EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0372

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti {SEC(2007) 893} {SEC(2007) 894}

/* COM/2007/0372 def. - CNS 2007/0138 */

52007PC0372

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti {SEC(2007) 893} {SEC(2007) 894} /* COM/2007/0372 def. - CNS 2007/0138 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.7.2007

COM(2007) 372 definitivo

2007/0138 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

(presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 893}{SEC(2007) 894}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione europea è non solo il maggior produttore mondiale di vino, ma anche il maggior consumatore, il maggior importatore e il maggior esportatore. Nel 2006, la produzione di vino nell'UE-27 ha rappresentato il 5% del valore totale della produzione agricola dell'Unione. La qualità dei vini europei gode di fama mondiale. Il settore vitivinicolo dell'Unione rappresenta un'attività economica di vitale importanza, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dei proventi delle esportazioni.

Negli ultimi decenni, tuttavia, il consumo di vino è calato in misura significativa e costante e, nonostante una certa ripresa recente, dal 1996 le esportazioni di vino dalla Comunità sono cresciute, in volume, ad un ritmo molto più lento rispetto alle importazioni. Nel settore vitivinicolo, il deteriorarsi dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta e l'acuirsi delle sfide sul mercato europeo e internazionale del vino hanno ripercussioni sempre più pesanti sui prezzi alla produzione e sui redditi. Ciò nonostante molti produttori di vino sono competitivi e altri sono in grado di diventarlo.

Come ha già avuto modo di affermare nella sua comunicazione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile" del 22 giugno 2006[1], la Commissione europea ritiene necessaria una riforma radicale dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) per sostituire strumenti politici inefficienti sotto il profilo dei costi con un quadro normativo più sostenibile e più coerente. Lo scopo è quello di garantire una maggiore efficacia economica nell'utilizzazione degli stanziamenti attualmente assegnati al settore (1,3 Mrd EUR circa) che corrispondono a circa il 3% del bilancio totale dell'agricoltura.

L'attuale OCM è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti. Anch'esso basato sul trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare sugli articoli 36 e 37, il regolamento proposto, se adottato, entrerà in vigore il 1° agosto 2008 e rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Tuttavia, molte delle misure da finanziare attraverso la presente proposta permetteranno agli Stati membri di far fronte a situazioni specifiche alle loro rispettive regioni produttrici di vino in ossequio al principio della sussidiarietà.

Nel rispetto degli impegni della Commissione sul miglioramento della legislazione, la proposta è accompagnata da un'analisi aggiornata degli aspetti economici, sociali e ambientali delle problematiche legate alla OCM e dell'impatto, dei vantaggi e degli svantaggi della proposta in relazione a tali problematiche. Essa tiene conto anche dei risultati dei dibattiti svoltisi con i soggetti interessati e le autorità nazionali e all'interno delle istituzioni comunitarie.

La presente proposta di regolamento costituisce un'iniziativa della Commissione sulla scia delle riforme della politica agricola comune (PAC) attuate nel 2003 per i seminativi e i settori della produzione animale[2], nel 2004 per i settori dell'olio d'oliva, del tabacco e del cotone[3] e nel 2006 per lo zucchero[4], nonché della proposta di riforma del settore degli ortofrutticoli del gennaio 2007, che riguardano tutti i principali settori agricoli, tranne il settore vitivinicolo. Inoltre tiene conto anche della politica comunitaria per lo sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio europeo di Göteborg, della politica per il rafforzamento della competitività perseguita attraverso il rilancio della strategia di Lisbona e della politica per la semplificazione e una migliore regolamentazione per la politica agricola comune.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Ricorso ad esperti esterni

Per preparare il terreno della riforma della OCM vitivinicola la Commissione ha finanziato una valutazione ex post dell'attuale regime, condotta a cura di un consorzio di accademici europei. La relazione sulla valutazione è stata pubblicata nel novembre 2004 e può essere consultata sul sito internet della Commissione[5].

Inoltre per le previsioni a medio termine relative al mercato del vino la Commissione ha sottoposto le proprie ipotesi, la propria metodologia e i propri risultati ad un panel di accademici, specialisti nell'economia del vino, provenienti da Francia, Spagna, Italia e Germania.

- Seminario vitivinicolo

Per offrire ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere pareri e idee sull'attuale situazione e sulle prospettive future del settore vitivinicolo, il 16 febbraio 2006 si è tenuto un seminario dal titolo "Sfide e opportunità per i vini europei", a cui ha partecipato più di un centinaio di persone in rappresentanza di un'ampia gamma di ambienti interessati[6].

- Comunicazione della Commissione e valutazione d'impatto

Nel giugno 2006, traendo le prime conclusioni dal dibattito, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo nella quale sono state prese in considerazione quattro possibili opzioni di riforma della OCM. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare a un dibattito pubblico sulla futura OCM del vino ed ha annunciato che avrebbe proposto una riforma della medesima in base ai risultati di tale dibattito.

Tenendo conto della situazione del settore e degli obiettivi da raggiungere, la Commissione ha preso in esame quattro possibili opzioni di riforma della OCM del vino. Tre di tali opzioni, ossia il mantenimento dello status quo, la riforma della OCM in linea con la riforma della PAC e la totale deregolazione, non costituiscono risposte adeguate ai problemi, alle esigenze e alle peculiarità del settore vitivinicolo.

La Commissione ha effettuato la valutazione di impatto, come previsto nel proprio programma di lavoro. La relativa relazione si può consultare sul sito internet della Commissione[7].

- Istituzioni europee

Tra luglio e ottobre del 2006 è stato portato avanti un intenso dibattito nell'ambito del Consiglio, in particolare nel corso di tre riunioni del Consiglio Agricoltura e pesca.

Nel dicembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno adottato le loro relazioni sulla riforma del mercato vitivinicolo.

Nel febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla comunicazione.

- Consultazione delle parti interessate

La Commissione ha tenuto tutta una serie di riunioni con le parti interessate e si sono svolte discussioni nell'ambito del gruppo consultivo vitivinicolo.

Inoltre, per garantire un dialogo concreto e diretto con il settore europeo del vino, a partire dal febbraio 2006 la Commissaria all'Agricoltura e allo sviluppo rurale ha reso visita a molte regioni viticole in tutta l'Unione europea.

- Principali preoccupazioni emerse

Durante tutti i dibattiti svoltisi dopo l'adozione della comunicazione della Commissione, gli Stati membri e molti soggetti interessati hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni. Benché siano emerse opinioni divergenti, le seguenti preoccupazioni appaiono ampiamente condivise:

- l'urgente bisogno di una profonda riforma che tenga conto dell'analisi economica, della diagnosi dei problemi e degli obiettivi di riforma della Commissione,

- i rischi socioeconomici connessi a estirpazioni di vigneti troppo rapide e troppo estese,

- l'urgenza di intervenire a favore della commercializzazione e della promozione,

- i rischi, per la qualità, dell'eventuale soppressione del divieto di utilizzare mosti importati nella vinificazione e di tagliare i vini europei con vini importati.

I paesi non produttori hanno sottolineato la necessità di adottare misure più efficaci sotto il profilo economico e più orientate alle esigenze dei consumatori.

Nella presente proposta la Commissione ha tenuto adeguatamente conto delle preoccupazioni suddette.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Obiettivi della riforma

La riforma persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la competitività dei produttori di vino dell'Unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo,

- istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta,

- istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.

È inoltre opportuno che la nuova politica europea nel settore del vino tenga adeguatamente conto delle preoccupazioni crescenti della società sul piano della salute e della protezione dei consumatori, della necessaria compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della coerenza con la PAC riformata, (primo e secondo pilastro) e della conformità con le prospettive finanziarie.

Infine, la presente proposta è stata elaborata tenendo presente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune unica dei mercati agricoli, presentata dalla Commissione. Alcune disposizioni di natura orizzontale sono state aggiornate, semplificate e snellite, in modo da agevolare l'inserimento, quando sarà il momento, della OCM del vino nella proposta di OCM unica.

- Sintesi delle misure proposte

Prendendo atto dei problemi, ma anche del potenziale del settore e delle sue caratteristiche peculiari, e in base all'analisi dettagliata contenuta nella valutazione di impatto, la Commissione è convinta della necessità di mantenere una OCM specifica del settore del vino, che deve senza alcun dubbio essere sottoposta ad una riforma radicale.

La sfida è quella di adeguare il quadro normativo e la struttura di produzione per rendere il settore vitivinicolo europeo sostenibile e competitivo, con prospettive a lungo termine e assicurare, nel contempo, che le risorse di bilancio siano utilizzate in maniera ottimale. Ciò comporterà l'abolizione immediata di tutte le misure che si sono rivelate inefficaci, in particolare il sostegno a favore dei sottoprodotti della distillazione, la distillazione di alcole per usi commestibili e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l'aiuto al magazzinaggio privato e le restituzioni all'esportazione. L'aiuto relativo ai mosti destinati all'arricchimento, istituito per compensare i costi supplementari rispetto all'arricchimento con l'uso di zucchero, sarà abolito e parallelamente sarà istituito il divieto di utilizzare lo zucchero per l'arricchimento. La misura relativa alla distillazione di crisi sarà sostituita da due misure di gestione delle crisi inserite nella rosa di misure che è possibile finanziare con la dotazione nazionale.

Uno dei grandi obiettivi della riforma del settore del vino è quello di rendere la nuova organizzazione comune dei mercati compatibile con le regole della OMC. In questa prospettiva saranno eliminate le attuali misure di intervento distorsive degli scambi ("scatola gialla") dando la preferenza alle misure che rientrano nella "scatola verde", qualora continuino a sussistere misure di sostegno.

L'approccio proposto si articola in due fasi: la prima fase, dal 2008 al 2013, sarà dedicata al ripristino dell'equilibrio del mercato aiutando i produttori meno competitivi ad abbandonare dignitosamente l'attività in questo settore. Nel corso dell'intero periodo saranno istituite nuove misure per migliorare la competitività che, in una seconda fase, comprenderanno la soppressione dei diritti di impianto a partire dal 1° gennaio 2014.

3.1. Misure regolamentari rinnovate, semplificate e snellite

Meno vincoli per i produttori

Le restrizioni connesse ai diritti di impianto saranno prorogate dal 2010 al 2013.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, gli impianti di viti saranno liberalizzati per migliorare la competitività. Lo scopo è permettere ai produttori di vino competitivi di espandere la produzione per recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi nell'UE e nei paesi terzi. Tuttavia, nuove realtà sul mercato e le competenze affidate agli Stati membri riguardo alle modalità di accesso alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, ad esempio la delimitazione della zona, la fissazione di rese massime e altre norme più rigorose di produzione, di trasformazione e di etichettatura, insieme all'abolizione della rete di sicurezza costituita dalla distillazione sistematica, determineranno, de facto, una limitazione del numero di ettari evitando la produzione di eccedenze. Ogni nuova decisione sulla produzione rispecchierà fedelmente la capacità dei produttori di trovare sbocchi economici per i loro prodotti.

Pratiche enologiche più adattabili:

- la competenza di approvare nuove pratiche enologiche o modificare quelle esistenti passa dal Consiglio alla Commissione, come pure il compito di salvaguardare l'acquis , tranne che nel caso dell'arricchimento e dell'acidificazione,

- la Commissione valuta le pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) prima di inserirle in un proprio regolamento,

- è autorizzato nell'Unione europea l'uso di pratiche enologiche già ammesse a livello internazionale per produrre vini destinati all'esportazione nei rispettivi paesi di destinazione,

- è soppresso il requisito del titolo alcolometrico naturale minimo dei vini.

Classificazione dei vini e etichettatura più chiare, più coerenti e quindi maggiormente orientate alle esigenze del mercato

Il concetto di vino di qualità nell'Unione europea si fonda sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in una regione determinata). L'Unione intende confermare, adattare, promuovere e rafforzare questo concetto in tutto il mondo.

La politica di qualità sarà resa più chiara, più semplice, più trasparente e per ciò stesso più efficace grazie all'adozione delle misure che seguono:

- istituire un quadro chiaro per i vini a indicazione geografica (IG) coerente con la politica generale della qualità (regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio). I vini a indicazione geografica sarebbero ulteriormente suddivisi in due sottocategorie: i vini a indicazione geografica protetta (IGP) e i vini a denominazione di origine protetta (DOP). Sarà istituita una procedura di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche,

- mantenere in essere il divieto di sovrapressatura delle uve per garantire la qualità del vino, da applicarsi nell'ambito della sussidiarietà,

- ampliare il ruolo delle organizzazioni interprofessionali per controllare e gestire la qualità dei vini prodotti sui territori di loro competenza; rafforzare anche gli strumenti di controllo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vini monovitigno.

La Commissione propone di semplificare le regole in materia di etichettatura istituendo un quadro normativo unico applicabile a tutte le varie categorie di vino e alle relative menzioni, che permetterà di rispondere alle esigenze dei consumatori e di garantire una maggiore coerenza con la politica di qualità dei vini. Ciò presuppone in particolare:

- un trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione,

- l'utilizzazione di uno strumento giuridico unico per tutti i vini, a complemento delle norme orizzontali in materia di etichettatura contenute nella direttiva 2000/13/CE, in modo da tener conto delle esigenze particolari del settore vitivinicolo in materia di diciture obbligatorie e facoltative in etichetta,

- una maggiore flessibilità delle regole in materia di etichettatura, tenendo conto degli orientamenti dell'OMC, mediante l'abolizione della distinzione tra norme per l'etichettatura dei vini con e senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e, quel che più conta, agevolando l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, fermo restando il rispetto dei requisiti in materia di tracciabilità,

- la protezione dei consumatori e la loro completa informazione sull'origine del prodotto grazie a norme appropriate sulla tracciabilità in etichetta.

3.2. Istituzione di dotazioni nazionali per permettere agli Stati membri di far fronte alle situazioni loro peculiari

In base alla scheda finanziaria, gli stanziamenti complessivi destinati a questo tipo di misure passeranno da 623 Mio EUR nel 2009 a 830 Mio EUR a partire dal 2015.

A partire da tali stanziamenti sarà affidata ad ogni Stato membro produttore una dotazione finanziaria nazionale, calcolata in base a tre criteri oggettivi, ossia le rispettive percentuali di superficie vitata, produzione e spesa storica con la seguente ponderazione: un quarto, un quarto e metà, tranne per la quota riservata alle misure di promozione, per la quale si terrà conto, in pari misura, solo dei due criteri della percentuale di superficie vitata e della percentuale di produzione.

Ricorrendo alle rispettive dotazioni nazionali gli Stati membri potranno finanziare le misure di loro scelta a partire da una rosa di possibilità:

- nuovi aiuti per la promozione nei paesi terzi,

- il regime di ristrutturazione e riconversione,

- nuovo aiuto per la vendemmia verde,

- nuove misure di gestione delle crisi, come assicurazioni contro calamità naturali e copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione specifici.

Per evitare distorsioni di concorrenza l'utilizzazione della dotazione nazionale sarà subordinata al rispetto di alcune regole comuni, come regole ambientali minime applicate attraverso la condizionalità, e alla comunicazione del programma nazionale specifico alla Commissione.

3.3. Costruire un settore più sostenibile grazie alle misure di sviluppo rurale

Molte delle misure che sono già contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale[8] e inserite nei programmi adottati dagli Stati membri potrebbero essere interessanti per il settore vitivinicolo e rivelarsi di grande incoraggiamento e utilità per i viticoltori, i vinificatori e i commercianti. Tali misure prevedono tra l'altro:

- l'insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e per migliorare la commercializzazione,

- la formazione professionale,

- un sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità alimentare,

- aiuti agroambientali destinati a coprire i costi supplementari e le perdite di reddito connessi alla creazione e alla manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali,

- il prepensionamento degli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.

Il divieto dell'uso di zucchero per l'arricchimento dei vini costringerà alcuni produttori che tradizionalmente usavano zucchero ad effettuare investimenti per usare invece mosto. Nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, gli Stati membri potranno fornire un sostegno per gli investimenti ai produttori che saranno tenuti a passare all'uso del mosto per arricchire i loro vini.

Poiché la programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 è tuttora in corso, per incoraggiare tali misure sarebbe necessario un trasferimento di fondi tra capitoli di bilancio (mercato e aiuti diretti, da un lato, e sviluppo rurale, dall'altro) riservando appositamente tali fondi alle regioni viticole, sulla falsariga di quanto è già stato fatto in altri due settori (tabacco e cotone).

Il trasferimento delle rispettive risorse varierà da 100 Mio EUR nel 2009 a 400 Mio EUR a partire dal 2014. Poiché i programmi di sviluppo rurale saranno già stati adottati, gli Stati membri avranno l'opportunità di adattarli in modo che svolgano un ruolo decisivo, in futuro, sia per il benessere economico delle categorie interessate del settore vitivinicolo, sia per la salvaguardia dell'ambiente nelle regioni viticole.

3.4. Informare meglio i consumatori sui vini europei

Molti esponenti del settore, in particolare durante il seminario del 16 febbraio 2006, hanno sottolineato la necessità di porre maggiormente l'accento sulle strategie di commercializzazione e di promozione dei vini. La Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di informazione e promozione responsabile. È opportuno avvalersi di tutte le possibilità che offre la normativa comunitaria in vigore e creare alcune nuove disposizioni per realizzare:

- nuovi progetti di promozione fuori dei confini dell'UE mediante il ricorso alle dotazioni nazionali, nelle quali sarebbe riservato uno stanziamento ambizioso ad hoc di 120 Mio EUR, pari a circa il 9% dell'intero bilancio assegnato al settore. Queste misure di promozione saranno cofinanziate al 50% dal bilancio comunitario,

- progetti di promozione mirati, mediante il ricorso alle risorse dello sviluppo rurale a favore delle organizzazioni di produttori che aderiscono ai sistemi qualità,

- nuove campagne di informazione sul consumo responsabile e moderato di vino, che saranno altresì finanziate in tutta l'Unione europea utilizzando il quadro normativo trasversale per la promozione, con un'aliquota superiore di cofinanziamento (60%). Sarà intensificata anche l'attuale campagna di informazione sulle indicazioni geografiche europee. A tal fine il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio sarà modificato e saranno resi disponibili maggiori stanziamenti.

3.5. Prevenire i rischi ambientali

Le problematiche ambientali meritano di essere prese in considerazione nell'intera filiera della produzione e della commercializzazione del vino, a partire dalle pratiche colturali per arrivare ai metodi di trasformazione. La Commissione vuole far sì che la riforma del settore vitivinicolo migliori l'impatto ambientale della viticoltura e della vinificazione, in particolare per quanto riguarda l'erosione e l'inquinamento del suolo, l'uso di fitofarmaci e la gestione dei rifiuti.

A questo fine, la Commissione propone di:

- ammettere tutte le zone vitate al regime di pagamento unico, rendendo così obbligatorio il rispetto delle regole di condizionalità per un numero sempre maggiore di produttori,

- inserire automaticamente le superfici estirpate nel regime di pagamento unico, rendendo così obbligatorio il rispetto delle regole di condizionalità per tali superfici,

- abbinare il rispetto di un requisito ambientale minimo al premio di estirpazione per evitare il degrado del terreno, come pure alle misure di ristrutturazione e alla vendemmia verde finanziate attraverso le dotazioni nazionali,

- fissare un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente nel processo di produzione del vino,

- aumentare le risorse dei programmi di sviluppo rurale, per esempio nell'asse 2, per misure di sostegno destinate a migliorare l'ambiente e il paesaggio rurale.

3.6. Offrire alternative ai produttori meno competitivi

Anche se molti produttori sono già competitivi o diventeranno più competitivi grazie alle nuove misure proposte nella riforma, attualmente alcuni di loro attraversano una congiuntura molto difficile. Molti di loro hanno già un reddito negativo e avranno difficoltà ad evitare il fallimento su un mercato sempre più competitivo. Per offrire loro la possibilità di abbandonare dignitosamente l'attività nel settore vitivinicolo è necessario mantenere in vigore un regime di abbandono definitivo.

È opportuno che i viticoltori siano del tutto liberi di scegliere se estirpare o meno. Tuttavia, per evitare problemi sociali e/o ambientali, gli Stati membri saranno autorizzati a limitare le estirpazioni sui vigneti di montagna e in forte pendenza, come pure nelle regioni con particolari vincoli ambientali, e/o a cessare il regime di estirpazione se la superficie complessiva espiantata supera il 10% della superficie vitata totale del paese.

Il premio per l'estirpazione sarà aumentato e fissato ad un importo interessante. Per incoraggiare i produttori a richiederlo già a partire dal primo anno, l'entità del premio sarà gradualmente ridotta durante il periodo rimanente di restrizioni degli impianti. Le risorse finanziarie stanziate permetteranno di espiantare una superficie di circa 200 000 ha nell'Unione europea nell'arco di cinque anni. Si tratta della superficie corrispondente alla parte di eccedenze strutturali da eliminare, tenendo conto dei recenti miglioramenti fatti registrare dagli scambi e degli effetti positivi sull'equilibrio del mercato che dovrebbero derivare dalle altre misure proposte, in particolare l'eliminazione dell'arricchimento con zucchero, la promozione, la vendemmia verde e il sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale.

La superficie agricola precedentemente coperta dai vigneti, dopo l'estirpazione sarà ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepirà l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato.

3.7. Scambi con i paesi terzi

Tenendo presente che i negoziati in sede OMC sono tuttora in corso e che il loro esito non è ancora noto, la proposta di riforma lascia inalterato l'attuale quadro normativo relativo agli scambi con l'estero, tranne le restituzioni all'esportazione

Tuttavia, da un'analisi dell'impatto e del ruolo delle restituzioni all'esportazione per il settore del vino è emerso che il loro impatto economico è notevolmente diminuito. In effetti, le esportazioni con restituzione rappresentano meno del 15% del volume delle esportazioni. Il valore delle restituzioni all'esportazione rappresenta il 3,4% del valore dei prodotti ammessi a beneficiarne. Perciò si è considerato che gli stanziamenti assegnati a questo strumento possano essere utilizzati meglio, in parte per la promozione, e si propone di abolire le restituzioni all'esportazione.

3.8. Rafforzare la coerenza della PAC, la semplificazione e la piena conformità con la normativa comunitaria

Estendere l'accesso al regime di pagamento unico a tutte le superfici vitate costituisce un passo significativo, mirante ad offrire ai produttori di vino una maggiore flessibilità e un trattamento pari a quello degli altri agricoltori. Per questo sarà modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

La proposta prevede la semplificazione della legislazione, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie, nazionali o regionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. Ad esempio, la semplificazione amministrativa che scaturisce dall'abolizione delle misure di mercato e dei diritti di impianto a partire dal 2014 rappresenta un vantaggio considerevole della riforma proposta. Dovrebbe essere incoraggiata anche la semplificazione e la trasmissione elettronica dei documenti di accompagnamento.

A prescindere dall'abolizione delle restrizioni agli impianti, gli operatori economici e gli Stati membri devono conformarsi alla normativa comunitaria in vigore per quanto riguarda i vigneti piantati in modo "irregolare" o "illecito". Il rispetto di queste norme è fondamentale per il funzionamento della OCM. In caso di mancata osservanza delle norme la Commissione adotterà (continuerà ad adottare) i provvedimenti del caso nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti oppure, se necessario, avvierà procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della riforma proposta non aumenta le spese rispetto al livello recente di 1,3 Mrd EUR assegnati al settore. Tali risorse finanziarie saranno utilizzate:

- nella nuova OCM per le dotazioni finanziarie nazionali, che comprendono da un lato la promozione nei paesi terzi e l'estirpazione dall'altro,

- per permettere trasferimenti di risorse alle misure di sviluppo rurale destinate alle regioni produttrici di vino e

- per permettere trasferimenti di risorse al regime di pagamento unico, in funzione delle superfici estirpate.

Ci si aspetta che le modifiche e le innovazioni del regime consentiranno un uso più efficiente delle risorse finanziarie.

Inoltre, saranno aumentate di 3 Mio EUR le risorse da utilizzare per le azioni di informazione nel mercato interno sui vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, sui vini monovitigno e sul consumo responsabile.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 24

TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO 25

Capo I Programmi di sostegno 25

Sezione 1 Disposizioni introduttive 25

Sezione 2 Programmi di sostegno 26

Sezione 3 Misure di sostegno specifiche 28

Sezione 4 Disposizioni generali 31

Capo II Trasferimenti di risorse finanziarie 32

TITOLO III MISURE REGOLAMENTARI 32

Capo I Disposizioni generali 32

Capo II Pratiche enologiche e restrizioni 34

Capo III Denominazioni di origine e indicazioni geografiche 36

Sezione 1 Campo di applicazione e definizioni 36

Sezione 2 Domanda di protezione 37

Sezione 3 Procedura di conferimento della protezione 39

Sezione 4 Casi specifici 41

Sezione 5 Protezione e controllo 42

Sezione 6 Disposizioni generali 45

Capo IV Etichettatura 46

Capo V Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali 48

TITOLO IV SCAMBI CON I PAESI TERZI 52

Capo I Disposizioni comuni 52

Capo II Titoli di importazione e di esportazione 52

Capo III Misure di salvaguardia 54

Capo IV Regole applicabili alle importazioni 56

TITOLO V POTENZIALE PRODUTTIVO 58

Capo I Impianti illegittimi 58

Capo II Regime transitorio dei diritti di impianto 60

Capo III Regime di estirpazione 64

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI 67

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 71

Capo I Modifiche 71

Capo II Disposizioni transitorie e finali 73

2007/0138 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regime in vigore per il settore vitivinicolo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[9].

(2) Il consumo di vino nella Comunità è in calo costante e dal 1996 le esportazioni di vino dalla Comunità crescono, in volume, ad un ritmo molto più lento delle importazioni. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.

(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. Le misure dei meccanismi di mercato, come la distillazione di crisi, si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.

(4) In altre parole, l'attuale quadro normativo non sembra consentire di raggiungere, in maniera sostenibile, gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare la stabilizzazione del mercato vitivinicolo e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata.

(5) Alla luce dell'esperienza acquisita appare quindi appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori di vino europei; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità che sono i migliori del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e sostituirlo col presente nuovo regolamento.

(6) L'elaborazione del presente regolamento è stata preceduta da un processo di valutazione e di consultazione che ha permesso di individuare meglio i bisogni del settore vitivinicolo e di focalizzarsi su di essi. È stata commissionata una valutazione esterna, la cui relazione è stata pubblicata nel novembre 2004. Per offrire ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere la loro opinione, la Commissione ha organizzato un seminario il 16 febbraio 2006. Il 22 giugno 2006 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile"[10] insieme ad una valutazione di impatto che elencava una serie di opzioni di riforma del settore.

(7) Dal mese di luglio al mese di novembre 2006 è stato portato avanti il dibattito a livello del Consiglio. Nel dicembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno adottato le rispettive relazioni sulle opzioni di riforma del mercato vitivinicolo illustrate nella comunicazione della Commissione. Il 15 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla comunicazione, le cui conclusioni sono state prese in considerazione nel presente regolamento.

(8) Il regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (OCM unica) [inserire il numero, il titolo completo e i riferimenti alla pubblicazione, se noti, prima dell'adozione del presente regolamento] dovrà disciplinare col tempo anche il settore vitivinicolo. L'organizzazione comune unica dei mercati comprende disposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardo agli scambi commerciali con i paesi terzi, alle regole sulla concorrenza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Affinché in futuro possano confluire agevolmente nell'organizzazione comune unica dei mercati, le disposizioni del presente regolamento relative alle suddette questioni di carattere orizzontale devono essere quanto più possibile conformi a quelle contenute nell'organizzazione comune unica dei mercati.

(9) È importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano alla Comunità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per i bisogni delle loro regioni, tenendo conto, se necessario, delle peculiarità locali e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(10) La chiave di ripartizione finanziaria delle risorse a favore dei programmi di sostegno nazionali tra gli Stati membri dovrebbe basarsi sulla quota storica del bilancio del vino, come criterio principale, e quindi sulla rispettiva superficie vitata e sulla produzione storica.

(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini comunitari nei paesi terzi e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(12) Il finanziamento comunitario delle misure ammissibili dovrebbe essere subordinato, se possibile, al rispetto di determinate norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme i relativi pagamenti verrebbero ridotti in proporzione.

(13) È opportuno che gli aiuti al settore provengano anche dalle misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[11].

(14) Nel settore vitivinicolo dovrebbero avere pertinenza le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1698/2005: l'insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e per migliorare la commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità, aiuti agroambientali, il prepensionamento per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.

(15) Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 è opportuno disporre un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento.

(16) È opportuno che nel settore vitivinicolo si applichino alcune misure regolamentari, in particolare per ragioni connesse alla salute, alla qualità e alle attese dei consumatori.

(17) È opportuno che gli Stati membri continuino ad avere la competenza della classificazione delle varietà di viti con le quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà devono essere escluse.

(18) È necessario che alcuni prodotti oggetto del presente regolamento siano commercializzati nella Comunità nel rispetto di una classificazione specifica dei prodotti vitivinicoli e delle relative specifiche.

(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di produzione. Per elasticità, è opportuno affidare alla Commissione il compito di mantenere aggiornate le pratiche enologiche e di approvarne di nuove, tranne che per le pratiche politicamente sensibili dell'arricchimento e dell'acidificazione, per le quali appare appropriato che le modifiche rimangano di competenza del Consiglio.

(20) L'aumento della gradazione alcolica del vino dovrebbe rimanere subordinato a determinati limiti e, ove applicato, dovrebbe essere realizzato con l'aggiunta al vino di mosto concentrato e rettificato. È opportuno cessare, d'ora in avanti, di autorizzare l'aggiunta di saccarosio al vino.

(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrapressatura, è necessario vietare tale pratica.

(22) Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione dovrebbe basarsi, in linea generale, sulle pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai vini comunitari destinati all'esportazione, a prescindere dalle norme più restrittive che potrebbero essere di applicazione nella Comunità, in modo da non ostacolare i produttori comunitari sui mercati esteri.

(23) È necessario che nella Comunità continuino ad essere vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi. Nella stessa ottica, è opportuno vietare che certi tipi di mosto di uve, il succo di uve e le uve fresche originarie dei paesi terzi siano vinificati o addizionati a vino nel territorio della Comunità.

(24) Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, è opportuno prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari[12].

(25) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare loro norme più rigorose.

(26) Per beneficiare della protezione nella Comunità, è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano riconosciute e registrate a livello comunitario. Per garantire che le rispettive denominazioni soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime che comprendono una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe successivamente esaminare le decisioni nazionali e verificare se le domande soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento, garantendo l'uniformità di approccio fra gli Stati membri.

(27) La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(28) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i propri diritti notificando la propria opposizione.

(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.

(30) È opportuno istituire procedure che consentano di modificare il disciplinare, successivamente alla registrazione, e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione di origine, in particolare se non siano più conformi al rispettivo disciplinare.

(31) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di controlli, possibilmente in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[13], compreso un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare di produzione dei vini.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.

(33) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche esistenti nella Comunità siano esentate dall'applicazione della nuova procedura di esame. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire alla Commissione le informazioni di base e gli atti con cui hanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni a livello nazionale, pena la perdita della protezione di cui godono le medesime. Ai fini della certezza del diritto è opportuno limitare la possibilità di cancellazione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche esistenti.

(34) È opportuno che d'ora in avanti non sia più possibile proteggere a livello nazionale nomi geografici in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

(35) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno.

(36) Per questo è necessario stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. A tal fine si ravvisa l'opportunità che le norme in materia di etichettatura siano adottate a livello comunitario.

(37) Tali norme dovrebbero prevedere l'obbligatorietà dell'uso di determinati termini che consentano di identificare il prodotto a seconda delle categorie di vendita e di fornire ai consumatori determinate informazioni importanti. È opportuno disciplinare a livello comunitario anche l'uso di determinate altre informazioni facoltative.

(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[14], che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati. In particolare, dovrebbero permettere l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate determinate condizioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo.

(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori continua tuttora a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario.

(40) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, la portata di queste decisioni dovrebbe escludere le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(41) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere in linea di massima di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli obblighi internazionali assunti dalla Comunità, in particolare quelli derivanti dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(42) Il controllo dei flussi commerciali è soprattutto un'attività amministrativa che va gestita in modo flessibile. Ne consegue che la decisione relativa alle condizioni di rilascio di titoli dovrebbe essere adottata dalla Commissione, stante la necessità di disporre di titoli di importazione ed esportazione ai fini della gestione dei mercati, in particolare ai fini della sorveglianza sulle importazioni dei prodotti in oggetto. È tuttavia opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni generali che disciplinano i titoli suddetti.

(43) L'istituzione di un regime di titoli di importazione e di esportazione comporta anche l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'effettiva realizzazione delle transazioni per le quali sono rilasciati i titoli.

(44) Il regime dei dazi all'importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovranno essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(45) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti in particolare alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve, l'importazione di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinate condizioni.

(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo. Perché sia efficace, di solito questo tipo di strumento di gestione del mercato deve essere applicato rapidamente. È pertanto opportuno affidare le relative competenze alla Commissione.

(47) È necessario che i prodotti importati dai paesi terzi siano assoggettati alle norme comunitarie relative alle categorie di prodotti, all'etichettatura e alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Gli stessi prodotti devono essere accompagnati da un bollettino di analisi.

(48) A determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza di indire e gestire i contingenti tariffari previsti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.

(49) Le eccedenze di produzione di vino nella Comunità sono state aggravate a causa di violazioni del divieto provvisorio di nuovi impianti. Nella Comunità esiste quindi un numero consistente di impianti illegittimi che costituisce una fonte di concorrenza sleale e acuisce i problemi del settore.

(50) Per quanto riguarda gli impianti illegittimi, occorre distinguere tra le superfici piantate prima e dopo il 1° settembre 1998, sotto il profilo degli obblighi dei produttori relativi a tali superfici.

(51) Attualmente gli impianti illegittimi realizzati prima del 1° settembre 1998 non sono soggetti ad alcun obbligo di estirpazione. È opportuno istituire l'obbligo, per i produttori in questione, di mettersi in regola mediante il versamento di una tassa. Se tuttavia le superfici non sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, è opportuno imporre ai produttori l'obbligo di estirpare a loro spese i relativi vigneti. La mancata osservanza di tale obbligo di estirpazione dovrebbe comportare il pagamento di sanzioni pecuniarie.

(52) In base alla sanzione prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999, le superfici piantate in violazione del relativo divieto dopo la data del 1° settembre 1998 devono essere estirpate. La mancata osservanza di tale obbligo di estirpazione dovrebbe comportare il pagamento di sanzioni pecuniarie.

(53) In attesa della regolarizzazione e dell'applicazione delle misure di estirpazione, è opportuno disporre che i vini ottenuti da superfici piantate in violazione del divieto di impianto e non regolarizzate a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 non possano essere immessi sul mercato tranne se destinati alla distillazione a spese del produttore. Per un migliore controllo dell'osservanza di questa norma rispetto a quanto avvenuto finora è necessario richiedere ai produttori la presentazione di contratti di distillazione.

(54) Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda.

(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale sarà tuttavia necessario levarlo definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.

(56) La vigente autorizzazione di nuovi impianti per le piante madri per marze, per le misure di ricomposizione o di esproprio, nonché per la sperimentazione viticola non risulta aver perturbato indebitamente il mercato vitivinicolo e andrebbe pertanto conservata, sia pure con i necessari controlli.

(57) È opportuno continuare a concedere diritti di reimpianto se i produttori si impegnano a estirpare superfici equivalenti, in quanto l'effetto di tali impianti sulla produzione tende ad essere nullo.

(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda. I trasferimenti dovrebbero essere limitati al territorio dello stesso Stato membro.

(59) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l'effetto delle restrizioni provvisorie sugli impianti, è opportuno mantenere in vita un sistema di riserve nazionali o regionali.

(60) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella gestione delle riserve, fatti salvi i necessari controlli, per poter adeguare opportunamente alle esigenze locali l'uso dei diritti di impianto di dette riserve; gli Stati membri dovrebbero avere tra l'altro la possibilità di acquistare diritti di impianto, di approvvigionare la riserva e di vendere i diritti facenti parte della riserva. A tal fine è opportuno continuare a permettere loro di non applicare il sistema della riserva se sono in grado di dimostrare che già dispongono di un sistema efficace di gestione dei diritti di impianto.

(61) La concessione di vantaggi specifici ai giovani produttori di vino può agevolare non solo il loro insediamento, ma anche l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento; per questo tali produttori dovrebbero essere ammessi a beneficiare gratuitamente di diritti di impianto provenienti dalla riserva.

(62) Per garantire un uso ottimale delle risorse e per migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda, i diritti di impianto dovrebbero essere utilizzati dai titolari entro termini ragionevoli o, in caso contrario, essere assegnati o riassegnati alle riserve. Per gli stessi motivi, i diritti presenti nelle riserve dovrebbero essere attribuiti entro termini ragionevoli.

(63) La produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25 000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza significativa sull'equilibrio del mercato. È pertanto opportuno esentare tali Stati membri dal divieto provvisorio di nuovi impianti, ma anche escluderli dal beneficio del regime di estirpazione.

(64) Appare opportuno istituire un regime di estirpazione quale ulteriore misura di accompagnamento per creare un settore in sintonia con le condizioni del mercato. Ai produttori che ritengono che le condizioni in certe zone non permettano una produzione redditizia è opportuno dare la possibilità di ridurre i costi e abbandonare definitivamente la produzione viticola in tali zone, autorizzandoli a esercitare attività alternative sulle parcelle corrispondenti, oppure ad abbandonare del tutto la produzione agricola.

(65) L'esperienza ha insegnato che lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare l'estirpazione dietro versamento di un premio si rischia di vanificare l'efficacia della misura e del relativo impatto sull'offerta. Pertanto, contrariamente al regime in vigore, è importante che in linea di massima tutti i produttori abbiano accesso al regime di estirpazione ed abbiano solo il diritto di decidere se farvi ricorso, beneficiando, in tal caso, di un premio per ettaro di vigneto estirpato.

(66) È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi, l'entità del premio di estirpazione specifico per il loro territorio, entro determinati limiti stabiliti dalla Commissione.

(67) Per garantire che alle zone estirpate sia riservato un trattamento responsabile, occorre subordinare il diritto al premio al rispetto delle norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme occorre ridurre in proporzione il premio di estirpazione.

(68) Per evitare problemi ambientali è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di escludere l'estirpazione dei vigneti situati nelle zone di montagna e in forte pendenza, nonché in caso di problemi ambientali imputabili a condizioni specifiche. È opportuno che gli Stati membri possano cessare l'estirpazione quando la superficie totale estirpata ha raggiunto il 10% della loro superficie vitata.

(69) La superficie agricola precedentemente vitata, dopo l'estirpazione dovrebbe essere ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico e percepire l'importo medio regionale dell'aiuto diretto disaccoppiato, che, per motivi di bilancio, non dovrebbe superare i 350 EUR/ha.

(70) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tuttavia, le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di aiuti nazionali per gli stessi fini.

(71) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è auspicabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo. Queste informazioni dovrebbero basarsi sui catasti viticoli esistenti. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione esclusivamente agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(72) Per disporre delle informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche e amministrative è opportuno che i produttori di uve destinate alla vinificazione, di mosto di uve e di vino presentino una dichiarazione di vendemmia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio. I produttori di mosto e di vino e i commercianti diversi dai rivenditori al minuto dovrebbero avere l'obbligo di dichiarare le scorte di mosto e di vino che detengono.

(73) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno disporre che tutti i prodotti disciplinati dal presente regolamento che circolano nella Comunità siano scortati da un documento di accompagnamento.

(74) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

(75) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[16].

(76) Gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(77) Per garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento è necessario prevedere l'esecuzione di controlli e l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza di tali obblighi. È quindi opportuno conferire alla Commissione la competenza di stabilire le relative regole, comprese quelle relative al recupero di pagamenti indebitamente effettuati e agli obblighi di rendicontazione degli Stati membri.

(78) È necessario che la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento spetti alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e garantire tale osservanza.

(79) Ai fini dell'inserimento del settore vitivinicolo nel regime di pagamento unico è opportuno che tutte le superfici viticole attivamente coltivate diventino ammissibili al regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[17].

(80) È necessario che i viticoltori stabiliti in Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia e Ungheria beneficino dell'inserimento del settore del vino nel regime di pagamento unico alle stesse condizioni dei viticoltori della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004. Per questo motivo il settore del vino non dovrebbe essere assoggettato, all'interno del regime di pagamento unico, allo schema di incrementi previsto dall'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(81) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi[18], il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno[19] e il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(82) La transizione dalla disciplina del regolamento (CE) n. 1493/1999 e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicolo a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Appare necessario dare alla Commissione la facoltà di adottare le necessarie misure transitorie per far fronte a questa eventualità. È altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere determinati problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la produzione e la commercializzazione dei seguenti prodotti:

Codice NC | Designazione delle merci |

0806 10 90 | Uve fresche diverse da quelle da tavola |

2009 61 2009 69 | Succhi di uva (compresi i mosti di uva) |

2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 | Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole |

2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98 |

2206 00 10 | Vinello |

2209 00 11 | Aceto di vino |

2209 00 19 |

2307 00 11 | Fecce di vino |

2307 00 19 |

2308 90 11 | Vinaccia |

2308 90 19 |

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 il presente regolamento prevede:

a) misure di sostegno;

b) misure regolamentari;

c) regole in materia di scambi con i paesi terzi;

d) regole che disciplinano il potenziale produttivo.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nell'allegato I.

TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO

Capo I Programmi di sostegno

Sezione 1Disposizioni introduttive

ARTICOLO 3 Campo di applicazione

Il presente capo reca le norme che disciplinano l 'assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno (in appresso: "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 4 Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono conformi al diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

3. Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b) alle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sezione 2Programmi di sostegno

ARTICOLO 5 Presentazione dei programmi di sostegno

1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.

Le misure di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il disposto del paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

Articolo 6 Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell'allegato II;

f) la prova della compatibilità e della coerenza tra le varie misure del programma;

g) i criteri e gli indici quantitativi da utilizzare a fini di sorveglianza e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;

h) i criteri e gli indici da utilizzare per verificare che i programmi di sostegno siano presentati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori;

i) disposizioni in materia di controlli e sanzioni;

j) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma.

Articolo 7 Misure ammissibili

I programmi di sostegno contengono misure di promozione sui mercati dei paesi terzi in conformità dell'articolo 9.

Essi contemplano inoltre almeno una delle seguenti misure:

a) ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

b) vendemmia verde;

c) fondi di mutualizzazione;

d) assicurazione del raccolto.

Articolo 8 Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell 'allegato II.

2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure (co)finanziate dalla Comunità nell'ambito dei programmi di sostegno.

4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 9 e 13 gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

L'intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al (co)finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

Sezione 3Misure di sostegno specifiche

ARTICOLO 9 Promozione sui mercati dei paesi terzi

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione del vitigno.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

d) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

5. Gli Stati membri riservano alle misure di promozione sui mercati dei paesi terzi perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.

Articolo 10 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 100.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti attività:

a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/trapianto di vigneti;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti viene erogato nelle forme seguenti:

a) indennizzo dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. L'indennizzo delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, ovvero fino al 31 dicembre 2013 al massimo;

b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Articolo 11 Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa parcella vitata.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro, di importo da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore ai massimali di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 12 Fondi di mutualizzazione

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 13 Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l 'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, eventi atmosferici, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da eventi atmosferici assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

- delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da eventi atmosferici,

- delle perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore ottiene in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 14 Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione di pagamenti nell 'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.

Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/3003, occorre stabilire norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziali o totali, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.

Sezione 4Disposizioni generali

ARTICOLO 15 Relazioni e valutazione

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno durante l'anno precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell'ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 9.

2. Entro il 1° marzo 2011 e per la seconda volta entro il 1° marzo 2014 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l'efficienza.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 9.

Articolo 16 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c) le modalità di applicazione delle misure previste dagli articoli 9-13;

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l'assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità;

e) modalità in materia di rendicontazione.

Capo IITrasferimenti di risorse finanziarie

Articolo 17 Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale

1. A partire dall'esercizio di bilancio 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

- 2009: 100 Mio EUR,

- 2010: 150 Mio EUR,

- 2011: 250 Mio EUR,

- 2012: 300 Mio EUR,

- 2013: 350 Mio EUR,

- a partire dal 2014: 400 Mio EUR.

3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell'allegato III.

TITOLO III MISURE REGOLAMENTARI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 18 Classificazione delle varietà di viti

1. Gli Stati membri classificano le varietà di viti per la produzione di vino che possono essere piantate, ripiantate e sovrinnestate sul loro territorio.

Tutte le varietà classificate appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis .

2. Gli Stati membri non classificano per la produzione di vino le seguenti varietà di viti:

a) Noah;

b) Othello;

c) Isabelle;

d) Jacquez;

e) Clinton e

f) Herbemont.

3. L'impianto, il reimpianto e l'innesto di varietà di viti non classificate come varietà di uve da vino sono permessi solo per scopi di ricerca scientifica e sperimentali.

4. Le superfici attualmente piantate con varietà di viti non classificate come varietà di uve da vino sono estirpate, tranne nei casi in cui la loro produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

5. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi 3 e 4.

6. L'estirpazione delle varietà di viti eliminate dalla classificazione ha luogo entro 15 anni dalla loro eliminazione.

Articolo 19 Produzione e commercializzazione

1. I prodotti elencati nell'allegato IV elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di viti classificate come varietà di uve da vino nella classificazione redatta dagli Stati membri in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. Nella Comunità si possono utilizzare le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell'allegato IV solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

La Commissione può decidere di aggiungere categorie di prodotti vitivinicoli a quelle elencate nell'allegato IV.

3. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di viti elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato IV, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Capo IIPratiche enologiche e restrizioni

Articolo 20 Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili, nonché la procedura con la quale la Commissione può decidere in merito alle pratiche e alle restrizioni applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 21 Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.

3. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato VI.

4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell'allegato VI.

5. Tuttavia, ai prodotti disciplinati dal presente regolamento elaborati per l'esportazione si applicano le pratiche enologiche e le restrizioni riconosciute dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e non le pratiche enologiche autorizzate dalla Comunità e le relative restrizioni.

I produttori sono tenuti a comunicare tale produzione agli Stati membri, i quali verificano il rispetto dell'obbligo di esportazione.

Articolo 22 Pratiche enologiche più rigorose decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario per i vini prodotti sul loro territorio, se desiderano rafforzare la protezione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni ed esclusioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 23 Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all'arricchimento, all'acidificazione e alla disacidificazione elencate nell'allegato V e le restrizioni elencate nell'allegato VI, l'autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Articolo 24 Criteri per l'autorizzazione

Per l 'autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche riconosciute dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 25 Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli riconosciuti e pubblicati dall'OIV. In assenza di metodi o di regole riconosciuti dall'OIV e in assenza di pertinenti metodi e regole comunitarie, detti metodi e dette regole sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Articolo 26 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati III e IV sono stabilite secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini spumanti;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

c) fatto salvo il disposto dell'allegato VI, sezione C, le disposizioni che disciplinano il taglio dei mosti e dei vini;

d) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

f) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell'articolo 21 ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali;

g) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l'uso dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente capo diverse da quelle stabilite dall'articolo 21, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione del presente capo.

Capo IIIDenominazioni di origine e indicazioni geografiche

Sezione 1Campo di applicazione e definizioni

ARTICOLO 27 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera ;

b) "indicazione geografica ", l'indicazione di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

i) la cui qualità, la cui notorietà e le cui caratteristiche sono attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;

iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis .

2. I nomi tradizionali sono considerati una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità alle norme stabilite nel presente capo.

Sezione 2Domanda di protezione

ARTICOLO 28 Contenuto delle domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione applicabili alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare comporta:

a) una descrizione del vino e delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;

b) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino;

c) la delimitazione della relativa zona geografica;

d) le rese massime per ettaro;

e) un'indicazione della o delle varietà di viti da cui il vino è ottenuto;

f) gli elementi che evidenziano il legame con la qualità, la notorietà o le caratteristiche e con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;

g) le condizioni applicabili previste da disposizioni legislative comunitarie, nazionali o, se del caso, stabilite dalle organizzazioni interprofessionali, che in ogni caso sono compatibili con il diritto comunitario in generale;

h) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 29 Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all'articolo 28, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 30 Richiedenti

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. I produttori possono presentare domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Sezione 3Procedura di conferimento della protezione

ARTICOLO 31 Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 27, di vini originari della Comunità sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, come pure nell'eventualità che sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro adotta una decisione favorevole con la quale conferisce una protezione nazionale provvisoria, che acquista efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione alla Commissione, a norma del paragrafo 7. Lo Stato membro pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione su internet.

6. Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle decisioni di cui al paragrafo 5 e garantisce che ogni persona fisica o giuridica sul suo territorio avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso.

7. Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5 adottata, lo Stato membro trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d);

c) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento;

d) il riferimento alla pubblicazione di cui al paragrafo 6.

I suddetti documenti sono presentati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

8. La protezione nazionale transitoria di cui al paragrafo 5 cessa alla data di adozione di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 34.

9. Gli Stati membri istituiscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con il presente articolo al più tardi il 1° agosto 2009.

Articolo 32 Esame da parte della Commissione

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 31, paragrafo 7, soddisfano le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Se ritiene soddisfatte le condizioni del presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 31, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si decide di respingere la domanda.

Articolo 33 Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 34 Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia in generale compatibile con il diritto comunitario, oppure decide di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Sezione 4Casi specifici

ARTICOLO 35 Omonimi

1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché sia sufficientemente diverso dal nome protetto, per evitare che i consumatori siano indotti in errore quanto alla vera origine geografica dei vini di cui trattasi.

2. Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, se una varietà di vite classificata come varietà di uve da vino contiene o è costituita da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, il nome della varietà di vite non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 36 Motivi di rigetto della protezione

1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini del presente regolamento, si intende per "nome diventato generico" il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b) delle pertinenti disposizioni legislative nazionali o comunitarie.

2. Un nome non può essere protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 37 Relazione con i marchi commerciali

1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che sia stato chiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio[20] o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio[21].

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Sezione 5Protezione e controllo

ARTICOLO 38 Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità al relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità al relativo disciplinare sono protette contro:

a) ogni uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto,

- da parte di prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure

- nella misura in cui tale uso sfrutta la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni in simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 39 Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 40 Autorità di controllo competenti

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo siano assoggettati a un sistema di controlli.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità o le organizzazioni designate di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 41 Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più delle autorità o organizzazioni di cui all'articolo 40, o da

b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, o da

b) uno o più organismi di certificazione, o da

c) una o più organizzazioni interprofessionali.

3. Gli organismi di certificazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4. Le autorità o organizzazioni di cui ai paragrafi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 42 Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 30 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, lettera c). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 31-34. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, viene decisa l'approvazione o il rigetto della domanda senza ricorrere alla procedura prevista dagli articoli 32, paragrafo 2, e 33 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull'approvazione della modifica proposta.

Articolo 43 Cancellazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.

Articolo 44 Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 39.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 28, paragrafo 1;

b) la decisione nazionale con indicazione della loro validità.

3. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2010 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per radiare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 39.

4. In deroga all'articolo 43, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ed entro il 31 dicembre 2013, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni richieste per la protezione.

Sezione 6Disposizioni generali

ARTICOLO 45 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Dette modalità possono includere, in particolare, deroghe alle norme stabilite dal presente capo per le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche.

Articolo 46 Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l 'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.

Capo IVEtichettatura

Articolo 47 Definizione

Ai fini del presente regolamento per "etichettatura" si intendono le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.

Articolo 48 Applicabilità delle regole trasversali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio[22], la direttiva 75/106/CEE del Consiglio[23] e la direttiva 89/104/CEE si applicano all'etichettatura dei prodotti ivi contemplati.

Articolo 49 Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura dei prodotti elencati nell'allegato IV, punti da 1 a 9 e punto 13, commercializzati nella Comunità o destinati all'esportazione, contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato IV;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

- l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

- il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza del vino;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura una denominazione nazionale specifica disciplinata da disposizioni legislative nazionali;

b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.

Articolo 50 Indicazioni facoltative

L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, può contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a) l'annata;

b) il nome di uno o più vitigni;

c) termini che indicano il contenuto di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, menzioni tradizionali diverse dalla denominazione di origine e dall'indicazione geografica, che designano il metodo di produzione o di invecchiamento oppure le caratteristiche, il colore, il tipo di luogo del vino di cui trattasi;

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione.

Articolo 51 Lingue

Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 49, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o la denominazione nazionale specifica figura sull'etichetta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di cui è originario il vino.

Articolo 52 Attuazione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo non siano immessi sul mercato o che siano ritirati dal mercato.

Articolo 53 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) modalità per l'indicazione della provenienza del vino;

b) le condizioni d'uso delle indicazioni facoltative elencate nell'articolo 50;

c) modalità relative alle menzioni tradizionali ai fini della designazione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

d) il controllo delle indicazioni relative all'annata e al vitigno figuranti in etichetta.

Capo VOrganizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali

Articolo 54 Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono quale organizzazione di produttori ogni persona giuridica che soddisfa le seguenti condizioni:

a) è costituita da produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) è costituita su iniziativa dei produttori;

c) persegue una finalità specifica, che può riguardare in particolare le attività seguenti:

i) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorarla;

ii) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

iii) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;

iv) ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;

vi) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato;

d) lo statuto dell'organizzazione impone ai membri, in particolare, di:

i) applicare le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di trasmissione di informazioni relative alla produzione e in materia di produzione, di commercializzazione e di protezione dell'ambiente;

ii) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l'andamento del mercato;

iii) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell'organizzazione;

e) ha presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori in virtù del presente regolamento, che contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

ii) la prova di essere composta da un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii) la prova di riunire un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iv) la prova di essere in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell'offerta;

v) la prova di permettere effettivamente ai soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Articolo 55 Organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri riconoscono quale organizzazione interprofessionale ogni persona giuridica che soddisfi le seguenti condizioni:

a) è composta da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

b) è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c) tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, svolge una o più delle attività seguenti, in una o più regioni della Comunità, finalizzate a:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) sfruttare appieno il potenziale produttivo;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente;

vi) fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

vii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dei suoli e delle acque;

viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

ix) incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo irresponsabili;

x) realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi;

xi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e della commercializzazione;

xii) valorizzare, tutelare e promuovere il potenziale dell'agricoltura biologica, nonché i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette;

d) ha presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale in virtù del presente regolamento, nella quale contiene i seguenti elementi:

i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a c);

ii) la prova che l'organizzazione svolge la propria attività in una o più regioni del territorio in cui opera;

iii) la prova che l'organizzazione rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv) la prova che l'organizzazione non è attiva nella produzione, nella trasformazione o nella commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 56 Procedura di riconoscimento

1. Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali sono presentate ed esaminate nello Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.

2. Gli Stati membri decidono se concedere o rifiutare il riconoscimento all'organizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 57 Regole di commercializzazione

1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, a condizione che si tratti di regole relative alla messa in riserva dei prodotti o alla loro immissione graduale sul mercato.

Tali regole:

a) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

Articolo 58 Monitoraggio

Gli Stati membri:

a) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori e interprofessionali, delle condizioni applicabili al riconoscimento previste dagli articoli 54 e 55;

b) revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori e interprofessionali che non rispettano più le relative condizioni e impongono loro sanzioni in caso di inadempienza od irregolarità.

Articolo 59 Comunicazione

Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni e i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 56, 57 e 58 nel corso dell'anno precedente.

TITOLO IV SCAMBI CON I PAESI TERZI

Capo I Disposizioni comuni

Articolo 60 Principi generali

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 61 Nomenclatura combinata

Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni e le categorie previste negli allegati I e IV, è inserita nella tariffa doganale comune.

Capo IITitoli di importazione e di esportazione

Articolo 62 Titoli di importazione e di esportazione

1. Secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1, può essere deciso di subordinare le importazioni nella Comunità o le esportazioni dalla Comunità di uno o più prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 si tiene conto della necessità di disporre di titoli per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, nel caso dei titoli di importazione, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

Articolo 63 Rilascio dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, tranne qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l 'applicazione del capo IV.

Articolo 64 Validità dei titoli

I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 65 Cauzione

1. Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.

2. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.

Articolo 66 Cauzione speciale

1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 per i quali l 'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Se il prezzo di entrata dichiarato della partita è superiore al valore forfettario di importazione, aumentato se del caso di un margine fissato a norma del paragrafo 2 che non può superare il valore forfettario di più del 10%, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all'importazione, determinata sulla base del valore forfettario di importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 2.

2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe adottate dal Consiglio, di cui all'allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata su presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

Articolo 67 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) la fissazione di criteri per determinare il metodo di controllo da applicare;

b) i fattori da prendere in considerazione nel calcolo dei valori forfettari di importazione;

c) l'entità delle cauzioni di cui agli articoli 65 e 66 e le norme per il loro svincolo;

d) se del caso, l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione;

e) se del caso, le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli.

Capo IIIMisure di salvaguardia

Articolo 68 Misure di salvaguardia

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità, in conformità ai regolamenti (CE) n. 519/94[24] e (CE) n. 3285/94 del Consiglio[25], fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4. Ove ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, la Commissione procede nel modo seguente:

a) nel caso in cui la misura sia stata emanata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.

Articolo 69 Dazi addizionali all'importazione

1. Alle importazioni di succhi di uve e mosti di uve commercializzati con la designazione di una clausola di salvaguardia speciale (SGS) nell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round si applica un dazio addizionale, fatta salva l'aliquota dei dazi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, per evitare o reprimere gli effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a tali importazioni, nei seguenti casi:

a) se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all'OMC, o

b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un dato anno supera un determinato livello.

Il volume di cui alla lettera b) è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato definite, se del caso, come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata.

I prezzi cif all'importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto.

Articolo 70 Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo

1. Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 71 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Capo IVRegole applicabili alle importazioni

Articolo 72 Requisiti per le importazioni

1. Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell 'articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura, di cui al titolo III, capi III e IV, e all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni raccomandate dall'OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, nel paese da cui proviene il prodotto;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese da cui proviene il prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Articolo 73 Contingenti tariffari

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono aperti e gestiti contingenti tariffari per l'importazione di prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (principio "primo arrivato, primo servito");

b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo "dell'esame simultaneo");

c) metodo basato sulle correnti commerciali tradizionali (metodo "operatori tradizionali/nuovi arrivati").

3. Il metodo adottato per la gestione dei contingenti tariffari tiene adeguatamente conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

Articolo 74 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera a).

TITOLO V POTENZIALE PRODUTTIVO

Capo I Impianti illegittimi

Articolo 75 Impianti illegittimi posteriori al 1° settembre 1998

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici su cui hanno piantato viti posteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. A partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici piantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 1° settembre 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1.

5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 76 Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegittimi anteriori al 1° settembre 1998

1. Entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfic i su cui hanno piantato viti anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate in conformità alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. I produttori estirpano a loro spese le superfici piantate irregolarmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

5. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le superfici piantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi, ai sensi del paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1° marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione del paragrafo 4, primo comma.

6. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 77 Distillazione

1. Gli Stati membri richiedono ai produttori la presentazione di contratti di distillazione quale prova delle distillazioni di cui all 'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 76, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri verificano l'esistenza dei contratti di distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all'obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 78 Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all 'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 76, paragrafo 1, primo comma, non regolarizzate non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

Articolo 79 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) modalità circa gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all'allegato II in caso di inadempienza;

b) modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 75, 76 e 77.

Capo IIRegime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 80 Divieto transitorio di impianto di viti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. Fino al 31 dicembre 2013 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 81;

b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 82;

c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 83 e 84.

4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5. Gli articoli da 81 a 86 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 81 Diritti di nuovo impianto

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali;

b) destinate a scopi di sperimentazione;

c) destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. I diritti di nuovo impianto sono:

a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;

c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Articolo 82 Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.

2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state piantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) se una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) se le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

- alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

- alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle deroghe di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 83 Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fino al 31 dicembre 2013.

3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a) i diritti di nuovo impianto;

b) i diritti di reimpianto;

c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 84 Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale, che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui alla lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 80, paragrafi 1 e 2.

2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri procurano che:

a) l'ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 85 De minimis

Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.

Articolo 86 Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.

Articolo 87 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni del presente capo;

b) la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2;

c) l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 84, paragrafo 5.

Capo IIIRegime di estirpazione

Articolo 88 Campo di applicazione e definizione

1. Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l 'estirpazione dei vigneti (in appresso "premio di estirpazione").

2. Ai fini del presente capo per "estirpazione" si intende l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una parcella vitata.

Articolo 89 Durata del regime

Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola 2012/2013.

Articolo 90 Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni :

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario a favore della ristrutturazione e della riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti l'estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati agricoli nel corso delle cinque campagne viticole precedenti l'estirpazione;

c) è coltivata;

d) non è inferiore a 0,1 ha;

e) non è stata piantata in violazione di disposizioni comunitarie o nazionali in vigore;

f) è piantata con varietà di viti classificate dagli Stati membri interessati come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

In deroga al disposto della lettera e), le superfici regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 76, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

Articolo 91 Importo del premio di estirpazione

1. Secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere.

2. L'importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

Articolo 92 Procedura e dotazione di bilancio

1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3. La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell'allegato VII.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.

5. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

a) per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4, oppure

b) per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 gennaio di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

6. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:

a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

b) l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Articolo 93 Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l 'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.

Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/3003, sono stabilite norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziale o totale, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 94 Esenzioni

1. Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio abbia raggiunto cumulativamente il 10% della superficie vitata totale del paese, quale indicata nell 'allegato VIII, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le superfici dichiarate inammissibili non possono tuttavia superare il 2% della superficie vitata totale di cui all'allegato VIII.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il 1° agosto 2008, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

a) le superfici dichiarate inammissibili;

b) i motivi dell'inammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 95 Regime di pagamento unico

1. Gli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione ricevono, per le superfici interessate, diritti all 'aiuto a norma del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Per le superfici vitate, estirpate in applicazione del presente capo, gli Stati membri fissano i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 ad un importo pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della corrispondente regione, in nessun caso superiore a 350 EUR/ha.

Fino al termine della campagna viticola 2012/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, la media del pagamento unico regionale utilizzata per la fissazione dei diritti all'aiuto.

Articolo 96 De minimis

Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.

Articolo 97 Aiuti nazionali complementari

Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali complementari per l'estirpazione.

Articolo 98 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le tabelle relative al premio e i limiti di cui all'articolo 91;

b) modalità relative alla condizionalità;

c) i criteri per le esenzioni previste dall'articolo 94;

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sulla disponibilità del regime medesimo;

e) gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f) i termini di pagamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 99 Catasto viticolo

Gli Stati membri tengono un catasto viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Articolo 100 Inventario

Sulla base del catasto viticolo di cui all 'articolo 99, entro il 1º marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

Articolo 101 Durata del catasto viticolo e dell'inventario

Secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1, può essere stabilito che gli articoli 99 e 100 cessino di essere applicati in qualsiasi momento dopo il 1º gennaio 2014.

Articolo 102 Dichiarazioni obbligatorie

1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.

2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio.

3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

Articolo 103 Documenti di accompagnamento e registro

1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti disciplinati dal presente regolamento, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

Articolo 104 Procedura del comitato di gestione

1. Salvo se altrimenti disposto, quando il presente regolamento conferisce competenze alla Commissione, quest 'ultima è assistita da un comitato di gestione.

Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 105 Risorse finanziarie

Le misure di cui al titolo II, capo I, e al titolo V, capo III, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell 'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, eccezion fatta per le misure di cui all'articolo 95 del presente regolamento, che costituiscono pagamenti diretti agli agricoltori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 106 Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all 'applicazione del presente regolamento, in particolare per il controllo dell'andamento dei mercati e la loro analisi, nonché per l'osservanza degli obblighi internazionali relativi ai prodotti disciplinati dal presente regolamento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono stabilite modalità di applicazione per determinare le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alle modalità di trasmissione o di messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

Articolo 107 Monitoraggio

Ai fini dell 'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) sotto i seguenti profili:

a) la banca dati informatizzata;

b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i controlli amministrativi.

Tali procedure consentono l'ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

Articolo 108 Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si adottano:

a) le disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri sono tenuti a effettuare per verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di irrogazione di sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempienza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, tenuto conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata;

c) le disposizioni relative al recupero di pagamenti effettuati indebitamente in applicazione del presente regolamento;

d) le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Articolo 109 Designazione delle autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l 'osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. Il laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 110 Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative al catasto viticolo di cui all'articolo 99, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

b) le modalità relative all'inventario di cui all'articolo 100, in particolare al suo uso per il monitoraggio e il controllo del potenziale produttivo;

c) le modalità relative alla misurazione delle superfici;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione;

e) le dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 102;

f) i documenti di accompagnamento e il registro di cui all'articolo 103.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I Modifiche

Articolo 111 Modifiche del regolamento (CE) n. 2702/1999

All 'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2702/1999, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".

Articolo 112 Modifiche del regolamento (CE) n. 2826/2000

Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è così modificato:

1) all'articolo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;";

2) all'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.";

3) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"La percentuale di cui al primo comma è del 60% per le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.".

Articolo 113 Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

1) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, abbiano beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto K, oppure, per quanto riguarda le banane, abbiano fruito di un aiuto compensativo per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui all'allegato VII, punto L, oppure, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, abbiano prodotto ortofrutticoli nel periodo rappresentativo fissato dagli Stati membri per i prodotti in questione ai sensi dell'allegato VII, punto M, oppure, per quanto riguarda il vino, abbiano ricevuto un diritto all'aiuto a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ]*;

* GU L […] del […], pag. […].";

2) all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Per il vino l'importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell'allegato VII, punto N.";

3) all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 1 ter :

"1 ter . Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 92, paragrafo 5,] del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.";

4) all'articolo 43, paragrafo 2, dopo la lettera a quater ) è inserita la seguente:

"a quinquies ) nel caso del vino, il numero di ettari calcolato in conformità dell'allegato VII, punto N;";

5) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli.";

6) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51 Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola.";

7) all'articolo 71 quater è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso del vino e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri a norma [dell'articolo 92, paragrafo 5,] del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ], la Commissione adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII bis del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.";

8) all'articolo 145, dopo la lettera d quinquies ) è inserita la seguente:

"d sexies ) modalità relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico in conformità del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ];";

9) nell'allegato IV, seconda colonna, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

"– Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative";

10) nell'allegato VII, dopo il punto M è aggiunto il seguente punto N:

"N. Vino

Il numero di ettari è pari al numero di ettari estirpati a norma del titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ].

L'importo di riferimento dei diritti all'aiuto da attribuire agli agricoltori a norma del regime di estirpazione istituito dal regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ] si ottiene moltiplicando il numero di ettari estirpati per la media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. L'importo da pagare non supera in nessun caso 350 EUR/ha.".

Articolo 114 Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005

All 'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 387/2007 del Consiglio e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [ il presente regolamento ] del Consiglio.".

Capo IIDisposizioni transitorie e finali

Articolo 115 Disposizioni transitorie

Secondo la procedura di cui all 'articolo 104, paragrafo 1, possono essere adottate misure:

a) per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CE) n. 1493/1999 al regime istituito dal presente regolamento;

b) se necessario, per risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 116 Applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato

Salvo disposizione diversa del presente regolamento, eccettuati in particolare gli aiuti nazionali complementari di cui all 'articolo 97, alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 117 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è abrogato. Continuano tuttavia ad applicarsi per la campagna viticola 2008/2009 le misure seguenti istituite da tale regolamento, nella misura in cui siano già state avviate o intraprese dai produttori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quali misure ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999:

a) le misure di cui al titolo II, capi II e III (premi per l'abbandono e ristrutturazione e riconversione);

b) le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato);

c) le misure di cui all'articolo 63 del titolo VII (restituzioni all'esportazione).

Articolo 118 Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2008, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere dal 30 aprile 2008.

Il titolo V, capo II, si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO I Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

Definizioni generali

1. "Campagna viticola": la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, che ha inizio il 1º agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Definizioni riguardanti la vite

2. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una parcella vitata.

3. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

4. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

5. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

6. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole" , il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;

b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma:

- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol,

- o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

7. "Succo di uve", il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20° C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

9. "Fecce di vino":

a) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c) il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

d) il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

10. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

11. "Vinello": il prodotto ottenuto:

a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o

b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

12. "Vino alcolizzato", il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;

b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo;

c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

ALLEGATO II

Dotazione dei programmi di sostegno e importo minimo per le misure di promozione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 5

migliaia di EUR |

Esercizio di bilancio | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | A partire dal 2015 |

Esercizio finanziario | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | a partire dal 2014 |

BG | 2 024 | 3 035 | 5 059 | 6 071 | 7 083 | 8 094 |

CZ | 239 | 358 | 597 | 716 | 836 | 955 |

DE | 2 868 | 4 301 | 7 169 | 8 603 | 10 037 | 11 470 |

EL | 1 759 | 2 639 | 4 399 | 5 278 | 6 158 | 7 038 |

ES | 30 361 | 45 542 | 75 903 | 91 084 | 106 264 | 121 445 |

FR | 24 104 | 36 157 | 60 261 | 72 313 | 84 366 | 96 418 |

IT | 26 132 | 39 198 | 65 331 | 78 397 | 91 463 | 104 529 |

CY | 242 | 363 | 605 | 726 | 847 | 967 |

LU | 44 | 66 | 110 | 132 | 154 | 176 |

HU | 1 943 | 2 914 | 4 857 | 5 829 | 6 800 | 7 772 |

MT | 21 | 31 | 52 | 62 | 73 | 83 |

AT | 1 015 | 1 523 | 2 538 | 3 046 | 3 554 | 4 061 |

PT | 5 012 | 7 518 | 12 529 | 15 035 | 17 541 | 20 047 |

RO | 3 668 | 5 503 | 9 171 | 11 005 | 12 839 | 14 673 |

SI | 338 | 508 | 846 | 1 015 | 1 184 | 1 353 |

SK | 205 | 308 | 513 | 616 | 718 | 821 |

UK | 23 | 34 | 56 | 68 | 79 | 90 |

ALLEGATO IVCategorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione B, ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato V, sezione B, ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5% vol;

c) ha un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol. La Commissione può portare a 20% vol il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale per i vini provenienti da alcune superfici vitate della Comunità prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

2. Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3. Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, eccezion fatta per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

c) ottenuto da:

- mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

- vino, oppure

- una miscela dei prodotti suddetti, oppure

- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, eccezion fatta per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1;

e) e mediante aggiunta

i) da soli o miscelati:

- di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol,

- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol;

ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato,

- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e) con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco da compilare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,

- acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,

- acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol;

iii) ed eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

- mosto di uve concentrato,

- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4. Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

- di uve fresche, oppure

- di mosto di uve, oppure

- di vino, oppure

- di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

5. Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

6. Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

7. Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

8. Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

9. Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. Tuttavia, alcuni vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale ma non inferiore a 4,5% vol non sono considerati mosti di uve parzialmente fermentati.

10. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

11. Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato:

a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 25, non sia inferiore a 50,9%;

b) proveniente esclusivamente da varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

12. Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20° C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 25, non sia inferiore a 61,7%;

b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

c) che presenta le seguenti caratteristiche:

- pH non superiore a 5 per un valore di 25° Brix,

- densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25° Brix,

- tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

- indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25° Brix,

- acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

- tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20° C e a 25° Brix,

- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

- presenza di mesoinositolo;

d) proveniente esclusivamente da varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

13. Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto nella Comunità, senza alcun arricchimento, da uve raccolte nella Comunità, provenienti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma;

b) avente un titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 15% vol;

c) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

14. Aceto di vino

L' aceto di vino è l'aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino;

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

ALLEGATO VArricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità definite nell'allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i limiti seguenti:

a) 2% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX;

b) 1% vol nella zona viticola C definita nell'allegato IX.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati fino al 3% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX.

B. Operazioni di arricchimento

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre.

3. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;

b) in deroga alla sezione A, punto 2, lettera b), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico volumico naturale di tali prodotti.

4. Le operazioni di cui ai punti 1 e 3 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,5% vol nella zona viticola A definita nell'allegato IX;

b) a oltre 12% vol nella zona viticola B definita nell'allegato IX;

c) a oltre 12,5% vol nelle zone viticole C I a) e C I b) definite nell'allegato IX;

d) a oltre 13% vol nella zona viticola C II definita nell'allegato IX;

e) a oltre 13,5% vol nella zona viticola C III definita nell'allegato IX.

5. In deroga al punto 4, gli Stati membri possono:

a) per il vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B definite nell'allegato IX;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 per la produzione di vini a denominazione di origine nelle zone viticole A e B a un livello che essi determineranno.

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione parziale nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b) definite nell'allegato IX;

b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C II e C III a) definite nell'allegato IX; oppure

c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b) definita nell'allegato IX.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole B, C I a) e C I b) definite nell'allegato IX, alle condizioni contemplate al punto 1 del presente allegato per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b) definite nell'allegato IX.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda destinata al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alla sezione C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) anteriormente al 1º gennaio nella zona viticola C definita nell'allegato IX;

b) anteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX,

unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. In deroga al punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

ALLEGATO VIRestrizioni

A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1º gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.

5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o aggiunti al vino nel territorio della Comunità.

C. Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrapressatura delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole, comunque superiore a zero, che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite o il vinello.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli sotto controllo e a condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

ALLEGATO VIIDotazione del regime di estirpazione

La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, è la seguente:

a) per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): 430 Mio EUR;

b) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): 287 Mio EUR;

c) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): 184 Mio EUR;

d) per la campagna viticola 2011/2012 (esercizio finanziario 2012): 110 Mio EUR;

e) per la campagna viticola 2012/2013 (esercizio finanziario 2013): 59 Mio EUR.

ALLEGATO VIII

Superfici che gli Stati membri possono dichiarare non ammissibili al regime di estirpazione

(articolo 94, paragrafi 1 e 3)

in ha |

Stato membro | Superficie vitata totale | Superfici di cui all'articolo 94, paragrafo 3 |

BG | 135 760 | 2 715 |

CZ | 19 081 | 382 |

DE | 102 432 | 2 049 |

EL | 66 682 | 1 334 |

ES | 1 099 765 | 21 995 |

FR | 879 859 | 17 597 |

IT | 730 439 | 14 609 |

CY | 13 068 | 261 |

LU | 1 299 | 26 |

HU | 85 260 | 1 705 |

MT | 910 | 18 |

AT | 50 681 | 1 014 |

PT | 238 831 | 4 777 |

RO | 178 101 | 3 562 |

SI | 16 704 | 334 |

SK | 21 531 | 431 |

UK | 793 | 16 |

ALLEGATO IXZone viticole

Le zone viticole cui è fatto riferimento nell'allegato IV e nell'allegato V sono quelle definite di seguito.

1. La zona viticola A comprende:

a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;

b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi paesi;

d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2. La zona viticola B comprende:

a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

- Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

- Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

- Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

- Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

- Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (Commune de Chapareillan),

- Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c) in Austria, la superficie vitata austriaca;

d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Morava e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e) in Slovacchia, le superfici vitate dei Piccoli Carpazi, della Slovacchia meridionale, di Nitra, della Slovacchia centrale e della Slovacchia orientale e le superfici vitate non comprese al punto 3;

f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

- nella regione Podravje: ljutomerskoormoški vinorodni okoliš, mariborski vinorodni okoliš, radgonskokapelski vinorodni okoliš, šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Haloze, prekmurski vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice,

- nella regione Posavje: bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina, vinorodni okoliš Dolenjska e le superfici vitate delle regioni non comprese al punto 5, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podişul Transilvaniei.

3. La zona viticola C I a) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

- negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

- nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

c) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

d) in Slovacchia, la regione del Tokay;

e) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), e al punto 5, lettera f).

4. La zona viticola C I b) comprende:

a) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

b) in Ungheria, tutte le superfici vitate.

5. La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

- nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

- nell'arrondissement di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar del dipartimento della Drôme,

- nelle parti del dipartimento dell'Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

- Lugo, Orense, Pontevedra,

- Ávilla (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

- La Rioja,

- Álava,

- Navarra,

- Huesca,

- Barcelona, Girona, Lleida,

- nella parte della provincia di Zaragoza situata a nord del fiume Ebro,

- nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

- nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nella regione Primorska: vinorodni okoliš Goriška Brda, vinorodni okoliš Vipavska dolina, koprski vinorodni okoliš e vinorodni okoliš Kras;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

6. La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi e l'isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera e).

7. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti della Corsica,

- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

- nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c) in Grecia, le superfici vitate che non comprese al punto 6;

d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera b), e al punto 5, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona viticola C I a);

f) a Cipro, le superfici vitate situate ad altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, le superfici vitate.

8. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1º marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1º marzo 1998.

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 09 05 02 10 01 | STANZIAMENTI (Mio EUR): |

2007: 2007: | 1 487 38 | 2008 2008: | 1 377 (PPB) 38 (PPB) |

2. | TITOLO: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti. |

3. | BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato. |

4. | OBIETTIVI: La riforma persegue i seguenti obiettivi: – migliorare la competitività dei produttori di vino dell'Unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità che sono i migliori del mondo, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno dell'Unione europea e ovunque nel mondo, – istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta, – istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE: | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2007 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA |

5.2 | METODO DI CALCOLO: Il costo annuo della riforma proposta, compreso il trasferimento dei fondi al bilancio dello sviluppo rurale, è stimato in 1,3 Mrd EUR, vale a dire lo stesso livello di spesa che occorrerebbe sostenere nell'ipotesi del mantenimento dello status quo. Lo scenario dello status quo è stabilito prendendo in considerazione la media "olimpica" della spesa di bilancio nel periodo dal 2001 al 2005 (5 anni escludendo i valori estremi) con gli aumenti necessari per tenere conto dell'allargamento alla Bulgaria e alla Romania. I dettagli del costo di bilancio della riforma sono presentati nell'allegato alla scheda finanziaria. |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

OSSERVAZIONI: – |

ALLEGATO ALLA SCHEDA FINANZIARIA |

200 000 ha e diminuzione del premio del 20% l'anno | B-2009 | B-2010 | B-2011 | B-2012 | B-2013 |

numero di ha in base al 30% del totale nel 1º anno e alla diminuzione del 5% l'anno |

A. Misure a livello dell'OCM |

1. regime di estirpazione riattivato (totale: 200 000 ha) |

premio di estirpazione medio | EUR/ha | 7 174 | 5 739 | 4 591 | 3 673 | 2 938 |

superficie estirpata indicativa e inserita nel regime di pagamento unico | ha | 60 000 | 50.000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 |

subtotale costo massimo annuo di bilancio per l'estirpazione | Mio EUR | 430 | 287 | 184 | 110 | 59 |

2. spese residue per l'eliminazione progressiva delle misure di mercato europee |

importo stimato | Mio EUR | 147 | p.m. | p.m. | p.m. |

3. finanziamento della dotazione nazionale |

importo massimo della dotazione nazionale | Mio EUR | 634 | 879 | 863 | 870 | 858 |

di cui importo minimo per la promozione | Mio EUR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

importo massimo totale della dotazione nazionale | Mio EUR | 634 | 879 | 863 | 870 | 858 |

percentuale della promozione nella dotazione nazionale | % | 18,93% | 13,65% | 13,90% | 13,79% | 13,99% |

totale delle misure a livello dell'OCM | Mio EUR | 1 211 | 1 166 | 1 047 | 980 | 917 |

B. Aiuto diretto disaccoppiato da aggiungere all'allegato VII |

premio massimo | EUR/ha | 350 | 350 | 350 |

superficie cumulativa stimata | ha | 60 000 | 110 000 | 150 000 |

subtotale costo annuo di bilancio | Mio EUR | 21 | 38,5 | 52,5 |

Totale delle misure finanziate nell'ambito del "primo pilastro" della politica agricola | Mio EUR | 1 211 | 1 166 | 1 068 | 1 019 | 969 |

C. Trasferimento alle misure di sviluppo rurale per le regioni produttrici di vino | Mio EUR | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 |

TOTALE (A+B+C) | Mio EUR | 1 311 | 1 316 | 1 318 | 1 319 | 1 319 |

D. Informazione (modifica del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio) | Mio EUR | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |

L'importo della dotazione nazionale sarà di 857 Mio EUR per B-2014 e di 850 Mio EUR per B-2015 e gli esercizi successivi.Si stima che l'importo dell'aiuto diretto disaccoppiato sarà di 63 Mio EUR per B-2014 e di 70 Mio EUR per B-2015 e gli esercizi successivi.I fondi trasferiti alle misure di sviluppo rurale ammonteranno a 400 Mio EUR per B-2014 e gli esercizi successivi.

Gli importi per il 2014 e oltre sono forniti a titolo indicativo e sono soggetti a decisioni da adottare per il nuovo periodo di programmazione finanziaria successivo al 2013. Occorrerà tuttavia rispettare alcuni obblighi giuridici relativi a spese già intraprese prima di tale data.

[1] COM(2006) 319.

[2] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 1).

[4] Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

[5] http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/wine/index_en.htm.

[6] Le conclusioni del seminario sul vino "Sfide e opportunità per i vini europei" si possono consultare sul seguente sito: http://ec.europa.eu./agriculture/capreform/wine/sem_concl_it.pdf.

[7] http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/fullimpact_en.pdf.

[8] Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

[9] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[10] COM(2006) 319.

[11] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

[12] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

[13] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

[14] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[16] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

[17] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

[18] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

[19] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004.

[20] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

[21] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

[22] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

[23] GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

[24] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

[25] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

Top