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Document 52012PC0511
Proposal for a COUNCIL REGULATION conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
/* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi /* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Attualmente la solidità degli enti creditizi è
ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono è
stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive
di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato
tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in
termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità
del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle
finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. La situazione pone rischi specifici nell'ambito
della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che
sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e
la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l'attuale rischio di
disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente
il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla
ripresa economica. L'istituzione dell'Autorità bancaria europea
(ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di
vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la
cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un corpus
unico di norme per i servizi finanziari nell'UE. La vigilanza bancaria resta
tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a
tenere il passo dell'integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della
crisi bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la
fiducia nel settore bancario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle
tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro. Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi
invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di
bilancio, alla creazione dell'Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle
banche e nell'euro. Uno degli elementi fondamentali dell'Unione bancaria
dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza
diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e
imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei
mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a
standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a
instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto
indispensabile dell'introduzione di meccanismi di protezione comuni. Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012
i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare "a
breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito
[un tale meccanismo], per le banche della zona euro, […] il MES potrà avere
facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare
direttamente gli istituti bancari". Nelle conclusioni del Consiglio
europeo del 28 e 29 giugno 2012 si afferma che tale dichiarazione del
vertice della zona euro e le proposte che la Commissione presenterà in
conformità dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di "una
tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica
Unione economica e monetaria". 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO La Commissione ha tenuto conto dell'analisi
effettuata nel contesto dell'adozione del "pacchetto vigilanza", che
ha dato vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli
aspetti operativi, di governance, finanziari e giuridici pertinenti per
l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile
preparare una valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal
vertice della zona euro del 29 giugno. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta si basa sull'articolo 127,
paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
che costituisce la base giuridica per attribuire alla BCE compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
e degli altri istituti finanziari, escluse le imprese di assicurazione. La proposta attribuisce alla BCE taluni
compiti fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi; tutti i compiti non
citati espressamente nel regolamento restano invece di competenza delle
autorità di vigilanza nazionali. La incarica altresì della vigilanza sui
conglomerati finanziari, ma, in ottemperanza all'articolo 127,
paragrafo 6, del TFUE, la BCE sarà competente soltanto dell'esecuzione dei
compiti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari a livello di
gruppo, mentre della vigilanza prudenziale sulle singole imprese di
assicurazione si occuperanno le autorità nazionali competenti. Gli obiettivi dell'azione proposta non possono
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque
essere conseguiti meglio a livello dell'UE. Gli avvenimenti recenti hanno
dimostrato chiaramente che soltanto una vigilanza a livello europeo può
assicurare la vigilanza adeguata di un settore bancario integrato e garantire
un livello elevato di stabilità finanziaria nell'UE e, in particolare, nella
zona euro. Le disposizioni della presente proposta si limitano a quanto è
necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Alla BCE sono attribuiti i
compiti di vigilanza che devono essere esercitati a livello dell'UE per
assicurare l'applicazione uniforme ed efficace delle norme prudenziali, il
controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi. Le autorità nazionali
continueranno a esercitare i compiti che possono essere svolti meglio a livello
nazionale. A norma dell'articolo 127,
paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio si pronuncia mediante regolamenti. Ne
consegue che lo strumento giuridico del regolamento è l'unico che permette di
attribuire compiti di vigilanza alla BCE. 4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA 4.1. Attribuzione di compiti specifici
di vigilanza alla BCE 4.1.1. Struttura La BCE sarà competente a svolgere compiti
specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati
membri la cui moneta è l'euro (Stati membri partecipanti), con la finalità di
promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del
sistema finanziario. La BCE assolverà tali compiti nel quadro del SEVIF e in
stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'ABE. 4.1.2. Ambito delle attività di
vigilanza Al termine del periodo transitorio, la BCE
sarà competente a svolgere compiti fondamentali di vigilanza su tutti gli enti
creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, a prescindere dal modello
societario o dalle dimensioni. La BCE sarà l'autorità di vigilanza dello Stato
ospitante per gli enti creditizi, stabiliti negli Stati membri non
partecipanti, che aprono una filiale o che prestano servizi transfrontalieri in
uno Stato membro partecipante. 4.1.3. Cooperazione con le autorità
europee di vigilanza La BCE svolgerà i compiti ad essa attribuiti
nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e in stretta
cooperazione con le tre autorità di vigilanza europee. Resteranno appannaggio
dell'ABE i poteri e compiti finalizzati allo sviluppo ulteriore del corpus
unico di norme e alla convergenza e coerenza delle pratiche di vigilanza. La
BCE non subentrerà all'ABE in nessuno dei suoi compiti ed eserciterà le
competenze di regolamentazione a norma dell'articolo 132 del TFUE
limitatamente alle materie necessarie all'assolvimento adeguato dei compiti ad
essa attribuiti dal presente regolamento. Nell'ambito dell'ABE, la composizione del
consiglio delle autorità di vigilanza resterà invariata e i rappresentanti
delle autorità nazionali competenti continueranno ad assicurare il processo
decisionale. In considerazione, tuttavia, delle competenze di vigilanza della
BCE, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti
coordineranno ed esprimeranno una posizione comune nelle materie di competenza
della BCE. 4.2. Compiti della BCE 4.2.1. Compiti della BCE La BCE avrà competenza esclusiva a svolgere
compiti fondamentali di vigilanza indispensabili al fine di individuare i
rischi per la solidità delle banche e di imporre a queste l'adozione delle
misure necessarie. La BCE sarà, tra l'altro, l'autorità competente per:
rilasciare la licenza e l'autorizzazione agli enti creditizi, valutare le
partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti
patrimoniali minimi, accertare l'adeguatezza del capitale interno al profilo di
rischio dell'ente creditizio (misure del secondo pilastro), effettuare la
vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati
finanziari. Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva
finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà,
coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento
precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali
fissati dalla normativa. La BCE coordinerà ed esprimerà, sui temi connessi ai
compiti citati, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità
di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'ABE. 4.2.2. Ruolo delle autorità di
vigilanza nazionali Le autorità di vigilanza nazionali
continueranno ad avere un ruolo importante nella creazione del meccanismo di
vigilanza unico. In primo luogo, tutti i compiti non attribuiti
alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad
esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in
materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio di capitali
nonché in materia di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono
succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero in uno Stato membro. In secondo luogo, anche per i compiti
attribuiti alla BCE, la maggior parte delle verifiche quotidiane e delle altre
attività di vigilanza necessarie per preparare e attuare gli atti della BCE
potrebbero essere svolte dalle autorità di vigilanza nazionali operanti come
parte integrante del meccanismo di vigilanza unico. Un sistema di vigilanza
unico che copra tutte le banche negli Stati membri partecipanti può funzionare
solo sulla base di un modello che preveda un ruolo forte delle competenze di
vigilanza nazionali. La proposta riconosce che nell'ambito del meccanismo di
vigilanza unico le autorità nazionali di vigilanza sono in molti casi nella
posizione migliore per svolgere dette attività, in considerazione della loro
conoscenza dei mercati bancari nazionali, regionali e locali, delle risorse
considerevoli di cui dispongono, nonché per motivi di ubicazione e di conoscenza
della lingua, e pertanto autorizza la BCE ad appoggiarsi in larga misura sulle
autorità nazionali. Tra le attività preparatorie e di attuazione che le
autorità nazionali potrebbero effettuare nell'ambito del meccanismo di
vigilanza unico rientrano ad esempio: ·
in caso di domanda di autorizzazione di una nuova
banca, l'autorità nazionale di vigilanza potrebbe avere il compito di
verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione previste dal
diritto nazionale e potrebbe proporre una decisione alla BCE che potrebbe
autorizzare la banca, una volta verificato il rispetto delle condizioni fissate
dalla normativa UE. Una procedura analoga potrebbe applicarsi alla revoca dell'autorizzazione; ·
le autorità di vigilanza nazionali potrebbero
effettuare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le
verifiche in loco, attuando gli orientamenti e i regolamenti emanati dalla BCE.
A tal fine le autorità di vigilanza nazionali potrebbero valersi degli attuali
poteri, ad esempio, per effettuare visite in loco. Qualora dalla valutazione
continua dovesse emergere che una banca si trova in gravi difficoltà, le
autorità nazionali di vigilanza sarebbero tenute ad avvertire la BCE; ·
in caso di domanda di autorizzazione all'uso di un
modello interno del rischio presentata da una banca, l'autorità di vigilanza
nazionale potrebbe valutare la domanda e la conformità alla normativa dell'UE e
agli orientamenti emanati dalla BCE e potrebbe proporre alla BCE se e a quali
condizioni convalidare il modello. Dopo la convalida l'autorità di vigilanza nazionale
potrebbe sorvegliare l'applicazione del modello e monitorarne l'uso; ·
i poteri sanzionatori sarebbero ripartiti tra la
BCE e il livello nazionale. 4.3. Poteri della BCE 4.3.1. Poteri di vigilanza e di
indagine Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la
BCE sarà considerata l'autorità competente degli Stati membri partecipanti e
disporrà dei poteri di vigilanza che la normativa bancaria dell'UE conferisce a
tali autorità, tra cui il potere di autorizzazione degli enti creditizi e di
revoca delle autorizzazioni e il potere di rimuovere i membri del consiglio di
amministrazione degli enti creditizi. Inoltre, ai fini dello svolgimento dei
compiti di vigilanza che le sono attribuiti, la BCE può irrogare sanzioni pecuniarie
e penalità di mora. L'approccio in materia di sanzioni previsto dal presente
regolamento lascia impregiudicato l'approccio seguito in altri settori in cui
le istituzioni dell'UE hanno il potere di imporre sanzioni, tra l'altro, in
alcuni casi, anche alle imprese madri. Per poter assolvere i suoi compiti, la BCE
disporrà di tutti i poteri di indagine necessari; in particolare, potrà
chiedere tutte le informazioni pertinenti ai soggetti sottoposti a vigilanza e
alle persone coinvolte nelle loro attività, collegate o connesse ad esse,
ovvero alle persone che svolgono funzioni operative per conto di tali soggetti.
Sarà altresì abilitata a condurre tutte le indagini necessarie, comprese
ispezioni in loco. L'esercizio dei poteri di indagine sarà accompagnato da
garanzie adeguate. 4.3.2. Disposizione specifica sull'autorizzazione
e sulle materie di competenza del paese di origine e del paese ospitante Nel rilasciare l'autorizzazione ad un ente
creditizio la BCE terrà conto delle eventuali condizioni supplementari previste
dalla normativa nazionale. In particolare, rilascerà l'autorizzazione su
proposta dell'autorità nazionale competente laddove siano soddisfatte le
condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Quando gli enti creditizi esercitano il
diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi in altri Stati
membri, la normativa dell'Unione prevede una chiara ripartizione delle
competenze tra le autorità dello Stato membro di origine e quelle dello Stato
membro ospitante nonché specifici obblighi di comunicazione. Per i compiti ad
essa attribuiti, la BCE avrà il ruolo dell'autorità di vigilanza sia del paese
di origine che del paese ospitante nei confronti degli enti creditizi che
esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in
altri Stati membri partecipanti. In relazione alle materie in cui si esercitano
tali compiti non è pertanto necessaria una ripartizione delle competenze tra
Stato membro di origine e Stato membro ospitante né sono necessarie procedure
specifiche di comunicazione, per cui le disposizioni in materia non saranno più
di applicazione tra gli Stati membri partecipanti. Ai sensi della normativa dell'Unione, le
autorità di vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri partecipano alla
vigilanza su base consolidata del gruppo e coordinano le loro attività di
vigilanza nell'ambito di collegi delle autorità di vigilanza. Tuttavia, per i
gruppi bancari stabiliti unicamente negli Stati membri partecipanti, la BCE
svolgerà tutti i pertinenti compiti di vigilanza. Per questi gruppi le
disposizioni sulla cooperazione tra autorità di vigilanza e sui collegi delle
autorità di vigilanza non saranno più di applicazione. 4.4. Relazione con gli Stati
membri la cui moneta non è l'euro La proposta tiene conto in tre modi della
situazione degli Stati membri che non hanno adottato l'euro. In primo luogo, ai sensi della proposta di
modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell'Autorità bancaria
europea, si propone di adeguare le modalità di voto dell'ABE in modo da
assicurare che le strutture decisionali dell'Autorità continuino a essere
equilibrate ed efficaci e a preservare appieno l'integrità del mercato unico
(cfr. sezione 4.1.3). In secondo luogo, per quanto riguarda la
vigilanza delle banche transfrontaliere operanti sia all'interno che all'esterno
della zona euro, la proposta non pregiudica in alcun modo la posizione degli
Stati membri non partecipanti nei collegi delle autorità di vigilanza istituiti
ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Le disposizioni relative ai collegi e l'obbligo
di cooperare e di scambiare informazioni nel quadro della vigilanza su base
consolidata e tra autorità di vigilanza del paese di origine e del paese
ospitante si applicheranno pienamente alla BCE in qualità di autorità competente
per gli Stati membri partecipanti. Tali disposizioni forniranno un quadro
efficace per la cooperazione tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali
degli Stati membri che non hanno adottato l'euro. In terzo luogo, gli Stati membri che, pur non
avendo adottato l'euro, intendono partecipare all'Unione bancaria potranno
instaurare con la BCE una cooperazione stretta in materia di vigilanza, fermo
restando il soddisfacimento di alcune condizioni specifiche. Tali Stati membri
dovranno, ad esempio, rispettare e applicare gli atti pertinenti della BCE. Per
gli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta, la BCE
eserciterà sugli enti creditizi ivi stabiliti i compiti di vigilanza ad essa
attribuiti dal presente regolamento. Un rappresentante dello Stato membro
potrà partecipare alle attività del consiglio di vigilanza istituito dal
regolamento per la pianificazione e l'esecuzione dei compiti della BCE in
materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, nel rispetto delle
condizioni fissate nella decisione che instaura la cooperazione stretta conformemente
allo statuto del SEBC e della BCE. 4.5. Principi organizzativi 4.5.1. Indipendenza e responsabilità La BCE sarà indipendente nell'esercizio dei
compiti di vigilanza bancaria e sarà soggetta a disposizioni rigorose in
materia di responsabilità, al fine di assicurare che eserciti i poteri di
vigilanza con la massima efficacia e in modo proporzionato, nel rispetto dei
limiti fissati dal trattato e conformemente alle disposizioni previste per le
Autorità di vigilanza europee. La BCE sarà pertanto responsabile dei
compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo e rispettivamente al
Consiglio e all'Eurogruppo. Essa sarà tenuta a trasmettere relazioni periodiche
e a rispondere a interrogazioni e quesiti. Il presidente del consiglio di
vigilanza presenterà una relazione annuale sulle attività del consiglio di
vigilanza della BCE al Parlamento europeo e all'Eurogruppo, e potrà partecipare
ad audizioni delle competenti commissioni del Parlamento europeo in ogni altra
occasione. La BCE sarà anche tenuta a rispondere alle interrogazioni e ai
quesiti del Parlamento europeo e dei suoi membri sulle sue attività di vigilanza.
Inoltre, a norma del trattato, il presidente e il vicepresidente del consiglio
direttivo, in quanto organo avente la responsabilità finale dell'azione della
BCE, e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio
europeo, previa consultazione del Parlamento europeo. Il presidente del
consiglio di vigilanza sarà scelto tra i membri del comitato esecutivo, il che
assicura un ruolo significativo del Parlamento europeo nella scelta del
presidente. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il
bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione. Tuttavia, al fine di
assicurare la responsabilità entro tale quadro, la BCE sarà tenuta a prevedere
nel suo bilancio generale una linea di bilancio separata per i compiti di
vigilanza. Le spese sostenute per i compiti di vigilanza della BCE saranno
finanziate imponendo il pagamento di una commissione agli enti che vi sono
sottoposti. 4.5.2. Governance I compiti di politica monetaria saranno
rigorosamente separati da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali
conflitti di interesse tra gli obiettivi della politica monetaria e quelli
della vigilanza prudenziale. Ai fini di tale separazione e per assicurare che
ai compiti di vigilanza sia dedicata la dovuta attenzione, la BCE provvederà a
che, al suo interno, tutte le attività preparatorie ed esecutive siano svolte
da organi e divisioni amministrative separati da quelli incaricati della
politica monetaria. Sarà istituito a tal fine un consiglio di vigilanza che
preparerà le decisioni in materia di vigilanza. Il consiglio direttivo avrà la
responsabilità ultima dell'adozione delle decisioni, ma potrà scegliere di
delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti o parte del potere
decisionale. Il consiglio di vigilanza sarà guidato da un presidente e da un
vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sarà composto, in
aggiunta ad essi, di quattro rappresentanti della BCE e di un rappresentante di
ciascuna banca centrale nazionale o altra autorità nazionale competente. 4.5.3. Scambio di informazioni Per l'esercizio dei compiti di vigilanza, la
BCE sarà tenuta a rispettare gli obblighi inerenti al segreto professionale
previsti dalla normativa bancaria dell'UE e potrà scambiare informazioni con le
pertinenti autorità nazionali alle condizioni ivi stabilite. 4.6. Entrata in vigore e revisione In considerazione dell'urgenza di istituire un
meccanismo di vigilanza unico efficace, il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.
Per facilitare l'avvio del meccanismo è prevista una sua introduzione graduale,
per cui dal 1° gennaio 2013 la BCE avrà la possibilità di svolgere i
suoi compiti di vigilanza nei confronti di tutti gli enti creditizi, in
particolare di quelli che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria
pubblica, mentre gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello
europeo saranno assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1° luglio 2013.
Nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerà pienamente i suoi
compiti al più tardi a partire dal 1° gennaio 2014. Si prevede che la direttiva sull'accesso all'attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e il regolamento sui requisiti prudenziali relativi
agli enti creditizi e alle imprese di investimento proposti dalla Commissione
il 20 luglio 2011 (pacchetto CRD4)[1]
entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e la BCE sarà pertanto in grado di
esercitare i suoi compiti di vigilanza sulla base di tali atti. In caso di
mancato rispetto di questi termini, una specifica disposizione transitoria
consente alla BCE di svolgere i suoi compiti sulla base delle direttive 2006/48/CE
e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (CRD3). Entro il 1° gennaio 2016 la
Commissione pubblicherà una relazione sull'esperienza acquisita con il
funzionamento del meccanismo di vigilanza unico e con le procedure previste dal
presente regolamento. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta non ha nessuna incidenza
sul bilancio dell'Unione, in quanto ai sensi dell'articolo 314,
paragrafo 1, del TFUE, il bilancio della BCE non fa parte del bilancio
dell'Unione. 2012/0242 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere della Banca centrale europea[3], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) Negli ultimi decenni l'Unione
ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei
servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa
del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e
gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in
particolare all'interno della zona euro. (2) Per rilanciare la ripresa
economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno
dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La
realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta
subendo una battuta di arresto. (3) Nel contempo, l'esperienza
maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di
vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di
vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi. (4) Nell'Unione la competenza a
vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con
conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità
delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del
settore bancario in tutta l'Unione. Per preservare e aumentare gli effetti
positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre
aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza. (5) In molti casi la solidità di
un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è
stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive
di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato
tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in
termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità
del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle
finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il
problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la
moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro
possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro
nel suo complesso. (6) L'Autorità bancaria europea
(ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[4],
e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello
stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali)[5],
e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[6], hanno consentito di migliorare
notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione.
L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico
di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante
nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari
dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo
europei. (7) Il Parlamento europeo ha
invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta
di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle
risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del
quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"[7], del 13 aprile 2000,
e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea[8], del 21 novembre 2002. (8) Nelle sue conclusioni del 29
giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio
europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica
Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo
della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una
volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di
vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante
decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti
bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme
sugli aiuti di Stato. (9) Occorre pertanto creare l'Unione
bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui
servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un
meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di
risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni
fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione
bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella
prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione
bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla
partecipazione di altri Stati membri. (10) Come primo passo verso l'Unione
bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la
politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi
sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui
servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli
Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una
vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni
estranee all'ottica prudenziale. Il meccanismo di vigilanza unico
costituite il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a
concretamente del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di
intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a
limitare la probabilità di dovervi ricorrere. (11) In quanto banca centrale della
zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità
finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza
nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti
Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio
della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in
merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi nella zona euro. (12) È opportuno attribuire alla
BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente
ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali.
Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a
garantire la stabilità macroprudenziale. (13) La sicurezza e la solidità
delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema
finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole
possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa
esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri
partecipanti. (14) L'autorizzazione preliminare
all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale
fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori
dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i
rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti
e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il
compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le
autorizzazioni. (15) È possibile che, attualmente,
uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i
casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite
negli atti legislativi dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi
compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione
in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente
autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle
condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale. (16) Per assicurare che la
proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo
finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo
proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio.
La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per
effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul
mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione
e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi. (17) La solidità prudenziale di un
ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli
impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti
nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole
controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione
finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le
situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che,
nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia il
compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti
prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi. (18) Le riserve supplementari di
capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale e una riserva di
capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente
creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei
periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini
della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. È
opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare
che gli enti creditizi vi si conformino. (19) La sicurezza e la solidità di
un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale
interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla
disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo
societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di
applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di
dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi
processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale
interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si
riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia
di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità. (20) I rischi per la sicurezza e la
solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia
a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi
specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per
assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno
incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche
della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della
vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle
società di partecipazione finanziaria mista. (21) Per preservare la stabilità
finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione
finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale
per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui
versa. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di
intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che
dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle
crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un
organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le
autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze
rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle
crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che
saranno istituiti a tal fine. (22) Occorre lasciare alle autorità
nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i
seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al
diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la
vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente
creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale
sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza
sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano
servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di
pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere
nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in
relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo. (23) È opportuno che la BCE svolga
i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità
degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e l'unità
e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e
migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus
unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione. (24) Occorre che l'attribuzione di
compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva
coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)
istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di
definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle
prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di
vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle
assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse
comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi
anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi
strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. (25) Per assicurare la coerenza fra
i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno
all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti
delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di
competenza della BCE. (26) Occorre che la BCE assolva i
suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il
diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in
materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle
concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati
membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché
orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e
alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è
opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve
esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del
TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione
europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le
raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per
il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in
modo sufficientemente particolareggiato. (27) Per assicurare che gli enti
creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di
partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia
di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in
caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE
e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998,
sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni[9], la BCE ha il potere di
infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza
degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi
compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza
previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario
attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti
creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di
partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È
opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in
caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale di
recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando
reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le
violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali. (28) Le autorità di vigilanza
nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli
enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità
economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo
ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza
europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali
assistano la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento
dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione
giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco. (29) Per quanto riguarda la
vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno
della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità
competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità
competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di
cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e
partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio
di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari
benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei
mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta
unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento
efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena
e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati
membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad
assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste
dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno
che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti
di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia
tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni
previste nel presente regolamento. Occorre che le condizioni in base alle quali
i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno
instaurato una cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio
di vigilanza consentano la partecipazione più ampia possibile di detti
rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e
della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo
decisionale. (30) Per assolvere i suoi compiti
la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione
in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri
alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella
misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad
essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati
membri partecipanti, ed è necessario dotala dei poteri conferiti alle autorità
competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità
competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle
autorità designate. (31) Per svolgere efficacemente i
suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le
informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco. È opportuno
che tali poteri si applichino agli enti soggetti alla vigilanza, alle persone
che partecipato alle attività di detti enti e di terzi collegati, ai terzi a
cui gli enti hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone
altrimenti associate o collegate strettamente e in modo sostanziale alle
attività di tali enti, incluso il personale dell'impresa soggetta a vigilanza
che non partecipi direttamente alle sue attività, ma che, in ragione delle
funzioni che ricopre nell'impresa, può detenere informazioni importanti su
questioni specifiche e su imprese specifiche che hanno fornito servizi all'impresa.
Occorre che la BCE possa richiedere informazioni su semplice richiesta e che il
destinatario della richiesta non sia tenuto a fornire l'informazione; tuttavia,
qualora egli fornisca volontariamente le informazioni, occorre che esse siano
esatte o non fuorvianti e siano messe a disposizione senza indugio. Occorre che
la BCE possa richiedere le informazioni anche mediante decisione. (32) Quando gli enti creditizi
esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi
in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano
stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure
specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri
interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per
tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la
predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di
stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro
partecipante. (33) Nelle sue procedure
decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali
dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare
pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere
ascoltati. (34) L'attribuzione di compiti di
vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di
salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più
possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Occorre pertanto
che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e
rispettivamente al Consiglio dell'Unione europea e all'Eurogruppo quali
istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e
gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a
interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali
intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione
il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale. (35) La BCE è competente ad esercitare
funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei
prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento
di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti
finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di
interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente
agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio
delle due funzioni. (36) Occorre, in particolare,
istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le
decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche
delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di
vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal
consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della
BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel
contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e
il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a
cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e
con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la
Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di
osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone
l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra
cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente
detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti
relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE
possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben
definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la
responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di
vigilanza istruzioni e linee guida. Il consiglio di vigilanza può farsi
assistere da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. (37) Occorre che il consiglio di
vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a
un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo
scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di
vigilanza, Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni,
nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in
materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli
articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul
miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio. (38) Per svolgere efficacemente i
suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad
essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite
influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che
potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa. (39) Per assolvere efficacemente i
suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che
salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità
nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la
separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i
costi della vigilanza siano sostenuti in primo luogo dai soggetti che vi sono
sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi
essere finanziato, almeno in parte, imponendo agli enti creditizi il pagamento
di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti
dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente
delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale. (40) Una vigilanza efficace
presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.
Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre
precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra le autorità di
vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare
conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la
BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche
personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri
partecipanti. (41) Date la globalizzazione dei
servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali,
occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e
attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza
al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE.
È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi
amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi
terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE
e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze
degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione. (42) La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati[10]
e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[11], si applicano pienamente al
trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. (43) Alla BCE si applica il
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[12]. La BCE ha inoltre aderito all'accordo
interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo
alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. (44) Affinché gli enti creditizi
siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e
libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in
modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a
vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i
compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di
tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia
una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di
introduzione graduale. Occorre aumentare gradualmente il numero di banche
sottoposte alla vigilanza della BCE, in funzione dell'importanza che la
vigilanza su di esse riveste al fine di assicurare la stabilità finanziaria. In
una prima fase occorre che la BCE possa svolgere i suoi compiti di vigilanza in
relazione a qualsiasi banca, in particolare le banche che hanno richiesto o
ottenuto assistenza finanziaria pubblica. Successivamente occorre estendere i
compiti di vigilanza alle banche di grande importanza sistemica sul piano
europeo, sulla base del totale delle loro esposizioni e delle loro attività
transnazionali. È necessario calcolare il totale delle esposizioni secondo le
metodologie definite nell'accordo di Basilea III del comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla
definizione di capitale di base di classe 1. È opportuno completare il
processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente regolamento. (45) Il quadro vigente in materia
di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e di vigilanza supplementare
sui conglomerati finanziari è costituito da direttive che prevedono un numero
significativo di opzioni e facoltà discrezionali per gli Stati membri nella
definizione dei poteri delle autorità competenti. In attesa dell'adozione di
nuovi atti legislativi dell'Unione che fissino i poteri attribuiti direttamente
alle autorità competenti senza riferimento alle opzioni e facoltà discrezionali
degli Stati membri, la BCE non può prendere decisioni direttamente applicabili
agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società
di partecipazione finanziaria mista. Nella fase transitoria, occorre che
la BCE eserciti i suoi compiti unicamente dando istruzioni alle autorità
competenti nazionali. (46) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso
effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a
detti diritti e principi. (47) Dato che gli obiettivi del presente
regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio
di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo
dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli
enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di
Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione
a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei
fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base
al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento attribuisce alla BCE
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale
degli enti creditizi, al fine di promuovere la sicurezza e la solidità degli
enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, avendo debito riguardo
all'unità e all'integrità del mercato interno. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende
per: (1)
"Stato membro partecipante": uno Stato
membro la cui moneta è l'euro; (2)
"autorità nazionale competente": l'autorità
nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della
direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio
(rifusione)[13],
e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi (rifusione)[14]; (3)
"ente creditizio": un ente creditizio
come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE; (4)
"società di partecipazione finanziaria":
una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19,
della direttiva 2006/48/CE; (5)
"società di partecipazione finanziaria mista":
una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2,
punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario[15]; (6)
"conglomerato finanziario": un
conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della
direttiva 2002/87/CE. Capo II Cooperazione e compiti Articolo 3 Cooperazione La BCE coopera strettamente con l'Autorità
bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che
fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2
dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 4 Compiti attribuiti alla BCE 1. In conformità alle pertinenti
disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento
dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti
gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti: (a)
rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti
creditizi; (b)
valutare le acquisizioni e le cessioni di
partecipazioni in enti creditizi; (c)
accertare l'osservanza degli atti dell'Unione che
impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali sotto forma di requisiti in
materia di fondi propri, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva
finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali
aspetti; (d)
esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'Unione,
imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure aggiuntive agli
enti creditizi; (e)
imporre agli enti creditizi di detenere riserve di
capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla
lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e
ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali
nei casi specificati negli atti dell'Unione; (f)
applicare requisiti che assicurino la presenza,
negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance
solidi e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale
interno; (g)
accertare se i dispositivi, strategie, processi e
meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti
permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale
valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in
materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché
altre misure nei casi espressamente previsti dagli atti dell'Unione; (h)
sottoporre gli enti creditizi a prove di stress
prudenziali a supporto della valutazione prudenziale; (i)
esercitare la vigilanza su base consolidata sulle
imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri
partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di
partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base
consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, sulle imprese madri
non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti; (j)
partecipare alla vigilanza supplementare dei
conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e
assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un
conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente
normativa dell'Unione; (k)
svolgere, in coordinamento con le pertinenti
autorità di risoluzione della crisi, i compiti di vigilanza collegati all'intervento
precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti
prudenziali applicabili, compresi i piani di risanamento e i dispositivi di
sostegno finanziario infragruppo; (l)
coordinare ed esprimere, nelle materie relative ai
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la posizione comune dei
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in
sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione
dell'Autorità bancaria europea. 2. Nei confronti degli enti
creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale
o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la
BCE assolve i compiti di cui al paragrafo 1 di competenza delle autorità
nazionali competenti dello Stato membro partecipante. 3. Fatta salva la pertinente
normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti
normativi e di altra natura, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento
dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento, adottare
regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o
applicazione alla normativa dell'Unione. 4. Il presente regolamento
lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati
membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non menzionati nel
presente regolamento e i relativi poteri. Articolo 5 Autorità nazionali 1. La BCE svolge i suoi compiti
nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle
autorità nazionali competenti. 2. Le autorità nazionali
competenti assistono la BCE, su sua richiesta, nella preparazione e nell'attuazione
degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4. 3. La BCE organizza le modalità
pratiche per l'attuazione del paragrafo 2 da parte delle autorità di vigilanza
nazionali nell'esercizio dei suoi compiti. Essa definisce chiaramente il quadro
e le condizioni per lo svolgimento di dette attività da parte delle autorità
nazionali competenti. 4. Le autorità nazionali
competenti si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE. Articolo 6 Cooperazione stretta con le autorità
competenti degli Stati membri non partecipanti 1. Nei limiti stabiliti dal
presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro
la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente
dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a
norma del presente articolo. A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o
rivolgere richieste all'autorità nazionale competente dello Stato membro non
partecipante. 2. La cooperazione stretta tra
la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non partecipante è
stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le
seguenti condizioni: (a)
lo Stato membro comunica agli altri Stati membri,
alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una
cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui
all'articolo 4 in relazione a tutti gli enti creditizi in esso stabiliti; (b)
nella comunicazione lo Stato membro interessato si
impegna: –
ad assicurare che la propria autorità nazionale
competente rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE; –
a comunicare tutte le informazioni sugli enti
creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una
valutazione approfondita; (c)
lo Stato membro ha adottato atti giuridici
nazionali per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a
adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a
norma del paragrafo 5. 3. La decisione di cui al
paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le
condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente
articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza. 4. La decisione di cui al
paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione. 5. La BCE, se reputa opportuna l'adozione
da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato di una misura
inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente
creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di
partecipazione finanziaria mista, ne fa richiesta all'autorità nazionale
competente indicando i termini pertinenti. I termini pertinenti non possono essere
inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per
scongiurare danni irreparabili. L'autorità nazionale competente dello Stato
membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo
di cui al paragrafo 2, lettera c). 5. La BCE può decidere di porre
fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro quando questo non soddisfa
più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere da a) a c) ovvero
quando la sua autorità competente non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui
al paragrafo 2, lettera c). La decisione è notificata allo Stato membro in
questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La
decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella
debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi
degli enti creditizi. Articolo 7 Relazioni internazionali Fatte salve le rispettive competenze degli
Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione, la BCE può, relativamente
ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e
concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le
organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo
restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano
obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri. Capo III Poteri di vigilanza e di indagine Articolo 8 Poteri di vigilanza e di indagine 1 Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è
considerata autorità competente negli Stati membri partecipanti ai sensi dei
pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri e degli obblighi che
detti atti conferiscono alle autorità competenti. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità designata ai sensi dei
pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri che detti atti
conferiscono alle autorità designate. 2 Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE dispone dei
poteri di indagine previsti nella sezione I. SEZIONE 1 Poteri di indagine Articolo 9 Richieste di informazioni 1. Con semplice richiesta ovvero
mediante decisione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o
giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per
assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese
informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini
di vigilanza e a relativi fini statistici: (a)
enti creditizi; (b)
società di partecipazione finanziaria; (c)
società di partecipazione finanziaria mista; (d)
società di partecipazione mista; (e)
persone fisiche coinvolte nelle attività dei soggetti
di cui alle lettere da a) a d) e terzi collegati; (f)
terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a)
a d) hanno esternalizzato funzioni o attività operative; (g)
persone fisiche altrimenti collegate o connesse
strettamente e in modo sostanziale con le attività dei soggetti di cui alle
lettere da a) a d), (h)
autorità competenti nazionali. 2. I soggetti di cui al
paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Articolo 10 Indagini generali 1. Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere tutte
le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera da a) a g). A tal fine la BCE ha il poter di: (i)
chiedere la presentazione di documenti: (j)
esaminare i libri e i registri contabili dei
soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), e fare copie o
estratti dei suddetti libri e documenti; (k)
ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), o dai loro
rappresentanti o dal loro personale; (l)
organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche
o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto
dell'indagine; 2. I soggetti di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere da a) a g) si sottopongono alle indagini
avviate a seguito di una decisione della BCE. Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine,
lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali presta l'assistenza
necessaria, incluso l'accesso dalla BCE ai locali commerciali delle persone
giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), in modo
che i predetti diritti possano essere esercitati. Articolo 11 Ispezioni in loco 1. Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere, a
norma dell'articolo 12, tutte le necessarie ispezioni presso i locali
commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere da a) a g). Se necessario ai fini di un'ispezione
corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso. 2. I funzionari della BCE e le
altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere
a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette
alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i
poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.
Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e
ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura
necessaria al suo espletamento. 3. I soggetti di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera da a) a g), sono tenuti a sottoporsi alle indagini in loco
avviate a seguito di una decisione della BCE. 4. I funzionari dell'autorità
competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione,
e le persone fisiche da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente
assistenza, su domanda della BCE, ai funzionari e alle altre persone fisiche
autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al
paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro
partecipante in questione possono altresì presenziare, su richiesta, alle
ispezioni in loco. 5. Qualora i funzionari della
BCE e le altre persone fisiche da essa autorizzate che li accompagnano
constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del
presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro partecipante presta
loro l'assistenza necessaria. Articolo 12 Autorizzazione giudiziaria 1. Se l'ispezione in loco di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5,
richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione
nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. 2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione
di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità
della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non
siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel
verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria
nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in
particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti
normativi dell'Unione applicabili, sulla gravità della violazione sospettata e
sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la
necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni
contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione
europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE. SEZIONE 2 Poteri di vigilanza specifici Articolo 13 Autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione
all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro
partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel
rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale. Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni
di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità
nazionale competente adotta una decisione con cui propone alla BCE il rilascio
dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE e all'ente creditizio
interessato. Al ricevimento della proposta dell'autorità
nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE rilascia l'autorizzazione
se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. La
decisione è notificata all'ente creditizio interessato. 2. La BCE può revocare l'autorizzazione
nei casi previsti dagli atti dell'Unione, di propria iniziativa oppure su
proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'ente
creditizio è stabilito. L'autorità nazionale competente che considera che
l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere
revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in
tal senso. In tal caso, la BCE può revocare l'autorizzazione. Articolo 14 Poteri delle autorità dello Stato membro
ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata 1. Tra gli Stati membri
partecipanti, le procedure previste dagli atti dell'Unione per gli enti
creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera
prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato
membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato
membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono
attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento. 2. Le disposizioni previste
dagli atti dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati
membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si
applicano quando le autorità competenti in questione sono autorità competenti
di Stati membri partecipanti. Articolo 15 Sanzioni 1. Ai fini dello svolgimento dei
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione
dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione
finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi
previsti dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile in relazione alle
quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie conformemente alla normativa dell'Unione, la BCE può infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono
essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona
giuridica nell'esercizio finanziario precedente. 2. Se la persona giuridica è una
filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al primo
comma è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa
madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente. 3. Le sanzioni e le misure sono
effettive, proporzionate e dissuasive. Nel valutare l'opportunità di imporre
una sanzione e nel determinare la sanzione appropriata, la BCE tiene conto di
tutte le circostanze pertinenti stabilite nella normativa dell'Unione. 4. La BCE applica il presente
articolo in combinato disposto con gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE)
n. 2532/98 del Consiglio. 5. Nei casi non contemplati nel
paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti
dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali
competenti di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni
appropriate. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono
efficaci, proporzionate e dissuasive. Il primo comma si applica in particolare alle
sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di
partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista
in caso di violazione della legislazione nazionale di recepimento delle
pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai
membri del consiglio di amministrazione o ad altri soggetti responsabili, a
norma della legislazione nazionale, della violazione da parte di un ente
creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di
partecipazione finanziaria mista. 6. La BCE pubblica le sanzioni
di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul
tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone
responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la
stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un
danno sproporzionato alle parti coinvolte, la BCE pubblica le sanzioni in forma
anonima. 7. Fatti salvi i paragrafi da 1
a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente
regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni, la BCE può
imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98. Capo IV Principi organizzativi Articolo 16 Indipendenza 1. Nell'assolvimento dei compiti
ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE agisce in modo indipendente.
2. Le istituzioni, gli organi e
gli organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano detta
indipendenza. Articolo 17 Responsabilità La BCE risponde al Parlamento europeo e al
Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente
capo. Articolo 18 Separazione dalla funzione di politica
monetaria 3. Nell'assolvimento dei compiti
ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli
obiettivi in esso previsti. 4. La BCE assolve i compiti ad
essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica
monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal
presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla
politica monetaria e con qualsiasi altro compito. 5. La BCE adotta le necessarie
norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto
professionale. Articolo 19 Consiglio di vigilanza 6. È incaricato della
pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo
interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato
esecutivo della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente
della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in
seguito "consiglio di vigilanza"). 7. Il consiglio di vigilanza è
inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo
tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un
vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi
membri. 8. Il consiglio direttivo della
BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, e
le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di
partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista,
ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la
responsabilità del consiglio direttivo. 9. Il consiglio di vigilanza può
nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta,
incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione
delle riunioni. 10. I rappresentanti dell'autorità
competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai
sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza
secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo
6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE. 11. Il presidente dell'Autorità
bancaria europea e un membro della Commissione europea possono partecipare alle
riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori. 12. Il consiglio direttivo adotta
il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul
mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è
superiore a cinque anni. Articolo 20 Segreto professionale e scambio di
informazioni 1. I membri del consiglio di
vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza sono vincolati,
anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto nell'articolo 37
del Protocollo n. 4 e negli atti normativi dell'Unione applicabili. 2. Ai fini dell'assolvimento dei
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei
limiti e alle condizioni fissati dai pertinenti atti normativi dell'Unione, a
scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei
casi in cui la normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali
competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli
Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della normativa dell'Unione.
Articolo 21 Relazioni 13. La BCE trasmette ogni anno al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una
relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente
regolamento. 14. Il presidente del consiglio di
vigilanza della BCE presenta detta relazione al Parlamento europeo e all'Eurogruppo
in presenza di rappresentanti degli Stati membri non partecipanti con i quali è
stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6. 15. A richiesta del Parlamento
europeo, le sue commissioni competenti possono procedere ad audizioni del
presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di
vigilanza. 16. La BCE risponde, oralmente o
per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento
europeo o dall'Eurogruppo. Articolo 22 Risorse La BCE assegna le risorse necessarie all'assolvimento
dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento. Articolo 23 Bilancio 17. Le spese sostenute dalla BCE
per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento sono
computate in una sezione distinta del suo bilancio. 18. Nell'ambito della relazione di
cui all'articolo 22 la BCE riferisce in dettaglio sulla sezione del
bilancio dedicata alla vigilanza. Pubblica i conti annuali dettagliati relativi
alla sezione del bilancio dedicata alla vigilanza a norma dell'articolo 26.2
dello statuto della BCE e del SEBC. Articolo 24 Commissioni di vigilanza 1. La BCE impone agli enti
creditizi il pagamento di commissioni a copertura delle spese relative ai
compiti di vigilanza, per un importo che non supera le spese. 2. L'importo della commissione
imposta all'ente creditizio è proporzionato alla rilevanza e al profilo di
rischio dell'ente creditizio. Articolo 25 Scambio di personale 19. La BCE assicura formule
appropriate di scambio e di distacco di personale tra le autorità nazionali
competenti e tra di esse e la BCE. 20. Laddove appropriato, la BCE
dispone che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a
norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza su un ente
creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di
partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante,
coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di
altri Stati membri partecipanti. Capo V Disposizioni generali e finali Articolo 26 Riesame La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione
del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015. La relazione
valuta tra l'altro: a) il funzionamento della BCE nell'ambito del
Sistema europeo di vigilanza finanziaria; b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza
e sulla responsabilità; c) l'interazione tra la BCE e l'Autorità
bancaria europea; d) l'adeguatezza delle modalità di governance,
compresa la composizione del consiglio di vigilanza. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo
e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di
accompagnamento. Articolo 27 Disposizioni transitorie 21. A decorrere dal 1° luglio 2013
la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti anche nei confronti degli enti
creditizi, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di
partecipazione finanziaria mista più significativi di importanza sistemica a
livello europeo al massimo livello di consolidamento, sulla base delle loro
dimensioni, risultanti dalla somma del valore delle esposizioni di tutte le
attività e di tutte le passività fuori bilancio non dedotte in sede di
determinazione del capitale di base di classe 1 a fini regolamentari, e delle
loro attività transfrontaliere, risultanti da crediti intergiurisdizionali, quali
depositi e altre attività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari
aventi sede in altri paesi e delle loro passività intergiurisdizionali, quali
prestiti e altre passività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari
aventi sede in un altro paese, che il 1° gennaio 2013 rappresentano insieme
almeno la metà del settore bancario di tutta la zona euro. La BCE adotta e
rende pubblico l'elenco di detti istituti prima del 1° marzo 2013. 22. La BCE assume pienamente i
compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento al più tardi il 1° gennaio 2014.
23. Prima del 1° gennaio 2014 la
BCE può, mediante decisione indirizzata all'ente creditizio, alla società di
partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista e
all'autorità nazionale competente degli Stati membri partecipanti in questione,
iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in
particolare quando l'ente creditizio, la società di partecipazione finanziaria
o la società di partecipazione finanziaria mista ha ricevuto o chiesto
assistenza finanziaria pubblica. 24. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni ai
sensi dei paragrafi da 1 a 3, la BCE può chiedere alle autorità competenti
degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire
tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione
approfondita degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. L'ente
creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste. 25. In deroga all'articolo 4,
paragrafo 3, all'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'abrogazione
delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alla loro sostituzione con nuove atti
dell'Unione, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente
regolamento impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio
dei pertinenti poteri loro conferiti. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dall'entrata
in vigore del presente regolamento e fino all'entrata in vigore di atti
legislativi in materia di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario che autorizzino la BCE a esercitare i poteri delle
autorità competenti, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4,
paragrafo 2), lettera j), impartendo istruzioni alle autorità nazionali
competenti sull'esercizio dei poteri loro conferiti. 26. Gli enti creditizi autorizzati
dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove
pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati
a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività.
Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data
di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente
alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti
creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo
di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le
informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE. Articolo 28 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2013. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2011) 452 e COM(2011) 453 del 20 luglio 2011. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. [5] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37. [6] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84. [7] GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453. [8] GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394. [9] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4. [10] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [11] GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1. [12] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [13] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [14] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277. [15] GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.