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Document 52008PC0311

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione {SEC(2008) 1900} {SEC(2008) 1901}

/* COM/2008/0311 def. - COD 2008/0098 */

52008PC0311

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione {SEC(2008) 1900} {SEC(2008) 1901} /* COM/2008/0311 def. - COD 2008/0098 */


IT

Bruxelles, 23.5.2008

COM(2008) 311 definitivo

2008/0098 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008) 1900}

{SEC(2008) 1901}

RELAZIONE

Dopo un’ampia consultazione delle parti interessate e una valutazione d’impatto, la Commissione, nell’ambito dell’iniziativa per migliorare e semplificare la legislazione, propone di sostituire la direttiva 89/106/CEE del Consiglio con un regolamento che definisca meglio gli obiettivi della normativa comunitaria e ne faciliti l’attuazione semplificando i meccanismi destinati a diminuire gli oneri amministrativi delle imprese, soprattutto delle PMI.

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Obiettivo della direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE) [1], citata nel prosieguo come “la CPD”, è garantire nel mercato interno la libera circolazione e l’uso dei prodotti da costruzione.

Nell’ottobre 2005, la Commissione varò un programma triennale di semplificazione in seno all’iniziativa per una regolamentazione migliore: la strategia di semplificazione [2]. Esso mirava a rendere più agile la legislazione, a renderne l’applicazione più facile e quindi più efficace, senza perdere di vista gli obiettivi politici dell’UE. Bisognava anche esaminare se l’approccio originariamente scelto fosse quello più efficace per cogliere gli obiettivi della legislazione. Semplificare la CPD è una iniziativa nell’ambito di questa strategia; il suo scopo è quello “di chiarire e ridurre gli oneri amministrativi della CPD, soprattutto per le PMI, grazie a una maggior flessibilità nella formulazione e nell’uso delle specifiche tecniche, a norme di certificazione più semplici e all’eliminazione degli ostacoli di attuazione che finora hanno impedito l’istituzione di un autentico mercato interno per i prodotti da costruzione” [3].

I prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati a essere incorporati nei lavori di costruzione. I concetti di sicurezza o d’interesse generale si applicano dunque ai prodotti da costruzione solo se contribuiscono a soddisfare i requisiti delle opere in cui vanno incorporati.

Il nuovo approccio non è la tecnica legislativa adatta per raggiungere l’obiettivo di garantire la libera circolazione e l’uso dei prodotti da costruzione. Ma in campi come i criteri per la notifica degli enti che svolgono mansioni di terzi nell’attestare le prestazione dichiarate o le disposizioni di sorveglianza di mercato, il regolamento proposto segue il Nuovo Quadro Giuridico, definito dal pacchetto sul mercato interno dei beni [4].

Ciò premesso, il marchio CE ha in questa proposta un significato specifico per i prodotti da costruzione: attestare che le informazioni allegate al prodotto sono state ottenute in conformità al regolamento proposto e che, pertanto, esse vanno considerate precise ed affidabili.

Altre caratteristiche specifiche dei prodotti da costruzione, che si discostano dal Nuovo Quadro Giuridico, riguardano le modalità di attestazione delle prestazioni dichiarate; i moduli proposti nel Nuovo Quadro Giuridico non potevano essere applicati a questo settore senza modifiche sostanziali. Si propongono tuttavia alcune piccole modifiche ai regimi vigenti ai sensi della CPD.

In breve, l’obiettivo del regolamento non è quello di definire la sicurezza dei prodotti ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni affidabili. Ciò si otterrà fornendo un linguaggio tecnico comune che i costruttori useranno quando commercializzano i loro prodotti e le autorità pubbliche nel definire le prescrizioni tecniche delle opere che, in modo diretto o indiretto, influenzano i prodotti da usare nelle opere stesse. Questo linguaggio tecnico comune si trova nelle specifiche tecniche armonizzate (harmonised European standards – hEN ed European Assessment Documents - EAD) elaborate ai sensi del presente regolamento.

Si propone che i requisiti fondamentali dei lavori (basic works requirements - BWR) comprendano le norme nazionali ed europee per i lavori di costruzione. Il linguaggio tecnico comune delle specifiche tecniche armonizzate fornirà lo strumento necessario a descrivere e valutare le caratteristiche volute dei prodotti da costruzione; il suo uso permetterà dunque alle autorità nazionali di effettuare tutti i dovuti controlli sui prodotti in questione e ai costruttori di usarli nel modo più adatto ed efficiente. Quando le prestazioni dei prodotti sono fissate dalle autorità degli Stati membri o dichiarate dai produttori, ciò dovrà avvenire attraverso questo linguaggio tecnico comune.

1.2. Coerenza con altri obiettivi e con altre politiche dell’Unione

L’obiettivo di politica generale e gli obiettivi più specifici/operativi perseguiti dalla revisione della CPD non solo sono del tutto coerenti con una vasta gamma di politiche comunitarie di base, come la strategia di Lisbona e le politiche per migliorare e semplificare la legislazione, ma sono anche una loro diretta, e necessaria, conseguenza.

In particolare, si terrà conto delle strategie per lo sviluppo sostenibile attraverso l’applicazione dei BWR, sulla cui base sono formulate le specifiche tecniche dei prodotti da costruzione.

Il linguaggio tecnico comune necessario al buon funzionamento del mercato interno può dunque essere usato anche come potente strumento al servizio delle politiche ambientali dell’Unione e degli Stati membri in questo campo.

2. La consultazione delle parti interessate e la valutazione dell’impatto

2.1. Metodi di consultazione e profilo generale dei rispondenti

La consultazione aperta è avvenuta su Internet tra il 17.3.2006 e il 15.6.2006. Sono state ottenute 319 risposte, ciò che è considerato un buon tasso di risposta. Nelle risposte all’indagine sono rappresentate, attraverso risposte singole o raggruppate, tutte le parti interessate alla CPD - industria, amministrazioni pubbliche e altre. La rappresentanza dell’industria nelle risposte si può considerare buona: hanno compilato il questionario 94 associazioni di settore, a livello sia europeo che nazionale, e 102 produttori singoli.

- Un resoconto sommario delle risposte ricevute è disponibile ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/consultation_results_en.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/consultation_statistics_en.pdf

- Risultati principali:

· Quasi tutte le risposte confermano la necessità di un quadro legislativo armonizzato. Il riconoscimento reciproco è ritenuto in genere insufficiente per garantire la libera circolazione;

· Si conferma anche l’urgenza di chiarire elementi fondamentali della CPD, come: l’approccio generale (basato sulla prestazione contro quello prescrittivo), il significato e lo statuto (obbligatorio o no) del marchio CE, la sua accettazione come marchio affidabile da parte delle autorità nazionali e di chi usa i prodotti da costruzione nonché il ruolo delle norme e delle omologazioni tecniche europee;

· È chiaro che esistono spazi per semplificare la CPD. Le procedure per l’attestazione di conformità andrebbero semplificate e ridotte di numero. L’omologazione tecnica europea come mezzo per ottenere il marchio CE è ritenuta necessaria, ma occorre razionalizzare le procedure amministrative di rilascio ed eliminare le linee guida per l’omologazione tecnica europea. L’opzione “prestazione non determinata” (no performance determined - NPD) andrebbe mantenuta ma, come mezzo per semplificare l’applicazione della CPD ed evitare costi superflui alle imprese, andrebbe definita meglio;

· È confermata la preoccupazione per potenziali effetti specifici della CPD sulle PMI. Si sottolinea la necessità di un adeguato specifico trattamento per i prodotti non di serie. Nessun cambiamento della CPD dovrà tradursi in oneri indebiti sull’attività economica delle PMI;

· Sale, infine, l’unanime esigenza di accrescere la credibilità dell’intero sistema, grazie a più chiari criteri per designare e notificare gli enti e un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato.

2.2. Valutazione d’impatto delle alternative politiche

Una valutazione d’impatto delle alternative politiche è parte integrante, per la Commissione, della politica per una regolamentazione migliore. Sono state prese in considerazione 3 opzioni: opzione 1 – nessun intervento da parte della UE: nessun cambiamento; opzione 2 – nessun intervento legislativo; opzione 3 - revisione della CPD.

Opzione 1 – Nessun intervento da parte della UE: nessun cambiamento

Secondo questa opzione di base, la CPD continuerà a essere in vigore così com’è attualmente. I suoi requisiti non sarebbero né chiariti né semplificati se non per adeguarli all’evolversi naturale della legislazione nella sua forma attuale e alla legislazione applicabile a questo settore, al di là della CPD.

Certo, si potranno appianare talune divergenze tra requisiti nazionali o tra i regimi di prova e di certificazione grazie a una cooperazione amministrativa tra autorità nazionali che non è mai venuta meno.

Ma un’analisi accurata dell’opzione dimostra che molti problemi attuali (significato poco chiaro del marchio CE, sua eventuale obbligatorietà, complessità del sistema, scarsa accettazione del marchio CE, proliferazione di marchi nazionali), continueranno ad esistere. Ciò è confermato dai più recenti dati sui reclami e sulle infrazioni in settori già coperti dalle specifiche tecniche armonizzate. La CPD continuerebbe dunque a non poter garantire l’obiettivo della libera circolazione e l’uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

Opzione 2 – Nessun intervento legislativo

Essa implica l’abrogazione della CPD senza provvedimenti sostitutivi e un ritorno al riconoscimento reciproco tenendo conto del Nuovo Quadro Giuridico.

In pratica, il mercato interno si fonderebbe esclusivamente sul principio che un prodotto, legittimamente commercializzato in uno Stato membro, possa essere commercializzato in un altro, anche se non soddisfa del tutto le norme tecniche dello Stato membro di destinazione, almeno finché tale Stato membro non abbia ragioni sufficienti per vietare il prodotto sul mercato del suo territorio.

COM(1999) 299 def. sull’applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno, indica nella costruzione uno dei 5 settori con il maggior numero di infrazioni al riconoscimento reciproco denunciate tra il 1996 e il 1998 ai sensi dell’articolo 28 (ex articolo 30) del trattato. COM(2002) 419 def. rileva che nel periodo 1998-2001 il numero delle infrazioni nel settore delle costruzioni aumentava marginalmente allineandolo tra i primi 4 dell’industria. I dati disponibili più recenti confermano queste tendenze e mostrano che il riconoscimento reciproco non basta a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione.

Nel maggio 2006, dalla consultazione delle parti interessate è emerso che praticamente nessun costruttore ritiene che il riconoscimento reciproco possa garantire la libera circolazione e l’uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

Lo studio esterno [5] commissionato per preparare la valutazione d’impatto della revisione della CPD, esaminò se l’opzione “Nessun intervento legislativo” affrontasse o no i problemi emersi in relazione alla CPD. Non sorprende che, data la discussione di cui sopra, esso concluse che l’opzione non poteva soddisfare l’obiettivo della libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

Opzione 3 - Revisione della CPD: l’opzione preferita

L’opzione 3, favorevole a una revisione della legislazione comunitaria, è quella preferita. Consiste in un pacchetto che rispecchia le attuali necessità e ottiene il miglior risultato nella valutazione d’impatto. È l’unica all’altezza delle questioni e dei problemi da risolvere e che sia adeguata ai risultati della consultazione delle parti interessate avvenuta in proposito. Essa affronta in modo ottimale le principali fonti identificate di problemi e permette i più incisivi miglioramenti per coloro che ne sono toccati. Inoltre salvaguarda l’acquis generale e le specifiche tecniche fissate in base all’attuale CPD. Infine, rispetta rigorosamente l’equilibrata sussidiarietà raggiunta nel campo delle costruzioni, per cui agli Stati membri competono le norme di progettazione e costruzione dei manufatti e alla legislazione UE la salvaguardia del mercato interno per i prodotti in essi usati.

3. Problemi da individuare e risolvere

3.1. La necessità di chiarire

La proposta di regolamento contiene una definizione precisa del suo oggetto e dei concetti più pertinenti nel campo del mercato interno dei prodotti da costruzione. E, ancor più importante, essa fissa chiaramente il significato specifico del marchio CE per i prodotti da costruzione: ciò contribuirà a evitare confusioni con altri atti legislativi che ne prevedono l’apposizione.

Il marchio CE per i prodotti da costruzione implica la notifica di informazioni sulle prestazioni del prodotto, che accompagna la commercializzazione del prodotto stesso; le stesse informazioni devono inoltre essere state ottenute in base alle disposizioni del regolamento.

Per non gravare troppo sulle PMI, sono previste misure particolari per microimprese e singoli prodotti.

Sono anche chiariti ruolo e significato specifici delle specifiche tecniche armonizzate, cioè norme armonizzate ed EAD, che andranno fondati sul concetto di prestazione. Di conseguenza, le specifiche tecniche armonizzate dovranno fornire metodi di prova o di calcolo in grado di valutare e verificare meglio la costanza delle prestazioni dei rispettivi prodotti.

Infine, il marchio CE sarà obbligatorio per la dichiarazione delle prestazioni di prodotti coperti da norme armonizzate. La proposta mantiene comunque il carattere facoltativo delle norme armonizzate, offrendo ai produttori la procedura alternativa della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ottenere il marchio CE.

3.2. Accrescere la credibilità del sistema

La proposta, in base al Nuovo Quadro Giuridico, introduce criteri nuovi e più rigorosi per la notifica degli organismi che svolgono le mansioni di terzi nella valutazione e verifica della costanza delle prestazione. Analogamente, la proposta definisce criteri rigorosi anche per la designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB). Si può perciò prevedere una maggior accettazione del marchio CE da parte delle autorità degli Stati membri e dei clienti (progettisti, contraenti e proprietari), in quanto unico marchio che attesti la conformità dei prodotti da costruzione alle prestazioni dichiarate.

La proposta comprende inoltre le disposizioni sulla procedura di salvaguardia del Nuovo Quadro Giuridico: Anche questo rafforzerà la credibilità dell’intero sistema.

3.3. La necessità di semplificare

La semplificazione è il principale obiettivo di questa proposta. Grazie all’esperienza acquisita con l’applicazione della CPD e alle semplificazioni dovute al lavoro di chiarimento, la proposta comprende numerose misure che semplificano la procedura per ottenere il marchio CE e riducono quindi l’onere amministrativo delle imprese, in particolare delle microimprese. Alcune di queste misure si applicano direttamente come quelle relative alle microimprese, che avranno un accesso semplificato al marchio CE se i prodotti da esse commercializzati non suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza. Sono inoltre previste misure semplificate specifiche per trattare prodotti singoli e non di serie.

Vanno chiarite e semplificate anche le modalità per accedere a una Valutazione Tecnica Europea (ETA). Si incoraggiano poi gli organismi europei di normalizzazione e gli organismi di valutazione tecnica a sostituire nelle specifiche tecniche armonizzate le prove con metodi meno onerosi di tipo descrittivo e, per quanto possibile, a introdurre, nelle norme armonizzate, delle classi per facilitare l’uso di concetti come “prova non necessaria” o “prova complementare non necessaria”.

Infine, l’introduzione della Documentazione Tecnica Specifica (STD) faciliterà una condivisione dei risultati delle prove ottenuti da terzi nonché il loro uso a cascata, cioè il trasferimento dei risultati da fasi di produzione a monte a fasi a valle o da un fornitore di sistemi o un progettista di modelli all’assemblatore di tali sistemi o modelli.

Queste misure dovrebbero ridurre significativamente i costi amministrativi dell’immissione nel mercato europeo dei prodotti da costruzione senza abbassare i livelli di sicurezza dei lavori di costruzione. I più significativi provvedimenti di semplificazione previsti dalla proposta si possono raggruppare come segue:

3.3.1. Provvedimenti di applicazione generale

Sistemi per valutare e verificare la costanza delle prestazioni

– Passaggio da 6 a 5 sistemi, con la soppressione del precedente sistema 2;

– Semplificazione del precedente sistema 1+ con trasferimento della prova per sondaggio sul cantiere e sul mercato. Questo sistema (il più esigente tra quelli previsti dalla CPD) richiede, oltre alle prove da eseguire nello stabilimento di produzione prima di commercializzare il prodotto, una serie di prove che può essere eseguita con il prodotto già sul mercato o sul cantiere. Tali prove non sono più necessarie.

– Introduzione di “prove in presenza di un osservatore” cioè la possibilità di eseguire prove nello stabilimento di produzione del fabbricante per evitare di spostare campioni di prodotti al laboratorio dell’organismo notificato.

Metodi per ridurre i costi delle prove

– Introduzione di un sistema flessibile in cui la dichiarazione del produttore sulle prestazioni è avvalorata da una semplice Documentazione Tecnica Specifica (STD), che il costruttore tiene nella fabbrica a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato.

Con l’STD, vengono introdotti i seguenti strumenti:

– Prova non necessaria: a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o da una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza doverlo provare, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

– Prova complementare non necessaria: analogamente, in base a una serie di prove effettuate da terzi e a certe condizioni, definite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, il prodotto va considerato, senza prove complementari, adatto a un uso specifico o a raggiungere un livello o una classe di prestazione specifici;

– Condividere la prova per tipo: Il costruttore potrà usare i risultati delle prove effettuate da terzi finché il suo prodotto condivide i fattori che determinano tale tipo di prodotto, usano cioè le stesse materie prime e sono fabbricati con sistemi produttivi simili;

– Prove per tipo a cascata: I costruttori che assemblano kit o sistemi possono usare i risultati delle prove eseguite dai fornitori di tali kit o sistemi, con la loro autorizzazione e seguendo le loro istruzioni. Inoltre, le prove eseguite nelle fasi di produzione a monte non vanno ripetute nelle fasi a valle, se le caratteristiche della prestazione sono le stesse. Queste misure si ripercuoteranno sulla riduzione del costo dei prodotti commercializzati senza ridurre la sicurezza delle opere in costruzione. Esse favoriranno particolarmente le PMI.

Oltre alle misure concrete di cui sopra, gli autori delle specifiche tecniche sono formalmente invitati a usare, nel loro lavoro, metodi di valutazione, per quanto possibile, meno onerosi delle prove.

3.3.2. Misure di applicazione specifica

Trattamento dei prodotti fabbricati singolarmente

Con la nuova STD, si semplifica anche il trattamento dei prodotti fabbricati singolarmente. Di nuovo, questa semplificazione si applica a tutte le imprese che fabbricano tali prodotti ma ha particolare rilevanza per le PMI e soprattutto per le microimprese e per quelle artigiane.

Trattamento delle microimprese

La proposta prevede un trattamento specifico per le microimprese: esse hanno la possibilità di sostituire il normale sistema per valutare e verificare la costanza delle prestazioni con una STD, senza interventi di terzi, purché i prodotti non siano decisivi per garantire la sicurezza delle opere.

3.3.3. Sistema per la Valutazione Tecnica Europea (ETA)

In base alla CPD, per ottenere il marchio CE riservato ai prodotti non coperti da alcuna norma armonizzata bisogna ricorrere al sistema delle omologazioni tecniche europee: un sistema spesso criticato soprattutto perché troppo complicato, costoso e privo di trasparenza.

Si tenga innanzitutto presente che, in mancanza di una norma armonizzata, elaborare una omologazione tecnica europea significa in sostanza escogitare una nuova specifica tecnica, stabilire cioè le prove o gli altri metodi di valutazione da applicare a un prodotto per valutarne le prestazioni. Si tratta effettivamente di un compito complesso e difficile necessario per consentire la commercializzazione del prodotto con il marchio CE. Questa pratica è diffusa negli S.M. da anni, ciò che spiega l’esistenza di solidi organismi nazionali in questo campo.

Dai risultati della consultazione delle parti interessate emerge che questa pratica è ancora valida e necessaria ma che necessita di miglioramenti. La revisione mira dunque a semplificare il più possibile il sistema, semplificandone le procedure, rendendolo più trasparente e ampliando il ruolo del costruttore nel decidere il contenuto della valutazione.

I principali cambiamenti proposti per il sistema si riassumono come segue:

1. Le valutazioni tecniche europee (ETA) restano un metodo facoltativo per ottenere il marchio CE, al posto dell’uso di norme armonizzate. Si potrà eseguire un’ETA anche quando esista una norma armonizzata per lo stesso prodotto, dando così maggiore flessibilità e maggior possibilità di scelta al costruttore.

2. Per ora, la CPD non contiene criteri relativi a competenze settoriali degli Organismi di Valutazione Tecnica. La proposta, invece, impone loro criteri espliciti e rigorosi, non solo per le competenze settoriali ma anche per le competenze tecniche in uno o più di 11 settori definiti.

3. L’attuale sistema riconosce 2 percorsi per le omologazioni tecniche europee, gli Orientamenti (ETAG) e la Procedura di Valutazione basata su un’Intesa (CUAP). Essi vanno sostituiti da un unico percorso semplificato, il Documento Europeo di Valutazione (EAD).

4. Il costruttore assume un ruolo determinante nello sviluppo dell’EAD perché decide quali caratteristiche vadano trattate; egli interviene nella procedura e firma il contratto definitivo solo quando conosce l’esatto programma di lavoro, il calendario e i costi della procedura.

5. Riguardo al calendario, la procedura proposta pone l’obiettivo di 4 mesi e 1/2 per elaborare l’EAD, rispetto a medie stimate (non previste nella CPD) di 14 mesi e 1/2 per una CUAP e di oltre 24 mesi per preparare gli ETAG.

4. Elementi giuridici della proposta

4.1. Sintesi dei provvedimenti proposti

Il regolamento proposto prevede l’abrogazione della CPD. Di solito, quando un atto viene abrogato, si applica il principio del “parallelismo delle forme”: l’abrogazione avviene cioè in forza di una direttiva sostitutiva. Questo caso presenta tuttavia circostanze particolari e in particolare:

· considerazioni legate alla scarsa capacità del regolamento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno;

· il fatto che il recepimento da parte degli Stati membri dell’attuale CPD evidenzi forti differenze di contenuto e di calendario, con ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione.

· difficoltà pratiche causate dai vari recepimenti, eloquentemente esemplificate dalla situazione in cui versa oggi il marchio CE. La CPD è stata recepita in un modo tale che il marchio CE è considerato facoltativo in 4 Stati membri e obbligatorio nei restanti. L’industria è molto insoddisfatta di questa situazione; e il dilemma è tuttora insoluto.

Per queste ragioni, si ritiene che il metodo più efficace per sostituire la CPD sia quello di ricorrere a uno strumento direttamente applicabile. È stato dunque deciso di proporre un regolamento che, in quanto direttamente applicabile, appare come l’atto più appropriato. Si dovrebbe così evitare il problema di interpretazioni e attuazioni divergenti tra Stati membri.

4.2. Base giuridica

La proposta si fonda sull’articolo 95 del trattato.

4.3. Sussidiarietà

La proposta si fonda su un chiaro principio di ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra Unione e Stati membri nel campo delle costruzioni.

Spetta agli Stati membri garantire che le opere edili e di ingegneria civile sul proprio territorio siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e rispettino al tempo stesso altri requisiti fondamentali nell’interesse del bene comune.

D’altra parte, l’obiettivo del presente atto legislativo comunitario è quello di fornire un quadro per completare il mercato interno dei prodotti da costruzione, per i quali l’Unione è responsabile ai sensi del trattato.

Eliminare gli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, ove non bastasse il riconoscimento reciproco di equivalenza fra tutti gli Stati membri, è possibile solo se si adotta un linguaggio tecnico comune che permetta ai costruttori di indicare le prestazioni in base alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che essi commercializzano. L’atto legislativo proposto mira soprattutto a fissare i requisiti fondamentali di tale linguaggio tecnico armonizzato.

4.4. Principio di proporzionalità

La proposta è ampiamente fondata su pratiche, procedure e infrastrutture esistenti che anzi contribuisce a consolidare, chiarire e semplificare e rinuncia a crearne di nuove.

In merito alla precisazione dei criteri per la notifica degli organismi che svolgono mansioni di terzi ai fini della valutazione e verifica della costanza delle prestazioni nonché delle disposizioni della clausola di tutela, si segue rigorosamente il Nuovo Quadro Giuridico.

I criteri per designare e notificare gli organismi di valutazione tecnica seguono la stessa linea, con qualche differenza a causa delle funzioni specifiche che tali organismi dovranno svolgere.

2008/0098 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione [6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [7],

visto il parere del Comitato delle regioni [8],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [9],

considerando quanto segue:

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

(2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all’interno della Comunità.

(3) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione [10], mirava a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(4) Al fine di cogliere tale, la direttiva 89/106/CEE prevedeva l’introduzione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di omologazioni tecniche europee.

(5) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto, occorre sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(6) Vanno adottate procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(7) Il regolamento [… ] del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti per l’accreditamento e la sorveglianza del mercato riguardo alla commercializzazione dei prodotti e la decisione [… ] del Parlamento e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti forniscono un contesto giuridico orizzontale per commercializzazione i prodotti in seno al mercato interno. Il presente regolamento dovrà perciò tener conto di tale contesto giuridico.

(8) Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se per valutare la prestazione dei prodotti della costruzione si introdurranno specifiche tecniche armonizzate.

(9) Le specifiche tecniche armonizzate comprenderanno prove, calcoli e altri mezzi, di cui alle norme armonizzate e ai Documenti Europei di Valutazione (EAD) atti a valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(10) I requisiti che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(11) È necessario che i lavori rispondano ad appositi requisiti di base che siano il punto di partenza per preparare mandati e norme armonizzate e per elaborare gli EAD dei prodotti da costruzione.

(12) Riguardo alle caratteristiche essenziali, nelle specifiche tecniche armonizzate vanno eventualmente fissati livelli di prestazione, che i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno soddisfare per tener conto in taluni tipi di lavori di diversi livelli di requisiti di base nonché di differenze climatiche, geologiche e geografiche e di differenze d’altro tipo che prevalgano negli Stati membri.

(13) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate ai sensi degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i 2 suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003.

(14) Le norme armonizzate dovranno fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate andranno fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all’articolo 6 della direttiva 98/34/CE.

(15) Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata,vanno semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi dei costruttori di prodotti da costruzione.

(16) Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

(17) Per dare al costruttore e all’importatore maggior flessibilità nella valutazione della prestazione del prodotto da costruzione che intendono commercializzare, essi vanno autorizzati a chiedere una Valutazione Tecnica Europea anche se il prodotto sia già coperto da una norma armonizzata.

(18) Costruttori e importatori di prodotti da costruzione devono poter chiedere di effettuare Valutazioni Tecniche Europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per l’omologazione tecnica europea di cui alla direttiva 89/106/CEE. Va perciò garantito che tali orientamenti continuino a essere validi in quanto EAD.

(19) È opportuno che la redazione di proposte di EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

(20) I TAB dovrebbe istituire un’organizzazione che coordini le procedure per redigere le proposte di EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee.

(21) La commercializzazione di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata pubblicata una Valutazione Tecnica Europea, andrà accompagnata riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto da una dichiarazione di prestazione conforme alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(22) Il costruttore può evitare la dichiarazione di prestazione per le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione per le quali, sul mercato in cui intende commercializzarli, non esiste alcun requisito.

(23) Quando, per il mercato in cui il costruttore intende commercializzare i prodotti da costruzione, non esistono requisiti riguardo alle loro caratteristiche essenziali, il costruttore li potrà commercializzare senza dichiarazione di prestazione.

(24) Vanno adottate procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(25) Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si valuterà la prestazione del prodotto da costruzione, e se ne controllerà la produzione nello stabilimento, in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione.

(26) Data la specificità di prodotti da costruzione e la particolare importanza del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità previste dalla decisione (CE) ......, e i moduli elencati da questa decisione, non sono adeguati per tali prodotti. Occorre pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(27) Dati i vari significati attribuiti al marchio CE per i prodotti da costruzione, rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE).…, vanno attuati provvedimenti particolari per chiarire l’obbligo di apporre il marchio CE ai prodotti da costruzione e le conseguenze di tale affissione.

(28) Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE al prodotto da costruzione, il costruttore diviene responsabile della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

(29) Il marchio CE va apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, non va apposto il marchio CE.

(30) Il marchio CE rappresenterà l’unica indicazione attestante la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti applicabili. Ai prodotti da costruzione che ne sono muniti, se i requisiti per il suo uso in uno Stato membro corrispondono alla dichiarazione di prestazione, non dev’essere perciò apposto nessun altro marchio da parte di Stati membri, di organismi pubblici od organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato.

(31) Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione, la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da risultati stabilmente acquisiti in precedenza o da altri dati, il costruttore potrà dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una classe di prestazione senza prove o senza prove aggiuntive.

(32) Per evitare di ripetere prove già effettuate, il costruttore di un prodotto da costruzione potrà usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

(33) Per diminuire i costi di commercializzazione delle microimprese, se i prodotti in questione non suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza, è necessario prevedere procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione.

(34) Per prodotti da costruzione progettati e fabbricati singolarmente, il costruttore potrà seguire procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione se sarà dimostrata la conformità del prodotto commercializzato alle norme vigenti.

(35) È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio […2008] che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all’incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

(36) Al fine di garantire un’applicazione omogenea e coerente della legislazione comunitaria di armonizzazione, l’effettiva sorveglianza sul mercato sarà affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio [… 2008] che stabilisce i requisiti di accreditamento e di sorveglianza del mercato riguardo alla commercializzazione dei prodotti fornisce le condizioni di base per il funzionamento di tale sorveglianza del mercato.

(37) La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti essenziali delle costruzioni, sarà riconosciuta in una clausola di salvaguardia, contenente adeguate misure di protezione.

(38) Data la necessità di garantire in tutta la Comunità un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza di prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tutti gli organismi devono assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, si dovranno fissare i requisiti cui devono rispondere gli organismi di valutazione delle prestazioni che intendano essere notificati nell’ambito delle finalità del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e il loro controllo.

(39) Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità responsabili della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi che svolgono tali mansioni.

(40) Poiché l’obiettivo della proposta, cioè l’effettivo funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere còlto in misura sufficiente dagli Stati membri e, per le sue dimensioni e i suoi effetti, può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(41) I provvedimenti necessari all’applicazione del presente regolamento saranno adottati in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

(42) In particolare, la Commissione è autorizzata a fissare le condizioni alle quali la dichiarazione di prestazione può essere accessibile su un sito Web, a stabilire il periodo durante il quale i costruttori, gli importatori e i distributori dovranno conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione, a stabilire le classi di prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, a introdurre il sistema per valutare e verificare la costanza della prestazione dichiarata di un dato prodotto da costruzione o di una data famiglia di prodotti da costruzione, a stabilire il formato della Valutazione Tecnica Europea, a stabilire le procedure per valutare i TAB e a modificare gli allegati da I a V. Poiché tali misure hanno portata generale e sono destinate a modificare elementi non indispensabili del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non indispensabili, esse devono essere approvate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, lettera a), della decisione 1999/468/CE.

(43) Essendo necessario un certo tempo affinché il presente regolamento funzioni correttamente, la sua applicazione, escluse le disposizioni relative alla designazione dei TAB, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, nonché all’istituzione di un’organizzazione di TAB e all’istituzione del Comitato permanente, viene rinviata.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme per descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l’uso del marchio CE su tali prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. “prodotto da costruzione” indica qualsiasi prodotto, o insieme di prodotti, costruito e commercializzato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, con il risultato che lo smantellamento del prodotto riduce la prestazione dell’opera di costruzione e lo smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni di costruzione;

2. “costruzioni” significa lavori e opere edili e di genio civile;

3. “caratteristiche essenziali” indica le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni;

4. “specifiche tecniche armonizzate” indica le norme armonizzate e i Documenti Europei di Valutazione;

5. “commercializzazione” indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un’attività commerciale;

6. “immissione sul mercato” indica la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

7. “costruttore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto, con il suo nome o con il suo marchio;

8. “distributore” indica qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l’importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

9. “importatore” indica una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

10. “operatori economici” indica il fabbricante, l’importatore, il distributore e il mandatario;

11. “mandatario” indica qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

12. “norma armonizzata” significa una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all’articolo 6 di tale direttiva;

13. “Documento Europeo di Valutazione” indica un documento adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica;

14. “accreditamento” ha il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. [...];

15. “ritiro” indica un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

16. “richiamo” indica un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

17. “tipo di prodotto” indica la prestazione di un prodotto da costruzione, prodotto a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

18. “controllo della produzione in fabbrica” significa il controllo interno e permanente della produzione in una fabbrica;

19. “microimpresa” indica le piccolissime imprese, già definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [12];

20. “ciclo di vita” indica le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto, dalla acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

Articolo 3

Requisiti di base delle costruzioni e caratteristiche essenziali del prodotto

1. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione vanno elencate in apposite specifiche tecniche armonizzate concernenti i requisiti di base delle costruzioni, precisati nell’allegato I.

CAPITOLO II

dichiarazione di prestazione

e marchio CE

Articolo 4

Modalità per redigere la dichiarazione di prestazione

1. Il costruttore o l’importatore all’atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigeranno una dichiarazione di prestazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata o, per tale prodotto, è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea; e

(b) nel luogo in cui il costruttore o l’importatore intendono immettere il prodotto sul mercato esistono i requisiti relativi alle caratteristiche essenziali del prodotto.

Il produttore o l’importatore possono redigere una dichiarazione di prestazione anche se non ricorrono i requisiti di cui al punto (b).

21. La dichiarazione di prestazione di cui al paragrafo 1 tratterà almeno le caratteristiche essenziali per le quali esistano i requisiti di cui al punto (b) del paragrafo 1.

22. Gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal costruttore o dall’importatore sia precisa e affidabile.

Articolo 5

Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descriverà la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

23. La dichiarazione di prestazione conterrà le seguenti informazioni:

(a) il tipo di prodotto per il quale essa è stata redatta;

(b) l’elenco delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione di cui viene descritta la prestazione e i livelli o le classi di tale prestazione;

(c) il numero di riferimento della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usato per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.

Articolo 6

Forma della dichiarazione di prestazione

1. Ciascun prodotto immesso sul mercato deve essere munito di una copia della dichiarazione di prestazione.

Se tuttavia a un unico cliente viene consegnata una partita dello stesso prodotto, quest’ultimo può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.

24. È possibile fornire la copia della dichiarazione di prestazione per via elettronica solo con l’accordo esplicito del destinatario.

25. In deroga ai precedenti comma 1 e 2, il contenuto della dichiarazione di prestazione può essere reso noto su un sito Web se ciò avviene alle condizioni fissate dalla Commissione.

Queste misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

26. La dichiarazione di prestazione va redatta in base al modello di cui all’allegato III.

Articolo 7

Uso del marchio CE

1. Il marchio CE va apposto solo ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

27. Il marchio CE è l’unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alle dichiarazione di prestazione.

Gli Stati membri non introdurranno disposizioni nazionali o ritireranno tutte le referenze a marcature di conformità diverse dal marchio CE.

28. Sul loro territorio o sotto la loro responsabilità, gli Stati membri non devono proibire né ostacolare la commercializzazione o l’uso di prodotti da costruzione recanti il marchio CE se nello Stato membro interessato i requisiti per tale uso corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

29. Gli Stati membri devono garantire che l’uso dei prodotti da costruzione recanti il marchio CE non sia impedito da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se i requisiti per tale uso nello Stato membro interessato corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

Articolo 8

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio CE

1. Il marchio CE è disciplinato dai principi generali fissati dall’articolo 26, lettera a), del regolamento (CE) n. …

30. Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’apposita targhetta. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, esso andrà apposto sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

31. Al marchio CE seguiranno le ultime 2 cifre dell’anno in cui viene apposto, il nome o il marchio di identificazione del costruttore, il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione e il numero della dichiarazione di prestazione.

32. Il marchio CE va apposto sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Articolo 9

I “Punti di Contatto Prodotti”

Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i “Punti di Contatto Prodotti” istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. .... forniscano anche informazioni su tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

CAPITOLO III

Obblighi degli operatori economici

Articolo 10

Obblighi dei costruttori

1. I costruttori redigeranno la documentazione tecnica richiesta descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla certificazione della prestazione dichiarata.

I costruttori redigeranno la dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6 e apporranno il marchio CE in conformità agli articoli 7 e 8.

33. Per ogni famiglia di prodotti da costruzione, i costruttori conserveranno la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per il periodo fissato dalla Commissione in base al ciclo di vita e al ruolo del prodotto nelle costruzioni.

Queste misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

34. I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Si dovrà tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

All’occorrenza, i costruttori effettuano una prova su un campione dei prodotti da costruzione commercializzati, esaminano e, se necessario, registrano i reclami e informano i distributori di tale monitoraggio.

35. I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l’identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto lo impedisce, essi forniscono le informazioni prescritte sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

36. I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

37. I costruttori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. A tal fine, essi informano di ciò senza indugio le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

38. I costruttori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniranno loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i costruttori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 11

Mandatari

1. i costruttori possono nominare, mediante un mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

La redazione della documentazione tecnica non può far parte del mandato del rappresentante autorizzato.

39. Se il costruttore nomina un mandatario, questi svolge almeno i seguenti compiti:

(a) tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione di autorità nazionali di sorveglianza per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

(b) fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione;

(c) coopera con le autorità competenti, se queste lo richiedono, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.

Articolo 12

Obblighi degli importatori

1. Nel commercializzare un prodotto da costruzione nella Comunità gli importatori applicheranno scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

40. Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, l’importatore si assicura che il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Egli si assicurerà anche che il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica di cui al primo comma dell’articolo 10, paragrafo 1. Gli importatori redigono la dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. Essi verificano inoltre che il prodotto sia munito del marchio CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5).

Un importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione.

41. Gli importatori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

42. Gli importatori garantiscono che, quando un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

43. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Senza indugio, essi informano di ciò le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

44. Gli importatori conservano per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione, tenendola a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, a richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

45. Gli importatori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniranno loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, gli importatori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1. Quando commercializzano un prodotto, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

46. Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, i distributori verificano che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte in una lingua di facile comprensione per gli utenti dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e che il produttore e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5), e rispettivamente all’articolo 12, paragrafo 3).

Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione. A tal fine, il distributore informerà il costruttore o l’importatore nonché le autorità di sorveglianza del mercato, se il prodotto presenta dei rischi.

47. Il distributore garantisce che, quando un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

48. I distributori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, sottolineando in particolare i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

49. I distributori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniranno loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i distributori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Se un importatore, o un distributore, commercializza un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio di fabbrica o ne modifica uno già in commercio in misura tale da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato, ai fini del presente regolamento, un costruttore e sarà perciò soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

A richiesta, gli operatori economici devono essere in grado di indicare alle autorità di sorveglianza sul mercato, per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, quanto segue:

(a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

(b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPITOLO IV

Specifiche tecniche armonizzate

Articolo 16

Norme armonizzate

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base a mandati decisi dalla Commissione in conformità all’articolo 6 di tale direttiva.

50. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali le norme armonizzate indicheranno eventualmente metodi meno onerosi di quelli basati su prove.

51. Gli organismi europei di normalizzazione specificano nelle norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che terrà conto delle particolari condizioni del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

52. La Commissione valuterà la conformità al relativo mandato delle norme armonizzate fissate dagli organismi europei di normalizzazione.

La Commissione pubblicherà sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate, conformi ai pertinenti mandati, e fissa la data dell’applicabilità di tali norme.

La Commissione pubblicherà tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Articolo 17

Obiezioni formali a norme armonizzate

1. Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione, esprime il suo parere senza indugi.

53. A seguito del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarle parzialmente, conservarle, conservarle parzialmente o eliminarle.

54. La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate interessate.

Articolo 18 [17]

Livelli o classi di prestazione

1. La Commissione può stabilire classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

Questo provvedimento, volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

55. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate.

56. Gli organismi europei di normalizzazione possono fissare nelle specifiche tecniche armonizzate le condizioni alle quali si riterrà, senza prove o senza prove ulteriori, che un prodotto soddisfi un certo livello o una classe di prestazione.

57. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione, riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Articolo 19 [18]

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

1. Si valuta la prestazione dichiarata, verificandone la costanza, dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali in conformità a uno dei sistemi indicati nell’allegato V.

58. La Commissione stabilirà quale sistema sia applicabile a un dato prodotto da costruzione, o a una data famiglia di prodotti da costruzione, secondo i criteri che seguono:

(a) l’importanza del ruolo del prodotto rispetto ai requisiti di base delle costruzioni;

(b) la natura del prodotto;

(c) l’effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nel periodo in cui il prodotto viene impiegato;

(d) i possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza.

Questo provvedimento, volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

59. Il sistema così scelto verrà indicato nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Articolo 20 [19]

Documento Europeo di Valutazione

1. Il Documento Europeo di Valutazione (EAD) viene adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura della’allegato II.

60. L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 stabilisce nell’EAD metodi e criteri, per valutare la prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, che siano pertinenti all’uso voluto dal costruttore.

61. L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 determina nell’EAD il controllo specifico della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni particolari del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

Articolo 21 [20]

Valutazione Tecnica Europea

1. Per ogni prodotto da costruzione, la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all’allegato II.

62. La Commissione stabilisce il formato dell’ETA.

Questo provvedimento, volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

CAPITOLO V

Organismi di Valutazione Tecnica

Articolo 22 [21]

Designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica

63. Gli Stati membri possono designare gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) per le aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato IV.

Gli Stati membri che hanno designato un TAB ne comunicano nome, indirizzo e aree di prodotto, per le quali è designato, agli altri Stati membri e alla Commissione.

64. La Commissione rende pubblico l’elenco dei TAB con le aree di prodotto per le quali sono designati.

La Commissione rende pubblicamente disponibili tutti gli aggiornamenti a tale elenco.

Articolo 23 [22]

Requisiti dei TAB

1. Il TAB deve rispondere ai requisiti precisate nella tabella 2 dell’allegato IV.

2. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1), lo Stato membro ne ritira la designazione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e di controllo sulle attività dei TAB, e di tutte le modifiche a tali informazioni. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24 [23]

Valutazione dei TAB

1. I TAB verificheranno che gli altri TAB soddisfino i rispettivi criteri della tabella 2 dell’allegato IV.

La valutazione sarà gestita dall’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1 e avrà luogo una volta ogni 4 anni nelle aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato IV, per le quali i TAB sono stati designati.

2. La Commissione fissa le procedure di valutazione, comprese adeguate modalità d’appello contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Questo provvedimento, volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

Un TAB non può essere valutato da un altro TAB dallo stesso Stato membro.

3. L’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1), comunica i risultati delle valutazioni sui TAB a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

La Commissione, insieme agli Stati membri, controlla il rispetto delle regole e il corretto funzionamento della valutazione dei TAB.

Articolo 25 [24]

Coordinamento dei TAB

1. I TAB danno vita a un’organizzazione per la valutazione tecnica, nel prosieguo denominata “Organizzazione dei TAB”.

2. L’Organizzazione dei TAB svolgerà le seguenti mansioni:

(a) coordinare l’applicazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II nonché fornire il sostegno chiesto a tal fine;

(b) informare la Commissione 2 volte l’anno su tutte le questioni relative alla preparazione degli EAD e su tutti gli aspetti relativi all’interpretazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II;

(c) adottare gli EAD;

(d) organizzare la valutazione dei TAB;

(e) garantire il coordinamento dei TAB.

3. La Commissione può assistere l’Organizzazione dei TAB quando questa svolge le mansioni di cui al punto (e) del paragrafo 2. A tal fine, la Commissione può concludere con l’Organizzazione dei TAB accordi quadro di collaborazione.

4. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all’Organizzazione dei TAB.

CAPITOLO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 26 [25]

Uso della Documentazione Tecnica Specifica

1. Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

(a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione;

(b) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto;

(c) che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l’insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o della componente, a lui forniti;

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest’ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

2. Se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1 o 2, di cui all’allegato V, la STD sarà verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato V.

Articolo 27 [26]

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese

1. Le microimprese possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L’STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

2. Se il prodotto da costruzione, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1 o 2, di cui all’allegato V, la STD sarà verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato V.

Articolo 28 [27]

Uso della Documentazione Tecnica Specifica per prodotti fabbricati individualmente

1. Per un prodotto da costruzione, non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico, e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti.

2. Se il prodotto da costruzione, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1 o 2, di cui all’allegato V, la STD sarà verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato V.

CAPITOLO VII

Autorità notificanti e organismi notificati

Articolo 29 [28]

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 30 [29]

Autorità notificanti

1. Gli Stati membri designano un’autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie a valutare e notificare gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della dichiarazione di prestazione ai fini del presente regolamento, nonché di controllare gli organismi notificati, riguardo alla conformità con quanto previsto all’articolo 33.

2. Se la notifica si fonda su un certificato di accreditamento, gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano effettuati dai loro organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. ...

3. Se l’autorità notificante delega, subappalta o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1., a un organismo che non sia un ente pubblico, tale organismo delegato dovrà essere una persona giuridica e soddisfare mutatis mutandis i requisiti di cui all’articolo 31. Tale organismo inoltre avrà adottato disposizioni per soddisfare le responsabilità risultanti dalle sue attività.

4. L’autorità notificante assume la piena responsabilità delle mansioni svolte dall’organismo cui le ha delegate o altrimenti affidate.

Articolo 31 [30]

Requisiti relativi alle autorità notificanti

1. L’autorità notificante va istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi notificati.

2. L’autorità notificante va organizzata e gestita in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3. L’autorità notificante va organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica dell’organismo di valutazione della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4. L’autorità notificante non offrirà né svolgerà attività eseguite da organismi notificati, né presterà servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L’autorità notificante salvaguarderà la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L’autorità notificante disporrà di un numero sufficiente di dipendenti, atti a eseguire correttamente i suoi compiti.

Articolo 32 [31]

Obbligo d’informazione delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della prestazione e di controllo degli organismi notificati, e di tutte le modifiche a tali informazioni.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 33 [32]

Requisiti relativi agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della prestazione deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. L’organismo di valutazione della prestazione andrà istituito secondo la legislazione nazionale e avrà personalità giuridica.

3. L’organismo di valutazione della prestazione sarà un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo, appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché sia dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse.

4. L’organismo di valutazione della prestazione, il suo gruppo dirigente e il personale che svolge mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata non saranno progettisti, produttori, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che valutano, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l’uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell’organismo notificato o l’uso di prodotti a scopo personale.

Essi si asterranno inoltre dall’intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione di tali prodotti da costruzione né rappresenteranno le parti interessate a tali attività. Né eserciteranno alcuna attività che possa confliggere con la loro indipendenza o il giudizio e l’integrità relativi alle attività per le quali sono stati notificati.

L’organismo notificato farà sì che le attività delle sue filiali o dei suoi subappaltatori non compromettano la riservatezza, obiettività e imparzialità della valutazione e/o dell’attività di verifica.

5. L’organismo notificato e il suo personale svolgono le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell’attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

6. L’organismo notificato svolgerà tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnate a tale organismo ai sensi dell’allegato V e per le quali è stato notificato, sia che tali mansioni siano svolte dall’organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per ogni tipo o categoria dei prodotti da costruzione, caratteristiche e mansioni per le quali è stato notificato, l’organismo notificato dovrà disporre:

(a) del personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento delle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

(b) di descrizioni delle procedure con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Esso disporrà anche di metodi e di procedure per distinguere tra mansioni svolte in quanto organismo notificato e attività di tipo diverso;

(c) di procedure per svolgere attività tenendo conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura - in massa o in serie - del processo di produzione.

Esso disporrà dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e avrà accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7. Il personale che esegue le attività, per le quali l’organismo è stato notificato, possiederà:

(a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata nel campo d’applicazione pertinente per il quale l’organismo è stato notificato;

(b) buone conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che essi effettuano e l’autorità necessaria a eseguire tali operazioni;

(c) buone conoscenze e adeguata capacità di comprensione delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;

(d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

8. L’imparzialità dell’organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni deve essere garantita.

La remunerazione del gruppo dirigente dell’organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non deve dipendere dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

9. L’organismo notificato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che la responsabilità non sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale o che la valutazione e/o verifica siano effettuate sotto la responsabilità diretta dello Stato membro stesso.

10. Il personale dell’organismo notificato sarà vincolato al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’allegato V, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge la sua attività. I diritti di proprietà dovranno essere tutelati.

11. L’organismo notificato parteciperà ad attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 34

Presunzione di conformità

Se un organismo di valutazione della prestazione può dimostrare la sua conformità ai criteri fissati nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che esso soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 33 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili soddisfano tali requisiti.

Articolo 35 [33]

Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1. L’organismo notificato che subappalta attività specifiche legate alle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione o si serve di una filiale, deve garantire che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all’articolo 33 e informarne l’autorità notificante.

2. L'organismo notificato si assume l’intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o filiali.

3. Le attività possono essere subappaltate o fatte eseguire da una filiale solo con il consenso del cliente.

4. L’organismo notificato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti relativi alla valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale nonché del lavoro che essi svolto ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 36 [34]

Prove in presenza di testimoni

1. Per ragioni tecniche, economiche o logistiche, è possibile che gli organismi notificati decidano di effettuare, o di far effettuare sotto la loro direzione, le prove di cui all’allegato V nello stabilimento di produzione, usando l’apparecchiatura di prova del laboratorio interno del costruttore, o, con l’autorizzazione preventiva di quest’ultimo, in un laboratorio pubblico o privato, usando l’apparecchiatura di prova di tale laboratorio.

2. Prima di effettuare tali prove, l’organismo notificato controllerà se l’apparecchiatura di prova sia munita di un adeguato sistema di calibratura e se esso sia operativo.

Articolo 37 [35]

Domanda di notifica

1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione deve presentare una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2. La domanda va accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere, dalle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l’organismo sostiene di essere competente e, se esiste, da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. …, attestante che l’organismo rispetta i requisiti di cui all’articolo 33.

3. Se l’organismo interessato non può produrre un certificato di accreditamento, fornirà all’autorità notificante una documentazione che permetta di verificare, riconoscere e controllare periodicamente la sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 33.

Articolo 38 [36]

Procedura di notifica

1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 33.

2. Essi effettuano la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento di notifica elettronico sviluppato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, per notifiche orizzontali, di cui al 2° comma del paragrafo 3, per le quali non esiste uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia su carta della notifica.

3. La notifica elencherà i dettagli completi delle funzioni da eseguire, i riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e, ai fini del sistema di cui al punto 1.4 dell’allegato V, le caratteristiche essenziali per le quali l’organismo è competente.

I riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate non sono però necessari se ricorrono i seguenti casi di caratteristiche essenziali:

(a) reazione al fuoco;

(b) resistenza al fuoco;

(c) comportamento in caso di incendio esterno;

(d) Assorbimento del rumore.

1. Se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento, l’autorità notificante fornirà alla Commissione e agli altri Stati membri una documentazione che permetta di attestare la competenza dell’organismo notificato e la presenza di meccanismi atti a garantire che l’organismo sarà regolarmente controllato e continuerà a soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 33.

2. L’organismo interessato può svolgere attività di organismo notificato solo se la Commissione e gli altri Stati membri non sollevano alcuna obiezione entro 2 settimane dalla notifica, se si usa un certificato di accreditamento, ed entro 2 mesi dalla notifica, se non si usa l’accreditamento.

Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.

3. La Commissione e gli altri Stati membri saranno informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 39 [37]

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato.

Essa assegna un solo numero, anche se l’organismo è notificato con diversi atti comunitari.

2. La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco.

Articolo 40 [38]

Modifiche della notifica

1. Se un’autorità notificante accerta o viene informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 33 o non ottempera più ai suoi obblighi, essa limiterà, sospenderà o ritirerà la notifica a seconda della gravità del mancato rispetto dei requisiti o della violazione degli obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica o di cessazione dell’attività da parte dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante farà sì che i fascicoli siano trattati da un altro organismo notificato o tenuti a disposizione, a richiesta, delle autorità notificante e di vigilanza del mercato.

Articolo 41 [39]

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga tutti i casi in cui dubiti, o in cui siano sollevati dubbi, sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua capacità di ottemperare alle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2. A richiesta, lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell’organismo interessato.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nel corso delle sue indagini.

4. Se la Commissione accerta che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti della notifica, essa ne informa lo Stato membro notificante cui chiede i necessari interventi correttivi inclusa, se necessario, la revoca della notifica.

Articolo 42 [40]

Obblighi degli organismi notificati sul piano operativo

1. Gli organismi notificati svolgono mansioni di terzi conformemente ai metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, di cui all’allegato V.

2. Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione vanno effettuate in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. L’attività degli organismi notificati terrà conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, della complessità tecnologica relativa dei prodotti da costruzione e del tipo di produzione - se di serie o no.

Essi rispetteranno tuttavia il rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e dal ruolo del prodotto stesso nella sicurezza delle costruzioni.

3. Se, durante un controllo teso a verificare la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerti che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiederà al costruttore opportuni interventi correttivi e se necessario sospenderà o ritirerà il suo certificato.

4. In mancanza di interventi correttivi o se questi non producono l’effetto desiderato, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.

Articolo 43 [41]

Obbligo di informazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati devono informare l’autorità notificante:

(a) di eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati;

(b) di qualunque circostanza che influisca sull’ampiezza e sulle condizioni della notifica;

(c) di qualunque richiesta d’informazioni loro rivolta dalle autorità di sorveglianza di mercato sull’attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione;

(d) a richiesta, delle mansioni di terzi conformi ai metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione svolte nell’ambito della loro notifica e di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che, sugli stessi prodotti da costruzione, svolgono analoghe mansioni di terzi secondo i metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, le informazioni sulle questioni connesse ai risultati negativi e, a richiesta, positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 44 [42]

Scambio di esperienze

La Commissione provvede a organizzare uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri che sono responsabili della politica di notifica.

Articolo 45 [43]

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione istituirà e farà funzionare correttamente un sistema di coordinamento e cooperazione tra gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 29, sotto forma di gruppi di organismi notificati a livello sia settoriale che intersettoriale.

Gli Stati membri incoraggeranno gli organismi da essi notificati a partecipare ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPITOLO VIII

sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia

Articolo 46 [44]

Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri hanno preso provvedimenti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. ... o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate e/o rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti, di cui al presente regolamento, tutelati in quanto di pubblico interesse, esse effettueranno, insieme agli operatori economici interessati, una valutazione del prodotto interessato che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di sorveglianza di mercato in tutti i modi che si rendono necessari.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all’operatore economico interessato opportuni interventi correttivi per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Le autorità di sorveglianza di mercato informano l’organismo notificato competente.

Alle misure di cui sopra si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. ...

2. Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi che esse hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3. L’operatore economico adotterà le misure correttive necessarie nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati da esso commercializzati nell’intera Comunità.

4. Se l’operatore economico interessato non prende adeguate misure correttive entro il periodo di cui al 2° comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato attuano misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la commercializzazione del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Esse informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 conterranno tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati che identificano il prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura dei rischi comportati, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché i punti di vista dell’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

(a) non conformità del prodotto a requisiti sanitari o di sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici stabiliti dal presente regolamento;

(b) lacune delle specifiche tecniche armonizzate o della STD.

6. Gli Stati membri, diversi da quello che avvia la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni altra informazione a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la disposizione nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7. Se, entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del prodotto da costruzione interessato, la misura sarà ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri fanno sì che, riguardo al prodotto da costruzione interessato, siano adottati adeguati provvedimenti restrittivi come il ritiro immediato del prodotto dal loro mercato.

Articolo 47 [45]

Procedura di salvaguardia comunitaria

1. Se in esito alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura nazionale di uno Stato membro o se la Commissione ritiene che il provvedimento nazionale sia contrario alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta il provvedimento nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

2. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri ritireranno dal proprio mercato il prodotto non conforme. Gli Stati membri informano di ciò la Commissione. Se il provvedimento nazionale è ritenuto ingiustificato, verrà revocato dallo Stato membro interessato.

3. Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione deve informare il/i competente/i organismo/i di normalizzazione e sottoporre la materia al comitato di cui all’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il Comitato consulterà il competente organismo europeo di normalizzazione ed esprimerà senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la disposizione nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze dell’EAD o della STD come indicato all’articolo 46, paragrafo 5), lettera b), la Commissione adotterà misure adeguate.

Articolo 48 [46]

Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1. Se uno Stato membro, effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1), ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti tutelati in quanto di interesse pubblico, chiede all’operatore economico interessato di far sì che il prodotto, all’atto della commercializzazione, cessi di presentare tali rischi o venga eventualmente ritirato dal mercato o richiamato entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L’operatore economico apporta le necessarie correzioni nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati che egli commercializza nell’intera Comunità.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all’identificazione del prodotto da costruzione interessato, alla sua origine e alla sua catena di fornitura, alla natura dei rischi connessi nonché alla natura e alla durata delle disposizioni nazionali adottate.

4. La Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e procede alla valutazione della disposizione nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, eventualmente, opportune misure.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

Articolo 49 [47]

Non conformità formale

1. Fatto salvo l’articolo 46, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni che seguono, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:

(a) marchio CE apposto in violazione dell’articolo 7 o dell’articolo 8;

(b) marchio CE non apposto, benché richiesto in conformità all’articolo 7, paragrafo 1;

(c) dichiarazione di prestazione non redatta, benché richiesta in conformità all’articolo 4;

(d) dichiarazione di prestazione non redatta in conformità agli articoli 4, 5 e 6;

(e) documentazione tecnica non disponibile o non completa.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro, con adeguate misure, limiterà o proibirà la commercializzazione del prodotto da costruzione o lo richiamerà o lo ritirerà dal mercato.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 50 [48]

Modifiche degli allegati

1. La Commissione può modificare gli allegati da I a V.

2. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 51 [49]

Comitato

1. La Commissione sarà assistita da un comitato, denominato Comitato permanente per la costruzione.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5, lettera a), punti da 1) a 4), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 8 della stessa.

Articolo 52 [50]

Abrogazione

1. La direttiva 89/106/CE viene abrogata.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 53 [51]

Disposizioni transitorie

1. I prodotti da costruzione commercializzati ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2011 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2. I costruttori e gli importatori possono redigere una dichiarazione di prestazione in base a un certificato o a una dichiarazione di conformità che sia stata pubblicata, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2011.

3. Gli orientamenti per l’omologazione tecnica europea, pubblicati prima dell’1 luglio 2011 in conformità all’articolo 11 della direttiva 89/106/CEE, possono essere utilizzati come EAD.

4. Fino all’1 luglio 2011, i costruttori e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, le omologazioni tecniche europee conformi all’articolo 9 della direttiva 89/106/CEE per il periodo in cui tali omologazioni sono in corso di validità.

Articolo 54 [52]

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 21, gli articoli 26, 27 e 28, gli articoli da 46 a 50 e gli articoli 52 e 53 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dall’1 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Requisiti fondamentali delle costruzioni

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate.

I requisiti di base delle costruzioni devono essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato con una normale manutenzione.

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la costruzione e l’uso non provochino:

(a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;

(b) gravi deformazioni di inammissibile portata;

(c) danni ad altre parti della costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

(d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

5. Sicurezza in caso di incendio

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che, in caso di incendio:

(a) la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo;

(b) la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle costruzioni siano limitate;

(c) la propagazione del fuoco a costruzioni vicine sia limitata;

(d) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

6. Igiene, salute e ambiente

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l’igiene o la salute degli occupanti e dei vicini, da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

(a) sviluppo di gas tossici;

(b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna;

(c) emissione di radiazioni pericolose;

(d) emissione di sostanze pericolose nell’acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque o nel suolo marino;

(e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

(f) presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni.

7. Sicurezza nell’impiego

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti, come scivolamenti, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

8. Protezione contro il rumore

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

9. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l’uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti.

10. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:

(a) la riciclabilità delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione;

(b) la durata delle costruzioni;

(c) l’uso nelle costruzioni di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

ALLEGATO II

Procedura per l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA)

5. L’Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) effettuerà la valutazione e rilascerà la Valutazione Tecnica Europea (ETA) nell’area del prodotto per il quale esso è stato designato.

Le disposizioni del presente allegato relative ai costruttori si applicano anche agli importatori.

5. L’elaborazione e l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) devono avvenire in conformità ai punto da 2.1. a 2.9..

5.1. Il TAB cui perviene una richiesta di ETA (nel prosieguo, il “TAB responsabile”) per un prodotto da costruzione informerà l’Organizzazione dei TAB, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento alla decisione della Commissione per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di tale decisione della Commissione.

5.2. Il TAB responsabile si procura, in collaborazione con il costruttore, le informazioni pertinenti sul prodotto e sul suo uso previsto. Il TAB responsabile informerà il costruttore se il prodotto sia coperto, del tutto o in parte, da un’altra specifica tecnica armonizzata. Il TAB responsabile redigerà poi un primo contratto da stipulare con il costruttore, che definisca i termini per elaborare il programma di lavoro.

5.3. Entro 1 mese dalla conclusione del primo contratto, il costruttore presenta al TAB responsabile una memoria tecnica sul prodotto, il suo uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica, applicate dal costruttore.

5.4. Entro 1 mese dal ricevimento della memoria tecnica, il TAB responsabile preparerà e invierà al costruttore il progetto di 2° contratto e il progetto di programma di lavoro, contenente dettagli di tutti gli aspetti e le azioni che esso intraprenderà per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto rispetto al suo uso previsto. Il progetto di programma di lavoro comprenderà almeno le parti che seguono:

(a) parte 1: il programma di valutazione, con i metodi di prova, di calcolo, di descrizione, i parametri e tutti gli altri mezzi, come i criteri di valutazione ritenuti adatti a identificare il prodotto, per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotti rispetto all’uso previsto e gli aspetti di durata per le caratteristiche essenziali corrispondenti;

(b) parte 2: le attività relative all’ispezione iniziale dell’impianto in cui è fabbricato il prodotto oggetto della richiesta;

(c) parte 3: i luoghi in cui saranno effettuate le prove;

(d) parte 4: tempo e costi previsti.

5.5. Dopo la conclusione del 2° contratto, comprendente il programma di lavoro convenuto tra TAB responsabile e costruttore, il TAB responsabile invia la parte 1 del programma di lavoro e la parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto, a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotti da costruzione, di cui alla tabella 1 dell’allegato IV. Tali TAB daranno vita a un gruppo di lavoro, coordinato dal TAB responsabile.

Entro 2 settimane dal ricevimento da parte di tutti i TAB interessati di tali documenti del TAB responsabile, il gruppo di lavoro redigerà il progetto di EAD, contenente i metodi di valutazione e i criteri della prestazione per le caratteristiche essenziali pertinenti, basati sulla parte 1 del programma di lavoro e sui contributi tecnici pertinenti e giustificati forniti dai suoi membri.

5.6. Il progetto di EAD sarà poi comunicato dal TAB responsabile a tutti gli altri TAB, insieme alla parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto.

Entro 2 settimane, gli altri TAB comunicheranno al TAB responsabile le informazioni pertinenti relative ai regolamenti edilizi nazionali e altre eventuali norme giuridiche o amministrative applicabili al prodotto e al suo uso previsto. Il TAB responsabile informerà i membri del gruppo di lavoro e il costruttore del contenuto di tali contributi.

5.7. Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile accluderà tali contributi al progetto di EAD, che invierà all’Organizzazione dei TAB di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che avrà una settimana per reagire, l’Organizzazione dei TAB approverà l’EAD in quanto documento provvisorio. L’Organizzazione dei TAB invierà una copia dell’EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull’EAD provvisorio all’Organizzazione dei TAB, quest’ultima modificherà l’EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizierà i preparativi per effettuare la valutazione.

5.8. Il TAB responsabile effettuerà la valutazione secondo le disposizioni dell’EAD provvisorio approvato e pubblicherà successivamente il corrispondente ETA.

5.9. Non appena il TAB responsabile avrà pubblicato il 1° ETA in base a un dato EAD provvisorio, quest’ultimo sarà corretto se necessario dall’Organizzazione dei TAB in base a una proposta del TAB responsabile. L’EAD finale verrà poi approvato dall’Organizzazione dei TAB e inviato alla Commissione. La Commissione pubblicherà il riferimento all’EAD definitivo nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6. Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento all’EAD definitivo, gli ETA chiesti successivamente, relativi a prodotti da costruzione con caratteristiche essenziali simili a quelle della prima richiesta per uso previsto, saranno preparati in conformità a tale EAD definitivo.

7. Un rappresentante della Commissione può partecipare, come osservatore, a tutte le riunioni del gruppo di lavoro di cui al punto 2.5.

8. Se l’EAD non viene approvato da tutti i TAB e dal costruttore, l’Organizzazione dei TAB sottoporrà la questione alla Commissione per una adeguata soluzione.

ALLEGATO III

Dichiarazione di prestazione

N. ....................

1. N. .................... (codice unico di identificazione del prodotto)

2. Nome o marchio di identificazione e indirizzo del costruttore (del suo mandatario):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

6. L’organismo notificato ........................................ (eventualmente nome e codice)

ha effettuato ............................................................. (descrizione dell’intervento)

e ha rilasciato ............................................................ (il certificato di conformità del prodotto, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, eventualmente, le relazioni di prova):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

7. Dichiarazione di prestazione (elenco, livelli o classi e riferimento alla specifica tecnica corrispondente/documentazione tecnica specifica usate per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dichiarate)

Nome della caratteristica essenziale dichiarata | Livello o classe di prestazione della caratteristica essenziale dichiarata | Riferimento alla specifica tecnica armonizzata/documentazione tecnica specifica |

| | |

| | |

| | |

Firmato a nome e per conto di: ………………………….

............................................ ...............................................

(luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma)

ALLEGATO IV

Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Tabella 1 – Aree di prodotto

Codice dell’area | Area di prodotto | Famiglie di prodotti da costruzione |

A | INGEGNERIA CIVILE | Geotessili e prodotti connessi - Impianti fissi per il traffico - Pavimentazioni, lastricature e rifiniture di strade - Granulati - Prodotti per la costruzione di strade - Condotte, serbatoi e accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano - Alloggiamenti per pavimenti comprese pavimentazioni sospese, strade e altre zone di traffico - Calcestruzzo asfaltico ultrasottile - Prodotti per reti fognarie - Protezione contro smottamenti - Sistemi di impermeabilizzazione per coperture di ponti da applicare liquidi - Giunti di dilatazione per i ponti stradali |

B | UNITÀ da COSTRUZIONE, totalmente/parzialmente PREFABBRICATE | Kit prefabbricati per costruzione di strutture e blocchi in legno - Kit per costruzione di celle frigorifere, kit per il rivestimento di celle frigorifere - Unità prefabbricate da costruzione - Kit per costruzione di strutture in cemento – Kit per costruzione di strutture metalliche |

C | Materiali e COMPONENTI PORTANTI | Prodotti e accessori in legno per strutture - Cementi, calci e altri leganti idraulici – Acciaio per cemento armato e preteso - Prodotti e accessori per strutture metalliche – Prodotti per calcestruzzo, malta e malta liquida - Sostegni per strutture – Prodotti prefabbricati in cemento – Kit di scale prefabbricate – Travi e sostegni leggeri, compositi, a base di legno – Kit per la messa in tensione di strutture pretese - Bulloni di ancoraggio |

D | Rivestimenti per tetti ed edifici | Kit per facciate a intercapedine – Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori – Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi - Porte e finestre esterne e interne, aperture e lucernari per tetti – Kit di impermeabilizzazione per tetti, applicati liquidi – Kit per rivestimenti di pareti esterne – Strutture di vetro incollato – Kit di membrane di impermeabilizzazione flessibili fissate meccanicamente al tetto – Kit di tettoie autoportanti trasparenti - Pannelli prefabbricati portanti pretesi con ossatura in legno e pannelli leggeri compositi autoportanti |

E | COMPONENTI/KIT da costruzione INTERNI/esterni | Impianti sanitari - Pannelli a base di legno - Muratura e prodotti connessi – Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti - Prodotti in gesso – Kit divisori interni – Kit di rivestimento stagno per pavimenti e pareti di locali umidi – Kit di casseforme permanenti non portanti composti di blocchi o pannelli cavi di materiali isolanti e/o di calcestruzzo |

F | RIscaldamento/VENTILAzione/isolamento | Camini, condotti e prodotti specifici – Apparecchi da riscaldamento - Prodotti per isolamento termico – Kit compositi per l’isolamento termico esterno – Kit per isolamento di tetti invertiti - Rivestimenti |

G | SIGILLATURA/adesivi per fissaggi | Adesivi da costruzione – Perni per giunti/connettori strutturali – Lastre da chiodatura tridimensionali - Bulloni d’ancoraggio/viti – Lastre per pareti in acciaio inossidabile. - Profilati cavi prefabbricati - Dispositivo di fissaggio per rivestimenti di pareti esterne e per tetti piatti o pendenti - Connettore per elementi sandwich in cemento – giunti di impermeabilizzazione al gas e all’acqua per condotte che attraversa pareti e pavimenti – Kit di profilati e giunti impermeabili - Mastici d’impermeabilizzazione per giunti – Fissaggi elastici sospesi – Tiranti - Fissaggi puntuali – Idrorepellenti e trattamenti per superfici - Dispositivi di fissaggio e livellamento per tetti, pareti e applicazioni interne - Prodotti di impermeabilizzazione/trattamenti |

H | PROTEZIONE ANTINCENDIO e prodotti connessi | Allarmi antincendio, rivelatori d’incendi, impianti fissi di lotta antincendio, prodotti contro gli incendi e i fumi e di protezione contro le esplosioni – Dispositivi tagliafuoco e di circoscrizione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco. |

I | INSTALLAZIONi ELETTRIChe | Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni elettriche. |

J | INSTALLAZIONi a GAS | Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni a gas. |

K | RIFORNIMENTO IDRICO E ACQUE reflue | Kit costituito da collettore con chiusura parzialmente meccanica, montato in un pozzetto senza collettore – Kit per chiusino, fatto di copertura e giunti multifunzione in plastica – Kit di condotte per acqua fredda e calda, anche destinata a uso umano - Sistemi di condotte di scarico e fogne, con o senza pressione – Raccordo flessibile per condotte di scarico e fogne, a gravità e a pressione - Toilette a compostazione |

Tabella 2 – Requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Competenza | Descrizione della competenza | Requisiti |

1 Analisi dei rischi | Individuare possibili rischi e benefici dell’uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta impiegati nelle costruzioni. | Un TAB sarà indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare.Un TAB disporrà inoltre di personale con le seguenti caratteristiche:(a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico; (b) conoscenza approfondita della normativa vigente e delle altre disposizioni degli Stati membri nelle aree di prodotto alle quali è designato;(c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto alle quali è designato;(d) conoscenza dettagliata degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;(e) conoscenza dettagliata delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto alle quali è designato;(f) adeguate competenze linguistiche. |

2 Fissare criteri tecnici | Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alla soddisfazione delle norme nazionali applicabili;fornire l’informazione tecnica necessaria a chi partecipi al processo di costruzione come potenziali utenti dei prodotti da costruzione (costruttori, progettisti, contraenti, installatori). | |

3 Fissare metodi di valutazione | Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell’attuale stato della tecnica. | |

4 Determinare il controllo specifico della produzione in fabbrica | Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante la fabbricazione. | Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB disporrà di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processo produttivo e caratteristiche del prodotto. |

5 Valutare il prodotto | Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati. | Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB disporrà dei mezzi necessari e dell’attrezzatura per valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell’ambito delle aree di prodotto alle quali è designato. |

6 Gestione generale | Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali. | Un TAB disporrà di: (a) una documentazione comprovante il rispetto di comportamenti amministrativi corretti;(b) politiche e procedure di sostegno a favore della riservatezza delle informazioni sensibili in seno al TAB e a tutti i suoi partner;(c) un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti di lavoro;(d) un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;(e) una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e denunce. |

ALLEGATO V

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

2. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.1. Sistema 1 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a) il costruttore effettuerà:

(i) il controllo della produzione in fabbrica (FPC);

(ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b) l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii) l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC;

(iv) prova di controllo di campioni prelevati in fabbrica.

1.2. Sistema 2 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a) il costruttore effettuerà:

(i) il controllo della produzione nella fabbrica;

(ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal costruttore secondo i piani di prova prescritti;

(b) l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii) l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC;

1.3. Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a) il costruttore effettuerà:

(i) determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii) il controllo della produzione nella fabbrica;

(iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b) l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità dell’FPC fondandosi sui seguenti elementi:

(i) l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC;

1.4. Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a) il costruttore effettua il controllo della produzione in fabbrica;

(b) l’organismo notificato determina il tipo di prodotto in base alla prova del tipo (grazie al campionamento effettuato dal costruttore), al calcolo del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

1.5. Sistema 5 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a) il costruttore effettuerà:

(i) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo, a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii) il controllo della produzione in fabbrica;

(b) l’organismo notificato non ha mansioni da svolgere.

11. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

(1) Organismo di certificazione un organismo notificato, governativo o no, munito della competenza e della responsabilità necessarie a rilasciare una certificazione conforme a determinate norme procedurali e gestionali;

(2) Organismo d’ispezione: un organismo notificato avente l’organizzazione, il personale, la competenza e l’integrità per svolgere, secondo criteri specificati, le seguenti funzioni: valutazione delle operazioni di controllo della qualità dei costruttori, raccomandazione che siano accettate e successivo audit nonché scelta e valutazione dei prodotti da costruzione in fabbrica, secondo criteri specifici;

(3) Laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.

[1] GU L 40 dell’11.2.1989, p.12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, GU L 220 del 30.8 1993, pag. 1.

[2] Commissione europea (2005): COM(2005) 535 def: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo, Bruxelles.

[3] CE MEMO/05/394 e MEMO/06/426

[4] COM(2007) 36 definitivo

[5] Redatto da Disk & Policy Analista Led (RPA), Regno Unito

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[12] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

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