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Document 52008PC0778

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) {SEC(2008) 2862} {SEC(2008) 2863}

/* COM/2008/0778 def. - COD 2008/0222 */

52008PC0778

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) {SEC(2008) 2862} {SEC(2008) 2863} /* COM/2008/0778 def. - COD 2008/0222 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.11.2008

COM(2008) 778 definitivo

2008/0222 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

(rifusione)

(presentata dalla Commissione){SEC(2008) 2862}{SEC(2008) 2863}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Obiettivo

La rifusione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e che abroga la direttiva 79/530/CEE, di seguito "direttiva sull'etichettatura energetica", è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione, che attualmente è limitato agli apparecchi domestici, per permettere l'etichettatura di tutti i prodotti che incidono sul consumo energetico, compresi i prodotti di uso domestico, commerciale e industriale, e alcuni prodotti che non consumano energia, come gli infissi, che hanno un notevole potenziale di risparmio energetico se utilizzati o installati (sono invece esclusi i mezzi di trasporto). In questo senso segue l'obiettivo generale di garantire la libera circolazione dei prodotti e il miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, contribuendo in tal modo agli obiettivi comunitari volti a rafforzare il mercato interno, l'innovazione e la competitività dell'UE, a tutelare l'ambiente e a combattere i cambiamenti climatici. Il testo fungerebbe da complemento all'attuale politica ambientale, in particolare al pacchetto sull'energia e sul clima adottato dalla Commissione nel gennaio 2008[1] per quanto riguarda l'aspetto del consumo energetico.

La direttiva quadro sull'etichettatura energetica frutto della rifusione comprende anche disposizioni in materia di appalti pubblici e di incentivi e rappresenterà il fulcro di una politica ambientale di prodotto integrata e sostenibile, in grado di incentivare e stimolare la domanda di prodotti migliori e di aiutare i consumatori nelle loro scelte.

La rifusione della direttiva sull'etichettatura energetica rientra tra le priorità annunciate nel piano d'azione sull'efficienza energetica[2] e nel piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale (SCP/SIP)[3]. Quest'ultimo stabilisce che sarebbe opportuno modificare la direttiva sull'etichettatura energetica per segnalare, da un lato, il consumo/risparmio di energia durante l'uso e, dall'altro, altri parametri ambientali pertinenti e significativi del prodotto.

Contesto generale

Dal piano d'azione SCP/SIP è emerso che l'ambito di applicazione circoscritto della direttiva sull'etichettatura energetica ne limita le potenzialità di mitigare ulteriormente i cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati per l'UE per il 2020 (20%) e degli obiettivi connessi alla produzione e al consumo sostenibili.

L'attuale direttiva sull'etichettatura energetica dà mandato alla Commissione (coadiuvata da un comitato di regolamentazione) di adottare misure di applicazione per l'etichettatura di determinati apparecchi domestici[4]. La direttiva sull'etichettatura energetica stabilisce che i distributori devono esporre presso il punto vendita informazioni comparative sul consumo energetico degli apparecchi domestici ad uso dei consumatori.

[pic]

Il sistema di etichettatura introdotto dalla direttiva consente ai consumatori di disporre di informazioni utili e comparabili sul consumo di energia (e di altre risorse come l'acqua) degli apparecchi domestici. Permette inoltre loro di decidere se investire in apparecchi a più basso consumo con costi di gestione ridotti che permettono di realizzare risparmi ben più consistenti della differenza di prezzo pagata. La direttiva aiuta inoltre i fabbricanti a posizionare i propri prodotti sul mercato e ad ottenere un ritorno sugli investimenti fatti e finalizzati a introdurre prodotti migliori e più innovativi.

Dallo studio svolto per la valutazione d'impatto si evince che la direttiva sull'etichettatura energetica potrebbe far ottenere un maggiore risparmio energetico e limitare in maniera più sensibile gli impatti ambientali se fosse estesa a tutti i prodotti connessi al consumo energetico, cioè quelli che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso. Anche altre modifiche possono rendere più efficace la direttiva, ad esempio la possibilità di dare esecuzione alle disposizioni attraverso regolamenti o decisioni e non mediante direttive e la possibilità di definire classi di efficienza per le quali gli Stati membri non possono offrire incentivi né indire appalti pubblici.

Sono state infine introdotte disposizioni sulla sorveglianza del mercato sulla scorta di quelle contenute nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Disposizioni comunitarie vigenti

Il quadro normativo comunitario in materia di etichettatura dei prodotti connessi al consumo energetico è costituito dalla direttiva sull'etichettatura energetica che, nelle misure di applicazione, introduce requisiti per l'etichettatura di determinati apparecchi domestici. Tali misure (le cosiddette "direttive derivate") sono adottate nell'ambito della procedura del comitato di regolamentazione (attualmente viene presentata una proposta volta a introdurre il controllo rafforzato del Parlamento). Nell'ambito della direttiva sull'etichettatura energetica la Commissione ha già adottato misure di applicazione (direttive) per 8 gruppi di apparecchi domestici: frigoriferi, congelatori; lavatrici, lavastoviglie, essiccatori; lampade, condizionatori d'aria e forni elettrici.

La direttiva è complementare ad altri strumenti comunitari vigenti come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (che definisce standard ambientali minimi), il regolamento "Energy Star"[5] (sistema volontario di etichettatura energetica delle apparecchiature da ufficio) e il regolamento sul marchio di qualità ecologica[6] (sistema volontario di attribuzione di un marchio di eccellenza ambientale riguardante tutti gli aspetti ambientali dei prodotti in tutto il rispettivo ciclo di vita).

Coerenza con altre politiche e norme

La proposta è pienamente compatibile con gli obiettivi e le finalità della comunicazione e del piano d'azione della Commissione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile, con la strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, la strategia di Lisbona, il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[7], la politica integrata dei prodotti[8] e la strategia per le risorse naturali. La proposta contribuisce anche ad altre politiche, in particolare quelle riguardanti l'informazione e la responsabilizzazione dei consumatori. La proposta è infine in linea con il programma di semplificazione della Commissione per legiferare meglio – Una strategia per la semplificazione del contesto normativo[9] – e con l'accordo interistituzionale su come legiferare meglio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- Consultazioni

Gli interessati sono stati consultati a proposito del riesame della direttiva sull'etichettatura energetica nel corso di un laboratorio organizzato l'8 febbraio 2008 e con una consultazione pubblica organizzata dal 20 dicembre 2007 al 22 febbraio 2008 sul sito della valutazione d'impatto della Commissione e sui siti EUROPA pertinenti.

Gli esiti delle consultazioni sono confluiti nelle valutazioni d'impatto riguardanti l'estensione del campo di applicazione della direttiva.

- Ricorso al parere di esperti

Il parere di esperti esterni come Europe Economics, Fraunhofer-ISI con BSR Sustainability ed FfE è servito per realizzare la valutazione d'impatto.

- Valutazione d'impatto

L'ampliamento del campo di applicazione della direttiva rientra nel piano d'azione sull'efficienza energetica e nel piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale (SCP/SIP). Il riesame ha considerato diverse soluzioni per l'etichettatura di una gamma più ampia di prodotti. Dalla valutazione d'impatto risulta che la direttiva sull'etichettatura, abbinata alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potrebbe aiutare a risparmiare ulteriormente energia e a ridurre maggiormente l'impatto ambientale se fosse applicata a tutti i prodotti connessi al consumo energetico. Un campo di applicazione più vasto permetterebbe inoltre di ridurre gli effetti in termini di cambiamenti climatici, dando pertanto un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi UE in materia di efficienza energetica.

La relazione sulla valutazione d'impatto analizza pertanto se e in che modo si possa estendere il campo di applicazione della direttiva sull'etichettatura energetica, quali sono i prodotti per i quali l'etichettatura sembra essere uno strumento utile e quali ripercussioni potrebbero esserci. La relazione persegue quindi l'obiettivo di stabilire l'entità ottimale dell'estensione. Tuttavia, visto che la direttiva sull'etichettatura energetica è una direttiva quadro che non ha ripercussioni dirette sui prodotti, l'impatto socioeconomico e ambientale può essere quantificato con precisione solo per le misure di applicazione adottate per i prodotti specifici previsti dalla direttiva medesima.

La valutazione d'impatto ha esaminato quattro opzioni principali.

1. Mantenimento del campo d'applicazione e applicazione integrale della direttiva nella sua versione attuale.

2. Approccio non normativo.

3. Modifica della direttiva inserendovi tutti i prodotti connessi al consumo energetico.

4. Abrogazione della direttiva e applicazione dell'etichettatura energetica nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, inserendo tutti i prodotti connessi al consumo energetico.

Secondo i dati della valutazione d'impatto, la prima opzione considerata (cioè l'attuazione integrale dello strumento esistente sulla base degli apparecchi domestici ritenuti prioritari) potrebbe far risparmiare circa 22 Mtep[10] entro il 2020 (pari a circa 65 Mt di CO2 non emessi). La seconda opzione (accordi volontari/autoregolamentazione) avrebbe il vantaggio di aggiungere un onere amministrativo limitato alle imprese e alle amministrazioni, ma si baserebbe interamente sulla volontà dell'industria, che ha respinto tale soluzione; questa opzione avrebbe inoltre il merito di privilegiare un approccio come quello previsto all'articolo 95 del trattato, che garantisce parità di condizioni in termini di concorrenza. La terza opzione (piena attuazione della direttiva in vigore più inclusione di tutti i prodotti connessi al consumo energetico) comporta un certo onere amministrativo imputabile alla rifusione ma permetterebbe di risparmiare circa 4 milioni di euro sui costi di recepimento per ogni misura di applicazione nuova o da aggiornare nel caso in cui le direttive di applicazione fossero sostituite da regolamenti o decisioni; questa soluzione, anche basata solo sui tre gruppi di prodotti prioritari considerati come esempio, potrebbe far risparmiare altri 5 Mtep, per un totale di 27 Mtep risparmiati entro il 2020, pari ad una riduzione delle emissioni di circa 78 Mt di CO2. La quarta opzione, cioè l'abrogazione della direttiva e l'applicazione dell'etichettatura energetica nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potrebbe teoricamente garantire gli stessi risparmi energetici dell'opzione precedente ma, viste le differenze esistenti tra la due direttive, fonderle in un unico strumento giuridico complicherebbe il quadro normativo piuttosto che semplificarlo. Si potrebbe risparmiare ancora da altri prodotti non ancora esaminati nella valutazione d'impatto già realizzata (previa valutazione d'impatto specifica per ogni prodotto) e dall'applicazione dell'etichetta energetica al fine di armonizzare gli incentivi e le norme sugli appalti pubblici.

Estendendo il campo di applicazione si possono introdurre misure di applicazione per le categorie di prodotti che non consumano energia e possiedono il più elevato potenziale di miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'efficienza energetica e che consentono quindi di ottenere i maggiori risparmi durante la fase di utilizzo. Con la direttiva attuale questo non sarebbe possibile, poiché essa si limita ai prodotti domestici che consumano energia. Per le valutazioni d'impatto che devono essere elaborate per ogni misura di applicazione saranno effettuate analisi più dettagliate.

Secondo la valutazione d'impatto le soluzioni da privilegiare sono due: l'attuazione integrale della normativa attualmente in vigore o, preferibilmente, l'estensione del campo di applicazione dai prodotti domestici a tutti i prodotti connessi al consumo energetico tramite una rifusione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La presente proposta estende l'ambito di applicazione della direttiva quadro sull'etichettatura energetica dai soli apparecchi domestici a tutti i prodotti connessi al consumo energetico; previa consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto, saranno successivamente adottate misure di applicazione per definire il tipo esatto di prodotti interessati. Altre modifiche introdotte da questo strumento riguardano la possibilità di mettere in atto il quadro normativo attraverso regolamenti o decisioni e non mediante direttive, la tutela dell'etichetta comunitaria dal punto di vista legale per evitare potenziali abusi e la possibilità di definire classi di efficienza per le quali gli Stati membri non possono prevedere incentivi o indire appalti pubblici.

- Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di rifusione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è costituita dall'articolo 95 del trattato, che stabilisce i principi per la realizzazione del mercato interno. La direttiva sull'etichettatura energetica garantisce il corretto funzionamento del mercato interno, in condizioni di parità e senza ostacoli tecnici agli scambi, oltre alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel proprio campo di applicazione e che rispondono ai requisiti per l'etichettatura fissati nelle misure di applicazione adottate a norma della direttiva.

- Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà poiché la proposta non riguarda un campo di competenza esclusivo della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni seguenti.

L'istituzione di sistemi nazionali vincolanti di etichettatura introdurrebbe ostacoli agli scambi intracomunitari, creerebbe costi insostenibili per l'industria e rappresenterebbe un ostacolo alla libera circolazione delle merci nella Comunità.

Lo strumento attribuisce agli Stati membri le necessarie responsabilità ai fini dell'attuazione della legislazione comunitaria in materia di efficienza energetica dei prodotti e di sorveglianza del mercato. In particolare si segnala la procedura del comitato di regolamentazione, nel cui ambito gli Stati membri sono rappresentati.

Gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati meglio a livello comunitario per le ragioni seguenti.

Solo agendo a livello comunitario si possono raggiungere gli obiettivi della proposta garantendo che i requisiti per i prodotti immessi in commercio siano uguali in tutti gli Stati membri e, di conseguenza, assicurando la libera circolazione delle merci nella Comunità.

- Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi indicati qui di seguito.

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dall'articolo 5 del trattato.

Se si inseriscono nella direttiva i requisiti di etichettatura per tutti i prodotti connessi al consumo energetico, come proposto, gli oneri amministrativi e finanziari per la Comunità e per le autorità nazionali sono ridotti al minimo.

Il possibile aumento dei costi medi di produzione per i fabbricanti interessati, che può essere trasferito agli utilizzatori attraverso prezzi dei prodotti più elevati, è bilanciato dai vantaggi ottenibili grazie alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, al risparmio ottenuto dai consumatori grazie alla migliore efficienza dei prodotti durante la fase di utilizzo e alla riduzione dei costi di gestione.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: rifusione della direttiva. |

Lo strumento proposto è conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e coerente con l'opzione di inserire le nuove disposizioni nel quadro della legislazione comunitaria esistente. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Le spese amministrative rientreranno nell'ambito della normale dotazione di bilancio annua.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Disposizioni nazionali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e dalle relative misure di applicazione.

- Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo sul SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

- Illustrazione dettagliata

Poiché è opportuno apportare un numero consistente di modifiche riguardanti l'estensione della gamma di prodotti interessati al fine di includere tutti i prodotti connessi al consumo energetico, a fini di chiarezza è necessario procedere ad una rifusione della direttiva sull'etichettatura energetica[11]. La Commissione sottolinea l'importanza di non interferire con l'applicazione in corso della direttiva attualmente in vigore e limita pertanto la proposta alle sole modifiche che non incidono sulle misure di applicazione in preparazione.

I considerando e le disposizioni della direttiva sull'etichettatura energetica sono modificati in modo da riflettere l'estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti connessi al consumo energetico e da rendere più efficace lo strumento.

All' articolo 1 , ai fini dell'ambito di applicazione, gli apparecchi domestici sono sostituiti dai prodotti connessi al consumo energetico; viene inoltre fornito un elenco di prodotti ai quali la direttiva non è applicabile.

All' articolo 2 sono introdotte le definizioni di "prodotto connesso al consumo energetico" e di "scheda": la formulazione si rifà a quella utilizzata nella proposta che amplia il campo di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

All' articolo 3 sono definite le responsabilità degli Stati membri e vengono inserite nuove disposizioni per la verifica della conformità. È rafforzato il controllo del rispetto dell'applicazione e sono inclusi la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri (come nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile). Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione alla Commissione ogni due anni per illustrare le attività di controllo del rispetto della legislazione e il livello di conformità.

Nell' articolo 4 si precisa che gli obblighi di informazione riguardano anche i prodotti da incasso e installati.

All' articolo 5 si precisano più chiaramente le responsabilità dei fornitori che devono esporre adeguatamente le informazioni e corredare i prodotti delle rispettive schede; viene inoltre aggiunta una nuova disposizione che stabilisce la necessità di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico qualora le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri lo richiedano.

All' articolo 6 si chiariscono le responsabilità dei distributori che devono esporre adeguatamente le informazioni e mettere a disposizione le schede e altra documentazione che correda i prodotti.

L' articolo 7 stabilisce che gli obblighi di etichettatura si applicano anche alla vendita a distanza.

All' articolo 8 vengono introdotte disposizioni riguardanti la libera circolazione dei prodotti che soddisfano le misure di applicazione pertinenti.

All' articolo 9 sono introdotte disposizioni sugli appalti pubblici conformi a quelle della direttiva 2004/18/CE[12] e incentivi a favore della diffusione di prodotti ad alta efficienza energetica.

La formulazione dell' articolo 10 è stata modificata per rispecchiare la procedura del comitato di cui alla decisione 1999/468/CE.

L' articolo 11 amplia il contenuto delle misure di applicazione e definisce criteri comuni per far sì che tali misure comprendano, ove opportuno, classi minime di etichettatura e altri livelli di prestazione pertinenti per la concessione di incentivi e gli appalti pubblici; l'articolo definisce inoltre la durata delle classi di etichettatura e gli elementi che l'etichetta deve contenere per l'uso pubblicitario nelle vendite a distanza.

All' articolo 12 è stata inserita una disposizione sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri, secondo quanto già avvenuto con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

L' articolo 13 stabilisce le disposizioni per il recepimento della direttiva (rifusione) da parte degli Stati membri e fissa la data di applicazione.

L' articolo 14 abroga la direttiva 92/75/CEE.

L' allegato I, parte A , elenca la direttiva abrogata con tutte le modifiche mentre la parte B dello stesso allegato indica i termini di recepimento nel diritto nazionale.

L' allegato II , infine, contiene la tavola di concordanza.

ê 92/75/CEE (adattato)

ð nuovo

2008/0222 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici ? dei prodotti connessi al consumo energetico ⎪, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A √ 95 ∏,

vista la proposta della Commissione[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[16],

considerando quanto segue:

∫nuovo

(1) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti[17] ha subito diverse e sostanziali modificazioni[18]. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale[19] ha dimostrato che l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20], e consentire ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.

⎢ 92/75/CEE Considerando 1 (adattato)

considerando che occorre prendere misure volte alla graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

⎢ 92/75/CEE Considerando 2 (adattato)

considerando che alcuni Stati membri già dispongono di propri sistemi facoltativi d'informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici, in particolare mediante etichettatura; che uno Stato membro ha proposto ufficialmente di introdurre il proprio sistema vincolante di etichettatura e che altri Stati membri prevedono di fare lo stesso; che l'esistenza di un certo numero di sistemi nazionali vincolanti creerebbe ostacoli agli scambi intracomunitari;

⎢ 92/75/CEE Considerando 3 (adattato)

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'impiego razionale dell'energia è uno dei principali mezzi con cui conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento dell'ambiente;

⎢ 92/75/CEE Considerando 4 (adattato)

?nuovo

(3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici ð dei prodotti connessi al consumo energetico ï può orientare la scelta dei consumatori ? degli utilizzatori finali ⎪ verso gli apparecchi ? i prodotti ⎪ che offrono ? o indirettamente comportano ⎪ il minor consumo di energia ? e di altre risorse essenziali durante l'uso ⎪, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti ? di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti ⎪; inoltre ciò incoraggerà√ dovrebbe incoraggiare ∏ indirettamente un'utilizzazione razionale di tali apparecchi ? prodotti ⎪. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti apparecchi ? prodotti ⎪ non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia ð e di altre risorse essenziali ï.

⎢ 92/75/CEE Considerando 5 e 6 (adattato)

? nuovo

(4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed che è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti gli apparecchi ? i prodotti ⎪ dello stesso tipo, fornire ai potenziali consumatori ð utilizzatori finali ï informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse ? essenziali ⎪ per tali apparecchi ? prodotti ⎪ nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente l'apparecchio ? il prodotto ⎪ esposto e quindi la relativa etichetta? ; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica ⎪;. A tal fine il consumo di energia ed altre informazioni relative a ciascun tipo di apparecchio ? ai prodotti ⎪ devono essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati e deve essere possibile verificare l'applicazione di tali norme e metodi nella fase di commercializzazione.

⎢ 92/75/CEE Considerando 7 (adattato)

considerando che la direttiva 79/530/CEE[21] si prefiggeva di promuovere tali obiettivi nel settore degli apparecchi domestici; che tuttavia è stata adottata soltanto una direttiva d'applicazione relativa ai forni elettrici e che pochi Stati membri hanno introdotto la relativa etichettatura; che è ora necessario trarre insegnamenti dall'esperienza conseguita e rafforzare le disposizioni di detta direttiva; che la direttiva 79/530/CEE deve pertanto essere sostituita e che la direttiva d'applicazione 79/531/CEE[22] relativa ai forni elettrici dovrà essere riesaminata ed integrata, in un momento successivo al presente sistema;

∫nuovo

(5) È opportuno che gli Stati membri verifichino la conformità alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

ê 92/75/CEE Considerando 8 (adattato)

? nuovo

(6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni apparecchi ? prodotti ⎪ verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni consumatori ? utilizzatori finali ⎪ ciò potrebbe ingenerare confusione. Il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo Ö d'i energia Õ ? e di altre risorse essenziali ⎪ per tutti gli apparecchi ? i prodotti ⎪ in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

ê 92/75/CEE Considerando 9 (adattato)

ð nuovo

(7) Gli apparecchi domestici sono alimentati da ð I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto sul consumo di ï varie fonti di energia ð durante l'uso ï, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva deve ð dovrebbe ï in linea di massima contemplare gli apparecchi alimentati con ð i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di ï qualsiasi fonte di energia.

⎢ 92/75/CEE Considerando 10 (adattato)

considerando che la direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici[23] prevede che nelle etichette relative al consumo di energia, qualora previste, siano inserite informazioni sull'emissione di rumore; che occorre predisporre l'inserimento, ove opportuno, di altre informazioni ed etichettature disciplinate da sistemi comunitari;

⎢ 92/75/CEE Considerando 11 (adattato)

?nuovo

(8) ? Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, ⎪devono essere √ è opportuno che ∏ soltanto i tipi di apparecchi il cui consumo globale ? i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di ⎪ energia ? o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ⎪ è considerevole e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica contemplati ? siano contemplati da una misura di applicazione ⎪ .

ò nuovo

(9) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all'altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

(10) Quando si definiscono le disposizioni in materia di appalti pubblici nelle misure di applicazione previste dalla presente direttiva occorre fissare soglie proporzionate in termini di importo e volume degli appalti, tenuto conto dell'onere amministrativo e della possibilità di far applicare le norme in materia di appalti pubblici da parte degli Stati membri.

(11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato.

(12) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive dei prodotti stessi.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[24].

(14) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(15) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(16) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

√ Campo di applicazione ∏

1. La presente direttiva mira a consentire ? La presente direttiva istituisce un quadro per ⎪ l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione ? sull'informazione degli utilizzatori finali ⎪, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici ? i prodotti connessi al consumo energetico ⎪, in modo che i consumatori ð gli utilizzatori finali ï possano scegliere apparecchi ? prodotti ⎪ più efficienti dal punto di vista energetico.

2. La presente direttiva ð si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso ï riguarda i tipi seguenti di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico.

1. frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

2. lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;

3. lavastoviglie;

4. forni;

5. scaldaacqua e serbatoi di acqua calda;

6. fonti di illuminazione;

7. condizionatori d'aria.

2. Nell'elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici, a norma dell'articolo 9, lettera b).

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

3. La presente direttiva non riguarda:

? (a) i prodotti usati; ⎪

? (b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; ⎪

(c) la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sugli apparecchi domestici ? sui prodotti ⎪.

Articolo 2

√ Definizioni ∏

4. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- ? "prodotto connesso al consumo energetico", di seguito denominato "prodotto", qualsiasi bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nella Comunità, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi al consumo energetico disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come pezzi individuali per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente; ⎪

- ? "scheda", una tabella standard contenente informazioni su un prodotto; ⎪

- "altre risorse essenziali", acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio ? prodotto ⎪ in funzione normale,;

- "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento ? e alle caratteristiche ⎪ dell'apparecchio ? del prodotto ⎪, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali,;

- "aspetti ambientali significativi", gli aspetti ritenuti significativi per un prodotto connesso al consumo energetico in una misura di applicazione adottata a norma della direttiva 2005/32/CE in merito a tale prodotto;

- "distributore", qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga apparecchi domestici ? prodotti ⎪ agli utilizzatori finali,;

- "fornitore", il fabbricante ? , l'importatore ⎪ o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.

- scheda, una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;

5. Non deve esservi obbligo di etichettare, né di fornire schede riguardo a modelli di apparecchi la cui produzione è cessata prima della messa in applicazione della pertinente direttiva di applicazione, o ad apparecchi usati.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 73

√ Responsabilità degli Stati membri ∏

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché:

(a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi derivanti dalla ? di cui agli articoli 5 e 6 della ⎪ presente direttiva;

(b) ? per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, ⎪ √ sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti ∏ direttive ? misure ⎪ di applicazione, Il divieto in questione non si applica ai sistemi comunitari o nazionali relativi ai marchi di qualità ecologica; √ qualora Õ ciò √ tale apposizione ∏ possa indurre in errore o ingenerare confusione ? negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali⎪;

(c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo ? o sul risparmio ⎪ di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate ad incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori privati ? degli utilizzatori finali ⎪.;

∫ nuovo

(d) siano adottate opportune misure per incentivare le autorità incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva.La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e possono essere supportati dai programmi comunitari del caso. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui al presente comma tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.

2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione.

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie.

Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito di una relazione, in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 24

√ Obblighi in materia di informazione ∏

? Gli Stati membri garantiscono che: ⎪

(1) 1.Lle informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari sono √ siano ∏ ? , ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, ⎪ rese note ai consumatori ? agli utilizzatori finali ⎪ con una scheda informativa e con un'etichetta apposta sull'apparecchio domestico ? sul prodotto ⎪ offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale ? sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet ⎪.;

2. Le modalità relative all'etichetta e alla scheda sono specificate dalle direttive relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate in applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 9.

? (2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dalla relativa misura di applicazione; ⎪

3. Deve essere approntata una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Essa contiene:

- la descrizione generale del prodotto;

- se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

- i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;

- se taluni valori sono stati tratti da quelli ottenuti per modelli analoghi, le medesime informazioni anche per questi.

4. Il fornitore appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3. A tal fine egli può avvalersi di documentazione già richiesta in base alla pertinente legislazione comunitaria. Il fornitore tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali, a fini di ispezione, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.

Articolo 35

√ Responsabilità dei fornitori ∏

? Gli Stati membri garantiscono che: ⎪

(1) 1.Tutti i fornitori che immettono sul mercato ? o che mettono in servizio ⎪ gli apparecchi domestici specificati nelle ? i prodotti ⎪ √ che rientrano in una ∏ direttive ? misura ⎪ di applicazione forniscono forniscano un'etichetta ? e una scheda ⎪ conformemente alla presente direttiva ? e alla misura di applicazione; ⎪ Le etichette utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttive di applicazione.

⎢ 92/75/CEE, Articolo 2 (adattato)

? nuovo

(2) 3. deve essere approntata √ i fornitori approntino una ∏ documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Essa √ Tale documentazione ∏ contiene:

(a) la descrizione generale del prodotto;

(b) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

(c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;

(d) se taluni valori sono stati tratti da quelli ottenuti ? utilizzati ⎪ per modelli analoghi, le medesime informazioni anche per questi ? i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli ⎪.

4. Il fornitore appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3. A tal fine √ i fornitori possono ∏ avvalersi di documentazione già richiesta in base alla √ predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla ∏ pertinente legislazione comunitaria.;

(3) Ili fornitorie tiene tengano tale documentazione √ tecnica ∏ a disposizione delle autorità nazionali, a fini di ispezione, per un periodo di almeno 5 cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto ? interessato ⎪.

? Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico; ⎪

⎢ 92/75/CEE, Articolo 4 (adattato)

(4) (b) Il fornitore fornisce gratuitamente le necessarie etichette ai distributori di cui alla lettera a). I fornitori scelgono liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette. Ove un distributore trasmetta una richiesta di etichette, tuttavia, essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano prontamente consegnate. √ riguardo all'etichettatura e alla scheda, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. ∏

√ Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate ∏.;

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

(5) 2. Ooltre alle etichette, i fornitori devono fornire forniscano ? , con ciascun prodotto, ⎪ una scheda relativa al prodotto.;

(6) Tale scheda dovrà essere inserita √ i fornitori inseriscano una scheda del prodotto ∏ in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora questi √ tali opuscoli ∏ non siano provvisti dal fornitore, le schede devono essere accluse √ sono accluse ∏ all'ulteriore documentazione fornita con l'apparecchio ? il prodotto ⎪ Le schede utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttiva di applicazione.;

(7) 3.Ii fornitori sono √ siano ∏ responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite.;

(8) 4.Ssi ritiene √ ritenga ∏ che il fornitorei abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o sulla √ nella ∏ scheda.

Articolo 46

√ Responsabilità dei distributori ∏

∫ nuovo

Gli Stati membri garantiscono che:

(1) i distributori espongano adeguatamente le etichette e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

(2) Rriguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, si applicano le disposizioni seguenti:(a) qualora un apparecchio ? prodotto ⎪ indicato in una direttiva ð misura ï di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella pertinente √ relativa ∏ direttiva ð misura ï di applicazione e nella pertinente versione linguistica;.

(b) Il fornitore fornisce gratuitamente le necessarie etichette ai distributori di cui alla lettera a). I fornitori scelgono liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette. Ove un distributore trasmetta una richiesta di etichette, tuttavia, essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano prontamente consegnate.

Articolo 57

√ Vendita a distanza ∏

Per i casi in cui gli apparecchi ð i prodotti ï vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, Ö via internet Õ o in Ö qualsiasi Õ altra forma implicante che il potenziale acquirente Ö utilizzatore finale Õ non possa prendere visione dell'apparecchio ð del prodotto ï esposto, le pertinenti direttive ð misure ï di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ali potenzialei acquirente Ö utilizzatori finali Õ vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta o Ö e nella Õ scheda prima di acquistare l'apparecchio ð il prodotto ï.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 8

√ Libera circolazione ∏

1. Ove siano osservate le disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione g, Gli Stati membri non possono vietare, o limitare ? o ostacolare ⎪ la commercializzazione ? o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, ⎪ degli apparecchi domestici ? dei prodotti ⎪ √ che sono ∏ oggetto di una direttiva ? misura ⎪ di applicazione ? e sono conformi ad essa ⎪.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle direttive ? misure ⎪ di applicazione. Essi√ Gli Stati membri ∏ possono ? prescrivono ⎪ che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette.

∫ nuovo

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25], che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione.

2. I criteri fissati nelle misure di applicazione per la definizione dei livelli minimi di prestazione ai fini degli appalti pubblici sono i seguenti:

(a) efficacia economica rispetto alle finanze pubbliche,

(b) utilità di indire un appalto pubblico per i prodotti interessati,

(c) probabilità di indurre un cambiamento del mercato a favore di prodotti che presentano prestazioni migliori,

(d) necessità di garantire un'adeguata concorrenza.

3. Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore a 15 000 EUR. Le misure di applicazione possono fissare la soglia minima ad un valore superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi di acquisto correnti e dei volumi interessati.

4. Gli Stati membri non prevedono incentivi per i prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione definiti nelle rispettive misure di applicazione.

5. Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.

⎢ 92/75/CEE

Articolo 9

Le misure riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del sistema sono adottate e adeguate al progresso tecnico conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. Esse comprendono:

(a) le direttive d'applicazione;

(b) l'aggiunta di altri apparecchi domestici nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.

⎢ 1882/2003 Articolo 3 e allegato III, punto 32 (adattato)

Articolo 10

√ Procedura di comitato ∏

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE[26], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

∫ nuovo

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

Articolo 1211

√ Misure di applicazione ∏

∫ nuovo

1. Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda sono definiti nelle misure di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle misure di applicazione previste al paragrafo 4.

Le disposizioni previste nelle misure di applicazione con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora una misura di applicazione preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

(a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

(b) i prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti devono presentare livelli di prestazione pertinenti molto diversi;

(c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

3. Quando prepara una proposta di misura di applicazione la Commissione:

(a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di applicazione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;

(b) valuta l'impatto della misura sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

(c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

(d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

? nuovo

4. Nelle direttive ? misure ⎪ di applicazione devono essere specificati √ in particolare ∏:

(a) l'esatta definizione del tipo di apparecchi ? prodotti ⎪ in oggetto;

(b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 2, paragrafo 35;

(d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 24, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi √ per i vari gruppi di prodotti ∏;

(e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sull'apparecchio ? sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7 ⎪; se del caso √ nelle misure di applicazione ∏ può essere prevista l'apposizione ? di un'etichetta sul prodotto ⎪o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio ð , o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet; ï

(f) il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 34 e all'articolo 5, paragrafo 23. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

∫ nuovo

(g) le informazioni da fornire nel caso di forme di vendita di cui all'articolo 5, nonché le modalità di fornitura di dette informazioni.

(g) per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione e, ove opportuno, una soglia minima superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, ai fini dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3;

(h) per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4;

(i) il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile;

(j) eventualmente, la durata della classificazione energetica riportata sull'etichetta;

(k) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

(l) la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

⎢ 92/75/CEE (adattato)

Articolo 13

La direttiva 79/530/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1994.

La direttiva 79/531/CEE deve essere considerata come direttiva d'applicazione della presente direttiva per i forni elettrici; tuttavia gli Stati membri possono rinviare la sua introduzione obbligatoria sino alla data fissata dalla pertinente direttiva di applicazione rivista, adottata conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 1413

√ Recepimento ∏

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore tali disposizioni entro il 1° gennaio 1994.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o un siffatto riferimento viene effettuato all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [[27]]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003[28], menzionata nell'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [*[29]], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Gli articoli [*[30]] si applicano a decorrere dal [*[31]].

⎢92/75/CEE (adattato)

Articolo 1516

√ Destinatari ∏

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(di cui all'articolo 14)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16) |

Regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | Limitatamente al punto 32 dell'allegato III. |

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttiva | Termine di recepimento |

92/75/CEE | 1° gennaio 1994 |

2009/[*]/CE | - |

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/75/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino | - |

Articolo 1, paragrafo 2 | - |

- | Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |

- | Articolo 2, primo e secondo trattino |

Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino | Articolo 2, quinto e sesto trattino |

- | Articolo 2, primo trattino |

Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino | - |

Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino | Articolo 2, terzo trattino |

Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino | Articolo 2, quarto trattino |

Articolo 1, paragrafo 5 | - |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 | - |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 5, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafi 5 e 6 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 7 |

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 5, paragrafo 8 |

Articolo 4, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2 |

Articolo 4, lettera b) | - |

Articolo 5 | Articolo 7 |

Articolo 6 | - |

Articolo 7, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 7, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 7, lettera c) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 9, lettera a) | - |

Articolo 9, lettera b) | - |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 3 | - |

Articolo 11 | - |

Articolo 12, lettera a) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera a) |

Articolo 12, lettera b) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera b) |

Articolo 12, lettera c) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera c) |

Articolo 12, lettera d) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera d) |

Articolo 12, lettera e) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera e) |

Articolo 12, lettera f) | Articolo 11, paragrafo 4, lettera f) |

Articolo 12, lettera g) | - |

Articolo 13 | Articolo 14 |

Articolo 14 | Articolo 13 |

Articolo 15 | Articolo 16 |

- | Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |

- | Articolo 3, paragrafo 2 |

- | Articolo 3, paragrafo 3 |

- | Articolo 4, paragrafo 2 |

- | Articolo 6, paragrafo 1 |

- | Articolo 9 |

- | Articolo 11, paragrafi 1-3 |

- | Articolo 11, paragrafo 4, lettere da g) a l) |

- | Articolo 12 |

- | Articolo 15 |

- | Allegato I |

- | Allegato II |

_____________

[1] COM(2008) 30 definitivo.

[2] COM(2006) 545 definitivo del 19.10.2006.

[3] COM(2008) …

[4] Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; lavastoviglie; forni; scaldaacqua e serbatoi di acqua calda; fonti di illuminazione e condizionatori d'aria.

[5] GU L 39 del 13.2.2008.

[6] GU L 237 del 21.9.2000.

[7] Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

[8] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", (IPP) (COM (2003) 302 definitivo).

[9] COM(2005) 535 definitivo del 25.10.2005.

[10] Mtep = megatonnellata di equivalente petrolio. La tonnellata di equivalente di petrolio (tep) è un'unità di misura corrispondente alla quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio greggio, pari a circa 42 GJ.

[11] Si applicano le norme pertinenti sulla rifusione degli atti legislativi della Comunità, ovvero l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1) e le norme 80 A del regolamento interno del Parlamento europeo.

[12] GU L 134 del 30.4.2004.

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU C […] del […], pag. […].

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU C […] del […], pag. […].

[17] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

[18] Cfr. allegato I, parte A.

[19] COM(2008) 397/3.

[20] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

[21] GU L 145 del 13.6.1979, pag. 1.

[22] GU L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7.

[23] GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

[24] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[25] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[26] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

[27] 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

[28] GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

[29] Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

[30] Articoli ritenuti invariati dalla rifusione nella versione definitiva.

[31] Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

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