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Document 52009AG0016

Posizione comune (CE) n. 16/2009, del 16 febbraio 2009 , adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 103E, 5.5.2009, p. 40–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/40


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 16/2009

definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009

in vista dell’adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 103 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso) (5), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni) (6), direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) (8) e direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(3)

La riforma del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell'informazione e verso una società dell'informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 1o giugno 2005, intitolata «i2010 - una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

(4)

A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(5)

Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbe essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, incluse le apparecchiature destinate agli utenti disabili, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per ipoudenti.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili. Uno dei possibili modi per realizzarlo è, in riferimento alle norme europee, introdurre criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara, in conformità della legislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.

(7)

Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico reso accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. É la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. I servizi telefonici accessibili al pubblico includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

(8)

È necessario chiarire che la fornitura indiretta del servizio potrebbe includere situazioni in cui la chiamata è effettuataattraverso la selezione o la preselezione del vettore o in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici accessibili al pubblico forniti da un'altra impresa.

(9)

Il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico (comprese le chiamate ai servizi d'emergenza attraverso il numero «112»). Tale separazione non dovrebbe pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l'accesso a questi numeri di emergenza nazionali.

(10)

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l'altro, il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

(11)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliare l'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche qualora uno Stato membro non abbia ancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso, la sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione né per le imprese che forniscono tali servizi.

(12)

È opportuno sopprimere gli obblighi obsoleti destinati a facilitare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ne costituiscono un doppione.

(13)

È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell'entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.

(14)

Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente nella legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. Tali misure correttive dovrebbero, piuttosto, essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, a risultato dell'analisi di mercato condotta secondo le procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e alla luce degli obblighi di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(15)

Le disposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utenti finali automaticamente ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

(16)

In seguito all'evoluzione tecnologica altri tipi di identificatori potranno essere utilizzati in futuro, oltre alle forme ordinarie di identificazione mediante il numero.

(17)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che permettono le chiamate dovrebbero provvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali una limitazione dell'informazione relativa all'ubicazione del chiamante o dell'instradamento delle chiamate di emergenza). Tali fornitori dovrebbero altresì fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e in caso di modifica nella fornitura dell'accesso, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

(18)

Riguardo alle apparecchiature terminali il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietate dalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura.

(19)

Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore dovrebbe anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità.

(20)

Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione dei servizi di comunicazione. Tali informazioni potrebbero includere informazioni di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d’autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, nonché i rischi alla vita privata e ai dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti.

(21)

Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(22)

Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti dovrebbero essere pienamente informati delle politiche di gestione del traffico del fornitore di servizio e/o di rete con cui concludono il contratto. In assenza di un'effettiva concorrenza è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

(23)

In mancanza di norme applicabili del diritto comunitario, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono ritenuti legali o dannosi secondo il diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva quadro e le direttive particolari lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (11), la quale, tra l'altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(24)

La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica una maggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, modelli di consumo e altre statistiche pertinenti) e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare gratuitamente. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere in grado di rendere disponibili guide tariffari, e in particolare nel caso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e i consumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, ove richiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblico interesse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tra l'altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.

(25)

I clienti dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). I clienti dovrebbero altresì essere informati in merito ai sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

(26)

All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano godere della qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico su reti.

(27)

In previsione dell'entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio potrà essere separata della fornitura della rete, gli Stati membri devono stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidente grave alla rete o nei casi di forza maggiore, tenendo conto delle priorità dei diversi tipi di abbonati e delle limitazioni tecniche.

(28)

Al fine di assicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utenti finali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi e tariffe, offerte agli altri utenti finali e di applicare prezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari da esse sostenuti. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all'ingrosso tra imprese.

(29)

I servizi di assistenza tramite operatore coprono un'intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. È opportuno pertanto abrogare l'obbligo corrispondente.

(30)

I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in condizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (12). Le misure sull'inserimento dei dati degli utenti finali (detenuti dalle imprese che assegnano numeri agli abbonati) nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale, compreso l'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi in materia di elenchi e servizi di consultazione accessibili al pubblico al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno di condizioni concorrenziali ragionevoli e trasparenti.

(31)

È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero «112» ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta la Comunità. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del «112». È opportuno rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all'ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale con l'esattezza e l'affidabilità tecnicamente fattibile per tale servizio di comunicazione elettronica. I fornitori di servizi indipendenti dalla rete non possono avere un controllo sulla medesima e non sono pertanto in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite i loro servizi siano instradate con la stessa affidabilità dei fornitori di servizi telefonici integrati tradizionali, essendo non essere in grado di garantire la disponibilità del servizio in quanto i problemi legati all'infrastruttura esulano dal loro controllo. Una volta istituite norme riconosciute internazionalmente che assicurino l'inoltro e la connessione accurata e affidabile ai servizi di emergenza, i fornitori di servizi indipendenti dalla rete dovrebbero soddisfare anch'essi gli obblighi relativi all'accesso ai servizi d'emergenza a un livello comparabile a quello delle altre imprese.

(33)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agli utenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

(34)

Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.

(35)

Conformemente alla decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (13), la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riservare i numeri nell'arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. Le disposizioni a tale riguardo di detta decisione dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) allo scopo di integrarle più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di facilitarne l'accesso da parte degli utenti finali disabili.

(36)

L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è tecnicamente o economicamente fattibile. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali.

(37)

Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso il trasferimento tecnico del numero non dovrebbe richiedere più di un giorno. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e della fattibilità tecnica, e, se necessario, misure appropriate per garantire la tutela degli abbonati durante le operazioni di trasferimento. Detta tutela può comprendere la limitazione dell'abuso di trasferimento e/o azioni correttive tempestive.

(38)

È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e televisivi, nonché per servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri dovrebbero giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportuno riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni.

(39)

Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest'ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell'utilizzazione di Internet.

(40)

È opportuno che gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.

(41)

Il trattamento dei dati relativi al traffico nella misura strettamente necessaria ai fini della rilevazione, dell'ubicazione e dell'eliminazione dei guasti e delle carenze della rete e della sicurezza dell' informazione, a garanzia della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati conservati o trasmessi, contribuirà a prevenire l'accesso non autorizzato e la distribuzione dolosa del codice, attacchi finalizzati al diniego di servizi e danni al computer e ai sistemi di comunicazione elettronica.

(42)

La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(43)

In linea con gli obiettivi del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà nonché ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza nei confronti sia delle imprese europee sia delle autorità nazionali di regolamentazione, la direttiva riguarda le reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica e non si applica ai gruppi chiusi di utenti né alle reti aziendali.

(44)

Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

(45)

È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14), tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. È opportuno inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema, e mettere in atto regolarmente misure di monitoraggio, di prevenzione, di correzione e di attenuazione.

(46)

È opportuno che le autorità nazionali competenti controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

(47)

Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui l'usurpazione d'identità. Pertanto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, non appena viene a conoscenza del fatto che si è verificata tale violazione, dovrebbe valutare i rischi che essa comporta, ad esempio determinando il tipo di dati interessati dalla violazione (inclusi il carattere sensibile, il contesto e le misure di sicurezza esistenti), la causa e la portata della violazione, il numero di abbonati interessati e l'eventuale danno per gli abbonati che essa comporta (ad esempio furto d'identità, perdita finanziaria, perdita di opportunità economiche o occupazionali o danni fisici). È opportuno che gli abbonati che sono vittime di violazioni di sicurezza che possono comportare rischi gravi per la loro vita privata (ad esempio il furto o l'usurpazione d'identità, il danno fisico, umiliazione grave o danno alla reputazione) siano informati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che la comunicazione contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti interessati. La comunicazione di una violazione della sicurezza a un abbonato non è necessaria se il fornitore ha dimostrato all'autorità competente di aver utilizzato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. È opportuno che le misure di protezione tecnologica rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

(48)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione difendano gli interessi dei cittadini dell'Unione europea contribuendo, tra l'altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine esse devono disporre dei mezzi necessari per svolgere i loro compito, compreso l'accesso a dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati.

(49)

In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

(50)

È opportuno prevedere l'adozione da parte della Commissione di raccomandazioni sui mezzi per conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica.

(51)

Al momento della fissazione delle modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

(52)

I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti «software spia» o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

(53)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica investono in modo cospicuo nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate («spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È opportuno, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi gli interessi dei loro clienti quali parte integrante dei propri interessi commerciali legittimi.

(54)

La necessità di garantire un livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattati attraverso l'uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implica il conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali da costituire un valido incentivo all'osservanza delle norme. È opportuno che le autorità nazionali competenti e, se del caso, altri organismi nazionali siano dotati delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare in modo efficace sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano la facoltà di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero avere bisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.

(55)

L'attuazione e il controllo delle disposizioni della presente direttiva richiedono spesso la cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione di due o più Stati membri, ad esempio nella lotta contro spam e software spia transfrontalieri. Al fine di assicurare una buona e rapida cooperazione in tali casi, nelle raccomandazioni dovrebbero essere definite procedure relative ad esempio alla quantità e al formato delle informazioni scambiate tra autorità o alle scadenze. Tali procedure consentiranno anche di armonizzare gli obblighi che ne risulteranno per gli operatori del mercato, contribuendo alla creazione di condizioni di parità nella Comunità.

(56)

È opportuno rafforzare la cooperazione e l'esecuzione transfrontaliere conformemente ai meccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissato nel regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (15), mediante una modifica a detto regolamento.

(57)

Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(58)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(59)

Le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(60)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (17), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali volte a facilitare l'accesso per gli utenti finali disabili.

2.   La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

3.   Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

“servizio telefonico accessibile al pubblico” un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

d)

“numero geografico” qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;»;

c)

la lettera e) è soppressa;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“numero non geografico” qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi “premium rata”.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fornitura dell'accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

2.   La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (18), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure destinate agli utenti finali disabili

1.   A meno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l'effetto equivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5 destinati agli utenti finali disabili che sia comparabile a quello fornito agli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare della gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.»;

6)

all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»;

7)

all'articolo 9, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura ditali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.

2.   Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3.   Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.»;

8)

all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 33.»;

9)

l'intestazione del capitolo III è sostituita dalla seguente:

10)

l'articolo 16 è soppresso;

11)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:

a)

in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 di detta direttiva non è effettivamente concorrenziale e

b)

giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

12)

gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

13)

gli articoli da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Contratti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

a)

la denominazione e l'indirizzo del fornitore;

b)

i servizi forniti, tra cui in particolare:

informazioni sulle politiche di gestione del traffico del fornitore;

i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione;

i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;

eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c)

qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell’abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

d)

il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

e)

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

le condizioni riguardanti la durata minima del contratto nel quadro di promozioni,

eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,

eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale;

f)

le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g)

i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;

h)

i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo 4, lettera a) e relativi al servizio fornito.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se sono forniti o no l'accesso ai servizi di emergenza e le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati delle limitazioni dell’accesso ai servizi di emergenza prima della conclusione di un contratto e in caso di eventuali modifiche dell’accesso ai servizi di emergenza.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate, di cui all'allegato II, in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma della pubblicazione di tali informazioni al fine di assicurare la trasparenza, la comparabilità, la chiarezza e l’accessibilità a vantaggio dei consumatori.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano rendere disponibili tali guide o tecniche, in particolare se non sono disponibili sul mercato gratuitamente o a un prezzo ragionevole. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide o tecniche.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di, tra l’altro:

a)

fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;

b)

informare gli abbonati di ogni modifica alle politiche di gestione del traffico del fornitore;

c)

informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonché

d)

comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

4.   Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

a)

gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; e

b)

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 22

Qualità del servizio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili, affidabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.

3.   Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 23

Disponibilità di servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili

1.   Gli Stati membri consentono alle autorità nazionali pertinenti di specificare, ove opportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

a)

possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica comparabile a quello della maggior parte degli utenti finali, e

b)

beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2.   Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.»;

15)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi di consultazione degli elenchi telefonici»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

4.   Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 28.

5.   I paragrafi da 1a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

16)

gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo “112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia comparabile a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica a ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Qualora le imprese di cui al paragrafo 2 desiderino sostenere che non è tecnicamente fattibile fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante, esse si assumono l’onere di dimostrarlo.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo “112”, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso “00” sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico consentendo le chiamate internazionali gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo Spazio europeo della numerazione telefonica (ETNS), fatta salva l’esigenza delle imprese di recuperare i propri costi. »;

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

1.   Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il 116 identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (19). Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2.   Gli Stati membri facilitano l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il 116. Le misure adottate per facilitare l'acceso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri possono consistere tra l'altro nell'assicurare il rispetto degli standard o specifiche attinenti pubblicate a norma delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Gli Stati membri assicurano che i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione “116”, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4.   Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione “116” adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, facilitano ai cittadini l'accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero 116000.

18)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Accesso a numeri e servizi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a)

accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno della Comunità; nonché

b)

accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i Numeri verdi internazionali universali (UIFN).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pertinenti possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.»;

19)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico e/o reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre, come prescrizione generale, a tutte le imprese che forniscono accesso alle reti di comunicazione pubbliche e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, gli obblighi di cui all'allegato I, parte A, lettere a) ed e).»;

20)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Agevolare il cambiamento di fornitore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4.   Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso il trasferimento tecnico del numero non richiede più di un giorno.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire la procedura globale di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e della fattibilità tecnica, nonché, se del caso, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante le operazioni di trasferimento.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

6.   Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»;

21)

all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal … (20), tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.»;

22)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi, in particolare, gli utenti finali disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito delle loro decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono promuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma degli articoli 21, paragrafo 4, lettera a e 20, paragrafo 1.»;

23)

all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.»;

24)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Adeguamento degli allegati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all'andamento della domanda del mercato, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Qualsiasi modifica avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»;

26)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

27)

gli allegati I, II III e IV sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II della presente direttiva;

28)

l'allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

La direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“dati relativi all'ubicazione” ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;»;

b)

la lettera e) é soppressa;

c)

é aggiunta la seguente lettera:

«h)

“violazione dei dati personali” violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nella Comunità.»;

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Servizi interessati

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»;

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Sicurezza del trattamento»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Se si produce una violazione di dati personali il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico valuta la portata della violazione di dati personali e la relativa gravità ed esamina se sia necessario comunicare detta violazione all'autorità nazionale competente e all'abbonato interessato, tenendo conto delle norme pertinenti fissate dall'autorità nazionale competente a norma del paragrafo 4.

Quando la violazione di dati personali rappresenta un grave rischio per la vita privata dell'abbonato, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale competente e all'abbonato.

La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti negativi della violazione di dati personali. La comunicazione all'autorità nazionale competente descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente sia in grado di fissare norme dettagliate e, ove necessario, stabilire istruzioni relative alle circostanze in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione.

5.   Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il Gruppo dell'articolo 29 e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare raccomandazioni riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.»;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.»;

6)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 5 e 7 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I dati relativi al traffico possono essere trattati nella misura strettamente necessaria ai fini della sicurezza delle reti e dell'informazione, quale definita all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (21).

7)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1.   L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Services) e MMS (Multimedia Messaging Services)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni messaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto che entrambe le possibilità devono essere gratuite per l'abbonato o l'utente.

4.   In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica allo scopo di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5.   I paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni. Gli Stati membri possono inoltre stabilire regole specifiche relative alle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che con la loro negligenza contribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Attuazione e controllo dell'attuazione

1.   Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere applicate per coprire la durata della violazione, anche se a tale violazione è stato successivamente posto rimedio. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro … (22) e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

4.   Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare raccomandazioni dopo aver consultato l'ENISA, il Gruppo dell'articolo 29 e le autorità di regolamentazione pertinenti.».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) è aggiunto il seguente punto:

«17.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).».

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro …, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal …

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, addì ….

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio 16 febbraio 2009 e posizione del Parlamento europeo del …

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(13)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995. pag. 31.

(15)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(18)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(19)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»;

(20)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

(21)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.»;

(22)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)

Parte A

Prestazioni e servizi citati all'articolo 10

a)   Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

i)

di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e

ii)

di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b)   Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce i servizi telefonici, può impedire che vengano effettuate chiamate di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium verso queste destinazioni.

c)   Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d)   Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

e)   Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese designate conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al “112”).

Parte B

Prestazioni di cui all'articolo 29

a)   Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

b)   Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 30

La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

a)

nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; nonché

b)

nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

1.   Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2.   Descrizione dei servizi offerti

2.1.   Portata dei servizi offerti

2.2.   Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3.   Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4.   Servizi di manutenzione offerti

2.5.   Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

3.   Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4.   Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 11 e 22 per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica

Parametro

(Nota 1)

Definizione

Metodo di misura

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d'accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico

Parametro

Definizione

Metodo di misura

Tempo di stabilimento di una connessione

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all'esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.2.1 (ottobre 2005).

Nota 1

I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat).

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

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ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

INTEROPERABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO (ARTICOLO 24)

1.   Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2.   Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma CENELEC EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel novembre 2007 la Commissione ha adottato la sua proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. La proposta è stata presentata al Consiglio il 29 novembre 2007.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 19 giugno 2008 (2).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 maggio 2008 (3).

La Commissione ha adottato la sua proposta modificata il 6 novembre 2008.

Il Consiglio ha definito la sua posizione comune il 16 febbraio 2009.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta, che fa parte delle tre proposte relative al riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, propone modifiche a tre testi legislativi, in particolare alla direttiva 2002/22/CE, denominata «direttiva servizio universale», alla direttiva 2002/58/CE, denominata «direttiva relativa alla vita privata o ePrivacy» e al regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Nella sua proposta relativa alla direttiva «servizio universale», la Commissione intende considerare i quattro settori principali di cambiamento da essa individuati, ossia: trasparenza e pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti, migliore accessibilità per gli utenti disabili, servizi di emergenza e accesso al numero 112 nonché connettività di base e qualità dei servizi («neutralità della rete»).

La proposta della Commissione relativa alla direttiva «vita privata» riguarda aspetti quali: fare sì che i consumatori siano informati qualora i loro dati personali siano stati compromessi in seguito a una violazione della sicurezza della rete; conferire agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione maggiore responsabilità in relazione alla sicurezza e all'integrità di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica; rafforzare i poteri di attuazione e controllo delle autorità competenti, in particolare nella lotta allo spam; chiarire le modalità di applicazione delle norme UE ai dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione che utilizzano le reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è modificato al fine di rafforzare la cooperazione e il controllo transfrontalieri in base al meccanismo comunitario ivi previsto.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

La posizione comune incorpora integralmente, parzialmente o nel loro principio, un gran numero di emendamenti adottati in prima lettura del Parlamento europeo (87 dei 155 totali). Essi migliorano o chiariscono il testo della direttiva proposta. Tuttavia, altri emendamenti non sono stati inclusi nella posizione comune in quanto il Consiglio li ha ritenuti superflui o inaccettabili o, in alcuni casi, perché le disposizioni della proposta iniziale della Commissione sono state soppresse o profondamente riformulate. Il Consiglio ha in particolare sottolineato la necessità di esaminare attentamente le proposte al fine di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio, analogamente al Parlamento europeo, ha optato per un approccio che sottolinea l'importanza di una migliore accessibilità per gli utenti disabili. Il Consiglio concorda inoltre con il punto di vista del Parlamento europeo quanto all'introduzione di un articolo specifico sui numeri armonizzati per i servizi armonizzati di utilità sociale, anche se il livello di precisione scelto dal Consiglio non è esattamente lo stesso del Parlamento.

Una differenza globale rispetto alla proposta della Commissione riguarda la questione della comitatologia e i riferimenti all'autorità. Un'altra differenza globale, questa volta rispetto alla posizione del Parlamento europeo, sono i riferimenti al contenuto. Il loro numero è stato in entrambi i casi ridotto al minimo.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto o modificato una serie di disposizioni per specificare gli obiettivi del testo e la loro attuazione.

Osservazionispecifiche

La posizione comune del Consiglio coincide ampiamente con la posizione del Parlamento europeo. I punti principali in cui il Consiglio ha optato per un approccio diverso da quello del Parlamento europeo o della Commissione sono i seguenti:

1)   Contratti

Il Consiglio ha sostenuto l'orientamento generale delle proposte della Commissione sebbene, come il Parlamento europeo, abbia ritenuto necessario rafforzare il livello di precisione delle informazioni che devono essere fornite nei contratti, in particolare per quanto riguarda gli indicatori relativi alla qualità del servizio, i servizi alla clientela e le condizioni che disciplinano la durata minima dei contratti in caso di promozioni.

2)   Qualità dei servizi

La questione principale esaminata dal Consiglio è stata quella del livello e della natura degli interventi della Commissione. L'approccio adottato consiste nel lasciare alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di determinare i requisiti di qualità minima dei servizi riguardanti le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione.

3)   Notifica delle violazioni di sicurezza

Il Consiglio ha esaminato attentamente la questione della notifica delle violazioni di sicurezza, scegliendo un approccio che consente al fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico di valutare la gravità della violazione e la necessità di notificarla all'autorità nazionale di regolamentazione e/o all'abbonato interessato, contrariamente al Parlamento europeo che non desidera lasciare tale valutazione unicamente alla discrezione del fornitore e preferirebbe prevedere in ogni caso una notifica obbligatoria all'autorità nazionale di regolamentazione e la pubblicazione delle violazioni commesse. Per garantire un adeguato livello di armonizzazione, il Consiglio obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di stabilire norme dettagliate sulle circostanze, il formato e le procedure applicabili ai requisiti in materia d'informazione e notifica connesse alle violazioni dei dati personali.

Posizione del Consiglio riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accettato integralmente, parzialmente o nel loro principio gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 129, 131, 132, 138, 141, 144, 149, 150, 151, 152, 165, 180, 181, 182, 188, 189, 192, 193 e 194.

Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69, 83, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 157, 163, 166, 174, 183, 184, 185, 186, 187 e 190.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un insieme equilibrato di misure atte a contribuire alla promozione della concorrenza, al rafforzamento del mercato interno e alla difesa degli interessi del cittadino.

La posizione comune consentirebbe di assicurare che i diritti dei consumatori restino il fulcro della politica di regolamentazione del settore nonché di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione della direttiva.


(1)  COM(2007) 698 definitivo.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.


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