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Document 52012PC0120
Proposal for a COUNCIL DECISION requiring Member States to ratify or to accede to the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, in the interests of the European Union
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che impone agli Stati membri di ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente o di aderirvi nell'interesse dell'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che impone agli Stati membri di ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente o di aderirvi nell'interesse dell'Unione europea
/* COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che impone agli Stati membri di ratificare la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente o di aderirvi nell'interesse dell'Unione europea /* COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE) */
RELAZIONE Lo sviluppo e il
perdurare di pratiche di demolizione delle navi inadeguate e pericolose è
motivo di notevoli preoccupazioni. Alla fine della loro vita utile, la maggior
parte delle grandi navi mercantili per la navigazione marittima sono tuttora
demolite in impianti non conformi agli standard previsti ubicati in Asia
(India, Pakistan e Bangladesh), generalmente mediante il metodo
dell'"arenamento" e con notevoli ripercussioni sull'ambiente e sulla
salute. La situazione rischia di peggiorare in quanto
nei prossimi anni un notevole numero di navi sarà probabilmente destinato alla
demolizione a causa dell'attuale situazione di eccesso di capacità della flotta
mondiale, che secondo le previsioni dovrebbe perdurare almeno da cinque a dieci
anni. Inoltre il prossimo picco di riciclaggio delle navi, in prossimità della
data limite per l'eliminazione graduale delle petroliere monoscafo nel 2015,
dovrebbe andare essenzialmente a vantaggio degli impianti meno conformi. La legislazione in vigore[1] a livello internazionale ed
europeo si è rivelata inefficace nel porre fine a tali pratiche di riciclaggio
delle navi. La diffusa inadempienza attuale è imputabile: ·
alla carente capacità di riciclaggio nei paesi
dell'OCSE, in particolare per le navi mercantili più grandi, ·
alla concorrenza accanita e sleale tra gli impianti
non conformi agli standard e gli altri impianti con standard tecnici più
elevati, che sono in grado di occupare soltanto nicchie di mercato relative a
tipi particolari di navi, come le navi di piccole dimensioni e le navi di
Stato, comprese le navi da guerra o la flotta di armatori impegnati a livello
ambientale, ·
al fatto che l'attuale legislazione non è adeguata
alle specificità delle navi e dei trasporti marittimi internazionali. Al fine di migliorare
la situazione, nel 2004 le parti della convenzione di Basilea hanno invitato
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a definire requisiti vincolanti
per il riciclaggio delle navi[2].
La convenzione di
Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di
seguito la "convenzione di Hong Kong") è stata adottata nel maggio
2009 dall'Organizzazione marittima internazionale. Potrà entrare in vigore e
iniziare a produrre effetti soltanto quando sarà stata ratificata da un numero
sufficiente di grandi Stati di bandiera e Stati di riciclaggio. L'Unione europea e
i suoi Stati membri hanno confrontato complessivamente i livelli di controllo e
di esecuzione stabiliti dalla convenzione di Hong Kong e dalla convenzione di
Basilea. Nell'aprile 2010 si è concluso che, "in termini di valutazione
preliminare e tenendo conto del ciclo di vita, si può dunque concludere che la
convenzione di Hong Kong sembri assicurare un livello di controllo e di
esecuzione almeno equivalente a quello previsto dalla convenzione di Basilea
per le navi che costituiscono rifiuti a norma della convenzione di Basilea e
per le navi cui si applica la convenzione di Hong Kong, nonché per le navi
trattate analogamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima
convenzione"[3].
Nell'ottobre 2011, le parti della convenzione
di Basilea hanno incoraggiato la ratifica della convenzione di Hong Kong al
fine di consentirne l'entrata in vigore[4].
A livello europeo, la
Commissione ha adottato nel 2007 un libro verde per una migliore demolizione
delle navi e nel 2008 una comunicazione che propone una strategia dell'Unione
europea in materia di demolizione delle navi[5]. Detta
strategia proponeva segnatamente misure per migliorare quanto più rapidamente
possibile, anche nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore della
convenzione di Hong Kong[6], le condizioni di demolizione delle navi: vale a dire la
predisposizione dell'introduzione di misure su aspetti basilari della
convenzione, la promozione di azioni intraprese dal comparto su base
volontaria, la fornitura di assistenza tecnica e di sostegno ai paesi in via di
sviluppo e una migliore applicazione della normativa in vigore. Nelle sue conclusioni sulla strategia dell'UE
in materia di riciclaggio delle navi, il Consiglio ha espresso il suo appoggio
alla convenzione di Hong Kong, sottolineando che essa rappresenta un risultato
importante per la comunità internazionale, fornisce un sistema globale di
controllo e attuazione dall'inizio alla fine del ciclo di vita delle navi
("dalla culla alla tomba") e ha vivamente incoraggiato gli Stati
membri a ratificare in via prioritaria la convenzione di Hong Kong al fine di
facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento
reale ed effettivo sul terreno[7]. 2012/0056 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che impone agli Stati membri di ratificare la
convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi
sicuro e compatibile con l'ambiente o di aderirvi nell'interesse dell'Unione
europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere
da a) a v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo
comma, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Le navi che costruiscono
rifiuti sono soggette alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento a livello
internazionale. A livello europeo, tali navi sono soggette al
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti[8]. Tale regolamento dà attuazione
alla convenzione di Basilea nonché a un emendamento[9] alla convenzione adottato nel
1995, non ancora entrato in vigore, che istituisce un divieto alle esportazioni
di rifiuti pericolosi dagli Stati membri dell'Unione verso paesi che non sono
membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
Poiché contengono sostanze pericolose, le navi sono in genere classificate come
rifiuti pericolosi e di conseguenza ne è vietata l'esportazione a fini di
riciclaggio verso impianti ubicati in paesi che non appartengono all'OCSE. (2) Sono emerse notevoli
difficoltà a livello internazionale ed europeo nel tentativo di applicare la
legislazione in vigore alle navi. (3) La convenzione internazionale
di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con
l'ambiente (di seguito "convenzione") è stata adottata il 15 maggio
2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in
esito alle deliberazioni della conferenza internazionale sul riciclaggio delle
navi sicuro e compatibile con l' ambiente[10].
(4) La convenzione mira a
garantire che le navi, nella fase di demolizione successiva al termine della
loro vita utile, non presentino inutili rischi per la salute e la sicurezza
umana e per l'ambiente. La convenzione tratta le questioni riguardanti la
demolizione delle navi nel loro complesso, nonché quelle relative alle
condizioni di lavoro e ambientali presso molti dei siti di demolizione delle
navi in tutto il mondo. (5) La gestione compatibile con
l'ambiente della demolizione delle navi è una priorità per l'Unione europea[11] e la rapida attuazione della
convenzione è una delle principali azioni proposte nella comunicazione della
Commissione europea "strategia dell'Unione europea per una migliore
demolizione delle navi"[12]. (6) Tuttavia, finora nessuno
degli Stati membri ha ratificato la convenzione o vi ha aderito e solo tre
Stati membri l'hanno firmata. La ratifica della convenzione o l'adesione degli
Stati membri alla stessa lancerebbe un segnale forte sulla scena internazionale
che potrebbe accelerare l'entrata in vigore della convenzione. (7) Alcune disposizioni della
convenzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di
riciclaggio delle navi. (8) Poiché solo gli Stati possono
essere parti della convenzione, l'Unione non può ratificarla. (9) Il Consiglio deve quindi
imporre agli Stati membri di ratificare la convenzione o di aderirvi
nell'interesse dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al momento dell'entrata in vigore del
regolamento (UE) n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia di
riciclaggio delle navi) per dare attuazione alla convenzione internazionale
di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente
("la convenzione"), adottata il 15 maggio 2009 sotto l'egida
dell'Organizzazione marittima internazionale, gli Stati membri ratificano la
convenzione o vi aderiscono, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione. Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie
per depositare gli strumenti di ratifica della convenzione o di adesione alla
medesima presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima
internazionale, senza indugio e in ogni caso non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente decisione. Lo stato di avanzamento del processo di
ratifica o di adesione deve essere riesaminato entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti a
livello europeo e convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento a livello
internazionale. [2] Decisione VII/26 per la gestione compatibile con
l'ambiente dello smantellamento delle navi, adottata in occasione della settima
conferenza delle parti della convenzione di Basilea. [3] Contributo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
disponibile sul sito http://archive.basel.int/ships/oewg-vii12-comments/comments/eu.doc. [4] Decisione X/AA sulla demolizione delle navi compatibile
con l'ambiente adottata in occasione della decima conferenza delle parti della
convenzione di Basilea. [5] Comunicazione COM(2008)767 definitivo, del 19 novembre
2008, che presenta una strategia dell'Unione europea per una migliore
demolizione delle navi, e relativa valutazione d'impatto nel documento di
lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008)2846. [6] Convenzione internazionale di Hong Kong per un
riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. [7] Conclusioni del Consiglio adottate il 21 ottobre 2009
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st14/st14890.it09.pdf). [8] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. [9] Emendamento alla convenzione di Basilea
("emendamento divieto") adottato con la decisione III/1 delle parti
della convenzione di Basilea. [10] Atto finale della conferenza (SR/CONF/45). [11] Conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2006. [12] COM(2008)767 definitivo.