidati e la
mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario. Tali
norme garantiranno l’obbligo di diligenza e contempleranno in particolare le
responsabilità delle organizzazioni di invio dei volontari e delle
organizzazioni d’accoglienza, le condizioni minime relative alla copertura
delle spese di sussistenza, di alloggio e di altre spese rilevanti, le
procedure di sicurezza e altri elementi pertinenti. –
Certificazione (articolo 10) Le organizzazioni di invio che intendono
selezionare, preparare e mobilitare Volontari europei per l’aiuto umanitario
dovranno essere certificate per garantire il rispetto delle norme in questione.
Dovranno rispondere a vari requisiti di ammissibilità e seguire una procedura
di certificazione differenziata (da definirsi negli atti di esecuzione) che
tenga conto della loro natura e capacità (ad es. organismi pubblici degli Stati
membri, ONG). Saranno considerati ammissibili anche gli operatori della
protezione civile e della cooperazione allo sviluppo attivi nel campo
dell’aiuto umanitario. Un dispositivo di certificazione differenziato sarà
stabilito per le organizzazioni d’accoglienza ammissibili. Benché le imprese
private non siano ammissibili come organizzazioni d’invio o come organizzazioni
d’accoglienza, possono essere associate ai progetti e possono cofinanziare
parte dei costi del volontariato per promuovere il volontariato aziendale, come
invita a fare la comunicazione “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo
2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"[11]. –
Individuazione e selezione dei candidati
volontari (articolo 11) Possono partecipare all’iniziativa “EU Aid
Volunteers” i cittadini dell’Unione europea e quelli che vi risiedono
legalmente a lungo termine. Subordinatamente agli accordi di cui all’articolo
23, paragrafo 1, possono candidarsi per diventare Volontari europei per l’aiuto
umanitario anche i cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati e dei
paesi partner della politica europea di vicinato. Sulla base di un programma di lavoro annuale
la Commissione pubblicherà inviti a presentare proposte per l’individuazione e
la selezione di candidati volontari da parte delle organizzazioni di invio
certificate. Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei
paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio di volontari o dalle
organizzazioni d’accoglienza, le organizzazioni di invio che avranno ottenuto i
contratti a seguito di tali inviti a presentare proposte individueranno e
selezioneranno i candidati volontari a fini di formazione. –
Formazione e preparazione pre-mobilitazione
(articolo 12) I candidati volontari selezionati seguiranno
una formazione personalizzata che tenga conto della loro precedente esperienza.
Il programma sarà organizzato dalla Commissione e sarà attuato da
organizzazioni con specifiche competenze in materia di formazione. Inoltre,
come parte di tale formazione e in base alle loro esigenze, i candidati
volontari potranno acquisire un’esperienza pratica mediante un apprendistato o
altre forme di preparazione alla mobilitazione a breve termine offerte dalle
organizzazioni di invio certificate. –
Registro dei Volontari europei per l’aiuto
umanitario (articolo 13) È opportuno che la preparazione dei candidati
volontari alla mobilitazione nei paesi terzi sia oggetto di valutazione. I candidati
che superano tale valutazione devono essere inseriti in un Registro dei
Volontari europei per l’aiuto umanitario ammissibili alla mobilitazione, che
sarà gestito dalla Commissione. Il Registro includerà anche i volontari che
sono già stati mobilitati e che intendono essere richiamati in futuro. –
Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari
europei per l’aiuto umanitario (articolo 14) Sulla base del
suo programma di lavoro annuale la Commissione pubblicherà inviti a presentare
proposte per la mobilitazione di Volontari europei per l’aiuto umanitario da
parte delle organizzazioni di invio certificate. Le organizzazioni che avranno
ottenuto i contratti a seguito di tali inviti a presentare proposte potranno
selezionare i volontari figuranti nel Registro e inviarli presso le
organizzazioni d’accoglienza. La Commissione può, a sua volta, inviare i
volontari figuranti nel Registro presso i propri uffici locali di aiuto
umanitario o in operazioni di risposta nei paesi terzi attraverso il Centro di
risposta alle emergenze[12],
che facilita la reazione dell’Unione in caso di catastrofi. Le specifiche
condizioni della mobilitazione saranno definite in un contratto fra
l’organizzazione d’invio e il volontario. –
Rafforzamento delle capacità delle
organizzazioni d’accoglienza (articolo 15) Questa azione serve a sostenere il
rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in modo da
garantire un’efficiente gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e
un impatto sostenibile del loro lavoro, fra cui la promozione del volontariato
locale. –
Rete “EU Aid Volunteers” (articolo 16) Questa azione prevede la creazione di una Rete
“EU Aid Volunteers”, che sarà gestita dalla Commissione. La Rete costituirà e
faciliterà l’interazione fra i Volontari europei per l’aiuto umanitario e
svolgerà attività specifiche, in particolare attraverso la condivisione delle
conoscenze e la diffusione di informazioni. Sosterrà inoltre manifestazioni
quali seminari, workshop e organizzazione di attività da parte di ex volontari.
–
Comunicazione, sensibilizzazione e visibilità
(articolo 17) Questa azione sosterrà attività di pubblica informazione, di
comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere “EU Aid Volunteers” e per
incoraggiare il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario. La Commissione
elaborerà un piano d’azione di informazione e comunicazione che sarà attuato da
tutti i beneficiari, in particolare dalle organizzazioni di invio e di
accoglienza. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di alcune
delle azioni tramite atti delegati (come previsto all’articolo 25),
relativi alle norme e alle modifiche degli indicatori degli obiettivi
operativi, oppure tramite atti d’esecuzione (articolo 24), relativi fra
l’altro al dispositivo di certificazione e alle modalità del programma di
formazione. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo 214, paragrafo 5
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Principio di sussidiarietà Poiché l’istituzione di “EU Aid Volunteers” da parte dell’Unione è prevista in una specifica base giuridica nel
trattato, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità332 La proposta affronta le carenze rilevate negli esistenti programmi di
volontariato e si limita a quanto necessario per il conseguimento degli
obiettivi L’onere amministrativo che grava sull’Unione è limitato e garantisce le
condizioni necessarie per la mobilitazione di volontari in azioni di aiuto
umanitario, inclusi l’elaborazione di norme, il dispositivo di certificazione,
un programma di formazione e un Registro dei volontari con formazione. Le
principali azioni di “EU Aid Volunteers” riguardanti l’individuazione, la selezione, la preparazione e la
mobilitazione dei volontari saranno decentrate e attuate dalle organizzazioni
di invio e d’accoglienza. La Commissione ha inoltre intenzione di delegare la
gestione del programma a un’agenzia esecutiva. Scelta dello strumento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La comunicazione della Commissione “Un
bilancio per la strategia Europa 2020"[13] stanzia 239,1
milioni di EUR a prezzi correnti per l’istituzione del Corpo volontario europeo
di aiuto umanitario (“EU Aid Volunteers”, “Volontari europei per l’aiuto
umanitario"). 2012/0245 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il Corpo volontario europeo di
aiuto umanitario EU Aid Volunteers IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, previa consultazione del Garante europeo per
la protezione dei dati, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai Parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La solidarietà è un valore
fondamentale dell’Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i
mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione con le
popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall’uomo o a catastrofi
naturali o da queste colpite. (2) Il volontariato è
un’espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di
mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza
porre il lucro come primario interesse. (3) La visione UE di aiuto
umanitario, che comprende un obiettivo comune, principi comuni e buone prassi e
un quadro comune per erogare l’aiuto umanitario UE, è esposta nel “Consenso
europeo sull’aiuto umanitario"[14]. Il
Consenso europeo sottolinea il forte impegno dell’Unione a sostenere e
promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità,
imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario
europeo di aiuto umanitario (in appresso: “EU Aid
Volunteers”, o “Volontari europei per l’aiuto umanitario”)
devono essere improntate al Consenso europeo sull’aiuto umanitario. (4) L’aiuto
umanitario dell’Unione è fornito in situazioni in cui intervengono anche altri
strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e
alla protezione civile. “EU Aid Volunteers” deve operare in modo coerente e
complementare con le politiche e gli strumenti rilevanti per fare un uso più efficace
possibile di tali strumenti, promuovendo sistematicamente, al tempo stesso, i
principi umanitari e gli obiettivi di sviluppo a lungo termine. Per coordinare
la risposta dell’Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi devono essere
perseguite sinergie fra le azioni di “EU Aid Volunteers” e
il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Centro di risposta alle
emergenze istituito con decisione XX/XXXX[15],
il SEAE e le delegazioni dell’UE. (5) La quantità, l’entità e la
complessità delle crisi umanitarie nel mondo sono considerevolmente aumentate
nel corso degli anni, provocando una domanda crescente di operatori umanitari
per l’apporto di una risposta efficace, efficiente e coerente e per il sostegno
alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di
rafforzarne la resilienza alle catastrofi. (6) I volontari possono
rafforzare le azioni di aiuto umanitario e possono contribuire alla
professionalità dell’aiuto umanitario quando sono adeguatamente selezionati,
formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le
necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le
popolazioni in stato di necessità. (7) In Europa e in tutto il mondo
esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi
terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o
esclusivamente su progetti di sviluppo. “EU Aid Volunteers” dovrebbe pertanto
evitare di essere un doppione e dovrebbe apportare un valore aggiunto fornendo
l’opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto
umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva e promuovendo la
cooperazione transnazionale delle organizzazioni esecutive che partecipano agli
interventi del Corpo. (8) L’attuale panorama del
volontariato umanitario presenta delle carenze che “EU Aid Volunteers” può
colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo
giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme
europee sull’individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario,
parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, migliori
registri di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e
opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non
solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività
di volontariato on-line.[16]
(9) La protezione e la sicurezza
dei volontari devono rimanere di primaria importanza. (10) L’Unione effettua le azioni di
aiuto umanitario in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali
organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione
dell’iniziativa EU Aid Volunteers, per garantire la responsabilizzazione degli
operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni del
Corpo. L’Unione dovrebbe affidare alle organizzazioni esecutive soprattutto
l’individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei
Volontari europei per l’aiuto umanitario conformemente alle norme stabilite
dalla Commissione. La Commissione dovrebbe a sua volta, se necessario, poter
far ricorso a volontari ben formati e preparati a fini di mobilitazione. (11) Le imprese private possono
svolgere un ruolo importante e contribuire alle operazioni umanitarie
dell’Unione in particolare mediante il volontariato dei loro dipendenti.[17] (12) Il volontariato nel settore
dell’aiuto umanitario può aiutare i giovani a mantenersi attivi, può
contribuire al loro sviluppo personale e alla sensibilizzazione interculturale,
e può migliorare le loro competenze e le loro possibilità di impiego in
un’economia globale. Può quindi contribuire all’iniziativa “Opportunità per i
giovani’[18]
e a una serie di altri obiettivi chiave dell’Unione, quali l’inclusione
sociale, l’occupazione, la cittadinanza attiva, l’istruzione e lo sviluppo
delle competenze[19].
(13) In base ai principi
dell’Unione di parità di opportunità e di non discriminazione, devono poter
impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell’Unione e quelli che vi
risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale.
Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, i partecipanti a
“EU Aid Volunteers” devono aver compiuto 18 anni. (14) Un chiaro status giuridico è
un prerequisito fondamentale per la partecipazione dei volontari a interventi
di mobilitazione al di fuori dell’Unione. Le condizioni relative alla
mobilitazione dei volontari devono essere definite contrattualmente,
specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza dei volontari,
la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la copertura
assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti.
Occorre che l’idoneità dei volontari alla mobilitazione nei paesi terzi sia
oggetto di adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza. (15) “EU Aid Volunteers” deve
sostenere le organizzazioni locali di aiuto umanitario nei paesi terzi. Le sue
attività devono rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza di
far fronte alle crisi umanitarie e di gestire professionalmente i Volontari
europei per l’aiuto umanitario, di utilizzare efficacemente le loro conoscenze
e competenze e di garantire che i contributi dei volontari abbiano un impatto
sostenibile sulle comunità locali, assistendo così le popolazioni in stato di
necessità colpite da crisi umanitarie, che sono i beneficiari finali dell’aiuto
umanitario dell’Unione. (16) Occorre che le disposizioni
finanziarie del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio
2014, poiché sono collegate al quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Lo
stanziamento dell’assistenza finanziaria deve essere conforme al regolamento n.
xxx/2012 del Consiglio[20]
applicabile al bilancio generale dell’Unione europea europee (il “regolamento
finanziario"). Vista la specificità degli interventi di “EU Aid
Volunteers”, è opportuno che l’assistenza finanziaria possa essere concessa a
persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È
altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento
soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia
ivi previsti. (17) Gli interessi finanziari
dell’Unione europea devono essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa
attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione
e l’investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti,
indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se
necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e
frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti,
indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[21], al regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle
verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre
irregolarità[22],
e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF)[23]. (18) La partecipazione dei paesi
terzi, in particolare dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati, dei
paesi EFTA e dei paesi partner della politica europea di vicinato, deve essere
possibile sulla base di convenzioni di cooperazione. (19) Per consentire un feedback e
un miglioramento continuo, occorre delegare alla Commissione il potere di
adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda
le disposizioni relative alle norme di gestione dei Volontari europei per
l’aiuto umanitario e la modifica degli indicatori di rendimento. È
particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro
preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel
contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (20) Allo scopo di assicurare
condizioni uniformi per l’esecuzione del presente regolamento devono essere
conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze devono
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.[24]
La procedura d’esame deve essere seguita per l’adozione del dispositivo di
certificazione, il programma di formazione e il programma di lavoro annuale del
Corpo. (21) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (22) Il trattamento di dati
personali nell’ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è
necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento di “EU Aid
Volunteers”. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione è
disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[25]. Il trattamento di dati
personali da parte di organizzazioni esecutive legalmente stabilite nell’Unione
è disciplinato dalla direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE[26], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Obiettivi, campo d’applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento istituisce un Corpo
volontario europeo di aiuto umanitario (in appresso: “EU Aid Volunteers”, o
“Volontari europei per l’aiuto umanitario") per inquadrare contributi
comuni di volontari europei in azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il presente regolamento stabilisce le norme e
le procedure di funzionamento di “EU Aid Volunteers” e le norme per la
concessione dell’assistenza finanziaria. Articolo 2
Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica: 1. alla mobilitazione dei
Volontari europei per l’aiuto umanitario in azioni di aiuto umanitario nei
paesi terzi; 2. ad azioni all’interno
dell’Unione che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei
Volontari europei in azioni di aiuto umanitario; 3. ad azioni, all’interno e al
di fuori dell’Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni
d’accoglienza nei paesi terzi ai fini della gestione dei Volontari europei per
l’aiuto umanitario. Articolo 3
Obiettivo L’obiettivo perseguito è l’espressione dei
valori umanitari e della solidarietà con le popolazioni in stato di necessità
attraverso la promozione di un efficace e visibile iniziativa “EU Aid
Volunteers”, che contribuisca al consolidamento delle capacità dell’Unione di
rispondere alle crisi umanitarie e al rafforzamento delle capacità e della
resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi. Articolo
4
Principi generali 1. Le azioni di “EU Aid
Volunteers” si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di
umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. 2. Le azioni di “EU Aid
Volunteers” rispondono alle necessità delle comunità locali e delle
organizzazioni d’accoglienza e devono contribuire alla professionalità
nell’apporto dell’aiuto umanitario. 3. La protezione e la sicurezza
dei volontari sono una priorità. 4. "EU Aid Volunteers”
promuove attività comuni e la partecipazione di volontari di paesi diversi, e
incoraggia progetti congiunti e partenariati transnazionali fra le
organizzazioni esecutive, come indicato all’articolo 10. Articolo 5
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
"volontario": una persona che scelga, per
libera volontà e libera motivazione, e senza porre il lucro come primario
interesse, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio della comunità, di
sé stesso e della società in generale; (b)
"candidato volontario": una persona
ammissibile ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e che si candidi a
partecipare alle attività di “EU Aid Volunteers"; (c)
"Volontario europeo per l’aiuto
umanitario": un candidato volontario che sia stato selezionato, formato,
giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione in azioni di
aiuto umanitario in paesi terzi; (d)
"aiuto umanitario": attività e interventi
destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a
tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la
dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali.
Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di
protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di
sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e
che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare
il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di
insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità
di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero; (e)
"paese terzo": un paese al di fuori
dell’Unione in cui hanno luogo attività e interventi di aiuto umanitario ai
sensi della lettera d). Articolo 6
Coerenza e complementarità dell’azione dell’Unione 1. Nell’attuazione del
regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell’azione esterna
dell’Unione e con altre politiche rilevanti dell’Unione. Particolare attenzione
va accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la
riabilitazione e lo sviluppo. 2. La Commissione e gli Stati
membri cooperano per garantire l’interconnessione e la coerenza fra i rilevanti
programmi nazionali di volontariato e le azioni di “EU Aid Volunteers”. 3. Nell’attuare le azioni di “EU
Aid Volunteers” l’Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni
internazionali rilevanti, in particolare le Nazioni Unite, e altri partner nel
settore dell’aiuto umanitario. Articolo 7
Obiettivi operativi 1. "EU Aid Volunteers”
persegue gli obiettivi operativi esposti in appresso. (a)
Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione
di fornire aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo
operativo sono valutati sulla base di indicatori come: –
il numero di Volontari europei per l’aiuto
umanitario mobilitati o pronti alla mobilitazione; –
il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari
apportati dall’Unione. (b)
Miglioramento delle capacità e delle competenze dei
volontari nel campo dell’aiuto umanitario e delle condizioni in cui essi
operano. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo
operativo sono valutati sulla base di indicatori come: –
il numero di volontari formati e la qualità della
formazione, sulla base di valutazioni e del livello di soddisfazione; –
il numero delle organizzazioni di invio di
volontari certificate che applicano le norme per la mobilitazione e la gestione
dei Volontari europei per l’aiuto umanitario. (c)
Potenziamento delle capacità delle organizzazioni
d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo
operativo sono valutati sulla base di indicatori come: –
il numero e il tipo di azioni di potenziamento
delle capacità; –
la quantità di personale e di volontari di paesi
terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità. (d)
Promozione della visibilità dei valori di aiuto
umanitario dell’Unione. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo
operativo sono valutati sulla base di indicatori come: –
il livello di conoscenza dei Volontari europei per
l’aiuto umanitario riguardo all’aiuto umanitario dell’UE; –
il livello di sensibilizzazione, per quanto
riguarda “EU Aid Volunteers”, fra la popolazione interessata nell’Unione, le
comunità dei paesi terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori
nel settore umanitario. (e)
Aumento della coerenza e dell’interconnessione del
volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini
dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario. I progressi nel conseguimento di questo obiettivo
operativo sono valutati sulla base di indicatori come: –
il numero delle organizzazioni di invio di
volontari certificate; –
la diffusione e la riproduzione delle norme sulla
gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario da parte di altri
programmi di volontariato. 2. Gli indicatori di cui al
paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono utilizzati, secondo le
necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi
e potrebbero essere modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo
25 per tenere conto dell’esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi
compiuti. CAPO II
AZIONI DI “EU AID VOLUNTEERS” Articolo 8
Azioni di “EU Aid Volunteers" "EU Aid Volunteers” persegue gli
obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni: –
elaborazione e mantenimento delle norme relative ai
candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto umanitario; –
elaborazione e mantenimento di un dispositivo di
certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni
di accoglienza; –
individuazione e selezione dei candidati volontari; –
definizione di un programma di formazione e
sostegno alla formazione e all’apprendistato; –
creazione, cura e aggiornamento di un Registro dei
Volontari europei per l’aiuto umanitario; –
mobilitazione dei Volontari europei per l’aiuto
umanitario nei paesi terzi per attività e interventi di aiuto umanitario; –
rafforzamento delle capacità delle organizzazioni
d’accoglienza; –
creazione e gestione di una Rete “EU Aid
Volunteers"; –
comunicazione, sensibilizzazione e visibilità; –
attività aggiuntive che rafforzano l’affidabilità,
la trasparenza e l’efficacia di “EU Aid Volunteers”. Articolo 9
Norme relative ai candidati volontari e ai Volontari europei per l’aiuto
umanitario 1. La Commissione adotta atti
delegati conformemente all’articolo 25 onde stabilire norme per: (a)
l’individuazione, la selezione e la preparazione
dei candidati volontari per la mobilitazione in azioni di aiuto umanitario; (b)
la gestione e la mobilitazione nei paesi terzi dei
Volontari europei per l’aiuto umanitario. 2. Tali norme garantiscono
l’obbligo di diligenza e contemplano in particolare le responsabilità delle
organizzazioni di invio dei volontari e delle organizzazioni d’accoglienza, le
condizioni minime relative alla copertura delle spese di sussistenza, di
alloggio e di altre spese rilevanti, la copertura assicurativa, le procedure di
sicurezza e altri elementi pertinenti. Articolo 10
Certificazione 1. La Commissione stabilisce un
dispositivo di certificazione che garantisce che le organizzazioni di invio di
volontari rispettino le norme di cui all’articolo 9 e un dispositivo di
certificazione differenziato per le organizzazioni d’accoglienza. 2. Le organizzazioni di invio di
volontari sono ammissibili alla certificazione se sono attive nel campo
dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 5, lettera d) e se
appartengono ad una delle seguenti categorie: (a)
organizzazioni non governative senza scopo di lucro
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede
sia ubicata nell’Unione; (b)
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e
Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa; (c)
organismi di diritto pubblico disciplinati dalla
legislazione di uno Stato membro. Le organizzazioni non governative senza scopo di
lucro e gli organismi di diritto pubblico stabiliti nei paesi di cui
all’articolo 23 sono inoltre ammissibili alla certificazione alle condizioni
fissate in tale articoli e in base agli accordi ivi menzionati. 3. Le organizzazioni di paesi
terzi che aderiscono alle norme di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
sono ammissibili come organizzazioni d’accoglienza se sono attive nel campo
dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 5, lettera d) ed appartengono
ad una delle seguenti categorie: (a)
organizzazioni non governative senza scopo di lucro
operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in
tale paese; (b)
organismi di diritto pubblico disciplinati dalla
legislazione di un paese terzo; (c)
agenzie ed organizzazioni internazionali. 4. Fermi restando i requisiti di
cui ai paragrafi 2 e 3, le organizzazioni di invio dei volontari e le
organizzazioni d’accoglienza possono realizzare le azioni di “EU Aid
Volunteers” in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro. 5. Il funzionamento e le
modalità dei dispositivi di certificazione sono adottati tramite atti di
esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Articolo 11
Individuazione e selezione dei candidati volontari 1. Possono candidarsi come
volontari i cittadini dell’Unione, i cittadini di paesi terzi che risiedono a
lungo termine in uno Stato membro dell’Unione, e i cittadini di paesi e
organizzazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni menzionate
in tale articolo, che abbiano compiuto i 18 anni di età. 2. Sulla base di una valutazione
preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di
invio dei volontari, dalle organizzazioni d’accoglienza o da altri operatori
pertinenti, le organizzazioni d’invio certificate possono individuare e
selezionare candidati volontari a fini di formazione. 3. L’individuazione e la
selezione dei candidati volontari avviene nel rispetto delle norme di cui all’articolo
9, paragrafo 1, lettera a). Articolo 12
Formazione dei candidati volontari e apprendistato 1. La Commissione stabilisce un
programma di formazione per preparare i candidati volontari allo svolgimento di
attività umanitarie e alla mobilitazione in azioni di aiuto umanitario. 2. Sono ammessi a partecipare al
programma di formazione i candidati volontari individuati e selezionati
conformemente all’articolo 11. La portata individuale e il contenuto della
formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati in base alle
esigenze del candidato stesso tenendo conto della sua precedente esperienza. 3. Come parte della formazione,
e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari
hanno la possibilità di svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio
certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d’origine. 4. Fermo restando il paragrafo
3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono
ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione da
parte delle organizzazioni di invio certificate. Questa preparazione e
l’apprendistato avvengono nel rispetto delle norme sulla preparazione di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). 5. Il programma di formazione
comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla
mobilitazione in azioni di aiuto umanitario. 6. Le modalità del programma di
formazione e la procedura di valutazione del grado di preparazione dei
candidati volontari alla mobilitazione sono adottate mediante atti di
esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Articolo 13
Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario 1. Sono considerati Volontari
europei per l’aiuto umanitario i candidati che superano la valutazione di cui
all’articolo 12, paragrafo 5. In quanto tali possono essere inseriti nel
Registro dei Volontari europei per l’aiuto umanitario (in appresso: “il
Registro") e sono ammissibili alla mobilitazione. 2. La Commissione crea, cura e
aggiorna il Registro e ne disciplina l’accesso e l’uso. Articolo 14
Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l’aiuto umanitario 1. I Volontari europei per
l’aiuto umanitario figuranti nel Registro possono essere mobilitati, per
attività e interventi di aiuto umanitario quali definiti all’articolo 5,
lettera d): (a)
dalle organizzazioni di invio certificate, presso
le organizzazioni d’accoglienza nei paesi terzi, oppure (b)
dalla Commissione, presso i propri uffici locali di
aiuto umanitario o in operazioni di risposta nei paesi terzi. 2. Per quanto riguarda la
mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni certificate
di invio di volontari garantiscono l’osservanza delle norme di cui all’articolo
9. 3. Le specifiche condizioni di
mobilitazione dei volontari, compresi la durata e il luogo della mobilitazione
e i compiti del volontario, sono definite in un contratto fra le organizzazioni
di invio e il volontario. 4. Per quanto riguarda la
mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione firma con gli
interessati un “Contratto di mobilitazione di volontari”, che definisce le
specifiche modalità e condizioni della mobilitazione. I contratti di
mobilitazione di volontari non conferiscono agli interessati i diritti e gli
obblighi derivanti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal
Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Articolo 15
Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza La Commissione sostiene azioni volte a
rafforzare la capacità delle organizzazioni d’accoglienza per garantire
l’efficacia dei Volontari europei per l’aiuto umanitario e l’impatto
sostenibile del loro lavoro, fra cui: (a)
formazione in materia di gestione dei volontari,
addestramento, preparazione e reazione alle catastrofi e altri settori
rilevanti per il personale e i volontari delle organizzazioni d’accoglienza; (b)
scambio di migliori prassi, assistenza tecnica,
programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti
e altre azioni rilevanti volte a migliorare la gestione dei Volontari europei
per l’aiuto umanitario nei paesi terzi e a promuovere e sostenere la qualità
del volontariato nei paesi terzi. Articolo 16
Rete “EU Aid Volunteers” 1. La Commissione istituisce e gestisce
la Rete “EU Aid Volunteers” (in appresso: “la Rete"). 2. La Rete facilita
l’interazione: fra i candidati volontari e i Volontari europei per l’aiuto
umanitario che partecipano o hanno partecipato all’iniziativa “EU Aid
Volunteers"; fra questi volontari e altri beneficiari di “EU Aid
Volunteers”, in particolare quelli di cui all’articolo 15, e fra altri
operatori rilevanti. La Rete fornisce opportunità di interazione virtuale, in
particolare attraverso la condivisione delle conoscenze e la diffusione delle
informazioni sull’iniziativa “EU Aid Volunteers”, e sostiene altre attività
pertinenti quali seminari e workshop. 3. La Rete fornisce altresì e
promuove opportunità di volontariato on-line per completare e rafforzare le
attività di “EU Aid Volunteers”. Articolo 17
Comunicazione, sensibilizzazione e visibilità 1. La Commissione sostiene
azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per
promuovere l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e per incoraggiare il volontariato
nel settore dell’aiuto umanitario nell’Unione e nei paesi terzi che beneficiano
delle sue azioni. 2. La
Commissione elabora un piano d’azione di informazione e comunicazione relativo
agli obiettivi, alle azioni e ai risultati di “EU Aid
Volunteers”, che definisce le attività di comunicazione e
diffusione, in particolare verso i cittadini europei, i futuri potenziali
candidati volontari e i beneficiari delle azioni di “EU Aid Volunteers”. Tutti
i beneficiari di “EU Aid Volunteers”, in particolare le organizzazioni di invio
e di accoglienza, attuano tale piano d’azione. 3. Prima, durante e dopo la loro
mobilitazione, i Volontari europei per l’aiuto umanitario prendono parte, se
necessario con l’assistenza e sotto la direzione delle organizzazioni di invio
e di accoglienza, ad attività rilevanti di informazione, comunicazione e
sensibilizzazione, per promuovere “EU Aid Volunteers” e il loro impegno a
riguardo. La Commissione definisce tali attività senza imporre obblighi
sproporzionati ai volontari. CAPO III
Disposizioni finanziarie Articolo 18
Azioni ammissibili 1. Sono ammesse a beneficiarie
dell’assistenza finanziaria le azioni di cui all’articolo 8, incluse le misure
necessarie per la loro attuazione e le misure volte a rafforzare il
coordinamento fra l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e altri programmi rilevanti
a livello nazionale e internazionale. 2. L’assegnazione finanziaria di
cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio,
controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire
l’iniziativa “EU Aid Volunteers” e realizzarne gli obiettivi. 3. Queste spese possono coprire
in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e
comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche
dell’Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali del presente
regolamento, le spese connesse alle reti informatiche destinate
all’elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione
con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati
intersettore e relative attrezzature), e tutte le altre spese di assistenza
tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione. Articolo 19
Beneficiari finanziari L’assistenza finanziaria prevista dal presente
regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di
diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari
finanziari ai sensi del regolamento finanziario XX/2012. Articolo 20
Risorse di bilancio L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione
del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 239 100 000 EUR a prezzi
correnti. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio
stanziamenti per coprire spese analoghe, per consentire la gestione delle
azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020. Articolo 21
Tipologie di intervento finanziario e procedure d’esecuzione 1. La Commissione eroga
l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al regolamento finanziario
XX/2012 applicabile al bilancio dell’Unione. 2. L’assistenza finanziaria di
cui al presente regolamento può assumere le forme previste dal regolamento
finanziario. 3. Ai fini dell’attuazione del
presente regolamento la Commissione adotta un programma di lavoro annuale
relativo all’iniziativa “EU Aid Volunteers” conformemente alla procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 2. Il programma definisce gli obiettivi perseguiti,
i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale e fornisce una
descrizione delle azioni da finanziare, indicando l’importo assegnato a
ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso
delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i principali criteri di
valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. 4. La Commissione può prendere
in considerazione il valore aggiunto e i vantaggi di gestione derivanti dalla
creazione di un fondo fiduciario UE. Articolo 22
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari
dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci
e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme
indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di
sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti
dell’Unione nell’ambito del presente regolamento. 3. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso
gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da
tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti
stessi. 4. Fatti salvi i paragrafi 1 e
2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali,
le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in
applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione,
la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche
sul posto. CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 23
Cooperazione con altri paesi e con le organizzazioni internazionali 1. Possono
partecipare a “EU Aid Volunteers": (a)
cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di
paesi in via d’adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner
della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e
alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai
programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle
pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili; (b)
cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di
paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio
economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo SEE; (c)
cittadini e organizzazioni d’invio di volontari di
altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi. (d)
membri del personale di organizzazioni
internazionali che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo
11, paragrafo 1. 2. Tale
cooperazione è basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali
paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da
concordarsi con questi. Articolo 24
Procedura di comitato 1. La
Commissione è assistita dal comitato definito all’articolo 17, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi
in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 25
Esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e all’articolo 9 è conferito alla
Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Una volta adottato, un atto
delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 26
Monitoraggio e valutazione 1. Le azioni che ricevono
assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue
l’attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina
l’efficienza, l’efficacia e l’impatto in relazione agli obiettivi di “EU Aid
Volunteers”. Il monitoraggio e la valutazione includono le relazioni di cui al
paragrafo 3 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono
essere avviate in qualunque momento della sua attuazione. 2. La fase della valutazione
implica la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le
parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di
accoglienza, le popolazioni locali assistite, le organizzazioni umanitarie e
gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l’assegnazione delle
risorse tengono conto dei risultati della valutazione. 3. Le organizzazioni di invio
che mobilitano i volontari in azioni al di fuori dell’UE sono responsabili del
monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione
relazioni di monitoraggio. 4. La Commissione informa
periodicamente il SEAE e le delegazioni dell’UE in merito alle attività di “EU
Aid Volunteers” conformemente ai pertinenti accordi operativi. 5. La Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio: (a)
una relazione di valutazione intermedia sui
risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione
del presente regolamento, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31
dicembre 2017; (b)
una comunicazione sul seguito dell’attuazione del
presente regolamento, entro il 31 dicembre 2018; (c)
una relazione di valutazione ex-post, entro il 31
dicembre 2021. Le conclusioni delle relazioni sono corredate, ove
opportuno, di proposte di modifica del presente regolamento. CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA [che accompagna ogni proposta o iniziativa
presentata all’autorità legislativa (articolo 28 del regolamento finanziario e articolo
22 delle modalità di esecuzione)] 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della
proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza
finanziaria 1.7. Modalità di
gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in
materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema di gestione
e di controllo 2.3. Misure di
prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza prevista
sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con
il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista
sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[27]
Settore
interessato e attività associate: Settore 23 –
Aiuti umanitari 23 02 04 –
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[28] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un’azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione
riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Titolo 4 –
Ruolo mondiale dell’Europa 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo
operativo n. 1 Aumento e
miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario. Obiettivo
operativo n. 2 Miglioramento
delle capacità e delle competenze dei volontari nel campo dell’aiuto umanitario
e delle condizioni in cui essi operano. Obiettivo
operativo n. 3 Potenziamento
delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato
nei paesi terzi. Obiettivo
operativo n. 4 Promozione
della visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione. Obiettivo
operativo n. 5 Aumento della
coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per
migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività
e interventi di aiuto umanitario. Attività
ABM/ABB interessate 23 02 04 – “EU
Aid Volunteers” / “Volontari europei per l’aiuto
umanitario” (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario) 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
interessati. La proposta: - istituirà un
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (“EU Aid Volunteers” / “Volontari
europei per l’aiuto umanitario") per inquadrare contributi comuni di
volontari europei in azioni di aiuto umanitario; - avrà
l’obiettivo di rafforzare le capacità dell’Unione di affrontare le crisi
umanitarie, sviluppare conoscenze ed esperienze e dare visibilità ai valori
dell’Unione per quanto riguarda gli aiuti umanitari e la solidarietà con le
vittime di catastrofi naturali ed emergenze causate dall’uomo nei paesi terzi; - risponderà
alle necessità delle comunità vulnerabili o colpite dalle crisi e contribuirà
allo sviluppo di capacità nei paesi terzi e alla resilienza alle catastrofi; - aderirà ai
principi di umanità, non discriminazione, neutralità, imparzialità e
indipendenza dell’aiuto umanitario, con l’obiettivo di contribuire alla
professionalità nell’apporto di tale aiuto; - garantirà
che la protezione e la sicurezza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario
siano una priorità; - servirà a
mobilitare Volontari europei per l’aiuto umanitario nei paesi terzi, evitando
al tempo stesso di escludere l’impiego e il volontariato locale. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. – Numero
di Volontari europei per l’aiuto umanitario mobilitati o pronti alla
mobilitazione. – Numero
di persone raggiunte da aiuti umanitari apportati dall’Unione. – Numero
di volontari formati e qualità della formazione, sulla base di valutazioni
inter pares e del livello di soddisfazione. – Numero
delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme
per la mobilitazione e la gestione dei Volontari europei per l’aiuto
umanitario. – Numero
e tipo di azioni di potenziamento delle capacità. – Quantità
di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di
potenziamento delle capacità. – Livello
di conoscenza dei Volontari europei per l’aiuto umanitario riguardo all’aiuto
umanitario dell’UE. – Livello
di sensibilizzazione, per quanto riguarda il Corpo volontario di aiuto
umanitario, fra la popolazione interessata nell’Unione, le comunità dei paesi
terzi che vi partecipano e ne beneficiano, e altri operatori nel settore
umanitario. – Diffusione e riproduzione delle norme
sulla gestione dei Volontari europei per l’aiuto umanitario da parte di altri
programmi di volontariato. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il trattato di
Lisbona prevede, all’articolo 214, paragrafo 5: "È istituito
un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi
comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di
funzionamento." Comunicazione
“Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell’Unione
europea: prime osservazioni su un Corpo volontario europeo di aiuto
umanitario”, COM(2010)683. Conclusioni
del Consiglio adottate nel maggio 2011 Dichiarazione
scritta del PE del novembre 2011 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea Il valore
aggiunto UE si esplicita nei seguenti termini: (a) carattere
europeo e transnazionale di “EU Aid Volunteers”, che raggruppa cittadini di
diversi Stati membri dell’Unione per contributi comuni in azioni di aiuto
umanitario; (b) promozione
della cooperazione transnazionale fra le organizzazioni di aiuto umanitario e
le parti interessate nell’attuazione degli interventi del Corpo; (c) economie
di scala ed effetti attraverso complementarità e sinergie con altre politiche e
programmi rilevanti a livello nazionale, internazionale e dell’Unione; (d) apporto di
un’espressione tangibile dei valori europei in generale e, in particolare,
della solidarietà dell’Unione e dei suoi cittadini con le persone più
vulnerabili e maggiormente in stato di necessità; (e) contributo
al rafforzamento della cittadinanza dell’Unione europea, conferendo a cittadini
dell’Unione di età diverse e di diversi ambiti sociali, educativi e
professionali, la responsabilità di impegnarsi in attività di aiuto umanitario.
1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Le presenti proposte si basano sui seguenti elementi: - esperienza tratta dai progetti pilota finanziati tramite gli inviti a
presentare proposte rispettivamente del 2011 e 2012 - “Corpo volontario europeo
di aiuto umanitario – Invito a presentare proposte per progetti pilota"; - uno studio sulla creazione di un Corpo volontario europeo di aiuto
umanitario; - comunicazione della Commissione “Il volontariato quale espressione
della solidarietà dei cittadini dell’Unione europea: prime osservazioni su un
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario” – COM(2010)683. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Coerenza con
gli strumenti esposti in appresso - Trattato:
articolo 215, paragrafo 4. - Regolamento
(CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all’aiuto umanitario.
- Le azioni
che ricevono assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non
riceveranno aiuti in virtù di altri strumenti finanziari dell’Unione. La Commissione
provvederà a che i richiedenti assistenza finanziaria nell’ambito del presente
regolamento e i beneficiari finanziari di tale assistenza le forniscano
informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio
generale dell’Unione europea, e sulle richieste di finanziamento in corso. - Si
cercheranno sinergie e complementarità con altri strumenti finanziari
dell’Unione. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata
illimitata Disposizioni finanziarie di durata
limitata: Dotazione di bilancio dall’1/1/2014 al 31/12/2020 Incidenza finanziaria dall’1/1/2014 al 31/12/2020
(pagamenti fino al 31/12/2023) 1.7. Modalità di gestione prevista[29] X Gestione centralizzata diretta da
parte della Commissione X Gestione centralizzata indiretta con
delega delle funzioni di esecuzione a: –
X agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[30]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali Se è indicata più
di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Il programma
potrebbe essere attuato o direttamente dalla Commissione (DG ECHO) attraverso
la modalità di gestione centralizzata diretta, oppure attraverso un’agenzia
esecutiva (modalità di gestione indiretta). Queste due opzioni rimangono aperte
e una decisione verrà presa a tempo debito. Potranno partecipare
all’iniziativa “EU Aid Volunteers": (a) cittadini
e organizzazioni d’invio di volontari di paesi in via d’adesione, paesi
candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di
vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali
che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione
stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei
Consigli di associazione, o in accordi simili; (b) cittadini
e organizzazioni d’invio di volontari di paesi dell’Associazione europea di
libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto
delle condizioni di cui all’accordo SEE; (c) cittadini
e organizzazioni d’invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione
di accordi bilaterali con tali paesi; (d) membri del
personale di organizzazioni internazionali che soddisfino i criteri di
ammissibilità di cui all’articolo 11, paragrafo 1. 2. Tale
cooperazione sarà basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali
paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da
concordarsi con tali paesi. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare
frequenza e condizioni. Le azioni che
ricevono assistenza finanziaria saranno oggetto di un monitoraggio periodico
che ne segue l’attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica
che ne esamina l’efficienza, l’efficacia e l’impatto in relazione agli
obiettivi dell’iniziativa “EU Aid Volunteers” e il suo valore aggiunto UE. Il
monitoraggio includerà le relazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 5 e altre
attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in
qualunque momento della sua attuazione. La fase della valutazione
implicherà la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le
parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di
accoglienza, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La
concezione dei programmi e l’assegnazione delle risorse terranno conto dei
risultati della valutazione. Le
organizzazioni di invio che mobilitano i volontari in azioni al di fuori
dell’UE saranno responsabili del monitoraggio delle loro attività e
presenteranno periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio. La Commissione
presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: (a) una
relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti
qualitativi e quantitativi dell’esecuzione del presente regolamento, durante i
primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017; (b) una
comunicazione sul seguito dell’attuazione del presente regolamento, entro il 31
dicembre 2018; (c) una
relazione di valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2021. Le conclusioni
delle relazioni saranno corredate, ove opportuno, di proposte di modifica del
presente regolamento. La Commissione
informerà inoltre periodicamente il SEAE e le delegazioni dell’UE in merito
alle attività di “EU Aid Volunteers”. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il programma potrebbe essere attuato o direttamente dalla DG ECHO
(gestione centralizzata diretta) o attraverso un’agenzia esecutiva esistente
(gestione centralizzata indiretta), e comprenderà l’attribuzione di sovvenzioni
e contratti di servizi. In entrambi
gli scenari sono stati individuati i seguenti rischi: (a) rischi
legati alla capacità delle organizzazioni partner (in particolare piccole
organizzazioni non governative) di adattare internamente le loro strutture
organizzative per rispondere agli obblighi contrattuali finanziari e di
rendimento; (b) limiti di
sicurezza e di accesso derivanti dallo svolgimento di attività in regioni di
scontri armati o di difficile raggiungimento, che possono mettere in pericolo
l’integrità fisica degli esecutori (volontari) e incidere sul conseguimento
degli obiettivi operativi; (c) rischio
per la reputazione della Commissione, legato al rischio inerente di utilizzo
fraudolento dei fondi. Se viene
infine scelta l’opzione di un’agenzia esecutiva potrà esistere il seguente
rischio aggiuntivo: (d) carenze
nel coordinamento con l’agenzia esecutiva, derivanti dalla mancanza di una
definizione chiara dei limiti delle responsabilità nella gestione e nel
controllo dei compiti delegati a detta agenzia. La maggior
parte di questi rischi dovrebbe diminuire e, in ogni caso, sarà costantemente
oggetto di stretto monitoraggio. Saranno applicate ad esempio misure di
semplificazione conformemente al regolamento finanziario rivisto (ad es. uso
esteso degli importi e tassi forfettari). In base ai
tassi di errore individuati negli ultimi 3 anni, il tasso di errore potenziale
in caso di gestione centralizzata diretta da parte della DG ECHO sarà
probabilmente al di sotto del 2%. Per quanto
riguarda l’attuazione attraverso un’agenzia esecutiva, presupponendo il tasso
di errore globale di un’agenzia (l’agenzia esecutiva EACEA, ad esempio, ha
presentato nella sua relazione annuale d’attività 2011 un tasso di errore dello
0,81%), ci si aspetta che il livello di rischio di non conformità sia al di
sotto del 2%. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Per quanto riguarda la gestione centralizzata diretta, si applicherà la
struttura di controllo generale della DG ECHO. Il controllo sarà incentrato
quindi sulla conformità ed efficacia delle esistenti procedure amministrative,
operative e finanziarie e sul rispetto della legislazione vigente. Questi
elementi saranno inoltre oggetto della struttura di audit interno della DG ECHO
(IAC). Inoltre, le
sovvenzioni e i contratti aggiudicati nell’ambito dello strumento saranno
oggetto di un audit ex-post da parte del settore di audit esterno della DG
ECHO, e di una valutazione di partner esterni. Come di consueto, le azioni
possono essere oggetto di audit e di indagini da parte del servizio di audit
interno (IAS), la Corte dei conti e l’OLAF. Il costo previsto del controllo
della DG ECHO, in base alle cifre del 2011, si situa fra il 2,7% e il 3,1%. In caso di
attuazione attraverso un’agenzia esecutiva, la Commissione applicherà le misure
di controllo previste per le agenzie esecutive conformemente all’articolo 59
del regolamento finanziario e al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio
sulle agenzie esecutive. La Commissione, inoltre, monitorerà e controllerà che
l’agenzia esecutiva realizzi obiettivi di controllo adeguati relativamente alle
azioni affidate alla sua gestione. Tale supervisione sarà integrata nei termini
di cooperazione fra la DG di riferimento e l’agenzia esecutiva e nella
relazione semestrale dell’agenzia. Le principali
caratteristiche del sistema di controllo interno di un’agenzia esecutiva (in
base all’EACEA) sono le seguenti: (a) circuiti finanziari e separazione delle
funzioni; (b) verifica dell’ammissibilità dei costi attraverso
controlli ex-ante (controlli documentali, missioni di controllo); (c) procedura di supervisione; (d) misure di semplificazione e armonizzazione
nell’ambito dello stesso programma e fra vari programmi (condivisione delle
migliori prassi); (e) utilizzo di importi e tassi forfettari per
alcune linee/azioni; (f) relazioni di gestione (mensili,. trimestrali e
annuali come la RAA); (g) controllo centralizzato ex-ante per gli appalti
pubblici, gli inviti a presentare proposte e le convenzioni di sovvenzione; (h) struttura di audit interno. Le attività
dell’agenzia esecutiva sono oggetto di audit e di indagini da parte del
servizio di audit interno (IAS), la Corte dei conti e l’OLAF. Per quanto
riguarda i costi dei controlli, la stima è basata sulla passata esperienza
dell’agenzia esecutiva EACEA. Quest’ultima ha stimato il costo del controllo di
due programmi da attuarsi nel periodo 2014-2020: stando alle cifre presentate
nella relazione annuale d’attività 2011, il costo stimato dei controlli è pari
al 2,8% e al 2,9% del bilancio totale dei due programmi. Applicando questi
stessi risultati, il costo stimato del controllo dell’istituzione di “EU Aid
Volunteers” si situerebbe fra 6,7 e 6,9 milioni di EUR per il periodo
2014-2020. Per quanto riguarda la DG ECHO, si stima che il costo
del controllo legato al suo ruolo di DG di co-riferimento si aggirerebbe
intorno ai 210 000 EUR, che rappresentano lo 0,1% del bilancio totale.
L’attuazione di tali controlli, insieme al probabile effetto delle nuove
semplificazioni del regolamento finanziario, permetterebbe di evitare errori
materiali (>2%). 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le
misure di prevenzione e tutela in vigore o previste. La DG ECHO
elaborerà la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire
tra l’altro che: i propri
controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS; il proprio
approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto ad individuare gli
ambiti a rischio di frode e risposte adeguate. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul
posto. Per ridurre i rischi di frodi e irregolarità sono
previste le seguenti misure: - la prevenzione di potenziali frodi e irregolarità
è presa in considerazione già al momento dell’istituzione del programma
attraverso una semplificazione delle norme e un uso maggiore degli importi e
dei tassi forfettari di finanziamento; - si procederà a un controllo sistematico dei
potenziali doppi finanziamenti e all’individuazione dei beneficiari di diverse
sovvenzioni; - saranno realizzati audit ad hoc in presenza di
gravi preoccupazioni su irregolarità e/o presunte frodi. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Ruolo mondiale dell’Europa || Diss./Non diss. ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati [33] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 4 || 23 02 04 (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario) "EU Aid Volunteers” / “Volontari europei per l’aiuto umanitario" || Diff. || SÌ || SÌ || NO || SÌ /NO La partecipazione a “EU Aid Volunteers” sarà aperta ad
altri paesi europei alle condizioni di cui all’articolo 23. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 4. RUOLO MONDIALE DELL’EUROPA DG: ECHO || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE 2014 - 2020 Stanziamenti operativi || || || || || || || || || 23 02 04 || Impegni || (1) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100 Pagamenti || (2) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici [34] || || || || || || || || || || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la DG ECHO || Impegni || =1+3 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100 Pagamenti || =2+3 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100 Pagamenti || (5) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100 Pagamenti || =5+ 6 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020 DG: ECHO || Risorse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,274 || 8,725 Altre spese amministrative || 0,063 || 0,063 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564 TOTALE DG ECHO || Stanziamenti || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni successivi || TOTALE 2014 - 2020 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 22,409 || 25,009 || 28,889 || 33,909 || 39,239 || 45,896 || 53,083 || || 248,434 Pagamenti || 14,989 || 19,859 || 24,919 || 31,104 || 36,019 || 42,036 || 42,036 || 30,680 || 248,434 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020 RISULTATI || || Tipo di risultato[35] || Costo medio del risultato || Nume ro di risultati || Co sto || Numero di risultati || Co sto || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Aumento e miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Registro; n. di apprendistati; n. di volontari mobilitati || 0,014 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137.136 || Totale parziale Obiettivo operativo 1 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136 || Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020 RISULTATI || Tipo di risultato[36] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Miglioramento delle capacità e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari e delle condizioni in cui operano || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Formazione dei volontari; elaborazione di norme || 0.0075 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57.576 Totale parziale Obiettivo operativo 2 || 938 || 7.034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576 OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || n. di persone che si occupano della gestione dei volontari / volontari locali / preparazione dei formatori / n. di partecipanti ai seminari/ || 0.00471 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33.549 Totale parziale Obiettivo operativo 3 || 1418 || 6.681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549 Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 2014 - 2020 || RISULTATI || || Tipo di risultato[37] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || || OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Promuovere la visibilità dei valori di aiuto umanitario dell’Unione || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Sviluppo della Rete “EU Aid Volunteers"; conferenze, comunicazione, visibilità; n. di incarichi on-line per i volontari || 0,00081 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488 || Totale parziale Obiettivo operativo 4 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488 || OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 Aumento della coerenza e dell’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Elaborazione di norme, revisione, dispositivo di certificazione || || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351 || Totale parziale Obiettivo operativo 5 || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351 || COSTO TOTALE || 3032 || 21,200 || 3137 || 23,800 || 4124 || 27,600 || 4820 || 32,700 || 5790 || 37,900 || 6334 || 44,500 || 7154 || 51,400 || 34391 || 239,100 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
amministrativi –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725 Altre spese amministrative || 0,063 || 0,06,3 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289 Esclusa la RUBRICA 5[38] del quadro finanziario pluriennale || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA TOTALE || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289 Le cifre di
cui sopra sono soggette ad adeguamento secondo i risultati del processo di
esternalizzazione previsto. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[39] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 6 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 11 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy [40] || - in sede[41] || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 12 || 12 || 12 || 12 || 14 || 14 || 18 23 è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato
dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Le cifre di cui sopra
sono soggette ad adeguamento secondo i risultati del processo di
esternalizzazione previsto. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Elaborazione delle politiche e concetti. Atti e misure d’esecuzione. Personale esterno || Gestione convenzioni di sovvenzione e contratti; attuazione e follow-up del lavoro politico; supporto amministrativo. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con la proposta
della Commissione di quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui alla
comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” (COM(2011)500 definitivo). –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
La proposta prevede contributi di
terzi da parte dei paesi EFTA membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei
paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di
preadesione e dei paesi partner della politica europea di vicinato. 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || || || || || || || Per quanto riguarda
le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo
di calcolo dell’incidenza sulle entrate. […] [1] Eurobarometro standard 73/2010, Eurobarometro speciale
343/2010 e Eurobarometro 384/2012. [2] COM(2010) 683. [3] Conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2011 sul Corpo
volontario europeo di aiuto umanitario. [4] Dichiarazione scritta 25/2011 del Parlamento europeo del
9 maggio 2011. [5] Nel 2010 a Bruxelles e nel 2011 a Budapest – alle quali
hanno attivamente partecipato più di 150 organizzazioni di parti interessate. [6] COHAFA. [7] SG, SJ, DG BUDG, DG DEVCO, FPIS, EEAS, DG EAC, EACEA, DG
EMPL, DG ELARG. [8] Nel dicembre 2011 e nel giugno 2012 sono stati
organizzati a Bruxelles due seminari di capitalizzazione con più di 70
partecipanti. [9] GU C 25 del 2008, pag. 1. [10] GU L 11 del 2003, pag. 1. [11] COM(2011) 681 definitivo. [12] Istituito con decisione X/XX su un meccanismo di
protezione civile dell'Unione. [13] COM(2011) 500 definitivo. [14] GU C 25 del 2008, pag. 1. [15] Non ancora pubblicata. [16] Comunicazione della Commissione COM(2010) 683 - "Il
volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione
europea: prime osservazioni su un corpo volontario europeo di aiuto umanitario"
(GU C 121 del 2011, pag. 59). [17] Comunicazione della Commissione - "Strategia
rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale
delle imprese", COM(2011) 681 definitivo
(GU C 37 del 2012, pag. 24). [18] Comunicazione della Commissione COM(2011) 933 (GU
C 102 del 2012, pag. 35). [19] Comunicazione della Commissione sulle politiche dell'UE e
il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato
transfrontaliero nell'UE - COM(2011) 568 (GU C 335 del 2011, pag. 19), [20] Non ancora pubblicato. [21] GU L 312 del 1995, pag. 1. [22] GU L 292 del 1996, pag. 2. [23] GU L 136 del 1999, pag.1. [24] GU L 55 del 2011, pag. 13. [25] GU L 8 del 2001, pag. 1. [26] GU L 281 del 1995, pag. 31. [27] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [28] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [29] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [30] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [31] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti
non dissociati. [32] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [33] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [34] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [35] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [36] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [37] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [38] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [39] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). [40] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [41] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [42] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [43] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.