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Document 52011PC0478

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

/* COM/2011/0478 definitivo - 2008/0241 (COD) */

52011PC0478

/* COM/2011/0478 definitivo - 2008/0241 (COD) */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)


2008/0241 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2008) 810 def. - 2008/0241(COD)]: | 16 dicembre 2008 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 11 giugno 2009 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 3 febbraio 2011 |

Data di adozione della posizione del Consiglio: | 19 luglio 2011 |

FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli obiettivi specifici della proposta di rifusione della direttiva RAEE (2008) miravano ad incrementare l'efficienza delle risorse e a garantire un trattamento appropriato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilendo nuovi obiettivi di raccolta adattati alla realtà di ogni Stato membro. Ulteriori obiettivi consistevano nella riduzione di oneri amministrativi non necessari, precisando che le responsabilità dei produttori si basano su un'impostazione europea, e nel garantire una migliore attuazione, in particolare invertendo l'onere della prova, per quanto riguarda le esportazioni di apparecchi usati sospettati di essere RAEE.

OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Osservazioni generali

Il Parlamento europeo si è pronunciato in prima lettura il 3 febbraio 2011. La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 55 degli 86 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Di questi 55 emendamenti, 30 sono già ripresi, almeno in parte, nella posizione comune. La posizione della Commissione in merito agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura figura nel documento SP(2011)2217.

La Commissione ha accolto integralmente, in parte o in linea di principio, gli emendamenti che ritiene idonei a chiarire il contesto della proposta o a migliorarla coerentemente con i suoi obiettivi generali. Essi comprendono, in particolare, la cancellazione del collegamento al campo di applicazione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS), la fissazione di obiettivi di raccolta basati sui RAEE generati in determinate condizioni e l'obbligo dei distributori di mettere in atto una raccolta appropriata e sistemi di sensibilizzazione per i RAEE di dimensioni molto piccole.

La Commissione ha respinto gli emendamenti che modificherebbero la natura della proposta, come gli emendamenti che comporterebbero un abbassamento del livello della tutela ambientale e della salute umana o un inutile aumento degli oneri amministrativi. Essa ha inoltre respinto gli emendamenti che vanno oltre la portata della procedura di rifusione applicata coerentemente con l'"Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi".

Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico all'unanimità il 14 marzo 2011, mentre la Commissione aveva espresso notevoli riserve in merito al testo.

Osservazioni specifiche

Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Gli emendamenti 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 37, 44, 45, 57, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 97 e 98 sono stati accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio.

Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione, ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Gli emendamenti 14, 18, 27, 99 e 102 sono stati respinti dalla Commissione ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio. Gli emendamenti 14 e 18 fanno riferimento alla distinzione tra RAEE provenienti dalle famiglie e RAEE provenienti da utilizzatori diversi dalle famiglie. La Commissione non ritiene che questa proposta contribuisca a rendere più chiaro il testo. L'emendamento 99 introduce un nuovo requisito per l'adozione di norme europee, che potrebbe essere in conflitto con le parti del testo non sottoposte alla procedura di rifusione.

Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, in parte o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione comune

Gli emendamenti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 23, 26, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 69, 76, 92, e 100 sono stati accolti integralmente, in parte o in linea di principio dalla Commissione ma non inseriti nella posizione del Consiglio. Essi riguardano importanti aspetti del testo relativi alle definizioni, agli obiettivi di raccolta, alle misure dirette ad aumentare la consapevolezza del pubblico e la raccolta, nonché l'adeguamento delle norme di procedura dei comitati all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune

Gli emendamenti 11, 25, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 94, 95, 96 e 101 sono stati respinti sia dalla Commissione che dal Consiglio. Si tratta di emendamenti che non rendono il testo più chiaro o coerente o modificano parti del testo che non sono oggetto della procedura di rifusione. Questo vale in particolare per gli emendamenti 47-51 e 75, relativi agli obblighi finanziari dei produttori. L'emendamento 46 introdurrebbe nel testo nuovi requisiti di tipo amministrativo, che esulano dal campo di applicazione della procedura di rifusione.

Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione sono le seguenti.

Campo di applicazione aperto. Il Consiglio propone che in futuro il campo di applicazione, a partire da sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, comprenda sia i grandi che i piccoli apparecchi. Questa impostazione è definita anche "campo di applicazione aperto", in quanto quest'ultimo non dovrebbe limitarsi ad un elenco di categorie chiuse come avviene attualmente, ma dovrebbe comprendere qualsiasi nuovo apparecchio che risponda alle definizioni della direttiva. Una serie di nuove esclusioni con le relative definizioni dovrebbe accompagnare l'introduzione del campo di applicazione aperto. La Commissione ritiene che gli apparecchi che ricadono attualmente nel campo di applicazione della direttiva non dovrebbe essere esclusi in futuro e che si dovrebbe procedere ad eventuali ampliamenti del campo di applicazione solo se i benefici superano i costi. In linea di principio, è necessaria una valutazione in linea con gli orientamenti per le valutazioni d'impatto al fine di garantire che tali condizioni siano soddisfatte.

Definizione delle categorie di RAEE. Il Consiglio sostituisce le attuali dieci categorie previste nell'allegato della direttiva con una nuova serie di cinque categorie. Attualmente queste categorie sono importanti per definire il campo di applicazione della direttiva e per differenziare gli obiettivi di recupero e riciclaggio. In futuro, secondo il Consiglio, le categorie non dovrebbero essere più decisive per definire il campo di applicazione (cfr. supra "campo di applicazione aperto"), ma continuerebbero a differenziare gli obiettivi di recupero e riciclaggio. La Commissione può accettare una modifica alla definizione di queste categorie di RAEE, se questa non incide sul livello degli obiettivi di riciclaggio/recupero perseguiti e non crea inutili oneri amministrativi.

Ampliamento del campo di applicazione per includere i pannelli fotovoltaici. Il Consiglio propone di estendere il campo di applicazione della direttiva dalla data di entrata in vigore per includere i pannelli fotovoltaici. La Commissione riconosce che andrebbero assicurati la raccolta, l'adeguato trattamento e il recupero dei pannelli fotovoltaici. La Commissione ha proceduto ad uno studio per valutare l'impatto di tale inclusione nel campo di applicazione della direttiva RAEE. Da esso si può concludere che vi siano vantaggi per l'ambiente e opportunità di recupero di materie prime secondarie. Si possono utilizzare lo studio in questione e le osservazioni delle parti interessate che sono seguite per riflettere ulteriormente in merito all'eventuale inserimento dei pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione della direttiva RAEE.

Impostazione nazionale per gli obblighi dei produttori. Il Consiglio applica una definizione di produttore basata sul concetto di mercati nazionali. Tale concetto nazionale rischia di moltiplicare le registrazioni, i pagamenti effettuati per lo stesso prodotto, i requisiti per il trattamento delle informazioni e per la marcatura dei prodotti, nonché comportare l'obbligo per i produttori di avere una rappresentanza legale in più di uno Stato membro. La Commissione aveva proposto di specificare l'utilità di un concetto basato sul mercato comunitario per evitare oneri di questo tipo ed è sempre del parere che si dovrebbe adottare un'impostazione europea per quanto riguarda gli obblighi dei produttori. Questo vale in particolare per gli obblighi dei venditori a distanza transfrontalieri.

Obiettivo in materia di raccolta. Il Consiglio chiede agli Stati membri di raggiungere un obiettivo di raccolta del 65% degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul mercato otto anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Rispetto alla proposta della Commissione, ciò comporta un rinvio di circa quattro anni. Per otto Stati membri sono previsti due anni di flessibilità supplementare. La Commissione ritiene che nel testo possano essere rielaborati accordi transitori, già inclusi nella proposta della Commissione, che tengano conto delle circostanze nazionali specifiche. Tuttavia, in vista della necessità di agire in modo decisivo per migliorare l'efficienza delle risorse e facilitare l'accesso alle materie prime secondarie, è importante mantenere un obiettivo di raccolta ambizioso sia per quanto riguarda il livello che il momento del'entrata in vigore. Pertanto la Commissione non può accettare di rinviare l'anno nel quale l'obiettivo di raccolta deve essere raggiunto. La Commissione può condividere l'intenzione del Consiglio di trattare le lampade a fluorescenza contenenti mercurio come prodotti prioritari per la raccolta differenziata, per i quali può essere stabilito in futuro un obiettivo di raccolta specifico.

Elaborazione di norme. Il Consiglio chiede che la Commissione sviluppi norme minime per il trattamento dei RAEE sulla base dell'articolo 27 della direttiva 2008/98/CE. La Commissione in linea di principio vede dei vantaggi nella fissazione di norme per il trattamento dei RAEE e attualmente sostiene un progetto per l'elaborazione di norme da utilizzare su base volontaria. Tuttavia essa ritiene che il nuovo testo sulle norme possa essere in conflitto con le parti del testo non soggette alla procedura di rifusione.

Adeguamenti connessi al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre questioni. Il Consiglio prevede l'adozione di atti di esecuzione per gli articoli 7, 16, 23 e l'allegato VI. La Commissione ritiene che deve trattarsi di atti delegati in linea con la propria proposta. Il requisito che prevede che la Commissione consulti le parti interessate prima dell'adozione di un atto delegato dovrebbe figurare solo nel rispettivo considerando ed essere cancellato dal dispositivo della direttiva. Il Consiglio ha cancellato il riferimento ad una tabella di concordanza che la Commissione considera necessaria al fine di monitorare il recepimento della direttiva nello spirito della comunicazione della Commissione COM(2010)543 "Legiferare con intelligenza".

CONCLUSIONI

Non tutte le modifiche introdotte dal Consiglio sono coerenti con gli obiettivi della proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'uso efficiente delle risorse, la necessità di recuperare materie prime secondarie e la necessità di ridurre inutili oneri amministrativi. Pertanto la Commissione non può accettare integralmente la posizione del Consiglio.

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