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Document 52010XC1015(01)

Sintesi della decisione della Commissione, del 4 maggio 2010 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.317 — E.ON Gas) [notificata con il numero C(2010) 2863 definitivo] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ C 278, 15.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 278/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 4 maggio 2010

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.317 — E.ON Gas)

[notificata con il numero C(2010) 2863 definitivo]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 278/06

Il 4 maggio 2010 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del TFUE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

La decisione allegata riguarda E.ON AG, Germania, le sue consociate E.ON Ruhrgas AG e E.ON Gastransport GmbH nonché le consociate controllate da queste ultime (denominate collettivamente «E.ON»). L'adozione della presente decisione renderà vincolanti gli impegni proposti da E.ON al fine di risolvere i problemi di concorrenza emersi in seguito ad indagini effettuate dalla Commissione sui mercati tedeschi del gas.

(2)

La Commissione temeva che, precludendo l'accesso alla capacità di ingresso nella sua rete di trasmissione del gas, E.ON potesse aver abusato della propria posizione dominante, sui mercati del trasporto del gas nell'ambito della sua rete del gas L e nel settore di mercato del gas H di NetConnect Germany ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

(3)

Ciò sarebbe potuto avvenire per mezzo di prenotazioni a lungo termine sulla rete di trasmissione di E.ON tali da precludere l'accesso ai concorrenti. E.ON ha prenotato grosse parti delle capacità d'entrata continue disponibili e liberamente assegnabili sulla sua rete cosa che, secondo la valutazione preliminare, avrebbe impedito ai concorrenti di trasportare gas nella sua rete e ai clienti collegati ad essa. In tal modo E.ON avrebbe ristretto la concorrenza sui mercati della fornitura di gas a valle.

(4)

E.ON ha proposto una serie di impegni per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. In una prima fase, E.ON ha proposto di liberare capacità d'entrata continue e liberamente assegnabili sulla sua rete di trasmissione entro ottobre 2010 per un volume di 17,8 GWh/h. In una seconda fase, E.On ridurrà ulteriormente la sua parte complessiva di prenotazioni di capacità d'entrata continua e liberamente assegnabile nel settore di mercato del gas H (NetConnect Germany) fino al 50 % entro ottobre 2015 e, per quanto riguarda la rete del gas L, fino al 64 % entro ottobre 2015. E.ON può raggiungere tali soglie restituendo capacità al gestore del sistema di trasporto, attraverso misure per aumentare la capacità della rete o avviando cooperazioni nel settore di mercato per aumentare il volume totale delle capacità sulla sua rete. E.ON si impegna a non superare tali soglie fino al 2025.

(5)

Gli impegni definitivi sono sufficienti per fugare i timori iniziali della Commissione, senza essere sproporzionati. Gli impegni definitivi sono idonei a eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza espresse nella valutazione preliminare. La riduzione delle parti di capacità d'entrata continua e liberamente assegnabile e la durata di tali impegni garantiranno ai concorrenti e ai nuovi fornitori di poter diventare attivi rapidamente e in maniera durevole nei mercati di fornitura del gas a valle. Gli impegni definitivi proposti da E.ON sono altresì necessari in quanto non esistono misure alternative in grado di fugare i timori espressi dalla Commissione con la stessa efficacia della cessione di capacità proposta. In realtà, solo una cessione della capacità di trasporto può porre rimedio alla preclusione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto necessarie. In considerazione dell’elevata quota di capacità di entrata detenuta da E.ON sui mercati interessati e della lunga durata delle prenotazioni, gli impegni definitivi sono necessari anche in termini di portata. Non meno importante, dato l'elevato numero di clienti connesso alla rete E.ON di trasporto del gas e i potenziali gravi pregiudizi per questi clienti, gli impegni definitivi sono da considerarsi adeguati e proporzionati.

(6)

Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni proposti, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione e che il procedimento può essere chiuso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 15 aprile 2010, è stato consultato il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti il quale ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 16 aprile 2010.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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