EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0901(01)

Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 210, 1.9.2006, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 264 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 264 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 58 - 61

1.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/2


Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003

(2006/C 210/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INTRODUZIONE

1.

In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o 82 del trattato.

2.

Nell'esercizio del potere di irrogare tali ammende la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale (2) nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003. In primo luogo la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell'infrazione. L'ammenda inflitta non deve poi superare i limiti indicati all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1/2003.

3.

Allo scopo di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo delle proprie decisioni, il 14 gennaio 1998 la Commissione ha pubblicato degli orientamenti per il calcolo delle ammende (3). Dopo oltre otto anni di applicazione, la Commissione ha acquisito un'esperienza sufficiente per elaborare ulteriormente e affinare la propria politica in materia di ammende.

4.

Il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese o alle associazioni di imprese che, intenzionalmente o per negligenza, violano le disposizioni degli articoli 81 o 82 del trattato costituisce uno dei mezzi che le sono stati attribuiti per consentirle di svolgere la missione di sorveglianza conferitale dal trattato. Tale missione non comprende soltanto il compito di indagare sulle singole infrazioni e di sanzionarle, ma comporta anche il dovere di perseguire una politica generale intesa ad applicare, nel campo della concorrenza, i principi fissati dal trattato e ad orientare in tal senso il comportamento delle imprese (4). A tal fine la Commissione deve far sì che la propria azione abbia il necessario carattere dissuasivo (5). Quando la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni degli articoli 81 o 82 del trattato, può essere pertanto necessario infliggere un'ammenda a coloro che hanno agito illegalmente. Le ammende devono avere un effetto sufficientemente dissuasivo, allo scopo non solo di sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), ma anche di dissuadere altre imprese dall'assumere o dal continuare comportamenti contrari agli articoli 81 e 82 del trattato (effetto dissuasivo generale).

5.

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che la Commissione si riferisca, come base per la determinazione delle ammende, al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione. Anche la durata dell'infrazione dovrebbe avere un ruolo significativo nella determinazione dell'importo appropriato dell'ammenda. Essa, infatti, necessariamente ha un impatto sulle conseguenze potenziali dell'infrazione sul mercato. Per questo si ritiene importante che l'ammenda rifletta anche il numero di anni durante i quali l'impresa ha partecipato all'infrazione.

6.

La combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l'infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l'importanza economica dell'infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. Il riferimento a tali fattori fornisce una buona indicazione dell'ordine di grandezza dell'ammenda, ma non va inteso come la base di un metodo di calcolo automatico e aritmetico.

7.

Si è inoltre considerato opportuno inserire nell'ammenda un importo specifico, indipendente dalla durata dell'infrazione, allo scopo di dissuadere le imprese dall'intraprendere comportamenti illeciti.

8.

Le sezioni seguenti illustrano in dettaglio i principi che la Commissione applicherà per la determinazione delle ammende inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

METODO PER LA FISSAZIONE DELLE AMMENDE

9.

Fatto salvo il punto 37, per la fissazione delle ammende da infliggere alle imprese o alle associazioni di imprese la Commissione utilizzerà la metodologia di seguito descritta, che si compone di due fasi.

10.

In primo luogo la Commissione determinerà un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese (cfr. sezione 1).

11.

Essa potrà in seguito adeguare l'importo di base aumentandolo o riducendolo (cfr. sezione 2).

1)   Importo di base dell'ammenda

12.

L'importo di base sarà fissato in riferimento al valore delle vendite secondo la metodologia seguente.

A.   Determinazione del valore delle vendite

13.

Al fine di determinare l'importo di base dell'ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (6), realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall'impresa nell'ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all'infrazione (di seguito «il valore delle vendite»).

14.

Qualora l'infrazione di un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, il valore delle vendite corrisponderà in generale alla somma dei valori delle vendite realizzate dagli stessi.

15.

Per determinare il valore delle vendite di un'impresa la Commissione si avvarrà dei migliori dati disponibili di tale impresa.

16.

Qualora i dati resi disponibili da un'impresa non siano completi o attendibili, la Commissione può determinare il valore delle vendite di tale impresa sulla base dei dati parziali ottenuti e/o di qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata.

17.

Il valore delle vendite sarà determinato al netto dell'IVA e delle altre imposte direttamente legate alle vendite.

18.

Qualora l'estensione geografica di un'infrazione superi il territorio del SEE (ad esempio nel caso dei cartelli mondiali), le vendite interessate realizzate dall'impresa all'interno del SEE possono non riflettere adeguatamente il peso di ciascuna impresa nell'infrazione. Questo può verificarsi, in particolare, nel caso di accordi mondiali di ripartizione dei mercati.

In tale situazione, per esprimere nel contempo la dimensione aggregata delle vendite interessate nel SEE e il peso relativo di ciascuna impresa nell'infrazione, la Commissione può stimare il valore totale delle vendite dei beni o servizi ai quali l'infrazione si riferisce nell'area geografica interessata (più ampia del SEE), determinare la quota delle vendite di ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione su tale mercato e applicare tale quota alle vendite aggregate realizzate all'interno del SEE di queste stesse imprese. Il risultato fungerà da valore delle vendite ai fini della determinazione dell'importo di base dell'ammenda.

B.   Determinazione dell'importo di base dell'ammenda

19.

L'importo di base dell'ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell'infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell'infrazione.

20.

La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21.

In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30 % del valore delle vendite.

22.

Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all'interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e se sia stata data 'attuazione o meno alle pratiche illecite.

23.

Per la loro stessa natura, gli accordi (7) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell'ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

24.

Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione, l'importo determinato in funzione del valore delle vendite (cfr. i punti da 20 a 23) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.

25.

Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un'impresa all'infrazione, la Commissione inserirà nell'importo di base una somma compresa fra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione,. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22.

26.

Qualora il valore delle vendite di imprese che partecipano a un'infrazione sia simile, ma non identico, la Commissione può fissare un importo di base identico per ciascuna di queste imprese. Nella determinazione dell'importo di base dell'ammenda la Commissione utilizzerà inoltre cifre arrotondate.

2)   Adeguamenti dell'importo di base

27.

Nella determinazione dell'ammenda la Commissione può prendere in considerazione circostanze che comportano un incremento o una riduzione dell'importo di base calcolato secondo le indicazioni della sezione 1. In questo caso essa si baserà su una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti.

A.   Circostanze aggravanti

28.

L'importo di base dell'ammenda può essere aumentato qualora la Commissione constati l'esistenza di circostanze aggravanti, come nei casi seguenti:

quando un'impresa continua o ripete la stessa infrazione o un'infrazione simile dopo che la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell'articolo 81 o 82. L'importo di base sarà aumentato fino al 100 % ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo;

quando l'impresa rifiuta di cooperare o pratica ostruzionismo durante lo svolgimento dell'indagine;

quando l'impresa ha svolto il ruolo di capofila ovvero ha istigato a commettere l'infrazione; La Commissione esaminerà con particolare attenzione anche le eventuali misure adottate per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione e/o alle misure di ritorsione prese nei confronti di altre imprese al fine di far rispettare le pratiche costituenti l'infrazione.

B.   Circostanze attenuanti

29.

L'importo di base dell'ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l'esistenza di circostanze attenuanti, quali:

quando l'impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. Questo non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

quando l'impresa fornisce la prova che l'infrazione è stata commessa per negligenza;

quando l'impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all'infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un'impresa abbia partecipato a un'infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell'importo di base;

quando l'impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge (8).

C.   Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

30.

La Commissione presterà particolare attenzione all'esigenza di garantire l'effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende; a tal fine essa può aumentare l'ammenda da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande aldilà delle vendite dei beni e servizi ai quali l'infrazione si riferisce.

31.

La Commissione terrà inoltre conto della necessità di aumentare la sanzione per superare l'importo degli utili illeciti realizzati tramite l'infrazione, qualora la stima di tale importo sia possibile.

D.   Soglia legale massima

32.

L'importo finale dell'ammenda da infliggere a ciascuna impresa e associazione d'impresa che ha partecipato all'infrazione non deve in ogni caso superare il 10 % del fatturato totale realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente, come stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

33.

Qualora l'infrazione di un'associazione riguardi le attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il 10 % della somma dell fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato interessato dall'infrazione dell'associazione.

E.   Comunicazione sul trattamento favorevole

34.

La Commissione applicherà le norme relative al trattamento favorevole conformemente alle condizioni stabilite nella comunicazione pertinente.

F.   Capacità contributiva

35.

In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un'impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l'imposizione di un'ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell'impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore.

CONSIDERAZIONI FINALI

36.

In alcuni casi la Commissione può imporre un'ammenda simbolica, la cui giustificazione dovrebbe figurare nel testo della decisione.

37.

Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l'allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21.

38.

I presenti orientamenti si applicano a tutti i procedimenti per i quali una comunicazione degli addebiti è stata notificata dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a prescindere dal fatto che l'ammenda sia stata inflitta in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (9).


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Si veda, ad esempio, la sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri A/S e.a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02P, C-205/02P-C208/02P e C-213/02, punto 172, Racc. 2005, pag. I-5425.

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3).

(4)  Si veda, ad esempio, il punto 170 della citata sentenza Dansk Rørindustri A/S e.a./Commissione.

(5)  Si veda la sentenza della Corte del 7 giugno 1983, cause riunite 100/80 a 103/80 Musique Diffusion française e.a./Commissione, punto 106, Racc. 1983, pag. 1825.

(6)  Tale sarà il caso, ad esempio, per gli accordi orizzontali volti alla fissazione del prezzo di un determinato prodotto, dove il prezzo di tale prodotto serve poi come base per la determinazione del prezzo di prodotti di qualità inferiore o superiore.

(7)  Essi includono gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 81 del trattato.

(8)  Ciò senza che possa essere pregiudicata la facoltà di esercitare un'azione contro lo Stato membro interessato.

(9)  Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 [divenuti 81 e 82] del trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).


Top