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Document 52012IP0324

Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE Risoluzione del Parlamento europeo dell' 11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea 2011/2313(INI).

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/64


Martedì 11 settembre 2012
Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE

P7_TA(2012)0324

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea 2011/2313(INI).

2013/C 353 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), il 20 ottobre 2005,

visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui è necessario garantire la protezione dei dati personali,

vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (3),

vista la raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0262/2012),

A.

considerando che l'era digitale, per sua natura, offre grandi possibilità per la creazione e la diffusione di opere, ma comporta immense sfide;

B.

considerando che il progresso del mercato in molti ambiti ha generato la crescita necessaria e il contenuto culturale in linea con gli obiettivi del mercato interno;

C.

considerando che oggi sono disponibili molti più contenuti per il consumatore rispetto al passato;

D.

considerando che è essenziale rendere più competitivo il settore audiovisivo europeo, sostenendo i servizi online e promuovendo nel contempo la civiltà europea, la diversità linguistica e culturale e il pluralismo mediatico;

E.

considerando che il diritto d'autore è uno strumento giuridico fondamentale che garantisce agli aventi diritto determinati diritti esclusivi e li protegge, permettendo alle industrie culturali e creative di crescere e prosperare finanziariamente e contribuendo, al contempo, anche a preservare posti di lavoro;

F.

considerando che un'evoluzione del quadro giuridico volta ad agevolare l'acquisizione di diritti favorirebbe la libera circolazione delle opere nell'Unione e contribuirebbe a rafforzare l'industria audiovisiva europea;

G.

considerando che le emittenti televisive europee svolgono un ruolo fondamentale per la promozione dell'industria creativa europea e ai fini della tutela della diversità culturale; che le emittenti televisive finanziano oltre l'80 % dei contenuti audiovisivi originali europei;

H.

considerando che la distribuzione cinematografica nelle sale continua a rappresentare una parte importante dei proventi di un'opera cinematografica e ha impulso considerevole sul successo di un film sulle piattaforme di video su richiesta (video-on-demand);

I.

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi mediali audiovisivi getta le basi per l'introduzione di obblighi in materia di finanziamento e promozione dei servizi mediali audiovisivi su richiesta, poiché anch'essi svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella protezione della diversità culturale;

J.

considerando che, in un ambiente multipiattaforma digitale, convergente e multimediale, le emittenti televisive europee necessitano di sistemi flessibili e a lungo termine per l'acquisizione dei diritti, che permettano un'acquisizione efficace di tali diritti anche mediante uno sportello unico; che nei paesi nordici esistono già da decenni simili sistemi flessibili per l'acquisizione dei diritti;

K.

considerando che è indispensabile assicurare lo sviluppo di una gamma di contenuti online legali, allettanti e diversificati, nonché agevolare ulteriormente e garantire una distribuzione semplice di tali contenuti, mantenendo a un livello minimo assoluto gli ostacoli alla concessione di licenze, tra cui quelle transfrontaliere; sottolineando altresì l'importanza di semplificare l'utilizzo dei contenuti per i consumatori, segnatamente in materia di pagamento;

L.

considerando che i consumatori reclamano l'accesso a una gamma sempre più ampia di film online, senza tenere conto della localizzazione geografica delle piattaforme;

M.

considerando che le opere audiovisive conoscono già una diffusione transfrontaliera in Europa grazie alle licenze paneuropee acquisite su base volontaria, il cui ulteriore sviluppo può essere una pista da esplorare purché sussista la relativa domanda economica; considerando la necessità di riconoscere che le imprese devono tenere conto altresì delle differenti preferenze linguistiche e culturali dei consumatori europei, le quali sono espressione della diverse scelte dei cittadini dell'Unione in termini di fruizione delle opere audiovisive nel mercato interno;

N.

considerando che la distribuzione online di prodotti audiovisivi costituisce un'eccellente occasione per migliorare la conoscenza delle lingue europee e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso le versioni originali e la possibilità di far tradurre i prodotti audiovisivi in un'ampia varietà di lingue;

O.

considerando che è essenziale garantire certezza del diritto, sia per i titolari dei diritti sia per i consumatori, per quanto riguarda l'applicazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nello spazio digitale europeo, mediante un maggiore coordinamento della pertinente normativa tra gli Stati membri;

P.

considerando che il consolidamento del quadro giuridico per il settore audiovisivo in Europa contribuisce all'ulteriore tutela della libertà di espressione e di pensiero, rafforzando i valori e i principi democratici dell'Unione europea;

Q.

considerando la necessità di interventi specifici per salvaguardare il patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo, in particolare promuovendo la digitalizzazione dei contenuti e semplificando l'accesso a tale patrimonio per i cittadini e per gli utenti;

R.

considerando che la creazione di un sistema di identificazione ed etichettatura delle opere contribuirebbe a tutelare i titolari dei diritti e a limitarne l'uso non autorizzato;

S.

considerando che è fondamentale tutelare la neutralità della rete nell'ambito delle reti d'informazione e comunicazione e di assicurare la neutralità tecnologica delle piattaforme mediali e degli operatori, al fine di garantire la disponibilità dei servizi audiovisivi e promuovere la libertà di espressione e il pluralismo mediatico nell'Unione europea, tenendo conto della convergenza tecnologica;

T.

considerando che non si può parlare né di creazione sostenibile né di diversità culturale in assenza di un diritto d'autore che tuteli e remuneri i creatori o in assenza di un accesso legalmente inoppugnabile al patrimonio culturale da parte degli utenti; che nuovi i modelli imprenditoriali dovrebbero incorporare efficaci sistemi di licenze, investimenti costanti nella digitalizzazione dei contenuti creativi e un accesso agevole per i consumatori;

U.

considerando che un elevato numero di violazioni dei diritti d'autore o dei diritti di proprietà intellettuale ivi connessi è riconducibile all'eventuale e comprensibile necessità dell'utenza di disporre di nuovi contenuti audiovisivi a condizioni semplici e a un prezzo equo e che tale domanda resta a tutt'oggi insufficientemente soddisfatta;

V.

considerando la necessità di incoraggiare adeguamenti alle realtà dell'era digitale, in particolare a quelle volte a evitare le delocalizzazioni motivate dalla ricerca della legislazione che offra il livello più basso di protezione;

W.

considerando che è giusto che tutti i contratti prevedano un'adeguata remunerazione per gli autori, tenendo conto di tutte le modalità sfruttamento delle loro opere, anche quelle online;

X.

considerando l'urgente necessità che la Commissione presenti una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti e sulle società di gestione collettiva, al fine di rafforzare la fiducia nei confronti di tali società, mediante il varo di misure volte a migliorare l'efficacia, accrescere significativamente la trasparenza e promuovere una governance corretta ed efficienti modalità di composizione delle controversie;

Y.

considerando che la gestione collettiva dei diritti è uno strumento essenziale per le emittenti televisive, dato l'elevato numero di diritti che devono acquisire quotidianamente e che dovrebbe pertanto prevedere efficaci modalità di concessione delle licenze per l'utilizzo online di contenuti audiovisivi su richiesta;

Z.

considerando la necessità di adattare la fiscalità dei beni e dei servizi culturali all'era digitale;

AA.

considerando che il principio della cronologia mediale consente un equilibrio generale del settore audiovisivo, garantendo in tal modo un efficace sistema di prefinanziamento delle opere audiovisive;

AB.

considerando che il principio della cronologia mediale trova una crescente concorrenza in ragione della crescente disponibilità di opere digitali e delle possibilità di diffusione istantanea grazie alla nostra società dell'informazione avanzata;

AC.

considerando la necessità che l'Unione adotti un approccio coerente alle questioni tecnologiche, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi utilizzati nell'era digitale;

AD.

considerando che il quadro legislativo e di bilancio dovrebbe agevolare le imprese che promuovono la distribuzione online di prodotti audiovisivi con valore economico;

AE.

considerando la particolare rilevanza che riveste l'accesso ai media per i disabili, accesso che andrebbe agevolato tramite programmi specialmente adattati alle persone con disabilità;

AF.

considerando che è indispensabile intensificare le attività di ricerca e sviluppo onde sviluppare tecniche di gestione automatizzata dei servizi per le persone con disabilità, in particolare grazie alla radiodiffusione ibrida;

1.

riconosce la frammentazione del mercato online, caratterizzata ad esempio dalle barriere tecnologiche, dalla complessità delle procedure di rilascio delle licenze, dalle differenze nelle modalità di pagamento, dalla mancanza di interoperabilità per elementi essenziali come la firma elettronica e dalle differenze di determinate imposte su beni e servizi, tra cui l'IVA; ritiene pertanto che sia attualmente necessario un approccio trasparente, flessibile e armonizzato a livello europeo, che consenta di procedere verso un mercato unico digitale; rileva che eventuali misure proposte dovrebbero puntare alla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi delle operazioni per il rilascio delle licenze di contenuti;

Contenuti legali, accessibilità e gestione collettiva dei diritti

2.

sottolinea la necessità di rendere i contenuti legali più allettanti e più aggiornati, sia a livello quantitativo che qualitativo, e di migliorare la disponibilità delle opere audiovisive, tra cui sia quelle in versione originale sottotitolata, che quelle in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

3.

sottolinea l'importanza dell'offerta di contenuti sottotitolati in più lingue possibili, specialmente riguardo ai servizi video su richiesta (video-on-demand);

4.

rileva la crescente necessità di promuovere l'emergere di un'offerta online allettante e legale di contenuti audiovisivi e di incoraggiare l'innovazione, ragion per cui è essenziale che i nuovi metodi di distribuzione siano flessibili per consentire l'emergere di nuovi modelli commerciali e per rendere i prodotti digitali accessibili a tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro di residenza, tenendo debitamente conto del principio della neutralità della rete;

5.

sottolinea che i servizi digitali, come quelli di streaming video, andrebbero resi disponibili per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono; invita la Commissione a esigere che le imprese digitali europee eliminino i controlli geografici (per esempio, il blocco degli indirizzi IP) nell'intera Unione europea e consentano l'acquisto di servizi digitali al di fuori dello Stato membro di origine; chiede alla Commissione di svolgere un'analisi dell'applicazione alla distribuzione digitale della direttiva sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo (6);

6.

ritiene che occorra prestare maggiore attenzione al miglioramento della sicurezza delle piattaforme di distribuzione online, tra cui i pagamenti online;

7.

sottolinea la necessità di realizzare sistemi di micropagamento alternativi e innovativi, quali il pagamento tramite SMS o applicazioni per le piattaforme legali di servizi online, al fine di facilitarne l'utilizzo da parte dei consumatori;

8.

sottolinea che i problemi legati ai sistemi di pagamento online, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare soluzioni semplici, innovative ed economiche a vantaggio dei consumatori e delle piattaforme digitali;

9.

chiede lo sviluppo di nuove soluzioni nel settore dei sistemi di pagamento di agevole impiego, quali micropagamenti, e dei sistemi che facilitino il pagamento diretto dei creatori, a beneficio sia dei consumatori che degli autori;

10.

sottolinea che l'uso online può fornire una reale occasione per migliorare la diffusione e la distribuzione delle opere europee, in particolare quelle audiovisive, a condizione l'offerta legale possa svilupparsi in un contesto di sana concorrenza, che contrasti efficacemente l'offerta illecita di opere protette;

11.

incoraggia lo sviluppo di un'offerta legale ricca e diversificata di contenuti audiovisivi, in particolare mediante modalità di introduzione più flessibili; rileva che i titolari dei diritti dovrebbero essere in grado di decidere liberamente il momento in cui intendono lanciare i loro prodotti su diverse piattaforme;

12.

sottolinea la necessità di garantire che l'attuale sistema di modalità di introduzione non sia impiegato come mezzo per bloccare lo sfruttamento online a danno dei piccoli produttori e distributori;

13.

si compiace della decisione della Commissione di porre in atto l'azione preparatoria approvata dal Parlamento per la sperimentazione di nuove modalità di distribuzione basate sulla complementarità tra piattaforme riguardo alla flessibilità delle possibilità di introduzione;

14.

chiede di sostenere strategie che consentano alle piccole e medie imprese audiovisive europee di gestire i loro diritti digitali con maggior efficacia e, in tal modo, raggiungere un pubblico più ampio;

15.

invita gli Stati membri ad attuare urgentemente l'articolo 13 della direttiva sui servizi mediali audiovisivi in modo prescrittivo e a introdurre obblighi di finanziamento e promozione dei servizi mediali audiovisivi su richiesta; chiede alla Commissione di presentargli senza indugio una relazione dettagliata, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, sull'attuale stato di attuazione;

16.

rammenta che per creare un unico spazio digitale europeo è necessario stabilire delle norme uniformi a livello europeo relative alla gestione collettiva dei diritti d'autore e relativi diritti di proprietà intellettuale, al fine di ridurre le crescenti difformità legislative negli Stati membri, le quali rendono sempre più difficile una gestione dei diritti a livello transfrontaliero;

17.

sostiene la creazione di un quadro giuridico atto a facilitare la digitalizzazione e la diffusione transfrontaliera delle opere orfane sul mercato unico digitale, trattandosi di una delle azioni principali figuranti nell'Agenda digitale europea, che fa parte della strategia Europa 2020;

18.

osserva che lo sviluppo dei servizi transfrontalieri è del tutto possibile, purché le piattaforme commerciali siano disposte ad acquisire per via contrattuale i diritti per lo sfruttamento di uno o più territori, poiché non va dimenticato che i sistemi territoriali rappresentano mercati naturali nel settore audiovisivo;

19.

insiste sulla necessità di creare la certezza del diritto relativamente al sistema giuridico che si applica all'acquisizione dei diritti in caso di distribuzione transfrontaliera, proponendo che il diritto applicabile possa essere quello del paese in cui un'impresa svolge la sua attività principale e da cui proviene il grosso dei suoi introiti;

20.

ribadisce l'obiettivo di garantire una distribuzione transfrontaliera più intensa ed efficiente di opere audiovisive online tra gli Stati membri;

21.

propone l'adozione di un approccio globale a livello di Unione europea che dovrebbe comportare una maggiore cooperazione tra i titolari dei diritti, le piattaforme di distribuzione online e i fornitori di servizi Internet, onde consentire un accesso agevole e competitivo ai contenuti audiovisivi;

22.

sottolinea la necessità di garantire la flessibilità e l'interoperabilità nella distribuzione delle opere audiovisive da parte delle piattaforme digitali, al fine di potenziare l'offerta legale online di opere audiovisive in risposta alla domanda del mercato e promuovere l'accesso transfrontaliero a contenuti provenienti da altri Stati membri, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti d'autore;

23.

accoglie con favore il nuovo programma "Europa creativa" proposto dalla Commissione, che evidenzia come la distribuzione online abbia un impatto rilevante e positivo anche sulla distribuzione delle opere audiovisive, soprattutto perché consente di raggiungere nuovi tipi di pubblico in Europa e al di là di essa e di rafforzare la coesione sociale;

24.

sottolinea l'importanza della neutralità della rete ai fini della parità di accesso alle reti ad alta velocità, un aspetto fondamentale per la qualità dei servizi audiovisivi online leciti;

25.

rileva che il divario digitale tra gli Stati membri o regioni dell'Unione rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo del mercato unico digitale; chiede pertanto di ampliare l'accesso a Internet a banda larga nell'Unione, al fine di stimolare l'accesso ai servizi online e alle nuove tecnologie;

26.

ricorda che, ai fini dello sfruttamento commerciale, i diritti sono trasferiti al produttore audiovisivo, che si affida alla centralizzazione dei diritti esclusivi garantiti dalla normativa sul diritto d'autore per l'organizzazione del finanziamento, della produzione e della distribuzione delle opere audiovisive;

27.

ricorda che lo sfruttamento commerciale dei diritti esclusivi di "comunicazione al pubblico" e "messa a disposizione del pubblico" è inteso a generare risorse finanziarie – in caso di successo commerciale – destinate a sostenere la futura produzione e distribuzione di progetti, promuovendo in tal modo la disponibilità di un'offerta diversificata e continua di nuovi film;

28.

invita la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa per la gestione collettiva dei diritti d'autore, finalizzata a garantire una maggiore responsabilità, trasparenza e governance da parte delle società di gestione collettiva dei diritti e meccanismi efficienti di composizione delle controversie, nonché a chiarire e a semplificare i sistemi di rilascio delle licenze nel settore musicale; sottolinea, al riguardo, che è necessario operare una chiara distinzione tra le prassi seguite in materia di licenze per i diversi tipi di contenuto, segnatamente tra le opere audiovisive/cinematografiche e quelle musicali; ricorda che il rilascio di licenze per le opere audiovisive avviene sulla base di accordi contrattuali individuali unitamente, in alcuni casi, alla gestione collettiva dei diritti di remunerazione;

29.

sottolinea che la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE (7) ha constatato differenze in termini di attuazione negli Stati membri delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8, con conseguenti differenze nell'interpretazione e nelle decisioni da parte dei tribunali nazionali; rileva che tali decisioni sono ormai parte della specifica giurisprudenza inerente al settore audiovisivo;

30.

chiede alla Commissione di proseguire il controllo rigoroso dell'applicazione della direttiva 2001/29/CE e di riferire regolarmente le conclusioni al Parlamento e al Consiglio;

31.

invita la Commissione a procedere alla revisione della direttiva 2001/29/CE, previa consultazione di tutte le parti interessate, in modo tale che le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 siano formulate in modo più preciso, al fine di garantire l'armonizzazione a livello europeo del quadro giuridico a tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione.

32.

sostiene l'istituzione di norme europee coerenti sulla buona governance e sulla trasparenza delle società di gestione collettiva, nonché di efficaci meccanismi di composizione delle controversie;

33.

sottolinea che una semplificazione dell'acquisizione e dell'aggregazione, in particolare dei diritti musicali nelle opere audiovisive ai fini della distribuzione online, promuoverebbe il mercato interno ed esorta la Commissione europea a tenerne opportunamente conto nell'ambito dell'annunciato atto normativo sulla gestione collettiva dei diritti;

34.

rileva che la progressiva convergenza dei media richiede nuove soluzioni non solo in riferimento al diritto d'autore, ma anche al diritto dei media; esorta la Commissione europea a valutare, sulla base delle più recenti innovazioni tecnologiche, fino a che punto le diverse disposizioni relative ai servizi lineari e non lineari contenute nella direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi siano ancora conformi ai tempi;

35.

ritiene che le limitazioni in materia di pubblicità nelle offerte lineari per bambini, nei programmi di attualità e nei giornali di informazione siano opportune, malgrado la differenziazione sempre più obsoleta tra offerte lineari e non lineari; suggerisce tuttavia di pensare a nuove forme di sistemi trasversali e multipiattaforma di regolamento del tempo dedicato alla pubblicità, con l'aiuto dei quali si stimoli la creazione di contenuti di elevata qualità che accrescano contestualmente la qualità lineare dei programmi e la diversità online, senza imporre oneri sui ricavi delle emittenti radiofoniche private;

36.

sottolinea che l'opzione relativa ai sistemi di produzione e distribuzione territoriale dovrebbe continuare ad applicarsi al contesto digitale, in quanto questa forma di organizzazione del mercato audiovisivo sembra fungere da base di finanziamento delle opere audiovisive e cinematografiche europee;

37.

invita la Commissione a presentare un'analisi dell'eventuale applicabilità ai beni digitali del principio del riconoscimento reciproco allo stesso modo in cui viene applicato ai beni fisici;

Identificazione

38.

è del parere che le nuove tecnologie possano essere usate per agevolare l'acquisizione dei diritti; plaude, a tale proposito, all'iniziativa inerente all'ISAN (International Standard Audiovisual Number) che semplifica l'identificazione delle opere audiovisive e dei titolari dei loro diritti; invita la Commissione a considerare la possibilità di attuare misure che facilitino un più ampio ricorso al sistema ISAN.

Uso non autorizzato

39.

chiede alla Commissione di garantire agli internauti certezza del diritto al momento dell'utilizzo di servizi in streaming e a prendere in considerazione, in particolare, la possibilità di impedire l'utilizzo di sistemi di pagamento e il finanziamento di tali servizi, tramite pubblicità anche sulle piattaforme a pagamento che offrono servizi di download e di streaming di contenuti non autorizzati;

40.

esorta gli Stati membri a promuovere il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi e a contrastare l'offerta e la distribuzione di contenuti non autorizzati, anche via streaming;

41.

richiama l'attenzione sull'impennata del numero di piattaforme per la socializzazione in rete che offrono agli internauti la possibilità di contribuire finanziariamente alla realizzazione di un film o di un documentario, generando un sentimento di appartenenza concreta al processo creativo, rilevando tuttavia l'improbabilità, nel breve periodo, che tale forma di finanziamento congiunto possa sostituirsi alle fonti di finanziamento tradizionali;

42.

riconosce che, anche dove esistano effettivamente alternative legali, le violazioni online del diritto d’autore restano un problema, ragion per cui la disponibilità online lecita di materiale culturale protetto dal diritto d'autore deve essere integrata da un'applicazione online più intelligente di tale diritto, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la libertà di informazione e di parola, la protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, oltre al principio del semplice trasporto ("mere conduit");

43.

invita la Commissione a promuovere un quadro di certezza del diritto nell'ambito della revisione della direttiva 2004/48/CE, concepita per il mercato analogico, onde apportare delle modifiche necessarie per lo sviluppo di soluzioni efficaci per il mercato digitale;

Remunerazione

44.

ricorda la necessità di assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti per la distribuzione online di contenuti audiovisivi; rileva che, nonostante tale diritto sia riconosciuto a livello europeo dal 2001, non è a tutt'oggi garantito un compenso adeguato per le opere rese disponibili online;

45.

ritiene che tale compenso dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare la creazione artistica, accrescere la competitività europea e tenere conto delle caratteristiche del settore, degli interessi dei diversi soggetti interessati e della necessità di semplificare notevolmente le procedure di rilascio delle licenze; invita la Commissione a stimolare soluzioni che partano dalla base (bottom-up), in collaborazione con tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare ulteriormente una legislazione UE specifica in materia;

46.

sostiene che è essenziale garantire agli autori e agli artisti un compenso equo e proporzionale all'insieme delle forme di sfruttamento, in particolare online, delle loro opere; esorta pertanto gli Stati membri a vietare i contratti di acquisizione forfettaria di tutti i diritti (buyout), che contravvengono a tale principio;

47.

chiede alla Commissione di presentare con urgenza uno studio sulle disparità tra i diversi meccanismi di remunerazione per autori e artisti applicati a livello nazionale, ai fini della compilazione di un elenco di prassi eccellenti;

48.

chiede di riequilibrare la posizione negoziale di autori e artisti nei confronti dei produttori, garantendo ai primi un irrinunciabile diritto alla remunerazione per tutte le forme di sfruttamento delle loro opere, compresa una remunerazione continua che ha luogo qualora abbiano trasferito ad un produttore il loro diritto di messa a disposizione;

49.

invita ad attuare misure volte a garantire un'equa remunerazione per i titolari dei diritti in sede di distribuzione, ritrasmissione o ridiffusione di opere audiovisive;

50.

sostiene che il miglior modo di garantire una remunerazione adeguata ai titolari dei diritti sia attraverso la possibilità di scegliere, in base alle preferenze, tra contratti collettivi di lavoro (tra cui quelli standard concordati), licenze collettive estese e organi di gestione collettiva;

Rilascio di licenze

51.

osserva che l'acquis comunitario in materia di diritto d'autore europeo non osta di per sé a meccanismi di concessione, su base volontaria, di licenze multiterritoriali o paneuropee, ma che le differenze culturali e linguistiche tra gli Stati membri e le divergenze che presentano le norme nazionali, anche non attinenti alla proprietà intellettuale, richiedono un approccio flessibile e complementare a livello europeo, che consenta di procedere verso il mercato unico digitale;

52.

sottolinea che i meccanismi di licenze multiterritoriali o paneuropei dovrebbero restare volontari e che le differenze linguistiche e culturali tra Stati membri, unitamente alle variazioni delle norme nazionali non relative al diritto d'autore, comportano le proprie sfide specifiche; ritiene pertanto che debba essere adottato un approccio flessibile in materia di licenze paneuropee, proteggendo al contempo i titolari dei diritti e progredendo verso il mercato unico digitale;

53.

ritiene che la possibilità di incentivare e promuovere la concessione di licenze multiterritoriali su base sostenibile nel mercato unico digitale delle opere audiovisive dovrebbe favorire iniziative di mercato; rileva che le tecnologie digitali offrono modalità nuove e innovative per personalizzare e arricchire l'offerta di tali opere per ciascun mercato e per soddisfare la domanda dei consumatori, anche per quanto riguarda i servizi transfrontalieri personalizzati; chiede a un migliore sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite di opere audiovisive;

54.

ritiene che sia necessario disporre di informazioni aggiornate sulle condizioni di concessione delle licenze, sui titolari delle licenze e sui repertori, e che occorra svolgere studi esaustivi a livello europeo onde favorire la trasparenza, accertare dove risiedano i problemi e individuare meccanismi chiari, efficienti e adeguati per risolverli;

55.

osserva che l'amministrazione dei diritti audiovisivi ai fini dello sfruttamento commerciale delle opere nell'era digitale potrebbe essere agevolata se gli Stati membri promuovessero, laddove mancano, procedure efficaci e trasparenti per la concessione di licenze, tra cui le licenze collettive estese su base volontaria;

56.

osserva che sarebbe utile che gli operatori culturali e gli Stati membri negoziassero l'attuazione di misure che consentano agli archivi pubblici di trarre pieno beneficio dalle tecnologie digitali per le opere del patrimonio, in particolare per quanto concerne l'accesso a distanza, a titolo non commerciale, alle opere digitali;

57.

accoglie con favore la consultazione della Commissione che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde e al suo riconoscimento delle specificità del settore audiovisivo per quanto concerne i meccanismi di concessione delle licenze, che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo costante del settore nel contesto di una promozione della diversità culturale e di una solida industria audiovisiva europea all'interno del mercato unico digitale;

Interoperabilità

58.

invita gli Stati membri a garantire che la gestione collettiva dei diritti sia basata su sistemi efficaci, funzionali e interoperabili;

IVA

59.

sottolinea l'importanza di avviare una discussione sulla questione della divergenza tra le aliquote IVA applicabili negli Stati membri e invita questi ultimi e la Commissione a coordinare le loro azioni nel settore in questione;

60.

sottolinea la necessità di considerare l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per la distribuzione digitale dei beni e dei servizi culturali, al fine di risolvere le discrepanze tra i servizi online e offline;

61.

sottolinea la necessità di applicare la medesima aliquota IVA alle opere culturali audiovisive vendute online e offline; ritiene che l'applicazione di aliquote IVA ridotte per i contenuti culturali online venduti da un fornitore stabilito nell'Unione europea a un consumatore residente anch'esso nell'Unione accrescerebbe in misura significativa l'attrattiva delle piattaforme digitali; ricorda, a tale proposito, le proprie risoluzioni del 17 novembre 2011 sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale (8), e del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (9);

62.

chiede alla Commissione di predisporre un quadro normativo per i servizi audiovisivi online extra UE ove questi siano indirizzati direttamente o indirettamente al pubblico dell'Unione, onde garantire che tali servizi siano soggetti agli stessi requisiti dei servizi dell'Unione;

Protezione e promozione delle opere audiovisive

63.

richiama l'attenzione sulle condizioni in cui vengono effettuati i lavori di restauro e conservazione delle opere audiovisive e la loro messa a disposizione a fini culturali e pedagogici nell'era digitale e sottolinea che esse meritano una particolare attenzione;

64.

incoraggia gli Stati membri a recepire quanto prima la direttiva sui servizi mediali audiovisivi e raccomanda loro di vigilare sul modo in cui le opere europee, in particolare film e documentari, vengono di fatto presentate e valorizzate sui diversi servizi mediali audiovisivi accessibili al pubblico; sottolinea inoltre la necessità che le autorità di regolamentazione collaborino più strettamente con gli enti finanziatori dei film;

65.

chiede alla Commissione di individuare meccanismi volti a promuovere l'accesso al materiale audiovisivo conservato negli istituti per il patrimonio cinematografico europeo; rileva che, per ragioni spesso legate alla perdita di attrattiva per i consumatori e a una durata di inutilizzo limitata, una quota importante del materiale audiovisivo europeo non è disponibile in commercio;

66.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere soluzioni volte a sostenere la digitalizzazione, la conservazione e la disponibilità didattica di tali opere, anche a livello transfrontaliero;

67.

rileva l'importanza della biblioteca online "Europeana" e ritiene che gli Stati membri e le istituzioni culturali dovrebbero adoperarsi per garantirne l'accessibilità e la visibilità;

68.

ritiene che la digitalizzazione e la conservazione delle risorse culturali, oltre a un migliore accesso a tali risorse, offrano grandi opportunità economiche e sociali e rappresentino una condizione essenziale per il futuro sviluppo delle capacità culturali e creative dell'Europa e per la sua presenza industriale in questo settore; sostiene pertanto la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (10), e la proposta di creare un pacchetto di misure aggiornate a tal fine;

Formazione

69.

sottolinea l'importanza di promuovere la padronanza degli strumenti digitali e l'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini dell'Unione, tra cui gli anziani e le persone con disabilità, come ad esempio gli audiolesi, e di colmare il divario digitale nella società, dal momento che tali aspetti rivestono un ruolo essenziale per la partecipazione alla vita sociale e la cittadinanza democratica; ricorda l'importante ruolo svolto dai servizi mediali pubblici in tale contesto nell'ambito della loro funzione di servizio pubblico;

70.

ribadisce l'importanza cruciale di incorporare le nuove tecnologie nei programmi nazionali di istruzione e la particolare importanza di provvedere all'alfabetizzazione informatica e digitale di tutti i cittadini dell'Unione, di tutte le fasce di età, al fine di sviluppare le loro competenze in tali settori e di beneficiarne;

71.

sottolinea la necessità di campagne educative a livello europeo e nazionale volte a sensibilizzare il pubblico all'importanza dei diritti di proprietà intellettuale e agli esistenti canali legali di distribuzione online delle opere audiovisive; rileva che i consumatori devono essere adeguatamente informati in merito a eventuali questioni inerenti ai diritti di proprietà intellettuale che potrebbero emergere dall'utilizzo della condivisione di file nell'ambito di servizi di cloud computing;

72.

richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare al pubblico con maggiore insistenza l'importanza della tutela del diritto d'autore e della relativa questione del giusto compenso;

73.

sottolinea la necessità di tenere conto del riconoscimento di uno status speciale alle istituzioni con finalità educative per quanto riguarda l'accesso online alle opere audiovisive;

MEDIA 2014–2020

74.

rammenta che il programma MEDIA si è affermato come marchio distinto e che è fondamentale portare avanti un programma MEDIA ambizioso per il periodo 2014-2020 nello spirito del programma attuale;

75.

insiste sulla fondamentale importanza che MEDIA continui a esistere in quanto programma specifico interamente dedicato al settore degli audiovisivi;

*

* *

76.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(3)  GU L 323 del 09.12.2005, pag. 57.

(4)  GU L 236 del 31.08.2006, pag. 28.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

(6)  Direttiva 93/83/CEE, GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

(7)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0513.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0436.

(10)  GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.


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