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Document 52012PC0511

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

/* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */

52012PC0511

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi /* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Attualmente la solidità degli enti creditizi è ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono è stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione.

La situazione pone rischi specifici nell'ambito della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l'attuale rischio di disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla ripresa economica.

L'istituzione dell'Autorità bancaria europea (ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un corpus unico di norme per i servizi finanziari nell'UE. La vigilanza bancaria resta tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a tenere il passo dell'integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della crisi bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la fiducia nel settore bancario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro.

Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio, alla creazione dell'Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle banche e nell'euro. Uno degli elementi fondamentali dell'Unione bancaria dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto indispensabile dell'introduzione di meccanismi di protezione comuni.

Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012 i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare "a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito [un tale meccanismo], per le banche della zona euro, […] il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari". Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 si afferma che tale dichiarazione del vertice della zona euro e le proposte che la Commissione presenterà in conformità dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di "una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria".

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha tenuto conto dell'analisi effettuata nel contesto dell'adozione del "pacchetto vigilanza", che ha dato vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli aspetti operativi, di governance, finanziari e giuridici pertinenti per l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile preparare una valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal vertice della zona euro del 29 giugno.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, escluse le imprese di assicurazione.

La proposta attribuisce alla BCE taluni compiti fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi; tutti i compiti non citati espressamente nel regolamento restano invece di competenza delle autorità di vigilanza nazionali. La incarica altresì della vigilanza sui conglomerati finanziari, ma, in ottemperanza all'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, la BCE sarà competente soltanto dell'esecuzione dei compiti di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari a livello di gruppo, mentre della vigilanza prudenziale sulle singole imprese di assicurazione si occuperanno le autorità nazionali competenti.

Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'UE. Gli avvenimenti recenti hanno dimostrato chiaramente che soltanto una vigilanza a livello europeo può assicurare la vigilanza adeguata di un settore bancario integrato e garantire un livello elevato di stabilità finanziaria nell'UE e, in particolare, nella zona euro. Le disposizioni della presente proposta si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Alla BCE sono attribuiti i compiti di vigilanza che devono essere esercitati a livello dell'UE per assicurare l'applicazione uniforme ed efficace delle norme prudenziali, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi. Le autorità nazionali continueranno a esercitare i compiti che possono essere svolti meglio a livello nazionale.

A norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio si pronuncia mediante regolamenti. Ne consegue che lo strumento giuridico del regolamento è l'unico che permette di attribuire compiti di vigilanza alla BCE.

4.           ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

4.1.        Attribuzione di compiti specifici di vigilanza alla BCE

4.1.1.     Struttura

La BCE sarà competente a svolgere compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro (Stati membri partecipanti), con la finalità di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. La BCE assolverà tali compiti nel quadro del SEVIF e in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e l'ABE.

4.1.2.     Ambito delle attività di vigilanza

Al termine del periodo transitorio, la BCE sarà competente a svolgere compiti fondamentali di vigilanza su tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, a prescindere dal modello societario o dalle dimensioni. La BCE sarà l'autorità di vigilanza dello Stato ospitante per gli enti creditizi, stabiliti negli Stati membri non partecipanti, che aprono una filiale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante.

4.1.3.     Cooperazione con le autorità europee di vigilanza

La BCE svolgerà i compiti ad essa attribuiti nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e in stretta cooperazione con le tre autorità di vigilanza europee. Resteranno appannaggio dell'ABE i poteri e compiti finalizzati allo sviluppo ulteriore del corpus unico di norme e alla convergenza e coerenza delle pratiche di vigilanza. La BCE non subentrerà all'ABE in nessuno dei suoi compiti ed eserciterà le competenze di regolamentazione a norma dell'articolo 132 del TFUE limitatamente alle materie necessarie all'assolvimento adeguato dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Nell'ambito dell'ABE, la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza resterà invariata e i rappresentanti delle autorità nazionali competenti continueranno ad assicurare il processo decisionale. In considerazione, tuttavia, delle competenze di vigilanza della BCE, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti coordineranno ed esprimeranno una posizione comune nelle materie di competenza della BCE.

4.2.        Compiti della BCE

4.2.1.     Compiti della BCE

La BCE avrà competenza esclusiva a svolgere compiti fondamentali di vigilanza indispensabili al fine di individuare i rischi per la solidità delle banche e di imporre a queste l'adozione delle misure necessarie. La BCE sarà, tra l'altro, l'autorità competente per: rilasciare la licenza e l'autorizzazione agli enti creditizi, valutare le partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, accertare l'adeguatezza del capitale interno al profilo di rischio dell'ente creditizio (misure del secondo pilastro), effettuare la vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa. La BCE coordinerà ed esprimerà, sui temi connessi ai compiti citati, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'ABE.

4.2.2.     Ruolo delle autorità di vigilanza nazionali

Le autorità di vigilanza nazionali continueranno ad avere un ruolo importante nella creazione del meccanismo di vigilanza unico.

In primo luogo, tutti i compiti non attribuiti alla BCE resteranno di competenza delle autorità nazionali di vigilanza. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali manterranno le competenze in materia di tutela dei consumatori e di lotta contro il riciclaggio di capitali nonché in materia di vigilanza degli enti creditizi dei paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi a livello transfrontaliero in uno Stato membro.

In secondo luogo, anche per i compiti attribuiti alla BCE, la maggior parte delle verifiche quotidiane e delle altre attività di vigilanza necessarie per preparare e attuare gli atti della BCE potrebbero essere svolte dalle autorità di vigilanza nazionali operanti come parte integrante del meccanismo di vigilanza unico. Un sistema di vigilanza unico che copra tutte le banche negli Stati membri partecipanti può funzionare solo sulla base di un modello che preveda un ruolo forte delle competenze di vigilanza nazionali. La proposta riconosce che nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico le autorità nazionali di vigilanza sono in molti casi nella posizione migliore per svolgere dette attività, in considerazione della loro conoscenza dei mercati bancari nazionali, regionali e locali, delle risorse considerevoli di cui dispongono, nonché per motivi di ubicazione e di conoscenza della lingua, e pertanto autorizza la BCE ad appoggiarsi in larga misura sulle autorità nazionali. Tra le attività preparatorie e di attuazione che le autorità nazionali potrebbero effettuare nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico rientrano ad esempio:

· in caso di domanda di autorizzazione di una nuova banca, l'autorità nazionale di vigilanza potrebbe avere il compito di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale e potrebbe proporre una decisione alla BCE che potrebbe autorizzare la banca, una volta verificato il rispetto delle condizioni fissate dalla normativa UE. Una procedura analoga potrebbe applicarsi alla revoca dell'autorizzazione;

· le autorità di vigilanza nazionali potrebbero effettuare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le verifiche in loco, attuando gli orientamenti e i regolamenti emanati dalla BCE. A tal fine le autorità di vigilanza nazionali potrebbero valersi degli attuali poteri, ad esempio, per effettuare visite in loco. Qualora dalla valutazione continua dovesse emergere che una banca si trova in gravi difficoltà, le autorità nazionali di vigilanza sarebbero tenute ad avvertire la BCE;

· in caso di domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno del rischio presentata da una banca, l'autorità di vigilanza nazionale potrebbe valutare la domanda e la conformità alla normativa dell'UE e agli orientamenti emanati dalla BCE e potrebbe proporre alla BCE se e a quali condizioni convalidare il modello. Dopo la convalida l'autorità di vigilanza nazionale potrebbe sorvegliare l'applicazione del modello e monitorarne l'uso;

· i poteri sanzionatori sarebbero ripartiti tra la BCE e il livello nazionale.

4.3.        Poteri della BCE

4.3.1.     Poteri di vigilanza e di indagine

Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la BCE sarà considerata l'autorità competente degli Stati membri partecipanti e disporrà dei poteri di vigilanza che la normativa bancaria dell'UE conferisce a tali autorità, tra cui il potere di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca delle autorizzazioni e il potere di rimuovere i membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi. Inoltre, ai fini dello svolgimento dei compiti di vigilanza che le sono attribuiti, la BCE può irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora. L'approccio in materia di sanzioni previsto dal presente regolamento lascia impregiudicato l'approccio seguito in altri settori in cui le istituzioni dell'UE hanno il potere di imporre sanzioni, tra l'altro, in alcuni casi, anche alle imprese madri.

Per poter assolvere i suoi compiti, la BCE disporrà di tutti i poteri di indagine necessari; in particolare, potrà chiedere tutte le informazioni pertinenti ai soggetti sottoposti a vigilanza e alle persone coinvolte nelle loro attività, collegate o connesse ad esse, ovvero alle persone che svolgono funzioni operative per conto di tali soggetti. Sarà altresì abilitata a condurre tutte le indagini necessarie, comprese ispezioni in loco. L'esercizio dei poteri di indagine sarà accompagnato da garanzie adeguate.

4.3.2.     Disposizione specifica sull'autorizzazione e sulle materie di competenza del paese di origine e del paese ospitante

Nel rilasciare l'autorizzazione ad un ente creditizio la BCE terrà conto delle eventuali condizioni supplementari previste dalla normativa nazionale. In particolare, rilascerà l'autorizzazione su proposta dell'autorità nazionale competente laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

Quando gli enti creditizi esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi in altri Stati membri, la normativa dell'Unione prevede una chiara ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nonché specifici obblighi di comunicazione. Per i compiti ad essa attribuiti, la BCE avrà il ruolo dell'autorità di vigilanza sia del paese di origine che del paese ospitante nei confronti degli enti creditizi che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in altri Stati membri partecipanti. In relazione alle materie in cui si esercitano tali compiti non è pertanto necessaria una ripartizione delle competenze tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante né sono necessarie procedure specifiche di comunicazione, per cui le disposizioni in materia non saranno più di applicazione tra gli Stati membri partecipanti.

Ai sensi della normativa dell'Unione, le autorità di vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri partecipano alla vigilanza su base consolidata del gruppo e coordinano le loro attività di vigilanza nell'ambito di collegi delle autorità di vigilanza. Tuttavia, per i gruppi bancari stabiliti unicamente negli Stati membri partecipanti, la BCE svolgerà tutti i pertinenti compiti di vigilanza. Per questi gruppi le disposizioni sulla cooperazione tra autorità di vigilanza e sui collegi delle autorità di vigilanza non saranno più di applicazione.

4.4.        Relazione con gli Stati membri la cui moneta non è l'euro

La proposta tiene conto in tre modi della situazione degli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

In primo luogo, ai sensi della proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell'Autorità bancaria europea, si propone di adeguare le modalità di voto dell'ABE in modo da assicurare che le strutture decisionali dell'Autorità continuino a essere equilibrate ed efficaci e a preservare appieno l'integrità del mercato unico (cfr. sezione 4.1.3).

In secondo luogo, per quanto riguarda la vigilanza delle banche transfrontaliere operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, la proposta non pregiudica in alcun modo la posizione degli Stati membri non partecipanti nei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Le disposizioni relative ai collegi e l'obbligo di cooperare e di scambiare informazioni nel quadro della vigilanza su base consolidata e tra autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante si applicheranno pienamente alla BCE in qualità di autorità competente per gli Stati membri partecipanti. Tali disposizioni forniranno un quadro efficace per la cooperazione tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

In terzo luogo, gli Stati membri che, pur non avendo adottato l'euro, intendono partecipare all'Unione bancaria potranno instaurare con la BCE una cooperazione stretta in materia di vigilanza, fermo restando il soddisfacimento di alcune condizioni specifiche. Tali Stati membri dovranno, ad esempio, rispettare e applicare gli atti pertinenti della BCE. Per gli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta, la BCE eserciterà sugli enti creditizi ivi stabiliti i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento. Un rappresentante dello Stato membro potrà partecipare alle attività del consiglio di vigilanza istituito dal regolamento per la pianificazione e l'esecuzione dei compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, nel rispetto delle condizioni fissate nella decisione che instaura la cooperazione stretta conformemente allo statuto del SEBC e della BCE.

4.5.        Principi organizzativi

4.5.1.     Indipendenza e responsabilità

La BCE sarà indipendente nell'esercizio dei compiti di vigilanza bancaria e sarà soggetta a disposizioni rigorose in materia di responsabilità, al fine di assicurare che eserciti i poteri di vigilanza con la massima efficacia e in modo proporzionato, nel rispetto dei limiti fissati dal trattato e conformemente alle disposizioni previste per le Autorità di vigilanza europee. La BCE sarà pertanto responsabile dei compiti ad essa attribuiti dinanzi al Parlamento europeo e rispettivamente al Consiglio e all'Eurogruppo. Essa sarà tenuta a trasmettere relazioni periodiche e a rispondere a interrogazioni e quesiti. Il presidente del consiglio di vigilanza presenterà una relazione annuale sulle attività del consiglio di vigilanza della BCE al Parlamento europeo e all'Eurogruppo, e potrà partecipare ad audizioni delle competenti commissioni del Parlamento europeo in ogni altra occasione. La BCE sarà anche tenuta a rispondere alle interrogazioni e ai quesiti del Parlamento europeo e dei suoi membri sulle sue attività di vigilanza. Inoltre, a norma del trattato, il presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo, in quanto organo avente la responsabilità finale dell'azione della BCE, e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo. Il presidente del consiglio di vigilanza sarà scelto tra i membri del comitato esecutivo, il che assicura un ruolo significativo del Parlamento europeo nella scelta del presidente. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione. Tuttavia, al fine di assicurare la responsabilità entro tale quadro, la BCE sarà tenuta a prevedere nel suo bilancio generale una linea di bilancio separata per i compiti di vigilanza. Le spese sostenute per i compiti di vigilanza della BCE saranno finanziate imponendo il pagamento di una commissione agli enti che vi sono sottoposti.

4.5.2.     Governance

I compiti di politica monetaria saranno rigorosamente separati da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse tra gli obiettivi della politica monetaria e quelli della vigilanza prudenziale. Ai fini di tale separazione e per assicurare che ai compiti di vigilanza sia dedicata la dovuta attenzione, la BCE provvederà a che, al suo interno, tutte le attività preparatorie ed esecutive siano svolte da organi e divisioni amministrative separati da quelli incaricati della politica monetaria. Sarà istituito a tal fine un consiglio di vigilanza che preparerà le decisioni in materia di vigilanza. Il consiglio direttivo avrà la responsabilità ultima dell'adozione delle decisioni, ma potrà scegliere di delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti o parte del potere decisionale. Il consiglio di vigilanza sarà guidato da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sarà composto, in aggiunta ad essi, di quattro rappresentanti della BCE e di un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale o altra autorità nazionale competente.

4.5.3.     Scambio di informazioni

Per l'esercizio dei compiti di vigilanza, la BCE sarà tenuta a rispettare gli obblighi inerenti al segreto professionale previsti dalla normativa bancaria dell'UE e potrà scambiare informazioni con le pertinenti autorità nazionali alle condizioni ivi stabilite.

4.6.        Entrata in vigore e revisione

In considerazione dell'urgenza di istituire un meccanismo di vigilanza unico efficace, il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Per facilitare l'avvio del meccanismo è prevista una sua introduzione graduale, per cui dal 1° gennaio 2013 la BCE avrà la possibilità di svolgere i suoi compiti di vigilanza nei confronti di tutti gli enti creditizi, in particolare di quelli che hanno ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica, mentre gli enti creditizi di maggiore importanza sistemica a livello europeo saranno assoggettati alla vigilanza della BCE a partire dal 1° luglio 2013. Nei confronti di tutte le altre banche la BCE assumerà pienamente i suoi compiti al più tardi a partire dal 1° gennaio 2014.

Si prevede che la direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il regolamento sui requisiti prudenziali relativi agli enti creditizi e alle imprese di investimento proposti dalla Commissione il 20 luglio 2011 (pacchetto CRD4)[1] entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e la BCE sarà pertanto in grado di esercitare i suoi compiti di vigilanza sulla base di tali atti. In caso di mancato rispetto di questi termini, una specifica disposizione transitoria consente alla BCE di svolgere i suoi compiti sulla base delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (CRD3).

Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull'esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico e con le procedure previste dal presente regolamento.

5.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha nessuna incidenza sul bilancio dell'Unione, in quanto ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 1, del TFUE, il bilancio della BCE non fa parte del bilancio dell'Unione.

2012/0242 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere della Banca centrale europea[3],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in particolare all'interno della zona euro.

(2)       Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.

(3)       Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.

(4)       Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del settore bancario in tutta l'Unione. Per preservare e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza.

(5)       In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso.

(6)       L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)[4], e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)[5], e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)[6], hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi istituti finanziari dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei.

(7)       Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"[7], del 13 aprile 2000, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea[8], del 21 novembre 2002.

(8)       Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.

(9)       Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

(10)     Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. Il meccanismo di vigilanza unico costituite il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamente del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere.

(11)     In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nella zona euro.

(12)     È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale.

(13)     La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti.

(14)     L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni.

(15)     È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite negli atti legislativi dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale.

(16)     Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi.

(17)     La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che, nei casi previsti specificamente dagli atti dell'Unione, la BCE abbia il compito di assicurare il rispetto di tali norme, di fissare requisiti prudenziali più elevati e di applicare misure aggiuntive agli enti creditizi.

(18)     Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. È opportuno attribuire alla BCE il compito di imporre tali riserve e di accertare che gli enti creditizi vi si conformino.

(19)     La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.

(20)     I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista.

(21)     Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. In attesa che i poteri di risoluzione delle crisi siano conferiti ad un organo europeo, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

(22)     Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(23)     È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione.

(24)     Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF.

(25)     Per assicurare la coerenza fra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il processo decisionale interno all'ABE, occorre che la BCE coordini la posizione comune tra i rappresentanti delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti nelle materie di competenza della BCE.

(26)     Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE soltanto quando la normativa dell'Unione adottata dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE o gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE non disciplinano talune materie necessarie per il corretto assolvimento dei compiti della BCE ovvero non li disciplinano in modo sufficientemente particolareggiato.

(27)     Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni[9], la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.

(28)     Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali assistano la BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.

(29)     Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. Occorre che le condizioni in base alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza consentano la partecipazione più ampia possibile di detti rappresentanti, tenendo conto dei limiti derivanti dallo statuto del SEBC e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'integrità del suo processo decisionale.

(30)     Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotala dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.

(31)     Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco. È opportuno che tali poteri si applichino agli enti soggetti alla vigilanza, alle persone che partecipato alle attività di detti enti e di terzi collegati, ai terzi a cui gli enti hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti associate o collegate strettamente e in modo sostanziale alle attività di tali enti, incluso il personale dell'impresa soggetta a vigilanza che non partecipi direttamente alle sue attività, ma che, in ragione delle funzioni che ricopre nell'impresa, può detenere informazioni importanti su questioni specifiche e su imprese specifiche che hanno fornito servizi all'impresa. Occorre che la BCE possa richiedere informazioni su semplice richiesta e che il destinatario della richiesta non sia tenuto a fornire l'informazione; tuttavia, qualora egli fornisca volontariamente le informazioni, occorre che esse siano esatte o non fuorvianti e siano messe a disposizione senza indugio. Occorre che la BCE possa richiedere le informazioni anche mediante decisione.

(32)     Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.

(33)     Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati.

(34)     L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e rispettivamente al Consiglio dell'Unione europea e all'Eurogruppo quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.

(35)     La BCE è competente ad esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti finanziari e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni.

(36)     Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno che il consiglio di vigilanza sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente eletti dal consiglio direttivo della BCE e sia inoltre composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la Commissione europea partecipino al consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Lo svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE impone l'adozione di un gran numero di atti e decisioni tecnicamente complessi, tra cui le decisioni relative a singoli enti creditizi. Per svolgere efficacemente detti compiti secondo il principio della separazione rispetto ai compiti relativi alla politica monetaria, occorre che il consiglio direttivo della BCE possa delegare al consiglio di vigilanza taluni compiti di vigilanza ben definiti e le relative decisioni, ferme restando la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo, che può impartire al consiglio di vigilanza istruzioni e linee guida. Il consiglio di vigilanza può farsi assistere da un comitato direttivo, a composizione più ristretta.

(37)     Occorre che il consiglio di vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza, Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.

(38)     Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

(39)     Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti in primo luogo dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE deve quindi essere finanziato, almeno in parte, imponendo agli enti creditizi il pagamento di una commissione. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.

(40)     Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra le autorità di vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti.

(41)     Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

(42)     La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[10] e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[11], si applicano pienamente al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(43)     Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[12]. La BCE ha inoltre aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

(44)     Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. Occorre aumentare gradualmente il numero di banche sottoposte alla vigilanza della BCE, in funzione dell'importanza che la vigilanza su di esse riveste al fine di assicurare la stabilità finanziaria. In una prima fase occorre che la BCE possa svolgere i suoi compiti di vigilanza in relazione a qualsiasi banca, in particolare le banche che hanno richiesto o ottenuto assistenza finanziaria pubblica. Successivamente occorre estendere i compiti di vigilanza alle banche di grande importanza sistemica sul piano europeo, sulla base del totale delle loro esposizioni e delle loro attività transnazionali. È necessario calcolare il totale delle esposizioni secondo le metodologie definite nell'accordo di Basilea III del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla definizione di capitale di base di classe 1. È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(45)     Il quadro vigente in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari è costituito da direttive che prevedono un numero significativo di opzioni e facoltà discrezionali per gli Stati membri nella definizione dei poteri delle autorità competenti. In attesa dell'adozione di nuovi atti legislativi dell'Unione che fissino i poteri attribuiti direttamente alle autorità competenti senza riferimento alle opzioni e facoltà discrezionali degli Stati membri, la BCE non può prendere decisioni direttamente applicabili agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista. Nella fase transitoria, occorre che la BCE eserciti i suoi compiti unicamente dando istruzioni alle autorità competenti nazionali.

(46)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(47)     Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di promuovere la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, avendo debito riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

(2) "autorità nazionale competente": l'autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)[13], e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)[14];

(3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

(4) "società di partecipazione finanziaria": una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;

(5) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario[15];

(6) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE.

Capo II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 4

Compiti attribuiti alla BCE

1.           In conformità alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione la BCE ha competenza esclusiva dell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

(a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi;

(b) valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni in enti creditizi;

(c) accertare l'osservanza degli atti dell'Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali sotto forma di requisiti in materia di fondi propri, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;

(d) esclusivamente nei casi specificati dagli atti dell'Unione, imporre requisiti prudenziali più elevati e applicare misure aggiuntive agli enti creditizi;

(e) imporre agli enti creditizi di detenere riserve di capitale in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla lettera c), tra cui la fissazione di tassi di riserva di capitale anticiclici e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali nei casi specificati negli atti dell'Unione;

(f) applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno;

(g) accertare se i dispositivi, strategie, processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente previsti dagli atti dell'Unione;

(h) sottoporre gli enti creditizi a prove di stress prudenziali a supporto della valutazione prudenziale;

(i) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

(j) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;

(k) svolgere, in coordinamento con le pertinenti autorità di risoluzione della crisi, i compiti di vigilanza collegati all'intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, compresi i piani di risanamento e i dispositivi di sostegno finanziario infragruppo;

(l) coordinare ed esprimere, nelle materie relative ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell'Autorità bancaria europea.

2.           Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve i compiti di cui al paragrafo 1 di competenza delle autorità nazionali competenti dello Stato membro partecipante.

3.           Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione e conformemente ad essa, in particolare gli atti normativi e di altra natura, la BCE può, per quanto necessario all'assolvimento dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti dal presente regolamento, adottare regolamenti e raccomandazioni e prendere decisioni al fine di dare attuazione o applicazione alla normativa dell'Unione.

4.           Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non menzionati nel presente regolamento e i relativi poteri.

Articolo 5

Autorità nazionali

1.           La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti.

2.           Le autorità nazionali competenti assistono la BCE, su sua richiesta, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4.

3.           La BCE organizza le modalità pratiche per l'attuazione del paragrafo 2 da parte delle autorità di vigilanza nazionali nell'esercizio dei suoi compiti. Essa definisce chiaramente il quadro e le condizioni per lo svolgimento di dette attività da parte delle autorità nazionali competenti.

4.           Le autorità nazionali competenti si attengono alle istruzioni impartite dalla BCE.

Articolo 6

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti

1.           Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare orientamenti o rivolgere richieste all'autorità nazionale competente dello Stato membro non partecipante.

2.           La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non partecipante è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 in relazione a tutti gli enti creditizi in esso stabiliti;

(b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:

– ad assicurare che la propria autorità nazionale competente rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;

– a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;

(c) lo Stato membro ha adottato atti giuridici nazionali per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.

3.           La decisione di cui al paragrafo 2 determina, in conformità allo statuto del SEBC e della BCE, le condizioni alle quali i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo partecipano alle attività del consiglio di vigilanza.

4.           La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.

5.           La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, ne fa richiesta all'autorità nazionale competente indicando i termini pertinenti. I termini pertinenti non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.           La BCE può decidere di porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro quando questo non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere da a) a c) ovvero quando la sua autorità competente non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

Articolo 7

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione, la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

Capo III

Poteri di vigilanza e di indagine

Articolo 8

Poteri di vigilanza e di indagine

1            Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità competente negli Stati membri partecipanti ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri e degli obblighi che detti atti conferiscono alle autorità competenti.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE è considerata autorità designata ai sensi dei pertinenti atti normativi dell'Unione e dispone dei poteri che detti atti conferiscono alle autorità designate.

2            Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la BCE dispone dei poteri di indagine previsti nella sezione I.

SEZIONE 1

Poteri di indagine

Articolo 9

Richieste di informazioni

1.           Con semplice richiesta ovvero mediante decisione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:

(a) enti creditizi;

(b) società di partecipazione finanziaria;

(c) società di partecipazione finanziaria mista;

(d) società di partecipazione mista;

(e) persone fisiche coinvolte nelle attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) e terzi collegati;

(f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;

(g) persone fisiche altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le attività dei soggetti di cui alle lettere da a) a d),

(h) autorità competenti nazionali.

2.           I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste.

Articolo 10

Indagini generali

1.           Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g). A tal fine la BCE ha il poter di:

(i) chiedere la presentazione di documenti:

(j) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

(k) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

(l) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

2.           I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali presta l'assistenza necessaria, incluso l'accesso dalla BCE ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 11

Ispezioni in loco

1.           Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 12, tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a g). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

2.           I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.           I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera da a) a g), sono tenuti a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione della BCE.

4.           I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, e le persone fisiche da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda della BCE, ai funzionari e alle altre persone fisiche autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro partecipante in questione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

5.           Qualora i funzionari della BCE e le altre persone fisiche da essa autorizzate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro partecipante presta loro l'assistenza necessaria.

Articolo 12

Autorizzazione giudiziaria

1.           Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

2.           Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti normativi dell'Unione applicabili, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

SEZIONE 2

Poteri di vigilanza specifici

Articolo 13

Autorizzazione

1.           La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.

Se l'ente creditizio soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta una decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. La decisione è notificata alla BCE e all'ente creditizio interessato.

Al ricevimento della proposta dell'autorità nazionale competente di cui al secondo comma, la BCE rilascia l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione. La decisione è notificata all'ente creditizio interessato.

2.           La BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dagli atti dell'Unione, di propria iniziativa oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stabilito.

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE può revocare l'autorizzazione.

Articolo 14

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1.           Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dagli atti dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.

2.           Le disposizioni previste dagli atti dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando le autorità competenti in questione sono autorità competenti di Stati membri partecipanti.

Articolo 15

Sanzioni

1.           Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla normativa dell'Unione, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente.

2.           Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al primo comma è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

3.           Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel valutare l'opportunità di imporre una sanzione e nel determinare la sanzione appropriata, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti stabilite nella normativa dell'Unione.

4.           La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio.

5.           Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione della legislazione nazionale di recepimento delle pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione o ad altri soggetti responsabili, a norma della legislazione nazionale, della violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

6.           La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, la BCE pubblica le sanzioni in forma anonima.

7.           Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

Capo IV

Principi organizzativi

Articolo 16

Indipendenza

1.           Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE agisce in modo indipendente.

2.           Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano detta indipendenza.

Articolo 17

Responsabilità

La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.

Articolo 18

Separazione dalla funzione di politica monetaria

3.           Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.

4.           La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento separandoli dai compiti di politica monetaria e da qualsiasi altro compito. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferisco con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito.

5.           La BCE adotta le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale.

Articolo 19

Consiglio di vigilanza

6.           È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di quattro rappresentanti della BCE, nominati dal comitato esecutivo della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in seguito "consiglio di vigilanza").

7.           Il consiglio di vigilanza è inoltre composto da un presidente, eletto dai membri del consiglio direttivo tra i suoi membri, ad eccezione del presidente, del comitato direttivo, e da un vicepresidente eletto dai membri del consiglio direttivo della BCE fra i suoi membri.

8.           Il consiglio direttivo della BCE può delegare al consiglio di vigilanza compiti di vigilanza circoscritti, e le relative decisioni, riguardanti singoli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero un loro gruppo identificabile, fatte salve la supervisione e la responsabilità del consiglio direttivo.

9.           Il consiglio di vigilanza può nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione delle riunioni.

10.         I rappresentanti dell'autorità competente degli Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6 prendono parte alle attività del consiglio di vigilanza secondo le condizioni stabilite nella decisione adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, conformemente allo statuto del SEBC e della BCE.

11.         Il presidente dell'Autorità bancaria europea e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori.

12.         Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno del consiglio di vigilanza, comprese le norme sul mandato del presidente e del vicepresidente. Il mandato, non rinnovabile, non è superiore a cinque anni.

Articolo 20

Segreto professionale e scambio di informazioni

1.           I membri del consiglio di vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto nell'articolo 37 del Protocollo n. 4 e negli atti normativi dell'Unione applicabili.

2.           Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dai pertinenti atti normativi dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della normativa dell'Unione.

Articolo 21

Relazioni

13.         La BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

14.         Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri non partecipanti con i quali è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 6.

15.         A richiesta del Parlamento europeo, le sue commissioni competenti possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza.

16.         La BCE risponde, oralmente o per iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo o dall'Eurogruppo.

Articolo 22

Risorse

La BCE assegna le risorse necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 23

Bilancio

17.         Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento sono computate in una sezione distinta del suo bilancio.

18.         Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 22 la BCE riferisce in dettaglio sulla sezione del bilancio dedicata alla vigilanza. Pubblica i conti annuali dettagliati relativi alla sezione del bilancio dedicata alla vigilanza a norma dell'articolo 26.2 dello statuto della BCE e del SEBC.

Articolo 24

Commissioni di vigilanza

1.           La BCE impone agli enti creditizi il pagamento di commissioni a copertura delle spese relative ai compiti di vigilanza, per un importo che non supera le spese.

2.           L'importo della commissione imposta all'ente creditizio è proporzionato alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio.

Articolo 25

Scambio di personale

19.         La BCE assicura formule appropriate di scambio e di distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.

20.         Laddove appropriato, la BCE dispone che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza su un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 26

Riesame

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2015. La relazione valuta tra l'altro:

a) il funzionamento della BCE nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria;

b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

c) l'interazione tra la BCE e l'Autorità bancaria europea;

d) l'adeguatezza delle modalità di governance, compresa la composizione del consiglio di vigilanza.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

21.         A decorrere dal 1° luglio 2013 la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti anche nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista più significativi di importanza sistemica a livello europeo al massimo livello di consolidamento, sulla base delle loro dimensioni, risultanti dalla somma del valore delle esposizioni di tutte le attività e di tutte le passività fuori bilancio non dedotte in sede di determinazione del capitale di base di classe 1 a fini regolamentari, e delle loro attività transfrontaliere, risultanti da crediti intergiurisdizionali, quali depositi e altre attività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari aventi sede in altri paesi e delle loro passività intergiurisdizionali, quali prestiti e altre passività relativi a clienti o ad altri operatori finanziari aventi sede in un altro paese, che il 1° gennaio 2013 rappresentano insieme almeno la metà del settore bancario di tutta la zona euro. La BCE adotta e rende pubblico l'elenco di detti istituti prima del 1° marzo 2013.

22.         La BCE assume pienamente i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento al più tardi il 1° gennaio 2014.

23.         Prima del 1° gennaio 2014 la BCE può, mediante decisione indirizzata all'ente creditizio, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista e all'autorità nazionale competente degli Stati membri partecipanti in questione, iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in particolare quando l'ente creditizio, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista ha ricevuto o chiesto assistenza finanziaria pubblica.

24.         A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.

25.         In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, all'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'abrogazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alla loro sostituzione con nuove atti dell'Unione, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei pertinenti poteri loro conferiti.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'entrata in vigore di atti legislativi in materia di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario che autorizzino la BCE a esercitare i poteri delle autorità competenti, la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 2), lettera j), impartendo istruzioni alle autorità nazionali competenti sull'esercizio dei poteri loro conferiti.

26.         Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2011) 452 e COM(2011) 453 del 20 luglio 2011.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

[5]               GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.

[6]               GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

[7]               GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

[8]               GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

[9]               GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

[10]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[11]             GU L 8 del 12.01.2001, pag. 1.

[12]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[13]             GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[14]             GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.

[15]             GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

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