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Document 52012PC0206
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of vouchers
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher")
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher")
/* COM/2012/0206 final - 2012/0102 (CNS) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher") /* COM/2012/0206 final - 2012/0102 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione
e obiettivi della proposta Né la Sesta
direttiva IVA[1]
né la direttiva IVA[2]
prevedono norme per il trattamento delle operazioni che comportano l'uso di
buoni ("voucher"). L'utilizzo di un buono in un'operazione imponibile
può avere ripercussioni sulla base imponibile, sul momento dell'operazione e
anche, in determinate circostanze, sul luogo dell'imposizione. L'incertezza sul
trattamento fiscale appropriato può tuttavia rivelarsi problematica per le
operazioni transfrontaliere e per le operazioni a catena nell'ambito della
distribuzione commerciale dei buoni. L'assenza di
norme comuni ha obbligato gli Stati membri a mettere a punto soluzioni proprie,
inevitabilmente non coordinate. Le incoerenze che ne derivano nell'ambito dell'imposizione
causano problemi quali la doppia imposizione o la non imposizione, oltre a
contribuire all'evasione fiscale e a creare ostacoli all'innovazione
imprenditoriale. L'accresciuta funzionalità dei buoni ha inoltre reso meno chiara
la distinzione tra i buoni e gli strumenti di pagamento più generalizzati. Il mondo ha
conosciuto una profonda evoluzione dall'adozione delle norme comuni sull'IVA
nel 1977 e l'uso accresciuto dei buoni è solo uno dei numerosi cambiamenti che
hanno trasformato il modo in cui le imprese concludono affari, introducendo
complessità che all'epoca non erano previste. La Corte di
giustizia dell'Unione europea (di seguito "la Corte") è stata più
volte invitata a chiarire le modalità di applicazione delle direttive IVA in
tali casi. Per quanto riguarda i buoni, sono stati forniti alcuni orientamenti,
ma altri problemi sono rimasti insoluti. La presente proposta mira ad
affrontare tali questioni chiarendo e armonizzando le norme della legislazione
dell'UE sul regime IVA applicabile ai buoni. Contesto
generale Con la presente proposta legislativa la
Commissione intende apportare chiarezza, che deve estendersi alle conseguenze
fiscali dei diversi tipi di buoni nel momento in cui sono emessi, distribuiti o
riscattati, all'interno di un unico Stato membro o nell'ambito di operazioni
che coinvolgono più Stati membri. Che cos'è un
buono ("voucher")? Ai fini delle norme sull'IVA un buono ("voucher")
è uno strumento che conferisce al detentore il diritto a beneficiare di determinati
beni o servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso su una cessione di beni o
una prestazione di servizi. L'emittente si assume l'obbligo di cedere i beni o
di prestare i servizi, di accordare uno sconto o di versare un rimborso. Un buono può presentarsi in forma elettronica
o fisica e in genere risponde a un obiettivo essenziale di natura commerciale o
promozionale, che può essere quello di promuovere la cessione di determinati
beni o la prestazione di determinati servizi oppure di accelerare il pagamento
di particolari beni o servizi. In altri termini, un buono mira a sviluppare il
mercato dei beni o dei servizi, a fidelizzare i clienti o a facilitare il
processo di pagamento. Questi obiettivi aiutano a distinguere il buono da
strumenti, quali i traveller's cheques, la cui unica finalità è effettuare
pagamenti. Qualsiasi strumento la cui finalità consiste
unicamente nell'effettuare pagamenti non rientra nella definizione di buono ai
fini dell'IVA. Per i meri servizi di pagamento si applicano altre norme IVA. Esistono diversi tipi di buoni. Alcuni sono
emessi dietro pagamento di un corrispettivo e attualmente possono essere
tassati al momento della vendita o del riscatto, in funzione dell'approccio dei
singoli Stati membri. Un buono può inoltre essere emesso a titolo gratuito e
conferire al detentore il diritto alla cessione di determinati beni o alla
prestazione di determinati servizi senza ulteriori oneri. Tale cessione o
prestazione può essere considerata alla stregua di un regalo aziendale. Un buono
sconto gratuito che conferisce al detentore il diritto di ricevere uno sconto
su un'operazione successiva può essere considerato semplicemente come un
obbligo a concedere una riduzione di prezzo. Un diritto ad uno sconto su tutti gli acquisti
effettuati in un determinato periodo di tempo non è invece considerato un buono
ai fini della presente proposta, anche se concesso dietro pagamento, in quanto
è indipendente dalle operazioni di acquisto. Il carattere aperto di tale
diritto (anche se limitato nel tempo) è infatti diverso da quello di un buono
sconto, che corrisponde a un diritto puntuale e correlato a una cessione o
prestazione specifica. Questo non significa tuttavia che tale servizio non
sarà tassato. Quali
aspetti dell'attuale regime IVA applicabile ai buoni necessitano di particolare
attenzione? La questione fondamentale riguarda la
determinazione del momento in cui le operazioni legate a un buono devono essere
tassate. In assenza di norme comuni, le pratiche degli Stati membri non sono
coordinate. Alcuni tassano i tipi più comuni di buoni al momento dell'emissione,
mentre altri li tassano al momento del riscatto, creando così incertezza per le
imprese, in particolare quelle che intendono sfruttare le opportunità offerte
dal mercato unico. Quando un buono è emesso in uno Stato membro e utilizzato in
un altro, le divergenze in materia di tassazione possono comportare, in
pratica, la doppia imposizione o la non imposizione. Occorre precisare la linea divisoria tra i
buoni (le cui norme in materia di IVA formano oggetto della presente proposta)
e lo sviluppo di sistemi innovativi di pagamento (il cui trattamento ai fini
dell'IVA è contemplato in altre disposizioni della direttiva IVA). Spesso i buoni giungono nelle mani dei
consumatori attraverso una catena di distributori (in particolare, i buoni
prepagati per le telecomunicazioni). Anche in questo caso l'assenza di norme
comuni ha portato ad un approccio frammentario, che talvolta comporta accordi
locali caratterizzati da condizioni favorevoli e che ostacola lo sviluppo di
modelli di business intraunionali. I buoni sconto possono comportare un rimborso
da parte del fabbricante o del distributore (che emette i buoni sconto) al
dettagliante per compensare la riduzione di prezzo accordata a un cliente dietro
consegna del buono. Le norme vigenti, interpretate dalla Corte, sono complesse
e difficili da applicare in pratica. Un approccio più adeguato è veramente
necessario. 2. PROPOSTE PRESENTATE Per risolvere questi problemi si prevede di
apportare modifiche della direttiva IVA che possono essere suddivise in cinque
categorie. 1. Definizione dei buoni ("voucher")
ai fini dell'IVA Occorre innanzi tutto chiarire che cosa si
intende per buono ("voucher") ai fini dell'IVA. A tal fine è
necessario introdurre un nuovo articolo 30 bis. È necessario che la
direttiva IVA precisi chiaramente quali buoni devono essere tassati al momento
dell'emissione e quali devono essere tassati solo al momento del riscatto. I
primo sono definiti "buoni monouso", mentre i secondi "buoni
multiuso". Per operare questa distinzione occorre stabilire se le
informazioni necessarie per la tassazione sono disponibili al momento dell'emissione
del buono o se la tassazione deve essere effettuata al momento del riscatto, in
quanto l'utilizzo finale è lasciato alla scelta del consumatore. È inoltre
necessario garantire che continuino ad essere trattati nello stesso modo gli
strumenti attualmente utilizzabili per il pagamento in diversi punti vendita
non collegati fra loro, che adesso non sono in generale considerati buoni. L'innovazione nella fornitura di servizi di
pagamento ha reso meno netta la distinzione tra buoni e sistemi di pagamento
tradizionali. L'articolo 30 bis apporta inoltre la necessaria chiarezza
sui limiti della nozione di buoni ai fini dell'IVA. 2. Momento dell'imposizione Una volta definiti i diversi tipi di buoni, è
necessario apportare ulteriori modifiche per garantire che il trattamento
corretto ai fini dell'IVA sia chiaro. Le norme vigenti relative al momento dell'esigibilità
dell'imposta (articolo 65) devono essere modificate per assicurare che i
buoni monouso siano assoggettati all'IVA nel momento in cui sono emessi e
pagati. Per evitare confusione, l'attribuzione del
diritto intrinseco al buono e la corrispondente cessione di beni o prestazione
di servizi non possono essere considerate operazioni distinte. I buoni monouso
sono tassati al momento dell'emissione, per cui questo potenziale problema non
sorgerà. Per i buoni che non sono tassati all'emissione, in quanto il luogo e l'aliquota
della tassazione non possono ancora essere stabiliti, è necessario che l'imposta
divenga esigibile solo nel momento in cui i beni o i servizi corrispondenti
sono ceduti o prestati. Per garantire che questa disposizione sia
effettivamente rispettata si propone un nuovo articolo 30 ter, il quale
precisa che l'emissione di un buono e la successiva cessione di beni o
prestazione di servizi costituiscono un'operazione unica ai fini dell'IVA. 3. Norme relative alla
distribuzione Una volta stabilito dalla direttiva IVA che i
buoni multiuso devono essere tassati al momento del riscatto, occorre
affrontare alcune questioni relative alla loro distribuzione. Prima di arrivare
nelle mani dei consumatori, spesso questi buoni passano attraverso una catena
di distributori. Anche se l'operazione corrispondente non deve essere tassata
prima dell'effettiva cessione di beni o prestazione di servizi, la
distribuzione commerciale di un buono multiuso rappresenta di per sé la
fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o
prestazione corrispondente. Quando il buono multiuso cambia di mano in una
catena di distribuzione, la base imponibile del servizio corrispondente può
essere misurata tramite l'evoluzione del valore del buono. Se un distributore acquista
un buono per X e successivamente lo vende per una cifra più elevata (X più Y),
l'incremento Y aggiunge valore al servizio di distribuzione fornito. Dato che le catene di distribuzione per i
buoni multiuso si possono estendere al territorio di più Stati membri, sono
necessarie norme comuni per individuare e quantificare tale servizio di
distribuzione. La nuova lettera d) aggiunta all'articolo 25 precisa che la
distribuzione costituisce la fornitura di un servizio ai fini della direttiva
IVA. Il calcolo della base imponibile per questo servizio è oggetto del nuovo
articolo 74 ter. Per facilitare il calcolo della base
imponibile per ciascuna fase della catena di distribuzione, un concetto di
valore nominale è stabilito e definito all'articolo 74 bis come il
corrispettivo totale percepito dall'emittente di buono multiuso, il che
equivale a sua volta alla base imponibile (più IVA) imputabile alla cessione di
beni o alla prestazione di servizi corrispondente. L'impostazione utilizzata in queste due
disposizioni garantisce che la totalità delle operazioni imponibili associate a
un buono multiuso — ossia la fornitura di un servizio di distribuzione e la
cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente — sia descritta e
tassata in modo esaustivo, neutrale e trasparente. 4. Buoni sconto Le difficoltà con i buoni sconto sorgono
quando, in ultima analisi, lo sconto è a carico dell'emittente del buono
anziché del fornitore che accetta il buono. Per evitare una serie complessa di
adeguamenti si propone di trattare tale sconto come una prestazione distinta di
un servizio reso dal fornitore che accetta il buono all'emittente del buono
stesso. Le misure necessarie a tal fine sono enunciate nella nuova lettera e)
dell'articolo 25 e nell'articolo 74 quater. 5. Altre modifiche tecniche o
correlate Occorrerà apportare ulteriori modifiche
tecniche alla direttiva IVA per garantire l'adeguato funzionamento di tali
soluzioni, in particolare per quanto riguarda il diritto a detrazione
(articolo 169), il soggetto debitore dell'imposta (articolo 193) ed
altri obblighi (articolo 272). Modifiche tecniche degli articoli 28 e 65
sono necessarie per il corretto trattamento, rispettivamente, dei buoni monouso
e dei buoni multiuso. 3. SPIEGAZIONE TECNICA DEI
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA Definizione di buoni ("voucher")
e diversi criteri applicabili, compreso quello relativo al momento dell'imposizione
(articolo 30 bis, paragrafi 1 e 2, e
articolo 30 ter) Le norme in materia di IVA devono definire in
modo chiaro e coerente il momento in cui l'imposta diviene esigibile. Se le
informazioni necessarie per una decisione corretta in materia di tassazione non
sono disponibili al momento della prima emissione di un buono, ne consegue che,
in pratica, la tassazione può essere effettuata solo al momento del riscatto.
Poiché la direttiva IVA non fornisce alcuna indicazione al riguardo, non esiste
un consenso su quali buoni debbano essere tassati al momento dell'emissione e
quali al momento del riscatto. Di conseguenza, uno Stato membro considererà un
determinato tipo di buono (ad esempio, un credito telefonico prepagato[3]) come il versamento di un
acconto da tassare all'emissione, mentre per lo stesso tipo di buono un altro
Stato membro tasserà la cessione o prestazione finale[4]. Se un buono è emesso nel primo
e riscattato nel secondo, entrambi gli Stati applicheranno l'IVA sulla stessa
cessione o prestazione. Entrambe le posizioni sono legittime, ma il risultato è
una doppia imposizione. Nella situazione opposta nessuno Stato membro applicherebbe
l'IVA e il risultato sarebbe una non imposizione. La doppia imposizione derivante da incoerenze
di questo tipo può ostacolare, e di fatto ostacola, gli accordi commerciali
intesi a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato unico. Al contrario,
la non imposizione non intenzionale dovuta a incoerenze può essere sfruttata a
fini abusivi. Per rimediare a questo problema la proposta
comincia col definire i buoni e le loro principali categorie, distinguendo in
particolare tra buoni monouso e buoni multiuso. Un buono monouso conferisce al detentore il
diritto di ricevere determinati beni o servizi nei casi in cui il livello di
tassazione (in particolare, l'aliquota dell'IVA), l'identità del cessionario o
del prestatore e lo Stato membro in cui ha luogo la cessione di beni o la
prestazione di servizi corrispondente possono essere individuati con certezza
fin dall'inizio. L'IVA è assolta quando il buono è venduto. Un esempio di un
buono monouso è il caso in cui un prestatore di servizi vende buoni
(direttamente o tramite un agente) che conferiscono il diritto alla prestazione
di un determinato servizio (ad esempio, telecomunicazioni) in un particolare
Stato membro. Un buono multiuso conferisce al detentore il
diritto di ricevere beni o servizi nei casi in cui tali beni o servizi o lo
Stato membro in cui devono essere ceduti o prestati e tassati non sono
individuati con sufficiente precisione da poter fissare l'IVA al momento dell'emissione
del buono. Un esempio è il caso di una catena di alberghi internazionale che
cerca di promuovere i propri prodotti mediante buoni che possono essere
riscattati per un soggiorno in uno dei propri alberghi in uno qualsiasi di più
Stati membri. Un altro esempio è il caso in cui un credito prepagato può essere
utilizzato per le telecomunicazioni (aliquota normale dell'IVA) o per i
trasporti pubblici (che possono beneficiare di un'aliquota ridotta). Distinzione tra buoni e strumenti di
pagamento (articolo 30 bis, paragrafo 2) Considerati i diversi regimi dell'IVA, la neutralità
richiede che sia stabilita una netta distinzione tra buoni e mezzi di pagamento
più generali che tenga conto della loro natura intrinseca. Se un semplice
metodo di pagamento acquisisce alcune delle caratteristiche associate ai buoni
(ad esempio, una carta ricaricabile o un credito prepagato memorizzato su un
telefono cellulare o collegato allo stesso), è necessario esaminare
attentamente la natura essenziale del suo funzionamento. Il riscatto di un
buono contro beni o servizi non costituisce un pagamento, ma piuttosto l'esercizio
di un diritto successivo a un pagamento che ha avuto luogo quando il buono è
stato emesso o ha cambiato mani. D'altro lato, quando un credito prepagato o
memorizzato è utilizzato per coprire il costo di beni o servizi, il diritto a
beneficiare di tali beni o servizi nasce solo nel momento in cui è effettuato
il pagamento. Dal punto di vista concettuale si tratta di una differenza
fondamentale rispetto all'esercizio di un diritto acquisito da parte del
detentore del buono. I buoni dovrebbero sempre comportare una
cessione di beni o una fornitura di servizi e sono spesso emessi per promuovere
le vendite di un particolare fornitore o gruppo di fornitori o per facilitare
gli acquisti. Tali caratteristiche, se combinate al diritto di ricevere beni o
servizi (corrispondente all'obbligo di cedere detti beni o di prestare detti
servizi), svolgono una funzione importante nel distinguere i buoni dagli
strumenti di pagamento più generali (che non includono tale diritto
specifico). L'aumento del numero di dispositivi mobili
rafforza la necessità di operare una chiara distinzione tra i crediti prepagati
per le telecomunicazioni (che sono buoni) e, più in generale, i servizi di
pagamento mobile, che probabilmente sfruttano il sistema di fatturazione
anticipata dei primi. I sistemi di pagamento mobile generalmente consentono a
un consumatore, utilizzando un telefono cellulare, di pagare per una gamma
crescente di beni e servizi oltre ai servizi di telecomunicazioni (e anche di
effettuare trasferimenti di denaro). Se il sistema ha l'obiettivo di
facilitare il pagamento di una gamma estesa, o anche illimitata, di articoli,
che possono comprendere contenuti (file musicali, giochi, carte geografiche,
dati, ecc.), altri servizi (parcheggio, ecc.) o beni (ad esempio da un
distributore automatico), risulta tuttavia difficile considerarlo alla stregua
di un buono. La distinzione tra un buono multiuso (il cui detentore ha accesso
a servizi di telecomunicazioni e ad altri servizi o beni specificati) e un servizio
di pagamento (la cui finalità consiste nel facilitare la spesa di un credito
prepagato per acquistare beni o servizi, anche forniti da prestatori terzi) si
fonda sull'esistenza di un diritto a ricevere beni o servizi. Gli strumenti che possono presentare alcune
caratteristiche dei buoni, ma la cui funzione principale è quella di servire
come mezzi di pagamento, devono pertanto essere esclusi dalla definizione di
buono. Questo è l'obiettivo dell'articolo 30 bis, paragrafo 2. Buoni distribuiti all'interno di una catena
(articolo 25, lettera d)), articolo 74 bis
e articolo 74 ter) I buoni possono essere distribuiti in molti
modi (ad esempio, tramite quotidiani, intermediari, prodotti dei supermercati,
ecc.). Dato che i buoni monouso possono essere tassati
all'emissione, la loro distribuzione è relativamente semplice. La distribuzione
dei buoni multiuso tramite intermediari in una catena di vendita può invece
rivelarsi complessa. Esistono numerosi modelli, ma secondo uno di
questi il prezzo a cui l'emittente vende il buono multiuso all'inizio della
catena è diverso dal prezzo pagato dal consumatore alla fine della catena a
causa dei margini commerciali applicati dai distributori. Il consumatore che
acquista il buono multiuso alla fine della catena paga un prezzo più elevato
del corrispettivo ottenuto dall'emittente del buono all'inizio della catena. Se
il margine non è contabilizzato correttamente, ci sarà una divergenza tra l'IVA
(a valle) dell'emittente e l'IVA (a monte) che il cliente, se è un soggetto passivo
con diritto a detrazione, si aspetta di trovare sulla fattura. Situazioni di questo tipo sono comuni nella
distribuzione dei buoni prepagati per le telecomunicazioni. Per rimediare a questo problema si propone di
introdurre un concetto di valore nominale, ossia un valore costante fissato
dall'emittente del buono multiuso all'inizio, e di considerare qualsiasi
differenza positiva tra questo valore nominale e il prezzo pagato da un
distributore del buono multiuso come il corrispettivo di un servizio di
distribuzione. Il distributore (D1) fornisce un servizio di distribuzione
(tassato) all'emittente (issuer – I). I distributori successivi (D2)
forniscono un servizio di distribuzione analogo al distributore precedente (che
ha loro venduto il buono multiuso). Il meccanismo può essere illustrato come
segue: In questo esempio la società I (fornitrice di
telecomunicazioni) vende un buono multiuso a un distributore (D1) per un valore
nominale di 100 euro. D1 paga 80 euro all'emittente. La differenza tra il
valore nominale e il prezzo pagato è di 20 euro. Tale importo è considerato il
corrispettivo (IVA compresa) per il servizio di distribuzione fornito dal
distributore alla società di telecomunicazioni. D1 emetterà una fattura a I indicante il costo
del servizio di distribuzione e l'IVA imponibile. Nell'ipotesi di un'aliquota
IVA del 25%, il servizio di distribuzione sarà di 16 euro e l'IVA di 4 euro. D1 vende poi il buono multiuso a un
subdistributore, D2, per 90 euro. D2 fornisce un servizio di distribuzione a D1
ed emette una fattura che riflette la differenza tra il valore nominale (100
euro) e l'importo pagato (90 euro). Il servizio sarà pertanto di 8 euro, più 2
euro di IVA. D2 vende quindi il buono al cliente finale (C)
per 100 euro. C utilizza il buono (un credito prepagato) per acquistare da I
servizi di telecomunicazioni o altri servizi. Se tali servizi sono destinati ad
uso professionale, C (un soggetto passivo) riceve una fattura da I per 100
euro, IVA compresa. In nessuna fase della catena di distribuzione
viene emessa una fattura IVA in relazione alla vendita del buono multiuso. La società I, fornitrice di telecomunicazioni
ed emittente del buono multiuso, avrà prestato servizi per un valore di
80 euro con IVA a valle di 20 euro (nell'ipotesi di un'aliquota IVA
costante del 25% per l'esempio). Essa avrà sostenuto costi di distribuzione di
16 euro (più IVA a monte di 4 euro) per consegnare il buono multiuso nelle mani
del cliente finale. Neutralità
dei buoni sconto gratuiti (articolo 25, lettera e), e articolo 74 quater) I buoni sconto gratuiti conferiscono al
detentore il diritto a beneficiare, al momento del riscatto, di uno sconto
sulla cessione di determinati beni o sulla prestazione di determinati servizi.
Se l'emittente e il fornitore che accetta il buono sono la stessa persona, la
base imponibile di tali cessioni o prestazioni è ridotta dell'importo dello
sconto (meno l'IVA inclusa). Il consumatore che acquista un prodotto del costo
di 100 euro ne pagherà quindi solo 95 se utilizza un buono sconto di 5
euro. In pratica gli articoli cui i buoni sconto si
riferiscono spesso passano per le mani di diversi soggetti passivi (quali
grossisti, distributori e dettaglianti) prima di raggiungere il cliente finale.
Lo sconto è spesso rimborsato dall'emittente (ad esempio il fabbricante) al
fornitore che accetta il buono (ad esempio un dettagliante). Può anche
succedere che il consumatore paghi il prezzo normale, ma riceva successivamente
un rimborso (cash back) dall'emittente. A tale riguardo sono sorte
difficoltà nell'individuare il corretto trattamento fiscale. Attualmente, sulla base della giurisprudenza
consolidata della Corte[5],
l'emittente originale (grossista o fabbricante) può detrarre il rimborso
effettuato a favore del fornitore che accetta il buono dal prezzo di vendita
originale dei beni cui il buono si riferisce. Per evitare una perdita fiscale
(i soggetti passivi successivi nella catena non devono rettificare l'IVA a
monte), il rimborso è considerato come un pagamento di un terzo effettuato dal
fabbricante al fornitore che accetta il buono e che deve essere aggiunto (ad
eccezione dell'IVA inclusa) alla base imponibile sulla fattura emessa da tale
fornitore al cliente. Nell'esempio di cui sopra il fornitore che accetta il
buono emetterà una fattura di 100 euro (IVA compresa) al cliente, anche se
questi ha versato solo 95 euro. Tuttavia, sussistono ancora difficoltà quando
tali adeguamenti devono essere effettuati attraverso una catena di
distribuzione (si tratta di una questione complessa e le imprese devono far
fronte a incoerenze nelle norme sulla contabilizzazione e sulla documentazione
IVA) o quando un buono è utilizzato in uno Stato membro diverso da quello di
emissione. Non esiste una soluzione facile al conflitto tra il diritto a
detrazione del cliente (quando il buono è utilizzato da un soggetto passivo per
beni o servizi destinati alla sua attività professionale) e la riduzione della
base imponibile per il fabbricante. La giurisprudenza inoltre non contempla la
situazione in cui l'emittente del buono non è la fonte del rimborso. Si propone pertanto di modificare in modo
adeguato le disposizioni esistenti. D'ora in poi il rimborso, invece di
rappresentare il corrispettivo versato da un terzo, è considerato il
corrispettivo (IVA inclusa) della fornitura di un servizio di accettazione del
buono. Invece di ridurre la base imponibile della prima vendita, il fabbricante
(che emette il buono) detrae l'IVA a monte sul servizio prestato dal fornitore
che accetta il buono. Quando un buono sconto gratuito è presentato
per essere riscattato contro una cessione di beni o una prestazione di servizi,
il prezzo pagato sarà ancora ridotto del suo valore nominale, ma anche la base
imponibile della cessione o prestazione sarà ridotta. Tale base imponibile (più
IVA) costituisce il prezzo effettivamente pagato dal cliente. Nell'esempio che
precede il fornitore che accetta il buono emetterà pertanto una fattura per 95
euro (IVA inclusa). Il cliente non può mai detrarre più IVA di quanto sia
appropriato e la neutralità è quindi ristabilita. Il meccanismo può essere illustrato come
segue: La società M, un fabbricante, vende beni a un
grossista W1 per 70 euro. W1 li vende poi per 80 euro a W2 , che a sua volta li
rivende al dettagliante R per 90 euro (tutte le cifre sono comprensive di IVA). R vende quindi i beni al consumatore finale C
per 100 euro. Nel frattempo, per incoraggiare le vendite, M
distribuisce tramite i quotidiani un buono sconto gratuito che dà diritto a uno
sconto di 5 euro e C è in possesso di uno di questi buoni al momento di
effettuare il proprio acquisto. Questo è accettato come pagamento parziale da
R, che ne chiede il rimborso a M. Attualmente questo rimborso consente a M di
ridurre la base imponibile della cessione/prestazione a W1. È tuttavia considerato
poco pratico applicare tale adeguamento lungo tutta la catena di distribuzione
e la soluzione proposta dalla Corte consisteva nel considerare i 5 euro come
pagamento di un terzo. Si tratta tuttavia di una soluzione imperfetta, che
comporta una perdita fiscale, se C è un soggetto passivo (con diritto a
detrazione dell'imposta versata a monte) o se la catena di distribuzione è
ripartita tra più Stati membri (con un'aliquota pari a zero per gli acquisti
intraunionali). Per rimediare a questo problema la lettera e)
che si propone di aggiungere all'articolo 25 considera i 5 euro come un
servizio di accettazione del buono per il quale R emette una fattura a M (i 5
euro corrispondono all'importo IVA inclusa). M non deve più adeguare la base
imponibile della cessione/prestazione originaria e C, che paga in realtà 95
euro, riceve una fattura per tale importo (tutte le cifre sono comprensive di
IVA).
Consultazione delle parti interessate
La questione del regime IVA applicabile ai
buoni è stata discussa nell'ambito di seminari Fiscalis nel 2002 e nel 2006 con
rappresentanti delle autorità fiscali degli Stati membri. La discussione è
stata seguita nel 2006 da una consultazione pubblica, i cui risultati sono
reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_2992_en.htm. Secondo la gran parte dei contributi, i
problemi sono per lo più attribuibili alle divergenze nell'applicazione delle
norme sull'IVA da parte degli Stati membri, che causano particolari problemi
per le operazioni intraunionali. È necessaria un'interpretazione armonizzata
delle norme vigenti, che, secondo quanti hanno risposto alla consultazione,
richiede probabilmente modifiche della legislazione primaria. In generale, una
definizione giuridica dei buoni ai fini dell'IVA è stata ritenuta essenziale. A seguito dell'evoluzione nella versatilità
dei buoni, la linea di separazione dai mezzi di pagamento convenzionali non è
sempre chiara o coerente. Di conseguenza si è generalmente ritenuto necessario
prestare particolare attenzione alla neutralità di trattamento dei sistemi
aventi le stesse funzionalità.
Valutazione dell'impatto
I problemi incontrati, cui la presente
iniziativa cerca di rimediare, sono attribuibili a carenze nella legislazione,
che non ha seguito le recenti evoluzioni commerciali. La proposta è corredata di una valutazione d'impatto
secondo la quale l'unico modo realistico di colmare le lacune individuate
consiste nell'aggiornare la direttiva IVA introducendo nuove disposizioni
relative ai buoni. Sono state prese in considerazione altre due
possibilità: il mantenimento dello status quo e un approccio "soft law"
(basato su un intervento giuridico non vincolante). Con la prima possibilità si
lascia agli Stati membri il compito di trovare una soluzione ai problemi
riscontrati. Gli Stati membri potrebbero attuare soluzioni ad hoc o chiedere il
parere della Corte, che potrebbe ad esempio formulare orientamenti. Nessuna di
queste possibilità garantirebbe tuttavia la certezza del diritto o un atto
giuridico di modifica delle norme IVA vigenti. Le carenze individuate, in
particolare l'assenza nella direttiva IVA di orientamenti che garantiscano un
trattamento coerente da parte degli Stati membri, sono specialmente deplorevoli
nel settore fiscale, in cui la certezza del diritto riveste un ruolo di
particolare importanza. Alla valutazione d'impatto è allegato uno
studio realizzato da Deloitte, che sostiene la giustificazione economica della
presente proposta legislativa, sottolineando in particolare le conseguenze
reali e potenziali delle incoerenze tra gli Stati membri. Conferma inoltre che
i buoni per i servizi prepagati di telecomunicazioni rappresentano di gran
lunga la categoria di buoni più importante e che le differenze di trattamento
fiscale in questo settore sono molto diffuse. Tra le possibili conseguenze di
questo si contano sistemi di evasione fiscale, distorsione della concorrenza e
anche perdita di attrattività di alcune attività economiche a causa dell'incertezza
giuridica.
Elementi giuridici della proposta
La proposta consiste in diverse modifiche da
apportare alla direttiva IVA finalizzate a definire chiaramente i diversi tipi
di buoni e ad armonizzare il loro trattamento a fini fiscali. La base giuridica
della proposta è l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). Principio di sussidiarietà Le modifiche proposte sono necessarie al fine
di chiarire e armonizzare le norme relative al regime IVA applicabile ai buoni.
Quest'obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri. In primo luogo, le pertinenti norme in materia
di IVA sono enunciate nella direttiva IVA. Tali norme possono essere
modificate solo mediante il processo legislativo dell'Unione. In secondo luogo, l'intervento dei soli Stati
membri non potrebbe realizzare l'obiettivo dell'uniformità di applicazione dell'IVA
a motivo della possibilità di interpretazioni divergenti delle norme. La
legislazione vigente non è chiara e la mancanza di uniformità nella sua
applicazione da parte degli Stati membri costituisce il motivo principale dei
problemi riscontrati. Per chiarire il trattamento a fini fiscali dei beni e
servizi imponibili ceduti/prestati in cambio di buoni è necessario modificare
la direttiva IVA. Il campo di applicazione della presente
proposta è limitato a quanto può essere conseguito con la legislazione dell'Unione.
La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità Le modifiche della direttiva 2006/112/CE sono
necessarie in considerazione dei problemi individuati e dovrebbero permettere
di apportare soluzioni atte a realizzare gli obiettivi. Queste soluzioni
contribuiranno a conseguire la neutralità fiscale, a ridurre i costi di
adeguamento alla normativa e ad eliminare il rischio di doppia imposizione, in
modo che gli operatori economici possano assegnare le risorse con maggiore
efficienza. Norme chiare che istituiscano condizioni di concorrenza eque
riducono le possibilità di evasione fiscale e garantiscono la certezza del
diritto per i contribuenti e le amministrazioni fiscali. La proposta è pertanto conforme al principio
di proporzionalità. Semplificazione La proposta contribuisce alla semplificazione
categorizzando e definendo chiaramente i diversi tipi di buoni, uniformando il
trattamento ai fini dell'IVA di ciascun tipo di buoni e rafforzando la
neutralità fiscale dei buoni sconto. Scelta degli strumenti Lo strumento proposto è una direttiva. Nessun
altro strumento sarebbe adeguato dato che il regime dell'IVA applicabile ai
buoni interessa diversi articoli della direttiva IVA. Gli obiettivi sopra
indicati possono pertanto essere conseguiti solo mediante una direttiva di
modifica. Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla
Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della
direttiva nonché uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto fra gli
elementi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di
recepimento. L'obbligo di trasmettere tali documenti è giustificato e
proporzionato con riguardo alla direttiva in quanto contribuirà ad assicurare
che i contribuenti possano conoscere chiaramente i loro diritti e obblighi nelle
operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, soprattutto nel caso di
operazioni intraunionali. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna 5. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA
DELLA PROPOSTA Articolo 25 Lettera d) Quando un buono multiuso passa attraverso
catene di distribuzione, il trattamento ai fini dell'IVA di qualsiasi margine o
commissione realizzati o percepiti dal distributore deve essere chiaro e
coerente. A tal fine occorre prevedere espressamente che si tratta di una
prestazione di servizi imponibile. Lettera e) Lo scopo della lettera e) è assicurare
che, quando un buono che dà diritto a uno sconto o a un rimborso è emesso
gratuitamente e accettato da un soggetto passivo diverso dall'emittente che è
rimborsato dall'emittente, tale operazione deve essere considerata una
prestazione di servizi da parte del fornitore che accetta il buono a favore
dell'emittente. Questo garantirà che la base imponibile più IVA indicata sulla
fattura rilasciata dal fornitore che accetta il buono corrisponda all'importo
effettivamente pagato dal cliente/soggetto passivo. Articolo 28 Questo articolo è
modificato per evitare oneri amministrativi eccessivi in una catena di
operazioni che comportano l'utilizzo di buoni multiuso. I buoni multiuso
non sono tassati quando cambiano di mano, ma solo al momento del riscatto. In
mancanza di tale chiarimento esiste il rischio che, quando il buono è
riscattato e l'aliquota dell'IVA è nota, si consideri necessario effettuare gli
adeguamenti corrispondenti per tutte le fasi precedenti della catena di distribuzione
(all'aliquota applicabile ai beni o ai servizi forniti). Tale adeguamento
dell'IVA tardivo e retroattivo sarebbe eccessivamente complicato e
scoraggerebbe le imprese senza di fatto generare nuovi gettiti fiscali (nell'ipotesi
che l'IVA a monte sia recuperata ad ogni fase). Per evitare questa situazione è
necessario che l'IVA non sia applicata alla fornitura di un buono lungo tutta
la catena, ma solo all'operazione finale di riscatto. Tale disposizione
deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 25, in cui si stabilisce
che il margine legato alla distribuzione di un buono multiuso è tassato
separatamente come un servizio indipendente. Da queste due disposizioni
consegue che i beni o i servizi a cui il buono multiuso dà diritto sono tassati
al momento del riscatto, ossia nel luogo giusto e al momento giusto, mentre il
margine del distributore è tassato come un servizio ogni volta che è fornito,
ossia ogni volta che il buono multiuso cambia di mano. Articolo 30 bis Come spiegato sopra, questo articolo definisce
i buoni e fissa limiti al loro utilizzo per distinguerli dai mezzi di pagamento
più generali. Per operare una distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso
occorre stabilire con sufficiente certezza se l'imposta va applicata al momento
dell'emissione o se è necessario attendere fino al momento della cessione dei
beni o alla prestazione dei servizi. Nel caso di un buono monouso deve
sussistere certezza in merito all'identità della parte che si assume l'obbligo,
intrinseco al buono, di fornire i beni o i servizi in questione. I buoni che non sono emessi a titolo oneroso
danno luogo a specifiche conseguenze fiscali che sono trattate a parte. Articolo 30 ter Ai sensi di questo articolo, se un buono dà
diritto a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, l'attribuzione
di questo diritto e la cessione di beni o la prestazione di servizi
corrispondente sono correlate e devono essere considerate un'operazione unica. Poiché il trattamento a fini fiscali di quest'operazione
unica deve essere lo stesso che sarebbe stato applicato se la cessione di beni
o la prestazione di servizi avesse avuto luogo senza l'utilizzo di un buono, il
luogo della cessione/prestazione e l'aliquota applicabile devono essere
determinati in funzione dei beni ceduti o dei servizi prestati. Da questo
articolo consegue inoltre che i buoni multiuso sono tassati al momento del
riscatto, mentre i buoni monouso sono tassati alla vendita (v.
articolo 65). Per evitare confusione è inoltre necessario
assicurare che l'utilizzo di un buono in un'operazione che rientra nel regime
speciale delle agenzie di viaggio non interferisca con le norme di tale regime. Articolo 65 Il paragrafo
aggiunto a questo articolo tratta dell'esigibilità dell'imposta nel caso dei
buoni monouso. Analogamente al caso del pagamento di acconti, l'IVA diviene
esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato. Articolo 66 Questo articolo è
modificato per evitare che gli Stati membri deroghino all'articolo 65 per i
buoni monouso. In caso contrario, le norme sull'esigibilità dell'imposta per
questi buoni potrebbero ancora presentare divergenze tra gli Stati membri,
rendendo così possibile la doppia imposizione o la non imposizione. Articolo 74 bis Questo articolo
tratta della base imponibile delle cessioni/prestazioni per le quali si
utilizza un buono multiuso, anche quando il buono è parzialmente riscattato.
Introduce inoltre il concetto di "valore nominale", che è
fondamentale per garantire una tassazione neutrale e coerente, in particolare
per le operazioni intraunionali, in quanto garantisce che il valore di un buono
multiuso sia costante dall'inizio alla fine della catena di distribuzione. Il valore nominale è definito (all'articolo
74 bis, paragrafo 2) come tutto quello che è o deve essere ricevuto
dall'emittente di un buono in cambio del buono. Questo è necessario per tener
conto del valore del servizio di distribuzione fornito da un distributore
(principale o commissionario) di un buono multiuso in una catena di vendita. Il
margine realizzato dal distributore deve essere considerato il corrispettivo
(IVA compresa) della prestazione imponibile di un servizio di distribuzione (v.
articolo 25). Il valore nominale di un buono multiuso è una
cifra comprensiva di IVA. L'importo dell'IVA compresa sarà noto solo al momento
del riscatto del buono, quando, sulla base dell'aliquota IVA applicabile ai
beni e ai servizi da riscattare, sarà possibile scindere il valore nominale tra
l'importo dell'IVA e la base imponibile. Se un cliente ha pagato più del valore
nominale significa che un distributore ha applicato un margine e il cliente
avrebbe allora diritto a una fattura separata per tale differenza (che non sarà
ovviamente riportata nella fattura relativa alla cessione o alla prestazione).
Se il cliente ha pagato meno del valore nominale, è possibile che un
distributore abbia subito una perdita, ma in ogni caso il corrispettivo
ricevuto dall'emittente resta invariato. Articolo 74 ter Questo articolo stabilisce le modalità di
calcolo del margine del distributore nel caso di cessioni/prestazioni che
utilizzano un buono multiuso. In questo caso la base imponibile del servizio di
distribuzione prestato è costituita dalla differenza tra il valore nominale del
buono multiuso e l'importo effettivo versato dall'acquirente. L'importo complessivo dell'imposta per i
servizi di distribuzione rimane costante, a prescindere dal numero di parti
nella catena di vendita. Qualora intervenga più di un distributore, l'importo
totale dell'imposta per i servizi di distribuzione è ripartito fra tutti i
distributori (si veda l'esempio relativo alla distribuzione di un buono
multiuso). Articolo 74 quater Dato che un buono sconto gratuito non deve più
essere considerato il corrispettivo versato da un terzo per una cessione/prestazione,
è necessario stabilire norme chiare relative alla determinazione e al calcolo
della base imponibile del servizio di accettazione del buono di cui all'articolo
25, lettera e). Articolo 169 Il paragrafo aggiunto a questo articolo mira a
garantire la coerenza nel diritto a detrazione. Se l'emittente di un buono multiuso accetta il
buono contro operazioni imponibili, l'articolo 168 prevede che possa detrarre l'IVA
dovuta o assolta per l'emissione di detto buono. Per garantire condizioni
di concorrenza eque occorre chiarire che se, nel corso di operazioni che danno
luogo a detrazione, buoni multiuso sono accettati da una persona diversa dall'emittente,
questi mantiene il diritto a detrarre l'IVA dovuta o assolta sulle spese
connesse all'emissione del buono. Queste potrebbero comprendere costi di stampa
o di inserimento dati. Questa disposizione è necessaria quando un
buono multiuso è accettato da una persona diversa dall'emittente. Il successivo
rimborso da parte dell'emittente a favore del fornitore che accetta il buono è
al di fuori del campo di applicazione dell'imposta. In assenza di tale
disposizione, l'emittente non sarebbe in grado di conservare un diritto a
detrazione. Articolo 193 Il paragrafo aggiunto a questo articolo
precisa che è sempre il fornitore che accetta il buono ad effettuare la
cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile; questa persona è
pertanto debitrice dell'imposta. Si tratta di un elemento importante nei casi
in cui l'emittente del buono e il fornitore che accetta il buono sono diversi.
Solo il fornitore che accetta il buono è a conoscenza di quello che è stato
ceduto/prestato e dove e quando la cessione /prestazione ha avuto luogo. Articolo 272 Le modifiche apportate a questo articolo sono
intese a garantire che le informazioni sulle prestazioni di servizi
transfrontaliere, comprese quelle che utilizzano buoni, siano ricevute da tutti
gli Stati membri in cui l'imposta è esigibile al fine di assicurare che l'IVA
possa essere correttamente accertata e riscossa sul loro territorio. È in
particolare necessario che gli obblighi dei soggetti passivi di essere
identificati ai fini dell'IVA e di presentare elenchi riepilogativi siano
applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri. 2012/0102 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda il trattamento dei buoni ("voucher") IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[6], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto[8],
stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e
della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono
tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento
fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con
conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno. (2) Al fine di garantire un
trattamento uniforme e certo, di evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza,
la doppia imposizione o la non imposizione e di evitare il rischio dell'evasione
fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al
trattamento dei buoni ai fini dell'IVA. (3) Per determinare chiaramente
che cosa si intenda per buoni ai fini dell'IVA e per distinguerli dagli
strumenti di pagamento è necessario definire i buoni, che possono presentarsi
in forma fisica o elettronica, riconoscendone le caratteristiche essenziali, in
particolare la natura del diritto loro connesso e gli obblighi assunti dall'emittente. (4) Il trattamento a fini fiscali
delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche
del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le
distinzioni devono essere introdotte nella legislazione dell'Unione. (5) Il diritto a ricevere beni o
servizi o a beneficiare di uno sconto è proprio della natura di un buono.
Questo diritto può essere trasferito da una persona a un'altra prima che il
buono sia infine riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione,
se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario
stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione
effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica. (6) La cessione di beni o la
prestazione di servizi può comportare il pagamento diretto o essere associata a
un buono. Per garantire la neutralità del trattamento di tali operazioni
occorre che l'imposta gravante sull'operazione unica sia determinata dai beni
ceduti o dai servizi prestati in cambio del buono. (7) Il regime del margine delle
agenzie di viaggio prevede l'imposizione nello Stato membro in cui è stabilita
l'agenzia di viaggio. Al fine di evitare uno spostamento del luogo di
imposizione è necessario precisare che i beni ceduti o i servizi prestati
utilizzando buoni restano coperti da detto regime. (8) Spesso i buoni sono
distribuiti tramite un agente o passano attraverso una catena di distribuzione
basata sull'acquisto e la rivendita successiva. Per mantenere la neutralità è
essenziale che l'importo dell'IVA da versare sui beni ceduti o i servizi
prestati in cambio di un buono resti inalterato. A garanzia di questo, il
valore dei buoni multiuso deve essere fissato al momento della loro emissione. (9) Se i buoni sono distribuiti
da un soggetto passivo che agisce a nome proprio ma per conto di un'altra
persona, si ritiene che detto soggetto passivo abbia ricevuto e fornito i buoni
personalmente. I casi in cui la distribuzione riguarda buoni multiuso, che
vengono tassati solo al momento del riscatto, comporterebbero la necessità di
effettuare adeguamenti in tutte le fasi della catena di distribuzione, senza
con questo generare un nuovo gettito fiscale o generandone uno minimo. Al fine
di evitare oneri amministrativi eccessivi si deve considerare che un soggetto
passivo che distribuisce tale tipo di buoni non li abbia ricevuti e forniti
personalmente. (10) È necessario chiarire il
trattamento fiscale delle operazioni correlate alla distribuzione dei buoni
multiuso. Quando tali buoni sono acquistati al di sotto del loro valore per
essere rivenduti a un prezzo più elevato, il servizio di distribuzione deve
essere tassato sulla base del margine realizzato dal soggetto passivo. (11) I buoni possono comportare
cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Se le norme in
materia di esigibilità differiscono da uno Stato membro all'altro, il risultato
può essere la doppia imposizione o la non imposizione. Per evitare tale situazione
è opportuno non concedere alcuna deroga alla norma in base alla quale l'IVA è
esigibile al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi. (12) Se è versato un acconto prima
che la cessione o la prestazione abbia luogo, l'IVA è tuttavia esigibile sull'importo
incassato. È necessario precisare che tale norma riguarda anche i pagamenti
effettuati per buoni che danno diritto a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi qualora il luogo e il livello della tassazione siano
noti (buoni monouso). Per gli altri buoni (buoni multiuso) occorre che l'IVA
sia esigibile solo al momento del riscatto del buono. (13) Alcuni buoni danno diritto a
uno sconto al momento della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Poiché la riduzione del prezzo è principalmente finalizzata a promuovere i beni
e i servizi dell'emittente del buono, è appropriato prevedere che l'accettazione
del buono da parte del cessionario dei beni o del prestatore dei servizi
costituisca un servizio fornito da quest'ultimo all'emittente. (14) Per rispettare il principio di
neutralità, se una riduzione del prezzo dei beni e dei servizi è concessa in
cambio di un buono, la base imponibile del servizio promozionale prestato dal
fornitore che accetta il buono all'emittente dello stesso deve consistere nel
rimborso ottenuto dal primo. (15) Nella misura in cui i beni
ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il
soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione
del buono. È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se
i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente
del buono. (16) Diversi soggetti passivi
possono intervenire nell'emissione, nella distribuzione e nel riscatto di un
buono, ma nel caso di un buono multiuso solo il fornitore che accetta il buono
è a conoscenza della natura, del momento e del luogo della cessione o
prestazione. Per garantire che l'importo dell'IVA versato sia corretto, il fornitore
che accetta il buono deve in ogni caso essere la persona debitrice dell'IVA
alle autorità fiscali per i beni ceduti o i servizi prestati. (17) Ove la distribuzione o il
riscatto di un buono dia luogo di per sé a una prestazione di servizi distinta
dai beni o dai servizi acquisiti in cambio del buono e ove detta prestazione
sia transfrontaliera, è importante che gli obblighi in materia di IVA siano
assolti per assicurare la corretta applicazione e riscossione dell'IVA dovuta. (18) Poiché gli obiettivi dell'azione
prevista, ossia la semplificazione, la modernizzazione e l'armonizzazione delle
norme in materia di IVA applicabili ai buoni, non possono essere realizzati in
misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati
meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (19) Conformemente alla
dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi del 28 settembre 2011[9],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (20) Occorre pertanto modificare di
conseguenza la direttiva 2006/112/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2006/112/CE è così modificata: (1) All'articolo 25, sono aggiunte le
seguenti lettere d) ed e): "d) la distribuzione di un buono
multiuso da parte di un soggetto passivo diverso dall'emittente del buono, se
il buono gli è fornito ad un prezzo inferiore al valore nominale dall'emittente
del buono o da un altro soggetto passivo che agisce a nome proprio; e) l'accettazione di un buono sconto
gratuito, se il soggetto passivo che cede i beni o presta i servizi
corrispondenti al buono riceve un corrispettivo dall'emittente del buono.". (2) All'articolo 28 è aggiunto il
seguente comma: "Tuttavia il primo comma non
si applica se il soggetto passivo prende parte alla fornitura di un buono
multiuso.". (3) Nel titolo IV "Operazioni
imponibili" è aggiunto il seguente capo 5: "Capo
5 Disposizioni
comuni ai capi 1 e 3 Articolo 30 bis 1. Per "buono (voucher)"
si intende uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una
cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un
rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e
che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto. Per "buono monouso" si
intende un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di
beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del
prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA
applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del
buono. Per "buono multiuso" si
intende qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso,
che non costituisce un buono monouso. Per "buono sconto" si
intende un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso
sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. 2. Un servizio di pagamento
ai sensi della direttiva 2007/64/CE non è considerato un buono. Articolo 30 ter La fornitura di un buono che
attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una
prestazione di servizi e la successiva cessione di beni o prestazione di
servizi sono considerate un'operazione unica. Tale
operazione unica è trattata alla stessa stregua di una cessione di beni o di
una prestazione di servizi nell'ambito della quale la cessione o la prestazione
non hanno luogo in cambio di un buono. Se un
buono attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una
prestazione di servizi cui si applica il regime del margine delle agenzie di
viaggio, la cessione di beni o la prestazione di servizi è considerata ai fini
dell'IVA in conformità alle norme che disciplinano detto regime.". (4) L'articolo 65 è sostituito dal
seguente: "Articolo 65 In caso di pagamento di acconti
anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, compreso il
pagamento di un buono monouso, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso,
a concorrenza dell'importo incassato.". (5) All'articolo 66, il secondo comma è
sostituito dal seguente: "La deroga di cui al primo comma non è
tuttavia applicabile ai pagamenti effettuati in cambio di un buono o alle
prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei
servizi in conformità all'articolo 196.". (6) Sono aggiunti i seguenti articoli
74 bis, 74 ter e 74 quater: "Articolo 74 bis 1 La base imponibile della
cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione
di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono o, nel caso di
accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione
parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi
forniti. 2 Il valore nominale di un
buono multiuso include tutto quello che costituisce il corrispettivo,
comprensivo di IVA, ottenuto o che deve essere ottenuto dall'emittente del
buono. Articolo 74 ter Per
quanto riguarda la fornitura dei servizi di distribuzione di cui all'articolo
25, lettera d), la base imponibile è pari alla differenza tra il valore
nominale del buono e il prezzo di acquisto pagato, detratto l'importo dell'IVA
dovuta sul servizio di distribuzione fornito. Articolo 74 quater Per quanto riguarda la fornitura
dei servizi di accettazione del buono di cui all'articolo 25, lettera e),
la base imponibile è pari alla riduzione di prezzo concessa al cliente e
rimborsata dall'emittente, detratto l'importo dell'IVA dovuta sul servizio
fornito.". (7) All'articolo 169 è aggiunta la
seguente lettera d): "d) operazioni relative al pagamento del
corrispettivo, da parte dell'emittente di un buono, al soggetto passivo che
cede i beni o presta i servizi cui il buono si riferisce, nella misura in cui i
beni ceduti o i servizi prestati danno luogo a detrazione.". (8) All'articolo 193 è aggiunto il
seguente comma: "Se
un'operazione unica di cui all'articolo 30 ter consiste nella fornitura
di un buono multiuso e in una successiva cessione di beni o prestazione di
servizi, si considera che il fornitore che accetta il buono abbia effettuato la
cessione o prestazione imponibile.". (9) L'articolo 272 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b)
è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti passivi che non
effettuano alcuna delle operazioni seguenti: i) le operazioni di cui agli
articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141; ii) le operazioni di cui all'articolo 44,
ma unicamente nel caso in cui l'IVA è dovuta dal cliente a norma dell'articolo
196;". b) Il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. Qualora
si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma,
lettere d) o e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la
corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni
intracomunitarie.". Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il 1° gennaio 2014, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal
1° gennaio 2015. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145
del 13.6.1977, pag. 1) (Sesta direttiva IVA). [2] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L
347 dell'11.12.2006, pag. 1), che sostituisce la sesta direttiva IVA dal 1°
gennaio 2007. [3] I crediti telefonici prepagati rappresentano il tipo di
buono più comune. Secondo lo studio economico allegato alla valutazione
d'impatto, nel 2008 il valore complessivo dei crediti telefonici prepagati
nell'UE era pari a 38 miliardi di euro. [4] I diversi approcci utilizzati per stabilire il momento
dell'imposizione sono spiegati nella valutazione d'impatto che accompagna la
presente proposta. [5] Causa C-317/94 Elida Gibbs Ltd contro Commissioners of
Customs and Excise [1996] RACC I-5339; Causa C-427/98 Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania [2002]
RACC I-8315. [6] GU C [...] del [...], pag. [7] GU C [...] del [...], pag. [8] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [9] GU C 369 del 17.12.2011, pag.
14.